FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Diritto di audizione secondo l'articolo 30a della legge federale sulla procedura amministrativa Il Consiglio federale svizzero intende emanare la decisione pubblicata qui di seguito.

La decisione motivata è depositata a Berna per pubblica consultazione e può essere consultata dalle persone interessate previa domanda scritta all'indirizzo sottostante e illustrando l'interesse personale.

Eventuali obiezioni devono essere inviate per scritto entro il 28 agosto 2022 al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Segreteria generale, Palazzo federale est, 3003 Berna. Chi non si avvale di tale possibilità entro il termine per le obiezioni, è in linea di principio escluso dalla procedura ulteriore.

Per il resto si richiama l'attenzione sull'obbligo a carico delle parti di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

Decisione generale concernente il divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché delle organizzazioni associate del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 74 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative1 (LAIn; RS 121), decide che: 1.

1

Sono vietati i gruppi e le organizzazioni seguenti: a. il gruppo «Al-Qaïda»; b. il gruppo «Stato islamico»; c. i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura;

Sottoposta a revisione ed entrata in vigore il 1° luglio 2021.

2022-2296

FF 2022 1802

FF 2022 1802

d.

e.

2.

...

i gruppi che agiscono su mandato o in nome di «Al-Qaïda» o dello «Stato islamico».

i gruppi che propagano, sostengono o favoriscono in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento facendo riferimento ad «Al-Qaïda» o allo «Stato islamico».

Il divieto vale dal ... e viene pronunciato per cinque anni.

Per il Consiglio federale svizzero: ...

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