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22.043 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» del 25 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)», l'Unione sindacale svizzera (USS) propone di aumentare le rendite di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) mediante un tredicesimo versamento della rendita mensile. Le prestazioni complementari non andranno ridotte a causa di tale versamento né si dovrà perdere il diritto alle medesime. Il supplemento ha lo scopo di contrastare la diminuzione del tasso di sostituzione AVS e la paventata pressione sulle rendite della previdenza professionale.

Contenuto dell'iniziativa L'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» chiede un supplemento annuo pari a un dodicesimo della rendita annua per i beneficiari di una rendita di vecchiaia. Le prestazioni complementari non andranno ridotte a causa di tale versamento né si dovrà perdere il diritto alle medesime.

Pregi e difetti dell'iniziativa L'iniziativa avrebbe ripercussioni positive per i beneficiari di rendite di vecchiaia dell'AVS che, in caso di accettazione, percepirebbero prestazioni più elevate dall'AVS e vedrebbero quindi la loro situazione finanziaria migliorare. Il tasso di sostituzione AVS registrerebbe un aumento una tantum. A questi effetti positivi si contrappongono però anche ripercussioni negative, in particolare sul piano del finanziamento: in caso di accettazione dell'iniziativa le uscite annue dell'AVS aumenterebbero. Le spese supplementari ammonterebbero a circa 5 miliardi nel 2032. Uscite supplementari di un tale volume renderebbero ancora più difficili le sfide finanziarie che l'AVS deve già affrontare a causa dell'aumento della speranza di vita e del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della generazione del baby boom.

Già con l'ordinamento vigente, il deficit di ripartizione dell'AVS potrebbe raggiungere i 4,7 miliardi di franchi l'anno fino al 2032. Per i beneficiari di rendite delle fasce di reddito più elevate tale supplemento sarebbe, da un punto di vista sociopolitico, poco giustificato o ingiustificato. Non è inoltre comprensibile il motivo per il quale si dovrebbero applicare importi differenti per i beneficiari di rendite di vecchiaia, da un lato, e i beneficiari di rendite d'invalidità e i beneficiari di rendite per superstiti,
dall'altro, non solo per quanto concerne l'importo annuo della rendita, ma anche per le prestazioni complementari.

Proposta del Consiglio federale Il Consiglio federale propone pertanto alle Camere federali di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» senza controprogetto diretto o indiretto.

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Messaggio 1

Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» ha il tenore seguente: La Costituzione federale1 è modificata come segue: Art. 197 n. 122 12. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.

1

Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all'inizio del secondo anno civile che segue l'accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

2

La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.

3

1.2

Riuscita formale e termini di trattazione

L'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata sottoposta a esame preliminare3 dalla Cancelleria federale il 18 febbraio 2020 e depositata il 28 maggio 2021 con le firme valide necessarie.

Con decisione del 22 giugno 2021, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 101 793 firme valide4.

L'iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il nostro Consiglio non presenta alcun controprogetto, né diretto né indiretto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento (LParl) il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto e il relativo messaggio entro il 28 maggio 2022. Ai sensi dell'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale decide in merito all'iniziativa entro il 28 novembre 2023 (fatta salva la proroga del termine di trattazione in virtù dell'art. 105 LParl).

1 2 3 4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

FF 2020 1545 FF 2021 1505 RS 171.10

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1.3

Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 Cost.: a.

è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;

b.

tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;

c.

l'iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

2

Genesi dell'iniziativa

Mandato costituzionale del 1° pilastro Per i promotori dell'iniziativa è di fondamentale importanza il mandato costituzionale in materia di prestazioni dell'AVS, in base al quale le rendite di vecchiaia del 1° pilastro devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale dei beneficiari (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Essi ritengono che per i beneficiari delle fasce di reddito medio-basse l'importo attuale delle rendite di vecchiaia dell'AVS sia troppo modesto per garantire loro una copertura adeguata del fabbisogno vitale al momento del pensionamento. In base ai loro calcoli, la metà delle persone andate in pensione nel 2018 deve vivere con meno di 1772 franchi di rendita AVS al mese. Secondo il comitato d'iniziativa, per una parte sostanziale della popolazione, in particolare le donne, questo reddito non è integrato dalla cassa pensioni, o lo è in misura esigua. Di conseguenza, quasi una persona su dieci necessita di prestazioni complementari subito dopo il pensionamento.

Per questi motivi il comitato d'iniziativa ritiene necessario un supplemento sulla rendita di vecchiaia dell'AVS di cui dovranno godere anche le persone che percepiscono prestazioni complementari, affinché proprio i beneficiari di rendite più poveri vedano un sensibile miglioramento della propria situazione.

Tasso di sostituzione AVS Secondo il comitato d'iniziativa, il meccanismo dell'indice delle rendite accresce ulteriormente la necessità di un supplemento: conformemente all'articolo 33ter della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), le rendite AVS vengono adeguate di regola ogni due anni in base all'indice delle rendite, che risulta per metà dall'evoluzione dei salari (indice dei salari) e per metà dal rincaro (indice dei prezzi). L'indice dei salari rappresenta l'andamento annuale dei salari e l'indice dei prezzi riflette il rincaro sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Questa modalità di calcolo fa sì che il livello delle rendite non si evolva allo stesso ritmo di quello dei salari, bensì cresca in generale in misura inferiore (cfr. grafico 1).

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Grafico 1 Indice dei salari, indice dei prezzi, indice delle rendite (1980­2064; 1980 = 100) 600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.0

0.0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060 2064

Indice delle rendite

Componente salariale

Componente relativa ai prezzi

Di conseguenza il tasso di sostituzione dell'AVS, ossia il rapporto tra le rendite AVS e l'ultimo salario percepito, diminuisce progressivamente. Questo significa che, con il passare del tempo, per ogni nuova coorte di persone che va in pensione la quota di reddito sostituita dalla rendita AVS è sempre più bassa. Il comitato d'iniziativa spiega inoltre che i beneficiari di rendite devono al contempo utilizzare una parte sempre più cospicua della rendita AVS per i crescenti premi delle casse malati e altri costi sanitari.

Il supplemento proposto è teso a ridurre lo scarto tra l'andamento delle rendite di vecchiaia e quello dell'indice dei salari.

Rapporto tra l'AVS e la previdenza professionale I promotori dell'iniziativa tengono in considerazione anche il 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, ovvero la previdenza professionale secondo la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Secondo il comitato d'iniziativa, gli assicurati che conseguono redditi bassi durante la loro carriera lavorativa necessitano maggiormente dell'AVS, poiché la loro copertura previdenziale nel 2° pilastro è spesso peggiore e non permette quindi loro di accumulare un capitale di previdenza sufficiente. Tra le possibili cause vi è il fatto che sovente queste persone ­ soprattutto donne ­ lavorano a tempo parziale o conseguono salari d'importo così modesto da non superare la soglia d'entrata della previdenza professionale o da permettere soltanto il versamento di contributi di risparmio molto bassi al 2° pilastro. Per queste persone, che dispongono di un capitale pre-

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videnziale più esiguo nella previdenza professionale, le rendite dell'AVS hanno dunque un'importanza maggiore, il che giustifica l'introduzione di un supplemento sulle rendite di vecchiaia dell'AVS. Per i promotori dell'iniziativa va anche considerato che le rendite delle casse pensioni sono in calo da una decina d'anni. Se per il salario assicurato obbligatoriamente si applica l'aliquota minima di conversione stabilita per legge, nel settore sovraobbligatorio è in atto una tendenza al ribasso delle aliquote.

L'aliquota di conversione regolamentare si abbassa costantemente: se nel 2014 era pari in media al 6,29 per cento a 65 anni, nel 2019 ammontava al 5,71 per cento. Un tale abbassamento è una conseguenza dei problemi del sistema di capitalizzazione in un contesto di bassi tassi d'interesse sui mercati finanziari. Secondo i promotori dell'iniziativa, l'aumento delle rendite dell'AVS accrescerebbe in una certa misura il loro peso relativo rispetto a quello delle rendite della previdenza professionale all'interno del sistema previdenziale. A loro avviso, per le persone con redditi medio-bassi è praticamente impossibile costituire un 3° pilastro, il che è un ulteriore motivo per rafforzare il 1° pilastro, basato sul principio di solidarietà.

Riforme della previdenza per la vecchiaia Dal punto di vista dei contenuti, l'iniziativa popolare presenta anche un nesso con le previste riforme dell'AVS e della previdenza professionale. Il nostro Consiglio ha adottato il messaggio concernente la stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) il 28 agosto 20198 e quello sulla riforma LPP 21 il 25 novembre 20209. Con queste due riforme si intende mantenere il livello delle prestazioni del 1° pilastro e della parte obbligatoria del 2° pilastro, e garantire al contempo il finanziamento della previdenza, adeguandolo all'evoluzione demografica ed economica. Il 17 dicembre 2021 le vostre Camere hanno accolto in votazione finale il progetto di riforma AVS 21 e deciso le misure seguenti: si potrà scegliere più liberamente il momento in cui iniziare a riscuotere la rendita di vecchiaia grazie a un pensionamento graduale tra i 63 e i 70 anni; l'età di riferimento delle donne sarà innalzata da 64 a 65 anni e sarà quindi identica a quella degli uomini. Queste due novità varranno anche nella previdenza professionale. Per le donne
della generazione di transizione sono previste misure compensative: per le prime nove classi di età si applicherà un modello graduato in funzione del reddito con la possibilità di anticipare la riscossione della rendita o di riscuoterla all'età ordinaria.

In caso di anticipazione, le rendite verranno ridotte in misura inferiore, mentre in caso di riscossione regolare sarà versato un supplemento di rendita, che non sarà computato quale reddito per il calcolo delle prestazioni complementari. Oltre a queste misure di riforma, occorrerà colmare il deficit di finanziamento dell'AVS tramite un aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 0,4 punti percentuali. Contro la legge è stato lanciato il referendum.

Nel progetto di riforma LPP 21 il nostro Consiglio ha inoltre proposto una riduzione dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale che renderà necessarie misure compensative al fine di mantenere il livello delle prestazioni anche nel 2° pilastro. In base alla nostra proposta, il dimezzamento della deduzione di coordinamento e un supplemento di rendita comporterebbero, da un lato, una compensazione parziale delle perdite dovute alla riduzione dell'aliquota minima di conversione 8 9

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per la generazione di transizione e, dall'altro, un miglioramento delle rendite degli assicurati con redditi modesti. Le vostre Camere hanno iniziato i dibattiti nel 2021.

Secondo la decisione del Consiglio nazionale dell'8 dicembre 2021, pur non essendo previsto alcun supplemento di rendita a effetto immediato, vi sono altre misure tese a mantenere il livello delle rendite e a migliorare la previdenza degli assicurati con redditi medio-bassi (cfr. n. 4.3.1 «Progetto di riforma LPP 21»).

A differenza delle riforme previste, che pongono l'accento sul mantenimento del livello delle rendite dell'AVS e della previdenza professionale, i promotori dell'iniziativa ritengono necessario incrementare le prestazioni del 1° pilastro.

3

Scopi e tenore dell'iniziativa

3.1

Scopi dell'iniziativa

Il supplemento richiesto dall'iniziativa dovrebbe andare soprattutto a vantaggio dei beneficiari di rendite che nel corso della loro carriera lavorativa hanno conseguito redditi modesti. In termini numerici, il supplemento corrisponde a un aumento delle rendite di vecchiaia dell'AVS dell'8,33 per cento. Questo aumento è volto a garantire meglio l'adempimento del mandato costituzionale dell'AVS, ovvero la copertura adeguata del fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite. Anche i beneficiari di prestazioni complementari ne trarrebbero vantaggio, poiché il supplemento non comporterebbe alcuna riduzione di queste prestazioni né la perdita del diritto alle medesime. Chiedendo rendite di vecchiaia dell'AVS più elevate, i promotori dell'iniziativa auspicano che, all'interno del sistema previdenziale, il peso relativo delle rendite dell'AVS aumenti rispetto a quello delle rendite della previdenza professionale.

3.2

Tenore della normativa proposta

L'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» chiede un supplemento annuo pari a un dodicesimo della rendita annua per i beneficiari di una rendita di vecchiaia. Le prestazioni complementari non andranno ridotte a causa di tale supplemento né si dovrà perdere il diritto alle medesime.

3.3

Commento e interpretazione del testo dell'iniziativa

Tasso di sostituzione Un supplemento annuo pari a un dodicesimo della rendita di vecchiaia dell'AVS modificherebbe l'importo delle rendite versate complessivamente ogni anno. La dinamica dell'evoluzione delle rendite e dei salari resterebbe tuttavia invariata (cfr. n. 2, Tasso di sostituzione dell'AVS): poiché l'importo delle rendite in generale cresce meno rispetto all'evoluzione dei salari, il tasso di sostituzione delle rendite AVS verrebbe sì aumentato una volta con il supplemento, ma poi tornerebbe a ridursi progressivamente nel corso degli anni successivi.

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Eterogeneità delle rendite del 1° pilastro Le rendite di vecchiaia dell'AVS fungono da parametro di riferimento per altre prestazioni delle assicurazioni sociali, quali le rendite per superstiti dell'AVS e le rendite dell'assicurazione invalidità (AI), nonché per la deduzione di coordinamento nella previdenza professionale. L'iniziativa chiede soltanto il versamento di un supplemento annuo pari a un dodicesimo della rendita di vecchiaia annua dell'AVS. Ne consegue che in un primo tempo questa rendita andrebbe calcolata senza il supplemento, in modo da poter determinare l'importo delle eventuali rendite calcolate in funzione della rendita di vecchiaia. Il supplemento sarebbe aggiunto solo in un secondo momento alla rendita di vecchiaia, ed esclusivamente a essa, una volta all'anno. In tal modo non si inciderebbe sul coordinamento tra le diverse rendite, calcolate l'una in funzione dell'altra. Di fatto, però, le rendite annue versate all'interno del sistema del 1° pilastro, ovvero le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti avrebbero importi differenti.

Rapporto con le prestazioni complementari Il supplemento non dovrà comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Anche in questo caso, i redditi computabili e le spese riconosciute andrebbero confrontati senza il supplemento, al fine di determinare il diritto alle prestazioni complementari e calcolarne l'importo. Il supplemento sarebbe poi versato addizionalmente. Per contro, i beneficiari di prestazioni complementari all'AI o a una rendita per superstiti dell'AVS non percepirebbero alcun supplemento e si troverebbero quindi in una situazione finanziaria meno favorevole rispetto a i beneficiari di una rendita di vecchiaia con prestazioni complementari.

Finanziamento Per finanziare le maggiori spese per il supplemento, il comitato d'iniziativa propone di aumentare i contributi salariali dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro o di impiegare una parte degli utili della Banca nazionale. Lascia invece in sospeso la questione di come coprire l'onere supplementare a carico delle finanze federali dovuto all'incremento del contributo federale. Il testo dell'iniziativa non prevede misure per il finanziamento.

4

Valutazione dell'iniziativa

4.1

Valutazione degli scopi dell'iniziativa

Garanzia del fabbisogno vitale Il versamento di prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 112a Cost.)

consente già oggi di adempiere il mandato costituzionale della garanzia del fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite di vecchiaia. Di conseguenza, questa richiesta dei promotori dell'iniziativa è già soddisfatta. Con il versamento del supplemento previsto dall'iniziativa, i beneficiari di rendite di vecchiaia riceverebbero, oltre alla loro

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rendita, anche prestazioni complementari, e quindi nel complesso prestazioni che andrebbero oltre la garanzia del fabbisogno vitale. Inoltre, il supplemento andrebbe anche a vantaggio di molte persone che non ne avrebbero assolutamente bisogno.

Tasso di sostituzione In caso di accettazione dell'iniziativa, il tasso di sostituzione AVS, che dall'introduzione dell'indice delle rendite, il 1° gennaio 1979, è diminuito di circa 11 punti percentuali (cfr. n. 3.3, Tasso di sostituzione), si rialzerebbe una tantum. L'effetto della diminuzione del tasso di sostituzione AVS va tuttavia relativizzato nella prospettiva globale del 1° e del 2° pilastro: poiché la previdenza professionale, in quanto secondo pilastro, si fonda sulle prestazioni dell'AVS, non vi è assicurato l'intero reddito, bensì soltanto la parte eccedente la cosiddetta deduzione di coordinamento. Il salario assicurato corrisponde al reddito annuo meno la deduzione di coordinamento e viene dunque chiamato anche salario coordinato. Essendo definita quale multiplo della rendita massima dell'AVS, la deduzione di coordinamento aumenta in base all'indice delle rendite e quindi meno rispetto all'indice dei salari. In questo modo la parte del salario AVS assicurata nella previdenza professionale obbligatoria cresce, cosicché in definitiva la rendita LPP in età di pensionamento va a sostituire una quota maggiore del salario AVS, il che equivale a un miglioramento del tasso di sostituzione. Questo vale tuttavia soltanto per i salari inferiori all'importo limite superiore del salario annuo assicurato nella previdenza professionale obbligatoria (2022: 86 040 fr.). Per i salari più elevati, il salario coordinato è soggetto a limitazione e, dato che anche questo importo massimo è definito come un multiplo della rendita massima dell'AVS, esso aumenta in base all'indice delle rendite e dunque meno rispetto all'indice dei salari.

In questo contesto va rilevato che le rendite di vecchiaia della LPP non vengono adeguate automaticamente, ma vanno adeguate all'evoluzione dei prezzi in funzione delle possibilità finanziarie del singolo istituto di previdenza. Tuttavia, gli averi di vecchiaia crescono in modo dinamico fino al pensionamento.

Va infine considerato che le rendite correnti dell'AVS aumentano in base all'indice delle rendite e quindi di regola in
misura maggiore rispetto al rincaro. Per questo motivo, le rendite di vecchiaia dell'AVS crescono generalmente di più rispetto ai costi per la copertura del fabbisogno generale vitale, che aumentano in funzione del rincaro.

Beneficiari di rendite del 1° pilastro L'iniziativa prevede un supplemento soltanto per i beneficiari di rendite di vecchiaia, senza considerare i beneficiari di rendite per superstiti o dell'AI. Tuttavia la Costituzione federale mette sullo stesso piano l'AVS e l'AI quali assicurazioni del 1° pilastro (art. 111 e 112 Cost.). Un supplemento accordato soltanto in aggiunta alla rendita di vecchiaia introdurrebbe quindi una disparità di trattamento tra gli assicurati del 1° pilastro, disparità che al momento non esiste e che non sarebbe oggettivamente giustificabile.

Le prestazioni complementari quali prestazioni in funzione del bisogno In seguito all'esclusione del supplemento dal calcolo delle prestazioni complementari, i beneficiari di prestazioni complementari alle rendite di vecchiaia dell'AVS sarebbero avvantaggiati rispetto agli altri beneficiari di prestazioni complementari. Anche 9 / 28

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questa disparità sarebbe ingiustificata. Le persone in questione riceverebbero inoltre più di quanto hanno bisogno in base al calcolo delle PC. Il fatto che il supplemento sulla rendita di vecchiaia non sia considerato nel calcolo delle prestazioni complementari è però in contraddizione con l'orientamento di queste ultime al bisogno, previsto dal diritto costituzionale (art. 112a Cost.).

4.2

Ripercussioni in caso di accettazione

Le ripercussioni dell'iniziativa per i singoli gruppi della popolazione e per l'economia dipendono anche dal finanziamento delle spese supplementari, le cui modalità non sono stabilite nell'iniziativa; per questo occorrerebbero ulteriori decisioni politiche.

Nella valutazione presentata qui di seguito vengono dunque indicate le ripercussioni delle diverse modalità di finanziamento per vari gruppi della popolazione.

Il calcolo delle prospettive finanziarie dell'AVS è circoscritto a un orizzonte temporale di dieci anni. Stime oltre questo periodo non sono attendibili, in quanto i parametri economici su sui ci si basa possono subire notevoli variazioni. Inoltre, stime a più lungo termine sono meno indicative a causa degli imminenti progetti di riforma nell'AVS. Di seguito sono pertanto illustrate le ripercussioni finanziarie in caso di accettazione dell'iniziativa per il 2032.

4.2.1

Ripercussioni sulle assicurazioni sociali

Finanze dell'AVS Il versamento di una rendita di vecchiaia dell'AVS supplementare o un aumento delle rendite dell'8,33 per cento farebbe crescere le uscite dell'AVS di circa 5 miliardi di franchi nel 2032. Poiché le maggiori spese dell'AVS comporterebbero anche un aumento del contributo federale e quindi le entrate dell'AVS crescerebbero di circa 1 miliardo di franchi, il risultato di ripartizione peggiorerebbe non dello stesso importo, ma di poco meno di 4 miliardi di franchi10 (cfr. allegati 2 e 3). Gli adeguamenti delle rendite, che di regola avvengono ogni due anni, provocherebbero inoltre un aumento costante delle spese supplementari, poiché crescerebbe automaticamente anche il supplemento. Con l'ordinamento vigente, si prevede che fino al 2032 il deficit di ripartizione annuo potrebbe raggiungere i 4,7 miliardi di franchi (cfr. allegato 1) a causa dell'aumento della speranza di vita e del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della generazione del baby boom. In caso di accettazione dell'iniziativa, il deficit di ripartizione nel 2032 ammonterebbe quindi a circa 8,7 miliardi di franchi (cfr. allegato 2).

AVS 21 Se in seguito alla votazione popolare la riforma AVS 21 dovesse essere attuata ed entrare in vigore nel 2024, e al contempo fosse accettata anche l'iniziativa, il deficit di ripartizione dell'AVS ammonterebbe a circa 6,6 miliardi di franchi nel 2032 (cfr.

10

I calcoli si basano sul bilancio dell'AVS per il 2021.

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allegato 4). Nello stesso anno il contributo federale, calcolato in percentuale delle uscite, aumenterebbe di circa 913 milioni di franchi (cfr. allegato 5).

Rendite dell'AI e rendite per superstiti dell'AVS Le rendite di vecchiaia dell'AVS fungono da parametro di riferimento per altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Nell'AVS, ad esempio, l'ammontare delle rendite per superstiti (rendite vedovili e rendite per orfani) e delle rendite per figli corrisponde a una percentuale della rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 35ter­37 LAVS). In base all'ordinamento vigente, l'importo delle rendite dell'AI corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 195911 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI]). Con l'iniziativa, invece, il supplemento verrebbe concesso soltanto in aggiunta alle rendite di vecchiaia dell'AVS. Di conseguenza, il rapporto tra le rendite di vecchiaia dell'AVS effettivamente versate, le rendite per superstiti dell'AVS e le rendite dell'AI cambierebbe.

Prestazioni complementari Il fatto che il supplemento non dovrà comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni è in contraddizione con il principio di base dell'orientamento al bisogno, secondo cui va effettuato un confronto tra tutti i redditi computabili e le spese riconosciute. Inoltre, in questo modo nel calcolo delle prestazioni complementari i redditi provenienti dalle rendite di vecchiaia dell'AVS sarebbero considerati diversamente da quelli provenienti da altre rendite del 1° pilastro, dalle rendite del 2° pilastro o da redditi di altro genere. I beneficiari di rendite d'invalidità, vedovili o per orfani sarebbero dunque ingiustificatamente penalizzati.

Previdenza professionale Anche le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria sono coordinate con le rendite di vecchiaia dell'AVS (cfr. n. 4.1, Tasso di sostituzione). Tuttavia, l'iniziativa non inciderebbe concretamente sul 2° pilastro, dato che il coordinamento si basa sulla rendita di vecchiaia minima dell'AVS senza supplemento. Il supplemento farebbe aumentare la rendita di vecchiaia dell'AVS versata, ma la deduzione di coordinamento e quindi il salario coordinato secondo la LPP rimarrebbero invariati.

Assicurazione contro gli infortuni Le
rendite d'invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198112 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono versate vita natural durante. In caso di cumulo con una rendita del 1° pilastro, viene versata una rendita complementare corrispondente alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita del 1° pilastro (art. 20 cpv. 2 LAINF). In caso di accettazione dell'iniziativa, va chiarito se per il calcolo della rendita complementare la rendita di vecchiaia dell'AVS vada considerata con o senza il supplemento. Nel primo caso, l'importo della rendita complementare si ridurrebbe dell'importo dell'aumento e l'assicurazione contro gli infortuni sarebbe sgravata. Nel secondo caso, per l'assicurazione contro gli infortuni non 11 12

RS 831.20 RS 832.20

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cambierebbe nulla e le persone interessate riceverebbero complessivamente rendite più elevate. La volontà del legislatore era di concedere rendite d'invalidità complessivamente pari al 90 per cento del guadagno assicurato. Questo farebbe propendere per il computo del supplemento nel calcolo, poiché altrimenti le persone affiliate all'assicurazione contro gli infortuni riceverebbero rendite più elevate, benché questo non sia l'obiettivo dell'iniziativa.

Prestazioni transitorie La riscossione di una rendita di vecchiaia del 1° pilastro preclude la riscossione di prestazioni transitorie secondo la legge federale del 19 giugno 202013 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), dato che il diritto alle prestazioni transitorie si estingue in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia o al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il versamento di una rendita di vecchiaia supplementare non inciderebbe pertanto in alcun modo sulle prestazioni transitorie.

4.2.2

Ripercussioni sulle economie domestiche

Beneficiari di rendite Il supplemento andrebbe a vantaggio di tutti coloro che già beneficiano o che beneficeranno di rendite di vecchiaia AVS. Essi percepirebbero così una rendita di vecchiaia più elevata, il che farebbe aumentare il loro reddito complessivo, migliorandone la situazione finanziaria. Per le persone che beneficiano di prestazioni modeste della cassa pensioni, per le quali l'AVS è tendenzialmente più importante, il supplemento farebbe crescere la quota della rendita di vecchiaia dell'AVS rispetto al reddito complessivo. Per i futuri beneficiari di rendite, che percepiranno anche rendite della previdenza professionale, il supplemento potrebbe cumularsi con una compensazione per la riduzione dell'aliquota minima di conversione sotto forma di supplemento, attualmente in discussione nel quadro della riforma LPP 21 (cfr. n. 2, Riforme della previdenza per la vecchiaia). Anche i beneficiari di prestazioni complementari a rendite di vecchiaia dell'AVS riceverebbero un supplemento, che non sarebbe considerato nel calcolo delle prestazioni complementari, cosicché le persone in questione sarebbero avvantaggiate rispetto alle altre (cfr. n. 3.3, Rapporto con le prestazioni complementari).

Persone soggette all'obbligo contributivo Il supplemento farebbe aumentare ulteriormente il bisogno di finanziamento dell'AVS. In caso di accettazione dell'iniziativa, andrebbe ancora determinata la fonte di questo finanziamento supplementare, ma si può presumere che in ogni caso ne risulterebbe un maggior onere finanziario per gli assicurati. Se le spese supplementari derivanti dall'accettazione dell'iniziativa dovessero essere interamente finanziate con i contributi e la partecipazione della Confederazione, attualmente pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell'AVS (cfr. n. 4.2.4, Confederazione), in base agli attuali 13

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scenari demografici nel 2032 sia i contributi dei salariati che quelli dei datori di lavoro dovrebbero essere aumentati di 0,4 punti percentuali. Per tutte le persone che non esercitano un'attività lucrativa indipendente e pagano contributi, il tasso di contribuzione salirebbe così al 4,75 per cento circa. Considerata la diversa evoluzione del numero dei beneficiari di rendite e di quello delle persone professionalmente attive che pagano contributi, questi ultimi andrebbero inoltre aumentati progressivamente. Anche la scala dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente dovrebbe essere aumentata. Dato che anche le persone senza attività lucrativa sono soggette all'obbligo di contribuzione AVS, pure i loro contributi aumenterebbero in proporzione.

Un'attuazione della riforma LPP 21, in discussione presso le vostre Camere, secondo la nostra proposta si ripercuoterebbe ulteriormente sulle persone soggette all'obbligo contributivo: da un lato, infatti, con questa riforma si aumenterebbero i contributi salariali per finanziare il rafforzamento del processo di risparmio; dall'altro, il supplemento di rendita LPP andrebbe finanziato con ulteriori contributi sul salario AVS (ripartiti pariteticamente tra datori di lavoro e salariati). A seconda dell'importo del salario, si stima che i contributi salariali supplementari complessivi a carico dei lavoratori derivanti dalla riforma LPP 21 sarebbero compresi tra lo 0,5 e l'1,5 per cento del salario lordo. Anche il modello deciso dal Consiglio nazionale implica un aumento dei contributi, che sarebbe però inferiore. Per le persone assicurate obbligatoriamente o facoltativamente alla previdenza professionale, questi aumenti contributivi andrebbero ad aggiungersi a quelli che potrebbero derivare dall'accettazione dell'iniziativa.

Nel complesso, un onere contributivo superiore comporterebbe salari netti inferiori e quindi redditi delle economie domestiche più bassi per la popolazione soggetta all'obbligo contributivo.

4.2.3

Ripercussioni sull'economia

Si presume che in caso di accettazione dell'iniziativa anche per i datori di lavoro risulterebbe un maggior onere finanziario. Se le spese supplementari derivanti dall'accettazione dell'iniziativa fossero finanziate integralmente mediante i contributi di assicurati e datori di lavoro e il contributo federale vincolato alle uscite dell'AVS, le imprese e i salariati sarebbero interessati in egual misura. Nel 2032 anche il tasso di contribuzione dei datori di lavoro andrebbe aumentato di circa 0,4 punti percentuali al 4,75 per cento circa. Come menzionato in precedenza (cfr. n. 4.2.2, Persone soggette all'obbligo contributivo), considerata la diversa evoluzione del numero dei beneficiari di rendite e di quello delle persone professionalmente attive che pagano contributi, questi ultimi andrebbero inoltre progressivamente aumentati. L'incremento degli oneri salariali accessori comporterebbe anche un aumento complessivo del costo del lavoro, il che ridurrebbe la competitività delle imprese, seppur presumibilmente in misura minima. Il maggior costo del lavoro provocherebbe inoltre un calo della domanda di lavoratori da parte delle imprese, inducendole a risparmiare sui costi del personale e ad aumentare la quota di capitale investita nella produzione.

Nella maggior parte dei casi, con il supplemento il reddito disponibile dei beneficiari di rendite aumenterebbe. Una parte di questo reddito supplementare potrebbe essere 13 / 28

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impiegato per i consumi, il che potrebbe incidere favorevolmente sull'economia.

D'altro canto, però, i redditi disponibili della popolazione professionalmente attiva diminuirebbero in seguito all'aumento dei contributi, il che avrebbe presumibilmente un effetto negativo sui consumi.

4.2.4

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Confederazione Data l'attuale combinazione delle fonti di finanziamento dell'AVS, l'accettazione dell'iniziativa avrebbe ripercussioni anche sulle finanze federali. Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione versa all'AVS un contributo pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione. Nel 2032 le spese supplementari dell'AVS dovrebbero già ammontare a circa 5 miliardi di franchi e il contributo federale legato a queste spese dovrebbe conseguentemente essere pari a circa 1 miliardo (cfr. allegato 3). Per coprire tali spese occorrerebbero maggiori entrate oppure misure di risparmio in altri ambiti. Inoltre, in caso di finanziamento mediante i contributi (cfr.

n. 4.2.3), le spese della Confederazione per gli oneri salariali accessori aumenterebbero. Basandosi sull'effettivo del personale del 2020, si stima che nel 2032 tali spese crescerebbero di oltre 25 milioni di franchi.

I promotori dell'iniziativa puntano invece su una modifica della combinazione delle fonti di finanziamento dell'AVS e chiedono che, oltre all'aumento dei contributi salariali, sia impiegata a tal fine una parte degli utili della Banca nazionale. L'utile della Banca nazionale iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni (art. 31 della legge del 3 ottobre 200314 sulla Banca nazionale). La quota dei Cantoni è garantita dalla Costituzione federale (art. 99 cpv. 4 Cost.). In mancanza di una modifica costituzionale, anche il finanziamento mediante gli utili della Banca nazionale andrebbe pertanto a carico della Confederazione, che dovrebbe rinunciare alla sua quota di distribuzione del dividendo. Attualmente la Banca nazionale può distribuire, a seconda dell'importo dell'utile, al massimo 6 miliardi di franchi all'anno, di cui 2 miliardi alla Confederazione. Questi mezzi confluiscono nella cassa generale della Confederazione e servono a finanziare le sue uscite annue.

Nel complesso, in caso di accettazione dell'iniziativa l'onere supplementare per la Confederazione potrebbe quindi ammontare a circa 3 miliardi di franchi (aumento del contributo federale e perdita della quota della distribuzione degli utili della Banca nazionale). Il freno all'indebitamento della Confederazione stabilisce che nel medio periodo le uscite
della Confederazione non possono superare le entrate (art. 126 Cost.). Questa prescrizione potrebbe essere difficilmente rispettata con un programma di sgravio e quindi occorrerebbe molto probabilmente utilizzare fonti di entrate supplementari. Un'opzione potrebbe essere ad esempio un aumento proporzionale dell'IVA di almeno 1 punto percentuale. Anche un aumento dell'IVA presupporrebbe tuttavia una modifica della Costituzione.

14

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Cantoni e Comuni Se l'iniziativa fosse finanziata mediante i contributi, i Cantoni e i Comuni sarebbero interessati anche in qualità di datori di lavoro e dovrebbero quindi sostenere spese supplementari per i costi del personale. Per il resto, non partecipando al finanziamento dell'AVS, i Cantoni sono interessati soltanto indirettamente, ad esempio per quanto concerne le entrate supplementari derivanti dalle imposte sul reddito. Poiché in caso di accettazione dell'iniziativa le prestazioni complementari rimarrebbero invariate, i Cantoni non sarebbero interessati nemmeno in quest'ambito.

4.3

Pregi e difetti dell'iniziativa

4.3.1

Beneficiari di rendite

Situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia Dalla rilevazione a campione del 2019 (cfr. grafico 2) sono risultate le seguenti combinazioni di riscossione nel sistema di rendite basato sui tre pilastri15: nel 2019 il 19,5 per cento dei beneficiari di rendite di età compresa tra i 64 e i 69 anni (donne) o tra i 65 e i 70 anni (uomini) percepiva soltanto una rendita AVS, senza prestazioni della previdenza professionale o del pilastro 3a. Questa analisi non tiene conto delle prestazioni di vecchiaia non ancora percepite al momento dell'indagine, ma ricevute soltanto successivamente. L'importo medio della loro rendita AVS, pari a 1677 franchi, era di circa 150 franchi inferiore rispetto a quello delle persone che percepivano anche una prestazione della previdenza professionale e di 280 franchi inferiore rispetto a quello delle persone che percepivano anche una prestazione della previdenza professionale e una del pilastro 3a. La maggioranza delle persone di età fino a cinque anni dopo l'età legale di pensionamento percepiva, oltre alla rendita AVS, prestazioni del 2° pilastro (40,7 %) o del 2° e del 3° pilastro (33,3 %).

15

Ufficio federale di statistica (UST), Syntheseerhebung soziale Sicherheit und Arbeitsmarkt (SESAM), 2020 (www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Lavoro e reddito > Sicurezza sociale e mercato del lavoro [SISOMEL]; disponibile in tedesco e in francese).

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Grafico 2 Combinazioni di riscossione nel sistema di rendite basato sui tre pilastri, 2019 Quota percentuale dei beneficiari e importo mensile della rendita AVS per i beneficiari di età compresa tra i 64 e i 69 anni (donne) o tra i 65 e i 70 anni (uomini)

Fonte: UST, Syntheseerhebung soziale Sicherheit und Arbeitsmarkt (SESAM).

Tra i nuovi beneficiari di rendite di tutte le classi di età, gli importi delle rendite divergono soltanto in misura lieve: nel 2019 le nuove rendite AVS ammontavano a 1786 franchi e quelle della previdenza professionale a 1713 franchi (valori mediani).

Poiché la riduzione dell'aliquota minima di conversione LPP dal 7,2 al 6,8 per cento avvenuta tra il 2005 e il 2015 è stata compensata con un aumento del salario coordinato deciso con la 1a revisione della LPP e che da allora non vi sono state altre riduzioni, l'adeguamento delle aliquote di conversione all'aumento della speranza di vita e alla situazione dei rendimenti deplorato dal comitato d'iniziativa non si riferisce alle rendite della previdenza professionale obbligatoria, ma soltanto a quelle della previdenza professionale sovraobbligatoria.

In caso di accettazione dell'iniziativa tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia dell'AVS conseguirebbero un reddito più elevato e la loro situazione economica migliorerebbe. Visto che di anno in anno i nuovi pensionati ricevono sotto forma di rendita una quota sempre più bassa del loro ultimo salario, i promotori dell'iniziativa criticano il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'AVS previsto dalla Costituzione federale, ovvero garantire la copertura del fabbisogno vitale. Tuttavia, il calo del tasso di sostituzione nel 1° pilastro è compensato in parte dall'evoluzione del 2° pilastro (cfr. n. 4.1, Tasso di sostituzione). Inoltre, l'obiettivo della copertura del fabbisogno vitale può essere considerato raggiunto grazie alla combinazione con le prestazioni complementari all'AVS. Oltretutto, la maggioranza delle persone in età di pensionamento dispone di una buona copertura finanziaria. In Svizzera, ad esempio il 26 per cento dei beneficiari di rendite AVS (senza partner beneficiari di rendite) per-

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cepisce una rendita massima e il 58 per cento delle coppie sposate una rendita massima limitata (dati del 2021). La maggior parte di queste persone, che oltre alla rendita massima percepiscono anche prestazioni del 2° o del 3° pilastro, dovrebbe avere tendenzialmente meno bisogno dell'aumento della rendita chiesto con l'iniziativa rispetto ai beneficiari di rendite minime dell'AVS. Inoltre, di regola gran parte dei pensionati dispone anche di redditi patrimoniali16.

Una parte dei beneficiari di rendite non può provvedere da sé alla copertura del proprio fabbisogno vitale e ha dunque diritto a prestazioni complementari. In questo contesto, le spese riconosciute per il fabbisogno generale vitale sono nettamente più elevate rispetto a quelle calcolate per l'aiuto sociale o il minimo vitale secondo il diritto esecutivo. Alla fine del 2020, l'8,4 per cento dei nuovi beneficiari di rendite di vecchiaia necessitava di prestazioni complementari. Una buona metà di questi, però, aveva precedentemente percepito prestazioni complementari all'AI e a causa dell'invalidità non aveva potuto costituire una previdenza per la vecchiaia sufficiente.

Grazie all'attuale sistema delle assicurazioni sociali, comprese le prestazioni complementari, il problema della povertà nella vecchiaia è meno significativo che per altri gruppi della popolazione, quali le famiglie monoparentali o numerose. È quindi permesso dubitare che l'iniziativa sia efficace per i gruppi target. Prevedendo indistintamente gli stessi vantaggi per tutti i beneficiari di rendite, l'iniziativa comporterebbe un dispendio di risorse relativamente elevato a favore di gruppi della popolazione e di beneficiari di rendite che di fatto non ne hanno (molto) bisogno. Inoltre, la copertura del fabbisogno vitale dei beneficiari di una rendita dell'AI o per superstiti non migliorerebbe, benché il mandato costituzionale relativo a queste persone sia identico a quello previsto per i beneficiari di rendite AVS.

Progetto di riforma LPP 21 Nel progetto di riforma LPP 21 è previsto tra l'altro un miglioramento effettivo della previdenza professionale per le persone con redditi modesti. In questo progetto, da un lato, proponiamo di dimezzare la deduzione di coordinamento, il che farebbe aumentare il salario assicurato, determinando quindi rendite più elevate per una
parte dei futuri beneficiari di rendite. Dall'altro, questi ultimi avrebbero diritto a un supplemento di rendita il cui importo sarebbe indipendente da quello della rendita di vecchiaia o d'invalidità versata. Grazie a queste due misure, l'attuale livello delle rendite sarebbe mantenuto, e in alcun casi persino aumentato dall'entrata in vigore della riforma, nonostante la riduzione dell'aliquota di conversione. Sia l'incremento del salario assicurato che il supplemento di rendita indipendente dall'importo della rendita inciderebbero proporzionalmente in misura maggiore per le persone con redditi o rendite modesti. Gli assicurati con redditi modesti, tra cui in particolare le donne e i lavoratori a tempo parziale, beneficerebbero così in generale di una migliore sicurezza sociale. Inoltre, il miglioramento derivante dal supplemento di rendita sarebbe finanziato solidalmente e produrrebbe effetti per i beneficiari di nuove rendite di vecchiaia e d'invalidità direttamente dopo l'entrata in vigore della riforma. Tuttavia, l'aumento 16

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand, 2008, disponibile (in tedesco, con riassunto in italiano) sul sito Internet dell'UFAS: www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Ricerca e valutazione > Rapporti di ricerca.

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del salario assicurato e il finanziamento solidale del supplemento di rendita comporterebbero anche un maggior onere a carico degli assicurati attivi e dei loro datori di lavoro.

Il Consiglio nazionale ha optato per un modello divergente da quello che avevamo proposto. Anche in base a questo modello, la previdenza professionale delle persone con redditi modesti risulterebbe migliorata, in particolare anche grazie alla riduzione della soglia d'entrata oltre a quella della deduzione di coordinamento. In questo modo, non solo le persone con redditi modesti assicurate già secondo il sistema vigente godrebbero di una previdenza professionale migliore, ma aumenterebbe anche il numero delle persone con redditi modesti che sarebbero assicurate obbligatoriamente nella previdenza professionale e quindi riceverebbero in futuro una rendita del 2° pilastro.

Inoltre, il processo di risparmio inizierebbe già a 20 anni invece che a 25, come è il caso attualmente. Per contro, il modello del Consiglio nazionale non contempla l'introduzione di un supplemento di rendita come da noi proposto, bensì un determinato aumento delle rendite per una parte degli assicurati delle 15 classi di età appartenenti alla generazione di transizione. Pur non potendo ancora prevedere l'esito dei dibattiti parlamentari, si può constatare che i modelli proposti dal nostro Collegio e dal Consiglio nazionale genererebbero entrambi un miglioramento della previdenza professionale, in misura più o meno marcata, per le persone con redditi modesti. In caso di accettazione dell'iniziativa si verrebbero quindi a creare un cumulo con ulteriori prestazioni e un onere contributivo supplementare.

Uniformità delle rendite del 1° pilastro L'obiettivo costituzionale delle rendite del 1° pilastro, ovvero la copertura adeguata del fabbisogno vitale, fa esplicito riferimento all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Per questo motivo, l'importo delle rendite dell'AI corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1 LAI). In caso di accettazione dell'iniziativa, però, nell'ambito del 1° pilastro sarebbero versate rendite differenti.

Oggettivamente non è chiaro il motivo per cui dovrebbero applicarsi importi diversi per il fabbisogno vitale dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per quello dei beneficiari
di rendite d'invalidità e per superstiti. Inoltre, i beneficiari di rendite AI necessitano delle prestazioni complementari più spesso rispetto ai beneficiari di rendite di vecchiaia. Così l'obiettivo dell'iniziativa di apportare un miglioramento sensibile soprattutto per le persone più povere non potrebbe essere raggiunto.

Equità intergenerazionale Un supplemento per i beneficiari di rendite di vecchiaia dell'AVS sarebbe problematico anche dal punto di vista dell'equità intergenerazionale. Le persone che attualmente esercitano un'attività lucrativa (e quelle che lo faranno in futuro) dovranno infatti sostenere con il tempo un onere sempre maggiore già solo per poter garantire il mantenimento del livello delle prestazioni. Quest'onere sarà superiore a quello di cui ha dovuto farsi carico la maggior parte degli attuali beneficiari di rendite quando esercitava un'attività lucrativa. Dal punto di vista intergenerazionale è pertanto discutibile se sia opportuno che gli attuali beneficiari di rendite ricevano un supplemento sulle rendite correnti che non finanzierebbero affatto o comunque non in misura significativa.

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4.3.2

Finanziamento

Spese generate dall'iniziativa L'accettazione dell'iniziativa avrebbe ampie ripercussioni sul finanziamento dell'AVS: l'ampliamento delle prestazioni cui essa mira renderebbe sostanzialmente più gravi i problemi finanziari cui l'AVS deve già far fronte a causa dell'evoluzione demografica e genererebbe un fabbisogno di finanziamento supplementare di circa 5 miliardi di franchi nel 2032 (cfr. allegato 3). Questo corrisponde a circa 0,8 punti percentuali dei salari o 1,1 punti percentuali di IVA. Il maggior deficit di ripartizione dell'assicurazione (cfr. n. 4.2.1, Finanze dell'AVS) metterebbe ulteriormente a rischio la sua stabilità finanziaria. In caso di accettazione dell'iniziativa, infatti, le prestazioni aumenterebbero senza alcun adeguamento del finanziamento. In base alle attuali regole di finanziamento, la Confederazione dovrebbe sostenere circa un quinto delle uscite supplementari. In mancanza di maggiori entrate, questo richiederebbe misure di risparmio su altre uscite della Confederazione (cfr. n. 4.2.4, Confederazione). Per l'ulteriore fabbisogno di finanziamento derivante dall'iniziativa sono ipotizzabili diverse soluzioni.

Aumento dei contributi Nel caso di un finanziamento mediante contributi più elevati, aumenterebbero gli oneri salariali accessori. L'incremento delle spese dovuto ai regolari adeguamenti delle rendite aumenterebbe la pressione per un aumento dei contributi e, di conseguenza, anche dei costi salariali. La stabilità dei tassi di contribuzione è un fattore non trascurabile del vigore del mercato del lavoro e dell'elevata partecipazione al medesimo in Svizzera. Inoltre, le misure proposte nella riforma LPP 21 per compensare la riduzione dell'aliquota minima di conversione LPP e migliorare la previdenza delle persone con redditi modesti rendono già necessario aumentare i contributi salariali (che sono calcolati sul salario coordinato) e, a seconda del modello scelto, anche introdurre un nuovo contributo per finanziare il supplemento di rendita (calcolato sul salario AVS). Un innalzamento simultaneo dei contributi AVS aggraverebbe ulteriormente questo onere ed è quindi da evitare.

Utili della Banca nazionale Anche il finanziamento mediante l'impiego di una parte degli utili della Banca nazionale, come proposto dai promotori dell'iniziativa, comporterebbe un onere a carico
della Confederazione, se non fossero apportate modifiche a livello costituzionale.

Questa proposta non costituisce pertanto una vera soluzione di finanziamento ma si tradurrebbe semplicemente in un onere supplementare immediato per le finanze federali (cfr. n. 4.2.4, Confederazione). L'impiego degli utili della Banca nazionale per il finanziamento di un'assicurazione sociale andrebbe inoltre a intaccare l'indipendenza dell'ente in questione.

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4.3.3

Riforme in corso nell'ambito della previdenza per la vecchiaia

AVS 21 Poiché le spese supplementari prevedibili per l'AVS pongono grosse sfide già al sistema attuale, con il progetto AVS 21 le vostre Camere hanno approvato una riforma che, considerata la situazione finanziaria dell'AVS e l'urgenza del dossier, si limita agli elementi essenziali per mantenere il livello delle prestazioni e garantire il finanziamento dell'AVS. Accogliendo la mozione 21.3462, inoltre, le due Camere si sono espresse sul calendario per la prossima riforma dell'AVS. La mozione incarica il Consiglio federale di presentare entro la fine del 2026 un progetto di stabilizzazione dell'AVS per il periodo 2030­2040. In questo contesto andranno definite ulteriori misure per garantire e finanziare le rendite dell'AVS. Già con l'ordinamento vigente sussiste un notevole bisogno di riforme nell'AVS e occorre mettere l'accento sulla stabilità finanziaria, tanto più considerata la crescente pressione sulle prestazioni dell'assicurazione derivante dall'evoluzione demografica. Con l'attuazione dell'iniziativa si comprometterebbe il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la riforma.

LPP 21 L'accettazione dell'iniziativa inciderebbe solo indirettamente sulla riforma LPP 21.

Se ad esempio il supplemento fosse finanziato mediante i contributi, l'aumento dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa potrebbe cumularsi con l'aumento dei contributi previsto nell'ambito della riforma LPP 21. Inoltre, anche un eventuale supplemento di rendita nella previdenza professionale quale misura per compensare la riduzione dell'aliquota di conversione potrebbe cumularsi con il supplemento sulla rendita di vecchiaia dell'AVS. Al momento la riforma LPP 21 è in fase di dibattito presso le vostre Camere.

4.3.4

Conclusione

L'attuale meccanismo di adeguamento delle rendite nel 1° pilastro comporta un calo lento ma costante del tasso di sostituzione delle rendite AVS. Le richieste di migliorare le prestazioni dell'assicurazione sono dunque comprensibili. Tuttavia, porre l'accento sull'evoluzione del tasso di sostituzione dell'AVS sarebbe riduttivo: bisogna tenere presente che tutte le rendite AVS ­ anche quelle di chi già le percepisce ­ vengono adeguate regolarmente alla media tra rincaro ed evoluzione dei salari. Inoltre, le prestazioni complementari fanno sì che il sistema sociale svizzero possa adempiere nel suo complesso il mandato di garantire la copertura del fabbisogno vitale. Fintantoché il finanziamento delle prestazioni attuali e future non sarà garantito, non si può prendere in considerazione un ampliamento delle prestazioni.

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4.4

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

4.4.1

Strumenti delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 16 dicembre 196617 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All'articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali.

4.4.2

Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 128 del 29 giugno 196718 concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III concerne le prestazioni di vecchiaia; la Convenzione definisce l'evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello nonché la durata del versamento delle prestazioni. La parte V (Calcolo dei pagamenti periodici) prevede inoltre che l'importo dei pagamenti periodici in corso sia riveduto non appena insorgano mutamenti sensibili del livello generale dei guadagni o del costo della vita (art. 29 par. 1).

4.4.3

Strumenti del Consiglio d'Europa

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 196419 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. La Svizzera ha adottato segnatamente la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia. Questa definisce l'evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello minimo nonché la durata del versamento delle prestazioni. La parte XI del Codice (Calcolo dei pagamenti periodici) prevede inoltre che l'ammontare dei pagamenti periodici in corso sia riveduto non appena si verificano sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita (art. 65 par. 10). Per quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, la parte XII del Codice (Disposizioni comuni) impone agli Stati contraenti di accertarsi, se del caso, che gli studi e i calcoli attuariali necessari, relativi all'equilibrio finanziario, siano redatti prima di ogni modifica delle prestazioni, del tasso dei contributi o delle imposte destinate alla copertura delle eventualità in questione (art. 70 par. 3).

17 18 19

RS 0.103.1 RS 0.831.105 RS 0.831.104

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4.4.4

Diritto dell'Unione europea

L'Unione europea (UE) ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). Il diritto dell'UE non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente l'impostazione specifica dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196021 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) nella sua versione emendata, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell'AELS.

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE e della Convenzione AELS nella sua versione emendata, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200422 e il regolamento (CE) n. 987/200923. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo.

4.4.5

Compatibilità con il diritto internazionale

L'aumento del livello di tutte le rendite di vecchiaia proposto dall'iniziativa è compatibile, in termini di risultati, con le convenzioni delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d'Europa ratificate dalla Svizzera, dato che questi strumenti fissano livelli minimi. L'importo attuale delle rendite, regolarmente adeguato conformemente alla normativa vigente (art. 33ter LAVS), consente già di soddisfare i requisiti posti dalla Convenzione n. 128 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dal Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa per quanto concerne il livello delle prestazioni e l'adeguamento dei pagamenti in corso. Per quanto attiene alle prescrizioni dell'articolo 70 paragrafo 3 del Codice europeo di sicurezza sociale, si rimanda alle spiegazioni di cui al numero 4.4.3.

Le rendite di vecchiaia rientrano nel campo d'applicazione materiale dei summenzionati regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE.

20 21 22

23

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; RS 0.831.109.268.1.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; RS 0.831.109.268.11.

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L'aumento delle rendite chiesto con l'iniziativa non è discriminatorio. L'iniziativa non pone alcun problema per quanto concerne il diritto di coordinamento europeo.

5

Conclusioni

Un versamento supplementare della rendita di vecchiaia dell'AVS farebbe aumentare le rendite di vecchiaia versate e migliorare la situazione finanziaria di tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia. Contribuirebbe inoltre a frenare il costante calo del tasso di sostituzione dovuto all'indice delle rendite. Tuttavia, l'accettazione dell'iniziativa presupporrebbe in particolare la garanzia e la sostenibilità economica del finanziamento delle spese supplementari. Considerata soprattutto l'evoluzione demografica cui l'AVS è confrontata, tale onere appare troppo elevato. Inoltre, nel caso dei beneficiari di rendite delle fasce di reddito più elevate, il supplemento sulle rendite AVS sarebbe, da un punto di vista sociopolitico, poco giustificato o ingiustificato. A livello individuale, le prestazioni complementari all'AVS aiutano i beneficiari di rendite a coprire il loro fabbisogno vitale. Un incremento delle prestazioni dell'AVS al di là di questo sostegno non è necessario. Anche l'interazione tra l'AVS e la previdenza professionale è equilibrato. L'ampliamento delle prestazioni chiesto con l'iniziativa va pertanto respinto. Data l'impossibilità di finanziare un ampliamento delle rendite di vecchiaia dell'AVS, non si può nemmeno proporre un controprogetto indiretto.

Con le riforme AVS 21 e LPP 21 il Consiglio federale e il Parlamento intendono affrontare parallelamente le sfide della previdenza per la vecchiaia nel 1° e nel 2° pilastro, mantenendo l'equilibrio finanziario dei due pilastri e garantendolo nel lungo periodo. Ricorrendo all'IVA quale fonte di finanziamento supplementare nel progetto di riforma AVS 21 si intende ripartire solidalmente l'onere finanziario supplementare tra l'intera popolazione e non gravare unicamente gli assicurati attivi. Questo evita un aumento del costo del lavoro e una penalizzazione dei settori economici che occupano molti lavoratori. Misure unilaterali, come quelle previste dall'iniziativa, non tengono conto dell'approccio globale delle riforme in corso. Le spese supplementari che queste due riforme causerebbero agli assicurati, ai datori di lavoro e alla Confederazione non lascerebbero un margine di manovra finanziario sufficiente per l'aumento delle prestazioni chiesto con l'iniziativa.

Questi argomenti fanno chiaramente optare per il rigetto dell'iniziativa
senza controprogetto diretto o indiretto. Chiediamo pertanto alle vostre Camere di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» senza controprogetto diretto o indiretto.

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FF 2022 1485

Allegato 1 Prospettive finanziarie dell'AVS secondo l'ordinamento vigente Stato: consuntivo definitivo 2021

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2022 (1)

Anno

Uscite

Totale Uscite

Contributi

(2) 2021 2022 2023 2024 2025

47 027 47 875 49 350 50 129 52 283

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Risultato ripartizione

Entrate

(2)

1.8 3.1 1.6 4.3

35 130 36 156 36 990 37 502 37 968

53 275 54 742 55 753 58 554 59 566

1.9 2.8 1.8 5.0 1.7

62 403 63 345

4.8 1.5

Contributo della Confederazione

IVA

(2)

2.9 2.3 1.4 1.2

3 040 3 161 3 225 3 295 3 356

38 429 38 992 39 555 40 123 40 704

1.2 1.5 1.4 1.4 1.4

41 292 41 892

1.4 1.5

(2)

4.0 2.0 2.2 1.9

9 499 9 671 9 969 10 126 10 561

3 413 3 463 3 513 3 563 3 615

1.7 1.5 1.4 1.4 1.4

3 667 3 720

1.4 1.5

Altre entrate

(3)

Totale entrate

(2)

1.8 3.1 1.6 4.3

238 236 232 229 225

10 762 11 058 11 262 11 828 12 032

1.9 2.8 1.8 5.0 1.7

12 605 12 796

4.8 1.5

Redditi da Risultato capitale d'esercizio

Risultato di Redditi da Risultato ripartizione investimenti d'esercizio

Livello del Fondo AVS

Capitale

Indicatori

Risultato di Capitale Indice del Capitale Uscite in % Risultato di ripartizione in Capitale in % senza debito tasso di senza debito della massa ripartizione percentuali delle uscite AI in % delle sostituzione AI salariale AVS in punti IVA salariali uscite (1980=100)

(2)

-0.7 -1.6 -1.6 -1.4

47 907 49 223 50 416 51 152 52 111

2.7 2.4 1.5 1.9

880 1 349 1 066 1 023 - 172

1 703 1 345 1 002 1 112 1 101

2 583 2 694 2 068 2 135 929

49 741 52 435 54 139 55 950 56 601

39 457 42 151 43 926 45 799 46 499

11.6 11.5 11.6 11.6 11.9

0.3 0.4 0.3 0.3 -0.1

0.2 0.3 0.2 0.2 0.0

106 110 110 112 108

84 88 89 91 89

89.1 88.6 89.4 87.8 88.9

224 222 220 218 216

-0.5 -1.0 -1.0 -0.9 -1.0

52 828 53 735 54 550 55 731 56 566

1.4 1.7 1.5 2.2 1.5

- 448 -1 007 -1 203 -2 823 -3 000

1 111 1 294 1 280 1 234 1 174

663 287 77 -1 589 -1 826

56 982 56 705 56 220 54 075 51 714

46 931 46 753 46 398 45 009 43 694

12.0 12.2 12.2 12.7 12.7

-0.1 -0.3 -0.3 -0.8 -0.8

-0.1 -0.2 -0.3 -0.6 -0.6

107 104 101 92 87

88 85 83 77 73

88.1 88.2 86.7 87.8 86.3

214 211

-0.9 -1.0

57 778 58 619

2.1 1.5

-4 625 -4 726

1 086 975

-3 539 -3 751

47 662 43 439

40 621 37 651

13.1 13.1

-1.3 -1.3

-1.0 -1.0

76 69

65 59

87.4 85.8

2024 1.2 0.6

2025 1.0 0.5

Spiegazioni

Previsioni sull'evoluzione economica del 24.3.2022, in %:

(1) Conto annuale a prezzi correnti (2) Variazione percentuale annuale (3) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Anno Indice dei salari Prezzi

2022 0.8 1.9

Adeguamento delle rendite: ogni due anni

24 / 28

2023 1.8 0.7

UFAS, 25.05.2022 2026 1.0 0.5

Scenario A-00-2020 Ufficio federale di statistica UST

FF 2022 1485

Allegato 2 Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima rendita AVS Solo rendite di vecchiaia

Stato: consuntivo definitivo 2021

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2022 (1)

Anno

Uscite

Entrate

Totale Uscite

Contributi

(2) 2021 2022 2023 2024 2025

47 027 47 875 49 350 50 129 52 283

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Risultato ripartizione

(2)

1.8 3.1 1.6 4.3

35 130 36 156 36 990 37 502 37 968

57 441 59 030 60 129 63 160 64 261

9.9 2.8 1.9 5.0 1.7

67 331 68 355

4.8 1.5

Contributo della Confederazione

IVA

(2)

2.9 2.3 1.4 1.2

3 040 3 161 3 225 3 295 3 356

38 429 38 992 39 555 40 123 40 704

1.2 1.5 1.4 1.4 1.4

41 292 41 892

1.4 1.5

(2)

4.0 2.0 2.2 1.9

9 499 9 671 9 969 10 126 10 561

3 413 3 463 3 513 3 563 3 615

1.7 1.5 1.4 1.4 1.4

3 667 3 720

1.4 1.5

Altre entrate

(3)

Totale entrate

(2)

1.8 3.1 1.6 4.3

238 236 232 229 225

11 603 11 924 12 146 12 758 12 981

9.9 2.8 1.9 5.0 1.7

13 601 13 808

4.8 1.5

Redditi da Risultato capitale d'esercizio

Risultato di Redditi da Risultato ripartizione investimenti d'esercizio

Livello del Fondo AVS

Capitale

Indicatori

Risultato di Capitale Indice del Capitale Uscite in % Risultato di ripartizione in Capitale in % senza debito tasso di senza debito della massa ripartizione percentuali delle uscite AI in % delle sostituzione AI salariale AVS in punti IVA salariali uscite (1980=100)

(2)

-0.7 -1.6 -1.6 -1.4

47 907 49 223 50 416 51 152 52 111

2.7 2.4 1.5 1.9

880 1 349 1 066 1 023 - 172

1 703 1 345 1 002 1 112 1 101

2 583 2 694 2 068 2 135 929

49 741 52 435 54 139 55 950 56 601

39 457 42 151 43 926 45 799 46 499

11.6 11.5 11.6 11.6 11.9

0.3 0.4 0.3 0.3 -0.1

0.2 0.3 0.2 0.2 0.0

106 110 110 112 108

84 88 89 91 89

89.1 88.6 89.4 87.8 88.9

224 222 220 218 216

-0.5 -1.0 -1.0 -0.9 -1.0

53 669 54 601 55 434 56 662 57 515

3.0 1.7 1.5 2.2 1.5

-3 771 -4 429 -4 695 -6 498 -6 746

1 059 1 129 1 008 849 671

-2 713 -3 300 -3 687 -5 650 -6 076

53 606 49 775 45 596 39 495 33 028

43 555 39 824 35 774 30 429 25 008

13.0 13.1 13.2 13.7 13.7

-1.1 -1.3 -1.3 -1.8 -1.9

-0.9 -1.0 -1.0 -1.4 -1.4

93 84 76 63 51

76 67 59 48 39

88.1 88.2 86.7 87.8 86.3

214 211

-0.9 -1.0

58 773 59 631

2.2 1.5

-8 558 -8 725

456 214

-8 101 -8 511

24 599 15 845

17 558 10 057

14.1 14.2

-2.3 -2.3

-1.8 -1.8

37 23

26 15

87.4 85.8

2024 1.2 0.6

2025 1.0 0.5

Spiegazioni

Previsioni sull'evoluzione economica del 24.3.2022, in %:

(1) Conto annuale a prezzi correnti (2) Variazione percentuale annuale (3) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Anno Indice dei salari Prezzi

2022 0.8 1.9

Adeguamento delle rendite: ogni due anni

2023 1.8 0.7

UFAS, 25.05.2022 2026 1.0 0.5

Scenario A-00-2020 Ufficio federale di statistica UST

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FF 2022 1485

Allegato 3 Ripercussioni finanziarie delle misure con l'iniziativa popolare per una 13esima rendita AVS Solo rendite di vecchiaia Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2022

Anno

Stato: consuntivo definitivo 2021

Supplemento di rendita AVS

Variazione uscite

Contributo della Confederazione

Uscite

Saldo di tutte le misure

Entrate

1)

Variazione entrate

Totale effetti

Saldo di tutte le Entrate - Uscite misure

2)

2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2026 2027 2028 2029 2030

4165 4288 4376 4606 4695

4165 4288 4376 4606 4695

841 866 884 930 948

841 866 884 930 948

-3324 -3422 -3492 -3676 -3746

2031 2032

4928 5011

4928 5011

996 1012

996 1012

-3933 -3999

Spiegazioni

UFAS, 25.05.2022

1) Supplemento di rendita AVS di 8,33% a partire dal 2026.

2) La Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS a partire dal 2020. La variazione delle uscite dell'AVS determina quindi automaticamente una variazione del contributo della Confederazione.

26 / 28

FF 2022 1485

Allegato 4 Prospettive finanziarie dell'AVS con l'AVS 21 con l'iniziativa popolare per una 13esima rendita AVS Decisione del Parlamento del 17.12.2021, entrata in vigore dell'AVS 21 nel 2024

Stato: consuntivo definitivo 2021

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2022 (1)

Anno

Uscite

Entrate

Totale Uscite

Contributi

(2) 2021 2022 2023 2024 2025

47 027 47 875 49 350 50 198 52 137

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Risultato ripartizione

(2)

1.8 3.1 1.7 3.9

35 130 36 156 36 990 37 591 38 037

57 004 58 337 59 205 62 310 63 538

9.3 2.3 1.5 5.2 2.0

66 722 67 862

5.0 1.7

Contributo della Confederazione

IVA

(2)

2.9 2.3 1.6 1.2

3 040 3 161 3 225 4 336 4 699

38 533 39 134 39 742 40 315 40 903

1.3 1.6 1.6 1.4 1.5

41 494 42 100

1.4 1.5

(2)

4.0 2.0 34.4 8.4

9 499 9 671 9 969 10 140 10 532

4 778 4 848 4 918 4 988 5 061

1.7 1.5 1.4 1.4 1.4

5 134 5 208

1.4 1.5

Altre entrate

(3)

Totale entrate

(2)

1.8 3.1 1.7 3.9

238 236 232 229 225

11 515 11 784 11 959 12 587 12 835

9.3 2.3 1.5 5.2 2.0

13 478 13 708

5.0 1.7

Redditi da Risultato capitale d'esercizio

Risultato di Redditi da ripartizione investimenti

Risultato d'esercizio

Livello del Fondo AVS

Capitale

Indicatori

Risultato di Capitale Indice del Capitale Uscite in % Risultato di ripartizione in Capitale in % senza debito tasso di senza debito della massa ripartizione percentuali delle uscite AI in % delle sostituzione AI salariale AVS in punti IVA salariali uscite (1980=100)

(2)

-0.7 -1.6 -1.6 -1.4

47 907 49 223 50 416 52 296 53 493

2.7 2.4 3.7 2.3

880 1 349 1 066 2 098 1 356

1 703 1 345 1 002 1 122 1 143

2 583 2 694 2 068 3 220 2 499

49 741 52 435 54 139 57 036 59 251

39 457 42 151 43 926 46 884 49 149

11.6 11.5 11.6 11.6 11.9

0.3 0.4 0.3 0.6 0.4

0.2 0.3 0.2 0.5 0.3

106 110 110 114 114

84 88 89 93 94

89.1 88.6 89.4 87.8 88.9

224 222 220 218 216

-0.5 -1.0 -1.0 -0.9 -1.0

55 050 55 988 56 839 58 108 59 013

2.9 1.7 1.5 2.2 1.6

-1 954 -2 349 -2 367 -4 202 -4 525

1 144 1 292 1 241 1 154 1 049

- 810 -1 057 -1 126 -3 048 -3 476

58 146 56 513 54 827 51 236 47 253

48 095 46 561 45 005 42 170 39 233

12.9 13.0 13.0 13.4 13.5

-0.6 -0.7 -0.7 -1.2 -1.3

-0.4 -0.5 -0.5 -0.9 -1.0

102 97 93 82 74

84 80 76 68 62

88.1 88.2 86.7 87.8 86.3

214 211

-0.9 -1.0

60 319 61 228

2.2 1.5

-6 402 -6 634

907 737

-5 495 -5 898

41 291 34 984

34 249 29 196

14.0 14.0

-1.7 -1.8

-1.3 -1.4

62 52

51 43

87.4 85.8

2024 1.2 0.6

2025 1.0 0.5

Spiegazioni

Previsioni sull'evoluzione economica del 24.3.2022, in %:

(1) Conto annuale a prezzi correnti (2) Variazione percentuale annuale (3) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Anno Indice dei salari Prezzi

2022 0.8 1.9

Adeguamento delle rendite: ogni due anni

2023 1.8 0.7

UFAS, 25.05.2022 2026 1.0 0.5

Scenario A-00-2020 Ufficio federale di statistica UST

27 / 28

FF 2022 1485

Allegato 5 Ripercussioni finanziarie delle misure con l'AVS 21 con l'iniziativa popolare per una 13esima rendita AVS Decisione del Parlamento del 17.12.2021, entrata in vigore dell'AVS 21 nel 2024

Stato: consuntivo definitivo 2021

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2022

Anno

Riduzione in Supplemento Miglioramencaso di in caso di to della anticipazione rinvio rendita

Età di riferimento

Uscite

Entrate

Uscite

1)

Uscite

2)

Uscite

3)

4)

Franchigia

AGI

Supplemento di rendita AVS

Entrate

Uscite

Uscite

5)

6)

Misure compensative

Uscite

7)

Uscite

8)

Entrate

Variazione uscite

Contributo della Confederazione

Variazione entrate

Finanziamento aggiuntivo

Saldo di tutte le misure

Entrate

Saldo di tutte le misure

Entrate IVA

9)

10)

Totale variazione entrate

Totale effetti

Saldo di tutte le Entrate - Uscite misure

11)

2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 -236

0 0 0 0 36

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2

0 0 0 89 90

0 0 0 69 71

0 0 0 0 0

0 0 0 0 13

0 0 0 0 4

0 0 0 0 -58

0 0 0 69 -146

0 0 0 14 -30

0 0 0 103 39

0 0 0 1041 1342

0 0 0 1144 1382

0 0 0 1075 1528

2026 2027 2028 2029 2030

-576 -930 -1276 -1342 -1333

83 134 190 202 204

0 18 35 54 70

0 5 3 1 -1

5 12 23 39 55

94 95 100 96 100

72 73 74 77 78

4165 4288 4376 4606 4695

28 43 61 101 139

35 86 157 221 269

-73 -88 -103 -105 -105

3729 3595 3453 3756 3972

753 726 697 759 802

857 868 884 951 1001

1365 1385 1405 1425 1446

2223 2253 2289 2376 2447

-1507 -1342 -1164 -1380 -1525

2031 2032

-1334 -1307

206 207

89 106

-3 -5

72 86

102 107

81 81

4928 5011

181 219

304 326

-105 -105

4319 4518

872 913

1075 1121

1467 1488

2542 2609

-1777 -1908

Spiegazioni 1) L'età di riferimento sarà di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, le donne percepiranno la rendita ordinaria AVS un anno più tardi (=minori uscite) e verseranno contributi AVS per un anno in più (maggiori entrate).

2) I tassi di riduzione per l'anticipazione sono adattati.

3) A causa dell'aumento della speranza di vita, il supplemento attuariale applicato in caso di rinvio della rendita AVS andrà adeguato.

4) Chi prosegue l'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento potrà migliorare la propria rendita versando contributi AVS. Oggi questo non è possibile.

5) Le persone hanno anche la possibilità di versare contributi sulla parte di reddito inferiore alla franchigia.

6) Il termine d'attesa per la riscossione dell'assegno per grandi invalidi è ridotto a sei mesi.

7) Supplemento di rendita AVS di 8,33% a partire dal 2026.

8) Misure compensative dell'ordine di 701 milioni di franchi nel 2033. Anticipazione agevolata della rendita fino al 2033.

9) Supplemento di rendita di 160/100/50 franchi al mese con graduazione in funzione del reddito e senza correzione degli effetti soglia.

10) La Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS a partire dal 2020. La variazione delle uscite dell'AVS determina quindi automaticamente una variazione del contributo della Confederazione.

11) Per stabilizzare l'AVS si dovrà aumentare l'IVA di 0,4 punti percentuali a favore dell'AVS (2024: 0,4).

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UFAS, 25.05.2022