FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 13 marzo 2024

Iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile ­ Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa Saferphone)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile ­ Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa Saferphone)», presentata il 18 agosto 2022; dopo che il 12 agosto 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile ­ Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa Saferphone)», presentata il 18 agosto 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2022-2746

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bechaalany Patricia, Route de la Roserette 11, 1063 Peyres-Possens 2. Buchs Bertrand, Chemin Charles-Poluzzi 33, 1227 Carouge 3. Hardegger Thomas, Leehaldenweg 22b, 8153 Rümlang 4. Hofmann Marcel, Mattenweg 127, 3068 Vechigen 5. Kullmann Samuel, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun 6. Merz Philipp, Efringerweg 15, 4143 Dornach 7. Munz Martina, Fernsichtstrasse 21, 8215 Hallau 8. Pasquier-Eichenberger Isabelle, Rue de la Filature 29, 1227 Carouge 9. Reimann Maximilian, Enzberghöhe 12, 5073 Gipf-Oberfrick 10. Schlegel Peter, Güeterstalstrasse 19, 8133 Esslingen 11. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten 12. Semadeni Cornelia, Hegarstrasse 19, 8032 Zürich 13. Sommer Andreas, Mauer 581, 3454 Sumiswald 14. Töngi Michael, Unter Strick 84, 6010 Kriens 15. Weil Sonia, Rue des Artisans 8, 1299 Crans 16. Wüthrich Michael, Thiersteinerrain 167, 4059 Basel

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile ­ Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa Saferphone)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: SaferphoneInitiative, Rebgasse 46, 4058 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 13 settembre 2022.

30 agosto 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile ­ Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa Saferphone)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 118 cpv. 2 lett. d5 2

[La Confederazione] Emana prescrizioni su: d.

la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Art. 118c6

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti

La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate tecnicamente.

1

Provvedono affinché sia garantito l'impiego di tecnologie a emissioni ridotte in tutti gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della minor esposizione possibilmente raggiungibile. I valori limite sono determinati conformemente a tale principio.

2

Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e un'esposizione di terzi bassa.

3

La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative e alle unità aziendali avviene in linea di massima tramite la rete via cavo.

4

La Confederazione e i Cantoni privilegiano e promuovono l'impiego di tecnologie che non emettono onde elettromagnetiche.

5

Art. 197 n. 157 15. Disposizione transitoria degli art. 118 cpv. 2 lett. d e 118c (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti) L'Assemblea federale emana la legge d'esecuzione degli articoli 118 capoverso 2 lettera d e 118c entro tre anni dall'accettazione di tali disposizioni da parte del Popolo 1

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RS 101 La numerazione definitiva della presente enumerazione sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale.

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e dei Cantoni. Se la legge d'esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all'entrata in vigore della legge d'esecuzione.

Fino all'entrata in vigore della legge d'esecuzione, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue: 2

a.

per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti mobili devono essere impiegate esclusivamente le frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date in concessione fino al 31 dicembre 2021;

b.

le limitazioni preventive delle emissioni previste dall'ordinanza del 23 dicembre 19998 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate.

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RS 814.710