FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 27 marzo 2024

Iniziativa popolare federale «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!», presentata il 6 settembre 2022; dopo che il 11 agosto 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!», presentata il 6 settembre 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bachmann-Roth Christina, Sandweg 3, 5600 Lenzburg 2. Binder Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden 3. Bischof Pirmin, Sälirain 16, 4500 Solothurn 4. Bregy Philipp Matthias, Aletschstrasse 7, 3904 Naters 5. Bünter Sarah, Harzbüchelstrasse 14, 9000 St.Gallen 6. Bürgin Yvonne, Werner-Weber-Strasse 3, 8630 Rüti 7. Ettlin Erich, Chatzenrain 22, 6064 Kerns 8. Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen 9. Gnägi Jan, Birkenweg 3, 3270 Aarberg 10. Gugger Niklaus, Feldstrasse 2, 8400 Winterthur 11. Hegglin Peter, Nussli 3, 6313 Edlibach 12. Maitre Vincent, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève 13. Müller Leo, Museggstrasse 12, 6017 Ruswil 14. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil 15. Pfister Gerhard, Gulmstrasse 53, 6315 Oberägeri 16. Ritter Markus, Krans 4, 9450 Altstätten 17. Roth Pasquier Marie-France, Chemin du Gibloux 23, 1630 Bulle 18. Rüdisüli Marc, Hochwachtstrasse 24, 8370 Sirnach 19. Schneider Tino, Hirschweg 13, 7000 Chur 20. Stadelmann Karin, Bundesstrasse 17, 6003 Luzern 21. Streiff Marianne, Kirchgässli 25, 3322 Urtenen-Schönbühl

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Alleanza del Centro, Seilerstrasse 8a, casella postale, 3011 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 27 settembre 2022.

13 settembre 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 128 cpv. 3bis Il reddito dei coniugi è cumulato. La legge assicura che i coniugi non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.

3bis

Art. 197 n. 155 15. Disposizione transitoria dell'art. 128 cpv. 3bis (Non svantaggiare i coniugi in materia di imposta federale diretta) Se la relativa legislazione d'esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 128 capoverso 3bis da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione, che hanno effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

1

Affinché non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti, nell'ordinanza il Consiglio federale disciplina che per i coniugi: 2

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a.

oltre alla tassazione congiunta è effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate secondo la legislazione sull'imposta federale diretta; ed

b.

è addebitato il minore dei due ammontari di imposta calcolati.

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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