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Termine di referendum: 19 gennaio 2023

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19) Modifica del 30 settembre 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 20221, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 3 cpv. 6 lett. b 6

Si considerano entrate: b.

il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

Art. 8a cpv. 3 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 17c cpv. 1bis La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell'approvazione del consuntivo.

1bis

1 2

FF 2022 943 RS 611.0

2022-3056

FF 2022 2409

Finanze della Confederazione. LF (Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19)

Art. 17e

FF 2022 2409

Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l'epidemia di COVID-19

Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all'importo massimo rettificato, in deroga all'articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.

1

Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dell'esercizio annuale 2035.

2

In caso di eventi eccezionali che esulano dal controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dell'esercizio annuale 2039.

3

Art. 66d

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022

L'articolo 17e capoverso 1 è applicabile la prima volta alla chiusura dell'esercizio annuale 2022.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'articolo 17e ha effetto sino al 31 luglio 2040. Se prima di tale data il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente, il Consiglio federale abroga l'articolo 17e.

3

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022 Termine di referendum: 19 gennaio 2023

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