FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Progetto

(Legge sulla caccia, LCP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 23 giugno 20221; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 20 giugno 19863 sulla caccia è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 7a

Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure

Previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale), i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di: 1

a.

stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;

b.

lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per: 2

1 2 3

a.

proteggere gli spazi vitali o conservare la diversità delle specie; o

b.

impedire il verificarsi di danni o di un pericolo per l'uomo, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili; o

FF 2022 1925 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 922.0

2022-2298

FF 2022 1926

Legge sulla caccia

c.

FF 2022 1926

mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

Sulla base di accordi programmatici, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

3

Art. 12, rubrica, cpv. 2, primo periodo, 4, secondo periodo, 5 ­ 7 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e pericoli per l'uomo Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. ...

2

... È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.

4

5

La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: a.

dai grandi predatori agli animali da reddito; o

b.

dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.

La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

6

La Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi. Il Cantone stabilisce i criteri in materia di esigibilità ed eseguibilità delle misure.

7

Art. 13 cpv. 4 e 5 La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

4

Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

5

II 1 La 2 Il

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2/2