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Decreto federale sui contributi destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20222, decreta:

Art. 1 Per i contributi di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del ...3 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche č stanziato, dall'entrata in vigore di tale articolo e per la durata di otto anni, un credito d'impegno di 469 milioni di franchi.

1

2

I crediti di pagamento annui sono iscritti a preventivo.

Art. 2 L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2021 (pari a 101,5 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

1 2 3

a.

2023: + 0,7 %;

b.

2024: + 0,6 %;

c.

2025: + 0,5 %;

d.

2026 e anni seguenti: + 0,5 %.

RS 101 FF 2022 1498 FF 2022 1499

2022-1643

FF 2022 1500

Contributi destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche. DF

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Art. 3 Il presente decreto entra in vigore soltanto unitamente alla legge federale del ...4 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

1

2

Non sottostā a referendum.

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