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Codice civile svizzero

Disegno

(Successione d'imprese) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 20221, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Sostituzione di un'espressione Negli articoli 654a, 682a e 798a «legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale» è sostituito con «LDFR».

Art. 218 cpv. 3 3

In caso di scioglimento del regime dei beni per morte di un coniuge, queste disposizioni si applicano anche agli eredi del coniuge debitore, in presenza di un'impresa ai sensi dell'articolo 616 oppure di partecipazioni che conferiscono il controllo di una tale impresa e se uno di questi eredi lo chiede.

Art. 522a 1a. Per le imprese

1 2

L'attribuzione di partecipazioni in un'impresa ai sensi dell'articolo 616 a un legatario che non ha qualità di erede è sostituita da una pretesa pecuniaria equivalente se il legatario detiene già il controllo dell'impresa o lo acquisirebbe in seguito all'attribuzione delle partecipazioni.

Le partecipazioni sono tuttavia consegnate al legatario se: 1

1.

l'attribuzione riguarda tutte le partecipazioni appartenenti alla successione; o

2.

il legatario è disposto, ad istanza di un erede legittimario, a riprendere tutte le partecipazioni appartenenti alla successione.

FF 2022 1637 RS 210

2022-1827

FF 2022 1638

Codice civile (Successione d'imprese)

FF 2022 1638

Se alla successione appartengono partecipazioni in un'impresa di cui il disponente deteneva il controllo al momento dell'apertura della successione e se egli ha attribuito, mediante liberalità tra vivi, partecipazioni minoritarie a un erede legittimario, quest'ultimo può conferire alla successione in natura le partecipazioni minoritarie che ancora gli appartengono al momento dell'apertura della successione.

2

Se alla successione appartengono partecipazioni minoritarie in un'impresa di cui il disponente deteneva il controllo prima di morire e se egli ha attribuito, mediante liberalità tra vivi, partecipazioni a un erede, ogni erede legittimario può chiedere che tale erede, se detiene il controllo dell'impresa al momento dell'apertura della successione, riprenda le partecipazioni minoritarie della successione o conferisca in natura le partecipazioni ricevute che ancora gli appartengono in tale momento.

3

Per il resto si applicano per analogia le disposizioni sulle partecipazioni in imprese nell'ambito della divisione ereditaria.

4

Art. 616 IV. Imprese 1. Nozioni

Sono considerate imprese le società semplici e le imprese individuali, come pure le società commerciali le cui partecipazioni non sono quotate in borsa, sempre che esercitino un'attività economica; l'impresa può esercitare l'attività direttamente o mediante una società di cui detiene il controllo.

1

Le imprese che gestiscono unicamente il proprio patrimonio non sono considerate tali.

2

Le quote sociali e i diritti societari in un'impresa sono considerati partecipazioni. Sono considerati partecipazioni minoritarie se non conferiscono il controllo dell'impresa.

3

Art. 617 2. Attribuzione

Se la successione comprende un'impresa, oppure partecipazioni in un'impresa, e il defunto non ne ha disposto, ciascun erede può chiedere che gli siano attribuite: 1

1.

l'impresa o tutte le partecipazioni, se queste conferiscono il controllo dell'impresa;

2.

tutte le partecipazioni che, da sole, non conferiscono il controllo dell'impresa, se già ne detiene il controllo o lo può così acquisire.

Se più eredi chiedono l'attribuzione, l'impresa o le partecipazioni sono attribuite all'erede che appare più idoneo a dirigerla.

2

Queste disposizioni si applicano per analogia quando più eredi chiedono congiuntamente l'attribuzione dell'impresa o delle partecipazioni.

3

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Codice civile (Successione d'imprese)

FF 2022 1638

Art. 618 3. Partecipazioni minoritarie

Se la successione comprende un'impresa o partecipazioni che conferiscono il controllo di un'impresa, ogni erede legittimario che non ha già ottenuto né ottiene in altro modo l'importo della sua legittima può rifiutare l'attribuzione di partecipazioni minoritarie e chiedere che l'impresa o l'insieme delle partecipazioni siano alienate per ordine del giudice, salvo che un coerede, da solo o congiuntamente con altri coeredi, ne chieda l'attribuzione.

Art. 619

4. Dilazione

L'erede che ha ottenuto, vivendo il disponente o in occasione della divisione, un'impresa o partecipazioni che gli conferiscono il controllo di un'impresa può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato dei crediti dei coeredi gli arrecasse serie difficoltà; le dilazioni non possono eccedere una durata complessiva di dieci anni.

1

Il giudice che decide sulla concessione della dilazione e sulle sue modalità tiene adeguatamente conto degli interessi dei coeredi.

2

Gli importi il cui pagamento è dilazionato fruttano un interesse adeguato e, se le circostanze non lo escludono, devono essere garantiti.

3

Art. 620 E. Valore d'imputazione dei beni I. Principio

I beni sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.

Art. 621

II. Imprese e partecipazioni in imprese

Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore d'imputazione di un'impresa o di partecipazioni in un'impresa, questo viene stimato secondo i principi riconosciuti in materia di valutazione di imprese da un perito scelto dal giudice.

1

Se un erede può chiedere l'attribuzione di partecipazioni minoritarie in un'impresa, il loro valore per il calcolo delle porzioni legittime è fissato proporzionalmente al valore dell'insieme dell'impresa.

2

Art. 622 III. Fondi

Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore d'imputazione di un fondo, questo viene stimato da un perito scelto dall'autorità.

Art. 623

F. Aziende e fondi agricoli

3

La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono retti dalla legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale (LDFR).

RS 211.412.11

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Art. 628 cpv. 1bis Il conferimento in natura di un'impresa ai sensi dell'articolo 616 o di partecipazioni in una siffatta impresa di cui l'erede detiene il controllo al momento dell'apertura della successione è escluso, salvo accordo dei coeredi.

1bis

Art. 630, titolo marginale III. Computo della collazione 1. In genere

Art. 630a 2. Nel caso di imprese

La collazione di elementi patrimoniali necessari all'esercizio di un'impresa ai sensi dell'articolo 616 si fa a norma del loro valore: 1

1.

al momento della liberalità, se sono state attribuite l'impresa, partecipazioni che hanno conferito all'erede il controllo dell'impresa o partecipazioni nell'impresa di cui l'erede deteneva già il controllo;

2.

al momento dell'assunzione del controllo dell'impresa da parte dell'erede, per tutte le partecipazioni attribuitegli per liberalità in precedenza.

Questi valori possono essere fatti valere soltanto se una valutazione del valore dell'impresa al momento della liberalità o dell'assunzione del controllo dell'impresa, allestita secondo principi riconosciuti e corredata dei relativi documenti, è stata irrevocabilmente trasmessa, entro un anno da detto momento, all'ufficio pubblico competente per la custodia delle disposizioni testamentarie all'attenzione degli eredi legittimari.

2

Se questi valori non possono essere stabiliti, la collazione si fa a norma del valore dell'impresa al momento dell'aperta successione.

3

Titolo finale, art. 16a III. Successione d'imprese

In caso di una liberalità riguardante un'impresa o partecipazioni in un'impresa avvenuta prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del ..., il valore di collazione può essere fatto valere soltanto se una valutazione dell'impresa secondo l'articolo 630a capoverso 2 è stata trasmessa all'ufficio pubblico competente per la custodia delle disposizioni testamentarie entro un anno da tale entrata in vigore.

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Codice civile (Successione d'imprese)

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II Il Codice di procedura civile4 è modificato come segue: Art. 249 lett. c n. 4 e 5 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: c.

diritto successorio: 4.

ordine di alienazione di un'impresa o di partecipazioni minoritarie in un'impresa a salvaguardia della legittima (art. 618 CC), 5.

scelta di un perito per la stima del valore d'imputazione di un'impresa o di partecipazioni in un'impresa (art. 621 CC).

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 272

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