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Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

Disegno

(Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 129a

Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

La Confederazione può emanare per i grandi gruppi di imprese prescrizioni concernenti un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.

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2

A tal fine si basa su standard e prescrizioni modello internazionali.

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Per tutelare gli interessi dell'economia nazionale, la Confederazione può derogare:

1 2

a.

ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;

b.

alle aliquote massime di cui all'articolo 128 capoverso 1;

c.

alle prescrizioni concernenti l'esecuzione secondo l'articolo 128 capoverso 4 primo periodo;

d.

alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2.

FF 2022 1700 RS 101

2022-2010

FF 2022 1701

Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. DF (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale)

FF 2022 1701

Art. 197 n. 153 15. Disposizioni transitorie dell'art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese) Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni concernenti l'imposizione minima di grandi gruppi di imprese che saranno necessarie fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge.

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2

A tal fine osserva i principi seguenti: a.

le prescrizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d'affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;

b.

se in Svizzera o in un'altra Giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all'imposizione minima all'aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l'aliquota d'imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un'imposta integrativa;

c.

sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;

d.

l'utile determinante di un'unità operativa corrisponde all'utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni. Gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;

e.

l'aliquota d'imposta effettiva di una Giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;

f.

l'imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente con l'aliquota dell'imposta integrativa;

g.

l'utile eccedente di una Giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa Giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;

h.

l'aliquota dell'imposta integrativa di una Giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra il 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva;

i.

in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità all'imposizione ridotta;

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Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. DF (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale)

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j.

in caso di imposizione ridotta in un'altra Giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa superiore svizzera e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere;

k.

l'imposta integrativa non può essere fatta valere come spesa ai fini delle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complementari per l'attuazione dell'imposizione minima, riguardanti in particolare: 3

a.

la considerazione di particolari rapporti tra imprese;

b.

la procedura e i rimedi giuridici;

c.

le disposizioni penali conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;

d.

le disposizioni transitorie.

Se lo ritiene necessario per l'attuazione dell'imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili le prescrizioni modello internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

4

Le prescrizioni sull'imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l'onere amministrativo derivante dall'esecuzione delle prescrizioni.

5

Il gettito lordo dell'imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni cui le unità operative appartengono fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell'imposta integrativa su attività esentate dall'imposta sull'utile delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni spetta al rispettivo ente pubblico.

6

Nell'ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell'imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.

7

La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell'imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate dall'imposta integrativa, per promuovere ulteriormente l'attrattiva della piazza economica svizzera.

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II 1

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Qualora sia accettato da Popolo e Cantoni, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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