FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale Disegno sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 20221, decreta: I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue: Art. 3 cpv. 3, 4bis, 4ter, 5 e 5bis Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

3

Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività.

Definiscono le capacità necessarie in coordinamento con la Confederazione.

4bis

Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell'assistenza sanitaria, segnatamente il numero totale e l'occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19.

4ter

I Cantoni assumono i costi dei test COVID-19. La quota spettante a ciascun Cantone è determinata in funzione della popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente la procedura di conteggio; può prevedere eccezioni per quanto riguarda l'assunzione dei costi.

5

I Cantoni garantiscono un'offerta sufficiente di test COVID-19 e assumono i costi del loro svolgimento. I Cantoni disciplinano i dettagli; possono prevedere eccezioni per quanto riguarda l'assunzione dei costi.

5bis

1 2

FF 2022 1549 RS 818.102

2022-1788

FF 2022 1550

Legge COVID-19

FF 2022 1550

Art. 4 cpv. 1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.

1

II La durata di validità delle seguenti disposizioni della legge COVID-19 del 25 settembre 20203 è prorogata sino al 30 giugno 2024: a.

articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a­g;

b.

articolo 5;

c.

articolo 6;

d.

articolo 6a.

III La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

IV La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto, fatto salvo il capoverso 4, sino al 30 giugno 2024.

2

3

L'articolo 3 capoverso 5bis entra in vigore il 1° aprile 2023.

4

L'articolo 3 capoverso 5 ha effetto sino al 31 marzo 2023.

3

2/4

RS 818.102

Legge COVID-19

FF 2022 1550

Allegato (cifra III)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie è modificata come segue: Art. 60a

Sistemi di tracciamento della prossimità e della presenza per il coronavirus

Per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2, l'UFSP gestisce i seguenti sistemi: 1

a.

un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellullari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento della prossimità);

b.

un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento della presenza).

I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33­38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.

2

La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.

3

Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un'infezione da coronavirus.

4

5

4

I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi: a.

per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;

b.

i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzati e installati dai partecipanti sul loro telefono cellulare; in particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;

c.

il sistema di tracciamento della prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; non registra in particolare dati sulla posizione;

d.

i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;

RS 818.101

3/4

Legge COVID-19

e.

6

FF 2022 1550

il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutti i componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.

È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'organizzazione e dell'esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.

7

Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutti i componenti installati sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l'epidemia causata dal coronavirus.

8

Art. 62a

Collegamento dei sistemi di tracciamento della prossimità e della presenza a sistemi esteri

I sistemi di cui all'articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante: a.

la legislazione; o

b.

garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f 1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti: f.

il collegamento del sistema di tracciamento della prossimità o del sistema di tracciamento di presenza di cui all'articolo 60a a sistemi esteri corrispondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n 1

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: n.

4/4

rifiuta un servizio da lui offerto e destinato al pubblico a una persona, perché questa non partecipa al sistema di tracciamento della prossimità o della presenza (art. 60a cpv. 3).