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Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
Progetto
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 19 agosto 20221; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta: I La legge federale del 15 dicembre 20003 sui medicamenti e i dispositivi medici è modificata come segue: Inserire dopo il titolo del capitolo 2, sezione 6 Art. 33a
Gratuità della donazione di sangue
È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di sangue umano.
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Non è considerato profitto finanziario o altro vantaggio: a.
il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;
b.
il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;
c.
un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.
Art. 35 cpv. 1bis Il sangue e i suoi derivati labili importati per le trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all'articolo 33a.
1bis
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RS 812.21
2022-3046
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Legge sugli agenti terapeutici
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Art. 35 cpv. 2, secondo periodo 2
... A tal fine può eccezionalmente derogare al principio di gratuità.
Art. 36 cpv. 2bis I criteri di esclusione non devono discriminare nessuno. Si basano sul comportamento individuale a rischio della persona disposta a donare il proprio sangue e devono essere scientificamente motivati.
2bis
Art. 41, rubrica Altre disposizioni di sicurezza Inserire prima del titolo del capitolo 2 sezione 7 Art. 41a
Aiuti finanziari
La Confederazione può concedere aiuti finanziari per promuovere la garanzia di un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili, se un approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.
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Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.
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La Confederazione può versare i contributi soltanto se il beneficiario: a.
dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a garantire un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili;
b.
contribuisce a un approvvigionamento sufficiente della popolazione con sangue e suoi derivati labili;
c.
assicura di adempiere il compito da promuovere prioritariamente a favore della popolazione;
d.
adempie il compito da promuovere in modo appropriato, economico e con un onere amministrativo minimo;
e.
fornisce le prestazioni proprie ragionevolmente esigibili per la garanzia di un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili; e
f.
adotta le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili ed esaurisce le altre possibilità di finanziamento.
Art. 82 cpv. 1, terzo periodo ... L'UFSP è competente per l'esecuzione dell'articolo 41a e del capitolo 4 sezione 2a. ...
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Art. 86 cpv. 1 lett. c È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1
c.
utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l'idoneità del donatore, l'esame obbligatorio, l'obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell'articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza;
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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