FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 16 febbraio 2024

Iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)», presentata il 26 luglio 2022; dopo che il 26 luglio 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)», presentata il 26 luglio 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2022-2351

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Siegrist Nicola, Rötelstrasse 27, 8006 Zürich 2. Jenni Mia, Felsenweg 3, 5415 Rieden 3. Mottet Mathilde, Route de Choëx 173, 1871 Choëx 4. Hostetmann Mirjam, Büntenmatt 15, 6060 Sarnen 5. Bruchez Thomas, Chemin Frank-Thomas 66, 1223 Cologny 6. Demaria Yannick, Via Borghetto 14, 6512 Giubiasco 7. Küng Julia, Letzistrasse 7b, 6300 Zug 8. Müller Rosalina, Taminserstrasse 50, 7012 Felsberg 9. Jansen Ronja, Tschoppenhauerweg 7, 4402 Frenkendorf 10. Daepp Oliver, Maiholzstrasse 24, 5630 Muri 11. Vareni Dario, Lendikon 56, 8484 Weisslingen 12. Riget Laura Alessandra, Via al Fiume 4, 6500 Bellinzona 13. Gada Anja, Josefstrasse 1, 8610 Uster 14. Schaulin Noam, Grundweg 8, 4146 Hochwald 15. Bendahan Samuel, Chemin de Montmeillan 10, 1005 Lausanne 16. Steinberger Julia, Ruelle des Moulins 21, 1260 Nyon 17. Columberg Leandra, Am Wasser 6, 8600 Dübendorf 18. Marti Samira, Curt Goetz-Strasse 27, 4102 Binningen 19. Wermuth Cédric, Rotfarbstrasse 11, 4800 Zofingen 20. Meyer Mattea, Unterrütiweg 3, 8400 Winterthur 21. Porchet Léonore, Avenue Louis-Vulliemin 26, 1005 Lausanne 22. Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zürich 23. Dubochet Léa, Eichenstrasse 19, 2562 Port 24. Wydler-Wälti Rosmarie, Oberalpstrasse 49, 4054 Basel

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: GISO Swizzera, Theaterplatz 4, 3011 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 16 agosto 2022.

2 agosto 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 129a5

Imposta per il futuro

La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.

1

La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell'imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare all'economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.

2

I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Il gettito fiscale lordo dell'imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni.

La competenza dei Cantoni di riscuotere un'imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane invariata.

3

L'aliquota d'imposta è del 50 per cento. È esentata dall'imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L'imposizione avviene non appena la franchigia è superata.

4

5

Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.

Art. 197 n. 156 15. Disposizione transitoria dell'art. 129a (Imposta per il futuro) 1 La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d'esecuzione concernenti: a. la prevenzione dell'elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all'obbligo di registrare le donazioni e all'esaustività dell'imposizione; b.

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6

l'impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell'economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell'alloggio e dei servizi pubblici.

RS 101 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 129a da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d'esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all'accettazione dell'articolo 129a.

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