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Termine di referendum: 6 ottobre 2022

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Modernizzazione della vigilanza) Modifica del 17 giugno 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20191, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Titolo Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ingresso visto l'articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale3, Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco

1 2 3

FF 2020 1 RS 831.10 RS 101

2022-1882

FF 2022 1563

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza)

Art. 49

FF 2022 1563

Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA4), dai datori di lavoro e dai lavoratori nonché dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione (organi esecutivi).

Art. 49a

Sistemi d'informazione e requisiti

Gli organi esecutivi gestiscono sistemi d'informazione che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati.

1

Essi provvedono affinché siano garantite in qualsiasi momento la stabilità e l'adattabilità necessarie dei loro sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

2

Le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi elaborano norme per l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b.

3

Art. 49b

Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali

Ex art. 49a Art. 49c

Registro delle prestazioni in denaro correnti

L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di prestazioni estere, allo scopo di: 1

2

a.

evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;

b.

garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse;

c.

agevolare l'adeguamento delle prestazioni in denaro.

Vi registra: a.

le prestazioni in denaro correnti;

b.

i decessi e i cambiamenti di stato civile degli aventi diritto a rendite nonché, se disponibile, la data di nascita del coniuge o del partner registrato.

L'Ufficio centrale di compensazione notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all'articolo 50b capoverso 1 i dati necessari.

3

4

RS 830.1

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza)

Art. 49d

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Registro degli assicurati

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di: 1

2

a.

assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l'articolo 50c;

b.

garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita.

Vi registra: a.

gli assicurati e i loro numeri AVS;

b.

le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

c.

i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 i dati necessari.

3

Art. 49e

Disposizioni d'esecuzione concernenti il registro delle prestazioni in denaro correnti e il registro degli assicurati

Il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per la protezione dei dati;

b.

i dati da registrare e da comunicare;

c.

i termini di conservazione;

d.

l'accesso ai dati;

e.

la collaborazione fra gli utenti;

f.

la sicurezza dei dati;

g.

la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

Art. 49f

Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza)

d.

far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;

e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

f.

allestire statistiche;

g.

assegnare o verificare il numero AVS.

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Art. 50b cpv. 1, frase introduttiva, lett. b ed e, nonché 2 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c) e al registro degli assicurati (art. 49d): 1

2

b.

le casse di compensazione, le agenzie da esse designate, gli uffici AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI5;

e.

gli organi esecutivi competenti per le prestazioni complementari.

Abrogato

Art. 53 cpv. 1bis Le casse di compensazione professionali vanno costituite quali enti autonomi di diritto pubblico.

1bis

Art. 54 Abrogato Art. 57 cpv. 2 lett. g 2

Il regolamento deve contenere disposizioni su: g.

il controllo dei datori di lavoro;

Art. 58 cpv. 2, secondo periodo (concerne soltanto il testo francese) e terzo periodo, 3, 4, primo periodo, lett. bbis ed e, e secondo periodo, nonché 5 ... Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

2

3

Abrogato

4

Al comitato direttivo incombe: bbis. la nomina dell'ufficio di revisione; e.

l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto di gestione.

Abrogato 5

5

Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

RS 831.20

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Art. 60 cpv. 1bis, 1ter e 3 Le casse di compensazione professionali costituiscono riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento.

1bis

Se una cassa di compensazione professionale è sciolta, il Consiglio federale può imporre a una o più altre casse di compensazione professionali di rilevare tutti o parte degli assicurati e dei beneficiari di rendite, nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione. La cassa rilevataria è adeguatamente indennizzata a tal fine. L'indennità è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici.

1ter

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate relative alle riserve e al loro ammontare nonché allo scioglimento delle casse di compensazione professionali.

3

Art. 61 cpv. 1, 1bis e 2, frase introduttiva, lett. c e dbis­g Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis.

1

La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se questo ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone.

1bis

Il decreto cantonale necessita dell'approvazione della Confederazione e contiene disposizioni su: 2

c.

Abrogata

dbis.

la nomina dell'ufficio di revisione;

e.

il controllo dei datori di lavoro;

f.

l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto di gestione della cassa di compensazione;

g.

l'istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.

Art. 63 cpv. 1, frase introduttiva, 3, secondo periodo, 4 e 5 1

Alle casse di compensazione incombono in particolare i compiti seguenti:

... Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione.

3

4

e 5 Abrogati

Art. 63a

Delega di altri compiti alle casse di compensazione

La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti.

L'approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

1

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza)

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La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Chi delega compiti garantisce che i costi derivanti alle casse di compensazione dall'adempimento di tali compiti siano interamente coperti.

3

Per l'esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 72.

4

Art. 63b

Delega di compiti delle casse a terzi

Le casse di compensazione possono, con l'approvazione del Consiglio federale, delegare a terzi determinati compiti secondo gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1. L'approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

1

I terzi incaricati e il loro personale sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge, in particolare le disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati. Essi sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGA6 per i compiti delle casse da essi svolti.

2

La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA e all'articolo 70 della presente legge per i compiti delle casse che vengono svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.

3

Art. 65 cpv. 2 2

Le casse di compensazione cantonali possono istituire agenzie.

Art. 66

Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

Le casse di compensazione identificano, limitano e sorvegliano i principali rischi (gestione dei rischi).

1

Esse applicano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno della propria attività. Entrambi i sistemi sono adeguati alle dimensioni delle casse e al volume dei loro compiti.

2

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno.

3

Art. 66a

Garanzia di un'attività irreprensibile

Le seguenti persone devono godere di buona reputazione, offrire la garanzia di un'attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d'interesse:

6

a.

i membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale;

b.

i membri della commissione amministrativa di una cassa di compensazione cantonale;

RS 830.1

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c.

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il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione.

Art. 66b

Rapporti della cassa di compensazione

Le casse di compensazione presentano annualmente all'autorità di vigilanza un rapporto di gestione e mettono a sua disposizione gli indicatori necessari per l'esercizio della vigilanza.

Art. 67

Presentazione dei conti

Per la presentazione dei conti da parte delle casse di compensazione vige il principio della trasparenza.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità con cui deve essere garantita la trasparenza. In particolare disciplina le modalità secondo cui: 2

a.

impostare il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;

b.

indicare le spese di amministrazione e il loro finanziamento;

c.

impostare la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione;

d.

impostare la contabilità e la presentazione dei conti dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali di cui fa parte una cassa di compensazione cantonale secondo l'articolo 61 capoverso 1bis.

Art. 68

Requisiti relativi all'ufficio di revisione e al capo revisore

Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, è sottoposta a revisione da parte di un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 20057 sui revisori (LSR).

1

Possono esercitare la funzione di capo revisore le persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore secondo la LSR.

2

All'indipendenza dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'articolo 728 del Codice delle obbligazioni8, fatta eccezione per i capoversi 2 numero 2 e 6 relativamente alle società da verificare (prima parte del periodo). Il Consiglio federale può definire ulteriori criteri riguardanti l'incompatibilità con il mandato di verifica dell'ufficio di revisione.

3

7 8

RS 221.302 RS 220

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Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sui requisiti relativi all'ufficio di revisione e al capo revisore in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Se una cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l'ufficio di revisione di quest'ultimo deve adempiere le condizioni di cui ai capoversi 1­4 ed eseguire anche la revisione della cassa di compensazione.

5

Art. 68a

Compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se il conto d'esercizio è stato allestito conformemente all'articolo 67.

1

2

Verifica inoltre se: a.

la contabilità è conforme alle disposizioni legali;

b.

l'organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;

c.

i sistemi d'informazione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b;

d.

la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno soddisfano i requisiti di cui all'articolo 66;

e.

i compiti delegati secondo l'articolo 63a capoverso 1 sono svolti conformemente a quanto approvato dal Consiglio federale.

L'ufficio di revisione presenta un rapporto sulla revisione all'autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Se la cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza anche il rapporto sulla revisione dell'istituto delle assicurazioni sociali.

3

L'ufficio di revisione notifica senza indugio all'autorità di vigilanza l'eventuale constatazione di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un'attività irreprensibile.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative all'esecuzione delle revisioni. Le casse di compensazione sono sentite in merito a queste prescrizioni.

5

Art. 68b

Controllo dei datori di lavoro

La cassa di compensazione controlla periodicamente se i datori di lavoro che le sono affiliati si attengono alle disposizioni legali. Essa può far eseguire il controllo da: 1

a.

un'impresa di revisione e un capo revisore che adempiono i requisiti di cui all'articolo 68;

b.

un servizio speciale della cassa di compensazione o un'organizzazione specializzata delle casse di compensazione;

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c.

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un assicuratore o un organo esecutivo di un'assicurazione sociale secondo la LPGA9.

Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro presentano alla cassa di compensazione un rapporto in merito.

2

Essi notificano senza indugio alla cassa di compensazione l'eventuale constatazione di reati o gravi irregolarità.

3

Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative al controllo dei datori di lavoro.

4

Art. 69 cpv. 4 Abrogato Art. 71 cpv. 4, 4bis e 6 L'Ufficio centrale è responsabile della gestione e dell'ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c) e del registro degli assicurati (art. 49d).

4

Su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi competenti per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell'agricoltura, l'Ufficio centrale può sviluppare e gestire un sistema d'informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro.

4bis

L'Ufficio centrale completa le richieste di informazioni trasmessegli dall'Ufficio centrale del 2° pilastro secondo l'articolo 58a della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e risponde alle medesime.

6

Art. 72

Autorità di vigilanza

Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza.

Art. 72a

Compiti dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza sorveglia l'esecuzione della presente legge per assicurare un'applicazione uniforme e di elevata qualità dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1

2

Adempie segnatamente i seguenti compiti: a.

9 10

valuta sistematicamente i rapporti degli uffici di revisione e i rapporti di gestione delle casse di compensazione e adotta le misure eventualmente necessarie;

RS 830.1 RS 831.40

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b.

previa consultazione degli organi esecutivi, fissa i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati che i sistemi d'informazione devono garantire secondo l'articolo 49a capoverso 2;

c.

emana istruzioni allo scopo di garantire un'esecuzione uniforme;

d.

emana istruzioni per il calcolo dei contributi e delle prestazioni;

e.

rileva indicatori presso le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione ed elabora statistiche.

Art. 72b

Provvedimenti dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza può: a.

esigere che le casse di compensazione le forniscano tutte le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;

b.

stabilire obiettivi per una cassa di compensazione in casi specifici;

c.

impartire istruzioni a una cassa di compensazione in casi specifici;

d.

ordinare un controllo dei datori di lavoro a spese della cassa di compensazione;

e.

eseguire una revisione complementare oppure ordinarne una a spese della cassa di compensazione;

f.

esigere dal competente organo di nomina che i responsabili di cui all'articolo 66a che non offrono la garanzia di un'attività irreprensibile siano revocati dalla loro funzione;

g.

esigere dal competente organo di nomina che il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati dalla loro funzione, qualora non adempiano i loro obblighi in conformità delle prescrizioni;

h.

nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle prescrizioni legali, affidare l'amministrazione della cassa di compensazione a un commissario;

i.

in casi motivati, esigere dal competente organo di nomina la revoca dell'ufficio di revisione dalla sua funzione;

j.

sospendere il versamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.

Art. 95 1

Rimborso e assunzione delle spese

Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione: a.

le spese dell'Ufficio centrale di compensazione;

b.

le spese della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 risultanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono

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rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione; c.

le spese da essa sostenute per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni;

d.

le spese da essa sostenute per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell'assicurazione; e

e.

le spese di esecuzione e di vigilanza da essa sostenute per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 101bis.

Nel quadro del capoverso 1 lettera a, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all'Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dall'ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati nonché del sistema d'informazione di cui all'articolo 71 capoverso 4bis.

2

3

Il Fondo di compensazione AVS assume: a.

le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro;

b.

le tasse postali comprovate derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS e fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione generale degli assicurati.

4

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza) I Cantoni provvedono ai necessari adeguamenti organizzativi derivanti dall'articolo 61 entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022.

1

Le casse di compensazione adottano le misure necessarie derivanti dall'articolo 66 entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

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IV Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati 1

All'entrata in vigore della presente modifica, le disposizioni seguenti sono abrogate: a.

disposizione di coordinamento riguardante l'articolo 49b LAVS11 della legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati (all. 2 n. 5);

b.

disposizione di coordinamento riguardante l'articolo 49b capoverso 1, frase introduttiva e lettera g della modifica del 18 dicembre 202013 della LAVS (cifra IV).

All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: 2

Art. 49f

Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per: 1

a.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;

d.

far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;

e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

f.

allestire statistiche;

g.

assegnare o verificare il numero AVS.

Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell'infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell'assicurato.

2

11 12 13

RS 831.10 RS 235.1; FF 2020 6695 RU 2021 758

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V 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2022

Consiglio nazionale, 17 giugno 2022

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 2022 Termine di referendum: 6 ottobre 2022

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile14 Art. 89a cpv. 6 n. 10, 11 e 16 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 199315 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e­53f), 11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2­5, 56a, 57 e 59), 16. gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b),

2. Legge federale del 6 ottobre 200017 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 32 cpv. 3 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 75a Concerne soltanto il testo francese Art. 76 cpv. 1bis e 2 Il relativo rapporto presenta i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e illustra la gestione strategica di queste ultime da parte del Consiglio federale.

1bis

14 15 16 17

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 830.1

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In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale o l'autorità di vigilanza da esso designata ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell'assicurazione conforme alla legge.

2

Art. 76a

Scambio elettronico di dati

Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali tra gli assicuratori sociali svizzeri nonché tra questi e le autorità federali.

Sono fatte salve le disposizioni delle singole leggi in materia di assicurazioni sociali concernenti la comunicazione di dati.

1

Il Consiglio federale può delegare il disciplinamento dello scambio elettronico di dati alle autorità di vigilanza.

2

3. Legge federale del 19 giugno 195918 su l'assicurazione per l'invalidità Art. 54 cpv. 3bis Se l'ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1bis LAVS19) e non è dotato di personalità giuridica, l'istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l'UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all'articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all'articolo 67.

3bis

Art. 64 cpv. 1, secondo periodo 1

... Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS20 sono applicabili per analogia.

Art. 66

Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS21 concernenti: 1

18 19 20 21

a.

i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);

b.

i registri (art. 49c­49e LAVS);

c.

il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

d.

l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b­153i LAVS);

e.

i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);

f.

le casse di compensazione (art. 53­70 LAVS);

g.

l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza)

h.

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il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

La responsabilità per danni è retta dall'articolo 78 LPGA22 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

2

Art. 66a cpv. 1 lett. d Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 LPGA23: 1

d.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 66b, rubrica, cpv. 1bis, 2bis, primo periodo e 2ter Accesso ai sistemi d'informazione Il Fondo di compensazione AI indennizza all'Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell'elenco.

1bis

2bis

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

2ter

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

4. Legge federale del 6 ottobre 200624 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 23 cpv. 1, secondo periodo, e 4 ... La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.

1

4

L'articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia.

Art. 26 1

Disposizioni applicabili della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS25 concernenti:

22 23 24 25

a.

i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);

b.

il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

c.

la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);

d.

l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b­153i LAVS).

RS 830.1 RS 830.1 RS 831.30 RS 831.10

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Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al registro centrale delle prestazioni in denaro correnti dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).

2

Art. 28 1

Vigilanza della Confederazione

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Alla vigilanza si applicano per analogia gli articoli 72, 72a e 72b lettere a­c e i LAVS26.

2

5. Legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 5 cpv. 2 Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c, d e i e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a­72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio (LFLP).

2

Art. 49 cpv. 2 n. 12, 13 e 18 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2

12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e­53f); 13. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2­5, 56a, 57 e 59); 18. gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b); Art. 52e cpv. 1, 1bis, 2bis e 4 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine: 1

a.

calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell'istituto di previdenza;

b.

redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.

Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

1bis

26 27 28

RS 831.10 RS 831.40 RS 831.42

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L'organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno.

2bis

In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53ebis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all'autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53ebis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53ebis cpv. 3).

4

Art. 53ebis

Rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite

Gli istituti di previdenza possono rilevare effettivi di soli beneficiari di rendite o con una netta preponderanza di beneficiari di rendite per continuarne la gestione soltanto se il perito in materia di previdenza professionale conferma che i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e, in particolare, che sono disponibili gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore necessari.

1

L'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza che rileva un effettivo di beneficiari di rendite verifica se le condizioni per il rilevamento sono adempiute e lo approva mediante decisione. Comunica la decisione all'autorità di vigilanza precedentemente competente. Il rilevamento può avvenire dal momento in cui la decisione di approvazione dell'autorità di vigilanza è passata in giudicato.

2

Dopo il rilevamento, l'autorità di vigilanza bada in particolare affinché i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici costituiti per l'effettivo di beneficiari di rendite rilevato vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine può esigere annualmente un rapporto del perito in materia di previdenza professionale e ordinare le misure necessarie.

3

È possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnici ai sensi del capoverso 3, se le rendite dell'effettivo di beneficiari di rendite rilevato sono assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 200429 sulla sorveglianza degli assicuratori.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite e può emanare disposizioni relative all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Disciplina in particolare: 5

a.

cosa si intende per effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendite;

b.

i requisiti per il finanziamento degli impegni relativi alle rendite.

Art. 56 cpv. 1 lett. fbis e i 1

Il fondo di garanzia:

29

RS 961.01

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fbis. funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento e la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite conformemente all'articolo 58a; i.

riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza annuale per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura delle proprie spese, alla Commissione di alta vigilanza.

Art. 58a

Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendite e per calcolare le riserve, gli istituti di previdenza possono presentare richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro. L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra le richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

1

L'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati: 2

a.

il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita;

b.

la data del decesso del beneficiario della rendita;

c.

lo stato civile del beneficiario della rendita;

d.

la data di nascita e il numero AVS del coniuge o del partner registrato del beneficiario della rendita;

e.

lo stato civile del coniuge superstite o del partner registrato superstite;

f.

l'indirizzo del beneficiario della rendita;

g.

l'indirizzo di eventuali superstiti;

h.

la data dell'ultimo certificato di vita;

i.

le rendite per figli e per orfani versate.

L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS agli istituti di previdenza richiedenti.

3

Art. 59 cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettere f e fbis.

3

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Inserire prima del titolo del capitolo 3 Art. 59a

Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Il fondo di garanzia versa all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS un contributo a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti secondo l'articolo 58a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 61 cpv. 3, terzo periodo ... I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.

3

Art. 64c cpv. 1, frase introduttiva, 2 lett. a e 4 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da: 1

2

La tassa di vigilanza annuale è riscossa: a.

4

per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP30, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio;

Abrogato

Art. 65b lett. a­c Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione: a.

degli accantonamenti per coprire i rischi attuariali;

b.

di altri accantonamenti volti a garantire la sicurezza del finanziamento;

c.

delle riserve di fluttuazione di valore.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza) I Cantoni provvedono agli adeguamenti derivanti dall'articolo 61 capoverso 3, terzo periodo, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022.

30

RS 831.42

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6. Legge del 25 settembre 195231 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 21 cpv. 2 e 2bis Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS32 concernenti: 2

a.

i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);

b.

il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);

c.

l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b­153i LAVS);

d.

i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);

e.

le casse di compensazione (art. 53­70 LAVS);

f.

l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).

La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dall'articolo 78 LPGA33 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

2bis

Art. 23 cpv. 1 1

Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS34 si applicano per analogia.

Art. 29

Disposizioni applicabili della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS35 concernenti: a.

il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

b.

il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

Art. 29a

Comunicazione di dati

Gli articoli 50a e 50b LAVS36 sono applicabili per analogia.

31 32 33 34 35 36

RS 834.1 RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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7. Legge federale del 20 giugno 195237 sugli assegni familiari nell'agricoltura Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «legge sull'AVS» è sostituito con «LAVS».

Art. 16

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

La revisione delle casse secondo gli articoli 68 e 68a LAVS38 e gli eventuali controlli dei datori di lavoro secondo l'articolo 68b LAVS devono estendersi anche all'esecuzione della presente legge.

Art. 19a

Assunzione di spese e tasse postali

Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall'applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l'articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS39 sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.

Art. 25 cpv. 2 L'articolo 49f LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l'articolo 50a LAVS è applicabile per analogia alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.

2

8. Legge del 24 marzo 200640 sugli assegni familiari Art. 1 cpv. 1, secondo periodo 1

... Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

Art. 25 lett. a e abis Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA41, si applicano per analogia: a.

ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS42);

abis. al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

37 38 39 40 41 42

RS 836.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1 RS 831.10

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Art. 27 cpv. 3 Il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS43 e all'articolo 76a capoverso 2 LPGA.

3

43

RS 831.10

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