FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 1° dicembre 2023

Iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», presentata il 11 maggio 2022; dopo che il 9 maggio 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», presentata il 11 maggio 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1.

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Bigler Hans-Ulrich, Alpenblickweg 13, 8910 Affoltern am Albis Chiesa Marco, Via delle Vigne 3, 6977 Ruvigliana Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen Müller Matthias, Franklinstrasse 33, 8050 Zürich Rutz Gregor, Postfach 470, 8702 Zollikon Addor Jean-Luc, Chemin du Grand Roé 21, 1965 Savièse Amaudruz Céline, Avenue Krieg 44, 1208 Genève Bächtold Leroy, Blumenweg 12, 8008 Zürich Dettling Marcel, Jessenenstrasse 110, 8843 Oberiberg Dobler Marcel, Postfach 2053, 8645 Jona Egloff Hans, Seeblickweg 3, 8038 Zürich Fischer Benjamin, Tödiweg 44, 8604 Volketswil Gafner Andreas, Egg 406, 3765 Oberwil im Simmental Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich Gutjahr Diana, Rütistrasse 29 C, 8580 Amriswil Kleeb Andreas, Schönegg 37, 6300 Zug Lustenberger Ruedi, Flühbodenmatte 1, 6113 Romoos Marchesi Piero, Via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa Quadri Lorenzo, Via San Gottardo 20 A, 6900 Lugano Rösti Albert, Wildenrüti 420, 3661 Uetendorf Schilliger Peter, Lowmattweg 8, 6044 Udligenswil Sollberger Sandra, Leisenbergstrasse 4, 4410 Liestal Strupler Manuel, Untere Weinbergstrasse 14, 8570 Weinfelden Trachsel David, Urs Graf-Strasse 11, 4052 Basel Wobmann Walter, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: comitato d'iniziativa «Iniziativa SSR», casella postale 54, 8416 Flaach, e pubblicata nel Foglio federale del 31 maggio 2022.

17 maggio 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 93 cpv. 6 Per finanziare i programmi radiotelevisivi che forniscono un servizio indispensabile alla collettività, la Confederazione riscuote un canone annuo di 200 franchi esclusivamente dalle economie domestiche di tipo privato. Le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali non pagano alcun canone.

6

Art. 197 n. 155 15. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 6 (Radiotelevisione) I proventi totali del canone sottostanno alle regole della perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della presente modifica costituzionale, al fine di permettere la diffusione di programmi di pari livello e di qualità elevata per le minoranze linguistiche.

1

La quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive regionali private corrisponde almeno all'importo definito nelle loro concessioni prima dell'entrata in vigore della presente modifica costituzionale.

2

Se il numero delle economie domestiche assoggettate aumenta, l'importo del canone va ridotto di conseguenza, in modo che i proventi totali del canone rimangano costanti.

L'eventuale riduzione del canone avviene ogni cinque anni. Può essere preso in considerazione il rincaro.

3

I principi sanciti dagli articoli 93 capoverso 6 e 197 numero 15 capoversi 1­3 costituiscono norme direttamente applicabili e sono applicati da tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto e dai tribunali, a prescindere dall'articolo 190.

4

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 93 capoverso 6 entro 18 mesi dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, nel rispetto dell'articolo 197 numero 15 capoversi 1­3. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

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