FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)», depositata il 16 luglio 20212; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20223, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 16 luglio 2021 «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2 lett. ater In tale ambito [assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità] [la Confederazione] si attiene ai principi seguenti: 2

ater. l'età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all'età di 65 anni; detta speranza di vita il 1° gennaio del quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente disposizione funge da valore di riferimento; l'età di pensionamento è pari alla differenza tra la speranza di vita e il valore di riferimento moltiplicata per 0,8 più 66; l'età di pensionamento è adeguata ogni anno in scaglioni di due mesi al massimo; è comunicata agli interessati cinque anni prima che essi la raggiungano;

1 2 3

RS 101 FF 2021 1957 FF 2022 1711

2022-1992

FF 2022 1712

Iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)». DF

FF 2022 1712

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 2 lett. ater (Età di pensionamento) Dal 1° gennaio del quarto anno dopo l'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera ater, l'età di pensionamento degli uomini è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.

1

Dal 1° gennaio del quarto anno dopo l'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera ater, l'età di pensionamento delle donne è aumentata di quattro mesi ogni anno finché è pari a quella degli uomini. In seguito, è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.

2

Dal 1° gennaio del quarto anno dopo l'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera ater, l'età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all'età di 65 anni.

3

Se entro tre anni dopo l'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera ater le relative disposizioni d'esecuzione non sono entrate in vigore, il 1° gennaio del quarto anno dopo l'accettazione di detto articolo il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione. L'ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative. Nell'ordinanza il Consiglio federale può derogare alla legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

2/2

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.