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22.048 Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024 del 18 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni dei dodici decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldova, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina dal 2023/2024 sulla base dell'Accordo SAI.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-1545

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Compendio Ad oggi il Parlamento ha approvato l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 108 Stati partner (stato il 1° gennaio 2022). Nel 2021 la Svizzera ha scambiato informazioni relative a conti finanziari con 96 Stati partner. In considerazione dei recenti sviluppi internazionali nell'ambito della trasparenza fiscale, la Svizzera intende estendere la propria rete per lo scambio automatico di informazioni ad altri 12 Stati partner, con i quali potrebbe attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2023/2024.

Situazione iniziale Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni prevede che i singoli Stati e territori estendano la propria rete di Stati partner a tutti gli Stati che manifestano un interesse per lo scambio automatico di informazioni e soddisfano i requisiti dello standard elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («interested appropriate partners»). L'estensione del campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni aumenta la trasparenza fiscale, livellando in definitiva le condizioni concorrenziali globali («level playing field»).

Con la sua politica in materia di mercati finanziari il Consiglio federale mira a far diventare la piazza finanziaria svizzera una delle più importanti, moderne e attive a livello globale. Il rafforzamento dell'integrità della piazza finanziaria, l'aumento della trasparenza fiscale così come la lotta ai flussi finanziari illeciti sono parte integrante di tale politica. La Svizzera rispetta gli impegni politici internazionali che ha assunto e attua gli standard internazionali introducendo lo scambio automatico di informazioni anche con i Paesi emergenti e in sviluppo. Lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale è uno degli strumenti riconosciuti di cui dispongono gli Stati interessati, e in particolare i Paesi in sviluppo, per la contrastare i flussi finanziari illeciti e le perdite di entrate che ne conseguono.

Nel frattempo, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni ha raggiunto una fase molto avanzata a livello internazionale. Attualmente si contano quasi 7000 relazioni bilaterali attivate in modo vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo multilaterale tra autorità
competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI). Nonostante la pandemia, nel 2020 oltre 100 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Ampliando le proprie reti di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, le Giurisdizioni partecipanti concorrono al consolidamento del «level playing field» globale.

Dei 120 Stati e territori che ad oggi si sono impegnati in modo vincolante ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro una determinata data («committed jurisdictions»), alla rete svizzera ne mancano ancora 12. Estendendo di conseguenza la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera dimostra di attuare gli impegni di politica internazionale assunti e questo dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla piazza finanziaria locale e sulla sua reputazione.

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Contenuto del progetto Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: lo scopo è attuare lo scambio automatico di informazioni con Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldova, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina al più tardi il 1° gennaio 2023 e, a partire dal 2024, scambiare per la prima volta informazioni relative a conti finanziari, purché siano soddisfatte tutte le condizioni in proposito.

La procedura per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner rimane invariata rispetto a quella seguita finora. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù dell'Accordo SAI, è necessaria un'attivazione bilaterale. Il Parlamento delibererà in merito all'attivazione con ogni singolo Stato partner mediante decreto federale semplice.

Inoltre è previsto che il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner si applichi per analogia a tutti i nuovi Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Necessità di intervenire e obiettivi 1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera 1.1.2 Sviluppi internazionali recenti 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 1.3 Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni 1.3.1 Basi giuridiche 1.3.2 Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati 1.3.3 Regolarizzazione del passato fiscale 1.4 Prospettive 1.5 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

6 7 9 11 11 12 13 13 14

2

Procedura preliminare 2.1 Consultazione delle commissioni parlamentari 2.2 Procedura di consultazione 2.2.1 Risultati della consultazione 2.2.2 Nessuna novità rispetto al progetto posto in consultazione

15 15 15 15 16

3

Punti essenziali del progetto 3.1 La normativa proposta 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 3.3 Attuazione

17 17 17 17

4

Commenti ai singoli articoli dei decreti federali

17

5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 5.3 Ripercussioni per l'economia 5.4 Ripercussioni per la società

19 19

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto 6.4 Subordinazione al freno alle spese 6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

21 21 22 23 23

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19 20 21

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6.6

Delega di competenze legislative

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Ecuador (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Georgia (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Giamaica (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Giordania (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Kenya (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Marocco (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Moldova (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Montenegro (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Nuova Caledonia (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Thailandia (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Uganda (Disegno)

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Ucraina (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di intervenire e obiettivi

1.1.1

Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Il 15 giugno 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni1. A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») ha invitato un centinaio di Stati e territori ­ tutti Paesi industrializzati o in sviluppo con una piazza finanziaria ­ a impegnarsi a favore dell'attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari nel 2017 o nel 2018 («committed jurisdictions»). Nel contempo tali Stati e territori sono stati posti dinanzi all'aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno espresso un interesse al riguardo e che rispettano i requisiti dello standard globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»)2.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE (primo mandato) e gli Stati Uniti così come con altri Stati (secondo mandato). Parallelamente la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 con gli Stati partner il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.

In Svizzera, le basi legali per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa»), dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI»), della legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell'ordinanza del 23 novembre 20166 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

1 2 3 4 5 6

www.oecd.org/tax/transparency/documents/ whatisthemultilateralcompetentauthorityagreement.htm.

www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-terms-of-reference.pdf, in particolare pag. 2.

RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 653.11

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Contestualmente all'introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, diverse piazze finanziarie e gli Stati dell'OCSE vicini alla Svizzera con i quali, nell'autunno 2018, è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati partner, nel dicembre 2018 con 10 Stati partner, nel dicembre 2019 con 18 Stati partner e nel marzo 2020 con un ulteriore Stato partner7. Pertanto, attualmente la Svizzera conta una rete di 105 Stati partner con cui ha attivato lo scambio automatico di informazioni e con cui vengono scambiati dati relativi a conti finanziari. Con tre Stati partner lo scambio automatico di informazioni non è ancora stato attivato perché non soddisfano i requisiti dello standard o perché non hanno manifestato un interesse per lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Con il presente progetto la Svizzera estenderebbe la propria rete a tutti i 120 Stati e territori8 che al 1° gennaio 2022 hanno manifestato il proprio interesse a introdurre lo standard globale e che hanno indicato una data per la sua attuazione.

1.1.2

Sviluppi internazionali recenti

Il Forum globale esegue diversi processi di valutazione tra pari («peer-review») allo scopo di verificare se gli Stati partner hanno attuato lo scambio automatico di informazioni in conformità con lo standard. Il momento e il contenuto di tali verifiche sono definiti così da poter valutare in modo oggettivo e significativo i relativi requisiti: (i) verifiche volte ad assicurare che gli Stati e i territori partecipanti adempiano i requisiti giuridici e operativi in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati: in considerazione della sensibilità delle informazioni sui contribuenti che vengono scambiate, il Forum globale esegue tali verifiche prima dell'inizio dello scambio. Ciò consente il riconoscimento tempestivo di eventuali lacune, dando modo ai Paesi di colmarle prima dello scambio. All'occorrenza il Forum globale offre il proprio supporto nella risoluzione di eventuali problemi. Una volta avviato lo scambio di informazioni, il 7

8

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner è avvenuta finora in maniera scaglionata sulla base dei seguenti affari: ­ 15.081 (Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE. Modifica); ­ 16.057 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea); ­ 17.040 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019); ­ 18.055 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner); ­ 19.033 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021).

Con i Paesi Bassi la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE. I Comuni d'oltremare (Bonaire, Saba e Sant'Eustachio) non sono considerati territori dell'UE, ragione per cui lo scambio automatico di informazioni con questi territori avviene sulla base dell'Accordo SAI. I Paesi Bassi contano pertanto come due Stati partner.

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Forum globale esegue ulteriori verifiche relativamente alle misure adottate in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, al fine di assicurare continuativamente l'adempimento dello standard. Ora dispone anche di un meccanismo consolidato che permette di intervenire sulle infrazioni contro la confidenzialità e la sicurezza dei dati.

La verifica del 2016 relativa alla Svizzera è stata soddisfacente. La prossima verifica avrà luogo nel 2° trimestre del 2024.

(ii) Valutazioni tra pari del quadro giuridico relativo all'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni: queste valutazioni riguardano il quadro giuridico nazionale e internazionale per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, e ne garantiscono la completezza e la conformità ai requisiti dello standard. Gli esiti delle valutazioni tra pari costituiscono il cardine del rapporto del 2020. Il quadro giuridico della Svizzera è fondamentalmente conforme. Solo tre eccezioni all'obbligo di comunicazione, che sono ancora oggetto di discussione in seno all'OCSE, si discostano dallo standard attuale, per cui la Svizzera ha ricevuto il rating «in place but needs improvement».

(iii) Valutazioni tra pari dell'efficacia dell'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte di singoli Stati partner nella prassi, ivi compreso il quadro giuridico operativo volto ad assicurare il rispetto sia degli obblighi da parte degli istituti finanziari sia dei sistemi e processi per la trasmissione delle informazioni: il Forum globale sta attualmente svolgendo le verifiche dell'efficacia, che si concluderanno nel 2022. La bozza del rapporto attesta alla Svizzera un'attuazione corretta dello scambio automatico di informazioni nella prassi (conferendole il miglior giudizio possibile, ossia «on track»).

Secondo i «Terms of Reference» la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è un elemento di valutazione importante9. Gli Stati e i territori che non hanno introdotto lo scambio automatico di informazioni appena gli Stati partner idonei interessati hanno manifestato il proprio interesse in tal senso, ricevono una raccomandazione. Qualora uno Stato o un territorio non ottemperasse alle raccomandazioni del Forum globale dando attuazione alle corrispondenti misure,
ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni.

In virtù di un mandato del Gruppo dei principali venti Paesi industrializzati ed emergenti (G20), l'OCSE ha inoltre definito i criteri10 con cui identificare gli Stati partner che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Anche la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni e la disponibilità a introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner idonei interessati («substantially all interested appropriate partners») costituiscono criteri essenziali per non figurare sulla lista del G20/OCSE degli Stati non cooperativi.

9

10

2016 Terms of Reference to monitor and review progress towards transparency and exchange of information on request for tax purposes, C.2, note 32; consultabile all'indirizzo www.oecd.org/tax/transparency/documents/terms-of-reference.pdf.

www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf; n. 26.

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L'UE ha elaborato una procedura analoga, secondo la quale, in caso di mancato adempimento dei criteri, gli Stati non cooperativi sono inseriti nella lista UE delle Giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista dell'UE)11. Gli Stati e i territori la cui rete di Stati partner non comprendeva tutti gli Stati partner idonei interessati e che non introducono lo scambio automatico di informazioni con tutti questi Stati partner entro il termine previsto rischiano di essere considerati non cooperativi.

Il rapporto di verifica «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020»12 contiene per la prima volta tutte le conclusioni cui sono giunte le valutazioni tra pari sul quadro giuridico creato dai singoli Stati partner per attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. I risultati riguardano i 100 Stati partner che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 o dal 2018. Dal rapporto emerge che la maggior parte degli Stati e dei territori ha ottemperato al proprio impegno di attuare lo scambio automatico di informazioni al più tardi dal 2018. Soltanto pochi non hanno rispettato i requisiti sostanziali e sono pertanto considerati non cooperativi.

Nel 2020 102 Stati partner si sono scambiati informazioni su 75 milioni di conti finanziari per un valore complessivo di circa 9000 miliardi di euro. Ciò dimostra la crescente importanza dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Nonostante la pandemia, nel 2021 sono 108 gli Stati partner che si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari e la rete delle relazioni bilaterali di scambio è aumentata del 15 per cento a circa 7000 relazioni13.

1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni agli Stati e ai territori che si dichiarano favorevoli ad attuare lo standard globale e che nei confronti del Forum globale hanno indicato come data vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni al massimo il 2023. Nello specifico si tratta dei seguenti 12 Stati e i territori: Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldova, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina. Affinché lo scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner possa entrare in vigore il 1° gennaio 2023 e il primo scambio di dati possa avvenire l'anno successivo, il Parlamento deve approvare il progetto entro la fine del 2022.

Tutte le «committed jurisdictions» che hanno comunicato un quadro temporale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni possono essere incluse nella rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, anche se manifestano 11

12 13

Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (2021/C 66/10); consultabile all'indirizzo www.consilium.europa.eu/de/ policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/.

www.oecd.org/tax/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-accountinformation-2020-175eeff4-en.htm.

Gli elenchi delle relazioni per lo scambio automatico di informazioni attivate bilateralmente sono consultabili all'indirizzo www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/.

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solo successivamente il proprio interesse per lo scambio con la Svizzera14. In un'ottica di economia procedurale, tali Stati e territori devono essere presi in considerazione tempestivamente.

L'Ecuador e la Nuova Caledonia soddisfano già i requisiti per lo scambio automatico di informazioni e nel 2021 hanno scambiato dati in conformità con l'Accordo SAI.

La Giordania, il Montenegro e la Thailandia sono oggetto della procedura del Forum globale che prevede l'identificazione degli Stati rilevanti ai fini dell'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni (le cosiddette «jurisdictions of relevance»). Questi Paesi beneficiano del vantaggio concorrenziale di non aver finora partecipato allo scambio automatico di informazioni, ragione per cui il Forum globale li avrebbe esortati ad attuarlo entro un termine stabilito. Per evitare tale procedura, questi Stati si sono nel frattempo impegnati spontaneamente ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2023.

Il Kenya e l'Uganda sono i precursori della lotta contro i flussi finanziari illeciti sull'intero continente africano, ruolo che prevede anche l'impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2023.

La Georgia, la Giamaica, il Marocco, la Moldova e l'Ucraina stanno lavorando da tempo all'attuazione dello scambio automatico di informazioni e, sulla base dei progressi raggiunti, hanno ora fissato una data vincolante per la sua introduzione. Alla luce degli eventi che stanno attualmente interessando il Paese, è improbabile che l'Ucraina possa introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2023. Finché perdura l'aggressione militare della Russia nei suoi confronti, sarà impossibile verificare se l'Ucraina adempie le condizioni per l'attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è tuttavia favorevole affinché la Svizzera porti avanti per parte sua il processo di preparazione, e tiene costantemente monitorata la situazione per essere pronti non appena le condizioni consentiranno di riprendere le attività necessarie in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

In allegato al presente messaggio sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su tali Stati e territori.

Per quanto riguarda l'introduzione dello
scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita finora. I decreti federali specifici per ogni Paese devono essere stati approvati dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono soddisfare i requisiti dello standard globale (ivi comprese le disposizioni in materia di protezione dei dati fornite in base alle dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell'Accordo SAI) al più tardi prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari. Quest'ultimo punto sarà accertato dal meccanismo di verifica per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

14

Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto non avevano ancora formalmente comunicato all'OCSE il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati e territori: Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldova, Montenegro, Thailandia, Ucraina e Uganda.

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L'approvazione da parte del Parlamento dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni non significa ancora che le informazioni sui conti finanziari siano effettivamente scambiate. A tale scopo occorre infatti anzitutto la notifica degli Stati partner all'OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI, con la quale lo scambio automatico di informazioni viene attivato in modo giuridicamente vincolante nel rapporto bilaterale. Gli Stati e i territori approvati dal Parlamento che, al termine dell'iter parlamentare di approvazione, non abbiano ancora manifestato interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner, non saranno notificati dal Consiglio federale all'OCSE come Stati partner. In questo modo l'attivazione dello scambio automatico di informazioni sarà rimandata a data da destinarsi.

Per questo motivo gli altri 41 Stati e territori (tutti Paesi emergenti o in sviluppo)15, che si sono dichiarati favorevoli allo scambio automatico di informazioni ma che finora non hanno indicato una data per l'attuazione, al momento non sono ancora considerati.

L'ulteriore estensione, a partire dal 2023/2024, della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI è una proposta opportuna e necessaria, che consente alla Svizzera di confermare la propria volontà di adempiere gli impegni internazionali assunti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e di concordare l'ulteriore modo di procedere con gli altri Stati partecipanti, compresi quelli delle piazze finanziarie concorrenti.

1.3

Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni

1.3.1

Basi giuridiche

Affinché l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sia giuridicamente valida, gli Stati partner devono aver posto in vigore le pertinenti disposizioni del diritto internazionale ed emanato la legislazione di attuazione interna necessaria. Il Forum globale verifica nel quadro dei «legislative assessments» se gli Stati partner dispongono della legislazione interna necessaria all'applicazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni e se questa legislazione ottempera sostanzialmente alle prescrizioni dello standard comune di comunicazione dell'OCSE.

Per attivare in maniera vincolante lo scambio automatico di informazioni è necessario che le pertinenti basi giuridiche siano entrate in vigore e lo Stato partner lo indichi al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI con una notifica.

Poiché nella maggior parte degli Stati partner proposti nel presente progetto sono at-

15

Si tratta nello specifico dei seguenti Stati e territori (dati aggiornati ad aprile 2022): Algeria, Armenia, Benin, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, eSwatini, Filippine, Gabon, Gibuti, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Liberia, Macedonia del Nord, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Palau, Papua-Nuova Guinea, Paraguay, Repubblica Dominicana, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo e Vietnam.

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tualmente in corso le procedure interne per l'emanazione delle basi giuridiche necessarie, al momento dell'adozione del presente messaggio sussistevano ancora lacune al riguardo. Tuttavia, al più tardi al momento di contrarre l'impegno di introdurre lo scambio automatico di informazioni, gli Stati partner devono disporre delle basi giuridiche vincolanti, affinché i diritti e doveri reciproci risultanti dallo scambio automatico di informazioni entrino in vigore alla data convenuta

1.3.2

Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

In caso di attuazione reciproca dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner devono soddisfare senza eccezioni i principi fondamentali in materia di confidenzialità, di sicurezza e protezione dei dati.

La valutazione dell'Ecuador, della Giamaica e del Kenya effettuata dagli esperti del Forum globale ha rivelato che questi Stati partner adempiono le prescrizioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. Lo stesso vale per la Nuova Caledonia, che per il momento attuerà lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca, appoggiandosi alla base giuridica della Francia16. Per Georgia, Giordania, Marocco, Moldova, Montenegro, Thailandia, Ucraina e Uganda non sono momentaneamente disponibili gli esiti delle valutazioni tra pari effettuate dal comitato di esperti del Forum globale. L'autorità fiscale degli Stati Uniti («Internal Revenue Service», IRS) procede alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati nel quadro della normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) soltanto se lo scambio di dati con gli Stati partner avviene su base reciproca. Soltanto la Giamaica figurerà nell'elenco dell'IRS come Stato con un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati appropriato. Gli Stati Uniti hanno inoltre concluso con Georgia, Moldova, Montenegro, Thailandia e Ucraina un accordo FATCA con scambio reciproco di informazioni; per questi Paesi non sono ancora disponibili i risultati delle valutazioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Tutti gli Stati e i territori proposti come partner per lo scambio automatico di informazioni su base reciproca figurano nell'elenco dei Paesi stilato dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si rendono necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017 la Svizzera ha trasmesso una notifica sulla protezione dei dati all'Organo di coordinamento nell'ambito della procedura secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell'Accordo SAI17. In questa notifica vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati
partner, in particolare il diritto delle persone interessate all'accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell'elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo

16 17

Cfr. le spiegazioni sulla Nuova Caledonia nell'allegato.

RU 2017 3533

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meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 6 LSAI e rappresenta, secondo il Consiglio federale, un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.

Nell'ambito dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI o degli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni, anche gli Stati membri dell'UE che presentano una legislazione sulla protezione dei dati simile a quella svizzera hanno trasmesso notifiche contenenti garanzie in materia di protezione dei dati e di conseguenza si aspettano, come la Svizzera, che questi Stati partner ne rispettino i principi fondamentali. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dell'UE e la Svizzera potranno sospendere lo scambio di dati qualora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati contrariamente alla garanzia fornita con la notifica.

1.3.3

Regolarizzazione del passato fiscale

Dovrebbe essere nell'interesse dei singoli Stati partner assicurarsi che i loro ordinamenti giuridici prevedano per i contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. In vista della sua introduzione, tutti gli Stati e i territori con i quali lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto su base reciproca in virtù del presente progetto offrono ai propri contribuenti la possibilità di denunciare a posteriori gli averi non dichiarati in precedenza. In generale, queste possibilità possono essere ritenute adeguate in quanto non impongono ai contribuenti oneri finanziari eccessivi e, fatta eccezione per i casi di frode fiscale grave, non prevedono pene detentive.

1.4

Prospettive

Per consolidare il «level playing field» internazionale, gli Stati e i territori che aderiscono allo scambio automatico di informazioni ampliano costantemente la loro rete di Stati partner. L'estensione prevista della rete di Stati partner della Svizzera risponde infatti a un requisito internazionale. Pressoché tutti gli Stati membri del G20, dell'OCSE e dell'UE hanno già scambiato dati nell'autunno 2021 con alcuni degli Stati partner proposti o lo hanno previsto per il 202218.

In futuro, l'estensione della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni si concentrerà sui Paesi emergenti e in sviluppo, come previsto dalla strategia generale del Consiglio federale in materia di mercati finanziari per una piazza finanziaria integra e trasparente, che tra l'altro include anche la lotta contro i 18

L'Austria, la Francia, la Germania, Hong Kong, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Regno Unito e Singapore, per esempio, hanno già inserito gli Stati proposti dal Consiglio federale come partner nei loro elenchi di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

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flussi finanziari illeciti («illicit financial flows»)19 La Svizzera aderisce agli standard internazionali consolidati in materia di lotta contro la criminalità finanziaria, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la corruzione, alla cui elaborazione partecipa attivamente e per la cui attuazione ed esecuzione si è impegnata politicamente. Nel quadro della cooperazione allo sviluppo, la Svizzera supporta inoltre numerosi programmi di contenimento dei flussi finanziari illeciti, così come gli sforzi profusi dal Forum globale nel settore della «technical assistance», con cui promuove lo sviluppo delle capacità dei Paesi emergenti e in sviluppo nell'ambito della trasparenza fiscale.

La Segreteria di Stato dell'economia sostiene già i Paesi in sviluppo, finanziando le attività del Forum globale nell'ambito dell'assistenza tecnica e fornendo contributi per l'«»Inter American Center of Tax Administrations», l'«African Tax Administration Forum» e il «Global Tax Program» della Banca mondiale.

Dal 2014, il Forum globale realizza progetti pilota in collaborazione con il gruppo della Banca mondiale e altre organizzazioni internazionali per aiutare i Paesi in sviluppo a mettere in pratica lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Molti Paesi in sviluppo hanno beneficiato o stanno beneficiando di questi progetti pilota. Anche la Svizzera gioca un ruolo attivo in questo settore. Nel 2020, l'amministrazione fiscale della Tunisia («Direction Générale des Impôts de la Tunisie»), l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e il Segretariato del Forum globale hanno avviato un partenariato per aiutare la Tunisia ad attuare tutti gli elementi necessari per uno scambio automatico di informazioni efficace e conforme allo standard globale. Il progetto sarà lanciato quest'anno, dopo essere stato rimandato per un lungo periodo a causa della pandemia.

Eventuali futuri ampliamenti della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni non sono ancora definiti, ma è evidente che saranno realizzati in base all'attuale modo di procedere e in conformità con i criteri applicati finora20. La notifica e la conseguente attivazione del reciproco scambio automatico di informazioni verrebbero effettuate solo nei confronti di Stati partner che soddisfano i requisiti dell'accordo applicabile.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è i contenuto né nel messaggio del 29 gennaio 202021 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202022 sul programma di legislatura 2019­2023. È tuttavia parte integrante degli obiettivi 1 (finanze) e 11 (multilateralismo) del Consiglio federale 2022.

19 20

21 22

Per gli sforzi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro i flussi finanziari illeciti si veda il sito www.sif.admin.ch/sif/en/home/finanzmarktpolitik/illicit-financial-flows/iff.html.

Il Ruanda e la Tunisia hanno annunciato di volere attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2024: cfr. al riguardo www.oecd.org/tax/transparency/ AEOI-commitments.pdf.

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Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è anche parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

Tali obiettivi sono in linea anche con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile», con la quale la Svizzera intende adempiere i propri impegni politici scaturiti dall'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che contiene 17 obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals»; in particolare l'obiettivo 10: Reduce inequality within and among countries).

2

Procedura preliminare

2.1

Consultazione delle commissioni parlamentari

Nell'ottobre 2018 il Consiglio federale ha consultato le Commissioni della politica estera e le Commissioni dell'economia e dei tributi di entrambe le Camere in merito all'estensione futura della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. La maggioranza dei membri delle Commissioni erano sostanzialmente favorevoli all'attuazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner e hanno aderito alla procedura proposta dal Consiglio federale. Durante il dibattito in Consiglio nazionale è stato precisato che la Svizzera non notificherà quegli Stati e quei territori che sono stati approvati dal Parlamento come Stati partner, ma che non adempiono i criteri necessari all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, rinviando di conseguenza lo scambio di un anno o più23.

2.2

Procedura di consultazione

2.2.1

Risultati della consultazione

La procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner dal 2023/2024 è stata avviata il 3 dicembre 2021 e si è conclusa il 18 marzo 202224. Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, 11 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e 26 rappresentanti di ambienti interessati.

23

24

Cfr. al riguardo www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletindie-verhandlungen?SubjectId=47150. Il Consiglio federale non ha ancora posto in vigore lo scambio automatico di informazioni con tre Stati e territori che sono stati approvati dal Parlamento ma non attuano conformemente allo standard e/o non hanno manifestato il proprio interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera (Niue, Sint Maarten, Trinidad e Tobago).

Il rapporto sui risultati è consultabile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFF.

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Hanno espresso il proprio parere 25 Cantoni,25 tre partiti,26 tre associazioni mantello nazionali dell'economia27 e quattro rappresentanti di ambienti interessati28.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie il progetto favorevolmente. Due partecipanti respingono il progetto, mentre tre hanno espressamente rinunciato a presentare un parere.

2.2.2

Nessuna novità rispetto al progetto posto in consultazione

Non sono stati sollevati punti critici che non fossero già stati evidenziati in occasione delle consultazioni precedenti29. Dai pareri pervenuti non sono pertanto emerse nuove conoscenze che rendessero necessaria una modifica dell'avamprogetto nel suo contenuto. Numerosi partecipanti hanno osservato che l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni sarebbe importante al fine di non pregiudicare la posizione della Svizzera. Tuttavia, ciò non dispenserebbe il Consiglio federale dal garantire che gli Stati partner soddisfino senza eccezioni i requisiti dello standard globale per poter attivare in modo vincolante lo scambio automatico di informazioni a livello bilaterale.

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner presuppone obbligatoriamente che, prima di avviare lo scambio automatico di informazioni

25 26 27

28

29

Dei 26 Cantoni che hanno preso posizione, uno ha espressamente rinunciato a presentare un parere (SZ).

PLR.I Liberali (PLR), Partito socialista svizzero (PSS), Unione Democratica di Centro (UDC).

Associazione Svizzera dei Banchieri (Swiss Banking; ABS), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), Unione sindacale svizzera (USS); l'Unione svizzera degli imprenditori (USI) ha espressamente rinunciato a presentare un parere.

Centre Patronal (CP), Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG), Associazione delle Banche Private Svizzere (ABPS), Zürcher Bankenverband (ZBV).

Cfr. in merito le considerazioni relative ai risultati della procedura di consultazione contenute nel: ­ messaggio del 5 giugno 2015 relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467; ­ messaggio del 6 luglio 2016 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea, FF 2016 5945; ­ messaggio del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019, FF 2017 4225; ­ messaggio del 9 maggio 2018 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019 e con altri Stati partner dal 2019/2020; FF 2018 2707; e ­ messaggio del 29 maggio 2019 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021, FF 2019 3491.

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relative a conti finanziari con i nuovi Stati partner, trovi applicazione il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

Fatto salvo lo svolgimento dell'iter parlamentare di approvazione, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri 12 Stati partner.

3.2

Compatibilità tra compiti e finanze

I costi infrastrutturali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono stati sostenuti una tantum e i costi d'esercizio annuali sono già stati messi in conto, cosicché l'estensione dello scambio automatico di informazioni ai nuovi Stati partner proposti non dovrebbe comportare sostanziali maggiori oneri.

3.3

Attuazione

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all'AFC. Quest'ultima inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall'OCSE. Viceversa, essa riceve le informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che hanno un conto in uno Stato partner. L'AFC mette i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta possono utilizzare le informazioni nel quadro della procedura di tassazione.

Da settembre 2018 la Svizzera scambia annualmente informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Finora lo scambio di dati è andato complessivamente a buon fine. Nel caso dello scambio automatico di informazioni reciproco, l'invio dei dati viene coordinato con i partner. La trasmissione crittografata dei dati viene fatta con il «Common Transmission System» dell'OCSE, sistema che è stato potenziato a livello tecnico.

4

Commenti ai singoli articoli dei decreti federali

I decreti federali in virtù dei quali deve essere introdotto lo scambio automatico di informazioni con Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldova, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli attuali Stati partner.

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Art. 1 Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell'elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (lett. a). Il Parlamento delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (lett. b).

L'attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE.

Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 201730 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l'iter procedurale. Con un rimando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l'adempimento dei requisiti necessari per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati, il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l'attuazione dello scambio automatico di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner.

Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso degli Stati e dei territori con i quali la Svizzera non attua un reciproco scambio automatico di informazioni,
occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.

Art. 3 Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo (art. 163 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.]31), l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco depositato al Segretariato dell'Organo di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

30 31

FF 2018 41 RS 101

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5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe implicare un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari a tal fine erano già stati previsti nel quadro dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI32. I valori empirici finora osservati sul piano tecnico indicano che i provvedimenti adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche per il futuro l'aumento degli oneri dovuto all'attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera in favore delle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all'estero, non si possono escludere minori introiti per Confederazione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell'imposta preventiva). Viceversa, l'elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni implica un potenziale aumento delle entrate derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che le persone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner (cfr. al riguardo il n. 5.3)33.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le premesse organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l'utilizzo delle informazioni provenienti dall'estero dovevano già essere date in vista del primo scambio di informazioni relative a conti finanziari nel 2018. Non è escluso che, ampliando la rete di Stati partner, i Cantoni potranno aver bisogno di maggiori risorse, anche se l'esigua rilevanza economica della maggior parte degli Stati e dei territori proposti per la Svizzera rende questo scenario poco realistico.

Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, non essendo coinvolti nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. È invece plausibile un aumento delle entrate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati negli Stati partner di persone fiscalmente residenti in Svizzera. Le persone residenti in Svizzera provenienti dagli altri Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni rappresentano nell'insieme soltanto lo 0,4 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera (dati aggiornati a maggio 2021)34. Un sostanziale aumento delle entrate appare pertanto improbabile. Altrettanto improbabile appare

32 33

34

Cfr. il FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., e il FF 2016 5945, in particolare 5979 seg.

Cfr. al riguardo anche lo sviluppo dell'autodenuncia esente da pena registrato negli ultimi anni: www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-preventiva/contatto-ip/divisioneaffari-penali-inchieste.html.

Cfr. www.sem.admin.ch > data > statistica > 2021/05.

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l'eventualità di un minor gettito fiscale dovuto agli effetti negativi sui patrimoni gestiti dagli istituti finanziari svizzeri, come illustra la sezione successiva.

Non sono previste particolari ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3

Ripercussioni per l'economia

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2023/2024 con gli Stati partner proposti mira a rafforzare la credibilità e l'integrità della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale, ottimizzare la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione e migliorare l'accesso ai mercati rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano all'estero. Pertanto, le misure proposte servono a garantire gli obiettivi generali della partecipazione allo scambio automatico di informazioni e danno un contributo essenziale alla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Inoltre, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2023/2024 con gli Stati partner proposti sottolinea l'impegno della Svizzera nell'ambito della trasparenza fiscale.

Il progetto ha solo un effetto marginale sulle imprese e sulle persone che risiedono fiscalmente in Svizzera e che detengono un conto finanziario in uno degli Stati partner proposti. Nei confronti del proprio istituto finanziario estero devono presentare le informazioni o le spiegazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. Al contrario, i circa 7500 istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono raccogliere, elaborare e comunicare le informazioni relative ai conti finanziari delle persone fiscalmente residenti negli Stati partner. Il progetto tuttavia non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già da diversi anni dell'infrastruttura e dei processi necessari. Per questo motivo, nonostante l'inclusione di questi ulteriori Stati partner, i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d'esercizio ricorrenti dovrebbero risultare modesti.

Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica quindi la piazza finanziaria svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono
tuttavia, nel tempo, il posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di denaro dalla Svizzera a causa dell'estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, le stime sull'andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera evidenziano un'evoluzione positiva a seguito dell'emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014, anche se la quota

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di mercato della Svizzera ha registrato una contrazione35. Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe da escludere in particolare perché i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni presentano una scarsa rilevanza economica per la Svizzera e, ad oggi, non sono considerati mercati di sbocco rilevanti per i servizi finanziari transfrontalieri. Tuttavia, a medio termine lo scambio automatico di informazioni dovrebbe determinare un livellamento della concorrenza internazionale, grazie al quale verrebbe a crearsi un contesto favorevole per la piazza finanziaria svizzera, in cui i vantaggi competitivi del Paese (stabilità politica, moneta forte e stabile, capitale umano) recherebbero a lungo termine beneficio.

Il progetto non dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla crescita, sul grado di occupazione, sui prezzi e sul livello salariale in Svizzera.

5.4

Ripercussioni per la società

Si osserva che le misure adottate per accrescere la trasparenza fiscale a livello internazionale contribuiscono anche a migliorare l'adempimento fiscale in Svizzera, come dimostra l'elevato numero di autodenunce esenti da pena presentate prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni36.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

I disegni di decreto federale si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri.

Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un'ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all'autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall'articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura opportuna e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, 35

36

Cfr. ASB (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49, consultabile all'indirizzo www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10, consultabile all'indirizzo http://imagesrc.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, pag. 10, consultabile all'indirizzo: web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021jun-2021.pdf.

Secondo quanto comunicato dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, l'importo degli averi non dichiarati emersi a partire dall'1 gennaio 2010 grazie alle autodenunce ammontava a fine 2020 a circa 71,4 miliardi di franchi. Va tenuto conto che i dati sono in parte aggiornati al 31 dicembre 2019, in parte basati su stime, e in alcuni Cantoni comprendono i patrimoni detenuti all'estero, mentre in altri no.

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concretizzata nell'articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all'emanazione di una decisione37.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non ha alcun effetto sulle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) in essere con gli Stati partner seguenti:

37

38 39 40 41 42 43 44 45

­

Ecuador (Convenzione del 28 novembre 199438 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo del 26 luglio 2017]);

­

Georgia (Convenzione del 15 giugno 202139 tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo]);

­

Giamaica (Convenzione del 6 dicembre 199440 tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);

­

Kenya (Scambio di note del 26 febbraio/30 ottobre 197341 tra la Svizzera e il Kenya concernente l'imposizione delle imprese di navigazione aerea);

­

Marocco (Convenzione del 31 marzo 199342 tra il Consiglio federale svizzero e il governo del Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);

­

Moldova (Convenzione del 13 gennaio 199943 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);

­

Montenegro (Convenzione del 13 aprile 200544 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);

­

Thailandia (Convenzione del 12 febbraio 199645 tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Thailandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito); Cfr. breve perizia del 13 agosto 2015 del prof. dott. iur. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni: https://biblio.parlament.ch/ e-docs/383331.pdf.

RS 0.672.932.71 RS 0.672.936.01 RS 0.672.945.81 RS 0.672.947.25 RS 0.672.954.91 RS 0.672.956.51 RS 0.672.968.21 RS 0.672.974.51

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­

Ucraina (Convenzione del 30 ottobre 200046 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio).

Per procedere allo scambio automatico di informazioni, la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e dell'attivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell'OCSE. Di conseguenza, anche in assenza di una CDI o di un accordo sullo scambio di informazioni conclusi bilateralmente, possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile.

Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto. Inoltre, con l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni scaturiti dall'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottata dall'ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'obiettivo 10: Reduce inequality within and among countries).

6.3

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, i decreti federali che dispongono l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI devono essere approvati dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, in quanto tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).

6.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

6.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l'autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

46

RS 0.672.976.71

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La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni determinata dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni è proporzionale alla ripartizione delle maggiori entrate fiscali generate dallo scambio automatico stesso.

6.6

Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.

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Allegato

Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori Le indicazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine aprile 2022. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.

L'attivazione vincolante di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner avviene sulla base di una reciproca notifica depositata presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI.

Nelle considerazioni relative alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati specifiche per ogni Paese si fa riferimento alle valutazioni effettuate nell'ambito della seconda fase dell'attuazione dello standard per lo scambio di informazioni su domanda, conclusasi a fine 2016. Un nuovo ciclo di valutazione, iniziato nel 2017, prevede anche un esame della maggior parte degli Stati partner proposti, che dovrebbe svolgersi tra il 2021 e il 2023.

Inoltre, nelle considerazioni viene segnalato se gli Stati e i territori proposti si sono impegnati a introdurre la rendicontazione Paese per Paese («Country-by-Country Reporting») sull'azione 13 «Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazioni Paese per Paese». Considerati i notevoli vantaggi che la rendicontazione Paese per Paese offre alle amministrazioni fiscali nello svolgimento di una valutazione generale dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento così come di altri rischi fiscali nell'ambito dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting«», BEPS), si sono impegnati ad attuare la rendicontazione Paese per Paese anche altri Stati e territori (che insieme agli Stati membri dell'OCSE formano l'«Inclusive Framework on BEPS»), tra cui anche Paesi emergenti e Paesi in sviluppo.

1.

Ecuador

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Ecuador In seno all'OCSE e al Forum globale l'Ecuador si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2021. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2019. L'Ecuador ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2018. La legislazione di attuazione nazionale (Resolución del 5 febbraio 2019 [Expedir las normas y el procedimiento para la implemtación efectiva del estándar común de comunicación de información y debida diligencia relativa al intercambio automático de información y aprobar el anexo de cuentas financieras de no residentes] e Resolución del 12 giugno 2019 [Reforma la resolución NAC-DGERCGC19-00000003]) è entrata in vigore a fine 2019. L'Ecuador dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione 25 / 40

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sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. L'Ecuador ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ecuador Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dall'Ecuador. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica all'autorità fiscale dell'Ecuador nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

L'Ecuador non ha concluso alcun accordo intergovernativo («Integovernamental Agreement», IGA) sulla base di FATCA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione l'Ecuador, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e normativo di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull'attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per l'Ecuador nel secondo ciclo di valutazione, previsto tra fine 2021 e inizio 2022.

Il 10 maggio 2021 l'Assemblea nazionale dell'Ecuador ha adottato all'unanimità la legge sulla protezione dei dati, fondata sul regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR)47, che esige dai titolari del trattamento dei dati l'implementazione di misure di protezione dei dati personali, la designazione di un responsabile della protezione dei dati e l'informazione delle persone prima del trattamento di determinati dati personali. La legge sulla protezione dei dati, inoltre, (1) istituisce un'autorità nazionale per la protezione dei dati, (2) disciplina la trasmissione transfrontaliera dei dati, e (3) attribuisce ai cittadini ecuadoriani il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei propri dati. Nel frattempo, la legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore ed è in corso un periodo transitorio di due anni per l'attuazione delle disposizioni legali.

Regolarizzazione del passato in Ecuador Una modifica di legge posta in
vigore nel 2018 statuiva che i contribuenti ecuadoriani che non avevano ancora dichiarato o non avevano dichiarato tutti gli averi patrimoniali detenuti all'estero, con la denuncia a posteriori dovevano versare, oltre alle imposte dovute, anche una multa. L'entità della multa era dell'1­5 per cento del valore patrimoniale o reddituale complessivo dell'ultimo anno fiscale (determinante era l'importo più elevato). Si è rinunciato a comminare altre sanzioni. Il programma si è concluso a fine dicembre 2020. Da allora la regolarizzazione degli averi patrimoniali non

47

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119/1 del 4 maggio 2016, pag. 1.

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dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa.

2.

Georgia

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Georgia In seno all'OCSE e al Forum globale la Georgia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2010 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2011. La Georgia non ha ancora firmato l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Georgia Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Georgia.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica alla Georgia nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, anche attraverso il progetto pilota in materia di scambio automatico di informazioni. Il progetto pilota costituisce un accordo di partenariato tra la Georgia, la Germania e il Segretariato del Forum globale per sostenere l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in Georgia.

La Georgia ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 10 settembre 2015. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Georgia. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Georgia contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre, il Tax Code e il decreto ministeriale n. 996 includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2022.

La Georgia è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS» e il 30 giugno 2016 ha firmato
l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP).

La Georgia dispone di una legge sulla protezione dei dati (legge n. 5669 del 28 dicembre 2011), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione dei dati personali. A maggio 2019 è stato presentato al Parlamento geor-

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giano un disegno di legge che mira ad armonizzare la legislazione georgiana in materia di protezione dei dati personali con il GDPR. La Georgia ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).

Regolarizzazione del passato in Georgia La Georgia non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. Non viene comminata una multa se la persona interessata presenta una dichiarazione di imposta corretta prima che venga comunicata una decisione giudiziaria sullo svolgimento di un controllo fiscale o una decisione applicabile dell'autorità fiscale oppure venga steso un rapporto su un delitto fiscale. In caso di frode fiscale grave viene avviato un procedimento penale.

3.

Giamaica

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Giamaica In seno all'OCSE e al Forum globale la Giamaica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2022. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 1° giugno 2016 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2019. La Giamaica ha firmato l'Accordo SAI il 31 gennaio 2022. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale.

Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Giamaica Il comitato di esperti deler Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Giamaica. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica all'autorità fiscale della Giamaica nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

La Giamaica ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 24 settembre 2015. Prima di concludere l'accordo, l'IRS ha verificato la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Giamaica, giudicandole adeguate.

A marzo 2018, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Giamaica. Tutti 28 / 40

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gli accordi fiscali conclusi dalla Giamaica contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre, l'«Income Tax Act» (sezione 4), il «Tax Administration Jamaica Act» (sezione 17) e il «Revenue Administration Act» (sezione 17H) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La Giamaica è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS».

Da maggio 2020 la Giamaica dispone di una propria legge sulla protezione dei dati («Data Protection Act») applicabile a tutte le persone fisiche e giuridiche che raccolgono dati personali. Nonostante sia già in vigore, è previsto un periodo di transizione di due anni per garantirne la corretta attuazione. La legge mira ad armonizzare la protezione dei dati personali in Giamaica con il GDPR e contiene i principi fondamentali in materia di raccolta, trattamento, archiviazione, utilizzo e trasmissione dei dati personali in forma fisica o digitale. Inoltre, sancisce che i dati possono essere raccolti soltanto per determinati fini leciti e con il consenso della persona interessata e non possono essere trasmessi o trattati incompatibilmente con la finalità originaria. I dati raccolti devono essere corretti ed eventualmente aggiornati; non devono essere conservati più a lungo di quanto previsto dalla finalità originaria e devono essere protetti con adeguate misure tecniche e organizzative. La legge prevede, inoltre, che i dati non possano essere trasmessi a uno Stato o un territorio al di fuori della Giamaica che non sia in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei diritti e delle libertà della persona titolare dei dati.

Regolarizzazione del passato in Giamaica La Giamaica non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. In caso di frode fiscale viene avviato un procedimento penale.

4.

Giordania

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Giordania In seno all'OCSE e al Forum globale la Giordania si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 settembre 2020 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2021. La Giordania non ha ancora firmato l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale.

Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Giordania Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Giordania.

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La Giordania non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione la Giordania, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e normativo di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull'attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per la Giordania nel secondo ciclo di valutazione, previsto per il 2023.

La Giordania è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS».

Nonostante non disponga attualmente di una legge sulla protezione dei dati, la Giordania sta intraprendendo diverse misure per l'introduzione di norme giuridiche volte a proteggere i dati personali. Nel 2014 il Ministero dell'economia e dell'imprenditoria digitale ha presentato un progetto di legge sulla protezione dei dati che proponeva, tra le altre cose, l'istituzione di un comitato consultivo a supporto della Commissione per la protezione dei dati. Il progetto di legge si basa apparentemente sul GDPR e contiene alcuni dei suoi principi più rilevanti, quali la trasparenza, la precisione, il limite di archiviazione e la minimizzazione dei dati. Una versione aggiornata del progetto di legge è stata pubblicata il 23 gennaio 2020, la versione definitiva deve tuttavia ancora essere approvata. Fino all'entrata in vigore della legge, la protezione dei dati in Giordania è disciplinata dalla Costituzione e da leggi settoriali.

Regolarizzazione del passato in Giordania La Giordania non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. Nella prassi avviene di frequente la cosiddetta «riconciliazione fiscale». Se gli averi non sono stati dichiarati correttamente, si avvia un procedimento amministrativo, se del caso penale, per evasione fiscale.

Prima della sentenza definitiva, il contribuente inadempiente ottiene tuttavia in via ufficiosa la possibilità di pagare le imposte dovute e una pena pecuniaria quale risarcimento di diritto civile pari all'importo dell'imposta. Se sceglie questa possibilità, si ha la cosiddetta «riconciliazione», con il conseguente abbandono del procedimento amministrativo o penale e di altre sanzioni.

5.

Kenya

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Kenya In seno all'OCSE e al Forum globale il Kenya si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2022. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata l'8 febbraio 2016 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2020. Il Kenya ha firmato l'Accordo SAI il 6 luglio 2021. La legislazione di attuazione nazionale si trova attualmente in fase di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Kenya Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Kenya. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica all'autorità fiscale del Kenya nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

Il Kenya non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Kenya. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Kenya contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre, l'«Income Tax Act» include disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2021.

Il Kenya è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS».

La Costituzione del Kenya garantisce il diritto alla sfera privata in quanto diritto fondamentale. Per rendere efficace tale diritto costituzionale secondo l'articolo 31 è stato emanato il «Data Protection Act», entrato in vigore il 25 novembre 2019. La legge comprende i principi generalmente riconosciuti in materia di protezione dei dati e prevede un garante della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Kenya Il «Voluntary Tax Disclosure Programme» è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 per un periodo di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 202348. Offre ai contribuenti la possibilità di denunciare a posteriori averi non dichiarati e di pagare le imposte dovute senza sanzioni né interessi. Il programma mira a incrementare il gettito fiscale e a migliorare l'adempimento delle prescrizioni, ampliando la rete dei contribuenti. Se l'autorità fiscale ritiene credibili i fatti esposti nella richiesta, può concedere al contribuente un condono degli interessi e delle sanzioni oggetto del recupero d'imposta (condono al 100 % se il debito fiscale è
saldato nel primo anno del programma, condono al 50 % se è saldato nel secondo anno del programma, e condono al 25 % se è saldato nell'ultimo anno del programma). Se il richiedente omette di dichiarare fatti essenziali, l'autorità fiscale può negargli l'esenzione, decidere il pagamento di ulteriori imposte o avviare un procedimento penale.

48

kra.go.ke/en/helping-tax-payers/faqs/voluntary-tax-disclosure-programme

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6.

Marocco

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Marocco In seno all'OCSE e al Forum globale il Marocco si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2022. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 maggio 2013 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2019. Il Marocco ha firmato l'Accordo SAI il 1° settembre 2019. La legislazione di attuazione nazionale si trova attualmente in fase di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Marocco Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Marocco.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica al Marocco nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, anche attraverso il progetto pilota in materia di scambio automatico di informazioni. Il progetto pilota costituisce un accordo di partenariato tra il Marocco, la Francia e il Segretariato del Forum globale per sostenere l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in Marocco.

Il Marocco non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Marocco. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Marocco contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre la legge fiscale e il diritto penale includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2022.

Il Marocco è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS» e il 25 giugno 2019 ha firmato l'Accordo SRPP.

In Marocco la protezione della sfera privata e dei dati è garantita dalla legge numero 09-08 del 18 febbraio 2009 per la
protezione delle persone fisiche nell'ambito del trattamento di dati personali e dal relativo decreto d'esecuzione numero 2-09-165 del 21 maggio 2009 (insieme costituiscono la legge sulla protezione dei dati). La legge offre un quadro normativo generale per la protezione dei dati personali, corrispondente agli standard generalmente riconosciuti in materia di protezione dei dati. Attualmente è in corso un progetto di revisione della legge sulla protezione dei dati, per adeguarla ulteriormente agli standard globali e per migliorare la protezione dei dati personali dei cittadini. Inoltre il Marocco ha ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).

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Regolarizzazione del passato in Marocco Una modifica della legge finanziaria del 2020 consente ai contribuenti di regolarizzare la propria situazione fiscale49. Si tratta della regolarizzazione spontanea di averi patrimoniali e liquidi che erano detenuti all'estero prima del 30 settembre 2019, in violazione delle disposizioni in materia di cambio e della legislazione vigente. L'imposta applicata è pari al 5 per cento dell'importo degli averi liquidi rimpatriati in Marocco in valuta estera, su conti in valuta estera o in dirham convertibili. Gli interessati avevano tempo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per presentare la dichiarazione e pagare le imposte dovute. Si è rinunciato a comminare interessi o sanzioni fiscali.

7.

Moldova

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Moldova In seno all'OCSE e al Forum globale la Moldova si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 gennaio 2011 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2012. La Moldova ha firmato l'Accordo SAI il 25 settembre 2021.

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. La Moldova non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Moldova Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Moldova.

La Moldova ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 21 gennaio 2016. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nell'agosto 2021, nel quadro della verifica relativa allo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale non ha riscontrato carenze sostanziali nell'ambito della confidenzialità dei dati fiscali in Moldova. Il relativo rapporto giunge alla conclusione che la Moldova dispone di un quadro giuridico e normativo in grado di garantire in ampia misura la disponibilità, l'accesso e lo scambio di informazioni rilevanti a fini fiscali, nonostante sia passibile di miglioramento sotto vari aspetti. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Moldova contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre, la legge fiscale (Tax Code No. 1163-XIII, art. 136 e 226) così come la legge sui servizi pubblici e sullo status dei dipendenti statali (Law no. 158/2008 on the Civil Service and the Status of the Civil Servant, art. 57 e 58) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

49

www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/np-plfr2020-fr.pdf

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Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dalla Costituzione della Moldova (art. 28, diritto alla vita intima, familiare e privata). La legge numero 133 dell'8 luglio 2011 sulla protezione dei dati personali attua la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il campo di applicazione comprende tutti i dati personali trattati nella Giurisdizione della Moldova o trasmessi all'estero. I lavori per una nuova legge sulla protezione dei dati, corrispondente in buona parte al GDPR, sono in corso. Inoltre la Moldova ha ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).

Regolarizzazione del passato in Moldova Il 27 luglio 2018 il Parlamento moldavo ha adottato la legge sull'amnistia, che offriva ai cittadini moldavi la possibilità di regolarizzare averi finora omessi attraverso il pagamento di un «emolumento» del 3 per cento del valore patrimoniale dichiarato. Non erano previste imposte né interessi e agli interessati veniva garantito di non essere perseguiti per evasione fiscale. Il programma di amnistia si è concluso nel marzo 2019. Da allora la regolarizzazione degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e multe elevate.

8.

Montenegro

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Montenegro In seno all'OCSE e al Forum globale il Montenegro si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 ottobre 2019 ed è entrata in vigore il 1° maggio 2020. Il Montenegro non ha ancora firmato l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Montenegro Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Montenegro.

Il Montenegro ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 28 marzo 2018. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione il Montenegro, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e normativo di questo 34 / 40

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Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull'attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per il Montenegro nel secondo ciclo di valutazione, previsto per il 2023.

Il Montenegro è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS».

La legge 79/08 e 70/09 per la protezione dei dati personali (PDPL) è l'atto normativo più importante in Montenegro per il trattamento dei dati personali. È stata istituita sull'esempio della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e comprende quindi le principali norme generalmente riconosciute in materia di protezione dei dati. L'iter legislativo per l'adozione di una nuova PDPL, corrispondente in buona parte al GDPR, è in corso.

Regolarizzazione del passato in Montenegro Il Montenegro non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. In caso di frode fiscale viene avviato un procedimento penale.

9.

Nuova Caledonia

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Nuova Caledonia La Nuova Caledonia non è membro del Forum globale, ma appartiene alla Francia, che ha chiesto la valutazione tra pari per questo territorio d'oltremare. La Francia e con essa la Nuova Caledonia si sono impegnate nei confronti dell'OCSE e del Forum globale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con un primo scambio di informazioni (non reciproco) nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 maggio 2010 ed è entrata in vigore per la Francia e per la Nuova Caledonia il 1° aprile 2012. La Nuova Caledonia ha firmato l'Accordo SAI il 3 settembre 2020. La legislazione di attuazione nazionale (art. Lp. 920.9 Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie) è entrata in vigore. La Nuova Caledonia dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Questo territorio ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

La Nuova Caledonia non è uno Stato membro dell'UE, ragione per cui lo scambio automatico di informazioni non può essere attuato attraverso l'Accordo tra la Svizzera e l'UE. La Nuova Caledonia deve infatti firmare l'Accordo SAI. La partecipazione della Francia serve esclusivamente ad attuare lo scambio automatico di informazioni in tempi rapidi sulla base delle infrastrutture esistenti. La Nuova Caledonia parteciperà allo scambio automatico di informazioni dapprima in forma non reciproca, ossia esclusivamente con la trasmissione di dati agli Stati partner. Sotto il profilo operativo, lo scambio della Nuova Caledonia dovrà essere effettuato interamente attraverso l'autorità francese competente, quindi senza la partecipazione delle autorità della Nuova Caledonia.

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nuova Caledonia Per ragioni pratiche, ai fini dello scambio automatico di informazioni la Nuova Caledonia viene trattata come se rientrasse nella valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati relativa alla Francia. Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel marzo 2018, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in ambito fiscale offerto dalla Francia. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Francia contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre, il diritto in materia di procedura fiscale e il diritto penale includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La Nuova Caledonia non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione la Nuova Caledonia, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e normativo di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull'attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per la Nuova Caledonia nel secondo ciclo di valutazione, previsto per il 2023.

La «Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés» ha chiarito nel 2018 che il GDPR non è applicabile alla Nuova Caledonia e la legge del 6 gennaio 1978 «Informatique et Libertés» è applicabile soltanto nella versione in vigore prima del 25 maggio 2018. Questa legge contiene i diritti in materia di protezione dei dati garantiti dalla legislazione dell'UE. In Nuova Caledonia è pertanto garantita un'ampia protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Nuova Caledonia La Nuova Caledonia non prevede né un'amnistia fiscale né un programma specifico di regolarizzazione degli averi finora non dichiarati. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria. In caso di frode fiscale grave viene avvito un procedimento penale.

10.

Thailandia

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Thailandia In seno all'OCSE e al Forum globale la Thailandia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 giugno 2020 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2022. La Thailandia non ha ancora firmato l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale.

Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Thailandia Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Thailandia.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica all'autorità fiscale della Thailandia nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

La Thailandia ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore.

Attualmente non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione la Thailandia, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e normativo di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull'attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per la Thailandia nel secondo ciclo di valutazione, previsto per il 2023.

La Thailandia è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS».

Il nuovo «Personal Data Protection Act» (PDPA) entrerà in vigore il 1° giugno 2022.

I principi fondamentali che contiene sono fortemente influenzati dal GDPR, tuttavia con alcune importanti differenze locali. Il PDPA riconosce il diritto delle persone interessate di controllare come i propri dati personali vengono rilevati, archiviati, trattati e trasmessi dai titolari del trattamento dei dati, fornisce le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali e prescrive gli obblighi e le responsabilità dei titolari del trattamento. Gli obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi del PDPA si applicano in generale a tutte le organizzazioni che rilevano, utilizzano o trasmettono dati personali in Thailandia o dati di persone residenti in Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano state costituite secondo il diritto thailandese o siano riconosciute dallo stesso e che siano residenti o abbiano una sede commerciale in Thailandia. Questo campo di applicazione extraterritoriale del PDPA costituisce una notevole estensione degli obblighi in materia di protezione dei dati secondo il diritto thailandese,
finalizzata a rilevare tutte le attività di trattamento dei dati che interessano i residenti in Thailandia.

Regolarizzazione del passato in Thailandia Nel 2017 la Thailandia ha offerto ai propri contribuenti la possibilità di dichiarare a posteriori averi patrimoniali detenuti all'estero che fino a quel momento non erano stati dichiarati o non erano stati dichiarati del tutto. Gli interessati dovevano soddisfare determinati criteri per poter beneficiare del programma. Gli averi patrimoniali dichiarati a posteriori venivano tassati a un'aliquota forfettaria tra il 15 e il 20 per cento a compensazione degli interessi e delle multe. Fatta eccezione per i comportamenti penalmente rilevanti, si è rinunciato in linea di massima a comminare altre sanzioni. Il programma si è concluso nel 2018. Da allora la regolarizzazione degli averi patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa.

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11.

Uganda

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Uganda In seno all'OCSE e al Forum globale l'Uganda si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 4 novembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2016. L'Uganda ha firmato l'Accordo SAI il 25 settembre 2021.

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Uganda Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Uganda.

Il Segretariato del Forum globale continuerà a fornire assistenza tecnica all'autorità fiscale dell'Uganda nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

L'Uganda non ha concluso un accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Uganda. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall'Uganda contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre, l'«Income Tax Act» e il «Tax Procedures Code Act» includono disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2023.

L'articolo 27 della Costituzione ugandese garantisce il diritto alla sfera privata. Contestualmente all'attuazione di tale diritto costituzionale, nel 2019 è stato emanato il «Data Protection and Privacy Act», che garantisce la tutela della sfera privata nel mondo digitale. La legge disciplina la protezione della sfera privata e dei dati personali, regolando rilevamento, trattamento e archiviazione di questi ultimi. Riprende in ampia misura la legge sulla protezione dei dati britannica
del 1998 e include tutti i principi fondamentali riconosciuti in questo settore.

Regolarizzazione del passato in Uganda Il 16 luglio 2020 la «Uganda Revenue Authority» (URA) ha comunicato la possibilità di divulgare spontaneamente gli averi patrimoniali50. Sulla base delle disposizioni del «Tax Procedures Code Act» i contribuenti che dichiarano volontariamente averi patrimoniali finora omessi vengono esentati dal pagamento di interessi e multe. Questo 50

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a condizione che l'URA non abbia ancora disposto o minacciato un controllo fiscale.

L'autodenuncia deve essere completa e corretta e contenere l'indicazione di passate imprecisioni e degli averi patrimoniali non dichiarati o non dichiarati interamente in precedenza. L'agevolazione viene meno se gli averi omessi emergono nell'ambito delle intense misure di controllo attuate dall'URA.

12.

Ucraina

Creazione delle basi giuridiche necessarie Ucraina In seno all'OCSE e al Forum globale l'Ucraina si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 maggio 2010 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2013. L'Ucraina non ha ancora firmato l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Alla luce degli eventi che stanno attualmente interessando il Paese, è improbabile che l'Ucraina possa attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2023. Finché perdura l'aggressione militare della Russia nei suoi confronti, sarà impossibile verificare se l'Ucraina adempie le condizioni per l'attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni. Il DFF è tuttavia favorevole affinché la Svizzera porti avanti per parte sua il processo di preparazione, e tiene costantemente monitorata la situazione così da poter introdurre lo scambio automatico di informazioni non appena le condizioni lo consentiranno.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ucraina Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Ucraina.

L'Ucraina ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 18 novembre 2019. Per il momento però non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A marzo 2021, nel quadro della verifica relativa allo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale non ha riscontrato carenze sostanziali nel quadro giuridico e normativo dell'Ucraina relativo alla garanzia della confidenzialità delle informazioni ricevute. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall'Ucraina dal 2016 contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il Tax Code (art. 73.3) e la Law On Banks and Banking Activities (art. 62) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

L'Ucraina è membro dell'«Inclusive Framework on BEPS».

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L'Ucraina dispone di una legge sulla protezione dei dati (legge n. 2297-VI del 1° giugno 2010), che disciplina il trattamento dei dati personali. Il suo campo di applicazione comprende qualsiasi azione o combinazione di azioni dirette a rilevare, archiviare, utilizzare e trasmettere dati personali e si estende a tutti i dati personali trattati nella Giurisdizione dell'Ucraina (indipendentemente dal fatto che siano trattati da un servizio estero o ucraino) e alla trasmissione di dati dall'Ucraina. L'Ucraina ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).

Regolarizzazione del passato in Ucraina Il 15 giugno 2021 il Parlamento ucraino ha adottato una legge denominata comunemente «legge sull'amnistia fiscale»51 e un programma per la denuncia volontaria dei redditi e degli averi finora omessi. La legge è entrata in vigore il 21 luglio 2021. Il programma condona alle persone ammesse a parteciparvi le violazioni nell'ambito dei controlli fiscali e sui cambi, a condizione che dichiarino correttamente e nel rigoroso rispetto della procedura prevista gli averi patrimoniali omessi. L'amnistia fiscale è limitata al periodo tra il 1° settembre 2021 e il 1° settembre 2022 e offre alle persone ammesse al programma il vantaggio di regolarizzare averi patrimoniali dichiarati a posteriori a un'aliquota fiscale speciale tra il 2,5 e l'11,5 per cento. Le persone politicamente esposte non sono ammesse al programma di amnistia fiscale. A causa dell'aggressione militare russa che l'Ucraina sta subendo dal 24 febbraio 2022, l'amnistia fiscale non potrà essere attuata come pianificato inizialmente nell'arco di tempo previsto.

51

Legge ucraina n. 1539-IX del 15 giugno 2021 «sulla modifica del codice fiscale dell'Ucraina volta a promuovere la regolarizzazione dei redditi e a migliorare la cultura fiscale dei cittadini attraverso l'introduzione di un programma (speciale) di dichiarazione volontaria una tantum di averi patrimoniali detenuti da persone fisiche e il versamento di un'imposta unica al bilancio dello Stato».

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