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22.057 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Albania del 24 agosto 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Albania.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Albania oggetto del presente messaggio è creata una base legale di diritto internazionale per il coordinamento delle assicurazioni sociali tra i due Stati. La Convenzione corrisponde agli standard internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e mira a coordinare i sistemi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Stati contraenti al fine di evitare che i cittadini di uno Stato vengano penalizzati o discriminati rispetto a quelli dell'altro Stato.

Situazione iniziale Dall'entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina il 1° settembre 2021, l'Albania è l'unico Stato balcanico con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'Albania è uno dei Paesi prioritari della cooperazione svizzera allo sviluppo nei Balcani. L'obiettivo di questa cooperazione è, tra l'altro, quello di stabilizzare la situazione in Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Albania rafforzando la cooperazione economica e quella sulle questioni migratorie.

Contenuto del progetto La Convenzione con l'Albania corrisponde, dal punto di vista del contenuto, alle convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera con altri Stati dei Balcani quali Montenegro, Serbia, Kosovo e Bosnia e Erzegovina, che riflettono i principi generali vigenti nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare le disposizioni sulla parità di trattamento a favore dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento all'estero delle rendite, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento giuridico dei lavoratori e la reciproca assistenza amministrativa. La Convenzione prevede inoltre una base per la lotta contro il ricorso abusivo alle prestazioni.

Il messaggio descrive nella prima parte la genesi della Convenzione, presenta poi il sistema di sicurezza sociale albanese e contiene infine un commento alle singole disposizioni.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Dall'entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina il 1° settembre 2021, l'Albania è l'unico Stato balcanico con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La colonia svizzera in Albania conta 71 persone, mentre in Svizzera vivono circa 3000 cittadini albanesi. Nei nostri registri delle assicurazioni sociali figurano 4740 conti individuali appartenenti a cittadini albanesi.

L'Albania è uno dei Paesi prioritari della cooperazione svizzera allo sviluppo nei Balcani. L'obiettivo di questa cooperazione è, tra l'altro, quello di stabilizzare la situazione in Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Albania rafforzando la cooperazione economica e quella sulle questioni migratorie. La presente Convenzione contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo.

L'Albania sta già negoziando o ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con diversi Stati (ad es. Germania, Austria, Italia, Repubblica ceca, Lussemburgo, Canada).

1.2

Alternative esaminate

Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale può avvenire soltanto attraverso la conclusione di un trattato internazionale che prevale sul diritto nazionale.

Solo così è possibile garantire, nel rispetto della reciprocità, la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, il pagamento delle rendite all'estero, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento giuridico dei lavoratori e la reciproca assistenza amministrativa. Questo obiettivo non può essere raggiunto semplicemente adeguando il diritto nazionale.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

Dopo che l'Albania ha contattato la Svizzera con la richiesta di avviare trattative in vista di una convenzione di sicurezza sociale, nel maggio del 2017 si sono svolti i primi colloqui esplorativi. Dopo due giri di negoziati, il testo della Convenzione è stato finalizzato nel corso del 2018. In seguito alle trattative, sono emerse ancora diverse questioni che hanno potuto essere chiarite per corrispondenza. La firma della Convenzione è stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19 e alla fine ha avuto luogo il 18 febbraio 2022.

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1.4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

La presente Convenzione non è annunciata né nel messaggio del 29 gennaio 20201 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20202 sul programma di legislatura 2019­2023, perché, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, si tratta di un oggetto a carattere ripetitivo.

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Rinuncia a una procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)4 o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., la Convenzione sottostà a referendum facoltativo (cfr. n. 7.2) e di principio andrebbe pertanto svolta una consultazione.

Tuttavia, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare in quanto è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 LCo, la rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

In occasione della riunione del 24 febbraio 2020, la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata consultata in merito alla Convenzione. Nella Commissione sono rappresentati gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione, la Confederazione e i Cantoni nonché le persone disabili e il settore dell'aiuto agli invalidi (art. 73 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS] e art. 65 della legge federale del 19 giugno 19596 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI]). La Commissione rappresenta quindi in modo completo gli ambienti interessati. Nell'ambito della presentazione sono state fornite spiegazioni dettagliate sulle disposizioni della Convenzione. La Commissione ha accolto favorevolmente la Convenzione e l'ha approvata senza opposizione. Le posizioni degli ambienti interessati sono pertanto note e documentate, motivo per cui, sulla base dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, è stato possibile rinunciare a una procedura di consultazione.

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FF 2020 1565 FF 2020 7365 RS 172.061 RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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Punti essenziali della Convenzione

La struttura e il contenuto della Convenzione con l'Albania sono in linea con gli accordi bilaterali conclusi di recente dalla Svizzera e con gli standard internazionali in materia di normative di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Convenzione è tesa a coordinare le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Stati contraenti, al fine di evitare che i cittadini di uno Stato vengano penalizzati o discriminati rispetto a quelli dell'altro Stato. Per quanto riguarda la Svizzera, la Convenzione si applica all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e, per quanto riguarda l'Albania, alle assicurazioni corrispondenti.

La presente Convenzione poggia sui principi seguenti: parità di trattamento nella maggior misura possibile tra i cittadini dei due Stati contraenti; accesso facilitato alle prestazioni degli Stati contraenti, in particolare tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato per conferire il diritto alle prestazioni; pagamento non ridotto delle prestazioni all'estero; collaborazione tra le autorità degli Stati contraenti. Prevede inoltre una clausola generale sulla lotta agli abusi e disciplina il rimborso di prestazioni erogate indebitamente.

Inoltre, con disposizioni sulla legislazione applicabile ai lavoratori che hanno un legame con entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione intende facilitare la mobilità delle persone ed evitare i casi di doppio assoggettamento. Le disposizioni sull'assoggettamento prevedono in particolare che le persone inviate dal loro datore di lavoro nel territorio dell'altro Stato contraente per un'attività temporanea (distaccamento) rimangano assicurate nel loro Stato d'origine e siano dunque esonerate dall'obbligo contributivo nello Stato d'invio.

In materia di prestazioni, i cittadini albanesi che hanno versato contributi in Svizzera potranno beneficiare della rendita svizzera anche se lasciano il nostro Paese.

4

Il sistema di sicurezza sociale in Albania

4.1

In generale

Il sistema di previdenza albanese copre sia i lavoratori salariati che quelli indipendenti ed è finanziato mediante i contributi versati dai datori di lavoro, dai lavoratori salariati e dai lavoratori indipendenti (rendita di base).

Per determinate categorie professionali del servizio pubblico è prevista una rendita completiva, cofinanziata dallo Stato.

Alla pensione sociale, prestazione legata al bisogno e finanziata mediante le imposte, hanno diritto le persone bisognose residenti in Albania che hanno più di 70 anni e non hanno diritto alla rendita di base.

Le persone che non sono coperte dall'assicurazione pensionistica legale possono affiliarsi facoltativamente all'assicurazione obbligatoria.

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Solo il 40 per cento circa della popolazione attiva albanese è assicurato presso l'assicurazione pensionistica legale. Durante la vecchiaia, dunque, gran parte della popolazione ha diritto soltanto alla pensione sociale.

L'assicurazione pensionistica è gestita a livello centrale dall'Istituto delle assicurazioni sociali albanese ISSH (Instituti i Sigurimeve Shoqërore).

4.2

Vecchiaia

Attualmente, l'età di pensionamento per la rendita di base è di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne. La riforma delle pensioni adottata nel 2014 prevede un innalzamento generale dell'età di pensionamento a 67 anni entro il 2056. Per il diritto alla rendita è richiesta una durata minima di contribuzione di 35 anni.

I contributi per la rendita di vecchiaia, pari al 21,6 per cento del reddito da lavoro, sono versati in parti uguali dal datore di lavoro e dal lavoratore. La rendita minima corrisponde all'importo della pensione sociale, ossia a circa 720 franchi svizzeri all'anno. Le rendite ordinarie vanno da circa 720 a 3600 franchi svizzeri all'anno. La rendita di vecchiaia è composta da un importo fisso (pensione sociale) e da un supplemento calcolato in base al reddito annuo medio, ai periodi di assicurazione e ai contributi versati.

4.3

Decesso

Le persone a carico dell'assicurato deceduto hanno diritto a una rendita per superstiti, se il defunto aveva diritto a una rendita o un'aspettativa in tal senso. La rendita vedovile e la rendita doppia per orfani ammontano al 50 per cento della rendita cui aveva o avrebbe avuto diritto la persona deceduta, la rendita semplice per orfani al 25 per cento. Oltre alla rendita vedovile e alla rendita per orfani, il diritto albanese prevede anche rendite per altri parenti.

4.4

Invalidità

La rendita d'invalidità è concessa se, per motivi di salute, l'assicurato non può più svolgere la sua professione abituale (rendita parziale) o perde completamente la capacità al lavoro (rendita intera). Per poter beneficiare della rendita, l'assicurato deve presentare una durata minima di assicurazione pari a tre quarti del periodo intercorso tra il compimento dei 20 anni e l'insorgenza dell'incapacità al lavoro. Le persone che soddisfano i requisiti materiali per una rendita intera ma non la durata minima di assicurazione hanno diritto a una rendita ridotta. La rendita d'invalidità (intera o parziale) è calcolata allo stesso modo della rendita di vecchiaia.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Disposizioni generali (Titolo I) Art. 2

Campo d'applicazione materiale

La Convenzione si applica, per entrambi gli Stati contraenti, alla legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché sull'assicurazione per l'invalidità.

Art. 3

Campo d'applicazione personale

La Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, ai loro familiari e ai loro superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, nonché ai rifugiati e apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti. Alcune disposizioni si applicano anche ai cittadini di Stati terzi, tra cui in particolare quelle sull'assoggettamento.

Art. 4

Parità di trattamento

Conformemente ai principi generali internazionali, la Convenzione garantisce un'ampia parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti nel quadro dei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione materiale. Tenendo conto delle particolarità della propria legislazione, su questo principio la Svizzera ha tuttavia apposto alcune riserve per quanto riguarda l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) e l'AVS/AI di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate istituzioni nonché l'adesione facoltativa all'AVS/AI riservata ai funzionari internazionali di cittadinanza svizzera (cfr.

art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 LAVS).

Art. 5

Pagamento delle prestazioni all'estero

Questa disposizione garantisce il versamento delle prestazioni pecuniarie ai cittadini di uno Stato contraente che risiedono sul territorio della Svizzera o dell'Albania senza alcuna limitazione. Il versamento delle rendite in uno Stato terzo è disciplinato nel rispetto del principio della parità di trattamento: se uno Stato contraente lo prevede per i propri cittadini, applicherà la stessa regola ai cittadini dell'altro Stato. La Svizzera limita questo principio stabilendo che le rendite AI per gli assicurati il cui grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI sono versati soltanto se il beneficiario risiede in Svizzera. Dal canto suo, l'Albania limita il principio per quanto riguarda la pensione sociale dell'assicurazione sociale albanese obbligatoria, che viene versata soltanto se il beneficiario risiede in Albania.

Norme giuridiche applicabili (Titolo II) Art. 6­11 Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è quello dell'assoggettamento assicurativo dei cittadini di uno Stato contraente che esercitano

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un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato. Le disposizioni si applicano anche ai cittadini di Stati terzi.

Per la presente Convenzione, come per tutti gli altri accordi bilaterali, vale il principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro. L'articolo 6 prevede quindi che chi lavora in entrambi gli Stati contraenti sarà assoggettato al sistema assicurativo in ciascuno di essi, unicamente per l'attività che vi esercita. Questo vale anche per i lavoratori indipendenti.

Gli articoli 7­11 contengono disposizioni speciali che, per determinate categorie di lavoratori salariati, derogano al principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro.

I salariati inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato contraente rimangono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato d'invio per al massimo di 24 mesi. Questo permette di evitare un doppio assoggettamento o un'interruzione della copertura assicurativa e riduce l'onere amministrativo del datore di lavoro (art. 7).

Secondo l'articolo 8, l'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo sottostà alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa o la succursale che lo impiega.

Secondo l'articolo 9, l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente è assicurato nello Stato di bandiera. Assimilare l'attività esercitata su una nave a quella esercitata sul territorio degli Stati contranti permette di garantire la copertura assicurativa alle persone in questione. L'articolo non si applica alle persone che lavorano nei porti e salgono a bordo delle navi solo temporaneamente.

L'articolo 10 disciplina l'assoggettamento dei membri di rappresentanze diplomatiche o consolari. Nel rispetto della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19617 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19638 sulle relazioni consolari, l'articolo 10 stabilisce che i cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di questo Stato nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato. Per «rappresentanza diplomatica» vanno intese sia la rappresentanza bilaterale (ambasciata) sia la rappresentanza permanente presso un'organizzazione internazionale. Secondo il paragrafo 3, il personale al servizio di una rappresentanza diplomatica o
consolare di uno Stato contraente impiegato sul territorio dell'altro Stato è assoggettato nel luogo di lavoro. Tuttavia, può optare per l'assoggettamento alla legislazione dello Stato della rappresentanza diplomatica o consolare.

Il paragrafo 4 prevede che i cittadini di uno Stato contraente impiegati al servizio personale e privato di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare siano assoggettati al sistema di sicurezza sociale dello Stato in cui lavorano a prescindere dalla loro cittadinanza. Anche queste persone possono scegliere di essere assoggettate alla legislazione in materia di assicurazioni sociali dello Stato del loro datore di lavoro (membro di una rappresentanza diplomatica o consolare).

7 8

RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Nella loro funzione di datore di lavoro, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati contraenti sono tenute ad assicurare il personale locale secondo le disposizioni della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato contraente in cui si trova la rappresentanza (par. 5).

Il paragrafo 7 prevede che i cittadini svizzeri e quelli albanesi al servizio di una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo sul territorio della Svizzera o dell'Albania, che non sono assicurati in nessuno Stato, possano assicurarsi nello Stato in cui lavorano. Questa disposizione intende evitare lacune assicurative.

Rimangono assoggettati all'assicurazione dello Stato di origine anche i dipendenti pubblici di uno Stato contraente distaccati nel territorio dell'altro Stato (art. 11).

Art. 12

Deroghe

Le disposizioni sulla legislazione applicabile vengono sempre integrate da una clausola che in casi speciali permette alle autorità competenti degli Stati contraenti di concordare norme derogatorie nell'interesse delle persone coinvolte.

Art. 13

Familiari

Questa disposizione standard permette ai familiari che accompagnano una persona che lavora temporaneamente all'estero di rimanere assoggettati con essa alle norme giuridiche dello Stato di origine per il periodo del lavoro in questione, a condizione che non vi esercitino un'attività lucrativa.

Disposizioni sulle prestazioni (Titolo III) Disposizioni sulle prestazioni svizzere (art. 14­17) Art. 14

Provvedimenti d'integrazione

Questa disposizione si rifà alle convenzioni recentemente concluse dalla Svizzera.

L'accesso ai provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera è facilitato per i cittadini albanesi, ma questo comporta alcune deroghe al principio della parità di trattamento.

I cittadini albanesi soggetti all'obbligo contributivo all'AVS/AI svizzere (persone che risiedono o esercitano un'attività lucrativa in Svizzera) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI alle stesse condizioni dei cittadini della Svizzera, se dimorano in questo Stato. I cittadini albanesi affiliati all'AVS/AI ma non soggetti all'obbligo contributivo (persone senza attività lucrativa tra i 18 e i 20 anni e figli minorenni) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se hanno risieduto in Svizzera almeno un anno o se vi sono nati invalidi.

Art. 15

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

La legislazione svizzera prevede un periodo di assicurazione minimo di tre anni per avere diritto a una rendita d'invalidità. In base alle norme internazionali di coordinamento in materia di sicurezza sociale, uno Stato che, per accordare prestazioni delle proprie assicurazioni sociali, prevede un periodo di assicurazione minimo superiore a un anno deve tenere conto anche dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato

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contraente per raggiungere questo termine. L'articolo 15 prevede pertanto che la Svizzera tenga conto degli eventuali periodi di assicurazione compiuti in Albania per permettere a un assicurato di raggiungere il periodo minimo di tre anni, a condizione che i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera non siano complessivamente inferiori a un anno. Oltre ai periodi di assicurazione compiuti in Albania, la Svizzera prende in considerazione anche quelli compiuti in Stati terzi con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Per il calcolo di una rendita d'invalidità svizzera sono tuttavia presi in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera (par. 4).

Art. 16

Indennità unica

Questa disposizione mira a razionalizzare la gestione amministrativa. Le spese di amministrazione e quelle per i trasferimenti mensili all'estero sono proporzionalmente troppo elevate per rendite di modesta entità. Per questo motivo, il versamento all'estero di una rendita ordinaria di vecchiaia a un cittadino albanese pari al massimo al 10 per cento della rendita completa è sostituito da un'indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta. Se la rendita svizzera supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, l'assicurato può scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. A determinate condizioni, quest'ultima forma di pagamento è applicabile anche alle rendite dell'AI.

Art. 17

Rendite straordinarie

Si tratta di una disposizione standard delle convenzioni concluse dalla Svizzera, che facilita l'accesso alle rendite straordinarie per i cittadini albanesi. In deroga al principio della parità di trattamento, a tal fine è richiesto un periodo di residenza in Svizzera di almeno cinque anni. Inoltre, il fatto di adempiere le condizioni per l'ottenimento di una rendita straordinaria previste da una convenzione di sicurezza sociale facilita l'accesso alle prestazioni complementari all'AVS/AI (cfr. art. 5 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

Disposizioni sulle prestazioni albanesi Art. 18 e 19 I periodi di assicurazione compiuti in Svizzera sono presi in considerazione per l'adempimento della durata minima di contribuzione necessaria per una rendita albanese (art. 18 par. 1).

Se il diritto alle prestazioni presuppone il compimento di determinati periodi di assicurazione in una determinata professione, in una determinata occupazione o entro un determinato lasso di tempo, i periodi di assicurazione in questione compiuti in Svizzera sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti in Albania (art. 18 par. 4 e 5).

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RS 831.30

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Oltre ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera, l'Albania prende in considerazione anche quelli compiuti in Stati terzi con i quali ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione (art. 19).

Per il calcolo di una rendita d'invalidità albanese sono tuttavia presi in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti in Albania (art. 18 par. 3).

Disposizioni varie (Titolo IV) Questa parte contiene gli articoli che disciplinano la gestione amministrativa della Convenzione. Si tratta di disposizioni comuni a tutte le convenzioni di sicurezza sociale.

Art. 22

Disposizioni sulle prestazioni d'invalidità

Questa disposizione disciplina lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti per la valutazione del grado d'invalidità. I rapporti medici esistenti e il primo rapporto medico allestito mediante il modulo previsto dalla Convenzione sono messi a disposizione gratuitamente. Le spese per tutti gli ulteriori esami medici sono assunte dall'istituzione competente dello Stato che li ha richiesti.

Art. 23 e 24 La Convenzione contempla una disposizione per prevenire e lottare contro gli abusi e le frodi, che permette di eseguire controlli supplementari sul territorio dell'altro Stato contraente e di scambiarsi informazioni concernenti i decessi, i redditi e la sostanza degli assicurati (art. 23). L'articolo 24 disciplina nel dettaglio la protezione dei dati personali, stabilendo in particolare che i dati trasmessi tra gli Stati contraenti possono essere utilizzati soltanto per l'applicazione della Convenzione.

Art. 30­32 Gli articoli 30 e 31 prevedono una procedura per la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate e per il recupero di contributi non versati. L'articolo 32 consente il regresso contro terzi responsabili.

Disposizioni transitorie e finali (Titolo V) Le disposizioni transitorie e finali prevedono che la Convenzione si applichi agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore e permettono di prendere in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima di questa data. Tuttavia, le prestazioni che ne risultano saranno versate a partire da tale data. Viene inoltre disciplinata la revisione dei diritti liquidati prima dell'entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie allo scopo. Conclusa per una durata indeterminata, la Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento, per la fine dell'anno, osservando un preavviso di sei mesi.

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Ripercussioni

6.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

I costi supplementari derivanti dalla Convenzione concernono il versamento di rendite a cittadini albanesi che non risiedono in Svizzera e che, senza l'accordo, quando lasciano definitivamente il Paese avrebbero diritto soltanto al rimborso dei contributi AVS.

Si stima che con l'entrata in vigore della Convenzione i costi supplementari annui ammonteranno a circa 2,5 milioni di franchi svizzeri, ripartiti come segue: circa 2 milioni di franchi a carico delle assicurazioni e circa 500 000 franchi della Confederazione. Il versamento all'estero delle rendite può agevolare la partenza dalla Svizzera dei beneficiari di rendite. Questo permette di realizzare risparmi nelle prestazioni di assistenza, quali le prestazioni complementari, le riduzioni dei premi dell'assicurazione malattie o l'aiuto sociale, dato che queste prestazioni non vengono versate al di fuori della Svizzera.

La conclusione della Convenzione non determinerà la necessità di personale supplementare né per la Confederazione né per la Cassa svizzera di compensazione, avente sede a Ginevra e competente per il versamento all'estero delle rendite e per determinati compiti amministrativi legati all'applicazione della Convenzione.

6.2

Altre ripercussioni

Ad eccezione del moderato impatto finanziario derivante da possibili futuri pagamenti di rendite invece di rimborsi di contributi (cfr. n. 6.1), la Convenzione non ha alcun impatto sull'economia nazionale. Non sono previsti effetti sulla società, sull'ambiente o di altro genere. Si è pertanto rinunciato a un esame approfondito dei costi della regolamentazione causati dalla Convenzione.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

10 11

RS 171.10 RS 172.010

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Poiché non vi è alcuna delega di competenze, per il presente caso l'approvazione della Convenzione spetta all'Assemblea federale.

7.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il presente trattato internazionale definisce i diritti e gli obblighi dei cittadini degli Stati contraenti nei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione materiale. La Convenzione stabilisce tra l'altro la legislazione applicabile. Di regola, l'assoggettamento a un sistema di sicurezza sociale comporta l'obbligo contributivo nello Stato in questione. Inoltre, la Convenzione definisce i diritti dei cittadini degli Stati contraenti, quali il versamento delle rendite all'estero o le condizioni meno rigide per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione. A livello interno, tali disposizioni devono essere emanate sotto forma di legge federale.

La Convenzione con l'Albania comprende quindi disposizioni importanti che contengono norme di diritto, motivo per cui il decreto federale che approva il trattato sottostà a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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