FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 6 marzo 2024

Iniziativa popolare federale «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)», presentata il 18 agosto 2022; dopo che il 15 agosto 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)», presentata il 18 agosto 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Alleva Vania, Lerberstrasse 30, 3013 Bern 2. Baume-Schneider Elisabeth, Rue de la Theurillatte 41, 2345 Les Breuleux 3. Chauderna Margot, Rue du Simplon 6, 1700 Fribourg 4. Clivaz Christophe, Avenue de Pratifori 13, 1950 Sion 5. Egger Kurt, Sportlerweg 4, 8360 Eschlikon 6. Fischer Roland, Sonnmatt 15, 6044 Udligenswil 7. Girod Bastien, Ackerstrasse 44, 8005 Zürich 8. Glättli Balthasar, Förrlibuckstrasse 227, 8005 Zürich 9. Gysin Greta, Via Garavina 1, 6821 Rovio 10. Klopfenstein Broggini Delphine, Chemin Ravoux 3, 1290 Versoix 11. Maillard Pierre-Yves, Rue du Lac 34, 1020 Renens 12. Masshardt Nadine, Zeltweg 11, 3012 Bern 13. Meyer Mattea, Unterrütiweg 3, 8400 Winterthur 14. Munz Martina, Fernsichtstrasse 21, 8215 Hallau 15. Nordmann Roger, Rue du Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne 16. Pasquier-Eichenberger Isabelle, Rue de la Filature 29, 1227 Carouge 17. Ryser Franziska, Schneebergstrasse 2, 9000 St. Gallen 18. Schaffner Barbara, Riedstrasse 4, 8112 Otelfingen 19. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten 20. Siegrist Nicola, Rötelstrasse 27, 8006 Zürich 21. Solano Valérie, Route de Meyrin 3, 1202 Genf 22. Storni Bruno, Via Gaggiole 47, 6596 Gordola 23. Suter Gabriela, Bollweg 4, 5000 Aarau 24. Trede Aline, Sonneggring 15, 3008 Bern 25. Wermuth Cédric, Rotfarbstrasse 11, 4800 Zofingen 26. Wettstein Felix, Platanen 44, 4600 Olten

3.

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Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

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4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: comitato d'iniziativa Klimafonds-Initiative, casella postale 6094, 2500 Bienne 6 e pubblicata nel Foglio federale del 6 settembre 2022.

23 agosto 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 103a

Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un'attuazione socialmente equi delle misure.

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La Confederazione sostiene in particolare: a.

la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell'economia;

b.

l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;

c.

le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;

d.

i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;

e.

il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.

Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni.

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La legge disciplina i dettagli.

Art. 197 n. 155 15. Disposizione transitoria dell'art. 103a (Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa) La Confederazione alimenta il fondo di cui all'articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all'1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell'importo

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l'articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.

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