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Termine di referendum: 19 gennaio 2023

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Misure di contenimento dei costi ­ Pacchetto 1b) Modifica del 30 settembre 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 20191, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 47c

Sorveglianza dei costi

Nei settori per i quali devono concludere una convenzione tariffale secondo l'articolo 43 capoverso 4, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro rispettive federazioni prevedono un monitoraggio congiunto dell'evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, nonché misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi.

1

2

Le misure di cui al capoverso 1 vanno integrate: a.

in convenzioni tariffali applicabili a livello cantonale; o

b.

in convenzioni tariffali applicabili in tutta la Svizzera; se concernono strutture tariffali uniformi stabilite a livello nazionale, le misure vanno integrate in convenzioni applicabili in tutta la Svizzera.

Le convenzioni di cui al capoverso 2 sono sottoposte per approvazione all'autorità competente secondo il loro campo d'applicazione. L'autorità di approvazione considera adeguatamente il rischio di un approvvigionamento insufficiente o eccessivo.

3

1 2

FF 2019 4981 RS 832.10

2022-3061

FF 2022 2405

Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi ­ Pacchetto 1b)

FF 2022 2405

Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitore di prestazioni, le misure di cui al capoverso 1 prevedono almeno: 4

a.

la sorveglianza dell'evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;

b.

la sorveglianza dell'evoluzione dei costi o volumi fatturati.

Le convenzioni di cui al capoverso 2 indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l'evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. Prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità, dei volumi o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione.

5

Tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori si attengono alle misure convenute secondo il capoverso 1 per il rispettivo settore.

6

Art. 52 cpv. 1 lett. b e 3, primo periodo Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6: 1

b.

l'UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità).

Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. ...

3

Art. 52a

Diritto di sostituzione

Se nell'elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, a parità di idoneità medica il farmacista può consegnare all'assicurato il medicamento più vantaggioso sotto il profilo economico, salvo che il medico o il chiropratico abbia prescritto esplicitamente la consegna del preparato originale.

1

Se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, la persona che consegna il medicamento ne informa la persona che l'ha prescritto.

2

Il Consiglio federale può stabilire condizioni alle quali i medicamenti non sono considerati di pari idoneità medica.

3

Art. 53 cpv. 1bis Le organizzazioni degli assicuratori d'importanza nazionale o regionale che, conformemente agli statuti, si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell'ambito dell'applicazione della presente legge sono legittimate a ricorrere contro le decisioni prese dai governi cantonali in virtù dell'articolo 39.

1bis

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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi ­ Pacchetto 1b)

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II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 Le convenzioni concernenti il monitoraggio dei costi e le misure correttive di cui all'articolo 47c capoverso 2 vanno sottoposte per approvazione all'autorità competente entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2022.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022 Termine di referendum: 19 gennaio 2023

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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi ­ Pacchetto 1b)

FF 2022 2405

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici Art. 14 cpv. 3 Per i medicamenti oggetto di importazioni parallele, nell'ambito della procedura di omologazione l'Istituto prevede agevolazioni per quanto concerne le esigenze in materia di caratterizzazione del prodotto e di informazione sul medicamento.

3

2. Legge federale del 19 giugno 19594 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 27sexies

Misure di gestione strategica dei costi

I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.

1

Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno: 2

a.

la sorveglianza dell'evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;

b.

la sorveglianza dell'evoluzione dei costi fatturati.

Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall'assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.

3

4

Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.

Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l'UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.

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RS 812.21 RS 831.20

Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi ­ Pacchetto 1b)

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In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono: 6

a.

nell'ammonimento;

b.

nella multa sino a 20 000 franchi.

Tutti i fornitori di prestazioni e l'UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.

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3. Legge federale del 20 marzo 19815 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 56 cpv. 1, primo periodo Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. ...

1

4. Legge federale del 19 giugno 19926 sull'assicurazione militare Art. 26 cpv. 1, primo periodo L'assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d'accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi. ...

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RS 832.20 RS 833.1

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