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22.049 Messaggio concernente una revisione del Codice civile svizzero (Successione d'imprese) del 10 giugno 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione del Codice civile (Successione d'imprese).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-1825

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Compendio La trasmissione d'imprese dal titolare dell'impresa ai suoi eredi può porre molti problemi nel contesto successorio, con conseguenze negative per le imprese interessate ma anche per il mercato del lavoro e l'economia in generale. Il disegno di revisione intende agevolare la trasmissione delle imprese per via successoria mediante norme specifiche di diritto civile, salvaguardando nel contempo in massima misura la parità tra gli eredi.

Contesto La revisione del diritto delle successioni del 18 dicembre 2020, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, aumenta la libertà di disporre rispetto al diritto vigente, rendendo di conseguenza più flessibile la trasmissione di imprese in via successoria e facilitandone così la trasmissione dal titolare all'erede o al terzo di sua scelta. Tuttavia sono state identificate anche altre difficoltà specifiche che i titolari d'imprese e i loro eredi incontrano nel contesto della successione. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di proporre un progetto distinto con misure supplementari specifiche per migliorare la situazione nell'interesse dell'economia e della conservazione dei posti di lavoro. Tali misure sono oggetto del presente messaggio.

Contenuto del progetto Per raggiungere gli obiettivi definiti il progetto del Consiglio federale propone tre misure principali. In primo luogo, concede agli eredi un diritto all'attribuzione integrale di un'impresa o un diritto a partecipazioni che conferiscono il controllo di un'impresa nel quadro della divisione della successione se l'ereditando non ha preso disposizioni a tale riguardo. Ciò dovrebbe in particolare contribuire a evitare la frammentazione o la chiusura di imprese. In secondo luogo, istituisce a favore dell'erede che riprende l'impresa la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento nei confronti degli altri eredi, al fine di evitare problemi di liquidità decisivi per mantenere l'impresa in attività. In terzo luogo, stabilisce regole specifiche in materia di valore d'imputazione delle imprese nel quadro della divisione della successione; a determinate condizioni, tali regole permettono di tenere conto, per l'impresa trasmessa mentre l'ereditando era in vita, del valore nel momento della liberalità. Distinguendo gli elementi patrimoniali che sono necessari all'esercizio dell'impresa dagli elementi
patrimoniali che non lo sono, si tiene conto del rischio imprenditoriale assunto dal rilevatario senza svantaggiare gli altri eredi riguardo a beni che potrebbero facilmente essere distratti dall'impresa.

Inoltre, per garantire la parità tra gli eredi, il progetto rafforza la protezione degli eredi legittimari, escludendo di norma la possibilità di attribuire loro, contro la loro volontà, la porzione legittima sotto forma di partecipazione minoritaria e favorendo la riunione delle partecipazioni minoritarie e maggioritarie in caso di legato o di liberalità tra vivi riguardante le partecipazioni in un'impresa.

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Indice Compendio

2

1

5 5 6 7

Situazione iniziale 1.1 Introduzione 1.2 Necessità di agire e obiettivi 1.3 Consultazione di esperti 1.4 Rapporto con le altre due parti della revisione del diritto delle successioni in corso 1.5 Rapporto con il programma di legislatura 1.6 Interventi parlamentari

8 8 8

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Testo sottoposto a consultazione 2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione 2.3 Aspetti fiscali

9 9 9 11

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

11

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Elementi centrali 4.1.2 Attribuzione integrale di un'impresa a un erede 4.1.3 Dilazione del pagamento di debiti risultanti dalla divisione successoria 4.1.4 Valore di imputazione delle imprese in considerazione del rischio imprenditoriale 4.1.5 Protezione degli eredi non rilevatari 4.1.6 Imprese interessate 4.1.7 Diritto transitorio 4.2 Rinuncia a disposizioni dell'avamprogetto 4.3 Attuazione e adeguatezza dei mezzi necessari

13 13 13 14

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Codice civile 5.2 Codice di procedura civile

19 19 38

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 6.3 Ripercussioni sull'economia 6.4 Ripercussioni sulla società 6.5 Ripercussioni sulla parità tra donna e uomo

38 38 38 39 40 40

7

Aspetti giuridici

40

14 15 17 18 18 19 19

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7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Costituzionalità Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Forma dell'atto Freno alle spese Delega di competenze legislative Protezione dei dati

Bibliografia Codice civile svizzero (Successione d'imprese) (Disegno)

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40 40 41 41 41 41 42 FF 2022 1638

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Introduzione

La successione d'imprese1 ha grande importanza economica in Svizzera. Attualmente nel nostro Paese ci sono circa 563 000 imprese, in gran parte piccole imprese e microimprese2. La maggior parte sono proprietà di privati e detenute da un numero minimo di persone. Spesso, il titolare dell'impresa ne assicura anche la direzione. Se in un'impresa detenuta da un gran numero di persone viene a mancare il direttore, in generale non si hanno problemi ­ almeno sul piano giuridico ­ a trovare un sostituto, a condizione che vi sia una persona idonea. Invece, quando il direttore è il (solo) proprietario, un cambiamento della direzione implica un trasferimento della proprietà dell'impresa. Se il titolare dell'impresa deceduto ha eredi legittimari, il trasferimento della proprietà dell'impresa può rapidamente entrare in conflitto con le aspettative successorie e i diritti di successione di tali eredi, segnatamente se l'impresa costituisce una parte importante del patrimonio dell'ereditando. Una tale situazione può ostacolare in misura considerevole la trasmissione, o perfino renderla impossibile, rendendo inevitabile, nel peggiore dei casi, la chiusura e la liquidazione dell'impresa.

Il diritto successorio vigente costituisce pertanto spesso un serio ostacolo alla sopravvivenza delle imprese, il che può ripercuotersi non soltanto sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sull'economia nel suo insieme; infatti, vengono soppressi posti di lavoro, si perdono conoscenze specialistiche e la sostanza fiscale diminuisce. Nel suo progetto di Codice civile Eugen Huber aveva previsto regole particolari di divisione successoria non soltanto per i fondi agricoli ma anche, in generale, per le aziende3. Tuttavia nel Codice civile (CC)4 sono state integrate soltanto disposizioni speciali applicabili ai fondi agricoli e alle aziende agricole (art. 617­625 vCC), poi sostituite dalla legge federale del 4 ottobre 19915 sul diritto fondiario rurale (LDFR).

Attualmente in Svizzera non vi sono quindi disposizioni successorie specificatamente applicabili alle imprese. Si applicano direttamente le disposizioni generali del Codice civile in materia di successioni.

Nel quadro dei lavori di revisione del diritto successorio6, sono emerse l'importanza e la complessità della problematica relativa alla trasmissione successoria dell'impresa.

La sua specificità ha richiesto un minuzioso esame separato e una nuova procedura di consultazione poiché si tratta di norme del tutto nuove7.

1 2 3 4 5 6 7

In generale sulla questione cfr. Kipfer-Berger, n. 206 segg.

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 11 (stato 2018).

Huber 1895, pag. 192 seg.

RS 210 RS 211.412.11 Modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero (diritto successorio), FF 2020 8703.

Messaggio del 29 agosto 2018 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Diritto successorio), FF 2018 4901, in particolare 4914.

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1.2

Necessità di agire e obiettivi

Nei prossimi anni vi saranno molte successioni d'imprese. Secondo gli studi più recenti, ciò riguarderà da 14 000 a 16 000 imprese all'anno8. Gli autori dello studio realizzato su mandato dell'Ufficio federale di giustizia per preparare la presente revisione9 suppongono che ogni anno 3400 di loro potrebbero avere problemi di finanziamento a causa delle norme successorie. Se ci si basa sulle dimensioni medie delle imprese, ciò potrebbe riguardare circa 48 000 impiegati (in equivalenti a tempo pieno), ossia l'1,4 per cento dei lavoratori10.

Il trasferimento di proprietà di un'impresa può avvenire in modi diversi e gli aspetti successori di cui tenere conto non hanno sempre la stessa importanza. Non pongono alcuna difficoltà quando l'impresa è venduta a un membro della famiglia al prezzo di mercato. In questo caso, il prodotto della vendita accresce i beni del venditore e sarà trasmesso agli eredi dopo la sua morte secondo le regole generali applicabili. In generale, nemmeno i casi in cui il valore dell'impresa è inferiore alla porzione disponibile e alla porzione legittima dell'erede legittimario pongono alcun problema.

La situazione è completamente diversa quando si tenta di mantenere l'impresa nella famiglia, ma chi rileva l'impresa non ha i fondi per pagare il prezzo di vendita e la successione non è sufficiente per indennizzare gli altri eredi legittimari. Secondo i risultati delle inchieste presso i titolari di impresa, le difficoltà di finanziamento sono effettivamente il primo motivo che impedisce le trasmissioni successorie11. Spesso in tali casi l'impresa non è venduta, ma è oggetto di un acconto della quota ereditaria a un discendente, eventualmente di una donazione mista. Al decesso dell'ereditando, deve essere conferita alla successione la parte della liberalità data senza controprestazione e le quote legittime degli altri eredi (coniuge, partner registrato, discendenti, genitori) devono essere considerate nella divisione della successione. Chi rileva l'impresa è quindi obbligato a fare pagamenti compensatori spesso difficili da sostenere.

Quando i beni disponibili nell'impresa e nella successione non sono sufficienti per soddisfare le pretese degli eredi legittimari, nel peggiore dei casi può succedere che l'impresa non possa rimanere nella famiglia e debba essere liquidata. Infine
va osservato che la trasmissione dell'impresa non è unicamente una questione successoria: oltre al diritto successorio, va innanzitutto tenuto conto degli aspetti del diritto di famiglia (in particolare del diritto matrimoniale). L'ereditando può peraltro pianificare la successione adottando misure di diritto delle obbligazioni e di diritto societario (p. es. una convenzione tra azionisti che vincoli i membri della famiglia detentori di azioni dell'impresa, clausole successorie o di indennizzo nel contratto societario o anche una ristrutturazione dell'impresa) oppure costituendo una fondazione imprenditoriale o un trust12.

8 9

10 11 12

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 12 seg.

Bergmann Heiko/Halter Frank/Zellweger Thomas, Regulierungsfolgenabschätzung Revision Erbrecht, Forschungsbericht KMU-HSG, Università di San Gallo, 2018; lo studio può essere consultato all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Diritto ereditario > Gutachten (disponibile soltanto in tedesco).

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 14.

Frey/Halter/Zellweger, pag. 21 seg.

Somary/Vasella, pag. 291 segg.

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Tenuto conto in particolare del gran numero di imprese interessate e degli ostacoli incontrati nel momento della loro trasmissione successoria, una revisione del diritto successorio che elimini o almeno attenui le difficoltà pratiche della trasmissione di imprese per via successoria potrebbe avere un importante impatto economico. Tuttavia, anche se ciò giustifica una revisione legislativa, occorre sottolineare il prezzo da pagare per semplificare la successione d'imprese: le misure nuocciono ai diritti degli altri eredi legittimari e alla parità tra gli eredi. Possono quindi risultarne controversie successorie. È certo che norme legali chiare possono, a seconda dei casi, impedire che tali controversie giungano dinanzi al giudice, ma una lesione sensibile degli attuali diritti degli eredi necessita di una giustificazione particolare. Tale giustificazione non può essere basata sul diritto soggettivo di un erede a rilevare un'impresa, ad esempio perché è il più idoneo a dirigerla o perché i suoi legami con l'impresa sono più stretti di quelli degli altri eredi, ma sull'interesse generale alla conservazione dell'impresa13, poiché è sempre più facile mantenere dei posti di lavoro che crearne.

In altri termini, la presente revisione non tutela in primo luogo il titolare dell'impresa o i suoi eredi ma l'impresa stessa, al fine di preservare posti di lavoro e favorire l'economia nell'interesse generale.

1.3

Consultazione di esperti

Tenuto conto della complessità della materia e al fine di elaborare soluzioni legislative più semplici possibile e idonee per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla revisione e anche per soddisfare le necessità della prassi del diritto successorio, è stata eseguita una consultazione degli esperti che hanno contribuito al progetto di revisione del diritto successorio del 2018 e all'avamprogetto relativo alla trasmissione di imprese in via successoria. Gli esperti consultati, riconosciuti e attivi nei settori universitario, giudiziario, avvocatizio e notarile, si sono riuniti in diverse occasioni nel 2021. Sono elencati qui appresso in ordine alfabetico:

13

­

Jacqueline Burckhardt Bertossa, LL.M., avvocato e notaio, avvocato specializzato FSA Diritto successorio, Basilea

­

Paul Eitel, Prof. Dr. iur., avvocato, avvocato specializzato FSA Diritto successorio, professore ordinario all'Università di Lucerna

­

Marion Erhardt, cancelliere capo e giudice sostituto presso il Tribunale distrettuale di Zurigo

­

Andreas Flückiger, Dr. iur., avvocato e notaio, Basilea

­

Balz Hösly, Dr. iur., avvocato, avvocato specializzato FSA Diritto successorio, Zurigo

­

Ingrid Iselin Zellweger, LL.M., avvocato, avvocato specializzato FSA Diritto successorio, Ginevra

Eitel, KMU, pag. 77 seg.; Kipfer-Berger, n. 297 seg.; Hösly/Ferhat, pag. 103; Leuba, pag. 49.

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­

Audrey Leuba, Prof. Dr. iur., LL.M., avvocato, professore ordinario all'Università di Ginevra

­

Nora Lichti Aschwanden, giudice cantonale, Tribunale cantonale di Zurigo

­

Paul-Henri Steinauer, Prof. Dr. iur., professore emerito all'Università di Friburgo (deceduto).

1.4

Rapporto con le altre due parti della revisione del diritto delle successioni in corso

Il presente progetto è la seconda parte della revisione del diritto delle successioni in corso avviata dalla mozione Gutzwiler14. È indipendente dalla prima parte della revisione (aumento della libertà di disporre) che è stata adottata dal Parlamento il 18 dicembre 202015 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 202316, e dalla terza parte, i cui lavori sono in corso e che si prefigge di disciplinare diverse questioni particolari. Tra le diverse parti della revisione non è stato finora rilevato alcun conflitto. Se, contro ogni attesa, dovessero manifestarsene, saranno trattati nel quadro dei lavori relativi alla terza parte.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­202317 nel capitolo sull'obiettivo 3 («la Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l'innovazione nell'era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena») e figura nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019­202318.

Esso intende contribuire a una maggiore stabilità delle imprese e alla salvaguardia dei posti di lavoro.

1.6

Interventi parlamentari

Il nostro Consiglio ha deciso di trattare la trasmissione di imprese per via successoria in una revisione distinta dalla modifica del Codice civile (Diritto successorio) del 18 dicembre 2020. La mozione all'origine di tale revisione19 è già stata tolta dal ruolo nell'ambito dell'esame di tale oggetto.

14

15 16 17 18 19

Mo. Gutzwiler 10.3524 «Per un diritto successorio al passo con i tempi» del 17 giugno 2010, disponibile in Internet su www.parlamento.ch > Curia Vista > n. dell'oggetto 10.3524.

FF 2020 8703 RU 2021 312 FF 2020 1565, in particolare 1625 seg.

FF 2020 7365, in particolare 7366.

Mo. Gutzwiler 10.3524 «Per un diritto successorio al passo con i tempi» del 17 giugno 2010, disponibile in Internet su www.parlamento.ch > Curia Vista > n. dell'oggetto 10.3524.

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2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Testo sottoposto a consultazione

L'avamprogetto elaborato dall'amministrazione federale, assistita e consigliata dal gruppo di esperti incaricati a tal fine (cfr. n. 1.3), consisteva di quattro misure principali. In primo luogo, proponeva di accordare agli eredi un diritto all'attribuzione integrale di un'impresa nel quadro della divisione della successione se l'ereditando non ha preso disposizioni a tale riguardo, segnatamente al fine di evitare la frammentazione o la chiusura dell'impresa. In secondo luogo, prevedeva di istituire la possibilità, per l'erede che rileva l'impresa, di ottenere dilazioni di pagamento nei confronti degli altri eredi, segnatamente al fine di evitargli problemi di liquidità spesso cruciali nel momento del rilevamento di un'azienda. In terzo luogo, stabiliva regole specifiche in materia di valore d'imputazione delle imprese, distinguendo gli elementi patrimoniali che sono necessari al loro esercizio da quelli che non lo sono e permettendo così di tenere conto del rischio imprenditoriale assunto dal rilevatario, senza pregiudizi per gli eredi in relazione ai beni che potrebbero facilmente essere distratti dall'impresa.

In quarto luogo, infine, rafforzava la protezione degli eredi legittimari, escludendo la possibilità di attribuire loro la porzione legittima sotto forma di partecipazione minoritaria in un'impresa di cui un altro erede avesse il controllo. Quest'ultima misura era tesa a equilibrare l'avamprogetto sotto il profilo della parità tra eredi piuttosto che a favorire la trasmissione di imprese.

Il 10 aprile 2019, il nostro Consiglio ha avviato la consultazione20, terminata il 30 agosto 2019. 23 Cantoni, 5 partiti rappresentati in Parlamento, 27 organizzazioni e altri partecipanti hanno espresso un parere (55 pareri)21.

2.2

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

L'avamprogetto è stato ben accolto dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione. 18 Cantoni su 23 l'hanno approvato espressamente22 e 3 ne hanno approvato gli obiettivi23. Un solo Cantone si è tendenzialmente opposto24 perché considera la trasmissione del patrimonio in via successoria un affare privato; un Cantone

20

21

22 23 24

L'avamprogetto del 10 aprile 2019 di revisione del Codice civile (Successione d'imprese) e il rapporto esplicativo possono essere consultati all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP > Procedura di consultazione 2019/22.

Sintesi del 26 febbraio 2020 dei risultati della procedura di consultazione, pag. 4, può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP > Procedura di consultazione 2019/22.

AG, AI, AR, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD e ZG.

BS, NE e ZH.

BL

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non si è pronunciato su questo aspetto e non ha formulato altre osservazioni particolari25. 4 partiti hanno approvato l'avamprogetto26 e uno l'ha rifiutato27. 17 organizzazioni su 27 hanno approvato l'avamprogetto e 3 ne hanno approvato l'orientamento generale, mentre 6 non si sono espresse sull'avamprogetto in generale né sul suo orientamento e una sola di esse si è espressamente dichiarata contraria.

Per la maggior parte dei partecipanti, le soluzioni proposte dall'avamprogetto permetteranno effettivamente di agevolare la trasmissione delle imprese e attenueranno i problemi attuali. Sono ritenute coerenti, equilibrate ed efficaci. Le misure proposte sono considerate non soltanto adeguate ma anche necessarie, in particolare nel caso in cui la successione non è stata preparata in anticipo o non ha potuto esserlo a causa del decesso improvviso o accidentale del proprietario dell'impresa oppure in altri casi urgenti.

Secondo i partecipanti che si oppongono all'avamprogetto, le possibilità attualmente offerte dal diritto civile concedono un margine di manovra sufficiente per la trasmissione d'imprese. Ritengono inoltre che le misure proposte siano, senza eccezione, sfavorevoli agli eredi legittimari, costituiscano una lesione ingiustificata dei diritti degli eredi e possano provocare controversie successorie.

Le singole misure proposte dall'avamprogetto sono valutate come segue:

25 26 27

­

la disposizione che prevede la possibilità di attribuire l'impresa integralmente a una sola persona è sostenuta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione (28 favorevoli, 2 contrari);

­

la possibilità per chi rileva l'impresa di ottenere una dilazione dell'obbligo di collazione è pure sostenuta dalla grande maggioranza dei partecipanti (29 favorevoli, 3 contrari);

­

i giudizi sull'obbligo per il rilevatario di prestare garanzie e versare interessi sono controversi; alcuni partecipanti approvano la misura (8), altri sono contrari (2) o chiedono una soluzione più flessibile o la rinuncia alla misura (8);

­

la disposizione che stabilisce il valore dell'impresa nel momento della liberalità avvenuta mentre l'ereditando era in vita è ampiamente sostenuta (32 favorevoli, 1 contrario);

­

la disposizione che si prefigge di proteggere la porzione legittima degli eredi non rilevatari, prevedendo la necessità di ottenere il loro accordo per attribuire loro una quota di minoranza nell'impresa imputandola sulla porzione legittima, gode anch'essa di un ampio sostegno (23 favorevoli, 2 contrari);

­

la norma che prevede la necessità del consenso degli altri eredi affinché il rilevatario possa conferire in natura un'impresa alla successione è stata approvata (5 favorevoli, 0 contrari);

­

la proposta di sopprimere il ricorso a esperti ufficiali per la stima degli immobili e di sottoporre questi ultimi alle stesse regole degli altri beni della successione è stata rifiutata dalla maggioranza (1 favorevole, 4 contrari); FR PPD, PLR, PS e pvl.

UDC

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­

la nozione di impresa nel diritto successorio e il campo d'applicazione delle nuove norme sono stati oggetto di diversi commenti.

Tenuto conto dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio mantiene le sue proposte per agevolare la trasmissione d'imprese. Le critiche e le richieste di adeguamenti formulate sono in gran parte state considerate e il disegno è stato adeguato di conseguenza.

2.3

Aspetti fiscali

Nella pianificazione della successione vanno immancabilmente considerati anche gli aspetti legati al diritto fiscale. Se l'impresa va trasferita a un discendente, al coniuge sopravvissuto o al partner registrato sopravvissuto, le questioni di diritto fiscale sono rilevanti solo in casi eccezionali, dato che queste persone sono esentate dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni in tutti i Cantoni e i discendenti diretti lo sono nella maggior parte dei Cantoni. Se invece l'impresa va trasferita a un fratello o una sorella, al partner di fatto o perfino a un terzo non imparentato, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni assume una grande importanza nella pianificazione della successione.

L'imposta può in certi casi risultare così elevata che nel singolo caso può rendere di fatto impossibile la trasmissione dell'impresa. Poiché la Confederazione non ha alcuna competenza legislativa in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, le pertinenti questioni non possono essere disciplinate a livello di diritto federale senza modificare la Costituzione. Attualmente una tale modifica non appare opportuna per considerazioni di ordine politico. Il presente progetto rinuncia pertanto a disciplinare gli aspetti fiscali della materia.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

L'esigenza di proteggere e perpetuare le imprese al momento della loro trasmissione a causa di morte alla generazione successiva è stata riconosciuta e in alcuni Paesi ha portato all'emanazione di legislazioni speciali in materia. Ma non tutti seguono lo stesso approccio per rispondere a questa esigenza. Gli esempi seguenti mostrano quali soluzioni sono state adottate in vari Paesi europei.

In Germania l'erede può chiedere al giudice di differire la realizzazione dei diritti degli eredi legittimari, se l'adempimento immediato rappresenterebbe una soluzione di «ingiustificata durezza», ad esempio perché tale erede sarebbe costretto a vendere un bene economico che garantisce la sopravvivenza sua o della sua famiglia28. Inoltre, la legge o il contratto di società può prevedere un diritto speciale di successione ereditaria per le società di persone29. Mediante clausole speciali (le cosiddette Nachfolgeklauseln e Eintrittsklauseln ossia clausole di successione e clausole d'entrata) è possibile stabilire che la società sia trasmessa a tutti o a determinati eredi o che singoli 28 29

§ 2331a par. 1 del Codice civile tedesco.

Tersteegen/Reich, n. 6.

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eredi abbiano un diritto di entrare («Eintrittsrecht») nella società30. In una clausola di proseguimento («Fortsetzungsklausel») si può prevedere che la quota del socio defunto sia assegnata agli altri soci31. Il contratto di società può escludere completamente la compensazione degli eredi o disciplinarla derogando alla legge32.

In Austria, dal 1° gennaio 2017 il diritto alla legittima può essere dilazionato per cinque anni, in casi speciali al massimo per dieci anni33. L'obiettivo di questa regolamentazione è impedire la chiusura d'imprese in seguito alla successione34. Inoltre, le quote di una società familiare possono essere trasferite in una fondazione per evitare l'erosione della sostanza della società. I diritti alla legittima vengono ridotti dal fatto che l'obbligo di conferimento si estingue due anni dopo il trasferimento a una fondazione privata (p. es. donazione di un'impresa). Inoltre, se un erede legittimario ha una posizione di privilegio all'interno della fondazione privata, ciò va imputato sul suo diritto alla legittima35.

In Belgio due o più persone possono detenere insieme una quota sociale stipulando una cosiddetta tontine. La quota del socio che muore per primo non spetta alla sua successione ma è suddivisa tra i soci superstiti36.

Infine, in Francia esiste un meccanismo per l'attribuzione preferenziale al coniuge sopravvissuto e a ciascun erede che può esigere l'attribuzione dell'intera impresa o di una parte di un'azienda agricola, commerciale, industriale, artigianale o liberale, al cui esercizio effettivamente collabora o ha collaborato37. Tale diritto può avere per oggetto anche diritti sociali o quote di una società per azioni38. Se diversi eredi lo rivendicano contemporaneamente, il giudice considera l'idoneità dei diversi candidati ad amministrare o conservare i beni patrimoniali in questione e, nel caso di un'impresa, soprattutto la durata della partecipazione personale all'attività commerciale39.

Inoltre, è possibile sospendere la divisione tra i membri della comunione ereditaria se la successione riguarda un'impresa il cui esercizio era assicurato dal defunto o dal suo coniuge40. L'obiettivo è garantire il proseguimento dell'impresa mantenendo i diritti societari nella comunione ereditaria e impedendone così il frazionamento41. Infine, l'istituto giuridico della
donazione ai fini della divisione42 offre al disponente ancora in vita la possibilità di trasferire per contratto ai presunti eredi i propri beni patrimoniali o una parte di essi (p. es. un'impresa)43. In assenza di accordi contrari, i beni

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Tersteegen/Reich, n. 157.

Tersteegen/Reich, n. 156.

Tersteegen/Reich, n. 156.

§ 766 del Codice civile generale austriaco.

Spiegazioni del Ministero federale di giustizia (n. 688 dell'allegato XXV. Gesetzgebungsperiode), ad § 766 e 767.

Hügel/Aschauer, pag. 229 seg. e 285 seg.; Spiegazioni del Ministero federale di giustizia (n. 688 dell'allegato XXV. Gesetzgebungsperiode), ad § 780 e 781.

Hustedt/Schür, n. 84.

Art. 831 del Codice civile francese.

Bollon, pag. 371.

Art. 832-3 del Codice civile francese.

Art. 821 del Codice civile francese.

Bollon, pag. 372.

Art. 1076 segg. del Codice civile francese.

Döbereiner, n. marg. 154.

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patrimoniali donati sono valutati, in vista dell'imputazione e del calcolo delle legittime, nel giorno della donazione ai fini della divisione (non nel giorno del decesso), a condizione che tutti gli eredi legittimari vivi o subentrati al posto di un ascendente deceduto abbiano ricevuto ed espressamente accettato un lotto in occasione della divisione anticipata44.

In molti Paesi, come finora in Svizzera, per la successione d'imprese non esistono disposizioni legali specifiche di diritto successorio e quindi trovano applicazione le regole generali di tale ramo del diritto.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Elementi centrali

Basandosi sull'esame approfondito del gruppo di esperti delle difficoltà che, secondo la dottrina45, possono ostacolare la devoluzione successoria di un'impresa e sui risultati della consultazione sull'avamprogetto, il nostro Consiglio propone tre misure principali per agevolare la trasmissione delle imprese per via successoria: 1.

il diritto all'attribuzione integrale di un'impresa nel quadro della divisione della successione, se l'ereditando non ha preso disposizioni a tale riguardo (n. 4.2.1);

2.

la possibilità per l'erede rilevatario di ottenere dilazioni di pagamento nei confronti degli altri eredi (n. 4.2.2); e

3.

regole specifiche sul valore d'imputazione delle imprese tra gli eredi (n. 4.2.3).

Queste tre misure si aggiungono alla riduzione della porzione legittima dei discendenti, sancita nel quadro della revisione del Codice civile del 18 dicembre 2020 (da tre quarti a metà della loro quota ereditaria); la legittima era considerata in Svizzera come il principale ostacolo, o perlomeno uno degli ostacoli, alla trasmissione di un'impresa in seno alla famiglia46.

Tali misure sono compensate in particolare da un rafforzamento della protezione degli eredi legittimari non rilevatari, escludendo che la riserva possa essere loro attribuita contro la loro volontà sotto forma di quota minoritaria di un'impresa di cui un altro erede ha il controllo (n. 4.2.4).

44 45 46

Art. 1078 del Codice civile francese.

Hösly/Ferhat, pag. 106 segg.; Leuba, pag. 17 segg.

Eitel, KMU, pag. 48 con un rimando a Druey; Guillaume, pag. 334; Bader/Seiler, pag. 148; Hösly/Ferhat, pag. 117 seg. con altri rimandi; Leuba, pag. 17 segg.

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4.1.2

Attribuzione integrale di un'impresa a un erede

Secondo il diritto vigente, il disponente può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme (obbligatorie) di divisione o di formazione dei lotti («norme di divisione», art. 608 cpv. 1 e 2 CC). In via di principio, una norma di divisione può quindi attribuire integralmente un'impresa a uno degli eredi. Il caso è diverso quando l'ereditando non ha adottato disposizioni e il giudice deve attribuire i beni della successione perché gli eredi non hanno trovato un accordo. Anche se vi sono buone ragioni per attribuire la totalità dell'impresa a un erede, le possibilità offerte dal diritto attuale sono molto limitate. La regola del 10 per cento, secondo cui l'attribuzione integrale di un bene della successione è possibile soltanto se non causa compensazioni di importo eccessivo tra eredi a titolo di collazione successoria, impedisce spesso l'attribuzione integrale dell'impresa47. Quindi la situazione attuale è insoddisfacente e in molti casi ostacola in modo ingiustificato la trasmissione dell'impresa e quindi la sua prosecuzione.

Il nostro Consiglio propone di porvi rimedio con la possibilità di attribuire a un solo e unico erede l'integralità dell'impresa o l'insieme delle partecipazioni che fanno parte della successione se queste gli danno il controllo dell'impresa o se già lo detiene (art. 617 cpv. 1 D-CC). Ciò faciliterà segnatamente il governo dell'impresa, concentrando le partecipazioni nelle mani di un solo erede. Ogni erede potrà chiedere l'attribuzione, se necessario dinnanzi al giudice. Se si fanno avanti diversi eredi, il giudice dovrà attribuire l'impresa o le partecipazioni a quello che ritiene più idoneo (art. 617 cpv. 2 D-CC), poiché il fine è mantenere l'attività dell'impresa per preservare i posti di lavoro e le conoscenze specifiche a essa legati. Se diversi eredi si accordano per rilevare insieme l'impresa, possono chiederlo alle medesime condizioni (art. 617 cpv. 3 D-CC).

Questa misura è stata ampiamente accettata nella consultazione ed è quindi ripresa nel disegno senza modifiche di fondo.

4.1.3

Dilazione del pagamento di debiti risultanti dalla divisione successoria

Nel diritto attuale, l'erede che rileva un'impresa a titolo gratuito o parzialmente gratuito deve versare immediatamente dopo il decesso dell'ereditando gli importi dovuti agli altri eredi a titolo dei loro crediti di collazione, il che può rendere molto difficile o impossibile rilevare l'impresa. Per questo motivo molte legislazioni straniere prevedono la possibilità di differire la realizzazione dei diritti degli eredi legittimari48. In Svizzera diverse disposizioni del Codice civile sul diritto matrimoniale

47 48

Per una panoramica dettagliata del diritto attuale cfr. Hösly/Ferhat, pag. 106 segg., e Leuba, pag. 29 segg.

Cfr. Hösly/Ferhat, pag. 120 con rimandi alle legislazioni spagnola, tedesca e austriaca; Kipfer-Berger, pag. 218 segg. per una presentazione della situazione giuridica in Germania e Austria.

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permettono al giudice di concedere termini per pagare i crediti compensatori se il pagamento immediato arreca serie difficoltà al coniuge debitore (p. es. art. 218 cpv. 1 CC).

Il progetto si ispira a queste disposizioni per instaurare un diritto alla dilazione dell'obbligo di collazione in relazione alla successione di imprese (art. 619 D-CC)49, misura che ha beneficiato di un ampio sostegno in sede di consultazione. L'erede rilevatario potrà ottenere dilazioni di pagamento di una durata totale di dieci anni al massimo, se il regolamento dei crediti degli altri eredi lo espone a gravi difficoltà che potrebbero impedire il rilevamento dell'impresa. Per stabilire se una dilazione possa essere concessa e fissarne le modalità (durata, piano di rimborso obbligatorio, definizione di obiettivi imprenditoriali da raggiungere, condizioni ecc.) si dovrà tenere conto di tutte le circostanze pertinenti e in particolare dell'interesse degli altri eredi.

La dilazione di pagamento dovrà quindi riguardare soltanto gli importi necessari ed essere concessa soltanto per la durata necessaria al rilevamento dell'impresa. Una durata di dieci anni dovrebbe quindi essere concessa soltanto eccezionalmente e soltanto se le modalità fissate ledono il meno possibile i diritti degli altri eredi.

Salvo che le circostanze lo escludano, è previsto che l'erede rilevatario fornisca garanzie per gli importi il cui versamento è dilazionato e corrisponda un equo interesse.

Questa regola, in particolare l'obbligo di fornire garanzie, potrebbe ridurre il margine di applicazione di questa nuova disposizione, ma è indispensabile per tutelare gli interessi degli altri eredi. Altrimenti non sarebbe possibile garantire che il sacrificio chiesto agli (altri) eredi, in particolare se sono legittimari, nell'interesse dell'impresa, dei posti di lavoro e dell'economia in generale si limiti soltanto a un ritardo nel godimento pieno e intero della loro quota successoria. Il termine di pagamento non deve infatti in nessun caso avere per conseguenza una riduzione dell'importo della porzione legittima o della quota legale.

Vero è che, come rilevato anche in sede di consultazione, la fornitura di garanzie potrà risultare difficile proprio nei casi in cui esse sarebbero più necessarie, ossia quando mancano fondi; tuttavia il fatto di prevedere
l'obbligo di fornire garanzie con la possibilità di derogarvi in funzione delle circostanze presuppone in ogni caso un esame approfondito della situazione. Le garanzie permetteranno così di proteggere i diritti degli altri eredi nei casi in cui ciò è effettivamente possibile, senza divenire una condizione imprescindibile che impedirebbe di rilevare l'impresa negli altri casi.

4.1.4

Valore di imputazione delle imprese in considerazione del rischio imprenditoriale

Un'altra novità del disegno di importanza centrale per molte trasmissioni d'imprese riguarda una nuova regola riguardante il valore d'imputazione dell'impresa e soprattutto il momento determinante per valutarlo50. Nel diritto attuale, la data determinante 49 50

Per spiegazioni dettagliate cfr. Kipfer-Berger, n. 326 segg. con altri rimandi alla dottrina.

Il nostro Consiglio non fa proposte quanto al metodo di calcolo del valore dell'impresa.

Questa difficile questione, molto controversa nella dottrina (cfr. Eitel, KMU, pag. 50 segg.; Hösly/Ferhat, pag. 111; Leuba, pag. 40 segg. e i rimandi citati) dovrebbe essere lasciata alla pratica, come è abituale in diritto civile.

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per calcolare il valore delle liberalità è il giorno del decesso (art. 474 cpv. 1, 537 e 630 cpv. 1 CC)51, se un'impresa è stata trasmessa integralmente o in parte a un successore mentre l'ereditando era in vita ed è oggetto di collazione nella successione in occasione della divisione. Se il suo valore si è modificato tra il momento del cambiamento di proprietà e la data del decesso, la differenza positiva o negativa va a vantaggio o a carico dalla comunità degli eredi. In una decisione del 2007, il Tribunale federale ha posto le basi di una distinzione tra il valore aggiunto congiunturale e il valore aggiunto industriale52, qualificando come iniquo («unbillig») il fatto che l'erede tenuto a collazione debba dividere con i coeredi il guadagno dovuto alla sua attività imprenditoriale (e non all'evoluzione economica generale). Inversamente, il Tribunale federale ha ritenuto altrettanto iniquo che i coeredi aventi diritto alla collazione debbano farsi carico delle perdite subite dall'impresa, sulle quali non hanno potuto avere nessun influsso53. In altri termini, il diritto attuale non è soddisfacente per quanto riguarda la ripartizione tra gli eredi delle differenze di valore di un'impresa trasmessa mentre l'ereditando era in vita.

La presente revisione tiene conto di quanto precede e si prefigge innanzitutto di creare la necessaria certezza e prevedibilità del diritto. Sarà mantenuto il principio secondo cui la collazione ha luogo al valore delle liberalità nel momento dell'apertura della successione (art. 630 cpv. 1 CC) ma sarà fatta un'eccezione, ampiamente sostenuta nella consultazione, per la collazione delle imprese, secondo cui queste potranno essere imputate al loro valore nel momento della liberalità (art. 630a D-CC). Chi intende prevalersi di questa novità dovrà far valutare il valore dell'impresa nel momento della liberalità e consegnare tale valutazione entro un anno dalla liberalità, con i relativi documenti giustificativi, all'autorità competente designata dal diritto cantonale. La consegna di questi documenti sarà irrevocabile per tutelare i diritti degli altri eredi che altrimenti potrebbero essere privati di elementi di prova necessari per far valere i loro diritti. Questa norma rafforzerà la certezza del diritto e permetterà di evitare notevoli dubbi nella pianificazione della
successione54 riguardo al valore che avrà l'impresa nel momento determinante nonché di meglio valutare il rischio di lesione della porzione legittima degli altri eredi e di porvi rimedio. La possibilità di determinare il valore dell'impresa di cui sarà tenuto conto nella divisione della successione permetterà agli interessati di realizzare una pianificazione successoria a lungo termine.

La nuova norma non si applicherà agli elementi patrimoniali non necessari all'esercizio dell'impresa quali, a seconda dell'ambito di attività in questione, un terreno edificabile inutilizzato o un quadro di valore: questi saranno imputati al loro valore nel momento della divisione, secondo la regola attuale. Un aumento o una perdita di valore di tali beni non dipende infatti dell'attività imprenditoriale dell'erede rilevatario.

Inoltre, non è giustificato stimare il valore di tali beni in modo diverso a seconda che l'ereditando li abbia detenuti direttamente o per il tramite di un'impresa.

Appare infine giustificata la richiesta formulata in sede di consultazione di meglio tutelare gli altri eredi contro un'eventuale perdita di valore dell'impresa di cui non possono essere ritenuti responsabili. Di conseguenza, la necessità di una valutazione 51 52 53 54

Cfr. Eitel, KMU, pag. 64 seg.; Kipfer-Berger, n. 62 segg.

Cfr. von Sury, pag. 11.

DTF 133 III 416, 420.

Cfr. Guillaume, pag. 336 seg.

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del valore nel momento della liberalità secondo principi riconosciuti e il deposito di tale valutazione e dei relativi documenti giustificativi presso l'autorità competente all'attenzione degli eredi legittimari divengono la condizione per prevalersi della nuova regola, tenendo conto del rischio imprenditoriale. Senza tale condizione, la posizione degli altri eredi sarebbe infatti troppo sfavorevole rispetto a quella dell'erede rilevatario, solo possessore dei documenti necessari a provare le sue pretese.

4.1.5

Protezione degli eredi non rilevatari

Nonostante le restrizioni tese a limitare le lesioni dei diritti degli altri eredi (garanzie, interessi, valutazione da depositare presso l'autorità competente), le tre misure previste per agevolare la trasmissione delle imprese (diritto all'attribuzione, dilazione di pagamento, valore d'imputazione specifico) hanno un impatto sulla parità tra eredi. Il nostro Consiglio ne è consapevole e, al fine di presentare un disegno di revisione per quanto possibile equilibrato, ha deciso di proporre miglioramenti della posizione dei coeredi legittimari rispetto al diritto attuale.

È quindi previsto che gli eredi legittimari possano rifiutare che, imputandola sulla legittima nel quadro della divisione, sia loro attribuita contro la loro volontà una partecipazione minoritaria in un'impresa, in generale difficilmente negoziabile e talora di scarso valore (art. 618 D-CC). Questa regola codifica nell'interesse di una maggiore certezza del diritto una giurisprudenza del Tribunale federale di parecchi anni fa relativa ai beni facilmente negoziabili55. Il nuovo disciplinamento è stato ampiamente approvato in sede di consultazione.

Un erede legittimario può inoltre restituire in natura alla successione le partecipazioni minoritarie ricevute tra vivi e delle quali è ancora titolare nel momento del decesso, nel caso in cui l'ereditando deteneva il controllo dell'impresa nel momento del suo decesso (art. 522a cpv. 2 D-CC). Può anche esigere che l'erede con il controllo dell'impresa rilevi le quote minoritarie che rimangono nella successione o restituisca in natura quelle ricevute e di cui è ancora titolare nel momento del decesso dell'ereditando, se quest'ultimo deteneva il controllo dell'impresa mentre era in vita (art. 522a cpv. 3 D-CC). Anche i legatari di partecipazioni devono rilevare partecipazioni minoritarie restanti nella successione, altrimenti il legato è sostituito da un credito pecuniario (art. 522a cpv. 1 D-CC). Queste regole, pur proteggendo i diritti dei legittimari, si prefiggono di riunire le partecipazioni minoritarie e maggioritarie nelle mani degli stessi detentori per agevolare la gestione dell'impresa ed evitare la problematica dei «beni facilmente negoziabili».

Infine, per evitare che la regola sull'attribuzione del rischio imprenditoriale a chi rileva l'impresa (art. 630a D-CC) sia elusa e
che una perdita di valore sia addossata agli altri eredi senza che ne siano responsabili, è prevista una restrizione della possibilità di conferire in natura alla successione i beni ricevuti mentre il disponente era in vita (art. 628 cpv. 1 CC). Se un'impresa è stata trasmessa con liberalità tra vivi, la persona che ha sostituito l'ereditando alla testa dell'impresa mentre quest'ultimo era in vita non potrà conferire l'impresa in natura alla successione senza l'accordo degli 55

DTF 70 II 147

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altri eredi (art. 628 cpv. 1bis D-CC). Questa regola non ha suscitato opposizione durante la consultazione.

4.1.6

Imprese interessate

Benché intenda in particolare migliorare la trasmissione per via successoria di imprese familiari e PMI, la revisione si prefigge di favorire in maniera generale il maggior numero possibile di imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore d'attività, dalle dimensioni, dal numero di posti di lavoro interessati o dall'iscrizione nel registro di commercio. Saranno quindi escluse dal campo d'applicazione della legge unicamente: ­

le società quotate in borsa e le cooperative (art. 616 cpv. 1 D-CC), poiché non presentano gli stessi rischi e le stesse problematiche delle imprese nel momento del decesso del titolare;

­

le imprese che gestiscono unicamente il loro stesso patrimonio (art. 616 cpv. 2 D-CC), poiché non hanno bisogno in generale di una protezione particolare nell'ambito del diritto successorio; e

­

le imprese agricole (art. 623 D-CC), la cui trasmissione e imputazione sono già specialmente disciplinati da una legge speciale (LDFR).

4.1.7

Diritto transitorio

Il diritto transitorio in materia successoria è retto da due disposizioni speciali del Titolo finale del Codice civile (art. 15 e 16 tit. fin. CC), nonché dai principi generali del diritto civile transitorio (art. 1­4 tit. fin. CC). Il criterio determinante è il momento del decesso dell'ereditando: se il decesso precede l'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il diritto previgente; se il decesso segue l'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica quest'ultimo. Ciò vale nei casi di successione legale e nei casi in cui una disposizione a causa di morte o un contratto successorio sono stati firmati prima dell'entrata in vigore della revisione. Questo principio produce una normativa chiara con conseguenze prevedibili per la pratica. Inoltre, permette di evitare in gran parte le difficili questioni d'interpretazione.

Le nuove regole relative alla trasmissione d'imprese, in particolare in materia d'attribuzione, di dilazione di pagamento e di partecipazioni minoritarie, si applicheranno quindi ai decessi avvenuti dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia per tenere conto quanto prima del rischio imprenditoriale nell'ambito del valore d'imputazione (cfr. n. 4.2.3), è prevista una regola speciale di diritto transitorio che rende possibile l'applicazione futura di questo valore d'imputazione già nei casi di trasmissione avvenuta prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, a condizione che siano adempite le condizioni in materia di prova e di momento della valutazione richieste a tale riguardo dal nuovo diritto (art. 16a tit. fin D-CC).

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4.2

Rinuncia a disposizioni dell'avamprogetto

Tenuto conto dei risultati della consultazione56, il nostro Consiglio rinuncia a sopprimere la regola di cui al vigente articolo 618 CC secondo cui il valore d'attribuzione degli immobili è stimato da periti scelti dall'autorità quando gli eredi non sono d'accordo (cfr. n. 5, commento dell'art. 621 D-CC).

4.3

Attuazione e adeguatezza dei mezzi necessari

In linea di principio, le presenti proposte di modifica del Codice civile non richiedono misure supplementari di attuazione in via di ordinanza né modifiche del diritto cantonale. I Cantoni dovranno tuttavia garantire che l'ufficio incaricato della custodia dei testamenti ai sensi dell'articolo 505 capoverso 2 D-CC sia in grado di ricevere e custodire i documenti menzionati all'articolo 630a capoverso 2 D-CC e, se del caso, adeguare la loro legislazione. Inoltre, gli eredi e, se necessario, i giudici avranno un ruolo centrale nell'applicazione del nuovo diritto. Non sono richiesti mezzi finanziari.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Codice civile

Sostituzione di un'espressione L'abbreviazione della legge federale del 4 ottobre 199157 sul diritto fondiario rurale è introdotta nell'articolo 623 D-CC; gli articoli 654a, 682a e 798a sono modificati in conseguenza.

Art. 218 cpv. 3 Nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale dalla partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), il coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà (art. 218 cpv. 1 CC). Le serie difficoltà sono segnatamente quelle che obbligherebbero il debitore a vendere attivi necessari all'esercizio della sua impresa o della sua professione58. In tal caso, il coniuge debitore deve interessi, salvo convenzione contraria, e se le circostanze lo giustificano deve fornire garanzie (art. 218 cpv. 2 CC).

Nel diritto attuale, soltanto il coniuge ha diritto di ottenere dilazioni di pagamento59.

Gli eredi del coniuge defunto non possono prevalersene nei confronti del coniuge superstite in caso di scioglimento del regime matrimoniale in seguito a decesso. Se tra 56

57 58 59

Sintesi del 26 febbraio 2020 dei risultati della procedura di consultazione, pag. 35 seg., consultabile all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP > Procedura di consultazione 2019/22.

RS 211.412.11 Montavon, pag. 351.

BK-Hausheer/Reusser/Geiser, art. 218 n. 15.

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gli acquisti del defunto vi è un'impresa, ciò può pregiudicare il suo rilevamento da parte degli eredi, o anche impedirlo.

Per permettere a uno o più eredi dello sposo debitore di rilevare un'impresa ai sensi dell'articolo 616 D-CC o partecipazioni che ne conferiscono il controllo, proponiamo di aggiungere un nuovo capoverso 3 all'articolo 218 CC per dare agli eredi i medesimi diritti nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale che il coniuge avrebbe avuto quando era in vita. Dovranno quindi essere loro concesse dilazioni di pagamento nei confronti del coniuge superstite, se il pagamento immediato del credito di partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore del defunto arrecherebbero loro serie difficoltà, ad esempio importanti problemi di liquidità che potrebbero mettere in questione il mantenimento dell'impresa rilevata. In tal caso, sarebbero dovuti anche interessi e gli eredi potrebbero essere obbligati a fornire garanzie se le circostanze lo giustificano (cfr. art. 218 cpv. 2 CC).

Per semplificare la procedura ed evitare eventuali blocchi dovuti a disaccordi tra eredi, che nell'ambito di una comunione ereditaria sono tenuti ad agire congiuntamente, è previsto che un erede rilevatario possa chiedere anche da solo al giudice dilazioni di pagamento. Queste dilazioni saranno a beneficio di tutti gli eredi interessati dal rilevamento.

Art. 522a

1a. Per le imprese

Titolo marginale: quando un erede fa valere il suo diritto alla porzione legittima, vale a dire il suo diritto a una quota intangibile della successione60, è considerato sufficiente che riceva l'«importo» di tale porzione, ossia il suo controvalore (art. 522 cpv. 1 CC)61. Secondo il Tribunale federale tale importo equivale a una parte di proprietà; ciò presuppone che le liberalità imputate sulla riserva consistano in beni facilmente negoziabili62, ossia beni facilmente convertibili in denaro contante. Per la dottrina da ciò risulta che un erede non è tenuto ad esempio a lasciarsi imputare sulla porzione legittima un pacchetto minoritario di azioni la cui trasmissibilità è limitata e il cui valore può risultare diminuito dal fatto che tali azioni non sono facilmente negoziabili63; alcuni autori ritengono tuttavia che un patto tra gli azionisti possa contribuire a proteggere gli eredi legittimari (p. es. mediante diritti a dividendi preferenziali o minimi, diritti a una rappresentazione in seno al consiglio d'amministrazione o diritti di vendita)64.

Il nuovo articolo 522a D-CC fornisce per quanto possibile, insieme all'articolo 618 D-CC (cfr. sotto), una soluzione legislativa alla questione dei «beni facilmente negoziabili». Inoltre protegge la porzione legittima degli eredi legittimari quando sono state cedute partecipazioni in un'impresa mediante liberalità tra vivi o disposizione a causa di morte. La nuova disposizione è quindi collocata tra le regole

60 61 62 63 64

Steinauer, n. 354.

ZK-Escher, art. 522 n. 4.

DTF 70 II 147, consid. 2.

Eitel, Probleme, pag. 499; Hösly/Ferhat, n. 78.

Bader/Seiler, pag. 148; Leuba, pag. 26 seg.

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sull'azione di riduzione, azione che permette di rimediare alle lesioni delle legittime65, e contiene un rimando alle nuove regole previste per la divisione di imprese (art. 616 segg. D-CC).

Per raggiungere l'obiettivo di proteggere i diritti degli eredi legittimari ed evitare la succitata problematica delle partecipazioni minoritarie, proponiamo di riunire partecipazioni minoritarie e maggioritarie nei casi in cui si può così evitare che rimangano partecipazioni minoritarie o siano imputate alla porzione degli eredi legittimari. Tale riunione permette inoltre di dare alle partecipazioni minoritarie un valore che può essere calcolato proporzionalmente al valore dell'impresa o dell'insieme delle partecipazioni che ne conferiscono il controllo e che si distingue così dal valore di mercato che spesso sarà inferiore quando tali partecipazioni minoritarie devono essere vendute separatamente. I capoversi 2 e 3 riguardano il caso della liberalità tra vivi (l'attribuzione a causa di morte è retta dall'articolo 618 D-CC in virtù di un rimando del capoverso 4) e realizzano l'obiettivo di riunire partecipazioni minoritarie e maggioritarie tra le mani dell'erede o nella successione. Il capoverso 1 realizza parzialmente l'obiettivo in caso di legato di partecipazioni a un beneficiario non erede che detiene o può così acquisire il controllo dell'impresa. Il legatario non erede è infatti in una posizione diversa da quella dell'erede che partecipa alla divisione della successione e non può essergli imposto di restituire alla successione le partecipazioni che ha ricevuto tra vivi a titolo gratuito e di cui è ancora titolare né di rilevare contro la sua volontà partecipazioni minoritarie della successione che non fanno parte del legato. Il capoverso 1 prevede quindi che il legato è in via di principio sostituito da un credito pecuniario se il legatario detiene già il controllo dell'impresa o lo acquisirebbe con l'attribuzione delle partecipazioni. Tuttavia, ciò non vale, e le partecipazioni sono attribuite al legatario, se la riunione delle partecipazioni minoritarie della successione a partecipazioni che danno o permettono di dare il controllo dell'impresa è stata organizzata dall'ereditando (legato, art. 522a capoverso 1 n. 1 D-CC) o accettata dal legatario (art. 522a cpv. 1 n. 2 D-CC).

Il legato di partecipazioni
minoritarie a un erede (prelegato) è retto dall'articolo 618 D-CC (tramite rimando dell'articolo 522 capoverso 4 D-CC) quando la successione comprende partecipazioni che conferiscono il controllo e dall'articolo 522a capoverso 3 D-CC quando il controllo dell'impresa è stato ceduto dall'ereditando quando era in vita e un erede detiene il controllo nel momento dell'apertura della successione.

È fatto salvo l'articolo 522 CC riguardante l'azione di riduzione; i legati e le liberalità tra vivi riguardanti un'impresa o partecipazioni possono infatti ledere in valore i diritti degli eredi legittimari. La legittima non è comunque in via di principio lesa se l'erede beneficiario sceglie di restituire alla successione le partecipazioni ricevute tra vivi di cui è ancora titolare (cfr. cpv. 2 e 3).

Cpv. 1: il presente capoverso riguarda il caso in cui l'ereditando ha concesso partecipazioni in un'impresa mediante un legato a un legatario senza istituirlo erede (art. 484 CC). Si applica anche all'erede beneficiario di un legato che ha rifiutato la successione ma chiede l'esecuzione del legato o a colui che ha rinunciato mediante patto di rinuncia alla sua qualità di erede e ha eventualmente ricevuto in compenso un legato riguardante l'impresa. In caso di legato a un erede che accetta la successione, si applica 65

Guinand/Stettler/Leuba, n. 150.

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l'articolo 618 D-CC in virtù del rimando del capoverso 4, se la successione comprende partecipazioni che danno il controllo dell'impresa, o il capoverso 3 se l'ereditando ha ceduto il controllo dell'impresa quando era in vita e un erede lo detiene nel momento dell'apertura della successione.

Per evitare che, in conseguenza di un legato riguardante partecipazioni in un'impresa, nella successione rimangano partecipazioni minoritarie quando un legatario ha già il controllo dell'impresa o lo otterrebbe mediante il legato, un legato riguardante partecipazioni nell'impresa è in via di principio sostituito da un credito pecuniario nei confronti della successione. Tale è il caso se il legato non riguarda l'insieme delle partecipazioni presenti nella successione o se il legatario rifiuta di rilevare l'insieme delle partecipazioni presenti nella successione (comprese quelle attribuite ad alcuni eredi da una norma divisionale o da un legato), su richiesta di un erede legittimario (richiesta valida per tutti, eredi e beneficiari di un legato).

Se il legatario rileva le partecipazioni che rimangono nella successione, il valore di rilevamento è calcolato in applicazione degli articoli 621 capoverso 2 e 630a D-CC, in virtù del rimando del capoverso 4, se il legatario ha il controllo dell'impresa o l'acquisisce grazie al legato. Se rifiuta di rilevare queste partecipazioni, il valore del credito pecuniario che il legatario riceve in sostituzione equivale invece a quello che hanno sul mercato le partecipazioni minoritarie, se necessario secondo la valutazione di un esperto; in questo caso il rimando del capoverso 4 non va applicato poiché la scelta del legatario si scosta dallo scopo della norma che consiste nel riunire partecipazioni maggioritarie e minoritarie. Il vantaggio attribuito al legatario sarà così in generale minore di quello che otterrebbe accettando di rilevare anche le partecipazioni rimanenti; in tal modo si intende proteggere le legittime. La presente norma dovrebbe incoraggiare il disponente o ad attribuire tutte le partecipazioni a un non erede o a non attribuirgliene alcuna.

Se il legatario non ha il controllo dell'impresa e non lo otterrebbe con le partecipazioni oggetto del legato, quest'ultimo è dovuto. È fatta salva la rinuncia al legato da parte del legatario.

Cpv. 2: se alla successione
appartengono partecipazioni che conferiscono il controllo dell'impresa, il disegno dà all'erede legittimario la possibilità di restituire in natura le partecipazioni minoritarie che ancora gli appartengono. Ciò permette di proteggere l'erede legittimario dall'imputazione sulla sua legittima di partecipazioni minoritarie ricevute dall'ereditando con liberalità tra vivi. La restituzione è possibile anche per le partecipazioni ricevute mediante donazione mista perché favorisce la riunione di partecipazioni minoritarie e maggioritarie.

Se l'erede decide di non far valere il diritto conferitogli dal capoverso 2 e di conservare le partecipazioni minoritarie ricevute, il valore di queste ultime sul mercato nel momento dell'apertura della successione fa stato per stabilire la massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime. Poiché l'erede rinuncia ai diritti che risultano dalla presente disposizione in virtù del rimando del capoverso 4, non si applicano gli articoli 621 capoverso 2 e 630a D-CC.

Cpv. 3: se alla successione appartengono partecipazioni minoritarie in un'impresa di cui il disponente deteneva il controllo mentre era in vita, ogni erede legittimario può

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chiedere che, se detiene il controllo dell'impresa nel momento dell'apertura della successione, l'erede a favore del quale il defunto ha disposto di partecipazioni con liberalità tra vivi riprenda le partecipazioni minoritarie della successione o restituisca in natura le partecipazioni ricevute che ancora gli appartengono nel momento del decesso. La domanda dell'erede legittimario vale per tutti e può essere formulata anche se l'ereditando ha attribuito per disposizione a causa di morte (norma divisionale o legato, incluso il prelegato) le partecipazioni minoritarie che rimangono nella successione. A tale proposito deroga alla volontà dell'ereditando; in caso di legato sussiste tuttavia un credito pecuniario a favore del legatario.

Se l'erede decide di rilevare le partecipazioni minoritarie della successione, in virtù del rimando del capoverso 4 il calcolo del loro valore si basa sugli articoli 621 capoverso 2 e 630a D-CC.

È fatta salva la rinuncia alla successione da parte dell'erede che detiene il controllo nel momento dell'apertura della successione. In tal caso il capoverso 4 non si applica; un eventuale pagamento dovuto a causa di una lesione dell'importo della legittima (art. 522 CC) non beneficerà quindi di una dilazione ai sensi dell'articolo 619 D-CC.

Cpv. 4: del rimanente, le nuove regole sulla divisione successoria delle partecipazioni si applicano per analogia nell'ambito dell'azione di riduzione. Tale rimando, che riguarda sia le liberalità a causa di morte sia le liberalità tra vivi, rinvia alle regole relative al diritto degli eredi legittimari di rifiutare l'attribuzione di partecipazioni minoritarie e chiederne la vendita (art. 618 D-CC), al diritto per il rilevatario (compreso il legatario secondo l'art. 522a cpv. 1 n. 2 D-CC) di ottenere una dilazione di pagamento (art. 619 D-CC) e al valore d'imputazione (art. 621 cpv. 1 e 2 e 630a D-CC).

Quindi vale quanto segue: ­

le partecipazioni minoritarie che fanno parte della successione e che il disponente attribuisce con una norma divisionale o un legato non possono essere imputate sulla legittima e la loro vendita può essere chiesta da ogni erede legittimario (in applicazione dell'art. 618 D-CC; cfr. il commento di questo articolo); questa regola vale nell'ambito della divisione della successione sia da parte del giudice sia da parte degli eredi; si tratta di un'eccezione al principio dell'articolo 608 capoverso 2 CC secondo cui le norme divisionali stabilite dal defunto sono vincolanti;

­

l'erede o il legatario che sceglie o accetta di riprendere l'insieme delle partecipazioni minoritarie della successione su richiesta di un erede legittimario (cfr. art. 522a cpv. 3 D-CC o art. 522a cpv. 1 n. 2 D-CC) può beneficiare di una dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 619 D-CC;

­

il valore delle partecipazioni minoritarie in caso di restituzione o rilevamento (art. 522a cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 D-CC) è calcolato conformemente all'articolo 621 capoversi 1 e 2 e 630a D-CC.

Oltre che qui sopra nel commento al presente articolo 522a, l'applicabilità del presente rimando è esaminata anche agli articoli successivi.

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Art. 616

IV. Imprese. 1. Nozioni

Titolo marginale: questo nuovo articolo definisce la nozione di impresa e quella di partecipazione in modo specifico per la trasmissione d'imprese nel diritto successorio.

Cpv. 1: le nuove regole sono destinate ad applicarsi a ogni impresa, a prescindere dalla forma giuridica scelta, dal settore economico (primario, secondario o terziario), dal settore d'attività o dalle dimensioni e dall'iscrizione nel registro di commercio, ammesso che eserciti un'attività economica. Sono eccettuate soltanto 1) le società quotate in borsa, 2) le società cooperative, 3) le imprese che gestiscono unicamente il loro stesso patrimonio (cpv. 2) e 4) le aziende agricole (art. 623 D-CC). La nozione di impresa è quindi ampia e comprende, oltre alle imprese individuali, l'insieme delle società del Codice delle obbligazioni (CO)66, ossia la società semplice67, la società in nome collettivo68, la società in accomandita69, la società anonima70, la società in accomandita per azioni71, la società a garanzia limitata72, eccetto la società cooperativa73 (distinta nel CO dalle società commerciali conformemente al titolo della parte terza «Delle società commerciali e della società cooperativa»). Abbiamo invece rinunciato alla condizione dell'iscrizione nel registro di commercio (sempre che tale iscrizione non sia obbligatoria per legge), in particolare per non escludere dal campo d'applicazione le professioni liberali (medici, avvocati, ingegneri), che non sono in linea di massima tenute all'iscrizione74.

Diversamente dall'avamprogetto, la società holding, il cui scopo consiste principalmente nella partecipazione ad altre imprese (art. 671 cpv. 4 CO), non sarà automaticamente esclusa dal campo d'applicazione della norma. Occorre in particolare rilevare che numerose società familiari sono attualmente organizzate in holding e le società operative sono spesso detenute in tutto o in parte da holding con un'attività che va ben oltre la sola detenzione di partecipazioni (holding mista o attiva). Ciò giustifica la loro inclusione nel campo d'applicazione, a meno che l'attività della holding si limiti esclusivamente alla gestione del proprio patrimonio (holding passiva; cpv. 2).

La disposizione precisa che l'attività economica dell'impresa può essere esercitata direttamente o indirettamente mediante una società di cui essa detiene il
controllo. È così previsto un approccio trasparente. Di due holding o società di uno stesso detentore, una può rientrare nel campo d'applicazione della norma e l'altra esserne esclusa.

Poiché a far parte della successione sono le partecipazioni in una holding o in una società, e non le società da esse detenute (che entrano solo indirettamente nella successione), tali partecipazioni o sono integralmente assoggettate alle nuove norme o non lo sono affatto; la holding o la società non è pertanto scissa in funzione dell'attività delle società controllate. Se un imprenditore pone l'insieme del suo patrimonio 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220.

Art. 530 segg. CO.

Art. 552 segg. CO.

Art. 594 segg. CO.

Art. 620 segg. CO.

Art. 764 segg. CO.

Art. 772 segg. CO.

Art. 828 segg. CO.

OFK/HRegV-Vogel, art. 2 n. 3.

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(beni immobili, commerciali ecc.) nella sua impresa, le nuove norme si applicano all'intero patrimonio.

Le società quotate in borsa non incontrano i rischi e i problemi delle imprese familiari nel momento del decesso del titolare e del loro rilevamento da parte di uno o più eredi e le loro partecipazioni sono per definizione facilmente negoziabili: sono quindi escluse dal campo d'applicazione.

Peraltro, il giudice competente potrebbe anche dover applicare le nuove norme a una successione retta dal diritto svizzero e comprendente imprese estere o partecipazioni in imprese estere. In tal caso, per determinare se un'attività economica esercitata all'estero o da un ente di diritto straniero rientra nella nozione di impresa definita dall'articolo 616 D-CC, il che ha per effetto l'applicazione delle nuove norme, sono determinanti i criteri d'interpretazione del Codice civile esposti nel presente messaggio. In considerazione del debole livello di organizzazione richiesto dal diritto svizzero per la qualifica come impresa individuale, soltanto poche attività economiche estere dovrebbero risultare escluse dalla qualifica come imprese in ragione della loro insufficiente organizzazione.

Cpv. 2: dal campo d'applicazione delle regole sulla trasmissione di imprese sono escluse le imprese la cui unica attività consiste nella gestione del loro stesso patrimonio. Tra queste rientrano in generale i cosiddetti single family office (società il cui scopo consiste nella gestione del patrimonio privato di una famiglia), le società il cui scopo unico è la gestione collettiva di capitali ai sensi della legge del 23 giugno 200675 sugli investimenti collettivi, le società immobiliari la cui sola attività è la partecipazione in beni immobili e le holding passive che detengono soltanto titoli finanziari. In generale questi enti non hanno bisogno di una protezione particolare nel quadro del diritto successorio. Sarebbe ad esempio esclusa anche una società anonima che detiene e gestisce unicamente una casa di vacanze, diversi beni immobili, opere d'arte o prodotti finanziari correnti. Altrettanto vale per la gestione del proprio patrimonio da parte di una persona fisica.

Cpv. 3: per semplificare il testo dei nuovi articoli, le nozioni di quote sociali e diritti societari sono riunite nella nozione di partecipazioni in
un'impresa. I termini quote sociali e diritti societari sono ripresi dalla legge del 3 ottobre 200376 sulla fusione, il che permette di fondarsi su una terminologia nota. La nozione di quota sociale designa i diritti e gli obblighi sociali incorporati in una quota, ossia le azioni, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e le quote sociali della società a garanzia limitata; i diritti societari designano i diritti e obblighi dei soci che non sono incorporati in una quota sociale77.

Per chiarire l'espressione «partecipazioni minoritarie» usata negli articoli 522a, 618 e 621 D-CC, si precisa che sono considerate minoritarie le partecipazioni che non conferiscono il controllo dell'impresa. Il termine «controllo» nell'espressione «con-

75 76 77

RS 951.31 RS 221.301 Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus), FF 2000 3765, in particolare 3825.

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trollo di un'impresa» va inteso nel senso dell'articolo 963 CO. Vi è controllo di un'impresa se una persona o una società dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo, ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione oppure può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, di un contratto o di strumenti analoghi (art. 963 cpv. 2 CO).

Art. 617

2. Attribuzione

Titolo marginale: l'articolo 617 D-CC sancisce un nuovo diritto di attribuzione a favore degli eredi.

Cpv. 1 n. 1: ogni erede ha la possibilità di chiedere l'attribuzione dell'intera impresa appartenente alla successione, quando il defunto non ne ha disposto. Questo diritto all'attribuzione è indipendente dall'idoneità dell'erede a gestire l'impresa in questione.

Il diritto all'attribuzione sussiste anche se nella successione vi sono partecipazioni che conferiscono il controllo di un'impresa. In tal caso, ogni erede ha la possibilità di chiedere l'attribuzione dell'insieme delle partecipazioni. Lo scopo è di trasmettere a un solo erede il controllo effettivo dell'impresa affinché possa esercitarlo da solo come faceva il defunto, evitando così problemi nella gestione dell'impresa e il frazionamento dell'impresa.

Se il defunto medesimo ha stabilito una norma divisionale in una disposizione a causa di morte che designa l'erede o gli eredi che devono ricevere l'impresa o le relative partecipazioni, gli altri eredi non hanno diritto di chiederne l'attribuzione. Ciò vale anche se le partecipazioni conferirebbero loro il controllo o se appaiono più idonei a dirigerla o comunque più idonei dell'erede designato dal defunto. In tal caso, il rispetto delle ultime volontà del defunto prevale ed esclude il diritto degli eredi all'attribuzione (art. 608 cpv. 2 CC). Altrettanto vale se il defunto ha designato uno dei suoi eredi come legatario dell'impresa in aggiunta alla quota legale (prelegato, art. 486 cpv. 3). In caso di accordo unanime degli eredi, compreso l'erede designato dal defunto, resta comunque possibile dividere la successione in altro modo78, ad esempio attribuendo l'impresa a un altro erede, dividendola o vendendola.

Se l'erede che ha ricevuto l'impresa per norma divisionale o prelegato la rifiuta (rispettivamente art. 566 e 577 CC), gli altri eredi possono chiederne l'attribuzione.

Tuttavia, se è rifiutata soltanto la successione e il legato è accettato, si applica il capoverso 1.

Cpv. 1 n. 2: il presente numero disciplina il caso in cui la successione comprende partecipazioni in un'impresa che da sole non conferiscono il controllo della stessa. In tal caso, un erede ha un diritto di attribuzione soltanto se l'attribuzione delle partecipazioni del defunto, aggiunte a quelle di cui già dispone, gli conferisce il controllo dell'impresa o se già la controlla.

78

Steinauer, n. 1251.

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In questo caso, il diritto preferenziale di questo erede è giustificato perché ottiene così da solo il controllo dell'impresa, il che gli permette di dirigerla nelle migliori condizioni. Si può pure supporre che ciò corrisponda anche all'interesse del defunto. Infine, un erede che già dispone di partecipazioni è in generale già attivo nell'impresa e dispone di conoscenze e competenze che gli permettono di o l'aiutano a dirigerla; ha quindi un interesse personale diretto a rilevarla e conservarla. Lo scopo prioritario è sempre di mantenere l'impresa in attività e di salvaguardare posti di lavoro (cfr. n. 1.2); il fatto di favorire un erede in particolare è solo una conseguenza indiretta.

L'articolo 617 capoverso 1 numero 2 D-CC non si applica se non vi è un erede che, con l'attribuzione delle partecipazioni appartenenti alla successione, otterrebbe il controllo dell'impresa o che già la controlla. Non è previsto un diritto d'attribuzione a favore dell'erede le cui partecipazioni superano quelle degli altri eredi.

Cpv. 2: se nel quadro della divisione più eredi sono in concorrenza tra loro per rilevare un'impresa o partecipazioni che ne conferiscono il controllo e non riescono ad accordarsi, ciascuno di loro può chiedere l'attribuzione al giudice competente.

In tal caso, il criterio determinante per stabilire quale erede otterrà l'intera impresa o le partecipazioni nell'ambito della divisione è in via di principio l'idoneità a dirigere l'impresa. Tale criterio comprende segnatamente l'esperienza professionale e dirigenziale nell'impresa in questione, l'esperienza nel settore, l'esperienza di gestione e di governo d'impresa e la formazione professionale. Esso è stato scelto per favorire l'erede più idoneo a garantire la prosperità dell'impresa al fine di mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche di cui questa dispone e i suoi posti di lavoro.

Quando la successione comprende soltanto partecipazioni che da sole non conferiscono il controllo dell'impresa, il capoverso 1 numero 2 prevede che siano attribuite all'erede che già detiene il controllo dell'impresa o al quale lo conferirebbero. Se vi sono più eredi ai quali le partecipazioni appartenenti alla successione conferirebbero il controllo dell'impresa, è determinante il criterio dell'idoneità al governo dell'impresa (cpv. 2). Nessun erede
ha diritto all'attribuzione dell'impresa se l'attribuzione non gli conferisce il controllo.

Cpv. 3: la presente disposizione intende permettere il rilevamento congiunto di un'impresa o di partecipazioni da parte di due o più eredi. Più eredi possono quindi chiedere congiuntamente l'attribuzione di un'impresa o dell'insieme delle partecipazioni che ne conferiscono il controllo (cpv. 1 n. 1). Possono anche chiedere l'attribuzione di partecipazioni se queste ultime conferiscono loro congiuntamente il controllo (cpv. 1 n. 2) e, se sono in concorrenza con uno o più eredi, l'impresa o le partecipazioni sono loro attribuite se sono i più idonei a dirigerla (cpv. 2).

Art. 618

3. Partecipazioni minoritarie

Nei casi in cui la successione comprende un'impresa o partecipazioni che danno il controllo di un'impresa, questo nuovo articolo intende evitare che, nell'ambito della divisione, siano attribuite partecipazioni minoritarie, generalmente difficili da negoziare, imputandole sulla legittima di un erede legittimario contro la sua volontà (cfr. commento dell'art. 522a D-CC riguardante la problematica dei beni facilmente negoziabili).

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In tal caso, se non ha già ricevuto l'importo della sua legittima mentre l'ereditando era in vita o non la riceve in altro modo, ad esempio mediante un legato o i beni della successione, un erede legittimario può evitare che gli siano attribuite partecipazioni minoritarie (in particolare in occasione del sorteggio dei lotti secondo l'articolo 611 CC79) e, a prescindere da un'azione di divisione, esigere dal giudice che ordini la vendita dell'impresa o delle partecipazioni presenti nella successione (nella procedura sommaria secondo l'art. 249 lett. c n. 4 D-CPC). Tale domanda vale per tutti, eredi e legatari. Questa regola si prefigge di consentire agli eredi legittimari di ottenere l'importo della legittima in contanti o sotto forma di «beni facilmente negoziabili». Se un erede chiede, da solo o congiuntamente con altri eredi, l'attribuzione dell'impresa o di partecipazioni ai sensi dell'articolo 617 D-CC, l'impresa non può essere venduta perché i diritti degli eredi legittimari sarebbero allora rispettati, oppure garantiti dall'articolo 619 D-CC.

Se le partecipazioni attribuite imputandole sulla legittima conferiscono il controllo dell'impresa, l'erede legittimario interessato deve accettarle e non può chiederne la vendita da parte del giudice. Se lo vuole potrà invece venderle lui stesso in seguito.

Una volta che l'impresa o le partecipazioni sono state vendute su richiesta di un erede legittimario, il risultato della vendita è aggiunto ai beni esistenti per il calcolo delle legittime e la divisione.

Il campo d'applicazione di questa regola è limitato ai casi in cui l'ereditando dispone del controllo dell'impresa nel giorno del suo decesso. Quindi se mentre era in vita il defunto deteneva unicamente partecipazioni minoritarie, queste ultime saranno in via di principio trasmesse in questa forma poiché gli eredi non possono essere posti in una situazione giuridica migliore di quella del defunto. Inoltre, le partecipazioni minoritarie attribuite per legato o norma divisionale obbediscono alle regole di cui all'articolo 522a capoverso 3 D-CC se il defunto mentre era in vita ha ceduto il controllo dell'impresa e un erede detiene il controllo nel giorno del decesso (cfr. commento dell'art. 522a cpv. 3 D-CC). Invece, quando le partecipazioni che conferiscono il controllo dell'impresa rientrano nella
successione, la sorte delle partecipazioni minoritarie attribuite per legato o norma divisionale è stabilita secondo l'articolo 618 D-CC applicato per analogia in virtù del rimando dell'articolo 522a capoverso 4 D-CC (cfr. commento dell'art. 522a cpv. 4 D-CC). Se necessario, in caso di vendita dell'impresa, il diritto del legatario alla consegna delle partecipazioni minoritarie attribuitegli dal defunto è sostituito da un credito pecuniario.

Art. 619

4. Dilazione

Titolo marginale: questo nuovo articolo permette all'erede che ha ricevuto ­ per liberalità del defunto o nella divisione, segnatamente per attribuzione del giudice (art. 617 D-CC) ­ un'impresa o partecipazioni che gliene conferiscono il controllo di ottenere

79

Secondo l'articolo 611 CC, se gli eredi non possono accordarsi nell'ambito della divisione successoria, ciascuno di essi può chiedere che l'autorità competente formi dei lotti che saranno attribuiti per sorteggio se gli eredi non trovano un accordo sull'attribuzione o su un'altra modalità. Il giudice incaricato della divisione non è autorizzato ad attribuire i lotti a propria discrezione (DTF 143 III 425).

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dilazioni per il pagamento ai coeredi dei debiti che risultano dalla divisione della successione. Si tratta di una novità nel diritto successorio già prevista all'articolo 218 CC per il diritto matrimoniale.

Cpv. 1: se un erede ha ricevuto, quando il disponente era in vita o in occasione della divisione, un'impresa o partecipazioni che gli conferiscono (da sole o aggiunte a quelle di cui già disponeva) il controllo di un'impresa e il pagamento immediato dei crediti di altri eredi nei suoi confronti gli arreca serie difficoltà, può chiedere e ottenere dilazioni di pagamento, se necessario dal giudice. Queste dilazioni di pagamento possono essere chieste per le pretese di eredi legittimari e di eredi non legittimari.

Anche l'erede che deve pagare un conguaglio in seguito all'attribuzione di partecipazioni secondo l'articolo 617 capoverso 1 D-CC o una controprestazione in caso di ripresa di partecipazioni minoritarie ai sensi dell'articolo 522a capoversi 3 e 4 D-CC può ottenere una dilazione. Anche il legatario che riprende l'insieme delle partecipazioni appartenenti alla successione può ottenere una dilazione (art. 552a cpv. 1 n. 2 e cpv. 4 D-CC). Infine la dilazione di pagamento si applica anche al legatario i cui vantaggi ricevuti sotto forma di partecipazioni in un'impresa ledono l'importo della legittima degli eredi legittimari (art. 522 segg. CC); la presente disposizione si rifà infatti agli scopi concretizzati dall'articolo 522a D-CC di proteggere la porzione legittima degli eredi legittimari e di favorire la concentrazione delle partecipazioni.

La nozione di serie difficoltà è già presente nel diritto civile, segnatamente nell'articolo 218 CC. Si tratta di difficoltà di natura economica80. Nel contesto specifico della trasmissione di imprese si può in particolare citare la necessità di vendere le proprie partecipazioni o alcune partecipazioni nell'impresa o beni indispensabili all'esercizio dell'impresa o all'esercizio di una professione. Come nel caso dello scioglimento del regime matrimoniale, deve essere effettuata una ponderazione degli interessi per mostrare che un pagamento immediato avrebbe per l'erede debitore inconvenienti gravi che non può ragionevolmente evitare, ad esempio, prendendo in prestito il denaro necessario da un terzo81.

Queste dilazioni di pagamento intendono lasciare
all'erede rilevatario il tempo per riunire i fondi necessari a pagare i crediti degli altri eredi, ad esempio con i guadagni realizzati dall'impresa. Possono essere concesse una o più dilazioni per una durata totale massima di dieci anni. Si può partire dal principio che nella maggior parte dei casi la durata massima non sarà raggiunta poiché sarà sufficiente la durata di cinque anni, prevista nell'avamprogetto, per permettere di limitare la lesione dei diritti dei coeredi. Anche se lo scopo della presente revisione giustifica una lesione del principio della parità tra eredi e dei diritti degli eredi legittimari di ottenere la loro porzione legittima, tale lesione va limitata al minimo necessario82. Per tenere conto dei casi particolari in cui può rivelarsi necessaria una maggiore durata della dilazione, quest'ultima può tuttavia essere aumentata a dieci anni. Più durerà la dilazione più dovrà essere tenuto conto degli interessi degli altri eredi mediante le relative modalità (cpv. 2) o il tasso di interesse (cpv. 3).

80 81 82

BSK-Hausheer/Aebi-Müller, art. 218 n. 10.

Deschenaux/Steinauer/Baddeley, n. 1382.

Kipfer-Berger, n. 377.

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Cpv. 2: nella decisione sulla concessione di una dilazione di pagamento e sulle relative modalità, il giudice, che beneficia di un ampio potere discrezionale, deve tenere adeguatamente conto degli interessi degli altri eredi. Oltre alle garanzie e agli interessi (cpv. 3), il giudice può stabilire un piano obbligatorio di rimborso e il raggiungimento di obiettivi imprenditoriali o ogni altra condizione o modalità adeguata alla situazione.

Lo scopo perseguito è di offrire per quanto possibile e ragionevole una garanzia agli altri eredi che i crediti oggetto della dilazione saranno rimborsati in futuro, in particolare se la dilazione lede la legittima, limitando al massimo le lesioni dei loro diritti.

Le modalità della dilazione possono ad esempio vietare all'erede che ne beneficia di vendere parti dell'impresa senza l'accordo degli altri eredi o senza avere dapprima pagato i suoi debiti risultanti dalla divisione. Si può anche prevedere che, se le condizioni stabilite non sono rispettate, la dilazione sia annullata e i crediti degli eredi siano immediatamente esigibili, per permettere loro di far valere i propri diritti.

Cpv. 3: agli eredi deve essere versato un interesse per il credito il cui pagamento è stato sospeso. L'interesse deve essere equo e tenere conto sia delle esigenze dell'erede debitore sia di quelle degli eredi creditori. La nozione di interesse adeguato è già nota in diritto privato (art. 4 dell'ordinanza del 1° ottobre 198483 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero). In caso di controversia, lo stabilisce il giudice.

Inoltre i crediti degli altri eredi il cui pagamento è differito sono in via di principio oggetto di garanzie, come nel caso di altri crediti del diritto di famiglia (cfr. p. es.

art. 132 e 324 CC), poiché in assenza di garanzie, il rischio imprenditoriale sarebbe integralmente suddiviso sull'insieme degli eredi, che non hanno alcuna influenza sui risultati dell'impresa, il che può essere preso in considerazione soltanto con la massima cautela. Se le parti non si intendono, decide il giudice e le garanzie possono assumere ogni forma che questi ritiene adeguata nella fattispecie. Si può rinunciare alle garanzie soltanto se le circostanze non permettono oggettivamente all'erede rilevatario di fornirle.

Art. 620

E. Valore d'imputazione. I. Principio

La nuova disposizione disciplina in generale il valore d'imputazione dei beni nella divisione della successione e riprende l'attuale articolo 617 CC. Il titolo marginale è modificato perché il campo d'applicazione della regola è esteso dai soli fondi all'insieme dei beni della successione.

Secondo il testo vigente, devono essere imputati al valore venale nel momento della divisione soltanto i «fondi». Tuttavia, questa regola si applica a tutti gli elementi della massa ereditaria, ossia l'insieme dei beni e diritti84. Il termine «fondi» è quindi sostituito dal termine «beni», affinché tutti i beni esistenti siano imputati al loro valore venale nel momento della divisione a meno di un accordo tra eredi, di una speciale norma divisionale prevista dal defunto o di una disposizione particolare del diritto fondiario rurale85 (cfr. i commenti all'art. 623 D-CC). Questa modifica era già prevista

83 84 85

RS 211.412.411 PraxKomm Erbrecht-Weibel, n. 10 ad art. 617 e rimandi citati.

Guinand/Stettler/Leuba, n. 559 e rimandi citati.

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nell'avamprogetto di revisione del diritto successorio del 4 marzo 2016 ed era stata accolta favorevolmente durante la consultazione86.

Art. 621

II. Imprese e partecipazioni in imprese

Titolo marginale: questo nuovo articolo disciplina le modalità per stabilire il valore di attribuzione delle imprese e delle partecipazioni in un'impresa nella divisione della successione, come fanno l'articolo 618 CC e l'articolo 622 D-CC in materia di fondi.

Cpv. 1: se non vi è accordo tra gli eredi quanto al prezzo di attribuzione di cui tenere conto nel contesto della divisione, ogni erede ha la possibilità di chiedere al giudice di nominare un perito per stabilire tale prezzo (cfr. art. 249 lett. c n. 5 D-CPC). Si tratta di un perito giudiziario e non di un perito ufficiale come nel caso dei fondi (art. 622 D-CC). L'esperto deve valutare l'impresa o le partecipazioni nell'impresa secondo i principi riconosciuti in materia. La sua valutazione deve distinguere gli elementi patrimoniali necessari da quelli non necessari all'esercizio dell'impresa e fissarne il valore (cfr. art. 630a D-CC). Deve prendere in considerazione gli oneri latenti87.

Cpv. 2: se un erede chiede l'attribuzione di partecipazioni minoritarie in un'impresa (segnatamente in applicazione dell'art. 617 cpv. 1 n. 2 D-CC), la loro valutazione avviene senza tenere conto dell'eventuale deprezzamento dovuto al loro carattere minoritario. Esse sono infatti aggiunte alle partecipazioni dell'erede rilevatario accordandogli il controllo dell'impresa, o sono aggiunte a sue partecipazioni già maggioritarie, e pertanto non vanno considerate minoritarie per tale erede: per non ledere gli altri eredi, il loro valore deve quindi essere calcolato in proporzione del valore complessivo dell'impresa.

Il presente capoverso si applica anche per analogia al rilevamento da parte del legatario o dell'erede di partecipazioni minoritarie nella successione, su richiesta di un erede legittimario (art. 522a cpv. 1 n. 2 e cpv. 3 e 4 D-CC).

Art. 622

III. Fondi

Titolo marginale: il presente articolo riprende la regola dell'attuale articolo 618 CC secondo cui qualora gli eredi non riescano ad accordarsi sul prezzo di attribuzione di un fondo, il suo prezzo è stabilito da periti ufficiali. La disposizione è spostata a causa della nuova sistematica degli articoli 616­623 D-CC. Il titolo marginale è modificato di conseguenza.

Rispetto al testo dell'attuale articolo 618 CC, in italiano e francese le espressioni «valore d'imputazione» e «valeur d'imputation» sostituiscono le espressioni «valore di attribuzione» e «prix d'attribution» per motivi di coerenza redazionale rispetto al titolo marginale del vigente art. 617 CC (ripreso nell'articolo 620 D-CC), analogamente alla versione tedesca. In quest'ultima, «sich verständigen» è sostituito da «sich einigen», più preciso e già usato negli art. 612 cpv. 2 e 613 cpv. 3 CC.

86

87

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione del 10 maggio 2017, pag. 67, disponibile su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2016 > DFGP > Procedura di consultazione 2014/33.

DTF 125 III 50

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La fissazione del valore d'imputazione da parte dei periti ufficiali andrà applicata soltanto ai fondi, come è attualmente il caso. Contrariamente a quanto prevedeva l'avamprogetto è quindi mantenuto il disciplinamento secondo cui l'autorità giudiziaria o amministrativa incaricata della stima ufficiale dei fondi è designata dal diritto cantonale; a seconda dei Cantoni, tali autorità sono nominate ad hoc o a titolo permanente88.

Durante la consultazione è stato fatto notare che la soluzione attuale permette, in caso di disaccordo tra eredi, di evitare una procedura giudiziaria lunga e costosa e di garantire che l'autorità cantonale competente nomini un perito per stimare il valore d'imputazione di un bene con una procedura semplice89. I Cantoni che non sono soddisfatti di questo sistema hanno la possibilità di adeguarne l'attuazione.

Art. 623

F. Aziende e fondi agricoli

Il presente articolo riprende il testo, il contenuto e il titolo marginale dell'articolo 619 CC. Lo spostamento di questa disposizione è la conseguenza della nuova sistematica degli articoli 616­623 D-CC. Alla ripresa e all'imputazione di aziende e fondi agricoli nel quadro successorio continua ad applicarsi la LDFR senza modifiche.

Art. 628 cpv. 1bis (Esclusione del conferimento in natura per le imprese) L'attuale articolo 628 capoverso 1 CC prevede che l'erede obbligato alla collazione, ossia l'erede tenuto a conferire nella successione determinate liberalità che ha ricevuto dal defunto mentre era in vita (acconto della quota ereditaria90), ha la scelta tra due modalità di conferimento: in natura o per imputazione sull'importo della sua quota91.

L'articolo 628 capoverso 2 CC fa salve le contrarie disposizioni del defunto e le ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità.

A queste due riserve, il nuovo capoverso 1bis ne aggiunge una terza: in assenza del consenso degli altri eredi ­ consenso che deve essere dato dopo l'apertura della successione, dato che le convenzioni stipulate tra gli eredi riguardo a una successione non ancora aperta sono nulle senza il consenso dell'ereditando (art. 636 CC) ­ l'erede che ha beneficiato di una liberalità riguardante un'impresa ai sensi dell'articolo 616 D-CC o partecipazioni in una tale impresa non può conferirle in natura. La presente disposizione intende quindi proteggere gli altri eredi da un conferimento in natura contro la loro volontà. È infatti giustificato limitare la possibilità di chi riprende un'impresa o partecipazioni in un'impresa e ha accettato la cessione mentre il defunto era in vita ­ sopportandone quindi il rischio, in particolare imprenditoriale ­ di conferire alla successione l'impresa o le partecipazioni per adempiere il suo obbligo di collazione.

Questa protezione dei diritti degli altri eredi non prevale tuttavia sulla necessaria protezione della legittima degli eredi legittimari ai sensi dell'articolo 522a capoverso 3 D-CC. Quindi, se la successione comprende partecipazioni minoritarie e se il defunto, dopo aver detenuto il controllo dell'impresa, ha ceduto tra vivi delle partecipazioni a 88 89

90 91

CS-Couchepin/Maire, art. 618 n. 6­8.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione del 21 gennaio 2020, pag. 35, disponibile su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP > Procedura di consultazione 2019/22.

Guinand/Stettler/Leuba, n. 200.

CS-Eigenmann, art. 628 n. 1.

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un erede che detiene il controllo nel momento dell'apertura della successione, tale erede, anche se sottoposto a collazione, potrà, su richiesta di un erede legittimario, conferire in natura le partecipazioni ricevute di cui è ancora titolare in tale momento.

La regola di cui all'articolo 522a capoverso 3 D-CC prevale su quella dell'articolo 618 D-CC e autorizza in tal modo una collazione che equivale a un conferimento in natura, al fine di favorire la riunione delle partecipazioni maggioritarie e minoritarie nelle mani di una sola persona e quindi di meglio tutelare i diritti degli eredi legittimari.

Art. 630

III. Computo della collazione 1. In genere

Titolo marginale: l'articolo 630 CC riguarda il modo di calcolo della liberalità da conferire alla successione. Il contenuto di questo articolo è immutato, soltanto il titolo marginale («III. Computo della collazione») viene integrato con un numero 1 («1. In genere»), per sottolineare il fatto che questa disposizione stabilisce la regola generale mentre il nuovo articolo 630a D-CC tratta in modo specifico il calcolo del valore da conferire in materia di imprese.

Art. 630a

2. In caso di imprese

Titolo marginale: questo nuovo articolo stabilisce il modo di calcolare le liberalità riguardanti un'impresa ai sensi dell'articolo 616 D-CC o partecipazioni in una tale impresa nei casi in cui tali liberalità devono essere restituite alla successione. Riprende e condensa in un solo articolo gli articoli 633a (dedicato alla collazione di un'intera impresa) e 633b (dedicato alla collazione di partecipazioni in un'impresa) dell'avamprogetto.

Cpv. 1: il nuovo articolo sancisce una regola sulla collazione di imprese diversa dall'articolo 630 capoverso 1 CC, che prevede la collazione per imputazione secondo il valore della liberalità nel momento dell'apertura della successione, e dall'articolo 617 CC (ripreso nell'articolo 620 D-CC), che prevede il conferimento in natura92 secondo il valore nel giorno della divisione della successione.

Di fronte a un obbligo di collazione di un'impresa o di partecipazioni in un'impresa, verrà innanzitutto effettuata una distinzione tra elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa e elementi patrimoniali non necessari all'esercizio. Gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio saranno imputati secondo il nuovo articolo 630a capoverso 1 D-CC al valore nel momento della liberalità (n. 1), ossia al valore nel momento in cui l'erede rilevatario ne è divenuto proprietario, o al valore nel momento in cui quest'ultimo ha acquisito il controllo dell'impresa (n. 2). Gli elementi patrimoniali non necessari all'esercizio, ad esempio un quadro di valore o un terreno edificabile inutilizzato di proprietà di una società saranno invece imputati al loro valore nel momento dell'apertura della successione, conformemente alla regola dell'articolo 630 CC. Il momento determinante per stabilire il valore considerato nella divisione sarà quindi diverso se gli elementi patrimoniali sono necessari all'esercizio dell'impresa o no. Un eventuale aumento di valore degli elementi non necessari all'esercizio arreca beneficio anche agli altri eredi. Non è infatti giustificato dare una 92

Leuba, pag. 27 e nota a piè di pagina 82.

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valutazione diversa di tale bene a seconda che il defunto lo deteneva direttamente o tramite un'impresa. La distinzione tra elementi necessari all'esercizio e non necessari permette di tenere conto del rischio imprenditoriale assunto dal rilevatario che, in qualità di titolare, ha la facoltà di prendere da solo le decisioni adeguate per il buon andamento degli affari e appare quindi giustificato attribuirgliene i profitti e le perdite.

Infatti, l'evoluzione del valore degli elementi necessari all'esercizio sarà in generale il risultato delle sue decisioni. Come ogni titolare dovrà anche assumere rischi congiunturali e di altro genere.

La scelta del metodo di valutazione del valore delle imprese è lasciata alla pratica, meglio in grado di fornire soluzioni equilibrate e adeguate ai casi individuali. Va tuttavia precisato che ­ come spesso accade anche nel settore agricolo (che non è interessato dalla presente revisione) ­ il valore di continuazione può essere inferiore al valore di liquidazione, in particolare per le imprese scarsamente redditizie, e che si potrà eventualmente tenere maggiormente conto di questo aspetto nella valutazione di imprese rispetto a oggi93 al fine di conservare in attività imprese che non rendono o rendono poco; un tale modo di procedere avrà tuttavia ripercussioni negative sui diritti degli eredi legittimari.

N. 1: gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa sono imputati al loro valore nella data della liberalità in caso di conferimento alla successione se l'erede dispone del controllo (cfr. commento ad art. 616 cpv. 3 D-CC) dell'impresa e deve quindi sopportarne i rischi e può trarne benefici da tale momento. Tale è il caso se la liberalità riguarda: 1)

un'intera impresa;

2)

partecipazioni che da sole (ad esempio quando rappresentano più del 50 per cento delle partecipazioni o permettono di esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto) o aggiunte a quelle di cui già dispone conferiscono all'erede il controllo dell'impresa;

3)

partecipazioni in un'impresa di cui l'erede aveva già il controllo nel momento della liberalità.

N. 2: gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa sono invece imputati al loro valore nella data dell'assunzione di controllo dell'impresa da parte dell'erede per tutte le liberalità riguardanti partecipazioni in un'impresa intervenute prima dell'assunzione del controllo da parte dell'erede.

L'aumento o la perdita di valore di queste partecipazioni tra il momento della liberalità e quello dell'assunzione del controllo dell'impresa da parte del beneficiario non è il risultato della sua gestione ma di quella del defunto o di chi altri ne aveva il controllo e deve quindi andare a beneficio o essere sopportato da tutti gli eredi.

Il valore delle partecipazioni in un'impresa che un erede ha acquisito a titolo oneroso non deve essere imputato sulla sua parte.

93

Il Tribunale federale sembra considerare attualmente il valore di liquidazione come valore limite inferiore per la fissazione del valore reale dell'impresa di cui tenere conto (DTF 136 III 209) per proteggere i coeredi da una svalutazione dei loro diritti successori.

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Esempio 1: X, erede di A, acquista il 1° gennaio 2021 a prezzo di mercato 10 per cento delle azioni dell'impresa A SA, che comprende soltanto elementi patrimoniali necessari all'esercizio, per un valore di 100 000 franchi. Il 1° gennaio 2025 A ha dato a X il 30 per cento delle azioni di A SA a titolo di acconto della quota ereditaria, a tale data ciò corrisponde a un valore di 330 000 franchi. In tale data il valore totale dell'impresa è di 1 100 000 franchi. Il 1° gennaio 2028, A gli dà, sempre a titolo di acconto della quota ereditaria, un altro 15 per cento di azioni, il cui valore a tale data è di 195 000 franchi. In tale momento X acquisisce il controllo dell'impresa con il 55 per cento delle azioni e l'impresa ha un valore totale di 1 300 000 franchi. Il 1° gennaio 2031 riceve ancora da A il saldo del 45 per cento delle azioni di A SA, pari a un valore di 700 000 franchi, a titolo di acconto della quota ereditaria (in tale data l'impresa ha un valore di 1 555 555 franchi). Al decesso di A, il 1° luglio 2035, l'impresa vale 2 000 000 franchi senza che sia stato effettuato alcun aumento del capitale azionario.

X deve conferire in valore alla successione le liberalità tra vivi ricevute in acconto della sua quota (art. 626 CC). Deve quindi conferire il valore del 90 % (30 % + 15 % + 45 %) dell'impresa. In applicazione dell'articolo 630a capoverso 1 numero 2 D-CC, l'insieme delle partecipazioni acquisite per liberalità prima dell'assunzione del controllo va imputato al valore nel momento dell'assunzione del controllo dell'impresa, il 1° gennaio 2028. In tale momento, dispone del 55 per cento delle partecipazioni (10 % acquistate il 1° gennaio 2021, 30 % ricevute il 1° gennaio 2025 e il 15 % ricevute il 1° gennaio 2028); il 45 per cento delle partecipazioni sono state acquisite a titolo di acconto della quota ereditaria. Le partecipazioni ricevute a tale titolo hanno un valore totale di 585 000 franchi (45 % di 1 300 000) e gli saranno quindi imputate per tale valore. Il saldo delle azioni ricevute a titolo di acconto della quota ereditaria dopo aver acquisito il controllo gli è imputato al valore nel momento della liberalità, il 1° gennaio 2031, pari a 700 000 franchi, in applicazione dell'articolo 630a cpv. 1 n. 1 D-CC. In totale sulla quota ereditaria di X sarà imputato il valore di 1 285
000 franchi.

Se non è possibile stabilire i valori nel momento dell'assunzione del controllo e della liberalità, la collazione si fa al valore nel momento dell'apertura della successione (cpv. 3). All'erede sarebbero così imputati 1 800 000 franchi (2 000 000 ­ 10% di azioni acquistate), il che equivale a una differenza di 515 000 franchi (1 800 000 ­ 1 285 000) a suo sfavore anche se ha contribuito a creare tale plusvalore con la sua buona gestione.

Esempio 2: stessa situazione di sopra, ma A SA è proprietaria di una parcella di terreno edificabile non necessaria all'esercizio equivalente al 10 per cento del valore dell'impresa e il cui valore è, per gli scopi dell'esempio, aumentato nel tempo nella stessa proporzione del valore dell'impresa, passando quindi da 100 000 franchi il 1° gennaio 2021 a 200 000 franchi il 1° luglio 2035, giorno del decesso dell'ereditando A. X deve conferire in valore alla successione le liberalità tra vivi ricevute a titolo di acconto della quota ereditaria (art. 626 CC).

Il conferimento delle liberalità riguardanti la parcella sarà effettuato in considerazione del loro valore nel momento dell'apertura della successione (art. 630 cpv. 1 CC). X dovrà quindi conferire 180 000 franchi alla successione, vale a dire 200 000 franchi meno 20 000 franchi (parte corrispondente al 10 % che X ha acquistato).

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Per il saldo, ossia per gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa, il calcolo sarà effettuato nello stesso modo che nell'esempio 1, deducendo il valore della parcella. X deve quindi conferire il valore del 90 per cento (30 % + 15 % + 45 %) dell'impresa dopo deduzione del valore della parcella. In applicazione dell'articolo 630a capoverso 1 numero 2 D-CC, l'insieme delle partecipazioni che ha acquisito mediante liberalità prima dell'assunzione del controllo va imputato al valore nel momento dell'assunzione del controllo dell'impresa, il 1° gennaio 2028. In tale momento, dispone del 55 per cento delle partecipazioni (10% acquistate il 1° gennaio 2021, 30 % ricevute il 1° gennaio 2025 e 15 % ricevute il 1° gennaio 2028); il 45 per cento delle partecipazioni sono state acquisite a titolo di acconto della quota ereditaria.

Le partecipazioni ricevute a tale titolo hanno un valore totale di 585 000 franchi (45 % di 1 300 000). Dopo deduzione del valore attuale della parcella (imputata separatamente perché non essenziale all'esercizio; 10 % acquistato), pari a 130 000 franchi (10 % di 1 300 000), gli sono quindi imputati 526 500 franchi (45% di (1 300 000 ­ 130 000)). Il saldo delle azioni ricevute come acconto della quota ereditaria dopo l'assunzione di controllo è imputato sul valore nel momento della liberalità, il 1° gennaio 2031. Queste partecipazioni hanno un valore totale di 700 000 franchi (45 % di 1 555 555). Dopo deduzione del valore attuale della parcella, vale a dire 155 555 franchi (10 % di 1 555 555), tali azioni sono quindi imputate per un valore di 630 000 franchi (45 % di (1 555 555 - 155 555)), in applicazione dell'articolo 630a capoverso 1 numero 1 D-CC.

In totale a X sono quindi imputati 1 336 500 franchi (180 000 + 526 500 + 630 000) sulla sua quota ereditaria. Questo importo è superiore a quello dell'esempio 1 (1 285 000 franchi) perché i coeredi approfittano dell'aumento di valore della parcella.

Cpv. 2: quale valore d'imputazione degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa si potrà prendere in considerazione il valore nel momento della liberalità (cpv. 1 n. 1) o dell'assunzione di controllo dell'impresa da parte dell'erede (cpv. 1 n. 2) unicamente se sono adempiute determinate condizioni:

94

­

deve essere stata realizzata una valutazione del valore dell'impresa nel momento determinante, secondo principi riconosciuti. Tale valutazione deve distinguere gli elementi necessari dagli elementi non necessari all'esercizio e devono essere allegati gli usuali documenti giustificativi. Questi documenti devono permettere di stabilire in modo certo il valore dell'impresa e delle liberalità da conferire nel momento determinante;

­

l'erede che si prevale di questa regola deve provare il valore della liberalità.

In caso contrario, si applica la regola di cui all'articolo 630 CC e i beni sono imputati al loro valore nel momento dell'apertura della successione, vale a dire il giorno del decesso94 (cpv. 3). L'erede rilevatario ha così interesse a fornire tale prova in caso di aumento di valore tra i momenti della liberalità e del decesso, per essere il solo a beneficiare del maggior valore, mentre gli altri eredi hanno interesse a fornirla quando il valore diminuisce per non dover sopportare una perdita;

CS-Eigenmann, art. 630 n. 1.

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­

il carattere irrevocabile della consegna della valutazione è quindi necessario per proteggere gli altri eredi in caso di perdita di valore dell'impresa. Infatti, se la consegna non fosse irrevocabile, l'erede rilevatario potrebbe chiedere la restituzione della valutazione per non dover assumere da solo la perdita di valore dell'impresa e poterla dividere con gli altri eredi, impedendo loro di dimostrare il valore dell'impresa nel momento della liberalità o dell'assunzione di controllo e quindi la perdita subita;

­

la valutazione del valore dell'impresa e i relativi documenti giustificativi devono essere depositati presso l'autorità designata dai Cantoni per la custodia delle disposizioni testamentarie all'attenzione degli eredi legittimari (art. 504 e 505 cpv. 2 CC). Si ricorre così a una struttura esistente e sperimentata. L'autorità ha il compito di conservare i documenti e di consegnarli agli eredi legittimari al decesso del disponente. Nel caso in cui il disponente ha cambiato domicilio e l'autorità non ne ha appreso il decesso, gli eredi legittimari possono rivolgersi a tale autorità per ottenerli.

I documenti devono essere consegnati dal disponente o dal beneficiario della liberalità entro un anno dalla liberalità (cpv. 1 n. 1) o dall'assunzione di controllo (cpv. 1 n. 2).

È possibile depositare una valutazione dell'impresa anche se è stata acquistata al defunto al valore di mercato; in tal modo nel momento del decesso il rilevatario può provare che non vi è stata alcuna liberalità.

Per chi rileva l'impresa, il fatto di dover effettuare una valutazione del valore dell'impresa e di doverla depositare presso un'autorità per poter beneficiare da solo di un futuro plusvalore costituisce un onere supplementare che potrebbe indurlo a rinunciare a rilevare l'impresa poiché ciò implica anche il rischio di dover sopportare eventuali future perdite di valore. Tuttavia, ciò rientra nel rischio imprenditoriale. Se il rilevatario non deposita i documenti richiesti, un plusvalore o una perdita futuri saranno condivisi con gli altri eredi. Per salvaguardare i diritti degli altri eredi è indispensabile esigere la consegna della valutazione e dei documenti giustificativi perché in caso contrario l'erede che rileva l'impresa sarebbe il solo a disporre degli elementi di prova e potrebbe utilizzarli o dissimularli a suo piacimento, in funzione del suo interesse personale.

Cpv. 3: per chiarezza va precisato che se il valore degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa (cpv. 1) non può essere stabilito, il conferimento è effettuato al valore nel momento dell'apertura della successione, conformemente alla regola generale dell'articolo 630 CC. D'altronde il valore nel momento dell'apertura della successione è determinante anche per gli elementi patrimoniali non necessari all'esercizio dell'impresa.

Titolo finale, art. 16a

III. Successione d'imprese

Il presente articolo si applica soltanto alle liberalità riguardanti un'impresa o partecipazioni in un'impresa intervenute prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e ha lo scopo di permettere che nella futura divisione dell'eredità sia considerato il valore di imputazione nel momento della liberalità o dell'assunzione del controllo (art. 630a cpv. 1 D-CC), a condizione che nel momento determinante sia stata effettuata una valutazione. A tal fine chi rileva l'impresa dovrà adempiere le condizioni richieste 37 / 44

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dall'articolo 630a capoverso 2 D-CC; per consegnare la valutazione relativa al momento previsto da tale disposizione disporrà tuttavia di un termine di un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Ciò permetterà agli imprenditori che hanno rilevato un'impresa o partecipazioni prima dell'entrata in vigore della revisione di beneficiare della revisione per quanto riguarda il futuro valore d'imputazione.

5.2

Codice di procedura civile

Art. 249 lett. c n. 4 e 5 Il disegno prevede l'applicazione della procedura sommaria in due nuovi casi riguardanti la trasmissione di imprese in via successoria, al fine di dirimere nell'ambito della procedura sommaria, al di fuori di una procedura di divisione successoria, eventuali controversie in materia. Questi due nuovi casi completano l'elenco delle questioni civilistiche alle quali si applica la procedura sommaria nel diritto delle successioni (art. 249 lett. c CPC).

N. 4: l'erede legittimario che non ha ricevuto o non riceve in altro modo l'importo della sua porzione legittima può rifiutare l'attribuzione di partecipazioni minoritarie da imputare sulla sua legittima e chiedere al giudice nell'ambito di una procedura sommaria la vendita dell'impresa o delle partecipazioni minoritarie, salvo che altri eredi ne chiedano l'attribuzione (art. 618 D-CC).

N. 5: in caso di disaccordo tra eredi sul prezzo di attribuzione di un'impresa o di partecipazioni in un'impresa nel quadro della divisione, ogni erede ha la possibilità di chiedere al giudice nell'ambito di una procedura sommaria la nomina di un perito per valutare tale valore (art. 621 D-CC).

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

La revisione del diritto successorio non avrà ripercussioni né sul personale né sulle finanze della Confederazione.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche previste avranno poche conseguenze dirette per i Cantoni e i Comuni.

In materia fiscale, i benefici attesi per l'economia (cfr. n. 6.3) potrebbero avere un leggero effetto positivo per i Cantoni e i Comuni in cui hanno sede le imprese che fanno parte di una successione grazie all'imposta sulle società e all'imposta sul reddito degli impiegati di tali imprese. Non si attende invece alcun effetto sulle imposte successorie e sulle donazioni. Le donazioni, comprese quelle concernenti le imprese, sono infatti tassate nel momento della liberalità e non in quello della successione.

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Inoltre, le donazioni e le successioni tra parenti in linea diretta (ascendenti e discendenti) e tra coniugi sono esentate da ogni imposta nella grande maggioranza dei Cantoni.

Globalmente le ripercussioni finanziarie della presente revisione per i Cantoni e i Comuni saranno piuttosto positive, ma di portata limitata.

6.3

Ripercussioni sull'economia

Su mandato dell'Ufficio federale di giustizia, lo studio esterno realizzato dall'Università di San Gallo (Schweizerisches Institut für KMU und Unternehmertum, KMUHSG; istituto svizzero per le PMI e l'imprenditorialità)95 ha esaminato le conseguenze economiche della revisione (analisi d'impatto della normativa) concentrandosi sulle tre misure principali per facilitare la trasmissione di imprese: la riduzione della riserva (già realizzata con la revisione del diritto successorio del 18 dicembre 2020), la possibilità di dilazione dell'obbligo di collazione e la valutazione dell'impresa nel momento della liberalità. L'effetto di queste misure è stato soltanto oggetto di una valutazione qualitativa e, dal punto di vista quantitativo, ha potuto essere realizzata soltanto una stima approssimativa.

Lo studio conclude che le misure aumenteranno il margine di manovra del disponente e del rilevatario e che per loro natura avranno un influsso positivo sulla trasmissione delle imprese in seno alla famiglia. Le norme proposte permettono di concentrare maggiormente la proprietà dell'impresa nelle mani di un solo successore, il che è ragionevole sotto il profilo economico; permettono inoltre di evitare incentivi inopportuni e problemi relativi al cosiddetto modello principale-agente, ossia dovuti a un'informazione asimmetrica tra il mandatario (principale) e il mandante (agente). La dilazione dell'obbligo di collazione e la valutazione dell'impresa nel momento della liberalità faciliteranno la successione delle imprese innanzitutto dal punto di vista di chi le rileva. Questi potrà meglio pianificare il processo e le compensazioni da prevedere e, se necessario, meglio utilizzare l'impresa per garantire i pagamenti compensatori. Nemmeno in tale ambito la misura produrrà incentivi inopportuni. Secondo lo studio, queste misure avranno effetti positivi indiretti sulla crescita, che non possono però essere quantificati.

In conclusione occorre rilevare che, secondo lo studio, le misure esaminate rispondono a problemi centrali della trasmissione d'imprese in seno alla famiglia nel momento della successione e permettono di aumentare il margine di manovra dell'ereditando. Dalle misure si attendono effetti positivi sul mantenimento delle imprese nella famiglia. Gli autori ritengono che le misure avranno un impatto diretto
positivo sulla crescita perché, invece di dover limitare gli investimenti a causa di una successione imminente o recente in seno alla famiglia, sarà possibile investire in tempo utile.

Infine, lo studio osserva che le nuove disposizioni contribuiscono a garantire una maggiore stabilità delle imprese e quindi degli impieghi96.

95 96

Lo studio può essere consultato all'indirizzo seguente: www.bj.admin.ch > Società > Progetti legislativi in corso > Diritto ereditario > Parere.

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 5 seg. e 31.

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6.4

Ripercussioni sulla società

La presente revisione vuole tenere conto nel diritto delle successioni dell'importanza della continuità delle imprese per l'economia nonché per la società in generale e in particolare per i titolari d'impresa. Si tratta anche di riconoscere in una certa misura gli sforzi di questi ultimi per creare o gestire la loro impresa e di tenere conto della loro presunta volontà che l'impresa, grazie a norme successorie adeguate, sia ripresa dai loro eredi in condizioni che permettano di proseguirne l'attività. Inoltre, i grandi principi e gli scopi del diritto successorio svizzero sono mantenuti: la salvaguardia della pace tra le generazioni, la preservazione oltre la morte del patrimonio costituito dal defunto e la distribuzione dei beni da lui lasciati secondo i suoi piani, in modo giusto ed economicamente ragionevole97.

6.5

Ripercussioni sulla parità tra donna e uomo

Il progetto prevede formalmente il trattamento paritario di donne e uomini. In pratica tuttavia, a causa di fattori sociali come la prevalenza statistica degli uomini alla testa delle imprese in Svizzera, le proposte del progetto potrebbero avere conseguenze diverse per donne e uomini. I meccanismi proposti per limitare le lesioni della parità di trattamento tra eredi (cfr. commenti all'art. 619 cpv. 2 e 3 D-CC) limiteranno tuttavia in ampia misura eventuali disparità risultanti dalla revisione.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La revisione proposta si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)98, che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di diritto civile.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non è vincolata da alcun impegno internazionale che riduca il suo margine di manovra in materia di diritto interno delle successioni. Il disegno è quindi conforme al diritto internazionale vincolante per la Svizzera e segnatamente agli obblighi che risultano dall'adesione a organizzazioni internazionali e ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali da essa conclusi.

97 98

Huber 1914, n. 822.

RS 101

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7.3

Forma dell'atto

La modifica del Codice civile riguarda disposizioni fondamentali relative a diritti e obblighi delle persone e pertanto deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).

7.4

Freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni relative a sovvenzioni, crediti d'impegno o limiti di spesa.

7.5

Delega di competenze legislative

Il disegno non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.

7.6

Protezione dei dati

Il disegno non tratta questioni legate alla protezione dei dati.

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Bibliografia Bader Daniel/Seiler Corinna, Unternehmensnachfolge bei Familienunternehmen, in Expert Focus 3/2017, pag. 146 segg. (cit. Bader/Seiler).

Bergmann Heiko/Halter Frank/Zellweger Thomas, Regulierungsfolgenabschätzung Revision Erbrecht, Forschungsbericht KMU-HSG, Università di San Gallo, 2018 (cit. Bergmann/Halter/Zellweger).

Bollon Nicolas, La succession du chef d'entreprise, in: Revue du notariat, Volume 111, numero 2, La protection du patrimoine, pag. 367 segg. (cit. Bollon).

Couchepin Gaspard/Maire Laurent, Commentaire des art. 611 à 619 CC, in: Eigenmann Antoine/Rouiller Nicolas (a c. di), Commentaire du droit des successions, Berna 2012 (cit. CS-Couchepin /Maire).

Deschenaux Henri/Steinauer Paul-Henri/Baddeley Margareta, Les effets du mariage, Berna 2017 (cit. Deschenaux/Steinauer/Baddeley).

Döbereiner Christoph, Frankreich, in: Süss Rembert (a c. di), Erbrecht in Europa, 3a ed., Bonn 2015, pag. 491 segg. (cit. Döbereiner).

Eigenmann Antoine, Commentaire des art. 626 à 632 CC, in: Eigenmann Antoine/Rouiller Nicolas (a c. di), Commentaire du droit des successions, Berna 2012 (cit. CS-Eigenmann).

Eitel Paul, Alte und neue Probleme der Unternehmensnachfolge, in: Geiser Thomas/Koller Thomas/Reusser Ruth/Walter Hans Peter/Wiegand Wolfgang (a c. di), Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, Beiträge zum Familienrecht, Erbrecht, Persönlichkeitsrecht, Haftpflichtrecht, Medizinalrecht und allgemeinen Privatrecht, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berna 2002, pag. 493 segg. (cit. Eitel, Probleme).

Eitel Paul, KMU und Pflichtteilsrecht, in: Schmid Jörg/Girsberger Daniel (a c. di), Neue Rechtsfragen rund um die KMU, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 43 segg.

(cit. Eitel, KMU).

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