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Legge federale Disegno concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20221, decreta: I La legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci è modificata come segue: Art. 8

Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.

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Nel traffico combinato non accompagnato l'importo dell'indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno.

2

Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso fino a fine 2026.

3

La Confederazione può partecipare ai costi di liquidazione del gestore nell'anno successivo alla cessazione dell'esercizio della strada viaggiante.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2022 2456 RS 740.1

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Legge sul trasferimento del traffico merci

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