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Termine di referendum: 19 gennaio 2023

Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) del 30 settembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 20222; visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 20223, decreta:

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all'Accordo del 12 dicembre 20154 sul clima:

1 2 3 4

a.

riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;

b.

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti;

c.

orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

RS 101 FF 2022 1536 FF 2022 1540 RS 0.814.012

2022-3054

FF 2022 2403

Obiettivi in materia di protezione del clima, innovazione e rafforzamento della sicurezza energetica. LF

Art. 2

FF 2022 2403

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

tecnologie a emissioni negative: procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO2 dall'atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio;

b.

emissioni dirette: emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi;

c.

emissioni indirette: emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;

d.

saldo netto delle emissioni pari a zero: riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell'impatto delle emissioni rimanenti mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative.

Art. 3

Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e di impiego di tecnologie a emissioni negative

La Confederazione provvede affinché entro il 2050 l'impatto delle emissioni di gas serra causate dall'uomo in Svizzera sia pari a zero (obiettivo del saldo netto pari a zero): 1

a.

riducendo al minimo le emissioni di gas serra; e

b.

compensando l'impatto delle emissioni rimanenti mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative in Svizzera e all'estero.

Dopo il 2050 le quantità di CO2 rimosse e immagazzinate mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative devono superare le emissioni di gas serra rimanenti.

2

La Confederazione provvede affinché rispetto al 1990 le emissioni di gas serra siano ridotte conformemente ai seguenti obiettivi intermedi: 3

a.

in media, nel periodo 2031­2040, almeno del 64 per cento;

b.

entro il 2040, almeno del 75 per cento;

c.

in media, nel periodo 2041­2050, almeno dell'89 per cento.

Gli obiettivi di riduzione devono essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. Nella misura del possibile devono essere raggiunti mediante una riduzione delle emissioni in Svizzera.

4

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro il 2050 in Svizzera e all'estero siano disponibili sufficienti pozzi di carbonio per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale può fissare valori indicativi per l'impiego di tecnologie a emissioni negative.

5

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerate anche le emissioni generate dal carburante utilizzato per il rifornimento in Svizzera del traffico aereo e della navigazione internazionali.

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Obiettivi in materia di protezione del clima, innovazione e rafforzamento della sicurezza energetica. LF

Art. 4

FF 2022 2403

Valori indicativi per settore

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura: 1

a.

nel settore degli edifici: 1. entro il 2040, dell'82 per cento, 2. entro il 2050, del 100 per cento;

b.

nel settore dei trasporti: 1. entro il 2040, del 57 per cento, 2. entro il 2050, del 100 per cento;

c.

nel settore dell'industria: 1. entro il 2040, del 50 per cento, 2. entro il 2050, del 90 per cento.

Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori nonché ai gas serra e alle emissioni generate da vettori energetici fossili. Tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi nell'Unione europea.

2

Art. 5

Cronoprogrammi per imprese e settori

Entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette.

1

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1, imprese e settori possono elaborare cronoprogrammi.

2

Alle imprese e ai settori che elaborano un cronoprogramma entro il 2029 la Confederazione mette a disposizione basi documentali, standard e consulenza specialistica.

Può tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

3

Art. 6

Promozione di tecnologie e processi innovativi

Fino al 2030 la Confederazione accorda alle imprese aiuti finanziari per l'impiego di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l'attuazione dei cronoprogrammi di cui all'articolo 5 capoverso 2 o di singole misure da essi previste.

1

2

Gli aiuti finanziari sono versati mediante gli strumenti di promozione esistenti.

3

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

i requisiti relativi alle singole misure;

b.

i termini entro cui i cronoprogrammi o le singole misure devono essere attuati.

Non è versato alcun contributo per misure che beneficiano già di altri incentivi o sono integrate in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra.

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L'Assemblea federale stanzia un credito d'impegno della durata di sei anni mediante decreto federale semplice.

5

Art. 7

Copertura dei rischi

Con le risorse di cui all'articolo 6 capoverso 5 la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8

Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché in Svizzera siano adottate le necessarie misure volte all'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alla protezione contro tali effetti.

1

Occorre in primo luogo evitare l'aggravarsi dei danni causati dai cambiamenti climatici a persone e cose, dovuto in particolare: 2

a.

all'aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;

b.

ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata;

c.

ai cambiamenti negli ecosistemi e nella composizione delle specie.

Art. 9

Obiettivi in materia di orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima

La Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

Occorre in particolare adottare misure destinate a ridurre l'impatto dei flussi finanziari nazionali e internazionali sul clima.

1

Il Consiglio federale può concludere con i settori finanziari convenzioni che orientano i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.

2

Art. 10

Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni

La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero e l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

1

Entro il 2040 l'Amministrazione federale centrale presenta un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Oltre a quelle dirette e indirette, sono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle.

2

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato del raggiungimento dell'obiettivo.

3

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Obiettivi in materia di protezione del clima, innovazione e rafforzamento della sicurezza energetica. LF

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I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell'ambito di competenza della Confederazione. La Confederazione li sostiene nell'assunzione di un ruolo esemplare mettendo loro a disposizione le necessarie basi documentali.

4

Art. 11

Attuazione degli obiettivi

Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative all'attuazione degli obiettivi definiti dalla presente legge: 1

a.

per il periodo 2025­2030;

b.

per il periodo 2031­2040;

c.

per il periodo 2041­2050.

Le proposte di cui al capoverso 1 sono attuate in linea di massima nel quadro della legge del 23 dicembre 20115 sul CO2.

2

Le proposte del Consiglio federale mirano al rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale.

3

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi definiti dalla presente legge.

4

Art. 12

Rapporto con altri atti normativi

Le disposizioni di altri atti normativi federali e cantonali, in particolare quelle concernenti il CO2, l'ambiente, l'energia, la pianificazione del territorio, le finanze, l'agricoltura, l'economia forestale e del legno, la circolazione stradale e il traffico aereo nonché l'imposizione degli oli minerali, andrebbero concepite e applicate in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente legge.

1

Per le regioni di montagna e periferiche che si trovano in una situazione particolare è previsto un sostegno supplementare.

2

Art. 13

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione.

1

2

Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

Art. 14

Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

5

RS 641.71

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Art. 15 1

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Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare del 27 novembre 20196 «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.7 2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022 Termine di referendum: 19 gennaio 2023

6 7

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Obiettivi in materia di protezione del clima, innovazione e rafforzamento della sicurezza energetica. LF

FF 2022 2403

Allegato (art. 14)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 30 settembre 20168 sull'energia è modificata come segue: Inserire l'articolo 50a prima del titolo della Sezione 2 Art. 50a

Programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l'efficienza energetica

Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

1

L'esecuzione compete ai Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti conformemente all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 20119 sul CO2.

2

I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell'eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d'impulso.

4

L'Assemblea federale stanzia un credito d'impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.

5

Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2bis e 3 lett. a Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. ...

2

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dall'interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.

2bis

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RS 730.0 RS 641.71

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3

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Sono considerati costi computabili: a.

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per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;