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Decreto del Consiglio federale che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname Modifica del 20 giugno 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009, del 13 dicembre 2010, dell'11 dicembre 2014, del 21 gennaio 2017, del 17 novembre 2017 e del 20 aprile 20221, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 1, 3 e 4 L'obbligatorietà generale viene conferita per i Cantoni di Zurigo, Berna (escluso il circondario amministrativo del Giura bernese), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

1

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui al capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

3

Non sono assoggettati al CCL: a.

1

i mastri falegnami diplomati, se hanno funzioni direttive, i direttori d'azienda, i mastri d'officina e i tecnici falegnami e capi progettisti (definizione ai sensi dell'Appendice IV del CCL per il mestiere del falegname), nonché altri collaboratori e collaboratrici che in base alla loro posizione e responsabilità nell'azienda dispongono di ampi poteri decisionali nella gestione aziendale o possono influenzare in modo determinante le decisioni;

FF 2009 2663; 2010 8023; 2014 8423; 2017 669, 6707; 2022 1013

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b.

i collaboratori che lavorano nell'ambito dell'installazione, manutenzione e riparazione dei sistemi informatici interni e della relativa infrastruttura (tecnici di sistema, specialisti informatici e di rete, PC-Supporter, ecc.);

c.

il personale commerciale e di vendita;

d.

le persone in formazione, ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza3 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione.

Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

4

II La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale: Art. 13 cpv. 2 e 3 (Pene convenzionali) La pena convenzionale deve essere in primo luogo determinata in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contratto collettivo di lavoro. La pena convenzionale può essere comminata fino a un ammontare di 150 000 franchi.

2

Ai fini della determinazione dell'ammontare della pena convenzionale vengono considerati (cumulativamente) i seguenti criteri: 3

(...)

2.

in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro in materia di prestazioni di carattere non monetario, (...) la gravità della violazione;

3.

il numero di violazioni delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro compiute e la loro gravità;

4.

la recidiva riguardo alla violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro;

5.

le dimensioni dell'azienda;

2 3

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RS 823.20 ODist, RS 823.201

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6.

il fatto che i datori di lavoro o i lavoratori colpevoli e messi in mora abbiano già, in parte o interamente, adempiuto i propri obblighi o meno;

7.

l'eventuale autodenuncia;

8.

la disponibilità a collaborare e la partecipazione delle aziende colpevoli.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2025.

20 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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