FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Termine di referendum: 19 gennaio 2023
Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Modifica del 30 settembre 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20221, decreta: I La legge federale del 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 20 Abrogato Art. 21 cpv. 2 Abrogato Art. 25a
Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
L'accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 13 è sciolto all'entrata in vigore della presente modifica.
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FF 2022 393 RS 836.1 RU 1952 839
2022-3055
FF 2022 2407
Assegni familiari nell'agricoltura. LF
FF 2022 2407
Le risorse dell'accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.
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La quota delle risorse dell'accantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell'agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022
La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 11 ottobre 2022 Termine di referendum: 19 gennaio 2023
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