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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Proroga e modifica del 16 agosto 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014, del 30 gennaio 2015, del 28 marzo 2017, del 7 giugno 2018, del 20 dicembre 2018, del 19 marzo 2019 e del 24 marzo 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 34, 34.1 lett. c

(Indennità per assenze giustificate)

34.1.c Abrogato Art. 34a, 34a.2

(Congedo di paternità)

34a.2 Tutti i lavoratori assoggettati ... hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g CO, che è retribuito con un pagamento continuato del salario del 100 %. I datori di lavoro ricevono la corrispondente indennità di perdita di guadagno IPG. In questo modo, l'intero diritto ai giorni di congedo in relazione alla nascita di un figlio è compensato.

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FF 2014 679, 2127; 2015 1499; 2017 2817; 2018 2951, 985; 2019 2503; 2020 2304

2022-2655

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Art. 49, 49.1, 49.3, 49.4 e 49.7

(Impedimento per malattia ­ Obbligo di assicurazione)

49.1

Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso ... i dipendenti sottoposti ... per un'indennità pari all'90 % del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l'indennità di fine anno (senza spese).

49.3

Il datore di lavoro può concludere un'assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazione differite fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare il 90 % del salario durante il periodo di differimento.

49.4

I premi dell'assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente e per metà a carico del datore di lavoro.

49.7

Per ogni caso di malattia decade l'obbligo di pagamento continuato del salario nella misura di un giorno (carenza non pagata).

Art. 50, 50.1 lett.a 50.1

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(Condizioni di assicurazione)

Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue: a) indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'90 % del salario lordo in caso di malattia (senza spese);

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Appendice 8 1. Durata del lavoro (Art. 25) In virtù dell'art. 25.2 CCL, per il 2022 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) ammonta a 2080 ore.

2. Adeguamenti salariali (Art. 41) Tutte le imprese sottomesse ... concedono a tutti i dipendenti assoggettati ..., con giorno di riferimento 1 gennaio 2022, un aumento salariale generale di 60 franchi al mese. Non vengono considerati i dipendenti assunti a partire dal 1 luglio 2021. Altri aumenti salariali già concessi dal 1 luglio 2021 possono essere dedotti dai 60 franchi dovuti. Gli adeguamenti dei minimi delle classi salariali sono considerati quale aumento salariale.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° luglio 2021, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del CCL.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2022 e ha effetto sino al 30 giugno 2024.

16 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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