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Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Disegno

(Legge sul traffico pesante, LTTP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20221, decreta: I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 74, 84 e 85 della Costituzione federale3 Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1, rubrica Abrogata Art. 2 Abrogato Art. 5 cpv. 2 Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.

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FF 2022 2323 RS 641.81 RS 101

2022-2788

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Legge sul traffico pesante

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Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 5a

Responsabilità solidale

Se il detentore del veicolo è insolvibile o è stato diffidato invano, il proprietario, il locatore e il fornitore del leasing di un veicolo a motore sono solidalmente responsabili per: 1

a.

la tassa per il veicolo a motore;

b.

la tassa per i rimorchi trainati; e

c.

gli eventuali interessi ed emolumenti dovuti.

Le persone di cui al capoverso 1 non sono solidalmente responsabili se prima della conclusione del contratto l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conferma, su rispettiva richiesta, che il detentore del veicolo non è insolvibile né è stato diffidato invano.

2

Se l'UDSC constata a posteriori che il detentore è insolvibile o è stato diffidato invano e intende assoggettare alla responsabilità solidale la persona solidamente responsabile di cui al capoverso 1, esso comunica per scritto a tale persona di ritenerla solidalmente responsabile per le tasse future nonché per gli eventuali interessi ed emolumenti dovuti sul veicolo, se: 3

a.

non disdice il contratto entro 60 giorni; o

b.

tutte le tasse e gli eventuali interessi ed emolumenti dovuti sul veicolo non sono interamente pagati entro 60 giorni.

Art. 6 cpv. 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.

1

Art. 11

Determinazione dei chilometri percorsi

La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione dei chilometri percorsi. La distanza percorsa deve essere determinata manualmente o automaticamente e dichiarata all'UDSC.

1

Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi.

Esso può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Esso stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'UE per la determinazione dei chilometri percorsi.

2

In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.

3

Se il Consiglio federale ha prescritto l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata alla tassa deve garantire che tale sistema venga messo in 4

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funzione nel veicolo al quale il sistema è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.

Art. 11a

Fornitore di servizi per la determinazione dei chilometri percorsi

Il Consiglio federale può incaricare un fornitore di servizi di fornire alle persone assoggettate al pagamento della tassa un servizio per la determinazione dei chilometri percorsi (fornitore incaricato).

1

Il Consiglio federale può autorizzare altri fornitori di servizi a determinare i chilometri percorsi (fornitori autorizzati). Esso stabilisce le condizioni per l'autorizzazione.

2

La persona assoggettata al pagamento della tassa deve ricorrere al servizio del fornitore incaricato oppure al servizio di un fornitore autorizzato per la determinazione dei chilometri percorsi. Se sceglie il fornitore incaricato, quest'ultimo è obbligato a fornire il proprio servizio.

3

L'UDSC stabilisce le prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono soddisfare. Per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di rilevazione nei veicoli può dichiarare applicabili le prescrizioni tecniche e operative dell'UE.

4

Art. 11b

Obblighi del fornitore incaricato e dei fornitori autorizzati

Il fornitore incaricato e i fornitori autorizzati devono collaborare nell'ambito della riscossione della tassa: 1

a.

registrando le persone assoggettate al pagamento della tassa e i veicoli per i quali queste ultime devono versare la tassa;

b.

fornendo alla persona assoggettata al pagamento della tassa, se necessario, un sistema di rilevazione nel veicolo;

c.

determinando la distanza del percorso dei veicoli;

d.

trasmettendo all'UDSC i dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione);

e.

versando, se è dovuta, la tassa all'UDSC entro il termine di pagamento.

Il fornitore incaricato non può esercitare attività economiche diverse da quelle previste dalla presente legge.

2

3

L'autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.

Per le loro prestazioni di servizi a favore dell'UDSC i fornitori possono ricevere una controprestazione. Il DFF decide l'importo per i fornitori autorizzati. Esso può prevedere un emolumento di riscossione.

4

Art. 12 cpv. 2 Per i veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l'uscita dal territorio doganale.

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Art. 12a

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Sorgere del debito fiscale

Il debito fiscale sorge all'inizio della corsa nel territorio doganale. Esso diventa esigibile con il sorgere.

Art. 12b

Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli esteri

Il debito fiscale per i veicoli esteri per i quali si è ricorso al servizio di un fornitore autorizzato si estingue al momento del pagamento della tassa all'UDSC.

Art. 14a

Misure amministrative

Su richiesta dell'UDSC, l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo se, dopo la diffida infruttuosa del detentore del veicolo, per un veicolo svizzero: 1

a.

la tassa non è stata pagata;

b.

i pagamenti anticipati e le prestazioni di garanzie non sono avvenuti;

c.

ai fini della determinazione dei chilometri percorsi non viene utilizzato uno dei sistemi di rilevazione prescritti nel veicolo;

d.

ai fini della determinazione dei chilometri percorsi un dispositivo o un altro mezzo ausiliario difettoso non viene né riparato né sostituito.

Se si utilizzano targhe trasferibili e se il rifiuto o la revoca riguarda solo un determinato veicolo, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non toccati dalla misura.

2

L'UDSC può rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo o sequestrare il veicolo se per un veicolo svizzero o estero è soddisfatta una delle condizioni di cui al capoverso 1.

3

Titolo dopo l'articolo 18

Sezione 4a: Controlli Art. 18a

Principio

L'UDSC effettua controlli per verificare la collaborazione nell'ambito della riscossione della tassa.

1

2

Esso può effettuare i controlli in modo automatizzato.

Art. 18b

Controllo della distanza indicata

L'UDSC può utilizzare i dati del tachigrafo per controllare se la distanza indicata nella dichiarazione corrisponde a quella effettivamente percorsa.

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Inserire dopo il titolo della sezione 6 Art. 19b

Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la sottrazione della tassa;

b.

la messa in pericolo della tassa.

Art. 20

Sottrazione della tassa

È punito con una multa fino al quintuplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo la dichiarazione, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non mettendo in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte della tassa; oppure

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con una multa fino al triplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito.

2

3

Il tentativo è punibile.

La tassa sottratta o il profitto fiscale indebito che non possono essere determinati esattamente sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 20a 1

2

Messa in pericolo della tassa mediante violazione degli obblighi procedurali

È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

prima dell'inizio della corsa nel territorio doganale non ha messo in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo;

b.

prima dell'inizio della corsa nel territorio doganale non ha messo in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo a motore al quale esso è destinato;

c.

non tiene ininterrottamente in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo durante la corsa;

d.

non dichiara correttamente nel sistema di rilevazione nel veicolo un rimorchio trainato;

e.

omette la dichiarazione, presenta una dichiarazione inesatta, non trasmette i dati determinanti per la verifica della riscossione della tassa o non li trasmette correttamente.

Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

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Art. 22

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Perseguimento penale

Le infrazioni fiscali alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

1

2

L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

Inserire prima del titolo della sezione 7 Art. 23a

Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un fornitore del SET

Se una persona assoggettata al pagamento della tassa considera errata la fatturazione di un fornitore autorizzato del sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (fornitore del SET), deve contestare la fattura al fornitore del SET entro il termine di opposizione. Quest'ultimo deve verificare la contestazione.

Qualora il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza egli la trasmette all'UDSC.

1

Il termine di opposizione contro la tassazione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione presso il fornitore del SET.

2

Art. 25 Abrogato Art. 25a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Per i veicoli che, all'entrata in vigore della modifica del ... sono equipaggiati con un apparecchio di rilevazione precedente, si applica il diritto anteriore. Entro il 1° gennaio 2025 bisogna ricorrere a un servizio di un fornitore incaricato o autorizzato secondo il nuovo diritto.

1

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore.

2

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

4

RS 313.0

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1. Legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante nella versione dell'allegato 1 numero 53 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati Art. 11 cpv. 4 Abrogato

2. Legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale Art. 89d, frase introduttiva e lett. e I seguenti servizi trattano i dati del SIAC: e.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la legge del 19 dicembre 19978 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

III Il coordinamento della presente legge con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 6 7 8

RS 641.81 RU 2022 491 RS 741.01 RS 641.81

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Allegato (cifra III)

1. Coordinamento con la legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC Se la legge del ... sui compiti d'esecuzione dell'UDSC9 entra in vigore prima della discussione e dell'adozione della presente legge da parte dell'Assemblea federale, la modifica dell'articolo 22 della legge sul traffico pesante è priva di oggetto.

2. Coordinamento con la legge federale sulla circolazione stradale 2.1 Se la modifica del ...10 della legge federale del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale entra in vigore prima della presente legge, la modifica dell'articolo 89d della legge federale sulla circolazione stradale, anziché la cifra II/2, recita quanto segue: Art. 89d, frase introduttiva e lett. f I seguenti servizi trattano i dati del SIAC: f.

i servizi competenti per la riscossione e la verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 199712 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

2.2 Se la modifica della legge federale sulla circolazione stradale non è ancora stata adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 89d della modifica della legge federale sulla circolazione stradale è adeguato come segue: Art. 89d, frase introduttiva e lett. d­h I seguenti servizi trattano i dati del SIAC:

9 10 11 12 13 14

d.

Concerne soltanto il testo francese.

e.

le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut13, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

f.

i servizi competenti per la riscossione e la verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 199714 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza; FF 2022 ...

FF 2021 3027 RS 741.01 RS 641.81 RS 641.51 RS 641.81

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g.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 201015 sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori dei veicoli;

h.

le autorità competenti per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201116 sul CO2, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

RS 741.71 RS 641.71

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