FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 28 dicembre 2023

Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)», presentata il 9 giugno 2022; dopo che il 2 giugno 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)», presentata il 9 giugno 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Büttiker Katharina, Horn 2, 8714 Feldbach 2. Fournier Luc, Route de Pré-Marais 3, 1233 Bernex 3. Theus Marion, Winkelstrasse 17, 7250 Klosters 4. Gysling Erich, Steinacherstrasse 17c, 8910 Affoltern am Albis 5. Meyer Thomas, In der Ey 73, 8047 Zürich 6. Keller-Inhelder Barbara, Zürcherstrasse 190, 8645 Rapperswil-Jona 7. Pichler Renato, Niederfeldstrasse 92, 8408 Winterthur 8. Conoci Maya, Chressibuech 27, 8580 Hefenhofen 9. Minder Thomas, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen 10. Mérat Aaricia, Chemin des Lys 37, 1284 Chancy 11. Grisafi Favre Elena, Rue Guillaume Farel 5, 2053 Cernier 12. Piubellini Ursus, Sentiero Vinorum 2, 6900 Massagno 13. Munz Martina, Fernsichtstrasse 21, 8215 Hallau

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato d'iniziativa Stopfleber-Initiative, Alliance Animale Suisse, Kantonsstrasse 29, 7205 Zizers e pubblicata nel Foglio federale del 28 giugno 2022.

14 giugno 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 80 cpv. 2ter5 2ter

L'importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.

Art. 197 n. 156 15. Disposizione transitoria dell'art. 80 cpv. 2ter (Divieto di importazione di foie gras) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 80 capoverso 2ter entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

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RS 101 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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