FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 27 marzo 2024

Iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!», presentata il 6 settembre 2022; dopo che il 11 agosto 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!», presentata il 6 settembre 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bachmann-Roth Christina, Sandweg 3, 5600 Lenzburg 2. Binder Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden 3. Bischof Pirmin, Sälirain 16, 4500 Solothurn 4. Bregy Philipp Matthias, Aletschstrasse 7, 3904 Naters 5. Bünter Sarah, Harzbüchelstrasse 14, 9000 St.Gallen 6. Bürgin Yvonne, Werner-Weber-Strasse 3, 8630 Rüti 7. Ettlin Erich, Chatzenrain 22, 6064 Kerns 8. Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen 9. Gnägi Jan, Birkenweg 3, 3270 Aarberg 10. Gugger Niklaus, Feldstrasse 2, 8400 Winterthur 11. Häberli-Koller Brigitte, Furthstrasse 6, 8363 Bichelsee-Balterswil 12. Hegglin Peter, Nussli 3, 6313 Edlibach 13. Hess Lorenz, Bergackerstrasse 93, 3066 Stettlen 14. Humbel Ruth, Bollstrasse 34, 5413 Birmenstorf 15. Juillard Charles, Rue Auguste-Cuenin 2A, 2900 Porrentruy 16. Lohr Christian, Alleeweg 10, 8280 Kreuzlingen 17. Maitre Vincent, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève 18. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil 19. Pfister Gerhard, Gulmstrasse 53, 6315 Oberägeri 20. Roduit Benjamin, Chemin Pierre Avoi 11, 1913 Saillon 21. Roth Pasquier Marie-France, Chemin du Gibloux 23, 1630 Bulle 22. Schneider Tino, Hirschweg 13, 7000 Chur 23. Stadelmann Karin, Bundesstrasse 17, 6003 Luzern 24. Streiff Marianne, Kirchgässli 25, 3322 Urtenen-Schönbühl

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Alleanza del Centro, Seilerstrasse 8a, casella postale, 3011 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 27 settembre 2022.

13 settembre 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi ­ Basta con la discriminazione del matrimonio!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2 lett. cbis 2

In tale ambito si attiene ai principi seguenti: cbis. per il calcolo delle rendite ordinarie, le persone assicurate coniugate sono equiparate agli altri assicurati; la riduzione della somma delle due rendite per coniugi non è ammissibile.

Art. 197 n. 155 15. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 2 lett. cbis (Equiparazione del matrimonio nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) Se la relativa legislazione d'esecuzione non entra in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera cbis da parte del Popolo e dei Cantoni, allo scadere di tale termine il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione, che hanno effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

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Affinché le persone assicurate coniugate siano equiparate agli altri assicurati, nell'ordinanza il Consiglio federale stabilisce, in particolare, che la somma delle rendite per coniugi non è ridotta a causa dello stato civile e che le persone assicurate coniugate che non esercitano un'attività lucrativa versano contributi.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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