FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

22.019 Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) e la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 18 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS, Sviluppi dell'acquis di Schengen). Nel contempo vi sottoponiamo, per approvazione, una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Il presente messaggio riguarda le modifiche successive del regolamento (UE) 2018/1240, conseguenti ai due regolamenti modificativi (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152, necessarie per garantire l'interoperabilità del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi con gli altri sistemi d'informazione dell'UE. Il messaggio contiene inoltre una modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Situazione iniziale Con il regolamento (UE) 2018/1240 l'UE ha istituito un nuovo sistema d'informazione e autorizzazione ai viaggi per lo spazio Schengen. In futuro, per poter varcare le frontiere esterne Schengen, i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto avranno bisogno di un'autorizzazione ai viaggi. Il regolamento (UE) 2018/1240 è stato notificato alla Svizzera il 7 settembre 2018 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero questo regolamento UE è stato approvato dall'Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Nel frattempo l'UE ha approvato i regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che contengono modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 volte a garantire l'interoperabilità del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) con gli altri sistemi d'informazione UE.

Regolamenti modificativi ETIAS (progetto 1) I regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152, approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 7 luglio 2021, erano già stati notificati alla Svizzera il 29 giugno 2021 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha approvato il loro recepimento l'11 agosto 2021, fatto salvo l'adempimento dei requisiti costituzionali.

L'interoperabilità, introdotta attraverso i due appositi regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, metterà in collegamento diversi sistemi d'informazione dell'UE ­ compreso l'ETIAS ­ consentendo uno scambio di dati tra questi sistemi e di conseguenza un utilizzo più mirato ed efficiente delle informazioni disponibili. I nuovi regolamenti modificativi ETIAS contengono modifiche conseguenti all'approvazione dei tre regolamenti UE riveduti concernenti il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e dei due regolamenti UE sull'interoperabilità. I due regolamenti modificativi
ETIAS disciplinano i diritti di accesso dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS (di seguito NES) ai dati salvati negli altri sistemi d'informazione UE (EES, VIS, SIS) ai fini dell'ETIAS. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra il sistema di ingressi/uscite EES e l'ETIAS. Al fine di agevolare il confronto tra l'ETIAS e gli altri sistemi, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d'informazione UE. Le modifiche nei due regolamenti modificativi ETIAS si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen. Il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), che 2 / 96

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comprende ora anche i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi (ECRIS-TCN), non rappresenta invece uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

L'utilizzo più efficiente delle informazioni disponibili aumenterà il livello di interoperabilità tra l'ETIAS e gli altri sistemi d'informazione dell'UE e migliorerà la sicurezza in Svizzera e nello spazio Schengen nonché la gestione della migrazione.

Oltre ai diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione UE e a quelli nazionali vi è un ulteriore fabbisogno di attuazione. Dai lavori di attuazione dell'ETIAS proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori modifiche. La Commissione europea e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno specificato, verbalmente e in forma scritta, che l'ETIAS si applica ai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata. Di conseguenza il campo di applicazione del regolamento ETIAS deve essere esteso a tutti i cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno.

Inoltre devono essere disciplinati i diritti di accesso della NES ai sistemi nazionali quali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e al Registro nazionale di polizia ai fini della verifica delle autorizzazioni di viaggio ETIAS di competenza della Svizzera nonché dell'elaborazione dell'elenco di controllo ETIAS. È necessario altresì creare un sistema nazionale ETIAS che supporti l'unità nazionale ETIAS (NES) nell'elaborazione manuale delle domande ETIAS e che servirà anche per la gestione dell'elenco di controllo. Infine, il Tribunale amministrativo federale (TAF) metterà a disposizione una piattaforma di trasmissione per la procedura di ricorso ETIAS che garantirà un suo rapido completamento e una comunicazione il più semplice e celere possibile da un punto di vista tecnico, attraverso messaggi standard, tra il TAF, i ricorrenti e l'autorità inferiore. Infine vengono adeguate le disposizioni procedurali per la procedura di ricorso ETIAS.

La trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti modificativi UE e le ulteriori attuazioni pratiche comportano a livello federale degli adeguamenti della
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), della legge sul Tribunale amministrativo federale, della legge sul casellario giudiziale, del Codice penale e della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

La trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti modificativi ETIAS comporta un onere finanziario per l'Amministrazione federale. I costi per l'attuazione dell'ETIAS sono già stati presentati nel dettaglio nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen). Nell'ambito dell'attuazione dei regolamenti modificativi ETIAS, insorgeranno ulteriori costi connessi unicamente alla creazione di una piattaforma che consente al Tribunale amministrativo federale di comunicare con i ricorrenti e l'autorità inferiore nel quadro della procedura di

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ricorso ETIAS. La creazione di un sistema nazionale ETIAS non genera costi supplementari, oltre a quelli già indicati nel messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.

Modifica della LStrI (progetto 2) La divisione Identificazione biometrica di fedpol (di seguito: BiomID) deve avere la possibilità di verificare i risultati comparativi delle ricerche qualora dalla consultazione dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino e dei relativi componenti sia emerso un riscontro positivo generato automaticamente. Tale verifica include il confronto manuale da parte di specialisti in biometria, i quali appurano se il materiale biometrico alla base del riscontro corrisponde effettivamente alla stessa persona. In base alle disposizioni dell'UE, questo controllo di qualità viene svolto già oggi per i riscontri positivi in Eurodac e deve essere esteso anche agli altri sistemi quali EES e VIS. Esso mira ad eliminare i cosiddetti risultati «falsi positivi», ossia gli avvisi generati dal sistema di una corrispondenza biometrica che in realtà non esiste. In questo modo, le persone non saranno trattenute inutilmente nel corso di controlli interni o messe in cattiva luce nell'ambito di accertamenti delle autorità di perseguimento penale. Inoltre, sarà possibile controllare i risultati delle ricerche di tracce (un tipo di ricerca al momento non effettuata automaticamente a causa del tasso di errore). Così facendo la verifica biometrica della persona risulta ancora più affidabile.

Questa precisazione nella LStrI e nella LSIP è integrata nel presente progetto.

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Indice Compendio

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9

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Introduzione 1.1 Partecipazione della Svizzera alla gestione delle frontiere esterne Schengen 1.2 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS 1.3 Interoperabilità

9 14 15

Situazione iniziale 2.1 Necessità di agire e obiettivi 2.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 2.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché le strategie del Consiglio federale

16 16 17 18

Procedura di consultazione 3.1 Panoramica 3.2 Argomentazioni dettagliate 3.2.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale 3.2.2 Protezione dei dati, nuovi diritti di accesso e istituzione dell'N-ETIAS 3.2.3 Estensione del campo d'applicazione dell'ETIAS 3.2.4 Piattaforma del TAF per la procedura di ricorso 3.2.5 Accesso della TPO ai sistemi d'informazione nazionali e dell'UE 3.2.6 Partecipazione della Svizzera al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali 3.3 Adeguamenti al progetto conseguenti alla consultazione 3.3.1 Adeguamenti al decreto federale 3.3.2 Ulteriore adeguamento: modifica della LStrI e della LSIP

20 20 22 22

4

Punti essenziali dei regolamenti modificativi ETIAS

28

5

Contenuto dei regolamenti modificativi ETIAS 5.1 Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere») 5.1.1 Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1) 5.1.2 Modifiche del regolamento VIS (art. 2) 5.1.3 Modifiche del regolamento EES (art. 3) 5.1.4 Modifica del regolamento «SIS rimpatrio» (art. 4) 5.1.5 Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5) 5.1.6 Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6) 5.1.7 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7) 5.2 Regolamento modificativo ETIAS «polizia»

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3

20

23 24 25 25 26 27 27 28

29 30 39 41 44 44 46 46 47 5 / 96

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5.2.1 5.2.2 5.2.3 6

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») (art. 1) Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2) Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

47 48 48

Punti essenziali del testo di attuazione 6.1 La normativa proposta 6.2 Concordanza tra compiti e finanze 6.3 Ampliamento del campo d'applicazione dell'ETIAS a tutti i cittadini di Paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen 6.4 Adeguamenti pratici necessari 6.4.1 Diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione nazionali 6.4.2 Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno dei processi operativi della NES 6.4.3 Creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso ETIAS 6.5 Adeguamenti giuridici necessari 6.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 6.5.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale 6.5.3 Legge sul casellario giudiziale 6.5.4 Codice penale 6.5.5 Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione 6.6 Particolare necessità di coordinamento

48 48 48

Commento ai singoli articoli del testo di attuazione 7.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 7.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale 7.3 Legge sul casellario giudiziale 7.4 Codice penale 7.5 Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

60 60 75 76 77

8

Necessità di coordinamento 8.1 Coordinamento con il progetto EES 8.2 Coordinamento con il progetto ETIAS 8.3 Coordinamento con il progetto SIS 8.4 Coordinamento con il progetto IOP 8.5 Coordinamento con il progetto MPT 8.6 Coordinamento con il progetto VOSTRA 8.7 Coordinamento con il progetto LPCEG

79 79 80 80 81 81 82 82

9

Ripercussioni

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7

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49 50 50 53 54 57 57 59 59 59 59 60

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9.1 9.2 9.3

Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Ripercussioni in altri settori

10 Aspetti giuridici 10.1 Costituzionalità 10.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 10.3 Forma dell'atto 10.4 Delega di competenze legislative 10.5 Protezione dei dati 10.6 Subordinazione al freno alle spese 11 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (progetto 2) 11.1 Situazione iniziale 11.1.1 Necessità di agire e obiettivi 11.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 11.2 Procedura di consultazione 11.3 La normativa proposta 11.4 Commento ai singoli articoli 11.5 Ripercussioni 11.6 Aspetti giuridici 11.6.1 Costituzionalità 11.6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 11.6.3 Rapporto con il diritto europeo Abbreviazioni

83 83 84 84 84 84 85 85 86 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 92

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che istituiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) (Disegno) FF 2022 1450 Scambio di note dell'11 agosto 2021 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF 2022 1451 7 / 96

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Scambio di note dell'11 agosto 2021 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF 2022 1452 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Disegno) FF 2022 1453

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Messaggio 1

Introduzione

Il presente messaggio riguarda due progetti. Il primo concerne il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero de regolamenti (UE) 2021/11501 e (UE) 2021/11522 (di seguito: regolamenti modificativi ETIAS) per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS (n. 2 segg.).

Il secondo progetto riguarda una modifica della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e della legge federale del 13 giugno 20084 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) (n. 11). La divisione Identificazione biometrica di fedpol (di seguito: BiomID) deve avere la possibilità di verificare i risultati comparativi delle ricerche qualora dalla consultazione di tutti i sistemi d'informazione Schengen/Dublino e dei relativi componenti sia emerso un riscontro positivo generato automaticamente. La verifica manuale consiste nell'appurare se il materiale biometrico alla base del riscontro corrisponde effettivamente alla stessa persona.

1.1

Partecipazione della Svizzera alla gestione delle frontiere esterne Schengen

Una gestione efficace delle frontiere esterne è un presupposto essenziale per garantire la libertà di viaggio delle persone all'interno dello spazio Schengen e costituisce pertanto un elemento centrale della cooperazione Schengen.

La Svizzera partecipa già ai seguenti sistemi d'informazione dell'UE: ­

1

2

3 4

Sistema d'informazione Schengen (SIS), in cui sono registrate le segnalazioni di persone ricercate o scomparse nonché di veicoli e oggetti ricercati. Nel SIS sono inoltre inseriti i divieti d'entrata e in futuro anche le decisioni di rimpatrio;

Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

RS 142.20 RS 361

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­

sistema d'informazione visti (C-VIS), che contiene i dati relativi ai visti Schengen;

­

Eurodac, la banca dati centrale delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo e delle persone fermate nel tentativo di entrare illegalmente nell'Unione europea.

Al fine di migliorare i controlli lungo le frontiere esterne Schengen e rafforzare la sicurezza interna, negli scorsi anni nel quadro della cooperazione Schengen e Dublino sono stati ottimizzati i sistemi d'informazione UE esistenti e ne sono stati creati di nuovi.

In questo contesto le basi legali del SIS e del C-VIS sono state radicalmente rielaborate.

Ora il SIS si basa su tre regolamenti che disciplinano l'esercizio e l'utilizzo del sistema in diversi settori:

5

6

7

­

il regolamento (UE) 2018/18625 riguarda il settore della «cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale» (di seguito regolamento «SIS polizia»);

­

il regolamento (UE) 2018/18616 disciplina l'uso del sistema nel settore delle «verifiche di frontiera» (di seguito regolamento «SIS frontiere»);

­

il regolamento (UE) 2018/18607 costituisce la base dell'utilizzo del SIS in vista del «rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpatri»).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

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I regolamenti (UE) 2021/11348 e (UE) 2021/11339 (di seguito: regolamenti modificativi VIS) riformano il sistema d'informazione visti (VIS) nonché le condizioni che ne derivano per l'accesso agli altri sistemi d'informazione dell'UE ai fini del VIS e modificano di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/200810 (di seguito regolamento VIS). Oltre ai visti per i soggiorni di breve durata (visti C e A), nel VIS saranno salvati anche i visti per i soggiorni di lunga durata (visto D) e i titoli di soggiorno per i cittadini di Stati terzi. Questi sviluppi di Schengen sono oggetto di un progetto separato.

È pure prevista una partecipazione ai seguenti nuovi sistemi, facenti ugualmente parte dell'acquis di Schengen: ­

sistema di ingressi/uscite (EES), nel quale in futuro saranno registrati i dati relativi agli ingressi e alle uscite di cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nonché i rifiuti d'entrata;

­

sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorisation System; ETIAS), tramite il quale in futuro i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto dovranno chiedere e ricevere l'autorizzazione ai viaggi prima di entrare nello spazio Schengen.

In concomitanza con il regolamento (UE) 2017/222611 sull'EES (di seguito regolamento EES) è stato adeguato anche il regolamento (UE) 2016/39912 (codice frontiere Schengen, CFS) per quanto riguarda l'uso dell'EES (regolamento [UE]

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11

12

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225 GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

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2017/222513). Questa modifica prevedeva un controllo automatizzato alla frontiera e un programma nazionale di facilitazione facoltativo (National Facilitation Programme, NFP) per cittadini di Stati terzi inteso ad agevolare i controlli alla frontiera.

Questi sistemi d'informazione UE della cooperazione Schengen/Dublino saranno collegati in modo tale da permettere di confrontare in maniera automatizzata i dati di identità, dei documenti di viaggio e biometrici (impronte digitali e immagini del viso).

A tal fine l'UE ha approvato i regolamenti (UE) 2019/81714 (di seguito: regolamento «IOP frontiere») e (UE) 2019/81815 (di seguito: regolamento «IOP polizia») volti a realizzare l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nel settore delle frontiere, della migrazione e delle autorità di perseguimento penale.

Negli scorsi anni il Parlamento ha già approvato come sviluppi di Schengen il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei seguenti regolamenti UE: ­

il regolamento EES nel giugno 201916;

­

il regolamento ETIAS nel settembre 202017;

­

le nuove basi legali del SIS nel dicembre 202018; e

­

le basi legali per l'istituzione dell'interoperabilità tra questi sistemi d'informazione UE nel marzo 202119.

Inoltre, sempre nel quadro del regolamento ETIAS, l'UE ha adeguato le basi legali del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), un sistema elettronico volto allo scambio di informazioni registrate nel casellario giudiziale tra i Paesi dell'UE20. Questa modifica non rappresenta invece uno sviluppo dell'acquis di Schengen, motivo per cui la Svizzera non ha accesso all'ECRIS-TCN; attualmente sta valutando se parteciparvi.

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14

15

16 17 18 19 20

Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

FF 2019 3819 FF 2020 6963 FF 2020 8813 FF 2021 674 Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); versione della GU L 236, 19.9.2018, pag. 72.

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L'interoperabilità dei sistemi d'informazione UE riguarda anche le seguenti banche dati: ­

i dati Europol (Europol Information System); e

­

le banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents; di seguito SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices; di seguito TDAWN).

Al riguardo si ricorda che attualmente la Svizzera non può accedere direttamente ai dati di Europol, ma può farlo solo attraverso l'unità Europol nazionale presso fedpol.

In base agli articoli 8 e 9 dell'Accordo del 24 settembre 200421 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, la Svizzera può richiedere a Europol di trasmetterle dati registrati nel sistema d'informazione di Europol (EIS). La Svizzera, tuttavia, auspica un accesso diretto ai dati di Europol. Le modalità con cui i componenti centrali potranno accedere ai dati di Europol sono ancora oggetto di chiarimenti.

Quale Paese membro di Interpol, dispone invece dell'accesso alle banche dati di Interpol, mentre l'accesso dei componenti centrali ai dati Interpol è anch'esso tutt'ora oggetto di chiarimenti.

Tutti questi sistemi contribuiscono a prevenire e individuare la migrazione irregolare, combattere il terrorismo e prevenire reati gravi.

Con i regolamenti (UE) 2021/1150, 2021/115122 e 2021/1152, l'ETIAS viene nuovamente adeguato. Questi regolamenti contengono modifiche divenute necessarie a seguito dell'approvazione dei regolamenti UE summenzionati al fine di garantire l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi a partire dalla sua messa in servizio.

Il regolamento (UE) 2021/1151 riguarda l'ECRIS-TCN e non è rilevante ai fini Schengen. Per tale ragione di seguito non sono più trattati i contenuti di questo regolamento UE.

Per una panoramica esaustiva e una migliore comprensione delle spiegazioni che seguono, nei due capitoli seguenti vengono brevemente illustrati l'ETIAS e l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE e i relativi componenti.

21 22

RS 0.362.2 Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7.

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1.2

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS

Con il regolamento (UE) 2018/124023 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito: regolamento ETIAS) viene creato nello spazio Schengen un sistema analogo all'ESTA24 degli USA. I cittadini di Stati terzi non soggetti all'obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen sono tenuti, con poche eccezioni, a richiedere online un'autorizzazione al viaggio prima del suo inizio. Questa autorizzazione costa sette euro ed è valida per tre anni.

Prima della partenza, i dati forniti dai viaggiatori sono controllati in relazione a determinati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la salute pubblica), mediante consultazione dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino esistenti SIS, EES e VIS, la banca dati delle impronte digitali Eurodac, le banche dati di Interpol SLTD e TDAWN, l'elenco di controllo ETIAS, nonché gli indicatori di rischio ETIAS.

Se la verifica automatizzata non evidenzia riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia automaticamente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se, invece, in uno dei sistemi consultati risulta un riscontro successivamente confermato dall'unità centrale ETIAS o se permangono dubbi sull'identità della persona, l'unità centrale ETIAS trasmette la domanda all'unità nazionale ETIAS (di seguito: NES) del competente Stato Schengen, la quale elabora la domanda in questione e decide in via definitiva se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, all'occorrenza dopo aver consultato altre NES, le autorità nazionali ed Europol. Analogamente alla procedura di rilascio dei visti, in determinate condizioni le NES hanno la possibilità, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi valida per un periodo limitato.

L'autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto di entrata nello spazio Schengen, ma costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del codice dei visti Schengen (documento di viaggio valido, risorse sufficienti ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto possano entrare nello spazio Schengen. Di conseguenza, al momento dell'inizio del viaggio, i vettori sono tenuti a verificare se i passeggeri di questa categoria sono
in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Grazie a questo esame preliminare il nuovo sistema incrementerà l'efficacia dei controlli di frontiera e colmerà le lacune in materia di informazione e sicurezza (art. 1 in combinato disposto con l'art. 4 regolamento ETIAS).

Le basi legali per l'istituzione dell'ETIAS sono contenute nel regolamento ETIAS.

Questo regolamento UE è stato notificato alla Svizzera il 7 settembre 2018 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 10 ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato 23

24

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Electronic System for Travel Authorization.

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il suo recepimento, con riserva di approvazione parlamentare, e il 6 marzo 2020 ha adottato il messaggio relativo al recepimento e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS25.

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'ETIAS è stato approvato dall'Assemblea federale il 25 settembre 202026. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Con la notifica dell'adempimento dei requisiti costituzionali (ratifica), lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento ETIAS è entrato in vigore per la Svizzera il 15 gennaio 2021, ma sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio del sistema.

1.3

Interoperabilità

L'interoperabilità intende migliorare la sicurezza in Svizzera e nello spazio Schengen, rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne e contribuire alla gestione della migrazione. Grazie all'interoperabilità, gli attuali sistemi d'informazione UE della cooperazione Schengen/Dublino in futuro saranno collegati in modo tale da permettere di confrontare in maniera automatizzata i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici (impronte digitali e immagini del viso) dei cittadini di Stati terzi. In tal modo, le informazioni disponibili potranno essere consultate in modo più semplice e veloce, rafforzando così la sicurezza nello spazio Schengen.

Il fulcro dell'interoperabilità è costituito dai seguenti nuovi componenti del sistema centrale: ­

il portale di ricerca europeo (ESP), che permette alle autorità competenti di consultare contemporaneamente più sistemi d'informazione;

­

il servizio comune di confronto biometrico (sBMS), che consente il confronto di dati biometrici (impronte digitali e immagini del viso) contenuti in più sistemi;

­

l'archivio comune di dati di identità (CIR), contenente i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi presenti in più sistemi d'informazione dell'UE;

­

il rilevatore di identità multiple (MID), che evidenzia le correlazioni esistenti tra i dati contenuti nei sistemi collegati (i cosiddetti collegamenti MID), contribuendo a individuare persone registrate sotto falsa identità o con più identità.

I quattro componenti del sistema centrale, in particolare il MID, non solo facilitano lo scambio di informazioni e di conseguenza la corretta e rapida identificazione delle persone, ma permettono anche di rilevare le identità multiple e le frodi di identità.

Le basi legali per l'istituzione dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nei settori frontiere, migrazione e polizia sono contenute nei regolamenti «IOP frontiere» 25 26

FF 2020 2577 FF 2020 6963

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e «IOP polizia». Il 21 maggio 2019 questi regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell'acquis di Schengen. Il 14 giugno 2019 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare. Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo al recepimento e all'attuazione dell'interoperabilità27.

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il progetto concernente l'interoperabilità è stato approvato dall'Assemblea federale il 19 marzo 2021. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l'8 luglio 2021. Tuttavia questo decreto sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio dei componenti del sistema centrale. Al momento è prevista una messa in servizio graduale dei singoli componenti del sistema centrale; l'attuazione non sarà completata prima del 2023.

2

Situazione iniziale

2.1

Necessità di agire e obiettivi

Contemporaneamente alle basi legali dell'ETIAS, l'UE ha elaborato anche le basi legali di altri di sistemi d'informazione Schengen/Dublino, quali l'EES o il SIS, nonché per l'interoperabilità di questi sistemi (v. n. 1). Inoltre è stata discussa la nuova versione del regolamento Eurodac che a tutt'oggi non è ancora stata approvata28. I regolamenti modificativi VIS sono stati adottati dall'UE il 7 luglio 2021.

L'ETIAS deve essere interoperabile con tutti questi sistemi d'informazione Schengen/Dublino. Pertanto il regolamento ETIAS prevede che nei nuovi regolamenti UE siano stabilite le modifiche tecniche da apportare agli atti giuridici dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino per conseguire l'interoperabilità con l'ETIAS. Inoltre, le corrispondenti disposizioni sono integrate anche nel regolamento ETIAS (art. 11).

I regolamenti (UE) 2021/1150 (di seguito: regolamento modificativo ETIAS «polizia») e (UE) 2021/1152 (di seguito: regolamento modificativo ETIAS «frontiere») contengono queste modifiche, conseguenti all'approvazione dei nuovi regolamenti SIS e dei regolamenti concernenti l'interoperabilità. Grazie a queste modifiche l'ETIAS sarà interoperabile con gli altri sistemi UE (sistema di ingressi/uscite EES, SIS e sistema d'informazione visti VIS) a partire dalla sua messa in servizio. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra l'EES e l'ETIAS.

27 28

FF 2020 7005 Il regolamento (UE) 2018/1240 relativo all'ETIAS ha mantenuto i riferimenti all'Eurodac contenuti nella proposta della Commissione relativa all'ETIAS, ma ha precisato, all'articolo 96, che le disposizioni concernenti la consultazione dell'Eurodac si applicheranno solo a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento Eurodac diventerà applicabile.

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Dato il diverso grado di partecipazione alla cooperazione Schengen da parte degli Stati associati, l'UE ha emanato tre atti giuridici separati, dei quali i due seguenti sono rilevanti ai fini Schengen: ­

il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» stabilisce le condizioni di accesso del sistema centrale e delle unità nazionali ETIAS agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e le relative modifiche del regolamento VIS, del regolamento EES e del regolamento ETIAS nonché dei regolamenti SIS «frontiere» e IOP «frontiere»;

­

il regolamento modificativo ETIAS «polizia» riguarda le modifiche dei regolamenti SIS «polizia» e IOP «polizia».

L'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE assume un ruolo primario nel colmare le lacune esistenti nel settore della sicurezza. La semplificazione dello scambio di dati tra i diversi sistemi d'informazione consentirà, inoltre, controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen, contribuendo così a contrastare la migrazione illegale.

Il 29 giugno 2021 i due regolamenti modificativi ETIAS sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell'acquis di Schengen. L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti modificativi ETIAS, con riserva di approvazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all'UE la rispettiva nota di risposta.

L'obiettivo del presente progetto è di recepire entro i termini prestabiliti gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di creare le necessarie basi giuridiche per la relativa trasposizione.

2.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

In base all'articolo 4 AAS29, la Svizzera è autorizzata, in virtù del suo diritto di partecipazione, a prendere parte ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE nel settore Schengen. Nello specifico, può esprimere il proprio parere e presentare suggerimenti.

Non dispone invece del diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS).

Il 7 gennaio 2019 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento concernente le modifiche del regolamento ETIAS.

Dato il diverso grado di partecipazione alla cooperazione Schengen da parte degli Stati associati, la proposta è stata suddivisa in tre atti giuridici separati. Uno di questi riguarda l'ECRIS-TCN, che non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen e pertanto non è rilevante per la Svizzera. Le discussioni in seno al Consiglio dell'UE si sono svolte dal 9 gennaio al 22 maggio 2019 e i negoziati con il Parlamento europeo (trilogo) dal 13 gennaio al 16 marzo 2021.

29

Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.362.31.

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Nel quadro dei negoziati i rappresentanti della Svizzera hanno potuto chiarire alcuni aspetti tecnici e avanzare le loro proposte di soluzione.

Le discussioni in seno al trilogo sono state particolarmente intense, soprattutto per quanto riguarda i temi seguenti: ­

portata degli accessi al SIS da parte della NES per la verifica manuale delle domande;

­

effetti delle novità del regolamento «SIS rimpatrio» e ruolo dell'ufficio SIRENE;

­

interoperabilità con l'ECRIS-TCN;

­

ruolo dell'ESP per l'interoperabilità tra i sistemi;

­

interoperabilità tra l'EES e l'ETIAS: quali dati ETIAS vengono salvati nell'EES.

Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo l'8 giugno 2021 e dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2021. L'approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 7 luglio 2021 tramite sottoscrizione dell'atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Gli sviluppi dell'acquis di Schengen, tuttavia, erano già stati notificati alla Svizzera il 29 giugno 2021.

2.3

Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

L'articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall'UE quale sviluppo dell'acquis di Schengen sin dalla firma dell'Accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen: in un primo momento l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché i due regolamenti modificativi ETIAS sono giuridicamente vincolanti, il loro recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.

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Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. n. 10.1). L'11 agosto 2021 la Svizzera ha informato l'UE nelle sue note di risposte che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

In concomitanza con i regolamenti modificativi ETIAS vengono inoltre modificati i seguenti otto regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen: ­

regolamento ETIAS;

­

regolamento VIS;

­

regolamento EES;

­

regolamento «SIS rimpatrio»;

­

regolamento «SIS frontiere»;

­

regolamento «IOP frontiere»;

­

regolamento «SIS polizia»; e

­

regolamento «IOP polizia».

Si tratta di regolamenti UE già recepiti dalla Svizzera come sviluppi di Schengen o per i quali è in corso la procedura di recepimento. Nel quadro del recepimento del regolamento modificativo ETIAS, la Svizzera deve pertanto anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali.

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono stati soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l'art. 14 par. 2 AAD30).

Nonostante i regolamenti modificativi ETIAS siano stati notificati alla Svizzera già il 29 giugno 2021, ossia prima dell'adozione formale avvenuta il 7 luglio 2021, nella fattispecie è giustificato (nonostante la notifica anticipata) far decorrere il termine di due anni per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti modificativi ETIAS soltanto dal 7 luglio 2021, per cui lo stesso scade il 7 luglio 2023. Tuttavia, in base all'attuale pianificazione dell'UE la messa in servizio dell'ETIAS nello spazio Schengen è prevista per maggio 2023.

30

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68.

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2.4

Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché le strategie del Consiglio federale

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202031 sul programma di legislatura 2019­2023.

Il progetto è anche uno degli obiettivi della Strategia di politica estera 2020­2023 del Consiglio federale32: la Svizzera controlla la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale; previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente. Quest'ultimo obiettivo si raggiunge in particolare attraverso l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione UE che consente inoltre un utilizzo più efficace dell'ETIAS stesso.

Il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti modificativi ETIAS non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'AAS.

3

Procedura di consultazione

3.1

Panoramica

Dall'11 agosto al 18 ottobre 2021 è stata svolta una procedura di consultazione conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 200533 sulla procedura di consultazione (LCo).

Sono pervenuti 45 riscontri, precisamente da 24 Cantoni, tre partiti politici (PLR. I Liberali, PSS e UDC), l'Unione delle città svizzere (UCS), il Tribunale federale (TF) e il Tribunale amministrativo federale (TAF) nonché 15 altre cerchie interessate. Di questi, tre Cantoni (GR, OW e SZ), il TF e sei cerchie interessate hanno espressamente rinunciato a presentare un parere (Aeroporto di Zurigo, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro, Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione, Società svizzera di diritto penale, UCS e Unione svizzera degli imprenditori).

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie con favore il progetto: tutti i Cantoni che si sono espressi nell'ambito della procedura (21), il PLR. I Liberali, il PS, l'UDC, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS), l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), il TAF, il Centre Patronal, l'Aeroporto di Ginevra, le FFS e young european swiss (yes).

31 32

33

Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­2023, FF 2020 1565.

www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/content/ publikationen/it/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-2023.html; www.eda.admin.ch > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategia di politica estera 2020­2023.

RS 172.061

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In particolare è giudicato positivo l'utilizzo efficiente delle informazioni disponibili che accresce l'interoperabilità tra l'ETIAS e gli altri sistemi d'informazione UE, facilita lo scambio dei dati e colma le lacune nella sicurezza aumentando la sicurezza nello spazio Schengen e favorendo una migliore gestione della migrazione (BE, SH, SO, CDDGP, CCPCS e ASM). Una maggiore sicurezza nello spazio Schengen va anche a beneficio del Popolo svizzero (PLR. I Liberali). Inoltre i controlli lungo le frontiere esterne Schengen saranno più rapidi ed efficaci (Aeroporto di Ginevra e Centre Patronal) e si potrà meglio combattere la migrazione irregolare (BL, NW, SH, SO, TI e VS).

Secondo il PS il progetto porta a un ragionevole aumento dell'efficienza. Pur sostenendo il progetto, l'UDC mantiene la propria posizione generalmente critica verso il sistema Schengen.

Il TAF accoglie con favore in particolare tutte le norme proposte volte ad accelerare questa procedura. Esso considera importante l'articolo 108dbis capoverso 5 LStrI, secondo cui in casi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici possono decidere come giudice unico. Questa riduzione della composizione dei giudici contribuisce a diminuire il fabbisogno di risorse.

yes ritiene assolutamente prioritaria la partecipazione completa e senza intoppi della Svizzera allo spazio Schengen. Per questo considera importante recepire rapidamente gli sviluppi di Schengen per non compromettere l'introduzione puntuale dell'ETIAS.

Anche le FFS appoggiano il progetto, ma chiedono che la polizia dei trasporti (TPO) ottenga l'accesso all'EES, all'ORBIS, all'N-SIS e al registro di polizia.

Tra le altre cerchie interessate il progetto viene respinto da AsyLex, Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri (GDS) e Solidarité sans frontières (SOSF), che esprimono perplessità circa la protezione dei dati.

AsyLex teme una criminalizzazione implicita dei profughi. Approva unicamente la creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale ­ pur chiedendosi se non sarebbe più opportuno ed efficiente introdurre un sistema simile per tutte le procedure da svolgere dinnanzi al TAF (almeno per quelle in cui la Segreteria di Stato della migrazione è l'autorità inferiore). Inoltre AsyLex critica il fatto che il termine
di consultazione previsto per legge sia stato ridotto di un mese.

I risultati della procedura di consultazione sono riportati nel rapporto sui risultati della consultazione34.

I partecipanti alla consultazione hanno affrontato in particolare gli aspetti di seguito illustrati.

34

Consultabili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP.

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3.2

Argomentazioni dettagliate

3.2.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

Alcuni partecipanti approvano il fatto che il progetto non avrà presumibilmente ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni e i Comuni (FR, GL e JU).

In merito, tuttavia, GE esprime alcuni timori, chiedendosi in che misura la riorganizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (dal 1° gennaio 2022 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini; UDSC) influirà sulla polizia cantonale e sui controlli alle frontiere esterne. Anche l'ASM non esclude al momento attuale che le modifiche proposte non accrescano il fabbisogno di personale in seno alle autorità di migrazione cantonali.

Anche l'Aeroporto di Ginevra prevede costi supplementari. Per questa ragione, ritiene di fondamentale importanza che la Svizzera partecipi anche al Fondo europeo per la gestione integrata delle frontiere (Fondo Border Management and Visa Instrument [BMVI]), successore del Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF-Frontiere).

Secondo l'UDC l'affermazione secondo cui l'introduzione di un sistema nazionale ETIAS (di seguito: N-ETIAS) non provocherà costi supplementari deve essere approfondita, come pure la presunta assenza di ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni e i Comuni.

Posizione del Consiglio federale I costi connessi all'ETIAS sono già stati indicati dettagliatamente nel messaggio del 6 marzo 202035 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS e nel messaggio del 4 settembre 201936 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino (per i dettagli si veda il n. 9.1). I presenti sviluppi di Schengen non comporteranno nuovi compiti per i Cantoni: pertanto non si prevedono ulteriori costi a loro carico.

Fondamentalmente la messa in servizio dell'ETIAS non provocherà un carico supplementare di lavoro rilevante per il personale dell'UDSC che si occupa dei controlli alle frontiere. L'interrogazione dell'ETIAS avverrà in modo automatico al momento della presentazione e della scansione del passaporto. Di conseguenza l'UDSC non prevede ripercussioni sotto il profilo organizzativo dovute all'ETIAS nella sua collaborazione con la polizia cantonale all'Aeroporto di Ginevra.

L'11 agosto 2021, il nostro Consiglio ha approvato il recepimento del regolamento (UE) 2021/114837 che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione

35 36 37

FF 2020 2577 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48.

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delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI), con riserva di approvazione parlamentare. La procedura di consultazione in merito a questo progetto è terminata il 18 novembre 2021. Attualmente è in fase di elaborazione il corrispondente messaggio.

3.2.2

Protezione dei dati, nuovi diritti di accesso e istituzione dell'N-ETIAS

Per timori legati alla protezione dei dati, AsyLex, SOSF e GDS respingono con fermezza l'ampliamento dei diritti di accesso delle unità nazionali ETIAS (NES) ai sistemi d'informazione nazionali e internazionali nonché i previsti miglioramenti dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione contenenti dati personali.

Secondo AsyLex il Garante europeo della protezione dei dati (di seguito: GEPD) si sarebbe espresso in maniera fortemente critica verso il progetto. Inoltre AsyLex respinge l'accesso (anche parziale) di aziende private a dati così sensibili.

SH invece è a favore dei nuovi diritti di accesso e dell'istituzione dell'N-ETIAS.

TG osserva che, in presenza di un riscontro positivo, la NES debba consultare anche l'autorità segnalante. Diversamente si rischierebbe, a causa della segnalazione, di vietare l'ingresso a una persona la cui presenza è importante nella procedura.

Posizione del Consiglio federale Il nostro Collegio condivide l'opinione dei partecipanti alla procedura di consultazione: quanto più complessi diventano i sistemi d'informazione europei e tanto più importante diventa la protezione dei dati e il suo rispetto.

I nuovi diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione europei e nazionali sono necessari per valutare se i riscontri positivi emersi sono associabili a possibili pericoli per la sicurezza o al rischio di migrazione illegale. Senza questi accessi tale verifica non può essere svolta. Inoltre si rischierebbe di permettere a persone, per esempio, registrate in una banca dati nazionale e che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica, di giungere sino alla frontiera esterna Schengen oppure di entrare nello spazio Schengen.

Questi accessi, tuttavia, sono possibili solamente in modalità lettura e nel quadro dell'adempimento dei compiti in qualità di NES. Le autorizzazioni alla base di questi accessi sono garantite attraverso un modello dei ruoli con autorizzazioni registrate.

Tutte le attività svolte dalle autorità sono registrate. Sono altresì previsti dei controlli secondo il regolamento ETIAS. In Svizzera la funzione di vigilanza è svolta dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

I dati dei richiedenti registrati nell'ETIAS sono salvati solamente per la durata di validità dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il
cosiddetto «log file» rimane salvato per un ulteriore anno. I richiedenti ETIAS possono chiedere di prolungare la durata di conservazione al massimo di altri tre anni. La durata massima di conservazione dei dati a partire dalla data dell'ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 37, 40 e 41 regolamento ETIAS) è di cinque anni.

Se i dati alla base di una simile decisione, conservati in un dossier, un fascicolo o una 23 / 96

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segnalazione in uno dei sistemi d'informazione UE, nei dati Europol, nelle banche dati dell'Interpol SLTD e TDAWN, nell'elenco di controllo ETIAS o nelle regole di verifica ETIAS, sono cancellati prima di tale termine di cinque anni, il fascicolo di domanda viene eliminato entro sette giorni dal giorno della cancellazione dei dati di questo dossier, fascicolo o segnalazione.

Come indicato al numero 10.5, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 4638 è stato consultato il GEPD. Il parere del GEPD sull'ETIAS del 13 marzo 201939 riguarda in particolare la relazione tra l'ETIAS e l'ECRIS-TCN ­ quest'ultimo, tuttavia, non vincolante per la Svizzera ­ ma non gli accessi della NES.

Si dà seguito alla richiesta del Cantone TG. È prevista dal punto di vista tecnico la consultazione anche dell'autorità segnalante, che tuttavia sarà svolta nel settore della polizia non direttamente dalla NES, bensì dal Single Point of Contact (SPOC) di fedpol. Sarà compito dello SPOC consolidare l'esito della consultazione alla NES con l'autorità segnalante.

3.2.3

Estensione del campo d'applicazione dell'ETIAS

AsyLex si esprime in modo critico verso l'estensione del campo d'applicazione ad altri cittadini di Stati terzi che, a suo avviso, potrebbe sfociare in un trattamento dei dati sproporzionato, il cui vantaggio aggiuntivo non risulta chiaro.

SH invece appoggia espressamente l'estensione del campo d'applicazione dell'ETIAS.

Posizione del Consiglio federale Il nostro Consiglio giudica ragionevole e necessaria dal punto di vista giuridico l'estensione del campo d'applicazione dell'ETIAS. L'Esecutivo condivide pertanto la posizione del Cantone SH. In tal modo si garantisce, da un lato, un controllo approfondito di tutti i cittadini di Stati terzi prima dell'ingresso nello spazio Schengen, a prescindere dalla durata del soggiorno. Dall'altro, senza tale estensione, i cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in uno Stato Schengen verrebbero respinti dal vettore al momento dell'imbarco, in quanto sprovvisti di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Ne sarebbero colpiti, per esempio, i cittadini di Nuova Zelanda, Giappone, Singapore o Regno Unito.

38

39

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; versione della GU L 295, 21.11.2018, pag. 39.

Commenti formali del GEPD in merito a due proposte per la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS; disponibili in tre lingue alla pagina https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ comments/formal-comments-edps-conditions-accessing-other-eu.

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3.2.4

Piattaforma del TAF per la procedura di ricorso

SH condivide la creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso ETIAS.

Considerato l'obiettivo dell'«Access to Justice», AsyLex è favorevole alla creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Si chiede tuttavia se non sarebbe più opportuno ed efficiente introdurre un sistema simile per tutte le procedure da svolgere dinnanzi al TAF (almeno per quelle in cui la Segreteria di Stato della migrazione è l'autorità inferiore). In caso contrario i costi per le singole «procedure ETIAS» sarebbero sproporzionati.

Posizione del Consiglio federale Di per sé è già prevista la partecipazione del TAF al progetto «Justitia 4.0»40, ma questo verrà realizzato non prima del 2025/2026. L'ETIAS entrerà in servizio già a maggio 2023 e i primi ricorsi perverranno a partire dal 2024. Di conseguenza, sino alla messa in servizio della soluzione nazionale va individuata una soluzione tecnica provvisoria che assicuri, nel quadro della procedura di ricorso ETIAS, una comunicazione semplice ed efficace tra il Tribunale amministrativo federale, la parte ricorrente e l'autorità inferiore. Il Tribunale amministrativo federale istituirà pertanto una propria piattaforma di trasmissione per questa procedura di ricorso. Al momento attuale non è previsto un ampliamento di questa piattaforma.

3.2.5

Accesso della TPO ai sistemi d'informazione nazionali e dell'UE

Le FFS chiedono che la polizia dei trasporti (TPO) abbia accesso ai seguenti sistemi d'informazione:

40

­

EES: la TPO contribuisce al perseguimento delle infrazioni alle disposizioni penali federali per la prevenzione, individuazione e indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi;

­

ORBIS: nell'ambito dei controlli delle persone la TPO potrebbe contribuire ad appurare se sono soddisfatti i requisiti per l'ingresso;

­

N-SIS: la TPO svolge anche compiti che rientrano nel campo d'applicazione dell'N-SIS (arrestare una persona, controllare i divieti d'entrata, trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità o per prevenire minacce) e di conseguenza deve poter accedere all'N-SIS;

­

registro di polizia: poiché secondo l'articolo 15 capoverso 4 lettera k LSIP la TPO ha accesso al RIPOL, l'accesso al registro di polizia ne è una logica conseguenza (art. 17 cpv. 4 LSIP).

Progetto di gestione elettronica degli atti (eJustizakte) e dello scambio di atti giuridici per via elettronica in tutte le fasi delle procedure di diritto penale, civile e amministrativo.

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Posizione del Consiglio federale È vero che nel quadro della legge federale del 25 settembre 202041 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) la TPO otterrà l'accesso online a RIPOL. Tuttavia, il nostro Consiglio ritiene una scelta piuttosto critica concedere alla TPO ulteriori accessi a sistemi d'informazione di polizia e del settore della migrazione per le ragioni di seguito illustrate.

Secondo la legge federale del 18 giugno 201042 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), la TPO dispone di poteri limitati allo svolgimento dei propri compiti (p. es. controllo dei documenti di legittimazione, ma anche sequestro di oggetti.). Non effettua controlli delle persone ai sensi del diritto degli stranieri.

Questi poteri stabiliti per legge devono essere interpretati in modo restrittivo. Pertanto i compiti della TPO, limitati a far valere il regolamento interno e il contratto di trasporto, terminano laddove inizia la sovranità della polizia cantonale. I regolamenti UE non prevedono un accesso per lo svolgimento dei compiti della TPO.

La TPO non è equiparabile a un'autorità di polizia, da cui si distingue per il fatto di essere un'organizzazione privata con compiti di pertinenza statale. Per questa ragione la CCPCS ha anche rifiutato l'adesione della TPO alla sua organizzazione.

L'accesso all'ETIAS, come pure all'EES, è riservato esclusivamente alle autorità di controllo delle frontiere, migratorie e di perseguimento penale. La TPO non svolge tali compiti previsti dalla legge, ma è responsabile unicamente della protezione dell'infrastruttura e delle persone e merci da trasportare («La polizia dei trasporti garantisce la sicurezza nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblici.») Assegnare tali competenze alla TPO significherebbe creare dei doppioni e trasferire compiti di pertinenza statale ad organizzazioni non statali. Questa eventualità viene fermamente respinta dal nostro Collegio. L'eventuale supporto della TPO agli organi statali dovrà avvenire (di caso in caso) su richiesta degli organi stessi e non in virtù di una propria competenza.

3.2.6

Partecipazione della Svizzera al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali

Il PLR. I Liberali auspica la partecipazione della Svizzera al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali.

Posizione del Consiglio federale Attualmente si sta esaminando la possibile adesione della Svizzera all'ECRIS/ECRISTCN.

41 42

FF 2020 6795 RS 745.2

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3.3

Adeguamenti al progetto conseguenti alla consultazione

3.3.1

Adeguamenti al decreto federale

In base ai risultati positivi della procedura di consultazione, il decreto federale concernente il recepimento dei due regolamenti modificativi ETIAS ha subito solo lievi modifiche materiali.

All'articolo 108i capoverso 1 lettera i del disegno LstrI (D-LstrI) riguardante il contenuto del sistema ETIAS nazionale è stata apportata una piccola precisazione formale.

L'articolo 108dbis capoverso 5 D-LStrI concernente una deroga al principio della composizione di tre giudici per la nuova procedura di ricorso ETIAS presso il TAF è stato concretizzato: al fine di ridurre il maggiore onere per il TAF, nell'avamprogetto destinato alla consultazione i giudici potevano decidere come giudice unico nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS in casi manifestamente fondati o manifestamente infondati. Tale deroga era necessaria per poter rispettare il principio della celerità nell'esame di questa procedura. Tuttavia dopo la consultazione i casi in cui a decidere è il giudice unico sono chiaramente circoscritti dalla legge. Ora il capoverso 5 prevede, a integrazione dell'articolo 23 capoverso 1 LTAF, che il giudice unico decida in merito ai ricorsi manifestamente infondati perché è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno oppure perché l'unità ETIAS di un altro Stato ha trasmesso un parere negativo.

L'articolo 108d capoverso 5 D-LStrI riguarda il principio di applicazione della procedura amministrativa e le relative deroghe: la legge federale del 20 dicembre 1968 43 sulla procedura amministrativa (PA) è applicabile alla procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il presente articolo stabilisce altresì che alla procedura ETIAS non sono applicabili gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA. Inoltre stabilisce che al fine di attuare il regolamento ETIAS nonché gli atti di esecuzione e gli atti delegati emessi dalla Commissione europea, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA. I casi in cui si può derogare alla PA sono indicati in maniera esaustiva nella legge. Poiché gli atti di esecuzione e gli atti delegati dell'Unione europea concernenti la procedura di rilascio,
rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS sono attualmente in fase di elaborazione e l'attuazione tecnica nell'UE non è ancora conclusa, il Consiglio federale dovrà disciplinare in un secondo momento queste deroghe alla PA a livello di ordinanza.

L'art 108f bis D-LStrI prevede l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 108d capoverso 5 D-LStrI anche alla procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso attraverso i dati e alla procedura di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati nell'ETIAS (cpv. 1). Inoltre le disposizioni in deroga alla PA concernenti la procedura

43

RS 172.021

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di ricorso ETIAS (art. 108dbis­108dquinquies) sono applicabili anche ai ricorsi nell'ambito della procedura summenzionata (cpv. 2).

3.3.2

Ulteriore adeguamento: modifica della LStrI e della LSIP

Indipendentemente dai pareri pervenuti nel quadro della procedura di consultazione, nel progetto legislativo sono state inserite le seguenti modifiche della LStrI e della LSIP mediante un secondo progetto, separato dal decreto federale (per i dettagli in merito si veda il n. 11).

Ora la divisione Identificazione biometrica di fedpol avrà la possibilità di verificare i risultati comparativi delle ricerche qualora dalla consultazione dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino e dai relativi componenti sia emerso un riscontro positivo generato automaticamente. Questo controllo di qualità mira ad eliminare i cosiddetti risultati «falsi positivi», ossia gli avvisi generati dal sistema di una corrispondenza biometrica che in realtà non esiste. Questa precisazione nella LStrI e nella LSIP viene effettuata nel quadro del presente progetto. In virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a LCo si è rinunciato a una procedura di consultazione, poiché questa modifica concerne semplicemente una procedura di autorità federali e la competenza di fedpol in qualità di autorità federale.

4

Punti essenziali dei regolamenti modificativi ETIAS

Dato il diverso grado di partecipazione alla cooperazione Schengen da parte degli Stati associati, le modifiche del regolamento ETIAS sono suddivise in tre regolamenti.

Due di questi sono rilevanti ai fini Schengen: il regolamento modificativo ETIAS «frontiere», che riguarda il settore delle frontiere e dei visti, e il regolamento modificativo ETIAS «polizia», concernente il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Il terzo regolamento riguarda l'ECRIS-TCN che, non essendo rilevante ai fini Schengen, non viene illustrato.

I due regolamenti UE contengono modifiche concernenti i diritti di accesso, l'interoperabilità con gli altri sistemi d'informazione e adeguamenti tecnici.

Essi disciplinano le condizioni alle quali l'unità centrale ETIAS e le NES possono consultare i dati salvati negli altri sistemi d'informazione UE ai fini dell'ETIAS. I dati salvati nel fascicolo di domanda ETIAS sono consultabili solamente dagli Stati Schengen che già possono consultare i principali sistemi d'informazione conformemente alle rispettive modalità di partecipazione all'acquis di Schengen. Non possono invece consultare i sistemi d'informazione non direttamente gestiti dagli Stati Schengen.

Sono inoltre previsti nuovi diritti di accesso per le NES ai rispettivi casellari giudiziali nazionali.

Per consentire un utilizzo efficace dei dati viene altresì istituita l'interoperabilità tra l'ETIAS, gli altri sistemi d'informazione UE e i dati Europol e Interpol. Al fine di

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agevolare il confronto tra l'ETIAS e gli altri sistemi d'informazione UE, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d'informazione UE.

Infine vengono integrate nei rispettivi regolamenti UE le modifiche tecniche necessarie per l'istituzione completa dell'ETIAS a seguito dei regolamenti UE concernenti l'EES, l'ECRIS-TCN e il SIS nel frattempo approvati. Non costituendo uno sviluppo di Schengen, le modifiche riguardanti l'ECRIS-TCN non sono rilevanti per la Svizzera. In vista dell'esame delle domande ETIAS, nel SIS verrà integrata una nuova categoria di segnalazioni per i controlli di indagine. Inoltre le autorizzazioni ai viaggi ETIAS devono poter essere revocate, per esempio nel caso di segnalazioni SIS relative al rifiuto di ingresso e di soggiorno. Deve essere altresì stabilito il collegamento tecnico tra l'EES e l'ETIAS, in modo che, per esempio, al momento della creazione o dell'aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, l'EES possa interrogare automaticamente il sistema centrale ETIAS e importare automaticamente da questo i relativi dati.

Le modifiche si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali rappresentano sviluppi di Schengen già notificati alla Svizzera (si veda in merito il n. 1). Il nono regolamento UE concerne le modifiche del regolamento (UE) 2019/816 in riferimento all'ECRIS-TCN e, come già menzionato, non costituisce uno sviluppo di Schengen.

Il presente progetto non tratta l'accesso all'ETIAS da parte delle autorità competenti per il rilascio dei visti, previsto nel regolamento VIS riveduto, e nemmeno i contenuti dell'attuale revisione del regolamento Eurodac nel quadro del pacchetto sulla migrazione dell'UE del 23 settembre 2021. Il corrispondente accesso non è oggetto del presente progetto. Attualmente nell'Eurodac sono salvati solamente i dati biometrici e i numeri di identificazione: di conseguenza non è possibile effettuare un confronto alfanumerico tra i dati salvati nell'Eurodac e nell'ETIAS.

Sia il regolamento ETIAS che i regolamenti modificativi ETIAS saranno applicati contemporaneamente alla messa in servizio dell'ETIAS.

5

Contenuto dei regolamenti modificativi ETIAS

5.1

Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere»)

Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» modifica i seguenti regolamenti UE: ­

regolamento ETIAS (art. 1);

­

regolamento VIS (art. 2);

­

regolamento EES (art. 3);

­

regolamento «SIS rimpatrio» (art. 4);

­

regolamento «SIS frontiere» (art. 5); e

­

regolamento «IOP frontiere» (art. 6).

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5.1.1

Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1)

Art. 3 par. 1 n. 28 (nuovo) L'articolo 3 del regolamento ETIAS contiene diverse definizioni; al numero 28 è aggiunto il termine «altri sistemi di informazione UE», definito attraverso un elenco degli attuali sistemi d'informazione dell'UE nel settore della migrazione (EES, VIS, SIS ed Eurodac) nonché l'ECRIS-TCN.

Art. 4 lett. e ed e bis (nuova) Nell'articolo 4, che elenca gli obiettivi dell'ETIAS, viene modificata la lettera e e aggiunta la lettera «e bis». Nella lettera e viene aggiunto il sostegno agli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio. La nuova lettera «e bis» menziona il sostegno agli obiettivi dell'EES.

Art. 6 par. 2 lett. d bis (nuova) L'articolo 6 paragrafo 2 disciplina la composizione del sistema d'informazione ETIAS costituito, tra l'altro, da un sistema centrale per il trattamento dei dati delle domande, da un'interfaccia nazionale in ogni Stato Schengen, nonché da un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 11 (par. 2). La nuova lettera «d bis», a integrazione della lettera d, stabilisce che il sistema d'informazione ETIAS contiene un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale EES.

Art. 7 par. 2 lett. a e par. 4 (nuovo) L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito Frontex), è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette (art. 7 regolamento ETIAS) e i suoi compiti sono disciplinati alle lettere a­n del paragrafo 2.

Alla lettera a viene cancellato il rimando all'elenco di controllo ETIAS. Secondo il nuovo paragrafo 4 l'unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commissione nonché all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) in merito ai falsi riscontri positivi generati durante la verifica automatizzata secondo l'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento ETIAS.

Art. 11

Interoperabilità con gli altri sistemi d'informazione dell'UE e i dati Europol

L'articolo 11 viene sostituito. L'interrogazione automatizzata dei rispettivi sistemi nel quadro del trattamento automatizzato dei dati contenuti nella domanda sarà effettuata attraverso l'ESP (par. 1); (riguardo all'ESP v. n. 1.2). In questo modo è assicurata l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE e le banche dati Europol.

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Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati contenuti nella domanda con il VIS, verificando se è presente una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per il soggiorno breve riguardante il richiedente. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il VIS utilizzando l'ESP con i dati di identità di cui alle lettere a­i e i dati dei documenti di viaggio (lett. j) (par. 2).

Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con l'EES per verificare se il richiedente è attualmente segnalato nell'EES come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato. Inoltre nell'EES si verifica se il richiedente è stato oggetto di respingimento nello spazio Schengen. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare l'EES utilizzando l'ESP (par. 3) con i dati di identità di cui alle lettere a­j e i dati dei documenti di viaggio (lett. k).

Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con il SIS e verificherà se: ­

il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno oppure ai fini del rimpatrio, oppure, nel caso di minorenni, se la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno;

­

il documento di viaggio utilizzato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;

­

il richiedente o, nel caso sia minorenne, la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente, è oggetto di una segnalazione nel SIS come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione;

­

il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona scomparsa;

­

il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;

­

il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.

Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il SIS utilizzando l'ESP con i dati di identità di cui alle lettere a­k dei paragrafi 4 e 5 nonché i dati dei documenti di viaggio (lett. l) e, nel caso di minori, i dati di identità della persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale (lett. m) (par. 4 e 5).

Inoltre, utilizzando l'ESP il sistema centrale ETIAS confronta con l'ECRIS-TCN i dati pertinenti riportati nel paragrafo 6. Tuttavia, non essendo rilevante ai fini Schengen, questo paragrafo non è vincolante per la Svizzera.

Infine il sistema centrale ETIAS confronta, utilizzando l'ESP, i dati pertinenti con i dati dell'Europol e verifica se i dati contenuti nella domanda corrispondono ai dati salvati nelle banche dati Europol (par. 7).

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In caso di riscontri positivi, sino alla conclusione della procedura manuale l'ESP concede all'unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati dell'interrogazione per la verifica automatizzata secondo l'articolo 20 del regolamento ETIAS. Tale accesso non riguarda i riscontri positivi nell'elenco di controllo che possono essere visionati unicamente dalla NES. Il numero di riferimento è salvato nel fascicolo di domanda se i dati forniti corrispondono a quelli del richiedente o se dopo le verifiche automatiche permangono dei dubbi (par. 8).

La Commissione europea può adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in un fascicolo, in una segnalazione o in un file degli altri sistemi di informazione dell'UE consultati (par. 9). Inoltre essa può emanare atti di esecuzione al fine di stabilire le modalità tecniche per la conservazione dei dati (par. 10).

Al fine di determinare lo Stato Schengen competente per la verifica manuale e la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, nel fascicolo di domanda ETIAS è indicata l'origine dei rispettivi riscontri positivi (tipo di segnalazione SIS, sistema di origine, numero di riferimento ecc.). Questi dati sono accessibili per l'unità centrale ETIAS solamente se il sistema centrale ETIAS non è in grado di determinare lo Stato Schengen competente (par. 11).

Art. 11ter (nuovo) Sostegno agli obiettivi dell'EES Al momento della creazione o dell'aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, l'EES deve poter interrogare il sistema centrale ETIAS attraverso il canale di comunicazione sicuro di cui all'articolo 6 paragrafo 2 lettera d bis (v. sopra) e importare i dati attraverso una procedura automatizzata.

Art. 11quater (nuovo) Interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES ai fini della revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS richiesta dal richiedente L'articolo 41 paragrafo 8 del regolamento ETIAS prevede la possibilità per il richiedente di chiedere la revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Non esiste alcun rimedio giuridico contro tale revoca. Se al momento della presentazione il richiedente è ancora presente nello spazio Schengen, la revoca diventa efficace solamente quando
lascia lo spazio Schengen e la sua partenza è registrata nell'EES.

Secondo l'articolo 11quater in questi casi il sistema centrale ETIAS verifica automaticamente nel sistema centrale EES, attraverso il canale di comunicazione sicuro di cui all'articolo 6 paragrafo 2 lettera d bis, se la persona in questione è ancora presente nello spazio Schengen (par. 1). Se il richiedente non è più presente nello spazio Schengen, la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ha effetto immediato (par. 2); se è ancora nello spazio Schengen, non appena ne esce il sistema centrale dell'EES deve poter trasmettere una notifica immediata al sistema centrale ETIAS (par. 3).

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Art. 12

Interrogazione delle banche dati Interpol

L'articolo 12 prevede che, nell'ambito della verifica automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, oltre ai sistemi dell'UE come l'EES e il SIS, il sistema centrale ETIAS interroghi anche le banche dati Interpol SLTD e TDAWN (par. 1). Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 2).

Questo articolo è ora suddiviso in paragrafi e riformulato nel paragrafo 3: l'ETIAS non può interrogare le banche dati di Interpol se non è garantito sotto il profilo tecnico che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol ai sensi del paragrafo 2 (par. 3).

Le basi giuridiche già previste con il progetto sull'interoperabilità per l'interrogazione delle banche dati Interpol sono tuttora oggetto di discussioni tra l'UE e Interpol, le quali sostengono diverse opinioni giuridiche. La questione riguarda se e quando un riscontro positivo emerso dalle interrogazioni nei sistemi interoperabili debba essere condiviso con lo Stato segnalante. Nell'ambito dell'interoperabilità, attraverso l'ESP verrà dato alle autorità di sicurezza l'accesso a tutti i dati nei sistemi dell'UE, così come a quelli di Europol e Interpol, a condizione che dispongano delle necessarie autorizzazioni. Per i dati Interpol è previsto un cosiddetto meccanismo «silent hit». In caso di riscontro positivo, l'interrogazione nell'ESP non dovrebbe comportare che lo Stato segnalante ne sia informato e, per esempio, venga a conoscenza dell'autorità che ha ottenuto il riscontro positivo tramite l'ESP. Il riscontro positivo dovrebbe essere comunicato solo se vengono attivati i dati dettagliati di una segnalazione. Interpol ritiene che ogni riscontro positivo debba essere condiviso con lo Stato membro Interpol che effettua la segnalazione. Tali questioni ancora in sospeso saranno trattate in un accordo di coordinamento tra l'UE e Interpol. La Commissione europea ha predisposto un corrispondente mandato negoziale, approvato dal Consiglio il 13 luglio 2021. I negoziati formali tra la Commissione europea e Interpol sono stati avviati il 15 dicembre 2021.

Art. 17 par. 4 lett. a Al momento della compilazione della domanda, il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati personali (p. es. cognome, nome, data di nascita,
luogo di nascita, documento di viaggio, nazionalità, indirizzo e-mail) e la sua attuale attività professionale (art. 17 par. 2 e 3 regolamento ETIAS), nonché a rispondere ad alcune domande sul suo background personale (in particolare per quanto riguarda le registrazioni nel casellario giudiziale, i soggiorni in zone di guerra, le decisioni di rimpatrio; art. 17 par. 4 e 6 regolamento ETIAS).

Ora la persona che viaggia deve indicare anche se è stata condannata per reati di terrorismo nei venticinque anni precedenti (sinora erano venti anni) o, per gli altri reati elencati nell'allegato del regolamento, nei quindici anni precedenti (sinora erano dieci anni).

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Art. 20 par. 2 Nel quadro dell'elaborazione automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, il sistema centrale ETIAS effettua un confronto completamente automatizzato dei dati forniti dal richiedente con quelli conservati negli altri sistemi d'informazione (SIS, VIS, EES, Eurodac e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN), con l'elenco di controllo ETIAS e con le regole di verifica ETIAS (art. 20 regolamento ETIAS).

La formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 20 è modificata: vengono adeguati i rimandi all'articolo 17 paragrafi 2 e 8 ed è aggiunta la possibilità di interrogare, oltre alle citate banche dati, anche l'ECRIS-TCN. Inoltre è stabilito che l'interrogazione di questi sistemi informativi avviene utilizzando l'ESP.

Inoltre vengono aggiunte due nuove lettere: la lettera n concerne l'interrogazione dell'ECRIS-TCN da parte del sistema centrale ETIAS e la lettera o la segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio. Ora il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente è presente nel SIS una segnalazione ai fini del rimpatrio.

Art. 22 par. 2, 3 lett. b, 5 e 7 (nuovo) Qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo, il fascicolo è inoltrato all'unità centrale ETIAS, la quale lo esamina entro 12 ore per verificare il riscontro positivo e dissipare eventuali dubbi sull'identità del richiedente.

Nel paragrafo 2 sono modificati i rimandi all'articolo 20. Nel paragrafo 3 lettera b viene cancellato il rimando all'elenco di controllo ETIAS. Secondo il paragrafo 5 il fascicolo di domanda è trasmesso alla competente NES per il trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS se esiste un riscontro positivo con l'elenco di controllo ETIAS; concretamente, se vi sono dubbi circa l'identità del richiedente o se è emerso un riscontro positivo dalla verifica automatica di cui all'articolo 20 paragrafo 4. Il nuovo paragrafo 7 stabilisce che l'unità centrale ETIAS tiene automaticamente i registri di ogni operazione di trattamento dei dati.

Art. 23 par. 1 lett. c e par. 2 primo e terzo comma (nuovo) nonché par. 4 Al paragrafo 1 lettera c è aggiunta un'ulteriore categoria di segnalazione. Ora nell'interrogazione del SIS il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente è presente una segnalazione di persona da sottoporre a controlli di indagine.
In caso di riscontro positivo nel SIS a seguito di segnalazione di persona scomparsa, ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario, da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e, ora anche di segnalazione di persone da sottoporre a controlli di indagine, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente l'unità centrale ETIAS e l'ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha inserito la segnalazione nel SIS (art. 23 par. 2 regolamento ETIAS). L'unità centrale ETIAS verifica la corrispondenza tra i dati personali del richiedente e quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo; a tal fine è esplicitamente autorizzata ad accedere al fascicolo di domanda ETIAS e ai dati collegati (par. 2 primo comma).

Se l'unità centrale ETIAS ha confermato la corrispondenza, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha 34 / 96

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inserito la segnalazione. L'ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.

Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l'inserimento di una segnalazione al fine di impedire l'ingresso e il soggiorno (par. 2 terzo comma).

Secondo il paragrafo 4 il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi. Si precisa ora che tale riferimento è visibile solo all'ufficio SIRENE e all'unità centrale ETIAS.

Art. 25bis (nuovo) Uso degli altri sistemi d'informazione dell'UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS Il personale debitamente autorizzato delle NES ha accesso diretto agli altri sistemi d'informazione dell'UE al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS; può consultarli in modalità di sola lettura e non ha la possibilità di elaborare i dati. Le NES possono consultare nei seguenti sistemi d'informazione i dati specificati tra parentesi: ­

EES (i dati di cui agli art. 16­18 del regolamento EES);

­

VIS (i dati di cui agli art. 9­14 del regolamento VIS); e

­

SIS, limitatamente tuttavia alla verifica delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

A tale scopo la NES può consultare solamente i dati delle seguenti segnalazioni SIS: ­

segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno (art. 20 in combinato disposto con gli art. 24­26 del regolamento SIS «frontiere»);

­

segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione (art. 20 in combinato disposto con l'art. 26 regolamento SIS «polizia»);

­

segnalazioni di documenti ufficiali in bianco rubati, altrimenti sottratti, smarriti o pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l'art. 38 par. 2 lett. k regolamento SIS «polizia»);

­

segnalazioni di documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l'art. 38 par. 2 lett. l regolamento SIS «polizia»);

­

segnalazioni di cittadini di Paesi terzi ai fini del rimpatrio (art. 4 in combinato disposto con l'art. 3 regolamento SIS «rimpatrio»).

Se il riscontro positivo riguarda una registrazione nell'ECRIS-TCN, la NES interroga i casellari giudiziali nazionali in merito ai reati elencati nell'allegato del regolamento

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ETIAS. Al momento questi riscontri positivi non sono visibili per la Svizzera in quanto non partecipa all'ECRIS-TCN.

Art. 26 par. 3 lett. b, par. 3bis e par. 4 secondo comma (nuovo) L'articolo 26 del regolamento ETIAS disciplina il trattamento manuale delle domande ETIAS da parte delle NES. Nel paragrafo 3 lettera b viene modificato il rimando all'articolo 20.

Il nuovo paragrafo 3bis precisa come procedere con l'autorizzazione ai viaggi ETIAS quando emerge un riscontro positivo nel SIS per una segnalazione ai fini del rimpatrio.

Le misure concrete che la NES dovrà adottare in queste circostanze sono in fase di precisazione.

Nel paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma che concerne la notifica del riscontro positivo in riferimento a un'interrogazione nell'ECRIS-TCN.

Art. 28 par. 3 terzo comma (nuovo) Nel quadro del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la competente NES può consultare la NES di un altro Stato. In questo contesto le NES degli Stati membri consultati ottengono l'accesso al fascicolo di domanda (par. 2) e danno un parere motivato positivo o negativo circa la domanda. Questo parere viene registrato nel fascicolo di domanda (par. 3 primo e secondo comma).

Il terzo comma aggiunto nel paragrafo 3 precisa ora che tale parere è visibile unicamente alla NES dello Stato membro consultato e alla NES dello Stato membro competente.

Art. 37 par. 3 L'autorizzazione ai viaggi ETIAS è rifiutata se al richiedente è associato un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica. Tale può essere il caso, per esempio, di una persona che ha utilizzato un documento di viaggio rubato o invalidato oppure segnalato nel SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso oppure per il quale sussistono dubbi motivati circa l'autenticità dei dati e l'affidabilità delle dichiarazioni presentate (art. 37 regolamento ETIAS).

I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso (art. 37 par. 3 regolamento ETIAS). L'eventuale ricorso va presentato nello Stato Schengen che ha emanato la decisione di autorizzazione al viaggio conformemente alla sua legislazione nazionale. La NES dello Stato Schengen competente informa l'interessato in merito all'iter da seguire per presentare ricorso.

Il paragrafo
3 precisa che durante la procedura di ricorso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro garantisce al ricorrente l'accesso alle informazioni sulla sua domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il ricorrente può consultare tali informazioni in ogni momento accedendo in modo sicuro mediante autenticazione utente al sito Internet «ETIAS» della Commissione europea.

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Art. 41 par. 3 Un'autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata (art. 41 regolamento ETIAS) non appena risulta che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio o non sono più soddisfatte (p. es. nuova segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso). Nel nuovo paragrafo 3 è cancellato il termine «nuova» riferito alla segnalazione ai fini del rifiuto dell'ingresso. In tal modo si precisa che in questi casi l'autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata dalla NES indipendentemente dal fatto che il rifiuto dell'ingresso sia nuovo o meno.

Art. 46 par. 1, 3 e 5 (nuovo) L'articolo 46 riguarda le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati.

Qualora, a causa di un guasto, sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione dell'ETIAS, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida. Secondo il paragrafo 1 l'unità centrale ETIAS comunica il guasto del sistema non solo ai vettori, ma anche agli Stati Schengen.

Inoltre, secondo il paragrafo 3, se è tecnicamente impossibilitato per un lungo periodo a procedere all'interrogazione, per ragioni diverse da un guasto, il vettore lo comunica all'unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen.

Secondo il nuovo paragrafo 5 l'unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. La Commissione europea adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate relative al sostegno da fornire.

Art. 47 par. 2 lett. a L'articolo 47 del regolamento ETIAS disciplina l'accesso ai dati ETIAS ai fini di verifica alle frontiere esterne Schengen.

In base al paragrafo 2 lettera a le autorità di frontiera verificano se la persona è in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida. Nel caso di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, occorre inoltre verificare lo Stato membro o gli Stati membri per cui è valida.

Inoltre la lettera a precisa che dal sistema deve risultare se il cittadino dello Stato terzo esente dall'obbligo del visto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera c e rientra nel campo d'applicazione dell'ETIAS (ossia è familiare di un cittadino dell'Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE44 ma non è in possesso di

44

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE), GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 77­123.

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una carta di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente al regolamento [CE] n. 1030/200245).

Art. 64 par. 7 (nuovo) L'articolo 64 del regolamento ETIAS disciplina il diritto del richiedente di accesso ai propri dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento.

Conformemente al nuovo paragrafo 7 il diritto di accesso ai dati personali lascia impregiudicati l'articolo 53 del regolamento «SIS frontiere» e l'articolo 67 del regolamento «SIS polizia». Il richiedente può esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento presentandone richiesta all'unità centrale ETIAS o alla NES competente che la elabora entro 30 giorni.

Art. 73 par. 3 terzo comma L'articolo 73 disciplina le responsabilità di eu-LISA in fase di sviluppo dell'ETIAS.

Il terzo comma stabilisce ora che eu-LISA è responsabile anche dello sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione sicura fra il sistema centrale dell'EES e quello dell'ETIAS.

Art. 88 par. 1 lett. a e d, par. 6 e 7 (nuovo) In base all'articolo 88, la Commissione europea determina la data a partire dalla quale l'ETIAS entra in esercizio.

Nel paragrafo 1 lettera a si precisa che l'entrata in vigore dei presenti regolamenti UE ETIAS garantisce l'interoperabilità con tutti i sistemi d'informazione dell'UE riportati nell'articolo 11 (ad eccezione del regolamento Eurodac attualmente in fase di revisione).

La lettera d subisce modifiche puramente formali: vengono adattati i rimandi ai corrispondenti articoli.

Il nuovo paragrafo 6 concerne l'interoperabilità con l'ECRIS-TCN.

In base al nuovo paragrafo 7 l'ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol.

Art. 89 par. 2, 3 e 6 L'articolo 89 disciplina la facoltà della Commissione europea di adottare atti delegati a determinate condizioni.

45

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pagg. 1­7.

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A seguito delle nuove disposizioni introdotte con i presenti sviluppi di Schengen, i paragrafi 2, 3 e 6 subiscono una modifica puramente formale, nel senso che sono aggiunti i rimandi a queste nuove disposizioni.

Art. 90 par. 1 La Commissione europea è ora assistita da un comitato insediato da eu-LISA. Si tratta dello stesso organo consultivo già previsto nel regolamento EES che con le proprie conoscenze specialistiche sull'EES (e ora anche sull'ETIAS) sostiene la Commissione europea in particolare nella stesura dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni di attività annuali.

Art. 92 par. 5bis (nuovo) L'articolo 92 concerne il monitoraggio, la valutazione, lo sviluppo e il funzionamento dell'ETIAS da parte di eu-LISA. Il nuovo paragrafo 5bis riguarda la valutazione periodica dell'interrogazione dell'ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS.

Art. 96 par. 3 (nuovo) L'articolo 96 concerne l'entrata in vigore e l'applicabilità del regolamento ETIAS.

Il nuovo paragrafo 3 sancisce che l'articolo 11ter (Sostegno agli obiettivi dell'EES) si applica già a decorrere dall'entrata in vigore dei presenti sviluppi di Schengen, ossia dal 3 agosto 2021, e non a partire dalla messa in servizio dell'ETIAS.

5.1.2

Modifiche del regolamento VIS (art. 2)

Art. 6 par. 2 L'articolo 6 disciplina l'accesso al VIS al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati.

Il paragrafo 2 disciplina gli accessi al VIS dell'unità centrale ETIAS e delle NES dei singoli Stati Schengen.

Secondo questo paragrafo l'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato Schengen e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi degli articoli 15­22, 22octies­22quaterdecies e 45sexies (lett. a), per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento «IOP frontiere» (lett. c) nonché ora anche per gli scopi degli articoli 18quater e 18quinquies del regolamento VIS e del regolamento ETIAS (lett. b).

È precisato che tale accesso è limitato ai dati necessari all'assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell'Unione europea e deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

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Art. 18ter (nuovo) Interoperabilità con l'ETIAS A partire dalla data di messa in servizio dell'ETIAS, il VIS deve essere connesso all'ESP per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato II del regolamento VIS.

L'allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga il VIS.

Art. 18quater (nuovo) Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati del VIS Il paragrafo 1 ribadisce espressamente il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati del VIS necessari ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile (par. 1). Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell'ETIAS e quelli contenuti nel VIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES secondo l'articolo 26 del regolamento (par. 2).

Art. 18quinquies (nuovo) Uso del VIS per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS Per la consultazione del VIS la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) usati per le verifiche automatizzate (par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poiché non vengono rilevati nell'ETIAS.

A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità temporanea e di sola lettura; la consultazione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9­ 14 del regolamento VIS. Si tratta dei dati che devono essere inseriti dall'autorità competente per i visti nel quadro della presentazione della domanda di visto e di ulteriori dati registrati nel corso della relativa procedura (p. es. in fase di rilascio del visto, in caso di interruzione dell'esame della domanda o di rifiuto di un visto ecc.; par. 2).

Il risultato della consultazione del VIS è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 34bis (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con
l'ETIAS Per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell'ambito della consultazione del VIS attraverso l'ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell'ETIAS sia nel VIS.

Allegato II L'attuale allegato diventa allegato I; viene aggiunto un secondo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 18ter.

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5.1.3

Modifiche del regolamento EES (art. 3)

Art. 6 par. 1 lett. k (nuova) L'articolo 6 del regolamento EES elenca gli obiettivi dell'EES.

Nel paragrafo 1 è aggiunta la lettera k secondo cui l'EES sostiene anche gli obiettivi dell'ETIAS.

Art.8bis (nuovo) Processo automatizzato con l'ETIAS Un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento ETIAS consente all'EES di creare o aggiornare nell'EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un cittadino di Paese terzo esente dall'obbligo del visto. Ciò permette al sistema centrale EES, in fase di creazione o di aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, non solo di consultare l'ETIAS, ma anche di trasferire determinati dati dall'ETIAS all'EES (numero di domanda, data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS; par. 1).

Il sistema centrale EES può elaborare anche le interrogazioni provenienti dal sistema centrale ETIAS. Inoltre, se necessario, può prevedere l'invio di una comunicazione al sistema centrale ETIAS non appena è presente una cartella di ingresso/uscita da cui emerge che il richiedente la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ha lasciato lo spazio Schengen (par. 2).

Art. 8ter (nuovo)

Interoperabilità con l'ETIAS

A partire dalla data di messa in servizio dell'ETIAS, oltre al VIS deve essere connesso all'ESP anche l'EES per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate dell'EES attraverso l'ESP. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato III del regolamento EES. L'allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga l'EES.

Art. 9 par. 2bis (nuovo) L'articolo 9 disciplina l'accesso all'EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati. Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che i dati nell'EES possono essere consultati, in modalità di sola lettura, non soltanto dalle autorità di controllo delle frontiere e da quelle competenti per i visti e per l'immigrazione, ma anche dal personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS.

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Art. 13bis (nuovo) Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati Il servizio web previsto nel quadro dell'EES consente ai cittadini di Paesi terzi di inserire i dati richiesti unitamente alla prevista data d'ingresso o di uscita, o a entrambe le date. Su tale base il servizio web fornisce ai cittadini di Paesi terzi una risposta «OK» («ammesso») o «NOT OK» («non ammesso»), nonché le informazioni sul rimanente soggiorno autorizzato.

Anche i vettori utilizzano questo servizio web al fine di verificare se i cittadini di Paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto (art. 13 par. 3 regolamento EES in combinato disposto con l'art. 26 par. 1 lett. b CAS). Per l'ingresso in Svizzera ciò riguarda soltanto le compagnie aeree.

Il nuovo articolo 13bis prevede una procedura sostitutiva per i casi in cui ai vettori sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione dell'EES; in tali casi sono esentati dall'obbligo di consultare il servizio web. Non appena viene individuato un guasto l'unità centrale ETIAS informa i vettori e gli Stati Schengen. Se il guasto è rilevato dai vettori, essi informano l'unità centrale ETIAS che a sua volta informa immediatamente gli Stati Schengen. I vettori sono tenuti inoltre a comunicare l'impossibilità di consultare l'EES per altri motivi tecnici. I processi dettagliati saranno disciplinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

Infine secondo l'articolo 13bis in questi casi l'unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. Anche in questo caso i dettagli saranno disciplinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

Art. 17 par. 2 secondo comma (nuovo) L'articolo 17 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto devono essere inseriti nell'EES.

Il nuovo secondo comma prevede che nella cartella di ingresso/uscita dell'EES siano inseriti anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS e, in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.

Art. 18 par. 1 lett. b L'articolo 18
del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di Paesi terzi respinti devono essere inseriti nell'EES.

Ora per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto sono salvati anche i dati alfanumerici riportati nell'articolo 17 paragrafo 2 del regolamento EES (numero di domanda ETIAS, data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ecc.).

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Art. 25bis (nuovo) Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati dell'EES Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati dell'EES necessari ai fini dell'esercizio dei propri compiti. Qualora sia confermata una corrispondenza tra i dati registrati nell'ETIAS e quelli contenuti nell'EES oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES secondo l'articolo 26 del regolamento ETIAS (par. 2).

Art. 25ter (nuovo) Uso dell'EES per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS Per la consultazione dell'EES la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) già utilizzati per la verifica automatizzata (par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poiché non vengono rilevati nell'ETIAS.

A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consultazione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16­18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nonché di persone respinte.

Il risultato della consultazione dell'EES è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato della NES (par. 3).

Art. 28

Conservazione dei dati estratti dall'EES

Il nuovo articolo 28 prevede la possibilità di utilizzare i dati EES, oltre che ai fini dell'esame dei visti e delle relative decisioni (art. 24), ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione (art. 25), a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri Schengen (art. 26) e a fini di identificazione (art. 27), anche per la consultazione da parte dell'unità centrale ETIAS e per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS da parte delle NES.

Art. 46 par. 2 secondo comma (nuovo) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 46 riguardano l'obbligo per eu-LISA di conservare una registrazione di tutti i trattamenti di dati effettuati nell'EES.

Il nuovo secondo comma stabilisce che per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell'ambito della consultazione dell'EES attraverso l'ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell'ETIAS sia nell'EES.

Allegato III Viene aggiunto un terzo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 8ter.

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5.1.4 Art. 19

Modifica del regolamento «SIS rimpatrio» (art. 4) Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861

In base all'articolo 19 determinate disposizioni generali relative al SIS contenute nel regolamento «SIS frontiere» si applicano anche al regolamento «SIS rimpatrio» (p. es.

periodo di riesame delle segnalazioni, trattamento e protezione dei dati, responsabilità e monitoraggio, statistiche).

L'articolo subisce una modifica puramente formale. A seguito dei presenti sviluppi di Schengen, nel regolamento «SIS frontiere» vengono inserite diverse nuove disposizioni: ad alcune di queste rimanda l'articolo 19 (art. 36bis­36quater). Questo regolamento UE non subisce altre modifiche.

5.1.5

Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5)

Art. 18ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito della consultazione del SIS da parte dell'unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell'ETIAS.

Art. 34 par. 1 lett. h (nuovo) L'articolo 34 disciplina l'accesso ai dati contenuti nel SIS per le autorità nazionali competenti. Queste possono consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti seguenti (par. 1):

46

47

­

controlli di frontiere, a norma del codice frontiere Schengen46 (lett. a);

­

controlli di polizia e doganali (lett. b);

­

prevenzione, accertamento, indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla direttiva (UE) 2016/68047 (lett. c);

­

esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati Schengen, di permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata nonché di rimpatrio di

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

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cittadini di Paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di Paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. d); ­

controllo dell'identità delle persone che chiedono protezione internazionale nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non sono quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e);

­

esame della domanda di visto e adozione di decisioni su tali domande, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio48 (codice dei visti) (lett. f).

Con la presente modifica viene aggiunta la lettera h secondo cui anche le NES degli Stati Schengen possono accedere al SIS al fine di esaminare domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Art. 36ter (nuovo) Accesso ai dati SIS da parte dell'unità centrale ETIAS Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell'ETIAS e una segnalazione nel SIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES secondo l'articolo 26 del regolamento ETIAS (par. 2).

Art. 36quater (nuovo)

Interoperabilità con l'ETIAS

A partire dalla data di messa in servizio dell'ETIAS, oltre che il VIS e l'EES deve essere connesso all'ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l'ESP.

Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno, il sistema centrale del SIS trasmette al sistema centrale ETIAS utilizzando l'ESP, ai fini della verifica dell'eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, i seguenti dati personali:

48

­

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias» (art. 20 par. 2 lett. a­d);

­

luogo di nascita (art. 20 par. 2 lett. f);

­

data di nascita (art. 20 par. 2 lett. g);

­

genere (art. 20 par. 2 lett. h);

­

ogni cittadinanza posseduta (art. 20 par. 2 lett. i);

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

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­

categoria dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. s);

­

Paese di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. t);

­

numero dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. u);

­

data di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. v).

5.1.6

Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6)

Il regolamento «IOP frontiere» riguarda l'istituzione dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nei settori frontiere e visti.

Art. 72 par. 1ter (nuovo) La Commissione europea fissa, mediante atti di esecuzione, la data a decorrere dalla quale i componenti IOP entrano in servizio. Uno dei presupposti per l'entrata in funzione dei singoli componenti centrali è l'avvenuto completamento del collaudo generale dei relativi componenti centrali in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie dell'UE. Devono inoltre essere state adottate le disposizioni tecniche e giuridiche per la raccolta e la trasmissione di dati (art. 72 del regolamento «IOP frontiere», art. 68 del regolamento «IOP polizia»). I singoli componenti centrali diventeranno pertanto operativi in momenti diversi.

Poiché tutte le interrogazioni dei sistemi periferici devono funzionare attraverso l'ESP, il nuovo paragrafo 1ter prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l'ESP entrerà in esercizio, l'ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88 del regolamento ETIAS e che l'ETIAS entri in funzione, attualmente si presume a maggio 2023.

In tal modo per questo specifico scopo l'ESP potrà entrare in servizio prima di quanto previsto dal messaggio concernente il progetto IOP (entro metà 2023 l'ESP ed entro fine 2023 il MID)49.

5.1.7

Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il presente regolamento modificativo ETIAS è entrato in vigore nell'UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

49

FF 2020 7005, 7024

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FF 2022 1449

5.2

Regolamento modificativo ETIAS «polizia»

Il regolamento modificativo ETIAS «polizia» modifica i seguenti regolamenti UE: ­

il regolamento «SIS polizia» (art. 1); e

­

il regolamento «IOP polizia» (art. 2).

5.2.1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») (art. 1)

Art. 18ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito della consultazione del SIS da parte dell'unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell'ETIAS.

Art. 44 par. 1 lett. h (nuova) L'articolo 44 designa le autorità che possono accedere alle segnalazioni contenute nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia». Nell'ambito del recepimento e della trasposizione delle nuove basi legali concernenti l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS, l'accesso a tutte le segnalazioni del SIS è stato ora concesso alle autorità nazionali incaricate di verificare le condizioni e di prendere decisioni sull'ingresso per soggiorni di lunga durata e sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi nonché sull'identificazione delle persone che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati Schengen50.

Ora la NES può accedere alle segnalazioni ai fini del trattamento manuale delle domande ETIAS, inserite nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia».

Art. 49bis (nuovo) Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Qualora i dati registrati nell'ETIAS corrispondano a una segnalazione nel SIS oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

50

FF 2020 3117, 3145

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FF 2022 1449

Art. 50ter (nuovo) Interoperabilità con l'ETIAS A partire dalla data di messa in servizio dell'ETIAS, oltre che il VIS e l'EES deve essere connesso all'ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l'ESP.

Se, per esempio, nel SIS viene segnalato un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il sistema centrale del SIS trasmette queste informazioni al sistema centrale ETIAS mediante l'ESP al fine di verificare se per questa nuova segnalazione esiste una corrispondente autorizzazione ai viaggi ETIAS.

5.2.2

Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2)

Il regolamento «IOP polizia» riguarda l'istituzione dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

Art. 68 par. 1bis (nuovo) Il nuovo paragrafo 1bis prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l'ESP entrerà in esercizio, l'ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88 del regolamento ETIAS e che l'ETIAS entri in funzione (si vedano in merito il commento all'art. 72 par. 1ter del regolamento «IOP frontiere»).

5.2.3

Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il regolamento UE è entrato in vigore nell'UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

6

Punti essenziali del testo di attuazione

6.1

La normativa proposta

Il progetto costituisce un recepimento di sviluppi dell'acquis di Schengen. Per garantirne la trasposizione in Svizzera occorre apportare adeguamenti a leggi federali e, in una seconda fase, anche alle rispettive ordinanze (cfr. n. 6.4).

6.2

Concordanza tra compiti e finanze

L'introduzione dell'ETIAS e la conseguente trasposizione dei regolamenti modificativi ETIAS (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 comporta un onere finanziario e di personale per l'Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel 48 / 96

FF 2022 1449

messaggio del 6 marzo 202051 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS. Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d'impegno IV per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 201952. Inoltre richiederà ulteriori costi la creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.3). La creazione di un N-ETIAS è già stata considerata nel credito d'impegno IV. Di conseguenza, nel quadro dell'attuazione del regolamento modificativo ETIAS, questa voce specifica non genera costi supplementari che non siano già stati indicati nel messaggio originario.

6.3

Ampliamento del campo d'applicazione dell'ETIAS a tutti i cittadini di Paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen

Secondo la legge vigente, l'ETIAS si applica solo all'ingresso nello spazio Schengen di cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, poiché al momento del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS ci si era basati su tale condizione.

Tuttavia, nel quadro della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS nonché dei processi operativi, la Commissione europea ha specificato, verbalmente e in forma scritta, che l'ETIAS si applica ai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen non solamente per un soggiorno di breve durata ma anche di lunga durata. L'emanazione del regolamento ETIAS poggia infatti su una base diversa da quella del codice dei visti (precedente art. 62 par. 2 lett. a e b n. ii, attuale art. 77), precisamente sulle norme del TFUE53 concernenti i controlli alle frontiere (in particolare l'art. 77 par. 2 lett. b e d TFUE). Diversamente dal settore dei visti, l'UE può emanare norme anche concernenti i controlli alle frontiere di persone che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata e addirittura per i cittadini Schengen. Inoltre l'articolo 2 del regolamento ETIAS si riferisce solamente all'allegato II del citato regolamento (CE) n. 539/200154 come categoria e non prevede limitazioni per quanto riguarda la durata del soggiorno. Infine il considerando 5 del regolamento ETIAS non fa alcuna distinzione in base alla durata prevista del soggiorno.

Secondo la Commissione europea, nell'ambito dell'attuazione tecnica è emersa l'impossibilità di registrare nell'ETIAS gli accordi sulla liberalizzazione dei visti per soggiorni di lunga durata dei singoli Stati Schengen.

51 52 53 54

FF 2020 2577 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), versione consolidata, GU C 202 del 7.6.2016, pag. 47.

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

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Di conseguenza un cittadino di un Paese terzo esente dall'obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in uno Stato Schengen verrebbe respinto dal vettore al momento dell'imbarco poiché non in grado di esibire un'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Pertanto è necessaria questa integrazione successiva sia dal punto di vista tecnico che giuridico.

Tuttavia, non appena la persona entra nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata e ottiene un corrispondente permesso di soggiorno, i suoi dati vengono cancellati dall'EES. Conformemente all'articolo 55 paragrafo 6 del regolamento ETIAS il cittadino di un Paese terzo può richiedere alle autorità che emettono il permesso di soggiorno la cancellazione del suo fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS, che verrà effettuata dalla NES.

Attualmente in Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto per i soggiorni di lunga durata i cittadini dei seguenti Stati: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore (art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza del 15 agosto 201855 concernente l'entrata e il rilascio del visto, OEV). Secondo l'articolo 2 paragrafo 2 lettera g del regolamento ETIAS i cittadini di Andorra, Città del Vaticano, Monaco e San Marino non rientrano nel campo d'applicazione dell'ETIAS. I cittadini di Brunei Darussalam, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Singapore, invece, per l'ingresso in Svizzera necessitano ora di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. Non appena ottengono un permesso per stranieri, possono richiedere la cancellazione dei loro dati dall'ETIAS. In tal modo si garantisce un controllo accurato di tutti i cittadini di Paesi terzi prima del loro ingresso nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

6.4

Adeguamenti pratici necessari

Oltre ai diritti di accesso delle NES ai sistemi d'informazione UE e nazionali (v. in merito il n. 6.5) sono necessari ulteriori adeguamenti pratici. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno, infatti, è emersa la necessità di introdurre ulteriori novità pratiche, che non sono potute confluire nel messaggio del 6 marzo 2020 concernente l'ETIAS. In quella fase, infatti, i dettagli non erano ancora noti, in parte per la mancanza di specifiche tecniche o perché determinate informazioni sono diventate disponibili solo in un secondo momento nel contesto della preparazione degli atti terziari per l'ETIAS e dei due presenti regolamenti UE. Per tale ragione sono necessari anche altri adeguamenti, descritti di seguito.

6.4.1

Diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione nazionali

La NES deve potere consultare, oltre ai sistemi d'informazione UE, anche i sistemi nazionali e valutare gli eventuali riscontri positivi in merito ai possibili rischi per la 55

RS 142.204

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sicurezza o di migrazione illegale. Vengono consultati i seguenti sistemi d'informazione: ­

sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)

­

sistema nazionale visti (ORBIS)

­

parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS)

­

sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)

­

registro nazionale di polizia

­

casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)

Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) Nel SIMIC sono registrati i cittadini stranieri che soggiornano o hanno soggiornato in Svizzera o che hanno avuto contatti per altri motivi con le autorità svizzere competenti per gli stranieri, la migrazione o il controllo e da queste registrati. Inoltre sono registrati e salvati i dati dei permessi di soggiorno.

Attraverso la consultazione del SIMIC, la NES verifica se lo straniero per il quale è esaminata la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS è noto alle autorità svizzere competenti per gli stranieri, la migrazione o il controllo e se esistono informazioni riguardanti questa persona rilevanti ai fini della decisione di rilascio.

Nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento ETIAS, la legge federale del 20 giugno 200356 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) è stata modificata di conseguenza57.

Nell'articolo 3 capoverso 2 è stata aggiunta la nuova lettera dbis che consente l'accesso al SIMIC anche alla SEM in qualità di NES.

Sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS) Attraverso il sistema nazionale d'informazione visti si esaminano le domande di visto nonché il rilascio dei visti Schengen e dei visti nazionali. Inoltre nell'ORBIS si possono consultare informazioni sulle domande di visto in corso nonché sui visti rilasciati, rifiutati e annullati. A tal fine esiste, anche attraverso i componenti di accesso nazionali (il cosiddetto CVC), un collegamento diretto con il sistema di informazione visti europeo (C-VIS).

Consultando l'ORBIS la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. La consultazione dell'ORBIS è necessaria in particolare se la Svizzera, a seguito del rifiuto di un visto, è competente per il trattamento manuale della domanda ETIAS e necessita di ulteriori informazioni sul rifiuto del visto.

56 57

RS 142.51 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell'acquis di Schengen); FF 2020 6963, 6971.

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Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) L'N-SIS comprende un fascicolo con la copia dei dati contenuti nel sistema centrale dell'UE (copia nazionale). Il sistema, che comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall'UE, serve a consultare e trattare i dati.

Poiché con i regolamenti modificativi ETIAS la NES ottiene l'accesso al SIS, occorre prevedere anche il corrispondente accesso all'N-SIS. Inoltre il personale della NES debitamente autorizzato, cui compete la gestione dell'elenco di controllo, necessita dell'accesso integrale al SIS per garantire il salvataggio in tale elenco solamente delle voci che non sono già presenti nel SIS.

Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) Nel RIPOL sono registrate le persone o gli oggetti ricercati (documenti di viaggio, veicoli ecc.). Il sistema è gestito congiuntamente dalle autorità federali e cantonali competenti a sostegno di diversi compiti legali nel campo delle indagini.

Attraverso la consultazione del RIPOL la NES può constatare se la persona che presenta la domanda è ricercata in Svizzera e se costituisce un rischio per la sicurezza, il che porterebbe al rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS. In caso di un riscontro positivo rilevante, se necessario la NES può rivolgersi a fedpol per ulteriori accertamenti.

Registro nazionale di polizia Si tratta di un registro da cui si evince se nei sistemi d'informazione delle autorità di polizia cantonali o federali sono stati trattati dati relativi a una determinata persona.

Nel quadro della nuova legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) la SEM ottiene l'accesso ai dati mediante una procedura d'interrogazione automatizzata (nuovo art. 17 cpv. 4 lett. m). Al fine di adempiere ai propri compiti, secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI nonché 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b LAsi la SEM avrà accesso anche al Registro nazionale di polizia. In occasione del referendum svoltosi il 13 giugno 2021 il Popolo svizzero ha approvato questo progetto.

La NES necessita del corrispondente accesso per verificare se una persona è presente nel Registro nazionale di polizia e per ottenere su richiesta da fedpol o dalla polizia cantonale ulteriori informazioni attraverso la procedura dell'assistenza amministrativa.
Casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l'accesso ai rispettivi casellari giudiziali nazionali mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale autorizzato della NES effettua questa interrogazione attraverso l'applicazione VOSTRA, previa effettuazione del login. In futuro, per ridurre l'onere manuale, l'interrogazione di VOSTRA dovrebbe avvenire attraverso un'interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; al momento si sta già valutando la fattibilità tecnica di questa soluzione.

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6.4.2

Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno dei processi operativi della NES

L'attuazione del regolamento ETIAS nell'ambito di competenza della SEM richiede la creazione di un sistema nazionale ETIAS con essenzialmente i seguenti requisiti e funzionalità.

Il sistema d'informazione è utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle domande ETIAS di competenza della Svizzera. Va precisato che le domande sulle quali può essere presa una decisione senza ulteriori chiarimenti nazionali possono essere trattate direttamente e definitivamente nel software fornito dall'UE.

I dati delle domande ETIAS che richiedono ulteriori accertamenti o che devono essere respinte sono estratti dal software dell'UE nel sistema nazionale per l'ulteriore trattamento manuale. Deve essere possibile salvare ed elaborare i dati della domanda con i riferimenti ai riscontri positivi trovati nell'N-ETIAS. A seconda delle circostanze, per valutare l'identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi il trattamento può richiedere la verifica dei riscontri positivi emersi nei sistemi UE o Interpol nonché l'interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA ed eventualmente anche del Registro nazionale di polizia. Al fine di ricostruire la valutazione del rischio al momento della decisione, deve potere essere memorizzata l'immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema. Inoltre, il sistema deve supportare la consultazione delle autorità nazionali che possono contribuire al chiarimento dei fatti. Il sistema deve supportare la NES anche nell'ambito della procedura di ricorso (in particolare per la messa a disposizione e classificazione degli atti rilevanti, della corrispondenza ecc.).

La consultazione di SEM, fedpol e SIC avviene da sistema, mentre i Cantoni, consultati raramente, analogamente all'usuale assistenza amministrativa vengono contattati per esempio via e-mail o telefono.

Le principali funzioni connesse allo svolgimento delle consultazioni sono la notifica delle autorità consultate e la gestione dei termini di risposta. Le autorità consultate devono poter leggere la richiesta di consultazione nell'N-ETIAS e registrare e memorizzare nel sistema la loro risposta alla consultazione in qualità di utenti. Attraverso gli accertamenti manuali e le risposte alla consultazione, la NES deve essere in grado di memorizzare il risultato della valutazione
nel sistema nazionale. Infine la NES registra nel software dell'UE la decisione sulla domanda e le motivazioni della decisione.

L'N-ETIAS può anche offrire al personale della NES la possibilità di cercare e richiamare manualmente i fascicoli di domanda in base a diversi criteri.

Inoltre l'N-ETIAS servirà per la gestione dell'elenco di controllo. Per esempio, su richiesta di fedpol o del SIC, deve essere possibile inserire nuove registrazioni e trasmetterle in forma criptata al sistema centrale ETIAS, dove vengono controllate dal cosiddetto «Impact Assessment Tool». Se supera il valore soglia di riscontri positivi nel sistema centrale ETIAS definito dalla NES, la registrazione deve essere modificata da fedpol o dal SIC. Solamente se la registrazione non supera il valore soglia, la NES può attivarla nel sistema centrale. Poiché attualmente l'UE prevede che l'elenco di controllo nel sistema centrale sia criptato, deve essere memorizzata nell'N-ETIAS una 53 / 96

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copia sincronizzata delle registrazioni svizzere. Solo in questo modo un riscontro positivo nel trattamento manuale della domanda è riconoscibile come testo in chiaro e quindi elaborabile. Inoltre, ai fini della sincronizzazione è necessario effettuare modifiche e cancellazioni di registrazioni simultaneamente nel sistema nazionale e in quello centrale. Pertanto, al fine dell'elaborazione dei dati è necessaria una stretta collaborazione tra la NES e le autorità richiedenti fedpol e SIC, supportata da notifiche di sistema.

L'N-ETIAS deve inoltre consentire alla NES di mettere i dossier esistenti a disposizione del Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) nell'ambito della procedura di ricorso. Affinché la NES possa ottenere i dati richiesti dal sistema centrale, deve prima registrare nel software dell'UE il numero del ricorso, fornito dal TAF. La NES trasmette al TAF l'intero dossier con i dati del sistema centrale e i dati del sistema nazionale ETIAS. Se dichiara il ricorso ammissibile, il TAF consulta la NES; dopodiché le trasmette per conoscenza la risposta del ricorrente. Il TAF emette la sentenza e la notifica alle parti. La NES registra il risultato della procedura nel software UE; se necessario, esegue un nuovo trattamento manuale e registra la nuova decisione in merito alla domanda ETIAS nel software UE. Infine, la NES chiude gli atti nel software UE.

Lo scambio di comunicazioni e di atti tra la NES e il TAF avviene per via elettronica attraverso una nuova piattaforma che sarà creata in seno al TAF (al riguardo v.

n. 6.4.3).

I fascicoli sono conservati nell'N-ETIAS solo per il tempo necessario all'elaborazione e vengono cancellati automaticamente, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e il TAF non abbia notificato nessun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell'UE.

6.4.3

Creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso ETIAS

I ricorsi ETIAS sono trattati dalla sesta corte del TAF, cui competono i casi rientranti nel diritto degli stranieri e della cittadinanza (cfr. art. 23 cpv. 6 nonché allegato n. 5 del regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale [RTAF]58).

Attualmente è possibile presentare ricorsi al TAF in forma elettronica solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

58

­

firma elettronica qualificata;

­

software attraverso il quale creare e firmare il documento;

­

registrazione su una piattaforma di messaggistica riconosciuta (Privasphere/Incamail) al fine di trasmettere il documento all'indirizzo ufficiale del TAF.

RS 173.320.1

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Questa modalità di comunicazione non può essere utilizzata da un ricorrente che si trova all'estero poiché solitamente non dispone di una firma elettronica qualificata riconosciuta. Vero è che il TAF partecipa al progetto «Justitia 4.0», che tuttavia sarà realizzato non prima del 2025/2026. Attraverso l'emanazione della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) il progetto LPCEG prevede la creazione delle basi legali per l'introduzione dell'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica E-Justice per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale. La creazione di un'unica piattaforma di scambio e l'introduzione degli atti elettronici presso giudici e autorità hanno come obiettivo l'aumento dell'efficienza dei processi di lavoro, una maggiore celerità dei procedimenti e l'accesso agevolato agli atti dei procedimenti per tutti i partecipanti. Il termine di consultazione per questo progetto scade il 26 febbraio 2021. Attualmente la consultazione è in fase di valutazione e presumibilmente la nuova piattaforma non entrerà in servizio prima del 2026. Inoltre è ancora da stabilire se questa piattaforma potrà essere utilizzata anche per i ricorsi presentati da stranieri che si trovano all'estero. Per queste ragioni il Tribunale amministrativo federale istituirà una propria piattaforma di scambio per le procedure di ricorso ETIAS. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coordinamento avverrà nel quadro del progetto LPCEG (al riguardo v. n. 8.7).

Durante l'elaborazione dei processi della procedura di ricorso è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione, sempre nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti nell'ambito delle istanze elettroniche e delle piattaforme di trasmissione, e rendere la comunicazione tra il TAF, la parte ricorrente e l'autorità inferiore il più semplice e rapida possibile sotto il profilo tecnico.

Da un lato sono necessari adeguamenti delle disposizioni procedurali e, dall'altro, si prevede che il TAF metta a disposizione una piattaforma per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, la parte ricorrente e l'autorità inferiore.

L'intera comunicazione
si svolge attraverso questa piattaforma: i messaggi standard da essa generati in base alle interazioni con le parti e inviati per e-mail costituiscono un supporto per le parti, ma non sono determinanti ai fini della trasmissione entro i termini legali sulla piattaforma.

Inoltre la piattaforma ha lo scopo di risolvere il problema della trasmissione dei ricorsi all'estero. In base al principio di sovranità del diritto internazionale, uno Stato non ha il diritto di compiere atti sovrani sul territorio di un altro Stato. Secondo la concezione tradizionale svizzera del diritto internazionale, la notifica di atti giudiziari è un atto ufficiale che non può essere effettuato sul territorio straniero senza il consenso dello Stato straniero. Pertanto, in assenza di un accordo internazionale di diverso tenore, la notificazione di decisioni all'estero deve essere effettuata attraverso i canali diplomatici o consolari. Le uniche eccezioni a questa regola sono costituite da semplici comunicazioni che non hanno alcun effetto giuridico (si veda in merito anche la sentenza del Tribunale federale 1P.187/2004, consid. 1 con ulteriori riferimenti). Poiché la notifica attraverso le rappresentanze estere sarebbe onerosa e, a seconda dello Stato, molto lunga, il TAF metterà a disposizione una piattaforma specifica per questi procedimenti di ricorso in modo da poterli concludere rapidamente. Dato che i server

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della piattaforma si trovano in Svizzera, la trasmissione (elettronica) degli atti giudiziari non avverrà su territorio straniero.

Questa piattaforma può trasmettere messaggi standard alla parte ricorrente e all'autorità inferiore, che devono successivamente collegarsi alla piattaforma per fornire o recuperare i documenti.

Il ricorso è presentato in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese tramite un modulo sicuro sul sito web del Tribunale amministrativo federale (www.bvger.ch). Il ricorrente deve fornire, tra l'altro, le seguenti informazioni: ­

il numero del passaporto;

­

l'indirizzo e-mail utilizzato per la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS;

­

il proprio numero ETIAS.

Dopo aver caricato il ricorso e gli eventuali allegati, al ricorrente viene chiesto di pagare immediatamente un anticipo sulle spese, con carta di credito o tramite bonifico bancario. Per la richiesta di patrocinio gratuito (art. 65 della legge federale del 20 dicembre 196859 sulla procedura amministrativa, PA) è disponibile un modulo sul sito web del TAF.

La Cancelleria centrale viene informata mediante un messaggio standard che un nuovo ricorso è stato depositato sulla piattaforma. Una volta ricevuto il pagamento oppure scaduto il termine di pagamento, la Cancelleria accede alla piattaforma, scarica i documenti e ­ soltanto nel primo caso ­ ordina alla NES il dossier preliminare con gli atti completi. Utilizzando il numero di passaporto, l'indirizzo e-mail e il numero ETIAS, la NES controlla se esiste un fascicolo di domanda relativo a queste informazioni, eventualmente crea il dossier preliminare con gli atti completi e li carica sulla piattaforma. Se non viene trovato alcun fascicolo di domanda, la NES informa il TAF di conseguenza.

Tramite la piattaforma sono gestiti l'invito del TAF alla consultazione, la trasmissione della consultazione da parte della NES e della consultazione al ricorrente nonché l'invito del TAF alla risposta, la trasmissione della risposta da parte del ricorrente e della risposta alla NES.

Il TAF notifica la sentenza alle parti e la deposita sulla piattaforma. La piattaforma invia una comunicazione standard che invita le parti a scaricare la sentenza dalla piattaforma. Con la stessa modalità sono comunicate alle parti tutte le decisioni formali o altre disposizioni procedurali.

59

RS 172.021

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6.5

Adeguamenti giuridici necessari

I regolamenti modificativi ETIAS «frontiere» e «polizia» contengono sia disposizioni direttamente applicabili sia disposizioni da concretizzare nel diritto nazionale. Il decreto federale ripete le disposizioni dei regolamenti UE direttamente applicabili solo nella misura in cui ciò è necessario per la comprensione del contesto.

In questo capitolo sono descritte le novità che comportano una modifica delle leggi federali; altre novità avranno invece ripercussioni solamente in una seconda fase nelle rispettive ordinanze e pertanto non sono trattate in questa sede.

La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr.

n. 7 per il commento ai singoli articoli).

6.5.1

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Dato che ora nell'EES vengono registrati anche i dati tratti dall'ETIAS, l'articolo 103b capoverso 2 LStrI deve essere completato.

Visti i nuovi diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione UE e alle banche dati nazionali, i corrispondenti articoli della LStrI devono essere modificati. Nello svolgimento dei propri compiti connessi alla verifica manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS la NES deve poter consultare non solo il SIMIC, ma anche l'ORBIS (art. 109c lett. i D-LStrI). Inoltre nel settore della migrazione deve ottenere l'accesso ai sistemi d'informazione VIS dell'UE (art. 109a cpv. 2 lett. e D-LStrI) nonché all'EES (103c cpv. 2 lett. d D-LStrI).

Nell'articolo 108a capoverso 1 va altresì precisato che l'ETIAS si applica, oltre che ai cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che entrano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata, anche a coloro che vi entrano per soggiorni di lunga durata.

A seguito del recepimento dei regolamenti sull'interoperabilità devono essere modificate due disposizioni concernenti l'ETIAS. Da un lato vanno specificati i dati da salvare nell'archivio comune di dati di identità (CIR) (art. 108a cpv. 3 D-LStrI), dall'altro in un nuovo capoverso dell'articolo 108f LStrI occorre disciplinare la comunicazione dei dati ETIAS salvati nel CIR. Entrambe le modifiche sono già state annunciate nel messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti «IOP frontiere» e «IOP polizia» che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen)60.

È necessario integrare la disposizione concernente la procedura per il rilascio, il rifiuto, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS in riferimento alle disposizioni procedurali (nuovo cpv. 5 dell'art. 108d D-LStrI). È stabilito che gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Inoltre questa disposizione consente al Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive che deroghino alla PA al fine di attuare il regolamento ETIAS nonché gli atti di esecuzione e gli atti 60

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delegati della Commissione europea. Attualmente parte di questi atti giuridici dell'Unione europea riguardanti la procedura per il rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS o la loro attuazione tecnica è ancora in fase di elaborazione; inoltre anche l'attuazione tecnica nell'UE non è ancora conclusa.

Pertanto è necessario che queste deroghe alla PA possano essere disciplinate in un secondo momento dal Consiglio federale a livello di ordinanza, non appena i processi saranno definitivi e l'attuazione tecnica sarà nota.

Questa problematica si pone per la procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso attraverso i dati e alla procedura di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati nell'ETIAS. Anche in questo caso devono essere previste deroghe alla PA nell'articolo 108f bis D-LStrI riguardanti sia la procedura di prima istanza (rimando all'art. 108d cpv. 5 D-LStrI) sia la procedura di ricorso (rimando all'art. 108dbis­ 108dquinquies).

Ai fini della procedura di ricorso ETIAS devono essere integrate disposizioni procedurali speciali che in determinati punti differiscono da quanto previsto dalla PA e dalla legge del 17 giugno 200561 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) (art. 108dbis­108dquinquies D-LStrI). Per esempio per i ricorsi presentati in forma elettronica non è richiesta la firma qualificata né trova applicazione la decorrenza dei termini di cui all'articolo 22a PA. Non è necessario inoltre definire un recapito in Svizzera.

Inoltre, l'anticipo sulle spese può essere pagato sia con carta di credito che con bonifico bancario. Dovrebbe anche essere possibile presentare ricorsi al TAF non solo in una delle quattro lingue ufficiali, ma anche in inglese; solo in questi casi il dispositivo della sentenza sarà tradotto in inglese. L'eventuale traduzione ha un carattere puramente informativo e come tale deve essere indicata; fa fede la sentenza emessa nella lingua ufficiale. A integrazione dell'articolo 23 capoverso 1 LTAF il giudice unico decide in merito ai ricorsi manifestamente infondati, se è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno oppure l'unità ETIAS di un altro
Stato ha trasmesso un parere negativo.

Tutte queste modifiche concernenti la procedura di ricorso hanno lo scopo di semplificare e accelerare la procedura per le parti.

Al fine di completare la procedura di ricorso in modo tempestivo e garantire comunicazioni tecnicamente semplici e veloci tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore, il TAF metterà a disposizione una piattaforma per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore nonché per la comunicazione mediante messaggi standard. La relativa base giuridica sarà integrata nella LStrI (art. 108dquater D-LStrI).

Inoltre, deve essere istituito un sistema nazionale ETIAS che sarà utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle domande ETIAS di competenza della Svizzera e per l'elaborazione dell'elenco di controllo. Le basi legali per questo sistema d'informazione nazionale vengono inserite nella LStrI (art. 108h­108k D-LStrI).

Infine, nella legge è necessario aggiornare i rimandi ai regolamenti UE.

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RS 173.32

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6.5.2

Legge sul Tribunale amministrativo federale

Nella LTAF devono essere previsti i casi in cui al giudice unico sono assegnate competenze speciali nella procedura di ricorso ETIAS (art. 23 cpv. 2 lett. d D-LTAF).

Inoltre va corretto il rimando alla legge sull'asilo (art. 23 cpv. 2 lett. a D-LTAF).

6.5.3

Legge sul casellario giudiziale

Le basi legali del diritto in materia di casellario giudiziale, attualmente disciplinate principalmente nel Codice penale (CP)62, saranno abrogate quando entrerà in vigore la nuova legge federale sul casellario giudiziale (LCaGi)63. Questa entrerà in vigore solamente una volta terminata la riorganizzazione di VOSTRA, presumibilmente all'inizio del 2023. Pertanto anche l'accesso della NES al nuovo sistema VOSTRA deve essere disciplinato nella nuova LCaGi (art. 46 lett. f n. 4 D-LCaGi).

6.5.4

Codice penale

Fino all'entrata in vigore della nuova LCaGi è necessario disciplinare nel CP l'accesso della NES all'attuale sistema VOSTRA (art. 365 cpv. 2 lett. gbis D-CP).

6.5.5

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Deve essere modificata anche la legge federale del 13 giugno 200864 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) che contiene le basi legali dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Per l'esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS e l'elaborazione dell'elenco di controllo ETIAS, occorre prevedere per la NES l'accesso a determinati sistemi d'informazione di polizia, precisamente all'N-SIS (art. 16 cpv. 2 lett. s e 5 lett. gbis D-LSIP), RIPOL (art. 15 cpv. 1 lett. n e 4 lett. kbis D-LSIP) e al Registro nazionale di polizia (art. 17 cpv. 4 lett. n D-LSIP).

Infine, nella legge è necessario aggiornare i rimandi ai regolamenti UE.

62 63 64

RS 311.0 RS 330; FF 2016 4315 RS 361

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6.6

Particolare necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione del regolamento modificativo ETIAS necessita di un coordinamento particolare per quanto riguarda i seguenti progetti concernenti il recepimento e la trasposizione delle basi legali riguardanti: ­

l'EES (v. n. 8.1);

­

l'ETIAS (v. n. 8.2);

­

il SIS (v. n. 8.3);

­

l'IOP (v. n. 8.4).

Inoltre è necessario coordinare il progetto concernente il casellario giudiziale (VOSTRA) con la nuova LCaGi (art. 46 LCaGi) e con le vigenti norme nel Codice penale (art. 365 CP).

Vi è altresì necessità di un coordinamento con la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)65, approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020 e dal Popolo il 13 giugno 2021.

Il progetto dovrà infine essere coordinato con la futura legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) e il sistema d'informazione VIS dell'UE riveduto.

La necessità di coordinamento tra i diversi progetti è illustrata nel dettaglio al numero 8.

7

Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

7.1

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 5 cpv. 1 lett. abis nota a piè di pagina La lettera abis dell'articolo 5 capoverso 1 è stata integrata nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento ETIAS e approvata dal Parlamento il 25 settembre 202066. Secondo questa disposizione gli stranieri dovranno disporre, se richiesta, di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS ai sensi del regolamento ETIAS. Pertanto, tutti i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che desiderano varcare la frontiera esterna Schengen dovranno presentare un'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio dell'ETIAS nello spazio Schengen.

Poiché il regolamento ETIAS è stato modificato da ultimo dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all'articolo 5 capoverso 1 lettera abis.

65 66

FF 2020 6795 FF 2020 6963

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Art. 68a cpv. 2 nota a piè di pagina Con il recepimento e la trasposizione delle nuove basi legali sul SIS è stato aggiunto il nuovo articolo 68a LStrI, approvato dal Parlamento il 18 dicembre 202067. Questo articolo riguarda la segnalazione nel SIS di decisioni di allontanamento e di divieto d'ingresso; il capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS frontiere». Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista alla metà del 2022.

Poiché il regolamento «SIS frontiere» è stato modificato da ultimo dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all'articolo 68e capoverso 2.

Art. 68e cpv. 2 nota a piè di pagina Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali sul SIS è stato aggiunto il nuovo articolo 68e LStrI, approvato dal Parlamento il 18 dicembre 202068. Questo articolo disciplina la comunicazione a terzi dei dati SIS; il capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS rimpatrio». Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista alla metà del 2022.

Poiché il regolamento «SIS rimpatrio» è stato modificato da ultimo dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all'articolo 68e capoverso 2.

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. bter Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato aggiunto il nuovo articolo 103b LStrI, approvato dal Parlamento il 21 giugno 201969.

Questo articolo riguarda l'EES e contiene le categorie di dati da trasmettere a questo sistema. In vista della messa in servizio dell'EES nello spazio Schengen, il 10 novembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di spostare la data di entrata in vigore della modifica della LStrI dal 21 giugno 201970 al 1° maggio 2022.

Poiché il regolamento EES è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all'articolo 103b capoverso 1 doveva essere modificata di conseguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull'interoperabilità. Dato che il regolamento modificativo ETIAS ha comportato una nuova modifica del regolamento EES, la nota a piè di pagina relativa all'articolo 103b capoverso 1 deve essere nuovamente adattata.

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FF 2020 8813 FF 2020 8813 FF 2019 3819 Art. 2 del decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES); FF 2019 3819, in particolare 3821.

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Nel capoverso 2 viene inoltre aggiunta la lettera bter. Il capoverso 2 stabilisce quali dati di cittadini di Paesi terzi vengono trasmessi dalle autorità svizzere all'EES. Sinora erano previste quattro categorie di dati: ­

dati alfanumerici quali per esempio cognome e nome nonché informazioni sul documento di viaggio e sul visto rilasciato;

­

l'immagine del volto della persona che viaggia, rilevata al momento del primo ingresso e salvata nell'EES e che non viene ripresa dal VIS;

­

data d'ingresso e d'uscita dallo spazio Schengen e il valico di frontiera;

­

i rifiuti d'entrata, registrati anche nell'EES; per la Svizzera si tratta dei rifiuti d'entrata secondo l'articolo 65 LStrI.

A seguito del regolamento modificativo ETIAS «frontiere», nel regolamento EES sono apportate alcune modifiche: nel fascicolo di ingresso/uscita dell'EES vengono registrati anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell'autorizzazione al viaggio ETIAS e, nel caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, gli Stati membri per cui essa è valida (nuovo art. 17 par. 2 secondo comma e art. 18 par. 1 lett. b del regolamento EES, al riguardo v. n. 5.1.3). Per questa ragione viene aggiunta una quinta categoria di dati. Ora sono trasmessi all'EES anche i dati concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS rilasciate, qualora per la persona in questione sia obbligatorio essere in possesso di tale autorizzazione.

Art. 103c cpv. 2 lett. d Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato introdotto il nuovo articolo 103c LStrI che disciplina l'inserimento, l'elaborazione e la consultazione dei dati nell'EES. Questa disposizione, come pure il summenzionato articolo 103b, è entrata in vigore il 1° maggio 2022.

Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare l'EES nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» assegna il diritto di consultare l'EES ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, oltre che alle autorità di frontiera, competenti per i visti e per la migrazione, anche al personale delle NES che tratta le autorizzazioni ai viaggi ETIAS (nuovo art. 9 par. 2bis in combinato disposto con l'art. 25ter regolamento EES, al riguardo v. n. 5.1.3) e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16­18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nonché di persone respinte.

Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 Cpv. 1 Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108a LStrI che disciplina l'ETIAS e stabilisce, tra le altre cose, quali dati dei cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen possono essere memorizzati. Questa disposizione non è ancora in vigore. Secondo la legge vigente, l'ETIAS si applica solo all'ingresso

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nello spazio Schengen di cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

Poiché nell'ambito della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS la Commissione europea ha specificato che l'ETIAS si applica ai cittadini di Paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non solo di breve ma anche di lunga durata, la frase introduttiva deve essere modificata (al riguardo v. n. 6.3). Con la modifica del capoverso 1, tutti i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen e, per esempio, non sono in grado di esibire un permesso per stranieri valido o un visto (C oppure D) necessitano di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS indipendentemente dalla durata del soggiorno. In tal modo viene cancellata la limitazione di cui al capoverso 1 riferita al soggiorno di breve durata.

Cpv. 3 Al numero 8.1 del messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), nel quadro del coordinamento tra l'ETIAS e l'interoperabilità è stabilito che nel nuovo articolo 108a deve essere aggiunto il nuovo capoverso 3. Questo nuovo capoverso specifica i dati che vengono salvati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR). I dati di identità e quelli relativi ai documenti di viaggio (art. 108a cpv.

1 lett. a nella versione del progetto ETIAS) vengono memorizzati nel CIR. Non essendo dati CIR, le informazioni relative alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS accolte o respinte e i dati dell'elenco di controllo non sono salvati nel CIR e continueranno a essere memorizzati solo nell'ETIAS. Essendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inserite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull'interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.

Art. 108d cpv. 5 L'articolo 108d LStrI stabilisce la procedura relativa all'emanazione di decisioni e ai ricorsi nella legge quando le domande di autorizzazione ai viaggi vengono esaminate manualmente dall'unità
nazionale ETIAS. La PA si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (art. 1 PA). Questo principio viene ribadito nel nuovo capoverso.

Il regolamento ETIAS, i regolamenti modificativi ETIAS e gli atti giuridici della Commissione europea, attuali o futuri, divergono in alcuni punti dalla PA oppure non li disciplinano affatto. Per questa ragione tali casi sono stati indicati in maniera esaustiva nella LStrI. Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA o che la integrino con riguardo alla trasmissione di atti scritti e alle notificazioni per via elettronica (lett. a), all'audizione (lett. b) e all'ammissibilità di istanze in inglese (lett. c).

L'articolo 11b PA disciplina il domicilio di recapito affinché le autorità possano trasmettere comunicazioni e decisioni alle parti. Una persona domiciliata all'estero deve 63 / 96

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designare un recapito in Svizzera (cpv. 1). Questa disposizione non deve essere applicabile alla procedura ETIAS, poiché normalmente la persona si trova all'estero e le domande sono trasmesse elettronicamente attraverso l'ETIAS.

L'articolo 22a capoverso 1 PA stabilisce in maniera esaustiva la sospensione dei termini della procedura nel campo d'applicazione della PA. Il regolamento ETIAS non prevede alcuna sospensione dei termini e di conseguenza questa disposizione non deve essere applicabile alla procedura ETIAS.

Secondo l'articolo 24 PA un termine può essere restituito se al richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito. Il regolamento ETIAS non prevede alcuna norma riguardante la restituzione di un termine e pertanto questa disposizione non deve essere applicabile alla procedura ETIAS.

Lett. a Le parti possono indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica (art. 11b cpv. 2 PA).

Nel quadro della procedura ETIAS le persone si trovano all'estero. Il regolamento ETIAS non prevede una trasmissione scritta della domanda ETIAS, poiché avviene interamente per via elettronica attraverso il sistema d'informazione ETIAS. Non è pertanto necessario uno speciale consenso a tal fine. L'autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trasmessa al richiedente non tramite e-mail, ma in via elettronica dal sistema.

Queste procedure in deroga alla PA devono essere disciplinate dal Consiglio federale.

Gli atti scritti possono essere trasmessi alle autorità federali per via elettronica, ma soltanto se viene utilizzato il formato previsto dal Consiglio federale (art. 21a PA).

Previo esplicito assenso della parte, l'autorità può notificare legalmente per via elettronica le decisioni munite di firma elettronica. Le modalità del traffico elettronico tra una parte e le autorità federali nel quadro delle procedure alle quali è applicabile la PA sono disciplinate ­ in base a una norma di delega nella PA ­ nell'ordinanza del 18 giugno 201071 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA). In linea di principio la trasmissione elettronica di decisioni avviene attraverso una piattaforma di trasmissione riconosciuta. È possibile utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest'ultimo
permetta in modo appropriato di identificare inequivocabilmente il destinatario, stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione e trasmettere la decisione in forma cifrata.

Nel quadro della procedura ETIAS non è necessaria un'autorizzazione esplicita per la comunicazione elettronica tra il richiedente e la NES; inoltre la domanda è registrata elettronicamente nell'ETIAS. In questo caso non è richiesta una forma speciale. Le decisioni della NES vengono firmate, ma al momento non sono ancora state stabilite le modalità di questa firma e di conseguenza questo aspetto dovrà essere disciplinato dal Consiglio federale a livello di ordinanza. Secondo l'articolo 2 OCE-PA in combinato disposto con l'articolo 3 dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica

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RS 172.021.2

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nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)72 l'ETIAS non è una piattaforma riconosciuta. Inoltre nell'ambito della procedura ETIAS la persona può essere identificata inequivocabilmente solamente al momento dell'ingresso in fase di registrazione dei suoi dati nell'EES. I dati registrati nel sistema hanno valenza di autodichiarazione (dati personali, dati relativi al documento di viaggio ecc.) e pertanto non viene effettuata un'ulteriore verifica dell'identità. Tutti questi aspetti devono essere disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

L'articolo 34 capoverso 1 PA prevede che le autorità assoggettate alla PA notifichino le decisioni alle parti per scritto. Secondo l'articolo 34 capoverso 1bis PA previo assenso della parte le decisioni possono essere notificate per via elettronica (si veda in merito anche il commento alla lett. c). Poiché nella procedura ETIAS il rilascio, il rifiuto, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS sono notificati alla persona attraverso l'ETIAS, devono essere previste le corrispondenti deroghe alla PA.

Lett. b L'articolo 30 PA impone all'autorità, prima di prendere una decisione, di sentire le parti e prevede alcune deroghe in proposito. Il regolamento ETIAS non prevede il diritto a essere preventivamente sentiti. Non appena saranno note le disposizioni definitive dell'UE, il Consiglio federale dovrà disciplinare questo aspetto a livello di ordinanza.

Lett. c L'articolo 33a PA disciplina la lingua del procedimento, ossia la lingua in cui il procedimento si svolge. Di regola la procedura di prima istanza si svolge nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro conclusioni. L'inglese non è una lingua ufficiale della Confederazione.

Poiché nel quadro della procedura ETIAS la persona si trova all'estero, anche in questo caso, come nella procedura di ricorso ETIAS, occorre prevedere che le conclusioni o le notificazioni possano essere trasmesse anche in inglese. Tuttavia la lingua della procedura rimane una delle lingue ufficiali.

Art. 108dbis

Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali

Applicabilità della PA (cpv. 1) I rimedi giuridici contro il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, retti dalla PA, consentono al richiedente di depositare un ricorso scritto e in forma elettronica dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Durante l'elaborazione dei processi della procedura di ricorso, è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione e rendere le comunicazioni il più semplici e rapide possibile sotto il profilo tecnico.

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RS 272.1

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Per tale ragione nella LStrI sono state previste come lex specialis alla PA e alla LTAF (cpv. 1) alcune disposizioni procedurali speciali (art. 108dbis­108dquinquies), descritte di seguito.

Nessuna applicazione dell'articolo 22a PA (cpv. 2) L'articolo 22a PA disciplina in maniera esaustiva la sospensione dei termini per la procedura nel campo di applicazione della PA. Nella procedura secondo la PA determinati termini stabiliti dalla legge o dall'autorità non decorrono in tre periodi (le cosiddette ferie giudiziarie).

Per poterla concludere in tempi brevi, alla procedura di ricorso ETIAS non è applicata la sospensione dei termini.

Ricorsi anche in inglese e traduzioni del dispositivo della sentenza (cpv. 3 e 4) In linea di principio i procedimenti si svolgono in una delle quattro lingue ufficiali (art. 33a PA). Nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS, è possibile presentare ricorsi e altri atti anche in inglese. La procedura si svolge comunque in una delle lingue ufficiali, tuttavia le comunicazioni standard al ricorrente attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS possono avvenire anche in inglese, poiché i messaggi standard (e-mail) hanno un carattere puramente informativo. Servono infatti a comunicare alla parte l'avvenuto caricamento sulla piattaforma dei documenti relativi al procedimento.

Le disposizioni procedurali e la sentenza vengono redatte in una delle quattro lingue ufficiali, tuttavia il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese se il ricorso è stato presentato in questa lingua. Tale traduzione ha un carattere puramente informativo e come tale deve essere designata; a far fede è la sentenza redatta nella lingua ufficiale.

Giudice unico (cpv. 5) Di regola, il TAF giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

Sono di competenza del giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 LTAF). L'articolo 23 capoverso 2 LTAF disciplina le attuali deroghe dal principio della composizione di tre giudici per il settore dell'asilo e delle assicurazioni sociali.

Viene proposta la deroga al principio della composizione di tre giudici anche per la procedura di ricorso ETIAS. In tal modo la decisione in merito ai ricorsi manifestamente infondati
è presa dal giudice unico anche nei casi in cui è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno oppure l'unità ETIAS di un altro Stato ha trasmesso un parere negativo. Nell'articolo 23 capoverso 2 LTAF deve essere integrata una corrispondente deroga.

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I ricorsi ETIAS riguardano il rifiuto, spesso standardizzato, delle domande d'ingresso nell'area Schengen di persone residenti all'estero non soggette all'obbligo del visto.

Ciò richiede un trattamento rapido non solo della domanda da parte della NES, ma anche della procedura di ricorso da parte del TAF. Questa celerità sarebbe molto più probabilmente garantita ricorrendo a un giudice unico anziché a una composizione di tre giudici. Il numero di possibili ricorsi ETIAS è attualmente stimato in 400­800 casi all'anno. Con una media di 1200 nuovi casi all'anno, per la sesta corte del TAF, competente in materia, i ricorsi ETIAS comporterebbero un carico di lavoro supplementare del 30­60 per cento all'anno. Senza un incremento del personale, sarebbe quasi impossibile far fronte a questo carico di lavoro aggiuntivo e la durata di tutti gli altri procedimenti concernenti il diritto degli stranieri sarebbe notevolmente prolungata.

Per poter quindi valutare in modo tempestivo queste procedure è indispensabile prevedere una deroga. Si prevede che nella prima metà dell'anno, al fine dell'emanazione di sentenze di riferimento e di una prassi consolidata, le sentenze saranno pronunciate quasi esclusivamente da composizioni di tre o addirittura di cinque giudici. Le persone in questione hanno inoltre la possibilità di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS in qualsiasi momento e completare così le proprie richieste con nuovi argomenti.

Art. 108dter

Procedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmissione

Possibilità di presentare i ricorsi anche attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS (cpv. 1) I ricorsi nell'ambito della procedura ETIAS possono essere presentati, oltre che per posta o attraverso gli altri canali previsti dalla PA, anche attraverso la nuova piattaforma di trasmissione ETIAS del TAF.

Trasmissione al ricorrente o al suo rappresentante (cpv. 2) La modalità di comunicazione tra il TAF e il ricorrente o il suo rappresentante corrisponde alla modalità utilizzata l'ultima volta da questo. Tuttavia il ricorrente può richiedere l'utilizzo di un diverso canale di comunicazione. A tal fine non è necessaria una domanda esplicita. Se per esempio il ricorso è stato trasmesso per posta, in un secondo momento il ricorrente può comunque utilizzare per le successive fasi procedurali la piattaforma di trasmissione ETIAS, dopo essersi registrato sulla stessa.

Comunicazione tra il TAF e l'autorità inferiore (cpv. 3) La comunicazione tra il TAF e l'autorità inferiore avviene sempre attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS, indipendentemente dal canale di comunicazione scelto tra il TAF e il ricorrente.

Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS Il TAF mette a disposizione una piattaforma di trasmissione elettronica per la procedura elettronica di ricorso ETIAS. Questa serve per la trasmissione elettronica sicura

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di ricorsi, altri documenti e istanze, così come comunicazioni standard, atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, la parte ricorrente e l'autorità inferiore (cpv. 1, per i dettagli v. n. 6.4.3).

Art. 108dquinquies Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS Nessuna necessità di firma elettronica qualificata (cpv. 1) Al fine di soddisfare le crescenti esigenze delle parti e delle autorità federali di eseguire atti procedurali per via elettronica, nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale73 è stato inserito l'articolo 21a PA (modalità di notifica elettronica delle comunicazioni e rispetto dei termini). Questo articolo include, da un lato, le condizioni alle quali una parte può trasmettere elettronicamente inserimenti all'autorità e, dall'altro, la norma circa il rispetto del termine nel caso di tale trasmissione elettronica. Le comunicazioni possono essere trasmesse per via elettronica al TAF, al Tribunale penale federale o a un'autorità dell'Amministrazione federale decentralizzata solo se tale autorità è compresa nell'elenco pubblicato in Internet dalla Cancelleria federale e ha dichiarato ammissibile la trasmissione elettronica delle comunicazioni nella relativa procedura secondo tale elenco. Il TAF è incluso in questo elenco.

Il capoverso 2 dell'articolo 21a PA stabilisce che la parte o il suo rappresentante deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata. Tale firma qualificata si basa su un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 201674 sulla firma elettronica (FiEle) e deve rispettare un elevato livello di sicurezza (art. 6 cpv. 1 e 2 FiEle).

I ricorsi rientrano tra le istanze che in linea di principio devono essere munite di firma (art. 52 cpv. 1 PA). Secondo l'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 giugno 201075 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA), una firma elettronica qualificata non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati.

Fanno eccezione i casi in cui la firma di un determinato documento è imposta dal diritto federale.

Poiché nella
procedura di ricorso ETIAS la parte ricorrente deve registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal TAF e i suoi dati (dati personali, numero di passaporto ecc.) sono verificati dalla NES, per questi ricorsi si può rinunciare alla firma elettronica qualificata. Una disposizione corrispondente è inserita nel capoverso 1.

Nella procedura di registrazione vengono costantemente rilevati i dati personali e i documenti della parte ricorrente; in tal modo la sua identità è (maggiormente) garantita. La parte ricorrente si registra con i propri dati personali: nome e cognome, data 73 74 75

Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, qui 3820.

Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle), RS 943.03.

RS 172.021.2

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di nascita e numero di passaporto. Si rilevano quindi il numero della domanda ETIAS e l'indirizzo e-mail; quest'ultimo infine viene convalidato.

Con l'e-mail convalidata e la password personale la parte ricorrente effettua il login e carica i propri documenti ETIAS. Le viene richiesto di pagare l'anticipo sulle spese entro 30 giorni. A pagamento avvenuto i dati forniti vengono confrontati con i dati dell'autorizzazione negata e viene ordinato il dossier preliminare all'autorità inferiore (SEM).

La piattaforma di trasmissione ETIAS e il canale attraverso cui caricare i file sono protetti. Le e-mail inviate dal TAF alla parte ricorrente e viceversa non contengono informazioni personali o dello specifico caso, ma costituiscono solamente un ausilio per la parte ricorrente. Quest'ultima, nel corso della procedura di ricorso è tenuta a effettuare il login alla piattaforma di trasmissione ETIAS e tenersi aggiornata sulle ultime comunicazioni.

Nessun recapito (cpv. 2 e 5) L'articolo 11b PA disciplina il recapito affinché le autorità possano inviare notifiche e decisioni alle parti. Anche le persone domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera poiché diversamente l'invio di decisioni all'estero, nel rispetto del principio di sovranità del diritto internazionale, deve avvenire attraverso i canali diplomatici o consolari. In base al capoverso 2 dell'articolo 11b PA le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica ­ tuttavia limitatamente al territorio nazionale e al Principato del Liechtenstein.

Al fine di agevolare le comunicazioni con il ricorrente nell'ambito della procedura ETIAS, il capoverso 2 stabilisce che non è necessario indicare un recapito svizzero e che la notificazione avviene in forma elettronica attraverso la piattaforma messa a disposizione dal TAF. La notificazione è considerata avvenuta nel momento in cui la comunicazione è richiamata dalla piattaforma, al più tardi tuttavia il settimo giorno dopo la sua messa a disposizione sulla piattaforma.

Anticipo sulle spese mediante carta di credito o bonifico bancario (cpv. 3) Il TAF addebita al ricorrente un anticipo sulle spese pari ai costi presunti della procedura; il pagamento va effettuato entro un termine adeguato, pena la non entrata nel
merito da parte del TAF. Se sussistono motivi particolari, si può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo (art. 63 cpv. 4 PA).

Nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS, non appena il ricorso ed eventuali altri documenti sono stati caricati sulla piattaforma, il ricorrente è invitato mediante comunicazione standard automatizzata al pagamento di un anticipo sulle spese. Questa comunicazione contiene il termine di pagamento e le conseguenze nel caso lo stesso non sia effettuato puntualmente. Prima della scadenza del termine deve essere previsto l'invio di un promemoria attraverso la piattaforma. Il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico bancario.

Il termine per il pagamento di questo anticipo mediante carta di credito o bonifico bancario è considerato rispettato quando l'importo è accreditato puntualmente sul 69 / 96

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conto bancario del TAF o perlomeno è giunto nella sfera d'influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall'autorità. Nel caso di bonifici inviati dall'estero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il ricorrente sostiene inoltre il rischio che l'anticipo sulle spese giunga entro il termine previsto sul conto dell'autorità e che quindi si possa entrare nel merito del suo ricorso.

Pertanto non è decisivo soltanto il fatto che l'importo sia stato addebitato sul conto estero prima della scadenza del termine; è necessario che sia stato anche accreditato sul conto dell'autorità in tempo utile o almeno sia giunto nella sfera d'influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall'autorità (banca o Posta svizzera) (v. nel dettaglio sentenza 2C_1022/2012 e 2C_1023/2012 del 25 marzo 2013 consid. 6.3 con ulteriori riferimenti). Non è previsto alcun sollecito; il mancato pagamento comporta la non entrata nel merito del ricorso.

Vi è sempre la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito (art. 65 PA); per motivi di trasparenza tale diritto viene comunque menzionato. Il modulo corrispondente è disponibile sul sito web del TAF.

Firma elettronica delle decisioni e delle sentenze del TAF (cpv. 4) Anche se per i ricorsi non è richiesta, la firma elettronica deve essere apposta per le decisioni e le sentenze del TAF.

Definizione dei dettagli da parte del Consiglio federale nell'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS (cpv. 6) Il Consiglio federale precisa la firma da utilizzare per le decisioni e le sentenze nonché il formato e i dettagli relativi al canale di trasmissione; inoltre specifica i requisiti riguardanti i canali ammessi per il pagamento dell'anticipo sulle spese e le modalità di archiviazione.

Art. 108f rubrica e cpv. 3 Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108f. Attualmente questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, non è ancora in vigore. Come l'articolo 108a capoverso 3, anche l'articolo 108f LStrI nella versione del progetto ETIAS avrebbe dovuto essere modificato nel quadro del coordinamento tra l'ETIAS e l'interoperabilità a seguito del recepimento dei regolamenti sull'interoperabilità. Viene
aggiunto il capoverso 3 che rimanda all'articolo 110h. A sua volta l'articolo 110h rimanda all'articolo 50 dei due regolamenti UE sull'interoperabilità. Questa norma è analoga a quella applicata all'EES (art. 103d cpv. 3 LStrI nel decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti IOP). Poiché il CIR diventerà parte integrante dell'ETIAS, le disposizioni sulla comunicazione dei dati ETIAS si applicheranno anche ai dati ETIAS registrati nel CIR (dati di identità, dati dei documenti di viaggio e dati biometrici). Essendo di tipo materiale, al termine della procedura di approvazione parlamentare del progetto relativo all'interoperabilità queste modifiche di legge non potevano più essere inserite nelle relative disposizioni di coordinamento e pertanto sono integrate nel presente progetto.

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Art. 108fbis

Diritti delle persone interessate

Il regolamento ETIAS, i regolamenti modificativi ETIAS nonché gli atti giuridici della Commissione europea, attuali o futuri, non disciplinano la procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso attraverso i dati e la procedura per la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati nell'ETIAS. Di conseguenza, se la SEM elabora queste domande, a questi casi si applica la PA (art. 1 PA). Tuttavia, poiché la persona in questione si trova all'estero, è necessario prevedere alcune deroghe alla PA.

Procedura di prima istanza (cpv. 1) L'articolo 108d capoverso 5 D-LStrI elenca in modo esaustivo i casi in cui il Consiglio federale nella procedura ETIAS può emanare disposizioni che deroghino alla PA (p. es. notificazioni per via elettronica). Si propone di applicare queste disposizioni anche alla procedura di prima istanza relativa all'esercizio del diritto d'accesso attraverso i dati e la procedura per la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati nell'ETIAS. Anche per questa procedura il Consiglio federale deve prevedere deroghe alla PA a livello di ordinanza. Di conseguenza, in questo capoverso si rimanda all'articolo 108d capoverso 5 D-LStrI.

Procedura di ricorso (cpv. 2) Gli articoli 108dbis­108dquinquies P-LStrI contengono disposizioni in deroga alla PA nella procedura di ricorso ETIAS. Si propone di applicare queste disposizioni anche ai ricorsi riguardanti la procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso attraverso i dati e la procedura per la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati nell'ETIAS. Di conseguenza nel capoverso 2 si rimanda a queste disposizioni.

Art. 108h

Principi

Prima dell'articolo 108h viene aggiunto un nuovo titolo: la nuova sezione 3b (art. 108h­108k D-LStrI) disciplina il sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi N-ETIAS (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.2).

L'articolo 108h stabilisce l'obiettivo generale e il campo d'applicazione dell'NETIAS per la verifica manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS e per la gestione dell'elenco di controllo ETIAS da parte della NES. Il sistema è utilizzato per svolgere compiti concernenti l'intero processo di esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e di gestione dell'elenco di controllo ETIAS. Essenzialmente riguardano il trattamento dei dati personali e di contatto richiesti e la consultazione delle autorità nazionali e cantonali nell'ambito della procedura ETIAS nonché il trattamento di dati personali e di contatto nel quadro della redazione dell'elenco di controllo ETIAS. Inoltre deve essere prevista la possibilità di effettuare rilevamenti statistici.

L'elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 regolamento ETIAS). La NES è responsabile, in collaborazione con fedpol e con il SIC, della gestione di questo elenco (art. 108e cpv. 1 LStrI); 71 / 96

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l'autorità che procede all'iscrizione ne verifica regolarmente l'accuratezza e il grado di aggiornamento (art. 35 par. 4 e 5 regolamento ETIAS).

Art. 108i

Contenuto

Questo articolo riguarda il contenuto del nuovo sistema di informazione N-ETIAS.

Cpv. 1 Questo capoverso definisce le categorie di persone i cui dati possono essere registrati nel nuovo sistema.

Si tratta dei dati di cittadini di stati terzi la cui autorizzazione ai viaggi ETIAS viene esaminata dalla SEM in qualità di NES nell'ambito della procedura manuale oppure che vengono inseriti dalla Svizzera nell'elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC. Determinati dati vengono trasmessi dal e al sistema centrale ETIAS all'N-ETIAS mediante un'interfaccia.

Cpv. 2 e 3 Grazie al nuovo sistema nazionale di informazione vengono centralizzati tutti i dati necessari per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e per la gestione dell'elenco di controllo ETIAS.

Nel sistema nazionale sono salvate solamente le domande ETIAS che necessitano di ulteriori accertamenti. In questi casi i dati delle domande devono essere estratti dal software dell'UE relativo all'ETIAS nel sistema nazionale per l'ulteriore trattamento manuale. Le domande sulle quali può essere presa direttamente una decisione definitiva, senza ulteriori chiarimenti nazionali, possono essere trattate nel software fornito dall'UE.

I dati della domanda, quali i dati di identità del richiedente, i dati relativi ai documenti di viaggio, i dati di contatto, i dati riguardanti la salute rilevati nel quadro della valutazione del rischio di epidemia nonché informazioni complementari e copie di documenti nonché i riferimenti ai riscontri positivi emersi devono poter essere trasmessi dall'ETIAS all'N-ETIAS (cpv. 2 lett. a­e e 3).

In particolare nell'N-ETIAS possono essere salvati anche i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità cantonali e federali che possono contribuire all'accertamento dei fatti (cpv. 2 lett. f). Inoltre nell'N-ETIAS sono salvati come testo libero nel campo dei commenti e delle osservazioni anche i risultati di accertamenti dei fatti, considerazioni e indicazioni sullo stato della procedura (cpv. 2 lett. g). Per la struttura tecnica della maschera d'immissione, in merito al contenuto del campo di testo libero occorre rimandare all'articolo 108i capoverso 2 lettera d. Questo campo è visibile soltanto agli utenti della NES. Durante l'elaborazione della domanda di autorizzazione al viaggio,
la SEM deve poter registrare provvisoriamente, a fini interni, osservazioni e informazioni sullo stato dell'elaborazione e sulla valutazione dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale e di alto rischio epidemico. Queste indicazioni possono contenere anche le valutazioni dei riscontri positivi nei «sistemi periferici» nazionali (p. es. ORBIS, RIPOL, N-SIS ecc.).

La SEM e le autorità federali consultate possono altresì registrare nel sistema considerazioni rilevanti ai fini della decisione.

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Lo stesso vale per i risultati delle interrogazioni dei sistemi nazionali e dei sistemi di informazione UE (cpv. 2 lett. g e h) nonché le informazioni ottenute dalla NES nell'ambito dell'assistenza amministrativa (cpv. 2 lett. i). Inoltre, per poter valutare l'identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi, potrebbe essere necessaria l'interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA o del Registro nazionale di polizia. Per garantire la tracciabilità della valutazione del rischio in caso di procedura di ricorso, al momento della decisione deve potere essere memorizzata l'immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema.

Tutti i dati summenzionati vengono salvati soltanto per la durata della procedura e in seguito automaticamente cancellati. La cancellazione verrà trattata nelle ordinanze d'esecuzione concernenti l'ETIAS (al riguardo v. art. 108k D-LStrI).

Inoltre nell'N-ETIAS vengono salvate non solo le richieste di fedpol e del SIC di inserimento di stranieri nell'elenco di controllo ETIAS, ma anche una copia sincronizzata degli inserimenti svizzeri, poiché nel sistema centrale l'elenco di controllo è criptato (lett. k e l). Infatti, nell'ambito del trattamento manuale della domanda deve essere possibile individuare ed elaborare un riscontro positivo come testo in chiaro.

Inoltre l'N-ETIAS contribuisce a effettuare modifiche e cancellazioni di inserimenti svizzeri nell'elenco di controllo ETIAS contemporaneamente nell'N-ETIAS e nel sistema centrale. Gli inserimenti nell'elenco non più validi (raggiungimento della data di scadenza) sono automaticamente cancellati (art. 108k D-LStrI).

Cpv. 4 Il fascicolo della procedura concernente le domande di autorizzazione ETIAS è gestito nell'N-ETIAS in forma elettronica. In tal modo, nell'ambito della procedura di ricorso, l'N-ETIAS può coadiuvare la NES nella fornitura dei dati procedurali al TAF (compresi i riscontri positivi emersi dai sistemi centrali UE).

Art. 108j

Trattamento e comunicazione dei dati

Cpv. 1 Questo articolo riguarda l'accesso al nuovo sistema di informazione: per ogni autorità cui è consentito l'accesso è stabilita la categoria dei dati disponibili e lo scopo dell'accesso. I dettagli, in particolare la differenza tra trattamento e consultazione dei dati, saranno disciplinati nell'ordinanza.

L'accesso ai dati dell'N-ETIAS è riservato esclusivamente al personale della SEM ­ nel quadro delle sue attività svolte in qualità di NES o nell'ambito della procedura di consultazione ­ nonché del SIC e di fedpol. Tale accesso, tuttavia, è limitato al rispettivo scopo e a determinati dati attraverso ruoli prestabiliti con autorizzazioni per i relativi collaboratori. L'accesso da parte del personale del SIC e di fedpol, per esempio, è limitato ai dati loro necessari per il trattamento delle richieste di consultazione nell'ambito del trattamento delle domande ETIAS oppure degli inserimenti nell'elenco di controllo ETIAS.

Cpv. 2 Il TAF non ha accesso all'N-ETIAS, ma per l'istruzione dei ricorsi ricevuti ottiene sulla propria piattaforma l'estratto del fascicolo della procedura in forma elettronica.

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Cpv. 3 Il capoverso 3 riguarda la comunicazione dei dati personali salvati nell'N-ETIAS e rimanda all'articolo 108f LStrI introdotto nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento ETIAS. Questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, stabilisce che questi dati non possono essere comunicati a Paesi non vincolati da accordi di associazione a Schengen, organizzazioni internazionali e soggetti privati, siano essi istituzioni o persone fisiche (cpv. 1; art. 65 par. 1 regolamento ETIAS). È prevista una deroga al capoverso 1 che consente una comunicazione dei dati a Paesi terzi da parte della SEM (nella sua funzione di autorità competente in materia di migrazione) (lett. a) o delle autorità designate nell'articolo 108e capoverso 3 (lett. b) (cpv. 2; art. 65 par. 3 regolamento ETIAS). I dati possono essere trasmessi per permettere il rimpatrio della persona interessata in uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen e se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 65 paragrafo 3 del regolamento ETIAS (cpv. 2 lett. a) o a fini di sicurezza (cpv. 2 lett. b; art. 65 par. 5 regolamento ETIAS). In casi eccezionali urgenti, in cui sussiste un pericolo serio e imminente associato a un reato di terrorismo oppure a un reato grave ai sensi degli articoli 3 paragrafo 1 lettere l ed m nonché 65 paragrafo 5 del regolamento ETIAS, l'autorità designata competente (art. 108e cpv. 3) può trasmettere determinati dati a un Paese terzo. La comunicazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680.

Art. 108k

Sorveglianza ed esecuzione

Il presente articolo disciplina le competenze della SEM e del Consiglio federale in merito al nuovo N-ETIAS; i dettagli saranno specificati nell'ordinanza.

Cpv. 1 Se nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti legali tratta dati personali nel nuovo sistema di informazione o ne affida a terzi il trattamento, la SEM è responsabile della sicurezza e della legalità di tale trattamento. In particolare adotta le necessarie misure per garantire la sicurezza dei dati e adempie il proprio obbligo di vigilanza nel caso il trattamento dei dati sia effettuato da terzi.

Cpv. 2 In questo capoverso sono elencati gli ambiti di competenza del Consiglio federale.

In particolare i fascicoli vengono cancellati automaticamente nel sistema nazionale ETIAS in base al termine di conservazione, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e che il TAF non abbia notificato alcun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell'UE. Questi aspetti saranno disciplinati nelle ordinanze d'esecuzione concernenti l'ETIAS (lett. g).

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e Cpv. 1

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Il capoverso 1 tratta il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e il relativo contenuto.

Poiché il regolamento VIS è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all'articolo 109b capoverso 1 doveva essere modificata di conseguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti sull'interoperabilità.

Dato che il regolamento modificativo ETIAS ha comportato una nuova modifica del regolamento VIS, la nota a piè di pagina relativa all'articolo 109b capoverso 1 deve essere nuovamente adattata.

Cpv. 2 lett. e Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare il C-VIS nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» permette al personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS di consultare il VIS ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (lett. e nuovo art. 6 par. 2 in combinato disposto con l'art. 18 quinquies regolamento VIS). A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9­14 del regolamento VIS.

Art. 109c lett. i L'articolo 109c LStrI concerne l'accesso delle autorità al sistema nazionale visti «ORBIS».

Nell'ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del progetto sull'interoperabilità questa disposizione ha subito una modifica redazionale.

Ora il personale dell'unità nazionale ETIAS può consultare, al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, non solo il C-VIS ma anche l'ORBIS.

In tal modo la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. Di conseguenza l'articolo 109c è integrato con la nuova lettera i.

Art. 110 cpv. 1 nota a piè di pagina Poiché i regolamenti modificativi ETIAS hanno comportato la modifica dei due regolamenti IOP, devono essere aggiornate le note a piè di pagina.

7.2

Legge sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2 lett. a e d L'articolo 23 disciplina le competenze del giudice unico. Le attuali deroghe dal principio della composizione di tre giudici per il settore dell'asilo e delle assicurazioni sociali sono disciplinate nel capoverso 2.

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Lett. a Si tratta di una modifica redazionale. Poiché rimanda all'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge sull'asilo (LAsi)76, non più in vigore dopo l'abrogazione del capoverso 277, la lettera a deve essere modificata e rimandare all'intero articolo 111 LAsi.

Lett. d Poiché nel nuovo articolo 108dbis LStrI viene proposta una deroga al principio della composizione di tre giudici anche per la procedura di ricorso ETIAS, deve essere modificato anche l'articolo 23 capoverso 2 LTAF. La nuova lettera d rimanda a queste norme speciali riguardanti il giudice unico. La modifica materiale riguarda pertanto la lettera d.

7.3

Legge sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. f n. 4 Il 17 giugno 201678 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale, LCaGi). Questa legge non è ancora in vigore; vi entrerà presumibilmente all'inizio del 2023. Con lo stesso termine entrerà in servizio il sistema VOSTRA riorganizzato e saranno abrogate le basi legali contenute nel CP riguardanti il casellario giudiziale.

L'articolo 46 lettera f disciplina i diritti di accesso online della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a tutti i dati contenuti nell'estratto 2 per autorità (art. 38).

Poiché la NES opera in seno alla SEM, anche i suoi diritti di accesso a VOSTRA devono essere disciplinati da questa norma.

I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l'accesso ai rispettivi casellari giudiziali nazionali (art. 25 regolamento modificativo «frontiere»).

Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare VOSTRA al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.1).

Questo accesso avviene mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale della NES deve effettuare il login per consultare i dati nell'applicazione VOSTRA. In futuro questa interrogazione sarà effettuata attraverso un'interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; in caso di riscontro positivo viene richiesto il corrispondente estratto dal casellario giudiziale.

76 77 78

RS 142.31 RU 2006 4745, 2015 1841, 2016 3101 FF 2016 4315

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7.4

Codice penale

Art. 365 cpv. 2 lett. gbis L'articolo 365 capoverso 2 CP elenca i compiti per i quali le autorità federali e cantonali hanno accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Fino all'entrata in vigore della nuova LCaGi gli scopi dell'accesso della NES a VOSTRA (ossia la verifica delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS) devono essere disciplinati in questa disposizione, che verrà abrogata una volta entrata in vigore la nuova LCaGi (al riguardo v. i n. 6.5.3, 6.6 e 8.7).

7.5

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 1 lett. n e cpv. 4 lett. kbis Il Sistema di ricerca informatizzato di polizia, noto come RIPOL, è la banca dati svizzera delle ricerche di polizia. Per effettuare una segnalazione nel SIS a livello europeo deve essere inserita una segnalazione nazionale nel RIPOL (o nel SIMIC).

Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS l'articolo 15, che costituisce la base legale per il RIPOL, ha subìto una revisione totale79. Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla metà del 2022.

Tale revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 1 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono sostenute dal RIPOL.

Nel capoverso 4 sono menzionate le autorità che possono consultare il RIPOL.

Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS può consultare il RIPOL al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell'elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.1).

Per questa ragione nel capoverso 1 è aggiunta la nuova lettera n contenente i compiti della NES e nel capoverso 4 la nuova lettera kbis; inoltre tra le autorità che hanno accesso al RIPOL va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.

Art. 16 cpv. 2 lett. s e cpv. 5 lett. gbis L'articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS). Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS anche l'articolo 16 ha subìto una revisione totale80. Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla metà del 2022.

79 80

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FF 2022 1449

Tale revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 2 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono coadiuvate dall'N-SIS.

Nel capoverso 5 sono menzionate le autorità che possono consultare l'N-SIS.

Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS può consultare l'N-SIS al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell'elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.1).

Per questa ragione nel capoverso 2 è aggiunta la nuova lettera s con i compiti della NES e nel capoverso 5 la nuova lettera gbis; inoltre tra le autorità che hanno accesso all'N-SIS va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.

Art. 16a cpv. 1 nota a piè di pagina L'articolo 16a è stato aggiunto nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull'interoperabilità. Poiché anche il SIS è collegato al servizio comune di confronto biometrico (sBMS), analogamente all'articolo 110 LStrI è stata aggiunta una disposizione di uguale tenore anche nell'articolo 16a LSIP81.

Poiché i due regolamenti IOP «frontiere» e «polizia» sono stati modificati dai due regolamenti modificativi ETIAS, entrambe le note a piè di pagina devono essere adattate.

Art. 17 cpv. 4 lett. n Nel quadro della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è stato modificato l'articolo 1782. Il progetto è stato approvato dal Popolo svizzero nel referendum del 13 giugno 2021. Questa revisione è già considerata nella presente modifica.

Affinché possa svolgere i propri compiti, la NES deve avere a disposizione, in misura proporzionata, le informazioni elaborate da fedpol nel settore della lotta al terrorismo.

A tal fine deve potere accedere online al registro nazionale di polizia secondo l'articolo 17 LSIP (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.1).

Questo sistema d'informazione permette di scoprire con una sola interrogazione se una persona ha un fascicolo presso un'autorità di polizia cantonale, presso fedpol o presso autorità di polizia straniere, per esempio nell'ambito dello scambio di dati di polizia con Interpol. Il risultato dell'interrogazione è limitato ai seguenti dati: l'identità della persona, l'autorità competente, la data dell'iscrizione, il motivo dell'iscrizione e il
sistema d'informazione da cui provengono i dati (art. 17 cpv. 3 LSIP). Di conseguenza nel capoverso 4 è aggiunta la nuova lettera n.

La NES riceve da fedpol informazioni più dettagliate seguendo la procedura ordinaria dell'assistenza amministrativa. Nell'ordinanza devono essere riportati in modo trasparente gli uffici della SEM che si occupano di questioni di sicurezza e stabiliti i diritti di accesso.

81 82

FF 2021 674 FF 2020 6795

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8

Necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti UE necessitano di un coordinamento particolare per quanto riguarda i seguenti progetti concernenti il recepimento e la trasposizione delle basi legali riguardanti l'EES83, l'ETIAS84, il SIS85, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione UE (IOP)86 nonché il VOSTRA87, il progetto MPT88, il progetto LPCEG e la revisione del VIS (regolamenti [UE] 2021/1134 e [UE] 2021/1133).

Poiché le disposizioni concernenti la revisione del VIS entreranno in vigore dopo il presente progetto ETIAS (regolamenti modificativi), ma prima che i regolamenti modificativi ETIAS siano pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, occorre assicurarsi che siano le note a piè di pagina del presente progetto a valere e non quelle del progetto VIS.

8.1

Coordinamento con il progetto EES

Il decreto federale concernente l'EES89 è stato approvato dal Parlamento il 21 giugno 2019.

Le modifiche della LStrI previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI contenute nel decreto federale concernente l'EES, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'EES approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS (art. 103c cpv. 2 lett. d D-LStrI).

83

84

85

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87 88 89

Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819.

Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 6963.

Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 8813.

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2021 674.

RS 330; FF 2016 4315 FF 2020 6795 Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819.

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Qualora il decreto federale concernente l'EES dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione EES).

8.2

Coordinamento con il progetto ETIAS

Il decreto federale concernente l'ETIAS90 è stato approvato dal Parlamento il 25 settembre 2020.

Le modifiche della LStrI previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI contenute nel decreto federale concernente l'ETIAS, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'ETIAS approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Poiché il decreto federale concernente l'ETIAS entrerà in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione ETIAS).

La nota a piè di pagina relativa all'articolo 5 capoverso 1 lettera abis nella versione del progetto ETIAS deve essere modificata. Poiché il regolamento ETIAS è modificato dai presenti regolamenti modificativi ETIAS, deve essere aggiornata la nota a piè di pagina nella versione del presente decreto federale.

Inoltre l'articolo 108a capoversi 1 e 3 deve essere coordinato con il presente progetto poiché, a seguito della messa in servizio dell'ETIAS, i due progetti entreranno in vigore contemporaneamente. Pertanto al momento dell'entrata in vigore va considerata la versione dei nuovi capoversi del presente progetto.

8.3

Coordinamento con il progetto SIS

Il decreto federale concernente il SIS91 è stato approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020.

Le modifiche della LStrI e della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI e della LSIP contenute nel decreto federale concernente il SIS, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

90

91

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 6963.

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 8813.

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FF 2022 1449

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente il SIS approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Qualora il decreto federale concernente il SIS dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione SIS).

Le note a piè di pagina degli articoli 68a capoverso 2 e 68e capoverso 2 LStrI nella versione del progetto SIS devono essere modificate poiché i regolamenti (UE) «SIS frontiere» e «SIS polizia» sono modificati dai regolamenti modificativi ETIAS.

8.4

Coordinamento con il progetto IOP

Il decreto federale concernente l'interoperabilità92 è stato approvato dal Parlamento il 19 marzo 2021.

Le modifiche della LStrI e della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI e della LSIP contenute nel decreto federale concernente l'interoperabilità, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'interoperabilità approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Qualora il decreto federale concernente l'interoperabilità dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione IOP).

Le note a piè di pagina degli articoli 103b capoverso 1, 109a capoverso 1 e 110 capoverso 1 LStrI nonché 16a capoverso 1 LSIP devono essere modificate poiché i regolamenti EES, VIS, «IOP frontiere» e «IOP polizia» sono modificati dai regolamenti modificativi ETIAS.

8.5

Coordinamento con il progetto MPT

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)93 è stata approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020. Il progetto è stato approvato dal Popolo svizzero il 13 giugno 2021.

Le modifiche della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LSIP contenute nel decreto federale concernente l'MPT, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

92

93

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2021 674.

FF 2020 6795.

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FF 2022 1449

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'MPT approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Qualora l'MPT dovesse entrare in vigore simultaneamente al decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di questi ultimi a prevalere (e non quelle della versione MPT).

8.6

Coordinamento con il progetto VOSTRA

Nel presente decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS «frontiere» e «polizia» vengono proposte due modifiche riguardanti il casellario giudiziale, volte ad assegnare alla NES i diritti di accesso a VOSTRA, le quali fanno riferimento a due basi legali che non possono entrare in vigore simultaneamente: la modifica dell'articolo 365 capoverso 2 lettera gbis CP (riguardante il diritto vigente) e quella dell'articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi94 (riguardante il diritto futuro). La LCaGi infatti sostituirà le norme del CP riguardanti il diritto in materia di casellario giudiziale.

Pertanto la modifica del diritto vigente (art. 365 cpv. 2 lett. gbis CP) avrà effetto soltanto se il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrerà in vigore prima della LCaGi. In questo caso la NES ­ in base al CP ­ dovrà avere accesso al VOSTRA attualmente in vigore. Questa base legale verrebbe successivamente abrogata con l'entrata in vigore della LCaGi. L'allegato 1 numero 3 LCaGi infatti prevede già che con l'entrata in vigore della LCaGi saranno abrogate le basi legali del CP riguardanti il casellario giudiziale.

Tuttavia la modifica dell'articolo 365 CP sarebbe inutile fin dall'inizio qualora il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrasse in vigore contemporaneamente alla LCaGi o solamente dopo la stessa. L'accesso della NES a VOSTRA deve poggiare unicamente sull'articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi.

8.7

Coordinamento con il progetto LPCEG

L'ETIAS entrerà in funzione già a maggio 2023 e si prevedono i primi ricorsi a partire dal 2024. L'entrata in vigore della LPCEG, che prevede la creazione delle basi legali per l'introduzione dell'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica E-Justice per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale, è prevista per il 2026. Pertanto occorre individuare una soluzione tecnica temporanea che garantisca una comunicazione semplice ed efficiente nel quadro della procedura di ricorso ETIAS tra il Tribunale amministrativo federale, i ricorrenti e

94

Tuttavia la legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (RS 330; FF 2016 4315), approvata dal Parlamento il 17 giugno 2016, entrerà in vigore presumibilmente all'inizio del 2023, una volta ultimata la riorganizzazione del VOSTRA.

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l'autorità inferiore. Il TAF dovrà pertanto istituire una propria piattaforma di trasmissione per queste procedure di ricorso. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coordinamento andrà effettuato nel quadro del progetto LPCEG.

9

Ripercussioni

9.1

Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei presenti regolamenti modificativi ETIAS non hanno ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione.

L'introduzione dell'ETIAS e la conseguente trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti modificativi ETIAS «frontiere» e «polizia» comportano un onere finanziario e di personale per l'Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS95. Inoltre i costi per i progetti esterni rientreranno nel credito d'impegno IV per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 201996. I relativi fondi sono stati stanziati.

Poiché è già stata considerata nel credito d'impegno IV, la creazione dell'N-ETIAS non comporta costi supplementari e nemmeno, presumibilmente, un aumento dei costi d'esercizio. Questi ultimi dipendono dal modello di conteggio del CSI-DFGP e dal numero di utenti; in base a questa seconda variabile potrebbero quindi aumentare o diminuire.

Inoltre, ulteriori costi saranno connessi alla creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. n. 6.4.3). Le spese di progetto una tantum ammontano a 387 460 franchi; i costi d'esercizio annuali sono stimati attualmente in 200 511 franchi. A seguito dei nuovi ricorsi e delle nuove istanze, in seno al TAF è possibile un aumento del fabbisogno di risorse che, tuttavia, potrebbe essere contenuto grazie alla riduzione del collegio giudicante prevista dall'articolo 108dbis capoverso 5 LStrI.

9.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le novità non dovrebbero avere alcuna ripercussione finanziaria e di personale per i Cantoni e i Comuni.

95 96

FF 2020 2577 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

83 / 96

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9.3

Ripercussioni in altri settori

Non si prevede alcuna ripercussione diretta per l'economia, la società e l'ambiente.

10

Aspetti giuridici

10.1

Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento ETIAS si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge federale del 21 marzo 199797 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Nel presente caso, in virtù dell'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, il nostro Consiglio disporrebbe dei poteri per approvare il recepimento del regolamento UE. Secondo questa disposizione, infatti, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sull'obbligo del visto e sull'esecuzione dei controlli al confine. Tuttavia, per il presente progetto, la trasposizione nel diritto svizzero richiede adeguamenti della LStrI, della LTAF, della LCaGi, del CP e della LSIP. Pertanto gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti modificativi ETIAS e la modifica delle leggi federali citate necessaria per la loro attuazione vanno sottoposti al Parlamento per approvazione.

10.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell'UE, stipulati nel quadro dell'AAS, e garantisce controlli unitari alla frontiera esterna Schengen. I regolamenti modificativi ETIAS recepiti contengono modifiche successive risultanti dall'approvazione dell'IOP e del SIS.

Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

97

RS 172.010

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10.3

Forma dell'atto

Il recepimento dei due regolamenti UE non implica l'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l'approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200298 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti quelle che, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale.

I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia il recepimento dei due regolamenti ETIAS comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

Secondo l'articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le disposizioni di legge proposte sono necessarie ad attuare il regolamento ETIAS e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. Il disegno dell'atto normativo può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

10.4

Delega di competenze legislative

Art. 108d cpv. 5 Questa delega di competenze al Consiglio federale poggia sull'articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. In questo caso si tratta di norme di diritto che precisano la procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

98

RS 171.10

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Art. 108dquinquies cpv. 6 LStrI Questa delega di competenze al Consiglio federale poggia sull'articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. In questo caso si tratta di disposizioni che precisano la procedura di ricorso ETIAS.

Art. 108k cpv. 2 LStrI Questa delega di competenze al Consiglio federale poggia sull'articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. In questo caso si tratta di disposizioni necessarie per l'attuazione delle prescrizioni legali e del regolamento ETIAS.

10.5

Protezione dei dati

Il nuovo articolo 108dter LStrI crea una base legale per il trattamento dei dati personali nell'N-ETIAS.

Il trattamento dei dati poggia sulla legge federale del 19 giugno 199299 sulla protezione dei dati (LPD) e, dopo la sua entrata in vigore il 25 settembre 2020100, sulla nuova LPD ed è assoggettato alla sorveglianza dell'IFPDT101. Il trattamento e la comunicazione dei dati sono disciplinati nell'articolo 108j LStrI, la sorveglianza e l'esecuzione nell'articolo 108k LStrI.

Nell'UE il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio102 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio103.

I dati personali registrati nell'ETIAS dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario. Sono conservati per la validità dell'autorizzazione al viaggio e per un'eventuale procedura di ricorso oppure per cinque anni a decorrere dall'ultima decisione in caso di rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi. Nell'N-ETIAS sono conservati solamente per la durata del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS o finché il dato è presente nell'elenco di controllo ETIAS.

99 100 101

RS 235.1 FF 2020 6695 Cfr. art. 27 LPD (RS 235.1) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695).

102 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

103 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

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Inoltre i rappresentanti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati, del Comitato europeo per la protezione dei dati e dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali parteciperanno a un «Fundamental Rights Guidance Board». Si tratta di un organo di consulenza indipendente che valuterà gli effetti sui diritti fondamentali dell'elaborazione delle domande e delle regole di verifica (indicatori di rischio) e prescriverà linee guida all'«ETIAS Screening Board».

A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725104 è stato consultato il GEPD, che il 13 marzo 2019 ha trasmesso un parere rispetto alla proposta di istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)105. Il GEPD ha sottolineato la complessità del progetto che coinvolge ben cinque sistemi d'informazione dell'UE. Tale complessità si ripercuote non solo sulla protezione dei dati, ma anche sulla governance e sul controllo di questi cinque sistemi. La parte principale riguarda il parere sull'ECRIS-TCN, non vincolante per la Svizzera. Inoltre il GEPD rimarca la necessità di effettuare una valutazione dei rischi dei sistemi d'informazione UE e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

10.6

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

104

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; versione della GU L 295, 21.11.2018, pag. 39.

105 Osservazioni formali del GEPD sulle due proposte che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS; disponibili in francese, tedesco e inglese su https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ publications/comments/formal-comments-edps-conditions-accessing-other-eu_en.

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11

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (progetto 2)

11.1

Situazione iniziale

11.1.1

Necessità di agire e obiettivi

La divisione Identificazione biometrica di fedpol (di seguito: BiomID) è il centro di competenza della Svizzera per le identificazioni biometriche. Conformemente all'articolo 102ater LAsi e all'articolo 25 paragrafo 4 del regolamento Eurodac106 i collaboratori di questa divisione controllano già attualmente i risultati dei confronti ottenuti dalle ricerche nel caso in cui la consultazione del sistema Eurodac abbia generato automaticamente un riscontro positivo. Sono chiamati a verificare manualmente se le impronte digitali oggetto del riscontro positivo provengono effettivamente dalla stessa persona (non è trasmesso alcun dato personale).

Se viene individuato un errore («falso positivo») o se la verifica da parte degli esperti non produce alcun risultato convincente, il risultato ottenuto, ovvero il mancato riscontro positivo, viene comunicato al servizio che ha effettuato la consultazione.

Dopo la verifica, BiomID cancella i dati, che non saranno quindi più disponibili. Per ragioni di controllo della qualità, la SEM informa l'agenzia europea eu-LISA che il riscontro positivo non è stato confermato.

Il controllo della qualità va ora esteso a tutti i sistemi di informazione Schengen/Dublino e ai loro componenti. Nel quadro dei controlli sul territorio nazionale e su richiesta delle autorità di perseguimento penale, BiomID deve pertanto poter verificare la qualità dei riscontri positivi non solo nell'Eurodac ma anche ad esempio nell'EES e nel VIS. Secondo quanto prescritto dal regolamento Eurodac, il controllo della qualità deve essere eseguito per ogni riscontro positivo nell'Eurodac; negli altri sistemi non va invece effettuato in modo sistematico. L'introduzione dell'EES e del VIS permette anche di confrontare le tracce. Poiché gli attuali algoritmi di ricerca in tale ambito non sono affidabili, occorre sottoporre a verifica manuale i risultati delle ricerche.

106

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180, 29.6.2013, pag. 1.

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11.1.2

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

La modifica della LStrI e della LSIP (v. n. 6.2) non è annunciata nel messaggio del 29 gennaio 2020107 sul programma di legislatura 2019­2023. Si inscrive tuttavia nel quadro dell'obiettivo 13.

11.2

Procedura di consultazione

Poiché il presente progetto concerne le procedure di autorità federali e le competenze di fedpol in qualità di autorità federale si è rinunciato a indire una procedura di consultazione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3a LCo. Le parti interessate sono state informate in merito a questa soluzione tecnica nel quadro del progetto informatico nazionale EES. Il loro parere è quindi ben noto. In particolare auspicano che i risultati vengano controllati da parte di BiomID. Tale controllo della qualità permette di ridurre gli oneri per le autorità di polizia cantonali e per l'UDSC in materia di controlli sul territorio svizzero, tanto più che la procedura relativa all'Eurodac è nota da anni. Le autorità richiedenti hanno inoltre la possibilità di ricevere una risposta della qualità attesa, per ricerche di persone e di tracce, anche in caso di consultazioni nell'ambito di procedimenti penali. Per le autorità richiedenti non scaturisce infine alcun costo aggiuntivo.

11.3

La normativa proposta

Il controllo della qualità serve a correggere i cosiddetti risultati «falsi positivi», ovvero l'indicazione errata, da parte del sistema, di una corrispondenza biometrica. Ciò consente di evitare che le persone interessate vengano trattenute inutilmente nell'ambito di un controllo sul territorio svizzero e che vengano trasmessi collegamenti errati tra una persona e tracce di sconosciuti rinvenute sul luogo del reato nonché di rafforzare la già eccellente reputazione di cui gode l'identificazione biometrica di persone. Per adempiere tali compiti, BiomID non accederà al sistema centrale. I dati necessari provenienti dal sistema gli saranno trasmessi automaticamente sotto forma di pacchetto di verifica predefinito (e anonimizzato) in caso di riscontro biometrico positivo.

Il controllo della qualità, che sarà conforme alla procedura dell'Eurodac e del SIS, è illustrato qui di seguito sull'esempio dell'EES.

Le richieste d'identificazione indirizzate all'EES comprendenti dati biometrici concernono attualmente soltanto le impronte digitali. Le richieste sono trasmesse all'EES e verificate all'interno dell'AFIS dello stesso EES (EES.AFIS). In caso di corrispondenza generata automaticamente (riscontro positivo), l'EES.AFIS invia una notifica contenente in ogni caso il fascicolo di verifica che ha generato il riscontro positivo.

Al fine di garantire la qualità, può essere necessario procedere a una verifica dattilo-

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scopica di questo risultato. Un esperto in dattiloscopia della divisione BiomID di fedpol può quindi verificare manualmente il fascicolo di verifica avvalendosi, se del caso, anche dell'AFIS nazionale (CH.AFIS). La verifica consiste nel confrontare due immagini delle impronte digitali. A tale scopo, nel CH.AFIS vengono visualizzate le immagini in questione estratte dal fascicolo di verifica. Non è fornito alcun dato personale così come non è effettuata alcuna ricerca nel CH.AFIS. Quale risultato, il riscontro positivo dell'EES può essere confermato (Hit) o invalidato (NoHit), dopodiché il fascicolo di verifica viene cancellato. Questo risultato confluisce infine nella notifica del risultato finale inviata all'autorità richiedente.

11.4

Commento ai singoli articoli

Art. 110 cpv. 4 LStrI L'articolo 110 disciplina il servizio comune di confronto biometrico (sBMS). L'sBMS permette la consultazione trasversale dei sistemi di informazione Schengen/Dublino interessati dall'interoperabilità per mezzo dei cosiddetti «template», ossia elementi relativi alle caratteristiche biometriche ottenuti dai dati biometrici contenuti in tali sistemi. I template non permettono di risalire ai dati biometrici concreti.

Il capoverso 1 elenca i sistemi di informazione Schengen/Dublino contenenti i dati biometrici da cui vengono generati i «template» (EES, C-VIS, Eurodac e SIS).

Nell'articolo 110 LStrI viene ora introdotto un nuovo capoverso 4 che stabilisce che la divisione BiomID di fedpol può verificare manualmente i riscontri positivi ottenuti dal confronto di dati biometrici.

Art. 16a cpv. 4 LSIP L'articolo 16 ha lo stesso tenore dell'articolo 110 LStrI. Anch'esso sarà integrato da un nuovo capoverso 4, identico a quello dell'articolo 110 LStrI.

11.5

Ripercussioni

Le nuove disposizioni non hanno ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

11.6

Aspetti giuridici

11.6.1

Costituzionalità

Il disegno di modifica della LStrI si fonda sull'articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione in materia di concessione dell'asilo e di dimora degli stranieri) ed è pertanto conforme alla Costituzione.

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11.6.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La modifica della LStrI, che non dipende dal recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen (progetto 1), è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

11.6.3

Rapporto con il diritto europeo

La modifica della LStrI, che non dipende dal recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen, traspone prescrizioni dell'UE che sono vincolanti per la Svizzera in virtù dell'AAS.

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Abbreviazioni AAD

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68

AAS

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31

BiomID

Divisione Identificazione biometrica di fedpol

CH.AFIS

Sistema nazionale AFIS

CIR

Archivio comune di dati di identità

Commissione LIBE

Commissione del Parlamento europeo che si occupa di questioni correlate a temi quali le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

COREPER

Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'UE

Cost.

Costituzione federale, RS 101

CP

Codice penale svizzero, RS 311.0

CSI-DFGP

Centro servizi informatici del DFGP

C-VIS

Sistema centrale d'informazione visti

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

EAZ

Centrale operativa e d'allarme fedpol

ECRIS-TCN

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (European Criminal Records Information System on Third-Country Nationals)

EES

Sistema europeo di ingressi e di uscite

ESP

Portale di ricerca europeo

ESTA

Electronic System for Travel Authorization, USA

ETIAS

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

eu-LISA

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Eurodac

Banca dati centrale dell'UE contenente le impronte digitali delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che sono state arrestate nel tentativo di entrare illegalmente

Europol

Ufficio europeo di polizia

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fedpol

Ufficio federale di polizia

Frontex

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

GEPD

Garante europeo della protezione dei dati

IFPDT

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Interpol

Organizzazione internazionale di polizia criminale (International Criminal Police Organization)

LAsi

Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, RS 142.31

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010

LParl

Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10

LPD

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1

LPDS

Legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen, RS 235.3

LSIP

Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, RS 361

LStrI

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20

LTAF

Legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32

MID

Rilevatore di identità multiple

MPT

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2020 6795

NES

Unità nazionale ETIAS

N-ETIAS

Sistema nazionale ETIAS

N-SIS

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

NUI

Interfaccia nazionale di collegamento tra i sistemi nazionali degli Stati Schengen e i componenti centrali dell'UE (National Uniform Interface)

ORBIS

Sistema nazionale visti

PA

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021

Registro nazionale di polizia

Banca dati sulle investigazioni di polizia

Regolamenti modificativi ETIAS

Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere») e regolamento (UE) 2021/1150 (regolamento modificativo ETIAS «polizia»)

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Regolamenti UE sull'interoperabilità

Regolamento (UE) 2019/817 (regolamento «IOP frontiere») e regolamento (UE) 2019/818 (regolamento «IOP polizia»)

Regolamento «IOP frontiere»

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27

Regolamento «IOP polizia»

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85

Regolamento «SIS frontiere»

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

Regolamento «SIS polizia»

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2010/261/UE della Commissione

Regolamento «SIS rimpatrio»

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Regolamento EES

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/ uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011

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Regolamento ETIAS

Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Regolamento VIS

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

RIPOL

Sistema di ricerca informatizzato della Svizzera

sBMS

Servizio comune di confronto biometrico

SEM

Segreteria di Stato della migrazione

SG-DFGP

Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia

SIC

Servizio delle attività informative della Confederazione

SIMIC

Sistema d'informazione centrale sulla migrazione

SIS

Sistema d'informazione Schengen

SLTD

Banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents Database)

TAF

Tribunale amministrativo federale

TDAWN

Banca dati di Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices Database)

TPO

Polizia dei trasporti

UDSC

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Ufficio SIRENE

Ufficio nazionale di contatto per tutte le ricerche tramite il SIS (SIRENE = Supplementary Information Request at the National Entries)

UFG

Ufficio federale di giustizia

VIS

Sistema d'informazione visti

VOSTRA

Casellario giudiziale informatizzato

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