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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Thailandia
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autoritā competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20224, decreta:
Art. 1 Il Consiglio federale č autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI: a.
che il Regno di Thailandia deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
b.
a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.
Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 20175 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.
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RS 101 RS 653.1 RS 0.653.1 FF 2022 1366 FF 2018 41
2022-1556
FF 2022 1376
Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Thailandia. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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