FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20112 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo è modificata come segue: Art. 5a

Aumento temporaneo dei contributi federali

Su richiesta dei promotori, la Confederazione può sostenere i progetti i cui costi sono sostenuti negli anni 2023­2026 accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 70 per cento dei costi computabili.

1

2

Il capoverso 1 si applica: a.

ai nuovi progetti per i quali le richieste di aiuto finanziario sono presentate dopo l'inizio del termine di referendum relativo alla modifica del ... della presente legge ed entro il 31 dicembre 2026;

b.

ai progetti in corso per i quali è già stato assegnato un aiuto finanziario prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5a, a condizione che il beneficiario dimostri che: 1. l'aumento del tasso di sussidio genera un beneficio aggiuntivo, oppure 2. senza l'aumento del tasso di sussidio il progetto non può essere portato a termine come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19.

Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o si protrae oltre il 31 dicembre 2026, il tasso di sussidio è determinato in base all'anno di effettiva erogazione dei servizi.

3

1 2

FF 2022 1742 RS 935.22

2022-1978

FF 2022 1743

Promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo. LF

FF 2022 1743

Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo per il periodo 2023­2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

3

2/2