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Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante)

(Disegno)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoversi 3 e 4 della legge del 19 dicembre 20082 sul trasporto di merci; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20223, decreta:

Art. 1 Per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) negli anni 2024­2026 e per la partecipazione della Confederazione ai costi di liquidazione della strada viaggiante nell'anno successivo alla cessazione del suo esercizio č approvato un limite di spesa di 64 milioni di franchi per gli anni 2024­2027.

Art. 2 Il limite di spesa si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2021 (101,5 punti; dic. 2020 = 100 punti) e sul seguente rincaro ipotizzato:

1 2 3

a.

2022: +2,5 per cento;

b.

2023: +1,4 per cento;

c.

2024: +0,8 per cento;

d.

2025 e 2026: +0,9 per cento;

e.

2027: +1,0 per cento.

RS 101 RS 740.1 FF 2022 2456

2022-3120

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Limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante). DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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