FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 del 19 ottobre 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, la 51a legislatura del Consiglio nazionale terminerà lunedì 4 dicembre 2023 con la seduta costitutiva della nuova Camera (art. 57 della legge federale sui diritti politici, LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario (52a legislatura) avranno luogo il 22 ottobre 2023 (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2027. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per l'esecuzione delle elezioni nel vostro Cantone in conformità con le istruzioni del Consiglio federale riportate nella presente circolare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-3398

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Indice 1

Basi legali

5

2

Ripartizione dei seggi

6

3

Rappresentanza di donne e uomini

7

4

Trasparenza nel finanziamento della politica in occasione di campagne elettorali per il Consiglio nazionale

8

5

6

Disposizioni procedurali generali 5.1 Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone 5.2 Uffici elettorali dei Comuni ­ Notifica di deroghe 5.3 Motivi di incompatibilità 5.4 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale 5.4.1 Termini 5.4.2 Concertazione delle scadenze con la Posta 5.4.3 Responsabilità in caso di esternalizzazione 5.4.4 Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale 5.5 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici svizzeri/e all'estero e agli/alle impiegati/e della Confederazione in servizio all'estero 5.5.1 Invio al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale 5.5.2 Consegna del materiale di voto agli impiegati della Confederazione in servizio all'estero 5.6 Modalità di voto 5.7 Il canale di voto elettronico 5.8 Motivi di invalidità e di nullità 5.9 Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili 5.10 Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la Cancelleria federale nonché l'Ufficio federale di statistica Cantoni con sistema maggioritario 6.1 Cantoni interessati 6.2 Cantoni che prevedono la possibilità dell'elezione tacita 6.3 Procedura facoltativa di presentazione delle candidature e di pubblicazione 6.4 Presentazione delle candidature all'organo di contatto comune 6.5 Maggioranza relativa 6.6 Procedura in caso di parità di voti 6.7 Schede bianche e schede nulle

2 / 30

9 9 9 9 9 9 10 10 10

10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15

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6.8 7

8

Ricapitolazione dei risultati elettorali del Cantone

15

Cantoni con sistema proporzionale 7.1 Istruzione degli uffici elettorali dei Comuni 7.2 Notifica del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica 7.3 Moduli per lo spoglio: domanda di modifica 7.4 Invito a presentare proposte di candidatura 7.4.1 Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento 7.4.2 Denominazione della proposta 7.4.3 Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta dei/delle candidati/e 7.4.4 Candidatura soltanto su una proposta e in un unico Cantone 7.4.5 Numero minimo di firmatari 7.4.6 Agevolazioni amministrative riguardanti il numero minimo di firmatari 7.4.7 Indicazioni minime per la proposta di candidatura 7.4.8 Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità 7.4.9 Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata 7.4.10 Rettifica delle proposte di candidatura 7.5 Decisione negativa e diritto di audizione 7.6 Controlli delle candidature 7.7 Comunicazioni alla Cancelleria federale 7.7.1 Comunicazione senza indugio alla Cancelleria federale 7.7.2 Trasmissione immediata delle liste appurate alla Cancelleria federale 7.7.3 Foglio ufficiale con le candidature alla Cancelleria federale 7.8 Struttura delle schede 7.8.1 Un numero per ogni lista 7.8.2 Un numero per ogni candidato/a 7.8.3 Congiunzioni di liste

15 15

Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale 8.1 Introduzione 8.2 Schede nulle 8.3 Regola sullo stralcio in caso di un numero di nomi superiore al numero di seggi da assegnare 8.4 Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali 8.4.1 Processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone 8.4.2 Calcolo del quoziente

24 24 24

15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24

24 25 25 25 3 / 30

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8.4.3 9

Elenco delle persone elette e di quelle non elette

Informazione, pubblicazione e procedura di ricorso 9.1 Determinazione e notifica immediata dei risultati 9.2 Invio immediato all'organo di contatto comune dei risultati elettorali e di una copia del processo verbale alla Cancelleria federale 9.3 Informazione alle persone elette 9.4 Pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio ufficiale cantonale entro il 30 ottobre 2023 9.5 Procedura di ricorso 9.5.1 Basi legali, termini 9.5.2 Indicazione dei rimedi giuridici 9.5.3 Copia dei ricorsi alla Cancelleria federale 9.5.4 Notifica immediata della decisione del Governo cantonale 9.5.5 Indicazione dei rimedi giuridici dopo la decisione del Governo cantonale 9.5.6 Principi di trattamento

25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28

10 Processi verbali firmati: contenuto e trasmissione immediata

28

11 Invio dei risultati a scopi statistici all'UST dopo la scadenza del termine di ricorso

29

12 Conservazione delle schede e dei moduli

29

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 Istruzioni del Consiglio federale Ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici (ODP), prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive sull'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Basi legali ­

Le basi legali per l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale sono la legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP) e l'ODP.

­

Alla partecipazione degli/delle Svizzeri/e all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 26 settembre 20143 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) e della relativa ordinanza del 7 ottobre 20154 (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) nonché la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero5.

­

Ai Cantoni che, per le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023, intendono impiegare il canale di voto elettronico si applicano l'articolo 8a LDP e gli articoli 27a­27q ODP. Si applicano inoltre l'ordinanza della CaF del 25 maggio 20226 concernente il voto elettronico (OVE).

­

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni, è applicabile l'ordinanza del 1° settembre 20217 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

­

Per i partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 20028 sul registro dei partiti (OPart).

­

I partiti e altri gruppi o persone candidati devono inoltre conformarsi alle disposizioni concernenti la trasparenza nel finanziamento della politica (art. 76b­76k LDP nonché ordinanza del 24 agosto 20229 sulla trasparenza nel finanziamento della politica [OFiPo]).

RS 161.11 RS 161.1 RS 195.1 RS 195.11 FF 2015 6157 RS 161.116 RS 161.13 RS 161.15 RU 2022 490, RS 161.18

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­

Nei ricorsi si applica oltre alla LDP anche la legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale federale (LTF).

­

In qualità di Stato partecipante all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Svizzera è politicamente vincolata dagli obblighi in materia di elezioni e osservazioni elettorali previsti dal documento di Copenhagen del 199011 e dalla Carta sulla sicurezza europea adottata a Istanbul nel 199912. Questi documenti obbligano tutti gli Stati partecipanti a informare l'OSCE sulle elezioni previste e a invitarla a osservare le elezioni.

L'ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) ha effettuato missioni di osservazione per le elezioni del 2007 e del 2011. Nel 2015 ha mandato in Svizzera un gruppo composto da tre specialisti di elezioni e voto elettronico per valutare le elezioni federali sotto il profilo del voto elettronico. Nel 2019 ha rinunciato a inviare una missione di valutazione elettorale. È possibile che sia nuovamente effettuata una missione di valutazione elettorale per le elezioni di rinnovo integrale del Consiglio nazionale 2023. Il Consiglio federale invita i Cantoni a concedere libero accesso agli osservatori elettorali internazionali.

2

Ripartizione dei seggi

L'articolo 149 della Costituzione federale13 (Cost.) dispone che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha il diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

10 11 12 13

RS 173.110 www.osce.org > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (it) www.osce.org > Resources > Istanbul Document 1999 (it) RS 101

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Tabella 1 Ripartizione dei seggi per Cantone 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna

36 24 9 1 4 1 1 1 3 7 6 4 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

2 1 1 12 5 16 6 8 19 8 4 12 2

Rappresentanza di donne e uomini

Anche oltre 40 anni dopo l'accettazione del cosiddetto articolo sull'uguaglianza nella Costituzione federale (oggi art. 8 cpv. 3 Cost.)14, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito famigliare, sociale, economico e politico.

La quota femminile nel Consiglio nazionale nel 2019 è aumentata notevolmente (2019: 42 %, ovvero 84 donne e 116 uomini; 2015: 32 %, ovvero 64 donne e 136 uomini). Non è tuttavia ancora stata raggiunta una rappresentanza equilibrata. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a richiamare l'attenzione del corpo elettorale sull'eventuale squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e a rinviare i gruppi candidati alle misure figuranti nel «Prontuario per gruppi candidati»15 della Cancelleria federale (CaF) per promuovere la rappresentanza femminile.

14 15

Accettazione nella votazione popolare del 14 giugno 1981 dell'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale del 1874.

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Grafico 1 Quota delle donne elette nelle elezioni del Consiglio nazionale 2019 per Cantone 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

uomini

20%

donne

10%

ZH (D 16 / U 19 / T 35) BE (D 13 / U 11 / T 24) LU (D 4 / U 5 / T 9) UR (D 0 / U 1 / T 1) SZ (D 1 / U 3 / T 4) OW (D 1 / U 0 / T 1) NW (D 0 / U 1 / T 1) GL (D 0 / U 1 / T 1) ZG (D 1 / U 2 / T 3) FR (D 4 / U 3 / T 7) SO (D 1 / U 5 / T 6) BS (D 3 / U 2 / T 5) BL (D 5 / U 2 / T 7) SH (D 1 / U 1 / T 2) AR (D 0 / U 1 / T 1) AI (D 0 / U 1 / T 1) SG (D 5 / U 7 / T 12) GR (D 3 / U 2 / T 5) AG (D 7 / U 9 / T 16) TG (D 3 / U 3 / T 6) TI (D 2 / U 6 / T 8) VD (D 8 / U 11 / T 19) VS (D 0 / U 8 / T 8) NE (D 0 / U 4 / T 4) GE (D 6 / U 6 / T 12) JU (D 0 / U 2 / T 2)

0%

4

Trasparenza nel finanziamento della politica in occasione di campagne elettorali per il Consiglio nazionale

Il 23 ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove disposizioni sulla trasparenza nel finanziamento della politica (art. 76b­76k LDP e OFiPo). Secondo le nuove disposizioni gli attori politici devono dichiarare il finanziamento delle campagne in vista di elezioni federali se prevedono di spendere più di 50 000 franchi. I gruppi o le persone candidati alle elezioni devono comunicare i dati e i documenti richiesti al Controllo federale delle finanze (CDF). Il Consiglio federale invita i Cantoni a richiamare l'attenzione dei gruppi candidati sulle spiegazioni pertinenti contenute nel «Prontuario per i gruppi di candidati» della CaF.

Su richiesta del CDF, le autorità cantonali e comunali, che in base al diritto cantonale sono responsabili della trasparenza del finanziamento della politica, comunicano al CDF le informazioni, segnatamente i dati personali, necessarie all'esecuzione del controllo e alla pubblicazione (art. 76i cpv. 3 LDP).

I Cantoni sono anche responsabili del perseguimento penale in relazione alle norme federali sulla trasparenza (art. 76j LDP).

Il Consiglio federale invita i Cantoni che prevedono disposizioni più severe in materia di trasparenza del finanziamento di attori politici cantonali per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 76k LDP) a informare per tempo i gruppi candidati alle elezioni.

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Disposizioni procedurali generali

5.1

Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone

I Governi cantonali designano il servizio (ufficio elettorale del Cantone) incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

5.2

Uffici elettorali dei Comuni ­ Notifica di deroghe

I risultati delle elezioni del Consiglio nazionale sono determinati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni, tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce un ufficio elettorale. Alcuni Cantoni prevedono deroghe: hanno infatti Comuni che non istituiscono un proprio ufficio elettorale o che ne istituiscono diversi.

Il Consiglio federale invita a notificare le deroghe all'organo di contatto comune CaF/UST. Le Disposizioni tecniche illustrano le modalità.

5.3

Motivi di incompatibilità

Già al momento della presentazione della candidatura i/le candidati/e devono essere informati/e sui motivi di incompatibilità secondo l'articolo 144 Cost., gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 200216 sul Parlamento (LParl) e i Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento17. Il Consiglio federale invita i Cantoni ad attirare l'attenzione dei/delle candidati/e sulle prescrizioni contenute nel «Prontuario per gruppi candidati» della CaF.

5.4

Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale

5.4.1

Termini

Al più presto quattro settimane e al più tardi tre settimane prima del giorno dell'elezione, ossia tra il 24 settembre e il 1° ottobre 2023, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore/trice una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (art. 33 cpv. 2 e art. 48 LDP). Il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di consentire un invio puntuale del materiale di voto anticipando il più possibile il termine di presentazione delle candidature e prendendo adeguate misure organizzative.

16 17

RS 171.10 FF 2022 767

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5.4.2

Concertazione delle scadenze con la Posta

I Cantoni devono coordinare con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per i Comuni molto popolosi.

5.4.3

Responsabilità in caso di esternalizzazione

Qualora vengano delegati o esternalizzati taluni compiti quali segnatamente la stampa, l'imballaggio o l'invio della documentazione elettorale oppure taluni processi nel settore della votazione elettronica, i Cantoni devono garantire che essi stessi e i Comuni se ne assumono la responsabilità. Devono procedere a controlli efficaci per assicurare l'esecuzione corretta delle elezioni e il rispetto delle prescrizioni della presente circolare.

5.4.4

Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale

Occorre consegnare alla CaF tre giochi completi di tutte le schede elettorali.

5.5

Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici svizzeri/e all'estero e agli/alle impiegati/e della Confederazione in servizio all'estero

5.5.1

Invio al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale

Il Consiglio federale invita i Cantoni a provvedere affinché le autorità compenti secondo il diritto cantonale inviino la documentazione elettorale agli/alle elettori/trici svizzeri/e all'estero una settimana prima della data di spedizione ufficiale, vale a dire nella settimana 37 (art. 2b ODP e art. 12 cpv. 3 OSEst). Lo stesso vale per i Cantoni che, in occasione delle elezioni di rinnovo integrale del 22 ottobre 2023 impiegheranno il canale di voto elettronico.

Gli/Le Svizzeri/e all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne devono comunicarlo al Comune di voto per scritto o presentandosi di persona. La comunicazione deve pervenire al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio. Il Comune di voto non invia il materiale di voto affinché gli/le Svizzeri/e all'estero possano ritirarlo (art. 13 OSEst).

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5.5.2

Consegna del materiale di voto agli impiegati della Confederazione in servizio all'estero

I Comuni inviano il materiale di voto agli impiegati della Confederazione che prestano servizio all'estero al loro indirizzo di corrispondenza svizzero. Il servizio di corriere del DFAE inoltra ogni settimana la posta privata di questi impiegati tramite corriere diplomatico alla rappresentanza competente. La Direzione delle risorse del DFAE rimane a disposizione per eventuali domande: kurier@eda.admin.ch (tel. 058 462 32 57).

5.6

Modalità di voto

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle modalità di voto (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).

5.7

Il canale di voto elettronico

L'ODP e l'OVE definiscono il quadro giuridico dell'impiego del canale di voto elettronico.

Secondo l'articolo 27a capoverso 4 ODP l'impiego del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale è soggetto ad autorizzazione da parte del Consiglio federale, per la quale occorre presentare un'apposita domanda secondo l'articolo 27c ODP. La CaF dal canto suo concede il nulla osta per l'impiego del voto elettronico per le elezioni del 22 ottobre 2023 in base all'articolo 27e ODP e alle disposizioni dell'OVE. L'autorizzazione di principio del Consiglio federale e il nulla osta della Cancelleria federale sono rilasciati se sono soddisfatte le esigenze stabilite dal diritto federale segnatamente in materia di sicurezza. Il canale di voto elettronico sottostà quindi a controlli severi. I sistemi impiegati e i processi cantonali sono esaminati da esperti indipendenti su mandato della CaF. Secondo l'articolo 27f ODP è ammesso a votare per via elettronica il 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale e il 10 per cento al massimo dell'elettorato svizzero, ritenuto che per il calcolo di questi limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e né degli aventi diritto di voto con disabilità. Nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione di principio e del nulla osta i Cantoni forniscono alla CaF tutti i documenti necessari e la coinvolgono in una prova di simulazione di uno scrutinio. I dettagli della procedura di autorizzazione sono disciplinati nel Prontuario della CaF sulla procedura di autorizzazione18.

18

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5.8

Motivi di invalidità e di nullità

Le disposizioni sui motivi di invalidità e di nullità secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche nelle elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Le schede non ufficiali sono nulle.

Sono inoltre nulle le schede che sono compilate o modificate non a mano e contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

Il Cantone che svolge test per l'impiego del canale di voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (art. 38 cpv. 5 e 49 cpv. 3 LDP).

5.9

Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per controllare la legittimazione al voto, per garantirne la segretezza e per impedire abusi. Il Consiglio federale invita i Cantoni a prendere le misure di sicurezza opportune per il voto per corrispondenza, per la consegna presso un servizio o nella casella postale del Comune, per la consegna alle urne e per la consegna tramite il canale di voto elettronico. Le condizioni per il voto elettronico sono disciplinate nell'OVE.

I Cantoni e i Comuni devono provvedere affinché nessun/a elettore/trice deponga più di un'unica scheda nell'urna.

Devono garantire che almeno due persone sorveglino le urne in modo da evitare irregolarità.

I Comuni devono esporre le schede di tutte le liste dei candidati in maniera ben visibile.

Occorre altresì provvedere affinché gli articoli 5­8 LDP siano rispettati e assicurarsi che le cassette delle lettere designate dai Comuni per la consegna del voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a cadenza regolare. Le cassette devono venir svuotate sotto il controllo di una seconda persona designata nominalmente.

Ai Cantoni che impiegano il canale di voto elettronico si applicano i provvedimenti speciali riportati al numero 5.7.

Per evitare il prodursi di pratiche punibili, il Consiglio federale richiama l'attenzione sugli articoli 279 segg. del Codice penale19.

19

RS 311.0; cfr. libro secondo, titolo quattordicesimo del CP: Dei delitti contro la volontà popolare.

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5.10

Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la Cancelleria federale nonché l'Ufficio federale di statistica

Per adempiere ai loro mandati legali, la CaF e l'UST necessitano di informazioni, dati e documenti sulle elezioni federali. L'UST pubblica i risultati provvisori il giorno stesso dell'elezione e deve disporre dei dati definitivi per le analisi statistiche a lungo termine. La CaF deve invece redigere nell'arco di pochi giorni il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. Per facilitare la trasmissione ufficiale delle informazioni, l'obbligo di notifica alla Confederazione viene centralizzato, per quanto possibile e opportuno. A tal fine, per le elezioni federali 2023 la CaF e l'UST hanno di nuovo istituito un organo di contatto comune, che sarà utilizzato per la trasmissione dei dati relativi sia al Consiglio nazionale che al Consiglio degli Stati. Nelle Disposizioni tecniche dell'UST e della CaF sono elencate le modalità dettagliate sulla trasmissione dei dati.

6

Cantoni con sistema maggioritario

6.1

Cantoni interessati

Nei Cantoni che eleggono un/a solo/a deputato/a in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario.

6.2

Cantoni che prevedono la possibilità dell'elezione tacita

Se un Cantone con sistema maggioritario intende procedere a un'elezione tacita necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).

Se il diritto cantonale prevede la possibilità dell'elezione tacita, le candidature devono giungere all'autorità cantonale competente entro il 4 settembre 2023 alle ore 12 (art. 47 cpv. 2 LDP).

Se entro il 4 settembre 2023 alle ore 12 è giunta un'unica candidatura valida, si procede all'elezione tacita. Se sono giunte per tempo più candidature valide, i nomi di tutti/e i/le candidati/e proposti/e sono prestampati sulla scheda (art. 50 cpv. 1 LDP).

L'elettore/trice esprime il proprio voto apponendo una crocetta sul campo di fianco al/la candidato/a (art. 50 cpv. 2 LDP).

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6.3

Procedura facoltativa di presentazione delle candidature e di pubblicazione

I Cantoni con sistema maggioritario il cui diritto non prevede la possibilità dell'elezione tacita possono pubblicare in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale tutte le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il 48° giorno precedente l'elezione (art. 47 cpv. 1bis LDP), vale a dire il 4 settembre 2023. La pubblicazione indica almeno: ­

il cognome e il nome ufficiali;

­

il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;

­

il sesso;

­

l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;

­

i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;

­

l'appartenenza partitica o a un gruppo politico;

­

la professione.

6.4

Presentazione delle candidature all'organo di contatto comune

Sia i Cantoni che contemplano la possibilità dell'elezione tacita sia i Cantoni che prevedono una procedura facoltativa di presentazione delle candidature e di pubblicazione (art. 47 cpv. 1bis LDP) sono invitati a presentare immediatamente le candidature all'organo di contatto comune in forma elettronica secondo le Disposizioni tecniche.

Il Consiglio federale invita inoltre i Cantoni a inviare alla CaF la relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale (Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna). Qualora in un Cantone la versione elettronica del Foglio ufficiale sia giuridicamente vincolante, l'invio alla CaF può avvenire per via elettronica anziché per posta.

6.5

Maggioranza relativa

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

6.6

Procedura in caso di parità di voti

In caso di parità di voti decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terzo periodo, LDP). In caso di sorteggio occorre osservare la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 II 13).

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6.7

Schede bianche e schede nulle

Prima dello spoglio vengono scartate le schede bianche e quelle nulle. Oltre ai motivi presentati al numero 5.8, in caso di elezioni con il sistema maggioritario sono nulle anche le schede che contengono nomi di diverse persone (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP).

Nei Cantoni che prevedono la possibilità dell'elezione tacita sono nulli i voti andati a candidati/e il cui nome non figura prestampato sulla scheda e le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati/e (art. 50 cpv. 3 LDP).

6.8

Ricapitolazione dei risultati elettorali del Cantone

I risultati delle persone elette e di quelle non elette che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale (cfr. n. 10), secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni delle generalità (cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

Le persone che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono state elette non devono essere iscritte nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale è indicato sotto la rubrica «altri».

7

Cantoni con sistema proporzionale

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i compiti riportati qui di seguito.

7.1

Istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

I Governi cantonali disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni e impartiscono loro le necessarie istruzioni.

7.2

Notifica del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica

Entro il 1° marzo 2023 i Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale la data del lunedì che, secondo la loro legislazione, è stato stabilito come termine per la presentazione delle candidature e comunicano se il termine per la modifica è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP).

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7.3

Moduli per lo spoglio: domanda di modifica

Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP, il Governo cantonale presenta entro il 1° gennaio 2023 una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non occorre presentare alcuna domanda per le modifiche che il Consiglio federale ha autorizzato per precedenti elezioni del Consiglio nazionale. Le Disposizioni tecniche spiegano nel dettaglio le modalità.

7.4

Invito a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli/le elettori/trici a presentare le proposte di candidatura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni.

7.4.1

Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento

Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali, durante l'orario di ufficio, al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° e il 31 agosto 2023 stabilito dal diritto cantonale. La data del timbro postale del giorno di invio non è quindi sufficiente per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

7.4.2

Denominazione della proposta

Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle devono designare una delle proposte quale lista privilegiata tranne nel caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale (art. 23, secondo periodo, LDP, art. 8c cpv. 3 ODP).

La denominazione della proposta non può più essere modificata dopo la presentazione al Cantone, salvo nel caso in cui si presti a confusione. In questo caso il Cantone assegna al rappresentante della proposta di candidatura un termine entro il quale rettificare la denominazione (art. 29 cpv. 1 LDP; cfr. n. 7.4.10).

7.4.3

Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta dei/delle candidati/e

Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida, ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del/la candidato/a (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può

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semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

7.4.4

Candidatura soltanto su una proposta e in un unico Cantone

Nessun/a candidato/a può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su più proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); se una persona figura su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura. Affinché possa stralciare le persone che si sono candidate in più Cantoni, la CaF deve poter contar sul fatto che ogni Cantone le inoltri subito le proposte di candidatura pervenutegli.

Una candidatura plurima scoperta successivamente può essere dichiarata nulla anche dopo il termine per l'appuramento (art. 29 cpv. 4 e 32a LDP). Il Cantone dichiara la candidatura nulla se lo/la stesso/a candidato/a figura su più liste del Cantone, mentre la CaF la dichiara nulla se lo/la stesso/a candidato/a figura su liste di più Cantoni. I Cantoni interessati e la CaF si comunicano mutualmente senza indugio quali candidature sono state dichiarate nulle. Per quanto possibile le candidature dichiarate nulle sono stralciate dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate. Se non è più possibile, la dichiarazione di nullità è pubblicata immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento.

7.4.5

Numero minimo di firmatari

Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori/trici con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP). Un/a elettore/trice non può firmare più di una proposta. Qualora lo facesse comunque, il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun/a elettore/trice può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, il numero minimo di firmatari è riportato nella seguente tabella.

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Tabella 2 Numero minimo di firmatari per proposta 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurigo Berna Lucerna Svitto Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa

7.4.6

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

Agevolazioni amministrative riguardanti il numero minimo di firmatari

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme di cui al numero 7.4.5 se adempiono i due requisiti seguenti: 1.

si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2022 presso la CaF20;

2.

nella legislatura uscente, rappresentano lo stesso Cantone nel Consiglio nazionale oppure hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel Cantone medesimo nelle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP).

I partiti che soddisfano queste due condizioni devono presentare soltanto le firme valide di tutti/e i/le candidati/e come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP). Queste persone sono i responsabili conformemente agli statuti del partito cantonale.

Le agevolazioni amministrative sono ammesse per tutte le proposte di candidatura del partito nel Cantone, ad esempio per proposte di candidatura di partiti dei giovani, regionali, di Svizzeri all'estero ecc. Decisiva per il diritto alle agevolazioni amministrative è l'appartenenza al partito, non la denominazione della lista. Nella maggior parte dei casi, l'affiliazione al partito è stabilita dagli statuti del partito cantonale e/o del partito nazionale. In assenza di tale riferimento negli statuti, è possibile utilizzare anche una conferma da parte del partito nazionale.

Se un partito con diritto ad agevolazioni amministrative presenta più proposte di candidatura, le persone preposte alla presidenza e alla gestione devono di conseguenza firmare nella loro funzione più proposte. Con tale firma non sono considerate rappresentanti o sostituti di queste proposte di candidatura, ma adempiono le disposizioni dell'articolo 24 capoverso 4 ODP al fine di ottenere le agevolazioni amministrative.

20

Art. 76a LDP, cfr. l'elenco sotto www.bk.admin.ch > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti

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Anche per queste proposte di candidatura devono essere designati un rappresentante e un sostituto (art. 25 LDP; cfr. n. 7.4.8).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se, entro il 1° maggio 2023, notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Il Consiglio federale invita i Cantoni a segnalare ai partiti cantonali che potranno rinunciare a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si saranno sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto effettivamente iscrivere per tempo e validamente nel registro dei partiti della CaF.

7.4.7

Indicazioni minime per la proposta di candidatura

La proposta di candidatura deve designare i firmatari con le seguenti indicazioni: ­

il nome e il cognome;

­

l'anno di nascita (se possibile la data di nascita esatta);

­

l'indirizzo del domicilio politico.

I/Le candidati/e devono dare le seguenti indicazioni: ­

il nome e il cognome ufficiali;

­

il nome e il cognome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;

­

il sesso;

­

la data di nascita precisa;

­

i luoghi di origine, incluso il Cantone di appartenenza;

­

la professione;

­

l'indirizzo del domicilio politico, incluso il numero postale di avviamento.

Gli/Le Svizzeri/e all'estero che desiderano candidarsi indicano il loro indirizzo all'estero aggiungendovi il loro Comune di voto in Svizzera (domicilio politico).

Le basi legali pertinenti sono gli articoli 22 capoverso 2 e 24 capoverso 1 LDP. Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nell'allegato 3a ODP (cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

Firmando la proposta di candidatura, i/le candidati/e aventi/e domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 8b ODP). In questo caso i Cantoni devono assicurarsi di aver ricevuto tutti i dati indicati nell'articolo 22 capoverso 2 LDP.

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7.4.8

Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità

I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l'autorità. Il rappresentante e il sostituto devono avere diritto di voto nel circondario e possono rappresentare soltanto una singola proposta. Se i firmatari rinunciano a designare un rappresentante e un sostituto, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP; cfr. n. 7.4.10).

Anche per le proposte di candidatura che beneficiano di agevolazioni amministrative si deve designare un rappresentante e un sostituto. Se questi non sono designati, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo firmatario della proposta. Nella fattispecie queste funzioni sarebbero ricoperte rispettivamente dal/la primo/a e dal/la secondo/a candidato/a. Anche in questo caso il rappresentante e il suo sostituto devono ricoprire le loro funzioni per un'unica proposta di candidatura e devono avere diritto di voto nel Cantone.

7.4.9

Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata

In caso di liste congiunte si applica quanto segue: ­

a due o più proposte di candidatura può essere allegata la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte sono congiunte (congiunzione di liste);

­

tali congiunzioni di liste possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dopo il termine di presentazione delle candidature; cfr. 7.4.10);

­

le liste che desiderano sotto-congiungersi devono essere parte della stessa congiunzione di liste;

­

le sotto-congiunzioni di liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP). Nell'ambito della trattazione dell'Iv. Pa. 21.402 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Precisazione per le sotto-congiunzioni», il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno stabilito che diversi partiti non rappresentano un'ala di un gruppo. Di conseguenza, le sotto-congiunzioni tra proposte di candidatura con denominazione

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uguale nelle quali diversi partiti dovrebbero costituire l'ala di un gruppo non sono autorizzate21. Liste comuni di diversi partiti restano possibili; ­

le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP);

­

le liste e le congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni secondo il modello di modulo dell'allegato 3b ODP (art. 8e cpv. 1 ODP);

­

nel modulo per la presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste devono figurare tutte le congiunzioni e le sotto-congiunzioni di liste con la firma dei loro rappresentanti. In caso di più liste con la stessa denominazione principale non è sufficiente che soltanto il rappresentante di una lista firmi per tutte;

­

le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo, LDP);

­

se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata alla quale sono attribuiti i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa (art. 37 cpv. 2bis, secondo periodo, ODP), nella misura in cui non possono essere attribuiti in ragione di criteri regionali (art. 37 cpv. 2 LDP; cfr.

n. 7.4.2);

­

nella ripartizione dei mandati, ogni gruppo di liste congiunte è trattato dapprima come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP).

7.4.10

Rettifica delle proposte di candidatura

Il Cantone esamina le proposte di candidatura presentate e assegna al rappresentante delle proposte un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i/le candidati/e stralciati/e d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LDP).

Se un Cantone stralcia firmatari di una proposta e il quorum viene meno, un tale difetto può in linea di massima essere eliminato. Il Cantone impartisce al rappresentante della proposta un termine per porre rimedio.

Per sostituire candidati/e il cui nome è stato stralciato d'ufficio possono entrare in linea di conto anche i/le candidati/e originali.

La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un/a candidato/a proposto/a, è stralciato unicamente il nome di costui (art. 29 cpv. 3 LDP).

21

Cfr. Boll. Uff. 2021 N 2178 seg., Boll. Uff. 2022 S 774 segg. Il 29 novembre 2021 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'Iv. Pa. 21.402 della CIP-N. Visto che il 19 settembre 2022 il Consiglio degli Stati non vi ha dato seguito, l'iniziativa è liquidata e l'articolo 31 capoverso 1bis LDP non è modificato. Il giudizio del presidente della CIP-S in nome della Commissione e quelli del portavoce e della portavoce della CIP-N corrispondono a un'esplicita riserva di interpretazione in riferimento alla ratio legis, che giustifica un cambiamento di prassi.

21 / 30

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Secondo il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature le proposte devono essere state rettificate. Il diritto cantonale può tuttavia limitare a una settimana questo termine per rettificare le proposte. In seguito le proposte non possono più essere modificate (art. 29 cpv. 2 LDP).

7.5

Decisione negativa e diritto di audizione

Se una proposta di candidatura presentata non soddisfa le esigenze legali, occorre emanare una decisione formale (decisione negativa) secondo le disposizioni cantonali e inviarla al rappresentante della proposta. Prima di decidere, l'autorità deve concedere alla parte il diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). La decisione negativa deve indicare la motivazione per cui la proposta è stata respinta e il rimedio giuridico (cfr. a tal proposito art. 5 e 35 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa, PA; cfr. n. 9.5). Poiché in materia di diritti politici il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF) e la qualità di parte dinanzi all'autorità cantonale di grado immediatamente inferiore deve essere garantita (art. 111 LTF), la decisione negativa dovrebbe essere notificata mediante pubblicazione ufficiale.

7.6

Controlli delle candidature

Per evitare candidature plurime (conformemente al n. 7.4.4), oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, occorre verificare e comparare a mano tutte le candidature in ciascun Cantone.

7.7

Comunicazioni alla Cancelleria federale

7.7.1

Comunicazione senza indugio alla Cancelleria federale

La CaF deve stralciare dalla seconda e dalle successive liste il/la candidato/a proposto/a in più liste di diversi Cantoni (art. 27 LDP). Siccome il termine per la presentazione delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, al più presto il 7 agosto 2023 e al più tardi il 28 agosto 2023, è indispensabile che le proposte pervengano immediatamente alla Cancelleria federale. Ciascun/a candidato/a deve essere designato/a con i dati personali (nome e cognome ufficiali, nome e cognome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta, data di nascita, sesso, professione, luoghi d'origine incluso il Cantone di appartenenza e indirizzo del domicilio politico con indicazione del numero postale di avviamento; Comune di voto per gli/le Svizzeri/e all'estero) e il numero di candidato, composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima. Le candidature devono essere comunicate all'organo di contatto in forma elettronica, conformemente alle Disposizioni tecniche, subito dopo il 22

RS 172.021

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termine per la presentazione delle proposte (art. 21 cpv. 3 LDP). Se hanno ricevuto proposte già in precedenza, i Cantoni possono inviarle alla CaF anche prima del termine di presentazione.

Qualsiasi rettifica successiva, congiunzione di liste e lista privilegiata dev'essere immediatamente comunicata all'organo di contatto comune. Le Disposizioni tecniche illustrano le modalità.

7.7.2

Trasmissione immediata delle liste appurate alla Cancelleria federale

Il Cantone trasmette all'organo di contatto comune una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine per l'appuramento, specificando che la lista è appurata (art. 8d cpv. 4 ODP).

7.7.3

Foglio ufficiale con le candidature alla Cancelleria federale

Il Cantone invia alla CaF tre esemplari della pubblicazione nel Foglio ufficiale delle liste e delle candidature (Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna). Qualora in un Cantone la versione elettronica del Foglio ufficiale sia giuridicamente vincolante, l'invio alla CaF può avvenire per via elettronica anziché per posta.

7.8

Struttura delle schede

Nell'allestire le schede per l'elezione occorre attenersi ai principi riportati qui di seguito.

7.8.1

Un numero per ogni lista

Ogni lista dev'essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP).

7.8.2

Un numero per ogni candidato/a

Ciascun/a candidato/a deve ricevere un numero composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, il numero di candidato deve essere costituito da quattro cifre (p. es. la 3a candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03). Nei Cantoni in cui le liste sono contrassegnate anche con una lettera, il numero del candidato può avere anche più cifre. Inoltre è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai/alle candidati/e il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti.

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7.8.3

Congiunzioni di liste

Le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari o dai rappresentanti, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP).

Questa indicazione deve figurare in forma ben comprensibile e leggibile. Per far sì che gli/le elettori/trici notino le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste, sarebbe opportuno inserirle sulla scheda in alto anziché in basso. Inoltre, sarebbe più semplice per gli/le elettori/trici se, oltre al numero, fosse indicato anche il nome della lista con il quale è stata depositata la congiunzione di liste. Infine, occorre prestare attenzione alla dimensione e allo stile dei caratteri.

Nel quadro delle elezioni del Consiglio nazionale 2007 la missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR aveva già rilevato la divergenza esistente tra le pratiche cantonali quanto all'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste sulle schede prestampate. Ha raccomandato quindi di fornire un'informazione chiara e mirata agli/alle elettori/trici per renderli consapevoli di queste congiunzioni e quindi delle ripercussioni da esse derivanti23.

8

Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale

8.1

Introduzione

I responsabili cantonali per le elezioni ricevono le spiegazioni sull'accertamento dei risultati elettorali nel sistema proporzionale corredate dalle Disposizioni tecniche.

8.2

Schede nulle

Oltre che per i motivi esposti al numero 5.8, le schede nel sistema proporzionale sono nulle se non contengono alcun nome di un/a candidato/a del circondario la cui candidatura sia valida (art. 38 cpv. 1 lett. a LDP). Se una scheda contiene quindi la denominazione di una lista o il numero di una lista, deve essere riportato almeno il nome di un/a candidato/a.

8.3

Regola sullo stralcio in caso di un numero di nomi superiore al numero di seggi da assegnare

Se la scheda contiene più nomi, questi vengono stralciati come segue (art. 38 cpv. 3 LDP): 23

www.osce.org > Institutions and structures > OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > By location > Switzerland > Elections in Switzerland > Federal Elections, 21 October 2007

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«Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.» Invitiamo i Cantoni a informarne gli uffici elettorali comunali. Su richiesta, la CaF mette a disposizione un apposito promemoria.

8.4

Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali

8.4.1

Processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone

L'ufficio elettorale del Cantone allestisce un processo verbale in duplice copia che, per forma e contenuto, deve corrispondere al modulo 5 (incl. 5a e 5b) dell'allegato 2 ODP.

8.4.2

Calcolo del quoziente

Il calcolo del quoziente è disciplinato nell'articolo 40 capoversi 1 e 2 LDP: «Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi».

Se il risultato della divisione è un numero intero, il quoziente è dato dal numero intero immediatamente superiore.

8.4.3

Elenco delle persone elette e di quelle non elette

L'ufficio elettorale del Cantone indica nel processo verbale dell'elezione le persone elette e quelle non elette di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), come anche il numero di candidato, composto del numero della lista e di quello del posto occupato nella medesima.

9

Informazione, pubblicazione e procedura di ricorso

9.1

Determinazione e notifica immediata dei risultati

Il Consiglio federale invita i Cantoni a provvedere, con tutti i mezzi adeguati, affinché la determinazione dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. Chiede agli organi ufficiali responsabili in ciascun Cantone (autorità comunali, circondariali e distrettuali), di notificare immediatamente i risultati dell'elezione alla Cancelleria di Stato o all'ufficio centrale indicato.

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9.2

Invio immediato all'organo di contatto comune dei risultati elettorali e di una copia del processo verbale alla Cancelleria federale

La Cancelleria di Stato o l'ufficio centrale trasmette i risultati (moduli 2, 4 [a livello comunale] e 5 [incl. 5a e 5b] e il risultato dell'elezione del Consiglio degli Stati) all'organo di contatto CaF/UST, in formato elettronico, subito dopo la determinazione dei risultati, senza attendere la scadenza del termine di ricorso. Le Disposizioni tecniche forniscono informazioni sul contenuto preciso e sul formato. I Cantoni con sistema maggioritario trasmettono i dati dei moduli 2, 4 [a livello comunale] e 5 che si applicano nel loro caso (dati riguardanti le schede, gli/le aventi/e diritto di voto, i/le candidati/e e i risultati che hanno ottenuto; cfr. n. 6.8).

Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 [a livello cantonale] e 5 [incl. 5a e 5b] o, per i Cantoni con sistema maggioritario, i dati dei moduli 4 [a livello cantonale] e 5 che si applicano nel loro caso) deve essere trasmessa tempestivamente alla CaF mediante invio postale (Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna), ossia prima della scadenza del termine di ricorso e senza essere firmata (art. 13 cpv. 3 ODP). L'invio postale garantisce un secondo canale di trasmissione oltre a quello elettronico.

9.3

Informazione alle persone elette

Il Consiglio federale invita i Cantoni a informare immediatamente per scritto gli/le eletti/e circa la loro elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

9.4

Pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio ufficiale cantonale entro il 30 ottobre 2023

Siccome il termine ultimo per presentare ricorso inizia a decorre il giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale, il Consiglio federale invita i Cantoni a far sì che i risultati secondo il modulo 5 (incl. 5a e 5b) siano pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale al più tardi lunedì 30 ottobre 2023, con indicazione dei rimedi giuridici (cfr. n. 9.5.2; art. 52 cpv. 2 LDP), e che tre copie della pubblicazione siano subito inviate alla CaF. Qualora in un Cantone la versione elettronica del Foglio ufficiale sia giuridicamente vincolante, l'invio alla CaF può avvenire per via elettronica anziché per posta.

Se si constatano errori nel Foglio ufficiale pubblicato, occorre pubblicare il più presto possibile una rettifica nel Foglio ufficiale cantonale in forma di errata corrige e fissare un nuovo termine di ricorso. Se nel Cantone è giuridicamente vincolante la versione stampata del Foglio ufficiale, l'errata corrige deve essere pubblicato nella versione stampata. Alla CaF vanno inviate senza indugio anche tre copie dell'eventuale errata corrige.

Se necessario, occorre prevedere un numero speciale del Foglio ufficiale.

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9.5

Procedura di ricorso

9.5.1

Basi legali, termini

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP un ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, al Governo cantonale entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale. Giusta l'articolo 79 capoversi 1 e 3 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e notifica la decisione al ricorrente e alla CaF al più tardi il giorno successivo alla decisione. Secondo gli articoli 82 lettera c, 88 capoverso 1 lettera b e 100 capoverso 4 LTF la decisione del Governo può essere impugnata presso il Tribunale federale entro tre giorni dalla sua notifica.

9.5.2

Indicazione dei rimedi giuridici

Siccome l'elezione del Consiglio nazionale è un'elezione federale, contrariamente alle elezioni del Consiglio degli Stati, si applicano le disposizioni della LDP. Per l'indicazione dei rimedi giuridici, raccomandiamo la formula seguente: «Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante invio raccomandato al Governo cantonale».

9.5.3

Copia dei ricorsi alla Cancelleria federale

Il Consiglio federale invita i Cantoni a trasmettere senza indugio alla CaF (e-mail: wahlen2023@bk.admin.ch; Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna) una copia di tutti i ricorsi ricevuti, affinché l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale24 possa prepararsi prima della seduta costitutiva del Consiglio nazionale.

9.5.4

Notifica immediata della decisione del Governo cantonale

La decisione del Governo cantonale deve essere notificata immediatamente, ma al più tardi il giorno successivo alla decisione, al ricorrente e alla CaF (art. 79 cpv. 3 LDP) e trasmessa per invio raccomandato/espresso. Il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre dalla notifica della medesima. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che la deputazione di un Cantone non possa partecipare sin dall'inizio del periodo di legislatura ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla CaF (art. 79 cpv. 3 LDP).

La CaF informa senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito 24

Cfr. art. 3 seg. del Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) del 3 ottobre 2003 (RS 171.13).

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a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e si possa evitare che prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è ancora oggetto di un ricorso.

9.5.5

Indicazione dei rimedi giuridici dopo la decisione del Governo cantonale

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente: «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro tre giorni (art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF). Il ricorso va consegnato al Tribunale federale (indirizzo: Tribunale federale svizzero, Avenue du TribunalFédéral 29, 1000 Losanna 14) oppure, all'attenzione di quest'ultimo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF) al più tardi l'ultimo giorno del termine».

9.5.6

Principi di trattamento

Se è escluso che le irregolarità contestate abbiano avuto un influsso determinante sull'esito dell'elezione, esse non costituiscono un motivo per non entrare nel merito; il Consiglio federale invita i Cantoni tuttavia a respingere senza esame approfondito siffatti ricorsi, se accertano che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito dell'elezione (art. 79 cpv. 2bis LDP).

La presentazione di un ricorso presso un dipartimento anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso. L'autorità non competente trasmette senza indugio la causa a quella competente (art. 8 PA, DTF 140 III 636, consid. 3.5f.).

Il fatto che il ricorso presso il Governo cantonale non sia presentato per raccomandata non costituisce un motivo di non entrata nel merito se è giunto in tempo utile. Nel momento in cui con l'invio postale il termine di ricorso è rispettato e non vi sono ritardi imputabili al ricorrente, secondo il Tribunale federale è esageratamente formalistico insistere su un invio raccomandato (sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2015, 1C_581/2015).

Per motivare i ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto «una breve esposizione dei fatti». Il ricorrente deve quindi semplicemente indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

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Processi verbali firmati: contenuto e trasmissione immediata

L'originale firmato del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (modulo 5 [incl. 5a e 5b] o in casi speciali e previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al 28 / 30

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Consiglio federale subito dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la liquidazione definitiva di tutti i ricorsi concernenti il Cantone, unitamente a eventuali ricorsi e al suo parere (art. 14 cpv. 1 ODP).

I Cantoni con sistema maggioritario trasmettono i dati del modulo 5 che si applicano nel loro caso (dati riguardanti le schede, gli/le aventi/e diritto di voto, i/le candidati/e e i risultati che hanno ottenuto; cfr. n. 6.8).

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Invio dei risultati a scopi statistici all'UST dopo la scadenza del termine di ricorso

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di ricorso, i risultati dei moduli 2, 4 e 3b (statistica sul panachage) e i risultati delle elezioni del Consiglio degli Stati devono essere trasmessi elettronicamente all'organo di contatto comune. Le Disposizioni tecniche forniscono informazioni sul contenuto preciso, sul formato e sulla via di trasmissione.

Siccome l'UST ottiene dai Cantoni in forma elettronica i risultati per scopi statistici, non è più necessario consegnare il materiale fisico di voto all'UST conformemente all'articolo 14 capoverso 2 ODP. Il Cantone è responsabile della loro adeguata conservazione, anche se le schede rimangono eventualmente presso i Comuni.

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Conservazione delle schede e dei moduli

I Cantoni o i Comuni devono conservare il materiale elettorale fisico (le schede, imballate separatamente per Comune e i moduli 1­4 per i Cantoni con sistema proporzionale) fintanto che l'UST non ha finito i lavori di appuramento e non ha comunicato loro che possono disporre liberamente del materiale. Questo si applica per analogia anche alle schede consegnate elettronicamente e ai moduli allestiti elettronicamente.

Se al momento della comunicazione da parte dell'UST sono ancora pendenti ricorsi o procedure penali, il materiale elettorale deve essere conservato fintanto che questi non sono conclusi.

I moduli di proposta con i nomi dei firmatari o l'indicazione della direzione del partito cantonale devono essere conservati per tutta la durata della legislatura nel caso in cui un seggio in Consiglio nazionale diventato vacante durante la legislatura non potesse essere assegnato mediante subentro. Se per le liste interessate si sono dovute raccogliere le firme nella procedura di proposta, i tre quinti dei firmatari della lista possono sottoporre una proposta di candidatura. Se una proposta ha beneficiato di agevolazioni amministrative (art. 24 cpv. 3 LDP), la direzione del partito cantonale può sottoporre una proposta (art. 56 cpv. 1 LDP).

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