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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

Progetto

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 19 agosto 20221; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3 1

Ha diritto all'indennità la donna che: c.

al momento del parto: 3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

Minoranza I (Mettler, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Humbel, Mäder, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Wasserfallen Flavia, Weichelt) Art. 16cbis

Diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere riscosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

1

Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

2

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RS 834.1

2022-2983

FF 2022 2516

Legge sulle indennità di perdita di guadagno

FF 2022 2516

All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16j capoverso 3 lettere a­d.

3

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Weichelt) Art. 16cbis

Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

Se l'altro genitore muore nei sei mesi dalla nascita del figlio, la madre ha diritto a 42 indennità giornaliere supplementari per il congedo preso. Queste indennità possono essere riscosse entro un termine quadro di sei mesi dal giorno successivo al decesso.

1

Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

2

All'estinzione del diritto è applicabile per analogia all'articolo 16j capoverso 3 lettere a­d.

3

Titolo prima dell'art. 16i

IIIb. Indennità per l'altro genitore Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3 1

Ha diritto all'indennità chi: a.

è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;

b.

Concerne soltanto il testo francese

d.

al momento della nascita del figlio: 1. Concerne soltanto i testi tedesco e francese 2. Concerne soltanto il testo tedesco

Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c o d.

3

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

1

3

Il diritto all'indennità si estingue: c.

se l'altro genitore muore;

e.

se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sentenza.

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Art. 16k

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Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliere

L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.

1

2

L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.

Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.

3

Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

4

Art. 16kbis

Indennità dell'altro genitore in caso di decesso della madre

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi. Comprendono le indennità a cui l'altro genitore ha diritto secondo l'articolo 16k capoverso 2.

1

In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

2

Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b­e o se viene ripresa l'attività lucrativa.

3

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 16kbis, rubrica nonché cpv. 1 e 4 Diritto a indennità supplementari in caso di decesso della madre Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi.

1

Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliere ai sensi dei capoversi 1 e 2.

4

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 16kbis, rubrica, nonché cpv. 1 e 4 Diritto a indennità supplementari in caso di decesso della madre Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 126 indennità giornaliere supplementari; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi.

1

Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliere ai sensi dei capoversi 1 e 2.

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Legge sulle indennità di perdita di guadagno

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Art. 16m, rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva Priorità dell'indennità per l'altro genitore L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere: 1

Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente: 2

Art. 20 cpv. 1 lett. c ed e 1

In deroga all'articolo 24 LPGA4 il diritto alle indennità non ricevute si estingue: c.

se sono versate indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;

e.

se sono versate indennità per l'altro genitore in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16kbis capoverso 3.

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 20 cpv. 1 lett. dbis ed e dbis. se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16cbis capoverso 1; e.

se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16kbis capoverso 3.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 20 cpv. 1 lett. dbis ed e dbis. se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16cbis capoverso 1; e.

se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16kbis capoverso 3.

Disposizione finale della modifica del ...

L'articolo 16kbis si applica soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

4

RS 830.1

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Minoranza I (Mettler, ...)

Disposizione finale della modifica del ...

Gli articoli 16cbis e 16kbis si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Disposizione finale della modifica del ...

Gli articoli 16cbis e 16kbis si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni5 Art. 329b cpv. 3 lett. c 3

Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze: c.

di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o di un congedo in caso di decesso della madre ai sensi dell'articolo 329gbis;

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 329f cpv. 3 In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

3

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 329f cpv. 3 In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a sei settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

3

Art. 329g, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 1 5. Congedo dell'altro genitore a. In generale

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RS 220

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Ha diritto a un congedo di due settimane: a.

il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;

b.

la lavoratrice che è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio.

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Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e 3 ... Tale congedo è sospeso durante il congedo secondo l'articolo 329gbis.

2

3

Il congedo può essere preso in settimane o giorni.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e 3 ... Tale congedo è sospeso durante il congedo secondo l'articolo 329gbis.

2

3

Il congedo può essere preso in settimane o giorni.

Art. 329gbis b. In caso di decesso della madre

Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre. Il congedo comprende i giorni di congedo ai quali l'altro genitore ha diritto secondo l'articolo 329g.

1

L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.

2

In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'articolo 329f capoverso 2, il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

3

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 329gbis cpv. 1 Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre.

1

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 329gbis cpv. 1 Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 18 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre.

1

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Art. 335c cpv. 3 Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

3

Art. 336c cpv. 1 lett. cquater Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: 1

cquater. durante il congedo di cui all'articolo 329gbis; Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 336c cpv. 1 lett. cbisa e cquater cbisa. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c; cquater. durante il congedo di cui all'articolo 329gbis; Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 336c cpv. 1 lett. cbisa e cquater cbisa. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c; cquater. durante il congedo di cui all'articolo 329gbis; Art. 362 cpv. 1, elemento dell'enumerazione Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: 1

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articolo 329g

(congedo per l'altro genitore);

articolo 329gbis

(congedo in caso di decesso della madre);

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2. Legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 8 cpv. 3, primo periodo Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)7 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore giusta gli articoli 329g e 329gbis CO o del congedo di assistenza giusta l'articolo 329i CO. ...

3

3. Legge federale del 20 marzo 19818 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 16 cpv. 3 L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, all'indennità per l'altro genitore o all'indennità di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno.

3

4. Legge federale del 20 giugno 195210 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 10 cpv. 4 Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo gli articoli 329f e 329gbis del Codice delle obbligazioni (CO)11, il congedo per l'altro genitore secondo l'articolo 329g CO e il congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO.

4

6 7 8 9 10 11

RS 831.40 RS 220 RS 832.20 RS 834.1 RS 836.1 RS 220

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