FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

15.434 Iniziativa parlamentare Congedo maternità per padri superstiti Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 19 agosto 2022

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)1 e altri atti normativi, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

19 agosto 2022

In nome della Commissione: Il presidente, Albert Rösti

1

RS 834.1

2022-2982

FF 2022 2515

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Compendio Dopo la nascita di un figlio le madri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera ricevono 14 settimane di congedo. Se la madre muore durante le 14 settimane, il suo diritto a tale congedo si estingue. Con la presente modifica legislativa s'intende garantire al genitore superstite un congedo che sarà finanziato, al pari di quello di maternità e paternità, tramite l'indennità per perdita di guadagno (IPG).

Il congedo in caso di decesso indennizzato tramite le IPG serve a consentire al genitore superstite di assolvere i suoi compiti familiari, senza dover rinunciare alla propria attività lavorativa. Analogamente al congedo di maternità, questo congedo è concepito in modo tale che il genitore superstite possa dedicarsi al neonato e gestire la nuova difficile situazione. Alla luce della gravità di questa situazione, la Commissione ritiene che occorra intervenire anche se i casi sono pochi.

In concreto la Commissione propone che il padre riceva un congedo di 14 settimane se la madre muore nelle 14 settimane dopo la nascita. Questo congedo va preso subito dopo il decesso e in una volta sola; termina anticipatamente se il padre riprende l'attività lavorativa. Il congedo di paternità di due settimane è compreso in questo congedo di complessivamente 14 settimane.

Dall'entrata in vigore delle modifiche legislative inerenti al «Matrimonio per tutti» il 1° luglio 2022, anche la moglie della madre ha diritto, a determinate condizioni, al congedo di paternità. Di conseguenza, ha anche diritto al congedo proposto in caso di decesso. La Commissione propone inoltre di apportare nel testo adeguamenti redazionali e terminologici a livello dell'indennità di paternità resisi necessari in seguito all'accettazione del progetto «Matrimonio per tutti». Ad esempio, «congedo di paternità» è sostituito da «congedo dell'altro genitore».

Due minoranze chiedono di concedere il congedo in caso di decesso in aggiunta al congedo di paternità e di estendere il campo di applicazione del congedo in caso di decesso. In tal modo la madre superstite dovrà avere in aggiunta il diritto a un congedo finanziato dalle IPG, se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio. Le proposte di minoranza differiscono nella durata del congedo: una minoranza riprende la normativa in vigore e propone un congedo di 14
settimane in caso di decesso della madre e un congedo di due settimane in caso di decesso dell'altro genitore; l'altra minoranza intende prolungare questi congedi di quattro settimane ciascuno.

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Indice Compendio

2

1

Genesi

4

2

Situazione iniziale 2.1 Basi legali e situazione attuale 2.2 Necessità di intervenire e obiettivi 2.3 Alternative esaminate e soluzioni scelte 2.4 Procedura di consultazione

5 5 10 11 12

3

Punti essenziali del progetto 3.1 Proposte di minoranza 3.1.1 Congedo supplementare in caso di decesso di un genitore 3.1.2 Congedo supplementare prolungato in caso di decesso di un genitore

13 14 14

4

Commento ai singoli articoli 4.1 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) 4.2 Modifica di altri atti normativi 4.2.1 Codice delle obbligazioni (CO) 4.2.2 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4.2.3 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni 4.2.4 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura

16

5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni finanziarie sulle IPG 5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 5.2.1 Ripercussioni finanziarie 5.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 5.3 Ripercussioni economiche e sociali

25 25 26 26 27 27

6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto 6.4 Freno alle spese 6.5 Delega di competenze legislative 6.6 Protezione dei dati

27 27 27 28 28 28 28

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (Progetto)

15

16 21 21 24 25 25

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Rapporto 1

Genesi

L'8 giugno 2015 la consigliera nazionale Margrit Kessler (PVL, SG) ha presentato l'iniziativa parlamentare del seguente tenore: «Occorre adeguare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e il Codice delle obbligazioni affinché, in caso di decesso della madre entro 14 settimane dopo il parto, al padre venga concesso interamente il congedo maternità di 14 settimane».

Nella motivazione l'autrice dell'iniziativa fa notare che il diritto al congedo di maternità di 14 settimane si estingue con la morte della madre. Ciò significa che il padre superstite deve prendere un congedo non pagato per gestire la difficile situazione e occuparsi del neonato ed eventualmente di altri figli. Di conseguenza, in questi casi il diritto al congedo di maternità andrebbe trasferito al padre. L'autrice dell'iniziativa definisce sconcertante il fatto che proprio in questi rari casi tragici si risparmino le risorse già messe a disposizione per l'assicurazione di maternità.

Dopo che Margrit Kessler ha lasciato il Consiglio nazionale, l'iniziativa parlamentare è stata ripresa dal consigliere nazionale Thomas Weibel (PVL, ZH).

Il 22 giugno 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 13 voti contro 8 e 2 astensioni. Il 30 agosto 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha aderito alla decisione della sua omologa con 6 voti contro 3 e 3 astensioni.

Il 25 gennaio 2018 la Commissione ha discusso come procedere. Ha constatato che era stata presentata nel frattempo l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia»2. Con 10 voti contro 10 e il voto decisivo del presidente, la Commissione ha deciso di sospendere i lavori al progetto legislativo riguardante l'iniziativa parlamentare per attendere l'esito dell'iniziativa popolare. Il 27 settembre 2020 l'elettorato svizzero ha accettato il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare3 con il 60,3 per cento dei voti. Il congedo di paternità di due settimane previsto nel controprogetto indiretto è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. n. 2.1).

Mentre i lavori erano sospesi, il Consiglio nazionale ha prorogato due volte il termine di due anni per l'elaborazione di un progetto
legislativo conformemente all'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)4. La prima proposta di proroga è stata presentata dalla Commissione il 30 agosto 2018 con 11 voti contro 7 per attendere la deliberazione dell'iniziativa popolare riguardante il congedo di paternità.

Il Consiglio nazionale ha approvato questa proposta il 28 settembre 2018 con 137 voti contro 44 e 9 astensioni. La seconda proposta di proroga è stata decisa dalla Commis-

2 3 4

L'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia» è stata presentata il 4 luglio 2017 (FF 2017 4735); oggetto 18.052.

Testo finale in votazione: FF 2019 5677; oggetto 18.441.

RS 171.10

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sione il 14 gennaio 2021 con 14 voti contro 8, dato che la richiesta dell'iniziativa parlamentare non era comunque adempiuta con la normativa sul congedo di paternità, nel frattempo entrato in vigore. Il Consiglio nazionale ha approvato questa seconda proroga del termine il 19 marzo 2021 con 146 voti contro 35 e 8 astensioni.

Successivamente, il 28 aprile 2021 la Commissione ha fissato i valori di riferimento del progetto su cui doveva basarsi l'attuazione dell'iniziativa parlamentare. In virtù dell'articolo 112 capoverso 1 LParl ha coinvolto specialisti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Ha incaricato l'Amministrazione di elaborare un progetto preliminare con diverse varianti (cfr. anche n. 2.3). Andava infatti considerata non soltanto la morte della madre durante il congedo di maternità, ma anche la morte del padre nei sei mesi dopo la nascita del figlio, analogamente al termine quadro del congedo di paternità. Il 17 novembre 2021 la Commissione ha discusso il progetto preliminare e ha deciso per quale variante optare. Ha inoltre dato mandato di apportare adeguamenti redazionali e terminologici per le parti relative all'indennità di paternità per tenere conto dell'esito positivo della votazione del 26 settembre 2021 sul progetto «Matrimonio per tutti». Il 3 febbraio 2022 la Commissione ha adottato il progetto preliminare, che ha posto in consultazione insieme al rapporto esplicativo.

Nella seduta del 19 agosto 2022 la Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione (vedi n. 2.4) e ha modificato il progetto posto in consultazione. Secondo la versione modificata è concesso un congedo di 14 settimane soltanto in caso di decesso della madre, ma non in caso di decesso dell'altro genitore. Inoltre il diritto a due settimane di indennità di paternità in caso di decesso della madre dovrà essere compreso in questo congedo e non concesso in aggiunta. La Commissione ha deciso con 17 voti e 4 astensioni di sottoporre il progetto al suo Consiglio e di invitare il Consiglio federale a presentare il proprio parere.

2

Situazione iniziale

2.1

Basi legali e situazione attuale

Secondo l'articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)5 la Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Come constata il Consiglio federale nel rapporto del 30 ottobre 2013 sul congedo di paternità e sul congedo parentale, comprendente anche un quadro della situazione e la presentazione di diversi modelli in adempimento del postulato Fetz (11.3492)6, la nozione di indennità di maternità è intesa in senso lato e non riguarda solo il «rischio di maternità» nel senso abituale del termine ­ gravidanza e nascita di un figlio ­, ma anche rischi legati a situazioni simili alla maternità. L'articolo 116 capoverso 3 Cost. affida pertanto alla Confederazione la competenza di emanare anche disposizioni sulla concessione di indennità per per-

5 6

RS 101 Consultabile su www.parlament.ch > 11.3492 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

5 / 28

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dita di guadagno in caso di adozioni nonché in relazione a congedi di paternità o parentali. Questa disposizione non prescrive tuttavia alcun obbligo a carico della Confederazione di versare tali indennità7.

Indennità e congedo in caso di maternità Dopo il parto le madri che esercitano un'attività lucrativa ricevono un congedo di maternità di 14 settimane che viene indennizzato mediante le indennità per perdita di guadagno (IPG). Il congedo di maternità e l'indennità di maternità sono sancite nel Codice delle obbligazioni (CO)8 e nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)9 e sono in vigore dal 1° luglio 200510.

Una donna ha diritto a un'indennità di maternità se: ­

durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ,

­

durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi e

­

al momento del parto era una salariata, un'indipendente o collaborava nell'azienda del marito percependo un salario in contanti (art. 16b LIPG).

In linea di principio, anche le donne che sono disoccupate o inabili al lavoro hanno diritto a un'indennità di maternità. Le condizioni da soddisfare e disposizioni più dettagliate riguardanti l'indennità di maternità sono disciplinate nell'ordinanza del 24 novembre 200412 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).

L'indennità di maternità viene versata come indennità giornaliera e ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio percepito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno (art. 16e e 16f LIPG). La riscossione dell'indennità di maternità ha priorità rispetto ai diritti alle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (art. 16g LIPG). I Cantoni possono prevedere prestazioni più estese; ad esempio possono concedere indennità più elevate o di durata maggiore e riscuotere contributi speciali per il loro finanziamento (art. 16h LIPG).

Il congedo di maternità inizia il giorno del parto e dura 14 settimane senza interruzioni (art. 329f cpv. 1 CO). Se, subito dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane, il congedo di maternità viene prolungato della durata del soggiorno in ospedale, ma al massimo di otto settimane (art. 329f cpv. 2 CO). Il congedo di maternità viene indennizzato con 98 indennità giornaliere, sempre che le condizioni previste siano adempiute (art. 16c cpv. 2 LIPG). Si aggiungono al massimo 56 indennità giornaliere in caso di un prolungamento del congedo di maternità 7

8 9 10 11 12

Rapporto «Vaterschaftsurlaub und Elternurlaub. Auslegeordnung und Präsentation unterschiedlicher Modelle» in Erfüllung des Postulates Fetz (11.3492), pag. 35 (soltanto in ted. e franc.).

RS 220 RS 834.1 RU 2005 1429 RS 831.10 RS 834.11

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(art. 16c cpv. 3 LIPG). Il diritto all'indennità di maternità si estingue anticipatamente se la donna muore durante il congedo di maternità o l'attività lucrativa viene ripresa (art. 16d cpv. 3 LIPG).

Nelle prime otto settimane dopo il parto, le lavoratrici sottoposte alla legge sul lavoro (LL)13 non possono inoltre essere occupate (art. 35a cpv. 3 LL). Durante la gravidanza e nelle prime 16 settimane dopo il parto o eventualmente durante il congedo di maternità prolungato, esse non possono essere licenziate, sempre che il periodo di prova sia terminato (art. 336c cpv. 1 lett. c e cbis CO). Inoltre le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo di maternità (art. 329b cpv. 3 lett. b CO).

Indennità e congedo in caso di paternità Dal 1° gennaio 2021 i padri che esercitano un'attività lucrativa ricevono due settimane di congedo di paternità, che viene pure indennizzato mediante le IPG14. Ha diritto a un'indennità di paternità chi è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti. Le altre condizioni per avere diritto al congedo sono le stesse del congedo di maternità (art. 16i LIPG). Anche l'ammontare dell'indennità e la sua preminenza rispetto ad altre indennità giornaliere sono disciplinate in modo analogo (art. 16l, art. 16m LIPG).

Il congedo di paternità non inizia automaticamente il giorno della nascita, bensì le due settimane possono essere prese nei sei mesi dopo la nascita, in giorni o a settimane (art. 329g CO). Il congedo di paternità è indennizzato con 14 indennità giornaliere, sempre che le condizioni previste siano adempiute (art. 16k). Il diritto all'indennità di paternità si estingue quando il termine quadro scade o le indennità giornaliere sono esaurite; esso si estingue anticipatamente se il padre o il figlio muore o la filiazione paterna si estingue per sentenza (art. 16j cpv. 3 LIPG).

A differenza di quanto sancito nel caso del congedo di maternità, i padri non beneficiano di una protezione contro il licenziamento, ma il termine di licenziamento è aumentato del numero di giorni del congedo di paternità non ancora presi al momento del licenziamento (art. 335c cpv. 3 CO). Il datore di lavoro non può inoltre ridurre le vacanze a causa del congedo di paternità (art. 329b cpv. 3 lett. c CO).

Dal 1° luglio 2022, data dell'entrata in
vigore delle modifiche di legge relative al progetto «Matrimonio per tutti», anche la moglie della madre ha diritto a un'indennità di paternità se, al momento della nascita, è sposata con la madre e il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi conformemente alla legge sulla medica della procreazione15. Le disposizioni relative all'indennità di paternità vanno di conseguenza applicate per analogia alla moglie della madre.

Disposizioni in caso di decesso di un genitore Mancando disposizioni specifiche per il caso in cui un genitore muoia durante il congedo di maternità o paternità, vengono applicate quelle generali del diritto del lavoro.

13 14 15

RS 822.11 RU 2020 4689 RS 810.11

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Secondo l'articolo 36 capoverso 1 LL il datore di lavoro è pertanto tenuto a considerare la situazione particolare dei suoi collaboratori con obblighi familiari quando fissa l'orario di lavoro e di riposo. Per obblighi familiari s'intendono l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza a familiari bisognosi o persone vicine, ovvero tutti i compiti per i quali sia necessaria o auspicabile la presenza della persona tenuta all'assistenza16. Anche il decesso di un familiare fa parte, secondo la letteratura, degli eventi che sono in relazione con gli obblighi familiari17.

Per stabilire se il datore di lavoro, in caso di impedimento del lavoratore, sia tenuto al versamento del salario secondo l'articolo 324a CO, occorre verificare se l'adempimento dell'obbligo lavorativo possa essere ragionevolmente preteso nella situazione data18. Il decesso di un parente stretto va inteso come evento che può dar luogo al versamento continuato dello stipendio19. A ciò si aggiunge l'accudimento del neonato, giustificato dall'obbligo legale di mantenimento del genitore superstite. La durata per la quale si continua a versare lo stipendio non è però definita precisamente nella legge.

Il diritto al versamento continuato dello stipendio presuppone che il genitore superstite non abbia ancora esaurito il diritto all'intero stipendio annuale, che gli spetta per ogni anno di servizio (art. 324a cpv. 2 CO)20.

Se il diritto allo stipendio non è dato sulla base dell'articolo 324a CO, il genitore superstite può far valere, a causa del decesso dell'altro genitore, il diritto a giorni di libero secondo l'articolo 329 capoverso 3 CO. In tal caso gli spetteranno «le ore e i giorni di libero usuali». La durata del tempo libero per eventi familiari specifici, come il decesso del partner, è disciplinato nei contratti individuali di lavoro, nei contratti collettivi o nei contratti normali di lavoro. Poiché la norma sulla concessione del tempo libero usuale è di diritto relativamente cogente, la durata usuale può solo essere prolungata21. Una durata da uno a tre giorni può attualmente essere considerata usuale.

Occorre tuttavia tener presente che la durata e il momento in cui è preso il tempo libero devono essere adeguatamente determinate in ogni caso concreto alla luce di tutte le circostanze da parte del datore di lavoro
e del genitore superstite (art. 329 cpv. 4 CO).

A queste disposizioni del diritto del lavoro si aggiungono, in caso di decesso di un genitore, quelle relative ad alcune prestazioni delle assicurazioni sociali. Se muore un genitore, i figli di età inferiore a 18 anni ricevono ad esempio una rendita per orfani (art. 25 LAVS). Nel caso di coniugi o coppie in unione domestica registrata, il genitore superstite ha diritto, a determinate condizioni, a una rendita vedovile (art. 23 16

17 18

19 20 21

Indicazioni della SECO relative all'art. 36 LL, marzo 2021. Consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Indicazioni concernenti la legge sul lavoro.

Hensch, A. (2016). Arbeitnehmer mit Familienpflichten, Aktuelle Juristische Praxis / Pratique Juridique Actuelle (AJP/PJA) 12/2016, pag. 1633.

Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, Basler Kommentar Obligationenrecht I, N1. Perrenoud, S. (2021). Art. 324a CO, Commentaire romand Code des obligations I, N 17. Vedi anche Hensch, A. (2016), pag. 1641.

Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, N47.

Portmann, W. / Rudolph, R. (2020). Art. 324a OR, N13, N17. Perrenoud, S. (2021).

Art. 324a CO, N68.

Hensch, A. (2016), S. 1641. Cfr. anche Portmann, W./Rudolph, R. (2020). Art. 329 OR, Basler Kommentar Obligationenrecht I, N15-N16; P. Dietschy-Martenet (2021).

Art. 329 CO, Commentaire romand Code des obligations I, N9.

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LAVS). Il diritto inizia il primo giorno del mese che segue il giorno del decesso. A seconda del reddito percepito dalla persona deceduta, si aggiungono prestazioni per superstiti della previdenza professionale (legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP], art. 19­ 20a). Secondo l'articolo 20a LPP gli istituti di previdenza possono prevedere anche per genitori non coniugati prestazioni per i superstiti, sempre che questi versino in condizioni finanziarie modeste e soddisfino determinate condizioni23. Inoltre, se sono adempiute le condizioni richieste, anche l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare prevedono rendite per superstiti per i figli e per il coniuge della persona deceduta (legge federale del 20 marzo 198124 sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF], art. 28; legge federale del 19 giugno 199225 sull'assicurazione militare [LAM], art. 51).

Situazione attuale Non vi sono statistiche sul numero di donne che muoiono nelle 14 settimane dopo il parto, ma dai dati disponibili si può dedurre che non siano molte. Stando alla statistica delle cause di decesso dell'Ufficio federale di statistica (UST), in Svizzera muoiono ogni anno da una a otto donne a causa di maternità, parto e puerperio. Manca invece qualsiasi stima sul numero di uomini che muoiono nei sei mesi dopo la nascita del figlio, perché i decessi durante il congedo di paternità non possono essere imputati a una causa specifica.

Numero e tassi di casi di decessi delle madri Casi di decessi di madri Anno di nascita

Tutte le nascite

Numero

Tasso per 100 000 nascite

2007

74 791

1

1,3

2008

77 032

8

10,4

2009

78 631

3

3,8

2010

80 636

3

3,7

2011

81 157

3

3,7

2012

82 514

7

8,5

2013

83 133

2

2,4

2014

85 655

5

5,8

2015

86 916

6

6,9

2016

88 254

3

3,4

22 23

24 25

RS 831.40 Cfr. anche il promemoria «Rendite per superstiti dell'AVS» del Centro d'informazione AVS/AI, stato 1° gennaio 2021. Consultabile all'indirizzo: www.ahv-iv.ch > Opuscoli & Moduli > Opuscoli informativi > Prestazioni dell'AVS.

RS 832.20 RS 833.1

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Casi di decessi di madri Anno di nascita

Tutte le nascite

Numero

Tasso per 100 000 nascite

2017

87 743

4

4,6

2018

88 232

6

6,8

2019

86 516

6

6,9

2020

86 233

non disponibile

­

Fonte: UST, nascite: statistica del movimento naturale della popolazione; casi di decessi di madri: statistica delle cause di decesso e degli aborti, ICD-10 Code: O00-099.

2.2

Necessità di intervenire e obiettivi

La particolare situazione che viene a crearsi quando un genitore muore poco dopo la nascita del figlio non è attualmente disciplinata nella legge. Con il decesso di un genitore nascono ovviamente diritti a prestazioni per superstiti, sanciti nelle pertinenti leggi in materia di assicurazioni sociali. In virtù del diritto del lavoro, al genitore superstite può inoltre essere concesso un breve congedo pur continuando a ricevere lo stipendio. D'altro canto, con la morte di un genitore si estingue il suo diritto al congedo di maternità o paternità. Le conseguenze si manifestano in modo particolarmente chiaro quando muore la madre. In questo caso il congedo di maternità di 14 settimane viene a cadere e al genitore superstite rimane unicamente il congedo di paternità di due settimane, sempre che non lo abbia già preso al momento della morte della moglie.

Per tener conto di questa particolare situazione, al padre o alla madre superstite va concesso il diritto a un congedo con una durata e un'indennità ben definiti. Tale congedo dovrà permettere al genitore superstite di svolgere compiti familiari, senza dover abbandonare la sua attività lucrativa. Analogamente al congedo di maternità e paternità, esso deve assicurare, in caso di morte, che il genitore superstite abbia sufficiente tempo per accudire il neonato e gestire la difficile nuova situazione familiare. Siccome il congedo di 14 settimane in caso di decesso della madre viene a cadere, il genitore superstite deve avere la possibilità di essere costantemente presente nei primi mesi successivi all'evento. Infine, il fatto di disciplinare questa fattispecie nella legge fa in modo che gli interessati non debbano adoperarsi per trovare una soluzione sul posto di lavoro, sperare di avere sufficienti mezzi finanziari o contare su una rete sociale di relazioni.

Sebbene il numero di donne morte dopo il parto sia esiguo, la Commissione ritiene che la gravità della situazione che si viene a creare in questi casi sia tale da giustificare un intervento normativo. Inoltre, le ripercussioni finanziarie di un simile intervento sono contenute e, a seconda delle circostanze, possono essere compensate in parte con i mezzi che erano stati previsti per il congedo della madre deceduta.

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Con la modifica del Codice civile (CC) riguardante il «Matrimonio per tutti»26 alla moglie della madre sarà attribuito, a determinate condizioni, lo statuto giuridico di genitore, statuto che è equiparato a quello di padre legale. Dopo l'entrata in vigore di questa modifica, nel luglio 202227, le disposizioni sul congedo di paternità vanno pertanto applicate per analogia28. Con la presente modifica di legge vengono apportati i necessari adeguamenti redazionali e terminologici relativi a questa nuova fattispecie giuridica.

2.3

Alternative esaminate e soluzioni scelte

La Commissione ha esaminato diverse possibilità per poter attribuire il congedo di maternità al genitore superstite. Visti i pochi casi interessati, si trattava di mettere in campo una soluzione agile e facilmente attuabile che considerasse gli interessi delle parti coinvolte e dei datori di lavoro nonché le procedure presso le autorità.

La Commissione ha innanzitutto dovuto stabilire se all'altro genitore dovesse essere concesso un congedo pari ai giorni rimanenti fra il giorno del decesso della madre e la scadenza delle 14 settimane dopo il parto oppure se gli si dovesse accordare un congedo di 14 settimane indipendentemente da quanti giorni la madre avesse trascorso con il neonato dalla nascita prima di morire. Nel primo caso il congedo sarebbe ridotto in funzione del momento della morte della madre. Nel secondo caso il padre o la moglie della madre riceverebbe un congedo di 14 settimane, ovvero 98 indennità giornaliere, indipendentemente da quando è avvenuto il decesso nel corso delle 14 settimane dopo il parto. La Commissione si è espressa a favore di quest'ultimo modello, dato che è più semplice procedere se la durata del congedo è già prestabilita. Se il padre avesse diritto soltanto ai giorni rimanenti, si dovrebbe coinvolgere anche il datore di lavoro e la cassa di compensazione della madre lavoratrice deceduta. Inoltre, nella prassi i due modelli differiscono di poco, dato che la maggior parte dei decessi avviene solitamente subito dopo il parto.

In secondo luogo la Commissione ha analizzato a più riprese il rapporto con il diritto legale al congedo di paternità e alla fine è giunta alla conclusione che i due diritti non possono essere cumulati. Di conseguenza il diritto ammonta complessivamente a 98 indennità giornaliere e il congedo in caso di decesso è ridotto del numero di indennità giornaliere già riscosse per l'indennità di paternità. Secondo la Commissione le due indennità non vanno cumulate, poiché questo costituirebbe un ampliamento delle prestazioni rispetto al diritto vigente. A parere della Commissione, un congedo di 14 settimane offre al genitore superstite il necessario sostegno, il che soddisfa quanto chiesto nell'iniziativa parlamentare. Il progetto posto in consultazione prevedeva invece che il diritto al congedo paternità di due settimane rimanesse invariato.

In terzo
luogo la Commissione si è interrogata, di nuovo a più riprese, sulla necessità di concedere alla madre superstite un congedo anche se l'altro genitore muore poco 26 27 28

FF 2020 8695 RU 2021 747 Risposta del Consiglio federale alla mozione Bertschy (21.4212) «Congedo parentale.

Tutti i genitori devono avere diritto al "congedo di paternità" di due settimane» nonché alla mozione Mazzone di tenore identico (21.4331).

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dopo la nascita. La Commissione si è pronunciata contraria, poiché la madre ha già diritto a un'indennità di maternità di 14 settimane e un congedo supplementare comporterebbe un ampliamento delle prestazioni attuali. Il progetto preliminare contemplava invece un congedo supplementare di due settimane per la madre superstite.

2.4

Procedura di consultazione

La consultazione si è svolta dal 17 febbraio al 24 maggio 2022. La Commissione ha invitato 70 destinatari a esprimersi sul progetto preliminare e sul rapporto esplicativo.

Complessivamente sono pervenuti 59 pareri che possono essere riassunti nel seguente modo29.

Complessivamente la maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene il progetto preliminare. Tra questi, 22 Cantoni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Due Cantoni sono a favore, ma hanno qualche riserva, 1 Cantone è contrario e 1 Cantone non si è espresso. Tutti i partiti accolgono con favore il progetto preliminare (Alleanza del Centro, PEV, PLR, PVL, I Verdi, PS, UDC). I pareri delle organizzazioni mantello dell'economia e di ulteriori associazioni economiche sono divisi: 5 partecipanti sono favorevoli e 4 lo respingono. Le altre organizzazioni interessate sostengono in linea di massima il progetto; le associazioni delle casse di compensazione si esprimono soltanto su questioni riguardanti l'attuazione.

I partecipanti che approvano il progetto preliminare sottolineano la necessità di intervenire a favore della situazione particolarmente difficile che si viene a creare quando un genitore muore poco dopo la nascita del figlio. Il congedo proposto permette al genitore superstite di affrontare la situazione senza dover rinunciare all'attività lucrativa. I partecipanti che respingono il progetto preliminare ne criticano l'adeguatezza: in primo luogo, il congedo di maternità e di paternità non ha lo scopo di alleviare le difficoltà di un decesso e, in secondo luogo, la modifica proposta crea una base legale per singoli casi, per i quali di datori di lavoro e i lavoratori potrebbero convenire soluzioni fondandosi sulle basi esistenti. Anche alcuni partecipanti completamente favorevoli al progetto preliminare (NW, PLR) menzionano la specificità dei casi in questione. Diversi partecipanti che sostengono il progetto preliminare auspicano una soluzione più flessibile e alcuni di essi la vorrebbero anche più generosa.

L'impostazione del congedo in caso di decesso della madre, proposta nel progetto preliminare, è approvata anche in questo caso a maggioranza. Quattordici Cantoni, 5 partiti (Alleanza del Centro, PLR, PVL, I Verdi e PS), 5 associazioni dell'economia e tutte le altre cerchie
che si sono pronunciate in merito sostengono la proposta della Commissione di concedere al genitore superstite un congedo di 14 settimane in aggiunta al congedo di paternità di due settimane. Cinque Cantoni, l'UDC e 4 associa-

29

Rapporto sulla procedura di consultazione. Iniziativa parlamentare 15.434. Congedo maternità per padri superstiti. Consultabile su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Parl. o su www.parlament.ch > Ricerca Curia Vista > 15.434 > Consultazione

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zioni dell'economia sono invece favorevoli a limitare il congedo di paternità e il congedo in caso di decesso della madre a complessivamente 14 settimane (l'allora minoranza Schläpfer).

Il congedo in caso di decesso dell'altro genitore, previsto nel progetto preliminare, è accolto perlopiù positivamente, ma è valutato in maniera più critica. Nell'insieme 14 Cantoni, 4 partiti (Alleanza del Centro, PVL, I Verdi e PS), 4 associazioni dell'economia e 8 altre organizzazioni sostengono tale congedo per la madre superstite. Cinque Cantoni, l'UDC e 4 associazioni dell'economia sono invece contrari (l'allora minoranza Schläpfer). Anche il Cantone di Zugo e il PLR respingono il congedo per la madre superstite.

I partecipanti approvano gli adeguamenti terminologici da apportare al testo.

3

Punti essenziali del progetto

La Commissione propone che il padre superstite o la moglie superstite della madre abbia diritto a un congedo di 14 settimane finanziato mediante le IPG, qualora la madre muoia nel corso delle 14 settimane dopo la nascita del figlio. In tal caso si applicano le seguenti condizioni: ­

ha diritto a questo congedo il genitore superstite nei cui confronti il rapporto di filiazione esiste o viene a crearsi nelle 14 settimane dopo la morte della madre. Il congedo di paternità di due settimane è compreso nell'indennità giornaliera del congedo di 14 settimane in caso di decesso della madre. Il genitore superstite riceve di conseguenza un totale di 98 indennità giornaliere, sempre che le condizioni che danno diritto all'indennità di paternità siano adempiute (art. 16kbis P-LIPG; art. 329gbis P-CO);

­

il congedo in caso di decesso inizia il giorno dopo la morte della madre e va preso in una sola volta. È prolungato se, immediatamente dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale almeno due settimane (art. 16kbis P-LIPG; art. 329gbis P-CO). Il diritto all'indennità termina una volta esaurite tutte le indennità giornaliere. Si estingue anticipatamente se il padre riprende la sua attività lucrativa, il figlio o il padre muore o la filiazione si è estinta per sentenza (art. 16kbis cpv. 3 P-LIPG);

­

le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo e il coniuge superstite beneficia della protezione contro il licenziamento (art. 329b cpv. 3 lett. c, art. 336c cpv. 1 lett. cquater P-CO).

Inoltre la Commissione propone di approfittare della presente modifica di legge per adeguare la terminologia alla luce delle modifiche adottate nell'ambito del «Matrimonio per tutti». Con l'entrata in vigore del «Matrimonio per tutti», il 1° luglio 2022, la moglie della madre gode, a determinate condizioni, dello statuto giuridico di genitore.

Ha pertanto diritto al congedo di paternità30 e anche al congedo in caso di decesso proposto con la presente modifica di legge. Le relative disposizioni vanno pertanto adeguate sotto il profilo redazionale e terminologico per tenere conto dei due tipi di 30

Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale alle mozioni 21.4212 e 21.4331.

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genitorialità. Le espressioni «padre», «congedo di paternità» e «indennità di paternità» sono pertanto state sostituite da «altro genitore», «congedo per l'altro genitore» e «indennità per l'altro genitore». Le nuove formulazioni si riferiscono quindi sia al padre che alla moglie della madre.

3.1

Proposte di minoranza

3.1.1

Congedo supplementare in caso di decesso di un genitore

Una minoranza I (Mettler, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Humbel, Mäder, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Wasserfallen Flavia, Weichelt) propone di modificare il progetto della maggioranza in due punti.

Per quanto concerne il primo punto, propone di aggiungere il congedo in caso di decesso della madre a quello di paternità esistente, in modo che il padre superstite o la moglie superstite della madre possa continuare ad avere diritto a due settimane di congedo di paternità (art. 16kbis cpv. 1 P-LIPG; art. 329gbis cpv. 1 P-CO). Siccome in date circostanze il termine quadro di sei mesi per riscuotere l'indennità di paternità non è sufficiente, esso viene sospeso durante la fruizione del congedo in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 4 P-LIPG, art. 329g cpv. 2 P-CO). Per il resto, sono riprese le condizioni formulate dalla maggioranza.

La minoranza I si pronuncia contraria a un cumulo dei due congedi per vari motivi. In primo luogo, essi si riferiscono a due situazioni diverse. Inoltre, sarebbe complicato compensare vicendevolmente i due congedi. Infine, i costi aggiuntivi per versare un massimo di 14 indennità giornaliere al genitore superstite sono esigui e, in alcuni casi, le indennità sarebbero state comunque corrisposte se la madre non fosse deceduta.

Per quanto concerne il secondo punto, la minoranza I ritiene che anche la madre superstite debba ricevere un congedo di due settimane finanziato mediante le IPG se il padre o la moglie della madre muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio. La durata e l'impostazione di questo congedo si basano sulle regole per l'indennità di paternità.

Si applicano pertanto le seguenti condizioni aggiuntive: ­

durante il congedo la madre superstite è indennizzata con indennità giornaliere supplementari calcolate in funzione del suo reddito, sempre che le condizioni per il diritto all'indennità di maternità siano soddisfatte (art. 16cbis P-LIPG, art. 329f cpv. 3 P-CO);

­

il congedo in caso di decesso dell'altro genitore può essere preso entro sei mesi dal giorno successivo al decesso, sotto forma di giornate o di settimane.

Analogamente a quanto avviene con il congedo di paternità, il diritto all'indennità giornaliera non dipende dalla ripresa lavorativa della madre (art. 16cbis P-LIPG, art. 329f cpv. 3 P-CO);

­

come già previsto dal diritto vigente, le ferie non possono essere ridotte a causa del congedo (art. 329b cpv. 3 lett. b OR). Vige inoltre una protezione contro il licenziamento fino all'ultimo giorno di congedo, ma non oltre i tre

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mesi successivi al termine di protezione di 16 settimane dopo il parto (art. 336c cpv. 1 lett. cbisa P-CO); ­

in conformità con la possibilità del cumulo dei due congedi, il diritto al congedo di maternità o all'indennità di maternità rimane invariato; le indennità giornaliere possono essere riscosse soltanto in giorni consecutivi.

La minoranza I sostiene che, per motivi di pari trattamento, anche la madre superstite dovrebbe avere il diritto al congedo. Il testo dell'iniziativa parlamentare chiedeva un congedo di maternità, ma in linea con gli sviluppi politici e giuridici avvenuti dalla sua presentazione il campo di applicazione dovrà essere ampliato.

La proposta della minoranza I corrisponde quindi nel complesso alla proposta di maggioranza posta in consultazione.

3.1.2

Congedo supplementare prolungato in caso di decesso di un genitore

Una minoranza II (Wasserfallen Flavia, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Weichelt) propone di introdurre un congedo di 18 settimane per il genitore superstite nonché un congedo di sei settimane per la madre superstite, che si aggiunge all'indennità di maternità o all'indennità di paternità.

In caso di decesso della madre, il padre superstite o la moglie superstite riceverebbe così 126 indennità giornaliere che, cumulate con le 14 indennità giornaliere dell'indennità di paternità, darebbero complessivamente diritto a 20 settimane (art. 16kbis cpv. 1 P-LIPG, art. 329gbis cpv. 1 P-CO). Come per la minoranza I, anche in questo caso il termine quadro per riscuotere l'indennità di paternità è sospeso (art. 16kbis cpv. 4 P-LIPG, art. 329g cpv. 2 P-CO). Per il resto, sono riprese le condizioni della maggioranza.

In caso di decesso del padre o della moglie della madre, la madre riceverebbe 42 indennità giornaliere che, cumulate con le 98 indennità giornaliere dell'indennità di maternità, darebbero di nuovo diritto a 20 settimane (art. 16cbis P-LIPG, art. 329f cpv. 3 P-CO). Per il resto, sono riprese le condizioni della minoranza I.

Stando alla minoranza II, soltanto una soluzione più generosa viene incontro alle necessità degli interessati. Difatti il genitore superstite deve affrontare contemporaneamente due eventi, ossia occuparsi del neonato ed elaborare il lutto. Oltre a un'indennità di durata più lunga, vista la rarità e tragicità di queste situazioni, sarebbe anche opportuno non limitarsi ai vigenti diritti al congedo di maternità di 14 settimane e al congedo di paternità di due settimane.

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Commento ai singoli articoli

4.1

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC31 (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Le donne che collaborano nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti devono dunque essere incluse nel campo di applicazione di questa disposizione. In francese, il termine «conjoint» è utilizzato per designare tanto il marito quanto la moglie della donna, analogamente al termine italiano «coniuge».

Art. 16cbis

Diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore: minoranza I (Mettler, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Humbel, Mäder, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Wasserfallen Flavia, Weichelt)

Mentre il progetto della Commissione non prevede indennità giornaliere supplementari per la madre in caso di decesso dell'altro genitore, la minoranza I Mettler propone quanto segue: cpv. 1: il diritto a indennità giornaliere supplementari inizia quando l'altro genitore legale muore prima della fine del termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j. Il numero delle indennità giornaliere supplementari ammonta a 14, indipendentemente dal numero di indennità giornaliere che l'altro genitore ha già riscosso nell'ambito dell'indennità per l'altro genitore.

Affinché il diritto a queste indennità giornaliere sussista, la madre deve soddisfare le condizioni per l'indennità di maternità di cui all'articolo 16b, ma non è necessario che l'altro genitore soddisfi le condizioni per un'indennità per l'altro genitore di cui all'articolo 16i.

Il giorno del decesso può coincidere con un giorno preso nell'ambito del congedo per l'altro genitore. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso dell'altro genitore.

L'importo e il calcolo delle indennità giornaliere sono stabiliti conformemente all'articolo 16e, e quindi sulla base del reddito percepito dalla madre. Se la madre ha già riscosso indennità di maternità, l'importo rimane lo stesso.

La priorità dell'indennità giornaliera è sancita nell'articolo 16g LIPG.

Se l'altro genitore muore durante il congedo di maternità, le indennità giornaliere di cui al capoverso 1 e all'articolo 16c possono essere richieste soltanto in successione.

Cpv. 2: così come il congedo per l'altro genitore, anche il congedo in caso di decesso dell'altro genitore può essere preso in settimane o in giorni. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere a settimana. Se il congedo è preso

31

RS 210

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in giorni, alla madre sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Cpv. 3: i motivi di estinzione del diritto all'indennità per l'altro genitore stabiliti all'articolo 16j capoverso 3 lettere a­d sono applicabili. Il diritto alle indennità giornaliere supplementari si estingue pertanto non appena giunge a scadenza il termine quadro di cui al capoverso 1 o al percepimento di tutte le indennità giornaliere supplementari, oppure al decesso della madre o del figlio.

Considerato che il congedo può essere preso in una volta sola o in giorni separati, il fatto che la madre riprenda un'attività lucrativa non costituisce un motivo di estinzione del diritto alle indennità giornaliere supplementari.

Art. 16cbis

Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore: minoranza II (Wasserfallen Flavia, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Weichelt)

Cpv. 1: la minoranza II Wasserfallen Flavia propone di concedere alla madre indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore secondo le stesse modalità proposte dalla minoranza I Mettler, aumentandone però il numero a 42.

Titolo prima dell'art. 16i e art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e che in questo contesto introduce, a determinate condizioni (art. 255a CC), anche il rapporto di filiazione con la moglie della madre a partire dalla nascita del figlio.

Nell'ambito del congedo di paternità, il padre legale del figlio che esercita un'attività lucrativa ha diritto a 14 indennità giornaliere. Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2022, del matrimonio civile per tutti, alla moglie della madre è riconosciuto, a determinate condizioni, uno statuto legale di genitore allo stesso titolo del marito della madre. Le disposizioni relative al congedo di paternità e all'indennità di paternità si applicano pertanto per analogia a questo altro genitore. La terminologia è stata adeguata per riferirsi anche la moglie della madre del figlio.

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 16k

Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliere

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

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Art. 16kbis

Indennità dell'altro genitore in caso di decesso della madre

Cpv. 1: il diritto all'indennità sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 2 LIPG32.

L'indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. Le indennità giornaliere supplementari sono previste per i casi in cui il decesso della madre avvenga durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all'articolo 329f capoverso 1 CO33. Non sussiste alcun diritto se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 3 LIPG. Il diritto all'indennità sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all'indennità di maternità fissate all'articolo 16b LIPG. L'altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell'indennità per l'altro genitore fissate all'articolo 16i LIPG.

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il genitore superstite ha diritto a un totale di 98 indennità giornaliere, comprendenti anche l'indennità dell'altro genitore. Da questo totale sono escluse le indennità giornaliere previste in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 3. Nel caso in cui l'altro genitore abbia già riscosso, integralmente o in parte, l'indennità dell'altro genitore di cui agli articoli 16i e seguenti, il numero delle indennità giornaliere che possono essere riscosse in caso di decesso della madre viene dedotto dalle 98 indennità giornaliere. In tal modo, l'indennità in caso di decesso della madre sostituisce quella dell'altro genitore di cui agli articoli 16i e seguenti. Anche l'indennità giornaliera non ancora riscossa viene a cadere. Ad esempio: se ha già riscosso 14 indennità giornaliere prima del decesso della madre, l'altro genitore ha ancora diritto a 84 indennità giornaliere che dovrà prendere in una volta sola dal giorno successivo al decesso della madre; se non ha riscosso alcuna indennità giornaliera prima del decesso della madre, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere che dovrà prendere in una volta sola dal giorno successivo al decesso della madre.

L'importo e il calcolo dell'indennità sono stabiliti conformemente all'articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del
reddito percepito dall'altro genitore. Se questi ha già riscosso indennità giornaliere nell'ambito del proprio congedo, l'importo rimane lo stesso.

La priorità dell'indennità giornaliera è sancita nell'articolo 16m LIPG.

Cpv. 2: se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi e il neonato, subito dopo la sua nascita, deve rimanere ininterrottamente degente all'ospedale per almeno due settimane, il diritto a una durata prolungata del versamento dell'indennità di maternità è trasferito all'altro genitore. L'articolo 16c capoverso 3 LIPG fissa le condizioni per il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità ed è applicabile anche all'altro genitore. Oltre alla condizione della degenza ospedaliera del neonato, è necessario che l'altro genitore, in analogia all'articolo 16c capoverso 3

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RS 834.1 RS 220

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LIPG, fornisca la prova che al momento del decesso della madre prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo concessogli in quanto genitore superstite.

Cpv. 3: lo scopo della modifica è quello di permettere all'altro genitore di garantire una presenza continua accanto al figlio durante i suoi primi mesi di vita, così come avrebbe fatto la madre. Per questa ragione, le indennità giornaliere devono essere riscosse in una volta sola. Analogamente all'indennità di maternità, il diritto alle indennità in caso di decesso della madre termina quando il genitore superstite riprende l'esercizio della sua attività lucrativa, sia pure parzialmente. Il diritto si estingue anche dopo la riscossione di tutte le indennità giornaliere, al decesso dell'altro genitore o del figlio oppure se termina il rapporto di filiazione.

Le stesse norme si applicano al prolungamento del versamento dell'indennità in caso di degenza ospedaliera del neonato di cui al capoverso 2.

Art. 16kbis, rubrica nonché cpv. 1 e 4: minoranza I (Mettler, ...)

Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre Cpv. 1: il diritto a indennità giornaliere supplementari inizia quando la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 2 LIPG34. L'indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. L'indennità è prevista nel caso in cui il decesso della madre avvenga durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all'articolo 329f capoverso 1 CO35. Se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell'indennità di maternità di cui all'articolo 16c capoverso 3 LIPG, l'altro genitore non ha alcun diritto all'indennità. Il diritto a indennità giornaliere supplementari sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all'indennità di maternità di cui all'articolo 16b LIPG.

L'altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell'indennità per l'altro genitore di cui all'articolo 16i LIPG.

L'importo e il calcolo dell'indennità giornaliera sono stabiliti conformemente all'articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del reddito percepito dall'altro genitore.

Se la madre muore il giorno del parto o
nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere oltre alle 14 indennità giornaliere dell'indennità dell'altro genitore.

Cpv. 4: per riscuotere l'indennità dell'altro genitore, questi dispone di un termine quadro di sei mesi che decorre dal giorno della nascita del figlio. Se l'altro genitore riscuote 98 indennità giornaliere a causa del decesso della madre, può succedere che il termine quadro scada prima che possa completamente riscuotere l'indennità dell'altro genitore. In caso di decesso della madre il termine quadro deve pertanto essere sospeso durante l'intero periodo in cui sono percepite le indennità giornaliere supplementari.

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Art. 16kbis, rubrica nonché cpv. 1 e 4: minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre Cpv. 1: la minoranza II Wasserfallen Flavia propone di concedere all'altro genitore indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre secondo le stesse modalità proposte dalla minoranza I Mettler, aumentandone però il numero a 126.

Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 20 cpv. 1 lett. c ed e Lett. c: adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Lett. e: come per le altre indennità che rientrano nel campo d'applicazione della LIPG, anche in questo caso il diritto all'indennità non può essere preteso subito dopo la fruizione del congedo. Per questo motivo, l'articolo 20 capoverso 1 deve essere precisato con la lettera e. In tal modo sarà chiaro che anche la domanda di indennità può essere presentata soltanto dopo che il congedo in caso di decesso è stato preso, ma al più tardi entro cinque anni dalla fine del diritto all'indennità. Siccome il congedo in caso di decesso della madre deve essere preso senza soluzione di continuità subito dopo il decesso, il termine di perenzione inizia a decorrere una volta che il diritto all'indennità si è estinto.

Art. 20 cpv. 1 lett. dbis ed e: minoranza I (Mettler, ...) e minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Le minoranze I Mettler e II Wasserfallen Flavia propongono che la madre abbia diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore. L'enumerazione delle disposizioni va quindi modificata menzionando anche le indennità in caso di decesso dell'altro genitore e introducendo una lettera dbis per disciplinare la perenzione del diritto all'indennità in caso di decesso della madre. Trattandosi di indennità in caso di decesso dell'altro genitore che può essere liberamente riscossa entro un termine quadro di sei mesi dal decesso, il termine di perenzione inizia a decorrere una volta che il termine quadro è scaduto.

Disposizione finale della modifica del ...

Prima dell'entrata in vigore della presente modifica, non sussiste alcun diritto dell'altro genitore a
indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre.

Questa disposizione disciplina il diritto transitorio.

Una disposizione analoga per le modifiche del CO (qui di seguito) non è necessaria, dato che in questo caso si applica l'articolo 1 capoverso 1, tit. fin. CC. Le nuove regole si applicano pertanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della modifica di legge.

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Disposizione finale della modifica del ...: minoranza I (Mettler, ...)

e minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Le minoranze I Mettler e II Wasserfallen Flavia propongono che la madre abbia diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, rendendo quindi necessario un rinvio all'articolo 16cbis. Prima dell'entrata in vigore della presente modifica, le madri non possono pertanto far valere alcun diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio.

4.2

Modifica di altri atti normativi

4.2.1

Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 329b cpv. 3 lett. c Questa disposizione disciplina la riduzione delle vacanze in caso di impedimento del lavoratore. La modifica del capoverso 3 lettera c mira a evitare che le vacanze siano ridotte nel caso in cui l'altro genitore fruisca di un congedo a seguito del decesso della madre. Questa norma si applica già oggi nel caso dei congedi di maternità e di paternità. Essendo disciplinato nell'articolo 329f concernente il congedo di maternità, il congedo per la madre superstite qui proposto è già incluso nel campo d'applicazione dell'articolo 329b capoverso 3 lettera b CO e non è dunque necessario aggiungere una regola analoga a quella prevista per il congedo in caso di decesso della madre.

Art. 329f cpv. 3: minoranza I (Mettler, ...)

Mentre il progetto della Commissione non prevede settimane di congedo supplementari per la madre in caso di decesso dell'altro genitore, la minoranza I Mettler propone un simile congedo all'articolo 329f.

Con il capoverso 3 viene introdotto un congedo di due settimane per la madre in caso di decesso dell'altro genitore. Va da sé che, affinché il diritto sussista, al momento del decesso dell'altro genitore il figlio deve essere in vita.

Il congedo viene accordato alla madre indipendentemente dal fatto che l'altro genitore abbia avuto diritto al congedo per l'altro genitore oppure ne abbia fruito in parte o integralmente. Il congedo per la madre superstite resta infatti necessario a prescindere dal fatto che l'altro genitore prima del decesso abbia già preso una parte del proprio congedo.

Per alcuni aspetti, il congedo per l'altro genitore serve comunque da riferimento: la durata del congedo della madre (due settimane), le modalità di riscossione del congedo (in giorni o in settimane, entro un termine quadro di sei mesi) e il periodo entro il quale deve intervenire il decesso dell'altro genitore affinché il diritto insorga (sei mesi dopo la nascita) si basano infatti sulle norme previste per il congedo per l'altro genitore.

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Art. 329f cpv. 3: minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

La minoranza II Wasserfallen Flavia propone di concedere alla madre quattro settimane di congedo supplementari in caso di decesso dell'altro genitore secondo le stesse modalità proposte dalla minoranza I Mettler, aumentandone però il numero a sei.

Art. 329g, titolo marginale nonché cpv. 1 e 2 5. Congedo per l'altro genitore a. In generale Con questa modifica la disposizione in oggetto tiene conto del rapporto di filiazione con la moglie della madre (art. 255a CC) introdotto nell'ambito della modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Oltre all'adozione, si tratta dell'unica forma di genitorialità congiunta per le coppie omosessuali: per esse, durante il termine quadro di sei mesi del congedo, il rapporto legale di filiazione non può sorgere in altro modo. Un rapporto di filiazione al di fuori del matrimonio, stabilito mediante riconoscimento (art. 260 CC) o per sentenza del giudice (art. 261 CC), è ammesso solo nei confronti del padre.

Il titolo marginale dell'articolo 329g è modificato per integrare le due ipotesi previste al capoverso 1.

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3: minoranza I (Mettler, ...)

e minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Cpv. 2: il fatto che il congedo previsto nell'articolo 329gbis P-CO debba essere preso in una volta sola incide fortemente sulla flessibilità concessa all'altro genitore nei capoversi 2 e 3. Se ad esempio l'altro genitore intendesse prendere il congedo dell'altro genitore al termine del congedo di maternità della madre e quest'ultima morisse durante la 13a o la 14a settimana, non potrà più farlo una volta terminato il congedo al quale ha diritto in seguito al decesso della madre, poiché il termine quadro di sei mesi sarebbe nel frattempo scaduto. In base al secondo periodo del capoverso 2, questo termine è quindi sospeso durante il congedo in caso di decesso e ricomincerà a decorrere alla fine del congedo in caso di decesso di modo che il congedo dell'altro genitore possa essere preso.

Cpv. 3: si tratta di un adeguamento redazionale determinato dall'aggiunta del capoverso 2, secondo periodo.

Art. 329gbis

b. In caso di decesso della madre

Il capoverso 1 disciplina le condizioni che danno diritto al congedo. La prima condizione è riferita al decesso della madre, che deve sopravvenire il giorno del parto o nelle 14 settimane successive. Il diritto al congedo sussiste indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità e la sua ragion d'essere è la necessità del neonato di essere assistito, dopo la perdita della madre, dall'altro genitore. Il decesso deve tuttavia sopravvenire prima che sia trascorsa la durata prevista per il congedo di maternità. Il congedo dell'altro genitore non può aggiungersi al congedo di 14 settimane in caso di decesso della madre. I giorni di congedo dell'altro genitore già presi 22 / 28

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saranno quindi dedotti dalle 14 settimane, mentre il diritto dell'altro genitore al congedo restante al momento del decesso della madre si estingue. Non è più possibile prendere in modo flessibile il congedo dell'altro genitore, così previsto all'articolo 329g capoversi 2 e 3 CO.

Il capoverso 2 precisa il momento in cui deve essere stabilito il rapporto di filiazione.

Se il rapporto nasce solo successivamente al decesso della madre, ma prima che siano trascorse le 14 settimane, esiste un diritto al congedo. Il congedo, tuttavia, inizia in tutti i casi il giorno successivo al decesso della madre. Di conseguenza, se il rapporto di filiazione è stabilito soltanto dopo il decesso della madre, il padre avrà diritto al congedo rimanente a partire dal momento in cui è stato stabilito il rapporto di filiazione. Nel caso in cui siano in corso le procedure per il riconoscimento del figlio, è tuttavia possibile accordare il congedo al lavoratore già a partire dal giorno successivo al decesso. Questo modo di procedere, affermatosi nella prassi, è giuridicamente valido, dato che la paternità viene riconosciuta retroattivamente al momento della nascita. Il diritto al congedo sarà tuttavia acquisito soltanto al momento del riconoscimento. Se il rapporto di filiazione non viene invece stabilito, i giorni di congedo presi dovranno essere compensati e le indennità giornaliere riscosse dovranno essere restituite. Conformemente alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), il rapporto di filiazione nei confronti di due donne sorge soltanto se al momento della nascita del figlio esse erano sposate. In questi casi il rapporto di filiazione non può essere stabilito attraverso il riconoscimento.

Il capoverso 3 disciplina la durata del congedo nei casi in cui il congedo di maternità viene prolungato a seguito della degenza ospedaliera del neonato. La durata è prolungata in misura equivalente. Questo capoverso non modifica la condizione riguardante il momento del decesso della madre. Se la madre muore dopo le 14 settimane successive al parto, ma durante il congedo di maternità prolungato, l'altro genitore non ha diritto al congedo in caso di decesso della madre.

Art. 329gbis cpv. 1: minoranza I (Mettler, ...)

Secondo la minoranza I Mettler la durata del congedo è parimenti fissata a 14 settimane
indipendentemente dal momento del decesso della madre. Le due settimane di congedo dell'altro genitore si aggiungono a questo congedo e possono essere prese secondo le modalità previste all'articolo 329g CO.

Art. 329gbis cpv. 1: minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

La minoranza II Wasserfallen Flavia propone un congedo più lungo, ossia di 18 settimane. Le due settimane di congedo dell'altro genitore si aggiungono a questo congedo e possono essere prese secondo le modalità previste all'articolo 329g CO.

Art. 335c cpv. 3 Questo adeguamento redazionale si è reso necessario in seguito alla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

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Art. 336c cpv. 1 lett. cquater Lett. cquater: Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro dell'altro genitore durante il congedo di cui all'articolo 329gbis CO. In considerazione della drammatica situazione familiare determinata dal decesso della madre, l'altro genitore deve poter prendere il congedo e occuparsi del figlio senza rischiare di essere licenziato. In questo periodo, la ricerca di un altro impiego sarebbe inoltre praticamente impossibile.

Art. 336c cpv. 1, lett. cbisa e cquater: minoranza I (Mettler, ...)

e minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Le minoranze I Mettler e II Wasserfallen Flavia propongono che la madre abbia diritto a un congedo in caso di decesso dell'altro genitore con la corrispondente protezione contro un eventuale licenziamento fatto in un momento del tutto inopportuno. Lettera cbisa: come avviene durante le 16 settimane successive al parto (lett. c), che coprono il congedo di maternità ­ o durante un periodo più lungo, se il congedo viene prolungato in caso di degenza ospedaliera del neonato ­, durante il congedo cui ha diritto a seguito del decesso dell'altro genitore la madre deve poter beneficiare anch'essa di una protezione contro il licenziamento. Il periodo di protezione inizia il giorno successivo al decesso. Viste le modalità flessibili con cui può essere preso il congedo, il periodo terminerà non alla scadenza di una durata fissa, ma una volta che la madre avrà preso l'ultimo giorno di congedo a sua disposizione. Per tener conto degli interessi del datore di lavoro, il periodo è tuttavia limitato a una durata massima di tre mesi, che decorrono dalla fine del periodo di protezione di 16 settimane di cui alla lettera c. In caso contrario, la madre non sarebbe tutelata in relazione a questo congedo se l'altro genitore morisse, ad esempio, nella settimana successiva al parto, poiché in tal caso il periodo di tre mesi sarebbe compreso nelle 16 settimane di cui alla lettera c.

Art. 362 cpv. 1, elemento dell'enumerazione Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

La disposizione è completata con la menzione dell'articolo 329gbis CO.

4.2.2

Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3, primo periodo Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

La disposizione è completata con il rinvio all'articolo 329gbis CO affinché il salario coordinato sia mantenuto durante il congedo dell'altro genitore in caso di decesso della madre.

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4.2.3

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

4.2.4

Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4 Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

La disposizione è completata con il rinvio all'articolo 329gbis CO affinché il diritto agli assegni familiari sia mantenuto durante il congedo dell'altro genitore in caso di decesso della madre.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie sulle IPG

La Svizzera ha un tasso di mortalità materna molto basso. Secondo un rapporto pubblicato dall'UST nell'ambito della statistica degli ospedali36, i casi di complicazioni durante la gravidanza o il parto che portano alla morte della madre sono molto rari.

Tra il 2007 e il 2016 in Svizzera 41 madri sono decedute in concomitanza con il parto, ossia un tasso di mortalità pari a 5 decessi ogni 100 000 parti. Questa cifra considera i decessi materni avvenuti entro un anno dopo il parto.

Le statistiche esistenti non contengono indicazioni sulle cause di questi decessi. Nella misura in cui la condizione per far valere il diritto all'indennità in oggetto è che la madre sia deceduta nelle 14 settimane successive al parto, si può partire dal presupposto che nella maggior parte di questi casi vi sarà un legame tra la morte della puerpera e il parto o le sue conseguenze. Sulla base della citata statistica dell'UST, che indica una mortalità inferiore a cinque casi all'anno, i costi per l'indennità in caso di decesso della madre a carico delle IPG si aggireranno, per il 2024, sui 70 000 franchi37.

36

37

www.bfs.admin.ch > Ufficio federale di statistica > Trovare statistiche > 14 ­ Salute > Stato di salute > Salute riproduttiva > [nella pagina in tedesco] Rapporto «Entbindungen und Gesundheit der Mütter im Jahr 2017» (disponibile soltanto in tedesco e francese), pag. 4.

I costi sono calcolati prendendo un'indennità giornaliera media di 174,90 franchi.

A questo si aggiungono ancora i costi dei contributi alle assicurazioni sociali.

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La proposta di minoranza I Mettler comporterebbe costi quantificabili per il 2024 in circa 80 000 franchi per il congedo in caso di decesso della madre. La differenza è riconducibile al fatto che la minoranza prevede, nel caso in cui sia la madre a morire, un congedo più lungo rispetto alla maggioranza. Per quanto concerne il congedo in caso di decesso dell'altro genitore, non esistono statistiche sul decesso di neopadri. Se si prende il tasso di mortalità degli uomini nella fascia d'età in cui solitamente diventano padri, pari a poco più di 24 decessi, i costi del congedo in caso di decesso dell'altro genitore sono stimati a circa 40 000 franchi nel 202438. I costi totali della proposta della minoranza I Mettler ammontano così, nel 2024, a circa 120 000 franchi.

I costi indicati dalla minoranza II Wasserfallen Flavia, che prevede i congedi più lunghi, ammontano complessivamente a circa 220 000 franchi nel 2024, ossia 100 000 franchi per il congedo in caso di decesso della madre e 120 000 franchi per il congedo in caso di decesso dell'altro genitore.

Le cifre indicano che, per il regime delle IPG, l'introduzione di un congedo in caso di decesso di uno dei genitori avrà ripercussioni finanziarie minime, assorbibili con le risorse esistenti. Per questo motivo non è necessario alcun finanziamento supplementare e può essere mantenuto il tasso di contribuzione attuale, pari allo 0,5 per cento.

A seguito della modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti) anche la moglie della madre diventa, a determinate condizioni, genitore legale del figlio, alla stregua del marito della madre, nel caso in cui questa sia sposata con un uomo. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022 le disposizioni concernenti l'indennità di paternità sono applicabili per analogia anche alla moglie della madre in quanto altro genitore.

Gli adeguamenti proposti nel presente progetto che fanno seguito al progetto «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno ripercussioni finanziarie sulle IPG.

5.2

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

5.2.1

Ripercussioni finanziarie

Le prestazioni delle IPG sono finanziate dai contributi paritetici degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione e i Cantoni partecipano quindi unicamente come datori di lavoro al finanziamento delle IPG. Alla luce dell'esiguo numero di casi interessati, la concessione delle indennità giornaliere supplementari in caso di morte della madre non avrà pressoché ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; in quanto datori di lavoro, essi dovranno tuttavia adeguare i loro regolamenti relativi al personale.

Gli adeguamenti introdotti nell'ambito di questo progetto a seguito del «Matrimonio per tutti» sono di natura puramente redazionale e non hanno quindi ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

38

I costi sono calcolati prendendo un'indennità giornaliera media di 108,60 franchi.

A questo si aggiungono ancora i costi dei contributi alle assicurazioni sociali.

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5.2.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

A causa del limitato campo d'applicazione, la modifica proposta non comporterà presumibilmente un notevole aumento dell'onere lavorativo e non richiederà pertanto risorse di personale supplementari.

5.3

Ripercussioni economiche e sociali

Attualmente in caso di decesso di un genitore è possibile prendere un congedo nei limiti usuali stabiliti dall'articolo 329 capoverso 3 CO. Tale congedo dura di regola da uno a tre giorni. Nella legge non è previsto un congedo particolare pagato.

Sul piano personale la presente modifica consente al genitore superstite di prolungare il congedo per poter gestire la situazione. Inoltre la presenza in tal modo garantita nei primi mesi di vita del figlio rafforza il legame con il genitore superstite, compensando per quanto possibile la mancanza della madre deceduta. Con l'indennità versata tramite le IPG il congedo non rappresenta quindi un aggravio finanziario diretto per il datore di lavoro. Le ripercussioni legate all'assenza della persona lavoratrice devono per contro essere assunte dal datore di lavoro.

Nel complesso, dati i pochi casi annui, le conseguenze economiche e sociali della presente modifica sono molto limitate.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

La modifica proposta della LIPG si basa sull'articolo 116 capoverso 3 Cost. Questa disposizione non definisce né il genere né l'entità della prestazione assicurativa in caso di maternità lasciando pertanto al legislatore un ampio margine di manovra. La modifica di legge proposta dalla Commissione è conforme alla Costituzione. La modifica del CO è retta dall'articolo 122 Cost.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'oggetto trattato in questa sede non figura in nessun impegno internazionale. Va menzionata la raccomandazione n. 191 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardante la protezione in caso di maternità39. Questo strumento giuridicamente non vincolante prevede che, in caso di decesso della madre prima della fine del congedo dopo la nascita, il padre del figlio che lavora come dipendente deve poter prendere come congedo i giorni rimanenti del congedo di maternità (art. 10 cpv. 1).

39

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r191_de.htm

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Secondo il presente progetto, in caso di morte della madre, il congedo di maternità deve passare al genitore superstite, il che è in linea con la raccomandazione.

Il presente progetto non pone problemi40 neppure in relazione alle disposizioni in materia di coordinamento con l'Accordo del 21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone nonché la riveduta Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio42.

6.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche hanno quindi luogo nell'ambito della normale procedura legislativa.

6.4

Freno alle spese

Il progetto non prevede né disposizioni in materia di sussidi né crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Perciò non è subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5

Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede norme di delega al Consiglio federale.

6.6

Protezione dei dati

Le misure previste non influiscono sulla protezione dei dati.

40 41 42

Sulla base di questi accordi internazionali la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) e n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11).

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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