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Legge federale sul divieto di dissimulare il viso

Progetto

(LDDV) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 20222, decreta:

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina l'attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

1

2

La legge non si applica: a.

a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all'estero;

b.

nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.

Art. 2

Divieto di dissimulare il viso

È vietato dissimulare il viso nei luoghi pubblici o privati, aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento, in modo tale da renderne irriconoscibili i tratti.

1

2

1 2 3

Sono escluse dal divieto le dissimulazioni del viso: a.

nei luoghi di culto;

b.

per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;

c.

per garantire la sicurezza personale;

d.

per proteggersi dalle condizioni climatiche;

e.

per seguire le usanze locali;

RS 101 FF 2022 2668 RS 192.12

2022-3281

FF 2022 2669

Divieto di dissimulare il viso. LF

f.

in occasione di spettacoli artistici e d'intrattenimento;

g.

a scopi pubblicitari.

FF 2022 2669

Nella misura in cui la sicurezza e l'ordine pubblici non sono pregiudicati, l'autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se: 3

a.

è necessaria per la propria protezione nell'esercizio dei diritti fondamentali delle libertà di opinione e di riunione; o

b.

rappresenta una forma di espressione visiva di un'opinione.

Art. 3

Disposizione penale

1

Chi viola il divieto di cui all'articolo 2 è punito con una multa fino a 1000 franchi.

2

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 4

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 18 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista: 1

a.

in una delle seguenti leggi: 18. legge federale del ...5 sul divieto di dissimulare il viso;

Art. 5

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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2/2

RS 314.1 RS ...