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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Disegno

(Legge sul CO2) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 20221, decreta: I La legge del 23 dicembre 20112 sul CO2 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni seguenti sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali: a.

«combustibili» con «combustibili fossili»;

b.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

c.

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 1

2

1 2

Scopo

La presente legge si prefigge di contribuire affinché: a.

l'aumento della temperatura media globale rimanga sensibilmente inferiore a 2 gradi centigradi e per quanto possibile inferiore a 1,5 gradi centigradi rispetto al livello preindustriale;

b.

gli effetti dei cambiamenti climatici possano essere gestiti.

Per raggiungere tali obiettivi occorre in particolare: a.

ridurre le emissioni di gas serra a un livello che non superi la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio;

b.

regolare di conseguenza i flussi finanziari.

FF 2022 2651 RS 641.71

2022-2953

FF 2022 2652

Legge sul CO2

Art. 2

FF 2022 2652

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);

b.

carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia;

c.

diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale;

d.

attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite in Svizzera o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio;

e.

certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19973 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

f.

attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 2015 sul clima4;

g.

impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato;

h.

capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio permanente nei pozzi di carbonio;

i.

protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre i gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Art. 3 1

Obiettivi di riduzione

La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: a.

nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990;

b.

tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990.

La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione.

2

3 4

RS 0.814.011 RS 0.814.012

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Legge sul CO2

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Il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione e obiettivi intermedi per singoli settori. A tale scopo tiene conto delle riduzioni delle emissioni finora conseguite e del potenziale di riduzione economicamente realizzabile. Può fissare obiettivi di riduzione per singoli rami economici d'intesa con le cerchie interessate.

3

Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2030. Al riguardo consulta previamente le cerchie interessate.

4

Art. 3a

Emissioni di gas serra determinanti

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sono determinanti i gas serra emessi in Svizzera. Il Consiglio federale designa i gas serra.

1

Le emissioni derivanti da rifornimenti di carburanti fossili effettuati in Svizzera per i voli internazionali e la navigazione internazionale non sono prese in considerazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati di cui riconosce i SSQE sono presi in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione.

3

Art. 4 cpv. 1 e 5 Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

1

Se gli obiettivi di riduzione non possono essere raggiunti, la Confederazione può acquistare gli attestati internazionali necessari al loro raggiungimento.

5

Art. 5

Computo una tantum

Le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti possono essere computati una sola volta ai fini dell'adempimento degli obblighi secondo la presente legge.

Art. 6

Attestati internazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero devono adempiere affinché gli attestati internazionali siano presi in considerazione in Svizzera.

1

2

I requisiti devono in particolare soddisfare i seguenti criteri: a.

le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio possono essere computati solo se la loro realizzazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno della Svizzera;

b.

le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

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Il Consiglio federale può prevedere che: a.

gli attestati internazionali per gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero non siano presi in considerazione se non è possibile garantire lo stoccaggio permanente di CO2 da parte nei pozzi di carbonio;

b.

in conformità con l'Accordo del 12 dicembre 20155 sul clima, una parte delle riduzioni delle emissioni o degli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero non è presa in considerazione in sede di rilascio degli attestati internazionali.

Art. 7

Attestati nazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera devono adempiere affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.

Inserire prima del titolo del capitolo 2 Art. 8a

Deroghe per la difesa nazionale

In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale può, per via d'ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

Art. 9 cpv. 1bis, 3 e 4 Per le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni stabiliscono gli standard in base ai quali è autorizzato uno sfruttamento supplementare del fondo.

1bis

Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda nelle costruzioni esistenti, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni importanti nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.

3

I Cantoni prevedono l'obbligo di notificare la sostituzione di un impianto di produzione di calore.

4

5 6

RS 0.814.012 RS 431.01

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Titolo dopo l'art. 9

Sezione 2: Per i veicoli Art. 10

Valori obiettivo

La Confederazione provvede affinché la media delle emissioni di CO2 non superi, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il 2021: 1

a.

per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025­2029, l'85 per cento;

b.

per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 45 per cento;

c.

per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 50 per cento.

Provvede affinché la media delle emissioni di CO2 non superi, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020: 2

3

a.

per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2025, l'85 per cento;

a.

per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento;

Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi.

Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

4

Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati.

5

Art. 10a e 10b Abrogati Art. 11

Obiettivo individuale

Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita in conformità con un obiettivo individuale la media delle emissioni di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi).

1

Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale.

2

Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: 3

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a.

le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il peso, il piano di appoggio o il carico utile;

b.

le norme dell'Unione europea.

Costituiscono ognuno un distinto parco veicoli nuovi: a.

le automobili;

b.

gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;

c.

i veicoli pesanti.

Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale viene calcolato separatamente per ogni veicolo.

5

Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

6

Art. 12

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) calcola per ogni importatore e per ogni costruttore: 1

a.

l'obiettivo individuale;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori e i costruttori devono fornire. Stabilisce in particolare i requisiti riguardanti la documentazione da inoltrare dalla quale sono evinti i dati del veicolo utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2.

2

Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 di cui al capoverso 1 lettera b, può prevedere che, se le informazioni non sono fornite entro un determinato termine, sia applicato un livello di emissioni forfettario. Il Consiglio federale stabilisce il termine per la presentazione delle informazioni e definisce il livello di emissioni forfettario.

3

In caso di modifica dei valori obiettivo, può emanare disposizioni che agevolino il raggiungimento dei nuovi obiettivi individuali durante un periodo limitato. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. Per le automobili, tali agevolazioni scadono al più tardi quando scadono le relative agevolazioni nell'Unione europea.

4

Art. 13 cpv. 1 e 3 Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione il seguente importo per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: 1

a.

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per un parco veicoli nuovi di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri, tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO2/km oltre l'obiettivo individuale;

Legge sul CO2

b.

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per un parco veicoli nuovi di veicoli pesanti, per ogni grammo di CO2 per tonnellata-chilometro oltre l'obiettivo individuale: 1. negli anni 2025­2029, tra 4250 e 6800 franchi, 2. a partire dal 2030, tra 6800 e 10 880 franchi.

Per quanto riguarda gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 5, gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Se, per effetto di determinate disposizioni emanate in virtù dell'articolo 12 capoverso 4, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 5 risultano penalizzati rispetto agli altri importatori o costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.

3

Inserire prima del titolo del capitolo 3 Art. 13a

Pubblicazione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni pubblica annualmente: a.

i nomi degli importatori e costruttori con almeno 50 automobili, almeno sei autofurgoni e trattori a sella leggeri o almeno cinque veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta;

b.

la composizione dei raggruppamenti di emissioni;

c.

per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi: 1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta, 2. le emissioni medie di CO2, 3. gli obiettivi individuali, 4. le sanzioni riscosse.

Art. 13b

Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la prima volta nelle date riportate di seguito e successivamente ogni tre anni: 1

a.

per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, nel 2025;

b.

per i veicoli pesanti, nel 2028.

Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2030. Tiene conto al riguardo delle norme dell'Unione europea.

2

Capitolo 3 (art. 14) Abrogato

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Titolo prima dell'articolo 15

Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni e registro dello scambio di quote di emissioni Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni Art. 15

Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima.

1

Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti.

2

Art. 16a cpv. 2 lett. b 2

Il Consiglio federale disciplina: b.

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 cpv. 2 e 3 Può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se assoggetta nuove categorie di impianti all'obbligo di partecipazione al SSQE, se esclude successivamente categorie di impianti da tale obbligo oppure se vengono cambiate normative internazionali paragonabili.

2

Può riservare ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE o di partecipanti in forte crescita. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

3

Art. 19

Rilascio di diritti di emissione per impianti

1

I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente.

2

Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta.

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati.

3

Per la produzione e l'utilizzo di elettricità, l'esercizio di impianti per la cattura delle emissioni di CO2, il loro trasporto e il loro assorbimento da parte dei pozzi di carbonio non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

4

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati.

5

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Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

6

Art. 19a

Rilascio di diritti di emissione per aeromobili

1

I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

2

Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta.

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate in un dato anno stabilito dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

4

Capitolo 4, sezione 3 (art. 26­28) Abrogata Titolo dopo l'art. 28a

Capitolo 4a: Misure relative ai carburanti fossili Sezione 1: Obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti fossili Art. 28b

Obbligo di compensazione

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo l'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 19967 sull'imposizione degli oli minerali che immettono carburanti fossili in libero consumo devono compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti.

1

Sono eccettuati i carburanti fossili esentati dall'imposta sugli oli minerali o che beneficiano di un'aliquota di favore.

2

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di compensazione chi immette in libero consumo piccole quantità di carburanti fossili.

3

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta possono associarsi in raggruppamenti per soddisfare l'obbligo di compensazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona assoggettata all'obbligo di pagare l'imposta.

4

Art. 28c

Quota delle emissioni da compensare e aumento massimo a titolo di compensazione

La quota di emissioni di CO2 da compensare è pari almeno al 5 per cento e non eccede il 90 per cento.

1

7

RS 641.61

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Il Consiglio federale stabilisce la percentuale in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera. Consulta previamente il settore interessato.

2

L'aumento applicato ai carburanti fossili a titolo di compensazione ammonta al massimo a 5 centesimi al litro.

3

Art. 28d

Rapporto

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento dell'obbligo di compensazione, in cui ragguagliano in particolare sugli aspetti seguenti: a.

i costi generati dalla compensazione delle emissioni di CO2;

b.

l'ammontare dell'aumento applicato; e

c.

le quantità totali dei carburanti rinnovabili per l'aviazione e dei carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione aggiunte ai carburanti fossili per l'aviazione assoggettati all'imposta sugli oli minerali.

Art. 28e

Sanzioni

Chi non adempie l'obbligo di compensazione secondo l'articolo 28b capoverso 1, nell'anno successivo per ogni tonnellata di CO2 non compensata deve: a.

versare alla Confederazione un importo di 160 franchi; e

b.

restituire alla Confederazione un attestato nazionale o internazionale.

Sezione 2: Obbligo di immettere carburanti rinnovabili in libero consumo Art. 28f

Obbligo di immissione

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo l'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 19968 sull'imposizione degli oli minerali che immettono carburanti fossili in libero consumo destinati all'utilizzo nel traffico stradale devono immettere in libero consumo una determinata quota di carburanti rinnovabili destinati al traffico stradale.

1

I carburanti rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35d della legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

2

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo chi immette in libero consumo piccole quantità di carburanti fossili.

3

8 9

RS 641.61 RS 814.01

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Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta possono associarsi in raggruppamenti per soddisfare l'obbligo di immissione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona assoggettata all'obbligo di pagare l'imposta.

4

I carburanti rinnovabili immessi in eccesso in libero consumo rispetto alla quantità necessaria per adempiere l'obbligo di immissione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 28b.

5

Art. 28g

Quota dei carburanti rinnovabili da immettere

La quota di carburanti rinnovabili da immettere è pari almeno al 5 per cento e non eccede il 10 per cento dei carburanti immessi in libero consumo.

1

La quota è stabilita in funzione delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti fossili immessi in libero consumo.

2

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 del traffico stradale. Consulta previamente il settore interessato.

3

Art. 28h

Rapporto

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta devono presentare ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento dell'obbligo di immissione, in cui ragguagliano in particolare sugli aspetti seguenti: a.

le quantità di carburanti rinnovabili immessi in libero consumo;

b.

i costi generati dall'immissione dei carburanti rinnovabili; e

c.

l'ammontare dell'aumento dei prezzi dei carburanti dovuto ai costi generati dall'immissione dei carburanti rinnovabili in libero consumo.

Art. 28i

Sanzioni

Chi non adempie l'obbligo di immissione secondo l'articolo 28f capoverso 1, nell'anno successivo per ogni tonnellata di CO2 generata dalla mancata immissione della quota necessaria di carburanti rinnovabili deve: a.

versare alla Confederazione un importo di 320 franchi; e

b.

restituire alla Confederazione un attestato nazionale o internazionale.

Sezione 3: Obbligo di miscelare carburanti rinnovabili al cherosene Art. 28j

Obbligo di miscelazione

I fornitori di carburanti per l'aviazione devono miscelare al cherosene venduto in Svizzera per il rifornimento una determinata quota di carburanti rinnovabili per l'aviazione (quota di miscelazione).

1

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L'obbligo di miscelazione si applica anche agli operatori di aeromobili che importano cherosene per il consumo proprio.

2

3

La quota di miscelazione è determinata come segue: a.

per i fornitori di carburanti per l'aviazione, sulla media delle quantità di cherosene vendute in un anno per il rifornimento;

b.

per gli operatori di aeromobili, sulla media delle quantità di cherosene importate in un anno per il consumo proprio.

I fornitori di carburanti per l'aviazione e gli operatori di aeromobili possono associarsi in raggruppamenti per soddisfare l'obbligo di miscelazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo fornitore o operatore.

4

Art. 28k

Quota di miscelazione

Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi ai carburanti rinnovabili per l'aviazione e stabilisce la relativa quota di miscelazione.

1

Può prevedere che la quota di miscelazione debba constare di una quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione. Al riguardo tiene conto degli sviluppi e delle normative internazionali, in particolare nell'Unione europea.

2

Art. 28l

Provvedimenti nei confronti degli operatori di aeromobili

Il Consiglio federale può prevedere provvedimenti se vi è motivo di ritenere che gli operatori di aeromobili facciano rifornimento all'estero, in misura sostanziale, del cherosene necessario per i voli in partenza dalla Svizzera.

Art. 28m

Rapporto

I fornitori di carburanti per l'aviazione e gli operatori di aeromobili devono presentare ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento dell'obbligo di miscelazione, in cui ragguaglino in particolare sugli aspetti seguenti: a.

la quantità di cherosene venduta l'anno precedente per il rifornimento e quella importata l'anno precedente per il consumo proprio;

b.

la quantità di carburanti rinnovabili per l'aviazione miscelati e quella di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione miscelati;

c.

i costi generati dalla miscelazione di carburanti rinnovabili per l'aviazione.

Art. 28n

Sanzioni

Chi non adempie l'obbligo di miscelazione secondo l'articolo 28j capoverso 1 o 2 deve nell'anno successivo: 1

a.

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versare alla Confederazione un importo di 600 franchi per ogni tonnellata di CO2 dovuta alla mancata miscelazione della quantità necessaria di carburanti rinnovabili per l'aviazione, se del caso sintetici; e

Legge sul CO2

b.

FF 2022 2652

miscelare al cherosene una quantità supplementare di carburanti rinnovabili per l'aviazione, se del caso sintetici.

Per calcolare l'importo totale da versare secondo il capoverso 1 lettera a si applica il fattore di emissione previsto per il cherosene.

2

Il Consiglio federale determina la quantità di carburanti rinnovabili per l'aviazione, se del caso sintetici, da miscelare secondo il capoverso 1 lettera b.

3

Art. 31

Impegno di riduzione

La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione).

1

L'impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 2

a.

l'impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo;

b.

gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;

c.

il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge del 30 settembre 201610 sull'energia (LEne), nell'ambito della quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni.

L'impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025­2030 e 2031­2040.

3

I gestori possono associarsi in raggruppamenti per soddisfare l'impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore.

4

Art. 31a

Rapporto e piano di decarbonizzazione

I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione devono: a.

presentare ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento della convenzione sugli obiettivi;

b.

presentare alla Confederazione, entro tre anni dall'inizio dell'impegno di riduzione, un piano nel quale illustrano le misure con cui intendono ridurre in modo significativo, entro la fine del 2040, le emissioni di gas serra derivanti dall'utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili (piano di decarbonizzazione), e aggiornare tale piano ogni tre anni.

Art. 31b

Cessazione anticipata dell'impegno di riduzione

I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono richiedere di porre fine anticipatamente al proprio impegno di riduzione alle date seguenti: 1

a.

10

il 31 dicembre 2030; oppure

RS 730.0

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b.

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alla fine dell'anno civile in cui non utilizzano più combustibili fossili a scopo energetico per le loro attività ordinarie.

L'impegno di riduzione cessa inoltre anticipatamente se il gestore non presenta alcun piano di decarbonizzazione o non dispone più di una convenzione sugli obiettivi.

2

I gestori che pongono fine anticipatamente al proprio impegno di riduzione non possono sottoscrivere un nuovo impegno di riduzione.

3

Art. 31c

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina: a.

i requisiti applicabili agli impegni di riduzione e ai piani di decarbonizzazione;

b.

i casi in cui un'attività è considerata attività economica;

c.

le attività di diritto pubblico che abilitano alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;

d.

il tipo e l'entità dei valori obiettivo;

e.

i casi in cui i gestori di impianti a basse emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell'impegno di riduzione con un modello semplificato;

f.

i casi e la misura in cui possono essere restituiti attestati nazionali o internazionali ai fini del rispetto dell'impegno di riduzione.

Art. 32

Sanzioni

I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione e non rispettano i propri valori obiettivo devono versare alla Confederazione nell'anno successivo, per ogni tonnellata di CO2eq emessa in eccesso: a.

un importo di 125 franchi; e

b.

restituire un attestato nazionale o internazionale.

Art. 32a

Gestori di impianti di cogenerazione

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione, la tassa sul CO2 è restituita del tutto o in parte, su richiesta, se l'impianto: 1

a.

è concepito per produrre principalmente calore;

b.

presenta una potenza termica compresa entro un determinato intervallo; e

c.

adempie i requisiti minimi di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.

I gestori ai quali viene restituita la tassa sul CO2 devono presentare periodicamente alla Confederazione un rapporto: 2

a.

sulla quantità di combustibili fossili impiegata per la produzione di elettricità; e

b.

sui costi sostenuti per i provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica.

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Il Consiglio federale può prescrivere la comunicazione di ulteriori informazioni, purché necessarie a valutare la legittimità della restituzione.

3

Definisce i requisiti minimi applicabili agli impianti di cogenerazione e l'intervallo per la potenza termica.

4

Art. 32b

Entità della restituzione

È restituito il 60 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili se il gestore dimostra che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

1

Il rimanente 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti ai quali il proprio impianto fornisce elettricità o calore (misure di efficientamento).

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

le misure di efficientamento che danno diritto alla restituzione;

b.

il termine entro il quale devono essere adottate le misure di efficientamento;

c.

la presentazione dei documenti prescritti.

Inserire dopo il titolo del capitolo 6 Art. 33a

Principio

Le seguenti percentuali dei proventi della tassa sul CO2 vengono utilizzate per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici, promuovere l'energia rinnovabile e le tecnologie per la riduzione dei gas serra (art. 34­35): 1

a.

fino al 2030, meno della metà;

b.

a partire dal 2031, un terzo.

I fondi vincolati inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.

2

I fondi inutilizzati secondo il capoverso 2 possono essere impiegati negli anni successivi in aggiunta agli importi previsti secondo l'articolo 34a capoverso 1.

3

Art. 34

Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Fatti salvi gli articoli 34a e 35, i mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nel semestre invernale.

1

A tal fine la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne11. I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne, tenuto conto delle seguenti particolarità: 2

11

RS 730.0

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3

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a.

i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi miranti a incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a combustibili fossili, e ne garantiscono un'attuazione armonizzata;

b.

i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili; il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 34a

Promozione delle energie rinnovabili

Dei mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1, la Confederazione può impiegare fino a un massimo di 45 milioni di franchi all'anno per promuovere: 1

a.

progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;

b.

la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo;

c.

nuovi impianti per la produzione di gas rinnovabili, in particolare quelli che immettono gas nella rete.

I mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera b possono essere accordati al massimo sino alla fine del 2030, i mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera c al massimo sino alla fine del 2035.

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione dei contributi di incentivazione e le modalità di calcolo degli stessi.

3

Art. 35 cpv. 1 e 5 Dei mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1, al massimo 35 milioni di franchi all'anno sono versati al fondo di tecnologia per il finanziamento di fideiussioni e la copertura di rischi.

1

Con i mezzi del fondo di tecnologia la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti nella costruzione e nell'ampliamento di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili e calore residuo.

5

Art. 36 cpv. 1, 3 e 4 Alla popolazione e all'economia vengono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi da essi versati: 1

a.

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i proventi della tassa sul CO2 che non sono restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32b;

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b.

la parte dei proventi della tassa sul CO2 che non viene utilizzata per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici, promuovere l'energia rinnovabile e le tecnologie per la riduzione dei gas serra;

c.

i mezzi eccedenti l'importo di 150 milioni di cui all'articolo 33a capoverso 2; e

d.

i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 3; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.

La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. Tale quota è distribuita in funzione della somma dei salari sui quali il datore di lavoro versa i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione secondo l'articolo 3 della legge del 25 giugno 198212 sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.

3

Ai gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione non spetta alcuna quota dei proventi della tassa sul CO2.

4

Art. 37a

Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone

Con i proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili, la Confederazione può promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone, compresi i treni notturni; è eccettuato il trasporto regionale transfrontaliero di persone.

1

Sono promosse in particolare le offerte con il miglior rapporto costi-efficienza per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra.

2

I contributi di incentivazione ammontano al massimo a 30 milioni di franchi all'anno e possono essere accordati sino alla fine del 2030.

3

La concessione dei contributi di incentivazione è subordinata alle condizioni seguenti: 4

a.

l'offerta è proposta per più anni;

b.

l'attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori viene migliorata.

Il Consiglio federale disciplina le altre condizioni di concessione dei contributi di incentivazione e le modalità di calcolo degli stessi.

5

Art. 38

Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.

Art. 39 cpv. 3bis Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.

3bis

12

RS 837.0

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Art. 40 cpv. 1 lett. a 1

Il Consiglio federale verifica periodicamente: a.

l'efficacia e l'economicità dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;

Art. 40b

Trattamento e comunicazione di dati personali e dati di persone giuridiche

Nell'ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare e comunicare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione.

1

2

Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali e dati di persone giuridiche che possono essere trattati e comunicati e per quanto tempo essi devono essere conservati.

3

Art. 40c cpv. 4 lett. a L'UFAM può concedere accesso ai sistemi d'informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti: 4

a.

UFE;

Art. 40d

Verifica dei rischi finanziari legati al clima

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 3 lettera a della legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi legati al clima per la stabilità del sistema finanziario.

2

3

La FINMA e la BNS pubblicano periodicamente un proprio rapporto sui risultati.

Art. 41

Formazione, formazione continua e informazione

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua sulla protezione del clima nell'attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione dei contributi di incentivazione e le modalità di calcolo degli stessi.

1

Le autorità competenti informano il pubblico e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sulla protezione del clima.

2

13

RS 956.1

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Inserire prima del titolo del capitolo 8 Art. 41a

Promozione di tecnologie di propulsione elettrica

Nell'ambito del traffico viaggiatori in concessione, la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per l'acquisto di veicoli a propulsione elettrica e la conversione dei battelli a sistemi di propulsione elettrica, per un importo massimo di 47 milioni di franchi all'anno.

1

2

I contributi coprono i costi nella misura seguente: a.

per i veicoli stradali impiegati per il traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, nella misura del 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di incentivazione;

b.

per i veicoli stradali impiegati per il traffico locale e il restante traffico in concessione, nella misura del 30 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di incentivazione;

c.

nella navigazione in concessione, nella misura del 30 per cento dei costi d'investimento supplementari o dei costi che scaturiscono dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di incentivazione.

L'Ufficio federale dei trasporti definisce ogni anno, in modo forfettario, i costi d'investimento supplementari per ogni tipo di veicolo. Per i battelli, tali costi sono calcolati separatamente per ogni imbarcazione.

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione dei contributi e le modalità di calcolo degli stessi.

4

Art. 41b

Promozione dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

La Confederazione promuove l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici con più unità abitative, nelle aziende con più posti di lavoro e nei parcheggi pubblici.

1

A tal fine, negli anni 2025­2030 mette a disposizione al massimo 30 milioni di franchi all'anno derivanti dal prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti. I mezzi destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato secondo l'articolo 86 capoverso 2 lettera f della Costituzione federale sono ridotti in egual misura nei preventivi degli anni 2025­2030.

2

I fondi inutilizzati possono essere impiegati negli anni successivi. I fondi non utilizzati entro la fine del 2032 sono assegnati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione dei contributi di incentivazione e le modalità di calcolo degli stessi.

4

Art. 44a 1

Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente: 19 / 30

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2

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a.

fornisce indicazioni false o incomplete per ottenere il rilascio di attestati;

b.

viola l'obbligo di partecipazione al SSQE secondo gli articoli 16 capoverso 1 o 16a capoverso 1;

c.

rilascia dichiarazioni false o incomplete nei rapporti di cui agli articoli 20, 28d, 28h e 28m oppure omette di presentare un rapporto.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

Art. 45 cpv. 2 2

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è: a.

l'UDSC, per le infrazioni di cui agli articoli 42 e 43;

b.

l'UFE, per le infrazioni di cui all'articolo 44;

c.

l'UFAM, per le infrazioni di cui all'articolo 44a.

Art. 48c

Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati 2022­2024

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2022­2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025­2030.

1

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2022­2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025­2030. Sono fatte salve le limitazioni risultanti da accordi internazionali.

2

Gli attestati non utilizzati nel periodo 2022­2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025­2030.

3

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: 2

a.

tutte le disposizioni, eccettuato l'allegato numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), il 1° gennaio 2025;

b.

l'allegato numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), fatte salve le lettere c e d, il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2030; dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono;

c.

l'articolo 12e dell'allegato numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), il 1°gennaio 2025 con effetto sino al

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31 dicembre 2037; dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono; d.

3

l'articolo 18 capoverso 1bis dell'allegato numero 1 (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), il 1° gennaio 2026.

In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 199614 sull'imposizione degli oli minerali Art. 2 cpv. 3 lett. d 3

Nel senso della presente legge si considera: d.

«carburante rinnovabile»: il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

Art. 2a

Designazione dei carburanti rinnovabili

Il Consiglio federale designa i carburanti rinnovabili di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera d.

Art. 12a

Agevolazione fiscale per il gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile

L'imposta sul gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.

1

L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a.

2

Art. 12b

Agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

Su richiesta, per i carburanti rinnovabili è accordata un'agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze: 1

14

a.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;

b.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i carburanti rinnovabili non inquinano l'ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;

RS 641.61

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c.

la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;

d.

le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;

e.

i carburanti rinnovabili sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a­d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

2

Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione di carburanti rinnovabili non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

3

Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei carburanti rinnovabili rispetto ai carburanti di origine fossile.

4

Art. 12c

Prova e tracciabilità dei carburanti rinnovabili

Chiunque intenda ottenere un'agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.

1

2

La prova consiste in: a.

indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei carburanti rinnovabili attraverso tutte le fasi della produzione; e

b.

documenti a sostegno di tali indicazioni.

L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

3

Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l'onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

4

Art. 12d

Domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

La domanda di agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

1

L'autorità fiscale decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

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Art. 12e

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Neutralità dei proventi

Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2037, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell'olio Diesel.

1

Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina e l'olio Diesel contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

2

Titolo prima dell'articolo 17

Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta Art. 18 cpv. 1bis e 3bis Abrogati Art. 20a

Miscele di carburanti

All'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti rinnovabili e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente: 1

a.

la quota di carburanti rinnovabili che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;

b.

la quota di carburanti rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3; e

c.

la quota di altri carburanti.

Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un'esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.

2

L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti.

Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Allegato 1a L'allegato 1a è sostituito dalla versione qui annessa.

2. Legge del 19 dicembre 199715 sul traffico pesante Art. 4 cpv. 1bis 1bis

15

I veicoli a propulsione elettrica sono esentati dalla tassa fino al 31 dicembre 2030.

RS 641.81

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3. Legge federale del 30 settembre 201616 sull'energia Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2bis e 3 lett. a Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. ...

2

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente gli aiuti finanziari per impianti e progetti pilota non ancora giunti a completa maturazione sotto il profilo tecnologico e un elevato rischio finanziario possono essere aumentati sino al 70 per cento dei costi computabili. Per le eccezioni sono determinanti l'interesse particolare della Confederazione e il rapporto costi-benefici.

2bis

3

Sono considerati costi computabili: a.

per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le quote non ammortizzabili dei costi direttamente correlati allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;

4. Legge federale del 21 dicembre 194817 sulla navigazione aerea Art. 103b La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito dei vari settori della navigazione aerea.

1

La Confederazione può in particolare promuovere provvedimenti finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra generate dal traffico aereo, segnatamente lo sviluppo e la fabbricazione di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione.

2

Possono essere promossi in particolare provvedimenti e progetti in Svizzera e all'estero che: 3

16 17

a.

conseguono a lungo termine la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra generate dal trasporto aereo;

b.

presentano un rapporto costi-efficacia favorevole sul lungo termine;

c.

hanno un elevato potenziale di applicazione e un'elevata probabilità di successo;

d.

creano valore aggiunto in Svizzera;

e.

dispongono di partner lungo l'intera filiera produttiva; o

f.

concorrono al mantenimento e all'ampliamento delle conoscenze.

RS 730.0 RS 748.0

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Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di concessione degli aiuti finanziari e le loro modalità di calcolo.

4

5. Legge del 7 ottobre 198318 sulla protezione dell'ambiente Art. 7 cpv. 9 e 10 Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

9

Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

10

Titolo prima dell'art. 35d

Sezione 1: Esigenze per combustibili e carburanti Art. 35d I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche.

1

I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa e che soddisfano le esigenze ecologiche.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

3

Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali.

4

Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a: 5

a.

l'etanolo destinato alla combustione;

b.

i combustibili e carburanti rinnovabili messi in commercio solo in piccole quantità.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato.

6

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 1

18

RS 814.01

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(prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 60 cpv. 1 lett. s e t nonché cpv. 3 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

s.

mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35d capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete;

t.

viola il divieto di cui all'articolo 35d capoverso 2.

L'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) persegue e giudica i delitti di cui al capoverso 1 lettere s e t.

3

Art. 61a

Elusione di tasse d'incentivazione

È punito con la multa sino a cinque volte il valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l'articolo 35a, segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o un rimborso della tassa.

1

2

Il tentativo è punibile.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino al triplo del valore del profitto fiscale indebito.

3

Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

5

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

Art. 61b 1

Messa in pericolo di tasse d'incentivazione

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti ai fini della riscossione della tassa di cui all'articolo 35a capoverso 1;

b.

in una domanda di rimborso della tassa secondo l'articolo 35c capoverso 3 tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;

c.

quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false (art. 46);

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d.

non tiene, compila, conserva o presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti o non adempie il proprio obbligo di informare (art. 46);

e.

intralcia, impedisce o rende impossibile il regolare svolgimento di un controllo (art. 46 cpv. 1); oppure

f.

contravviene a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

2

Il tentativo è punibile.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

4

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

Art. 62 cpv. 2 Alle infrazioni secondo gli articoli 61a e 61b si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

6. Legge federale del 6 ottobre 199519 sul mercato interno Art. 2 cpv. 7 Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

7

19

RS 943.02

28 / 30

Legge sul CO2

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Allegato concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali (Cifra II/All. n. 1) Allegato 1a (Art. 12a cpv. 2)

Tariffa d'imposta per il gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile utilizzati come carburante Voce di tariffa20 Designazione della merce

Imposizione AgevolaImposizione Imposta fiscale21 zione fiscale fiscale sugli oli minerali (art. 12) (art. 12a) (art. 12a)

Supplemento fiscale sugli oli minerali

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg

2711.

1110

Gas naturale e altri idrocarburi gassosi: ­ liquefatti: ­ ­ gas naturale, non miscelato: ­ ­ ­ destinato a essere 809.20 utilizzato come carburante per 1000 l a 15 °C

1210

1310

1410

1910

20

21

­ ­ propano, non miscelato: ­ ­ ­ destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante ­ ­ butani, non miscelati: ­ ­ ­ destinati a essere 509.10 utilizzati come carburante ­ ­ etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: ­ ­ ­ destinati a essere 509.10 utilizzati come carburante ­ ­ altri, non miscelati: ­ ­ ­ destinati a essere utilizzati come carburante

587.00

222.20

112.50

109.70

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

RS 632.10 Allegato; giusta l'art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all'indirizzo www.bazg.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo www.tares.ch.

Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.

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Legge sul CO2

Voce di tariffa

Designazione della merce

FF 2022 2652

Imposizione AgevolaImposizione Imposta fiscale zione fiscale fiscale sugli oli minerali (art. 12) (art. 12a) (art. 12a)

Supplemento fiscale sugli oli minerali

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg

­ ­ ­ ­ a partire da bio- 809.20 massa o da altri agenti energetici rinnovabili ­ ­ ­ ­ altri

587.00

222.20

112.50

109.70

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg

2110

2910

30 / 30

­ allo stato gassoso: ­ ­ gas naturale: ­ ­ ­ destinato a essere utilizzato come carburante ­ ­ altri: ­ ­ ­ destinati a essere utilizzati come carburante

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70