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Decreto federale concernente la promozione delle energie rinnovabili nel periodo 20252030
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 20222, decreta:
Art. 1 Per la promozione delle energie rinnovabili nel periodo 20252030 (art. 33a e 34a della legge del 23 dicembre 20113 sul CO2) è stanziato un credito d'impegno di 270 milioni di franchi.
Art. 2 1
Il credito d'impegno è suddiviso fra i seguenti progetti come indicato qui di seguito: a.
180 milioni di franchi, per i progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge del 23 dicembre 20114 sul CO2);
b.
30 milioni di franchi, per la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2);
c.
60 milioni di franchi, per i nuovi impianti per la produzione di gas rinnovabili, in particolare quelli che immettono gas nella rete (art. 34a cpv. 1 lett. c della legge sul CO2).
Per impiegare i fondi inutilizzati conformemente all'articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2, l'Ufficio federale dell'energia può effettuare trasferimenti tra i crediti per i progetti di cui al capoverso 1.
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RS 101 FF 2022 2651 RS 641.71 RS 641.71
2022-2956
FF 2022 2654
Promozione delle energie rinnovabili nel periodo 20252030. DF
FF 2022 2654
Art. 3 Se la modifica del ...5 della legge del 23 dicembre 20116 sul CO2 entra in vigore il 1° gennaio 2025, il presente decreto federale sostituisce il credito d'impegno «Geotermia, destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 20182025» stanziato con il decreto federale Ia del 14 dicembre 20177 concernente il preventivo per il 2018.
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Se la modifica della legge sul CO2 entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2026, il credito d'impegno ammonta a 225 milioni di franchi e viene suddiviso come segue fra i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1: 2
a.
150 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
b.
25 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b;
c.
50 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RU ...
RS 641.71 FF 2018 637