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Decreto federale concernente la promozione delle energie rinnovabili nel periodo 2025­2030

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 20222, decreta:

Art. 1 Per la promozione delle energie rinnovabili nel periodo 2025­2030 (art. 33a e 34a della legge del 23 dicembre 20113 sul CO2) è stanziato un credito d'impegno di 270 milioni di franchi.

Art. 2 1

Il credito d'impegno è suddiviso fra i seguenti progetti come indicato qui di seguito: a.

180 milioni di franchi, per i progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge del 23 dicembre 20114 sul CO2);

b.

30 milioni di franchi, per la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2);

c.

60 milioni di franchi, per i nuovi impianti per la produzione di gas rinnovabili, in particolare quelli che immettono gas nella rete (art. 34a cpv. 1 lett. c della legge sul CO2).

Per impiegare i fondi inutilizzati conformemente all'articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2, l'Ufficio federale dell'energia può effettuare trasferimenti tra i crediti per i progetti di cui al capoverso 1.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2022 2651 RS 641.71 RS 641.71

2022-2956

FF 2022 2654

Promozione delle energie rinnovabili nel periodo 2025­2030. DF

FF 2022 2654

Art. 3 Se la modifica del ...5 della legge del 23 dicembre 20116 sul CO2 entra in vigore il 1° gennaio 2025, il presente decreto federale sostituisce il credito d'impegno «Geotermia, destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 2018­2025» stanziato con il decreto federale Ia del 14 dicembre 20177 concernente il preventivo per il 2018.

1

Se la modifica della legge sul CO2 entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2026, il credito d'impegno ammonta a 225 milioni di franchi e viene suddiviso come segue fra i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1: 2

a.

150 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;

b.

25 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b;

c.

50 milioni di franchi, per i progetti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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2/2

RU ...

RS 641.71 FF 2018 637