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Decreto federale concernente la concessione di un credito d'impegno per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM) dell'8 giugno 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario (LAMO); visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20213, decreta:

Art. 1 Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi degli articoli 2 e 4 LAMO è stanziato un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi.

1

Il Dipartimento federale delle finanze provvede a pubblicare periodicamente i dati sull'impegno finanziario della Confederazione nell'ambito dell'aiuto monetario.

2

Art. 2 Con l'entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto dell'11 marzo 20134 sull'aiuto monetario, la cui durata di validità è stata prorogata il 6 giugno 20175.

1 2 3 4 5

RS 101 RS 941.13 FF 2021 2735 FF 2013 2477 FF 2017 5529

2022-2003

FF 2022 2693

Decreto sull'aiuto monetario

FF 2022 2693

Art. 3 1

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2022

Consiglio nazionale, 8 giugno 2022

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Entrata in vigore Conformemente al suo articolo 3 capoverso 2, il presente decreto federale entra in vigore il 15 aprile 2023.6

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

6

2/2

Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 28 ottobre 2022.