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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Proroga e modifica dell'8 novembre 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017, del 15 febbraio 2018 e del 2 dicembre 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere (CCN), è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:
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FF 2010 2577; 2012 8579; 2013 6167; 2016 7265; 2017 4981; 2018 797; 2020 8311
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FF 2022 2719
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Appendice 1
Tabella dei salari di base2,3 1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) con un grado di occupazione del 100% dal 01.01.2023 Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
1o
*
CHF 3 850.
CHF 46 200.
2o
*
CHF 3 850.
CHF 46 200.
3o
CHF 3 900.
CHF 46 800.
4o
CHF 3 975.
CHF 47 700.
5o
CHF 4 080.
CHF 48 960.
* in conformità all'art. 40.3 è possibile prevedere delle riduzioni
2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) con un grado di occupazione del 100% dal 01.01.2023 Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
1o
non fissatot
non fissato
2o
CHF 3 470.
CHF 41 640.
3o
CHF 3 600.
CHF 43 200.
4o
CHF 3 850.
CHF 46 200.
5o
CHF 3 980.
CHF 47 760.
2
3
2/4
Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage).
Per il cantone di Ginevra, i salari minimi indicati si applicano soltanto se sono superiori al salario minimo previsto dalla Legge cantonale sulle ispezioni e i rapporti di lavoro (LIRT).
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3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) con un grado di occupazione del 100% dal 01.01.2023 Anno di servizio
Salario di base
Salario annuo
1o
CHF 3'470.
CHF 41 640.
2o
CHF 3'470.
CHF 41 640.
3o
CHF 3'600.
CHF 43 200.
4o
CHF 3'750.
CHF 45 000.
5o
CHF 3'880.
CHF 46 560.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.
8 novembre 2022
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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