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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Proroga e modifica dell'8 novembre 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017, del 15 febbraio 2018 e del 2 dicembre 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere (CCN), è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

1

FF 2010 2577; 2012 8579; 2013 6167; 2016 7265; 2017 4981; 2018 797; 2020 8311

2022-3572

FF 2022 2719

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Appendice 1

Tabella dei salari di base2,3 1. Lavoratore qualificato (art. 39.1) con un grado di occupazione del 100% dal 01.01.2023 Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

1o

*

CHF 3 850.­

CHF 46 200.­

2o

*

CHF 3 850.­

CHF 46 200.­

3o

CHF 3 900.­

CHF 46 800.­

4o

CHF 3 975.­

CHF 47 700.­

5o

CHF 4 080.­

CHF 48 960.­

* in conformità all'art. 40.3 è possibile prevedere delle riduzioni

2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) con un grado di occupazione del 100% dal 01.01.2023 Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

1o

non fissatot

non fissato

2o

CHF 3 470.­

CHF 41 640.­

3o

CHF 3 600.­

CHF 43 200.­

4o

CHF 3 850.­

CHF 46 200.­

5o

CHF 3 980.­

CHF 47 760.­

2

3

2/4

Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage).

Per il cantone di Ginevra, i salari minimi indicati si applicano soltanto se sono superiori al salario minimo previsto dalla Legge cantonale sulle ispezioni e i rapporti di lavoro (LIRT).

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3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) con un grado di occupazione del 100% dal 01.01.2023 Anno di servizio

Salario di base

Salario annuo

1o

CHF 3'470.­

CHF 41 640.­

2o

CHF 3'470.­

CHF 41 640.­

3o

CHF 3'600.­

CHF 43 200.­

4o

CHF 3'750.­

CHF 45 000.­

5o

CHF 3'880.­

CHF 46 560.­

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

8 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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