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22.067 Messaggio relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero) del 19 ottobre 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2017

M 17.3067

Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese (N 20.9.18, Dobler; S 19.3.19)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-3373

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Compendio La proposta di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è volta ad attuare la mozione Dobler 17.3067 Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese. Prevede di escludere dai contingenti annuali dei permessi di dimora gli specialisti stranieri provenienti da Stati terzi formati nelle scuole universitarie svizzere se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.

Situazione iniziale La mozione Dobler 17.3067 Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese incarica il Consiglio federale di creare, nel quadro dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), le condizioni affinché i cittadini di Stati terzi che hanno conseguito un master o un dottorato nelle università cantonali e nei politecnici federali (PF) in settori con una comprovata penuria di specialisti possano restare in Svizzera in maniera semplice e poco burocratica per svolgervi un'attività lucrativa. Questo obiettivo andrebbe raggiunto mediante una deroga ai contingenti annuali dei permessi di dimora per esercitare un'attività lucrativa.

La mozione viene motivata asserendo che, nonostante la penuria di specialisti, i cittadini di Stati terzi formati in Svizzera lasciano il nostro Paese a causa dell'esaurimento dei contingenti e il mercato svizzero del lavoro deve dunque rinunciarvi. Questo andrebbe evitato in particolare nei settori MINT (scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche).

Contenuto del progetto Per ragioni sistematiche non è opportuno disciplinare la deroga ai contingenti annuali modificando l'OASA come proposto nel quadro della mozione. Nell'OASA vigente il Consiglio federale deroga ai contingenti unicamente per determinati tipi di soggiorno di breve durata con attività lucrativa. Tutte le altre deroghe alle condizioni di ammissione per determinati gruppi di persone sono rette in modo definitivo dalla LStrI. Questo principio dev'essere mantenuto; pertanto viene proposta una modifica della LStrI. La deroga ai contingenti per assumere sul mercato del lavoro stranieri con diploma universitario deve essere applicata unicamente se l'attività lucrativa prevista riveste un elevato interesse scientifico o economico. Se questo prerequisito
è soddisfatto, già secondo il diritto vigente questi stranieri non sottostanno alla priorità dei lavoratori indigeni.

La richiesta invocata nella mozione di creare una nuova deroga ai contingenti annuali è contraria all'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), secondo il quale il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera dev'essere limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. Tuttavia, il Parlamento ha attuato l'articolo costituzionale introducendo un obbligo di notificare i posti vacanti e si è astenuto dal prevedere un contingentamento vero e proprio dell'immigrazione.

Grazie a questa soluzione, numerosi permessi per stranieri che immigrano in Svizzera

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continuano a non sottostare a limitazioni numeriche. Le vostre Camere, consapevoli dell'articolo 121a Cost., hanno trasmesso la mozione al nostro Consiglio.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il 7 marzo 2017 il consigliere nazionale Marcel Dobler ha depositato la mozione 17.3067 Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese. Approvata il 20 settembre 2018 dal Consiglio nazionale e il 19 marzo 2019 dal Consiglio degli Stati, la mozione incarica il Consiglio federale di creare, nel quadro dell'ordinanza del 24 ottobre 20071 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), le condizioni affinché i cittadini di Stati terzi che hanno conseguito un master o un dottorato nelle università cantonali e nei PF in settori con una comprovata penuria di specialisti possano restare in Svizzera in maniera semplice e poco burocratica per svolgervi un'attività lucrativa. Questo obiettivo andrebbe raggiunto mediante una deroga ai contingenti annuali dei permessi di dimora per esercitare un'attività lucrativa.

La mozione viene motivata asserendo che, nonostante la penuria di personale specializzato, i giovani specialisti provenienti da Stati terzi formati a caro prezzo in Svizzera lasciano il nostro Paese perché, a causa dell'esaurimento dei contingenti, non possono essere assunti subito dopo la fine degli studi. Il fenomeno riguarderebbe in particolar modo i Cantoni con un elevato fabbisogno di personale specializzato. Secondo l'autore della mozione gli specialisti formati nel nostro Paese trovano il primo impiego all'estero e il mercato del lavoro svizzero deve dunque rinunciarvi a medio e lungo termine. La deroga ai contingenti dovrebbe riguardare per esempio gli specialisti dei settori MINT (scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche) o laureati in medicina.

Il nostro Consiglio ha proposto di respingere la mozione. Ritiene infatti che una deroga ai contingenti sia incompatibile con il sistema di ammissione binario vigente e riduca le possibilità di controllare la migrazione. Inoltre, il diritto vigente consente già di ammettere in via agevolata i cittadini di Stati terzi con un diploma universitario svizzero. A determinate condizioni queste persone possono essere ammesse in deroga alla priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS.

La problematica sollevata dalla mozione è già stata oggetto di diversi interventi parlamentari2. In parte a seguito di queste iniziative, l'ammissione di stranieri con un diploma universitario svizzero è stata agevolata in alcuni settori dalla legge federale 1 2

RS 142.201 Mozione Neirynck 00.3039 Integrazione di ingegneri in formazione o diplomati dei politecnici federali (trasformata in postulato); postulato Neirynck 02.3263 Integrazione di ricercatori stranieri (accolto); mozione Neirynck 03.3205 Permessi di lavoro per imprese di alta tecnologia (tolta dal ruolo perché l'autore non è più membro della Camera); mozione Barthassat 07.3782 Permesso di dimora per gli stranieri titolari di un diploma universitario svizzero (tolta dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni); mozione Gruppo liberale radicale 08.3376 Utilizzare a vantaggio della piazza economica svizzera gli investimenti effettuati per la formazione di accademici stranieri (respinta).

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sugli stranieri (LStr, ora legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, e dalle relative disposizioni di esecuzione.

Attuazione dell'iniziativa parlamentare Neirynck 08.407 Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera Il 19 marzo 2008 il consigliere nazionale Jacques Neirynck ha presentato l'iniziativa parlamentare 08.407 Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera, cui è stato dato seguito. L'autore propone modifiche di legge riguardanti la priorità alla manodopera indigena, le condizioni di ammissione, il soggiorno in vista di una formazione o di una formazione continua e il rilascio del permesso di domicilio. Le modifiche della LStr decise dal Parlamento il 18 giugno 20104, entrate in vigore il 1° gennaio 2011, riguardano le regolamentazioni seguenti: ­

il cittadino di Stato terzo con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera in deroga alla priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI). Grazie a questa disposizione di legge non occorre più delegare al Consiglio federale la regolamentazione delle deroghe alle condizioni di ammissione per questa categoria di persone. Di conseguenza l'articolo 30 capoverso 1 lettera i LStr e le relative disposizioni esecutive dell'OASA sono stati abrogati;

­

il cittadino di Paese terzo con diploma universitario svizzero è inoltre ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa (art. 21 cpv. 3 LStrI);

­

è stata abolita la prova della garanzia della partenza quale prerequisito per l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua in Svizzera (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr);

­

a determinate condizioni, i soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27 LStrI) sono presi in considerazione nel computo del termine per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 5 LStrI).

Secondo le stime, grazie a questa regolamentazione sono ammesse ogni anno circa 150­200 persone. I relativi permessi sottostanno tuttavia ai contingenti annuali dei permessi di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 20 LStrI). Dal 2020 le ammissioni in virtù dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI possono essere valutate in maniera statisticamente esatta. Nel 2020 si sono avute 280 ammissioni in virtù dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI, da gennaio a metà agosto 2021 ve ne sono state 239. Le valutazioni anteriori si basano su stime della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Si può dare per acquisito che il numero di queste ammissioni varia di anno in anno.

3 4

RS 142.20 RU 2010 5957

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Interventi parlamentari attuali Negli ultimi anni sono stati presentati diversi interventi parlamentari riguardanti, in termini generali, l'ammissione di specialisti altamente qualificati provenienti da Stati terzi: ­

mozione Noser 17.3071 Un polo di ricerca attrattivo grazie a un visto start-up per i fondatori (respinta);

­

postulato Nantermod 19.3651 Per una gestione migratoria in linea con le esigenze della Svizzera (accolto). Il Consiglio federale è pregato di analizzare in un rapporto le varianti per un migliore regime di gestione dell'immigrazione da Stati terzi. Le opzioni sono un miglioramento dell'attuale modello dei contingenti o la sua sostituzione con un sistema più adeguato alle esigenze dell'economia, in particolare nei settori di punta in cui si lamenta una penuria di manodopera indigena;

­

mozione Derder 19.3882 Permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi.

Adeguare il sistema alle esigenze dei settori di punta (pendente nella seconda Camera);

­

interpellanza Vonlanthen 19.4124 «Concorrenza globale per i talenti. I criteri e le procedure di autorizzazione per il personale qualificato soddisfano le esigenze dell'economia?» (tolta dal ruolo poiché l'autore non è più membro della Camera);

­

postulato Riklin 19.4351 Talenti e specialisti per il polo tecnologico del XXI° secolo (tolto dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni). È sollecitata tra le altre cose l'introduzione urgente di un visto a tempo determinato per professionisti ICT (tecnologia dell'informazione e della comunicazione) e altri specialisti provenienti da Stati terzi;

­

mozione Silberschmidt 19.4517 Introduzione di nuove norme di ammissione per lavoratori qualificati da Paesi terzi in settori con penuria di personale qualificato (respinta).

L'obiettivo di questi interventi parlamentari è di agevolare l'ammissione secondo il diritto in materia di stranieri di specialisti qualificati provenienti da Stati terzi di cui l'economia svizzera ha urgente bisogno. Ciò anche alla luce della forte concorrenza internazionale per acquisire i migliori specialisti.

Adeguare il sistema odierno in materia di ammissione di lavoratori provenienti da Stati terzi presuppone un esame approfondito e a tutto campo delle possibili alternative. Rappresentano una sfida, in particolare, lo sviluppo demografico e le modifiche strutturali (dovute anche alla digitalizzazione) in Svizzera e all'estero. Abbiamo redatto un rapporto in adempimento del postulato Nantermod 19.3651 (accolto), adottato il 4 marzo 20225, tenendo conto, per quanto possibile, anche dei quesiti e delle richieste degli altri interventi parlamentari.

5

www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti > Rapporti del Consiglio federale > 2022 > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 19.3631, Nantermod vom 19. Juni 2019 «Für eine Zuwanderungsregel, die den Bedürfnissen der Schweiz entspricht» (non disponibile in italiano).

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1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1

Dibattito in Parlamento

Dal dibattito parlamentare emerge che la mozione Dobler 17.3067 è sostenuta sulla base di considerazioni economiche. Si tratta di migliorare ulteriormente l'accesso dei cittadini di Stati terzi con diploma universitario svizzero al mercato del lavoro del nostro Paese, in linea con le agevolazioni introdotte sinora. Occorre inoltre prevedere una deroga ai contingenti annuali ­ in particolare in determinati settori caratterizzati da una comprovata penuria di specialisti ­ laddove l'attività lucrativa prevista riveste un elevato interesse scientifico o economico.

In alcuni interventi è stato sottolineato che questa richiesta è contraria all'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)6. Secondo tale disposizione il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali (v. n. 7.1). Visto l'elevato interesse economico e il numero ridotto di domande che verrebbero presentate, il Consiglio federale dovrebbe vagliare anche altre soluzioni in alternativa alla deroga ai contingenti, come per esempio la creazione di contingenti speciali. Dal dibattito emerge inoltre che è perseguita una soluzione mirata e orientata ai bisogni unicamente per i settori caratterizzati da una comprovata penuria di specialisti. Questa soluzione non deve limitarsi alle sole professioni MINT menzionate nella mozione, ma non deve nemmeno prevedere un'apertura generale del mercato del lavoro svizzero a tutti gli stranieri con un diploma universitario svizzero.

1.2.2

Attuazione della mozione Dobler 17.3067

Grazie all'attuazione dell'iniziativa parlamentare Neirynck 08.407, gli stranieri con un diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico non sottostanno alla priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro svizzero (v. n. 1.1).

La mozione Dobler 17.3067 chiede inoltre che gli stranieri che hanno conseguito un master o un dottorato nelle università cantonali e nei PF possano beneficiare di una deroga ai contingenti annuali dei permessi di dimora per esercitare un'attività lucrativa in settori con una comprovata penuria di specialisti. La deroga ai contingenti dovrebbe applicarsi in particolare agli specialisti dei settori MINT o diplomati in medicina. Uno studio dell'Ufficio federale di statistica del 2017 intitolato «Studierende und Abschlüsse der Hochschulen in den MINT-Fächern»7 definisce le discipline MINT e suddivide i relativi titoli di studio nelle categorie «scuole universitarie» e «scuole universitarie professionali».

6 7

RS 101 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft.assetdetail.2140048.

html; pag. 32 (in tedesco e francese).

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La mozione incarica il Consiglio federale di modificare di conseguenza l'articolo 21 OASA. Per motivi sistematici, il nostro disegno prevede tuttavia di modificare l'articolo 30 LStrI (v. n. 4.1). Questo articolo disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione (art. 18­29 LStrI) per determinati gruppi di persone e abilita il Consiglio federale a stabilire le condizioni generali e disciplinare la procedura (art. 30 cpv. 2 LStrI).

Le deroghe esistenti, in particolare per quanto riguarda i contingenti in virtù dell'articolo 30 LStrI, comprendono per esempio i casi personali particolarmente gravi o importanti interessi pubblici nonché l'attività lucrativa di persone rientranti nel settore dell'asilo. Di norma gli stranieri diplomati presso università svizzere soddisfano le condizioni di ammissione della LStrI se l'attività lucrativa da essi esercitata riveste un elevato interesse scientifico o economico. Con il progetto ci si propone tuttavia di rendere possibile l'ammissione di queste persone anche dopo l'esaurimento dei contingenti.

Il Consiglio federale stabilisce a livello esecutivo per quali condizioni di ammissione valgono le deroghe di cui all'articolo 30 capoverso 1 LStrI (art. 30 cpv. 2 LStrI; art. 26­53a OASA). Per attuare la mozione, definirà pertanto la deroga ai contingenti per determinati diplomati di università svizzere e le condizioni necessarie in tal senso anche nell'OASA (v. n. 5).

La compatibilità di questa deroga ai contingenti con l'articolo 121a Cost. è illustrata al numero 7.1.

1.2.3

Alternative scartate

Creazione di un contingente separato nell'OASA Grazie alla creazione da parte del Consiglio federale di un contingente separato nell'OASA per la categoria di persone definita nella mozione Dobler 17.3067 non ci si troverebbe nella situazione di dover rifiutare l'ammissione di queste persone a causa dell'esaurimento per altri scopi dei contingenti dei permessi di dimora. Questa soluzione renderebbe meno acuto il problema degli scarsi contingenti a disposizione di persone con diploma universitario svizzero e accrescerebbe la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione delle aziende interessate.

Questa variante sarebbe, sì, compatibile con l'articolo 121a Cost., tuttavia terrebbe conto solo in parte della richiesta di base della mozione, giacché comporterebbe una deroga completa ai contingenti. La creazione di un contingente specifico riservato a questa sola categoria di persone costituirebbe inoltre un grave precedente per altri settori, i quali potrebbero richiedere a loro volta contingenti separati. Finora abbiamo sempre rifiutato di creare contingenti separati per determinati settori, non da ultimo a causa di considerevoli problemi di esecuzione nonché della ridotta flessibilità per quanto riguarda la concessione dei contingenti.

Dall'istituzione del sistema di ammissione binario, abbiamo creato, ove necessario, contingenti specifici per determinati Paesi unicamente in virtù di accordi bilaterali (p. es. per nuovi Stati membri dell'UE nel quadro dell'introduzione graduale

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dell'Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone oppure nel quadro della soluzione transitoria dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE).

Aumento dei contingenti annuali per permessi di dimora per esercitare un'attività lucrativa In virtù dell'articolo 20 capoverso 2 LStrI il Consiglio federale è già abilitato ad aumentare i contingenti esistenti (allegati 1 e 2 OASA) in modo da garantire l'ammissione del gruppo di persone definito nella mozione ­ sebbene dall'entrata in vigore della LStrI la SEM non abbia mai respinto, nel quadro della procedura di approvazione, domande di permesso di persone con diploma universitario svizzero unicamente a causa dell'esaurimento dei contingenti. Ignoriamo se in singoli Cantoni si siano verificati siffatti casi di rifiuto. Qualora i loro contingenti siano esauriti, i Cantoni hanno tuttavia la possibilità di richiedere unità di contingente supplementari provenienti dalla riserva federale. Negli scorsi anni la riserva federale non è stata esaurita.

Questa variante terrebbe conto solo in parte della richiesta di base della mozione, la quale invoca una deroga totale ai contingenti. In questo contesto non sarebbe peraltro possibile «riservare» questi contingenti supplementari per un determinato gruppo di persone. Vi è pertanto il pericolo che i contingenti supplementari siano utilizzati anche per lavoratori in altri settori e con altre attività e non per i diplomati delle università.

Ciò ridurrebbe la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione delle aziende.

Nel quadro di questa variante spetterebbe ai Cantoni garantire che i contingenti siano utilizzati per lo scopo previsto. L'esperienza dimostra tuttavia che le priorità dei Cantoni variano nel tempo e in funzione della situazione economica. Infine, anche qui vi è il pericolo che si crei un precedente, in quanto altri settori potrebbero richiedere a loro volta un aumento dei contingenti per i propri bisogni.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20169 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019­2023. È tuttavia strettamente legato a un obiettivo del Consiglio federale per il 2022 (obiettivo 13: La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale)11.

8 9 10 11

RS 0.142.112.681 FF 2016 909 FF 2020 1565 www.bk.admin.ch/bk/it/home.html > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali > Obiettivi del Consiglio federale 2022

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1.4

Interventi parlamentari

La modifica della LStrI attua la mozione Dobler 17.3067, che può quindi essere stralciata in quanto liquidata.

2

Procedura di consultazione

2.1

Osservazioni generali

Il 27 ottobre 2021 abbiamo incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione. La consultazione si è durata fino al 10 febbraio 2022.

Hanno inviato un parere 25 Cantoni, 5 partiti, il Tribunale amministrativo federale (TAF), 6 associazioni mantello nazionali e 32 cerchie interessate, per un totale di 69 prese di posizione; 5 partecipanti alla consultazione hanno rinunciato espressamente a inoltrare un parere.

23 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZH) approvano il progetto; BE lo approva solo con riserva delle proposte di modifica e di altri suggerimenti formulati nella propria presa di posizione. ZG respinge il progetto.

Tra i partiti, l'Alleanza del Centro, il PLR e il Partito verde liberale svizzero approvano la proposta attuazione della mozione. Il PS è fondamentalmente favorevole al progetto, mentre l'UDC lo respinge. Tra le associazioni mantello nazionali, economiesuisse, l'Unione delle città svizzere, l'Unione sindacale svizzera (USS), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri approvano il progetto posto in consultazione. Travail Suisse lo approva con un'unica riserva.

Le 32 cerchie interessate (actionuni il collegio intermediario accademico svizzero [actionuni], Associazione dei diplomati delle Scuole Universitarie Professionali [FH SVIZZERA], Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM], Associazione padronale delle Banche in Svizzera, Campus Tourismus Graubünden, Centre Patronal, Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Federazione dei medici svizzeri [FMH], Federazione svizzera dei docenti delle Scuole universitarie professionali [sup-ch], Federazione svizzera del turismo [FST], Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Consiglio dei politecnici federali, digitalswitzerland, EHL Hospitality Business School [EHL], EHL Hotelfachschule Passugg [EHL SSTH], Fédération des Entreprises Romandes, GastroGraubünden, GastroSuisse, Groupement des Entreprises Multinationales, HotellerieSuisse, HotellerieSuisse Graubünden, Sindacato del servizio pubblico [transfair], Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik [swico], scienceindustries, Swiss Entrepreneurs
& Startup Association [SWESA], Swiss-American Chamber of Commerce [Amcham], Swissmem, swissuniversities, Unione Svizzera degli e delle Universitari-e [USU], Verband der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz, Verband der Studierenden an der ETH [VSETH], Zürcher Handelskammer) che hanno inoltrato un parere approvano il progetto.

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Diversi partecipanti alla consultazione, pur approvando fondamentalmente il progetto, propongono alcune modifiche e formulano alcune osservazioni relative al rapporto esplicativo.

2.2

Deroga ai contingenti annuali per stranieri con diploma universitario svizzero

2.2.1

Adeguamento degli indicatori

Campus Tourismus Graubünden, EHL, EHL SSTH, GastroGraubünden e HotellerieSuisse Graubünden chiedono che gli indicatori per determinare la penuria di specialisti in settori economici caratterizzati da fluttuazioni regionali e stagionali della domanda (p. es. settore gastronomico e alberghiero) vengano sottoposti a un esame e vengano mappati con precisione (secondo HotellerieSuisse si dovrebbero definire parametri più accurati). FST e GastroSuisse propongono che la valutazione tenga maggiormente conto di criteri quali le difficoltà di reclutamento e il numero di posti vacanti.

Posizione del Consiglio federale Per determinare il fabbisogno comprovato di specialisti, oltre al Sistema di indicatori per valutare la domanda di personale qualificato della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), possono essere impiegati anche altri ausili (v. n. 5). Questo vale anche per gli strumenti menzionati dai partecipanti alla consultazione, soprattutto per quanto riguarda il settore gastronomico e quello alberghiero.

2.2.2

Proroga dell'ammissione per la ricerca di un impiego al termine della formazione e praticantato volontario

Economiesuisse, scienceindustries, SWESA, swico, USI e VSETH propongono due ulteriori misure per far sì che la Svizzera possa vantare l'attrattiva impellentemente necessaria nel contesto della competizione internazionale per reclutare le migliori forze lavoro: una proroga, una tantum e sottostante ad approvazione, dei sei mesi di ammissione per poter cercare un impiego al termine della formazione (anche GE, actionuni e Amcham) e la possibilità di svolgere un praticantato volontario durante o dopo gli studi.

Posizione del Consiglio federale Ove l'attività lucrativa perseguita rivesta effettivamente un elevato interesse scientifico o economico e vi sia una comprovata penuria di specialisti, una proroga dei sei mesi di ammissione per poter cercare un impiego al termine della formazione (art. 21 cpv. 3 LStrI) è superflua. L'ammissione per un periodo di sei mesi per la ricerca di un impiego è stata considerata sufficiente anche nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Neirynck 08.407 (v. n. 1.1) e, dalla sua introduzione il 1° gennaio 2011, questa prassi non ha mai generato problemi. Il nostro Consiglio considera superflua anche la possibilità di svolgere un praticantato su base volontaria durante o dopo la 11 / 22

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formazione. Proprio nei settori caratterizzati da una comprovata penuria di specialisti si può dare per acquisito che le persone in possesso della formazione necessaria potranno trovare un primo impiego anche senza svolgere previamente un praticantato su base volontaria. Questa misura peraltro si spingerebbe oltre la richiesta formulata nella mozione di facilitare l'accesso al mercato del lavoro derogando ai contingenti.

2.2.3

Coordinamento con l'art. 30 LStrI

Il TAF ritiene che, con l'entrata in vigore dell'articolo 30 capoverso 1 lettera m P-LStrI, non troverebbe praticamente più applicazione l'articolo 21 capoverso 3 LStrI. Se tuttavia si decide di mantenere l'articolo 21 capoverso 3 LStrI e al contempo si vuole che i Cantoni esauriscano dapprima i rispettivi contingenti, occorrerebbe fare in modo che l'articolo 30 capoverso 1 lettera m P-LStrI sia in linea con l'articolo 21 capoverso 3 LStrI.

Posizione del Consiglio federale L'attuazione del progetto non mira a fare sì che il Cantone esaurisca dapprima i contingenti assegnatigli. Per le persone in questione occorre derogare a questi contingenti.

Non è invece prevista nessuna modifica delle condizioni di ammissione. Pertanto l'articolo 21 capoverso 3 LStrI continuerebbe a essere applicabile. La disposizione prevede una deroga alla priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione. Non occorre, pertanto, allineare l'articolo 30 capoverso 1 lettera m P-LStrI con l'articolo 21 capoverso 3 LStrI.

2.2.4

Fuga di cervelli

L'USS sostiene che, con il presente progetto, la Svizzera continuerebbe ad approfittare della fuga di cervelli (brain-drain). La problematica è tematizzata anche da Travail Suisse e da un membro dell'ASM.

Posizione del Consiglio federale La modifica proposta non agevola l'ammissione di persone formate all'estero. La formazione infatti dev'essere stata frequentata in Svizzera. Inoltre, potrebbe soddisfare queste condizioni solo un numero molto esiguo di persone provenienti da Stati assai disparati. Pertanto, non si può parlare di un potenziamento del fenomeno della fuga di cervelli.

2.2.5

Attività lucrativa di elevato interesse scientifico o economico/scuola universitaria svizzera

Il PS ritiene che l'ostacolo rappresentato dal requisito dell'elevato interesse scientifico o economico dell'attività lucrativa previsto dall'articolo 30 capoverso 1 P-LStrI sia eccessivo. L'USI ritiene che, nello specifico, il criterio dell'«alta specializzazione» 12 / 22

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possa precludere l'accesso al mercato del lavoro svizzero a persone di cui tale mercato avrebbe bisogno.

Secondo ZG la modifica di legge proposta si spinge troppo oltre, giacché aprirebbe il mercato del lavoro a tutti gli studenti stranieri delle scuole universitarie professionali cantonali con livelli di formazione diversi (tra cui Bachelor e Master of Advanced Studies). L'UDC chiede che l'ammissione venga limitata al solo settore MINT.

Alcuni partecipanti alla consultazione osservano che il progetto contiene nozioni giuridiche aperte e indeterminate (p. es. università/scuola universitaria svizzera). Queste nozioni giuridiche andrebbero definite con maggiore precisione nell'OASA (TI e due membri dell'ASM) o nella legge (swissuniversities). BE propone di continuare a disciplinare le condizioni di ammissione ancora vigenti in relazione alla nuova disposizione direttamente nella legge e non a livello di ordinanza.

Fh-ch chiede che l'ammissione venga agevolata anche per le attività lucrative che rivestono un elevato interesse per la società. Il sistema educativo svizzero non forma infatti unicamente scienziati altamente specializzati ma anche specialisti che applicano conoscenze di base, servendo così sia l'economia sia la società.

Posizione del Consiglio federale Le nozioni di «attività lucrativa che riveste un elevato interesse scientifico o economico» e di «università svizzera» figurano già nell'articolo 21 capoverso 3 LStrI vigente. Esiste una prassi pluriennale per quanto riguarda l'interpretazione di queste nozioni, di cui può essere tenuto conto anche nell'attuazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera m P-LStrI. Anche in virtù della giurisprudenza del TAF e dei commenti contenuti nelle istruzioni della SEM non risulta necessario definire queste nozioni in maniera più circostanziata nella legge.

2.2.6

Diverse altre richieste e osservazioni

L'UDC propone che per il gruppo di persone in questione venga creato un contingente separato, da computare sul contingente globale. Chiede inoltre che i mezzi disponibili del settore formativo terziario sovvenzionato siano trasferiti, in futuro, al settore MINT e che gli studenti stranieri finanzino i propri studi almeno per metà. L'UDC osserva inoltre che negli ultimi decenni la popolazione straniera in Svizzera è aumentata in misura considerevole.

Secondo transfair sarebbe opportuno evitare di dipendere da manodopera straniera. Si dovrebbero creare incentivi sufficienti affinché la manodopera indigena acquisisca le qualifiche necessarie e lavori nei settori corrispondenti.

Secondo diversi partecipanti alla consultazione, dovrebbero essere ammesse anche persone con un diploma universitario riconosciuto, compreso il diploma di un'alta scuola alberghiera (Campus Tourismus Graubünden, EHL, EHL SSTH, FST, GastroGraubünden, GastroSuisse e HotellerieSuisse Graubünden), nonché persone con un diploma di una scuola specializzata superiore (FST e HotellerieSuisse).

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Posizione del Consiglio federale Le richieste concernenti la riattribuzione alla formazione terziaria delle risorse finanziarie esistenti, l'aumento delle tasse universitarie per gli stranieri o la creazione di incentivi per la manodopera indigena riguardano aspetti che esulano dal presente progetto. Il nostro Consiglio ha finora respinto la creazione di contingenti separati per determinati settori o formazioni, in quanto ciò porterebbe a un sistema di ammissione complicato e poco flessibile (v. n. 1.2.3).

2.2.7

Conclusione

Visti i motivi suesposti, il nostro Consiglio considera che gli adeguamenti proposti in sede di consultazione siano superflui. Manterrà, pertanto, invariato il disegno sottoposto a consultazione, il quale ha peraltro raccolto l'approvazione della grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Gli Stati membri dell'UE possono rilasciare un titolo di soggiorno (Carta blu UE) a cittadini di Stati terzi allo scopo di svolgere un'attività lucrativa nello Stato membro in questione. La base giuridica della Carta blu è data dalla direttiva 2009/50/CE12. I richiedenti devono presentare, tra le altre cose, un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante di almeno un anno, che offra uno stipendio pari ad almeno una volta e mezzo lo stipendio lordo medio nello Stato membro interessato. Nel 2022 la retribuzione minima richiesta ammonta, per esempio in Germania, a 56 400 euro13 e in Austria a 66 593 euro14. Se la richiesta è accolta, le persone interessate ottengono una Carta blu UE con una durata di validità standard da uno a quattro anni; la durata di validità esatta è stabilita dallo Stato membro in questione. Dopo un soggiorno di 18 mesi i titolari della Carta blu UE possono ottenere in via agevolata i visti necessari per trasferirsi in un altro Stato membro. I richiedenti non devono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza.

Generalmente, tuttavia, la procedura di richiesta può variare fortemente da uno Stato membro all'altro. In molti Stati membri, inoltre, la Carta blu UE «fa concorrenza» alle

12

13

14

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, GU L 155 del 18 giugno 2009, pag. 17.

https://www.auswaertiges-amt.de > Service > häufig gestellte Fragen (FAQ) > Arbeiten und Leben in Deutschland > Was ist die Blaue Karte EU / EU Blue Card? Wer kann sie bekommen? Wo bekomme ich sie?

https://www.migration.gv.at > Formen der Zuwanderung > Dauerhafte Zuwanderung > Blaue Karte EU

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disposizioni nazionali in materia di entrata15. Nel settembre 2021 il Parlamento europeo ha autorizzato una riforma della Carta blu UE tesa ad agevolare l'assunzione di persone altamente specializzate provenienti da Stati non membri dell'UE e a ridurre, così, la penuria di manodopera in determinati settori centrali16. Il Consiglio dell'UE ha adottato la nuova direttiva 2021/188317 il 7 ottobre 2021. Gli Stati membri hanno due anni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per introdurre le norme legali necessarie all'adempimento della direttiva.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

La modifica proposta dell'articolo 21 OASA non costituisce una base sufficiente per derogare ai contingenti annuali allo scopo di ammettere sul mercato del lavoro gli stranieri diplomati presso le università svizzere, come richiesto dalla mozione. Le deroghe ai contingenti previste da questa disposizione non si riferiscono a un motivo specifico di ammissione, ma alla cessazione del soggiorno dopo un breve periodo di tempo o alla rinuncia a un'attività lucrativa già autorizzata. Secondo l'articolo 20 LStrI il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per i permessi di dimora.

Trattandosi di una «disposizione potestativa», il Consiglio federale può decidere di astenersi dal definire contingenti massimi per alcuni motivi di ammissione. Ad oggi, tuttavia, il Consiglio federale ha escluso dai contingenti unicamente gli stranieri esercitanti un'attività lucrativa di breve durata in Svizzera (art. 19 cpv. 4 OASA). Tutte le altre deroghe alle condizioni di ammissione per determinati gruppi di persone sono disciplinate a livello di legge. Per questo motivo proponiamo di modificare l'articolo 30 LStrI.

Le deroghe ai contingenti per ammettere sul mercato del lavoro stranieri con diploma universitario svizzero si applicherebbero esclusivamente alle attività lavorative di elevato interesse scientifico o economico. In virtù del diritto vigente, alle stesse condizioni gli stranieri con diploma universitario svizzero possono già essere esentati dalla priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS (art. 21 cpv. 3 LStrI).

15

16

17

Stitteneder, Tanja (2018): Die Blaue Karte EU: Ein länderübergreifender Überblick.

In: ifo Schnelldienst 2018/6, 43­47. Consultabile sotto: www.ifo.de/DocDL/sd-2018-06stitteneder-eu-blue-card-2018-03-22.pdf.

Parlamento europeo (15 settembre 2021): Carta blu UE: nuove regole per gli immigrati altamente qualificati che desiderano lavorare in Europa. Consultabile alla pagina: Parlamento europeo (europa.eu) > Attualità > Ufficio stampa.

Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, GU L 382 del 28 ottobre 2021, pag. 1.

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4.2

Compatibilità tra compiti e finanze

Il progetto persegue l'attuazione della mozione Dobler 17.3067 approvata dal Parlamento. Grazie alla regolamentazione proposta, i lavoratori cittadini di Stati terzi diplomati presso una scuola universitaria svizzera possono essere esclusi dai contingenti se la loro attività lavorativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. Siccome le modifiche previste non comportano cambiamenti sotto il profilo delle competenze, alla Confederazione e ai Cantoni non incomberanno nuovi compiti. Si può inoltre dare per acquisito che la Confederazione e i Cantoni non dovranno investire risorse finanziarie o in termini di personale a causa della nuova regolamentazione (v.

n. 6.1).

4.3

Attuazione

Il progetto non prevede nuovi compiti per le autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Le precisazioni sugli adeguamenti dell'OASA resi necessari dal progetto sono reperibili ai numeri 1.2.2 e 5.

5

Commenti all'articolo

Art. 30 cpv. 1 lett. m Secondo i dibattiti in Parlamento l'attuazione della mozione Dobler 17.3067 dovrebbe essere strettamente legata all'iniziativa parlamentare Neirynck 08.407 (v. n. 1.1) già attuata. Pertanto, la definizione del gruppo di persone interessato è retta dall'articolo 21 capoverso 3 LStrI, il quale prevede già una deroga alla priorità dei lavoratori indigeni. In questo modo è garantita un'esecuzione semplice e coerente.

Alla luce di quanto sopra, è possibile derogare ai contingenti unicamente per persone diplomate presso un'università svizzera la cui attività lucrativa rappresenta un elevato interesse scientifico o economico. Per l'interpretazione di queste nozioni ci si può basare sulla prassi incontestata del TAF relativa all'articolo 21 capoverso 3 LStrI dello stesso tenore. Secondo il TAF la nozione di elevato interesse scientifico deve essere interpretata in relazione alla libertà della scienza sancita dall'articolo 20 Cost18.

Vista l'intenzione del legislatore, che non si limita a determinati rami della scienza, di rafforzare la posizione della Svizzera nella corsa internazionale alle migliori «menti»19, la nozione di scienza va qui interpretata in modo ampio. In particolare, i diplomati delle università e delle scuole universitarie professionali sia nell'ambito delle scienze naturali sia in quello delle scienze sociali e umane devono essere ammessi in maniera agevolata se soddisfano i requisiti dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI.

Sussiste un elevato interesse economico per un'attività lucrativa quando sul mercato del lavoro c'è una richiesta comprovata per la relativa attività, se l'indirizzo di studi completato è altamente specializzato e adeguato al posto di lavoro e se l'occupazione 18 19

Sentenza C-674/2011 del 2 maggio 2012 consid. 6.3.1; sentenza C-3859/2014 del 6 gennaio 2016, consid. 7.2.

FF 2010 351, in particolare pag. 360.

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del posto di lavoro crea direttamente ulteriori posti di lavoro o genera nuove commissioni per l'economia svizzera.

Come strumenti per determinare che il fabbisogno sia comprovato possono essere utilizzati, per esempio, il Sistema di indicatori per valutare la domanda di personale qualificato della SECO20 oppure altri strumenti di analisi della congiuntura e della penuria di specialisti. Questo modo di procedere consente di tenere debito conto dell'interesse generale dell'economia e di ammettere diplomati stranieri unicamente nei settori che presentano indicazioni fondate di un bisogno di specialisti.

Oltre all'ammissione agevolata per svolgere un'attività lucrativa dipendente, sarà possibile anche l'ammissione in vista di un'attività indipendente. Ciò risponderebbe alle richieste formulate in Parlamento con riferimento all'ulteriore sviluppo dell'iniziativa parlamentare Neirynck 08.407 nonché alla promozione di start-up innovative. Grazie a questa regolamentazione, la Svizzera sarebbe inoltre più competitiva a livello internazionale (si pensi alle agevolazioni per le start-up in Canada, Australia, Nuova Zelanda, a Singapore, in Cile, Irlanda, nel Regno Unito, in Estonia, Italia, Francia, nei Paesi Bassi, in Danimarca, Portogallo, Spagna e Lituania)21. L'esperienza dimostra inoltre che in questo settore sono rare le domande di ammissione per esercitare un'attività lucrativa indipendente presentate e accolte.

Per l'interpretazione della nozione di «università svizzera» si rimanda parimenti all'interpretazione dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI, che contiene l'espressione «diploma universitario». In quest'ambito è determinante l'articolo 2 della legge federale del 30 settembre 201122 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. La nozione abbraccia pertanto le scuole universitarie, le università cantonali, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche nonché altri istituti universitari aventi diritto a un sussidio (p. es. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, l'Istituto Paul Scherrer, l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque, nonché l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio). In questo modo è garantito che solo i diplomati la cui formazione è
stata sostenuta essenzialmente con fondi pubblici possano essere ammessi in via agevolata. Sempre in virtù della prassi consolidata per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 21 capoverso 3 LStrI, anche i seguenti diplomi sono considerati come diplomi universitari svizzeri: bachelor, master, dottorato e Master of Advanced Studies. I programmi di formazione continua paralleli all'attività lavorativa Certificate of Advanced Studies e Diploma of Advanced Studies non sono considerati diplomi universitari svizzeri.

Un permesso di dimora rilasciato in virtù di questa disposizione ha una durata di validità limitata. Si applicano le norme di legge in materia di proroga, revoca ed estinzione del permesso. In caso di interruzione dell'attività lucrativa può pertanto essere esaminata l'eventuale revoca o mancata proroga del permesso in questione.

20

21 22

www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/ Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsmarkt/Fachkraeftebedarf/ indikatorensystem-zur-beurteilung-der-fachkraeftenachfrage.html (soltanto in francese e tedesco).

https://pickvisa.com/blog/the-world-best-15-startup-visas RS 414.20

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La nuova deroga proposta alle condizioni di ammissione dev'essere concretizzata nell'OASA (art. 30 cpv. 2 LStrI). Grazie alla definizione delle condizioni generali, è definito in modo più preciso il campo d'applicazione. Il nuovo articolo nel capitolo 3, sezione 4 dell'OASA precisa che le ammissioni in virtù dell'articolo 30 lettera m P-LStrI sono possibili in particolare per i settori e le professioni con un fabbisogno comprovato sul mercato del lavoro svizzero. In determinate situazioni e casi specifici può tuttavia esistere un elevato interesse scientifico o economico all'ammissione agevolata anche in altri settori. Occorre peraltro conformarsi alle condizioni salariali e lavorative di cui all'articolo 22 LStrI, e gli interessati devono disporre di un'abitazione conforme ai loro bisogni secondo l'articolo 24 LStrI. Per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente occorre una domanda scritta da parte del datore di lavoro conformemente all'articolo 18 lettera b LStrI. Nel caso di un'attività indipendente occorre invece dimostrare che sono soddisfatte le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività conformemente all'articolo 19 lettera b LStrI e che è disponibile una base esistenziale sufficiente e autonoma secondo l'articolo 19 lettera c LStrI.

Ai fini di controllo e di armonizzazione delle prassi cantonali, i relativi permessi di dimora cantonali sottostanno all'approvazione della SEM (art. 99 LStrI). Ciò richiede un adeguamento dell'articolo 5 dell'ordinanza del DFGP del 13 agosto 201523 concernente l'approvazione. Questa disposizione prevede una procedura di approvazione anche per la maggior parte delle altre deroghe alle condizioni di ammissione di cui all'articolo 30 capoverso 1 LStrI.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La presente modifica di legge non ha, di principio, ripercussioni finanziarie o in termini di personale per quanto riguarda le attività esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Nel quadro delle procedure esistenti e delle risorse finanziarie e di personale disponibili la Confederazione e i Cantoni esaminano se sono soddisfatti i presupposti per il rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo il diritto in materia di stranieri. Il possibile aumento delle domande genererebbe un certo onere supplementare per le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e per la SEM, tuttavia si dà per acquisito che si tratterà di un aumento contenuto. Inoltre, in questi casi non occorreranno verosimilmente misure integrative, giacché il gruppo di persone in questione ha già assolto una formazione pluriennale in Svizzera e deve dimostrare di avere possibilità concrete di assunzione in un settore caratterizzato da penuria di specialisti.

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RS 142.201.1

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6.2

Ripercussioni sull'economia

La presente modifica di legge consentirà all'economia svizzera di reclutare più facilmente specialisti diplomati presso un'università svizzera provenienti da Stati terzi, a condizione che sia dimostrato un fabbisogno di tali specialisti. In questo modo è ridotto anche il fabbisogno di manodopera specializzata formata all'estero e ancora senza alcun legame con la Svizzera. In questi casi le condizioni per il rilascio di un permesso sono ulteriormente semplificate e l'esito della procedura di rilascio del permesso comporta meno incertezze per i richiedenti.

Grazie al perseguito aumento delle assunzioni di persone con diploma universitario svizzero, l'economia svizzera trarrà maggiore beneficio dagli investimenti pubblici in questo settore.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

L'articolo 121a capoverso 2 Cost. obbliga il legislatore a controllare l'immigrazione limitando con tetti massimi annuali e contingenti annuali il numero di permessi di dimora rilasciati a stranieri che immigrano in Svizzera. I contingenti si applicano a tutti i permessi secondo il diritto in materia di stranieri rilasciati per un soggiorno di lunga durata, a prescindere dal motivo dell'ammissione. Il Consiglio federale ha presentato un pertinente disegno di legge (messaggio del 4 marzo 201624 sull'attuazione dell'art. 121a Cost.). Le vostre Camere hanno attuato l'articolo costituzionale mediante l'introduzione di un obbligo di notificare i posti di lavoro vacanti e si sono astenute dal prevedere un contingentamento vero e proprio dell'immigrazione, in particolare anche nel campo dell'asilo, del ricongiungimento familiare o dell'ammissione per soggiorni senza attività lucrativa. Il soggiorno per esercitare un'attività lucrativa sottostava a contingente già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 121a Cost.

Oggi continuano pertanto a sottostare a contingente unicamente i lavoratori cittadini di Stati terzi e i fornitori di prestazioni dell'UE/AELS che soggiornano in Svizzera per una durata superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile, sempreché non siano previste deroghe. In virtù dell'articolo 30 LStrI già oggi determinate persone possono esercitare un'attività lucrativa senza computo sui contingenti per svariati motivi. Ciò vale, tra l'altro, per i richiedenti l'asilo, le persone in situazioni personali particolarmente gravi e i coniugi di persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Attualmente anche i cittadini di Stati terzi che secondo i requisiti della mozione hanno ottenuto un diploma universitario in Svizzera e in seguito desiderano svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese sottostanno a contingente. Escludere queste persone dai contingenti esistenti contraddice pertanto l'articolo 121a capoverso 2 Cost.

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FF 2016 2621

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I cittadini di Stati terzi con diploma universitario svizzero che soddisfano i requisiti qualitativi formulati dalla mozione Dobler 17.3067 rappresentano un gruppo di persone esiguo, stimato attorno alle 200­300 all'anno. Di norma queste persone si trovano in Svizzera già da alcuni anni e sono spesso ben integrate. Inoltre hanno portato a termine con successo uno studio finanziato con fondi pubblici e dispongono di una qualifica professionale elevata molto richiesta sul mercato del lavoro svizzero. Tutto ciò costituisce una situazione particolare chiaramente delimitabile rispetto alle altre situazioni di immigrazione per l'esercizio di un'attività lucrativa.

In questa situazione di partenza particolare appare proponibile creare una nuova deroga ai contingenti attraverso la modifica di legge proposta. Nello specifico, questa deroga è compatibile con le precedenti decisioni del Parlamento, in virtù delle quali nell'attuazione dell'articolo 121a capoverso 2 Cost. si è rinunciato ai tetti massimi e ai contingenti anche in tanti altri settori molto più ampi. Non ci troviamo pertanto dinanzi a un cambiamento di paradigma. Inoltre, consapevoli del problema, le vostre Camere hanno trasmesso la mozione al nostro Consiglio.

Tuttavia siamo consapevole che il presente progetto contraddice l'interpretazione dell'articolo 121a Cost. di cui nel messaggio del 7 dicembre 201225 concernente l'iniziativa parlamentare «Contro l'immigrazione di massa» e nel messaggio del 4 marzo 2016 concernente l'attuazione dell'articolo 121a Cost. e, dal nostro punto di vista, non è pertanto conforme al diritto. Creare una nuova disposizione derogatoria nell'articolo 121a capoverso 2 Cost. per questo piccolo gruppo di persone sarebbe però sproporzionato. Ciò anche in considerazione del fatto che non avete voluto creare una disposizione derogatoria a livello costituzionale neanche per altri settori cospicui anch'essi esclusi dai contingenti.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3

Forma dell'atto

Il progetto persegue l'attuazione della mozione Dobler 17.3067, la quale incarica il Consiglio federale di modificare l'OASA in modo da creare i presupposti affinché determinati stranieri diplomati presso università svizzere possano essere esclusi dai contingenti. Per motivi sistematici, proponiamo tuttavia di modificare la LStrI, giacché anche le altre deroghe alle condizioni di ammissione per determinati gruppi di persone sono disciplinate a livello di legge. L'OASA prevede unicamente deroghe ai contingenti per soggiorni di breve durata. Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost.

tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

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7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi e non implica nemmeno l'istituzione di un nuovo credito d'impegno o di un limite di spesa.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il progetto non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull'adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.

7.6

Delega di competenze legislative

Il progetto non delega nessuna competenza legislativa al Consiglio federale.

7.7

Protezione dei dati

Il progetto non ha ripercussioni sulle norme del diritto in materia di protezione dei dati.

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