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Legge federale sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali

Disegno

(Legge sui tributi doganali, LTDo) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20222, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

La presente legge disciplina l'obbligo doganale e la determinazione dei dazi all'importazione e all'esportazione (tributi doganali).

1

La legge del ...3 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

2

Se per la riscossione dei tributi doganali il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione secondo l'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

3

Art. 2

Autorità competente

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.

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2022-2765

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Legge sui tributi doganali

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Capitolo 2: Riscossione dei tributi doganali Sezione 1: Obbligo doganale Art. 3 1

Principi

Le merci importate o esportate sono soggette a dazio.

Esse sono imposte secondo la presente legge, la LE-UDSC4, la legge del 9 ottobre 19865 sulla tariffa delle dogane (LTD) e i relativi trattati internazionali.

2

Art. 4 1

Merci esenti da dazio

Sono esenti da dazio: a.

le merci che nella LTD6 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;

b.

le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio in base alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Il Consiglio federale può prevedere la necessità di un'autorizzazione per le persone che intendono importare o esportare in esenzione da dazio merci secondo il capoverso 1. L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

2

In caso di deroga, dopo l'imposizione, alle condizioni legate all'autorizzazione di cui al capoverso 2, l'esenzione da dazio decade. I tributi doganali che ne derivano devono essere pagati dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera c LE-UDSC7.

3

Art. 5 1

4 5 6 7

Esenzione da dazio

Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: a.

le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;

b.

i mezzi di pagamento legali, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura validi in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale nonché i biglietti di imprese di trasporti pubblici estere;

c.

le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;

d.

le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;

e.

i veicoli a motore per persone con disabilità;

f.

le merci utilizzate per l'insegnamento o la ricerca; RS ...

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g.

gli oggetti d'arte e d'esposizione per musei o istituzioni di diritto pubblico;

h.

gli studi e le opere di artisti con domicilio stabile in Svizzera;

i.

le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;

j.

i modelli e i campioni di merci;

k.

gli imballaggi svizzeri;

l.

il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni;

m. i materiali di origine umana, animale o vegetale utilizzati a scopo medico.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte per un'esenzione da dazio. Esso può prevedere la concessione dell'esenzione da dazio mediante restituzione.

2

Il Consiglio federale può prevedere la necessità di un'autorizzazione per le persone che intendono importare o esportare in esenzione da dazio merci secondo il capoverso 1. L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

3

In caso di deroga, dopo l'imposizione, alle condizioni legate all'autorizzazione di cui al capoverso 3, l'esenzione da dazio decade. I tributi doganali che ne derivano devono essere pagati dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera c LE-UDSC8.

4

Art. 6

Merci svizzere di ritorno

Le merci che precedentemente si trovavano in libera pratica, che sono state esportate e che sono reimportate intatte dal territorio doganale estero sono esenti da dazio.

1

Se sono reimportate modificate, le merci sono esenti da dazio soltanto se sono riportate nel territorio doganale a causa di un difetto scoperto all'atto della loro trasformazione al di fuori di esso.

2

Se sono reimportate ma non ritornano allo speditore originario, le merci sono esenti da dazio soltanto se non sono trascorsi più di cinque anni dall'esportazione.

3

I dazi all'esportazione riscossi in occasione dell'esportazione sono restituiti al momento della reimportazione in libera pratica. Se in occasione dell'esportazione erano stati restituiti dazi all'importazione in virtù dell'articolo 7, questi vengono nuovamente richiesti al momento della reimportazione in libera pratica.

4

Art. 7

Merci estere di ritorno

Per le merci che sono state importate in libera pratica e che, per motivi giuridici o economici, sono riesportate intatte entro cinque anni e restituite allo speditore, i dazi all'importazione riscossi sono restituiti e i dazi all'esportazione non vengono riscossi.

1

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Se le merci sono riesportate modificate, la restituzione dei dazi all'importazione e l'esenzione dai dazi all'esportazione sono concesse solo se queste merci sono restituite a causa di un difetto scoperto all'atto della loro trasformazione nel territorio doganale.

2

La restituzione dei dazi all'importazione e l'esenzione dai dazi all'esportazione sono concesse anche per le merci che sono riesportate dalla libera pratica perché non possono essere messe in commercio in base al diritto svizzero.

3

Il Consiglio federale disciplina in quale misura sono restituiti i dazi all'importazione riscossi in occasione dell'importazione per le merci che non vengono riesportate dalla libera pratica, bensì distrutte nel territorio doganale con il consenso dell'UDSC.

4

Art. 8

Merci del traffico turistico

Il Consiglio federale può dichiarare interamente o parzialmente esenti da dazio le merci che il viaggiatore porta con sé attraverso il confine doganale o acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera e che non sono destinate al commercio.

1

Esso può stabilire che le merci possono essere importate in esenzione da dazio solo fino a una determinata quantità.

2

Esso può stabilire aliquote forfetarie. Le aliquote forfetarie possono riguardare più generi di tributi o di merci. I tributi doganali possono rientrare tra queste aliquote forfetarie.

3

Art. 9 1

Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego

Per determinati impieghi delle merci si applicano aliquote di dazio più basse se: a.

la LTD9 lo prevede; o

b.

il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella LTD.

Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi delle merci soltanto se è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura può adeguare le aliquote di dazio per i prodotti agricoli abbassate dal DFF se le aliquote di dazio adeguate in virtù dell'articolo 10 capoverso 3 LTD lo richiedono.

3

Chi intende usufruire di un'agevolazione doganale per le merci in base allo scopo d'impiego necessita di un impegno d'impiego. Questo deve essere previamente approvato dall'UDSC.

4

Se dopo l'imposizione le merci sono utilizzate o cedute per scopi soggetti a tributi doganali più elevati rispetto allo scopo menzionato nell'impegno d'impiego, la differenza di tributi doganali che ne deriva deve essere pagata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera d LE-UDSC10.

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Se dopo l'imposizione le merci sono utilizzate o cedute per scopi soggetti a tributi doganali meno elevati rispetto allo scopo menzionato nell'impegno d'impiego, la persona che modifica lo scopo d'impiego può chiedere la restituzione della differenza di tributi doganali che ne deriva. Il DFF stabilisce per quali gruppi di merci può essere chiesta la restituzione ed entro quali termini può essere fatto valere il diritto alla restituzione.

6

Art. 10

Prodotti agricoli

Per i prodotti agricoli soggetti a un contingente doganale secondo la LTD11, importati in libera pratica durante il periodo non amministrato e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera e LE-UDSC12 deve pagare la differenza di tributi doganali che ne deriva rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.

1

Il Consiglio federale può prevedere che le merci di cui al capoverso 1 possano essere computate su parti liberate dei contingenti doganali.

2

Art. 11

Merci del traffico nella zona di confine

Sono merci del traffico nella zona di confine (art. 5 cpv. 1 lett. i) le seguenti merci importate o esportate: 1

a.

merci del traffico rurale di confine;

b.

merci del traffico di mercato.

La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che si trova in un raggio di dieci chilometri misurati da un valico di confine stabilito dall'UDSC. Sono fatte salve le divergenze secondo i trattati internazionali.

2

Il Consiglio federale può estendere la zona di confine in caso di condizioni locali particolari.

3

Sezione 2: Precisazioni in merito ad alcune destinazioni delle merci secondo l'articolo 24 LE-UDSC13 Art. 12

Importazione per il perfezionamento attivo

Le merci assegnate alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo sono esenti da dazio se merci svizzere nella medesima quantità, natura e qualità sono esportate al loro posto quali prodotti lavorati o trasformati (regime d'equivalenza).

1

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Il Consiglio federale disciplina in quale misura è concessa una riduzione dei tributi doganali o un'esenzione da dazio per le merci che sono state assegnate alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo ma che non sono riesportate, bensì rimangono nel territorio doganale o, su richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

2

Art. 13

Esportazione per il perfezionamento passivo

I materiali aggiunti durante la lavorazione, la trasformazione o la riparazione delle merci assegnate alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo sono soggetti a dazio.

1

Se i dazi all'importazione per i materiali aggiunti sono sproporzionatamente elevati, può essere concessa una riduzione dei tributi doganali o un'esenzione da dazio. Il Consiglio federale disciplina la base di calcolo e l'entità della riduzione dei tributi doganali.

2

Le merci assegnate alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo sono esenti da dazio se merci estere nella medesima quantità, natura e qualità sono importate al loro posto quali prodotti lavorati o trasformati (regime d'equivalenza).

3

Il Consiglio federale disciplina in quale misura è concessa una riduzione dei tributi doganali o un'esenzione da dazio per le merci che sono state assegnate alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo ma che non sono reimportate, bensì rimangono fuori dal territorio doganale o, su richiesta, sono distrutte al di fuori dello stesso.

4

Art. 14

Importazione o esportazione per l'ammissione temporanea

Per le merci assegnate alla destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea, il Consiglio federale può prevedere che i tributi doganali dovuti condizionatamente siano parzialmente esigibili. Esso stabilisce l'importo dei tributi doganali, tenendo conto dello scopo d'impiego delle merci e del tempo in cui queste si trovano nel territorio doganale o al di fuori dello stesso.

1

L'importo dei tributi da pagare non può essere più elevato di quello che avrebbe dovuto essere versato se le merci, nel momento in cui sono state assegnate alla destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea, fossero invece state importate in libera pratica o esportate dalla libera pratica.

2

Sezione 3: Basi di calcolo del dazio Art. 15

Calcolo del dazio

L'importo del dazio è determinato secondo il genere, la quantità e la natura delle merci nonché le aliquote di dazio e le basi di calcolo in vigore: 1

a.

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nel momento dell'attivazione della dichiarazione delle merci, se questa è stata effettuata per via elettronica;

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b.

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nel momento dell'accettazione della dichiarazione delle merci da parte dell'UDSC, se questa è stata effettuata in un'altra forma consentita dall'UDSC.

Nei seguenti casi alle merci può essere applicata l'aliquota di dazio più elevata prevista per il loro genere: 2

a.

la dichiarazione delle merci contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci;

b.

le merci non sono state dichiarate.

Se merci soggette ad aliquote di dazio diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e le indicazioni sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base alla quantità complessiva e all'aliquota di dazio applicabile alla merce soggetta all'aliquota più elevata.

3

Art. 16

Informazioni vincolanti in materia di tariffa e di origine

Su richiesta, l'UDSC rilascia informazioni sulla classificazione tariffale e sull'origine preferenziale delle merci per una fattispecie descritta concretamente. Le informazioni sono vincolanti per l'UDSC e il richiedente.

1

L'UDSC limita la validità delle sue informazioni sulla classificazione tariffale a sei anni e quella delle sue informazioni sull'origine preferenziale a tre anni.

2

Chi intende basarsi su un'informazione fornitagli deve provare, nell'ambito della dichiarazione delle merci o di una procedura d'impugnazione, che le merci dichiarate corrispondono in tutti gli aspetti a quelle descritte nell'informazione.

3

L'informazione non è vincolante se si basa su indicazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente.

4

L'informazione perde il suo carattere vincolante se cambiano le basi legali applicate nel momento in cui è stata rilasciata.

5

L'UDSC può pubblicare le informazioni in materia di tariffa. La pubblicazione deve avvenire in forma anonimizzata e senza indicazione di segreti di fabbricazione e d'affari.

6

Sezione 4: Obbligazione doganale e debitori doganali Art. 17

Obbligazione doganale

L'obbligazione doganale è l'impegno di pagare i tributi doganali determinati dall'UDSC.

Art. 18

Debitore doganale

È debitore doganale il debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC14.

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Capitolo 3: Disposizioni penali Art. 19

Infrazioni doganali

Sono considerate infrazioni doganali: a.

la frode doganale;

b.

la messa in pericolo del dazio;

c.

l'infrazione dei divieti;

d.

la ricettazione doganale;

e.

la distrazione del pegno doganale.

Art. 20

Frode doganale

È punito con una multa fino al quintuplo dei tributi doganali frodati o del profitto doganale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutti o parte dei tributi doganali; o

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

In caso di circostanze aggravanti e se i tributi doganali frodati sono particolarmente elevati o l'autore si è procacciato un profitto doganale indebito, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dei tributi doganali frodati o del profitto doganale indebito.

4

I tributi doganali frodati o il profitto doganale indebito che non possono essere determinati esattamente sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

5

Art. 21

Messa in pericolo del dazio

È punito con una multa fino al quintuplo dei tributi doganali messi in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.

1

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dei tributi doganali messi in pericolo.

3

I tributi doganali messi in pericolo che non possono essere determinati esattamente sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

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Art. 22

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Infrazione dei divieti

È punito con una multa fino al triplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, viola un divieto o una limitazione per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure ne compromette l'esecuzione; o

b.

ottiene indebitamente un'autorizzazione per sé o per un terzo.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al valore delle merci.

3

Il valore delle merci corrisponde al prezzo applicato sul mercato interno nel momento in cui è scoperta l'infrazione.

4

In caso di infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbero riscossi in occasione di un'importazione o di un'esportazione autorizzata. Se le merci devono essere respinte o distrutte, non vengono riscossi tributi.

5

Art. 23

Ricettazione doganale

È punito con la pena comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio merci soggette a dazio o merci la cui importazione o esportazione è soggetta a divieto o limitazione e di cui sa o deve supporre che sono state sottratte all'obbligo doganale oppure importate in violazione di un divieto o di una limitazione.

Art. 24

Distrazione del pegno doganale

È punito con una multa fino al quintuplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente: 1

a.

distrugge una merce o una cosa sequestrata come pegno doganale dall'UDSC e lasciata in suo possesso; o

b.

ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

Il valore delle merci corrisponde al prezzo applicato sul mercato interno nel momento del sequestro.

2

Art. 25

Tentativo

Il tentativo d'infrazione doganale è punibile.

Art. 26

Circostanze aggravanti

Sono considerati circostanze aggravanti: a.

il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione doganale; 9 / 10

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b.

il fatto di commettere infrazioni doganali per mestiere o abitualmente.

Art. 27

Perseguimento penale e prescrizione dell'azione penale

Le infrazioni doganali secondo la presente legge sono perseguite e giudicate secondo la LE-UDSC15 e la legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo (DPA).

1

2

L'UDSC è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

La prescrizione dell'azione penale secondo l'articolo 11 capoverso 2 DPA si applica a tutte le infrazioni doganali.

3

Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 28

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 200517 sulle dogane è abrogata.

Art. 29

Disposizioni transitorie

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse secondo la legge del 18 marzo 200518 sulle dogane (legge sulle dogane anteriore). Laddove secondo la legge sulle dogane anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC19.

1

Le autorizzazioni rilasciate e gli accordi conclusi secondo la legge sulle dogane anteriore e validi al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono applicabili fino alla loro scadenza, ma per quattro anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla LE-UDSC20.

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RS ...

RS 313.0 RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491 RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491 RS ...

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