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Legge federale

Disegno

sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20222, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo, oggetto, rapporto con altri atti normativi e definizioni Art. 1 1

Scopo

La presente legge si prefigge di: a.

armonizzare l'esecuzione dei compiti di natura fiscale e non fiscale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nell'ambito delle sue competenze;

b.

contribuire alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale nonché alla salvaguardia della sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, sempre che ciò non sia di competenza dei Cantoni o di un'altra autorità federale.

La legge istituisce inoltre le condizioni per procedure semplici ed economiche nel settore di compiti dell'UDSC.

2

RS ...

1 2

RS 101 FF 2022 2724

2022-2764

FF 2022 2725

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 2

FF 2022 2725

Oggetto

Ai fini dell'armonizzazione dell'esecuzione dei compiti di natura fiscale e non fiscale dell'UDSC, la presente legge disciplina in particolare i seguenti ambiti: a.

la dichiarazione delle merci e la determinazione dei tributi;

b.

la riscossione dei tributi;

c.

le misure amministrative;

d.

la procedura elettronica e la protezione giuridica;

e.

il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto;

f.

le competenze dell'UDSC;

g.

il trattamento dei dati;

h.

l'assistenza amministrativa e la collaborazione;

i.

il perseguimento penale.

Art. 3 1

Rapporto con il diritto internazionale

Sono fatti salvi i trattati internazionali.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati internazionali, decisioni e raccomandazioni che concernono ambiti disciplinati dalla presente legge o dagli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 8, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

2

Art. 4

Rapporto con gli atti normativi di natura fiscale

La presente legge si applica ai tributi all'importazione e all'esportazione nonché ai tributi nazionali per quanto l'atto normativo di natura fiscale secondo l'articolo 8 in questione lo preveda.

Art. 5

Rapporto con gli atti normativi di natura non fiscale

La presente legge si applica ai compiti d'esecuzione dell'UDSC secondo gli atti normativi di natura non fiscale per quanto essi prevedano una competenza dell'UDSC.

Art. 6

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

3

a.

importazione: il portare merci nel territorio doganale;

b.

esportazione: il portare merci fuori dal territorio doganale;

c.

merci: le merci figuranti nella tariffa generale secondo l'allegato 1 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane (LTD);

RS 632.10

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d.

merci in libera pratica: 1. le merci importate per le quali i tributi all'importazione secondo la presente legge e gli atti normativi di natura fiscale in questione sono stati determinati; le merci per le quali il debito fiscale è sorto condizionatamente a seguito dell'imposizione non sono considerate merci in libera pratica; 2. le merci interamente ottenute o fabbricate nel territorio doganale e per le quali i tributi nazionali secondo la presente legge e secondo il pertinente atto normativo di natura fiscale sono stati determinati, sempre che tali tributi gravino su di esse;

e.

tributi all'importazione: 1. i dazi all'importazione secondo la legge del ...4 sui tributi doganali (LTDo), 2. i tributi riscossi sull'importazione di merci in virtù degli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 8 lettere b­i;

f.

tributi all'esportazione: i dazi all'esportazione secondo la LTDo;

g.

tributi nazionali: i tributi riscossi al di fuori del traffico transfrontaliero delle merci in virtù degli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 8 lettere c­k;

h.

persona: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone senza personalità giuridica propria abilitata a compiere atti giuridici;

i.

responsabile delle merci: 1. nel traffico transfrontaliero delle merci, ogni persona: ­ che importa o esporta le merci a proprio nome ­ per conto della quale le merci sono importate o esportate ­ alla quale le merci sono portate nel territorio doganale o ­ che invia le merci fuori dal territorio doganale, 2. per quanto riguarda i tributi nazionali, la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi o avente diritto alla restituzione in virtù di un atto normativo di natura fiscale secondo l'articolo 8 lettere c­k;

j.

responsabile dei dati: la persona che effettua la dichiarazione delle merci per un responsabile delle merci;

k.

responsabile del trasporto: la persona che effettua il trasporto delle merci per un responsabile delle merci;

l.

attivazione: l'avvio di un'operazione tecnica con la quale viene presentato uno scritto in forma elettronica;

m. analisi dei rischi: trattamento automatizzato o non automatizzato di dati, compresi i dati personali, per ottenere informazioni sulla probabilità che sia commessa un'infrazione e sulla sua portata.

4

RS ...

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Capitolo 2: Compiti dell'UDSC Art. 7

Principio

L'UDSC esegue la presente legge e i trattati internazionali la cui esecuzione gli compete.

1

2

Esso ha in particolare i seguenti compiti: a.

riscuotere e restituire i tributi all'importazione e all'esportazione nonché i tributi nazionali;

b.

sorvegliare e controllare il traffico transfrontaliero di merci e persone e dei mezzi di trasporto utilizzati a tal fine;

c.

eseguire atti normativi di natura non fiscale, sempre che l'atto normativo in questione preveda una competenza dell'UDSC;

d.

fornire sostegno nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'ambito dei suoi compiti;

e.

contribuire alla salvaguardia della sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione nell'area di confine nell'ambito dei suoi compiti;

f.

assumere compiti nell'ambito del perseguimento penale in veste di autorità di perseguimento penale della Confederazione, sempre che il diritto federale lo preveda.

Rimangono garantite le competenze delle autorità di perseguimento penale e della polizia di Confederazione e Cantoni. È fatto salvo l'articolo 10.

3

Art. 8

Tributi riscossi dall'UDSC

L'UDSC riscuote i tributi all'importazione e all'esportazione nonché i tributi nazionali in virtù dei seguenti atti normativi (atti normativi di natura fiscale):

5 6 7 8 9

a.

i dazi all'importazione e all'esportazione in virtù della LTDo5;

b.

l'imposta sul valore aggiunto sull'importazione in virtù della legge del 12 giugno 20096 sull'IVA (LIVA);

c.

l'imposta sulle bevande distillate in virtù della legge del 21 giugno 19327 sull'alcool (LAlc);

d.

l'imposta sulla birra in virtù della legge del 6 ottobre 20068 sull'imposizione della birra (LIB);

e.

l'imposta sul tabacco in virtù della legge del 21 marzo 19699 sull'imposizione del tabacco (LImT);

RS ...

RS 641.20 RS 680 RS 641.411 RS 641.31

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f.

l'imposta sugli oli minerali in virtù della legge federale del 21 giugno 199610 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm);

g.

l'imposta sugli autoveicoli in virtù della legge federale del 21 giugno 199611 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut);

h.

la tassa sul CO2 in virtù della legge del 23 dicembre 201112 sul CO2;

i.

la tassa sui composti organici volatili (COV) in virtù della legge del 7 ottobre 198313 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

j.

la tassa sul traffico pesante in virtù della legge del 19 dicembre 199714 sul traffico pesante (LTTP);

k.

la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali in virtù della legge del 19 marzo 201015 sul contrassegno stradale (LUSN).

Art. 9

Delega di compiti da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale può delegare all'UDSC l'esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell'ambito del traffico transfrontaliero.

Art. 10

Assunzione di compiti di polizia cantonali

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può concludere con un Cantone, su richiesta di quest'ultimo, un accordo che autorizza l'UDSC ad adempiere compiti di polizia dei Cantoni che sono in relazione con l'esecuzione di atti normativi di natura non fiscale della Confederazione e che sono stati delegati ai Cantoni dalla legislazione federale.

1

Gli accordi disciplinano in particolare l'area d'impiego, la portata dei compiti, la protezione dei dati, la responsabilità dello Stato e l'assunzione delle spese.

2

Capitolo 3: Territorio doganale, confine doganale e area di confine nonché vie di comunicazione Art. 11

Territorio doganale, confine doganale e area di confine

Il territorio doganale comprende il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.

1

Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali.

2

10 11 12 13 14 15

RS 641.61 RS 641.51 RS 641.71 RS 814.01 RS 641.81 RS 741.71

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Le enclavi doganali svizzere sono i territori di confine svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in una particolare situazione geografica, l'UDSC esclude dal territorio doganale.

3

4

Il confine doganale è il confine del territorio doganale.

L'area di confine è la striscia di terreno lungo il confine doganale, la cui larghezza è stabilita dal DFF d'intesa con i Cantoni di confine.

5

Art. 12 1

Vie di comunicazione e luoghi prescritti per il traffico transfrontaliero delle merci

L'UDSC può prescrivere che il traffico transfrontaliero delle merci si svolga: a.

via terra: su determinate strade pubbliche, linee ferroviarie destinate al trasporto pubblico o canalizzazioni che consentono il trasporto di merci, in particolare linee elettriche e condotte;

b.

via aria: su determinati aerodromi per gli aeromobili in arrivo e in partenza;

c.

via acqua: su determinati porti e punti d'approdo.

Esso può prescrivere altri luoghi in cui deve svolgersi il traffico transfrontaliero delle merci.

2

In presenza di circostanze particolari, esso può consentire il traffico transfrontaliero delle merci attraverso vie di comunicazione e luoghi diversi da quelli dei capoversi 1 e 2 nel quadro di un'autorizzazione o di un accordo secondo l'articolo 192 capoverso 1. Nell'autorizzazione stabilisce le condizioni e gli oneri al riguardo.

3

Titolo secondo: Procedura d'imposizione Capitolo 1: Dichiarazione delle merci e imposizione Art. 13 1

2

Obbligo di dichiarazione

Devono essere dichiarate: a.

le merci importate o esportate;

b.

le merci soggette a un tributo nazionale.

Devono essere nuovamente dichiarate: a.

le merci già assegnate a una destinazione delle merci se vi è l'intenzione di assegnarle a una destinazione diversa dopo l'imposizione;

b.

le merci già assegnate a una destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c­g se vi è l'intenzione di derogare, dopo l'imposizione, alle condizioni previste dalla relativa autorizzazione, dall'atto normativo in questione o da trattati internazionali e di assegnare quindi le merci alla stessa destinazione ad altre condizioni;

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c.

le merci importate in libera pratica in esenzione da dazio in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 o dell'articolo 5 capoverso 1 LTDo16 e con un'autorizzazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 o l'articolo 5 capoverso 3 LTDo se vi è l'intenzione di derogare, dopo l'imposizione, alle condizioni legate all'autorizzazione;

d.

le merci importate in libera pratica con un'agevolazione doganale secondo l'articolo 9 LTDo se vi è l'intenzione, dopo l'imposizione, di utilizzarle o cederle per uno scopo soggetto a tributi doganali più elevati rispetto allo scopo menzionato nell'impegno d'impiego;

e.

i prodotti agricoli importati in libera pratica durante il periodo non amministrato e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato.

L'UDSC disciplina le eccezioni all'obbligo di dichiarazione per determinati tipi di traffico e destinazioni delle merci, in particolare per il transito diretto nel traffico aereo e nel trasporto in condotte.

3

Art. 14 1

Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

È soggetto all'obbligo di dichiarazione: a.

per le merci importate o esportate e per le merci soggette a un tributo nazionale: il responsabile delle merci o, eventualmente, il responsabile dei dati;

b.

per le merci che sono nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere a e b: la persona che assegna nuovamente le merci a una destinazione delle merci;

c.

per le merci che sono nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera c: la persona che deroga alle condizioni menzionate nell'autorizzazione;

d.

per le merci che sono nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera d: la persona che utilizza o cede le merci per uno scopo soggetto a tributi doganali più elevati rispetto allo scopo menzionato nell'impegno d'impiego;

e.

per i prodotti agricoli che sono nuovamente dichiarati secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera e: il proprietario dei prodotti.

Nei casi secondo il capoverso 1 lettere b­e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è considerata responsabile delle merci.

2

Se le merci non sono ancora state dichiarate nel momento in cui sono portate oltre il confine doganale, è considerata soggetta all'obbligo di dichiarazione la persona fisica che trasporta le merci; sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera a.

3

Se un trattato internazionale esige che sia effettuata una dichiarazione sommaria di entrata e di uscita a fini di sicurezza prima di portare le merci oltre il confine doganale 4

16

RS ...

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ma non designa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, è considerato soggetto all'obbligo di dichiarazione: a.

per le merci importate: il responsabile del trasporto;

b.

per le merci esportate: la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo la presente legge.

Art. 15

Forma della dichiarazione delle merci

La dichiarazione delle merci deve essere effettuata per via elettronica o in un'altra forma consentita dal Consiglio federale.

1

L'UDSC disciplina i dettagli procedurali per le altre forme di dichiarazione delle merci consentite dal Consiglio federale. Può prevedere un obbligo di autorizzazione per queste forme di dichiarazione delle merci.

2

Il Consiglio federale può prevedere una dichiarazione delle merci semplificata per determinate merci. Esso disciplina le condizioni.

3

Art. 16 1

Momento della dichiarazione delle merci

La dichiarazione delle merci deve essere effettuata: a.

per le merci importate o esportate: nel momento in cui le merci sono portate oltre il confine doganale;

b.

per le merci soggette a un tributo nazionale: secondo la periodicità stabilita dal Consiglio federale;

c.

per le merci che sono nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere a e b: prima di assegnare nuovamente le merci a una destinazione delle merci;

d.

per le merci che sono nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera c: prima di derogare alle condizioni menzionate nell'autorizzazione;

e.

per le merci che sono nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera d: prima di modificare lo scopo d'impiego menzionato nell'impegno d'impiego;

f.

per i prodotti agricoli che sono nuovamente dichiarati secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera e: entro il termine stabilito dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale può stabilire un momento diverso da quello secondo il capoverso 1: 2

a.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera a: prima o dopo che le merci sono portate oltre il confine doganale;

b.

nei casi di cui al capoverso 1 lettere c­e: dopo i momenti menzionati nel capoverso 1.

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Esso può prevedere un obbligo di autorizzazione per le eccezioni secondo il capoverso 2. Disciplina le condizioni per l'autorizzazione. L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

3

Art. 17

Luogo della dichiarazione delle merci nel traffico transfrontaliero delle merci

L'UDSC determina i luoghi in cui, nel traffico transfrontaliero delle merci, la dichiarazione delle merci: a.

deve essere attivata se è effettuata per via elettronica;

b.

deve essere consegnata se è effettuata in un'altra forma consentita dal Consiglio federale.

Art. 18

Indicazione del riferimento

Nel traffico transfrontaliero delle merci, l'identificativo dell'invio o del mezzo di trasporto con cui le merci sono importate o esportate deve essere indicato nella dichiarazione delle merci (indicazione del riferimento). L'UDSC determina quale identificativo deve essere utilizzato e in quali casi.

1

Sono soggetti all'obbligo di indicazione del riferimento il responsabile del trasporto e il responsabile dei dati o, se questi mancano, il responsabile delle merci.

2

L'indicazione del riferimento deve essere effettuata prima dell'attivazione della dichiarazione delle merci.

3

L'UDSC determina i casi in cui l'indicazione del riferimento può essere effettuata da una persona diversa dal responsabile del trasporto, dal responsabile dei dati o dal responsabile delle merci.

4

Esso disciplina le modalità dell'indicazione del riferimento e determina le eccezioni all'obbligo di indicazione del riferimento.

5

Art. 19

Attivazione della dichiarazione delle merci

1

La dichiarazione delle merci elettronica deve essere attivata.

2

Sono soggetti all'obbligo di attivazione, nell'ordine: a.

il responsabile del trasporto;

b.

il responsabile dei dati;

c.

il responsabile delle merci.

L'UDSC determina i casi in cui l'attivazione può essere effettuata da una persona diversa dal responsabile del trasporto, dal responsabile dei dati o dal responsabile delle merci.

3

Se la dichiarazione delle merci non può essere attivata nel traffico transfrontaliero delle merci, l'UDSC può effettuare un'attivazione d'ufficio.

4

5

Esso disciplina le modalità dell'attivazione.

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Art. 20 1

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Carattere vincolante della dichiarazione delle merci

La dichiarazione delle merci diventa vincolante: a.

al momento della sua attivazione, se è effettuata per via elettronica;

b.

al momento della sua accettazione da parte dell'UDSC, se è effettuata in un'altra forma consentita dal Consiglio federale.

L'UDSC stabilisce le modalità dell'accettazione per le altre forme di dichiarazione delle merci consentite dal Consiglio federale.

2

La dichiarazione delle merci può essere modificata finché non ha assunto carattere vincolante.

3

Fino all'attivazione della dichiarazione delle merci effettuata per via elettronica o fino alla consegna della dichiarazione delle merci effettuata in un'altra forma consentita dal Consiglio federale, le merci sono considerate non dichiarate.

4

Art. 21

Verifica della dichiarazione delle merci, accertamento dei fatti e controlli

Prima di emanare una decisione d'imposizione, l'UDSC sottopone le dichiarazioni delle merci a un'analisi dei rischi. Ciò vale anche per le dichiarazioni delle merci che non hanno ancora assunto carattere vincolante.

1

L'UDSC accerta i fatti determinanti ed effettua, se necessario, i controlli secondo il titolo sesto.

2

Art. 22

Determinazione dei tributi

L'UDSC determina i tributi sulla base della dichiarazione delle merci e delle constatazioni fatte durante i controlli. Se gli errori o le lacune di una dichiarazione delle merci non sono constatati al momento dell'imposizione, la persona interessata non può dedurne alcun diritto.

1

2

Le merci non dichiarate sono imposte d'ufficio.

Se le merci sono considerate non dichiarate, la dichiarazione delle merci è incompleta o vi sono dubbi sulla sua correttezza, l'UDSC stima, nei limiti del suo potere di apprezzamento, la base di calcolo per la riscossione dei tributi.

3

4

L'UDSC emana una decisione d'imposizione.

Art. 23

Agevolazioni concernenti la procedura d'imposizione

Nel traffico transfrontaliero delle merci il Consiglio federale può prevedere agevolazioni concernenti la procedura d'imposizione, in particolare: 1

a.

la possibilità che la dichiarazione delle merci diventi vincolante al domicilio della persona che ha effettuato la dichiarazione nel territorio doganale;

b.

la possibilità di effettuare una dichiarazione delle merci ridotta da completare a posteriori.

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Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i dettagli procedurali. Può prevedere un obbligo di autorizzazione per le agevolazioni e delegare ai titolari dell'autorizzazione compiti dell'UDSC in relazione con la procedura d'imposizione.

2

Capitolo 2: Destinazioni delle merci Art. 24

Tipi di destinazioni delle merci

Nel traffico transfrontaliero delle merci, le merci devono essere assegnate a una delle seguenti destinazioni delle merci: 1

2

a.

importazione in libera pratica;

b.

esportazione dalla libera pratica;

c.

transito;

d.

importazione per il perfezionamento attivo;

e.

esportazione per il perfezionamento passivo;

f.

importazione o esportazione per l'ammissione temporanea;

g.

introduzione in un deposito doganale;

h.

introduzione in un deposito fiscale.

La destinazione delle merci deve essere stabilita nella dichiarazione delle merci.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli procedurali, in particolare le forme, i termini e gli obblighi di notifica. Può prevedere ulteriori destinazioni delle merci.

3

Le destinazioni delle merci secondo il capoverso 1 lettere c­h necessitano di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'autorizzazione.

L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri e, di regola, la limita nel tempo.

4

Art. 25

Importazione in libera pratica

Chi intende mettere merci in libera pratica deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a).

Art. 26

Esportazione dalla libera pratica

Chi intende togliere merci dalla libera pratica o da un deposito fiscale per portarle fuori dal territorio doganale deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. b).

Art. 27

Transito

Chi intende, per un periodo limitato, portare merci non in libera pratica intatte da un confine doganale a un altro o trasportarle tra due località nel territorio doganale deve assegnarle alla destinazione delle merci del transito (art. 24 cpv. 1 lett. c).

1

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2

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L'identità delle merci deve essere garantita.

L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci devono avvenire ognuno con una dichiarazione delle merci distinta.

3

Art. 28

Importazione per il perfezionamento attivo: condizioni generali

Chi intende importare temporaneamente merci non in libera pratica, senza metterle in libera pratica, per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo (art. 24 cpv. 1 lett. d).

1

L'identità delle merci deve essere garantita. Al posto delle merci importate per il perfezionamento attivo possono essere esportate, quali prodotti lavorati o trasformati, merci svizzere nella medesima quantità, natura e qualità (regime d'equivalenza). Il Consiglio federale disciplina il regime d'equivalenza.

2

L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci devono avvenire ognuno con una dichiarazione delle merci distinta.

3

Il Consiglio federale può limitare o escludere la destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo se vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

4

Art. 29

Importazione per il perfezionamento attivo: autorizzazione particolare

Chi intende assegnare merci alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo necessita, oltre all'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4, di un'autorizzazione particolare dell'UDSC. L'UDSC può rilasciare un'autorizzazione individuale o generale. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'autorizzazione e disciplina la procedura. L'UDSC può vincolare l'autorizzazione particolare a condizioni e oneri.

1

I prodotti agricoli, compresi quelli di base, possono essere assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo se, oltre alle condizioni per l'autorizzazione secondo il capoverso 1, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 2

a.

non sono disponibili prodotti svizzeri, compresi quelli di base, dello stesso genere in quantità sufficiente;

b.

lo svantaggio dovuto al prezzo delle materie prime per i prodotti dello stesso genere, compresi quelli di base, non può essere compensato.

Il Consiglio federale può prevedere che l'UDSC informi o consulti le cerchie interessate prima di rilasciare un'autorizzazione per l'importazione di prodotti agricoli, compresi quelli di base, per il perfezionamento attivo.

3

L'UDSC può informare le cerchie interessate in merito alle autorizzazioni rilasciate secondo il capoverso 1 e alle domande respinte.

4

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Art. 30

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Esportazione per il perfezionamento passivo: condizioni generali

Chi intende esportare temporaneamente merci in libera pratica, senza toglierle dalla libera pratica, per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento passivo (art. 24 cpv. 1 lett. e).

1

L'identità delle merci deve essere garantita. Al posto delle merci esportate per il perfezionamento passivo possono essere importate, quali prodotti lavorati o trasformati, merci estere nella medesima quantità, natura e qualità (regime d'equivalenza).

Il Consiglio federale disciplina il regime d'equivalenza.

2

L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci devono avvenire ognuno con una dichiarazione delle merci distinta.

3

Il Consiglio federale può limitare o escludere la destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo se vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

4

Art. 31

Esportazione per il perfezionamento passivo: autorizzazione particolare

Chi intende assegnare merci alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo necessita, oltre all'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4, di un'autorizzazione particolare dell'UDSC. L'UDSC può rilasciare un'autorizzazione individuale o generale. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'autorizzazione e disciplina la procedura. L'UDSC può vincolare l'autorizzazione particolare a condizioni e oneri.

Art. 32

Importazione o esportazione per l'ammissione temporanea

Chi intende importare per un periodo limitato merci non in libera pratica per utilizzarle e poi riesportarle intatte, senza metterle in libera pratica, deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f).

1

Chi intende esportare per un periodo limitato merci in libera pratica per utilizzarle e poi reimportarle intatte, senza toglierle dalla libera pratica, deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'esportazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f).

2

3

L'identità delle merci deve essere garantita.

L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci devono avvenire ognuno con una dichiarazione delle merci distinta.

4

Il Consiglio federale può limitare o escludere la destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea per motivi economici o di politica commerciale. Determina i casi in cui l'UDSC può autorizzare eccezioni.

5

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Art. 33

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Introduzione in un deposito doganale

Chi intende introdurre in un deposito doganale (art. 64) merci non in libera pratica deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale (art. 24 cpv. 1 lett. g).

1

2

L'immagazzinamento in un deposito doganale è possibile a tempo indeterminato.

Il Consiglio federale disciplina i tipi di gestione consentiti durante l'immagazzinamento, le condizioni per i singoli tipi di gestione ed eventuali restrizioni.

3

Esso disciplina le condizioni alle quali le merci imposte per l'esportazione dalla libera pratica possono essere immagazzinate in un deposito doganale.

4

5

L'identità delle merci deve essere garantita.

L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci devono avvenire ognuno con una dichiarazione delle merci distinta.

6

Art. 34

Introduzione in un deposito fiscale

Chi intende introdurre in un deposito fiscale (art. 68) merci sdoganate e non imposte secondo la LImT17, la LIOm18 o la LAlc19 deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito fiscale (art. 24 cpv. 1 lett. h).

1

2

L'immagazzinamento in un deposito fiscale è possibile a tempo indeterminato.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'istituzione e la gestione dei depositi fiscali. Esso disciplina il trasporto delle merci tra confine doganale e deposito fiscale nonché tra depositi fiscali.

3

Capitolo 3: Disposizioni particolari per operatori economici autorizzati e persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale Art. 35

Operatore economico autorizzato

Su richiesta, l'UDSC conferisce alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se il richiedente: 1

17 18 19

a.

non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale né reati gravi in relazione alla sua attività economica;

b.

dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti, che consente adeguati controlli da parte dell'UDSC;

RS 641.31 RS 641.61 RS 680

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c.

è solvibile finanziariamente, il che si considera comprovato se si trova in una situazione finanziaria sana che gli consente di adempiere i propri impegni legati all'attività interessata; e

d.

dispone di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se dimostra di adottare misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le movimentazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'identificazione dei partner commerciali.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione e stabilisce le agevolazioni procedurali concesse agli AEO.

2

3

L'UDSC può effettuare controlli dell'azienda dei richiedenti e degli AEO.

Art. 36

Requisiti per le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale

Le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale devono essere idonee all'esercizio della loro attività.

1

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'idoneità.

Esso può prescrivere che le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale debbano avere la sede o il domicilio nel territorio doganale (obbligo di sede). Fanno eccezione le persone che hanno la sede o il domicilio nell'area vicina al confine al di fuori del territorio doganale o che sono esonerate dall'obbligo di sede in virtù di un trattato internazionale.

3

Le persone esonerate dall'obbligo di sede secondo il capoverso 3 devono avere un recapito nel territorio doganale e garantire che l'UDSC abbia accesso, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare secondo l'articolo 83. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

4

Art. 37

Controprestazione per la dichiarazione delle merci

Ai responsabili professionali dei dati si riconosce una posizione di dominio del mercato ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 198520 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) per quanto riguarda l'allestimento della dichiarazione delle merci, se la dichiarazione soddisfa le condizioni per una dichiarazione delle merci semplificata secondo l'articolo 15 capoverso 3. Il prezzo imposto al destinatario delle merci come controprestazione per l'allestimento della dichiarazione delle merci non è considerato una conseguenza di un'efficace concorrenza ai sensi dell'articolo 12 LSPr.

20

RS 942.20

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Titolo terzo: Riscossione dei tributi Capitolo 1: Debito fiscale Art. 38 1

Sorgere del debito fiscale

Il debito fiscale sorge: a.

nel traffico transfrontaliero delle merci: nel momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante (art. 20 cpv. 1);

b.

per le merci soggette a un tributo nazionale: nel momento previsto dall'atto normativo di natura fiscale in questione.

Il Consiglio federale disciplina il sorgere del debito fiscale in caso di omissione della dichiarazione delle merci.

2

Art. 39

Debito fiscale condizionato

Il debito fiscale sorge condizionatamente per le merci assegnate a una delle seguenti destinazioni delle merci: 1

a.

transito;

b.

importazione per il perfezionamento attivo;

c.

esportazione per il perfezionamento passivo;

d.

importazione o esportazione per l'ammissione temporanea;

e.

introduzione in un deposito doganale.

In caso di merci assegnate alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito fiscale il debito sorge condizionatamente per i tributi secondo la LImT21, la LIOm22 e la LAlc23.

2

Il debito fiscale è annullato interamente o, laddove lo preveda un atto normativo di natura fiscale, parzialmente se: 3

a.

le condizioni previste dalla relativa autorizzazione, dall'atto normativo in questione o da trattati internazionali sono soddisfatte; o

b.

le merci sono state assegnate, dopo l'imposizione, a un'altra destinazione delle merci o alla stessa destinazione con altre condizioni.

Art. 40

Debitore fiscale

Nel traffico transfrontaliero delle merci, le seguenti persone sono considerate debitori fiscali: 1

21 22 23

a.

i responsabili delle merci secondo l'articolo 6 lettera i numero 1;

b.

il responsabile dei dati;

RS 641.31 RS 641.61 RS 680

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c.

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il responsabile del trasporto.

I debitori fiscali rispondono del debito solidalmente. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni24.

2

Per le merci soggette a un tributo nazionale, la cerchia dei debitori fiscali è determinata dall'atto normativo di natura fiscale in questione.

3

Art. 41

Responsabilità in caso di procedura di riscossione posticipata

Nel caso di una procedura di riscossione posticipata secondo l'articolo 60 della presente legge o secondo l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo (DPA), l'UDSC richiede inizialmente il pagamento del debito fiscale ai responsabili delle merci. Se il debito fiscale non è sufficientemente garantito o non può essere estinto dai responsabili delle merci, gli altri debitori fiscali ne rispondono solidalmente. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni26.

Art. 42

Esclusione dalla responsabilità del responsabile dei dati

Il responsabile dei dati non è responsabile se il tributo: a.

è pagato o garantito fino a concorrenza dell'importo da uno dei responsabili delle merci; o

b.

è riscosso posticipatamente in applicazione dell'articolo 12 DPA27 e il responsabile dei dati non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di colpa lieve, l'entità della responsabilità è diminuita.

Art. 43

Esclusione dalla responsabilità del responsabile del trasporto

Il responsabile del trasporto non è responsabile se: a.

il tributo è pagato o garantito fino a concorrenza dell'importo da uno dei responsabili delle merci; o

b.

egli stesso o la persona fisica incaricata del trasporto delle merci non era in grado di riconoscere se le merci erano state dichiarate correttamente.

Art. 44

Responsabilità solidale in caso di decesso del debitore fiscale

Il debito fiscale passa agli eredi del debitore fiscale anche se non era ancora stato stabilito al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente del debito fiscale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.

24 25 26 27

RS 220 RS 313.0 RS 220 RS 313.0

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Art. 45

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Responsabilità solidale in caso di assunzione di un'impresa con attivi e passivi

Chi assume un'impresa con attivi e passivi subentra nei diritti e negli obblighi in materia di debiti fiscali della stessa. L'impresa precedente risponde solidalmente con quella nuova dei debiti fiscali sorti prima dell'assunzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'assunzione.

Art. 46

Rinuncia alla riscossione dei tributi

L'UDSC può rinunciare a riscuotere i tributi se l'onere legato alla riscossione appare sproporzionato rispetto al ricavo.

Art. 47 1

Esigibilità del debito fiscale ed esecutività

Il debito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge.

Un debito fiscale condizionato diventa esigibile in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla relativa autorizzazione, dall'atto normativo in questione o da trattati internazionali.

2

3

Le decisioni relative al debito fiscale sono immediatamente esecutive.

Art. 48

Modalità di pagamento

Nella procedura elettronica, il debito fiscale deve essere pagato senza contanti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

1

Il DFF stabilisce i termini di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento.

2

Art. 49

Interessi

Se il debito fiscale non viene pagato entro il termine stabilito, a partire dalla sua esigibilità è dovuto un interesse di mora.

1

2

Il DFF disciplina: a.

l'importo fino al quale non è riscosso alcun interesse di mora;

b.

i casi nei quali si rinuncia alla riscossione dell'interesse di mora.

Sugli importi riscossi a torto o non restituiti a torto l'UDSC versa gli interessi a contare dal momento del pagamento. Non è versato alcun interesse rimunerativo in caso di restituzione di prestazioni di garanzia.

3

4

Il DFF stabilisce i tassi d'interesse.

Art. 50

Prescrizione del debito fiscale

Il debito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile.

1

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esazione.

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Essa è sospesa finché il debito fiscale è oggetto di una procedura d'impugnazione o di un'esecuzione. È inoltre sospesa finché il debitore fiscale non può essere escusso in Svizzera.

3

4

L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori fiscali.

Il debito fiscale si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto. In caso di debito fiscale sorto condizionatamente il termine inizia a decorrere solo dopo la fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA28.

5

Capitolo 2: Garanzia dei crediti Sezione 1: Oggetto e tipi di garanzia Art. 51

Oggetto della garanzia

L'UDSC può richiedere una garanzia per la copertura dei seguenti crediti: a.

tributi e rispettivi interessi;

b.

multe;

c.

emolumenti nonché spese di procedura e altre spese.

Art. 52 1

2

Condizioni

L'UDSC richiede la garanzia se: a.

il debito fiscale è sorto solo condizionatamente;

b.

l'estinzione di un credito secondo l'articolo 51 appare compromessa; o

c.

un credito secondo l'articolo 51 è sorto a causa di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione.

L'estinzione appare compromessa segnatamente se: a.

la solvibilità del debitore fiscale appare dubbia sulla base di una relativa verifica;

b.

il debitore fiscale è in ritardo con il pagamento; o

c.

il debitore fiscale non è domiciliato in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede o lo stabilimento in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

La garanzia può essere richiesta anche per la copertura di crediti secondo l'articolo 51 che non sono ancora stati fissati mediante decisione passata in giudicato o che non sono ancora esigibili.

3

Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta una parziale o forfetaria. Esso determina i forfait. Questi possono riguardare più generi di tributi.

4

28

RS 313.0

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Art. 53

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Garanzia nei depositi fiscali

Per le merci che si trovano in depositi fiscali, l'UDSC può richiedere la garanzia ai fini della copertura di crediti secondo la LImT29, la LIOm30 e la LAlc31 che non sono ancora sorti.

1

Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui è possibile non richiedere una garanzia o richiederne una parziale o forfetaria. Esso determina i forfait.

2

Art. 54

Tipi di garanzia

I crediti secondo l'articolo 51 sono garantiti mediante una prestazione di garanzia. Se in tal modo non possono essere sufficientemente garantiti, l'UDSC emette un ordine di prestare garanzia o fa valere il diritto di pegno.

Sezione 2: Prestazione di garanzia Art. 55 La forma della prestazione di garanzia è retta dalle disposizioni emanate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 39 della legge federale del 7 ottobre 200532 sulle finanze della Confederazione.

1

Se la garanzia è prestata mediante deposito di denaro, essa deve avvenire senza contanti nella procedura elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

Sezione 3: Ordine di prestare garanzia Art. 56 Nell'ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l'importo da garantire e l'ufficio presso il quale deve essere depositata la garanzia.

1

L'ordine di prestare garanzia vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188933 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF). Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione. L'opposizione al decreto di sequestro secondo l'articolo 278 LEF è esclusa.

2

29 30 31 32 33

RS 641.31 RS 641.61 RS 680 RS 611.0 RS 281.1

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Sezione 4: Diritto di pegno Art. 57 1

Contenuto del pegno

La Confederazione ha un diritto di pegno legale: a.

sulle merci soggette a tributi all'importazione o all'esportazione o a tributi nazionali;

b.

sulle merci e sulle cose che sono servite a commettere una violazione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale o di quelli di natura non fiscale.

Se il pegno non copre tutti i crediti da garantire, il debitore fiscale può precisare quali crediti intende estinguere con il ricavo della realizzazione del pegno. Se il debitore fiscale non prende una decisione entro il termine stabilito, i crediti sono estinti nell'ordine stabilito dal Consiglio federale.

2

Il diritto di pegno sorge contemporaneamente al credito secondo l'articolo 51 che deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulle merci e sulle cose.

3

Art. 58

Diritto di pegno mediante sequestro

L'UDSC fa valere il diritto di pegno mediante sequestro. Esso verbalizza e decide il sequestro.

1

Il sequestro consiste nella presa di possesso delle merci o delle cose oppure nel divieto, indirizzato al detentore, di disporre delle merci o delle cose.

2

Se l'UDSC trova merci che si presume siano state importate illecitamente, queste devono essere sequestrate come pegno. Se il valore delle merci lo giustifica, l'UDSC cerca di rintracciare l'avente diritto.

3

Art. 59

Restituzione delle merci sequestrate

Le merci e le cose sequestrate possono essere restituite all'avente diritto dietro prestazione di garanzia.

1

Senza prestazione di garanzia, le merci e le cose sequestrate sono restituite al proprietario se questi: 2

a.

non è personalmente responsabile del credito garantito; e

b.

prova che le merci o le cose sono state utilizzate senza sua colpa per commettere un'infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di divenirne proprietario prima del sequestro, ignorando che l'obbligo di pagare i tributi non era adempiuto.

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Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono dei tributi Art. 60

Riscossione posticipata dei tributi

Se per errore l'UDSC non ha riscosso un tributo o ha fissato un importo insufficiente di un tributo oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dall'emanazione della decisione d'imposizione.

Art. 61

Condono dei tributi

Su richiesta, l'UDSC condona interamente o parzialmente i tributi oppure li restituisce interamente o parzialmente se: 1

a.

le merci oggetto di un controllo secondo il titolo sesto nel quadro della procedura d'imposizione, le merci per le quali il debito fiscale è sorto condizionatamente o le merci poste sotto la custodia dell'UDSC sono totalmente o parzialmente distrutte per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso dell'autorità;

b.

le merci importate in libera pratica devono essere totalmente o parzialmente distrutte oppure riesportate per decisione dell'autorità;

c.

il richiedente deve pagare, senza sua colpa, l'importo di una riscossione posticipata secondo l'articolo 60 della presente legge o secondo l'articolo 12 DPA34 che appare chiaramente inaccettabile; o

d.

per motivi straordinari, non concernenti la determinazione dei tributi, il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.

Le domande devono essere presentate all'UDSC entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d'imposizione o della decisione di riscossione posticipata.

2

Capitolo 4: Esecuzione di crediti Art. 62 1

Esecuzione per debiti

Si procede all'esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF35 se: a.

un credito esigibile secondo l'articolo 51 non è garantito da un pegno realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e

b.

il termine di pagamento impartito al debitore fiscale o a un terzo responsabile della prestazione di garanzia è scaduto inutilizzato.

Se nei confronti del debitore fiscale è stato dichiarato il fallimento, l'UDSC può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno.

L'articolo 198 LEF non è applicabile.

2

34 35

RS 313.0 RS 281.1

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Le decisioni dell'UDSC passate in giudicato sono equiparate a una decisione giudiziaria ai sensi dell'articolo 80 LEF.

3

La graduazione definitiva di un credito contestato ha luogo solo quando vi è una decisione dell'UDSC passata in giudicato.

4

Art. 63 1

Realizzazione del pegno

Un pegno può essere realizzato se: a.

il credito in tal modo garantito è diventato esigibile; e

b.

il termine di pagamento impartito al debitore fiscale o a un terzo responsabile della prestazione di garanzia è scaduto inutilizzato.

La realizzazione del pegno avviene mediante incanto o, con il consenso del proprietario, a trattative private.

2

L'UDSC può incaricare della realizzazione un ufficio cantonale delle esecuzioni o terzi. Se la realizzazione viene effettuata da un ufficio cantonale delle esecuzioni, la procedura è retta per analogia dagli articoli 122­130 LEF36.

3

L'UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci e le cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.

4

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura dell'incanto. Esso disciplina inoltre: a.

le ulteriori condizioni alle quali l'UDSC può realizzare il pegno a trattative private;

b.

i casi nei quali l'UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.

Capitolo 5: Depositi doganali e depositi fiscali nonché negozi in zona franca di tasse e servizi di ristorazione di bordo Sezione 1: Depositi doganali Art. 64

Definizione

I depositi doganali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC, nei quali possono essere immagazzinate le merci che sono state assegnate alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale.

Art. 65

Autorizzazione per la gestione di un deposito doganale

Chi intende gestire un deposito doganale necessita di un'autorizzazione dell'UDSC.

Questo può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

1

36

RS 281.1

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

2

3

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Possono essere autorizzati come depositi doganali: a.

i depositi doganali aperti;

b.

i depositi franchi doganali.

L'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale è rilasciata se il richiedente: a.

ha la sede o il domicilio nel territorio doganale;

b.

ha rispettato la presente legge, gli atti normativi di natura fiscale e quelli di natura non fiscale;

c.

dispone di un sistema per la gestione dei libri contabili e per la conservazione dei documenti che consente i necessari controlli da parte dell'UDSC;

d.

fornisce la prova della solvibilità;

e.

dispone di un'infrastruttura e di norme di sicurezza adeguate per la regolare gestione del deposito doganale;

f.

garantisce la regolare gestione e il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e alla comunicazione dei dati; e

g.

garantisce che l'UDSC possa effettuare la verifica e il controllo con un proporzionato onere amministrativo.

L'autorizzazione per la gestione di un deposito franco doganale è rilasciata se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 3, sono soddisfatte le seguenti condizioni: 4

a.

il deposito franco doganale deve essere separato dal restante territorio doganale con misure edili;

b.

l'immagazzinamento in un deposito franco doganale deve essere garantito in linea di principio a tutte le persone alle stesse condizioni.

Art. 66 1

Gestore di un deposito doganale

Il gestore è la persona che dirige un deposito doganale.

È responsabile della regolare gestione del deposito doganale. Provvede in particolare affinché: 2

a.

le merci non siano sottratte alla sorveglianza durante la loro giacenza nel deposito doganale; e

b.

gli obblighi derivanti dall'introduzione delle merci in un deposito doganale siano adempiuti.

Può accettare come depositanti solo le persone che soddisfano le condizioni secondo l'articolo 67 capoverso 2.

3

4

Deve tenere un elenco dei depositanti.

Art. 67

Depositante

Il depositante è la persona che in un deposito doganale dispone di spazio nel quale immagazzina merci proprie o di terzi.

1

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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2

Il Consiglio federale può stabilire condizioni che i depositanti devono soddisfare.

3

Il depositante deve: a.

adempiere gli obblighi relativi all'introduzione delle merci in un deposito doganale;

b.

tenere una contabilità elettronica delle merci immagazzinate; e

c.

garantire l'identità delle merci immagazzinate.

Egli può delegare l'adempimento degli obblighi a terzi, ma rimane responsabile nei confronti dell'UDSC del loro rispetto.

4

Il Consiglio federale disciplina il contenuto della contabilità elettronica del deposito.

L'UDSC stabilisce ulteriori condizioni per la contabilità del deposito.

5

Sezione 2: Depositi fiscali Art. 68

Definizione

I depositi fiscali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC, nei quali le merci non imposte secondo la LImT37, la LIOm38 o la LAlc39 possono essere fabbricate, ottenute, gestite e lavorate nonché immagazzinate.

Art. 69

Autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale

Chi intende gestire un deposito fiscale necessita di un'autorizzazione dell'UDSC.

Questo può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

1

2

3

Possono essere autorizzati come depositi fiscali: a.

le aziende e gli stabilimenti di fabbricazione;

b.

i depositi franchi.

L'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale è rilasciata se il richiedente:

37 38 39

a.

ha la sede o il domicilio nel territorio doganale;

b.

ha rispettato la presente legge, gli atti normativi di natura fiscale e quelli di natura non fiscale;

c.

dispone di un sistema per la gestione dei libri contabili e per la conservazione dei documenti che consente i necessari controlli da parte dell'UDSC;

d.

fornisce la prova della solvibilità;

e.

dispone di un'infrastruttura e di norme di sicurezza adeguate per la regolare gestione del deposito fiscale;

f.

garantisce la regolare gestione e il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e alla comunicazione dei dati; e RS 641.31 RS 641.61 RS 680

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

g.

FF 2022 2725

garantisce che l'UDSC possa effettuare la verifica e il controllo con un proporzionato onere amministrativo.

Il Consiglio federale può limitare l'immagazzinamento nel deposito fiscale alle merci che sono di proprietà del titolare dell'autorizzazione o che sono state da lui stesso fabbricate o ottenute.

4

Art. 70

Obbligo del titolare dell'autorizzazione

Il titolare di un'autorizzazione secondo l'articolo 69 è responsabile della regolare gestione del deposito fiscale.

1

Egli può delegare la gestione di un deposito fiscale a terzi, ma rimane responsabile nei confronti dell'UDSC del rispetto dell'obbligo di cui al capoverso 1.

2

Sezione 3: Negozi in zona franca di tasse e servizi di ristorazione di bordo Art. 71

Autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse

I negozi in zona franca di tasse sono negozi negli aerodromi nei quali determinate merci non in libera pratica possono essere vendute ai viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero.

1

Chi intende gestire un negozio in zona franca di tasse necessita di un'autorizzazione dell'UDSC.

2

3

4

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'autorizzazione; designa inoltre: a.

gli aerodromi presso i quali può essere autorizzata la gestione di negozi in zona franca di tasse;

b.

le merci non in libera pratica che possono essere vendute nei negozi in zona franca di tasse.

L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

Art. 72

Autorizzazione per l'immagazzinamento di scorte non in libera pratica per i servizi di ristorazione di bordo

Su richiesta, l'UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a immagazzinare negli aerodromi o nelle loro vicinanze scorte di merci non in libera pratica per i servizi di ristorazione di bordo e a preparare con esse cibi e bevande. Le scorte di merci, i cibi e le bevande devono essere destinati a essere imbarcati sugli aerei in partenza per l'estero.

1

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'autorizzazione. L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

2

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Titolo quarto: Misure amministrative Art. 73 1

2

L'UDSC può adottare misure amministrative se: a.

le condizioni per l'autorizzazione o le condizioni d'idoneità non sono più soddisfatte;

b.

le disposizioni procedurali, le condizioni o gli oneri stabiliti o gli accordi conclusi non sono rispettati; o

c.

sono commesse infrazioni gravi o ripetute agli atti normativi la cui esecuzione compete all'UDSC.

L'UDSC può in particolare adottare le seguenti misure amministrative: a.

impartire ordini per garantire lo svolgimento regolare della procedura;

b.

vincolare le autorizzazioni a oneri o condizioni oppure revocarle;

c.

vietare la dichiarazione delle merci a tempo determinato o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, a tempo indeterminato.

Titolo quinto: Diritto procedurale e protezione giuridica Capitolo 1: Diritto procedurale Art. 74

Diritto procedurale applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196840 sulla procedura amministrativa (PA).

1

L'articolo 22a capoverso 1 PA sulla sospensione dei termini non è applicabile alla procedura d'imposizione.

2

Nel caso di un procedimento penale amministrativo o di una procedura di assistenza giudiziaria, la procedura è retta dalla legge federale applicabile.

3

Gli articoli 75­83 non si applicano all'assistenza amministrativa (art. 171­181) e alle indagini (art. 199).

4

Art. 75

Procedura elettronica

Le procedure scritte sono svolte per via elettronica tramite il sistema d'informazione dell'UDSC (art. 118).

1

Il Consiglio federale può definire eccezioni alla procedura elettronica, in particolare per: 2

a.

40

il traffico turistico;

RS 172.021

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

b.

le procedure d'opposizione (art. 85) e le procedure di ricorso interne all'amministrazione (art. 87);

c.

le procedure avviate d'ufficio.

L'UDSC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi. Stabilisce le disposizioni tecniche per la procedura. Inoltre determina i casi in cui è possibile rinunciare all'autenticazione dell'utente nelle procedure con un basso rischio di dichiarazione errata delle merci o con un esiguo importo dei tributi.

3

Per gli scritti in forma elettronica non è richiesta la firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 201641 sulla firma elettronica.

4

Art. 76

Modalità procedurali in caso di guasto o di inaccessibilità del sistema

Il Consiglio federale disciplina le modalità procedurali applicabili in caso di: a.

guasto al sistema d'informazione dell'UDSC; o

b.

inaccessibilità del sistema d'informazione dell'UDSC per motivi non imputabili agli utenti.

Art. 77

Carattere vincolante e attribuzione degli scritti in forma elettronica

Gli scritti in forma elettronica nella procedura diventano vincolanti al momento della loro attivazione.

1

La registrazione, la lettura, la modifica e la cancellazione di uno scritto in forma elettronica sono attribuite alla persona fisica i cui dati di accesso sono stati utilizzati a tali scopi.

2

Art. 78

Decisione automatizzata

L'UDSC può emanare decisioni automatizzate se i fatti sono chiari e l'atto normativo da applicare non lascia alcun margine di discrezionalità.

Art. 79

Notifica delle decisioni

L'UDSC notifica per via elettronica le decisioni scritte tramite il suo sistema d'informazione, tranne nei casi secondo l'articolo 75 capoverso 2.

1

Le decisioni notificate per via elettronica sono considerate notificate al momento della prima consultazione, ma al più tardi il settimo giorno dopo che sono messe a disposizione nel sistema d'informazione per essere consultate.

2

Nelle procedure in corso, compete ai destinatari delle decisioni verificare regolarmente nel sistema d'informazione dell'UDSC se vi sono nuovi documenti da consultare.

3

41

RS 943.03

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Art. 80

FF 2022 2725

Osservanza del termine in caso di guasto o di inaccessibilità del sistema

Se, il giorno in cui scade un termine, il sistema d'informazione dell'UDSC si guasta o è inaccessibile per motivi non imputabili agli utenti, il termine è prorogato fino al giorno successivo a quello in cui il guasto è stato riparato o il sistema è nuovamente accessibile.

1

Se il giorno successivo è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente. Fa stato il diritto del Cantone in cui ha il domicilio o la sede la persona che fa valere tale diritto.

2

L'inaccessibilità del sistema deve essere resa credibile, non appena il sistema d'informazione è nuovamente accessibile, dalla persona che la fa valere.

3

Art. 81

Consultazione degli atti

La consultazione degli atti avviene per via elettronica, tranne nei casi secondo l'articolo 75 capoverso 2.

Art. 82

Obbligo di collaborazione nell'ambito della procedura

Le parti devono collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti, affinché l'UDSC possa effettuare in modo completo e corretto la determinazione dei tributi e la verifica della dichiarazione delle merci per quanto riguarda gli atti normativi di natura non fiscale.

1

Su richiesta, esse devono in particolare fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché certificati concernenti le relazioni d'affari.

2

Art. 83

Conservazione di dati e documenti

I dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge, di un atto normativo di natura fiscale o di un atto normativo di natura non fiscale devono essere conservati con cura e in maniera sistematica nonché protetti da influssi dannosi.

1

2

Il termine di conservazione è di cinque anni. Esso decorre: a.

nella procedura d'imposizione e di restituzione: con la conclusione della procedura; il Consiglio federale può prevedere una durata più breve;

b.

negli altri casi: a partire dal momento stabilito dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale designa le persone soggette all'obbligo di conservazione nonché i dati e i documenti da conservare. Disciplina la forma della conservazione, l'accesso dell'UDSC ai dati e ai documenti da conservare e le condizioni per la riscossione posticipata dei tributi in caso di mancato rispetto dell'obbligo di conservazione.

3

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FF 2022 2725

Capitolo 2: Protezione giuridica Sezione 1: Diritto applicabile Art. 84 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la protezione giuridica è retta dalla PA42, le cui disposizioni concernenti la procedura di ricorso si applicano per analogia alla procedura di opposizione.

Sezione 2: Opposizione contro le decisioni d'imposizione Art. 85

Principio

Contro le decisioni d'imposizione dell'UDSC può essere fatta opposizione presso l'UDSC entro un anno dalla loro notifica.

1

2

L'opposizione non ha effetto sospensivo se ha per oggetto il debito fiscale.

La procedura d'opposizione si svolge per via elettronica tramite il sistema d'informazione dell'UDSC, tranne nei casi secondo l'articolo 75 capoverso 2.

3

Art. 86

Esame e trattamento dell'opposizione

L'UDSC sottopone le opposizioni contro le decisioni d'imposizione a un'analisi dei rischi.

1

Esso può trattare in maniera automatizzata le opposizioni contro le decisioni d'imposizione se i fatti sono chiari e l'atto normativo da applicare non lascia alcun margine di discrezionalità.

2

Sezione 3: Ricorso interno all'amministrazione Art. 87 Contro le decisioni su opposizione dell'UDSC e contro le decisioni dell'UDSC diverse da quelle d'imposizione può essere fatto ricorso interno all'amministrazione presso l'UDSC entro 60 giorni dalla loro notifica. L'UDSC garantisce che il ricorso sia valutato da un ufficio interno diverso da quello che si era occupato dell'opposizione o della decisione.

1

Il ricorso non ha effetto sospensivo se ha per oggetto il debito fiscale o la garanzia di un credito.

2

La procedura di ricorso si svolge per via elettronica tramite il sistema d'informazione dell'UDSC, tranne nei casi secondo l'articolo 75 capoverso 2.

3

42

RS 172.021

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FF 2022 2725

Sezione 4: Rimedi giuridici in casi speciali Art. 88 Nel caso delle seguenti decisioni i rimedi giuridici sono retti dal capo terzo della PA43: 1

a.

le decisioni d'accertamento emanate dall'UDSC in virtù dell'articolo 25a PA;

b.

le decisioni emanate dall'UDSC nell'ambito di un'indagine (art. 199);

c.

le seguenti decisioni emanate dall'UDSC nell'ambito di un procedimento penale amministrativo: 1. decisioni circa gli obblighi di pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 DPA44, 2. decisioni d'accertamento concernenti le basi del calcolo dei tributi o la classificazione tariffale, 3. ordini di prestare garanzia (art. 56) e decisioni circa il sequestro di merci e cose come pegno (art. 58).

Contro le altre decisioni che l'UDSC emana nell'ambito di un procedimento penale amministrativo e in virtù della DPA, i rimedi giuridici sono retti dalla DPA.

2

I ricorsi contro le decisioni di cui al capoverso 1 lettera c non hanno effetto sospensivo.

3

Contro le decisioni emanate dall'UDSC nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria i rimedi giuridici sono retti dalla legge federale applicabile.

4

Sezione 5: Spese e indennità Art. 89

Decisioni d'imposizione, autorizzazioni per le destinazioni delle merci e procedura d'opposizione

La procedura per l'emanazione di una decisione d'imposizione, la procedura di rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 e la procedura d'opposizione secondo la sezione 2 sono gratuite. Non sono versate spese ripetibili.

Titolo sesto: Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto Art. 90

Territorio di controllo

L'UDSC può controllare merci, persone e mezzi di trasporto al confine doganale e nell'area di confine ai fini dell'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 7­ 1

43 44

RS 172.021 RS 313.0

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10. Per quanto riguarda i controlli delle persone, è fatta salva la legge federale del 16 dicembre 200545 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

2

Nell'intero territorio doganale l'UDSC può effettuare i seguenti controlli: a.

controlli relativi alla regolare dichiarazione delle merci;

b.

controlli al domicilio delle persone che sono o erano soggette all'obbligo di dichiarazione e delle persone con un'autorizzazione o un accordo secondo la presente legge;

c.

controlli di merci, persone e mezzi di trasporto se la dichiarazione delle merci è diventata vincolante nel territorio doganale;

d.

altri controlli, sempre che un atto normativo di natura fiscale, un atto normativo di natura non fiscale o un accordo secondo l'articolo 10 lo preveda.

Esso può effettuare controlli al di fuori del territorio doganale per quanto un trattato internazionale lo preveda.

3

Art. 91

Oggetto del controllo

L'UDSC controlla: a.

le merci per le quali vi è un obbligo di dichiarazione e le merci la cui importazione o esportazione è vietata;

b.

le persone sospettate: 1. di portare con sé merci di cui alla lettera a, 2. di entrare illegalmente nel territorio doganale, oppure 3. di avere commesso reati nel territorio doganale oppure di entrare nel territorio doganale o di uscirne per commettere reati;

c.

i mezzi di trasporto per quanto ciò gli competa nell'ambito dei suoi compiti d'esecuzione di natura non fiscale;

d.

il rispetto di autorizzazioni e accordi secondo la presente legge, secondo un atto normativo di natura fiscale o un atto normativo di natura non fiscale.

Art. 92 1

Controllo automatizzato

L'UDSC può effettuare i controlli in maniera automatizzata.

Se un controllo automatizzato fa sorgere un sospetto relativo al mancato rispetto della presente legge, di un atto normativo di natura fiscale o di un atto normativo di natura non fiscale, i fatti accertati sono notificati in maniera automatizzata all'autorità competente e l'UDSC adotta segnatamente una o più di una delle seguenti misure: 2

a.

45

sorveglia le merci, le persone e i mezzi di trasporto in questione fino alla conclusione della procedura relativa ai tributi o della procedura di natura non fiscale oppure fino alla consegna all'ufficio competente;

RS 142.20

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

b.

Art. 93 1

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effettua un controllo fisico delle merci, delle persone e dei mezzi di trasporto in questione.

Controllo fisico

L'UDSC effettua un controllo fisico: a.

in caso di sospetto, sorto sulla base di un controllo automatizzato, relativo al mancato rispetto della presente legge, di un atto normativo di natura fiscale o di un atto normativo di natura non fiscale;

b.

in modo casuale; o

c.

in modo mirato nel singolo caso.

Esso può effettuare controlli fisici senza preavviso al domicilio delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione e all'obbligo di pagare i tributi.

2

Art. 94

Accertamento dei fatti durante i controlli delle merci

L'UDSC può eseguire sulle merci tutte le operazioni necessarie all'accertamento dei fatti. In particolare è autorizzato a prelevare campioni e modelli; per l'analisi dei campioni e dei modelli e per la classificazione tariffale può rivolgersi all'Istituto federale di metrologia (METAS).

Art. 95

Controllo parziale durante i controlli delle merci

Se solo una parte delle merci dichiarate viene controllata, il risultato di tale controllo parziale vale per tutte le merci dello stesso genere designate nella dichiarazione delle merci. Le persone interessate da un controllo parziale possono richiedere un controllo completo.

Art. 96

Spese e indennità relative ai controlli fisici delle merci

L'intervento sulle merci deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, i deprezzamenti e le spese derivanti dal controllo fisico delle merci non sono indennizzati.

1

I responsabili dei dati possono mettere in conto, oltre alle spese di trasporto e alle altre spese di spedizione, un importo forfetario per le spese derivanti dal controllo fisico delle merci.

2

Art. 97

Obbligo di collaborazione durante i controlli

Le persone interessate da un controllo devono, per quanto ragionevolmente esigibile, collaborare durante i controlli secondo le modalità richieste dall'UDSC. Devono segnatamente: a.

fornire indicazioni sulla propria persona e sulle merci trasportate;

b.

presentare documenti d'identità e autorizzazioni;

c.

aprire e richiudere contenitori, merci e mezzi di trasporto; 33 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

d.

fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché certificati concernenti le relazioni d'affari;

e.

consentire l'accesso a locali e impianti, merci, mezzi di trasporto, documenti, apparecchi, installazioni destinate all'elaborazione e alla memorizzazione di informazioni;

f.

portare le merci e i mezzi di trasporto in un luogo stabilito dall'UDSC;

g.

scaricare e ricaricare le merci.

Art. 98

Ponderazione dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale

1

L'UDSC effettua una ponderazione dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale.

2

Il Consiglio federale stabilisce il quadro della ponderazione.

L'UDSC effettua i controlli nell'ambito dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale in funzione dei rischi.

3

Titolo settimo: Competenze e personale dell'UDSC Capitolo 1: Competenze dell'UDSC Art. 99

Principio

Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 7­10, in particolare nell'ambito dei controlli secondo il titolo sesto, l'UDSC è autorizzato segnatamente a: a.

controllare il traffico di persone, segnatamente: 1. la loro identità, 2. il loro diritto di varcare il confine, 3. il loro diritto di soggiornare in Svizzera;

b.

accertare l'identità delle persone;

c.

controllare il traffico delle merci;

d.

ricercare persone e cose nell'area di confine;

e.

sorvegliare l'area di confine.

Art. 100

Diritto applicabile

Salvo espresse disposizioni contrarie della presente legge, è applicabile la legge del 20 marzo 200846 sulla coercizione (LCoe).

1

In caso di sospetto di reato si applicano le pertinenti disposizioni di procedura penale. La competente autorità di perseguimento penale deve essere informata immediatamente, sempre che il perseguimento penale non competa all'UDSC stesso e che 2

46

RS 364

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

in un accordo secondo l'articolo 10 non siano state stabilite regolamentazioni derogatorie. L'autorità di perseguimento penale decide in merito alle ulteriori misure.

Art. 101

Abilitazione ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia

L'UDSC è abilitato ad applicare la coercizione di polizia secondo l'articolo 5 LCoe47 e le misure di polizia secondo l'articolo 6 LCoe nei confronti di persone e delle loro cose.

1

A complemento dell'articolo 9 capoverso 1 LCoe, esso può applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia per mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente per: 2

a.

controllare le persone;

b.

mettere al sicuro merci od oggetti;

c.

impedire passaggi illegali del confine;

d.

impedire la fuga di persone;

e.

eseguire il trasporto di persone;

f.

difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone mediante vie di fatto o formula contro i presenti minacce la cui messa in atto immediata è da temere;

g.

mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici;

h.

proteggere l'UDSC in quanto autorità nonché i suoi edifici e le sue installazioni;

i.

impedire che la persona in questione si uccida o si ferisca.

Il Consiglio federale designa i collaboratori abilitati ad applicare misure di polizia.

La cerchia dei collaboratori che possono portare e usare armi secondo l'articolo 15 LCoe è retta dall'articolo 113.

3

Art. 102

Intercettazione e tastamento

L'UDSC può intercettare una persona per controllarla e porle domande se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili per l'adempimento di un compito che compete all'UDSC.

1

Una persona può essere sottoposta a tastamento nel quadro dell'articolo 20 LCoe48 se: 2

47 48

a.

vi è il sospetto che essa costituisca un pericolo o che porti con sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; o

b.

le condizioni per un fermo di breve durata secondo l'articolo 106 sono soddisfatte.

RS 364 RS 364

35 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

3

FF 2022 2725

La persona intercettata deve, su richiesta: a.

fornire le proprie generalità;

b.

presentare i documenti d'identità che porta con sé;

c.

mostrare gli oggetti che porta con sé.

La persona intercettata può essere condotta in un altro luogo adatto per il controllo se: 4

a.

la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto;

b.

vi sono dubbi sull'esattezza delle sue indicazioni, sull'autenticità dei suoi documenti d'identità o sul legittimo possesso di veicoli o altre cose;

c.

sul posto gli accertamenti secondo il capoverso 1 possono essere effettuati solo con notevoli difficoltà; o

d.

essa è sospettata di avere commesso infrazioni o di essere potenzialmente in procinto di commettere infrazioni gravi agli atti normativi della Confederazione il cui trattamento compete all'UDSC autonomamente o su incarico di un'altra autorità, e se deve essere sporta denuncia contro di essa.

Art. 103

Perquisizione e visita

A complemento dell'articolo 9 capoverso 1 LCoe49, l'UDSC può sottoporre una persona a una perquisizione o farla sottoporre a una visita se: 1

a.

vi è il sospetto che essa costituisca un pericolo oppure che porti con sé merci soggette a un tributo, a un divieto o a un obbligo di autorizzazione o controllo o che devono essere messe al sicuro; o

b.

le condizioni per un fermo di breve durata secondo l'articolo 106 sono soddisfatte.

La perquisizione deve essere eseguita da una persona dello stesso sesso; a complemento dell'articolo 20 capoverso 3 LCoe, sono ammesse eccezioni se la perquisizione non può essere differita.

2

La visita può essere eseguita solo da un medico o da altro personale medico specializzato. In deroga all'articolo 20 capoverso 4 LCoe, ciò vale anche per la visita delle zone intime.

3

Le perquisizioni e le visite non possono essere effettuate in pubblico. In deroga all'articolo 20 capoverso 2 LCoe, possono essere effettuate in luoghi pubblici se vi è pericolo nel ritardo.

4

Art. 104

Identificazione di una persona

I collaboratori dell'UDSC che secondo l'articolo 101 capoverso 3 sono abilitati ad applicare misure di polizia possono controllare l'identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in un documento d'identità o in un altro documento riconosciuto.

1

49

RS 364

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Durante un controllo di persone secondo l'articolo 91 lettera b possono rilevare dati segnaletici di natura biometrica per identificare una persona nell'ambito dell'articolo 354 del Codice penale50 (CP), se la persona controllata non è in grado di provare in modo sufficiente la propria identità oppure vi sono dubbi fondati sulla sua identità.

2

Art. 105

Immobilizzazione

A complemento dell'articolo 9 capoverso 1 LCoe51, l'UDSC può immobilizzare una persona se, sulla base di indizi concreti, si deve presumere che essa: a.

opponga resistenza agli ordini; o

b.

fugga o liberi altre persone.

Art. 106

Fermo di breve durata

A complemento dell'articolo 9 capoverso 1 LCoe52, l'UDSC può, conformemente all'articolo 19 LCoe, fermare per un breve periodo la persona intercettata anche quando, sulla base di indizi concreti, si deve presumere che essa: 1

a.

metta seriamente e direttamente in pericolo sé stessa o altre persone;

b.

si sottragga con la fuga al controllo da parte dell'UDSC o liberi altre persone; o

c.

influenzi altre persone nell'ambito del controllo oppure agisca sui risultati del controllo al fine di ostacolare l'accertamento della verità.

A complemento dell'articolo 19 capoverso 1 LCoe, i collaboratori dell'UDSC devono dare alla persona fermata la possibilità di informare o far informare una persona di loro fiducia, a condizione che ciò non comprometta lo scopo delle misure.

2

Se la persona fermata è incapace di discernimento o sotto curatela generale, l'UDSC informa senza indugio la persona o l'istituzione che detiene l'autorità parentale, la custodia o la curatela.

3

Se contro la persona fermata deve essere avviato un altro procedimento, l'UDSC la consegna senza indugio all'autorità competente.

4

Art. 107

Perquisizione di oggetti

A complemento dell'articolo 6 lettera c LCoe53, l'UDSC può aprire e perquisire mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti.

1

2

Esso può farlo, a complemento dell'articolo 9 capoverso 1 LCoe, se:

50 51 52 53

a.

vi è il sospetto che vi si trovino merci che non sono state dichiarate o la cui importazione o esportazione è vietata;

b.

ciò è necessario per proteggere i collaboratori dell'UDSC o altre persone;

RS 311.0 RS 364 RS 364 RS 364

37 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

c.

vi è il sospetto che vi si trovino persone da controllare; o

d.

vi è il sospetto che vi si trovino animali o oggetti che devono essere messi al sicuro.

Art. 108

Perquisizione di fondi e delle costruzioni che si trovano su di essi

A complemento dell'articolo 6 lettera c LCoe54, nell'ambito dei controlli nell'area di confine l'UDSC può perquisire fondi nonché le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico che si trovano su di essi.

1

2

Si applicano le condizioni secondo l'articolo 48 DPA55.

Art. 109

Messa al sicuro provvisoria, restituzione, distruzione e confisca

L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali se questi presumibilmente: 1

a.

saranno utilizzati come mezzi di prova; o

b.

devono essere confiscati.

Esso trasmette senza indugio all'autorità competente i beni messi al sicuro. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.

2

Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniale posti sotto la sua custodia. Se l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno non è noto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA56.

3

L'UDSC può distruggere i beni messi al sicuro se questi non possono essere restituiti o realizzati o se la loro realizzazione è sproporzionata.

4

Esso può ordinare una confisca indipendente ai sensi degli articoli 69 e 70 CP57 se l'autorità competente rinuncia a prendere in consegna i beni messi al sicuro. La procedura è retta dal titolo terzo della DPA.

5

Art. 110 1

Distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante

L'UDSC può distruggere merci in piccole quantità e di valore minimo se: a.

non sono conformi a un atto normativo di natura non fiscale;

b.

l'atto normativo di natura non fiscale in questione lo prevede; e

c.

l'avente diritto vi acconsente o non si esprime in merito.

Se la quantità o il valore delle merci di cui al capoverso 1 è particolarmente esiguo o non vi è alcun avente diritto, l'UDSC può distruggere le merci senza sentire gli aventi diritto.

2

54 55 56 57

RS 364 RS 313.0 RS 313.0 RS 311.0

38 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Il Consiglio federale definisce i casi in cui si tratta di merci in piccole quantità e di valore insignificante e quelli in cui la quantità o il valore delle merci è considerato particolarmente esiguo.

3

Esso disciplina inoltre la procedura di distruzione semplificata che si applica laddove l'atto normativo di natura non fiscale in questione non contenga disposizioni derogatorie.

4

Art. 111

Impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini

L'UDSC può impiegare apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini in luoghi pubblici o accessibili al pubblico e in propri locali per i seguenti scopi: 1

2

a.

individuare tempestivamente i passaggi non autorizzati del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;

b.

sorvegliare il regolare traffico transfrontaliero di persone e merci;

c.

ricercare persone, merci e mezzi di trasporto;

d.

sorvegliare i locali nei quali si trovano oggetti e valori patrimoniali oppure persone da controllare;

e.

ricercare in maniera automatizzata i veicoli mediante il rilevamento di veicoli e targhe nel territorio doganale e il loro confronto con i sistemi di polizia per la ricerca di persone e oggetti, con gli ordini di ricerca e gli avvisi di ricerca;

f.

controllare la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero mediante il rilevamento di veicoli e targhe al confine e il loro confronto con le dichiarazioni delle merci e dei mezzi di trasporto.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 112 1

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

L'UDSC può ordinare merci utilizzando un nome fittizio se: a.

vi sono indizi che in relazione con la dichiarazione delle merci vengono violate disposizioni della presente legge, di un atto normativo di natura fiscale o di un atto normativo di natura non fiscale; e

b.

gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti gli accertamenti ulteriori risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

Esso informa le persone interessate in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio al più tardi al termine del procedimento. I rimedi giuridici sono retti dalla PA58.

2

58

RS 172.021

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 113

FF 2022 2725

Porto e uso di armi e mezzi ausiliari

I collaboratori dell'UDSC di cui all'articolo 101 capoverso 3 possono portare armi secondo l'articolo 15 LCoe59 e mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 LCoe per svolgere i compiti nell'ambito del controllo di merci, persone e mezzi di trasporto nonché dell'indagine e dell'inchiesta penale, se in queste attività possono essere esposti a particolari minacce e sono formati all'uso di armi e mezzi ausiliari.

1

I collaboratori dell'UDSC che portano armi secondo l'articolo 15 lettere a, c e d LCoe devono avere la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein.

2

A complemento degli articoli 9 capoverso 1 e 11 LCoe, i collaboratori di cui ai capoversi 1 e 2 possono, in presenza di minacce particolari, usare le armi secondo l'articolo 15 LCoe e i mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 LCoe di cui necessitano per l'adempimento del loro mandato, segnatamente: 3

a.

per legittima difesa o aiuto alla legittima difesa;

b.

in stato di necessità; o

c.

quale ultimo mezzo per l'adempimento del loro mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

I collaboratori dell'UDSC abilitati a usare armi da fuoco secondo l'articolo 15 lettera c LCoe possono usarle, a complemento del capoverso 3: 4

a.

quando persone che hanno commesso un grave reato o che sono fortemente sospettate di averlo commesso tentano di sottrarsi con la fuga all'intercettazione o a un fermo di breve durata già eseguito;

b.

quando, sulla base di informazioni o di constatazioni personali, si può o si deve presumere che le persone rappresentino un pericolo incombente per la vita e l'integrità fisica di altri e tentino di sottrarsi con la fuga all'arresto;

c.

per impedire un grave reato imminente contro installazioni che servono alla collettività o un grave attacco imminente che rappresenta un pericolo particolarmente importante per la collettività.

A complemento dell'articolo 14 LCoe, il Consiglio federale può autorizzare ulteriori mezzi ausiliari. Disciplina nel dettaglio il loro uso.

5

Art. 114 1

2

Ordini

L'UDSC è autorizzato a impartire ordini, segnatamente per: a.

garantire l'esecuzione regolare dei compiti;

b.

far rispettare gli obblighi di collaborazione durante i controlli di cui all'articolo 97;

c.

evitare pericoli per persone e cose.

Gli ordini sono impartiti verbalmente, con segnali o con cartelli.

59

RS 364

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Capitolo 2: Personale dell'UDSC Art. 115

Giuramento

I collaboratori dell'UDSC che possono applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia e che hanno le competenze secondo gli articoli 101­109 e 113 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

1

Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria del rapporto di lavoro secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 200060 sul personale federale.

2

Art. 116

Prova del diritto a compiere atti ufficiali

I collaboratori dell'UDSC dimostrano, nei confronti di terzi, il loro diritto a compiere atti ufficiali: 1

a.

portando l'uniforme; o

b.

presentando il documento di servizio.

L'UDSC garantisce che l'identità del personale impiegato possa essere accertata su richiesta di terzi autorizzati.

2

Titolo ottavo: Trattamento dei dati Capitolo 1: Principi Art. 117

Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche

L'UDSC può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, secondo gli articoli 120­129 soltanto se ciò è necessario per: 1

a.

l'esecuzione della presente legge;

b.

l'esecuzione degli atti normativi di natura fiscale;

c.

l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale; o

d.

l'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati in virtù di trattati internazionali.

Esso può effettuare analisi dei rischi, profilazioni e profilazioni a rischio elevato soltanto se ciò è necessario per: 2

60

a.

l'esecuzione della presente legge;

b.

l'esecuzione degli atti normativi di natura fiscale;

c.

l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale; o

RS 172.220.1

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d.

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l'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati in virtù di trattati internazionali.

Art. 118

Sistema d'informazione

Per l'adempimento dei suoi compiti l'UDSC gestisce un sistema d'informazione.

Capitolo 2: Categorie di dati e diritti di trattamento Sezione 1: Categorie di dati Art. 119 Il sistema d'informazione dell'UDSC comprende le seguenti categorie di dati:

61 62

a.

traffico transfrontaliero delle merci: dati concernenti il traffico transfrontaliero delle merci per la riscossione e la restituzione dei tributi all'importazione e all'esportazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) e per l'esecuzione di atti normativi di natura non fiscale (art. 7 cpv. 2 lett. c);

b.

tributi nazionali: dati concernenti i tributi nazionali (art. 7 cpv. 2 lett. a);

c.

controlli: dati concernenti il controllo del traffico di merci e persone e dei mezzi di trasporto utilizzati a tal fine (art. 7 cpv. 2 lett. b);

d.

controlli aziendali: dati concernenti i controlli aziendali (art. 7 cpv. 2 lett. a e b);

e.

controllo dei metalli preziosi: dati concernenti l'esecuzione del controllo dei metalli preziosi in virtù della legge del 20 giugno 193361 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) e della legge del 10 ottobre 199762 sul riciclaggio di denaro (LRD);

f.

misure amministrative: dati concernenti l'esecuzione di misure amministrative (art. 73);

g.

perseguimento penale: dati concernenti il perseguimento penale (art. 7 cpv. 2 lett. f);

h.

esecuzione di pene e misure: dati concernenti l'esecuzione di pene e misure (art. 7 cpv. 2 lett. f);

i.

finanze: dati concernenti la gestione finanziaria dell'UDSC;

j.

apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini: dati rilevati con gli apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini (art. 111);

k.

analisi dei rischi e profilazione: dati concernenti l'analisi dei rischi (art. 131) nonché la profilazione e la profilazione a rischio elevato (art. 133);

l.

pianificazione e direzione dell'impiego: dati concernenti la pianificazione e la direzione dell'impiego; RS 941.31 RS 955.0

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m. attività amministrative: dati concernenti le attività amministrative dell'UDSC; n.

compiti di polizia cantonali: dati concernenti l'adempimento di compiti di polizia cantonali da parte dell'UDSC (art. 10).

Sezione 2: Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche degni di particolare protezione Art. 120

Categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci

Per la gestione di autorizzazioni e accordi nel traffico transfrontaliero delle merci l'UDSC può trattare i seguenti dati: 1

a.

dati personali concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. segreti d'affari e di fabbricazione.

Per la riscossione e la restituzione dei tributi all'importazione e all'esportazione esso può trattare dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti segreti d'affari e di fabbricazione.

2

Art. 121

Categoria di dati relativa ai tributi nazionali

Per la riscossione e la restituzione dei tributi nazionali l'UDSC può trattare dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 122

Categoria di dati relativa ai controlli

Per il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto l'UDSC può trattare i seguenti dati:

63

a.

dati personali concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche nell'ambito dell'articolo 13e della legge federale del 21 marzo 199763 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, 3. la salute, per quanto ciò sia indispensabile per documentare un controllo e proseguire il trattamento del caso in questione;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. segreti d'affari e di fabbricazione.

RS 120

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Art. 123

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Categoria di dati relativa ai controlli aziendali

Per la pianificazione, lo svolgimento e la valutazione di controlli aziendali l'UDSC può trattare i seguenti dati: a.

dati personali concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 124

Categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi

Per l'esecuzione del controllo dei metalli preziosi l'UDSC può trattare i seguenti dati: a.

dati personali concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 125

Categoria di dati relativa alle misure amministrative

Per l'esecuzione di misure amministrative l'UDSC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa.

Art. 126

Categoria di dati relativa al perseguimento penale

Per il perseguimento penale l'UDSC può trattare i seguenti dati: a.

dati personali concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche, 3. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 127

Categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure

Per l'esecuzione di pene e misure l'UDSC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale.

Art. 128

Categoria di dati relativa alle finanze

Per l'incasso, la procedura d'esecuzione e di fallimento nonché la gestione degli attestati di carenza di beni l'UDSC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale.

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Art. 129

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Categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione

Per effettuare analisi dei rischi nonché profilazioni e profilazioni a rischio elevato l'UDSC può trattare i seguenti dati: a.

dati personali concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, 2. segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 130

Categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali

In relazione con l'assunzione di compiti di polizia cantonali l'UDSC può trattare dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale.

Sezione 3: Analisi dei rischi Art. 131

Svolgimento di analisi dei rischi

L'UDSC può effettuare analisi dei rischi per: a.

verificare la plausibilità e la correttezza delle dichiarazioni delle merci;

b.

identificare le persone che forniscono indicazioni errate nella dichiarazione delle merci;

c.

individuare le merci non dichiarate o le merci prive della necessaria autorizzazione;

d.

identificare le persone che beneficiano in modo illecito di agevolazioni o esenzioni da tributi;

e.

accertare le infrazioni agli atti normativi di natura fiscale;

f.

individuare i passaggi non autorizzati del confine e i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero di merci e persone;

g.

ricercare merci, persone e mezzi di trasporto;

h.

individuare le entrate, le uscite e i soggiorni illegali;

i.

individuare le attività transfrontaliere illegali;

j.

pianificare il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto e preparare i relativi impieghi;

k.

fornire sostegno nel trattamento delle opposizioni contro le decisioni d'imposizione (art. 86);

l.

valutare l'efficacia di raccomandazioni e misure;

m. adempiere gli obblighi di vigilanza assegnatigli.

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Art. 132

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Trattamento di dati nell'ambito delle analisi dei rischi

L'UDSC può effettuare analisi dei rischi per gli scopi indicati di seguito con i seguenti dati: 1

a.

dati personali concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, per gli scopi secondo l'articolo 131 lettere a­i, k e m;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, per gli scopi secondo l'articolo 131 lettere a­i, k e m, 2. segreti d'affari e di fabbricazione, per gli scopi secondo l'articolo 131 lettere a­e, i, k e m.

Esso può sottoporre a un'analisi dei rischi i dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini impiegati secondo l'articolo 111 oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti, per gli scopi secondo l'articolo 131 lettere a­i.

2

Esso può sottoporre a un'analisi dei rischi i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, per gli scopi secondo l'articolo 131 lettere a­m.

3

Esso può utilizzare i dati risultanti da un'analisi dei rischi per effettuare ulteriori analisi dei rischi.

4

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione per l'analisi dei rischi.

5

Sezione 4: Profilazione Art. 133

Svolgimento di profilazioni

L'UDSC può valutare la situazione economica dei responsabili delle merci e dei responsabili dei dati nonché l'adempimento dei loro obblighi nel settore di compiti dell'UDSC mediante una profilazione o una profilazione a rischio elevato, al fine di adottare misure finalizzate alla garanzia dei tributi o al rispetto di autorizzazioni e accordi; la profilazione può essere effettuata soltanto se le merci non sono state dichiarate conformemente alle prescrizioni o se le autorizzazioni o gli accordi non sono stati rispettati.

1

L'UDSC può valutare la mobilità e il comportamento di una persona mediante una profilazione o una profilazione a rischio elevato per: 2

a.

individuare la probabilità che siano commessi reati gravi per i quali è comminata una pena detentiva di almeno un anno; la profilazione può essere effettuata soltanto se vi è un sospetto fondato che la persona commetta un tale reato;

b.

individuare, indipendentemente dalla destinazione delle merci, la probabilità che siano trasportate merci la cui importazione o esportazione è vietata; la

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profilazione può essere effettuata soltanto se vi è un sospetto fondato che la persona trasporti simili merci; c.

garantire il rispetto di limitazioni legali o imposte dall'autorità oppure di oneri secondo la presente legge, gli atti normativi di natura fiscale e gli atti normativi di natura non fiscale nel settore di competenza dell'UDSC; la profilazione può essere effettuata soltanto se vi è un sospetto fondato che la persona non rispetti le limitazioni o gli obblighi.

Art. 134

Trattamento di dati nell'ambito della profilazione

L'UDSC può effettuare profilazioni o profilazioni a rischio elevato per gli scopi indicati di seguito con i seguenti dati: 1

a.

dati personali concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, per gli scopi secondo l'articolo 133;

b.

dati di persone giuridiche concernenti: 1. perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, per gli scopi secondo l'articolo 133, 2. segreti d'affari e di fabbricazione, per gli scopi secondo l'articolo 133 capoversi 1 e 2 lettere b e c.

Esso può utilizzare per una profilazione o una profilazione a rischio elevato i dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini impiegati secondo l'articolo 111 oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti, per gli scopi secondo l'articolo 133.

2

Esso può utilizzare i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato per effettuare un'ulteriore profilazione o profilazione a rischio elevato.

3

Esso può utilizzare i dati risultanti da un'analisi dei rischi per effettuare una profilazione o una profilazione a rischio elevato.

4

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione per la profilazione o la profilazione a rischio elevato.

5

Capitolo 3: Diritti di accesso Art. 135

Accesso da parte dei collaboratori dell'UDSC

I collaboratori dell'UDSC hanno accesso soltanto ai dati del sistema d'informazione necessari all'adempimento dei loro compiti.

1

L'accesso ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione è disciplinato nell'allegato 1 numero 1.

2

Il Consiglio federale disciplina i diritti di accesso per quanto riguarda i dati personali non degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione.

3

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Art. 136

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Accesso da parte dei collaboratori di autorità estere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

I collaboratori di autorità estere di polizia e di protezione delle frontiere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che svolgono in Svizzera operazioni alle frontiere esterne dello spazio Schengen in virtù degli articoli 36 e 38 del regolamento (UE) 2019/189664 dispongono degli stessi diritti di accesso al sistema d'informazione dell'UDSC dei collaboratori dell'UDSC con i quali sono impiegati.

1

L'accesso può avvenire solo sotto la direzione di collaboratori dell'UDSC. L'UDSC garantisce che i collaboratori di autorità estere di polizia e di protezione delle frontiere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rispettino le disposizioni concernenti la protezione dei dati in Svizzera e la sicurezza informatica.

2

Per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione di autorità terze, i collaboratori di autorità estere di polizia e di protezione delle frontiere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sono considerati collaboratori dell'UDSC.

3

Capitolo 4: Comunicazione di dati Sezione 1: Comunicazione di dati ad altre autorità mediante procedura di richiamo Art. 137

Procedura di richiamo per fedpol

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) che svolgono compiti nell'ambito della lotta contro la criminalità, in particolare se si tratta di quanto segue: 1

a.

reati che sottostanno alla giurisdizione federale;

b.

riciclaggio di denaro, compresi i relativi reati preliminari, criminalità organizzata o finanziamento del terrorismo.

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati indicati di seguito nelle seguenti categorie di dati: 2

64

a.

categoria di dati relativa ai controlli: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione;

b.

categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione.

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

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I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per i seguenti scopi: 3

a.

coordinamento di indagini intercantonali e internazionali secondo l'articolo 2a lettera b della legge federale del 7 ottobre 199465 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC);

b.

scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria secondo l'articolo 2a lettera d LUC;

c.

inchieste di polizia giudiziaria secondo l'articolo 2a lettera f LUC;

d.

ricerca di persone scomparse e identificazione di persone nell'ambito di indagini di polizia o di procedura penale secondo l'articolo 351 CP66;

e.

divieti d'entrata ed espulsioni disposti secondo gli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI67;

f.

lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 23 LRD68;

g.

esecuzione della legge del 20 giugno 199769 sulle armi, della legge federale del 25 marzo 197770 sugli esplosivi e della legge federale del 25 settembre 202071 sui precursori di sostanze esplodenti.

Art. 138

Procedura di richiamo per gli agenti di collegamento di fedpol

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo agli agenti di collegamento di fedpol che all'estero svolgono compiti degli agenti di collegamento dell'UDSC.

1

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati indicati di seguito nelle seguenti categorie di dati: 2

a.

categoria di dati relativa ai controlli: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione;

b.

categoria di dati relativa al perseguimento penale: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione.

I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per fornire sostegno nelle indagini su reati.

3

65 66 67 68 69 70 71

RS 360 RS 311.0 RS 142.20 RS 955.0 RS 514.54 RS 941.41 RS 941.421; RU 2022 352

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Art. 139

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Procedura di richiamo per il SIC

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) che svolgono i seguenti compiti: 1

a.

registrazione, acquisizione e analisi di dati rilevanti;

b.

identificazione di persone.

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati indicati di seguito nelle seguenti categorie di dati: 2

a.

categoria di dati relativa ai controlli: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione;

b.

categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione.

I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1­3 e 5 della legge federale del 25 settembre 201572 sulle attività informative.

3

Art. 140

Procedura di richiamo per la SEM

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) cui compete l'esecuzione di leggi e accordi secondo il capoverso 3.

1

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati indicati di seguito nelle seguenti categorie di dati: 2

a.

categoria di dati relativa ai controlli: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, di stranieri;

b.

categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, di stranieri.

I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per i seguenti scopi: 3

a.

72 73 74 75

controllo dell'entrata nonché rilascio di permessi di dimora e di permessi per l'esercizio di un'attività lucrativa da parte di stranieri in virtù della LStrI73, dell'Accordo del 21 giugno 199974 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione del 4 gennaio 196075 istitutiva

RS 121 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nella versione consolidata del 21 giugno 2001, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen76 o degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino77; b.

rilascio o rifiuto di visti in virtù della LStrI o degli accordi di associazione alla normativa di Schengen;

c.

esecuzione di misure di allontanamento e di respingimento in virtù dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, degli articoli 66a o 66abis CP78, degli articoli 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192779, della LStrI o della legge del 26 giugno 199880 sull'asilo (LAsi);

d.

accertamento dell'identità di stranieri e richiedenti l'asilo;

e.

svolgimento di procedure relative alla decisione di concessione o rifiuto dell'asilo nonché di allontanamento dalla Svizzera in virtù dell'articolo 6a LAsi;

f.

determinazione, secondo la LAsi, dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù degli accordi di associazione alla normativa di Dublino;

g.

rilascio, rifiuto e ritiro di documenti di viaggio per stranieri in virtù degli articoli 59a capoverso 2, 59b capoverso 3 e 111 capoverso 6 LStrI nonché dell'articolo 119 LAsi.

Art. 141

Procedura di richiamo per le autorità cantonali di polizia per il chiarimento di reati commessi

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori delle autorità cantonali di polizia cui compete il chiarimento di reati commessi.

1

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati indicati di seguito nelle seguenti categorie di dati: 2

a.

categoria di dati relativa ai controlli: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione;

b.

categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione.

I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per chiarire i reati commessi.

3

76 77 78 79 80

All. 1 n. 1 LStrI (RS 142.20).

All. 1 n. 2 LStrI (RS 142.20).

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31

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Art. 142

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Procedura di richiamo per le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché per le organizzazioni operanti nell'ambito della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori delle seguenti autorità e organizzazioni cui compete l'accertamento delle infrazioni alla LUSN81: 1

a.

autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, per effettuare controlli secondo la LUSN nonché perseguire e giudicare le infrazioni alla LUSN;

b.

organizzazioni che svolgono compiti di diritto pubblico della Confederazione, per effettuare controlli secondo la LUSN.

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati concernenti il pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali della categoria di dati relativa ai tributi nazionali.

2

Art. 143

Procedura di richiamo per il METAS

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori del METAS cui compete l'esame chimico, fisico o organolettico di campioni e modelli.

1

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati personali, ai dati di persone giuridiche e ai dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con campioni e modelli, delle categorie di dati relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali, ai controlli e ai controlli aziendali.

2

I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per i seguenti scopi: 3

a.

analisi di campioni e modelli;

b.

classificazione tariffale, sulla base di campioni e modelli, di prodotti chimici dei capitoli della tariffa doganale 28 e 29 secondo l'allegato 1 LTD82.

Art. 144

Procedura di richiamo per l'UFAM e gli uffici cantonali

L'UDSC comunica i dati del suo sistema d'informazione mediante procedura di richiamo ai collaboratori dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e ai collaboratori dei Cantoni che sostengono le autorità esecutive della Confederazione nella riscossione della tassa sui COV.

1

La consultazione mediante procedura di richiamo è limitata ai dati personali, compressi quelli degni di particolare protezione, ai dati di persone giuridiche e ai dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione nell'ambito della tassa sui COV, delle categorie di dati relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali, ai controlli e ai controlli aziendali.

2

81 82

RS 741.71 RS 632.10

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I dati possono essere consultati mediante procedura di richiamo solo per i seguenti scopi: 3

a.

riscossione della tassa sui COV, in particolare verifica dei bilanci dei COV;

b.

accertamento e scoperta di reati.

Sezione 2: Comunicazione di dati ad altre autorità mediante trasmissione Art. 145

Trasmissione di dati all'USAV e agli ispettorati cantonali delle derrate alimentari

L'UDSC trasmette all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e agli ispettorati cantonali delle derrate alimentari i dati della categoria relativa ai controlli aziendali concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con la carne agli ormoni, per quanto ciò sia necessario per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari in questo ambito.

Art. 146

Trasmissioni di dati all'UFAM

L'UDSC trasmette all'UFAM i dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai tributi nazionali concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con l'imposizione e la dichiarazione delle merci, per quanto ciò sia necessario per l'esecuzione della legislazione sul CO2.

1

Esso trasmette all'UFAM i dati della categoria relativa ai controlli aziendali concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con la tassa sul CO2, per quanto ciò sia necessario per l'esecuzione della legislazione sul CO2.

2

Art. 147

Trasmissione di dati all'UFAE e a enti privati

L'UDSC trasmette all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e agli enti privati secondo l'articolo 16 della legge del 17 giugno 201683 sull'approvvigionamento del Paese i dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai tributi nazionali concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con l'importazione, l'esportazione e le scorte, per quanto ciò sia necessario per attuare e sorvegliare la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 148

Trasmissione di dati alle organizzazioni preposte all'esecuzione delle disposizioni concernenti la compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti

L'UDSC trasmette agli uffici di riscossione dei raggruppamenti di compensazione secondo l'articolo 27 della legge del 23 dicembre 201184 sul CO2 i dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai tributi nazionali concernenti segreti 83 84

RS 531 RS 641.71

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d'affari e di fabbricazione in relazione con l'imposta sugli oli minerali, per quanto ciò sia necessario per la riscossione degli emolumenti dei raggruppamenti di compensazione.

Art. 149

Trasmissione di dati al METAS

L'UDSC trasmette al METAS i dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali, ai controlli e ai controlli aziendali concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con campioni e modelli prelevati secondo l'articolo 94 o con ricette, per quanto ciò sia necessario per i seguenti scopi: 1

a.

analisi di campioni e modelli;

b.

classificazione tariffale, sulla base di campioni e modelli, di prodotti chimici dei capitoli della tariffa doganale 28 e 29 secondo l'allegato 1 LTD85.

Il METAS informa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) se, in occasione dell'analisi di campioni e modelli, constata prodotti che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni d'esecuzione sulla protezione contro le sostanze e i preparati chimici pericolosi, sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici o sui biocidi.

2

Qualora fosse necessario chiarire se il prodotto è stato dichiarato correttamente nel registro dei prodotti chimici, il METAS inoltra all'UFSP i dati ricevuti dall'UDSC affinché completi il registro.

3

Art. 150

Trasmissione di dati a terzi per verificare la solvibilità

L'UDSC può comunicare a terzi che verificano, per suo conto, la solvibilità di debitori i dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali e alle finanze concernenti l'identità di persone.

1

I dati possono essere comunicati soltanto se i terzi hanno garantito all'UDSC, per contratto, che utilizzano i dati esclusivamente per verificare la solvibilità.

2

Sezione 3: Comunicazione all'estero Art. 151

Comunicazione ad autorità di altri Stati e a organizzazioni sovranazionali e internazionali

L'UDSC può comunicare ad autorità di altri Stati e a organizzazioni sovranazionali e internazionali i seguenti dati, sempre che un trattato internazionale lo preveda:

85

a.

dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, secondo gli articoli 120129;

b.

dati risultanti da un'analisi dei rischi;

c.

dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato.

RS 632.10

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Art. 152

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Comunicazione all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

L'UDSC comunica, su richiesta o d'ufficio, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera i seguenti dati per l'esecuzione dei suoi compiti: 1

a.

dati personali secondo gli articoli 88 paragrafo 1, 89 paragrafo 2 e 90 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/189686;

b.

dati di persone che hanno attraversato le frontiere esterne senza autorizzazione;

c.

numeri di targa e numeri di identificazione dei veicoli;

d.

numeri di identificazione delle navi e degli aerei.

Esso comunica i dati soltanto se occorrono all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per uno dei seguenti scopi: 2

a.

chiarimenti concernenti l'identità e la nazionalità;

b.

organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte;

c.

svolgimento di progetti pilota;

d.

organizzazione di interventi rapidi alle frontiere;

e.

istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento;

f.

svolgimento di analisi dei rischi;

g.

verifica di documenti d'identità;

h.

esecuzione di compiti amministrativi.

Sezione 4: Salvaguardia di segreti d'affari e di fabbricazione Art. 153 Le autorità e le organizzazioni secondo le sezioni 2 e 3 che ricevono dati dall'UDSC sono tenute a salvaguardare i segreti d'affari e di fabbricazione loro comunicati.

Sezione 5: Comunicazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione Art. 154 Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione.

86

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 136 cpv. 1.

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Capitolo 5: Conservazione, archiviazione e distruzione Sezione 1: Conservazione Art. 155

Principio

I dati personali degni di particolare protezione, i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione, i dati risultanti da un'analisi dei rischi e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC possono essere conservati finché necessario per lo scopo del trattamento, ma al massimo fino alla scadenza della durata secondo gli articoli 156167.

Art. 156

Categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa al traffico transfrontaliero delle merci al massimo per cinque anni dalla loro raccolta.

1

Esso può conservare i dati di cui al capoverso 1 concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale raccolti per i seguenti scopi al massimo per la durata indicata di seguito: 2

a.

gestione di autorizzazioni e accordi: cinque anni dalla scadenza della validità delle autorizzazioni e degli accordi;

b.

gestione della qualifica di AEO: cinque anni dalla scadenza della validità della qualifica;

c.

gestione delle autorizzazioni eccezionali rilasciate in virtù dell'articolo 32 capoverso 5 per il ricorso alla destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea: dieci anni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione eccezionale.

Esso può conservare i dati di cui al capoverso 1 concernenti segreti d'affari e di fabbricazione raccolti per i seguenti scopi al massimo per la durata indicata di seguito: 3

a.

riscossione di tributi nel traffico transfrontaliero delle merci: dieci anni dalla fine dell'anno in cui la decisione d'imposizione è passata in giudicato;

b.

documentazione tariffale: venti anni dalla ricezione dei dati;

c.

gestione di autorizzazioni e accordi: cinque anni dalla scadenza della validità delle autorizzazioni e degli accordi;

d.

gestione della qualifica di AEO: cinque anni dalla scadenza della qualifica.

Art. 157

Categoria di dati relativa ai tributi nazionali

L'UDSC può conservare i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai tributi nazionali al massimo per cinque anni dalla loro raccolta.

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Art. 158

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Categoria di dati relativa ai controlli

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai controlli al massimo per cinque anni dalla loro raccolta.

Art. 159

Categoria di dati relativa al perseguimento penale

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa al perseguimento penale al massimo per la durata indicata di seguito: 1

a.

in caso di procedimento penale con abbandono del procedimento o assoluzione: cinque anni dalla conclusione del procedimento;

b.

in caso di procedimento penale con condanna a una multa fino a 500 franchi: cinque anni dalla conclusione del procedimento;

c.

in caso di procedimento penale con condanna a una multa superiore a 500 franchi o a una pena detentiva: dieci anni dalla conclusione del procedimento;

d.

in caso di procedimento penale che termina con un attestato di carenza di beni: fino alla scadenza della validità dell'attestato;

e.

in caso di procedura di assistenza amministrativa e giudiziaria: cinque anni dalla trasmissione dei dati.

Per motivi particolari, in particolare se vi è pericolo di recidiva, nei casi secondo il capoverso 1 lettere a­d l'UDSC può prolungare la durata di conservazione della durata menzionata nella pertinente lettera del capoverso 1.

2

Se alla conclusione del procedimento penale i tributi dovuti non sono ancora stati pagati interamente, il termine di conservazione inizia a decorrere solo con la conclusione della procedura di riscossione posticipata.

3

Art. 160

Categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa all'esecuzione di pene e misure al massimo per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Art. 161

Categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione

L'UDSC può conservare i dati risultanti da un'analisi dei rischi e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato al massimo per cinque anni da quando è stata effettuata l'analisi.

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Art. 162

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Categoria di dati relativa alle finanze

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa alle finanze ai fini dell'incasso al massimo per dieci anni dalla loro raccolta.

1

Esso può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa alle finanze ai fini della procedura d'esecuzione e di fallimento e della gestione degli attestati di carenza di beni al massimo per la durata indicata di seguito: 2

a.

senza attestato di carenza di beni: dieci anni;

b.

con attestato di carenza di beni: 20 anni.

Art. 163

Categoria di dati relativa ai controlli aziendali

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai controlli aziendali al massimo per dieci anni dalla loro raccolta.

Art. 164

Categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa al controllo dei metalli preziosi al massimo per cinque anni dalla loro raccolta.

Art. 165

Categoria di dati relativa alle misure amministrative

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa alle misure amministrative al massimo per cinque anni dalla conclusione della misura amministrativa.

Art. 166

Categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali

L'UDSC può conservare i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai compiti di polizia cantonali al massimo per cinque anni dalla loro raccolta.

Art. 167

Materiale didattico

I documenti adatti a scopi formativi che contengono dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, o dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, devono essere resi anonimi sempre che ciò non ostacoli il conseguimento dello scopo della formazione.

1

I documenti che non sono stati resi anonimi, compresi i documenti contraffatti o le prove dell'origine errate, che contengono dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, o dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare 2

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protezione, possono essere conservati finché è imperativamente necessario a scopi formativi, ma al massimo per 20 anni.

I documenti che non sono stati resi anonimi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli formativi.

3

Art. 168

Dati personali non degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione

Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione dei dati personali non degni di particolare protezione e dei dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione.

Sezione 2: Archiviazione e distruzione Art. 169 L'archiviazione dei dati contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC è retta dalla legge del 26 giugno 199887 sull'archiviazione.

1

I dati personali archiviati dall'Archivio federale devono essere distrutti dall'UDSC.

Se l'Archivio federale designa i dati offerti come non aventi valore archivistico, si applica l'articolo 38 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 202088 sulla protezione dei dati (LPD).

2

Capitolo 6: Garanzia della qualità Art. 170 L'UDSC verifica continuamente se nel trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche sono rispettate le disposizioni della presente legge e della LPD89 nonché i diritti fondamentali della Costituzione federale.

1

2

Esso verifica in particolare:

87 88 89

a.

il trattamento proporzionato e finalizzato unicamente allo scopo previsto dei dati personali degni di particolare protezione;

b.

l'attuazione conforme alle prescrizioni e proporzionata delle disposizioni concernenti l'accesso dei collaboratori dell'UDSC ai dati del sistema d'informazione dell'UDSC;

c.

il rispetto delle disposizioni concernenti la conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati del sistema d'informazione dell'UDSC;

RS 152.1 RS 235.1; RU 2022 491 RS 235.1; RU 2022 491

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d.

il rispetto del divieto dell'arbitrio e del divieto di discriminazione nell'ambito dell'analisi dei rischi, della profilazione e della profilazione a rischio elevato;

e.

l'utilizzo proporzionato e finalizzato unicamente allo scopo previsto degli apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini;

f.

il ricorso all'intelligenza artificiale durante l'intera durata di applicazione degli algoritmi.

Il consulente per la protezione dei dati dell'UDSC elabora ogni anno, all'attenzione del direttore dell'UDSC, un rapporto sul rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3

Titolo nono: Assistenza amministrativa e collaborazione Capitolo 1: Assistenza amministrativa Sezione 1: Assistenza amministrativa nazionale Art. 171 L'UDSC e altre autorità svizzere si prestano assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e si sostengono reciprocamente.

1

Le autorità svizzere comunicano all'UDSC, su richiesta fondata o d'ufficio, i seguenti dati, per quanto essi siano necessari per l'esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale: 2

a.

dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione;

b.

dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione;

c.

dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato.

L'UDSC comunica ad altre autorità svizzere, su richiesta fondata o d'ufficio, i seguenti dati, per quanto essi siano necessari per l'esecuzione degli atti normativi che tali autorità applicano: 3

a.

dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli di particolare protezione, secondo gli articoli 120130;

b.

dati risultanti da un'analisi dei rischi;

c.

dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato.

L'autorità destinataria è tenuta a salvaguardare i segreti d'affari e di fabbricazione che le sono comunicati.

4

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Sezione 2: Assistenza amministrativa internazionale Art. 172

Principio

Nell'ambito delle sue competenze l'UDSC può prestare assistenza amministrativa ad autorità estere, su loro richiesta, per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per i seguenti scopi, sempre che un trattato internazionale lo preveda: 1

a.

garantire la corretta applicazione del diritto doganale;

b.

prevenire, scoprire e perseguire infrazioni al diritto doganale.

Se un trattato internazionale lo prevede, l'UDSC può concedere l'assistenza amministrativa anche d'ufficio.

2

Art. 173

Competenza

L'UDSC esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

1

Se la domanda estera concerne un settore che non rientra nelle competenze dell'UDSC, esso trasmette la domanda all'autorità competente.

2

Se l'autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l'UDSC esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

3

Art. 174

Domanda

La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

1

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'UDSC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

2

Art. 175

Provvedimenti ammessi

Ai fini della consegna di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nei limiti del diritto la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 176

Obbligo di collaborazione

Nel quadro dell'articolo 175 l'UDSC può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare e, in particolare, esigere da essa informazioni, dati e documenti.

1

La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di testimoniare se è tenuta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non testimoniare.

2

Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di testimoniare, l'UDSC emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di consegna di informazioni, dati e documenti.

3

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Art. 177

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Provvedimenti coattivi

Possono essere ordinati provvedimenti coattivi se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l'esecuzione.

1

2

Sono applicabili gli articoli 45­60 DPA90.

Art. 178

Diritto di partecipazione

La persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti se è stata obbligata a collaborare in applicazione dell'articolo 176 o se sono stati ordinati provvedimenti coattivi secondo l'articolo 177.

Art. 179

Procedura semplificata

Se acconsente alla trasmissione di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali all'autorità richiedente, la persona interessata dalla domanda deve comunicarlo per scritto all'UDSC. Il consenso è irrevocabile.

1

L'UDSC chiude la procedura trasmettendo all'autorità richiedente le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l'indicazione del consenso della persona interessata.

2

Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

3

Art. 180

Procedura ordinaria

L'UDSC notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale nella quale motiva l'assistenza amministrativa e determina la portata delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.

1

Le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L'UDSC li rimuove o li rende irriconoscibili.

2

Art. 181

Rimedi giuridici

Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coattivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.

1

Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e oggetti di valore, causano un pregiudizio immediato e irreparabile possono essere impugnate separatamente.

2

Contro le decisioni incidentali secondo il capoverso 2 e contro la decisione finale può essere fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 48 PA91.

3

90 91

RS 313.0 RS 172.021

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Capitolo 2: Collaborazione Sezione 1: Misure e prestazioni relative ai compiti d'esecuzione di natura non fiscale Art. 182 Se nell'ambito di un controllo emerge che è stata commessa un'infrazione a un atto normativo di natura non fiscale o vi è un sospetto in tal senso, l'UDSC adotta una o più di una delle seguenti misure per le autorità competenti: 1

2

3

a.

trattenere le merci;

b.

mettere provvisoriamente al sicuro le merci (art. 109);

c.

prelevare campioni e modelli (art. 94);

d.

consegnare le merci all'autorità competente (art. 109);

e.

notificare le merci all'autorità competente;

f.

respingere le merci illecite (art. 99 lett. c);

g.

distruggere le merci illecite (art. 99 lett. c);

h.

sorvegliare le merci (art. 99 lett. c);

i.

procedere alla distruzione semplificata delle merci in piccole quantità e di valore insignificante (art. 110).

Esso può inoltre adottare le seguenti misure per le autorità competenti: a.

notificare le decisioni emanate dall'autorità competente in merito a merci che violano un atto normativo di natura non fiscale;

b.

sporgere denuncia, sempre che esso non abbia competenze proprie in materia di perseguimento penale;

c.

comunicare i dati (art. 137­150 e 171);

d.

intensificare, per un periodo di tempo limitato, lo svolgimento di determinati controlli fisici (art. 93).

Esso può inoltre fornire alle autorità competenti le seguenti prestazioni: a.

gestire le autorizzazioni;

b.

fornire sostegno logistico;

c.

riscuotere emolumenti.

I pertinenti atti normativi di natura non fiscale determinano le misure secondo i capoversi 1 e 2 che adotta l'UDSC e le prestazioni secondo il capoverso 3 che esso fornisce.

4

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Sezione 2: Collaborazione con l'estero Art. 183

Collaborazione con altri Stati e organizzazioni internazionali

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'UDSC collabora con le autorità e gli organi di altri Stati, con l'Unione europea e con organizzazioni internazionali.

Art. 184

Impieghi all'estero e impiego di agenti di collegamento all'estero

1

L'UDSC può partecipare a impieghi all'estero nell'ambito di misure internazionali.

2

Per i collaboratori dell'UDSC la partecipazione agli impieghi all'estero è volontaria.

L'UDSC può mettere a disposizione di Stati esteri e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera il personale e il materiale per la sorveglianza delle frontiere.

3

Per l'adempimento dei suoi compiti e per la tutela degli interessi della Svizzera esso può inviare collaboratori in Stati esteri e presso organizzazioni internazionali.

4

Esso può impiegare all'estero agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti: 5

a.

raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui l'UDSC necessita per l'adempimento dei suoi compiti;

b.

scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d'accoglienza e presso organizzazioni internazionali e le autorità competenti;

c.

promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia nonché della collaborazione in ambito doganale.

D'intesa con fedpol, esso può delegare compiti dei suoi agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Per quanto l'adempimento dei compiti delegati richieda un accesso al sistema d'informazione dell'UDSC e un'autorizzazione per il trattamento dei dati, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell'UDSC.

6

7

Il Consiglio federale disciplina la portata dei compiti di cui al capoverso 5.

Art. 185

Competenze per gli impieghi all'estero

Il Consiglio federale è competente per l'approvazione degli impieghi non armati alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera di esperti esteri in materia di protezione delle frontiere, della durata massima di sei mesi ogni volta, convenuti annualmente con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

1

L'Assemblea federale è competente per l'approvazione degli impieghi armati o di durata superiore a sei mesi. In casi urgenti il Consiglio federale può chiedere a posteriori l'approvazione dell'Assemblea federale. Esso consulta previamente le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere e i Cantoni interessati.

2

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Art. 186

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Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di AEO con altri Stati, con unioni doganali o economiche, con l'Unione europea e con organizzazioni internazionali.

1

Esso può concludere con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera trattati internazionali di collaborazione concernenti l'impiego di collaboratori dell'UDSC presso l'Agenzia (art. 184 cpv. 3).

2

Esso può concordare con le autorità estere competenti l'impiego di agenti di collegamento dell'UDSC (art. 184 cpv. 5).

3

Sezione 3: Infrastruttura, personale e obblighi di collaborazione di terzi Art. 187

Infrastruttura di terzi

L'UDSC può eseguire i propri compiti presso l'infrastruttura di terzi, su loro richiesta. Questi devono mettere gratuitamente a disposizione l'infrastruttura necessaria e indennizzare adeguatamente l'UDSC per le spese d'esercizio sostenute.

1

2

Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale.

Art. 188

Obbligo di collaborazione del personale delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture

Il personale delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture, in particolare nell'ambito del traffico ferroviario, aereo e per via d'acqua, deve sostenere gratuitamente l'UDSC nell'esecuzione dei compiti, conformemente agli ordini di quest'ultimo.

Art. 189

Obbligo delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture di trasmettere dati e documenti

Le imprese di trasporto e i gestori di infrastrutture devono trasmettere gratuitamente all'UDSC tutti i dati e i documenti necessari per il controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone.

1

2

Su richiesta dell'UDSC, la trasmissione deve avvenire in forma elettronica.

Art. 190

Ricorso a terzi

L'UDSC può ricorrere a terzi per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.

1

Il personale cui esso fa ricorso non è abilitato ad applicare la coercizione di polizia secondo l'articolo 101. Può applicare misure di polizia secondo gli articoli 107­111.

2

3

L'UDSC disciplina il ricorso a terzi in un contratto di diritto pubblico.

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Sezione 4: Collaborazione con i privati Art. 191

Aumento dell'efficienza nel traffico transfrontaliero delle merci

L'UDSC può collaborare con organizzazioni private al fine di aumentare l'efficienza del regolare disbrigo del traffico transfrontaliero delle merci.

Art. 192

Semplificazione della procedura d'imposizione nonché progetti pilota ed esercizi paralleli

L'UDSC può concludere accordi di diritto pubblico con i partecipanti alla procedura d'imposizione ai fini: 1

a.

della semplificazione della procedura d'imposizione:

b.

dello svolgimento di progetti pilota;

c.

dell'applicazione di nuove soluzioni tecniche nell'ambito di un esercizio parallelo.

Nell'ambito di progetti pilota l'UDSC può, con partecipanti alla procedura d'imposizione selezionati, sviluppare la procedura d'imposizione o la sua attuazione tecnica.

Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, è possibile concordare la deroga alle disposizioni dei titoli secondo e terzo nonché del titolo quinto capitolo 1: 2

a.

lo sviluppo ha il seguente scopo: 1. agevolare, per i partecipanti, la procedura d'imposizione o la riscossione dei tributi, oppure 2. aumentare l'efficienza o l'efficacia nell'adempimento dei compiti dell'UDSC;

b.

la cerchia delle persone soggette all'obbligo di pagare i tributi, l'oggetto dei tributi e la loro determinazione rimangono invariati;

c.

il progetto pilota è necessario per ottenere informazioni in vista dell'attuazione dello sviluppo;

d.

il progetto pilota è limitato alla durata necessaria per ottenere le informazioni desiderate, ma al massimo a quattro anni.

In relazione con la procedura d'imposizione, l'UDSC può mettere contemporaneamente a disposizione dei partecipanti alla procedura sia la precedente soluzione tecnica sia una nuova (esercizio parallelo). I partecipanti alla procedura d'imposizione sono liberi di scegliere a partire da quando intendono applicare la nuova soluzione tecnica durante l'esercizio parallelo.

3

Gli accordi non devono pregiudicare in modo significativo le condizioni di concorrenza né compromettere la riscossione dei tributi o l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale. Possono essere conclusi in forma elettronica. In caso di controversie in relazione a un accordo, l'UDSC emana una decisione.

4

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Titolo decimo: Perseguimento penale Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 193

Diritto applicabile

Se l'UDSC è competente per il perseguimento e il giudizio di un reato, il perseguimento penale è retto dalla presente legge e dalla DPA92 per quanto il pertinente atto normativo di natura non fiscale non vi deroghi.

Art. 194

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA93 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Art. 195

Concorso di infrazioni

Se un atto costituisce contemporaneamente più infrazioni il cui perseguimento compete all'UDSC, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 196

Rinuncia al perseguimento penale

Si può rinunciare a un perseguimento penale: a.

nei casi di esigua gravità; o

b.

in circostanze particolari, se la colpa o, in caso di negligenza, le conseguenze del fatto sono particolarmente lievi.

Art. 197

Autodenuncia

Se la persona che ha commesso un'infrazione in relazione con la sottrazione o la messa in pericolo di tributi o che vi ha partecipato denuncia tale infrazione prima che l'UDSC ne venga a conoscenza, si rinuncia a un perseguimento penale, a condizione che essa:

92 93

a.

aiuti l'UDSC, per quanto ragionevolmente esigibile, a determinare l'importo dei tributi dovuti o da restituire; e

b.

si adoperi seriamente per pagare i tributi dovuti o da restituire.

RS 313.0 RS 313.0

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Art. 198

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Decreto penale

Il decreto penale nella procedura ordinaria e il decreto penale nella procedura abbreviata secondo gli articoli 64 e 65 DPA94 possono essere notificati all'imputato per via elettronica.

1

Se la multa nella procedura abbreviata non supera i 300 franchi oppure, in caso di cumulo, i 600 franchi, il decreto penale, anche senza firma, è equiparato a una sentenza passata in giudicato, a condizione che la multa venga pagata direttamente sul posto.

2

Capitolo 2: Indagine Art. 199 Sulla base di indizi o di proprie constatazioni, l'UDSC può svolgere indagini nel suo settore di competenza al fine di: 1

a.

impedire reati; o

b.

chiarire se sono stati commessi reati.

Per l'adempimento di tali compiti, l'UDSC dispone di tutte le competenze previste dal titolo settimo, delle misure protettive secondo l'articolo 201 e dei provvedimenti speciali d'inchiesta secondo gli articoli 202­206.

2

Il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale decide in merito alla domanda di approvazione secondo l'articolo 204.

3

Capitolo 3: Inchiesta penale Sezione 1: Operazioni d'inchiesta generali Art. 200

Procedura d'inchiesta

L'UDSC avvia un'inchiesta se dalle informazioni e dai rapporti che gli sono stati trasmessi, da una denuncia o da suoi accertamenti emergono sufficienti indizi di reato.

1

Esso può rinviare alle autorità i rapporti e le denunce dai quali non emergono chiaramente indizi di reato, affinché svolgano indagini supplementari.

2

Art. 201

Misure protettive per i partecipanti al procedimento

Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito, un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre sé stessi o una persona con cui hanno un legame secondo l'articolo 168 capoversi 1­3 del Codice di procedura penale95 (CPP) a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, l'UDSC adotta, 1

94 95

RS 313.0 RS 312.0

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su domanda o d'ufficio, le misure protettive secondo gli articoli 149 capoversi 2­4 e 150 CPP.

L'autorità giudiziaria cantonale competente secondo l'articolo 22 DPA96 decide in merito alla domanda di approvazione. La decisione può essere impugnata mediante reclamo secondo l'articolo 26 DPA.

2

Sezione 2: Provvedimenti speciali d'inchiesta Art. 202

Osservazione

L'UDSC può, nell'ambito delle sue competenze in materia di perseguimento penale, osservare in segreto persone, merci, mezzi di trasporto e cose nei luoghi accessibili al pubblico ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro (osservazione) se: 1

a.

vi è il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

b.

l'inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile senza l'osservazione.

La prosecuzione, oltre 30 giorni, di un'osservazione ordinata necessita dell'approvazione del direttore dell'UDSC.

2

Al più tardi alla chiusura dell'inchiesta, l'UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall'osservazione il motivo, il genere e la durata dell'osservazione.

3

4

La comunicazione è differita o tralasciata se: a.

le informazioni ottenute con l'osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 203

Impiego di apparecchi di localizzazione

L'UDSC può, nell'ambito delle sue competenze in materia di perseguimento penale, impiegare apparecchi per determinare la posizione di merci, persone, mezzi di trasporto e cose se: 1

a.

vi è il sospetto che sia stato commesso un reato secondo il capoverso 2;

b.

la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e

c.

le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

L'impiego di apparecchi di localizzazione può essere ordinato per perseguire i reati menzionati nei seguenti articoli: 2

a.

96 97

articolo 14 capoversi 1, 2 e 4 DPA97;

RS 313.0 RS 313.0

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b.

articolo 26 capoversi 1­3 della legge federale del 16 marzo 201298 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;

c.

articoli 86 capoversi 1­3 e 87 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200099 sugli agenti terapeutici;

d.

articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2, articolo 21 capoverso 1 e articolo 22 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LTDo100;

e.

articolo 96 in combinato disposto con l'articolo 97 capoverso 2 LIVA101;

f.

articolo 35 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 o 3 e articolo 36 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LImT102;

g.

articolo 35 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 o 3 e articolo 35a capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LIB103;

h.

articolo 36 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 e articolo 36a capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LIAut104;

i

articolo 38a capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 e articolo 38b capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LIOm105;

j

articolo 53 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 o 3, articolo 54 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 e articolo 56d capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 2 LAlc106;

k.

articoli 44 capoversi 1 e 2, 45 capoverso 1, 46, 47 capoverso 1 e 49a capoverso 1 LCMP107.

I mezzi di trasporto di terzi possono essere sorvegliati soltanto se, sulla base di determinati fatti, si deve presumere che la persona sospettata utilizzi questo mezzo di trasporto. I mezzi di trasporto di terzi che appartengono a una delle categorie professionali menzionate negli articoli 171­173 CPP108 non possono essere sorvegliati.

3

Art. 204

Procedura di approvazione per l'impiego di un apparecchio di localizzazione

Entro 24 ore dal momento in cui ha ordinato l'impiego di un apparecchio di localizzazione, l'UDSC presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti: 1

a.

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

l'ordine; RS 453 RS 812.21 RS ...

RS 641.20 RS 641.31 RS 641.411 RS 641.51 RS 641.61 RS 680 RS 941.31 RS 312.0

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b.

2

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la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.

La procedura di approvazione è retta dall'articolo 274 CPP109.

Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi competente secondo l'articolo 22 DPA110 decide in merito alla domanda di approvazione. La decisione può essere impugnata mediante reclamo secondo l'articolo 26 DPA.

3

Art. 205

Fine dell'impiego di un apparecchio di localizzazione nonché comunicazione

Per la fine dell'impiego di un apparecchio di localizzazione si applica l'articolo 275 CPP111.

1

Entro un mese dal termine del procedimento, l'UDSC comunica alla persona sospettata il motivo, il genere e la durata dell'impiego dell'apparecchio di localizzazione.

2

Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se: 3

a.

le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Il termine menzionato nell'articolo 28 capoverso 3 DPA112 per il reclamo contro la decisione di approvazione decorre dalla ricezione della comunicazione.

4

Art. 206

Indagine in incognito in spazi virtuali

L'UDSC può, nell'ambito delle sue competenze in materia di perseguimento penale, ordinare un'indagine in incognito in spazi virtuali e in particolare effettuare ordinazioni utilizzando un nome fittizio se: 1

a.

vi è il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

b.

le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

La prosecuzione, oltre 30 giorni, di un'indagine in incognito necessita dell'approvazione del direttore dell'UDSC.

2

Al più tardi alla chiusura dell'inchiesta, l'UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall'indagine in incognito il motivo, il genere e la durata dell'indagine.

3

4

La comunicazione è differita o tralasciata se:

109 110 111 112

a.

le informazioni ottenute con l'indagine in incognito non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

RS 312.0 RS 313.0 RS 312.0 RS 313.0

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Per il resto si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 298a­298d CPP113.

I rimedi giuridici sono retti dalla DPA114.

5

Titolo undicesimo: Inosservanza di prescrizioni d'ordine Art. 207 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza volontaria, contravviene: 1

a.

a una disposizione d'esecuzione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione; o

b.

a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

L'inosservanza di ordini secondo l'articolo 114 è punita con una multa fino a 2000 franchi.

2

Titolo dodicesimo: Emolumenti Art. 208 L'UDSC può riscuotere emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività ufficiali particolari legate all'adempimento dei suoi compiti, segnatamente per: 1

2

a.

le autorizzazioni secondo gli articoli 66, 69 e 71;

b.

gli ordini di prestare garanzia;

c.

l'onere supplementare causato all'UDSC dal mancato rispetto di un obbligo di dichiarazione previsto da un trattato internazionale.

È fatto salvo l'articolo 89.

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997115 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

3

113 114 115

RS 312.0 RS 313.0 RS 172.010

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Titolo tredicesimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Organo consultivo per il traffico transfrontaliero delle merci Art. 209 Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei debitori fiscali secondo il diritto doganale e degli ambienti economici nonché di specialisti in prassi giuridica doganale.

1

L'organo consultivo discute i progetti di adeguamento della presente legge, della LTDo116 e delle rispettive ordinanze nella misura in cui riguardino la procedura relativa al traffico transfrontaliero delle merci e abbiano ripercussioni sui debitori fiscali secondo il diritto doganale o sull'economia nazionale.

2

Esso esprime un parere sui progetti e può formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali adeguamenti.

3

Capitolo 2: Modifica di altri atti normativi Art. 210 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie concernenti il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione conformemente alla legislazione doganale anteriore Art. 211 Dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'UDSC può continuare a gestire i sistemi d'informazione secondo la legge del 18 marzo 2005117 sulle dogane (legge sulle dogane anteriore) e le sue disposizioni d'esecuzione, nell'ambito degli scopi perseguiti secondo tale legge e tali disposizioni, nonché a trattarvi i dati, fino a quando le basi tecniche necessarie all'adempimento dei compiti dell'UDSC in questione non sono disponibili nel sistema d'informazione di cui all'articolo 118 e i sistemi d'informazione non sono sostituiti dal sistema d'informazione di cui all'articolo 118.

1

Il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione secondo la legge sulle dogane anteriore e le sue disposizioni d'esecuzione è retto dal titolo sesto capitolo 1 della legge sulle dogane anteriore e dalle relative disposizioni d'esecuzione. Ciò vale in particolare per la durata di conservazione dei dati.

2

116 117

RS ...

RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491

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Nei sistemi d'informazione la cui gestione è sospesa con l'entrata in vigore o in un momento successivo non è consentito raccogliere, memorizzare né modificare dati.

Fa eccezione il trattamento di dati in relazione con procedure pendenti al momento della sospensione della gestione.

3

L'accesso ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione ancora gestiti e in quelli la cui gestione è sospesa è disciplinato nell'allegato 1 numero 2. Il Consiglio federale designa i collaboratori dell'UDSC autorizzati, in base alla loro funzione, al trattamento di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione in questi sistemi d'informazione.

4

L'espressione «attività del Corpo delle guardie di confine» nell'articolo 110e capoverso 1 della legge sulle dogane anteriore corrisponde alle attività dei collaboratori dell'UDSC con le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo» e «coordinamento degli impieghi».

5

L'UDSC stabilisce a partire da quando per l'adempimento di una funzione secondo l'allegato 1 numero 2 i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione non possono più essere raccolti, memorizzati e modificati nei sistemi d'informazione ancora gestiti secondo gli articoli 110a­ 110f della legge sulle dogane anteriore, ma devono esserlo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 118 della presente legge.

6

Capitolo 4: Diritto applicabile alla riscossione di tributi fino alla disponibilità di basi tecniche nel sistema d'informazione di cui all'articolo 118 Art. 212

Principio

Per la riscossione dei tributi secondo l'articolo 8 lettere a­j il Consiglio federale può prevedere l'applicabilità di un diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto fino a quando le basi tecniche necessarie alla riscossione dei tributi non sono disponibili nel sistema d'informazione di cui all'articolo 118. A tal fine esso stabilisce il diritto applicabile alla riscossione del tributo in questione, determinando: 1

a.

le disposizioni del nuovo diritto secondo l'articolo 213 che non sono ancora applicabili; e

b.

le disposizioni del diritto anteriore secondo l'articolo 214 che sono ancora applicabili.

Se è necessario per motivi tecnici o lo esigono interdipendenze e prescrizioni internazionali, esso può dichiarare non ancora applicabili o ancora applicabili diverse disposizioni relative a un tributo, in particolare per quanto riguarda la riscossione nel territorio svizzero, la riscossione nel traffico transfrontaliero delle merci o singole destinazioni delle merci.

2

Esso provvede affinché la riscossione di un tributo, compresi in particolare la garanzia, la riscossione posticipata e l'esecuzione nonché lo svolgimento della procedura 3

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fiscale e di deposito doganale, sia garantita nel periodo in cui è applicabile un diritto derogatorio rispetto alla presente legge.

Esso stabilisce fino a quando il diritto derogatorio è applicabile alla riscossione di un tributo.

4

Nel momento in cui alla riscossione di un tributo è applicabile, in tutti gli ambiti, esclusivamente il nuovo diritto, esso abroga la corrispondente disposizione tra le seguenti disposizioni: 5

a.

articolo 1 capoverso 3 LTDo118;

b.

articolo 50 capoverso 2 LIVA119;

c.

articolo 1a capoverso 2 LImT120;

d.

articolo 2a capoverso 2 LIB121;

e.

articolo 1a capoverso 2 LIAut122;

f.

articolo 1a capoverso 2 LIOm123;

g.

articolo 33 capoverso 3 della legge sul CO2124;

h.

articolo 2a capoverso 2 LTTP125;

i.

articolo 1 capoverso 4 LAlc126;

j

articolo 65b capoverso 2 LPAmb127.

Art. 213

Disposizioni del nuovo diritto non ancora applicabili

Il Consiglio federale stabilisce quali delle seguenti disposizioni della presente legge e della LTDo128 o quali parti di queste disposizioni non sono ancora applicabili a partire dall'entrata in vigore della presente legge: 1

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

a.

disposizioni della presente legge: 1. articoli 6 lettere a­l e 12, 2. articoli 13­34, 3. articoli 38­45, 47­56, 61 e 64­70, 4. articoli 74­82 e 84­89, 5. articolo 207, 6. articolo 208;

b.

articoli 4, 5, 9, 10­15, 17 e 18 LTDo.

RS ...

RS 641.20 RS 641.31 RS 641.411 RS 641.51 RS 641.61 RS 641.71 RS 641.81 RS 680 RS 814.01 RS ...

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Esso stabilisce le modifiche, abrogazioni e aggiunte concernenti le seguenti disposizioni degli atti normativi secondo l'allegato 2 o concernenti parti di queste disposizioni che non sono ancora applicabili a partire dall'entrata in vigore della presente legge: 2

a.

articoli 2 e 3 PA129;

b.

articoli 7, 23, 28, 51, 51a, 53­61, 63, 64 e 76b LIVA130;

c.

articoli 1a capoverso 3, 5­9, 18­26e, 31 e 32 LImT131;

d.

articoli 4, 7­9, 13, 20, 23, 25, 29­33 e 41 LIB132;

e.

articoli 8­11, 14­21, 23­24a, 32­35 e 39 LIAut133;

f.

articoli 2, 4, 9­11, 16, 19, 20, 21­32, 34­37 e 41 LIOm134;

g.

articolo 30 della legge sul CO2135;

h.

articolo 23 LTTP136;

i.

articoli 23, 28, 31a, 34, 49­51, 58, 65, 67 e 69 LAlc137;

j.

articoli 35c e 54 LPAmb138.

Art. 214

Disposizioni del diritto anteriore ancora applicabili

Il Consiglio federale stabilisce quali delle seguenti disposizioni della legge sulle dogane anteriore139 o quali parti di queste disposizioni rimangono ancora applicabili dopo l'entrata in vigore della presente legge: 1

a.

articoli 6, 8, 9, 12­15, 18 e 19;

b.

articoli 21­29, 32­35, 38­40, 42, 43­45 e 47­67;

c.

articoli 68­70, 72­76, 81, 86 e 89;

d.

articolo 116;

e.

articolo 127.

Esso stabilisce le disposizioni, modificate o abrogate secondo l'allegato 2 e che secondo l'articolo 213 capoverso 2 esso ha dichiarato non ancora applicabili, o le parti di queste disposizioni che sono ancora applicabili nella versione del diritto anteriore.

2

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

RS 172.021 RS 641.20 RS 641.31 RS 641.411 RS 641.51 RS 641.61 RS 641.71 RS 641.81 RS 680 RS 814.01 RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491

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Art. 215

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Equivalenze terminologiche

Se nelle disposizioni applicabili della presente legge o degli atti normativi di natura fiscale sono usate espressioni che non sono usate nelle disposizioni del diritto anteriore ancora applicabili in virtù dell'articolo 214, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche: 1

Espressione secondo il nuovo diritto

Espressione secondo il diritto anteriore

a. responsabile delle merci

a. persona secondo la lettera f

b. responsabile dei dati

b. persona incaricata di allestire la dichiarazione doganale

c. dichiarazione delle merci

c. a seconda dell'atto normativo di natura fiscale, dichiarazione doganale, dichiarazione fiscale, dichiarazione o registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'UDSC

d. dichiarazione delle merci semplificata

d. dichiarazione doganale semplificata secondo le disposizioni emanate sulla base dell'articolo 42 della legge sulle dogane anteriore140

e. possibilità che la dichiarazione delle merci diventi vincolante nel territorio doganale

e. accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio doganale

140

RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491

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Espressione secondo il nuovo diritto

Espressione secondo il diritto anteriore

f. debitore fiscale

f. a seconda dell'atto normativo di natura fiscale, la seguente persona: 1. per la legge sulle dogane anteriore e la LIVA141: debitore doganale 2. per la LImT142, la LIB143, la LIAut144, la LIOm145 e la LAlc146: persona soggetta o assoggettata all'imposta 3. per la legge sul CO2147, la LTTP148 e la LUSN149: persona assoggettata alla tassa o al pagamento della tassa 4. per la LPAmb150: soggetto alla tassa

g. tributi all'importazione

g. dazi all'importazione e tributi doganali all'importazione secondo la legge sulle dogane anteriore nonché tributi riscossi sull'importazione di merci in virtù degli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 8 lettere b­i

h. tributi all'esportazione

h. dazi all'esportazione e tributi doganali all'esportazione secondo la legge sulle dogane anteriore

i. tributi nazionali

i. tributi riscossi al di fuori del traffico transfrontaliero delle merci in virtù degli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 8 lettere c­k

j. atto normativo di natura non fiscale

j. disposti federali di natura non doganale secondo l'articolo 1 lettera d della legge sulle dogane anteriore

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

RS 641.20 RS 641.31 RS 641.411 RS 641.51 RS 641.61 RS 680 RS 641.71 RS 641.81 RS 741.71 RS 814.01

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Espressione secondo il nuovo diritto

Espressione secondo il diritto anteriore

k. persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

k. a seconda dell'atto normativo di natura fiscale, la seguente persona: 1. per la riscossione dei tributi all'importazione e all'esportazione in virtù della LTDo151 e dei tributi all'importazione in virtù della LIVA, della LIB, della LIAut, della LIOm, della legge sul CO2, della LTTP, della LAlc e della LPAmb: persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge sulle dogane anteriore 2. per la riscossione dei tributi nazionali in virtù della LImT, della LIB, della LIAut, della LIOm, della legge sul CO2, della LTTP, della LAlc, della LUSN e della LPAmb: la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi o avente diritto alla restituzione 3. per la riscossione dei tributi all'importazione in virtù della LImT: l'importatore

l. destinazione delle merci

l. regimi doganali secondo l'articolo 47 capoverso 2 della legge sulle dogane anteriore nonché il fatto di portare merci non imposte in un deposito fiscale autorizzato, deposito autorizzato o deposito fiscale ai sensi della LImT, della LIOm o della LAlc

m. deposito fiscale

m. deposito fiscale autorizzato (secondo la LImT) o deposito autorizzato (secondo la LIOm)

Se nelle disposizioni applicabili della presente legge o degli atti normativi di natura fiscale è usata l'espressione «importazione», è determinante il significato secondo il nuovo diritto.

2

Il Consiglio federale può stabilire ulteriori equivalenze terminologiche o stabilire, per ulteriori espressioni, che è determinante il significato secondo il nuovo diritto.

3

151

RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 216

FF 2022 2725

Disposizioni concernenti la protezione giuridica

Se per la protezione giuridica una disposizione del diritto anteriore ancora applicabile secondo l'articolo 214 prevede la competenza di un ufficio che dopo l'entrata in vigore della presente legge e della LTDo152 non esiste più, è competente in sua vece: Competenza secondo il diritto anteriore

Competenza nel periodo in cui è applicabile un diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto

a. ufficio doganale

a. livello locale dell'UDSC

b. direzione di circondario come autorità che emana la decisione di prima istanza

b. livello regionale dell'UDSC

c. direzione di circondario come autorità di ricorso

c. livello regionale dell'UDSC

d. Direzione generale delle dogane d. ufficio all'interno della direzione come autorità che emana la decisione dell'UDSC che emana la decisione di prima istanza e. Direzione generale delle dogane come autorità di ricorso

Art. 217

e. ufficio all'interno della direzione dell'UDSC competente per la procedura di ricorso

Progetti pilota ed esercizio parallelo

Nel periodo in cui alla riscossione di un tributo è applicabile, in virtù dell'articolo 212, un diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto, l'UDSC può testare la riscossione di questo tributo mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 nell'ambito di un progetto pilota.

1

Nel periodo in cui alla riscossione di un tributo è applicabile, in virtù dell'articolo 212, un diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto, esso può gestire in parallelo, ai fini della riscossione del tributo (esercizio parallelo), il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 e i sistemi d'informazione ancora gestiti secondo la legge sulle dogane anteriore153 e le sue disposizioni d'esecuzione. L'esercizio parallelo per la riscossione di un tributo nel traffico transfrontaliero delle merci dura almeno sei mesi.

I partecipanti alla procedura d'imposizione sono liberi di scegliere a partire da quando intendono utilizzare il sistema d'informazione di cui all'articolo 118.

2

Ai partecipanti a un progetto pilota e alle persone che nel quadro di un esercizio parallelo scelgono di utilizzare il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 è applicabile, durante il progetto pilota o l'esercizio parallelo, esclusivamente il nuovo diritto; non sono più applicabili le disposizioni del diritto anteriore che in virtù dell'ar3

152 153

RS ...

RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491

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FF 2022 2725

ticolo 214 il Consiglio federale ha dichiarato ancora applicabili per il tributo in questione. L'UDSC conclude accordi di diritto pubblico con queste persone. Per gli accordi fa stato l'articolo 192 capoverso 4.

L'esercizio parallelo termina alla fine del periodo stabilito dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 212 capoverso 4, durante il quale alla riscossione del tributo in questione è applicabile il diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto.

4

Capitolo 5: Coordinamento con altri atti normativi Art. 218 Con l'entrata in vigore della legge federale del 17 dicembre 2021154 sull'armonizzazione delle pene, il tenore dell'articolo 203 capoverso 2 lettera a della presente legge è il seguente: 1

a.

articolo 14 capoversi 1­3 DPA155;

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021156 della legge federale del 16 marzo 2012157 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, il tenore dell'articolo 203 capoverso 2 lettera b della presente legge è il seguente: 2

b.

articolo 26 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 marzo 2012158 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;

Capitolo 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 219 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla legge del ...159 sui tributi doganali.

3

154 155 156 157 158 159

FF 2021 2997 RS 313.0 FF 2021 667 RS 453 RS 453 RS ...

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Legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Allegato 1 (art. 135 cpv. 2 e art. 211 cpv. 4 e 6)

Accesso dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione 1. Accesso ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nel sistema d'informazione dell'UDSC di cui all'articolo 118 (art. 135 cpv. 2)

Categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure

Categoria di dati relativa alle finanze

Categoria di dati relativa ai controlli aziendali

Categoria di dati relativa alle misure amministrative

Categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali

M

V

V

V

M

M

M

M

V

V

V

M

M

M

M

V

V

V

M

M

M

M

Categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi

Categoria di dati relativa al perseguimento penale

M

Categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione

Categoria di dati relativa ai controlli

Categoria di dati relativa ai tributi nazionali

Categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci

V = Visualizzazione M = Mutazione

Funzioni dei collaboratori dell'UDSC Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto Competenza di controllo160

M

Coordinamento degli impieghi

M

Controllo aziendale

160

M

V

M V

M

Collaboratori dell'UDSC che nel controllo di merci, persone e mezzi di trasporto prendono decisioni specialistiche in casi complessi, esercitano la vigilanza in merito alla qualità e alla legalità dei controlli nonché alla sicurezza durante i controlli oppure svolgono compiti di sostegno per quanto riguarda il disbrigo dei casi.

82 / 170

Categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure Categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione Categoria di dati relativa alle finanze

V M M M V

V V V V V M V V

Controllo dei metalli preziosi

V

Tributi

Gestione finanziaria

V

Amministrazione del sistema

83 / 170 M

M

M

V

M

M V

M M M M

Categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali

Categoria di dati relativa al perseguimento penale

V

Categoria di dati relativa alle misure amministrative

Categoria di dati relativa ai controlli

V

Analisi dei rischi Categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi

Categoria di dati relativa ai tributi nazionali

Perseguimento penale Categoria di dati relativa ai controlli aziendali

Categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci

Legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC FF 2022 2725

V V M V

V M

V V V

M M

M

M V

M M M

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Sistema d'informazione in materia penale (art. 110a della legge sulle dogane anteriore161)

Sistema d'informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali (art. 110b della legge sulle dogane anteriore)

Sistema d'informazione per l'elaborazione di analisi dei rischi (art. 110c della legge sulle dogane anteriore)

Sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione (art. 110d della legge sulle dogane anteriore)

Sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine (art. 110e della legge sulle dogane anteriore)

Sistema d'informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (art. 110f della legge sulle dogane anteriore)

2. Accesso ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione secondo la legge sulle dogane anteriore e le sue disposizioni d'esecuzione che sono ancora gestiti e in quelli la cui gestione è sospesa (art. 211 cpv. 4 e 6)

X

X

X

X

X

X

Competenza di controllo162

X

X

X

X

X

X

Coordinamento degli impieghi

X

X

X

X

Funzioni dei collaboratori dell'UDSC Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto

X

X

Controllo aziendale

X

X

Perseguimento penale

X

X

X

X

X

X

Analisi dei rischi

X

X

X

X

X

X

Controllo dei metalli preziosi 161 162

X

RU 2006 2197; 2007 1411, 2895; 2008 5463; 2009 361; 2011 981, 1743, 5891; 2013 231; 2016 2429; 2018 3161; 2020 2743; 2022 462, 491 Collaboratori dell'UDSC che nel controllo di merci, persone e mezzi di trasporto prendono decisioni specialistiche in casi complessi, esercitano la vigilanza in merito alla qualità e alla legalità dei controlli nonché alla sicurezza durante i controlli oppure svolgono compiti di sostegno per quanto riguarda il disbrigo dei casi.

84 / 170

Amministrazione del sistema

85 / 170 X

X X X

Sistema d'informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (art. 110f della legge sulle dogane anteriore)

X

Sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine (art. 110e della legge sulle dogane anteriore)

X

Sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione (art. 110d della legge sulle dogane anteriore)

Sistema d'informazione per l'elaborazione di analisi dei rischi (art. 110c della legge sulle dogane anteriore)

Gestione finanziaria Sistema d'informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali (art. 110b della legge sulle dogane anteriore)

Tributi Sistema d'informazione in materia penale (art. 110a della legge sulle dogane anteriore161)

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC FF 2022 2725

X X X

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Allegato 2 (art. 210)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997163 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 13e cpv. 1 Le autorità di polizia e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

1

Art. 23n cpv. 6 Fedpol, l'UDSC e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

6

Art. 24a cpv. 7, primo periodo Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità cantonali di polizia e dell'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», mediante una procedura di richiamo, al fine di impedire comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive. ...

7

2. Legge federale del 25 settembre 2015164 sulle attività informative Art. 20 cpv. 1 lett. b Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti: 1

b.

163 164

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);

RS 120 RS 121

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 51 cpv. 4 lett. e Le seguenti persone hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di INDEX SIC indicati di seguito: 4

e.

i collaboratori dell'UDSC con la funzione «perseguimento penale», ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l'adempimento dei compiti dell'UDSC nell'ambito del perseguimento penale, nella misura in cui il diritto federale lo preveda, e i collaboratori dell'UDSC con la funzione «analisi dei rischi», ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per la sorveglianza e il controllo del traffico di merci e persone attraverso il confine doganale.

3. Legge federale del 16 dicembre 2005165 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 68b cpv. 2166 Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l'obbligo di rimpatrio, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l'ufficio SIRENE.

2

Art. 102b cpv. 1 lett. a Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento: 1

a.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi»;

Art. 103c cpv. 1 lett. a e c, 2 e 4 lett. e Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226167: 1

a.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito del controllo alle frontiere;

165 166

RS 142.20 Nella versione secondo l'all. 1 n. 1 del decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 8813.

167 V. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

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c.

2

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l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l'esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l'allestimento e l'aggiornamento del fascicolo EES.

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES: a.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;

b.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 109a);

c.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 4

e.

l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

Art. 108e cpv. 2, frase introduttiva e lett. a e b168 nonché 3 lett. e 2

Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS: a.

168

la SEM, l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità

Nella versione secondo l'all. n. 1 del decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 6963.

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cantonali e comunali competenti in materia di migrazione, per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera; b.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, per adempiere i propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;

Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

e.

l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

Art. 109a cpv. 2 lett. a, c e d nonché 3, frase introduttiva e lett. e 2

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: a.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli interventi» e «analisi dei rischi» nonché i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;

c.

l'UDSC per le funzioni «controllo di persone, merci e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli interventi» e «analisi dei rischi» nonché le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di preparare ed effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;

d.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» nonché le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

e.

l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

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Art. 109b cpv. 3 lett. e169 Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS: 3

e.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e i posti di confine delle polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.

Art. 109c lett. a170 La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità: a.

UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e posti di confine delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;

Art. 109h lett. abis ed f Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti: abis. il personale estero che svolge un impiego in Svizzera conformemente al regolamento (UE) 2019/1896171 dispone degli stessi diritti di accesso al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno dei collaboratori della SEM secondo la lettera a; l'accesso al sistema d'informazione avviene sotto la direzione delle autorità svizzere; la competente autorità svizzera garantisce che il personale estero rispetti le disposizioni concernenti la protezione dei dati in Svizzera e la sicurezza informatica; f.

le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i­n);

169

Nella versione secondo l'all. 1 n. 1 del decreto federale del 19 marzo 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2021 674.

170 Nella versione secondo l'all. 1 n. 1 del decreto federale del 19 marzo 2021 menzionato nella nota a piè di pagina relativa all'art. 109b cpv. 3 lett. e.

171 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

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Art. 110b cpv. 3 lett. c172 3

Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni: c.

l'UDSC, nell'ambito dei suoi compiti di natura fiscale e non fiscale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 110c cpv. 1 lett. b e c173 Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi: 1

b.

l'UDSC e le autorità cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16­18 del regolamento (UE) 2017/2226174;

c.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'UDSC e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS;

Art. 110d cpv. 2 lett. e175 2

Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni: e.

l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

4. Legge del 26 giugno 1998176 sull'asilo Art. 99 cpv. 2, 3 e 4, primo periodo Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.

2

Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.

3

Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, fedpol ne informa la SEM, le autorità cantonali di polizia interessate nonché l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e 4

172 173 174 175 176

Nella versione secondo l'all. 1 n. 1 del decreto federale del 19 marzo 2021 menzionato nella nota a piè di pagina relativa all'art. 109b cpv. 3 lett. e.

Nella versione secondo l'all. 1 n. 1 del decreto federale del 19 marzo 2021 menzionato nella nota a piè di pagina relativa all'art. 109b cpv. 3 lett. e.

V. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

Nella versione secondo l'all. 1 n. 1 del decreto federale del 19 marzo 2021 menzionato nella nota a piè di pagina relativa all'art. 109b cpv. 3 lett. e.

RS 142.31

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«analisi dei rischi», indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). ...

5. Legge federale del 20 giugno 2003177 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 7a cpv. 3 lett. e Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione: 3

e.

l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «coordinamento degli impieghi», «competenza di controllo» e «analisi dei rischi»;

Art. 9 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. e La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

e.

posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

e.

posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

6. Legge del 22 giugno 2001178 sui documenti d'identità Art. 12 cpv. 2 lett. c Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione: 2

c.

177 178

l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo»,

RS 142.51 RS 143.1

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«coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi», esclusivamente per la verifica dell'identità;

7. Legge federale del 20 dicembre 1968179 sulla procedura amministrativa Art. 2 cpv. 1bis La presente legge si applica alle procedure secondo la legge del ...180 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) per quanto la LE-UDSC o un atto normativo di natura fiscale secondo l'articolo 8 LEUDSC non vi deroghi.

1bis

Art. 3 lett. e Abrogata Inserire dopo la disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 Disposizione finale della modifica del ...

Finché il Consiglio federale, sulla base degli articoli 212 capoverso 1 e 213 capoverso 2 LE-UDSC181, dichiara l'articolo 2 capoverso 1bis non ancora applicabile a un tributo riscosso dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, l'articolo 3 lettera e rimane applicabile.

8. Codice penale182 Art. 246 primo comma Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali, quali i bolli degli ispettori delle carni e le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso,

179 180 181 182

RS 172.021 RS ...

RS ...

RS 311.0

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Art. 354 cpv. 2 lett. c 2

Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: c.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi»;

9. Codice penale militare del 13 giugno 1927183 Art. 3 cpv. 1 n. 6 1

Sono sottoposti al diritto penale militare: 6.

i militari di professione, i militari a contratto temporaneo nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995184, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;

Art. 183 cpv. 2 Abrogato Art. 235 n. 2 Abrogato Disposizione transitoria della modifica del...

I membri del Corpo delle guardie di confine contro i quali è stato avviato un procedimento da parte delle autorità penali militari prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono, per il reato in questione, sottoposti alla presente legge.

10. Procedura penale militare del 23 marzo 1979185 Art. 7 cpv. 2 2

I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari.

183 184 185

RS 321.0 RS 510.10 RS 322.1

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Art. 11 cpv. 2, primo periodo 2

I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari. ...

Art. 14 cpv. 2, primo periodo 2

I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari. ...

Art. 116 cpv. 3, secondo periodo, e 149 cpv. 2, secondo periodo Abrogati Art. 220b

Disposizione transitoria della modifica del ...

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono conclusi conformemente al diritto anteriore.

11. Legge federale del 7 ottobre 1994186 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati Art. 4 cpv. 1 lett. a Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale: 1

a.

organi di perseguimento penale, servizi di polizia e Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);

Art. 5 cpv. 1bis, primo periodo Fedpol, d'intesa con l'UDSC, può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'UDSC. ...

1bis

12. Legge federale del 13 giugno 2008187 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 10 cpv. 4 lett. e 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: e.

186 187

l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per le funzioni «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale», «analisi dei rischi» e «competenza di controllo», nell'ambito dei suoi compiti di natura RS 360 RS 361

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fiscale e non fiscale, per la pianificazione e l'esecuzione di controlli di merci, persone e mezzi di trasporto nonché per il perseguimento penale.

Art. 11 cpv. 5 lett. e 5

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: e.

l'UDSC per le funzioni «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale», «analisi dei rischi» e «competenza di controllo», nell'ambito dei suoi compiti di natura fiscale e non fiscale, per la pianificazione e l'esecuzione di controlli di merci, persone e mezzi di trasporto nonché per il perseguimento penale.

Art. 12 cpv. 6 lett. d 6

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: d.

l'UDSC per le funzioni «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale», «analisi dei rischi» e «competenza di controllo», nell'ambito dei suoi compiti di natura fiscale e non fiscale, per la pianificazione e l'esecuzione di controlli di merci, persone e mezzi di trasporto nonché per il perseguimento penale.

Art. 15 cpv. 3 lett. h e 4 lett. b188 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato: 3

h.

l'UDSC per la funzione «perseguimento penale», per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a ed i;

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: 4

b.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «controllo aziendale», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi»;

Art. 17 cpv. 4 lett. i 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata: i.

188

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi»;

Nella versione secondo l'all. 1 n. 5 del decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 8813.

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13. Legge del 20 marzo 2008189 sulla coercizione Art. 2 cpv. 2 La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi di polizia civili della Confederazione o dei Cantoni oppure a favore dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

2

14. Legge del 17 giugno 2011190 sulla promozione dello sport Art. 20 cpv. 3, primo periodo Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, esso è autorizzato a trattenere, in occasione dei controlli, i prodotti dopanti e a far capo all'organo competente per le misure antidoping di cui all'articolo 19. ...

3

15. Legge del 20 giugno 2003191 sul trasferimento dei beni culturali Art. 4a

Dichiarazione delle merci

Chiunque importa, fa transitare o esporta beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 deve dichiararli come tali nella dichiarazione delle merci destinata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e in tale dichiarazione deve fornire le indicazioni stabilite dal Consiglio federale.

Art. 19, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 1

L'UDSC controlla alla frontiera il trasferimento dei beni culturali.

Esso è autorizzato a trattenere beni culturali sospetti all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione, a metterli provvisoriamente al sicuro e a sporgere denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

2

Art. 29

Obbligo d'informare

L'UDSC e le autorità competenti per il perseguimento penale informano il Servizio specializzato in merito alle infrazioni alla presente legge.

189 190 191

RS 364 RS 415.0 RS 444.1

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16. Legge federale del 16 marzo 2012192 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette Art. 6 cpv. 1 Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli come tali nella dichiarazione delle merci destinata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e in tale dichiarazione deve fornire le indicazioni stabilite dal Consiglio federale. Il Consiglio federale disciplina la dichiarazione in caso di importazione, esportazione o transito che riguarda le enclavi doganali svizzere.

1

Inserire prima del titolo della sezione 8 Art. 13a

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

Nell'ambito della sua attività di controllo, l'USAV può ordinare esemplari di specie protette utilizzando un nome fittizio se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della presente legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

1

Esso informa le persone interessate in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio al più tardi al termine del procedimento.

2

Art. 27 cpv. 1, 1bis e 2 L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 26. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974193 sul diritto penale amministrativo (DPA).

1

Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del ...194 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC), alla legge del...195 sui tributi doganali (LTDo) o alla legge del 12 giugno 2009196 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC. La procedura è retta dalla LE-UDSC e dalla DPA.

1bis

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 o 1bis e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005197 sulla protezione degli animali, alla LTDo, alla LE-UDSC, alla LIVA, alla legge del 20 giugno 2014198 sulle derrate alimentari, alla legge del 29 aprile 1998199 sull'agricoltura, alla legge del 1° luglio 1966200 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 1986201 sulla caccia o alla 2

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

RS 453 RS 313.0 RS ...

RS ...

RS 641.20 RS 455 RS 817.0 RS 910.1 RS 916.40 RS 922.0

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legge federale del 21 giugno 1991202 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

17. Legge federale del 16 dicembre 2005203 sulla protezione degli animali Art. 31 cpv. 2 e 3 L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del ...204 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC), alla legge del ...205 sui tributi doganali (LTDo) o alla legge del 12 giugno 2009206 sull'IVA (LIVA), le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla LE-UDSC, alla LTDo o alla LIVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.

3

18. Legge militare del 3 febbraio 1995207 Art. 18 cpv. 1 lett. g Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego: 1

g.

i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) indispensabili per il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto e autorizzati a portare armi e mezzi ausiliari secondo l'articolo 113 capoverso 1 della legge del ...208 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC;

Art. 100 cpv. 2 e cpv. 3 lett. d Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo: 2

a.

202 203 204 205 206 207 208

agli organi di polizia civili;

RS 923.0 RS 455 RS ...

RS ...

RS 641.20 RS 510.10 RS ...

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b.

3

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all'UDSC, per quanto svolga compiti per la salvaguardia della sicurezza interna del Paese e la protezione della popolazione.

Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a: d.

applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo ai sensi del capoverso 2, la coercizione di polizia e misure di polizia nei confronti di civili conformemente alla legge del 20 marzo 2008209 sulla coercizione.

Art. 110 cpv. 4 Abrogato

19. Legge federale del 13 dicembre 1996210 sul materiale bellico Art. 3

Rapporto con altre leggi

Sono fatte salve la legge del ...211 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, la legge del ...212 sui tributi doganali, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero.

Art. 17 cpv. 2 È richiesta un'autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali nonché per le forniture da siffatti depositi verso l'estero.

2

Art. 28 cpv. 2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dai collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per il perseguimento penale e la ricerca, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.

2

Art. 29 cpv. 1, secondo periodo 1

... Il controllo alla frontiera è di competenza dell'UDSC.

Art. 40 cpv. 2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché l'UDSC sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

2

209 210 211 212

RS 364 RS 514.51 RS ...

RS ...

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20. Legge del 20 giugno 1997213 sulle armi Art. 2 cpv. 1, primo periodo La presente legge non si applica all'esercito, al Servizio delle attività informative della Confederazione, all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e alle autorità di polizia. ...

1

Art. 22c

Controllo da parte dell'UDSC

L'UDSC effettua controlli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all'esportazione.

Art. 23 cpv. 1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge del ...214 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC.

1

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo ... Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o ai collaboratori dell'UDSC. ...

1

Art. 32c cpv. 7 I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all'Ufficio federale di polizia, all'UDSC e ai servizi competenti dell'amministrazione militare per l'adempimento dei loro compiti legali.

7

Art. 36 cpv. 2 e 3 L'UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sul territorio svizzero.

2

3

Abrogato

213 214

RS 514.54 RS ...

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21. Legge del 17 giugno 2016215 sull'approvvigionamento del Paese Art. 55 cpv. 3 Abrogato

22. Legge del 12 giugno 2009216 sull'IVA Art. 3 lett. a Ai sensi della presente legge si intende per: a.

territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 11 capoverso 2 della legge del ...217 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC);

Art. 7 cpv. 3 lett. a e 4 In caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione: 3

a.

disponga di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per assegnare il bene a proprio nome alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a LE-UDSC218; dichiarazione d'adesione estero) e al momento della nascita del debito fiscale non abbia rinunciato all'utilizzo di questa dichiarazione d'adesione; oppure;

In caso di fornitura di un bene da un deposito nel territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero se: 4

a.

il bene è stato portato dall'estero nel deposito in territorio svizzero;

b.

il destinatario della fornitura e la controprestazione da pagare erano già noti al momento dell'importazione del bene; e

c.

il bene si trova in libera pratica.

Art. 23 cpv. 2 n. 3, 3bis, 5, 6, 7 lett. b e 11 nonché cpv. 3, primo periodo 2

Sono esenti dall'imposta: 3.

215 216 217 218 219

la fornitura di beni che si trovavano già nel territorio svizzero, tuttavia non in libera pratica a causa della destinazione delle merci del transito (art. 24 cpv. 1 lett. c LE-UDSC219), dell'importazione per il perfezionamento attivo (art. 24 cpv. 1 lett. d LE-UDSC), dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) o dell'introduzione in un deposito doganale

RS 531 RS 641.20 RS ...

RS ...

RS ...

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(art. 24 cpv. 1 lett. g LE-UDSC) oppure in applicazione diretta di un trattato internazionale e per i quali il debito fiscale è interamente o parzialmente annullato in virtù dell'articolo 39 capoverso 3 LE-UDSC; non è invece esente dall'imposta la fornitura di tali beni se il fornitore della prestazione dispone di un'autorizzazione dell'AFC per assegnare i beni a proprio nome alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a LE-UDSC; dichiarazione d'adesione territorio svizzero) e al momento della nascita del debito fiscale all'atto dell'importazione in libera pratica non ha rinunciato a utilizzare questa dichiarazione d'adesione; 3bis. Abrogato 5.

il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati nel momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante secondo l'articolo 20 LE-UDSC;

6.

il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'esportazione di beni in libera pratica e tutte le prestazioni connesse;

7.

le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: b. che sono effettuate in relazione con beni non in libera pratica nel territorio svizzero;

11. la fornitura di beni non in libera pratica da negozi in zona franca di tasse secondo l'articolo 71 capoverso 1 LE-UDSC a viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero.

Si ha trasporto o spedizione direttamente all'estero ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato o portato in un deposito doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. ...

3

Art. 28 cpv. 1 lett. c Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: 1

c.

l'imposta sull'importazione da lui versata o da versare, il cui debito fiscale non è condizionato o il cui debito fiscale è condizionato ed è scaduto, nonché l'imposta sull'importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63).

Art. 50

Diritto applicabile

La LE-UDSC220 e la legge del ...221 sui tributi doganali (LTDo) sono applicabili all'imposta sull'importazione, sempre che la presente legge non contenga disposizioni derogatorie.

1

220 221

RS ...

RS ...

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Se per la riscossione dell'imposta sull'importazione il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

Art. 51

Assoggettamento

È assoggettato all'imposta sull'importazione, fatto salvo il capoverso 2, la persona che dispone economicamente dei beni nei seguenti momenti: 1

a.

immediatamente dopo che i beni sono portati nel territorio doganale;

b.

immediatamente dopo che i beni che erano stati assegnati alla destinazione delle merci del transito (art. 24 cpv. 1 lett. c LE-UDSC222), dell'importazione per il perfezionamento attivo (art. 24 cpv. 1 lett. d LE-UDSC), dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) o dell'introduzione in un deposito doganale (art. 24 cpv. 1 lett. g LE-UDSC) sono assegnati a un'altra di queste destinazioni delle merci, alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a LE-UDSC) o alla stessa destinazione delle merci con altre condizioni;

c.

al momento dell'esigibilità di un debito fiscale condizionato (art. 47 cpv. 2 LE-UDSC) per i beni assegnati a una destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c, d, f o g LE-UDSC o che in applicazione diretta di un trattato internazionale si trovano nel territorio doganale, tuttavia non in libera pratica.

Anziché la persona di cui al capoverso 1 è assoggettato all'imposta sull'importazione: 2

222

a.

il fornitore della prestazione: 1. per le forniture da parte di persone che secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a utilizzano la dichiarazione d'adesione estero o che secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b sono registrate come contribuenti sul territorio svizzero in ragione dell'importazione di piccoli invii, e 2. per le forniture secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 3 di beni non esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero poiché il fornitore della prestazione assegna a proprio nome i beni forniti alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a LE-UDSC) utilizzando la dichiarazione d'adesione territorio svizzero;

b.

l'ultimo destinatario per le operazioni a catena in caso di importazione, fatta eccezione per le forniture di cui all'articolo 7 capoverso 3;

RS ...

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c.

il destinatario: 1. per l'importazione di beni che sono portati in un deposito in territorio svizzero, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 4, 2. per i beni portati nel territorio doganale che all'estero erano stati messi a disposizione per l'uso o il godimento, se le forniture sono considerate effettuate all'estero secondo l'articolo 7, e 3. per la messa a disposizione per l'uso o il godimento di beni che erano stati assegnati a una destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c, d, f o g LE-UDSC e che sono assegnati a un'altra di queste destinazioni delle merci, alla destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a LE-UDSC o alla stessa destinazione delle merci con altre condizioni; oppure

d.

la persona che riceve dall'estero, da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero, i beni per il perfezionamento a cottimo e che in seguito esporta direttamente i beni perfezionati.

Art. 51a

Responsabilità solidale per l'imposta sull'importazione

Il responsabile dei dati secondo l'articolo 6 lettera j LE-UDSC223 è solidalmente responsabile per l'imposta sull'importazione con la persona assoggettata a tale imposta, tranne se: 1

a.

la persona assoggettata all'imposta sull'importazione ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);

b.

l'UDSC ha richiesto l'imposta sull'importazione direttamente alla persona assoggettata a tale imposta; e

c.

la persona assoggettata all'imposta sull'importazione ha conferito un mandato di rappresentanza diretta al responsabile dei dati.

L'UDSC può esigere dal responsabile dei dati la prova del suo potere di rappresentanza.

2

Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1

Soggiacciono all'imposta sull'importazione: b.

223 224

l'importazione in libera pratica da parte di viaggiatori in provenienza dall'estero nel traffico aereo di beni acquistati in esenzione da imposta in negozi in zona franca di tasse secondo l'articolo 71 capoverso 1 LE-UDSC224.

RS ...

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Art. 53 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, f e i­l nonché 1bis, 1ter e 2 1

È esente dall'imposta sull'importazione l'importazione di: d.

beni che il Consiglio federale dichiara esenti da dazio in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettere b­d e g­k LTDo225;

f.

beni assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. b LE-UDSC226), imposti e portati all'estero e che sono rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;

i.

beni assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) e imposti; è fatto salvo il capoverso 1bis;

j.

beni importati per il perfezionamento a cottimo e assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo (art. 24 cpv. 1 lett. d LE-UDSC) da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero e imposti;

k.

beni assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) o esportati per il perfezionamento a cottimo e assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo (art. 24 cpv. 1 lett. e LE-UDSC) e imposti e che sono rispediti al mittente in territorio svizzero; è fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;

l.

beni assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. b LE-UDSC) per il perfezionamento a cottimo, imposti e portati all'estero e che sono rispediti al mittente in territorio svizzero; è fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.

Sulla controprestazione per l'uso di beni secondo il capoverso 1 lettera i viene riscossa l'imposta sull'importazione; il calcolo è retto dall'articolo 54 capoverso 1 lettera d. L'imposta sull'importazione non è riscossa se la persona assoggettata a tale imposta: 1bis

a.

ha sede o domicilio all'estero;

b.

è registrata come contribuente sul territorio svizzero;

c.

allestisce il rendiconto secondo il metodo effettivo; e

d.

importa provvisoriamente mezzi d'esercizio per la costruzione di un'opera o l'esecuzione di un mandato.

Se i beni sono assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo (art. 24 cpv. 1 lett. d LE-UDSC) e le condizioni per l'esenzione 1ter

225 226

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dall'imposta secondo il capoverso 1 lettera j non sono adempiute, l'esenzione dall'imposta sull'importazione avviene per via di restituzione. L'imposta sull'importazione è restituita solo se la persona assoggettata a tale imposta non può farsi computare l'imposta sull'importazione dall'AFC o dall'amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein. La restituzione avviene dopo l'esportazione dei beni.

Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che dichiara esenti da dazio in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LTDo.

2

Art. 54 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, d, e, f e g, 2, 3 lett. a nonché 4 1

L'imposta sull'importazione è calcolata: b.

sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto: 1. con beni assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. a LE-UDSC227), e 2. da persona che non è registrata come contribuente sul territorio svizzero;

d.

sulla controprestazione per l'uso di beni che sono stati assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) e imposti, purché l'imposta sull'importazione su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;

e.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) e imposti o esportati per il perfezionamento a cottimo e assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo (art. 24 cpv. 1 lett. e LE-UDSC) e imposti e che sono rispediti al mittente in territorio svizzero;

f.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) assegnati alla destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. b LE-UDSC) per il perfezionamento a cottimo, imposti e portati all'estero e che sono rispediti al mittente in territorio svizzero;

g.

sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, la persona assoggettata all'imposta sull'importazione dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56 in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.

Se il calcolo dell'imposta sull'importazione è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dalla persona assoggettata all'imposta sull'importazione o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.

2

227

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3

Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: a.

4

le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sull'importazione da riscuotere;

Abrogato

Art. 55 1

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Aliquote d'imposta

Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione ammonta al 7,7 per cento.

Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l'imposta sull'importazione ammonta al 2,5 per cento.

2

Art. 56

Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale

Il debito fiscale sorge simultaneamente al debito fiscale secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 LE-UDSC228.

1

L'articolo 39 LE-UDSC non si applica al debito fiscale se i beni sono assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e imposti ma le condizioni per l'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera j della presente legge non sono adempiute.

2

Il debito fiscale condizionato secondo l'articolo 39 capoverso 3 LE-UDSC è annullato solo se è stata pagata un'imposta sull'importazione dovuta secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d della presente legge.

3

Il debito fiscale si prescrive simultaneamente al debito fiscale secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 LE-UDSC. La prescrizione è sospesa finché è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).

4

Se il debito fiscale è modificato a causa di un adeguamento successivo della controprestazione, segnatamente a causa di modifiche contrattuali o di adeguamenti di prezzo operati tra imprese collegate in base a direttive riconosciute, l'imposta sull'importazione di cui è stato calcolato un importo insufficiente dev'essere annunciata all'UDSC entro 30 giorni da tale adeguamento. L'annuncio e la rettifica possono essere omessi se l'imposta sull'importazione da pagare successivamente può essere dedotta a titolo d'imposta precedente conformemente all'articolo 28.

5

Art. 57 e 58 Abrogati Art. 59 cpv. 1, 2 e 6 Per le imposte sull'importazione riscosse in eccedenza o non dovute sussiste il diritto alla restituzione.

1

228

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Non sono restituite le imposte sull'importazione riscosse in eccedenza, non dovute o non più dovute, quando la persona assoggettata all'imposta sull'importazione è registrata come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l'imposta sull'importazione da versare o versata all'UDSC a titolo d'imposta precedente secondo l'articolo 28.

2

Il diritto alla restituzione delle imposte sull'importazione riscosse in eccedenza o delle imposte sull'importazione non dovute si prescrive in tutti i casi in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

6

Art. 60 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. a nonché 4 L'imposta sull'importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 28 non sono date e i beni: 1

2

a.

sono riesportati inalterati senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati; oppure

b.

pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, sono riesportati in seguito all'annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sull'importazione: 1. sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione dei beni o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione, e 2. sui tributi non restituibili riscossi dall'UDSC all'importazione.

L'imposta sull'importazione è restituita soltanto se: a.

la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa; e

Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per la destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica (art. 24 cpv. 1 lett. b LE-UDSC229). Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate all'UDSC entro 60 giorni dalla notifica della decisione d'imposizione.

4

Art. 61 Abrogato Art. 62 1

Competenza e procedura

L'imposta sull'importazione è riscossa dall'UDSC.

L'UDSC ha la facoltà di verificare i fatti determinanti per la determinazione dell'imposta sull'importazione. Gli articoli 68­70, 73­75a, 79 e 80 sono applicabili per analogia. Previa intesa, l'UDSC può affidare all'AFC gli accertamenti presso le persone registrate come contribuenti sul territorio svizzero.

2

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Art. 63 cpv. 1 1 Le persone assoggettate all'imposta sull'importazione registrate presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l'imposta sull'importazione nel rendiconto d'imposta periodico che trasmettono all'AFC (procedura di riporto del pagamento), invece di versarla all'UDSC, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente.

Art. 64

Condono dell'imposta

Oltre ai motivi di condono secondo l'articolo 61 LE-UDSC230, l'imposta sull'importazione può essere condonata in tutto o in parte se il responsabile dei dati (art. 6 lett. j LE-UDSC) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolvibilità della persona assoggettata all'imposta sull'importazione e, al momento della nascita del debito fiscale, la persona assoggettata all'imposta sull'importazione era registrata come contribuente sul territorio svizzero; l'insolvibilità della persona assoggettata all'imposta sull'importazione è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo.

Art. 75a cpv. 2 Essa esegue l'assistenza amministrativa applicando gli articoli 172­181 LEUDSC231.

2

Art. 76b cpv. 2 L'AFC può comunicare o rendere accessibili i dati di cui all'articolo 76a capoverso 3 mediante procedura di richiamo al personale dell'UDSC incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sull'importazione e dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

2

Art. 101 cpv. 4 Nella misura in cui le infrazioni sono perseguite dall'UDSC, per quanto riguarda il concorso di infrazioni è applicabile la LE-UDSC232.

4

Art. 103 cpv. 1 e 4 1

Per l'imposta sull'importazione la procedura è retta dalla LE-UDSC233.

Nei casi di lieve entità si può rinunciare a un procedimento penale. In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono. Per l'imposta sull'importazione si applica la LE-UDSC.

4

230 231 232 233

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Art. 105 cpv. 2 e 3 L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado, alle quali è equiparato un decreto penale passato in giudicato.

2

La prescrizione dell'obbligo di pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 DPA234 è retta: 3

a.

in linea di principio, dall'articolo 42;

b.

se è adempiuta una fattispecie di cui agli articoli 96 capoverso 4, 97 capoverso 2 o 99 oppure agli articoli 14­17 DPA, dai capoversi 1, 2 e 4; ciò ha effetto nei confronti di tutti i debitori.

23. Legge del 21 marzo 1969235 sull'imposizione del tabacco Sostituzione di espressioni In tutta la legge: a.

«Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC»;

b.

«deposito fiscale autorizzato» è sostituito con «deposito fiscale»;

c.

«Svizzera» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «territorio doganale».

Art. 1a

Ibis. Applicabilità 1 La legge del ...236 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) della legge sui compiti d'esecu- è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni dezione dell'UDSC rogatorie.

Se per la riscossione dell'imposta sul tabacco il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

Nella presente legge, per importatore si intende il responsabile delle merci secondo l'articolo 6 lettera i numero 1 LE-UDSC.

3

234 235 236

RS 313.0 RS 641.31 RS ...

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Art. 2 II. Autorità fiscale

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

Esso è indennizzato per le sue spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate dell'imposta sul tabacco. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

2

Art. 3 Abrogato Art. 4 cpv. 4 Abrogato Art. 5 lett. a Sono esenti dall'imposta: a.

le merci che secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del ...237 sui tributi doganali (LTDo) sono esenti da dazio nonché le merci che il Consiglio federale dichiara esenti da dazio in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a, c, d, f, g o j oppure dell'articolo 8 LTDo;

Art. 6 III. Obbligati al pagamento

Sono soggetti all'imposta: a.

sui tabacchi fabbricati nel territorio doganale: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo e i titolari di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale secondo l'articolo 69 LEUDSC238;

b.

sui tabacchi manufatti importati: il debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC.

Art. 7 e 8 Abrogati Art. 9 cpv. 1 lett. b 1

L'imposta è dovuta: b.

237 238

RS ...

RS ...

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Abrogata

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Art. 11 cpv. 1bis Il Consiglio federale può stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati. Le aliquote forfetarie possono riguardare più generi di tributi o di merci. L'imposta sul tabacco può rientrare tra queste aliquote forfetarie.

1bis

Art. 13 cpv. 3 lett. a 3

L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: a.

i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, nel territorio doganale e depositare un impegno di garanzia (revers) conformemente all'articolo 14;

Art. 15 cpv. 1 I fabbricanti di tabacchi manufatti, i titolari di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale secondo l'articolo 69 LE-UDSC239, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni. L'UDSC stabilisce le condizioni per il controllo.

1

Art. 16 cpv. 1bis Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti per i quali è provato che sono esportati dalla libera pratica o posti in un deposito fiscale.

1bis

Art. 17 cpv. 1 L'aliquota d'imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate nel territorio doganale è prestabilita dall'UDSC secondo le dichiarazioni dei prodotti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 14 ottobre 2009240 sull'imposizione del tabacco.

1

Art. 18­23 Abrogati

239 240

RS ...

RS 641.311

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Art. 24 cpv. 1 lett. a e b nonché 3 L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati nel territorio doganale e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se: 1

3

a.

è provato che la merce è esportata dalla libera pratica;

b.

la merce è rimasta presso il fabbricante o l'importatore oppure il fabbricante, l'importatore o il titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale secondo l'articolo 69 LEUDSC241 l'ha ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all'UDSC e, sotto il controllo di questo, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;

Abrogato

Art. 25 Abrogato Sezione 5 (art. 26­26e) Abrogata Art. 28 cpv. 4 Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un'organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza del Dipartimento federale dell'interno.

4

Sezione 7 (art. 30) Abrogata Sezione 8 (art. 31 e 32) Abrogata

241

RS ...

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Art. 34 I. Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali:

1. Principio

a.

la sottrazione d'imposta;

b.

la messa in pericolo dell'imposta;

c.

la ricettazione fiscale;

d.

la distrazione del pegno fiscale.

Art. 35 2. Sottrazione d'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte dell'imposta;

b.

consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati nel territorio doganale non imballati per la vendita al minuto; o

c.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

In caso di circostanze aggravanti e se l'imposta sottratta è particolarmente elevata o l'autore si è procacciato un profitto fiscale indebito, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato.

Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito.

4

L'imposta sottratta o il profitto fiscale indebito che non può essere determinato esattamente è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

5

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Art. 36 3. Messa in pericolo dell'imposta

È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, mette in pericolo l'imposta: 1

a.

non assolvendo l'obbligo di annunciarsi come fabbricante, importatore, titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale secondo l'articolo 69 LE-UDSC242 o negoziante, di presentare una dichiarazione delle merci o rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri di controllo e i giustificativi;

b.

fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una dichiarazione delle merci, un rapporto oppure in una domanda di rimborso o di condono dell'imposta o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

c.

fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;

d.

contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri di controllo e i documenti giustificativi;

e.

aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione regolare di una verifica contabile, d'un controllo ufficiale o di un'ispezione locale;

f.

consegnando materiale greggio per la fabbricazione di tabacchi manufatti a persone o ditte non iscritte nel registro;

g.

cedendo o impiegando, senza autorizzazione dell'UDSC, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;

h.

vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al minuto.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino a 10 000 franchi.

3

L'imposta messa in pericolo che non può essere determinata esattamente è stimata nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

242

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Art. 37 4. Ricettazione fiscale

È punito con la pena comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio tabacchi manufatti di cui egli sa o deve supporre che sono stati fabbricati in modo illecito o sottratti all'obbligo fiscale.

Art. 37a

4bis Distrazione del pegno fiscale

È punito con una multa fino al quintuplo del valore dei tabacchi manufatti chiunque, intenzionalmente: 1

a.

distrugge i tabacchi manufatti sequestrati come pegno fiscale dall'UDSC e lasciati in suo possesso; o

b.

ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

Il valore dei tabacchi manufatti corrisponde al prezzo applicato sul mercato nel territorio doganale al momento del sequestro.

2

Art. 39, titolo marginale 6. Mancato rispetto di prescrizioni e istruzioni

Art. 40 Abrogato Art. 42 Abrogato Art. 43, titolo marginale e cpv. 1 e 3 II. Perseguimento 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conforpenale e prescrizione dell'azione memente alla LE-UDSC243 e alla legge federale del 22 marzo 1974244 penale sul diritto penale amministrativo (DPA).

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 DPA si applica a tutte le infrazioni fiscali.

3

Art. 43a Abrogato

243 244

RS ...

RS 313.0

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Inserire dopo le disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2012 Disposizioni transitorie della modifica del ...

Disposizioni transitorie

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC245.

1

Le autorizzazioni valide al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono applicabili fino alla loro scadenza, ma per quattro anni al massimo dall'entrata in vigore della modifica del ....

2

24. Legge del 6 ottobre 2006246 sull'imposizione della birra Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».

Art. 1 cpv. 1 La Confederazione riscuote un'imposta sulla birra fabbricata sul territorio doganale o ivi importata.

1

Art. 2a

Applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

La legge del ...247 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

1

Se per la riscossione dell'imposta sulla birra il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

Art. 4

Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale per la birra fabbricata sul territorio doganale sorge nel momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di fabbricazione o è consumata nello stabilimento di fabbricazione.

245 246 247

RS ...

RS 641.411 RS ...

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Art. 5

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Autorità fiscale

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 6 Abrogato Art. 7 lett. b Sono soggetti all'imposta b.

per la birra importata: il debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC248.

Art. 8 e 9 Abrogati Art. 11 cpv. 1bis Il Consiglio federale può stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati. Le aliquote forfetarie possono riguardare più generi di tributi o di merci. L'imposta sulla birra può rientrare tra queste aliquote forfetarie.

1bis

Art. 13 cpv. 2 lett. c 2

È parimenti esente dall'imposta la birra: c.

esente da dazio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del ...249 sui tributi doganali (LTDo) nonché quella che il Consiglio federale dichiara esente da dazio in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a, c, d, f, g o j oppure dell'articolo 8 LTDo.

Art. 16­19 Abrogati Art. 20 cpv. 1 lett. a Il fabbricante ha diritto alla restituzione dell'imposta se la birra da lui fabbricata sul territorio doganale: 1

a.

248 249

è comprovatamente esportata dalla libera pratica;

RS ...

RS ...

119 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 21­27 Abrogati Art. 28

Misure di controllo

Chiunque fabbrica birra sul territorio doganale deve tenere un controllo completo delle sue attività.

Art. 29 Abrogato Art. 30, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Restituzione dell'imposta in caso di riesportazione e distruzione 1

2

L'imposta riscossa all'importazione è restituita su richiesta se: a.

è comprovato che la birra è riesportata dalla libera pratica, non modificata, entro un anno dall'importazione in libera pratica; e

b.

la restituzione è fatta valere al momento dell'esportazione dalla libera pratica.

Abrogato

Art. 31 Abrogato Sezione 6 (art. 32 e 33) Abrogata Art. 34 lett. a e b Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la sottrazione d'imposta;

b.

la messa in pericolo dell'imposta;

Art. 35

Sottrazione d'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarare la birra, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte dell'imposta; o

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

120 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

In caso di circostanze aggravanti e se l'imposta sottratta è particolarmente elevata o l'autore si è procacciato un profitto fiscale indebito, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito.

4

L'imposta sottratta o il profitto fiscale indebito che non può essere determinato esattamente è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

5

Art. 35a

Messa in pericolo dell'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare la birra, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte dell'imposta.

1

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta messa in pericolo.

3

L'imposta messa in pericolo che non può essere determinata esattamente è stimata nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 36

Ricettazione fiscale

È punito con la pena comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio birra di cui egli sa o deve supporre che è stata fabbricata in modo illecito o sottratta all'obbligo fiscale.

Art. 37

Distrazione del pegno fiscale

È punito con una multa fino al quintuplo del valore della birra chiunque, intenzionalmente: 1

a.

distrugge la birra sequestrata come pegno fiscale dall'UDSC e lasciata in suo possesso; o

b.

ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

Il valore della birra corrisponde al prezzo applicato sul mercato nel territorio doganale al momento del sequestro.

2

Art. 38 cpv. 2 Abrogato

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 38a

FF 2022 2725

Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti: a.

il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione fiscale;

b.

il fatto di commettere infrazioni fiscali per mestiere o abitualmente.

Art. 39 e 40 Abrogati Art. 41 Abrogato Art. 42 cpv. 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla LE-UDSC250 e alla legge federale del 22 marzo 1974251 sul diritto penale amministrativo.

1

Art. 43 cpv. 2 Abrogato Art. 45a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC252.

25. Legge federale del 21 giugno 1996253 sull'imposizione degli autoveicoli Sostituzione di espressioni In tutta la legge:

250 251 252 253

a.

«Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC»;

b.

«Svizzera» e «territorio svizzero» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «territorio doganale».

RS ...

RS 313.0 RS ...

RS 641.51

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 1a

FF 2022 2725

Applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

La legge del ...254 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

1

Se per la riscossione dell'imposta sugli autoveicoli il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

Art. 3

Autorità fiscale

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

Esso è indennizzato per le sue spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate dell'imposta sugli autoveicoli. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

2

Art. 4­8 Abrogati Art. 9 1

Persone soggette all'imposta

Sono soggetti all'imposta: a.

per gli autoveicoli importati: i debitori fiscali secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC255;

b.

per gli autoveicoli fabbricati nel territorio doganale: i fabbricanti.

Per fabbricante si intende la persona che fabbrica essa stessa un autoveicolo o lo fa fabbricare da terzi a proprio rischio e pericolo.

2

Art. 10 e 11 Abrogati Art. 12 cpv. 3 Abrogato Sezione 4 (art. 14­21) Abrogata

254 255

RS ...

RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 22 cpv. 2 Abrogato Art. 23

Esigibilità del debito fiscale condizionato sugli autoveicoli

Il Consiglio federale può prevedere che per gli autoveicoli assegnati alla destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea l'imposta sugli autoveicoli sorta condizionatamente sia parzialmente esigibile. Esso stabilisce l'importo dell'imposta sugli autoveicoli, tenendo conto dello scopo d'impiego degli autoveicoli e del tempo in cui si trovano nel territorio doganale.

1

L'importo dei tributi da pagare non può essere più elevato di quello che avrebbe dovuto essere versato se l'autoveicolo, nel momento di essere assegnato alla destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea, fosse invece stato importato in libera pratica.

2

Art. 24 cpv. 1, 3 e 5 1

3

L'imposta è riscossa: a.

sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, il responsabile delle merci secondo l'articolo 6 lettera i numero 1 LE-UDSC256 ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in libera pratica in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione;

b.

sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che il responsabile delle merci secondo l'articolo 6 lettera i numero 1 LE-UDSC, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo.

Abrogato

Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore di tutte le parti mancanti e dei lavori necessari all'ottenimento di un perfetto stato di sicurezza secondo le prescrizioni emanate in virtù dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1958257 sulla circolazione stradale.

5

Inserire prima del titolo della sezione 6 Art. 24a

Modifica successiva della controprestazione

Se l'imposta è stata riscossa sulla controprestazione e questa è modificata dopo l'imposizione, la differenza d'imposta è riscossa posticipatamente se l'importo fissato è troppo basso o è restituita su richiesta se l'importo fissato è troppo elevato.

1

256 257

RS ...

RS 741.01

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Se la modifica della controprestazione comporta una riscossione posticipata dell'imposta, il responsabile delle merci secondo l'articolo 6 lettera i LE-UDSC258 deve presentare all'autorità fiscale una dichiarazione delle merci per gli autoveicoli venduti o utilizzati per uso proprio nel corso di un anno d'esercizio, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2

Se la modifica della controprestazione comporta una restituzione dell'imposta, il responsabile delle merci secondo l'articolo 6 lettera i LE-UDSC può presentare all'autorità fiscale una domanda di restituzione per gli autoveicoli venduti o utilizzati per uso proprio nel corso di un anno d'esercizio, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata nel termine previsto.

3

Art. 25 cpv. 2 e 3 Per fabbricazione s'intende la costruzione di autoveicoli e il montaggio di parti importanti.

2

3

Abrogato

Art. 29, rubrica e cpv. 2 Obbligo di annunciarsi, di tenere registrazioni, di fare rapporto e di conservare

2

È esonerato dall'obbligo di annunciarsi e di fare rapporto chi: a.

non fabbrica professionalmente autoveicoli; o

b.

non fabbrica più di dieci autoveicoli per anno civile.

Art. 30 cpv. 7 Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore di tutte le parti mancanti e dei lavori necessari all'ottenimento di un perfetto stato di sicurezza secondo le prescrizioni emanate in virtù dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1958259 sulla circolazione stradale.

7

Art. 31­35 Abrogati

258 259

RS ...

RS 741.01

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Inserire dopo il titolo della sezione 8 Art. 35a

Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la sottrazione d'imposta;

b.

la messa in pericolo dell'imposta;

c.

la ricettazione fiscale;

d.

la distrazione del pegno fiscale.

Art. 36

Sottrazione d'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarate gli autoveicoli, occultandoli, dichiarandoli inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte dell'imposta; o

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito.

3

L'imposta sottratta o il profitto fiscale indebito che non può essere determinato esattamente è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 36a

Messa in pericolo dell'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare gli autoveicoli, occultandoli, dichiarandoli inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte dell'imposta oppure compromette tutta o parte della procedura d'imposizione.

1

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta messa in pericolo.

3

L'imposta messa in pericolo che non può essere determinata esattamente è stimata nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 37

Ricettazione fiscale

È punito con la multa comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio autoveicoli di cui egli sa o deve supporre che sono stati sottratti all'obbligo fiscale.

126 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 37a

FF 2022 2725

Distrazione del pegno fiscale

È punito con una multa fino al quintuplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente: 1

a.

distrugge un autoveicolo sequestrato come pegno fiscale dall'UDSC e lasciato in suo possesso; oppure

b.

ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

Il valore delle merci corrisponde al prezzo dell'autoveicolo applicato sul mercato nel territorio doganale al momento del sequestro.

2

Art. 37b

Tentativo

Il tentativo d'infrazione fiscale è punibile.

Art. 37c

Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti: a.

il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione fiscale;

b.

il fatto di commettere infrazioni fiscali per mestiere o abitualmente.

Art. 38

Violazione dell'obbligo di annunciarsi, di tenere registrazioni, di fare rapporto e di conservare

È punito con una multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non osserva l'obbligo di annunciarsi o di conservare secondo l'articolo 29 oppure omette di tenere le registrazioni ivi prescritte o le tiene solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all'autorità fiscale.

Art. 39 Abrogato Art. 40

Perseguimento penale e prescrizione dell'azione penale

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla LE-UDSC260 e alla legge federale del 22 marzo 1974261 sul diritto penale amministrativo (DPA).

1

2

L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

La prescrizione dell'azione penale secondo l'articolo 11 capoverso 2 DPA si applica a tutte le infrazioni fiscali.

3

260 261

RS ...

RS 313.0

127 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 41a

FF 2022 2725

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC262.

1

Gli autoveicoli portati nel territorio doganale da un'enclave doganale svizzera dopo l'entrata in vigore della modifica del ... non sono assoggettati all'imposta, a condizione che l'imposta sia già stata pagata nel momento in cui sono stati portati nell'enclave doganale svizzera.

2

26. Legge federale del 21 giugno 1996263 sull'imposizione degli oli minerali Sostituzione di espressioni In tutta la legge: a.

«deposito autorizzato» è sostituito con «deposito fiscale»;

b.

«biocarburanti» è sostituito con «carburanti rinnovabili».

Art. 1a

Applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

La legge del ...264 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

1

Se per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 11 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

Art. 2 cpv. 2 lett. j e 3 lett. b­e Le merci qui appresso sono considerate carburanti a tenore della presente legge, sempre che siano utilizzate come carburanti: 2

j.

3

le altre merci che, miscelate o no, sono destinate a essere utilizzate come carburante o sono utilizzate o possono essere utilizzate come carburante.

Nel senso della presente legge si considera:

262 263 264

b.

Abrogata

c.

«titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale», chiunque è in possesso di un'autorizzazione dell'autorità fiscale secondo l'articolo 69

RS ...

RS 641.61 RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

LE-UDSC265 che lo abilita a trasformare, estrarre, fabbricare o detenere, in un deposito fiscale, merci non tassate; d.

«carburante rinnovabile», il carburante liquido o gassoso prodotto a partire da biomassa o utilizzando altri agenti energetici rinnovabili;

e.

«combustibile rinnovabile», il combustibile liquido o gassoso prodotto a partire da biomassa o utilizzando altri agenti energetici rinnovabili.

Art. 2a

Designazione dei carburanti e dei combustibili rinnovabili

Il Consiglio federale designa i carburanti e i combustibili rinnovabili di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere d ed e.

Art. 3 1

Oggetto dell'imposta

Sono soggette all'imposta: a.

la fabbricazione o l'estrazione nel territorio doganale di merci secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 capoversi 1 e 2;

b.

l'importazione di tali merci.

Il capoverso 1 si applica anche ai combustibili rinnovabili se sono utilizzati come carburanti. Il Consiglio federale disciplina le modalità per garantire che i combustibili siano utilizzati come carburanti.

2

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b 1

2

Il credito fiscale sorge: a.

per le merci in depositi fiscali: nel momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;

b.

per le merci fabbricate al di fuori di un deposito fiscale: nel momento della loro fabbricazione.

Il credito fiscale sorge inoltre: b.

per le merci soggette all'imposta secondo l'articolo 3 capoverso 2 e per le merci esenti dall'imposta secondo l'articolo 17 che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti all'imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione.

Art. 5

Autorità fiscale

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

265

RS ...

129 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Esso è indennizzato per le sue spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate dell'imposta sugli oli minerali. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

2

Art. 6­8 Abrogati Art. 9 lett. a e b Sono soggetti all'imposta: a.

per le merci importate, il debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC266;

b.

il titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale;

Art. 10 e 11 Abrogati Art. 12 cpv. 3 Il Consiglio federale può stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico. Le aliquote forfetarie possono riguardare più generi di tributi o di merci. L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali possono rientrare tra queste aliquote forfetarie.

3

Art. 16 Abrogato Art. 18 1

Restituzione dell'imposta

È restituita l'imposta riscossa: a.

sugli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburante, convogliati in un deposito fiscale al fine di recuperarli allo stato liquido;

b.

sulle merci tassate, nuovamente immesse in un deposito fiscale e per le quali, entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta, il titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale presenta una domanda di restituzione.

L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati per uno dei seguenti scopi è restituita integralmente o in parte: 2

266

a.

le corse per il trasporto di viaggiatori su linee per le quali la Confederazione ha accordato una concessione;

b.

l'agricoltura;

RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

c.

la silvicoltura;

d.

l'estrazione di pietra da taglio naturale;

e.

la pesca professionale.

FF 2022 2725

La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.

3

Il Consiglio federale può prevedere la restituzione integralmente o parziale dell'imposta per le merci che sono utilizzate: 4

a.

per le corse per il trasporto di viaggiatori nel traffico transfrontaliero delle persone con un'autorizzazione federale, a condizione che i costi non coperti siano indennizzati in virtù dell'articolo 28 della legge del 20 marzo 2009267 sul trasporto di viaggiatori;

b.

per scopi diversi da quelli di cui ai capoversi 1­3 e alla lettera a, se vi è una necessità economica per la restituzione e le merci sono utilizzate per uno scopo d'interesse generale.

Per i combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell'imposta secondo il capoverso 4 lettera b.

5

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 18a

Importo della restituzione, procedura e interessi

Se la legge prevede una restituzione integrale o parziale, il Dipartimento federale delle finanze determina l'importo della restituzione. Al riguardo, esso tiene conto della necessità economica.

1

Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti.

2

3

Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse.

Art. 19 e 20 Abrogati Art. 20a

Miscele di carburanti e combustibili

Il Consiglio federale può prevedere che all'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti e combustibili rinnovabili e di carburanti e combustibili di altro tipo debbano essere dichiarate separatamente: 1

267

a.

la quota di carburanti e combustibili rinnovabili;

b.

la quota di carburanti e combustibili non rinnovabili.

RS 745.1

131 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Può stabilire che le quote di carburanti e combustibili che non superano un'esigua quantità non devono essere dichiarate separatamente.

2

In caso di imposizione di miscele contenenti quote non soggette all'imposta sugli oli minerali, esso può prevedere una procedura di anticipazione o di restituzione per tali quote.

3

Art. 21­37 Abrogati Art. 38

Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la sottrazione d'imposta;

b.

la messa in pericolo dell'imposta;

c.

la ricettazione fiscale;

d.

la distrazione del pegno fiscale.

Art. 38a

Sottrazione d'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte dell'imposta; oppure

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito.

3

L'imposta sottratta o il profitto fiscale indebito che non può essere determinato esattamente è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 38b

Messa in pericolo dell'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte dell'imposta.

1

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta messa in pericolo.

3

L'imposta messa in pericolo che non può essere determinata esattamente è stimata nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

132 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 39

FF 2022 2725

Ricettazione fiscale

È punito con la pena comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio merci secondo la presente legge di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all'obbligo fiscale.

Art. 39a

Distrazione del pegno fiscale

È punito con una multa fino al quintuplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente: 1

a.

distrugge le merci sequestrate come pegno fiscale dall'UDSC e lasciate in suo possesso; oppure

b.

ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

Il valore delle merci corrisponde al prezzo applicato sul mercato nel territorio doganale al momento del sequestro.

2

Art. 39b

Tentativo

Il tentativo d'infrazione fiscale è punibile.

Art. 39c

Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti: a.

il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione fiscale;

b.

il fatto di commettere infrazioni fiscali per mestiere o abitualmente.

Art. 40

Violazione dell'obbligo di registrazione e di annuncio

È punito con una multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette di tenere le registrazioni prescritte dalla legge o le tiene solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all'autorità fiscale.

Art. 41 Abrogato Art. 42

Perseguimento penale e prescrizione dell'azione penale

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla LE-UDSC268 e alla legge federale del 22 marzo 1974269 sul diritto penale amministrativo (DPA).

1

2

L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

268 269

RS ...

RS 313.0

133 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

La prescrizione dell'azione penale secondo l'articolo 11 capoverso 2 DPA si applica a tutte le infrazioni fiscali.

3

Inserire prima del titolo della sezione 11 Art. 48a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC270.

1

Le autorizzazioni valide al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono applicabili fino alla loro scadenza, ma per quattro anni al massimo dall'entrata in vigore della LE-UDSC.

2

27. Legge del 23 dicembre 2011271 sul CO2 Art. 13 cpv. 5 Per il rimanente, gli articoli 40 capoverso 2, 41, 44 e 45 della legge del ...272 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) si applicano per analogia.

5

Art. 30 lett. a Sono assoggettati: a.

alla tassa sul carbone: i debitori fiscali secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC273, nonché gli estrattori e i produttori nel territorio doganale;

Titolo prima dell'art. 33

Sezione 5: Altro diritto applicabile Art. 33 Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 si applicano la LE-UDSC274 e la legge federale del 21 giugno 1996275 sull'imposizione degli oli minerali.

1

Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO2 sull'importazione di carbone si applicano la LE-UDSC e la legge del ...276 sui tributi doganali.

2

270 271 272 273 274 275 276

RS ...

RS 641.71 RS ...

RS ...

RS ...

RS 641.61 RS ...

134 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Se per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

3

Art. 38 I proventi sono calcolati in base agli introiti, dedotta l'indennità di esecuzione.

Inserire prima del titolo del capitolo 7 Art. 38a

Indennità di esecuzione

Le autorità coinvolte nell'esecuzione della presente legge sono indennizzate per le loro spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate della tassa sul CO2. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

Art. 45 cpv. 1 e 3 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla LE-UDSC277 e alla legge federale del 22 marzo 1974278 sul diritto penale amministrativo.

1

3

Abrogato

Art. 49b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore.

28. Legge del 19 dicembre 1997279 sul traffico pesante Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 2a

Applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

La legge del...280 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

1

277 278 279 280

RS ...

RS 313.0 RS 641.81 RS ...

135 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Se per la riscossione della tassa sul traffico pesante il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

Le disposizioni sulla dichiarazione delle merci e sulla riscossione dei tributi si applicano per analogia. Laddove nella LE-UDSC si parla di dichiarazione delle merci, ai fini della presente legge si intende la trasmissione dei dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione).

3

Art. 2b

Autorità competente

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

Le autorità coinvolte nell'esecuzione della presente legge sono indennizzate per le loro spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate della tassa sul traffico pesante. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

2

Art. 11 cpv. 1 e 3 La distanza percorsa deve essere determinata manualmente o automaticamente e dichiarata all'UDSC.

1

3

Abrogato

Art. 11 cpv. 4281 Abrogato Art. 13 Abrogato Art. 14

Procedura semplificata

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per la determinazione dei chilometri percorsi e per la dichiarazione.

Art. 15­18 Abrogati

281

Nella versione secondo l'all. 1 n. 53 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, RU 2022 491.

136 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 22

FF 2022 2725

Perseguimento penale

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla LE-UDSC282 e alla legge federale del 22 marzo 1974283 sul diritto penale amministrativo.

1

2

L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

Art. 23

Rimedi giuridici

Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 60 giorni dinanzi all'UDSC.

Art. 25a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC284.

29. Legge del 21 giugno 1932285 sull'alcool Art. 1 I. Dominio d'applicazione

La fabbricazione, la rettificazione, l'importazione e l'esportazione, la vendita e l'imposizione fiscale delle bevande distillate sono rette dalla presente legge.

1

La legge del ...286 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

2

La legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è fatta salva per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

3

Se per la riscossione dell'imposta sulle bevande distillate il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

4

282 283 284 285 286

RS ...

RS 313.0 RS ...

RS 680 RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 7 cpv. 2 e 3 Il concessionario deve tenere un controllo indicante la provenienza delle materie prime, le sorte e quantità di bevande distillate ottenute e l'uso di esse.

2

3

Abrogato

Art. 23 Abrogato Titolo prima dell'art. 27 Capo terzo: Importazione ed esportazione Art. 28 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale può stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati. Le aliquote forfetarie possono riguardare più generi di tributi o di merci. L'imposta sulle bevande distillate può rientrare tra queste aliquote forfetarie.

2

Sono esenti dall'imposta le merci che secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del ...287 sui tributi doganali (LTDo) sono esenti da dazio nonché le merci che il Consiglio federale dichiara esenti da dazio in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a, c, d, f, g o j oppure dell'articolo 8 LTDo.

3

Art. 31a e. Assoggettamento

Per le importazioni secondo gli articoli 28 e 29 sono assoggettati all'imposta i debitori fiscali secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC288.

Art. 32 cpv. 3 lett. b

2. Autorizzazione 3 d'impiego

Il titolare dell'autorizzazione d'impiego può: b.

impiegare per uno scopo imponibile, con una dichiarazione delle merci, etanolo non tassato e non denaturato oppure consegnarlo per un impiego assoggettato all'imposta.

Art. 34 e 35 Abrogati

287 288

RS ...

RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 36 IV. Esportazione

Chiunque esporta dalla libera pratica prodotti fabbricati con bevande distillate per le quali sono state pagate le tasse fiscali ha diritto ad un rimborso proporzionato alla quantità adoperata.

1

Per il rimborso all'esportazione dalla libera pratica si applicano le disposizioni dell'articolo 23bis capoverso 3.

2

Art. 44 cpv. 1 Sono considerati prodotto netto i proventi dell'imposta previa deduzione dell'indennità di esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d'esercizio necessarie che sono coperte dall'indennità di esecuzione.

1

Capo sestoa (art. 46­48) Abrogato Capo settimo (art. 49­51) Abrogato Art. 52 I. Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la sottrazione d'imposta;

b.

la messa in pericolo dell'imposta;

c.

la ricettazione fiscale;

d.

la distrazione del pegno fiscale.

Art. 53 1. Sottrazione d'imposta

È punito con una multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte dell'imposta; oppure

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

139 / 170

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

In caso di circostanze aggravanti e se l'imposta sottratta è particolarmente elevata, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto fiscale indebito.

4

L'imposta sottratta o il profitto fiscale indebito che non può essere determinato esattamente è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

5

Art. 54 2. Messa in pericolo dell'imposta

È punito con una multa fino al triplo dell'imposta messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte dell'imposta.

1

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino all'importo dell'imposta messa in pericolo.

3

L'imposta messa in pericolo che non può essere determinata esattamente è stimata nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 56 3. Ricettazione fiscale

È punito con la pena comminata per l'antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in consegna, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio bevande distillate di cui egli sa o deve supporre che sono state fabbricate o rettificate in modo illecito o sottratte all'obbligo fiscale.

Art. 56a

4. Distrazione del pegno fiscale

È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

distrugge le bevande distillate sequestrate come pegno fiscale dall'UDSC e lasciate in suo possesso; oppure

b.

ne dispone senza il consenso dell'UDSC.

Art. 56b 5. Tentativo

140 / 170

Il tentativo d'infrazione fiscale è punibile.

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 56c 6. Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti: a.

il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione fiscale;

b.

il fatto di commettere infrazioni fiscali per mestiere o abitualmente.

Art. 56d II. Infrazioni con- 1 È punito con una multa tro le prerogative que, intenzionalmente: della Confederazione 1. Violazione

fino al quintuplo della perdita fiscale chiun-

a.

senza averne il diritto, fabbrica o rettifica bevande distillate;

b.

utilizza bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni;

c.

si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso di distillare o un'altra autorizzazione; o

d.

viola in altro modo le prerogative della Confederazione secondo la presente legge.

In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo della perdita fiscale.

3

Se non può essere determinata esattamente, la perdita fiscale è stimata nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 56e 2. Messa in pericolo

È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: 1

2

a.

contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche;

b.

senza averne il diritto, acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare; o

c.

mette in pericolo in altro modo le prerogative della Confederazione secondo la presente legge.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa.

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 57, titolo marginale nonché cpv. 2 e 4 III. Inosservanza 2 Se l'autore ai sensi del delle prescrizioni corrisponde a una multa.

concernenti il commercio e la 4 Se l'autore ai sensi del pubblicità

capoverso 1 ha agito per negligenza, la pena

capoverso 3 ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino a 20 000 franchi. Infrazioni di lieve entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

Art. 58 Abrogato Art. 58a Abrogato Art. 59, titolo marginale nonché cpv. 1 e 3

IV. Perseguimento e prescrizione dell'azione penale

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla LE-UDSC289 e alla legge federale del 22 marzo 1974290 sul diritto penale amministrativo (DPA).

1

La prescrizione dell'azione penale secondo l'articolo 11 capoverso 2 DPA si applica a tutte le infrazioni fiscali nonché agli articoli 56d e 56e.

3

Art. 59a­60 Abrogati Art. 62­63 Abrogati Capo nono (art. 65­69) Abrogato Art. 70 Abrogato

289 290

RS ...

RS 313.0

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 71 2. UDSC

1

L'UDSC è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Esso è indennizzato per le sue spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate dell'imposta sulle bevande distillate. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

2

Art. 73 Abrogato Art. 75 Abrogato Art. 77a IIIa. Disposizioni 1 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della moditransitorie della fica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo modifica del ...

il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC291.

Le autorizzazioni valide al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono applicabili fino alla loro scadenza, ma per quattro anni al massimo dall'entrata in vigore della modifica del ....

2

30. Legge del 21 giugno 1932292 sull'alcool nella versione della modifica del 30 settembre 2016293 Art. 71 2. UDSC

Abrogato

31. Legge federale del 21 marzo 2003294 sull'energia nucleare Art. 72 cpv. 5, primo e terzo periodo Le autorità di vigilanza possono far capo alla polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). ... Il controllo alla frontiera incombe all'UDSC.

5

291 292 293 294

RS ...

RS 680 RU 2017 777 RS 732.1

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 100 cpv. 3 Le autorità concedenti e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché l'UDSC denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.

3

32. Legge del 24 giugno 1902295 sugli impianti elettrici Art.25b Se nell'ambito di un controllo nel traffico transfrontaliero delle merci effettuato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emerge che è stata commessa un'infrazione alla presente legge o vi è un sospetto in tal senso, l'UDSC può adottare le seguenti misure per le autorità incaricate dell'esecuzione: 1

2

a.

trattenere le merci;

b.

mettere provvisoriamente al sicuro le merci;

c.

prelevare campioni e modelli;

d.

consegnare le merci all'autorità competente;

e.

notificare all'autorità competente le merci non conformi alla presente legge.

Le autorità incaricate dell'esecuzione possono inoltre incaricare l'UDSC di: a.

fornire loro informazioni concernenti l'importazione di apparecchi elettrici in un determinato periodo;

b.

intensificare, per un periodo di tempo limitato, l'esecuzione di determinati controlli fisici secondo l'articolo 182 capoverso 2 lettera d della legge del ...296 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC);

c.

procedere alla distruzione semplificata secondo l'articolo 110 LE-UDSC di apparecchi elettrici in piccole quantità e di valore insignificante che rileva durante i controlli nel traffico transfrontaliero delle merci e che non sono conformi alla presente legge.

Art. 25c Nell'ambito della loro attività di controllo, le autorità incaricate dell'esecuzione possono ordinare prodotti elettrici utilizzando un nome fittizio se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della presente legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

1

Esse informano le persone interessate in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio al più tardi al termine del procedimento.

2

295 296

RS 734.0 RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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33. Legge federale del 19 dicembre 1958297 sulla circolazione stradale nella versione della modifica del 18 dicembre 2020298 Art. 25 cpv. 2 lett. f 2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: f.

gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;

Art. 27 cpv. 2, primo periodo Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e dell'UDSC, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. ...

2

Art. 89e lett. b I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: b.

l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «coordinamento degli impieghi», «competenza di controllo», «controllo aziendale», «analisi dei rischi», «perseguimento penale» e «tributi», per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e dell'assicuratore, per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 1996299 sull'imposizione degli autoveicoli, per la riscossione della tassa sul traffico pesante e per la ricerca di veicoli;

Art. 99 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d 1

È punito con la multa, chiunque: d.

297 298 299

imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, dell'UDSC o di quelli dei veicoli postali di montagna;

RS 741.01 FF 2020 8799 RS 641.51

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 100 n. 4, primo periodo 4.

Se durante un viaggio ufficiale urgente o necessario dal punto di vista tattico il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o dell'UDSC viola le norme o le misure speciali concernenti la circolazione, egli non è punibile se ha usato la prudenza imposta dalle circostanze. ...

34. Legge del 19 marzo 2010300 sul contrassegno stradale nella versione della modifica del 18 dicembre 2020301 Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 2a

Applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

La legge del ...302 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) è applicabile per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie.

1

Le disposizioni concernenti la dichiarazione delle merci e la riscossione dei tributi sono applicabili per analogia. Laddove nella LE-UDSC si parla di dichiarazione delle merci, ai fini della presente legge si intende la trasmissione dei dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione).

2

Art. 2b

Autorità competente

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b, nonché 2e3 1

Non soggiacciono alla tassa: b.

i veicoli della polizia, delle autorità doganali, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché della protezione civile, le ambulanze e i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali;

L'UDSC può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

2

300 301 302

RS 741.71 FF 2020 8799 RS ...

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Esso può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

3

Art. 10 cpv. 2 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dell'indennità di esecuzione di cui all'articolo 19.

2

Sezione 5a (art. 12a­12g) Abrogata Titolo prima dell'art. 12h

Sezione 6: Tutela giurisdizionale Art. 12h Abrogato Art. 13 Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 60 giorni mediante ricorso all'UDSC.

Art. 15 cpv. 3 Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'UDSC persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla LE-UDSC303 e alla legge federale del 22 marzo 1974304 sul diritto penale amministrativo.

3

Art. 17 Abrogato Art. 19

Indennità di esecuzione

L'UDSC, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un'indennità di esecuzione. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate della tassa sul traffico pesante. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

303 304

RS ...

RS 313.0

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Art. 19b

FF 2022 2725

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore. Laddove secondo il diritto anteriore la procedura competa a un ufficio che non è più previsto dal nuovo diritto, il nuovo ufficio competente è determinato secondo l'articolo 216 LE-UDSC305.

L'allegato della modifica del 18 dicembre 2020306 è modificato come segue: Art. 9a e 12a Abrogati Art. 19

Indennità di esecuzione

L'UDSC e i terzi incaricati ricevono un'indennità di esecuzione. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate della tassa sul traffico pesante. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

35. Legge del 20 marzo 2009307 sul trasporto di viaggiatori Art. 25 cpv. 1 lett. a 1

Il mittente è tenuto a: a.

consegnare all'impresa i documenti d'accompagnamento richiesti dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dalla polizia o da altre autorità;

Art. 62

Obbligo di notifica

Le autorità di polizia e penali nonché l'UDSC notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 61.

36. Legge federale del 3 ottobre 1975308 sulla navigazione interna Art. 53

Corse di servizio urgenti

Nel caso di corse di servizio urgenti, il conduttore di un'imbarcazione di salvataggio, di lotta antincendio, della polizia o dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini non è punibile per l'inosservanza delle norme di circolazione, purché dia 305 306 307 308

RS ...

FF 2020 8799 RS 745.1 RS 747.201

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i segnali d'avvertimento necessari e usi la diligenza richiesta dalle circostanze particolari.

Art. 60 cpv. 1, secondo periodo Abrogato

37. Legge federale del 21 dicembre 1948309 sulla navigazione aerea Art. 9 3. Aerodromi e idroscali per il traffico transfrontaliero delle merci

Gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali designati dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

1

In via eccezionale, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAC, autorizzare l'uso di altro campo.

2

Art. 10 4. Varco della frontiera

L'UFAC può designare, d'intesa con l'UDSC, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.

Art. 18 cpv. 2 Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo secondo l'articolo 9 capoverso 1 per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l'UFAC gli rilascia l'autorizzazione di circolare.

2

Art. 21a cpv. 2 lett. c Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol): 2

c.

collaboratori dell'UDSC impiegati per il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto;

Art. 38 cpv. 2 Gli aeromobili a servizio dell'esercito, dell'UDSC e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l'aviazione civile.

2

309

RS 748.0

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Art. 105, titolo marginale e cpv. 1 II. Riserva della 1 Sono riservate le disposizioni della legge del ...310 sui compiti legge sui compiti cuzione dell'UDSC e della legge del ...311 sui tributi doganali.

d'esecuzione dell'UDSC e della legge sui tributi doganali

d'ese-

38. Legge del 30 aprile 1997312 sulle telecomunicazioni Art. 33a

Misure dell'UDSC

Se nell'ambito di un controllo nel traffico transfrontaliero delle merci effettuato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emerge che è stata commessa un'infrazione alla presente legge o vi è un sospetto in tal senso, l'UDSC può adottare le seguenti misure per l'UFCOM: 1

2

a.

trattenere le merci;

b.

mettere provvisoriamente al sicuro le merci;

c.

prelevare campioni e modelli;

d.

consegnare le merci all'UFCOM;

e.

notificare all'UFCOM le merci non conformi alla presente legge.

L'UFCOM può inoltre incaricare l'UDSC di: a.

intensificare, per un periodo di tempo limitato, l'esecuzione di determinati controlli fisici secondo l'articolo 182 capoverso 2 lettera d della legge del ...313 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC);

b.

procedere alla distruzione semplificata secondo l'articolo 110 LE-UDSC di impianti di telecomunicazione in piccole quantità e di valore insignificante che rileva durante i controlli nel traffico transfrontaliero delle merci e che non sono conformi alla presente legge.

Art. 33b

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

Nell'ambito della sua attività di controllo, l'UFCOM può ordinare impianti di telecomunicazione utilizzando un nome fittizio se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della presente legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

1

Esso informa le persone interessate in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio al più tardi al termine del procedimento.

2

310 311 312 313

RS ...

RS ...

RS 784.10 RS ...

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Art. 34 cpv. 1ter lett. e Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati: 1ter

e.

l'UDSC, per garantire la sicurezza pubblica nel traffico transfrontaliero delle merci e delle persone.

39. Legge dell'8 ottobre 2004314 sui trapianti Art. 25 cpv. 2 Abrogato Art. 63 cpv. 2, secondo periodo ... Può affidare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) l'incarico di procedere al prelievo di campioni e modelli.

2

Art. 65 cpv. 4, primo periodo In caso di sospetta contravvenzione alle disposizioni della presente legge, l'UDSC è autorizzato a trattenere, in occasione dei controlli, le spedizioni di organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati e a consultare l'UFSP. ...

4

40. Legge del 19 dicembre 2003315 sulle cellule staminali Art. 15 cpv. 2 Abrogato Art. 21 cpv. 4, primo periodo In caso di sospettata infrazione alla presente legge, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini può trattenere, in occasione dei controlli, gli invii di embrioni, cellule staminali embrionali, cloni, chimere, ibridi e partenoti e avvalersi dell'aiuto dell'Ufficio. ...

4

314 315

RS 810.21 RS 810.31

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41. Legge del 3 ottobre 1951316 sugli stupefacenti Art. 5 cpv. 2 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esercita, insieme con Swissmedic, il controllo sul transito degli stupefacenti.

2

Art. 14a cpv. 1 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come l'UDSC, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

1

Art. 27 cpv. 2 In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del ...317 sui tributi doganali e della legge del 12 giugno 2009318 sull'IVA non sono applicabili.

2

Art. 29 cpv. 2 La Confederazione esercita il controllo all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito nonché nei depositi doganali.

2

Art. 29b cpv. 2 lett. c n. 1 e cpv. 3 2

L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti: c.

cura i contatti con: 1. l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'ufficio di servizio interessato dell'UDSC,

L'UDSC segnala all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informa anche i Cantoni.

3

42. Legge del 15 dicembre 2000319 sugli agenti terapeutici Art. 18 cpv. 4 Abrogato

316 317 318 319

RS 812.121 RS ...

RS 641.20 RS 812.21

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Art. 35 cpv. 1 Per ogni singola importazione di sangue e suoi derivati occorre ottenere un'autorizzazione d'importazione.

1

Art. 66 cpv. 4 e 5, primo periodo L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a trattenere, in occasione dei controlli, spedizioni di agenti terapeutici, se vi è il sospetto che con il contenuto della spedizione il destinatario o il mittente in Svizzera violi le disposizioni concernenti l'importazione, la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'esportazione di agenti terapeutici.

4

5

Esso può far capo alle autorità d'esecuzione. ...

Art. 90 cpv. 1 Il perseguimento penale nell'ambito di competenza della Confederazione è condotto dall'Istituto e dall'UFSP secondo le disposizioni della DPA320. Se in caso di importazione, transito ed esportazione di agenti terapeutici vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del ...321 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, alla legge del ...322 sui tributi doganali o alla legge del 12 giugno 2009323 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.

1

43. Legge del 15 dicembre 2000324 sui prodotti chimici Art. 2 cpv. 4 lett. c Il Consiglio federale prevede eccezioni dal campo d'applicazione o da singole disposizioni della presente legge se: 4

c.

la difesa integrata o i compiti delle autorità di polizia o dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini lo esigono.

44. Legge del 7 ottobre 1983325 sulla protezione dell'ambiente Sostituzione di espressioni In tutta la legge: a.

320 321 322 323 324 325

«biocarburanti e biocombustibili» è sostituito con «carburanti e combustibili rinnovabili»; RS 313.0 RS ...

RS ...

RS 641.20 RS 813.1 RS 814.01

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b.

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«biocarburanti o biocombustibili» è sostituito con «carburanti o combustibili rinnovabili».

Art. 35c cpv. 1 e 3 1

Sono soggetti alla tassa: a.

sui composti organici volatili, all'importazione i debitori fiscali secondo l'articolo 40 capoverso 1 della legge del ...326 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC) nonché i fabbricanti nel territorio doganale;

b.

sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, i debitori fiscali secondo l'articolo 9 della legge del 21 giugno 1996327 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm).

La procedura per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili è retta dalla LE-UDSC. Il Consiglio federale disciplina la procedura per l'acquisto di composti organici volatili temporaneamente non gravati dalla tassa.

3

Titolo prima dell'art. 41a

Sezione 2a: Indennità per l'esecuzione della tassa d'incentivazione Art. 41a Le autorità coinvolte nell'esecuzione del capitolo 6 sono indennizzate per le loro spese. L'indennità di esecuzione è finanziata con le entrate della tassa d'incentivazione secondo il capitolo 6. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di tale indennità.

Titolo prima dell'articolo 41abis

Sezione 2b: Collaborazione con l'economia Art. 41abis Ex art. 41a Art. 54 La protezione giuridica relativa alla riscossione e al rimborso della tassa d'incentivazione secondo gli articoli 35a­35c è retta dalla LE-UDSC328.

1

La procedura di ricorso relativa alle altre disposizioni della presente legge è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

326 327 328

RS ...

RS 641.61 RS ...

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Art. 61a cpv. 5 Abrogato Art. 62, rubrica e cpv. 2 Applicazione della LE-UDSC e del diritto penale amministrativo Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le disposizioni della LE-UDSC329 e le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

Art. 65b

Disposizione transitoria e diritto applicabile alla riscossione della tassa in relazione con la modifica del ...

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono concluse secondo il diritto anteriore.

1

Se per la riscossione e il rimborso delle tasse d'incentivazione il Consiglio federale prevede, in virtù dell'articolo 212 LE-UDSC330, l'applicazione di un diritto derogatorio fino a quando sono create le basi tecniche necessarie alla riscossione e al rimborso mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 118 LE-UDSC, le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212­217 LE-UDSC.

2

45. Legge del 20 giugno 2014331 sulle derrate alimentari Art. 30a

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

Nell'ambito della loro attività di controllo, gli organi di esecuzione possono ordinare derrate alimentari od oggetti d'uso utilizzando un nome fittizio se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della presente legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

1

Essi informano le persone interessate in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio al più tardi al termine del procedimento.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la campionatura.

Art. 66 cpv. 4 Abrogato

329 330 331

RS ...

RS ...

RS 817.0

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46. Legge del 17 giugno 2005332 contro il lavoro nero Art. 11 cpv. 1 Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di aiuto sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile e di fiscalità e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

1

47. Legge del 29 aprile 1998333 sull'agricoltura Art. 19 In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legge del 9 ottobre 1986334 sulla tariffa delle dogane, dalla legge del ...335 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC e dalla legge del ...336 sui tributi doganali (LTDo).

Art. 54 cpv. 3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 11 capoverso 2 LTDo337.

3

Art. 72 cpv. 3 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 11 capoverso 2 LTDo338.

3

Art. 175 cpv. 2 e 3 Se vengono violate le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini persegue e giudica l'infrazione. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.

2

3

Abrogato

332 333 334 335 336 337 338

RS 822.41 RS 910.1 RS 632.10 RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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Art. 182 cpv. 1 Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 20 giugno 2014339 sulle derrate alimentari, della LTDo340 e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

1

48. Legge del 1° luglio 1966341 sulle epizoozie Art. 11 cpv. 2, secondo periodo ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione, i funzionari di polizia e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

2

Art. 52 cpv. 2 e 3 L'USAV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del ...342 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC), alla legge del ...343 sui tributi doganali (LTDo) o alla legge del 12 giugno 2009344 sull'IVA (LIVA), le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla LE-UDSC, alla LTDo o alla LIVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC.

3

49. Legge forestale del 4 ottobre 1991345 Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. h È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: 1

h.

339 340 341 342 343 344 345

non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale.

RS 817.0 RS ...

RS 916.40 RS ...

RS ...

RS 641.20 RS 921.0

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 45 cpv. 2 Se una violazione secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera h costituisce contemporaneamente un'infrazione il cui perseguimento compete all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), essa è perseguita e giudicata dall'UDSC.

2

50. Legge del 20 giugno 1986346 sulla caccia Art. 21 cpv. 2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del ...347 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, alla legge del ... 348 sui tributi doganali o alla legge del 12 giugno 2009349 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

2

51. Legge federale del 21 giugno 1991350 sulla pesca Art. 20 cpv. 2, secondo periodo, e 3 ... Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del ...351 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, alla legge del ...352 sui tributi doganali (LTDo) o alla legge del 12 giugno 2009353 sull'IVA (LIVA), le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012354 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005355 sulla protezione degli animali, alla LTDo, alla LIVA, alla legge del 20 giugno 2014356 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966357 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

3

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

RS 922.0 RS ...

RS ...

RS 641.20 RS 923.0 RS ...

RS ...

RS 641.20 RS 453 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 21 cpv. 3 Nella misura in cui i suoi compiti lo consentono, l'UDSC deve assecondare nell'esercizio delle loro funzioni gli organi cantonali incaricati di sorvegliare la pesca nelle acque svizzere di confine.

3

52. Legge del 20 giugno 1933358 sul controllo dei metalli preziosi nella versione della modifica del 19 marzo 2021359 Art. 12 cpv. 1bis La registrazione è valida per un periodo di dieci anni a contare dal giorno in cui è stata effettuata. Può essere prorogata di dieci in dieci anni dietro richiesta da presentare prima dello scadere del termine, contro versamento di una tassa.

1bis

Art. 20 cpv. 1, primo periodo, nonché 3­5 I lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati e le imitazioni fabbricati all'estero possono essere introdotti nel commercio interno soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente legge. ...

1

3­5

Abrogati

Art. 22 cpv. 1, secondo periodo, nonché 2 e 3 Abrogati Art. 22a Controlli all'atto 1 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) dell'importazione, dell'esportazione controlla se i lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati e le imie del transito tazioni sono conformi alle disposizioni della presente legge all'atto nonché dell'uscita dell'importazione, dell'esportazione e del transito nonché dell'uscita da dal deposito doganale un deposito doganale.

Ai controlli di cui al capoverso 1 si applica la legge del ...360 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC), sempre che la presente legge non preveda una regolamentazione specifica.

2

I controlli sono eseguiti nel territorio nazionale svizzero e, sempre che trattati internazionali lo prevedano, nelle enclavi doganali estere.

3

358 359 360

RS 941.31 FF 2021 668 RS ...

159 / 170

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Se constata che i lavori controllati non sono conformi alle disposizioni della presente legge o ne ha il sospetto, l'UDSC trattiene i lavori. Può coinvolgere l'Ufficio centrale per controllare se i lavori sono conformi alle prescrizioni della presente legge. L'Ufficio centrale comunica il risultato del controllo all'UDSC.

4

Se ha il sospetto che un marchio d'artefice o un marchio di fonditore o di saggiatore di un'altra persona sia stato apposto illecitamente sui lavori controllati o sia stato imitato, l'Ufficio centrale ne informa la persona in questione. La comunicazione può essere omessa se la persona non è rintracciabile o se l'Ufficio centrale può presumere la mancanza di interesse alla comunicazione.

5

Art. 22b Misure successive al controllo

Se dal controllo dell'UDSC o da quello dell'Ufficio centrale risulta che all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito o dell'uscita da un deposito doganale i lavori controllati non sono conformi alle disposizioni della presente legge, l'UDSC può ordinare una delle seguenti misure: 1

2

a.

respingere i lavori oltre confine entro il termine legale;

b.

restituire i lavori con l'obbligo di modificarli entro il termine stabilito in modo che siano conformi alle disposizioni della presente legge;

c.

procedere alla distruzione semplificata dei lavori secondo l'articolo 22d; o

d.

sequestrare i lavori se nessuna delle misure di cui alle lettere a­ c può essere ordinata.

L'UDSC confisca i lavori se: a.

le misure ordinate secondo il capoverso 1 lettere a e b non sono state attuate nei termini prescritti; o

b.

sono stati sequestrati secondo il capoverso 1 lettera d.

Art. 22c Distruzione di lavori confiscati

361

RS 312.4

160 / 170

I lavori confiscati sono distrutti. L'UDSC realizza il metallo riutilizzabile che può essere estratto. L'eventuale ricavo della realizzazione, detratte le spese per la distruzione, è devoluto alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 2004361 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

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Art. 22d Distruzione semplificata di lavori in piccole quantità e di valore insignificante

La distruzione semplificata di lavori in piccole quantità e di valore insignificante è retta dall'articolo 110 LE-UDSC362.

1

L'eventuale ricavo conseguito sul metallo estratto all'atto della distruzione è devoluto alla Confederazione.

2

Art. 23, primo periodo È vietato il commercio ambulante di lavori in metalli preziosi, plurimetallici e placcati e di imitazioni. ...

Titolo prima dell'art. 24 Capo quarto: Prodotti della fusione Art. 31 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli obblighi da imporre al titolare della patente di fonditore. Al riguardo si fonda sugli standard internazionali.

2

Inserire prima del titolo del capo quinto Art. 34a Importazione, uscita dal deposito e messa in commercio

I prodotti della fusione possono essere importati, fatti uscire da un deposito doganale o messi in commercio se sono muniti: 1

a.

della marca (art. 31 cpv. 1);

b.

del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio (art. 33 cpv. 2);

c.

dell'indicazione del titolo reale (art. 33 cpv. 2);

d.

del nome del metallo.

I saggiatori del commercio possono importare o far uscire da un deposito doganale i prodotti della fusione non muniti di alcuna indicazione di cui al capoverso 1 o non muniti di tutte queste indicazioni se dispongono di una patente secondo l'articolo 24 e di un'autorizzazione secondo l'articolo 42bis.

2

362

RS ...

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Per la messa in commercio e l'importazione di metalli preziosi bancari il Consiglio federale può prevedere agevolazioni rispetto ai requisiti di cui al capoverso 1, nella misura in cui sia necessario per tenere conto degli usi del mercato internazionale dei metalli preziosi. Sono considerati metalli preziosi bancari i prodotti della fusione destinati al commercio tra banche.

3

Art. 34b Controllo e misure all'atto dell'importazione e dell'uscita dal deposito

Il controllo dei prodotti della fusione e le misure da adottare in seguito all'atto dell'importazione o dell'uscita da un deposito doganale sono retti dagli articoli 22a­22d.

Art. 36 cpv. 1 L'Ufficio centrale vigila sul commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 1997363 sul riciclaggio di denaro.

1

Art. 36bis Trattamento dei dati

Al trattamento dei dati da parte dell'UDSC, dell'Ufficio centrale e degli uffici federali di controllo si applica il titolo ottavo LE-UDSC364.

1

Il trattamento dei dati da parte degli uffici cantonali di controllo è retto dalla legislazione cantonale applicabile. Se, ai sensi dell'articolo 42quinquies, è convenuto che le procedure siano svolte mediante il sistema d'informazione dell'UDSC (art. 118 LE-UDSC), al trattamento dei dati si applica il titolo ottavo LE-UDSC.

2

Art. 38 cpv. 3 I collaboratori degli uffici di controllo hanno l'obbligo di serbare il silenzio circa tutte le constatazioni da loro fatte nell'esercizio delle loro funzioni o che per la loro natura debbano essere tenute segrete.

3

Art. 38a Prestazioni commerciali

363 364

RS 955.0 RS ...

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L'Ufficio centrale e gli uffici federali di controllo possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: 1

a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali;

c.

non richiedono importanti risorse materiali e di personale supplementari; e

L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

d.

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non causano distorsioni della concorrenza, in particolare se sono fornite a condizioni di mercato e senza sovvenzioni trasversali.

Le prestazioni commerciali devono essere fornite sulla base di una contabilità analitica a prezzi che consentono almeno di coprire i costi.

2

Art. 39 Saggiatori del controllo a. Diploma

I collaboratori degli uffici di controllo a cui spetta determinare il titolo dei prodotti della fusione devono possedere un diploma federale di saggiatore giurato. Il diploma è rilasciato dall'Ufficio centrale in seguito a un esame. Il saggiatore giurato deve giurare o promettere all'Ufficio centrale di adempiere fedelmente le sue funzioni.

1

Il Consiglio federale disciplina i requisiti professionali e personali per il conseguimento del diploma federale. L'UDSC disciplina le condizioni d'ammissione alla formazione nonché il suo contenuto e la sua durata. Disciplina inoltre le condizioni degli esami.

2

Titolo prima dell'articolo 42quater Capo sesto: Diritto procedurale e protezione giuridica Art. 42quater Procedure svolte dalle autorità federali

Le procedure secondo la presente legge, svolte dall'UDSC, dall'Ufficio centrale e dagli uffici federali di controllo, sono rette dal titolo quinto capitolo 1 LE-UDSC365.

Art. 42quinquies

Procedure svolte dagli uffici cantonali di controllo

I Cantoni possono convenire con la Confederazione che le procedure degli uffici cantonali di controllo siano svolte mediante il sistema d'informazione dell'UDSC (art. 118 LE-UDSC366). In questo caso il diritto procedurale è retto dal titolo quinto capitolo 1 LE-UDSC.

1

Gli accordi disciplinano in particolare la partecipazione alle spese per l'utilizzo del sistema d'informazione.

2

Titolo prima dell'art. 43 Abrogato

365 366

RS ...

RS ...

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L sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

FF 2022 2725

Art. 43 Protezione giuridica

Le decisioni degli uffici di controllo federali e cantonali possono essere impugnate mediante ricorso presso l'Ufficio centrale.

1

I rimedi giuridici contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Ufficio centrale sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968367 sulla procedura amministrativa.

2

I rimedi giuridici contro le decisioni dell'UDSC sono retti dal titolo quinto capitolo 2 LE-UDSC368.

3

Art. 44 1. Reati a. Frode

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare, importa, esporta, fa transitare, fa uscire da un deposito doganale o mette in commercio con l'intento di venderli come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge;

b.

appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.

Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

2

3

Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

Art. 45 cpv. 1 e 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

2

367 368

RS 172.021 RS ...

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a.

falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali o le loro impronte;

b.

fa uso di marchi o impronte falsificati o contraffatti di cui alla lettera a;

c.

fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare marchi o impronte di cui alla lettera a.

Abrogato

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Art. 46 c. Uso illecito di marchi

Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 47, rubrica e cpv. 1

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecud. Infrazione delle disposizioni niaria chiunque intenzionalmente: sui marchi: impiego abusivo a. importa, esporta, fa transitare, fa uscire da un deposito doganale di marchi e impronte; o mette in commercio lavori di metalli preziosi privi dell'indimodificazione della marchiatura cazione del titolo e del marchio d'artefice prescritti o casse

d'orologio senza marchiatura ufficiale;

b.

qualifica come tali, importa, esporta, fa transitare, fa uscire da un deposito doganale o mette in circolazione lavori plurimetallici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d'artefice;

c.

imita o utilizza abusivamente il marchio d'artefice o il marchio di fonditore o di saggiatore del titolare;

d.

importa, esporta, fa transitare, fa uscire da un deposito doganale o mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti della fusione sui quali l'indicazione del titolo o l'impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata.

Art. 48 1 Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o e. Commercio senza patente o un'autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commerautorizzazione nonché cio, compie, intenzionalmente, operazioni per le quali è necessario uno inosservanza degli obblighi di dili- dei detti documenti è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

genza e di docu2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 30 000 franchi.

mentazione e dell'obbligo di 3 Chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione registrazione

secondo l'articolo 31a capoverso 1 o l'obbligo di registrazione secondo l'articolo 31a capoverso 2 è punito con la multa.

Art. 49 f. Reati contro il divieto del commercio ambulante

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene al divieto del commercio ambulante previsto nell'articolo 23 è punito con la multa.

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Art. 49a g. Commercio e importazione di prodotti della fusione senza designazione

Chiunque, intenzionalmente, importa, fa uscire da un deposito doganale o mette in commercio prodotti della fusione non muniti delle indicazioni di cui all'articolo 34a è punito con la pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.

1

2

Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

Art 49b h. Violazione de- 1 Chiunque in qualità di titolare di una patente di fonditore contravviene gli obblighi di diliintenzionalmente ai suoi obblighi di diligenza secondo l'articolo 31 cagenza

poverso 2 è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

2

Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

Art. 50 e 51 Abrogati Art. 52, rubrica e cpv. 2 2. Confisca

Nel caso di condanna per frode in applicazione dell'articolo 44, l'autorità di perseguimento penale può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a commettere il reato. L'eventuale ricavo della vendita del metallo è devoluto alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004369 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

2

Art. 53 e 54 Abrogati Art. 55 3. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con una multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza volontaria, contravviene a una prescrizione della presente legge o a una delle sue disposizioni d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

1

È punito con una multa sino a 2000 franchi chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione dell'Ufficio centrale o degli uffici federali di controllo notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

2

369

RS 312.4

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Art. 56 4. Competenza e obbligo di denuncia

Per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 44-55 sono applicabili la LE-UDSC370 e la legge federale del 22 marzo 1974371 sul diritto penale amministrativo. L'UDSC è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

1

Gli uffici cantonali di controllo nonché i saggiatori del controllo e i saggiatori del commercio sono tenuti a denunciare all'UDSC qualsiasi infrazione da loro accertata.

2

Art. 56a, rubrica 5. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari a. Attività senza autorizzazione

Art. 56e e. Inosservanza di decisioni dell'Ufficio centrale

Chiunque, intenzionalmente, nell'ambito del commercio di metalli preziosi bancari secondo gli articoli 42bis e 42ter non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall'Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Inserire dopo le disposizioni finali della modifica del 19 marzo 2021 Disposizioni finali della modifica del ...

La durata della registrazione per i marchi d'artefice che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono iscritti nel registro secondo l'articolo 12 è retta dal diritto anteriore. La proroga è retta dal nuovo diritto.

1

I prodotti della fusione che sono stati importati prima dell'entrata in vigore della modifica del ...ma che non sono muniti delle indicazioni di cui all'articolo 34a possono essere fatti uscire da un deposito doganale o essere messi in commercio senza adeguamenti per due anni dall'entrata in vigore, a condizione che siano muniti delle indicazioni previste dal diritto anteriore.

2

I procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore sono portati avanti dalle autorità competenti secondo il diritto anteriore.

3

370 371

RS ...

RS 313.0

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53. Legge federale del 20 dicembre 1985372 sulla sorveglianza dei prezzi Art. 13 cpv. 2bis Per accertare, in applicazione dell'articolo 37 della legge del ...373 sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, se vi è un aumento abusivo di prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo, chiesto ai consumatori per l'allestimento della dichiarazione delle merci, il Sorvegliante dei prezzi può inoltre tenere conto delle spese che un efficiente responsabile dei dati avrebbe sostenuto per una dichiarazione semplificata delle merci.

2bis

54. Legge federale del 25 giugno 1982374 sulle misure economiche esterne Art. 7 cpv. 4 Le infrazioni alla legge del ...375 sui tributi doganali sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali previste da quella legge, anche se l'infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.

4

55. Legge del 13 dicembre 1996376 sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 10 cpv. 2, primo periodo Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dai collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per il perseguimento penale. ...

2

Art. 11, secondo periodo ... Il controllo alla frontiera compete all'UDSC.

Art. 18 cpv. 2 Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché l'UDSC sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

2

372 373 374 375 376

RS 942.20 RS ...

RS 946.201 RS ...

RS 946.202

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56. Legge del 22 marzo 2002377 sugli embarghi Art. 4 cpv. 2 Essi possono avvalersi delle polizie dei Cantoni e dei Comuni e dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini impiegati per il perseguimento penale.

2

Art. 11 cpv. 2 Se un'infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un'infrazione ai divieti secondo l'articolo 22 della legge del ...378 sui tributi doganali, sono applicabili solo le disposizioni penali di tale legge; è fatto salvo il capoverso 1.

2

57. Legge federale del 25 settembre 2020379 sui precursori di sostanze esplodenti Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».

Art. 11 cpv. 2 Su richiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), devono dimostrare di disporre dell'autorizzazione necessaria e di aver effettuato la registrazione, nonché fornire tutte le informazioni utili.

2

377 378 379

RS 946.231 RS ...

RS 941.42

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