FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

22.058 Messaggio concernente la legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché la nuova legge sui tributi doganali (revisione totale della legge sulle dogane) del 24 agosto 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno della legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (D-LE-UDSC) nonché il disegno di una nuova legge sui tributi doganali (D-LTDo) (revisione totale della legge sulle dogane).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2016

M 15.3551

Snellimento della burocrazia. Innalzamento del dazio minimo (N 25.9.15, Noser; S 27.9.16)

2017

M 15.4153

Addossamento ingiustificato delle spese sui clienti in ambito doganale (S 3.3.16, Ettlin Erich; N 22.9.16; S 28.2.17)

2019

M 17.3376

Correzione immediata della prassi penale, dannosa per l'economia, dell'Amministrazione delle dogane (N 29.9.17, de Courten; S 17.12.19)

2017

P

Ostacolo inutile per l'economia a causa dell'applicazione formale dei termini (N 29.9.17, de Courten)

2021

M 18.3315

2022-2763

17.3377

Vendite per corrispondenza on line. Procedure di controllo efficienti presso l'AFD (N 15.6.18, Bühler; S 16.9.21)

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Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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Compendio Lo scopo del progetto legislativo è quello di incrementare l'efficienza dei processi al confine e di armonizzare i compiti di sicurezza ed esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mediante la creazione di basi legali per la digitalizzazione nonché per semplificare e uniformare l'esecuzione degli atti normativi di natura fiscale e di natura non fiscale. I compiti dell'UDSC e la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni restano invariati.

Situazione iniziale e obiettivi del progetto Nell'ambito dei suoi compiti legali l'UDSC svolge un ruolo importante nella catena di fornitura internazionale di merci e rappresenta il principale organo di sicurezza al confine svizzero. Nell'adempimento di questi compiti l'UDSC assicura l'esecuzione delle disposizioni di natura fiscale e il rispetto di quelle di natura non fiscale, a beneficio dell'economia e della società svizzere. In questo contesto, svolge anche importanti compiti delegatigli dai Cantoni.

I compiti di sicurezza sono eseguiti dall'UDSC in particolare nel quadro dei controlli al confine. Questi controlli sono volti anche a garantire la sicurezza interna della Svizzera. Oggi l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale è più importante che non in occasione dell'ultima revisione totale della legge sulle dogane, per esempio a causa del boom del commercio online, tramite il quale un gran numero di merci illegali giunge in Svizzera. La situazione è cambiata anche per quanto riguarda la migrazione, alla quale l'UDSC deve poter reagire in caso di evoluzione della situazione, nonché per quanto riguarda la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la gestione di eventuali situazioni straordinarie, come quella che si è creata a causa della pandemia di COVID-19.

Dall'ultima revisione totale del diritto doganale, con la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD), il traffico transfrontaliero di persone e merci ha continuato ad aumentare.

Processi efficienti che consentono un passaggio semplice e rapido del confine sono quindi sempre più importanti. Controlli e processi complessi che generano tempi di attesa sono percepiti come un disagio. Per questo motivo, in numerosi interventi parlamentari sono state richieste procedure più semplici e soluzioni più intuitive. Ciò ha
condotto all'avvio del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, per il quale, con decreto federale del 12 settembre 2017, il Parlamento ha concesso un credito complessivo di 393 milioni di franchi. Le relazioni con i clienti nell'ambito del traffico di persone e merci vengono completamente riviste. I clienti che si comportano correttamente possono sbrigare le loro formalità in modo digitale, indipendentemente da orario e luogo. L'analisi dei rischi permette in particolar modo il controllo mirato di merci, persone e mezzi di trasporto. In questo modo si ottengono, da un lato, i tanto attesi sgravi per l'economia e, dall'altro, incrementi di efficienza per l'UDSC. A tal fine i processi devono essere interamente semplificati e uniformati nonché digitalizzati. I dati disponibili devono essere registrati una sola volta e in seguito utilizzati in modo trasversale per diverse applicazioni.

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Per i suddetti motivi è indispensabile che l'UDSC possa continuare a svolgere i propri compiti in modo adeguato, efficiente e tempestivo anche in futuro. Esso deve perciò diventare un'organizzazione orientata ai compiti. È previsto un nuovo profilo professionale che permette di impiegare i collaboratori dell'UDSC in modo flessibile e di affrontare le sfide future.

Contenuto del progetto Il conseguimento dei suddetti obiettivi richiede una profonda revisione del diritto vigente: senza una revisione della LD gli obiettivi non possono infatti essere raggiunti.

È inoltre necessaria la creazione di una legge quadro nella quale confluiscano tutti gli aspetti da armonizzare nel settore dei compiti dell'UDSC. L'attuale LD è inoltre sottoposta a una revisione totale e ridotta a un atto normativo di pura natura fiscale (legge sui tributi doganali, D-LTDo). La creazione della legge quadro e la revisione totale della LD comportano modifiche in numerosi altri atti normativi connessi, che rientrano nel settore dei compiti dell'UDSC.

Queste importanti modifiche legislative semplificano il diritto doganale materiale.

Semplificano e uniformano tutte le procedure relative ai tributi gestite dall'UDSC, comprese quelle d'impugnazione. Per quanto attiene agli atti normativi di natura non fiscale, la verifica del loro rispetto dovrà avvenire nel limite del possibile in forma automatizzata. Sarà creato un catalogo standardizzato di misure e prestazioni dell'UDSC; tali misure e prestazioni saranno riportate nell'atto normativo di natura non fiscale interessato. Inoltre, l'UDSC potrà effettuare una ponderazione basata sui rischi in relazione all'adempimento di questi compiti d'esecuzione.

L'obiettivo centrale delle nuove regolamentazioni è di consentire una digitalizzazione integrale delle procedure. Inoltre, sono create basi moderne e uniformi per l'analisi dei rischi e per controlli più mirati. Per consentire l'ulteriore sviluppo dell'UDSC in un'organizzazione orientata ai compiti, non sono più previste disposizioni organizzative, bensì regolamentazioni orientate ai compiti.

Il progetto comprende altresì una nuova regolamentazione in materia di trattamento e protezione dei dati, tecnologicamente neutrale, impostata sulla base delle delle disposizioni della legge sulla protezione dei dati rivista (nLPD), non ancora
in vigore.

Sono create basi unitarie per il perseguimento penale nel settore di competenza dell'UDSC e le disposizioni penali materiali negli atti normativi di natura fiscale sono parzialmente armonizzate.

Infine, il progetto disciplina anche l'assunzione dei compiti in ambito di sicurezza interna che continueranno ad essere svolti in modo invariato a beneficio di Confederazione e Cantoni.

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Indice Compendio 1

3

Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari

8 8 11

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Aspetti principali 2.1.1 Norme di delega 2.1.2 Compiti dell'UDSC e sovranità di polizia dei Cantoni 2.1.3 Controlli 2.1.4 Competenze 2.1.5 Riscossione dei tributi, procedura compresa 2.1.6 Depositi doganali e fiscali 2.1.7 Trattamento dei dati 2.1.8 Perseguimento penale 2.2 Ulteriori aspetti 2.2.1 Rinuncia alle disposizioni organizzative 2.2.2 Riduzione del limite di franchigia (turismo degli acquisti) 2.2.3 Creazione di un organo consultivo per le questioni doganali 2.2.4 Armonizzazione con la revisione parziale relativa all'imposta sul valore aggiunto 2.2.5 Aspetti relativi all'imposta sugli oli minerali 2.2.6 Aspetti relativi all'imposta sugli autoveicoli

15 15 15 16 17 17 19 22 22 26 27 27 27

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

29

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Oggetto del D-LE-UDSC, compreso l'allegato 1, e rapporto con altri atti normativi 4.3 Oggetto del D-LTDo 4.4 Modifica di altri atti normativi (allegato 2 D-LE-UDSC) 4.5 Modifica del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino 4.6 Compatibilità tra compiti e finanze 4.7 Attuazione

31 31

2

12 13

27 28 28 29

34 39 40

40 41 41

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5

6

7

Commento ai singoli articoli 5.1 D-LE-UDSC senza allegati 5.2 Allegato 1 D-LE-UDSC: Accesso dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione 5.3 Allegato 2: Modifica di altri atti normativi 5.3.1 Commenti generali 5.3.2 Commento alle modifiche di altri atti normativi 5.4 D-LTDo 5.5 Modifica del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

41 41

250 254 254 256 368

387

Ripercussioni 6.1 Orientamento del nuovo progetto 6.2 Ripercussioni per la Confederazione 6.2.1 Ripercussioni finanziarie 6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo di personale 6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.4 Ripercussioni sull'economia 6.4.1 Ripercussioni sulle imprese 6.5 Ripercussioni su altri gruppi sociali 6.6 Adeguatezza nell'esecuzione del progetto

388 388 390 391 391

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.1.1 Competenza legislativa della Confederazione in ambito di dazi, tributi e sicurezza 7.1.2 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni 7.1.3 UDSC: competenza e organizzazione 7.1.4 Tributi 7.1.5 Trattamento dei dati 7.1.6 Procedura elettronica 7.1.7 Competenze 7.1.8 Distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante 7.1.9 Immobilizzazione 7.1.10 Ordinazioni effettuate con un nome fittizio 7.1.11 Perseguimento penale 7.1.11.1 Prassi penale per dichiaranti 7.1.11.2 Indagine in incognito in spazi virtuali

400 400

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392 393 393 398 400

400 401 402 403 403 404 405 405 405 406 406 406 407

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7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Forma dell'atto Subordinazione al freno alle spese Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale Conformità alla legge sui sussidi Delega di competenze legislative Protezione dei dati 7.8.1 Protezione dei dati in generale 7.8.2 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 7.8.2.1 Sintesi della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dell'UDSC del 4 aprile 2022 7.8.2.2 Parere dell'IFPDT in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dell'UDSC del 4 aprile 2022

407 408 408 409 409 409 416 416 417 417 423

Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) (Disegno) FF 2022 2725 Legge federale sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (Legge sui tributi doganali, LTDo) (Disegno)

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (Disegno) FF 2022 2727

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) fornisce un contributo essenziale alla sicurezza interna, svolge compiti nel traffico transfrontaliero delle merci, riscuote tributi e collabora con autorità e organizzazioni nazionali ed estere per garantire la sicurezza dello Stato, dell'economia e della popolazione.

Nell'ambito dei suoi compiti legali, svolge un ruolo importante nella catena di fornitura internazionale di merci e rappresenta il principale organo di sicurezza al confine svizzero. Esso costituisce dunque uno degli strumenti della politica di sicurezza della Svizzera1.

Nell'adempimento dei propri compiti legali, l'UDSC assicura l'esecuzione delle disposizioni di natura fiscale e il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale (finora denominati disposti di natura non doganale, DNND), che riguardano oltre 100 ambiti.

A tal fine collabora con 26 unità amministrative e altri attori. In questo contesto svolge anche importanti compiti delegati dai Cantoni.

Dall'ultima revisione totale della legislazione doganale ­ legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD) ­ il traffico transfrontaliero di persone e merci è ulteriormente aumentato.

Ogni giorno circa 2 200 000 persone, 1 100 000 veicoli e 21 000 autocarri attraversano il confine svizzero («Fatti e cifre 2021» dell'UDSC).

Il bilancio quotidiano dei collaboratori dell'UDSC è il seguente: ­

64,4 milioni di franchi di entrate a favore della Confederazione;

­

91 prodotti contraffatti;

­

70 persone ricercate o segnalate per l'arresto;

­

4 documenti d'identità contraffatti;

­

12 armi vietate;

­

2,6 kg di droghe;

­

51 soggiorni illegali;

­

30 invii contenenti medicamenti o preparati dopanti;

­

34 autocarri con lacune.

Disporre di processi efficienti che consentono un passaggio semplice e rapido del confine è sempre più importante. Controlli e processi complessi che generano tempi di

1 2

Cfr. La politica di sicurezza della Svizzera. Rapporto del Consiglio federale del 24 agosto 2016, FF 2016 6979, in particolare 7059.

RS 631.0

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attesa sono percepiti come un disagio. Per questo motivo, in numerosi interventi parlamentari sono state richieste procedure più semplici e soluzioni più intuitive. Ciò ha condotto all'avvio del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, per il quale, con decreto federale del 12 settembre 20173, il Parlamento ha concesso un credito complessivo di 393 milioni di franchi4.

A livello mondiale ha inoltre acquisito maggiore rilevanza la funzione di sicurezza delle autorità doganali, per esempio la garanzia della sicurezza nella catena di fornitura internazionale. L'esecuzione di atti normativi di natura non fiscale assume una crescente importanza, basti pensare al boom del commercio online, attraverso il quale giungono in Svizzera anche merci illegali. L'esecuzione in tale ambito è attualmente molto complessa. La situazione è infine cambiata anche per quanto riguarda la migrazione, alla quale l'UDSC deve poter reagire in caso di evoluzione, nonché per quanto riguarda la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la gestione di eventuali pandemie, come quella di COVID-19.

Per i suddetti motivi è indispensabile che l'UDSC sia all'altezza delle prossime sfide, al fine di continuare a svolgere i propri compiti in modo adeguato, efficiente e tempestivo anche in futuro. Con decisione del 10 aprile 2019 il nostro Consiglio ha pertanto posto le basi per l'ulteriore sviluppo dell'UDSC verso un'organizzazione orientata ai compiti, che semplifica, uniforma e digitalizza in maniera integrale i propri processi e che fa in modo che i dati disponibili siano utilizzati in modo trasversale e nel quadro degli scopi di trattamento.

Con l'ulteriore sviluppo organizzativo dell'UDSC ha luogo un cambiamento strutturale, necessario per poter utilizzare e sfruttare al meglio le nuove opportunità di digitalizzazione e semplificazione dei processi create dal programma DaziT. Lo sgravio amministrativo a seguito dell'introduzione di DaziT permette ai collaboratori di concentrarsi sui loro compiti di controllo a livello operativo. Al fine di ottimizzare anche questi ultimi, i profili professionali esistenti di specialista doganale e guardia di confine vengono fusi in una nuova figura professionale, lo «specialista dogana e sicurezza dei confini». È così previsto che tutti i collaboratori impegnati a livello operativo
seguano la stessa formazione di base nei tre ambiti di competenza dell'UDSC, cioè il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto. Ciò consente all'UDSC di far fronte a diversi scenari di minaccia (p. es. inasprimento della situazione migratoria, attacco terroristico, pandemia, contrabbando nel contesto del commercio online), per i quali è temporaneamente necessario più personale per il controllo di persone o merci. Occorre rilevare che dopo la formazione di base tutti i collaboratori acquisiscono una specializzazione in almeno uno dei tre ambiti summenzionati. Sulla base di questa specializzazione, per la loro attività principale sono assegnati al controllo delle persone o delle merci, come avviene anche oggi. A differenza della situazione odierna, però, tutti i collaboratori sono formati e possono essere impiegati nei tre ambiti di controllo di cui sopra.

3

4

Programma DaziT; messaggio del 15 febbraio 2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: messaggio DaziT), FF 2017 1473.

FF 2017 5491

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In questo contesto, le attuali disposizioni organizzative nella LD ­ come la menzione del Corpo delle guardie di confine quale unità dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ­ non sono più necessarie. Ciò potrebbe risultare addirittura di ostacolo all'ulteriore sviluppo. La legge sulle dogane non si oppone alla conduzione da parte di una persona, in unione personale, dei due ambiti posti su livelli gerarchici diversi, purché le funzioni del Corpo delle guardie di confine e della dogana rimangano chiaramente separate come finora e sia inoltre evidente chi può impiegare mezzi coattivi.

Ciò è garantito fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge sulle dogane.

Eventuali misure finora adottate dall'UDSC in vista del nuovo profilo professionale uniforme sono avvenute con riserva di tale revisione totale, che crea le necessarie basi a tal fine.

Le relazioni con i clienti nell'ambito del traffico di persone e merci vengono completamente riviste. I clienti che si comportano correttamente possono sbrigare le loro formalità in modo digitale, indipendentemente da orario e luogo. L'analisi dei rischi permette in particolar modo il controllo mirato di merci, persone e mezzi di trasporto sospetti. Grazie a controlli mirati e più efficienti si ottengono, da un lato, i tanto attesi sgravi per l'economia e, dall'altro, incrementi di efficienza per l'UDSC.

La citata semplificazione e uniformazione dei processi non riguarda solo la riscossione dei tributi doganali e dell'IVA sull'importazione, bensì anche la riscossione degli ulteriori tributi da parte dell'UDSC nel territorio doganale.

Nel complesso, tutti questi punti richiedono una profonda revisione delle attuali basi legali. Innanzitutto, è necessaria la creazione di una legge quadro che riunisca tutto quanto deve essere uniformato, sotto il profilo materiale e formale, nel settore di compiti dell'UDSC. L'attuale legge sulle dogane viene inoltre sottoposta a una revisione totale e ridotta a un puro atto normativo di natura fiscale, all'interno del quale rimangono determinati elementi materiali. Con la creazione della legge quadro e la revisione totale della LD, numerosi altri atti normativi collegati subiscono modifiche.

Queste importanti modifiche legislative consentono di raggiungere i seguenti obiettivi: ­

soppressione delle disposizioni organizzative al fine di consentire l'ulteriore sviluppo organizzativo;

­

semplificazione del diritto doganale materiale e parziale armonizzazione del diritto materiale applicabile ai tributi doganali e ai tributi di natura non doganale (tributi nazionali);

­

semplificazione e uniformazione di tutte le procedure relative ai tributi gestite dall'UDSC, comprese quelle d'impugnazione;

­

digitalizzazione integrale di queste procedure;

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­

esecuzione continua e inalterata di compiti nell'ambito della sicurezza interna a favore della Confederazione e dei Cantoni o, in collaborazione con essi, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale delle competenze5;

­

verifica possibilmente automatizzata del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale (finora: disposti di natura non doganale), creazione di un catalogo standardizzato di misure e prestazioni dell'UDSC con indicazione delle misure e delle prestazioni nell'atto normativo interessato, nonché ponderazione in funzione dei rischi, da parte dell'UDSC, per quanto riguarda l'adempimento di questi compiti d'esecuzione;

­

regolamentazione del trattamento dei dati, nuova e neutra sotto il profilo tecnologico, che consente lo svolgimento di procedure interamente elettroniche;

­

creazione di basi moderne e uniformi per l'analisi dei rischi e per controlli più mirati, mantenendo le competenze esistenti;

­

creazione di basi unitarie per il perseguimento penale nel settore di competenza dell'UDSC;

­

armonizzazione parziale delle disposizioni penali materiali negli atti normativi di natura fiscale.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Teoricamente vi sono due alternative alla presente revisione totale della legge sulle dogane e alla creazione di una legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (D-LEUDSC) come legge quadro: da un lato, si potrebbe rinunciare completamente alle novità e, dall'altro, si potrebbe effettuare solo una revisione parziale. Qualora si rinunciasse alle novità, lo status quo rimarrebbe invariato, mentre una revisione parziale porterebbe meno adeguamenti di quelli qui proposti. Nessuna di queste alternative sarebbe efficace ai fini del conseguimento dell'obiettivo.

La prima alternativa non consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti con il programma DaziT, nello specifico la riduzione dei costi di regolamentazione e i guadagni in termini di efficienza. Lo status quo non rende possibile l'ulteriore sviluppo dell'attuale struttura organizzativa dell'UDSC né la semplificazione e l'uniformazione dei processi e dei sistemi, importanti per la digitalizzazione.

Come già descritto nel messaggio DaziT (in particolare n. 3.1.3), in futuro devono essere rese disponibili le risorse a livello di personale dell'UDSC attualmente utilizzate per attività che generano poco valore. Ciò è particolarmente importante nel contesto della mutevole situazione della sicurezza nel traffico di persone e merci e garantisce che l'UDSC possa affrontare le sfide con la necessaria efficacia. Senza il suddetto ulteriore sviluppo, questa riallocazione delle risorse di personale non sarebbe possibile in tale misura.

5

In merito all'ordinamento costituzionale delle competenze, cfr. rapporto del Consiglio federale del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze (di seguito: rapporto «Malama»), FF 2012 3973.

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La semplificazione e l'uniformazione dei processi e dei sistemi devono manifestarsi, tra l'altro, nel disbrigo semplificato delle formalità al confine e nella riscossione dei tributi nazionali, riducendo così l'onere amministrativo per le imprese e portando quindi fondamentalmente a uno sgravio a beneficio dell'economia. Le procedure transfrontaliere richiedono anche il riferimento agli standard internazionali nonché adeguamenti reciproci con gli Stati vicini. Se si mantenesse lo status quo, in futuro la Svizzera difficilmente sarebbe in grado di tenere il passo con lo sviluppo degli standard europei e internazionali e non potrebbe neanche realizzare i necessari adeguamenti dei processi e dei sistemi.

Anche la seconda alternativa, la revisione parziale, non sarebbe opportuna. La digitalizzazione richiede una semplificazione e uniformazione, con numerosi effetti sotto molti punti di vista. Prima di tutto, determina la creazione di una procedura elettronica uniforme per la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero delle merci nonché dei tributi nazionali. Procedure elettroniche diverse comprometterebbero la digitalizzazione. Una procedura elettronica uniforme è accompagnata infatti dalla focalizzazione su un sistema d'informazione che costituisce anche la base per un'analisi dei rischi uniforme e per le decisioni di controllo. Le finalità per il trattamento dei dati di questo sistema d'informazione devono essere riunite in un medesimo atto. La verifica, quanto più automatizzata possibile, del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale e la creazione di un catalogo di misure e prestazioni dell'UDSC richiedono una nuova base uniforme unica. Lo stesso vale per l'armonizzazione parziale del diritto materiale relativo ai dazi e ai tributi nazionali, che elimina le inutili differenze che emergono nella semplificazione dei processi. Nel medesimo atto vanno riunite anche le basi uniformi per il controllo e il perseguimento penale.

Tutto ciò non potrebbe essere raggiunto con una revisione parziale. Per questo motivo è stata scelta la strada della revisione totale della legge sulle dogane. Con la creazione supplementare della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC come legge quadro è possibile riunire in una legge tutto ciò che deve essere armonizzato nel settore di compiti dell'UDSC dal punto di vista materiale e formale.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il nostro Consiglio ha annunciato il messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane come obiettivo nel messaggio del 29 gennaio 20206 sul programma di legislatura 2019­2023 (Indirizzi politici, n. 4.1.2, 8.1 e 8.2 nonché obiettivo 2 del programma di legislatura) e nel decreto federale del 21 settembre 20207 sul programma di legislatura 2019­2023 (art. 3 n. 6).

6 7

FF 2020 1565 FF 2020 7365

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DaziT trova riscontro in particolare nella strategia «Svizzera digitale»8 adottata dal nostro Collegio il 5 settembre 2018 e aggiornata l'11 settembre 2020. Nello specifico, in riferimento alla sfera di competenza dell'UDSC, DaziT si conforma all'obiettivo «La popolazione e l'economia possono sbrigare in modo efficiente le loro pratiche burocratiche in formato digitale»9. Oltre a definire le linee guida per le attività dell'Amministrazione federale, la strategia deve essere attuata sulla base di una collaborazione articolata tra autorità, economia, scienza, ricerca e società civile. DaziT rappresenta un presupposto importante per rendere più efficienti i processi all'interno dell'UDSC. Digitalizzando i processi anche al di là dell'UDSC e svolgendoli senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, anche la collaborazione, soprattutto con l'economia, può contare su basi moderne. DaziT corrisponde pertanto agli obiettivi essenziali che il nostro Consiglio intende conseguire con la «Strategia TIC della Confederazione 2020­2023»10, approvata il 3 aprile 2020.

1.4

Interventi parlamentari

Alcuni interventi parlamentari pendenti hanno un legame con l'attuale revisione della legge sulle dogane.

Con la presente revisione sono tolti dal ruolo i postulati e le mozioni seguenti: ­

Mozione Noser dell'11 giugno 2015 (15.3551 «Snellimento della burocrazia.

Innalzamento del dazio minimo») La mozione incarica il nostro Consiglio di modificare la legge sulle dogane in modo da aumentare il dazio minimo. La semplificazione dei processi associata alla digitalizzazione riduce sia l'onere per l'economia relativamente alla dichiarazione delle merci sia l'impegno dell'UDSC per la riscossione dei tributi.

Facendo riferimento alle nuove possibilità tecniche, sembra quindi opportuno adeguare la disposizione sulla rinuncia alla riscossione dei tributi (art. 46 D-LE-UDSC) e prevedere anche agevolazioni per l'economia in occasione della dichiarazione delle merci (p. es. art. 15 cpv. 3 e art. 20 cpv. 3 nonché art. 23 D-LE-UDSC; a tal proposito vedi anche il commento all'art. 35 D-LEUDSC). Occorre tuttavia rinunciare all'aumento del dazio minimo richiesto dalla mozione.

­

Mozione Ettlin del 17 dicembre 2015 (15.4153 «Addossamento ingiustificato delle spese sui clienti in ambito doganale») La mozione riguarda l'addossamento dei costi per la visita delle merci durante il controllo di piccoli invii. In questi casi, l'addossamento dei costi per singoli

8

9 10

Strategia «Svizzera digitale» del 5 settembre 2018, FF 2018 5037, nonché relativi aggiornamenti, consultabili all'indirizzo www.bakom.admin.ch > L'UFCOM > Informazioni dell'UFCOM > Comunicati stampa > Nuove priorità per la Svizzera digitale.

Strategia «Svizzera digitale» del 5 settembre 2018, FF 2018 5037, in particolare 5050, n. 4.5.3.

Strategia TIC della Confederazione 2020­2023 del 3 aprile 2020 (stato: 28 dicembre 2020), consultabile all'indirizzo www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Strategia e pianificazione TIC della Confederazione > Strategia TIC della Confederazione 2020­2023.

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controlli al cliente interessato è considerato ingiusto. Deve essere creata la possibilità affinché la «persona soggetta all'obbligo di dichiarazione» (vale a dire gli spedizionieri o la Posta) non addebiti i rispettivi costi di controllo separatamente ai clienti, ma li includa nelle spese d'imposizione generali. La mozione è attuata con l'articolo 96 capoverso 2 D-LE-UDSC. Si rimanda al relativo commento.

­

Mozione de Courten del 31 maggio 2017 (17.3376 «Correzione immediata della prassi penale, dannosa per l'economia, dell'Amministrazione delle dogane») Nell'ambito di questa mozione il nostro Consiglio è incaricato di adeguare la legge sulle dogane in modo tale che la prassi penale per dichiaranti, adottata dall'Amministrazione delle dogane dal 2009 al 2016, possa continuare a essere applicata su basi legali sufficienti. La richiesta è attuata con l'articolo 196 lettera b D-LE-UDSC che prevede la possibilità di rinunciare al perseguimento penale. Dopo la procedura di consultazione11 questa variante è risultata la preferita. Nella lettera a dell'articolo 196 la possibilità di rinuncia, secondo il principio di opportunità, viene estesa a (altri) casi di esigua gravità (casi di lieve entità). Si rimanda al commento all'articolo 196 D-LE-UDSC. In linea di principio, resta il fatto che deve essere applicato un elevato grado di diligenza alla dichiarazione delle merci, in particolare alla dichiarazione doganale.

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Postulato de Courten del 31 maggio 2017 (17.3377 «Ostacolo inutile per l'economia a causa dell'applicazione formale dei termini») Con questo postulato il nostro Collegio è incaricato di esaminare come mantenere la prassi finora applicata dall'UDSC relativa ai termini per le rettifiche (60 giorni anziché 30) nonché di proporre, alla prossima occasione, un adeguamento in tal senso della legge sulle dogane. Gli articoli 85 e 86 D-LE-UDSC prevedono l'opposizione come mezzo uniforme per impugnare le decisioni d'imposizione. La rettifica prevista finora (art. 34 LD) è superflua perché è inclusa nell'opposizione. Le modifiche fatte valere finora con la rettifica possono essere richieste durante il termine di opposizione di un anno. Si rimanda al commento agli articoli 85 e seguente D-LE-UDSC. La richiesta avanzata nel postulato è soddisfatta per analogia.

­

Mozione Bühler del 16 marzo 2018 (18.3315 «Vendite per corrispondenza on line. Procedure di controllo efficienti presso l'AFD») Con questa mozione il nostro Consiglio è invitato a inasprire le disposizioni procedurali e di controllo nonché ad adottare le misure necessarie per una loro adeguata attuazione, al fine di fare fronte alle sfide poste dal crescente fenomeno delle vendite per corrispondenza online transfrontaliere.

11

Consultazione dell'11 settembre 2020: legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (LTDo), procedura di consultazione 2020/50.

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Oltre alla digitalizzazione integrale delle formalità doganali, anche i processi aziendali sono semplificati e uniformati nell'ambito di DaziT. In questo modo viene dato seguito alla richiesta di semplificazione e standardizzazione di tali processi, formulata dalla mozione Bühler accolta dal Parlamento.

Il nostro Consiglio propone di togliere dal ruolo questi interventi.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata condotta dall'11 settembre 2020 al 31 dicembre 202012. Di seguito sono riassunti gli aspetti materiali principali e gli altri aspetti importanti nonché il loro trattamento. Il rapporto sui risultati è pubblicato13.

2.1

Aspetti principali

2.1.1

Norme di delega

Per numerosi partecipanti alla procedura di consultazione il progetto posto in consultazione era formulato in modo troppo vago e conteneva troppe norme di delega. Hanno quindi ritenuto difficile o addirittura impossibile valutarlo. Essi erano del parere che il controllo legislativo fosse troppo limitato o completamente assente. Alcuni temevano che l'UDSC concentrasse presso di sé troppo potere ed erano quindi a favore di una regolamentazione più rigida, con meno margine di manovra e disposizioni più chiare. Le cerchie economiche hanno chiesto di avere voce in capitolo o di essere coinvolte nell'elaborazione delle ordinanze e, in particolare, lo svolgimento di una consultazione. Hanno altresì richiesto un'analisi d'impatto della regolamentazione.

Tenendo conto di queste richieste, tutte le norme di delega sono state esaminate e alcuni contenuti sono stati ora disciplinati a livello di legge o portati a livello di delega.

Per esempio, i principi di base delle destinazioni delle merci, compreso il perfezionamento (art. 24 segg. D-LE-UDSC e art. 12­14 D-LTDo), e importanti agevolazioni procedurali relative alla dichiarazione delle merci (art. 14 cpv. 3 e art. 23 D-LEUDSC) sono ora disciplinati a livello di legge. Inoltre, i depositi doganali e i depositi fiscali sono regolati più dettagliatamente (art. 64­70 D-LE-UDSC). Il trattamento dei dati (art. 117 segg. D-LE-UDSC) è ora disciplinato in modo più dettagliato ed è completato, già a livello di legge, dall'allegato 1 numero 1 relativo ai diritti di accesso dei collaboratori dell'UDSC al sistema d'informazione dell'Ufficio stesso. Gli accessi dei collaboratori ai sistemi esterni sono disciplinati nell'allegato 2.

Le deleghe all'UDSC sono limitate alle questioni tecniche (cfr. p. es. art. 12 cpv. 1­ 3, art. 13 cpv. 3, art. 15 cpv. 2, art. 17, art. 18 cpv. 1, 4 e 5, art. 19 cpv. 3 e 5, art. 20 12

13

Documentazione relativa alla consultazione consultabile all'indirizzo www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF.

Rapporto sui risultati consultabile all'indirizzo www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF.

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cpv. 2, art. 67 cpv. 5 e art. 75 cpv. 3 D-LE-UDSC). Le competenze normative relative ai termini di pagamento e alle condizioni per le agevolazioni di pagamento nonché agli interessi sono delegate in modo unitario al Dipartimento federale delle finanze (DFF; art. 48 cpv. 2 e art. 49 cpv. 4 D-LE-UDSC). La competenza di stabilire forme diverse da quella elettronica per la dichiarazione delle merci è delegata al nostro Consiglio anziché all'UDSC (art. 15 cpv. 1 D-LE-UDSC).

Le cerchie economiche interessate dal progetto sono regolarmente informate e possono partecipare a gruppi di lavoro informali dell'UDSC. Inoltre, viene data loro la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni durante la consultazione sulle ordinanze. Un'analisi d'impatto della regolamentazione avviene a livello di ordinanza, quando i rispettivi contenuti saranno definiti in modo più dettagliato.

2.1.2

Compiti dell'UDSC e sovranità di polizia dei Cantoni

Diversi Cantoni e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) hanno criticato che i compiti dell'UDSC sono stati formulati in modo impreciso nell'intero progetto posto in consultazione. Hanno riscontrato, nel traffico delle persone, una commistione tra i compiti d'esecuzione di politica fiscale con quelli di natura non fiscale o legati alla sicurezza. Hanno invece chiesto un elenco esaustivo e una descrizione più precisa dei compiti nonché una loro delimitazione, conformemente alle disposizioni costituzionali, tra Confederazione e Cantoni. In questo contesto la CDDGP ha suggerito che l'articolo concernente lo scopo della legge venisse verificato e precisato in considerazione della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione.

Secondo diversi Cantoni e la CDDGP, il progetto posto in consultazione toccava la sovranità di polizia cantonale, in quanto le nuove disposizioni attribuivano all'UDSC competenze più ampie nell'ambito della polizia giudiziaria e di sicurezza, mentre il perseguimento penale è di competenza della polizia e del ministero pubblico cantonali. A loro avviso il progetto indebolirebbe la sovranità di polizia dei Cantoni creando un organo di sicurezza nazionale, e questo è incostituzionale. In particolare nell'ambito del perseguimento penale, alcuni Cantoni temevano una sovrapposizione di competenze tra l'UDSC e le autorità cantonali.

Diversi Cantoni si sono espressi a favore di una limitazione delle competenze dell'UDSC all'ambito doganale, vale a dire al controllo del traffico al confine e di quello delle merci e alla prevenzione della criminalità transfrontaliera per quanto riguarda i reati doganali. Hanno criticato la mescolanza dei compiti, soprattutto per quanto riguarda quelli di natura non doganale.

Inoltre, la CDDGP, due partiti e vari Cantoni hanno fatto presente che l'area di confine deve essere definita d'intesa con i Cantoni, come finora, e non unilateralmente dal DFF una volta ascoltati i Cantoni.

La maggior parte dei Cantoni e la CDDGP intendono mantenere l'attuale forma di cooperazione basata sugli accordi cantonali e redigerli individualmente, senza standardizzarli. Inoltre, hanno chiesto che questi accordi non venissero a cadere al termine del periodo di transizione.

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Queste preoccupazioni dei Cantoni e della CDDGP sono state in larga misura prese in considerazione. L'articolo concernente lo scopo (art. 1 D-LE-UDSC) è stato rivisto, da un lato, per sottolineare lo scopo di armonizzazione della legge quadro e, dall'altro, per chiarire che l'UDSC non interferisce o non intende interferire nella competenza dei Cantoni o di altre autorità della Confederazione. Questo non è mai stato l'obiettivo del progetto. Il D-LE-UDSC tiene conto della regolamentazione delle competenze previste dalla Costituzione, anche negli ambiti della polizia e del perseguimento penale. Inoltre, l'UDSC è già oggi un organo di sicurezza al confine, quindi non viene creato un nuovo organo di sicurezza. La summenzionata delimitazione delle competenze viene presa in considerazione anche nell'enumerazione dei compiti (art. 7 segg.

D-LE-UDSC) e nella regolamentazione dei controlli e delle competenze (titolo sesto e titolo settimo).

Per quanto riguarda l'area di confine (art. 11 cpv. 5 D-LE-UDSC) e gli accordi con i Cantoni (art. 10 D-LE-UDSC), il progetto si rifà alla regolamentazione nel diritto vigente.

In base al diritto transitorio, la validità limitata degli accordi con i Cantoni rimane (art. 29 cpv. 2 D-LTDo). Rispetto al progetto posto in consultazione, questo termine è prolungato da due a quattro anni. Si tiene conto delle obiezioni dei Cantoni e della CDDGP poiché gli accordi rimangono applicabili senza essere standardizzati, indipendentemente da questa regolamentazione transitoria. Durante il periodo di validità transitorio sono tuttavia possibili adeguamenti puntuali necessari dal punto di vista del contenuto oppure adeguamenti che tengono conto delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (cfr. commento all'art. 10 D-LE-UDSC e all'art. 29 cpv. 2 D-LTDo)

2.1.3

Controlli

Diversi partiti e Cantoni temevano un'estensione dell'ambito di controllo, in quanto il progetto posto in consultazione prevedeva che le persone potessero essere controllate in tutta la Svizzera e indipendentemente dal traffico di merci se sospettate di aver commesso attività criminali nel territorio doganale, e ciò anche in assenza di un passaggio del confine. Essi hanno fatto notare che tali controlli alle persone sono di competenza della polizia.

Tenendo conto delle preoccupazioni dei partecipanti alla consultazione, la disposizione relativa al territorio di controllo (art. 90 D-LE-UDSC) è stata precisata. I controlli effettivi delle persone hanno luogo solo al confine doganale e nell'area di confine. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 90 capoverso 2 D-LE-UDSC. I casi in cui l'UDSC può effettuare controlli nel territorio doganale sono descritti in modo esaustivo.

2.1.4

Competenze

Diversi partecipanti alla consultazione hanno individuato una delimitazione poco chiara tra le competenze dell'UDSC e quelle dei Cantoni, o una concorrenza tra 17 / 424

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l'UDSC e i Cantoni. In parte temevano una massiccia estensione delle competenze dell'UDSC, con la conseguenza che questo avrebbe avuto maggiori competenze della polizia. Nello specifico, la competenza dell'UDSC di rilevare ed elaborare profili del DNA, così come le nuove competenze che gli permettono di effettuare acquisti fittizi e chiarimenti nello spazio virtuale sono state respinte. In parte è stato chiesto che la perquisizione di fondi fosse possibile solo nell'area di confine, come finora.

Per quanto riguarda la dotazione di armi, è stato fatto presente che non tutto il personale dell'UDSC deve essere armato. È stata chiesta una regolamentazione a livello di legge per tale dotazione nonché una limitazione ai compiti necessari.

Al fine di dimostrare che le competenze dell'UDSC non vengono ampliate, il presente progetto si basa fondamentalmente sulle competenze dell'attuale diritto doganale e le delimita meglio rispetto alla legge del 20 marzo 200814 sulla coercizione (LCoe) e al Codice di procedura penale15 (CPP). Ove necessario, le competenze sono portate a livello di legge al fine di avere di una base migliore.

Si è rinunciato a riprendere la competenza dell'UDSC in materia di allestimento di profili del DNA nella D-LE-UDSC. La competenza di raccogliere dati dattiloscopici è stata limitata.

È mantenuta la nuova competenza relativa all'ordinazione effettuata con un nome fittizio (art. 112 D-LE-UDSC; in precedenza: acquisto fittizio). Alla luce delle nuove possibilità tecniche, l'UDSC necessita di questa competenza per poter mettere a punto i controlli in modo più efficace, o addirittura per poterli effettuare. L'UDSC può effettuare ordinazioni con un nome fittizio in virtù sia di atti normativi di natura fiscale sia di atti normativi di natura non fiscale, sempre che e nella misura in cui gli competa il perseguimento penale. La competenza è dunque limitata ai casi in cui la pertinente legge specifica designa l'UDSC quale autorità competente per il perseguimento penale. Si tratta quindi di ambiti in cui l'UDSC ha una competenza originaria ed esclusiva per il perseguimento penale. In questo ambito né i Cantoni né altre autorità federali dispongono di competenze in materia di perseguimento penale e non vi sono competenze parallele.

Per quanto riguarda le perquisizioni di fondi, invece,
l'UDSC tiene conto delle preoccupazioni dei partecipanti alla consultazione e limita la competenza (come finora) all'area di confine (art. 108 cpv. 1 D-LE-UDSC).

Né il progetto posto in consultazione né il presente progetto (art. 113 D-LE-UDSC) prevedono di dotare di armi l'intero personale dell'UDSC. L'articolo 113 D-LEUDSC disciplina in modo esaustivo chi può portare e usare armi e mezzi ausiliari. La competenza per determinare tutto questo viene delegata al nostro Consiglio. Tenendo conto delle critiche espresse nel quadro della procedura di consultazione, nell'articolo 113 D-LE-UDSC il porto e l'uso di armi e mezzi ausiliari sono soggetti a severe condizioni, come finora. Conformemente al capoverso 1, solo i collaboratori dell'UDSC secondo l'articolo 101 capoverso 3 possono portare armi e mezzi ausiliari per svolgere i compiti nell'ambito del controllo di merci, persone e mezzi di trasporto

14 15

RS 364 RS 312.0

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nonché dell'indagine e dell'inchiesta penale, se in queste attività possono essere esposti a particolari minacce. Creando un collegamento con il mandato e il compito, il capoverso 1 restringe la cerchia di persone e non consente di dotare di armi tutti i collaboratori dell'UDSC. Il porto dell'arma avviene solo laddove necessario in funzione dei compiti.

2.1.5

Riscossione dei tributi, procedura compresa

L'armonizzazione delle disposizioni sulla riscossione dei tributi è importante per molti operatori economici. Al riguardo sono stati formulati numerosi pareri, che hanno riguardato in particolare i seguenti temi: i nuovi ruoli (responsabile delle merci, responsabile dei dati e responsabile del trasporto), la dichiarazione delle merci e l'obbligo di dichiarazione, le destinazioni delle merci, i debitori fiscali e la loro responsabilità (responsabilità solidale, ordine per la responsabilità, esclusione dalla responsabilità), la rinuncia alla riscossione dei tributi, l'esigibilità, la prescrizione e la garanzia del credito fiscale nonché la riscossione posticipata dei tributi, la restituzione e le merci di ritorno.

Per quanto riguarda la riscossione dei tributi, diversi partecipanti alla consultazione hanno suggerito di armonizzare i nuovi ruoli (responsabili delle merci, dei dati e del trasporto) con le definizioni del regolamento (UE) n. 952/201316 (di seguito: codice doganale). L'attribuzione dei suddetti ruoli in relazione al codice doganale viene specificata nelle disposizioni di attuazione (cfr. anche il n. 3).

Diversi operatori economici hanno chiesto che le destinazioni delle merci venissero disciplinate più dettagliatamente nella legge. Ciò è preso in considerazione negli articoli 24 e seguenti D-LE-UDSC (cfr. anche il n. 2.1.1). In particolare, come richiesto dal settore agricolo, il traffico di perfezionamento viene regolamentato a livello di legge (art. 28 segg. D-LE-UDSC e art. 12 seg. D-LTDo). Ulteriori dettagli procedurali continuano a essere disciplinati a livello di ordinanza.

Vari partecipanti alla consultazione hanno chiesto la cancellazione della disposizione relativa alle condizioni d'idoneità per i responsabili dei dati a titolo professionale. Per garantire la determinazione e la riscossione corrette dei tributi nonché il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale, le condizioni d'idoneità sono mantenute (cfr.

art. 36 D-LE-UDSC e l'attuale art. 109 cpv. 1 LD). In risposta a una richiesta proveniente dal ramo degli spedizionieri e del commercio, rispetto al progetto posto in consultazione il campo di applicazione personale è esteso dai responsabili dei dati ai responsabili delle merci che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale.

Questi sono
infatti equiparati ai responsabili dei dati per quanto riguarda le condizioni d'idoneità (cfr. commento all'art. 36 D-LE-UDSC). Rispetto al diritto attuale (art. 109 cpv. 1 LD) non vi è un ampliamento del campo di applicazione dal punto di vista personale. Il fatto che il nostro Collegio possa prescrivere l'obbligo, per i responsabili delle merci che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale, di avere 16

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1; e altro diritto esecutivo.

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la sede nel territorio doganale viene anch'esso incontro a una richiesta relativa all'applicazione del diritto.

Diverse reazioni nell'ambito della consultazione hanno riguardato la responsabilità, in particolare la regolamentazione «a cascata» della responsabilità, che serve a sgravare i responsabili dei dati e del trasporto, e le esclusioni dalla responsabilità applicabili agli stessi. La disparità di trattamento nel caso della responsabilità solidale, criticata dal settore dei servizi postali e di corriere (art. 21 cpv. 3 AP-LE-UDSC), è stata soppressa e sostituita da una nuova regolamentazione a cascata della responsabilità, che si applica ora a tutti i responsabili dei dati e del trasporto (art. 41 D-LE-UDSC).

Questa nuova regolamentazione è applicabile solo nelle procedure di riscossione posticipata. Tuttavia, le esigenze dei responsabili dei dati e del trasporto sono pienamente prese in considerazione, dato che le loro critiche sulla regolamentazione della responsabilità si riferivano esclusivamente alla procedura di riscossione posticipata.

Su richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione, per i responsabili dei dati sono stati ripresi gli stessi motivi di esclusione dalla responsabilità previsti nella LD. Inoltre, la responsabilità è ora esclusa anche quando il debito fiscale è pagato dal responsabile delle merci o è stato garantito (art. 42 lett. a D-LE-UDSC). Questo nuovo motivo di esclusione sostituisce quello indicato all'articolo 70 capoverso 4 lettera a LD (pagamento mediante il conto PCD dell'importatore [PCD: procedura accentrata di conteggio]). Inoltre, il campo di applicazione di questo motivo di esclusione dalla responsabilità è stato esteso ai responsabili del trasporto, che ora beneficiano anche essi di questa regolamentazione (art. 43 lett. a D-LE-UDSC).

Per quanto riguarda la procedura, diversi partecipanti alla consultazione hanno espresso preoccupazioni in merito all'obbligo di ricorrere alla procedura elettronica. Sono state richieste eccezioni, per esempio per il traffico turistico e la procedura d'opposizione. Si è tenuto conto di queste preoccupazioni prevedendo delle eccezioni (in particolare nell'art. 75 cpv. 2 D-LE-UDSC).

In generale, diversi operatori economici hanno chiesto che, oltre alla qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic
Operator», AEO), a livello di legge fossero previste ulteriori agevolazioni procedurali (p. es. l'attivazione al domicilio) e che le agevolazioni esistenti fossero mantenute. Questa critica viene presa in considerazione.

Anche in futuro i partecipanti alla procedura possono beneficiare di agevolazioni nel traffico delle merci commerciali, come avviene secondo il diritto vigente (vedi a tal proposito la procedura per speditori e destinatari autorizzati, art. 100 segg. OD).

L'obiettivo di queste agevolazioni consiste nel soddisfare le esigenze logistiche dell'economia, ottimizzare il traffico transfrontaliero delle merci e quindi aumentare la qualità delle dichiarazioni delle merci. Importanti agevolazioni già esistenti in forma analoga, come la dichiarazione vincolante delle merci al domicilio, devono essere mantenute e ampliate con la possibilità di effettuare una dichiarazione delle merci ridotta con completamento successivo (art. 23 D-LE-UDSC). Queste agevolazioni devono essere collegate a un'autorizzazione (art. 23 cpv. 2 D-LE-UDSC). Per determinate merci è prevista inoltre una dichiarazione delle merci semplificata (art. 15 cpv. 3 D-LE-UDSC); questa agevolazione è a disposizione d tutte le persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

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Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che le agevolazioni procedurali venissero concesse indipendentemente dalla qualifica di AEO e che tale qualifica continuasse a essere considerata come un marchio di qualità per una catena di fornitura sicura. Altri partecipanti, invece, hanno chiesto che agli AEO venissero concesse ulteriori agevolazioni nella procedura d'imposizione doganale. Alcune agevolazioni sono legate a un'autorizzazione (art. 23 cpv. 2 D-LE-UDSC), ma non alla qualifica di AEO. Tuttavia, la maggior parte dei requisiti per le agevolazioni corrisponde ai requisiti di base per la concessione della qualifica di AEO. I partecipanti alla procedura con la qualifica di AEO possono quindi beneficiare di una procedura semplificata e accelerata di rilascio dell'autorizzazione per le agevolazioni procedurali.

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno rivendicato un prolungamento del termine di opposizione e, di conseguenza, una parità di condizioni tra gli operatori economici e l'autorità, la quale può chiedere una riscossione posticipata entro un anno (art. 60 D-LE-UDSC). Inoltre, diversi partecipanti hanno chiesto che la correzione degli errori procedurali relativi alle destinazioni delle merci fosse in linea con il codice doganale.

Le varianti che prevedono la possibilità di porre rimedio o di effettuare una restituzione secondo il modello del codice doganale sono state esaminate, ma respinte: questi strumenti si sono rivelati estranei al sistema e la loro introduzione avrebbe comportato numerosi problemi successivi. Per contro, è stata soddisfatta la richiesta principale dell'economia, ovvero più tempo per la correzione, estendendo a un anno il termine d'opposizione in caso di decisioni d'imposizione (art. 85 cpv. 1 D-LE-UDSC). In questo modo i partecipanti alla procedura hanno la possibilità, per un periodo di un anno, di far correggere eventuali errori presentando le opportune prove, e per di più nell'ambito di una procedura gratuita (art. 89 D-LE-UDSC). Il termine di opposizione è stato di proposito esteso a un anno in analogia al termine di riscossione posticipata valido per l'UDSC. Sulla base di questo termine di opposizione di un anno, applicabile anche ai tributi nazionali, possono essere abrogate le disposizioni in merito alla restituzione d'ufficio previste dalle
leggi sull'imposizione degli oli minerali, degli autoveicoli e del tabacco. Lo stesso vale per l'imposta sulla birra riscossa a torto.

Allo stesso tempo, l'opposizione viene limitata alla contestazione di decisioni d'imposizione, al fine di evitare che la procedura d'impugnazione venga prolungata artificialmente qualora vi siano decisioni già esaminate nel singolo caso. Ciò vale in particolare per le autorizzazioni. Come le decisioni su opposizione, anche queste possono essere impugnate solo con un ricorso interno all'amministrazione (art. 87 cpv. 1 D-LE-UDSC) e poi presso il Tribunale amministrativo federale.

Un'altra agevolazione richiesta dai partecipanti alla consultazione è che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi siano permesse anche nell'ambito della procedura di riscossione posticipata. Tale richiesta è soddisfatta mediante un corrispondente cambiamento nella prassi; un adeguamento del disegno di legge non è invece necessario.

Infine, in relazione alle disposizioni procedurali è stato chiesto che i punti chiave della conservazione fossero definiti a livello di legge, in particolare per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di conservazione nonché il termine di conservazione.

Quest'ultimo è stato ritenuto troppo lungo e la sua durata poco chiara. Sulla scorta di 21 / 424

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questi pareri, il termine di conservazione è stato ridotto ai cinque anni già previsti nell'attuale diritto doganale (art. 83 cpv. 2 D-LE-UDSC). Tuttavia, a causa dei vari casi speciali, le eccezioni e la cerchia delle persone soggette all'obbligo di conservazione sono disciplinate a livello di ordinanza (art. 83 cpv. 2 e 3 D-LE-UDSC).

2.1.6

Depositi doganali e fiscali

Per quanto riguarda i depositi doganali, diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di mantenere la distinzione tra depositi franchi doganali e depositi doganali aperti. Inoltre, hanno rifiutato una garanzia del debito fiscale condizionato. Questa critica è stata presa in considerazione. I depositi doganali aperti e i depositi franchi doganali continuano a esistere (cfr. art. 64 segg. D-LE-UDSC), tuttavia con una base legale uniforme e condizioni comuni. Nel caso dei depositi franchi doganali, vi sono due differenze principali rispetto al sistema attuale: da un lato, deve essere presentata una dichiarazione delle merci per tutte le merci (non solo per quelle sensibili) e, dall'altro, deve essere tenuta una contabilità del deposito per tutte le merci. Per quanto riguarda la garanzia del debito fiscale condizionato, è previsto che nell'ordinanza emanata dal nostro Consiglio in virtù dell'articolo 52 capoverso 4 D-LE-UDSC vi si rinunci in caso di introduzione nel deposito doganale.

In merito ai depositi fiscali, i partecipanti alla consultazione hanno criticato in particolare i criteri per l'autorizzazione e le condizioni per la gestione. Hanno inoltre contestato la mancanza di una regolamentazione a livello di legge relativa al trasporto di merci tra depositi fiscali.

Le condizioni per la gestione sono attenuate mediante la soppressione del numero minimo di entrate nel deposito e uscite dallo stesso. Si prevede di disciplinare a livello di ordinanza il trasporto di merci tra i depositi fiscali (senza modifica materiale). In futuro i combustibili rinnovabili possono essere immagazzinati. La prestazione di garanzia per i crediti sorti all'atto dell'uscita dal deposito o dell'impiego delle merci immagazzinate, non presente nel progetto posto in consultazione, è disciplinata separatamente (art. 53 D-LE-UDSC).

2.1.7

Trattamento dei dati

Un altro punto focale dei pareri espressi durante la procedura di consultazione riguarda le possibilità di trattamento dei dati da parte dell'UDSC. Qui le opinioni sono state molto diverse: alcuni partecipanti le hanno accolte e chiesto un'integrazione della procedura di richiamo dei Cantoni ai fini della prevenzione, della difesa dalle minacce e dell'accesso ai dati statistici. Atri hanno ritenuto, invece, che il progetto fosse insufficiente e chiesto una revisione completa, in modo da rendere chiaro chi tratta quali dati e per quale scopo. In parte si è temuto che si giungesse a una raccolta di dati personali permanente e di massa, senza alcun motivo e indipendentemente dai sospetti. Secondo tali opinioni le disposizioni sul trattamento dei dati presentate erano incostituzionali e dovevano quindi essere limitate, nel quadro di una rettifica, alla misura consentita.

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I principali punti criticati nell'ambito del trattamento dei dati riguardavano la mancanza di precisione delle regole in materia di protezione dei dati e un'estensione sproporzionata del trattamento dei dati personali degni di particolare protezione.

Per quanto riguarda la mancanza di precisione delle regole in materia di protezione dei dati, sono state apportate ampie modifiche nel D-LE-UDSC. Vengono introdotte 14 categorie di dati che presentano in maniera dettagliata il trattamento dei dati all'interno dell'UDSC (cfr. art. 119 lett. a­n). Molti scopi del trattamento di dati personali degni di particolare protezione sono illustrati in maniera più concreta nel D-LEUDSC e descritti nel messaggio. Inoltre, nell'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC sono illustrati, sotto forma di tabella e sulla base della loro funzione, gli accessi dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione all'interno delle categorie di dati. La comunicazione dei dati è stata altresì regolamentata in modo più dettagliato. Viene effettuata una distinzione tra la procedura di richiamo da parte di altre autorità nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo gli articoli 137144 D-LE-UDSC («pull») e la trasmissione di dati ad autorità terze da parte dell'UDSC secondo gli articoli 145150 D-LE-UDSC («push»). Per quanto riguarda la procedura di richiamo, i collaboratori delle autorità terze autorizzati sono ora menzionati, i dati interessati sono descritti in maniera più precisa sulla base della categoria di dati e in parte di altre spiegazioni e gli scopi dell'accesso sono indicati più chiaramente. Anche per quanto riguarda la trasmissione dei dati, i dati interessati sono descritti in maniera più precisa sulla base della categoria di dati e in parte di altre spiegazioni e gli scopi sono indicati più chiaramente. La precisione è stata migliorata anche per quanto riguarda l'analisi dei rischi e la profilazione. Il trattamento dei dati nel quadro dell'analisi dei rischi è ora definito all'articolo 6 lettera m D-LE-UDSC. Inoltre, oltre alla competenza per il trattamento dei dati nell'ambito dell'analisi dei rischi e della profilazione (art. 117 cpv. 2 D-LE-UDSC), si è provveduto a definire in maniera esaustiva e a descrivere nel dettaglio, e quindi a limitare, gli scopi e i tipi di analisi dei rischi (art. 131
D-LE-UDSC) e di profilazione (art. 133 D-LE-UDSC). Laddove necessario, sono previste condizioni minime per l'analisi dei rischi e la profilazione. Viene così illustrato in modo trasparente come l'analisi dei rischi e la profilazione sono impiegate presso l'UDSC e in che modo le persone possono esserne interessate. Infine, si è provveduto a definire per i singoli tipi di analisi dei rischi (art. 133 D-LE-UDSC) e di profilazione (art. 135 D-LE-UDSC) i dati che possono essere utilizzati. Le disposizioni del D-LE-UDSC relative a questi trattamenti sono molto dettagliate rispetto ad altre leggi. È stata inoltre ampliata la precisione della regolamentazione relativa a conservazione, archiviazione e distruzione dei dati (art. 155169 D-LE-UDSC). Si tiene così ampiamente conto delle critiche espresse dai partecipanti alla procedura di consultazione.

Anche in riferimento all'accusa di un'estensione sproporzionata del trattamento dei dati personali degni di particolare protezione sono state apportate modifiche di vasta portata al D-LE-UDSC. In particolare, sono stati eliminati gli scopi di trattamento indipendenti della lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale e dell'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale. Il previsto trattamento dei dati in questi ambiti temi è permesso esclusivamente, e in maniera più specifica rispetto al passato, grazie alle disposizioni sull'analisi dei rischi. Inoltre, per lo scopo di trattamento del controllo di merci, persone e mezzi di trasporto non possono essere

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usati i dati concernenti la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia, mentre i dati concernenti la salute possono essere trattati solo se sono indispensabili per la documentazione di un controllo e l'ulteriore trattamento del caso. I dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche possono essere trattati solo nell'ambito dell'articolo 13e della legge federale del 21 marzo 199717 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Lo scopo del trattamento relativo alla documentazione delle attività di controllo e al trattamento di casi dell'UDSC viene a cadere, poiché la documentazione dei controlli è compresa nel trattamento dei dati relativo al controllo di merci, persone e mezzi di trasporto. La scopo del trattamento relativo all'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale è stato cancellato perché è incluso nelle disposizioni specifiche sull'assistenza amministrativa e giudiziaria secondo il titolo nono D-LE-UDSC. Anche per quanto riguarda l'analisi dei rischi e la profilazione, il trattamento dei dati degni di particolare protezione è limitato ai dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale. In questo modo sono introdotte ampie restrizioni nel trattamento di dati personali degni di particolare protezione e si tiene così conto delle critiche espresse dai partecipanti alla consultazione.

Nel caso della profilazione, la competenza dell'UDSC è stata fondamentalmente messa in discussione. Tuttavia, sia il profilo della personalità sia la profilazione sono già possibili come trattamenti di dati conformemente alla LD. Il trattamento dei dati della profilazione, previsto anche dalla nuova legge federale del 25 settembre 202018 sulla protezione dei dati (di seguito: nLPD) non ancora in vigore, è necessario per lo svolgimento dei compiti dell'UDSC. Di conseguenza, i tipi di profilazione vengono descritti in dettaglio. Questa descrizione contiene una definizione delle persone potenzialmente interessate e delle condizioni minime, in modo che non sia possibile effettuare una profilazione di massa senza alcun motivo o sospetto. Con la precisazione apportata alla disposizione sulla profilazione, le critiche dei partecipanti alla consultazione vengono almeno parzialmente recepite.

Molti Cantoni hanno chiesto un'estensione dei
motivi per l'accesso, mediante procedura di richiamo, da parte delle autorità di polizia cantonali al sistema d'informazione dell'UDSC, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la difesa dalle minacce. L'UDSC ritiene che l'accesso mediante procedura di richiamo debba essere limitato, in maniera proporzionale, al chiarimento dei reati. Domande motivate di assistenza amministrativa ai fini della prevenzione e della difesa dalle minacce sono sempre possibili.

Infine, nella procedura di consultazione sono state espresse critiche sulla garanzia della qualità per quanto riguarda il trattamento dei dati, l'analisi dei rischi e la profilazione. In parte l'autocontrollo da parte dell'UDSC è stato rifiutato ed è stato chiesto un trasferimento di compiti all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) o a imprese specializzate. La prevista garanzia della qualità rimane ancorata nell'articolo 170 D- LE-UDSC e non viene trasferita all'IFPDT o a imprese specializzate. L'UDSC ritiene che una verifica esterna da parte dell'IFPDT sia possibile nell'ambito delle sue competenze e che non debba essere prevista nel 17 18

RS 120 FF 2020 6695

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D-LE-UDSC (cfr. art. 49 segg. nLPD). Una diversa garanzia esterna della qualità dovrebbe applicarsi allo stesso modo a tutti gli organi federali e non essere prevista solo per l'UDSC. Questa critica dei partecipanti alla consultazione non è stata recepita.

Viene tuttavia ampliato il tipo di garanzia interna della qualità: sono infatti menzionati in maniera concreta gli ambiti del trattamento dei dati che sono sottoposti continuamente a verifica, tra cui il rispetto del divieto dell'arbitrio e di discriminazione nel trattamento dei dati nel quadro delle analisi dei rischi e delle profilazioni o delle profilazioni a rischio elevato. Un rapporto sulla garanzia della qualità è elaborato ogni anno dal consulente per la protezione dei dati dell'UDSC all'attenzione del direttore dell'Ufficio: in questo contesto si tiene dunque conto in parte della critica espressa dai partecipanti alla consultazione.

Nell'ambito del trattamento dei dati di persone giuridiche degni di particolare protezione sono state mosse critiche per quanto riguarda la protezione dei segreti e il diritto d'accesso. In merito alla protezione dei segreti è stato chiesto che i dati potessero essere trasmessi solo dopo aver consultato le imprese interessate e che la prassi dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in questo settore fosse applicata in modo restrittivo. A questo proposito si rimanda innanzitutto all'articolo 57s della rivista legge del 21 marzo 199719 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (di seguito: nLOGA), secondo il quale gli organi federali possono comunicare tali dati soltanto se lo prevede una base legale. La comunicazione regolare di segreti d'affari e di fabbricazione ad autorità terze nell'ambito dell'accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione dell'UDSC e delle forniture di dati da parte dell'UDSC è quindi disciplinata in dettaglio negli articoli 137­144 D-LE-UDSC. La prassi dell'assistenza amministrativa e giudiziaria dell'UDSC è regolamentata all'articolo 171 D-LE-UDSC e presuppone una richiesta fondata o un'iniziativa d'ufficio, ma in entrambi i casi i dati in questione devono essere necessari per l'esecuzione degli atti normativi la cui applicazione compete alle autorità destinatarie. Si rimanda inoltre all'articolo 7 lettera g della legge del 17 dicembre 200420
sulla trasparenza (LTras), in virtù del quale l'accesso ai documenti ufficiali è limitato, differito o negato se può comportare la rivelazione di segreti d'affari e di fabbricazione. Inoltre, l'articolo 153 D-LE-UDSC prevede una disposizione a sé stante secondo la quale le autorità e le organizzazioni destinatarie dei segreti d'ufficio e di fabbricazione sono tenute alla loro salvaguardia. Questa critica dei partecipanti alla consultazione viene quindi presa in considerazione sia nel D-LE-UDSC sia altrove ed è attuata di conseguenza dall'UDSC. Anche per quanto riguarda il diritto d'accesso si fa riferimento all'articolo 57t nLOGA21, in virtù del quale i diritti delle persone interessate sono retti dal diritto procedurale applicabile. Come dichiarato dal nostro Consiglio nel messaggio del 15 settembre 201722 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, il diritto procedurale applicabile costituisce una norma sufficiente per garantire i diritti delle persone giuridiche risultanti dall'articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale23 (Cost.). Di conseguenza non devono essere introdotti diritti 19 20 21 22 23

FF 2020 6695, in particolare 6734.

RS 152.3 FF 2020 6695, in particolare 6737.

FF 2017 5939 RS 101

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d'accesso o di rettifica retti prettamente dalla legislazione in materia di protezione dei dati. Nel quadro di una procedura amministrativa di prima istanza sono previsti, per esempio, il diritto all'esame degli atti o il diritto di audizione. Inoltre, le persone coinvolte che hanno un interesse degno di protezione e i cui diritti od obblighi sono toccati da atti materiali possono far valere l'articolo 25a della legge del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa (PA) ed esigere dall'autorità competente per l'atto materiale che pronunci una decisione impugnabile. In tal modo esse ottengono il diritto alla rettifica o alla distruzione dei loro dati. Si tiene già conto di questa richiesta dei partecipanti alla consultazione in un altro atto normativo applicato dall'UDSC.

2.1.8

Perseguimento penale

Nella procedura di consultazione è stato fatto presente che il perseguimento penale è riservato ai Cantoni. L'UDSC agisce come autorità di perseguimento penale della Confederazione se una legge federale gli attribuisce esplicitamente questo compito (art. 4 lett. c della legge del 19 marzo 201025 sull'organizzazione delle autorità penali [LOAP]). Attualmente, la competenza per il perseguimento penale è attribuita all'UDSC in più di venti leggi federali. Armonizzando il perseguimento penale nel settore di competenza dell'UDSC, il presente progetto non pregiudica la competenza dei Cantoni.

Per quanto riguarda il chiarimento nello spazio virtuale, i partecipanti alla consultazione hanno in parte sottolineato che esso ha la stessa ampiezza di intervento dell'inchiesta mascherata di cui agli articoli 285a e seguenti CPP e che pertanto nel D-LEUDSC deve essere prevista l'approvazione di un giudice. In parte non era neanche chiaro a quale provvedimento di procedura penale corrispondesse il chiarimento nello spazio virtuale.

È stato inoltre fatto notare che questa misura andava a toccare il settore di compiti di altre autorità cantonali di perseguimento penale.

Al fine di creare chiarezza, non si parla più di «chiarimenti nello spazio virtuale» bensì di «indagine in incognito in spazi virtuali». Già la nuova denominazione serve a mettere in luce il parallelismo con gli articoli 298a e seguenti CPP e chiarire che non si tratta affatto di un'inchiesta mascherata. Inoltre, l'indagine in incognito in spazi virtuale è fortemente basata sull'indagine in incognito di cui agli articoli 298a e seguenti CPP, tuttavia, visto che è limitata agli spazi virtuali, la sua portata è meno ampia. Si rammenta infine che l'UDSC può ricorrere all'indagine in incognito in spazi virtuali unicamente in quegli ambiti nei quali ha una competenza esclusiva. Poiché né le autorità cantonali né altre autorità federali dispongono della competenza di agire in questi campi d'attività, si escludono sovrapposizioni o ingerenze nelle competenze di altre autorità da parte dell'UDSC.

24 25

RS 172.021 RS 173.71 e messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, nel quale l'Amministrazione delle dogane è esplicitamente definita come tale, FF 2008 7093, in particolare 7117.

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2.2

Ulteriori aspetti

Ulteriori importanti aspetti sollevati nella procedura di consultazione sono stati trattati come riportato qui di seguito.

2.2.1

Rinuncia alle disposizioni organizzative

L'ulteriore sviluppo dell'AFD verso l'UDSC è incontestato dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. I sindacati indicano alcuni punti nel progetto che ritengono problematici per il personale: in particolare la rinuncia alle disposizioni organizzative in seno all'UDSC, la creazione di una nuova struttura organizzativa, la consegna di armi al personale doganale o la disposizione sulla cooperazione che, a loro giudizio, consente l'esternalizzazione delle competenze doganali e di protezione dei confini a privati.

La rinuncia alle disposizioni organizzative nella legge è legata all'ulteriore sviluppo dell'AFD, che offre opportunità di cambiamento anche per il personale ma non comporta svantaggi dal punto di vista del diritto in materia di personale. Per quanto riguarda la questione del porto dell'arma, si rimanda alle spiegazioni di cui al numero 2.1.4. Un'effettiva esternalizzazione delle attività doganali o della protezione dei confini a privati non è né prevista né possibile, e non è nemmeno oggetto del presente progetto.

2.2.2

Riduzione del limite di franchigia (turismo degli acquisti)

I partecipanti alla consultazione operanti nel commercio hanno chiesto una riduzione del limite di franchigia, al fine di porre un freno al turismo degli acquisti. Tuttavia, tale limite non è oggetto del presente progetto, il quale mira principalmente alla semplificazione e all'uniformazione in relazione alla digitalizzazione, senza modificare le basi dei tributi.

2.2.3

Creazione di un organo consultivo per le questioni doganali

Vari partecipanti alla procedura di consultazione hanno chiesto la creazione di un organo consultivo per le questioni doganali simile a quello previsto dall'articolo 109 della legge del 12 giugno 200926 sull'IVA (LIVA) per l'imposta sul valore aggiunto.

Conformemente a questa richiesta, l'articolo 209 D-LE-UDSC prevede la possibilità che il nostro Consiglio istituisca un tale organo consultivo, il quale discute sugli adeguamenti del D-LE-UDSC, del D-LTDo e delle rispettive ordinanze.

26

RS 641.20

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2.2.4

Armonizzazione con la revisione parziale relativa all'imposta sul valore aggiunto

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno fatto notare che la revisione totale del diritto doganale non era coordinata con la revisione parziale della legge sull'IVA27 in corso. I contenuti dei due progetti differiscono fondamentalmente.

Poiché la revisione totale della legislazione doganale comporta anche modifiche delle disposizioni della legge sull'IVA, nella versione per la votazione finale saranno necessarie apposite disposizioni di coordinamento.

Altri partecipanti alla consultazione hanno inoltre chiesto che l'imposta sull'importazione venisse riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) invece che dall'UDSC, il che equivarrebbe a consentire la procedura di riporto del pagamento per tutti gli importatori di merci. Il cambiamento della sistematica di riscossione dell'imposta non è l'oggetto della presente revisione di legge. Una tale estensione non è recepita neppure nella revisione della legge sull'IVA in corso, con la seguente giustificazione: sulla base di una finzione, solo le piattaforme sono dichiarate esecutrici di forniture. Inoltre, l'invio delle merci la cui vendita è consentita dalla piattaforma non è di norma effettuata o commissionata dalla piattaforma. Per queste ragioni è giustificato concedere alle piattaforme agevolazioni all'importazione. Ciò aiuta anche a garantire che le piattaforme si registrino effettivamente come contribuenti. Inoltre, l'ultima agevolazione delle condizioni per l'applicazione della procedura di riporto del pagamento ­ dal 2018, ai sensi dell'articolo 118 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 27 novembre 200928 sull'IVA, sono necessari solo 10 000 anziché 50 000 franchi di eccedenti d'imposta precedente provenienti dall'importazione e dall'esportazione di merci ­ ha mostrato che i contribuenti non sono interessati a una semplificazione per la procedura di riporto del pagamento: dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021 il numero di titolari di autorizzazione è aumentato minimamente (passando da 407 a 423) e solo lo 0,15 per cento di tutti i contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo ricorre alla procedura di riporto del pagamento. Non si viene quindi incontro alla richiesta dei partecipanti alla consultazione.

2.2.5

Aspetti relativi all'imposta sugli oli minerali

Il settore degli oli minerali ha criticato in particolare la ripartizione delle disposizioni in due leggi separate, ovvero la legge federale sull'imposizione degli oli minerali e il D-LE-UDSC come legge quadro. Poiché uno degli obiettivi principali del progetto di revisione è l'uniformazione delle disposizioni, ci si attiene a questa soluzione. Per contro, le regolamentazioni soppresse con il progetto posto in consultazione sono state reintrodotte a livello di legge oppure la competenza per il relativo disciplinamento è stata concessa al nostro Consiglio. Il nostro Collegio stabilisce, per esempio, come deve essere regolamentato il trasporto di merci tra depositi fiscali (art. 34 cpv. 3 27

28

Documentazione relativa alla consultazione consultabile all'indirizzo www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF.

RS 641.201

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D-LE-UDSC) o quali ulteriori condizioni valgono per i depositi fiscali speciali (depositi di scorte obbligatorie). La persona soggetta all'imposta al momento dell'importazione corrisponde all'attuale importatore e la regolamentazione della successione fiscale equivale a quella in vigore. Le preoccupazioni del settore a questo proposito sono infondate.

2.2.6

Aspetti relativi all'imposta sugli autoveicoli

I partecipanti alla procedura di consultazione interessati hanno ampiamente respinto i cambiamenti materiali proposti nel diritto in materia di imposizione degli autoveicoli, vale a dire l'abrogazione delle disposizioni sulla modifica posticipata della controprestazione e l'abolizione delle esenzioni dall'imposta per i carri con motore e per gli autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante. Sulla base di questo risultato, si rinuncia alle due modifiche.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il mandato e l'obiettivo del progetto riguardano la semplificazione e l'uniformazione dei compiti di natura fiscale e di natura non fiscale dell'UDSC. Oltre alla procedura di riscossione dei tributi viene in parte uniformato anche il diritto tributario materiale a livello nazionale. I numerosi obblighi internazionali in ambito doganale mantengono invariata la propria validità e sono applicati direttamente come trattati internazionali o ­ laddove necessario ­ trasposti nella legislazione svizzera. Lo stesso vale per eventuali obblighi derivanti dagli accordi sulla libera circolazione delle persone29 e dagli accordi di Schengen/Dublino30.

Il principale partner della Svizzera nel traffico transfrontaliero è l'Unione europea (UE). Per questo motivo, nell'ambito del presente progetto la Svizzera mira a porre le basi per un'armonizzazione e una semplificazione dei processi e per una digitalizzazione sistematica. Il progetto presenta punti di contatto soprattutto con il codice doganale, il quale stabilisce i principi di base dell'attuale diritto doganale europeo. Esso prevede, per esempio, un'introduzione progressiva di procedure informatiche armonizzate in tutta l'UE e banche dati comuni. Le competenti autorità federali sono regolarmente in contatto con la direzione generale Fiscalità e unione doganale (TAXUD) della Commissione europea. In questo modo è possibile assicurare l'allineamento nello sviluppo dei processi transfrontalieri e delle basi legali.

29

30

Vedi p. es. Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

Vedi p. es. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31) o Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68).

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L'intento, da parte della Svizzera, di semplificare e creare processi doganali elettronici e intuitivi corrisponde all'orientamento dell'UE. La Svizzera persegue l'obiettivo di mettere in atto uno sdoganamento al confine fluido e compatibile. Le destinazioni delle merci previste nel progetto sono armonizzate con i regimi doganali disciplinati nel codice doganale. Il progetto ridefinisce inoltre i ruoli dei partecipanti alla procedura, suddivisi in tre gruppi: responsabili delle merci, responsabili dei dati e responsabili del trasporto. In questo modo vengono creati chiari ruoli nella procedura relativa ai tributi (traffico transfrontaliero delle merci e territorio svizzero; vedi commento all'art. 6 lett. j­l D-LE-UDSC, n. 5.1). Il codice doganale non utilizza questi ruoli.

Essi sono descritti nei commenti e precisati nelle disposizioni d'esecuzione. Tanto la TAXUD quanto gli Stati limitrofi sono attivamente coinvolti nei processi e nello sviluppo delle nuove procedure digitali.

Nello specifico, i negoziati bilaterali con i Paesi europei limitrofi in merito all'eliminazione degli ostacoli nell'ambito degli uffici a controlli nazionali abbinati sono già stati avviati. L'obiettivo di tali colloqui è accelerare, semplificare e digitalizzare il traffico transfrontaliero, tenendo in considerazione le situazioni particolari dei singoli valichi e le esigenze di entrambi gli Stati interessati. I risultati raggiunti finora sono promettenti. Inoltre, la situazione straordinaria dovuta alla pandemia di COVID-19 nei diversi Paesi limitrofi ha dimostrato quanto siano importanti l'armonizzazione e la digitalizzazione dei processi nel traffico transfrontaliero. L'ulteriore sviluppo di questi processi rende necessario esaminare se i trattati internazionali necessitano di adeguate modifiche.

Per la maggioranza degli Stati in Europa (Paesi membri dell'UE, Stati AELS, Regno Unito, Turchia, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia) trova applicazione la procedura di transito comune (PTC), un'opzione conveniente per il trasporto di merci non sdoganate attraverso vari Stati. La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 20 maggio 198731 relativa ad un regime comune di transito. Il sistema informatico della PTC (nuovo sistema di transito computerizzato, NCTS) è debitamente considerato e integrato nell'attuazione tecnica
del presente progetto.

L'Accordo del 25 giugno 200932 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito: Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali) agevola i controlli e le formalità nel traffico delle merci fra la Svizzera e l'UE, disciplinando altresì la collaborazione nel campo della sicurezza doganale. In merito alle questioni di sicurezza doganale, la Svizzera è trattata sostanzialmente come uno Stato membro dell'UE e, di conseguenza, si rinuncia all'adozione di misure in questo ambito, evitando oneri amministrativi supplementari. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente l'equivalenza degli standard di sicurezza applicabili nel proprio territorio. Un elemento fondamentale è costituito dalla collaborazione nell'ambito dell'analisi dei rischi. Per contro, il traffico delle merci fra la Svizzera e gli Stati terzi (Paesi non membri dell'UE) è soggetto alle disposizioni di sicurezza dell'UE in quanto a predichiarazione, controlli di sicurezza e analisi dei rischi.

31 32

RS 0.631.242.04 RS 0.631.242.05

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Per quanto riguarda la sicurezza dei confini e i controlli delle persone, nel quadro dell'Accordo del 26 ottobre 200433 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (di seguito: Accordo di associazione alla normativa di Schengen) la Svizzera collabora strettamente con i Paesi limitrofi così come con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Nella sorveglianza del traffico delle persone attraverso il confine doganale vengono rispettate le disposizioni internazionali applicabili.

La Convenzione internazionale del 14 giugno 198334 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («Sistema armonizzato») è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988. La tariffa doganale svizzera si basa ­ come la maggior parte delle tariffe doganali ­ sul Sistema armonizzato, applicato da oltre 200 Stati.

Fornendo un codice unitario a livello globale per una singola merce, il Sistema armonizzato contribuisce all'armonizzazione delle procedure doganali e commerciali, agevolando lo scambio di dati commerciali. Affinché possa tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, il Sistema armonizzato viene aggiornato ogni cinque anni. Le ultime modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Attualmente non è ancora chiaro se la strategia sul futuro e sulla radicale modernizzazione del Sistema armonizzato avviata due anni fa dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) avrà successo.

L'indicazione della voce di tariffa corretta nella dichiarazione delle merci sarà ad ogni modo un elemento importante nel traffico transfrontaliero delle merci, anche con il nuovo sistema per il traffico delle merci.

Nel commercio internazionale, uno degli accordi più importanti dell'OMD è la versione riveduta della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali35 (protocollo del 26 giugno 1999 di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali [di seguito: Convenzione di Kyoto riveduta]). Tale convenzione è attualmente oggetto di una nuova revisione, il cui obiettivo dichiarato è l'ulteriore armonizzazione e digitalizzazione
dei processi. Con il presente progetto la Svizzera crea le basi necessarie a tal fine.

Con il presente progetto la Svizzera pone le basi per un diritto doganale moderno, così come per la semplificazione, l'armonizzazione e la digitalizzazione dei processi nel traffico internazionale di persone e merci.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Viene innanzitutto creata una legge quadro che riunisce tutto quanto deve essere armonizzato sotto il profilo materiale e formale nel settore di compiti dell'UDSC, denominata «legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale 33 34 35

RS 0.362.31 RS 0.632.11 RS 0.631.20; RS 0.631.21

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della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC)». Fin dal titolo si pone dunque l'accento, oltre che sulla riscossione dei tributi, anche sulla sicurezza dei confini.

Al tempo stesso, l'attuale legge sulle dogane è sottoposta a una revisione totale e ridotta a un puro atto normativo di natura fiscale, all'interno del quale rimangono elementi di diritto fiscale, quali l'obbligo doganale e il calcolo del dazio, così come le disposizioni penali. Dopo la revisione totale, la LD è denominata «legge federale sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganale (legge sui tributi doganali, LTDo)». Nella nuova LTDo il diritto fiscale è soggetto a una semplificazione materiale, ma non si orienta terminologicamente al codice doganale.

La revisione totale della legge LD e la sua trasformazione nella LTDo nonché la creazione della LE-UDSC quale legge quadro comportano modifiche in numerosi altri atti normativi collegati, indicati nell'allegato 2 D-LE-UDSC. Tali atti riguardano, da un lato, i compiti d'esecuzione di natura non fiscale dell'UDSC (finora: compiti d'esecuzione in virtù di DNND) e, dall'altro, i tributi che l'UDSC riscuote per l'importazione delle merci nel traffico transfrontaliero, oltre ai tributi doganali e all'imposta sul valore aggiunto (p. es. imposta sul tabacco riscossa sull'importazione di sigarette), o i tributi nazionali che riscuote per le operazioni effettuate sul territorio doganale (p. es.

imposta sulla birra riscossa sulla fabbricazione di birra). Il D-LE-UDSC è applicabile come legge quadro agli atti normativi di natura fiscale e a quelli di natura non fiscale, nella misura in cui questi vi facciano riferimento.

Le principali novità del D-LE-UDSC: ­

Una procedura uniforme è applicabile a tutti i tributi riscossi dall'UDSC, sia per l'imposizione ordinaria sia per i rimedi giuridici interni all'amministrazione.

­

La procedura elettronica uniforme prevede i seguenti tre ruoli: il responsabile delle merci, il responsabile dei dati e il responsabile del trasporto.

­

La definizione dei debitori fiscali e la loro responsabilità solidale si basano su tali ruoli.

­

Il responsabile delle merci è il debitore principale dei tributi e viene chiamato in causa per primo. L'attuale responsabilità solidale degli altri debitori viene limitata.

­

La procedura è svolta per via elettronica. L'UDSC può tuttavia prevedere delle eccezioni (p. es. per il traffico turistico).

­

I rimedi giuridici interni all'amministrazione contro le decisioni d'imposizione prevedono due livelli: la procedura d'opposizione e la procedura di ricorso interna all'amministrazione, anche esse svolte per via elettronica. Contro le altre decisioni dell'UDSC (p. es. autorizzazioni) è previsto direttamente il ricorso interno all'amministrazione.

­

Il termine per presentare opposizione contro una decisione d'imposizione è di un anno. Mediante opposizione sono trattati anche gli attuali casi di rettifica (art. 34 LD) e di imposizione provvisoria (art. 39 LD e art. 93 OD). Il termine

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previsto per i ricorsi interni all'amministrazione contro le altre decisioni dell'UDSC nonché contro le decisioni su opposizione è di 60 giorni.

­

Il trattamento dei dati nel D-LE-UDSC e nell'ordinanza sul trattamento dei dati totalmente rivista è presentato in modo neutro sotto il profilo tecnologico e sulla base dei compiti, fondandosi su un unico sistema d'informazione dell'UDSC. Sulla scorta dell'evoluzione della tecnica a favore di servizi interconnessi, la distinzione di singoli sistemi d'informazione non è più possibile, per cui nel D-LE-UDSC si parla di un solo sistema d'informazione. Invece di indicare i singoli sistemi d'informazione e dei loro contenuti, la legge presenta il trattamento dei dati dell'UDSC sulla base dei compiti e dei processi dell'Ufficio. Essa contiene inoltre delle apposite categorie di dati. Il grado di dettaglio del disciplinamento relativo al trattamento dei dati è stato notevolmente aumentato, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati posti alla base legale e alla trasparenza, conformemente alla nLPD. In particolare, i trattamenti speciali dei dati correlati all'analisi dei rischi e alla profilazione sono ora elencati in modo esaustivo e descritti in dettaglio. Sono inoltre stati definiti gli accessi alle singole categorie di dati da parte dei collaboratori che rivestono le diverse funzioni nell'UDSC. Il D-LE-UDSC prevede infine disposizioni sulla garanzia della qualità per il trattamento dei dati.

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Le disposizioni relative ai controlli di merci, persone e mezzi di trasporto (controllo a 360 gradi) nonché alle competenze dell'UDSC sono armonizzate e si basano sul diritto doganale attuale. Queste competenze tengono inoltre conto della competenza dei Cantoni.

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Viene creato un catalogo standardizzato di misure e prestazioni che l'UDSC fornisce ad altri uffici nel quadro dei suoi compiti d'esecuzione di natura non fiscale. L'UDSC può ponderare l'adempimento di tali compiti in funzione dei rischi.

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Le merci in piccole quantità e di valore insignificante che violano atti normativi di natura non fiscale possono essere distrutte mediante una procedura semplificata.

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Al fine di scoprire i reati nel suo settore di competenza, l'UDSC può effettuare ordinazioni con un nome fittizio e svolgere indagini in incognito in spazi virtuali.

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In determinati casi di minore importanza, l'UDSC può rinunciare al perseguimento penale. In questo modo, la prassi penale per dichiaranti, applicata dal 2009 fino alla fine del 2016, viene reintrodotta e ancorata in una base legale.

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Il campo di applicazione dell'autodenuncia, che comporta la rinuncia al perseguimento penale, viene esteso.

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L'impiego di apparecchi di localizzazione presuppone un reato secondo il catalogo dei reati e deve essere approvato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Importanti disposizioni in merito sono ora disciplinate a livello di legge.

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Le pene per le infrazioni di competenza dell'UDSC sono perlopiù armonizzate.

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­

Le disposizioni organizzative, in parte dettagliate, sulla struttura interna dell'UDSC sono eliminate.

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Sulla scorta dell'ulteriore sviluppo organizzativo, i compiti attualmente di competenza esclusiva dei membri del Corpo delle guardie di confine (CGCF) possono essere svolti in linea di principio da tutti i collaboratori adeguatamente formati. La menzione del CGCF quale unità organizzativa all'interno dell'UDSC non è quindi più necessaria.

4.2

Oggetto del D-LE-UDSC, compreso l'allegato 1, e rapporto con altri atti normativi

I seguenti ambiti sono uniformati nei 13 titoli del D-LE-UDSC per il settore di compiti dell'UDSC: titolo primo

Disposizioni generali

titolo secondo

Procedura d'imposizione

titolo terzo

Riscossione dei tributi

titolo quarto

Misure amministrative

titolo quinto

Diritto procedurale e protezione giuridica

titolo sesto

Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto

titolo settimo

Competenze e personale dell'UDSC

titolo ottavo

Trattamento dei dati

titolo nono

Assistenza amministrativa e collaborazione

titolo decimo

Perseguimento penale

titolo undicesimo

Inosservanza di prescrizioni d'ordine

titolo dodicesimo

Emolumenti

titolo tredicesimo

Disposizioni finali

Allegato 1: Diritti dei collaboratori per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nel sistema d'informazione dell'UDSC nonché nei sistemi d'informazione secondo l'attuale legislazione doganale Il titolo primo, Disposizioni generali, definisce innanzitutto lo scopo e l'oggetto della legge quadro. Disciplina inoltre il rapporto con gli atti normativi di natura fiscale e con quelli di natura non fiscale eseguiti dall'UDSC nonché definisce importanti termini e aspetti geografici del traffico transfrontaliero delle merci (territorio doganale, confine doganale, area di confine e vie di comunicazione).

Il D-LE-UDSC mira principalmente ad armonizzare l'esecuzione dei compiti di natura fiscale e non fiscale dell'UDSC. Nel settore di competenze dell'Ufficio la legge quadro fornisce inoltre un contributo alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e

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la migrazione illegale nonché alla salvaguardia della sicurezza interna e alla protezione della popolazione.

La legge riunisce e illustra i compiti di natura fiscale e non fiscale dell'UDSC. Essa definisce inoltre i termini applicabili a tutti gli atti normativi di natura fiscale e di natura non fiscale nel settore di compiti dell'UDSC, tra cui i tre nuovi ruoli di responsabile delle merci, responsabile dei dati e responsabile dei trasporti. L'UDSC continua a svolgere compiti di sicurezza d'intesa con altre autorità di Confederazione e Cantoni, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale delle competenze e tenendo conto della competenza delle altre autorità. Il D-LE-UDSC non comporta quindi alcun cambiamento per quanto riguarda i compiti di sicurezza. Come finora, il trasferimento di compiti all'UDSC è previsto tramite accordi cantonale. Viene chiarito il rapporto tra gli atti normativi di natura fiscale e non fiscale e la legge quadro: quest'ultima è applicabile se essi lo prevedono. Nell'interesse dell'armonizzazione, ciò deve avvenire nella maggior parte dei casi.

Per i motivi già menzionati, si prescinde da disposizioni organizzative (vedi n. 1.1).

Risultano superflue anche le disposizioni della legge sulle dogane relative alla cassa di previdenza del personale doganale (art. 93 LD). La cassa di previdenza viene mantenuta, ma l'attuale ordinanza del 18 ottobre 200636 sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane ha già una sufficiente base nella legge del 24 marzo 200037 sul personale federale (art. 32 lett. e). Per questo motivo non è necessario citare la cassa di previdenza nel D-LE-UDSC o nel D-LTDo.

Il titolo secondo, Procedura d'imposizione, prevede un obbligo di dichiarazione per le merci importate o esportate oppure soggette a un tributo nazionale. In conformità alle disposizioni sulla digitalizzazione, la dichiarazione deve avvenire in linea di massima in forma elettronica.

In relazione con la procedura elettronica, assumono ora una nuova importanza l'indicazione del riferimento (collegamento tra le merci e l'identificativo dell'invio o del mezzo di trasporto nel traffico transfrontaliero) e l'attivazione (avvio di un'operazione tecnica con la quale viene presentato uno scritto in forma elettronica, p. es. la dichiarazione delle merci).

Nel traffico transfrontaliero delle
merci, nella dichiarazione delle merci deve essere indicata la destinazione delle merci (importazione in libera pratica, esportazione dalla libera pratica, transito, importazione per il perfezionamento attivo, esportazione per il perfezionamento passivo, importazione o esportazione per l'ammissione temporanea, introduzione in un deposito doganale o in un deposito fiscale). Determinate destinazioni delle merci sono soggette a un obbligo di autorizzazione.

L'UDSC verifica la dichiarazione delle merci ed emana una decisione d'imposizione per i tributi che deve riscuotere. Esso non controlla solamente le condizioni per la riscossione dei tributi, ma anche il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.

La dichiarazione delle merci è sottoposta a un'analisi dei rischi. Ove necessario, l'UDSC esegue controlli ai sensi del titolo sesto.

36 37

RS 631.051 RS 172.220.1

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Come nel diritto attuale, i partecipanti alla procedura possono beneficiare di agevolazioni nel traffico transfrontaliero delle merci. Si tratta in particolare della dichiarazione delle merci semplificata prevista per determinate merci (possibilità aperta a tutti), della dichiarazione vincolante al domicilio (attuale procedura per speditori e destinatari autorizzati) e della possibilità di effettuare una dichiarazione delle merci ridotta con completamento successivo (possibilità con obbligo di autorizzazione).

In parte le agevolazioni sono più ampie di quelle previste dalla LD. Le condizioni, disciplinate a livello di ordinanza, per le agevolazioni soggette all'obbligo di autorizzazione richiedono un elevato grado di affidabilità per quanto riguarda il rispetto degli atti normativi. La qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) non costituisce una condizione per ottenere un'agevolazione. Tuttavia, chi dispone di questa qualifica non deve dimostrare nuovamente di soddisfare determinate condizioni per le agevolazioni procedurali.

Come finora, determinati requisiti sono posti per le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale: oltre ai responsabili dei dati, si tratta anche dei responsabili delle merci.

Una nuova norma riguarda la controprestazione per i costi della dichiarazione delle merci.

Il titolo terzo disciplina gli aspetti relativi alla riscossione dei tributi e uniforma in parte il diritto fiscale materiale nel settore di compiti dell'UDSC. Vengono trattati principalmente il sorgere del debito fiscale, i debitori fiscali nel traffico transfrontaliero delle merci, la responsabilità solidale, la rinuncia alla riscossione dei tributi, l'esigibilità e l'esecutività di un debito fiscale nonché il pagamento, gli interessi, la prescrizione e la garanzia corrispondenti, come anche la riscossione posticipata e il condono di tributi. Il titolo contiene inoltre le basi per le autorizzazioni materiali, per esempio relative ai depositi doganali e ai depositi fiscali.

Una parziale novità è rappresentata dal modo in cui i responsabili delle merci, i responsabili dei dati e i responsabili del trasporto sono considerati debitori fiscali e responsabili in solido nel traffico transfrontaliero delle merci.

Il titolo quarto contiene le basi per eventuali misure
amministrative a carico dei titolari di un'autorizzazione e dei partecipanti alla procedura.

Il titolo quinto disciplina il diritto procedurale e la protezione giuridica, che, salvo disposizioni contrarie della legge quadro, sono retti dalla PA.

Attraverso le disposizioni del titolo quinto viene uniformata la procedura per tutti i tributi riscossi dall'UDSC. Laddove avvenga per scritto, la procedura uniforme è fondamentalmente svolta per via elettronica.

Come mezzo giuridico contro le decisioni d'imposizione è prevista l'opposizione, con un termine di un anno per la presentazione. Questo lungo periodo consente di sbrigare mediante opposizione gli attuali casi di rettifica (art. 34 LD) e di imposizione provvisoria (art. 39 LD e art. 93 OD). Le opposizioni possono essere trattate anche in maniera automatizzata. Contro le decisioni diverse da quelle d'imposizione e contro le decisioni su opposizione è possibile il ricorso interno all'amministrazione. Dispo-

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sizioni speciali si applicano per i rimedi giuridici contro le decisioni emanate dall'UDSC nell'ambito del procedimento ai sensi della legge federale del 22 marzo 197438 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Nel titolo sesto viene disciplinato il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto, effettuato al confine e nell'area di confine nonché nell'intero territorio doganale; in quest'ultimo caso i controlli avvengono esclusivamente sulla base del D-LE-UDSC, di altri atti normativi o di accordi con i Cantoni. Sono previsti anche controlli automatizzati, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale. È nuova la regolamentazione concernente la ponderazione in funzione dei rischi dei controlli nell'ambito dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale nonché la relativa modalità.

Il titolo settimo disciplina in maniera uniforme le competenze di cui l'UDSC dispone nell'adempimento dei suoi compiti e chiarisce il rapporto con la LCoe e con gli atti normativi di procedura penale. Per quanto riguarda le competenze, si tratta di misure di diritto amministrativo, che devono essere chiaramente distinte dalle misure coercitive di procedura penale. La portata e la qualità di tutte le competenze di cui dispone l'UDSC sono in linea di massima state riprese dalla vigente legge sulle dogane e dalla relativa ordinanza e, laddove necessario, solo adeguate alla terminologia della LCoe.

A causa dell'intensità dell'ingerenza, alcune disposizioni relative alle competenze contenute nell'ordinanza sono state interamente elevate a livello di legge, senza ampliarne la portata. Si tratta in particolare della perquisizione e della visita cui vengono sottoposte le persone, della perquisizione di oggetti, dell'identificazione o del porto e dell'uso di armi. In altre parole, l'UDSC non dispone in linea di massima di nuove competenze. Le uniche nuove disposizioni riguardano la distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante nonché le ordinazioni effettuate con un nome fittizio. Queste disposizioni rispondono a un'esigenza dell'UDSC. Anche altre autorità che collaborano con l'UDSC devono poter effettuare ordinazioni con un nome fittizio (p. es. l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria [USAV] secondo l'art. 13a
della legge federale del 16 marzo 201239 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette [LF-CITES] o gli organi d'esecuzione competenti secondo l'art. 30a della legge del 20 giugno 201440 sulle derrate alimentari [LDerr]). Per questo motivo, i corrispondenti atti normativi di natura non fiscale sono adeguati nell'allegato 2 D-LE-UDSC.

Il titolo ottavo contiene le disposizioni sul trattamento dei dati dell'UDSC, in particolare il contenuto del sistema d'informazione dell'UDSC con le diverse categorie di dati, il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei dati di persone giuridiche degni di particolare protezione, i dettagli relativi ai trattamenti speciali dei dati costituiti dall'analisi dei rischi e dalla profilazione, la base per i diritti di accesso dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nell'allegato 1 numero 1, la comunicazione dei dati mediante procedura di richiamo nel sistema d'informazione dell'UDSC («pull») e mediante trasmissione dei dati («push»), la conservazione dei 38 39 40

RS 313.0 RS 453 RS 817.0

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dati e la garanzia della qualità. Le disposizioni in materia di diritto sulla protezione dei dati nel D-LE-UDSC si fondano sul fatto che tutti i dati vengono trattati in un unico sistema d'informazione. Il trattamento dei dati è illustrato sulla base dei compiti e non sulla base di diversi sistemi. Queste disposizioni, completate da quelle a livello di ordinanza, forniscono un'immagine molto dettagliata del trattamento dei dati nell'UDSC, che soddisfa gli elevati requisiti in materia di trasparenza conformemente alla nLPD.

Nel titolo nono sono disciplinate l'assistenza amministrativa e la collaborazione dell'UDSC con terzi. L'assistenza amministrativa nazionale e quella internazionale corrispondono alle attuali disposizioni della LD. Per quanto riguarda la collaborazione, viene operata una distinzione fra collaborazione con l'estero e con terzi. Il catalogo delle misure e delle prestazioni regolamenta la collaborazione con le autorità competenti, ai fini dell'adempimento dei compiti d'esecuzione svolti dall'UDSC in virtù di atti normativi di natura non fiscale.

Nel titolo decimo sono riportate le disposizioni sul perseguimento penale, che concernono tutti i casi in cui l'UDSC è competente per il perseguimento e il giudizio di un reato, sia per quanto riguarda i tributi che riscuote sia nel quadro della verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale. Rappresentano una novità le disposizioni concernenti l'autodenuncia, determinate semplificazioni relative al decreto penale, le indagini, le misure protettive per i partecipanti al procedimento, le indagini in incognito in spazi virtuali e l'impiego di apparecchi di localizzazione (finora disciplinato a livello di ordinanza).

Il titolo undicesimo disciplina le inosservanze di prescrizioni d'ordine relative alla procedura, applicabili nei casi in cui non sono state commesse infrazioni nell'ambito dei tributi.

Il titolo dodicesimo disciplina la riscossione degli emolumenti.

Nel titolo tredicesimo sono contenute le disposizioni finali, segnatamente in merito all'organo consultivo per il traffico transfrontaliero delle merci (cap. 1), alla modifica di altri atti normativi nell'allegato 2 (cap. 2), alle disposizioni transitorie concernenti il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione conformemente all'attuale legislazione doganale
(cap. 3) nonché al diritto, stabilito dal nostro Collegio, applicabile fino alla disponibilità delle basi tecniche per la riscossione dei singoli tributi nel sistema d'informazione secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC (cap. 4).

Il nuovo organo consultivo per il traffico transfrontaliero delle merci è composto di rappresentanti dei debitori fiscali secondo il diritto doganale e degli ambienti economici e nonché di specialisti in prassi giuridica doganale. Esso può prendere posizione in merito a modifiche del D-LE-UDSC e del D-LTDo nonché delle rispettive ordinanze già prima della procedura di consultazione generale, sempre che e nella misura in cui riguardino la procedura d'imposizione o la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero delle merci e abbiano ripercussioni sui debitori fiscali secondo il diritto doganale o sull'economia nazionale. L'organo consultivo non è per contro competente per le questioni riguardanti l'imposta sull'importazione secondo la LIVA.

Il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC non sarà interamente pronto al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC. Per poter svolgere i propri compiti, durante

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una fase transitoria l'UDSC deve pertanto poter continuare a gestire i sistemi d'informazione secondo l'attuale legge sulle dogane e le relative disposizioni d'esecuzione (di seguito: attuali sistemi d'informazione), fino a quando essi non sono sostituiti dal nuovo sistema d'informazione. Le disposizioni relative al trattamento dei dati nel titolo ottavo sono riferite al nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC. Per il trattamento dei dati negli attuali sistemi d'informazione, un diritto transitorio stabilisce che tale trattamento è ancora ammesso fino alla sostituzione del singolo sistema e continua a basarsi sul titolo sesto capitolo 1 LD (cap. 3).

Le attuali procedure per la riscossione dei singoli tributi vengono uniformate e svolte mediante il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC. Al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC, l'attuazione di questa procedura uniforme nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sarà ancora avvenuta per tutti i tributi. Durante una fase transitoria è pertanto necessario ricorrere agli attuali sistemi d'informazione per riscuotere singoli tributi. Questi sistemi non possono attuare la nuova procedura secondo il D-LE-UDSC, dato che seguono le diverse procedure stabilite dal diritto attuale. È quindi previsto che, per un periodo transitorio e ai fini della riscossione dei tributi (cap. 4), il nostro Consiglio dichiari non applicabili alcune disposizioni del nuovo diritto e dichiari ancora applicabili le corrispondenti disposizioni del diritto precedente, fino a quando la riscossione del tributo in questione potrà avvenire mediante il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC. Si tratta in particolare delle disposizioni relative alla procedura d'imposizione, alla riscossione dei tributi in senso stretto, al diritto procedurale e alla procedura d'impugnazione interna all'amministrazione. La maggior parte dei titoli e delle disposizioni del D-LE-UDSC e del D-LTDo non è interessata ed è pertanto applicabile dall'entrata in vigori degli atti.

Le disposizioni transitorie relative alle procedure pendenti si trovano nei singoli atti normativi di natura fiscale.

L'allegato 1 disciplina i diritti dei collaboratori dell'UDSC per il trattamento di dati degni di particolare protezione sia nel nuovo sistema
d'informazione dell'UDSC (n. 1) sia nei sistemi d'informazione ancora gestiti e in quelli in sospeso secondo l'attuale legge sulle dogane (n. 2). Il numero 1 illustra i diritti di accesso, nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 LE-UDSC, ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nonché ai dati dell'analisi dei rischi e della profilazione. Questi diritti sono presentati, sotto forma di tabella, sulla base di 10 funzioni dei collaboratori dell'UDSC. Il numero 2 disciplina, quale diritto transitorio, gli accessi dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione contenuti nei sistemi d'informazione secondo l'attuale legge sulle dogane (art. 110a­110f LD).

4.3

Oggetto del D-LTDo

Nel capitolo 1 il D-LTDo dichiara l'applicabilità del D-LE-UDSC, sempre che il D-LTDo stesso non preveda disposizioni derogatorie.

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Il capitolo 2 disciplina e semplifica la riscossione dei tributi doganali, illustrando l'obbligo doganale, il calcolo del dazio, l'obbligazione doganale e i tributi doganali.

Nel capitolo 3 si trovano le disposizioni penali, leggermente modificate rispetto alla LD. Tali modifiche sono state, per quanto possibile, armonizzate con le modifiche delle disposizioni penali negli altri atti normativi di natura fiscale.

Il capitolo 4 contiene le disposizioni finali: esse abrogano l'attuale legge sulle dogane e stabiliscono che le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore sono concluse secondo il diritto attuale. Queste disposizioni disciplinano inoltre la durata di validità delle autorizzazioni e degli accordi preesistenti (inclusi gli accordi amministrativi con i Cantoni secondo l'art. 10 D-LE-UDSC).

4.4

Modifica di altri atti normativi (allegato 2 D-LE-UDSC)

Nell'allegato 2 D-LE-UDSC sono modificati vari altri atti normativi che fanno riferimento all'attuale LD. Le modifiche riguardano principalmente l'imposta sul valore aggiunto riscossa sulle importazioni e i tributi che l'UDSC riscuote nel territorio doganale, così come i compiti d'esecuzione dell'UDSC in virtù degli atti normativi di natura non fiscale (svolti perlopiù al confine). Il D-LE-UDSC si applica come legge quadro agli atti normativi di natura fiscali e a quelli di natura non fiscale, sempre che essi vi facciano riferimento.

4.5

Modifica del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

In seguito all'ulteriore sviluppo organizzativo dell'AFD verso l'UDSC e alla relativa fusione delle unità DOGANA e CGCF, i compiti che attualmente vengono svolti solo dai membri del CGCF sono in futuro eseguiti dai collaboratori dell'UDSC con una formazione adeguata. La nuova terminologia introdotta dal D-LE-UDSC e la nuova struttura organizzativa dell'UDSC si ripercuotono indirettamente sulle formulazioni nel decreto federale del 17 dicembre 200441 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

Dal momento che l'impiego dei collaboratori dell'UDSC non dipende più dall'organizzazione ma dai compiti, la designazione «Corpo delle guardie di confine» impiegata nell'articolo 1 capoverso 3 del decreto federale deve essere sostituita da formulazioni adeguate e riferite ai compiti o alle funzioni. Il presente progetto non prevede ulteriori modifiche al decreto federale sul piano dei contenuti.

41

RS 362

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4.6

Compatibilità tra compiti e finanze

L'UDSC riscuote ogni anno circa 21 miliardi di franchi per la Confederazione, sia nel traffico transfrontaliero delle merci sia all'interno del Paese. La semplificazione e l'uniformazione dei processi presso l'UDSC comportano in particolare risparmi in ambito amministrativo. Le risorse così liberate sono utilizzate principalmente per controlli mirati. Il rafforzamento dell'analisi dei rischi consente di aumentare anche l'efficacia dei controlli e garantire la sicurezza delle entrate. La revisione del diritto non conferisce nuovi compiti all'UDSC né comporta nuove spese. Inoltre, l'interconnessione dei sistemi comporta anche una riduzione dell'onere amministrativo per quanto riguarda la collaborazione con le altre unità amministrative.

4.7

Attuazione

Il D-LE-UDSC armonizza solo i compiti d'esecuzione dell'UDSC e non apporta alcuna modifica in relazione alla competenza per l'esecuzione. Ai Cantoni non vengono trasferiti compiti e le loro competenze attuali sono mantenute. Essi possono continuare a trasferire compiti all'UDSC nel quadro di accordi amministrativi.

La nuova procedura semplificata e uniformata riguarda soprattutto l'economia. Sulla base delle considerazioni espresse nella procedura di consultazione, varie disposizioni procedurali sono modificate o precisate e le disposizioni saranno concretizzate nelle ordinanze. I processi futuri vengono elaborati in collaborazione con i partner dell'economia. Le cerchie interessate saranno ascoltate nel quadro di una consultazione per quanto riguarda i processi e progetti dettagliati delle ordinanze. In questo modo si garantisce l'applicabilità e si tiene nel contempo conto delle necessità formulate. Inoltre, le ripercussioni sull'economia saranno valutate a livello di ordinanza nell'ambito di un'analisi d'impatto della regolamentazione.

Le ripercussioni del trattamento dei dati sono state esaminate nel quadro di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cfr. n. 7.8.2).

5

Commento ai singoli articoli

5.1

D-LE-UDSC senza allegati

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo, oggetto, rapporto con altri atti normativi e definizioni Art. 1

Scopo

Gli scopi principali della legge sono: ­

armonizzare l'esecuzione dei compiti di natura fiscale e di natura non fiscale da parte dell'UDSC nell'ambito delle sue competenze (cpv. 1 lett. a);

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­

contribuire alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale nonché alla salvaguardia della sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, sempre che e nella misura in cui ciò non sia di competenza dei Cantoni o di altre autorità federali (cpv. 1 lett. b); nonché

­

creare le condizioni per procedure semplici ed economiche nel settore di compiti dell'UDSC (cpv. 2), segnatamente per i tributi da esso riscossi (cfr. a tal proposito l'art. 8).

I numerosi compiti dell'UDSC e la sua competenza risultano quindi dagli articoli 7­ 10 nonché dai pertinenti atti normativi di natura fiscale e di natura non fiscale. Essi riguardano non solo il controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone, ma anche la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero delle merci e nel territorio svizzero.

Nell'adempimento dei suoi compiti l'UDSC rispetta i trattati internazionali (cfr. a tal proposito l'art. 3) nonché la sovranità cantonale in materia di polizia e le competenze dei Cantoni nel perseguimento penale (cfr. a tal proposito l'art. 7 cpv. 3, l'art. 8 e l'art. 100 cpv. 2). In linea di principio i compiti di polizia competono ai Cantoni, a meno che non siano espressamente attribuiti alla Confederazione. Al di fuori delle proprie competenze in materia di perseguimento penale, l'UDSC non è un'autorità di polizia della Confederazione (cfr. a tal proposito l'art. 4 LOAP). Coordina quindi i suoi compiti di sicurezza con le autorità di polizia dei Cantoni e della Confederazione e mira a una collaborazione attiva con questi partner. L'UDSC assume compiti di polizia di maggiore portata esclusivamente laddove è autorizzato a farlo dai Cantoni (cfr. a tal proposito l'art. 10) o da trattati internazionali (p. es. accordi sulla cooperazione di polizia). Sono salvaguardate le competenze costituzionali delle autorità di polizia e delle altre autorità di perseguimento penale di Cantoni e Confederazione42.

Art. 2

Oggetto

La presente legge ha come oggetto le regolamentazioni degli ambiti nei quali l'esecuzione dei compiti di natura fiscale e di natura non fiscale dell'UDSC viene armonizzata conformemente all'articolo concernente lo scopo. Tra questi ambiti si annoverano in particolare la dichiarazione delle merci, la determinazione e la riscossione dei tributi, le misure amministrative, la procedura elettronica e la protezione giuridica. Sono altresì armonizzati il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto, le competenze dell'UDSC, il trattamento dei dati compresa l'analisi dei rischi, l'assistenza amministrativa e la collaborazione nonché il perseguimento penale (sempre che competa all'UDSC).

Art. 3

Rapporto con il diritto internazionale

Come già previsto nel diritto attuale (art. 2 e art. 94 LD), sono fatti salvi i trattati internazionali.

42

In merito all'ordinamento costituzionale delle competenze, cfr. rapporto «Malama», FF 2012 3973, in particolare 3992.

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Art. 4

Rapporto con gli atti normativi di natura fiscale

La presente legge si applica ai tributi all'importazione e all'esportazione nonché ai tributi nazionali, sempre che il pertinente atto normativo di natura fiscale secondo l'articolo 8 lo preveda. Tale atto normativo determina anche il campo di applicazione concreto della presente legge.

La procedura per la riscossione dei tributi che incombe all'UDSC43 deve essere ampiamente uniformata. Nonostante le differenze talora considerevoli tra la riscossione dei tributi all'importazione e all'esportazione nel traffico transfrontaliero delle merci e quella dei tributi nazionali, è possibile un'ampia armonizzazione della procedura.

A tal fine, la presente legge, che funge da «parte generale», deve anteporre le disposizioni unificate sulla procedura di riscossione dei tributi nel settore di compiti dell'UDSC (cfr. a tal proposito il titolo secondo e il titolo quinto) alle disposizioni particolari nei singoli atti normativi di natura fiscale. Sono in parte uniformati anche gli aspetti materiali della riscossione dei tributi (cfr. a tal proposito il titolo terzo).

Questa struttura va ben oltre l'attuale articolo 90 LD e crea le premesse necessarie per una procedura relativa ai tributi uniforme e integralmente elettronica, qualora sia richiesta la forma scritta (cfr. art. 75 cpv. 1).

Già oggi il quadro normativo applicabile alle persone soggette all'obbligo di pagare i tributi è costituito dalle disposizioni di diversi atti normativi. La presente legge migliora significativamente la leggibilità e la comprensibilità di tali regolamentazioni.

Nell'ambito della revisione sono anche effettuati gli adeguamenti degli atti normativi di natura fiscale resisi necessari nel corso degli anni. Questi vengono descritti più dettagliatamente nell'allegato 2 (Modifica di altri atti normativi).

Art. 5

Rapporto con gli atti normativi di natura non fiscale

La presente legge si applica ai compiti d'esecuzione dell'UDSC secondo gli atti normativi di natura non fiscale, sempre che essi prevedono una competenza dell'UDSC.

Così come per gli atti normativi di natura fiscale, è l'atto normativo di natura non fiscale a determinare il campo di applicazione concreto della presente legge. Nell'allegato 2 (Modifica di altri atti normativi) sono contenuti gli atti normativi di natura non fiscale in questione.

Art. 6

Definizioni

Come nel diritto attuale (cfr. art. 6 LD), i termini utilizzati devono essere definiti per migliorare la leggibilità della legge. Le definizioni di cui all'articolo 6 D-LE-UDSC

43

Vi si annoverano: legge del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra (LIB; RS 641.411); LIVA; legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31); legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51); legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61); legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (RS 641.71); legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01); legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (LAlc; RS 680); legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81); legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71).

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sono inoltre rilevanti per la procedura uniformata relativa ai tributi e per la definizione dell'ordine dei debitori fiscali.

Lett. a e b Fondamentale nel traffico transfrontaliero è innanzitutto la direzione del traffico: l'importazione è l'atto di portare le merci nel territorio doganale, mentre l'esportazione quello di portare le merci nel territorio doganale estero. Si tratta di atti fisici, ovvero le merci vengono portate oltre il confine doganale. Che cosa si intenda poi fare con le merci nel territorio doganale o al di fuori di esso (p. es. importazione definitiva in libera pratica con riscossione dei tributi all'importazione oppure soltanto importazione temporanea senza riscossione dei tributi all'importazione) risulta solo dalla destinazione delle merci (art. 24 segg.). A differenza del diritto doganale vigente, il transito non è più definito come atto, bensì è solo enunciato tra le destinazioni delle merci.

In tal modo si vuole attuare una separazione sistematica tra gli atti fisici del trasporto (passaggio del confine di una merce) e le destinazioni delle merci. Il transito come destinazione delle merci consiste nei due atti fisici dell'importazione e della (ri)esportazione delle merci.

Lett. c Il termine merci comprende tutte le merci contemplate come tali dalla legge del 9 ottobre 198644 sulla tariffa delle dogane (LTD). La definizione dell'articolo 6 lettera b LD viene quindi mantenuta nel nuovo diritto dove, per gli stessi motivi del diritto attuale, si rinuncia a una definizione autonoma e si rinvia alla LTD45. Ricollegarsi al concetto, presente nel diritto civile, di cosa corporea mobile (art. 713 del Codice civile46) risulterebbe, per esempio, impraticabile già per quanto riguarda la corrente elettrica, indubbiamente non corporea. Occorre menzionare anche i liquidi o i gas, che di norma assumono carattere di merce solo dopo essere stati versati in recipienti. Con il rinvio alla legge sulla tariffa delle dogane vi è la certezza che tutto quanto è compreso nella nomenclatura delle merci, ovvero è rilevante dal punto di vista della tariffa doganale, è considerato merce anche nel D-LE-UDSC. Infine va menzionato che anche i mezzi di trasporto, ossia i veicoli stradali e ferroviari, le imbarcazioni e gli aeromobili, sono merci ai sensi del D-LE-UDSC e che il termine non si limita a
indicare la merce trasportata.

Lett. d Il termine merci in libera pratica è utilizzato in numerose disposizioni del D-LEUDSC e del D-LTDo, per esempio per le destinazioni delle merci (art. 24 segg. D-LEUDSC) e le merci di ritorno (art. 6 e 7 D-LTDo). È quindi opportuno definire questo concetto in modo più preciso rispetto all'attuale diritto doganale (art. 6 lett. c e d LD).

La presente definizione si basa, da un lato, sulla Convenzione di Kyoto riveduta e, dall'altro, sull'attuale diritto doganale.

44 45 46

RS 632.10 Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane (di seguito: messaggio concernente la legge sulle dogane), FF 2004 485, in particolare 511.

RS 210

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I capitoli 1 e 2 dell'allegato specifico B della Convenzione di Kyoto riveduta definiscono «merci in libera circolazione» le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale. L'articolo 6 lettera c LD menziona per il concetto di «merci in libera pratica secondo il diritto doganale» i sinonimi, utilizzati secondo l'uso linguistico generale, di «merci sdoganate» e «merci svizzere»47. Per poter essere attribuite alla libera pratica, le merci devono essere dunque esenti da restrizioni ufficiali e i tributi che gravano su di esse devono essere stati determinati. Eventuali restrizioni ufficiali, risultanti da atti normativi di natura non fiscale, vengono verificate nell'ambito della procedura d'imposizione. La presente definizione menziona dunque come criterio principale solo la determinazione dei tributi. Il testo di legge distingue inoltre tra il fatto che le merci sono portate nel territorio doganale (n. 1) o sono oggetto di un'attività nel territorio doganale (n. 2). Secondo la presente definizione, l'avvenuto pagamento dei tributi esigibili o la concessione di una dilazione di pagamento non costituisce un criterio per l'immissione in libera pratica.

N. 1 Questo numero riguarda le merci che provengono dall'estero e sono portate nel territorio doganale. Per diventare merci in libera pratica queste merci devono essere state assegnate alla destinazione dell'importazione in libera pratica secondo l'articolo 25 ed eventuali tributi all'importazione devono essere stati determinati. Solo la destinazione dell'importazione in libera pratica può attribuire lo stato di «merce in libera pratica» a una merce che non lo era in precedenza.

Non sono invece considerate in libera pratica le merci provenienti dall'estero per le quali il debito fiscale è sorto solo condizionatamente (cfr. art. 39) a seguito dell'imposizione, poiché le merci non sono messe in libera pratica con il disbrigo ordinario della rispettiva destinazione delle merci, bensì rimangono merci estere. Di conseguenza, le merci assegnate alle destinazioni del transito, dell'importazione per il perfezionamento attivo, dell'importazione per l'ammissione temporanea e dell'introduzione in un deposito doganale non sono considerate merci in libera pratica. Qualora tali merci debbano diventare merci in libera pratica, è necessario
seguire la stessa procedura applicata alle merci provenienti direttamente dall'estero, ovvero l'assegnazione alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica con determinazione dei tributi eventualmente dovuti. Ciò significa anche che le due condizioni menzionate nel numero 1 e che devono essere soddisfatte cumulativamente ­ ossia portare le merci nel territorio doganale e determinare i tributi ­ possono anche non coincidere nel tempo. Per esempio, le merci introdotte in un deposito doganale diventano merci in libera pratica solo quando la destinazione dell'introduzione in un deposito doganale è conclusa (uscita delle merci dal deposito), le merci sono assegnate alla destinazione dell'importazione in libera pratica e i tributi dovuti sono stati determinati.

Le merci introdotte in un deposito fiscale (art. 34) diventano merci in libera pratica solo quando sono stati determinati i tributi gravanti su di esse conformemente alla

47

Messaggio concernente la legge sulle dogane, FF 2004 485, in particolare 511 e Heinz Schreier, in Kocher/Clavadetscher (a cura di), Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, art. 6 N 22 (di seguito: Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, autore, art., N).

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LImT, alla LIOm o alla LAlc. Questo vale anche per le merci che, a causa della periodicità della dichiarazione (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b per i tributi nazionali), circolano sul mercato già prima dell'imposizione.

N. 2 Oltre alle merci provenienti dall'estero, secondo il numero 2 sono considerate merci in libera pratica anche quelle ottenute o fabbricate interamente nel territorio doganale.

Se sulle merci in questione gravano tributi nazionali (cfr. lett. g), l'attribuzione alla libera pratica dipende dalla determinazione dei tributi secondo il D-LE-UDSC e i pertinenti atti normativi di natura fiscale. In altre parole, queste merci sono considerate in libera pratica solo se sono stati determinati i rispettivi tributi nazionali.

Le merci che si trovano in un deposito fiscale diventano merci in libera pratica solo quando sono stati determinati i tributi gravanti su di esse conformemente alla LImT, alla LIOm o alla LAlc.

Il termine «merci in libera pratica» e il suo opposto, ovvero «merci non in libera pratica», descrivono in ultima istanza lo stato delle merci per quanto riguarda il loro trattamento secondo il D-LE-UDSC e gli atti normativi di natura fiscale.

È opportuno aggiungere che il termine di merci in libera pratica non comprende solo le merci di origine svizzera48. Parallelamente, le merci non in libera pratica non sono esclusivamente merci di origine estera.

Lett. e ed f Le nozioni di «tributi all'importazione» e «tributi all'esportazione» si ricollegano direttamente all'atto dell'importazione (lett. a) e dell'esportazione (lett. b). In queste definizioni si riflette l'intento di rilevare i tributi dovuti quando le merci sono portate oltre il confine doganale.

I tributi all'importazione (lett. e) comprendono i dazi all'importazione (n. 1) e gli altri tributi secondo l'articolo 8 che l'UDSC riscuote sull'importazione di merci (n. 2).

I tributi all'esportazione (lett. f), invece, comprendono solo i dazi all'esportazione.

Attualmente sono rilevanti soltanto i dazi all'importazione, tuttavia non si può rinunciare a menzionare i dazi all'esportazione almeno fino a quando sono menzionati nella legge sulla tariffa delle dogane.

Lett. g Per «tributi nazionali» sono da intendere i tributi che sono riscossi nel territorio doganale, dunque al di fuori del traffico transfrontaliero delle
merci, in virtù degli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere c­k.

Lett. h Per persona si intende qualsiasi persona fisica o giuridica oppure associazione di persone senza personalità giuridica propria, abilitata a compiere atti giuridici.

48

Messaggio concernente la legge sulle dogane, FF 2004 85, in particolare 511, e Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, Heinz Schreier, art. 6 N 22.

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Lett. i­k La procedura relativa ai tributi distingue ora tre diversi ruoli per i partecipanti alla procedura stessa: il responsabile delle merci, il responsabile dei dati e il responsabile del trasporto. Sono soprattutto questi tre partecipanti alla procedura a essere coinvolti nella procedura d'imposizione e a dover adempiere diversi obblighi a seconda della loro funzione. Essi hanno quindi anche responsabilità diverse per quanto riguarda il debito fiscale (cfr. art. 40 segg.).

Diversi motivi sono alla base della determinazione e della definizione di questi ruoli.

L'obiettivo di uniformare e digitalizzare le procedure per tutti i tributi che l'UDSC deve riscuotere (cfr. art. 8) richiede termini e significati applicabili a tutti i tributi. Al fine di rispondere all'esigenza dell'economia di semplificare le procedure, il numero dei partecipanti chiamati ad assumersi le proprie responsabilità deve essere chiaro e la cerchia delle persone coinvolte deve essere determinabile nel modo più preciso possibile, sia nel traffico transfrontaliero delle merci sia nel traffico delle merci per le quali sono riscossi tributi nazionali. Infine, i gruppi dei partecipanti alla procedura devono essere definiti in modo che il disciplinamento della responsabilità per i tributi dovuti sia più equo rispetto al diritto attuale; a tal fine occorre fare in modo che non tutte le persone che hanno un qualsivoglia legame con le merci portate oltre il confine vengano chiamate ad assumersene l'obbligo.

Caratteristiche essenziali della nuova procedura sono la distinzione tra i ruoli di responsabile dei dati e responsabile del trasporto rispetto al responsabile delle merci nonché il principio che una sola persona può essere registrata come responsabile dei dati o responsabile del trasporto. In questo modo, il nuovo diritto fa chiarezza per quanto riguarda gli attori coinvolti e i rispettivi obblighi. Inoltre, si risponde alla crescente esigenza dell'economia in materia di certezza del diritto nell'ambito dei processi aziendali elettronici.

Il responsabile delle merci rappresenta il ruolo principale ed è obbligatorio in ogni procedura d'imposizione. Egli rientra nella cerchia delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione (art. 14), delle persone soggette all'obbligo di indicazione del riferimento (art. 18), delle persone
soggette all'obbligo di attivazione (art. 19) nonché dei debitori fiscali (art. 40).

La definizione di responsabile delle merci secondo la lettera i numero 1 si basa, per il traffico transfrontaliero, sulle definizioni di importatore, esportatore e destinatario conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 12 ottobre 201149 sulla statistica del commercio esterno, va tuttavia oltre, come illustrato di seguito. Inoltre, la nozione di responsabile delle merci non corrisponde a quella di importatore ai sensi della legge sull'IVA e la cerchia degli assoggettati all'imposta sull'importazione secondo la legge sull'IVA (art. 51 cpv. 1 LIVA) non è sempre identica alla cerchia dei debitori fiscali secondo il D-LE-UDSC (art. 40 cpv. 1). Maggiori dettagli sui debitori fiscali e sulle persone assoggettate all'imposta secondo la LIVA sono riportati nel commento all'articolo 40 capoverso 1 D-LE-UDSC.

Sono considerate responsabili delle merci le persone seguenti.

49

RS 632.14

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­

La persona che importa o esporta le merci a proprio nome: vi rientrano innanzitutto le persone che portano merci attraverso il confine per conto proprio. Non è necessario che sia la persona stessa a effettuare il trasporto. Occorre piuttosto tener conto di chi ha ordinato le merci e ha avuto contatti diretti con il fornitore e dispone economicamente delle merci già al momento dell'attraversamento del confine, o almeno subito dopo. È quindi sostanzialmente determinante chi, nel negozio giuridico sulla base del quale le merci sono portate attraverso il confine, riceve la prestazione caratteristica.

In via eccezionale, anche una persona con sede o domicilio all'estero può fungere da responsabile delle merci al momento dell'importazione. Ciò si verifica, per esempio, se al momento in cui le merci attraversano il confine doganale l'acquirente nel territorio doganale non è noto oppure se l'acquirente stesso non ha dato origine al negozio giuridico (p. es. invii regalo). Si veda al riguardo anche gli esempi numeri 8 e 9 riportati di seguito.

­

La persona per conto della quale le merci sono importate o esportate: questa variante copre i casi in cui per l'importazione o l'esportazione delle merci si fa ricorso a un rappresentante indiretto che, nei confronti dell'UDSC, agisce a proprio nome ma per conto della persona rappresentata. In questo caso è determinante la persona per conto della quale avviene l'operazione e che la paga, a prescindere dal destinatario finale delle merci. Oltre alla persona rappresentata per conto della quale le merci sono importate o esportate, in questa situazione anche il rappresentante funge da responsabile delle merci, poiché agisce a proprio nome (art. 6 lett. i n. 1 primo trattino).

­

La persona alla quale le merci sono portate nel territorio doganale: è considerato responsabile delle merci anche il destinatario delle merci nel territorio doganale. Per esempio, il destinatario di invii regalo provenienti dall'estero, ma anche il destinatario di merci che vengono portate dall'estero a un'impresa con sede nel territorio doganale per l'esecuzione di lavori di garanzia oppure il destinatario di invii postali e di corriere. Questa variante comprende anche i gestori degli impianti di trasporto in condotta transfrontalieri, per le merci trasportate in tal modo. Con la definizione aperta del responsabile delle merci, non è più necessaria una norma speciale relativa a questo genere di traffico, come invece previsto all'articolo 45 LD.

­

La persona che invia le merci fuori dal territorio doganale: questa formulazione comprende l'esportatore svizzero quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale ma l'operazione non viene effettuata a suo nome e per suo conto.

A differenza degli altri due ruoli, il ruolo del responsabile delle merci nel traffico transfrontaliero può essere svolto da più persone, ovvero da chiunque soddisfi la definizione sancita dalla legge. Per tenere conto delle diverse possibilità giuridiche e reali dell'importazione e dell'esportazione, la nozione di responsabile delle merci deve essere interpretata in modo ampio.

La lettera i numero 2 definisce il responsabile delle merci per i tributi che l'UDSC riscuote o restituisce in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere c­k. In base 48 / 424

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a questa disposizione, sono considerati responsabili delle merci le persone soggette all'obbligo di pagare i tributi o aventi diritto alla restituzione in virtù del pertinente atto normativo di natura fiscale.

Il responsabile dei dati è la persona che effettua la dichiarazione delle merci per un responsabile delle merci. I dipendenti che effettuano la dichiarazione per l'impresa per la quale lavorano non sono né responsabili delle merci né responsabili dei dati. Le operazioni da essi eseguite sono attribuite alla rispettiva impresa. Le imprese, quali persone giuridiche, sono responsabili delle merci e responsabili dei dati, e non i loro dipendenti.

Il responsabile del trasporto è la persona che effettua realmente il trasporto delle merci per un responsabile delle merci. Rispetto al testo posto in consultazione, si rinuncia all'ulteriore criterio secondo cui il responsabile del trasporto deve essere designato come tale nella dichiarazione delle merci. Sorgerebbero infatti problemi in caso di divergenze tra la dichiarazione delle merci e le effettive responsabilità. Anche se è determinante solo l'effettiva responsabilità del responsabile del trasporto, nella prassi occorre basarsi prima di tutto sul contenuto della dichiarazione delle merci. In caso di dubbi, fino a quando le circostanze non sono chiarite, la persona menzionata nella dichiarazione delle merci è considerata l'effettivo responsabile del trasporto (presunzione di fatto).

Se la dichiarazione delle merci è omessa, è determinante unicamente chi è responsabile del trasporto. Il responsabile del trasporto effettua il trasporto o provvede a farlo effettuare. Nel traffico stradale, il conducente è responsabile del trasporto soltanto se è un lavoratore indipendente, altrimenti questo ruolo viene assunto dall'impresa di trasporto quale persona giuridica. Le operazioni del conducente che non lavora per proprio conto (dipendente) sono attribuite all'impresa, come avviene per il responsabile dei dati.

Per definizione, i ruoli di responsabile delle merci e responsabile dei dati possono essere assunti solo da persone diverse. Se il responsabile delle merci effettua personalmente la dichiarazione delle merci e/o trasporta personalmente le merci, in questo caso non vi è un responsabile dei dati e/o un responsabile del trasporto. D'altra parte,
è possibile che un responsabile dei dati sia anche responsabile di trasportare le merci, ovvero indichi sé stesso come responsabile del trasporto nella dichiarazione delle merci. In questo caso sono coperti entrambi i ruoli (responsabile dei dati e responsabile del trasporto) e vengono rivestiti dalla stessa persona.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di una possibile distribuzione dei ruoli nella pratica (responsabile delle merci = RM; responsabile dei dati = RD; responsabile del trasporto = RT): Situazione

Distribuzione dei ruoli

1) La A SA acquista biciclette in Francia. Effettua per proprio conto la dichiarazione delle merci e il trasporto.

RM: A SA RD: nessuno RT: nessuno

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Situazione

Distribuzione dei ruoli

2) A acquista un rimorchio per auto in Germania e lo trasporta per proprio conto oltre il confine. Incarica la B SA della dichiarazione delle merci.

RM: A RD: B SA RT: nessuno

3) La A SA vende un mobile in Italia. Incarica la B SA della dichiarazione delle merci e C del trasporto.

RM: A SA RD: B SA RT: C

4) A ordina una maglietta dal venditore C sul sito della piattaforma online B, con sede in Belgio. Quest'ultima rende possibile la vendita. Il servizio pacchi D effettua la dichiarazione delle merci e consegna ad A il pacco.

RM: A RD: D RT: D

5) A ordina un paio di pantaloni dal sito di B, venditore per corrispondenza svizzero. B incarica il servizio di corriere C di fornire i pantaloni ordinati direttamente ad A da un deposito in Germania.

RM: A RD: C RT: C

6) La A SA esporta cioccolata a destinazione di B in Finlandia ed effettua per proprio conto la dichiarazione delle merci. Il trasporto è effettuato dalla C SA.

RM: A SA, B RD: nessuno RT: C SA

7) Il commerciante di articoli in metallo A acquista tubi di ferro in Svezia. Il fabbricante estero B incarica lo spedizioniere C della dichiarazione delle merci e il trasportatore D della fornitura, in base alle istruzioni di A, direttamente a E per la zincatura.

RM: A, E RD: C RT: D

8) A con domicilio in Germania invia per posta un regalo di un certo valore a B in Svizzera.

RM: A, B RD: Posta RT: Posta

9) A con domicilio a Londra invia un'opera d'arte che gli appartiene alla casa d'aste svizzera B per venderla all'asta.

Lo spedizioniere C effettua la dichiarazione delle merci per A e incarica il trasportatore D del trasporto del quadro.

RM: A, B RD: C RT: D

10) A, che commercia frutta, acquista fragole in Spagna, dove le vende a B, rivenditore svizzero al dettaglio. B incarica l'impresa di trasporti C di trasportare le fragole dalla Spagna nel suo centro di distribuzione. Effettua per proprio conto la dichiarazione delle merci.

RM: B RD: nessuno RT: C

11) La A SA produce prodotti del tabacco. Il fiduciario B da lui incaricato effettua la dichiarazione delle merci.

RM: A SA RD: B RT: nessuno

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Lett. l L'«attivazione» è l'avvio di un'operazione tecnica con la quale viene presentato uno scritto in forma elettronica. Questa operazione rende vincolante lo scritto (cfr. a tal proposito anche l'art. 20 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 4 nonché l'art. 77 cpv. 1). In generale, essa può essere avviata tramite i canali elettronici dell'UDSC; secondo lo stato attuale della tecnica, in caso di attivazione manuale per esempio cliccando sull'apposito pulsante nella corrispondente applicazione informatica.

Lett. m L'«analisi dei rischi» è uno strumento di lavoro dell'UDSC comprendente un genere speciale di trattamento dei dati. Secondo il D-LE-UDSC l'analisi dei rischi consiste nel trattamento automatizzato o non automatizzato di dati, compresi i dati personali, per ottenere informazioni sulla probabilità che sia commessa un'infrazione e sulla sua portata. L'analisi dei rischi si basa su una combinazione di dati e l'UDSC vi ricorre come strumento fondamentale per l'adempimento dei suoi compiti, in particolare per decidere se effettuare o meno, e in che modo, un controllo di merci, persone e mezzi di trasporto nei casi in cui vengono identificati dei rischi. L'analisi dei rischi è disciplinata negli articoli 131 e 132 D-LE-UDSC. Il trattamento dei dati nell'ambito di analisi dei rischi non costituisce una profilazione o una profilazione a rischio elevato secondo l'articolo 5 lettere f e g nLPD. La profilazione e la profilazione a rischio elevato dell'UDSC sono disciplinati negli articoli 133 e 134 D-LE-UDSC.

Capitolo 2: Compiti dell'UDSC Art. 7

Principio

La disposizione riepiloga tutti i principali compiti di natura fiscale e di natura non fiscale dell'UDSC. L'elenco è interamente fondato sul diritto doganale in vigore, di conseguenza l'UDSC non adempirà nuovi compiti in futuro.

Cpv. 1 L'UDSC esegue la presente legge nonché i trattati internazionali della cui esecuzione è incaricato. La norma consiste in un'attribuzione in termini generali dei principali compiti dell'UDSC.

Cpv. 2 Il capoverso 2 enumera i compiti principali definiti in termini generali nel capoverso 1. L'UDSC adempie dunque in particolare i compiti d'esecuzione illustrati di seguito.

Lett. a Nell'ambito dei compiti fiscali l'UDSC continua a riscuotere i tributi di cui all'articolo 8 oppure concede le restituzioni previste. Si tratta dei tributi all'importazione e

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all'esportazione nonché dei tributi nazionali disciplinati nei pertinenti atti normativi di natura fiscale.

Lett. b Inoltre, l'UDSC sorveglia e controlla il traffico transfrontaliero di merci e persone e i mezzi di trasporto utilizzati a tal fine (controlli a 360 gradi). Esso garantisce la sicurezza globale al confine per l'economia, la popolazione e lo Stato. In tale contesto funge da filtro, controllando non soltanto le merci e i mezzi di trasporto, ma anche le persone che potrebbero mettere in pericolo l'economia, la popolazione o lo Stato. Si tratta, per esempio, di persone che tentano di entrare illegalmente nel territorio doganale o con l'intenzione di commettervi un'attività criminale. La presente regolamentazione relativa all'oggetto del controllo riflette il mandato dell'UDSC.

Lett. c L'UDSC esegue atti normativi di natura non fiscale, sempre che tali atti prevedano una competenza dell'UDSC. La formulazione «eseguire atti normativi di natura non fiscale» sostituisce l'espressione «esecuzione dei disposti di natura non doganale», senza sostanzialmente modificare i compiti d'esecuzione esistenti.

L'UDSC esegue numerosi compiti d'esecuzione di natura non fiscale per conto di altre autorità. Questi riguardano un centinaio di diversi campi del diritto (cfr. a tal proposito l'allegato 2 relativo alla modifica di altri atti normativi), tra cui, per esempio, il diritto immateriale o quello in materia di agenti terapeutici. Al fine di tener conto dell'importanza di tali compiti e garantire un'esecuzione ampiamente uniforme, la legge prevede disposizioni specifiche per i compiti d'esecuzione di natura non fiscale, che definiscono la ponderazione in funzione dei rischi (art. 98) e che elencano in modo dichiarativo le misure e le prestazioni fornite in relazione a questi compiti (art. 182).

Grazie all'uniformazione dell'esecuzione, alla massima digitalizzazione possibile dei processi, allo svolgimento il più automatizzato possibile del traffico autorizzato, alla ponderazione dei controlli in funzione dei rischi e alla concentrazione sui controlli mirati, l'UDSC migliora l'efficienza e l'efficacia dell'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale. In questo modo viene dato seguito alla richiesta di semplificazione e standardizzazione di tali processi, formulata dalla mozione Bühler del 16
marzo 2018 (18.3315 «Vendite per corrispondenza on line. Procedure di controllo efficienti presso l'AFD»), ancora pendente. Vengono inoltre attuate le misure contenute nel rapporto in adempimento del postulato della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 18 maggio 2017 (17.3361 «Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità»).

Alcuni compiti d'esecuzione di natura non fiscale possono essere svolti e controllati in modo automatizzato (art. 92). Nel traffico autorizzato delle merci bisogna ricorrere in primo luogo a questo genere di controllo. Il controllo automatizzato dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale consente di sorvegliare e valutare in modo interamente elettronico il traffico transfrontaliero delle merci, senza che vi sia un intervento umano nel processo d'imposizione. I controlli fisici secondo l'articolo 93, che richiedono un intervento umano o l'impiego di personale adeguatamente formato, dipendono dalle risorse di personale disponibili e dalla ponderazione in funzione dei rischi 52 / 424

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secondo l'articolo 98. Sia per i controlli automatizzati sia per quelli fisici le autorità competenti definiscono i parametri di controllo d'intesa con l'UDSC. Esse definiscono i criteri in base ai quali l'UDSC deve effettuare i controlli e il momento a partire dal quale esso deve fornire prestazioni nell'ambito della sua attività di controllo.

Nell'ambito dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale, per autorità competenti (cfr. p. es. art. 92) si intendono le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein nonché le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato a cui tali enti hanno affidato compiti di diritto pubblico. Sono comprese anche le unità amministrative del Principato del Liechtenstein che, in virtù del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 192350 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, svolgono gli stessi compiti delle unità amministrative nazionali. Inoltre, sono incluse anche le fondazioni alle quali sono stati delegati compiti di diritto pubblico (p. es. nell'ambito della lotta al doping).

Lett. d Nell'ambito dei suoi compiti l'UDSC fornisce sostegno, come finora, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 95 cpv. 1bis LD, introdotto dal n. I 5 della legge federale del 3 ottobre 200851 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria).

Lett. e Nell'ambito dei compiti di sicurezza, l'UDSC non è soltanto un'autorità fiscale, ma è anche un organo di controllo, di scoperta e, secondo la competenza, di perseguimento penale (cfr. a tal proposito la lett. f). Il D-LE-UDSC non cambia queste premesse52.

Finora i compiti di sicurezza erano disciplinati nell'articolo 96 LD. L'UDSC continua a contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. I principali compiti d'esecuzione in questo ambito comprendono, al confine e nell'area di confine, la sorveglianza delle merci oggetto di disposizioni negli atti normativi di natura non fiscale, l'individuazione di merci vietate e/o contrabbandate e il perseguimento penale delle infrazioni accertate nel proprio ambito di competenza o la denuncia all'autorità competente. L'UDSC assume esclusivamente i compiti di sicurezza che non
competono ad altre autorità.

Lett. f L'UDSC opera inoltre in qualità di autorità di perseguimento penale della Confederazione, sempre che una legge federale gli attribuisca espressamente tale compito (art. 4 lett. c LOAP)53. Attualmente questa competenza in materia di perseguimento penale è attribuita all'UDSC in oltre venti leggi federali. L'UDSC accerta i reati commessi 50 51 52 53

RS 0.631.112.514 RU 2009 361; FF 2007 5687 In merito all'ordinamento costituzionale delle competenze, cfr. rapporto «Malama», FF 2012 3973.

Cfr. messaggio concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7093, in particolare 7117, secondo il quale l'Amministrazione delle dogane ha una competenza di perseguimento penale.

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direttamente o nell'ambito di complesse inchieste penali, li giudica oppure ne deferisce il giudizio al tribunale penale cantonale. Nell'ambito di tali competenze, l'UDSC svolge ogni anno oltre 40 000 procedure penali abbreviate e più di 1700 procedure penali ordinarie.

Cpv. 3 Questo capoverso precisa nuovamente l'ordinamento costituzionale delle competenze, secondo cui la sicurezza interna compete ai Cantoni e l'UDSC li sostiene nell'area di confine ove necessario. Viene altresì confermata la delimitazione riguardante tutti i compiti di polizia e di perseguimento penale attuata nell'articolo 100 capoverso 2 anche nell'ottica delle misure di procedura penale54.

Art. 8

Tributi riscossi dall'UDSC

Questo articolo elenca, in maniera esaustiva, gli atti normativi di natura fiscale la cui esecuzione compete all'UDSC, in modo che vi si possa fare riferimento più avanti.

Non si tratta di nuovi tributi, bensì degli stessi tributi riscossi finora.

Art. 9

Delega di compiti da parte del Consiglio federale

La disposizione è già presente nell'attuale legge sulle dogane (art. 98 LD).

Nel senso di una clausola generale, essa deve garantire che il Consiglio federale possa delegare all'UDSC compiti urgenti che possono essere opportunamente adempiuti mediante controlli o interventi nel traffico transfrontaliero. Tali compiti sono già attribuiti all'UDSC da numerose leggi e ordinanze. La presente disposizione crea tuttavia un'adeguata base per una delega di compiti in casi urgenti non espressamente previsti nella legislazione.

Art. 10

Assunzione di compiti di polizia cantonali

In considerazione della sua presenza al confine e nell'area di confine, l'UDSC intrattiene per tradizione una stretta collaborazione con i Cantoni. Questa buona e consolidata collaborazione deve essere mantenuta senza cambiamenti. Alla base della collaborazione vi sono la presente disposizione, che corrisponde materialmente all'articolo 97 LD, e gli accordi amministrativi con i Cantoni conclusi in virtù di tale disposizione. È stato aggiunto unicamente un elenco, non esaustivo, dei contenuti degli accordi (per quanto riguarda la protezione dei dati e la responsabilità dello Stato, vedi più avanti).

L'UDSC collabora con i Cantoni che lo richiedono, senza ingerenze nell'autorità cantonale di polizia. Come finora, i compiti che sono oggetto degli accordi amministrativi devono, da un canto, essere stati delegati ai Cantoni dalla legislazione della Confederazione e, dall'altro, essere in relazione con l'esecuzione dei compiti di natura non fiscale da parte dell'UDSC. Non vi rientrano i compiti basati sulle competenze proprie 54

In merito all'ordinamento costituzionale delle competenze cfr. rapporto «Malama», FF 2012 3973, in particolare 3992.

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dei Cantoni e non delegati dalla Confederazione. Per esempio, i compiti legati alla protezione dei funghi. Simili compiti propri e non delegati non possono essere oggetto degli accordi amministrativi.

La collaborazione concreta tra l'UDSC e i Cantoni è disciplinata negli accordi amministrativi conclusi tra il DFF e i Cantoni.

Lo scopo di tali accordi amministrativi è utilizzare nel miglior modo possibile le sinergie esistenti tra i Cantoni e l'UDSC nell'ambito della sicurezza interna. L'UDSC deve poter svolgere autonomamente i compiti che gli sono stati delegati. Gli accordi disciplinano in particolare l'area di impiego, la portata dei compiti, la protezione dei dati, la responsabilità dello Stato e l'assunzione delle spese. Non possono contenere disposizioni derogatorie rispetto al pertinente diritto applicabile; ciò vale in particolare per i nuovi contenti relativi alla protezione dei dati e la responsabilità dello Stato.

Attualmente l'UDSC collabora, sulla base di un accordo, con 21 Cantoni, anche se la portata della collaborazione è disciplinata in maniera individuale per ogni Cantone55.

Questo tipo di collaborazione è mantenuto: non vi sarà né un'uniformazione né una standardizzazione e vige il principio della parità di trattamento. Per quanto riguarda la validità transitoria degli accordi amministrativi, si rimanda all'articolo 29 capoverso 2 E-LTDo e al corrispondente commento (n. 5.4).

Capitolo 3: Territorio doganale, confine doganale e area di confine nonché vie di comunicazione Art. 11

Territorio doganale, confine doganale e area di confine

Questo articolo stabilisce i termini essenziali dal punto di vista geografico per il traffico transfrontaliero (cfr. art. 3 LD).

La definizione di area di confine è rilevante soprattutto per i compiti previsti dagli accordi amministrativi (art. 10). In considerazione dei pareri espressi dai Cantoni nel quadro della consultazione, anche in futuro l'area di confine continua a essere stabilita d'intesa con il Cantone di confine interessato, così come previsto nella legislazione attuale.

Quando vengono portate in un'enclave doganale svizzera, per le merci non sono dovuti né dazi né imposta sul valore aggiunto sull'importazione. Questi tributi all'importazione sono riscossi solo quando le merci vengono portate nel territorio doganale.

Neppure gli altri tributi riscossi dall'UDSC sono applicati nelle enclavi doganali svizzere. Per contro, vi si applicano i disposti di natura non doganale, sempre che essi stessi non escludano la propria applicazione56.

55

56

Cfr. a tal proposito la matrice delle deleghe di compiti cantonali all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, consultabile all'indirizzo www.bazg.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Accordi amministrativi con i Cantoni.

Art. 3 cpv. 3 LD, cfr. a tal proposito anche il messaggio concernente la legge sulle dogane, FF 2004 485, in particolare 509.

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Art. 12

Vie di comunicazione e luoghi stabiliti per il traffico transfrontaliero delle merci

Cpv. 1 In linea di principio il traffico transfrontaliero delle merci deve essere possibile ovunque e in qualunque momento. Si rinuncia così all'obbligo finora in vigore di svolgere il traffico transfrontaliero delle merci esclusivamente su strade doganali, punti d'approdo doganali e aerodromi doganali designati dall'UDSC (art. 22 cpv. 1 LD).

Il capoverso 1 conferisce tuttavia all'UDSC la possibilità di prescrivere, in determinati casi, le vie di comunicazione e i luoghi in cui deve svolgersi il traffico transfrontaliero delle merci via terra, aria e acqua. L'attuale prescrizione generale dell'articolo 22 capoverso 1 LD è quindi sostituita da una regolamentazione più flessibile e orientata alle esigenze.

La disposizione si applica, per esempio, se l'installazione dell'infrastruttura necessaria non è possibile o si rivela sproporzionata, il rischio di elusione dei tributi o di contrabbando è ritenuto troppo elevato oppure l'esecuzione dei compiti nell'ambito degli atti normativi di natura fiscale o di natura non fiscale non può essere garantita.

Sono inoltre ipotizzabili restrizioni provvisorie, per esempio in caso di catastrofi o epidemie (tutela della salute pubblica).

Le restrizioni al traffico transfrontaliero delle merci possono derivare anche da trattati internazionali o altri accordi tra Stati. Il traffico transfrontaliero su strada esige, per esempio, uno stretto coordinamento con le autorità doganali estere o con i Paesi limitrofi (p. es. per il «BorderTicket»).

Anche dall'articolo 17 (luoghi della dichiarazione delle merci nel traffico transfrontaliero delle merci) può scaturire un certo effetto limitante sulle vie di comunicazione e sui luoghi da utilizzare per il traffico transfrontaliero delle merci. Si tratta in particolare della prescrizione dei luoghi in cui deve avvenire l'attivazione.

Ulteriori limitazioni possono derivare da altri atti normativi che l'UDSC è tenuto a eseguire. Si cita in particolare l'articolo 6 dell'ordinanza del 6 marzo 200057 sul traffico pesante, secondo cui i veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall'UDSC.

Inoltre, l'UDSC non è completamente libero nella prescrizione delle vie di comunicazione e dei luoghi da utilizzare per il traffico transfrontaliero delle merci, in quanto deve naturalmente
considerare le disposizioni del diritto ferroviario, aeronautico, sulla circolazione stradale e in materia di navigazione. Sono fatte salve, in questo contesto, le limitazioni della circolazione stradale da parte dei Cantoni.

Le vie di comunicazione e i luoghi menzionati nel capoverso 1 sono fortemente basati sull'articolo 22 capoversi 1 e 2 LD. Sono quindi vie di comunicazione le strade pubbliche, le linee ferroviarie destinate al trasporto pubblico nonché le canalizzazioni che consentono il trasporto di merci. Queste ultime comprendono in particolare le condotte per il trasporto di liquidi o gas nonché le linee elettriche. Tra i luoghi si annoverano invece gli aerodromi per gli aeromobili in arrivo e in partenza nonché i porti e i punti d'approdo per le imbarcazioni in entrata e in uscita.

57

RS 641.811

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Cpv. 2 L'elenco nel capoverso 1 non è esaustivo. Il capoverso 2 consente di tenere conto di nuovi sviluppi ove necessario, per esempio il trasporto di merci mediante droni.

Cpv. 3 In circostanze particolari, l'UDSC può consentire il traffico transfrontaliero delle merci attraverso vie di comunicazione e luoghi diversi da quelli dei capoversi 1 e 2, sulla base di un'autorizzazione o di un accordo secondo l'articolo 192. Il principio della parità di trattamento deve essere rispettato.

Titolo secondo: Procedura d'imposizione Capitolo 1: Dichiarazione delle merci e imposizione Art. 13

Obbligo di dichiarazione

Osservazione preliminare I capoversi 1 e 2 disciplinano le fattispecie nelle quali sorge l'obbligo di dichiarare o di dichiarare nuovamente diverse merci mentre il capoverso 3 stabilisce le eccezioni all'obbligo di dichiarazione.

La dichiarazione delle merci si basa sul principio dell'autodichiarazione. Costituisce la base essenziale dell'imposizione per ogni tributo riscosso dall'UDSC. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (art. 14) è pienamente responsabile della dichiarazione regolare, ossia completa e corretta, delle merci. Deve rigorosamente ottemperare al suo elevato obbligo di diligenza. L'UDSC controlla l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione al confine e nel territorio doganale (cfr. art. 90 seg.).

L'obbligo di dichiarazione sussiste a prescindere da diritti di natura privata o economica sui beni.

Cpv. 1 Così come nel diritto doganale attuale (cfr. art. 7 LD in combinato disposto con gli art. 21 e 25 LD), l'obbligo di dichiarazione sussiste per le merci importate o esportate (lett. a).

Al fine di armonizzare la procedura, gli attuali obblighi in materia di dichiarazione fiscale relativa ai tributi nazionali sono compresi nella nozione di obbligo di dichiarazione (lett. b).

Nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione, la dichiarazione delle merci rappresenta la dichiarazione della volontà di importare merci nel territorio doganale o di esportarle da questo territorio. Deve pertanto essere effettuata, in linea di massima, nel momento in cui le merci vengono portate oltre il confine doganale (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a). Per i tributi nazionali, invece, la dichiarazione deve essere effettuata secondo una periodicità stabilita (art. 16 cpv. 1 lett. b).

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Cpv. 2 Il capoverso 2 concerne le fattispecie nelle quali è necessario dichiarare nuovamente le merci e presentare una nuova dichiarazione delle merci.

Lett. a La lettera a riguarda la nuova dichiarazione di merci già assegnate a una destinazione delle merci e che devono essere assegnate a una destinazione diversa. A seconda dell'intenzione delle persone coinvolte o del flusso di merci previsto, possono essere applicate in sequenza una o più destinazioni delle merci58. Per esempio, una merce assegnata alla destinazione delle merci del transito e che, anziché essere riesportata regolarmente, deve essere importata in libera pratica, va nuovamente dichiarata e assegnata alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica.

Un disciplinamento analogo a quello della lettera a figura già nell'articolo 47 capoverso 3 LD (possibilità di dichiarare in un altro regime le merci assegnate a un regime doganale).

Naturalmente la destinazione delle merci successiva deve essere consentita per le merci in questione, ossia non deve essere contraria allo stato delle merci «in libera pratica» o «non in libera pratica» (cfr. art. 6 lett. d). Tale contraddizione si verificherebbe, per esempio, se merci non in libera pratica fossero dichiarate per la destinazione dell'esportazione per il perfezionamento passivo (questa destinazione delle merci è riservata alle merci in libera pratica; cfr. commento all'art. 30 seg.).

Lett. b Conformemente alla lettera b devono essere nuovamente dichiarate anche le merci assegnate alla destinazione del transito, dell'importazione per il perfezionamento attivo o dell'esportazione per il perfezionamento passivo, dell'importazione o esportazione per l'ammissione temporanea o dell'introduzione in un deposito doganale (art. 24 cpv. 1 lett. c­g), se vi è l'intenzione di derogare alle condizioni previste dalla relativa autorizzazione, dall'atto normativo in questione o da trattati internazionali, senza modificare la destinazione delle merci. Secondo l'articolo 24 capoverso 4 l'autorizzazione può essere vincolata a condizioni, il cui mancato rispetto comporta l'esigibilità del debito fiscale sorto condizionatamente (art. 47 cpv. 2). È dunque logico prevedere un nuovo obbligo di dichiarazione nel caso in cui l'interlocutore abbia l'esigenza o l'intenzione di derogare alle condizioni
correlate all'autorizzazione o di assegnare le merci alla medesima destinazione con altre condizioni. Lo stesso vale per le condizioni risultanti da un atto normativo e da trattati internazionali. La menzione esplicita degli atti normativi e dei trattati internazionali intende evitare di dover nuovamente esporre le condizioni in essi iscritte nell'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4. Vi sono inoltre casi in cui non viene rilasciata alcuna autorizzazione formale (p. es. importazione senza formalità nel quadro della Convenzione del 26 giugno 199059 relativa all'ammissione temporanea [Convenzione di Istanbul]) e le condizioni da applicare di volta in volta derivano unicamente dall'atto normativo in questione o dal trattato internazionale.

58 59

Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, Reginald Derks, art. 47 N 4.

RS 0.631.24

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A differenza della lettera a, secondo la lettera b le merci non sono assegnate a una diversa destinazione delle merci bensì alla stessa destinazione più volte in sequenza, come illustrato nell'esempio seguente di un cambiamento delle condizioni all'interno della destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f e art. 32).

Una condizione per le merci assegnate alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea è lo scopo d'impiego che porta all'importazione temporanea (p. es. esposizione in una fiera, partecipazione a una manifestazione sportiva, vendita incerta). I diversi impieghi non hanno la stessa rilevanza economica e influenzano in maniera molto diversa la concorrenza sul mercato interno del nostro Paese. Necessitano pertanto di diversi requisiti e sono vincolati a condizioni e oneri diversi. Inoltre, determinati scopi d'impiego sono del tutto esclusi dalla destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea (p. es. trasporti interni con veicoli non in libera pratica). Altri scopi prevedono forma di dichiarazione delle merci diverse (p. es. trasmissione per via elettronica o mediante comportamento concludente), sono soggetti al pagamento di tributi (p. es. imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo) oppure sono liberalizzati a livello internazionale (in particolare conformemente alla Convenzione di Istanbul). Pertanto, nel caso di merci utilizzate temporaneamente per un determinato scopo all'interno o all'esterno del territorio doganale (p. es. esposizione in una fiera) per le quali deve essere modificata la condizione relativa scopo d'impiego oppure che vengono utilizzate per uno scopo diverso (p. es. ai fini dell'esercizio di una professione o di un mestiere), è necessario presentare una nuova dichiarazione. La destinazione delle merci nella nuova dichiarazione rimane invariata (importazione o esportazione per l'ammissione temporanea), tuttavia la nuova dichiarazione determina le condizioni applicabili. Un altro esempio con destinazione delle merci invariata ma mutate condizioni è costituito dal (previsto) cambiamento dell'utilizzatore delle merci nell'ambito dell'ammissione temporanea, ciò che comporta la deroga alle condizioni relative alla persona.

Per le destinazioni delle merci secondo l'articolo 24
capoverso 1 lettere c­g, il fatto che vi sia un nuovo obbligo di dichiarazione è imprescindibile se vi è l'intenzione di modificare le condizioni, affinché possano essere stabilite le nuove condizioni risultanti dalla relativa autorizzazione, dall'atto normativo in questione o da trattati internazionali. Un disciplinamento analogo per una nuova dichiarazione è attualmente ancorato nell'articolo 162 capoverso 2 OD.

Lett. c­e A differenza delle lettere a e b, l'obbligo di dichiarare nuovamente le merci secondo le lettere c­e riguarda determinate esenzioni o agevolazioni doganali sancite nel D-LTDo.

Mentre l'obbligo di dichiarare nuovamente le merci per i casi enunciati nel presente capoverso è disciplinato sotto forma di disposizioni di carattere procedurale nel D-LEUDSC, la conseguenza di natura fiscale, ossia il pagamento dei tributi doganali o delle differenze di dazio, è iscritta nel D-LTDo (art. 4 cpv. 3, art. 5 cpv. 4, art. 9 cpv. 5 e art. 10 cpv. 1 D-LTDo). La nuova obbligazione doganale sorge sempre conformemente all'articolo 38 D-LE-UDSC e quindi, in linea di principio, nel momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante (art. 38 cpv. 1 D-LE-UDSC).

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La lettera c riguarda le merci importate in libera pratica in esenzione da dazio secondo l'articolo 4 o 5 D-LTDo. In questo caso l'obbligo di dichiarare nuovamente le merci sorge se l'esenzione da dazio dipende da un'autorizzazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 o l'articolo 5 capoverso 3 D-LTDo e se dopo l'imposizione si deve derogare alle condizioni correlate all'autorizzazione. Questo obbligo di dichiarazione riguarda in particolare le situazioni in cui l'esenzione da dazio è vincolata alla condizione di non vendere le merci o di non consegnarle a un'altra persona. In questi casi l'esenzione da dazio dipende dal fatto che le merci sono utilizzate o detenute dal titolare dell'autorizzazione. Con la nuova dichiarazione viene offerta all'interlocutore la possibilità di rispettare la legge per cedere successivamente a una terza persona le merci che aveva originariamente importato per sé in esenzione da dazio.

La nuova dichiarazione secondo la lettera d riguarda le merci che sono state importate in libera pratica con un'agevolazione doganale «in base allo scopo d'impiego» conformemente all'articolo 9 D-LTDo, ma che sono poi utilizzate per uno scopo diverso da quello menzionato nell'impegno d'impiego oppure cedute a una terza persona (cfr.

commento all'art. 9 D-LTDo). Un esempio è costituito dalle merci che hanno beneficiato di agevolazioni doganali per l'importazione in libera pratica poiché erano destinate a scopi tecnici ma che, dopo l'imposizione, l'interlocutore decide di non utilizzare per scopi tecnici, bensì di destinarle all'alimentazione umana oppure di cederle a terzi. Dal momento che il nuovo scopo d'impiego è soggetto a un'aliquota di dazio più elevata, deve essere versata la differenza di dazio rispetto all'aliquota già applicata (art. 9 cpv. 5 D-LTDo). Nel diritto attuale questo obbligo di dichiarazione è disciplinato nell'articolo 14 capoverso 4 LD.

La lettera e disciplina l'obbligo di una nuova dichiarazione per i prodotti agricoli soggetti a un contingente doganale secondo la LTD importati in libera pratica nel periodo non amministrato all'aliquota di dazio del contingente, ma che sono ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato, quando si applica l'aliquota fuori contingente doganale. Anche il diritto doganale attuale prevede un obbligo di dichiarazione in questi casi
(vedi art. 15 cpv. 1 LD).

Cpv. 3 Il presente capoverso prevede eccezioni all'obbligo di dichiarazione per determinati tipi di traffico e destinazioni delle merci.

In particolare è escluso dall'obbligo di dichiarazione il transito diretto nel traffico aereo e nel trasporto in condotte. In tal modo vengono armonizzate le disposizioni esistenti (art. 45 cpv. 1 LD e art. 143 cpv. 1 lett. a OD), mantenendo la semplice prassi attuale.

Le eccezioni all'obbligo di dichiarazione sono disciplinate a livello di ordinanza dell'ufficio.

Art. 14

Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

La presente disposizione stabilisce la cerchia delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione. Essa dipende direttamente dalle situazioni che portano al sorgere dell'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 13.

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Il capoverso 1 lettera a disciplina la cerchia delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione per le merci secondo l'articolo 13 capoverso 1 importate o esportate o soggette a un tributo nazionale. Le lettere b­e integrano questa norma con i casi in cui vi è l'obbligo di dichiarare nuovamente la merce secondo l'articolo 13 capoverso 2.

In questi casi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è considerata responsabile delle merci (cpv. 2). Nel capoverso 3 è disciplinato l'obbligo di dichiarazione quando le merci portate oltre il confine doganale non sono state ancora dichiarate e nel capoverso 4, infine, un caso speciale in ambito di sicurezza legato a trattati internazionali.

Cpv. 1 Lett. a È soggetto all'obbligo di dichiarazione in primo luogo il responsabile delle merci. Se un'altra persona dichiara le merci in qualità di responsabile dei dati per il responsabile delle merci, l'obbligo di dichiarazione ricade sul responsabile dei dati.

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione le persone concretamente incaricate della dichiarazione. Ciò riguarda, tra l'altro, i dipendenti di persone giuridiche che effettuano la dichiarazione per queste ultime e si ripercuote, in particolare sulla responsabilità penale.

Lett. b È soggetto all'obbligo di dichiarazione anche chi assegna a un'altra destinazione delle merci o alla stessa destinazione con condizioni diverse le merci già assegnate a una destinazione. Con questa norma sono contemplate in particolare le persone che utilizzano le merci, per esempio nel quadro della destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea. Dal momento che gli utilizzatori delle merci traggono l'effettivo beneficio dalle merci, è logico che rientrino nella cerchia delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione e siano considerati responsabili delle merci secondo il capoverso 2.

Lett. c È inoltre soggetto all'obbligo di dichiarazione chi deroga alle condizioni correlate all'autorizzazione per le merci importate in libera pratica in esenzione da dazio secondo l'articolo 4 capoverso 1 o l'articolo 5 capoverso 1 D-LTDo e con un'autorizzazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 o l'articolo 5 capoverso 3 D-LTDo.

Lett. d È inoltre soggetto all'obbligo di dichiarazione chi non utilizza secondo lo scopo menzionato nell'impegno d'impiego oppure cede a terzi
merci importate in libera pratica con un'agevolazione doganale secondo l'articolo 9 D-LTDo. Questa norma è attualmente sancita, per analogia, nell'articolo 26 lettera d LD.

Lett. e

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È infine soggetto all'obbligo di dichiarazione chi, in qualità di proprietario, all'inizio del periodo amministrato dispone di prodotti agricoli importati nel periodo non amministrato. Ciò corrisponde alla norma attuale (cfr. art. 15 cpv. 2 LD in combinato disposto con l'art. 55 OD).

Cpv. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b­e è considerata responsabile delle merci (art. 6 lett. i n. 1) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, ovvero quella che provvede all'assegnazione delle merci a una destinazione, che deroga alle condizioni, che modifica lo scopo o che è proprietaria dei prodotti agricoli restanti. In tal modo è anche debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera a.

Cpv. 3 In caso di omissione della dichiarazione delle merci, gli atti normativi di natura fiscale sanzionano la sottrazione o la messa in pericolo dei tributi soltanto quando una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha ottemperato a tale obbligo. Dal momento che, secondo il nuovo diritto, l'obbligo di dichiarazione è limitato alle persone di cui al capoverso 1, in caso di contrabbando potrebbe sorgere una lacuna nella punibilità. Per colmare tale lacuna, il capoverso 3 riporta una finzione giuridica, secondo la quale la persona fisica che trasporta le merci, ossia il vettore, è considerata soggetta all'obbligo di dichiarazione se le merci non sono dichiarate nel momento in cui vengono portate oltre il confine doganale. Naturalmente, il particolare obbligo di dichiarazione della persona che trasporta le merci non sorge se, a causa di un caso speciale secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera a, le merci devono essere dichiarate solo dopo essere state portate oltre il confine doganale.

Cpv. 4 Il capoverso 4 designa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione nei casi in cui un trattato internazionale (in particolare l'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali) prevede una dichiarazione sommaria di entrata e di uscita a fini di sicurezza prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale.

In considerazione della competenza generale di emanare disposizioni d'esecuzione nell'ambito di trattati internazionali che riguardano il campo disciplinato nel D-LE-UDSC (art. 3 cpv. 2), il Consiglio federale preciserà, per la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita a fini
di sicurezza, la forma della dichiarazione, i termini e le ulteriori disposizioni d'esecuzione necessarie.

Per la dichiarazione sommaria di entrata deve essere utilizzato il sistema elettronico di controllo delle importazioni 2 (cosiddetto «Import Control System 2» = ICS260), mentre la dichiarazione sommaria di uscita può essere effettuata anche nella dichiarazione delle merci osservando i rilevanti termini. Sono determinanti l'articolo 10 e l'allegato I dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

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www.bazg.admin.ch > Attualità > Magazine Forum D. > Per gli specialisti > ICS2: le domande e le risposte più importanti dal punto di vista della Svizzera.

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Art. 15

Forma della dichiarazione delle merci

Cpv. 1 In linea di principio la dichiarazione delle merci deve essere effettuata per via elettronica (art. 75 cpv. 1). Il Consiglio federale può consentire altre forme di dichiarazione delle merci o di espressione della volontà, ovvero la dichiarazione verbale e il comportamento concludente. Si pensi per esempio al sistema «rosso/verde» adottato negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Naturalmente devono essere osservati gli eventuali impegni internazionali (in particolare conformemente alla Convenzione di Kyoto riveduta o alla Convenzione di Istanbul).

Solitamente la dichiarazione delle merci contiene almeno le informazioni sul genere e sulla natura delle merci, sul responsabile delle merci e, nel traffico delle merci, sull'eventuale responsabile del trasporto. Inoltre, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la riscossione dei tributi all'importazione e all'esportazione e dei tributi nazionali nonché per l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (art. 14 cpv. 1) è pertanto tenuta a fornire una dichiarazione delle merci completa e corretta. I partecipanti alla consultazione hanno ritenuto che i documenti di scorta dovessero essere trasmessi per ogni dichiarazione delle merci; in realtà solo in occasione dei controlli devono essere presentati i documenti necessari.

Cpv. 2 Per le altre forme di dichiarazione delle merci consentite dal Consiglio federale, l'UDSC stabilisce i dettagli procedurali, inclusi i casi concreti.

Inoltre può prevedere un obbligo di autorizzazione per queste forme di dichiarazione delle merci. L'obbligo di autorizzazione ha la funzione di una formalità alternativa se la procedura standard di imposizione elettronica non appare opportuna e non è possibile rinunciare a una formalità oppure la dichiarazione delle merci mediante comportamento concludente (imposizione senza formalità) non può essere automaticamente concessa. Questo strumento è pensato in particolare per le merci che attraversano spesso il confine doganale e che altrimenti dovrebbero essere trattate nella procedura standard di imposizione elettronica a ogni passaggio del confine. Con tale norma viene inoltre trasposto in una forma generale l'obbligo di autorizzazione specifico per le merci e non ulteriormente definito di cui all'articolo
35 capoversi 1 e 2 lettere a e c OD (uso proprio di mezzi di trasporto esteri con il modulo 15.30/15.40).

Cpv. 3 Al fine di sgravare l'economia, è prevista la possibilità di presentare una dichiarazione elettronica semplificata per determinate merci. A differenza di quanto avviene attualmente (art. 105a OD), la dichiarazione semplificata deve tuttavia essere accessibile non solo al destinatario autorizzato, bensì a tutti coloro le cui merci soddisfano i requisiti stabiliti dal Consiglio federale. Non è previsto l'obbligo di autorizzazione, come invece avviene per le agevolazioni secondo l'articolo 23.

Il Consiglio federale stabilirà a livello di ordinanza per quali destinazioni delle merci e a quali condizioni è possibile presentare una dichiarazione semplificata. In sostanza, 63 / 424

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si tratta di dichiarazioni delle merci che presentano un rischio esiguo. Tra queste si annoverano, per esempio, le dichiarazioni delle merci che, a differenza di quanto avviene per le agevolazioni secondo l'articolo 23, non sono soggette ad atti normativi di natura non fiscale e non dovrebbero comportare importi elevati dei tributi. Per la sostituzione della dichiarazione doganale semplificata nel traffico postale e di corriere secondo l'articolo 105a capoverso 2 OD (apposizione di un timbro o di un adesivo) è prevista un'apposita disposizione transitoria (cfr. a tal proposito il commento all'art. 29 cpv. 2 D-LTDo).

Art. 16

Momento della dichiarazione delle merci

Cpv. 1 La disposizione stabilisce in linea di principio il momento in cui deve essere effettuata una dichiarazione delle merci.

Nel traffico transfrontaliero delle merci questo momento coincide con il sorgere dell'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 13, ovvero la dichiarazione delle merci deve essere effettuata al momento in cui le merci sono portate oltre il confine doganale (lett. a). Le merci soggette a un tributo nazionale devono essere dichiarate secondo la periodicità stabilita dal Consiglio federale (lett. b). Occorre per esempio definire con quale intervallo (p. es. giornaliero, mensile, trimestrale o annuale) devono essere dichiarate le merci soggette a un'imposta di consumo o a una tassa d'incentivazione.

Per le merci che devono essere nuovamente dichiarate secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere a­d, la dichiarazione delle merci deve essere presentata prima di assegnare le merci a una nuova destinazione delle merci, prima di derogare alle condizioni o di modificare lo scopo d'impiego (lett. c­e). Per modifica dello scopo d'impiego si intende l'utilizzo o la consegna delle merci per uno scopo soggetto a tributi doganali più elevati rispetto a quello menzionato nell'impegno d'impiego (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. d e art. 14 cpv. 1 lett. d).

Per i prodotti agricoli che devono essere nuovamente dichiarati secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera e, il termine è stabilito dal Consiglio federale (lett. f) analogamente a quanto avviene secondo l'attuale diritto doganale (art. 59 OD).

Cpv. 2 Il presente capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire, per la dichiarazione delle merci, un momento diverso da quello di cui al capoverso 1. Al fine di garantire soluzioni pratiche e creare spazio per le innovazioni, anche il nuovo diritto prevede casi speciali relativamente al momento della dichiarazione.

All'importazione e all'esportazione di merci deve essere possibile effettuare la dichiarazione già prima o solo dopo che le merci sono portate oltre il confine doganale (lett. a). In tal modo sono tenute in considerazione le specificità di determinati generi di traffico. Viene mantenuta la prassi esistente, per esempio la predichiarazione delle merci nel traffico turistico. Inoltre è possibile rispondere alle nuove esigenze, tra cui la presentazione della dichiarazione delle merci prima del passaggio del confine all'esportazione nel traffico ferroviario.

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Il Consiglio federale può inoltre prevedere che per le merci da dichiarare nuovamente secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere a­d, la dichiarazione delle merci possa essere presentata dopo la loro assegnazione a una nuova destinazione delle merci, dopo la deroga alle condizioni stabilite nell'autorizzazione o dopo il cambiamento dello scopo d'impiego, quindi diversamente da quanto previsto al capoverso 1 lettere c­e (lett. b). Una tale eccezione è prevista, per esempio, per le merci assegnate alla destinazione dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea e imposte allo scopo d'impiego per la vendita incerta (cfr. attuale disciplinamento nell'art. 55 dell'ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 200761 sulle dogane [OD-UDSC]). Sono inoltre mantenute le possibilità attualmente previste nell'articolo 9 dell'ordinanza del 4 aprile 200762 sulle agevolazioni doganali (OADo) per le persone che devono presentare regolarmente dichiarazioni delle merci per scopi d'impiego modificati.

Cpv. 3 Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione per i casi menzionati nel capoverso 2 e disciplinare le condizioni per l'autorizzazione a livello di ordinanza.

L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri, per esempio relativamente al tipo di merci consentite. L'autorizzazione non viene rilasciata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha commesso ripetutamente infrazioni agli atti normativi che l'UDSC esegue.

Inoltre va da sé che il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale deve essere garantito anche se la dichiarazione delle merci viene effettuata in un momento diverso dal quello sancito per principio nel capoverso 1.

Art. 17

Luogo della dichiarazione delle merci nel traffico transfrontaliero delle merci

Nel traffico transfrontaliero delle merci l'UDSC deve avere la possibilità di designare in modo flessibile i luoghi in cui devono essere attivate le dichiarazioni delle merci effettuate per via elettronica (lett. a) e in cui devono essere consegnate le dichiarazioni delle merci effettuate in un'altra forma (lett. b).

Le altre forme di dichiarazione delle merci consentite dal Consiglio federale (lett. b) possono essere oggetto di limitazioni locali, per esempio nel caso del sistema «rosso/verde» adottato negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.

Art. 18

Indicazione del riferimento

Cpv. 1 L'indicazione dell'identificativo dell'invio (nel traffico aereo, navale e ferroviario) o del mezzo di trasporto (nel traffico stradale) garantisce il collegamento tra l'invio o il mezzo di trasporto e la relativa dichiarazione delle merci. L'indicazione avviene nella dichiarazione delle merci o al più tardi al momento del rilevamento dei dati relativi al trasporto. In questo modo l'UDSC è informato su quali merci vengono importate o 61 62

RS 631.013 RS 631.012

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esportate e con quali mezzi di trasporto. Questa informazione è indispensabile in particolare per l'attivazione della dichiarazione delle merci, ma anche per un controllo successivo.

L'indicazione del riferimento non costituisce un nuovo requisito nella procedura d'imposizione, piuttosto sostituisce l'attuale dichiarazione sommaria (p. es. scheda di circolazione e distinta delle merci presso gli uffici doganali di confine) e consente un passaggio del confine senza complicazioni né discontinuità dei sistemi di trasmissione. Senza l'indicazione del riferimento non sarebbe possibile l'attivazione automatica.

Un chiaro contrassegno funge da identificativo e consente di identificare e seguire un invio o un mezzo di trasporto. In particolare sono presi in considerazione gli identificativi e i sistemi già esistenti, per esempio il numero della lettera di vettura CIM63 nel traffico ferroviario. L'UDSC disciplina a livello di ordinanza gli identificativi da utilizzare nei diversi casi. Si tratta di una questione puramente tecnica.

Cpv. 2 Il presente capoverso definisce la cerchia delle persone soggette all'obbligo di indicazione del riferimento, che sono innanzitutto, e a pari livello, il responsabile del trasporto e il responsabile dei dati, poiché gli identificativi vengono indicati da uno dei due responsabili. In mancanza di un responsabile dei dati e di un responsabile del trasporto, è soggetto all'obbligo di indicazione del riferimento lo stesso responsabile delle merci.

In occasione del rilevamento dei dati relativi al trasporto al momento dell'indicazione del riferimento nel traffico stradale non è necessario accedere alla dichiarazione delle merci, in quanto il suo contenuto rimane invariato. Nel traffico delle merci via aria, acqua o ferrovia, invece, è il responsabile delle merci o il responsabile dei dati che indica l'identificativo dell'invio. In tal modo assicura che i dati ricavati dai sistemi relativi alle merci o all'infrastruttura utilizzati per il rispettivo modo di trasporto consentano l'attivazione della dichiarazione delle merci.

Cpv. 3 Dal punto di vista temporale, l'indicazione del riferimento deve avvenire prima dell'attivazione della dichiarazione delle merci.

Cpv. 4 L'UDSC può determinare in quali casi l'indicazione del riferimento può essere effettuata da una persona diversa
da quelle menzionate nel capoverso 2. In particolare in caso di agevolazioni concernenti la procedura d'imposizione (art. 23) è possibile che il titolare di un'autorizzazione proceda all'indicazione del riferimento senza essere contestualmente il responsabile delle merci, dei dati o del trasporto.

63

Contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci, secondo l'appendice B della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF 1980), RS 0.742.403.1.

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Cpv. 5 Le modalità di indicazione del riferimento in base al genere di traffico devono essere adattate dinamicamente allo stato della tecnica e alle esigenze dell'economia.

L'UDSC deve pertanto essere responsabile del loro disciplinamento.

L'UDSC deve altresì poter prevedere eccezioni all'obbligo di indicazione del riferimento. Per esempio, ciò è ipotizzabile per il traffico di deposito o per i casi in cui l'ubicazione delle merci può essere determinata senza l'esatta designazione del mezzo di trasporto.

Art. 19

Attivazione della dichiarazione delle merci

Cpv. 1 L'attivazione è l'avvio di un'operazione tecnica con la quale viene presentato uno scritto in forma elettronica (art. 6 lett. l). Nel caso della dichiarazione elettronica delle merci, l'attivazione la rende vincolante (art. 20 cpv. 1 lett. a). Lo stesso vale per altri scritti in forma elettronica nella procedura (art. 77 cpv. 1), ovvero per l'opposizione o il ricorso presentati all'UDSC per via elettronica.

L'attivazione può avvenire in forma automatica o manuale. L'attivazione automatica avviene mediante i canali elettronici dell'UDSC, quella manuale può seguire una diversa procedura tecnica nella quale sono coinvolti, per esempio, il responsabile del trasporto o terzi.

Nel caso del traffico stradale delle merci ciò significa, per esempio, che i dati precedentemente trasmessi per via elettronica diventano vincolanti con l'attivazione della dichiarazione delle merci nel momento in cui queste vengono portate oltre il confine doganale e, di conseguenza, non possono più essere modificati (art. 20 cpv. 1 lett. a e interpretazione a contrario dell'art. 20 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 77 cpv. 1).

L'attivazione è un momento importante nell'ambito della procedura elettronica. Essa rende vincolante uno scritto e, di conseguenza, porta anche al sorgere del debito fiscale nel traffico transfrontaliero delle merci (cfr. art. 38 cpv. 1). Inoltre l'attivazione costituisce il momento decisivo per il calcolo e la determinazione dei tributi doganali concreti (cfr. art. 15 cpv. 1 D-LTDo).

Tra la trasmissione dei dati e il momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante mediante attivazione può intercorrere un intervallo di tempo. Ciò consente ai partecipanti alla procedura di modificare i dati relativi alle merci fino all'ultimo momento possibile (interpretazione a contrario dell'art. 20 cpv. 3) o di cancellare la dichiarazione delle merci. Nel traffico transfrontaliero delle merci tali modifiche possono essere apportate fino al momento prima che le merci sono portate oltre il confine doganale o che la dichiarazione delle merci viene attivata (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a).

Dal punto di vista geografico, nel traffico stradale la dichiarazione delle merci viene attivata al confine doganale (vedi art. 16 cpv. 1 lett. a). Conformemente all'articolo 17 lettera a, i luoghi concreti in cui è possibile attivare una dichiarazione delle merci sono designati dall'UDSC.

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A seconda del genere di traffico o della particolarità dell'operazione sono possibili deroghe nei casi in cui la dichiarazione delle merci deve essere effettuata prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale o soltanto dopo.

Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce le persone soggette all'obbligo di attivazione. Si tratta, nell'ordine, del responsabile del trasporto, del responsabile dei dati e del responsabile delle merci, qualora egli non sia ricorso a un responsabile del trasporto o dei dati.

La persona soggetta all'obbligo di attivazione deve fare tutto il necessario per consentire l'attivazione della dichiarazione delle merci ed evitare tutto ciò che può impedirla.

Cpv. 3 L'UDSC deve poter determinare in quali casi l'attivazione può essere effettuata da una persona diversa da quelle menzionate nel capoverso 2.

Nel traffico aereo l'attivazione viene presumibilmente effettuata da un «handling agent» prima o dopo il momento effettivo in cui le merci sono portate nel territorio doganale o al di fuori di esso. Negli aeroporti internazionali il confine doganale è situato in zone di carico appositamente definite non accessibili né al responsabile delle merci né al responsabile del trasporto. Lo stesso vale per il traffico ferroviario e per via d'acqua (accesso ai terminali navali e ai terminali per container).

Cpv. 4 In particolare nel traffico stradale sono ipotizzabili casi in cui i dati di una dichiarazione delle merci sono stati registrati, ma l'attivazione non è stata possibile a causa, per esempio, di problemi tecnici. In tali situazioni può essere necessario che l'UDSC attivi d'ufficio la dichiarazione delle merci per garantire il corretto svolgimento della procedura.

Cpv. 5 Le modalità dell'attivazione, vale a dire gli aspetti tecnici, variano in base al canale elettronico, al tipo di tributo e ­ nel traffico transfrontaliero ­ al genere di trasporto.

Nel traffico transfrontaliero, l'attivazione, che deve essere effettuata in linea di principio quando le merci vengono portate oltre il confine doganale (vedi art. 16 cpv. 1 lett. a), segue modalità diverse rispetto a quanto avviene nel caso dei tributi nazionali.

Le modalità dell'attivazione devono essere adattate dinamicamente allo stato della tecnica e alle esigenze dell'economia. Per questo l'UDSC deve essere responsabile dell'emanazione di pertinenti regolamentazioni ad alto contenuto tecnico.

Art. 20

Carattere vincolante della dichiarazione delle merci

Cpv. 1 Affinché venga adempiuto l'obbligo di dichiarazione, le merci devono essere dichiarate in maniera vincolante. A tal fine deve essere attivata la dichiarazione elettronica 68 / 424

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delle merci (art. 19 cpv. 1). Ciò significa che la dichiarazione delle merci trasmessa per via elettronica diventa vincolante mediante l'attivazione (lett. a).

La dichiarazione presentata in un'altra forma consentita dal Consiglio federale (vedi commento all'art. 15 cpv. 1) diventa vincolante al momento della sua accettazione da parte dell'UDSC (lett. b), come avviene nel diritto attuale (cfr. art. 33 LD).

Cpv. 2 Se la dichiarazione delle merci è effettuata in un'altra forma consentita dal Consiglio federale, l'UDSC stabilisce le modalità dell'accettazione. La definizione esatta dell'accettazione riveste un'importanza fondamentale sia per l'UDSC sia per i partecipanti alla procedura, poiché la dichiarazione delle merci diventa così vincolante. A seconda della forma della dichiarazione, l'accettazione non è possibile ovunque (cfr.

art. 17).

Cpv. 3 La dichiarazione delle merci può essere modificata finché non ha assunto carattere vincolante. Una volta diventata vincolante, invece, non è più possibile modificarla. La dichiarazione effettuata per via elettronica diventa vincolante, quindi non più modificabile, con l'attivazione (cpv. 1 lett. a), negli altri casi con l'accettazione (cpv. 1 lett. b). Essa può dunque essere corretta o cancellata fino all'attivazione o all'accettazione. Questa soluzione risponde pienamente a un'importante esigenza dell'economia relativa a una maggiore flessibilità temporale per quanto riguarda le dichiarazioni delle merci nel traffico transfrontaliero.

Cpv. 4 Al fine di evitare fraintendimenti, il presente capoverso precisa che le merci sono considerate non dichiarate fino all'attivazione della dichiarazione elettronica delle merci o alla consegna della dichiarazione delle merci in un'altra forma consentita dal Consiglio federale.

Art. 21

Verifica della dichiarazione delle merci, accertamento dei fatti e controlli

Cpv. 1 Prima di emanare una decisione d'imposizione, l'UDSC sottopone le dichiarazioni delle merci a un'analisi dei rischi. Ciò vale anche per le dichiarazioni che non hanno ancora assunto carattere vincolante. L'analisi dei rischi è effettuata secondo il titolo ottavo capitolo 3.

Cpv. 2 L'UDSC accerta i fatti determinanti in materia di tributi ed effettua, se necessario, i controlli secondo il titolo sesto (controllo di merci, persone e mezzi di trasporto). La

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necessità di un controllo dipende in particolare dal risultato dell'analisi dei rischi (cfr.

a tal in proposito l'art. 131).

Art. 22

Determinazione dei tributi

Cpv. 1 Sulla base della dichiarazione delle merci e delle constatazioni fatte durante i controlli, l'UDSC determina i tributi per le merci dichiarate. La dichiarazione delle merci riveste da sempre un ruolo centrale nell'imposizione delle merci nel traffico transfrontaliero64.

Se l'UDSC non constata gli errori o le lacune della dichiarazione delle merci al momento dell'imposizione, gli interessati non possono dedurne alcun diritto né pretesa.

In particolare rimane possibile la riscossione posticipata dei tributi secondo l'articolo 60.

Ai fini dell'imposizione si applicano le aliquote e le basi di calcolo in vigore nel momento stabilito dal pertinente atto normativo.

Cpv. 2 L'UDSC impone d'ufficio le merci non dichiarate.

Cpv. 3 Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni incomplete oppure se vi sono dubbi in merito all'esattezza della dichiarazione delle merci, l'UDSC stima la base di calcolo dei tributi che deve riscuotere, nei limiti del suo potere di apprezzamento. A titolo di esempio si cita un costoso articolo di marca, accompagnato da una fattura proforma di importo esiguo. Per procedere alla stima d'ufficio non è necessario che la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi sia colpevole per quanto riguarda la mancanza o l'incompletezza delle indicazioni. Ai fini della stima l'UDSC considera segnatamente i documenti presentati e accorda al debitore fiscale le riduzioni dei tributi che gli spetterebbero palesemente in caso di imposizione corretta. I debitori possono fare opposizione se non sono d'accordo con l'imposizione oppure se intendono far valere ulteriori riduzioni.

Non si tratta di un'imposizione d'ufficio se, per esempio, nel caso del Servizio europeo di telepedaggio (SET), destinato alla riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, le lacune relative ai dati forniti per il calcolo del percorso sono colmate con l'aiuto del sistema d'informazione.

64

Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, Barbara Schmid, art. 18 N 1 segg.; vedi anche, tra tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-201/2015 del 29 giugno 2015, consid. 2.3.1.

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Cpv. 4 L'UDSC è l'autorità competente per l'emanazione della decisione d'imposizione. Di regola, la decisione è notificata per via elettronica tramite il sistema d'informazione dell'UDSC (cfr. a tal proposito l'art. 79 cpv. 1).

Art. 23

Agevolazioni concernenti la procedura d'imposizione

Cpv. 1 Come nel diritto vigente (cfr. a tal proposito, per esempio, la procedura per speditori e destinatari autorizzati, art. 100 segg. OD), i partecipanti alla procedura devono avere la possibilità di continuare a beneficiare di agevolazioni nel traffico transfrontaliero delle merci. Lo scopo di queste agevolazioni è rispondere alle esigenze logistiche dell'economia, ottimizzare il traffico transfrontaliero di merci e migliorare la qualità delle dichiarazioni delle merci. Le agevolazioni devono essere modulari e combinabili tra loro. Il capoverso 1 enuncia due possibili orientamenti in merito alle agevolazioni, ma non è esaustivo.

Le agevolazioni che esistono già oggi in forma simile devono essere mantenute. Le lettere a e b costituiscono la base per mantenere la dichiarazione vincolante delle merci al domicilio (attuale procedura per speditori e destinatari autorizzati) e la dichiarazione collettiva periodica per le merci di gran consumo (art. 116 seg. OD).

Si aggiungono l'esportazione suddivisa in due parti, in cui si rinuncia a una procedura di transito dal domicilio al confine, e la possibilità di dichiarare come merci di gran consumo, mediante una dichiarazione delle merci ridotta nel traffico regionale, anche altre merci. Tale dichiarazione si limita a dati minimi, per esempio rinunciando alla voce di tariffa. I dati inizialmente mancanti sono poi integrati con una dichiarazione collettiva che può fare riferimento a più dichiarazioni ridotte. L'imposizione si basa quindi sui dati completi, a differenza di quanto avviene per la dichiarazione semplificata (art. 15 cpv. 3).

La dichiarazione ridotta intende favorire rapidi movimenti di merci nella catena di fornitura, in quanto lascia la possibilità di procedere ad accertamenti dettagliati sul tipo di merci anche dopo che le merci vengono portate oltre il confine doganale. Si vuole così limitare per quanto possibile che la dichiarazione delle merci diventi un ostacolo temporale nel processo logistico, dando seguito a una richiesta espressa soprattutto dalle imprese che dichiarano invii urgenti di merci, come nel caso dei pezzi di ricambio o delle consegne notturne. Comunque ne beneficiano anche le imprese che desiderano avere il più possibile nelle proprie mani il processo di sdoganamento.

Cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni
alle quali sono vincolate le agevolazioni nella procedura d'imposizione e i dettagli procedurali. Può assoggettare le agevolazioni a un obbligo di dichiarazione.

Le condizioni, che saranno disciplinate a livello di ordinanza, richiedono tra l'altro un'elevata affidabilità al fine di garantire il rispetto degli atti normativi; Tuttavia devono promuovere anche un utilizzo economicamente opportuno delle agevolazioni, 71 / 424

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quindi evitare di creare ostacoli artificiali per le piccole imprese. La qualifica di AEO non è una condizione per ottenere le agevolazioni. Tuttavia, chi dispone di questa qualifica non deve dimostrare nuovamente di soddisfare alcuni requisiti per usufruire delle agevolazioni procedurali, se essi sono già stati verificati per il rilascio della qualifica di AEO. È il caso, ad esempio, del requisito della solvibilità.

Capitolo 2: Destinazioni delle merci Art. 24

Tipi di destinazioni delle merci

Cpv. 1 Con le destinazioni delle merci viene sostanzialmente trasposto nel nuovo diritto l'oggetto dei regimi doganali menzionati nell'articolo 47 capoverso 2 LD. Vi si aggiunge unicamente l'introduzione in un deposito fiscale di merci sdoganate e non imposte conformemente alla LImT, alla LIOm o alla LAlc.

Nel traffico transfrontaliero delle merci sono ora a disposizione le seguenti destinazioni delle merci: ­

l'importazione in libera pratica;

­

l'esportazione dalla libera pratica;

­

il transito;

­

l'importazione per il perfezionamento attivo;

­

l'esportazione per il perfezionamento passivo;

­

l'importazione o l'esportazione per l'ammissione temporanea;

­

l'introduzione in un deposito doganale;

­

l'introduzione in un deposito fiscale.

Le singole destinazioni delle merci sono precisate negli articoli 25­34.

Le destinazioni delle merci enumerate menzionano inoltre gli stessi scopi a cui possono essere oggi assegnate le merci nel traffico internazionale.

Per le diverse destinazioni nel traffico transfrontaliero delle merci esiste una procedura unitaria.

Cpv. 2 All'inizio della procedura unitaria la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve stabilire la destinazione delle merci nella dichiarazione delle merci.

Cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli procedurali relativi alle destinazioni delle merci, in particolare le forme, i termini e gli obblighi di notifica.

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L'elenco delle destinazioni delle merci nel capoverso 1 è volutamente non esaustivo.

In questo ambito occorre infatti lasciare spazio per tenere conto delle innovazioni economiche. Il Consiglio federale può pertanto prevedere ulteriori destinazioni delle merci. Per quelle che hanno un impatto sul sorgere del debito fiscale o sul calcolo dei tributi, occorre tuttavia in ogni caso una base legale formale conformemente al principio della legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.).

Cpv. 4 Le destinazioni delle merci secondo il capoverso 1 lettere c­h necessitano di un'autorizzazione dell'UDSC. Nelle destinazioni in questione, tale autorizzazione ha il ruolo di sostituire la vigilanza doganale finora prevista nell'articolo 23 LD. Non viene rilasciata come autorizzazione a sé stante, bensì è implicita nella decisione d'imposizione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal Consiglio federale.

L'UDSC può vincolare l'autorizzazione per la destinazione delle merci in questione a condizioni e oneri nonché può limitarla nel tempo.

Le condizioni influiscono sul debito fiscale. Nelle destinazioni delle merci soggette all'obbligo di autorizzazione il debito fiscale sorge condizionatamente (art. 39 cpv. 1 e 2). Se le condizioni dell'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 sono soddisfatte, il debito fiscale è annullato (art. 39 cpv. 3 lett. a). In caso di disbrigo regolare, per queste destinazioni delle merci vi è in linea di principio un'esenzione totale dai tributi che dovrebbero essere normalmente pagati per le merci importate in libera pratica o esportate dalla libera pratica. Se, invece, le condizioni dell'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 non sono soddisfatte, il debito fiscale sorto condizionatamente diventa esigibile (art. 47 cpv. 2). Le deroghe al principio secondo cui il disbrigo regolare, in caso di debito fiscale condizionato, porta all'esenzione dai tributi devono essere previste da un atto normativo (art. 39 cpv. 3). Conformemente all'articolo 14 D-LTDo e all'articolo 23 LIAut, il Consiglio federale può prevedere una simile deroga per l'importazione o l'esportazione per l'ammissione temporanea.

Limitare la durata di validità dell'autorizzazione è opportuno per le destinazioni delle merci secondo il capoverso 1 lettere c­f, ma inutile per le destinazioni dell'introduzione
in un deposito doganale (cpv. 1 lett. g) o in un deposito fiscale (cpv. 1 lett. h).

L'immagazzinamento a tempo indeterminato è in linea con una prassi seguita da decenni e risponde a una forte esigenza dei clienti. È possibile rinunciare a limitare la durata di validità anche per motivi di sicurezza doganale, in quanto deve essere tenuto un inventario dettagliato delle merci immagazzinate.

Art. 25

Importazione in libera pratica

Nell'articolo 6 lettera a l'importazione è definita come il portare merci nel territorio doganale, quindi come atto puramente fisico di trasportare le merci oltre il confine doganale. Tuttavia, da questo termine non è possibile evincere se si tratta di merci non sdoganate, non imposte, fabbricate all'estero oppure precedentemente esportate dal territorio doganale svizzero per l'ammissione temporanea o il perfezionamento. Il termine «importazione» ai sensi dell'articolo 6 lettera a non stabilisce neppure se le merci sono importate solo temporaneamente o definitivamente.

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Nel caso della destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica, invece, questo punto è inequivocabilmente disciplinato. Tale destinazione serve a importare definitivamente le merci nel territorio doganale svizzero e, quindi, a metterle in libera pratica dal punto di vista doganale e fiscale. Si tratta della destinazione delle merci più importante e maggiormente utilizzata. Con tale destinazione le merci possono entrare nel circuito economico della Svizzera e partecipare come bene economico allo scambio di merci e alla formazione dei prezzi. Le merci estere diventano merci svizzere di cui è possibile disporre liberamente nel territorio doganale.

Art. 26

Esportazione dalla libera pratica

Nell'articolo 6 lettera b l'esportazione è definita come il portare merci fuori dal territorio doganale, quindi come atto puramente fisico di trasportare le merci oltre il confine doganale. Tuttavia, da questo termine non è possibile evincere se si tratta di merci sdoganate, imposte, fabbricate in Svizzera oppure precedentemente importate dal territorio doganale estero per l'ammissione temporanea, il perfezionamento, il transito o l'immagazzinamento. Il termine «esportazione» non stabilisce neppure se le merci sono esportate solo temporaneamente o definitivamente.

Nel caso della destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica, invece, questo punto è inequivocabilmente disciplinato. Si tratta di merci fabbricate nel territorio doganale oppure precedentemente importate in libera pratica e ora definitivamente esportate dal territorio doganale. Le merci possono essere tolte dalla libera pratica o da un deposito fiscale. Le merci in un deposito fiscale sono merci sdoganate ma non imposte conformemente alla LImT, alla LIOm o alla LAlc nonché di merci di origine svizzera. Con l'esportazione dalla libera pratica esse escono definitivamente dal circuito economico della Svizzera. L'atto vero e proprio di portare le merci fuori dal territorio doganale non deve avvenire in ogni caso immediatamente dopo l'assegnazione delle merci alla destinazione dell'esportazione dalla libera pratica. Questi due momenti non coincidono, per esempio, se le merci sono esportate dalla libera pratica e poi immagazzinate in un deposito doganale.

Art. 27

Transito

Cpv. 1 La destinazione delle merci del transito corrisponde, a livello di contenuto, all'attuale articolo 49 capoverso 1 LD. Da un lato, si tratta del portare merci non in libera pratica nel territorio doganale e successivamente portarle fuori da esso, ovvero riesportarle (attraversamento del territorio doganale da un confine doganale all'altro), oppure portarle verso un determinato luogo nel territorio doganale. Dall'altro, include anche il trasporto di merci non in libera pratica tra due località ubicate all'interno del territorio doganale.

La durata del trasporto è limitata nel tempo (cfr. inoltre l'art. 24 cpv. 4). Il termine è fissato considerando il percorso e il mezzo di trasporto.

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Cpv. 2 Il transito esige la sorveglianza di ciò che accade con queste merci all'interno del territorio doganale. Durante il transito le merci non possono infatti essere utilizzate né modificate; possono eventualmente essere trattate solo a fini del trasporto. Di conseguenza l'identità delle merci deve essere garantita. Ciò può avvenire con un sigillo apposto dalle autorità doganali sul mezzo di trasporto, sul contenitore o sul pacco oppure con una descrizione esatta delle posizioni delle merci.

Cpv. 3 L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci del transito devono avvenire, o essere richiesti, ogni volta con una dichiarazione delle merci distinta (cfr. anche l'esempio relativo all'art. 32 cpv. 4).

Art. 28 e 30 ­ Importazione per il perfezionamento attivo ed esportazione per il perfezionamento passivo: condizioni generali Le disposizioni che disciplinano le destinazioni delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e dell'esportazione per il perfezionamento passivo secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere d ed e D-LE-UDSC hanno in gran parte lo stesso contenuto normativo di quelle del diritto attuale (cfr. a tal proposito gli art. 12, 13, 59 e 60 LD).

Art. 28 cpv. 1 e 30 cpv. 1 ­ Definizione del perfezionamento Per perfezionamento si intendono in generale operazioni di natura meccanica o chimica. Si tratta della lavorazione o della trasformazione di una merce. La lavorazione si distingue dalla trasformazione per il fatto che implica modifiche meno profonde delle merci, le quali non perdono le loro specificità; ciò significa che i prodotti di partenza mantengono le loro caratteristiche essenziali. La trasformazione comporta invece la modifica di queste caratteristiche; ciò significa che le merci conservano solo la sostanza ma non la loro individualità fisica. Come finora, la riparazione è compresa nelle destinazioni delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e dell'esportazione per il perfezionamento passivo.

Art. 28 cpv. 1 e art. 30 cpv. 1 ­ Scopo del perfezionamento Le destinazioni delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e dell'esportazione per il perfezionamento passivo servono a portare temporaneamente nel territorio doganale merci estere o a portare temporaneamente fuori dal territorio doganale merci
svizzere per la lavorazione, la trasformazione e la riparazione. La condizione essenziale per queste destinazioni delle merci è quindi la riesportazione o la reimportazione delle merci, che viene presupposta per l'intera durata di validità della destinazione delle merci; per esempio nell'attuazione dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale, per i quali è rilevante se una merce viene portata definitivamente nel territorio doganale oppure riportata fuori dal territorio doganale dopo il perfezionamento.

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Art. 28 cpv. 2 ­ Regime d'equivalenza nell'importazione per il perfezionamento attivo In linea di principio esistono due possibilità per l'importazione per il perfezionamento attivo: il regime d'identità e il regime d'equivalenza Nel regime d'identità le merci portate nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate come prodotti perfezionati (cfr. art. 42 cpv. 1 OD). Questo aspetto continuerà a essere disciplinato a livello di ordinanza.

Il cosiddetto regime d'equivalenza offre invece la possibilità di esportare, al posto delle merci importate nel territorio doganale per il perfezionamento attivo, merci indigene nella stessa quantità, natura e qualità quali prodotti lavorati o trasformati (art. 41 cpv. 1 OD). Ciò continuerà a essere disciplinato a livello di legge come finora (art. 12 cpv. 2 LD). Le condizioni materiali per il regime d'equivalenza (merci nella medesima quantità, natura e qualità) devono essere verificate nella procedura di autorizzazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 D-LE-UDSC.

Nella dichiarazione delle merci per l'inizio della procedura relativa alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo occorre indicare se viene applicato il regime d'identità o quello (autorizzato) d'equivalenza.

Il Consiglio federale disciplina il regime d'equivalenza e le condizioni dell'autorizzazione per la destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e la procedura (art. 29 cpv. 1 D-LE-UDSC). Tali deleghe delle competenze consentono al Consiglio federale di prevedere in generale il regime d'equivalenza per determinate merci oppure di consentire in generale il perfezionamento attivo per piccole quantità di merci (art. 29 cpv. 1 D-LE-UDSC).

Art. 28 cpv. 4 ­ Opposizione di interessi pubblici preponderanti, obbligo di autorizzazione Nell'ambito della procedura di autorizzazione viene verificato, tra l'altro, se al rilascio dell'autorizzazione particolare (cfr. art. 29 cpv. 4 D-LE-UDSC) si oppongono «interessi pubblici preponderanti». È il caso, tra l'altro, quando sono in pericolo gli interessi statali nel quadro delle epizoozie (p. es. importazione di carne suina da Paesi colpiti da peste suina), della politica sanitaria (p. es. importazione di formaggi da Paesi in cui si sono verificati casi di listeriosi) o di
natura ecologica (p. es. importazione di prodotti che possono generare residui vietati). Gli interessi economici vanno invece presi in considerazione solo nell'ambito della verifica secondo l'articolo 29 capoverso 2 D-LE-UDSC65.

65

Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, Ivo Gut, art. 12 N 7.

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Art. 29

Importazione per il perfezionamento attivo: autorizzazione particolare

Art. 29 cpv. 1 ­ Condizioni Per la destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo occorre sempre un'autorizzazione particolare, ovvero un'autorizzazione supplementare rispetto a quella generale per la destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 4 D-LE-UDSC. L'autorizzazione particolare corrisponde all'attuale autorizzazione conformemente all'articolo 59 capoverso 2 LD. In linea di principio, l'UDSC rilascia questa autorizzazione particolare per il perfezionamento attivo sotto forma di un'autorizzazione individuale riferita alle merci.

Il Consiglio federale disciplina sia le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione generale (art. 24 cpv. 4 D-LE-UDSC) sia quelle per l'autorizzazione particolare. le condizioni e gli oneri per l'autorizzazione particolare, decisi dall'UDSC, servono, per esempio, a limitare la durata di validità dell'autorizzazione o a porre condizioni per la procedura di conteggio. Per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, devono essere osservate condizioni economiche specifiche (art. 29 cpv. 2 D-LE-UDSC). In generale vale quanto segue: all'importazione per il perfezionamento attivo non devono opporsi interessi pubblici preponderanti (art. 28 cpv. 4 D-LE-UDSC).

Tra le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione si menzionano: il perfezionamento delle merci nel territorio doganale svizzero, l'intenzione di riesportare le merci perfezionate e la garanzia dell'identità delle merci. Tra le condizioni particolari per l'autorizzazione si annoverano, invece, lo scopo e la durata del perfezionamento.

Laddove siano soddisfatti determinati requisiti, sono ora rilasciate anche autorizzazioni generali riferite all'impresa (qualifica di «Rafinador»). Le imprese in questione beneficiano sostanzialmente delle seguenti agevolazioni: ­

fatta eccezione per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, i titolari di un'autorizzazione non necessitano di un'autorizzazione individuale per ogni perfezionamento o per ogni merce. Per le merci dei capitoli della tariffa doganale 25­97, soggette ad atti normativi di natura non fiscale o a tributi diversi da dazio o IVA, è solitamente necessaria un'autorizzazione individuale;

­

l'autorizzazione generale (qualifica di «Rafinador») è valida per cinque anni;

­

i conteggi sono effettuati periodicamente;

­

il Consiglio federale rinuncia alla garanzia dei tributi doganali, sulla base dell'articolo 52 capoverso 4 D-LE-UDSC.

Per questa qualifica sono inoltre ipotizzabili le seguenti condizioni: ­

l'impresa richiedente ha sede nel territorio doganale ed è iscritta nel registro di commercio;

­

l'interlocutore si contraddistingue per un'affidabilità e una qualità del lavoro elevate.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, la destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo è autorizzata. Le 77 / 424

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merci sono assegnate alla destinazione con questa autorizzazione particolare e con la dichiarazione delle merci. L'esenzione da dazio o la riduzione dei tributi doganali è concessa nei casi di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 D-LTDo.

Art. 29 cpv. 2 ­ Perfezionamento attivo di prodotti agricoli, compresi quelli di base: condizioni economiche per l'autorizzazione Il perfezionamento attivo di prodotti agricoli, compresi quelli di base, rimane soggetto all'obbligo di autorizzazione, anche se continuano a essere previste semplificazioni nella procedura. I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza.

In linea di principio, per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, si applicano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 D-LEUDSC.

Nella procedura di autorizzazione occorre inoltre verificare se non sono disponibili prodotti indigeni, compresi quelli di base, dello stesso genere in quantità sufficiente o se l'eventuale svantaggio dovuto al prezzo delle materie prime per i prodotti dello stesso genere, compresi quelli di base, non può essere compensato mediante altre misure. Queste condizioni per il rilascio dell'autorizzazione si basano sull'attuale diritto doganale (art. 12 cpv. 3 LD).

Art. 29 cpv. 3 ­ Consultazione e informazione delle cerchie interessate Per determinati prodotti agricoli, compresi quelli di base, il Consiglio federale può stabilire che l'UDSC consulti o informi le cerchie interessate, ossia gli uffici federali competenti (Segreteria di Stato dell'economia, Ufficio federale dell'agricoltura [UFAG]) e le organizzazioni interessate (associazioni di categoria e di produttori).

Inoltre può escludere l'informazione o la consultazione per piccole quantità di merci.

Nel quadro della consultazione vengono esaminate le condizioni economiche secondo l'articolo 29 capoverso 2 D-LE-UDSC. Per quanto riguarda l'informazione, le cerchie interessate sono ragguagliate unicamente in merito alle domande di autorizzazione pervenute per il perfezionamento attivo dei rispettivi prodotti agricoli, compresi quelli di base.

L'informazione corrisponde alla procedura di autorizzazione semplificata sancita nell'articolo 165a OD e introdotta nel 2019 per il perfezionamento attivo di latticini e cereali di base, come stabilito nel messaggio del 17
maggio 201766 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati. È previsto che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca valuti la procedura di autorizzazione semplificata nel 2023, dopo di che saranno eventualmente apportate le necessarie modifiche.

Art. 29 cpv. 4 ­ Informazione delle cerchie interessate Finora le cerchie interessate non venivano informate delle decisioni di autorizzazione concernenti i prodotti agricoli, compresi quelli di base. Nel quadro della mozione 66

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Dettling del 17 marzo 2021 (21.3237 «Trasparenza nel traffico di perfezionamento»), che il nostro Collegio ha proposto di accogliere ma che non è stata ancora trattata dalla seconda Camera del Paramento, l'autore chiede di informare automaticamente le cerchie interessate in merito alle decisioni concernenti le domande per il perfezionamento attivo nel settore agricolo. La presente disposizione crea la necessaria base legale affinché l'UDSC possa informare le cerchie interessate in merito alle decisioni relative a domande di autorizzazione secondo l'articolo 29 capoverso 2 D-LE-UDSC. Ciò riguarda sia le decisioni favorevoli sia quelle contrarie a tutti i livelli.

Art. 30 cpv. 2 ­ Regime d'equivalenza nell'esportazione per il perfezionamento passivo Come per la destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo, il regime d'equivalenza nell'esportazione per il perfezionamento passivo deve essere chiesto nella dichiarazione delle merci, dove occorre indicare se viene applicato il regime d'identità o quello d'equivalenza.

Il Consiglio federale disciplina il regime d'equivalenza e le condizioni dell'autorizzazione per la destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo e la procedura (art. 31 D-LE-UDSC). Anche qui le deleghe delle competenze consentono al Consiglio federale di prevedere in generale il regime d'equivalenza per determinate merci oppure di consentire in generale il perfezionamento passivo per piccole quantità di merci (art. 31 D-LE-UDSC).

Art. 30 cpv. 4 ­ Opposizione di interessi pubblici preponderanti, obbligo di autorizzazione Nell'ambito della procedura di autorizzazione viene verificato, tra l'altro, se al rilascio dell'autorizzazione particolare (cfr. art. 31 D-LE-UDSC) si oppongono interessi pubblici preponderanti. È il caso, per esempio, del rischio d'inganno per i consumatori, che può verificarsi se nel regime d'equivalenza sostanze di qualità vengono portate fuori dal territorio doganale come prodotti di partenza per essere perfezionate e all'estero sono sostituite con merci di minore valore oppure se all'estero sono effettuati trattamenti che in Svizzera non sono legali.

Art. 31

Esportazione per il perfezionamento passivo: autorizzazione particolare

Per la destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo occorre sempre un'autorizzazione particolare, ovvero un'autorizzazione supplementare rispetto a quella generale per la destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 4 D-LE-UDSC. L'autorizzazione particolare corrisponde all'attuale autorizzazione conformemente all'articolo 60 capoverso 2 LD. In linea di principio l'UDSC rilascia questa autorizzazione particolare per il perfezionamento passivo sotto forma di un'autorizzazione individuale riferita alle merci.

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Il Consiglio federale disciplina sia le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione generale (art. 24 cpv. 4 D-LE-UDSC) sia quelle per l'autorizzazione particolare. In generale vale quanto segue: all'esportazione per il perfezionamento passivo non devono opporsi interessi pubblici preponderanti (vedi art. 30 cpv. 4 D-LE-UDSC).

Tra le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione si menzionano: il perfezionamento delle merci nel territorio doganale estero, l'intenzione di reimportare le merci perfezionate e la garanzia dell'identità delle merci. Tra le condizioni particolari per l'autorizzazione si annoverano, invece, lo scopo e la durata del perfezionamento.

Laddove siano soddisfatti determinati requisiti, sono ora rilasciate anche autorizzazioni generali riferite all'impresa (qualifica di «Rafinador»). Le imprese in questione beneficiano sostanzialmente delle seguenti agevolazioni: ­

fatta eccezione per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, i titolari di un'autorizzazione non necessitano di un'autorizzazione individuale per ogni perfezionamento o per ogni merce. Per le merci dei capitoli della tariffa doganale 25­97, soggette ad atti normativi di natura non fiscale o a tributi diversi da dazio o IVA, è solitamente necessaria un'autorizzazione individuale;

­

l'autorizzazione generale (qualifica di «Rafinador») è valida per cinque anni;

­

i conteggi sono effettuati periodicamente;

­

il Consiglio federale rinuncia alla garanzia dei tributi doganali, sulla base dell'articolo 52 capoverso 4 D-LE-UDSC.

Per questa qualifica sono inoltre ipotizzabili le seguenti condizioni: ­

l'impresa richiedente ha sede nel territorio doganale ed è iscritta nel registro di commercio;

­

l'interlocutore si contraddistingue per un'affidabilità e una qualità del lavoro elevate.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, la destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo è autorizzata. Le merci sono assegnate alla destinazione con questa autorizzazione particolare e con la dichiarazione delle merci. L'esenzione da dazio o la riduzione dei tributi doganali è concessa nei casi di cui all'articolo 13 D-LTDo.

Art. 32

Importazione o esportazione per l'ammissione temporanea

Cpv. 1 e 2 L'articolo 32 traspone nel nuovo diritto doganale il regime di ammissione temporanea finora disciplinato negli articoli 9 e 58 LD. Da un lato, l'ammissione temporanea è riservata alle merci non in libera pratica nel territorio doganale, utilizzate nel territorio doganale per un determinato periodo e in seguito riesportate intatte (importazione per l'ammissione temporanea, cpv. 1). Dall'altro, è consentita anche per le merci in libera pratica nel territorio doganale, utilizzate nel territorio doganale estero per un periodo limitato e in seguito reimportate intatte (esportazione per l'ammissione temporanea, cpv. 2). La destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea permette di mantenere lo stato delle merci (in libera pratica o 80 / 424

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non in libera pratica; cfr. a tal proposito la definizione di «merci in libera pratica» all'art. 6 lett. d).

La designazione «ammissione temporanea» implica una limitazione temporale nonché un utilizzo delle merci in questione. Dall'ammissione temporanea vanno distinte l'illimitatezza temporale e la modifica o il non utilizzo (p. es. immagazzinamento) delle merci: per questi casi sono previste altre destinazioni delle merci.

La riesportazione o reimportazione delle merci è una condizione fondamentale di questa destinazione delle merci67. Dopo essere stata utilizzata conformemente allo scopo, le merci devono riuscire dal circuito economico svizzero oppure rientrarvi. Lo scopo principale di questa destinazione delle merci deve dunque essere l'esecuzione della riesportazione o reimportazione intatta delle stesse merci. A tale scopo servono in particolare il termine di riesportazione o di reimportazione, la limitazione della durata massima d'utilizzo o la determinazione dell'identità secondo il capoverso 3. È ovvio che, in luogo della riesportazione o della reimportazione, è possibile anche una dichiarazione regolare delle merci con un'altra destinazione consentita per queste merci (p. es. importazione in libera pratica o esportazione dalla libera pratica).

Nel regime doganale dell'ammissione temporanea finora applicato mancava la possibilità dello svolgimento elettronico. Così come per le altre destinazioni delle merci, le dichiarazioni doganali in forma cartacea devono essere sostituite da una dichiarazione delle merci elettronica. Ciò vale in particolare per la dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT). In futuro anche il libretto ATA, un documento doganale internazionale, sarà integrato nel processo digitale (eATA).

Cpv. 3 L'identità delle merci deve essere garantita al fine di assicurare la riesportazione o la reimportazione delle stesse merci. Per la durata di validità della destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea le merci non devono poter essere illecitamente modificate né sostituite.

Cpv. 4 L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea devono avvenire, o essere richiesti, ogni volta con una dichiarazione delle merci distinta. Questo
modo di procedere è illustrato con il seguente esempio di merci assegnate alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea.

Quando le merci vengono portate nel territorio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una dichiarazione delle merci per iniziare la procedura relativa a questa destinazione delle merci. Con la notifica (decisione d'imposizione) viene contestualmente rilasciata l'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 e accolta la domanda di imposizione con debito fiscale condizionato (art. 39 cpv. 1). Nel momento in cui le merci vengono riportate nel territorio doganale estero, è necessaria una nuova dichiarazione delle merci per concludere la procedura relativa 67

Messaggio concernente la legge sulle dogane, FF 2004 485, in particolare 552.

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alla destinazione delle merci. La conclusione e l'annullamento del debito fiscale secondo l'articolo 39 capoverso 3 possono essere decisi solo se sono rispettate le pertinenti disposizioni.

Cpv. 5 Il capoverso 5 mantiene in essere il disciplinamento dell'articolo 9 capoverso 3 LD.

La destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea riveste una notevole importanza economica68. Il Consiglio federale deve poter continuare a escludere o limitare questa destinazione per motivi economici o di politica commerciale. In tal modo viene contrastato, per esempio, il rischio che le merci in libera pratica siano in concorrenza con le merci assegnate alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea. L'esclusione o la limitazione di questa destinazione delle merci è ipotizzabile, per esempio, nel caso di Paesi che non concedono la reciprocità oppure nel caso dell'impiego di veicoli non in libera pratica per trasporti commerciali interni (divieto di trasporto interno secondo il diritto doganale). Il Consiglio federale e, di conseguenza, l'amministrazione sono vincolati in questo caso al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Istanbul.

Il Consiglio federale non deve solo limitare o escludere l'ammissione temporanea, ma deve anche poter continuare a disciplinare in quali casi l'UDSC può autorizzare eccezioni al riguardo.

Elemento centrale della destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea è lo scopo per il quale le merci devono essere utilizzate nel territorio doganale svizzero o in quello estero. In considerazione dei molteplici impieghi possibili, si rinuncia a inserire nella legge disposizioni specificamente riferite allo scopo, limitandosi a riportare le linee guida, così come nell'attuale diritto doganale. Nella definizione degli scopi d'impiego, dei requisiti da soddisfare e delle condizioni e degli obblighi da rispettare, la Convenzione di Istanbul assume un ruolo di riferimento.

Art. 33

Introduzione in un deposito doganale

Cpv. 1 e 2 In un deposito doganale (per la definizione vedi art. 64) possono essere immagazzinate merci non in libera pratica. Chi intende introdurre merci in un deposito doganale deve assegnarle alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale (art. 24 cpv. 1 lett. g). In questo caso il debito fiscale sorge condizionatamente (art. 39). In conformità alla prassi corrente (art. 51 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 3 LD), per questa destinazione delle merci il Consiglio federale rinuncia alla garanzia dei tributi (cfr. art. 52 cpv. 4).

68

Remo Arpagaus, «Zollrecht unter Einschluss der völkerrechtlichen Grundlagen im Rahmen der WTO, der UNECE, der EFTA und der Abkommen mit der EU», in Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli (a cura di), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR) (vol. XII), 2a ed., Basilea 2007, n. marg. 822 e 835 (di seguito: Arpagaus, Zollrecht, n. marg.).

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Le merci assegnate alla destinazione dell'introduzione in un deposito doganale non sono soggette a provvedimenti di politica commerciale, così come avviene attualmente (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 3 LD). Sono applicabili i compiti d'esecuzione dell'UDSC conformemente agli atti normativi di natura non fiscale, sempre che tali atti lo prevedano.

È mantenuto l'attuale disciplinamento di cui all'articolo 53 capoverso 3 e all'articolo 65 capoverso 2 LD, secondo cui le merci possono essere immagazzinate nei depositi doganali a tempo indeterminato (cpv. 2).

Attualmente i depositi franchi doganali e i depositi doganali sono caratterizzati da uno statuto e processi diversi: le merci che si trovano in un deposito doganale sono assegnate al regime di deposito doganale (art. 50­57 LD), mentre quelle che si trovano in un deposito franco doganale hanno una propria destinazione doganale (art. 62­67 LD). Questa distinzione e i diversi processi correlati sono tuttavia superati dal punto di vista sia della sorveglianza fiscale sia della logistica di magazzino. La distinzione procedurale è dunque abolita. Tutte le merci che si trovano in un deposito doganale sono assegnate alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale, tuttavia i tipi di deposito esistenti (deposito doganale aperto e deposito franco doganale) sono sostanzialmente mantenuti (art. 65 cpv. 2).

Cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina i tipi di gestione consentiti durante l'immagazzinamento, le condizioni per tali tipi di gestione nonché eventuali restrizioni. Ciò corrisponde all'attuale disciplinamento secondo gli articoli 56 capoverso 2 e 65 capoverso 3 LD. La gestione comprende le attività che servono a conservare le merci e a preservare il loro valore nonché l'imballaggio e il cambiamento di imballaggio. Occorre effettuare una chiara distinzione tra la gestione e il perfezionamento, che ha lo scopo di aggiungere valore economico alle merci e che pertanto continua a essere proibito in un deposito doganale.

Cpv. 4 La destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica (art. 26) riguarda le merci che vengono tolte dalla libera pratica per essere portate fuori dal territorio doganale. Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni le merci imposte per l'esportazione possono essere immagazzinate
in un deposito doganale prima di essere portate fuori dal territorio doganale. Così come avviene nel diritto attuale (art. 173a OD), l'acquirente deve avere la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale.

Conformemente al disciplinamento attuale, le merci imposte per l'esportazione e immagazzinate in un deposito doganale prima di essere portate all'estero devono essere portate nel territorio doganale estero entro sei mesi (art. 53 cpv. 3 LD e art. 157 OD nonché art. 65 cpv. 2 LD e art. 179 OD). Tale disposizione era stata originariamente introdotta per evitare abusi, ovvero l'ottenimento dell'esenzione fiscale sulla base dell'imposizione all'esportazione, senza che le merci fossero destinate all'estero. Tuttavia, essa ha potuto essere facilmente aggirata attraverso la breve esportazione delle merci in un Paese limitrofo, causando nel contempo traffico inutile e comportando un 83 / 424

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notevole onere amministrativo per il controllo della sua osservanza. Tali abusi vengono evitati con la disposizione introdotta nel 2016, secondo cui le merci imposte all'esportazione possono essere immagazzinate in depositi doganali se l'acquirente ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale (art. 173a OD, vedi sopra). Di conseguenza, simili merci imposte per l'esportazione possono essere immagazzinate senza limiti di tempo anche in futuro.

Cpv. 5 L'identità delle merci assegnate alla destinazione dell'introduzione in un deposito doganale deve essere garantita, al fine di evitare che le merci possano essere illecitamente modificate o sostituite durante il loro immagazzinamento oppure entrino nel territorio doganale non imposte.

Cpv. 6 L'inizio e la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci devono avvenire ogni volta con una dichiarazione delle merci distinta. Quando le merci vengono introdotte nel deposito doganale (entrata), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una dichiarazione delle merci per iniziare la procedura relativa alla destinazione. Con l'inizio della procedura viene contestualmente rilasciata l'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 4. Nel momento in cui le merci sono riportate fuori dal deposito doganale (uscita), è necessaria una nuova dichiarazione delle merci per concludere la procedura relativa alla destinazione. Con la decisione concernente la conclusione della procedura relativa alla destinazione delle merci, il debito fiscale condizionato è annullato (art. 39 cpv. 3). La conclusione e l'annullamento del debito fiscale possono essere decisi solo se sono rispettate le pertinenti disposizioni.

Art. 34

Introduzione in un deposito fiscale

Nel traffico transfrontaliero delle merci la destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito fiscale sostituisce le disposizioni attuali concernenti il trasporto delle merci dal confine in un deposito fiscale. In questo caso il debito fiscale sorge condizionatamente e può essere garantito secondo gli articoli 51 e seguenti. La procedura si conclude con l'immagazzinamento nel deposito fiscale. Come finora, il deposito fiscale (cfr. art. 69 cpv. 2) è un luogo in cui possono essere immagazzinate, fabbricate, ottenute, gestite e lavorate le merci sdoganate ma non imposte secondo la LImT, la LIOm o la LAlc nonché le stesse merci ma di provenienza svizzera.

Nell'ambito dei depositi fiscali si è provveduto a uniformare le definizioni. In luogo di «deposito fiscale autorizzato» nella legge sull'imposizione del tabacco o di «deposito autorizzato» nella legge sull'imposizione degli oli minerali, in tutti gli atti normativi si parla di «deposito fiscale». Il «depositario autorizzato» o il «gestore» diventa il «titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale». I diritti e i doveri rimangono immutati.

Il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni d'esecuzione le condizioni per l'istituzione e la gestione di un deposito fiscale (cpv. 3). Inoltre disciplina il trasporto di 84 / 424

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merci non imposte come pure l'immagazzinamento delle merci svizzere in un deposito fiscale.

Capitolo 3: Disposizioni particolari per operatori economici autorizzati e persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale Art. 35

Operatore economico autorizzato

Questa disposizione riprende l'attuale articolo 42a LD. Anch'essa menziona i quattro criteri principali per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato.

Il contenuto della disposizione si basa sull'articolo 1 dell'allegato II all'accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, che nel 2021 è stato adeguato al codice doganale.

Tutti i criteri che devono essere soddisfatti per ottenere la qualifica di AEO vengono precisati ai fini della certezza del diritto. Il capoverso 1 lettera a è oggetto di una modifica materiale che introduce due nuove condizioni: il richiedente non deve aver commesso reati gravi in relazione alla sua attività economica (cfr. art. 112g lett. a OD, standard di sicurezza adeguati) e deve osservare le leggi fiscali nazionali. L'adempimento di questi obblighi fiscali è controllato già oggi dall'Amministrazione delle dogane in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l'UDSC concede la qualifica di operatore economico autorizzato anche a nuovi attori economici o a coloro che non risultano attivi per tutto il periodo di controllo (attualmente tre anni secondo l'art. 112d OD). In questo caso la domanda è esaminata sulla base dei risultati disponibili.

Se un debitore fiscale soggetto a procedura di fallimento contesta il credito dell'UDSC, la sussistenza del credito non è stabilita nella procedura di collocazione in graduatoria bensì nella procedura amministrativa. Di conseguenza, la graduazione del credito viene effettuata soltanto in presenza di una decisione relativa ai tributi passata in giudicato.

Art. 36

Requisiti per le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale

Cpv. 1 La qualità della dichiarazione delle merci è determinante per il funzionamento il più possibile regolare della procedura, ciò che consente all'UDSC di adempiere prontamente i suoi compiti.

Alla base della corretta determinazione e riscossione dei tributi nonché della verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale vi è la dichiarazione delle merci.

Le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale devono dunque essere idonee all'esercizio della loro attività. Con questa formulazione neutra della cerchia di persone, il campo d'applicazione della disposizione viene esteso, rispetto al progetto posto in consultazione, dal responsabile dei dati al responsabile delle merci. Rispetto al diritto attuale non vi è alcun ampliamento del campo d'applicazione personale (cfr. tenore dell'art. 109 cpv. 1 LD).

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Cpv. 2 Con questo capoverso il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le condizioni d'idoneità per chi allestisce dichiarazioni delle merci a titolo professionale, vale a dire i requisiti professionali e personali, che saranno precisati a livello di ordinanza, come avviene finora (cfr. art. 233 OD).

A differenza del progetto posto in consultazione, l'obbligo di sede è disciplinato in un capoverso separato (cfr. cpv. 3). Inoltre, in considerazione della clausola della nazione più favorita conformemente all'articolo II paragrafo 1 dell'allegato 1.B all'Accordo del 15 aprile 199469 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito: Accordo generale sugli scambi di servizi), si rinuncia alla reciprocità per la deroga all'obbligo di sede.

Cpv. 3 Secondo questa disposizione, il Consiglio federale ha la possibilità di stabilire, per le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale, l'obbligo di avere la sede o il domicilio nel territorio doganale (obbligo di sede). L'obbligo di sede rientra nell'ottica dell'interesse pubblico all'applicazione del diritto, che nel territorio doganale svizzero risulta più facile che nel territorio doganale estero. Ciò riguarda, per esempio, la collaborazione nell'ambito della procedura (art. 82), l'accesso a dati e documenti da conservare (art. 83), la consegna di decisioni nella procedura svolta non elettronicamente, l'esecuzione del debito fiscale per il quale non esistono trattati internazionali e il perseguimento di infrazioni. Il presente capoverso prevede anche due eccezioni all'obbligo di sede nel territorio doganale, riguardanti le persone che hanno la sede o il domicilio nell'area vicina al confine al di fuori del territorio doganale e quelle che sono esonerate dall'obbligo di sede in virtù di un trattato internazionale. Il capoverso 4 disciplina quali condizioni si applicano in questi due casi in luogo della sede o del domicilio.

La prima deroga si rifà all'attuale articolo 8 OD-UDSC, il cui capoverso 2 consente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che non ha sede o domicilio nel territorio doganale, bensì «nei pressi del confine», di utilizzare il sistema «e-dec» per la dichiarazione doganale all'importazione se sono soddisfatte determinate condizioni. La presente disposizione sostituisce la
formulazione «nei pressi del confine» con «nell'area vicina al confine al di fuori del territorio doganale». Con il riferimento al territorio doganale viene soltanto utilizzata una nozione definita dal D-LE-UDSC; non viene apportata alcuna modifica materiale rispetto al disciplinamento attuale a livello di ordinanza. La legge non definisce l'area di confine al di fuori del territorio doganale nella quale la persona che effettua la dichiarazione deve avere sede o domicilio, a differenza dell'area di confine nel territorio svizzero che è definita all'articolo 11 capoverso 5. Secondo la prassi vigente, si intende una striscia di terreno di 15 chilometri lungo il confine doganale, considerando la situazione geografica.

La seconda eccezione all'obbligo di sede si basa sull'esonero in virtù di un trattato internazionale. Se un simile trattato prevede che una persona soggetta all'obbligo di

69

RS 0.632.20

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dichiarazione non deve avere sede o domicilio nel territorio doganale, questa disposizione prevale (cfr. anche art. 3 cpv. 1).

Non viene invece ripresa nel presente capoverso un'ulteriore eccezione all'obbligo di sede prevista dall'attuale articolo 8 capoverso 3 OD-UDSC. Questa eccezione riguarda le persone con sede o domicilio nel territorio doganale estero che dispongono di uffici nell'area di un ufficio a controlli nazionali abbinati, ma non è rilevante nella prassi.

Cpv. 4 La disposizione stabilisce le condizioni per le persone che vogliono allestire dichiarazioni delle merci a titolo professionale e sono esonerate dall'obbligo di sede secondo il capoverso 3. Le due eccezioni di cui al capoverso 3 sono trattate allo stesso modo.

Sia le persone che hanno sede o domicilio nell'area vicina al confine al di fuori del territorio doganale sia le persone esonerate dall'obbligo di sede in virtù di un trattato internazionale devono avere un recapito nel territorio doganale e garantire che l'UDSC abbia accesso, dal territorio doganale, ai dati e ai documenti da custodire secondo l'articolo 83. Questa norma si basa sulle condizioni finora previste dall'articolo 8 capoverso 2 OD-UDSC per le persone con sede o domicilio all'estero nei pressi del confine. Viene estesa unicamente alle persone esonerate dall'obbligo di sede in virtù di un trattato internazionale.

Nella procedura elettronica non occorre di norma un recapito, poiché gli atti rilevanti possono essere notificati nel sistema d'informazione dell'UDSC. Il recapito continua tuttavia a essere necessario laddove, eccezionalmente, non è possibile una procedura per via elettronica. Anche l'accesso a dati e documenti da parte dell'UDSC non è sempre possibile in forma elettronica. Il Consiglio federale disciplinerà che cosa si intende per recapito nelle disposizioni d'esecuzione, le quali si baseranno sulle disposizioni procedurali determinanti in caso di controversia (art. 11 PA, art. 34 DPA o art. 87 CPP). Così come l'obbligo di sede, l'obbligo di designare un recapito riguarda le persone in generale, ossia le persone fisiche, le persone giuridiche o le associazioni di persone (cfr. art. 6 lett. h). Per le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci in qualità di dipendenti si rinuncia alla designazione del recapito se il datore di lavoro ha
sede o domicilio in Svizzera. Se, invece, il datore di lavoro ha sede all'estero, a livello di ordinanza sarà previsto che queste persone abbiano un domicilio nello stesso luogo del loro datore di lavoro, quindi non devono stabilirne uno proprio.

La presente disposizione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera risultanti dalle convenzioni tra la Svizzera e gli Stati limitrofi relative agli uffici a controlli nazionali abbinati70 nonché con l'Accordo generale sugli scambi di servizi.

Con l'estensione dell'obbligo di avere un recapito alle persone esonerate dall'obbligo di sede in virtù di un trattato internazionale si intende garantire l'applicazione del diritto e la collaborazione nell'ambito della procedura. Tuttavia, sono fatte salve disposizioni speciali nei trattati internazionali che prevalgono sulla presente disposizione, ossia che escludono l'obbligo di designare un recapito (cfr. anche l'art. 3 cpv. 1).

70

RS 0.631.252.913.690; RS 0.631.252.945.460; RS 0.631.252.934.95

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Disposizioni speciali sono previste, per esempio, nel regime comune di transito per determinate agevolazioni concesse (cfr. tra l'altro art. 55 par. 1 e art. 57 lett. a dei par. 1­5 della Convenzione relativa ad un regime comune di transito), in particolare per gli speditori e i destinatari autorizzati.

Ulteriori disposizioni speciali scaturiscono eventualmente dagli impegni che la Svizzera ha assunto nell'ambito di accordi di libero scambio. Essi possono prevedere che gli offerenti del rispettivo Stato contraente possano offrire i loro servizi di sdoganamento («Customs Clearance Services») in Svizzera (cfr. Appendix 4 to Annex XII dell'Accordo del 25 giugno 201871 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia, n. 11 H. (c) compresa nota a piè di pagina 11).

Art. 37

Controprestazione per la dichiarazione delle merci

La presente disposizione è stata inserita nel disegno solo alla conclusione della procedura di consultazione.

Essa rientra nell'ottica della mozione Leutenegger Oberholzer del 10 dicembre 2009 (09.4209 «Ridurre gli ostacoli commerciali nel commercio on line transfrontaliero»), che chiedeva misure per contenere i costi dello sdoganamento nel commercio online.

Il Consiglio federale era stato incaricato di esortare gli spedizionieri privati a utilizzare lo sdoganamento semplificato per le piccole merci, analogamente alla Posta svizzera.

L'ordinanza sulle dogane era allora stata modificata in modo che i dichiaranti doganali venissero sollecitati ad adottare una procedura semplificata per piccoli invii, sempre che le relative condizioni quadro fossero soddisfatte (art. 105b OD). Il ricorso alla dichiarazione doganale semplificata è rimasto in linea di principio volontario. L'obbligo sussisteva solo se un offerente applicava prezzi particolarmente elevati ai suoi clienti.

Il Sorvegliante dei prezzi si è appellato all'articolo 105b OD nel caso di due spedizionieri. Le decisioni dell'AFD in materia sono state impugnate dagli spedizionieri e il Tribunale amministrativo federale ha deciso, nelle sue sentenze A-1123/2019 e A-1070/2019 del 14 agosto 2020, che l'articolo 105b OD non costituisce una base legale sufficiente. Con la dichiarazione di non validità dell'articolo 105b OD, il mandato parlamentare secondo la mozione Leutenegger Oberholzer per l'abbattimento delle barriere commerciali è nuovamente in attesa di attuazione. Con l'introduzione dell'articolo 37 D-LE-UDSC in combinato disposto con la nuova disposizione dell'articolo 13 capoverso 2bis della legge federale del 20 dicembre 198572 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), l'attuazione viene ora ancorata nella legge. Nel D-LE-UDSC è integrata la finzione giuridica secondo la quale, nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni per una dichiarazione delle merci semplificata, ai dichiaranti doganali che operano a titolo professionale è riconosciuta una posizione di dominio sul mercato e pertanto soggiacciono alla legge federale sulla sorveglianza dei prezzi. La cerchia degli interessati comprende così tutti coloro che dichiarano merci che soddisfano le condizioni per una dichiarazione semplificata, per esempio merci che non superano i 1000 chilogrammi di peso e i 1000 franchi di valore (cfr. l'attuale disposizione 71 72

RS 0.632.317.631 RS 942.20

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dell'art. 105a OD). Dal momento che gli spedizionieri soggiacciono soltanto alla LSPr, ma rimangono in linea di principio liberi di ricorrere o meno alla dichiarazione delle merci semplificata, l'ingerenza nella libertà economica è notevolmente inferiore ed è salvaguardata la proporzionalità nella ponderazione degli interessi dei destinatari, che devono essere protetti da prezzi abusivi, e dei responsabili dei dati. A differenza di quanto sancito nell'attuale articolo 105b OD, gli spedizionieri non sono obbligati a introdurre un ulteriore sistema di sdoganamento, bensì esclusivamente a riscuotere un prezzo proporzionato, in linea con quanto richiesto dall'autrice della mozione. La conseguente ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.) è dunque molto minore rispetto a quanto sancito nell'attuale articolo 105b OD ed è accettabile. In tal modo viene inoltre dato seguito alle preoccupazioni in merito alla proporzionalità sollevate dal Tribunale amministrativo federale nelle sue sentenze A-1123/2019 e A-1070/2019 del 14 agosto 2020, nel senso che l'introduzione di una nuova procedura di dichiarazione avrebbe potuto comportare costi elevati per gli spedizionieri. Ciò è evitato con la disposizione prevista, poiché gli spedizionieri non devono acquistare un ulteriore sistema per la dichiarazione delle merci. La determinazione del prezzo è descritta nel nuovo articolo 13 capoverso 2bis LSPr.

La norma è necessaria ed efficace per tutelare i destinatari da prezzi abusivi poiché nel presente caso si tratta di contratti a carico di terzi: al momento della conclusione del contratto di acquisto non è sempre evidente per i destinatari chi trasporterà la merce e la dichiarerà alla dogana e quale ne sarà il prezzo. Di conseguenza, per quanto riguarda il prezzo della dichiarazione delle merci, la concorrenza può non essere efficace, poiché in questi casi il destinatario non ha la possibilità di scegliere. Tuttavia deve assumersi tali costi. La limitazione ai costi che insorgerebbero per una dichiarazione efficiente delle merci tutela i destinatari da prezzi eccessivi.

Titolo terzo: Riscossione dei tributi Capitolo 1: Debito fiscale Art. 38

Sorgere del debito fiscale

Cpv. 1 Il capoverso 1 disciplina il momento in cui sorge il debito fiscale.

Per i tributi all'importazione e all'esportazione, l'effettivo fatto di portare le merci oltre il confine doganale costituisce l'operazione decisiva per il sorgere del debito fiscale. Questa operazione è quindi l'oggetto dell'imposta per questi tributi, in particolare i dazi e l'IVA sull'importazione di merci.

Il momento in cui sorge il debito fiscale coincide con il momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante secondo l'articolo 20 capoverso 1, dunque quando la dichiarazione delle merci effettuata per via elettronica è stata attivata oppure quando la dichiarazione delle merci effettuata in un'altra forma consentita dal Consiglio federale è stata accettata dall'UDSC (secondo l'attuale diritto: accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'UDSC, cfr. art. 69 lett. a LD). Il debito fi-

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scale sorge anche se le merci vengono infine messe in libera pratica nel territorio doganale in esenzione da tributi. In questo modo, un'imposizione all'aliquota di dazio preferenziale non può mettere in discussione il sorgere del debito fiscale.

Il debito fiscale sorge con ogni nuova dichiarazione delle merci vincolante. Ciò si verifica, per esempio, quando merci estere destinate, secondo la dichiarazione delle merci originaria, al transito, all'immagazzinamento in un deposito doganale o fiscale, all'ammissione temporanea o al perfezionamento vengono successivamente messe in libera pratica nel territorio doganale. Lo stesso vale se le merci sono nuovamente dichiarate con una destinazione delle merci diversa.

Per tutti i tributi che non hanno alcun nesso con il traffico transfrontaliero delle merci e che sono legati a un'operazione nel territorio svizzero (tributi nazionali), il momento in cui sorge il debito fiscale è stabilito dal pertinente atto normativo di natura fiscale secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettere c­k.

Cpv. 2 Nel caso speciale dell'omissione della dichiarazione delle merci, la regolamentazione relativa al sorgere del debito fiscale è delegata al Consiglio federale. Questa delega non modifica né i diritti né gli obblighi attuali dei debitori fiscali. Si applica il principio secondo il quale in caso di omissione della dichiarazione delle merci il debito fiscale sorge quando le merci sono portate oltre il confine doganale (l'operazione di portare le merci è l'oggetto dell'imposta).

Art. 39

Debito fiscale condizionato

Cpv. 1 Nel traffico transfrontaliero i tributi sono dovuti sulle merci soltanto se queste sono portate nel territorio doganale e diventano effettivamente parte del mercato interno e partecipano alla concorrenza. Il debito fiscale sorge quindi definitivamente quando le merci sono messe in libera pratica. Questo caso di applicazione è il più frequente e vale anche per la procedura di esportazione73.

Nei casi in cui le merci vengono soltanto trasportate attraverso il territorio doganale o portate temporaneamente nel territorio doganale o al di fuori di esso, il debito fiscale certamente sorge, ma con una condizione risolutiva. Ciò è il caso per le seguenti destinazioni delle merci: transito (art. 24 cpv. 1 lett. c), importazione per il perfezionamento attivo ed esportazione per il perfezionamento passivo (art. 24 cpv. 1 lett. d ed e), importazione o esportazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f) e introduzione in un deposito doganale (art. 24 cpv. 1 lett. g). La condizione dipende fondamentalmente dalla rispettiva destinazione delle merci (vedi commento agli art. 24 segg.), oppure vi è l'assegnazione a una destinazione delle merci successiva (art. 39 cpv. 3 lett. a e b).

73

Arpagaus, Zollrecht, n. marg. 490.

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Cpv. 2 La destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito fiscale è prevista per le merci soggette a un tributo secondo la LImT, la LIOm e la LAlc (cfr. art. 34). Nel caso dell'introduzione in un deposito fiscale, il debito fiscale (imposta sul tabacco, imposta sugli oli minerali o imposta sulle bevande distillate) sorge condizionatamente, mentre per gli altri tributi che l'UDSC deve riscuotere esso sorge definitivamente (art. 38), a condizione che esista il corrispondente oggetto dell'imposta. Ciò vale in particolare per i tributi doganali e l'imposta sul valore aggiunto gravanti le merci introdotte nel deposito fiscale.

Cpv. 3 Il capoverso 3 prevede due casi nei quali il debito fiscale sorto condizionatamente è annullato (lett. a e b).

Da un lato, il debito fiscale condizionato è annullato se tutte le condizioni per il regolare svolgimento della procedura concernente la pertinente destinazione delle merci sono rispettate (lett. a). Queste condizioni possono essere stabilite nell'autorizzazione per la destinazione delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 4 ed eventualmente in ulteriori autorizzazioni necessarie (p. es. art. 29 cpv. 2 o art. 31 per il perfezionamento attivo o passivo). Vi sono tuttavia anche casi in cui le condizioni determinanti sono definite in un atto normativo o in un trattato internazionale senza essere stabilite ulteriormente in un'autorizzazione (p. es. in caso di importazione senza formalità conformemente alla Convenzione di Istanbul). Se le condizioni sono rispettate, si annulla il debito fiscale sorto condizionatamente per tutti i tributi all'importazione e/o all'esportazione correlati alla corrispondente destinazione delle merci. In contrapposizione alla lettera a, l'articolo 47 capoverso 2 (esigibilità ed esecutività) stabilisce il verificarsi della condizione che rende esigibile il debito fiscale sorto dapprima solo condizionatamente, menzionando il mancato rispetto delle condizioni contenute nella relativa autorizzazione, nell'atto normativo in questione o in un trattato internazionale e valide per il regolare svolgimento della procedura concernente la pertinente destinazione delle merci. È il caso, per esempio, di merci che sono state importate nel territorio doganale solo per il perfezionamento e dopo il perfezionamento non vengono riesportate bensì
messe in libera pratica nel territorio doganale senza una nuova dichiarazione delle merci.

Quale secondo caso in cui un debito fiscale sorto condizionatamente è annullato, il capoverso 3 indica l'assegnazione delle merci, dopo l'imposizione, a una nuova destinazione o alla stessa destinazione ma con altre condizioni (lett. b). L'espressione «sono state assegnate» indica chiaramente che il debito fiscale sorto condizionatamente è annullato solo quando la procedura di assegnazione delle merci a una destinazione delle merci è conclusa. Già solo con l'intenzione di assegnare le merci a un'altra destinazione o alla stessa destinazione con altre condizioni sorge l'obbligo di effettuare una nuova dichiarazione delle merci (art. 13 cpv. 2 lett. a e b). Nella nuova dichiarazione deve essere fissata la destinazione delle merci successiva (art. 24 cpv. 2). Quando la nuova dichiarazione delle merci diventa vincolante, sorge un nuovo debito fiscale, eventualmente condizionato (cfr. a tal proposito il commento

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all'art. 38 cpv. 1) e la procedura di assegnazione delle merci a una destinazione è conclusa. Nel contempo si annulla il debito fiscale sorto in origine condizionatamente. In questo modo si garantisce che vi sia un solo debito fiscale e che non sussista alcuna lacuna tra il vecchio e il nuovo debito fiscale.

Anche se le merci sono portate nel territorio doganale solo provvisoriamente e non partecipano effettivamente alla concorrenza interna, in determinate circostanze la loro presenza nel territorio doganale può avere ripercussioni su tale concorrenza. Alcuni atti normativi di natura fiscale prevedono quindi una norma speciale, secondo cui il debito fiscale sorto condizionatamente per i tributi all'importazione diventa esigibile proporzionalmente anche senza il verificarsi della condizione per l'esigibilità (art. 47 cpv. 2) o è annullato solo parzialmente nonostante il rispetto delle condizioni derivanti dalla relativa autorizzazione, dall'atto normativo in questione o da un trattato internazionale. Ciò è segnatamente il caso per quanto riguarda il D-LTDo e la LIAut. La riscossione proporzionale dei tributi è volta a far aumentare l'onere fiscale su una merce in rapporto alla sua presenza nel territorio doganale e al conseguente impiego economico nel mercato interno74. Essa è giustificata dal fatto che le merci estere nel mercato svizzero possono essere oggetto di impiego economico quasi in esenzione da dazio ed essere in concorrenza con merci in libera pratica uguali o simili. La possibilità di una parziale esenzione dai tributi è già contemplata dall'attuale diritto doganale nel regime doganale di ammissione temporanea (art. 30 OD) ed è prevista anche nel codice doganale (art. 250 par. 1 e art. 252 del codice doganale). La riscossione proporzionale dei tributi deve tuttavia rimanere un'eccezione, nonostante il verificarsi delle condizioni. Dipende in particolare dallo scopo e dal tempo in cui le merci si trovano nel territorio doganale.

Il diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto precisa in una disposizione speciale (art. 56 cpv. 3 D-LIVA) che il debito fiscale condizionato per l'imposta sull'importazione si annulla solo se è stata pagata un'imposta dovuta secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA (imposta sull'importazione sulla controprestazione per l'uso della merce in Svizzera).

Art. 40

Debitore fiscale

Cpv. 1 Nell'attuale diritto doganale, la cerchia dei possibili debitori doganali è stata deliberatamente definita in maniera ampia per garantire la recuperabilità del credito doganale75. La definizione di coloro che possono essere considerati debitori doganali è stata formulata in maniera aperta. La giurisprudenza ha poi definito la cerchia delle persone soggette all'obbligo di pagare i tributi: il vettore effettivo che trasporta le merci oltre il confine, il mandante che predispone di diritto o di fatto il trasporto delle merci, la persona soggetta all'obbligo di presentazione incaricata di effettuare la dichiarazione doganale (in particolare gli spedizionieri o i dichiaranti) e, infine, come fattispecie completiva, la persona per conto della quale le merci sono importate o esportate. Nella prassi, soprattutto per quanto riguarda la riscossione posticipata dei 74 75

Arpagaus, Zollrecht, n. marg. 490 seg.

Cfr. in particolare DTF 110 Ib 306.

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tributi, ciò ha portato a esiti inaccettabili, per esempio considerando come debitore doganale persone che avevano partecipato solo marginalmente all'importazione delle merci. Di conseguenza, sono state sollevate critiche contro questa severa regolamentazione.

Il presente progetto tiene conto di queste critiche. La cerchia dei debitori fiscali nel traffico transfrontaliero è definita in maniera più ristretta e si limita al responsabile delle merci, al responsabile dei dati e al responsabile del trasporto. Una sola persona riveste lo statuto giuridico di responsabile dei dati o di responsabile del trasporto. Le rispettive definizioni sono contenute nell'articolo 6 lettere i, j e k. Pertanto si rimanda al relativo commento.

Nella cerchia dei debitori fiscali non rientra pertanto più la persona fisica assunta dall'impresa di trasporto che porta fisicamente le merci oltre il confine doganale, per esempio il conducente di un autocarro dipendente di un'impresa di trasporti. Questa persona non risponde più del debito fiscale. L'impresa di trasporti rimane per contro debitrice fiscale se è designata come responsabile del trasporto nella dichiarazione delle merci ed è incaricata del trasporto. Lo stesso vale per la persona fisica assunta da una persona giuridica che effettua la dichiarazione delle merci. Neppure questa persona è annoverata tra i debitori fiscali, poiché non rientra nella definizione di responsabile dei dati (vedi commento all'art. 6 lett. i­k).

In base alla regolamentazione della vendita per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA), i venditori per corrispondenza sono assoggettati all'imposta a partire da una determinata cifra d'affari conseguita con piccoli invii importati in Svizzera. Con il trasferimento del luogo della fornitura in Svizzera, il venditore per corrispondenza diventa debitore fiscale per l'imposta sull'importazione. Con il messaggio del 24 settembre 202176 concernente la modifica della legge sull'IVA (parità di trattamento delle imprese di vendita per corrispondenza) si propone di applicare questo obbligo fiscale anche alle piattaforme elettroniche. I venditori per corrispondenza e, in futuro, le piattaforme elettroniche che non rientrano nella definizione di responsabile delle merci, responsabile dei dati o responsabile del trasporto non sono soggetti a ulteriori
obblighi ai sensi del D-LE-UDSC.

Cpv. 2 I debitori fiscali nel traffico transfrontaliero, ora definiti in modo più ristretto, rispondono del debito in linea di principio solidalmente (cpv. 2). Ciò significa, da un lato, che l'intero importo dovuto può essere preteso solo da un debitore solidale e, dall'altro, che il versamento del tributo ha effetto liberatorio per tutti i debitori. Se il tributo non viene pagato direttamente nel momento in cui sorge il relativo debito fiscale, i debitori fiscali stessi scelgono, così come finora, nell'ambito della dichiarazione delle merci a chi l'UDSC deve emettere la fattura (attualmente: indicazione del conto PCD) e se, per esempio, il responsabile dei dati vuole fornire una prestazione anticipata per il responsabile delle merci. Si applicano i motivi di esclusione dalla responsabilità (art. 42 e 43) già previsti nell'attuale LD; nel caso in cui si verifichino, non insorge alcuna responsabilità sussidiaria (vedi commenti agli art. 42 e 43). Inoltre, nell'ottica 76

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di un disciplinamento più equo, è sancito che, nel caso della procedura di riscossione posticipata (art. 60 D-LE-UDSC e art. 12 cpv. 1 DPA) il pagamento del debito fiscale viene inizialmente richiesto al responsabile delle merci (art. 41).

Il fatto che i debitori fiscali, che pagano interamente o parzialmente i tributi, abbiano un diritto di regresso su altri coobbligati non concerne il diritto doganale, bensì il diritto civile. Il capoverso 2 stabilisce quindi, come nel diritto attuale, che un eventuale regresso tra debitori solidali è retto dal Codice delle obbligazioni (CO)77.

Cpv. 3 Per tutti i tributi che non hanno alcun nesso con il traffico transfrontaliero e che sono legati a un'operazione nel territorio svizzero (tributi nazionali), la cerchia dei debitori fiscali è determinata dal pertinente atto normativo di natura fiscale.

Art. 41

Responsabilità in caso di procedura di riscossione posticipata

L'articolo 41 contiene un ordine per la responsabilità, disciplinato a livello di legge, per i debitori che rispondono altrimenti in solido, il quale si applica in caso di procedura di riscossione anticipata secondo l'articolo 60 della presente legge o secondo l'articolo 12 capoverso 1 DPA. Conformemente a tale ordine, l'UDSC richiede inizialmente il pagamento del debito fiscale al responsabile delle merci. Laddove più responsabili delle merci siano coinvolti come parti in una procedura d'imposizione, essi rispondono solidalmente. Gli altri debitori fiscali, ossia il responsabile dei dati e il responsabile del trasporto, rispondono invece, dal punto di vista fiscale, solo se il debito fiscale non è sufficientemente garantito o se esso non può essere estinto da alcun responsabile delle merci. L'UDSC può esigere una garanzia se il pagamento del credito fiscale sembra compromesso (art. 52 cpv. 1 lett. b) o se è stata commessa un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione (art. 52 cpv. 1 lett. c). In quest'ultima fattispecie rientrano le procedure per far valere le pretese secondo l'articolo 12 capoverso 1 DPA. Per quanto riguarda la garanzia, la legge omette volutamente di precisare chi deve prestarla. Essa può dunque essere prestata non solo dal responsabile delle merci, ma anche da un terzo a favore del responsabile delle merci. L'UDSC può inoltre rinunciare alla garanzia e chiedere i tributi da riscuotere posticipatamente direttamente al responsabile delle merci. In questo caso, gli altri debitori fiscali sono chiamati a rispondere solo se il credito fiscale non può essere riscosso presso il responsabile delle merci. A loro volta, gli altri debitori fiscali rispondono solidalmente. Eventuali diritti reciproci di regresso sono retti dal Codice delle obbligazioni.

Per la regolamentazione a cascata della responsabilità di cui all'articolo 41 è fatta salva la responsabilità solidale della persona che ha commesso l'infrazione o che vi ha partecipato secondo l'articolo 12 capoverso 3 DPA. Chi intenzionalmente ha commesso o ha partecipato a un'infrazione in seguito alla quale un tributo non è stato riscosso a torto oppure è stato restituito in eccesso (p. es. il classico contrabbandiere) può continuare a essere considerato obbligato al pagamento senza che il pagamento del debito fiscale debba essere inizialmente richiesto al responsabile delle merci.

77

RS 220

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Art. 42

Esclusione dalla responsabilità del responsabile dei dati

I due motivi di esclusione dalla responsabilità del responsabile dei dati previsti dall'articolo 42 coincidono con quelli dell'attuale diritto doganale. Nell'attuazione la norma va tuttavia oltre rispetto alle vigenti disposizioni in quanto, da un lato, una cerchia più ampia di persone può beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità e, dall'altro, non è più prevista la cosiddetta responsabilità sussidiaria finora in vigore (vedi di seguito).

Il responsabile dei dati non è tenuto a rispondere se il tributo è pagato o garantito fino a concorrenza dell'importo da un responsabile delle merci (lett. a). Questo motivo di esclusione dalla responsabilità è stato inserito nella legge per tenere conto di una richiesta formulata nella procedura di consultazione e sostituisce la norma in vigore dell'articolo 70 capoverso 4 lettera a LD (pagamento mediante il conto PCD dell'importatore). Il responsabile dei dati è anche escluso dalla responsabilità solidale se il debito fiscale si basa sull'articolo 12 DPA e se l'infrazione non è a lui imputabile (lett. b). Questa regolamentazione corrisponde all'articolo 70 capoverso 4 lettera b LD, tuttavia la limitazione alle persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni non vale più. Di conseguenza, ogni responsabile dei dati beneficia di questa limitazione della responsabilità.

Se si verifica uno dei motivi di esclusione dalla responsabilità, il responsabile dei dati non deve essere chiamato a rispondere neppure in modo sussidiario se il credito è irrecuperabile presso gli altri debitori fiscali che rispondono solidalmente o se si verifica il caso della responsabilità a cascata nell'ambito di una procedura di riscossione posticipata (art. 41). Deve essere, anzi, completamente escluso dalla responsabilità, ossia non può essergli chiesto di pagare il debito fiscale, e ciò contrariamente alla giurisprudenza vigente del Tribunale amministrativo federale (sentenza A-5996/2017 del 5 settembre 2018).

Art. 43

Esclusione dalla responsabilità del responsabile del trasporto

Anche l'articolo 43 prevede due motivi di esclusione dalla responsabilità per il responsabile del trasporto. Da un lato, così come il responsabile dei dati (art. 42 lett. a), egli non è tenuto a rispondere se il tributo è pagato o garantito fino a concorrenza dell'importo da un responsabile delle merci (lett. a). Dall'altro, viene ripreso il contenuto dell'attuale articolo 70 capoverso 4bis LD. Tuttavia, la formulazione è stata semplificata e adattata alla definizione di responsabile del trasporto. La disposizione prevede che il responsabile del trasporto o la persona che quest'ultimo incarica del trasporto non sia responsabile se non è in grado di accertare se le merci sono state dichiarate correttamente. Ciò è il caso, in particolare, se il responsabile del trasporto o la persona incaricata del trasporto non ha potuto prendere visione dei documenti di scorta o del carico e in particolare se le merci, a torto, sono state imposte all'aliquota di dazio del contingente oppure hanno beneficiato di preferenze o agevolazioni doganali. Anche il responsabile del trasporto è completamente escluso dalla responsabilità in queste circostanze e non è chiamato a rispondere in modo sussidiario (vedi commento all'art. 42).

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Art. 44

Responsabilità solidale in caso di decesso del debitore fiscale

Il trasferimento del debito fiscale agli eredi del debitore fiscale corrisponde alla regolamentazione dell'articolo 70 capoverso 5 LD.

Art. 45

Responsabilità solidale in caso di assunzione di un'impresa con attivi e passivi

Le disposizioni sulla successione legale in caso di assunzione degli attivi e dei passivi di un'impresa nonché sul mantenimento della responsabilità da parte di tale impresa, in quanto precedente debitore fiscale, per un periodo di due anni corrisponde alla regolamentazione dell'articolo 70 capoverso 6 LD.

Art. 46

Rinuncia alla riscossione dei tributi

All'UDSC spetta il compito di stabilire i casi in cui è possibile rinunciare alla riscossione dei tributi. Dal punto di vista fiscale una rinuncia non comporta un'esenzione, bensì la non riscossione dei tributi determinati. Contrariamente al vigente articolo 71 LD, per una rinuncia non è più determinante il fatto che il dispendio amministrativo superi chiaramente il ricavo previsto, bensì deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Vi può essere una rinuncia se l'onere legato alla riscossione risulta sproporzionato rispetto al ricavo. Alla luce delle nuove possibilità tecniche, sembra opportuno creare una possibilità di rinuncia orientata al principio di proporzionalità.

Grazie alla digitalizzazione dei processi di riscossione dei tributi e all'uso di procedure di pagamento elettroniche, è possibile riscuotere in modo automatizzato anche importi minimi. L'onere per la riscossione perde importanza. Visto che la digitalizzazione semplifica notevolmente le procedure, così come chiesto dalla mozione Noser dell'11 giugno 2015 (15.3551 «Snellimento della burocrazia. Innalzamento del dazio minimo»), è anche possibile rinunciare all'innalzamento del dazio minimo chiesto dalla mozione. Oltre alla modifica delle possibilità di rinuncia, sono previste agevolazioni per l'economia nell'ambito della dichiarazione delle merci (cfr. art. 23 D-LEUDSC), per esempio la dichiarazione delle merci semplificata secondo l'articolo 15 capoverso 3 D-LE-UDSC.

Per l'imposta sul valore aggiunto sull'importazione si continua ad applicare l'articolo 53 capoverso 1 lettera a LIVA, secondo cui è esente da imposta l'importazione di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante. Questa disposizione speciale prevale sull'articolo 46 D-LE-UDSC.

Art. 47

Esigibilità del debito fiscale ed esecutività

Cpv. 1 Il principio secondo cui il debito fiscale diventa esigibile nel momento in cui sorge corrisponde all'articolo 72 capoverso 1 LD. Con l'esigibilità, l'UDSC può chiedere l'estinzione del debito fiscale e il debitore fiscale deve pagare i tributi richiesti. Il sorgere del debito fiscale è disciplinato nell'articolo 38.

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Cpv. 2 Il debito fiscale condizionato secondo l'articolo 39 diventa debito fiscale non condizionato, e quindi esigibile, con il mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione, dalla legge o dal trattato internazionale (art. 24 cpv. 4). Sono fatte salve le norme speciali contenute nei singoli atti normativi di natura fiscale, che prevedono una parziale esigibilità nonostante le condizioni siano soddisfatte (vedi commento all'art. 39 cpv. 3).

Cpv. 3 L'immediata esecutività delle decisioni relative al debito fiscale e l'esclusione dell'effetto sospensivo dei rimedi giuridici contro di esse previste al capoverso 3 corrispondono, nel contenuto, all'attuale articolo 72 capoverso 2 LD.

Art. 48

Modalità di pagamento

Cpv. 1 Secondo il capoverso 1, nella procedura elettronica il pagamento del debito fiscale avviene di regola senza contanti. Questa deroga all'obbligo generale di accettare monete e biglietti di banca ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 22 dicembre 199978 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è giustificata dalla procedura relativa ai tributi interamente digitale prevista per le persone che agiscono a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere delle eccezioni che permettono il pagamento in contanti anche nel quadro della procedura elettronica.

Nelle procedure non elettroniche consentite dal Consiglio federale (art. 15), l'obbligo del pagamento senza contanti non si applica. Questo è il caso, in particolare, del traffico turistico.

Cpv. 2 Al DFF spetta il compito di disciplinare gli aspetti specifici delle modalità di pagamento, in particolare stabilire termini di pagamento uniformi. Inoltre, deve definire le condizioni per le agevolazioni di pagamento, in particolare per i pagamenti rateali.

Nel progetto posto in consultazione, questa competenza normativa era ancora attribuita all'UDSC, tuttavia la definizione delle modalità di pagamento da parte dell'UDSC è stata a più riprese criticata dai partecipanti alla consultazione. Per tenere conto di queste osservazioni, la competenza normativa in questione è stata elevata a livello di dipartimento, come nel diritto doganale in vigore (art. 72 cpv. 2 LD).

Art. 49

Interessi

Cpv. 1 Il principio dell'obbligo di pagare un interesse di mora a partire dall'esigibilità del debito fiscale, attualmente sancito dall'articolo 74 capoverso 1 LD, resta invariato.

78

RS 941.10

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Cpv. 2 Il DFF stabilisce un importo dei tributi al di sotto del quale l'UDSC rinuncia, soprattutto per motivi di onere amministrativo, alla riscossione dell'interesse di mora (lett. a). Si rammenta che già oggi il DFF stabilisce tale importo. Ciò rimane uguale anche in futuro. Inoltre, il DFF riceve la facoltà di stabilire gli altri casi nei quali l'UDSC rinuncia alla riscossione dell'interesse di mora (lett. b). La regolamentazione dell'articolo 187 capoverso 2 OD, che conferisce all'autorità il diritto di rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora in caso di notevoli difficoltà economiche o sociali per il debitore doganale, deve essere mantenuta in maniera analoga.

Cpv. 3 Il capoverso 3 disciplina il pagamento degli interessi rimunerativi da parte dell'UDSC: un interesse rimunerativo è versato sugli importi dei tributi che, a seguito di una procedura d'impugnazione, risultano essere stati riscossi a torto o non restituiti a torto. Le prestazioni di garanzia fornite non danno diritto a interessi. Finora entrambe le situazioni erano disciplinate soltanto a livello di ordinanza (art. 188 cpv. 1 e 3 OD).

Tenendo conto delle critiche della dottrina, esse sono ora ancorate direttamente nella legge.

Cpv. 4 Come finora (art. 74 cpv. 4 LD) spetta al DFF stabilire i tassi d'interesse.

Art. 50

Prescrizione del debito fiscale

La disposizione dell'articolo 75 LD sulla prescrizione si è rivelata efficace nella prassi e viene ripresa con alcuni adeguamenti redazionali. Il termine di prescrizione relativo del debito fiscale è dunque di cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile (cpv. 1). In caso di interruzione (cpv. 2) e di sospensione (cpv. 3), che hanno effetto nei confronti di tutti i debitori fiscali (cpv. 4), il termine di prescrizione è prolungato al massimo fino a 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto il debito fiscale (cpv. 5). Per i debiti fiscali sorti condizionatamente (art. 39), il termine decorre solo dalla fine dell'anno civile in cui sono diventati esigibili (art. 47). Inoltre, sono fatti salvi termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno chiesto che la prescrizione nel D-LE-UDSC fosse armonizzata a quella prevista dal diritto in materia di imposta sul valore aggiunto. La legge sull'IVA prevede, per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e per l'imposta sull'acquisto, una prescrizione assoluta del diritto di tassazione di dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale (art. 42 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 48 cpv. 2 LIVA). Per l'imposta sull'importazione riscossa dall'UDSC, la legge sull'IVA rinvia invece alla vigente legislazione doganale (art. 56 cpv. 4 LIVA), di cui recepisce il termine di prescrizione assoluto di 15 anni. Da un esame degli altri atti normativi emerge inoltre che un termine di prescrizione assoluto di 15 anni è consueto per i tributi pubblici (p. es. art. 120

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cpv. 4 della legge del 14 dicembre 199079 sull'imposta federale diretta, art. 23 cpv. 5 LImT, art. 25 cpv. 4 LIOm, art. 21 cpv. 4 LIB, art. 20 cpv. 4 LIAut, art. 15 cpv. 4 LTTP). È dunque giustificato riprendere nel D-LE-UDSC la prassi in materia di prescrizione che prevede un termine assoluto di 15 anni anziché passare a dieci anni e introdurre una disposizione speciale prevalente nei diversi atti normativi la cui esecuzione compete all'UDSC (art. 8 D-LE-UDSC).

Capitolo 2: Garanzia dei crediti Il contenuto delle attuali disposizioni sulla garanzia dei crediti doganali (art. 76­84 LD) viene sostanzialmente mantenuto. Sono previsti adeguamenti puntuali resi necessari in base all'esperienza acquisita dalla pratica. L'attenzione si concentra sull'interesse dell'autorità a rendere disponibili i tributi spettanti alla Confederazione.

Sezione 1: Oggetto e tipi di garanzia Art. 51

Oggetto della garanzia

Finora i crediti per i quali può essere richiesta una garanzia non erano stabiliti a livello di legge, ma solo nell'articolo 200 OD in relazione alla fideiussione. Per motivi legati alla certezza del diritto, tale regolamentazione è ora inclusa nella legge. L'UDSC può quindi richiedere una garanzia per tutti i tributi da esso riscossi, per i rispettivi interessi di mora, per le multe inflitte o previste in relazione ai tributi nonché per tutte le spese di procedura e le altre spese collegate ai tributi e alle multe. Tra queste ultime rientrano, per esempio, i costi di deposito per le merci sequestrate come pegno o le spese per le perizie volte a determinare il valore delle merci.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51, non deve essere imperativamente richiesta una garanzia in ogni caso. L'UDSC la richiede regolarmente in particolare nei casi di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettere a e b (sono fatte salve le eccezioni in virtù dell'art. 52 cpv. 4), ma può rinunciarvi nei limiti del suo potere di apprezzamento se è stata commessa un'infrazione alla legislazione amministrativa (art. 52 cpv. 1 lett. c) che può condurre a un procedimento penale così come a una procedura per far valere le pretese secondo l'articolo 12 capoverso 1 DPA.

Art. 52

Condizioni

Cpv. 1 Secondo il capoverso 1, l'UDSC richiede una garanzia se il debito fiscale è sorto solo condizionatamente (lett. a), se l'estinzione di un credito secondo l'articolo 51 sembra compromessa (lett. b) o se un credito secondo l'articolo 51 è sorto a causa di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione (lett. c). I casi delle lettere a e b sono già previsti dall'attuale articolo 76 LD. È nuovo, invece, il caso della

79

RS 642.11

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lettera c, in base al quale il credito secondo l'articolo 51 è sorto a causa di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, intendendo con ciò sia i procedimenti penali sia i casi di riscossione posticipata secondo l'articolo 12 DPA.

Dalla prassi è emerso che il requisito della messa in pericolo costituisce spesso una soglia troppo elevata per poter riscuotere il pegno doganale. Per questo motivo, nella procedura penale doganale il sequestro come pegno si è spesso dimostrato un mezzo di garanzia inadatto. Affinché i mezzi di garanzia, ovvero il pegno e ora anche l'ordine di prestare garanzia, possano essere utilizzati in modo efficace, devono poter essere maggiormente fatti valere non appena l'UDSC constata un'infrazione che comporta una sottrazione dei tributi.

Non è più previsto che il credito debba essere garantito in maniera generale perché viene accordata un'agevolazione di pagamento (cfr. art. 76 cpv. 1 LD). Tuttavia ciò non impedisce all'UDSC, qualora l'estinzione del credito sembri compromessa, di richiedere una garanzia in virtù del capoverso 1 lettera b anche se e indipendentemente dal fatto che sia stata accordata un'agevolazione di pagamento. Ciò può avvenire, per esempio, se il debitore è in ritardo con il pagamento nonostante gli sia stata concessa la possibilità di un pagamento rateale o una proroga del termine (cfr. cpv. 2 lett. b) o se da una verifica della solvibilità sono emersi risultati diversi (cfr. cpv. 2 lett. a).

Cpv. 2 Il capoverso 2 riprende la condizione per la garanzia di cui al capoverso 1 lettera b e descrive nello specifico i casi nei quali l'estinzione di un credito secondo l'articolo 51 sembra compromessa. Quale criterio aggiuntivo rispetto alla LD viene inclusa la solvibilità finanziaria del debitore fiscale. Di conseguenza, vi è già un rischio se la solvibilità appare dubbia sulla base di un'apposita verifica (lett. a). Soprattutto per la garanzia di crediti sorti condizionatamente non è possibile attendere fino a quando il debitore è in ritardo. Grazie a una verifica della solvibilità, basata per esempio sulle iscrizioni nel registro delle esecuzioni o su informazioni analoghe fornite da privati, è possibile controllare che il debitore sia in grado di pagare.

Cpv. 3 La garanzia ha senso soltanto se può essere applicata anche ai
crediti secondo l'articolo 51 che non sono ancora definitivi a causa di una procedura d'impugnazione pendente o che non sono ancora esigibili. Senza questa disposizione, nel procedimento penale non potrebbe essere richiesta alcuna garanzia per la copertura di crediti secondo l'articolo 12 DPA, multe e spese di procedura, e pertanto l'articolo 51 sarebbe privo di fondamento.

Cpv. 4 Il Consiglio federale aveva già la competenza di stabilire i casi in cui l'UDSC non può richiedere una garanzia o può richiederne solo una parziale; a ciò si aggiunge ora la possibilità di richiedere una garanzia forfetaria. Secondo la nuova disposizione può

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essere dunque stabilito anche un forfait per la garanzia, il cui calcolo è così semplificato. I forfait (al pezzo, in percentuale del valore della merce ecc.) possono riguardare più generi di tributi (p. es. tributi doganali e imposta sul valore aggiunto). Il calcolo forfetario viene già utilizzato e ha dato buoni risultati. Se un debito fiscale sorto condizionatamente diventa esigibile, i relativi tributi sono dovuti in base ai pertinenti atti normativi di natura fiscale e devono essere richiesti, indipendentemente dal fatto che il debito fiscale sia stato calcolato e garantito su base forfetaria o effettiva.

Se le merci vengono introdotte in un deposito doganale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera g, il debito fiscale sorge condizionatamente (art. 39 cpv. 2 D-LEUDSC). Il debito condizionato diventa esigibile solo quando sono soddisfatte le condizioni del pagamento. In realtà, secondo il capoverso 3 l'UDSC potrebbe richiedere una garanzia anche per la copertura di questo debito non ancora esigibile, tuttavia è previsto che nell'ordinanza da emanare secondo il capoverso 4 il Consiglio federale rinunci a una garanzia per il debito fiscale condizionato in caso di introduzione in un deposito doganale. Occorre evitare ulteriori spese per i depositi doganali che comporterebbero uno svantaggio legato all'ubicazione.

È previsto che i titolari di autorizzazioni generali (imprese con la qualifica di «Rafinador») secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere d ed e siano esonerati dall'obbligo di fornire una garanzia a copertura dei tributi. I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza.

Art. 53

Garanzia nei depositi fiscali

Cpv. 1 I depositi fiscali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC, nei quali le merci non imposte secondo la LImT, la LIOm o la LAlc possono essere fabbricate, ottenute, gestite e lavorate nonché immagazzinate (art. 68). Su queste merci sorgono regolarmente crediti fiscali molto elevati al momento dell'uscita dal deposito o dell'utilizzo nel deposito stesso. A copertura dei crediti non ancora sorti l'UDSC può ­ come finora (cfr. art. 30 LIOm, art. 34 cpv. 2 LAlc e art. 26 cpv. 1 LImT) ­ richiedere una garanzia. Il tipo di garanzia si basa sugli articoli 54 e seguenti.

Cpv. 2 Al Consiglio federale è delegata la competenza di stabilire in quali casi è possibile non richiedere una garanzia oppure richiederne una parziale o forfetaria. I forfait possono riferirsi a diversi fattori (p. es. crediti di periodi fiscali precedenti).

Art. 54

Tipi di garanzia

Per motivi di chiarezza, vengono elencati i diversi modi in cui possono essere garantiti i crediti secondo l'articolo 51: la prestazione di garanzia, l'ordine di prestare garanzia e il diritto di pegno. La fideiussione non è più disciplinata separatamente come nella LD. Ora è considerata come una forma di prestazione di garanzia (vedi commento all'art. 55).

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I crediti devono essere garantiti innanzitutto mediante una prestazione di garanzia. Se questa non è sufficiente o non è possibile, deve essere emesso un ordine di prestare garanzia o deve essere esercitato il diritto di pegno. L'esercizio del diritto di pegno non presuppone quindi l'emissione preventiva di un ordine di prestare garanzia, come affermato in parte nella dottrina e nella giurisprudenza secondo il diritto vigente con la motivazione del principio di proporzionalità. Tale modo di procedere non ha senso anche perché le caratteristiche specifiche del diritto di pegno legale, vale a dire una rapida e privilegiata garanzia del credito nell'interesse della collettività, diventerebbero vane con una procedura precedente sull'ordine di prestare garanzia.

Sezione 2: Prestazione di garanzia Art. 55 Cpv. 1 La prestazione di garanzia è la misura meno incisiva per garantire i crediti secondo l'articolo 51 e, come finora, deve essere sempre applicata quale prima misura sulla base del principio di proporzionalità.

Il D-LE-UDSC non contiene sostanzialmente disposizioni materiali proprie sulla prestazione di garanzia, ma fa riferimento alle prescrizioni della legislazione sulle finanze della Confederazione. Qui è determinante l'articolo 39 della legge federale del 7 ottobre 200580 sulle finanze della Confederazione (LFC), che costituisce la norma di delega sulla quale si fonda l'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 200681 sulle finanze della Confederazione. Quest'ultimo articolo prevede i seguenti tipi di prestazione di garanzia: depositi in contanti, fideiussioni solidali, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri nonché obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

Cpv. 2 Il presente articolo disciplina tuttavia in particolare la prestazione di garanzia mediante deposito di denaro nella procedura elettronica. La designazione di «deposito di denaro» dipende dal fatto che, nella procedura elettronica, non avvengono più pagamenti in contanti. In futuro la garanzia deve essere prestata senza contanti. Come nel caso del debito fiscale (art. 48 cpv. 1), il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pagamento senza contanti anche per il deposito di denaro.

80 81

RS 611.0 RS 611.01

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Sezione 3: Ordine di prestare garanzia Art. 56 Se non viene fornita una sufficiente prestazione di garanzia secondo l'articolo 55, l'UDSC può emettere un ordine di prestare garanzia e quindi far garantire il credito mediante sequestro o in via esecutiva. L'articolo 56 corrisponde, in termini di contenuto, all'attuale articolo 81 LD. I rimedi giuridici contro l'ordine di prestare garanzia, visto il loro scopo, continuano a non avere effetto sospensivo. Tale fatto non è più disciplinato espressamente, bensì risulta dall'articolo 87 capoverso 2. L'ordine di prestare garanzia vale ancora come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188982 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), contro il quale è esclusa l'opposizione sulla base dell'articolo 278 LEF.

Sezione 4: Diritto di pegno Art. 57

Contenuto del pegno

La disposizione sul contenuto del pegno corrisponde in gran parte all'articolo 82 LD sul pegno doganale. La formulazione è stata adattata al campo di applicazione del D-LE-UDSC e sono stati apportati adeguamenti redazionali al testo vigente.

Cpv. 1 Il diritto di pegno legale si applica, da un lato, alle merci soggette ai tributi che l'UDSC riscuote in virtù dell'articolo 8 e, dall'altro, alle cose che sono servite per commettere infrazioni agli atti normativi che devono essere eseguiti dall'UDSC. In quest'ultimo caso può trattarsi anche di oggetti per i quali di per sé non devono essere pagati tributi. Vi è così diritto di pegno, per esempio, anche su un veicolo che è stato utilizzato soltanto per il trasporto successivo all'interno del territorio doganale di merci precedentemente contrabbandate attraverso il confine.

Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce l'ordine in cui i vari crediti secondo l'articolo 51 devono essere estinti. Se i crediti vengono estinti soltanto parzialmente attraverso il ricavo di un pegno, ciò può avere conseguenze diverse per il debitore fiscale, sulle quali egli può però esercitare una certa influenza. Se il ricavo non copre l'intero importo dei tributi, gli interessi di mora continuano a essere dovuti sulla parte restante; se invece una multa o una parte di essa resta scoperta, il resto della multa può essere convertito in una pena detentiva sostitutiva. Nel caso in cui il debitore fiscale non decide personalmente sui crediti da estinguere, il Consiglio federale stabilisce un ordine di priorità.

Cpv. 3 82

RS 281.1

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Con il sorgere del credito da garantire sorge anche il relativo diritto di pegno. In quanto diritto di pegno legale, esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali.

Art. 58

Diritto di pegno mediante sequestro

Cpv. 1 e 2 Il diritto di pegno viene fatto valere dall'UDSC con il sequestro delle merci o delle cose in questione (cpv. 1). Ciò consiste in una presa di possesso fisica delle merci o cose oppure in un divieto di disporne. Nel secondo caso, le merci o le cose sono lasciate al proprietario, che però non può disporne né legalmente né fisicamente, e perciò non può neanche spostare le merci in un altro luogo senza il consenso dell'UDSC.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 83 capoverso 2 LD.

Cpv. 3 Il contenuto del capoverso 3 corrisponde, con adeguamenti redazionali, all'articolo 83 capoverso 3 LD. Se nel territorio doganale vengono trovate o constatate merci che si presume siano state importate illegalmente, l'UDSC le sequestra come pegno doganale e cerca di rintracciare l'avente diritto. Tuttavia, solo se il valore delle merci giustifica lo sforzo richiesto per la ricerca.

Art. 59

Restituzione delle merci sequestrate

Le disposizioni relative alla restituzione delle merci e delle cose sequestrate sono riprese dall'articolo 84 LD, in quanto si sono rivelate efficaci nella prassi.

Cpv. 1 Le merci o le cose sequestrate possono essere restituite in qualsiasi momento dietro prestazione di garanzia. Sono fatti salvi i casi in cui le cose sono state contemporaneamente sequestrate o messe al sicuro conformemente a un'altra base legale, per esempio secondo l'articolo 46 DPA come mezzi di prova in un procedimento penale amministrativo. È nell'interesse dell'autorità poter restituire le merci sequestrate il più rapidamente possibile, al fine di ridurre al minimo le spese di deposito e di manutenzione nonché il rischio di danni.

Cpv. 2 Il capoverso 2 disciplina la restituzione delle merci e cose al proprietario, se questi non è responsabile dei tributi gravanti su di esse (lett. a) né ha a che fare con eventuali infrazioni commesse con tali merci o cose oppure ha acquistato le merci e le cose in buona fede prima del loro sequestro (lett. b). In quest'ultimo caso l'onere della prova spetta al proprietario.

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Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono dei tributi Art. 60

Riscossione posticipata dei tributi

Questa disposizione corrisponde all'articolo 85 LD. L'UDSC può ritornare, entro un anno, su una decisione d'imposizione qualora constati che, in seguito a un errore dell'autorità, un tributo non è stato riscosso o è stato fissato un importo insufficiente di un tributo oppure è stato restituito un importo troppo elevato di un tributo. Il termine è rispettato se la riscossione posticipata è comunicata alla persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi entro un anno dall'emanazione della decisione d'imposizione. Per motivi legati alla certezza del diritto e all'onere della prova, ciò deve avvenire per scritto.

Quale pendant di questa norma, viene volutamente prevista la stessa durata di un anno del termine d'impugnazione per opposizioni di prima istanza volte a correggere le decisioni d'imposizione (art. 85 cpv. 1). È inoltre possibile, nell'ambito di procedure di riscossione posticipata (art. 60 D-LE-UDSC e art. 12 DPA), far valere eventuali esenzioni o agevolazioni relative ai tributi purché opportunamente comprovate. Queste novità rispondono a due esigenze di lunga data da parte dell'economia e dei partecipanti alla procedura.

Art. 61

Condono dei tributi

Cpv. 1 I cinque motivi di condono dei tributi doganali di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 2 LD vengono riformulati nella nuova disposizione e sintetizzati in quattro motivi. Questi motivi di condono valgono per tutti i tributi la cui riscossione compete all'UDSC in virtù dell'articolo 8, a condizione che il D-LE-UDSC sia applicabile (art. 4). Le attuali disposizioni sul condono contenute nei singoli atti normativi di natura fiscale sono abrogate, ad eccezione dell'articolo 64 LIVA, che continua a prevedere, per quanto riguarda l'IVA, l'insolvibilità dell'importatore come motivo supplementare.

La lettera a si riferisce a merci che nell'ambito della procedura d'imposizione sono oggetto di un controllo secondo il titolo sesto, a merci per le quali il debito fiscale è sorto condizionatamente (art. 39) nonché a merci che sono poste sotto la custodia dell'UDSC (p. es. sequestro come pegno). Il condono può essere concesso se tali merci vengono distrutte o spariscono per forza maggiore o con il consenso dell'autorità.

La lettera b si riferisce a merci che sono state importate in libera pratica nel territorio doganale, ma che devono essere distrutte totalmente o parzialmente oppure essere riesportate per decisione dell'autorità.

La lettera c disciplina, da un lato, il condono di una riscossione posticipata secondo l'articolo 12 DPA quando la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi non è colpevole dell'infrazione oggettiva (attuale art. 86 cpv. 2 LD). Il campo di applicazione della lettera c copre, dall'altro lato, anche le riscossioni posticipate ai sensi dell'articolo 60 della presente legge, ovvero quelle che si basano su un errore dell'amministrazione. In questo caso non vi è comunque alcuna colpa da parte della persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi.

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La lettera d è una clausola per i casi di rigore e corrisponde all'attuale articolo 86 capoverso 1 lettera d LD. Questa disposizione è spesso invocata nella prassi e, di conseguenza, vi è una giurisprudenza ampia e costante in merito (p. es. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7798/2015 del 19 luglio 2016) alla quale si può fare riferimento. È fondamentale rammentare che questa disposizione non deve servire a rimediare alle conseguenze finanziarie di precedenti omissioni o violazioni di obblighi nella procedura d'imposizione.

Cpv. 2 Come finora (cfr. art. 86 cpv. 3 LD), il termine per la presentazione di una domanda di condono è di un anno dalla data in cui la decisione d'imposizione o di riscossione posticipata è passata in giudicato. Per la decorrenza del termine valgono le disposizioni degli articoli 20­22a PA.

Capitolo 4: Esecuzione di crediti Art. 62

Esecuzione per debiti

La presente disposizione corrisponde all'attuale articolo 88 LD.

Cpv. 1 I crediti secondo l'articolo 51 non pagati ed esigibili devono essere riscossi dall'UDSC in via di pignoramento ai sensi dell'articolo 42 LEF se il credito non è garantito da un pegno secondo l'articolo 57 o la realizzazione del pegno dà luogo a una perdita e se il termine di pagamento concesso dall'UDSC al debitore è scaduto inutilizzato. Ciò significa che la via esecutiva è applicabile soltanto a titolo sussidiario rispetto al sequestro come pegno. I crediti devono essere riscossi in via di pignoramento anche quando i debitori sono soggetti ad esecuzione in via di fallimento (art. 43 LEF).

Cpv. 2 Se è stato dichiarato il fallimento di un debitore fiscale, l'UDSC partecipa alla procedura di fallimento in qualità di creditore di terza classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF, anche se il suo credito è garantito da un pegno secondo l'articolo 57.

L'oggetto del pegno non rientra nella massa del fallimento, ma deve essere realizzato dall'UDSC. Il ricavo deve essere detratto dal credito insinuato nella procedura di fallimento o, se supera l'importo del credito, va versato all'amministrazione del fallimento.

Cpv. 3 Le decisioni dell'UDSC passate in giudicato costituiscono un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'articolo 80 LEF.

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Cpv. 4 Se un debitore fiscale soggetto a procedura di fallimento contesta il credito dell'UDSC, la sussistenza del credito non è stabilita nella procedura di collocazione in graduatoria bensì nella procedura amministrativa. Di conseguenza, la graduazione del credito viene effettuata soltanto in presenza di una decisione relativa ai tributi passata in giudicato.

Art. 63

Realizzazione del pegno

Cpv. 1 Le condizioni per la realizzazione del pegno corrispondono a quelle previste dall'articolo 87 capoverso 1 LD. È pertanto necessario che il credito garantito sia esigibile (lett. a). Una volta emanate, le decisioni dell'UDSC relative al debito fiscale sono immediatamente esecutive; i rimedi giuridici interposti non hanno effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3). Di conseguenza, per la realizzazione del pegno secondo l'articolo 63 non è necessario che la decisione passi in giudicato. Inoltre, cumulativamente all'esecutività del credito è necessario che il termine di pagamento concesso al debitore sia scaduto inutilizzato (lett. b).

Cpv. 2 Come previsto finora dall'articolo 87 capoverso 2 LD, questa disposizione distingue due tipi di realizzazione, ossia l'incanto e la vendita a trattative private; per quest'ultima è richiesto, in linea di principio, il consenso del proprietario del pegno.

Cpv. 3 Per quanto riguarda l'incanto, l'UDSC può scegliere non solo se procedere esso stesso all'incanto o incaricare un ufficio cantonale delle esecuzioni, ma ha anche la possibilità di far realizzare il pegno da terzi. È quindi ipotizzabile rivolgersi a una casa d'aste o persino a una piattaforma di vendita online.

Nel caso in cui debbano essere venduti oggetti preziosi e di alta qualità, un incanto pubblico ufficiale convenzionale non è indicato. Per esempio, se in caso di opere d'arte costose si intende ottenere un prezzo di mercato che sia interessante sia per l'autorità fiscale sia per il debitore fiscale, è necessaria una cerchia adeguata di persone interessate. Ciò è possibile soltanto se l'incanto viene effettuato da una casa d'aste specializzata.

Per contro, per la realizzazione di oggetti di scarso valore un incanto convenzionale o una vendita a trattative private comporterebbe un onere eccessivo. Incaricando una piattaforma di vendita online, la realizzazione di tali oggetti può avvenire a costi ragionevoli.

In caso di realizzazione da parte di un ufficio cantonale delle esecuzioni, la procedura è retta per analogia dagli articoli 122­130 LEF. Rimangono poi i margini necessari

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per emanare disposizioni d'esecuzione (cfr. attuale art. 19 segg. dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 200783 sulle dogane).

Cpv. 4 Grazie al capoverso 4, l'UDSC mantiene la possibilità di realizzare immediatamente le merci esposte a rapido deprezzamento o a manutenzione costosa (come nell'attuale art. 87 cpv. 2 LD).

Cpv. 5 Il Consiglio federale ottiene la competenza di definire i dettagli dei vari tipi di realizzazione del pegno doganale, ma anche di stabilire quando si può rinunciare alla realizzazione. Inoltre è autorizzato a stabilire condizioni supplementari per la realizzazione a trattative private (lett. a). Si tratta in particolare dei casi in cui il consenso del proprietario del pegno non è necessario o non può essere ottenuto, come previsto attualmente all'articolo 221a OD (p. es. dopo una vendita all'asta senza successo o per merci o cose di poco valore, il cui proprietario non è noto).

Capitolo 5: Depositi doganali e depositi fiscali nonché negozi in zona franca di tasse e servizi di ristorazione di bordo Sezione 1: Depositi doganali Art. 64

Definizione

I depositi doganali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC, nei quali merci non in libera pratica possono essere immagazzinate a tempo indeterminato. Le merci che devono essere immagazzinate nei depositi doganali vanno assegnate alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale (art. 24 cpv. 1 lett. g).

Art. 65

Autorizzazione per la gestione di un deposito doganale

Cpv. 1­3 Per la gestione di un deposito doganale è necessaria un'autorizzazione dell'UDSC.

Oltre all'obbligo di sede o domicilio nel territorio doganale, il richiedente deve soddisfare anche diverse condizioni che si basano in parte su quelle applicabili all'operatore economico autorizzato (AEO) secondo l'articolo 35 capoverso 1. Inoltre, l'UDSC deve in particolare poter svolgere la verifica e il controllo con un proporzionato onere amministrativo. Questo requisito è soddisfatto in particolare in presenza di un numero minimo di entrate in deposito e uscite dal deposito ed è una conseguenza delle raccomandazioni formulate dal Controllo federale delle finanze (CDF) nel suo rapporto del 28 gennaio 2014 sulla valutazione «Depositi franchi doganali e depositi doganali 83

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aperti: autorizzazioni e attività di controllo»84 (di seguito: rapporto «Depositi franchi doganali e depositi doganali aperti»). Se vengono immagazzinate merci di gran consumo, come cereali, carburanti e combustibili, che, per il loro genere, vengono trasbordate di rado, deve essere possibile rinunciare a un determinato numero minimo di movimenti. Anche per le merci di valore (valori patrimoniali privati), come metalli preziosi e placcati di metalli preziosi nonché opere d'arte e oggetti di antiquariato, deve essere possibile rinunciare a un determinato numero minimo, a condizione che il modello economico del gestore preveda l'immagazzinamento come servizio per diversi clienti. Questi depositi doganali rispondono a un'esigenza dell'economia. Senza la suddetta deroga, numerosi depositi doganali non potrebbero più essere mantenuti in esercizio dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione. Per questo motivo non si dà in questo caso seguito alla richiesta formulata dal CDF.

I depositi doganali continuano a essere suddivisi in depositi doganali aperti e depositi franchi doganali. Essi hanno ora una base legale unitaria e requisiti ampiamente comuni. Un'altra novità è costituita dal fatto che deve essere presentata una dichiarazione elettronica delle merci per tutte le entrate in deposito e le uscite dal deposito; inoltre, nei depositi franchi doganali è obbligatorio tenere una contabilità del deposito per tutte le merci immagazzinate.

Cpv. 4 Un deposito franco doganale continua a essere autorizzato solo a condizione che il luogo consentito per l'immagazzinamento sia separato dal restante territorio doganale.

Per i depositi franchi doganali deve essere inoltre garantito che l'immagazzinamento sia in linea di principio garantito a chiunque alle stesse condizioni. La presente disposizione è necessaria a causa del carattere pubblico dei depositi franchi doganali; assicura la parità di trattamento degli interessati all'immagazzinamento da parte del depositario. Questi può escludere i depositanti che non si comportano correttamente in virtù di ordinamenti e regolamenti del deposito.

Art. 66

Gestore di un deposito doganale

Cpv. 1 e 2 Il gestore è la persona che dirige un deposito doganale. I suoi obblighi corrispondono agli attuali obblighi di un depositario (art. 53 cpv. 5 e art. 66 cpv. 3 LD). Egli è responsabile che durante la loro giacenza nel deposito doganale le merci non siano sottratte alla sorveglianza (cpv. 2 lett. a) e gli obblighi derivanti dall'introduzione in un deposito doganale siano rispettati (cpv. 2 lett. b).

Cpv. 3 Il gestore può accettare come depositanti solo le persone che adempiono le condizioni stabilite dal Consiglio federale per i depositanti (cfr. art. 67 cpv. 2).

84

N. della verifica 12490, consultabile all'indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Finanze pubbliche e imposte (non disponibile in italiano).

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Cpv. 4 Gli obblighi del depositario (ora gestore, vedi a tal proposito il commento all'art. 66) sono oggi disciplinati a livello di ordinanza (art. 182 OD), ma in futuro ciò deve avvenire a livello di legge. Il capoverso 4 prevede pertanto l'obbligo per il gestore di tenere un elenco dei depositanti.

Art. 67

Depositante

Cpv. 1 La definizione finora utilizzata di depositante (art. 63 cpv. 2 LD) lascia ampio margine di interpretazione. Per evitare discrepanze, la presente legge fornisce una nuova definizione. Il depositante è la persona che in un deposito doganale dispone di spazio di deposito e che decide cosa viene immagazzinato nei locali a sua disposizione. Può immagazzinare merci proprie o di terzi. Dato che i diritti e i doveri sono conferiti con l'introduzione in un deposito doganale, solo il depositante può portare merci nei locali a sua disposizione per l'immagazzinamento o può farle uscire da tali locali. Egli può delegare tali compiti ad altri.

È considerato depositante anche il gestore di un deposito doganale che immagazzina merci per conto proprio.

Cpv. 2 Al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire le condizioni per i depositanti, che, in particolare, devono avere un recapito nel territorio doganale. Viene presupposta anche l'osservanza della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale. I depositanti devono inoltre disporre di un sistema di controllo interno che consente di impedire, riconoscere e correggere errori.

Devono altresì garantire che le persone responsabili abbiano conoscenze sufficienti in merito alla destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito fiscale. Anche queste condizioni derivano dalle raccomandazioni formulate dal CDF nel suo rapporto «Depositi franchi doganali e depositi doganali aperti».

Cpv. 3 e 5 Gli obblighi del depositante nella nuova legge corrispondono fondamentalmente a quelli previsti dalla legge attuale (art. 52 cpv. 3 e art. 63 cpv. 3 LD). Egli deve adempiere gli obblighi relativi all'introduzione in un deposito doganale (cpv. 3 lett. a), tenere una contabilità elettronica delle merci immagazzinate (cpv. 3 lett. b) e garantire l'identità di tali merci (cpv. 3 lett. c).

Secondo le disposizioni attualmente in vigore, nei depositi doganali deve essere tenuto un inventario di tutte le merci immagazzinate e nei depositi franchi doganali un inventario delle merci sensibili immagazzinate (art. 56 cpv. 1 e art. 66 cpv. 1 LD). Dal momento che nei depositi franchi doganali sono immagazzinate in prevalenza merci sensibili (opere d'arte, beni culturali, oggetti d'antichità, articoli di gioielleria,
diamanti, tabacchi manufatti), già oggi vi devono essere tenuti inventari per la maggior parte delle merci. La nuova legge prevede che per tutte le merci immagazzinate debba 110 / 424

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essere tenuta una contabilità del deposito conforme alle condizioni stabilite dall'UDSC, il quale può quindi rinunciare a dislocare personale sul posto, conformemente alla sua futura strategia di controllo.

I depositi franchi doganali sono sotto osservazione a livello nazionale e internazionale. Vengono quindi inaspriti i requisiti posti agli inventari e, di conseguenza, il livello di sicurezza doganale è innalzato. La tenuta di una contabilità elettronica del deposito consente analisi dei rischi mirate. Semplici elenchi d'inventario (p. es. tabelle Excel) non sono più ammessi.

Cpv. 4 Il depositante può delegare l'adempimento degli obblighi a terzi (p. es. a una persona che dichiara le merci a titolo professionale), ma rimane responsabile nei confronti dell'UDSC del loro rispetto.

Sezione 2: Depositi fiscali Art. 68

Definizione

L'articolo 68 descrive in termini generali la funzione fondamentale dei depositi fiscali. In essi possono essere fabbricate, ottenute, gestite e lavorate nonché immagazzinate merci non imposte secondo la LImT, la LIOm o la LAlc. Come finora, i depositi fiscali servono, da un lato, ad avvicinare il più possibile l'insorgere del credito fiscale all'immissione in consumo e, dall'altro, a garantire la sicurezza fiscale.

Art. 69

Autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale

Cpv. 1­3 Per la gestione di un deposito fiscale è tuttora necessaria un'autorizzazione dell'UDSC. Oltre all'obbligo di sede o domicilio nel territorio doganale, il richiedente deve soddisfare diverse ulteriori condizioni per ottenere tale autorizzazione. I depositi fiscali sono ora suddivisi soltanto in aziende o stabilimenti di fabbricazione e depositi franchi. Le raffinerie di petrolio sono dunque classificate come stabilimenti di fabbricazione.

Inoltre, in particolare l'UDSC deve poter svolgere la verifica e il controllo con un proporzionato onere amministrativo (cpv. 3 lett. g).

Cpv. 4 Anche con il D-LE-UDSC il Consiglio federale può limitare l'immagazzinamento alle merci di proprietà del titolare dell'autorizzazione (come nel caso dell'alcol). Inoltre, in particolare nell'ambito dei tabacchi manufatti l'immagazzinamento può essere limitato a merci fabbricate o ottenute dal titolare stesso.

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Art. 70

Obbligo del titolare dell'autorizzazione

Il responsabile della gestione regolare e della sorveglianza del deposito fiscale, quindi della sua sicurezza, è il titolare dell'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale. La gestione effettiva del deposito può essere delegata a terzi, ma non la responsabilità nei confronti dell'UDSC.

Sezione 3: Negozi in zona franca di tasse e servizi di ristorazione di bordo Art. 71

Autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse

Il contenuto normativo dell'articolo 71 corrisponde in gran parte al diritto vigente (art. 17 cpv. 1 e 1bis LD). Nei negozi in zona franca di tasse degli aerodromi, le merci non in libera pratica possono essere vendute ai viaggiatori in partenza per l'estero o in arrivo dall'estero (cpv. 1). Il gestore di un simile negozio necessita di un'autorizzazione (cpv. 2). Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'autorizzazione (cpv. 3), orientandosi alle condizioni per l'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale (art. 65). Ciò comprende anche la garanzia, già prevista dal diritto attuale, delle necessarie misure di controllo e sicurezza (art. 17 cpv. 3 LD). L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione è l'UDSC, come nel caso dei depositi doganali.

Ora, correttamente, si parla di merci non in libera pratica. I viaggiatori che acquistano merci in un negozio in zona franca di tasse devono dunque dichiararle al momento dell'attraversamento del confine doganale e pagare i tributi all'importazione, a meno che queste non rientrino nelle quantità ammesse in franchigia secondo il D-LTDo e la LIVA. L'articolo 17 LD fa erroneamente riferimento a merci «in franchigia di dazio».

Nell'attuale diritto, la gestione di negozi in zona franca di tasse può essere autorizzata solo negli aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza. Secondo la nuova legge, il Consiglio federale stabilisce presso quali aerodromi possono essere autorizzati questi negozi (cpv. 3 lett. a). Deve trattarsi di aerodromi presso i quali le persone autorizzate ad effettuare acquisti possono essere identificate mediante carta d'imbarco o biglietto. Inoltre esso stabilisce, come avviene già oggi, quali merci possono essere vendute (cpv. 3 lett. b; attualmente art. 69 OD).

Art. 72

Autorizzazione per l'immagazzinamento di scorte non in libera pratica per i servizi di ristorazione di bordo

L'articolo disciplina i servizi di ristorazione di bordo. Questa disposizione corrisponde in gran parte, nel contenuto, all'articolo 17 capoverso 2 LD. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'autorizzazione che il gestore di un servizio di ristorazione di bordo deve soddisfare (cpv. 2). A tal fine si basa sulle condizioni per l'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale (art. 65). Ciò comprende anche la garanzia, già prevista dal diritto attuale, delle necessarie misure di controllo e sicurezza (art. 17 cpv. 3 LD). I servizi di ristorazione di bordo devono continuare a essere possibili solo negli aerodromi che presentano un certo volume di traffico. L'ordinanza emanata dal Consiglio federale dovrà quindi indicare, in linea con il diritto

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attuale (art. 70 OD), quali merci sono considerate scorte per i servizi di ristorazione di bordo nonché dove possono essere immagazzinate.

Titolo quarto: Misure amministrative Art. 73

Misure amministrative

Cpv. 1 La legislazione doganale e quella fiscale conferiscono diritti e doveri sia alle persone partecipanti alla procedura d'imposizione sia ad altre persone. L'UDSC può adottare misure amministrative per esempio nei confronti di responsabili dei dati, responsabili delle merci, titolari di accordi secondo l'articolo 192 capoverso 1 o di autorizzazioni rilasciate dall'UDSC che non adempiono i propri obblighi o li adempiono in misura insufficiente. Ciò riguarda soprattutto gli operatori economici autorizzati (AEO, art. 35) e i titolari di autorizzazioni relative ad agevolazioni (art. 23), di autorizzazioni per la gestione di un deposito doganale o di un deposito fiscale (art. 65 e 69) come pure di autorizzazioni che l'UDSC rilascia sulla base di atti normativi di natura fiscale e di natura non fiscale la cui esecuzione gli compete. Sono equiparate alle autorizzazioni gli impegni di garanzia (revers) depositati presso l'UDSC conformemente all'articolo 13 LImT. Con l'inserimento dei partecipanti alla procedura viene dato seguito a una richiesta formulata anche nell'ambito della consultazione, secondo cui le misure amministrative devono poter essere adottate nei confronti non solo dei titolari di autorizzazione e dei responsabili dei dati, ma anche dei responsabili delle merci.

Le misure amministrative mirano a garantire il rispetto (futuro) degli obblighi, quindi a impedire la loro violazione oppure infrazioni ad atti normativi di natura fiscale o di natura non fiscale, nonché a garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici. Il loro obiettivo è che gli interessati facciano quanto possibile per migliorare in modo duraturo la qualità delle loro attività (p. es. aumento o formazione del personale, miglioramento dei processi, aggiornamento dei software).

L'adozione di misure amministrative è giustificata non solo in caso di infrazioni agli atti normativi la cui esecuzione compete all'UDSC (lett. c). Misure amministrative possono scattare anche in caso di mancato rispetto di disposizioni procedurali, di condizioni o obblighi stabiliti o di accordi conclusi (lett. b) oppure se le condizioni per l'autorizzazione o le condizioni d'idoneità non sono più soddisfatte (lett. a). Le condizioni d'idoneità derivano in particolare dall'articolo 36 capoversi 1 e 2.

Cpv. 2 Quale misura amministrativa
l'UDSC può prima di tutto impartire ordini per garantire lo svolgimento regolare della procedura (lett. a). Inoltre può vincolare le autorizzazioni a obblighi o condizioni oppure revocarle in caso di colpa grave (lett. b). La limitazione o la sospensione di un'autorizzazione costituiscono misure più blande rispetto alla revoca. Una possibile limitazione è l'esclusione di agevolazioni correlate a un'autorizzazione, per esempio la possibilità di presentare una dichiarazione delle 113 / 424

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merci ridotta con completamento successivo secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettera b. Conformemente alla lettera c, ai responsabili delle merci o dei dati può quindi essere vietato di dichiarare merci. Se hanno commesso infrazioni gravi o ripetute ad atti normativi che l'UDSC esegue, il divieto può essere pronunciato addirittura a tempo indeterminato. Questa misura poteva essere disposta già in virtù dell'attuale articolo 109 capoverso 2 LD (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.139/2004 del 26 marzo 2004, emanata quando era ancora in vigore la vecchia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane). Dal momento che il divieto riguarda unicamente la dichiarazione delle merci e che tutte le altre attività correlate al traffico transfrontaliero delle merci non sono interessate, questa misura si differenzia dal divieto di esercizio della professione, come previsto per esempio dall'articolo 33 della legge del 22 giugno 200785 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

Titolo quinto: Diritto procedurale e protezione giuridica Capitolo 1: Diritto procedurale Art. 74

Diritto procedurale applicabile

Cpv. 1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura è retta dalla PA. Di conseguenza, nell'allegato 2 D-LE-UDSC viene modificato l'articolo 2 PA (parziale applicabilità della PA) e abrogato l'articolo 3 lettera e PA (inapplicabilità della PA per la procedura d'imposizione doganale).

Se sono emanate decisioni sulla base di altre leggi (p. es. la legislazione sulla protezione dei dati o la LTras), si applica la PA o il diritto procedurale previsto nel rispettivo atto normativo. La PA trova applicazione anche nei casi di decisioni circa atti materiali secondo l'articolo 25a PA, per esempio in relazione con l'esercizio di controlli e competenze, in linea con la prassi attuale.

Cpv. 2 Le disposizioni relative alla sospensione dei termini (art. 22a cpv. 1 PA) non si applicano alla procedura d'imposizione. Questa eccezione deriva dal fatto che trattandosi di una procedura di massa che è, in parte, in relazione temporale con il passaggio del confine, la procedura d'imposizione deve poter essere svolta rapidamente. Inoltre, questa procedura prevede termini che hanno anche una funzione di sorveglianza (p. es.

termine per il trasporto attraverso la Svizzera di merci in libera pratica, che serve a sorvegliare e garantire che durante il transito non vengano effettuate forniture nel territorio doganale). Sulla base di questi due elementi è quindi importante che i termini non vengano sospesi, per esempio durante le vacanze estive. Già l'attuale diritto doganale non prevede l'applicazione della sospensione dei termini secondo la PA ai termini nella procedura d'imposizione doganale, ma ciò sulla base dell'articolo 3 lettera e PA, il quale esclude in generale l'applicazione della PA alla procedura 85

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d'imposizione doganale. Sulla scorta del cambiamento verso la parziale applicabilità della PA (cfr. art. 2 cpv. 1bis PA nell'allegato 2), la sospensione dei termini deve essere esplicitamente esclusa per tutte le procedure d'imposizione condotte dall'UDSC, e non solo per quella d'imposizione doganale.

La regolamentazione riguarda in particolare i termini per la conclusione regolare di procedure relative alle destinazioni delle merci con debito fiscale condizionato (art. 27 segg. in combinato disposto con l'art. 39 cpv. 1; p. es. il summenzionato termine per il transito) e i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle merci periodiche o di quelle successive (art. 16 cpv. 1 lett. b e f nonché cpv. 2). Sono esclusi dalla sospensione dei termini secondo l'articolo 22a PA anche i termini relativi alla verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale nell'ambito della procedura d'imposizione (p. es. termine concesso per esprimersi in merito alla comunicata distruzione di merci in piccole quantità e di valore insignificante, cfr. art. 110 cpv. 1 lett. c) nonché i termini per concretizzare l'obbligo di collaborazione nell'ambito della procedura d'imposizione (art. 82 cpv. 1; p. es. termine per la presentazione di ulteriori documenti).

Cpv. 3 Dal momento che le disposizioni speciali del capitolo 1 sono concepite per pure procedure amministrative, le presenti disposizioni non si applicano al procedimento penale amministrativo. Questa procedura è retta piuttosto dagli articoli 193 e seguenti D-LE-UDSC e dalla DPA, il che dà i margini necessari all'introduzione del progetto Justitia 4.0. Si garantisce così che nell'ambito del procedimento penale si applichino all'UDSC le stesse regole che valgono per le altre autorità di perseguimento penale in Svizzera.

La stessa esclusione relativa al diritto procedurale applicabile riguarda le procedure di assistenza giudiziaria nazionale e internazionale. In questi casi la procedura è retta dalla rispettiva legge federale applicabile.

Cpv. 4 Anche per le procedure di assistenza amministrativa secondo gli articoli 171­181 e le indagini secondo l'articolo 199 il diritto procedurale è disciplinato diversamente. Tuttavia, a differenza del capoverso 3, qui sono escluse soltanto le seguenti disposizioni del presente capitolo, ovvero gli articoli 75­83. L'applicabilità sussidiaria della PA di cui al capoverso 1 è dunque prevista pure per l'assistenza amministrativa.

Art. 75

Procedura elettronica

Cpv. 1 Nell'ambito della strategia di e-government della Confederazione, il 1° marzo 2018 è stata resa obbligatoria la decisione d'imposizione elettronica all'importazione nel sistema d'imposizione e-dec.

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Grazie alla digitalizzazione integrale di tutte le procedure scritte relative ai tributi dell'UDSC, è possibile ottenere miglioramenti a livello di efficienza all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

Il presupposto è dichiarare di principio obbligatorio lo svolgimento elettronico di tutte le procedure scritte condotte con l'UDSC. Il Consiglio federale può prevedere, laddove necessario, eccezioni alla procedura elettronica (cfr. cpv. 2). Lo svolgimento della procedura elettronica avviene mediante il sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118.

L'accesso ai canali elettronici dell'UDSC deve essere facilitato mediante un adeguato supporto fornito ai partecipanti alla procedura, i quali devono poter utilizzare autonomamente l'offerta digitale dell'UDSC.

Cpv. 2 Il Consiglio federale deve poter stabilire eccezioni per determinate procedure scritte per le quali lo svolgimento elettronico non sembra opportuno. Si pensi, per esempio, a determinati casi nel traffico turistico (lett. a), al quale si applicano diverse forme procedurali (verbale, scritta, senza formalità). Le procedure scritte contemplate dalla presente norma devono essere svolte, per quanto possibile e opportuno, in forma elettronica anche nel traffico turistico. Tuttavia deve essere possibile prevedere eccezioni, come le attuali cassette delle dichiarazioni.

Se poi una procedura di prima istanza scritta viene svolta non elettronicamente bensì in forma cartacea, un successivo passaggio alla procedura elettronica potrebbe porre problemi, in quanto le parti non sono registrate e pertanto non possono accedere alla piattaforma. Ciò potrebbe riguardare, per esempio, la procedura d'opposizione o la procedura di ricorso interna all'amministrazione (art. 85 e 87), ma anche la consultazione degli atti. Di conseguenza, il Consiglio federale deve prevedere eccezioni alla procedura elettronica anche per i suddetti stadi procedurali.

Lo svolgimento elettronico non può essere richiesto neanche nei casi in cui l'UDSC avvia una procedura d'ufficio contro persone non registrate sulla piattaforma. Per esempio, in caso di scoperta di un contrabbandiere (lett. c).

Sono inoltre ipotizzabili disposizioni derogatorie alla procedura elettronica sulla base di trattati internazionali (p. es. libretto ATA, libretto TIR). Secondo l'articolo 3
capoverso 1 D-LE-UDSC, questi prevalgono comunque sulle disposizioni del D-LEUDSC.

Cpv. 3 Affinché la digitalizzazione nella conduzione delle procedure produca gli effetti desiderati, tutte le parti coinvolte devono ottenere vantaggi in termini di aumento di efficienza. Un fattore chiave consiste nell'evitare la discontinuità dei sistemi di trasmissione: ciò che è disponibile una volta per via elettronica deve poter essere trattato anche successivamente in maniera elettronica.

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Il capoverso 3 sancisce che da parte dell'UDSC siano garantite l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi (cfr. anche art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 18 giugno 201086 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi [OCE-PA]). Questa formulazione corrisponde a quella della legge federale del 18 giugno 202187 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (vedi anche messaggio del 20 maggio 202088 concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale). L'autenticazione fornisce la prova che una persona è effettivamente quella che dichiara di essere. Con «integrità dei dati» si intende, tra l'altro, la prova che i dati non sono stati modificati durante la trasmissione dal mittente al destinatario.

I rapidi cambiamenti tecnologici richiedono una grande capacità di adattamento da parte dell'UDSC. Per questo motivo, anche i requisiti relativi all'integrità dei dati e le altre prescrizioni tecniche per la piattaforma devono poter essere definiti e adeguati in maniera dinamica dallo stesso UDSC. Qui l'attenzione deve essere posta sui requisiti funzionali del sistema utilizzato.

Data la mole di procedure che in futuro sarà gestita attraverso la piattaforma, è importante dare la massima priorità alla facilità d'uso dei sistemi impiegati e al loro utilizzo corretto. Di conseguenza, nelle procedure con un basso rischio di dichiarazione errata delle merci e, quindi, di sottrazione dei tributi oppure nelle procedure con un esiguo importo dei tributi deve essere possibile rinunciare all'autenticazione dell'utente. Tale rinuncia comprende anche la possibilità di regolamentare l'autenticazione dell'utente soltanto con requisiti ridotti. Si tratta principalmente di procedure che possono essere svolte mediante un'applicazione mobile, per esempio la riscossione della tassa forfettaria sul traffico pesante per i veicoli immatricolati all'estero mediante l'applicazione «Via», il futuro contrassegno elettronico per la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali o la riscossione dei tributi all'importazione nel traffico turistico mediante l'applicazione «QuickZoll». In tutte queste procedure non è necessario garantire l'identità degli utenti al momento della trasmissione dei dati elettronici.

Cpv. 4 Per gli scritti in forma elettronica non è richiesta
la firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 201689 sulla firma elettronica, in quanto questa soluzione non si è mai affermata nella pratica. Dal punto di vista tecnico, l'attribuzione degli scritti può essere garantita in altri modi, dopo che le procedure elettroniche saranno gestite mediante un sistema d'informazione della Confederazione. Sono già oggi previste possibilità tecniche diverse dalla firma elettronica (cfr. art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 OCE-PA).

86 87 88 89

RS 172.021.2 RU 2021 673 FF 2020 4215 RS 943.03

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Art. 76

Modalità procedurali in caso di guasto o di inaccessibilità del sistema

Qualora, eccezionalmente, l'UDSC non fosse in grado di ripristinare il corretto funzionamento in caso di guasti o di inaccessibilità del sistema, viene applicato il processo di gestione della continuità operativa («Business Continuity Management»).

Sul piano esterno, il Consiglio federale disciplina le modalità e le alternative tecniche nel caso in cui, nonostante le garanzie tecniche e giuridiche, i sistemi elettronici non funzionino (lett. a).

Allo stesso modo, emana disposizioni per il caso in cui il sistema d'informazione dell'UDSC non sia accessibile per altri motivi, non imputabili agli utenti (lett. b). Nel caso di Internet un guasto può verificarsi ovunque nella rete. Tale guasto può avere come conseguenza che alcune persone non possono più accedere al sistema d'informazione mentre altre possono continuare ad accedervi senza problemi.

Art. 77

Carattere vincolante e attribuzione degli scritti in forma elettronica

Cpv. 1 Il contenuto di uno scritto in forma elettronica nella procedura diventa vincolante con la sua attivazione. Nella procedura elettronica questo principio vale per ogni scritto gestito nel sistema d'informazione dell'UDSC, per esempio anche per le istanze d'impugnazione o le domande di autorizzazione.

Cpv. 2 La registrazione, la lettura, la modifica e la cancellazione di uno scritto in forma elettronica sono attribuite alla persona fisica i cui dati di accesso al sistema d'informazione sono stati utilizzati a tali scopi e, in una fase successiva, eventualmente alla persona giuridica per la quale la persona fisica ha agito. Conformemente a questa disposizione, ogni titolare di dati di accesso è responsabile delle operazioni effettuate nell'ambito dei suoi diritti di utente, anche se sono state svolte da terzi.

Art. 78

Decisione automatizzata

Oltre allo svolgimento integralmente elettronico delle procedure, l'obiettivo è raggiungere il massimo grado di automatizzazione nella conduzione di tali procedure.

Le procedure o i singoli aspetti procedurali per i quali non vi è margine di giudizio o discrezionalità devono essere sbrigati in modo automatizzato, poiché le decisioni si basano su un semplice rapporto di causa­effetto. Questo avviene, per esempio, quando la valutazione dei fatti si limita ad accertare se una persona dispone o meno dell'autorizzazione necessaria. In questo caso la risposta viene già fornita attraverso una richiesta automatizzata nella banca dati delle autorizzazioni. Si tratta di una semplice decisione sì/no senza margine di discrezionalità. Il disbrigo automatico della procedura comporta la possibilità di emanare o prendere la pertinente decisione in modo automatizzato. Questa norma conferisce all'UDSC tale possibilità, purché i fatti siano chiari e l'atto normativo da applicare non gli lasci alcun margine discrezionale.

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Anche l'emanazione di decisioni d'imposizione può essere automatizzata, se è possibile valutare i fatti con semplici decisioni sì/no sulla scorta delle indicazioni contenute nel sistema d'informazione. Dal momento che non raggiungono il livello di complessità necessaria, queste decisioni non possono essere considerate decisioni individuali automatizzate ai sensi dell'articolo 21 nLPD. Quando occorrono accertamenti approfonditi dei fatti oppure valutazioni più complesse (p. es. in caso di procedure di ricorso interne all'amministrazione secondo l'art. 87 oppure di procedure concernenti l'obbligo di pagamento e restituzione secondo l'art. 12 DPA), le decisioni automatizzate non sono più possibili.

Anche le decisioni nella procedura d'opposizione possono essere automatizzate (art. 86 cpv. 2). Tuttavia, al più tardi nella procedura di ricorso interna all'amministrazione secondo l'articolo 87, l'istanza viene verificata da una persona fisica che prende anche la decisione.

Qualora in futuro diventasse possibile il trattamento automatizzato di casi complessi ai sensi della nLPD, occorrerà considerare pertinenti disposizioni complementari per l'emanazione di decisioni.

Art. 79

Notifica delle decisioni

Cpv. 1 Questa disposizione stabilisce che l'UDSC notifica per via elettronica le decisioni scritte alle parti attraverso il suo sistema d'informazione.

Sono fatte salve le procedure scritte per le quali non è prescritta la forma elettronica né dal Consiglio federale conformemente all'articolo 75 capoverso 2 né da una disposizione derogatoria di un trattato internazionale. Tali decisioni sono notificate dall'UDSC nella forma di volta in volta stabilita (di norma quella cartacea). Si applicano le disposizioni del pertinente diritto procedurale.

Cpv. 2 La procedura elettronica richiede una regolamentazione particolare relativa al momento in cui una decisione è considerata notificata.

La decisione notificata per via elettronica è considerata notificata al momento della prima consultazione tramite un canale elettronico, ma al più tardi il settimo giorno dopo che la decisione è messa a disposizione nel sistema d'informazione dell'UDSC per essere consultata. Rispetto all'attuale sistema d'imposizione e-dec, dove il termine decorre già dal momento in cui la decisione è consultabile nel sistema, il nuovo disciplinamento è più favorevole in quanto riconosce fino a sette giorni di tempo. Il termine di cui al presente capoverso è stato fissato a sette giorni in conformità alla notifica fittizia secondo l'articolo 20 capoverso 2bis PA.

Cpv. 3 I destinatari delle decisioni sono tenuti a verificare regolarmente e di propria iniziativa, durante una procedura in corso, se nel sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili nuovi documenti da consultare. La frequenza di controllo dipende dalle 119 / 424

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singole esigenze derivanti dalle relazioni d'affari tra le persone interessate e l'UDSC.

Questo obbligo scaturisce dal principio secondo cui le parti, in una relazione procedurale esistente, sono tenute ad agire in buona fede, ossia a provvedere, tra l'altro, affinché sia possibile recapitare loro i documenti delle autorità. La casella di posta in arrivo del destinatario della decisione nel sistema d'informazione dell'UDSC non è sostanzialmente altro che una cassetta delle lettere o una casella postale, semplicemente in forma elettronica. Le parti controllano a intervalli regolari se hanno ricevuto posta nella cassetta delle lettere o nella casella postale, quindi lo si può pretendere dal destinatario della decisione anche nella comunicazione per via elettronica. Nel quadro delle possibilità tecniche e reali, l'UDSC segnala ai partecipanti alla procedura la presenza di nuovi documenti con mezzi adeguati (p. es. e-mail, notifica push). Queste comunicazioni non hanno tuttavia alcun effetto giuridico e non dispensano le persone interessate dal loro obbligo legale di controllare di propria iniziativa la casella di posta elettronica.

È possibile rinunciare a tale obbligo se il destinatario non era (o non era più) tenuto ad attendersi che gli fosse recapitata una comunicazione, come nelle procedure avviate d'ufficio. In questi casi gli interessati sono informati dall'UDSC.

Art. 80

Osservanza del termine in caso di guasto o inaccessibilità del sistema

Cpv. 1 e 2 Se il sistema d'informazione dell'UDSC si guasta o non è accessibile, per motivi non imputabili agli utenti, il giorno in cui scade un termine, questo è prorogato fino al giorno successivo a quello in cui il guasto è stato riparato o il sistema è nuovamente accessibile.

Se questo giorno successivo cade in un fine settimana o in un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente. Per determinare i giorni riconosciuti festivi dal diritto cantonale fa stato il diritto del Cantone in cui ha il domicilio o la sede la persona che si appella al differimento del giorno successivo.

Cpv. 3 La persona che si appella all'inaccessibilità del sistema ai sensi di questa norma deve rendere credibile l'inaccessibilità non appena il sistema è nuovamente accessibile.

L'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC avviene generalmente via Internet.

In questo caso un guasto può verificarsi ovunque nella rete. È quindi possibile che alcune persone possano accedere al sistema d'informazione mentre altre no. Per questo motivo, è sufficiente attestare in maniera verosimile l'inaccessibilità del sistema.

Art. 81

Consultazione degli atti

La disposizione stabilisce che deve essere permessa la consultazione degli atti in forma elettronica, in linea con il principio di cui all'articolo 75 capoverso 1, secondo il quale le procedure scritte sono svolte per via elettronica.

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Se, eccezionalmente, la procedura scritta non viene svolta in forma elettronica (cfr.

art. 75 cpv. 2), neppure la consultazione degli atti avviene per via elettronica.

Art. 82

Obbligo di collaborazione nell'ambito della procedura

Cpv. 1 Secondo questa disposizione, le parti devono collaborare all'accertamento dei fatti. Il campo di applicazione dell'obbligo generale di collaborazione previsto dalla disposizione è molto ampio, ma è limitato dal principio di proporzionalità.

Pertanto, i partecipanti alla procedura devono compiere tutte le attività di collaborazione ragionevolmente esigibili nonché adeguate e necessarie ai fini di un'imposizione completa e corretta nonché di una verifica dell'osservanza degli atti normativi di natura non fiscale nel traffico transfrontaliero. La decisione sul tipo di collaborazione richiesto spetta all'UDSC.

Cpv. 2 Le parti, su richiesta dell'UDSC, devono in particolare fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché certificati concernenti le relazioni d'affari.

Art. 83

Conservazione di dati e documenti

Cpv. 1 Il diritto doganale prevede obblighi di conservazione per i documenti doganali solo dall'entrata in vigore dell'attuale legge sulle dogane (art. 41 cpv. 1 LD). In precedenza l'obbligo di conservare dati e documenti scaturiva da altri atti normativi. Il capoverso 1 della presente disposizione recepisce il principio dell'obbligo di conservazione e prevede che i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge, di un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale devono essere conservati con cura e in maniera sistematica nonché protetti da influssi dannosi. Le persone soggette all'obbligo di conservazione devono provvedere affinché i dati e i documenti possano essere, all'occorrenza, resi accessibili all'UDSC per l'intera durata del termine di conservazione.

Cpv. 2 L'attuale articolo 41 LD delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli e anche la durata della conservazione (art. 41 cpv. 2 LD). Oggi il termine di conservazione è di cinque anni nella maggior parte dei casi (art. 96 lett. d OD).

Questo termine di conservazione è ora innalzato a rango di legge e nella sostanza viene ripreso. Esso rimane dunque di cinque anni e decorre dalla conclusione della rispettiva procedura d'imposizione o di restituzione (p. es. avvenuta reimportazione o riesportazione, avvenuto conteggio nel traffico di perfezionamento, avvenuta uscita da un deposito doganale o fiscale oppure avvenuta restituzione; lett. a). L'impugnazione della decisione d'imposizione o di restituzione non impedisce la decorrenza del

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termine di conservazione. Il Consiglio federale può prevedere una durata più breve, per esempio in relazione alle merci del traffico turistico. Nei casi che non riguardano una procedura d'imposizione o di restituzione, il Consiglio federale disciplina l'inizio del termine di conservazione, anch'esso di cinque anni (lett. b). Ciò riguarda, per esempio, la procedura di rilascio di un'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale o fiscale oppure la conclusione di accordi secondo l'articolo 193.

Con il mantenimento della durata di conservazione di cinque anni (al posto di una durata di conservazione fino alla prescrizione assoluta del debito fiscale, come previsto nell'avamprogetto,) viene dato seguito a una richiesta formulata nel corso della consultazione.

Cpv. 3 Il principio dell'autodichiarazione che sta alla base del D-LE-UDSC giustifica la delega alle parti che partecipano alla procedura dei compiti inerenti alla conservazione di dati e documenti e la chiara attribuzione delle rispettive responsabilità.

La cerchia delle persone soggette all'obbligo di conservazione, i dati e i documenti da conservare e gli altri dettagli sono disciplinati già oggi a livello di ordinanza (art. 94­ 99 OD). In considerazione delle molteplici possibilità esistenti e degli sviluppi della tecnica, questa delega viene mantenuta nel nuovo diritto.

Per determinare la cerchia delle persone soggette all'obbligo di conservazione, il Consiglio federale intende basarsi sull'attuale articolo 95 OD. Questa cerchia comprende in particolare le persone soggette all'obbligo di dichiarazione, i debitori fiscali, i titolari di autorizzazioni nonché le persone che, in virtù dell'articolo 192 D-LE-UDSC, hanno concluso un accordo con l'UDSC oppure che beneficiano di agevolazioni in materia di tributi o restituzioni.

A livello di ordinanza vengono disciplinati anche i dati e i documenti da conservare.

La futura norma si baserà sull'attuale articolo 94 OD. Viene inoltre stabilito che i dati e i documenti devono essere conservati in formato digitale, sempre che non sia previsto altrimenti da un trattato internazionale o un altro atto normativo (p. es. conservazione di un documento originale). Il Consiglio federale può prevedere altresì che i dati e i documenti debbano essere resi leggibili o accessibili in tempo utile in
Svizzera e nelle enclavi doganali estere (accesso dell'UDSC). Infine sono stabilite le condizioni per la riscossione posticipata dei tributi in caso di mancato rispetto dell'obbligo di conservazione (vedi attuale art. 99 OD).

Capitolo 2: Protezione giuridica Sezione 1: Diritto applicabile Art. 84 Ove necessario, la protezione giuridica si discosta dalla procedura prevista dalla PA, al fine di garantire, da un lato, una procedura di massa efficiente e, dall'altro, uno svolgimento elettronico integrale delle procedure. Salvo disposizioni contrarie della

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presente legge, la procedura è disciplinata nella PA sia per l'opposizione secondo l'articolo 85 e seguente sia per il ricorso interno all'amministrazione secondo l'articolo 87, indipendentemente dalla forma. Le disposizioni della PA sulla procedura di ricorso di applicano per analogia anche alla procedura d'opposizione.

In singoli casi designati dalla legge non si applicano i rimedi giuridici previsti in linea di principio negli articoli 85 e seguenti D-LE-UDSC. Ciò riguarda le decisioni per le quali nella sezione 4 (rimedi giuridici in casi speciali) è previsto un rimedio giuridico a sé stante: decisioni emanate nell'ambito di un'indagine secondo l'articolo 199, di un procedimento penale amministrativo o di una procedura di assistenza giudiziaria nazionale o internazionale oppure decisioni d'accertamento emanate in virtù dell'articolo 25a PA (p. es. in relazione con l'esercizio di controlli e competenze o altri interventi che limitano i diritti fondamentali, vedi commento all'art. 88). Inoltre, alla procedura d'impugnazione in caso di ordinazioni effettuate con un nome fittizio (art. 112 cpv. 2) o di indagini in incognito in spazi virtuali (art. 206 cpv. 5) nonché di decisioni nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale (art. 181 cpv. 3) si applicano le disposizioni specifiche in materia di protezione giuridica previste dai rispettivi articoli.

Occorre infine osservare che, nell'ambito delle decisioni emanate sulla base di altre leggi (p. es. la legislazione sulla protezione dei dati o la LTras), la protezione giuridica è retta dalle pertinenti disposizioni della PA o del rispettivo diritto procedurale, in linea con la prassi attuale.

Sezione 2: Opposizione contro le decisioni d'imposizione Art. 85 e 86 Anche la protezione giuridica per quanto riguarda le decisioni d'imposizione è semplificata e uniformata. In particolare, è prevista un'unica procedura d'impugnazione in riferimento alle decisioni d'imposizione. Ciò riguarda in particolare le decisioni secondo l'articolo 22 capoverso 4. Il raggruppamento con la possibilità di opposizione permette di chiarire il rapporto tra l'attuale rettifica (art. 34 LD) e il primo rimedio giuridico interno all'amministrazione, senza limitare nel tempo o materialmente le possibilità di correzione. Con il termine per l'opposizione di un anno è stato volutamente fissato un termine lungo. In questo modo si tiene integralmente conto del postulato de Courten del 31 maggio 2017 (17.3377 «Ostacolo inutile per l'economia a causa dell'applicazione formale dei termini»)90. Inoltre, viene dato seguito a un'esigenza dell'economia, avvertita da tempo e nuovamente manifestata nel corso della consultazione, di avere più tempo a disposizione per procedere alle correzioni (vedi a tal proposito e in merito alla verifica della possibilità di porre rimedio secondo il modello del codice doganale, n. 2.1.5, pag. 19). Il termine di un anno è stato volutamente scelto in analogia all'intervallo temporale di cui dispone l'UDSC per la riscossione

90

Cfr. a tal proposito anche l'interrogazione De Courten 19.1042 «Prassi penale dell'Amministrazione federale delle dogane dannosa per l'economia. Quando intende agire il Consiglio federale?».

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posticipata (art. 60). La via della procedura d'impugnazione ordinaria offre ai partecipanti il vantaggio che in questo caso possono essere addotti, e corretti se debitamente comprovati, tutti i motivi di ricorso consueti nella procedura amministrativa (art. 49 PA). Inoltre, la procedura d'opposizione di prima istanza è gratuita (art. 89).

L'opposizione deve essere presentata per via elettronica tramite il sistema d'informazione dell'UDSC entro un anno dall'inizio del termine d'impugnazione (art. 85 cpv. 1 e 3).

Se una procedura scritta di prima istanza non viene svolta elettronicamente, bensì in forma cartacea (sulla base del diritto internazionale o dell'art. 75 cpv. 2; cfr. commento all'art. 75 cpv. 2), non si può pretendere che la procedura d'impugnazione dinanzi all'UDSC sia portata avanti esclusivamente in forma elettronica. Gli opponenti nell'ambito di queste procedure, per esempio le persone nel traffico turistico, di norma non sono registrati nel sistema d'informazione dell'UDSC; di conseguenza devono avere la possibilità di presentare la loro opposizione anche in forma cartacea. Una procedura d'opposizione svolta esclusivamente per via elettronica non può dunque essere prescritta come imperativa. Questo aspetto è stato contestato anche nell'ambito della procedura di consultazione. Le eccezioni alla procedura elettronica che il Consiglio federale deve determinare sulla base dell'articolo 75 capoverso 2 valgono pertanto anche per la procedura d'opposizione.

L'UDSC stabilisce, dopo una cernita, se l'opposizione può essere trattata in maniera automatizzata o no (art. 86 cpv. 2).

In linea di principio, le opposizioni vanno trattate in maniera automatizzata se riguardano fattispecie che non richiedono un disbrigo manuale. In generale si tratta di questioni con un margine di giudizio e di discrezionalità ridotto o inesistente, come quando gli effetti del cambiamento richiesto sono minimi (p. es. una piccola differenza dei tributi, semplici cambiamenti dei dati di base) o quando la fattispecie in questione può essere verificata con l'ausilio di una pura procedura informatizzata.

Il trattamento automatizzato delle opposizioni è finalizzato a ottenere una considerevole riduzione degli oneri amministrativi nelle operazioni di massa. L'obiettivo è quello di smaltire in maniera automatizzata e
senza complicazioni i casi trattati finora nel quadro della rettifica (art. 34 LD). Situazioni in cui le merci sono dichiarate per errore all'aliquota normale benché fossero soddisfatte le condizioni per un'imposizione all'aliquota preferenziale oppure in cui come destinazione delle merci è indicata l'importazione in libera pratica anziché l'importazione per l'ammissione temporanea possono essere corrette mediante opposizione. Con il trattamento automatizzato l'opponente ha il vantaggio di ottenere subito una decisione e di avere quindi l'immediata certezza del diritto, senza dover affrontare una lunga procedura d'impugnazione.

Nella procedura d'opposizione devono ora essere trattati anche quei casi a cui si applicava finora la procedura dell'imposizione provvisoria secondo l'articolo 39 LD o l'articolo 93 OD. In mancanza di informazioni o di documenti che il responsabile delle merci o il responsabile dei dati non riesce a fornire entro breve tempo (p. es. prove dell'origine), l'UDSC deve procedere, come finora, imponendo le merci all'aliquota più elevata applicabile al loro genere e informando la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi che può contestare la decisione in via d'opposizione. Anche in vista di queste novità, è stato appositamente scelto un lungo termine di opposizione. Qualora 124 / 424

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una volta le informazioni o i documenti necessari non fossero disponibili per tempo, nell'ambito della procedura d'opposizione possono essere concessi termini supplementari.

La comunicazione successiva, mediante opposizione, di un fatto rilevante ai fini dei tributi può avere l'effetto di un'autodenuncia non punibile secondo l'articolo 197, ma solo se l'UDSC non è ancora a conoscenza del fatto. Anche le autodenunce di questo genere possono essere trattate in maniera automatizzata.

Quale misura accompagnatoria alle menzionate possibilità di opposizione, l'UDSC sottopone le opposizioni a esame della plausibilità e a un'analisi dei rischi, così come avviene per la dichiarazione delle merci, al fine di effettuare una cernita in merito alla possibilità di un loro trattamento automatizzato (art. 86 cpv. 1). Questo permette di prevenire qualsiasi abuso sistematico nel trattamento automatico dell'opposizione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo se ha per oggetto il debito fiscale (art. 85 cpv. 2).

Sezione 3: Ricorso interno all'amministrazione Art. 87 Contro le decisioni su opposizione dell'UDSC e le decisioni dell'UDSC diverse da quelle d'imposizione può essere fatto ricorso presso l'UDSC entro 60 giorni dalla notifica (cpv. 1). Le «decisioni dell'UDSC diverse da quelle d'imposizione» comprendono tutte le decisioni emanate dall'UDSC, ad eccezione di quelle per le quali è previsto un rimedio giuridico specifico secondo gli articoli 88, 112 capoverso 2, 181 capoverso 3 o 206 capoverso 5 (vedi anche il commento all'art. 74 cpv. 1). Tra le altre decisioni dell'UDSC ai sensi del presente articolo per le quali è previsto direttamente il ricorso interno all'amministrazione rientrano, in particolare, le autorizzazioni, le decisioni di riscossione posticipata (art. 60 D-LE-UDSC o art. 12 DPA) come pure le decisioni di condono secondo l'articolo 61. Queste decisioni sono di norma basate su una fattispecie esaminata caso per caso, pertanto attuare una procedura d'opposizione automatizzata, concepita per le decisioni di massa, porterebbe soltanto a un allungamento artificiale dei tempi del rimedio giuridico. In questi casi è dunque giustificato prevedere direttamente la procedura di ricorso interna all'amministrazione.

Per consentire l'ulteriore sviluppo dell'UDSC, nel D-LE-UDSC si è volutamente rinunciato a introdurre disposizioni organizzative. Ciò implica che il servizio competente per il trattamento del ricorso all'interno dell'UDSC non viene precisato a livello di legge. Tuttavia, come emerge dal tenore del capoverso 1, si tratta necessariamente di un ufficio che nell'istanza precedente non si è occupato della procedura di emanazione della decisione impugnata mediante ricorso o della decisione su opposizione.

Nell'ambito dello sviluppo dell'UDSC deve dunque essere designato al suo interno un ufficio che possa decidere autonomamente e oggettivamente in merito ai ricorsi, in analogia all'attuale autorità di ricorso interna all'amministrazione.

Questo ufficio all'interno dell'UDSC riceve i ricorsi per via elettronica e notifica le decisioni sempre per via elettronica (cpv. 3). A tal proposito si rinvia ai commenti 125 / 424

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all'articolo 75 capoverso 2 e all'articolo 85 D-LE-UDSC. Passare a una procedura elettronica non è sempre opportuno fintanto che la procedura di prima istanza e la procedura d'opposizione sono condotte in forma cartacea. Per questo motivo il Consiglio federale stabilisce, sulla base dell'articolo 75 capoverso 2 D-LE-UDSC, i casi in cui è possibile rinunciare alla forma elettronica nella procedura di ricorso interna all'amministrazione.

Anche i ricorsi non hanno effetto sospensivo se hanno per oggetto il debito fiscale o la garanzia del credito fiscale (cpv. 2).

Sezione 4: Rimedi giuridici in casi speciali Art. 88 L'articolo 88 prevede diversi casi in cui i consueti rimedi giuridici sanciti dal D-LEUDSC (art. 85 segg.) non trovano applicazione. Ciò riguarda innanzitutto le decisioni d'accertamento circa atti materiali emanate in virtù dell'articolo 25a PA (cpv. 1 lett. a) nonché le decisioni che l'UDSC emana nell'ambito di un'indagine secondo l'articolo 199 (cpv. 1 lett. b). In entrambi i casi si applicano i rimedi giuridici conformemente al capo terzo della PA, pertanto tali decisioni possono essere impugnate interponendo ricorso direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Inoltre, sulla base dell'imperativo di celerità sancito nel diritto penale per le seguenti decisioni emanate nell'ambito di un procedimento penale amministrativo è prevista una disposizione derogatoria in merito alla protezione giuridica interna: le decisioni circa gli obblighi di pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 DPA, le decisioni d'accertamento concernenti le basi di calcolo dei tributi o della classificazione tariffale nonché gli ordini di prestare garanzia secondo l'articolo 86 e le decisioni circa il sequestro come pegno secondo l'articolo 58. Conformemente alle regole generali sancite nella PA, anche queste decisioni possono essere impugnate direttamente interponendo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cpv. 1 lett. c). Il ricorso contro un ordine di prestare garanzia e contro una decisione circa il sequestro come pegno non ha effetto sospensivo (cpv. 3), il che significa che le decisioni possono essere eseguite immediatamente. Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall'attuale diritto doganale (art. 81 cpv. 2 LD e art. 215 OD).

Per le altre decisioni che l'UDSC emana nell'ambito di un procedimento penale amministrativo e in virtù della DPA, i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della DPA (cpv. 2). È fatta salva la procedura d'imposizione che termina con la notifica della decisione d'imposizione. A tale procedura trovano tuttora applicazione il diritto procedurale secondo gli articoli 74 e seguenti e i rimedi giuridici interni secondo gli articoli 85 e seguenti, anche se un procedimento penale amministrativo è stato avviato già prima della conclusione della procedura d'imposizione.

I consueti rimedi giuridici
previsti dal D-LE-UDSC (art. 85 segg.) non si applicano neppure alle decisioni dell'UDSC emanate nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria nazionale o internazionale. In questi casi i rimedi giuridici sono retti piuttosto dalla legge federale applicabile (cpv. 4).

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Altri articoli della presente legge prevedono procedure di ricorso che derogano agli articoli 85 e seguenti: l'articolo 112 (ordinazioni effettuate con un nome fittizio), l'articolo 207 capoverso 5 (indagine in incognito in spazi virtuali) e l'articolo 181 capoverso 3 (rimedi giuridici nella procedura di assistenza amministrativa internazionale).

Nei suddetti casi si applicano le apposite disposizioni specifiche in materia di protezione giuridica.

Sezione 5: Spese e indennità Art. 89 L'UDSC non riscuote emolumenti nella procedura di emanazione di decisioni d'imposizione, compreso il rilascio di autorizzazioni secondo l'articolo 24 capoverso 4, nel quadro della sua attività ordinaria. Tale procedura è dunque gratuita, così come avviene finora (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 4 aprile 200791 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini). Le procedure d'opposizione in parte previste dagli attuali atti normativi sono soggette a spese in alcuni casi ed esenti da spese in altri, a causa dei diversi disciplinamenti. La nuova procedura d'opposizione automatizzata è sempre gratuita.

In nessuna delle procedure menzionate sono assegnate spese ripetibili.

Titolo sesto: Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto Le disposizioni del titolo sesto corrispondono ampiamente alla regolamentazione prevista dalla LD (art. 36 cpv. 1­3, art. 100 cpv. 1 LD). L'UDSC garantisce la sicurezza globale al confine per l'economia, la popolazione e lo Stato. In tale contesto funge da filtro controllando non soltanto le merci e i mezzi di trasporto, ma anche le persone che potrebbero mettere in pericolo l'economia, la popolazione o lo Stato. Si tratta, per esempio, di persone che intendono entrare illegalmente nel territorio doganale o che sono intenzionate a commettervi un'attività criminale. La presente regolamentazione relativa al territorio di controllo e all'oggetto del controllo riflette il mandato dell'UDSC e rispetta la sovranità cantonale in materia di polizia.

Art. 90

Territorio di controllo

Cpv. 1 Per adempiere i suoi compiti definiti negli articoli 7 e seguenti, l'UDSC effettua controlli di merci, persone e mezzi di trasporto innanzitutto al confine doganale e nell'area di confine. L'area di confine e l'area d'impiego sono definite, come finora, negli accordi amministrativi stipulati con i Cantoni (cfr. art. 11). I controlli possono essere effettuati, per esempio, su strade, terreno interstiziale, linee ferroviarie, vie navigabili, aeroporti o aerodromi.

91

RS 631.035

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Relativamente ai controlli delle persone fisiche è fatta salva, come finora, la legge federale del 16 dicembre 200592 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Le disposizioni del diritto Schengen93 concernenti la soppressione dei controlli sistematici alle frontiere interne hanno come conseguenza il fatto che i controlli delle persone effettuati presso tali frontiere e nell'area di confine sulla base della legislazione doganale non hanno gli stessi effetti di un controllo sistematico alla frontiera secondo il regolamento (UE) 2016/39994 (di seguito: codice frontiere Schengen).

I controlli delle persone che l'UDSC svolge basandosi sulla legislazione sugli stranieri non sono disciplinati in questa sede. Tuttavia, per ragioni di completezza, occorre fare riferimento ai controlli ai confini basati su tale legislazione che l'UDSC esegue attualmente presso alcune frontiere esterne in virtù di accordi stipulati con singoli Cantoni, tra cui presso due dei tre maggiori aeroporti svizzeri. Questi controlli non rientrano tra i compiti originari dell'UDSC in senso stretto, tuttavia costituiscono, nell'attuale contesto di sicurezza, un importante elemento qualitativo e quantitativo per la sicurezza delle frontiere esterne Schengen e la sicurezza interna della Svizzera. Nel contempo si tratta, a differenza di altri compiti di polizia che l'UDSC svolge per alcuni Cantoni (cfr. art. 10), di un'attività altamente specializzata per la quale sono necessarie risorse importanti in termini di ampiezza e professionalità.

Cpv. 2 Il capoverso 2 sottolinea la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Conferisce all'UDSC un diritto di controllo nel territorio doganale solo laddove gli compete (p. es. un controllo delle persone secondo l'art. 91 lett. b può essere effettuato al di fuori dell'area di confine se un atto normativo o un accordo cantonale attribuisce all'UDSC le necessarie competenze). In altre parole, l'articolo 90 D-LEUDSC non costituisce un ampliamento territoriale delle competenze in materia di controlli.

Lett. a A complemento del principio di cui al capoverso 1, l'UDSC può effettuare, nel territorio doganale, controlli concernenti il corretto adempimento dell'obbligo vincolante di dichiarazione delle merci e verificare il debito fiscale. Si tratta di un compito originario ed
esclusivo dell'UDSC. Il controllo del traffico delle merci non deve limitarsi al confine doganale o all'area di confine. Questo capoverso corrisponde esattamente all'attuale norma enunciata nell'articolo 30 capoverso 1 LD.

L'obiettivo di questi controlli a posteriori nel territorio doganale (cfr. art. 30 LD) è quello di verificare il rispetto dell'obbligo di dichiarazione. Se la prova dell'osservanza non viene fornita, l'UDSC può avviare un procedimento penale amministrativo.

Spesso tali controlli riguardano l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione per i 92 93

94

RS 142.20 Vedi p. es. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

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mezzi di trasporto. Le omissioni sono facilmente rilevabili in caso di immatricolazione all'estero.

Lett. b La lettera b costituisce la base legale per effettuare controlli al domicilio delle persone fisiche e giuridiche che sono o erano soggette all'obbligo di dichiarazione oppure che sono titolari di un'autorizzazione o di un accordo secondo la presente legge. Ciò concerne, per esempio, gli spedizionieri al confine, i gestori di depositi doganali o le imprese che allestiscono un rendiconto periodico (p. es. nel traffico di perfezionamento) oppure completano periodicamente la dichiarazione delle merci ridotta (secondo l'art. 23 cpv. 1 lett. b). Deve essere possibile effettuare al domicilio anche i controlli dello scopo d'impiego delle merci assegnate alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea o i controlli dei conteggi nell'ambito delle destinazioni delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e dell'esportazione per il perfezionamento passivo. I controlli al domicilio vengono effettuati anche presso le persone aventi diritto alla restituzione nel territorio doganale. Questo capoverso corrisponde all'attuale norma dell'articolo 31 capoverso 1 LD.

Lett. c A complemento del capoverso 1, l'UDSC deve inoltre poter controllare le persone, le merci e i mezzi di trasporto anche nel territorio doganale, laddove la dichiarazione delle merci diventi vincolante nel territorio doganale.

Lett. d Infine, l'UDSC effettua altri controlli nel territorio doganale, sempre che ciò gli competano in virtù di un pertinente atto normativo oppure i Cantoni gli abbiano delegato la relativa competenza sulla base degli accordi cantonali secondo l'articolo 10 D-LEUDSC (finora art. 97 LD).

Le competenze delegate sulla base di accordi cantonali conformemente alla lettera d riguardano, per esempio, il disbrigo di segnalazioni di ricerca o la denuncia secondo il diritto di procedura penale di reati di lieve entità, in particolare negli ambiti della migrazione, degli stupefacenti, delle armi e della circolazione stradale.

Cpv. 3 I controlli dell'UDSC al di fuori del territorio doganale (p. es. all'estero) sono disciplinati unicamente dal diritto internazionale (p. es. pattuglie miste composte da personale svizzero e personale degli Stati limitrofi).

Art. 91

Oggetto del controllo

In riferimento all'esecuzione della presente legge, l'UDSC può, in linea di principio, effettuare controlli su tutte le merci che sono state portate o devono essere portate oltre il confine doganale. Tra questi si annovera anche il controllo dell'imposizione per i mezzi di trasporto.

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I controlli comprendono anche le merci soggette a un tributo nazionale. I veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante devono essere quindi controllati per accertare che non vi siano stati montati dispositivi tecnici in grado di influenzare il calcolo della tassa (software per eludere i controlli, manipolazione degli apparecchi di rilevazione della distanza percorsa ecc.).

Inoltre, l'UDSC può controllare le persone sospettate: ­

di portare con sé merci che devono essere dichiarate e merci la cui importazione o esportazione è vietata,

­

di entrare illegalmente nel territorio doganale, o

­

di avere commesso reati nel territorio doganale oppure di entrare nel territorio doganale o uscire da esso per commettere reati.

In tal modo l'UDSC contribuisce alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale nonché alla salvaguardia della sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.

I controlli devono riguardare anche il rispetto delle autorizzazioni e degli accordi secondo la presente legge (p. es. osservanza dell'impiego autorizzato per le merci assegnate alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea o degli oneri imposti). Per quanto riguarda i titolari di un'autorizzazione e le persone che hanno concluso un accordo, i controlli devono essere possibili anche se non sono (ancora) state dichiarate merci (p. es. controlli dei processi presso i gestori di depositi doganali).

Art. 92

Controllo automatizzato

Lo scopo del controllo automatizzato è sgravare i collaboratori dell'UDSC dal lavoro amministrativo, affinché possano essere impiegati per controlli fisici mirati.

Nel traffico autorizzato delle merci si ricorre prevalentemente al controllo automatizzato.

Per quanto riguarda invece il traffico delle persone, il controllo automatizzato può avvenire, per esempio, ricorrendo a varchi automatici negli aeroporti o ad applicazioni mobili che permettono, tra le altre cose, di verificare l'identità delle persone o di consultare banche dati nazionali e internazionali.

Grazie al controllo automatizzato è in particolare possibile: ­

verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni o dei necessari diritti nonché il rispetto delle limitazioni quantitative (controllo dei contingenti);

­

garantire l'esecuzione dei controlli precedenti (p. es. controlli veterinari di confine in caso di importazione di prodotti animali da Paesi terzi);

­

verificare la commerciabilità delle merci (p. es. verifica del rispetto dei divieti d'importazione o dei requisiti di conformità);

­

effettuare la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico (AFV);

­

verificare l'identità delle persone sulla base dei documenti di viaggio o dei dati biometrici;

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verificare la validità e l'autenticità dei documenti;

­

verificare il rispetto delle condizioni d'entrata e di soggiorno;

­

verificare la presenza di persone e cose segnalati per la ricerca.

Il controllo automatizzato avviene confrontando i dati forniti con quelli presenti in altre fonti di dati elettroniche. Il confronto può avvenire nel sistema dell'UDSC (p. es.

dati di base) o, soprattutto per quanto riguarda gli atti normativi di natura non fiscale, nei sistemi d'informazione delle autorità competenti.

Se una volta effettuato il controllo automatizzato vi è il sospetto che la presente legge oppure atti normativi di natura fiscale o di natura non fiscale non sono stati rispettati, l'UDSC adotta una o più delle misure menzionate nel capoverso 2. La sorveglianza secondo il capoverso 2 lettera a è per esempio opportuna se le merci devono essere condotte presso un punto di controllo di un altro ufficio federale (p. es. posto di controllo protezione delle specie).

Nella maggior parte dei casi, un controllo automatizzato a seguito del quale è stata constatata un'irregolarità o è emerso il sospetto di un'irregolarità porta a un controllo fisico («semaforo rosso»).

Poiché il controllo automatizzato viene effettuato dopo l'attivazione della dichiarazione delle merci, e quindi dopo che essa è diventata vincolante, un'irregolarità constatata nel traffico delle merci può avere delle conseguenze per i partecipanti alla procedura.

In alcuni casi, soprattutto se i documenti necessari all'imposizione definitiva mancano nel momento in cui le merci sono portate oltre il confine, l'UDSC può decidere la liberazione delle merci sottoponendole a oneri («semaforo arancione») e concedere così la possibilità di migliorare, dal punto di vista formale, la dichiarazione delle merci entro un termine stabilito. Per esempio, nel caso di merci esenti da dazio secondo l'articolo 5 D-LTDo, i documenti comprovanti che sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione possono essere presentati a posteriori.

Art. 93

Controllo fisico

Cpv. 1 I controlli fisici richiedono un intervento umano. Tra questi si annoverano, oltre ai controlli materiali, per esempio anche i controlli di documenti e i controlli aziendali.

L'UDSC effettua, a propria discrezione, controlli completi o a campione. In questo modo dispone della competenza necessaria per reagire con rapidità al mutare della situazione ai confini nazionali. Esso controlla inoltre in modo previdente e tempestivo il confine doganale e il traffico transfrontaliero di persone, merci e mezzi di trasporto.

I collaboratori dell'UDSC dispongono dei mezzi tecnici ausiliari e d'impiego necessari per effettuare controlli efficaci ed efficienti. I controlli sono finalizzati soprattutto a lottare contro il contrabbando, la migrazione illegale, la criminalità e il terrorismo nonché a garantire la corretta imposizione e l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale.

Il controllo fisico disciplinato nel presente articolo è avviato:

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­

in modo automatizzato sulla base dell'interazione tra dati, sensori e algoritmi;

­

in funzione di considerazioni dettate dall'esperienza (sulla base dei rischi o delle regole);

­

in modo casuale;

­

in modo mirato nel singolo caso (sulla base di considerazioni dettate dall'esperienza).

L'avvio automatizzato dei controlli fisici avviene, per esempio, sulla base dell'impiego di mezzi tecnici ausiliari come le telecamere AFV oppure di misurazioni o verifiche con apparecchi a raggi X (radiazioni, massa ecc.). Contemporaneamente, i collaboratori dell'UDSC hanno anche la possibilità di effettuare un controllo fisico senza che prima vi sia stato un controllo automatizzato. I controlli possono infatti essere effettuati sulla base di considerazioni dettate dall'esperienza dei collaboratori, per esempio se scoprono delle discrepanze.

I controlli effettuati in modo casuale possono coinvolgere anche merci, persone o mezzi di trasporto classificati come non critici sulla base dei dati disponibili. Questi controlli a campione sono effettuati a scopo di individuazione (scoperta di merci e persone presenti illegalmente nonché di eventuali errori e irregolarità) e prevenzione (evitare errori e omissioni).

Il controllo di una persona può essere effettuato in maniera mirata nel singolo caso, per esempio in base a una segnalazione della polizia.

L'UDSC deve tenere conto delle competenze cantonali sia per quanto riguarda i controlli delle persone effettuati nell'area di confine, di cui devono occuparsi di comune accordo la Confederazione e i Cantoni di confine (cfr. art. 9 cpv. 2 LStrI), sia per quanto riguarda la verifica successiva delle infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (cfr. art. 3 seg. dell'ordinanza del 28 marzo 200795 sul controllo della circolazione stradale).

I Cantoni possono invece trasferire alla Confederazione le loro competenze (controllo, perseguimento penale) mediante un accordo cantonale (cfr. art. 10 D-LE-UDSC, corrispondente all'art. 97 LD). In questo modo anche per questi controlli la competenza passa nelle mani dell'UDSC. I rapporti relativi ai risultati dei controlli avvengono nell'apposito sistema dell'UDSC. Sulla base di questi risultati, l'UDSC presenta una denuncia all'autorità competente.

I controlli secondo il capoverso 1 possono essere effettuati in maniera mirata ed efficace con il supporto di un'infrastruttura informatica moderna: ciò permette di aumentare la disponibilità delle informazioni e migliorare la qualità dei dati, a favore dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli. Contemporaneamente si riescono a liberare risorse umane che altrimenti
dovrebbero dedicarsi a compiti amministrativi e che ora invece possono occuparsi di altri compiti. Queste risorse sono utilizzate, per esempio, per adeguare il numero dei controlli all'aumento del traffico transfrontaliero. Anche eventuali situazioni straordinarie che interessano il traffico delle persone o la migra-

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RS 741.013

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zione possono essere affrontate con maggiore efficacia ed efficienza. L'UDSC dispone in tal modo di un margine di manovra ottimale per poter reagire con rapidità e competenza alle sfide future nell'ambito dei controlli.

Con il postulato Romano del 21 marzo 2019 (19.3290 «Rapporto sugli scenari futuri di controllo delle frontiere nazionali e su eventuali modifiche legislative necessarie»), nel frattempo tolto dal ruolo, il Consiglio federale era stato incaricato di elaborare un rapporto che presenti i progetti in corso e gli scenari a medio termine relativi al controllo dei confini nazionali. Il Consiglio federale aveva a suo tempo proposto di respingere il postulato, adducendo a motivazione il fatto che esso è già adempiuto con la strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere «IBM 2027» (IBM = Integrated Border Management), subentrante alla strategia adottata nel 2012, e con il messaggio relativo alla revisione del diritto doganale. La presente revisione di legge tiene conto di quanto richiesto dall'autore del postulato. Si rinuncia pertanto all'elaborazione di un ulteriore rapporto sull'attività di controllo dell'UDSC.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, come le procedure da seguire e la portata dei controlli. Per quanto riguarda l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale, l'UDSC effettua controlli al confine e nell'area di confine, con la possibilità di essere supportato da specialisti di altre autorità competenti in caso di controlli mirati e limitati nel tempo. I servizi specializzati di altre unità amministrative intervengono quando i controlli hanno una portata che va oltre il semplice controllo a campione basato sui rischi e richiedono conoscenze specialistiche (p. es. per l'esecuzione di disposizioni di diritto veterinario [servizio veterinario di confine] o della normativa relativa allo standard ISPM 1596 [specialisti dell'Ufficio federale dell'ambiente, UFAM]).

Cpv. 2 Il capoverso 2 si differenzia dalla DPA, la quale prevede semplici controlli di routine o a scopo preventivo.

I controlli al domicilio avvengono in funzione dei rischi e sono controlli completi; essi garantiscono la correttezza della riscossione e della restituzione dei tributi nonché il rispetto degli obblighi (accordi, autorizzazioni ecc.). Possono essere effettuati in qualunque momento e senza preavviso, come avviene già oggi.

Art. 94

Accertamento dei fatti durante i controlli delle merci

Le merci possono essere oggetto di controlli completi. Nell'ambito del controllo l'UDSC può eseguire tutte le operazioni necessarie per l'accertamento dei fatti. In particolare è autorizzato a prelevare campioni o modelli e a eseguire analisi chimico­ tecniche. Se non dispone delle particolari conoscenze specialistiche, l'UDSC può rivolgersi ad altri organi. Ciò riguarda, per esempio, l'analisi dei campioni e modelli nonché la classificazione tariffale di prodotti, che richiedono il ricorso all'Istituto fe-

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ISPM 15 = «International Standard for Phytosanitary Measures Nr. 15»; maggiori informazioni a tal proposito sono consultabili all'indirizzo www.bafu.admin.ch > Temi > Bosco e legno > Informazioni per gli specialisti > Strategie e misure della Confederazione > Imballaggi di legno ­ ISPM 15.

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derale di metrologia (METAS). Il coinvolgimento del METAS è in particolare menzionato in questa sede dato che la trasmissione dei dati a detto Istituto è anch'essa disciplinata a livello di legge, sempre che riguardi segreti d'affari e di fabbricazione (cfr. art. 143 cpv. 1, che rimanda alla presente disposizione).

In generale, nell'ambito dell'accertamento dei fatti l'UDSC deve tenere in considerazione il principio di proporzionalità e gli standard usuali del settore.

Art. 95

Controllo parziale durante i controlli delle merci

Il risultato di un controllo parziale vale per tutte le merci dello stesso genere designate nella dichiarazione delle merci. Se una persona interessata da un controllo non è d'accordo con tale principio, può chiedere un controllo completo. Ciò corrisponde alla regolamentazione attuale (art. 37 cpv. 1 LD).

Art. 96

Spese e indennità durante i controlli fisici delle merci

Cpv. 1 I controlli corretti, ovvero effettuati con la massima diligenza e limitati allo stretto necessario, non comportano alcun obbligo di indennizzo a carico della Confederazione. Questo corrisponde al principio confermato dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati accogliendo, rispettivamente il 22 settembre 2016 e il 28 febbraio 2017, la mozione Ettlin modificata del 17 dicembre 2015 (15.4153 «Addossamento ingiustificato delle spese sui clienti in ambito doganale»): la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve farsi carico delle spese per la visita (ora: controllo) delle merci.

Cpv. 2 La mozione Ettlin modificata (vedi sopra) prevede, per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, la possibilità di non addebitare separatamente al cliente le spese del controllo ma di farle rientrare nelle spese generali d'imposizione. Secondo le Camere federali, le spese legate a tali controlli vanno di conseguenza integrate nelle spese generali di trasporto e d'imposizione e addossate a tutti i clienti, diventando così di fatto parte delle spese complessive. Con «persona soggetta all'obbligo di dichiarazione» si intendono in questo caso gli spedizionieri, che la presente legge definisce «responsabili dei dati» (art. 6 lett. j). Le Camere federali vogliono in tal modo dare alla Posta la possibilità di modificare il sistema attualmente in vigore che prevede l'addossamento delle spese sostenute per i singoli controlli ai clienti interessati, un fatto questo che è percepito come iniquo soprattutto nel caso dei piccoli invii.

Il capoverso 2 attua la mozione Ettlin modificata. Il responsabile dei dati (segnatamente la Posta) può integrare un importo forfetario per le spese del controllo fisico nelle spese di trasporto e nelle altre spese di spedizione.

Art. 97

Obbligo di collaborazione durante i controlli

Oltre all'obbligo di collaborazione nel quadro della procedura secondo l'articolo 82 D-LE-UDSC, vi è anche un obbligo di collaborazione durante i controlli.

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Le persone interessate da un controllo hanno l'obbligo di collaborare durante lo stesso, secondo le modalità richieste dall'UDSC. Solo così il controllo può essere effettuato in modo efficiente e mirato. L'obbligo di collaborazione deve essere inteso in senso molto ampio. Esso prevede, tra le altre cose, l'obbligo di fornire tutte le indicazioni in merito a persone, merci e mezzi di trasporto. Devono inoltre essere presentati o trasmessi tutti i necessari documenti di scorta. Quelli correlati alla dichiarazione delle merci devono contenere indicazioni sull'ammissibilità della destinazione delle merci o sulla natura e la provenienza delle merci, laddove ciò sia necessario per l'imposizione (fattura, certificati d'origine, liste di carico, lettere di vettura, certificati di peso e simili). Come già nel diritto attualmente in vigore, il Consiglio federale preciserà a livello di ordinanza i documenti di scorta necessari (cfr. attuale art. 25 LD e art. 80 OD). È richiesto solo ciò che è importante per l'imposizione. Per quanto riguarda l'obbligo di aprire contenitori, merci e mezzi di trasporto, l'obbligo di collaborazione vuole che le merci e i bagagli designati vengano scaricati, portati nel luogo di controllo, tolti dall'imballaggio e pesati a proprio rischio e spese e che venga fatto tutto quanto necessario per la verifica, secondo gli ordini dell'UDSC (per le disposizioni attualmente in vigore cfr. art. 36 LD e art. 91 OD). Terminato il controllo, i contenitori, le merci e i mezzi di trasporto devono essere eventualmente reimballati o richiusi e portati via. Inoltre, se richiesti, devono essere trasmessi dati, presentati libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché certificati concernenti le relazioni d'affari.

Infine, l'obbligo di collaborazione prevede anche che venga consentito l'accesso a locali e impianti, merci, mezzi di trasporto, documenti, apparecchi, dati e sistemi. La collaborazione riguarda soltanto il controllo. I diritti di un imputato nel procedimento penale non sono toccati.

Art. 98

Ponderazione dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale

Qualora non sia possibile un controllo automatizzato, l'UDSC effettua controlli fisici in funzione dei rischi. La portata della fornitura di prestazioni in caso di compiti d'esecuzione di natura non fiscale dipende dalle risorse di personale disponibili presso l'UDSC.

Se la quota dei controlli non è stabilita in un atto normativo di natura non fiscale o in disposizioni di diritto internazionale, la decisione se e, in caso affermativo, quando effettuare un controllo spetta esclusivamente all'UDSC nell'ottica della ponderazione basata sui rischi. Il controllo del traffico di persone e merci attraverso il confine doganale è da sempre l'attività principale dell'UDSC. Esso è quindi l'organo più adatto per decidere quando e come eseguire gli atti normativi.

A tal fine l'UDSC pondera i compiti d'esecuzione di natura non fiscale (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce il quadro della ponderazione (cpv. 2). Sulla scorta della ponderazione annuale definita d'intesa con le autorità competenti, l'UDSC, in occasione di ogni singolo controllo nell'ambito dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale, procede basandosi sui rischi.

Cpv. 1 Conformemente al capoverso 1, l'UDSC pondera i compiti d'esecuzione di natura non fiscale.

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La decisione relativa a quali compiti di natura non fiscale sono prioritari o godono di una ponderazione più elevata rispetto ad altri dipende talvolta da ragioni politiche. I criteri di ponderazione dei rischi si basano su vari aspetti, come il pericolo (tra l'altro il potenziale pericolo per le persone e l'ambiente, la reputazione della Svizzera o gli obblighi internazionali, la tutela della proprietà, la sensibilità politica e la sensibilità dell'opinione pubblica), la vulnerabilità o le ripercussioni di un evento nonché le possibilità d'intervento dell'UDSC.

Cpv. 2 Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce il quadro della ponderazione.

Gli ambiti d'esecuzione derivanti dagli atti normativi di natura non fiscale sono ponderati secondo tre livelli. Oltre ai summenzionati criteri del pericolo, della vulnerabilità o delle ripercussioni di possibili eventi e delle possibilità d'intervento dell'UDSC, ai fini della classificazione sono determinanti anche le quote dei controlli già stabilite, le considerazioni dettate dall'esperienza e l'attuale analisi dei rischi. La ponderazione elaborata e motivata dall'UDSC è concordata con le autorità competenti.

Per la ponderazione vale quanto segue: ­

l'UDSC adempie in primo luogo i compiti d'esecuzione con la priorità 1 che sono espressamente previsti negli atti normativi di natura non fiscale o provocati da un evento sensibile o da una situazione delicata, che richiedono un mandato politico e sono limitati nel tempo;

­

in secondo luogo adempie i compiti d'esecuzione con la priorità 2 la cui attuazione si orienta alla situazione attuale, alla valutazione dei rischi e alle risorse di cui l'UDSC dispone;

­

i compiti d'esecuzione che secondo la ponderazione non sono prioritari sono attuati in funzione dei rischi nell'ambito di altri controlli. Al fine di acquisire informazioni, possono essere effettuati dei controlli mirati d'intesa con le autorità competenti.

Gli ambiti d'esecuzione a cui si applica il controllo automatizzato non sono soggetti a ponderazione. Infatti, qui è possibile garantire in qualsiasi momento una sorveglianza e una valutazione elettroniche complete.

Cpv. 3 L'UDSC definisce la ponderazione a lungo termine d'intesa con le competenti autorità, di norma per un anno e in relazione con il mandato di prestazioni, e su questa base effettua ogni singolo controllo nell'ambito dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale fondandosi sui rischi. La ponderazione in funzione dei rischi consente all'UDSC di decidere in merito allo svolgimento del controllo (intervento sì/no) e all'ordine in cui effettuare i controlli. Nell'impiego si verificano spesso situazioni in cui è necessario effettuare più controlli contemporaneamente. Le forze operative dell'UDSC (centrale d'intervento o personale impiegato) devono decidere quale controllo effettuare per primo (p. es. controllare l'identità di una persona segnalata che potrebbe fuggire o verificare il superamento del limite di peso nella circolazione stradale).

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Titolo settimo: Competenze e personale dell'UDSC Capitolo 1: Competenze dell'UDSC Art. 99

Principio

L'UDSC dispone di diverse competenze per adempiere i suoi compiti disciplinati negli articoli 7­10. Al riguardo il disegno di legge delimita chiaramente le competenze nell'ambito del diritto amministrativo o del diritto di polizia dai provvedimenti coercitivi di procedura penale. Questi ultimi non sono disciplinati negli articoli 99 e seguenti, e dunque nel D-LE-UDSC, bensì in atti normativi di procedura penale (cfr. a tal proposito anche il commento all'art. 100 cpv. 2) e vengono adottati dalle autorità di perseguimento penale. Questa delimitazione è precisata nell'articolo 100 capoverso 2 e negli articoli 7 e seguenti. Alle competenze di diritto amministrativo possono ovviamente seguire, in base al sospetto, provvedimenti coercitivi di procedura penale. Emerge dunque una delimitazione paragonabile a quella tra le misure di polizia in applicazione del diritto amministrativo regolate nelle leggi di polizia e i provvedimenti coercitivi di procedura penale disciplinati nelle leggi procedurali.

Dal punto di vista materiale, è pienamente mantenuta l'attuale portata delle competenze di cui agli articoli 100 e seguenti LD e agli articoli 222 e seguenti OD per l'adempimento dei compiti dell'UDSC. Pertanto, a quest'ultimo non vengono sostanzialmente attribuite ulteriori competenze rispetto al diritto doganale vigente. Per sottolineare che non vi è stato un ampliamento delle competenze, le norme della legge e dell'ordinanza sulle dogane concernenti le competenze sono state in larga misura riprese. Allo stesso modo, l'UDSC non dispone neanche in futuro di competenze che dal punto di vista materiale vanno oltre quelle dei Cantoni in base alle loro leggi di polizia e al Codice di procedura penale. La nuova legge non amplia le competenze, piuttosto sono state adeguate dal punto di vista redazionale e all'evoluzione del diritto, oppure sono state innalzate dal livello di ordinanza a rango di legge in considerazione dell'ingerenza nei diritti fondamentali.

A livello materiale sono nuove soltanto le disposizioni sull'immobilizzazione (art. 105), sulla distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante (art. 110) e sulle ordinazioni effettuate con un nome fittizio (art. 112). Queste competenze sono imprescindibili per l'adempimento dei compiti da parte dell'UDSC e nella LCoe non sono
disciplinate o non lo sono in misura sufficiente.

L'articolo 99 recepisce la norma dell'articolo 100 LD e stabilisce i principi in riferimento alle competenze. Per poter adempiere i compiti che gli sono stati delegati (p. es.

garantire i controlli secondo l'articolo 91 o il traffico regolare di persone e merci attraverso il confine doganale oppure contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione), l'UDSC è autorizzato in particolare a: a.

controllare il traffico di persone, specialmente: 1. la loro identità, 2. il loro diritto di varcare il confine, 3. il loro diritto di soggiornare in Svizzera;

b.

accertare l'identità delle persone; 137 / 424

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c.

controllare il traffico delle merci;

d.

ricercare persone e cose nell'area di confine;

e.

sorvegliare l'area di confine.

Tutte le competenze di seguito illustrate si orientano a questa norma di carattere generale. Non sono previsti scopi più ampi nell'applicazione di queste competenze.

Art. 100

Diritto applicabile

Cpv. 1 Vale la stessa regolamentazione dell'articolo 100 capoverso 1bis LD. La LCoe disciplina le modalità di applicazione della coercizione di polizia e delle misure di polizia da parte delle autorità federali. Come già indicato nel messaggio del 18 gennaio 200697 concernente la legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione, le disposizioni di tale legge si applicano alle modalità d'impiego della coercizione e delle misure di polizia da parte dei collaboratori dell'UDSC qualora la LD non contenga norme speciali in merito. Come norme speciali sono indicati gli articoli 101­108 LD. Il contenuto materiale di questi articoli viene quindi mantenuto nella nuova legislazione e si ritrova negli articoli seguenti. Queste disposizioni sono necessarie, in quanto riguardano specificamente le esigenze di più ampia portata dei collaboratori dell'UDSC nello svolgimento dei loro compiti. In altre parole, si ricorre per quanto possibile pienamente alla LCoe; tuttavia negli articoli 101 e seguenti vengono integrate le condizioni per l'applicazione, adottate norme derogatorie o emanate disposizioni completamente nuove, qualora nella LCoe il disciplinamento delle fattispecie sia insufficiente o del tutto assente. A differenza delle attuali norme contenute negli articoli 101 e seguenti LD, questo rapporto con la LCoe viene di volta in volta esplicitato nelle singole disposizioni degli articoli 101 e seguenti D-LE-UDSC per motivi di chiarezza.

Cpv. 2 Concretizzando l'articolo 7, il capoverso 2 precisa la delimitazione tra le misure amministrative enunciate negli articoli 101 e seguenti e le misure di procedura penale che possono essere adottate dalle competenti autorità di perseguimento penale.

Nell'assunzione dei suoi compiti originari (p. es. infrazioni doganali) oppure di compiti di perseguimento penale delegati in virtù dell'articolo 10, l'UDSC osserva le disposizioni di procedura penale applicabili (CPP, procedura penale minorile del 20 marzo 200998, DPA ecc.). Dal momento che nell'ambito delle procedure amministrative può sorgere il sospetto di reati, il capoverso 2 disciplina inoltre a chi compete disporre misure di procedura penale. All'UDSC sono attribuite competenze di perseguimento penale delegate sulla base dell'articolo 10 o del
corrispondente accordo concluso con il Cantone in questione in combinato disposto con il CPP nonché competenze di perseguimento penale originarie in virtù degli articoli 19 e seguenti D-LTDo

97 98

FF 2006 2327, in particolare 2350.

RS 312.1

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e di altre leggi federali in combinato disposto con la DPA. Laddove non abbia competenze di perseguimento penale, l'UDSC affida il caso e consegna la persona all'autorità competente (art. 106 cpv. 4). Al riguardo esso informa immediatamente la competente autorità di perseguimento penale, sempre che non siano state adottate disposizioni derogatore in applicazione dell'articolo 10. L'autorità di perseguimento penale decide in merito alle ulteriori misure.

Art. 101

Abilitazione ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia

La nuova legge deve contenere una base generale per l'applicazione della coercizione di polizia e delle misure di polizia. Finora la prima era chiamata coercizione diretta e i suoi presupposti erano sanciti nell'articolo 231 OD. Per evitare discrepanze rispetto alla LCoe, viene utilizzata unitariamente l'espressione «coercizione di polizia» anziché «coercizione diretta».

Cpv. 1 Come richiesto dall'articolo 7 LCoe, il capoverso 1 designa l'UDSC in qualità di autorità abilitata, secondo leggi speciali, a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia. Per adempiere i loro compiti, i collaboratori dell'UDSC possono applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia nei confronti di persone e delle loro cose. Sono autorizzati, per esempio, a impiegare mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 LCoe e armi secondo l'articolo 15 LCoe.

Cpv. 2 In considerazione della portata dell'ingerenza nei diritti fondamentali, il capoverso 2 traspone integralmente la norma dell'articolo 231 OD a livello di legge e stabilisce gli scopi per cui l'UDSC può applicare la coercizione di polizia. Questi scopi non sono nuovi, ma continuano a discostarsi minimamente da quelli dell'articolo 9 LCoe, che non tiene sufficientemente conto dei compiti dell'UDSC. Le condizioni integrano o ampliano quindi quelle dell'articolo 9 LCoe e si applicano in aggiunta ad esse.

Cpv. 3 Infine, al Consiglio federale viene conferita la competenza di designare, all'interno dell'organizzazione, i collaboratori che possono ricorrere alla coercizione di polizia e adottare le misure di polizia. In tal modo viene tenuto conto delle esigenze derivanti dall'ulteriore sviluppo organizzativo dell'AFD verso l'UDSC. Anche in futuro non tutti i collaboratori possono applicare la coercizione di polizia o adottare misure di polizia. Ovviamente, i collaboratori autorizzati sono idonei e opportunamente istruiti (cfr. art. 8 LCoe).

Occorre inoltre osservare che, in adempimento della decisione del Consiglio federale del 10 aprile 2019, la cerchia dei collaboratori che possono portare e usare le armi secondo l'articolo 15 LCoe ­ una fattispecie della coercizione di polizia (cfr. art. 5 lett. c LCoe) ­ è retta esclusivamente dall'articolo 113. Sebbene l'articolo 115 capo-

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verso 2 lettera a LD deleghi generalmente al Consiglio federale la competenza di stabilire chi è autorizzato a portare e usare armi e mezzi ausiliari, è giustificato disciplinare esaustivamente questo aspetto a livello di legge nell'articolo 113, in considerazione del fatto che comporta un'ingerenza potenzialmente importante nei diritti fondamentali.

Art. 102

Intercettazione e tastamento

Le prime misure e i primi chiarimenti da parte dei collaboratori dell'UDSC si basano su un sospetto iniziale non ancora definito di violazione del diritto doganale, su raccomandazioni dei centri di situazione o su considerazioni dettate dall'esperienza oppure dipendono da situazioni non chiare (p. es. accertamento dell'identità). Per motivi di proporzionalità non sarebbe opportuno procedere sempre a un fermo di breve durata in virtù dell'articolo 106 e privare una persona della libertà fino a 24 ore. Deve essere possibile intercettare una persona per poterla controllare o porle domande. A differenza del tastamento (cfr. art. 20 LCoe), il caso dell'intercettazione non è disciplinato nella legge sulla coercizione, pertanto occorre una disposizione di legge speciale.

Stabilire una durata massima dell'intercettazione non è appropriato alla luce della giurisprudenza relativa all'articolo 215 CPP o alle disposizioni cantonali in materia di polizia99, ma neppure un'intercettazione a tempo indeterminato è ammessa nell'ottica del principio di proporzionalità. L'intercettazione può quindi durare solo fino a quando si può decidere sulle ulteriori misure eventualmente necessarie. Secondo il Tribunale federale, l'intercettazione può durare solo poche ore. Nella prassi della polizia, l'intercettazione con conduzione al posto di polizia si protrae molto raramente per più di tre ore.

Cpv. 1 Dal punto di vista materiale, la disposizione corrisponde all'articolo 101 capoverso 1 LD. Al fine di adempiere i loro compiti di controllo, i collaboratori dell'UDSC devono poter continuare a intercettare le persone e a porre loro domande, indicando il motivo, anche al di fuori di un eventuale procedimento penale. Non appena vi è un sospetto di reato, si procede invece all'ulteriore trattamento del caso da parte dell'UDSC secondo le prescrizioni di procedura penale di volta in volta applicabili sulla base della DPA o del CPP, sempre che e nella misura in cui l'UDSC sia competente al riguardo. Le indagini sono rette dalla DPA in caso di competenza dell'UDSC e dal CPP nei casi in cui la competenza è dei Cantoni. Se l'UDSC non dispone di competenze originarie o delegate, la procedura è retta dall'articolo 100 capoverso 2.

Cpv. 2 Qui vengono sancite le condizioni che devono essere soddisfatte per poter sottoporre una persona a tastamento ai sensi dell'articolo 20 LCoe. Corrispondono a quelle enun-

99

Cfr. a tal proposito, p. es., DTF 109 Ia 146 consid. 5.b pag. 154, DTF 107 Ia 138 consid. 4.h pag. 144 seg.

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ciate nell'articolo 101 capoverso 2 LD, tuttavia la lettera b non parla più semplicemente di fermo, bensì di fermo di breve durata, in conformità all'articolo 19 LCoe e l'articolo 106 D-LE-UDSC, che non può superare le 24 ore.

Cpv. 3 Il capoverso 3 corrisponde alla norma dell'articolo 224 capoverso 1 OD che, in considerazione dell'ingerenza nelle libertà individuali, viene innalzata a rango di legge.

Si tratta di obblighi di collaborazione minimi cui sottostà la persona da controllare.

Cpv. 4 Per le stesse considerazioni, il capoverso 4 riprende l'articolo 224 capoverso 2 OD ed è completato dalla lettera c. La lettera d è inclusa nell'attuale articolo 105 capoverso 1 LD e giustifica già oggi la conduzione di una persona in un altro luogo. Le condizioni per portare una persona presso un'infrastruttura di controllo risultano dunque sostanzialmente soddisfatte se sul posto gli accertamenti secondo il capoverso 1 non possono essere effettuati in modo inequivocabile o possono essere effettuati solo con notevoli difficoltà, se vi sono dubbi sull'esattezza delle indicazioni, sull'autenticità dei documenti d'identità e di autorizzazione oppure se è necessario procedere a determinate operazioni (p. es. interrogatori, stesura di documenti) in relazione con i propri compiti (p. es. infrazioni all'art. 19 segg. D-LTDo) o con i compiti da svolgere per altre autorità, segnatamente la denuncia in virtù dell'articolo 10.

Art. 103

Perquisizione e visita

Il contenuto materiale della disposizione corrisponde all'attuale articolo 102 LD. In analogia all'articolo 20 LCoe si parla tuttavia unicamente di «perquisizione e visita», rinunciando all'aggiunta di «personale», poiché la perquisizione e la visita sono sempre riferite alla persona.

Per motivi legati alla sistematica della legge, la possibilità della perquisizione e della visita è disciplinata dopo il tastamento. Infatti, nell'ambito dei controlli e nel rispetto della proporzionalità, generalmente si sottopone una persona a tastamento prima di procedere alla perquisizione o, addirittura, di ordinare una visita.

Cpv. 1 La disposizione nel capoverso 1 è stata ripresa dall'attuale articolo 102 capoverso 1 LD. Vi sono enunciati i motivi che giustificano una perquisizione o una visita, oltre a quelli enumerati nell'articolo 9 LCoe. Una persona può quindi essere sottoposta a perquisizione o visita se è sospettata di portare con sé merci soggette a un tributo, a un divieto, a un obbligo di autorizzazione o controllo o che devono essere messe al sicuro (lett. a), oppure se sono soddisfatte le condizioni per un fermo di breve durata (lett. b).

La lettera b recepisce la terminologia utilizzata nella LCoe.

Per perquisizione s'intende la ricerca di cose, mezzi di prova o tracce sull'intera superficie del corpo e nelle cavità del corpo, eccettuate le parti intime. Per parti intime s'intendono le zone vaginale e anale.

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Per visita s'intende ogni esame più approfondito, segnatamente delle parti intime o con l'ausilio di radiografie.

Cpv. 2 Questa disposizione non prevede nuove competenze rispetto al diritto attuale. Anche in futuro le perquisizioni devono, in linea di massima, essere eseguite solo da una persona dello stesso sesso. Come già previsto nell'articolo 102 capoverso 2 LD, sono ammesse eccezioni solo in caso di pericolo nel ritardo, aspetto non sufficientemente considerato dall'articolo 20 capoverso 3 LCoe e che pertanto è oggetto di una norma speciale.

Cpv. 3 Inoltre, in futuro la visita non deve essere necessariamente eseguita solo da un medico, ma può essere eseguita anche da altro personale medico specializzato. In deroga all'articolo 20 capoverso 4 LCoe, questa norma si applica anche alla visita delle zone intime. Oltre a essere adeguato ai tempi, ciò corrisponde sia alle disposizioni del CPP (art. 252) sia alla pratica corrente. È sempre il personale medico a decidere il tipo di visita da eseguire. Se, per esempio, una persona è sospettata di aver ingerito, al fine di contrabbandarle («body packing»), merci che devono essere dichiarate o che sono vietate, il personale medico decide le misure da adottare, come una tomografia computerizzata, una radiografia o la somministrazione di medicamenti100.

Cpv. 4 L'attuale articolo 102 LD non disciplina dove devono essere effettuate le perquisizioni e le visite, mentre l'articolo 225 capoverso 3 OD fornisce la risposta. Per garantire la discrezione, anche in futuro le perquisizioni e le visite non possono essere effettuate in pubblico. Questa disposizione è dunque ripresa nel D-LE-UDSC. A differenza dell'articolo 20 capoverso 2 LCoe, anche qui devono essere ammesse eccezioni in caso di pericolo nel ritardo. In deroga a questo articolo le perquisizioni e le visite possono quindi essere effettuate in luoghi pubblici in assenza di alternative praticabili.

Art. 104

Identificazione di una persona

Già oggi i collaboratori dell'UDSC identificano persone nell'ambito della loro attività di controllo, sulla base dell'articolo 103 LD o di un altro atto normativo che li autorizza (p. es. LStrI). Si tratta di una competenza centrale nell'ambito dei controlli. Anche in futuro l'identificazione rimane una competenza importante, che ha in particolare lo scopo di garantire il traffico regolare di persone e merci attraverso il confine

100

Rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura dell'8 maggio 2018 all'attenzione dell'Amministrazione federale delle dogane concernente la visita presso il centro di Rancate e il trattamento di presunti «body packer», nonché relativo parere dell'Amministrazione federale delle dogane del 9 luglio 2018 consultabili all'indirizzo www.nkvf.admin.ch > Pubblicazioni > Informazioni (entrambi non disponibili in italiano).

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doganale, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di contribuire alla salvaguardia della sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b D-LE-UDSC.

L'identificazione costituisce un'ingerenza nella personalità protetta dalla Costituzione. I diritti fondamentali interessati sono la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.)

e l'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.). Le restrizioni dei diritti fondamentali non solo devono avere una base legale, ma, secondo l'articolo 36 Cost., devono essere giustificate da un interesse pubblico nonché proporzionate allo scopo.

Nel presente caso l'identificazione è disciplinata sul piano formale­legislativo. Vi è inoltre un interesse pubblico: l'identificazione di una persona sulla base dei suoi dati personali, dei documenti d'identità nonché, se necessario, dei dati segnaletici di natura biometrica101 secondo l'articolo 354 CP in combinato disposto con l'ordinanza del 6 dicembre 2013102 sul trattamento dei dati di natura biometrica ha lo scopo di accertare con sicurezza l'identità dell'interlocutore nell'ambito dei compiti dell'UDSC. In tal modo si può contribuire alla lotta contro la criminalità transfrontaliera. Proprio in virtù dell'attività di controllo che svolge al confine nazionale, l'UDSC agisce come primo filtro al momento dell'entrata nel Paese e come ultimo filtro all'uscita. Al fine di garantire una sicurezza globale al confine per l'economia, la popolazione e lo Stato, deve essere possibile identificare con certezza le persone che prendono di mira la Svizzera per compiere i loro atti criminali. Solo così esse possono essere, se del caso, consegnate alla giustizia.

Infine, la proporzionalità è garantita in quanto il presente articolo ­ così come attualmente l'articolo 103 LD e l'articolo 226 OD ­ prevede una procedura a più livelli per l'accertamento dell'identità di una persona. Conformemente a questo sistema «a cascata», le persone sono dapprima identificate sulla base di caratteristiche descritte o memorizzate in un documento d'identità o in altri documenti riconosciuti (cpv. 1). Si tratta del caso normale. Se la persona non può essere chiaramente identificata oppure vi sono dubbi fondati sulla sua identità, è possibile, conformemente al capoverso 2, rilevare,
trattare e verificare dati segnaletici di natura biometrica nel quadro dell'articolo 354 CP in combinato disposto con l'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Indipendentemente dall'articolo 104 capoverso 2 D-LE-UDSC, l'UDSC può rilevare dati segnaletici di natura biometrica laddove previsto da un atto normativo speciale (p. es. art. 102 LStrI). Per quanto riguarda la proporzionalità del rilevamento dei dati, esso osserva le disposizioni dell'atto normativo in questione. Ciò significa che sono sempre fatti salvi gli altri atti normativi che autorizzano l'UDSC a rilevare e trattare dati o che pongono condizioni al trattamento dei dati. Per esempio, nelle procedure in materia di stranieri l'articolo 104 capoverso 2 D-LE-UDSC non può ampliare i motivi per il rilevamento di dati segnaletici di natura biometrica secondo l'articolo 102 LStrI.

Se l'UDSC è incaricato di eseguire compiti anche in altre procedure (p. es. nell'ambito del diritto in materia di stranieri), le sue competenze per il rilevamento e il trattamento

101

Tra i dati segnaletici di natura biometrica rientrano, p. es., impronte digitali, fotografie e connotati.

102 RS 361.3

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di dati segnaletici di natura biometrica sono rette dal pertinente atto normativo speciale (p. es. art. 102 LStrI). Nell'ambito dell'esecuzione del diritto sugli stranieri, anche la LStrI prevede una verifica esaustiva della proporzionalità, dato che stabilisce condizioni dettagliate per il rilevamento segnaletico degli stranieri (art. 102 LStrI in combinato disposto con l'art. 87 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007103 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA]). In linea di principio, l'UDSC può procedere a simili rilevamenti solo in casi ben precisi e soltanto per l'identificazione nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri (art. 87 cpv. 1 e 1bis OASA).

Trattandosi di un'ingerenza nei diritti fondamentali, appare giustificato limitare la competenza per procedere all'identificazione a una determinata cerchia di collaboratori. Il capoverso 1 prevede che possano identificare una persona solo quei collaboratori che secondo l'articolo 101 capoverso 3 sono abilitati, nell'ambito di un controllo, anche ad applicare misure di polizia o la coercizione di polizia e cui sono attributi compiti di controllo.

Da quanto precede emerge che l'UDSC rispetta la proporzionalità nell'ambito dell'identificazione.

Si rammenta in questa sede che il rilevamento di dati segnaletici di natura biometrica in virtù del diritto Schengen104 non è disciplinato nell'articolo 104.

Cpv. 1 L'identità è accertata inizialmente sulla base di un documento d'identità (p. es. passaporto, carta d'identità, licenza di condurre) o di altri documenti riconosciuti (p. es.

titolo di soggiorno), come già previsto nell'articolo 226 capoverso 1 OD. Le informazioni contenute nei documenti d'identità possono essere anche memorizzate elettronicamente nei sistemi e confrontate con i dati in essi contenuti per effettuare accertamenti concernenti l'identità.

Cpv. 2 Il contenuto del capoverso 2 si basa sul diritto vigente (art. 103 cpv. 1 LD e art. 226 cpv. 2 e 3 OD). Le disposizioni in esso contenute si applicano se l'identificazione della persona non è possibile mediante i documenti d'identità o gli altri documenti riconosciuti che essa porta con sé oppure se vi sono dubbi fondati sulla sua identità.

Il capoverso 2 costituisce la base legale, analogamente
all'articolo 103 capoverso 1 LD e all'articolo 226 capoversi 2 e 3 OD, per l'esecuzione di misure segnaletiche nell'ambito dei controlli secondo gli articoli 90 e seguenti. Anche in futuro è necessario disporre di una base in una legge poiché l'articolo 102 LStrI disciplina l'esecuzione di simili misure solo in caso di procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri. L'articolo 354 CP serve unicamente nel quadro dell'assistenza amministrativa nazionale e internazionale in relazione con l'identificazione di persone ricercate 103 104

RS 142.201 Vedi p. es. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31.

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o sconosciute. A tal fine fedpol memorizza e confronta i dati segnaletici che gli sono stati trasmessi. Ciò significa che l'articolo 354 CP costituisce la base per la gestione dei dati segnaletici: esso prevede che i «posti di confine» possono confrontare e trattare simili dati. Tale articolo non costituisce però la base legale per l'autorizzazione al rilevamento dei dati segnaletici di una persona né prevede le condizioni per questo rilevamento. Sono quindi sempre necessarie delle basi legali specifiche, per esempio nel diritto di procedura penale, nel diritto in materia di stranieri o di asilo, nel diritto cantonale di polizia o appunto nel diritto doganale105.

Se una persona non può provare la propria identità conformemente all'articolo 104 capoverso 1 oppure vi sono incertezze in merito alla validità o all'autenticità dei documenti d'identità presentati, ovvero un'identificazione sulla base del capoverso 1 non è possibile, nel quadro di un controllo delle persone secondo l'articolo 91 lettera b la procedura di identificazione viene intensificata: i dati segnaletici di natura biometrica secondo l'articolo 354 CP in combinato disposto con l'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica sono rilevati per i summenzionati scopi.

L'UDSC memorizza i dati, per il tramite di fedpol, nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 354 CP. Esso vi è esplicitamente autorizzato, ai fini del trattamento di dati segnaletici di natura biometrica in AFIS, dall'articolo 8 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Vi è così con il capoverso 2 una base formale­legale per rilevare i dati segnaletici di natura biometrica di una persona da controllare, trasferirli e memorizzarli nei sistemi d'informazione e confrontarli con i dati contenuti in tali sistemi per il tramite di fedpol. Si rammenta che una memorizzazione dei dati non avviene in tutti i casi.

Il trattamento di dati segnaletici di natura biometrica è retto dalle presenti disposizioni nonché, per il resto, dall'articolo 354 CP in combinato disposto con l'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Secondo l'articolo 2 di detta ordinanza possono essere rilevati dati dattiloscopici (comprese le impronte di due dita), fotografie e connotati (p. es. colore
degli occhi e dei capelli, statura). Visto che i dati sono rilevati al di fuori di un procedimento penale, la loro cancellazione si basa sull'articolo 21 della stessa ordinanza. Il principio di proporzionalità esige, in generale, che il rilevamento dei dati biometrici avvenga solo se opportuno, necessario e ragionevolmente esigibile per l'identificazione della persona. Il rilevamento di simili dati è sicuramente opportuno per permettere lo svolgimento dei compiti di controllo dell'UDSC. Esso è inoltre necessario, sulla base del sistema «a cascata» menzionato in precedenza, quando l'identificazione secondo il capoverso 1, sulla base di un documento d'identità o di altri documenti riconosciuti, non è possibile e quindi non vi è un'altra alternativa più lieve. Il rilevamento dei dati è, infine, ragionevolmente esigibile in quanto l'utilità ottenuta è ragionevolmente proporzionata all'ingerenza nella personalità della persona coinvolta.

La memorizzazione dei dati relativi alle impronte digitali (comprese quelle di due dita) si rivela indispensabile per identificare una persona non una sola volta, bensì per assicurarne l'identificazione per un periodo prolungato. Ciò è importante poiché le persone che entrano in Svizzera senza diritto di soggiorno costituiscono una minaccia 105

Basler Kommentar Strafrecht II, 4a ed. Basilea 2018, Marco Gamma, art. 354 N 5 seg.

(di seguito: Basler Kommentar Strafrecht II, autore, art., N).

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per la sicurezza interna del Paese e quindi devono essere allontanate; spesso però esse vivono nella clandestinità nonostante l'allontanamento e/o assumono altre identità (identità multiple). Inoltre, in molti Paesi vi è la possibilità legale di cambiare identità al momento del cambio di passaporto. Ciò permette, in occasione di una nuova entrata, di dissimulare in maniera legale l'identità fornita al momento della prima entrata e con la quale è stato commesso un reato. In altre parole, i criminali trovano qualsiasi espediente per soggiornare in Svizzera pur essendo privi del diritto di soggiorno oppure per varcare illegalmente il confine svizzero in entrata o in uscita. Senza memorizzazione dei dati relativi alle impronte digitali, in occasione di un nuovo tentativo di entrata in Svizzera, che viene generalmente compiuto quasi subito e a più riprese, l'identificazione risulta impossibile. Il confronto di questi dati costituisce dunque l'unico metodo sicuro per identificare le persone che entrano a più riprese in Svizzera illegalmente con identità o documenti di viaggio diversi. È quindi essenziale poter memorizzare i dati per un certo periodo di tempo106.

Art. 105

Immobilizzazione

L'immobilizzazione deve essere intesa come ricorso a mezzi ausiliari o come coercizione di polizia; essa non è adeguatamente disciplinata né nell'attuale diritto doganale né nella LCoe. Si impone quindi una nuova disposizione di legge speciale che risponda ai requisiti di una base legale.

L'immobilizzazione di una persona con appositi mezzi presuppone innanzitutto il sospetto fondato che tale persona intenda mettere in pericolo persone o oggetti, uccidersi o ferirsi. Queste fattispecie sono già comprese dall'articolo 9 LCoe. Nell'articolo 105 occorre una nuova disposizione per disciplinare il caso in cui una persona opponga resistenza agli ordini, intenda fuggire o liberare altre persone. Tali condizioni integrano o ampliano quelle di cui all'articolo 9 LCoe e si applicano in aggiunta ad esse.

L'immobilizzazione è indipendente dal luogo. Può risultare necessaria in particolare nel corso di un controllo, di un'intercettazione, di un fermo di breve durata o di un trasporto. Durante i trasporti di persone ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LCoe, l'immobilizzazione deve essere in linea di massima consentita per motivi di sicurezza, sia che si tratti di trasporti collettivi sia di trasporti di singole persone.

Art. 106

Fermo di breve durata

L'articolo 106 procede ad allineare la terminologia a quella utilizzata nella LCoe, utilizzando «fermo di breve durata» anziché «fermo» secondo l'articolo 105 LD. Il contenuto materiale della disposizione corrisponde in larga misura all'attuale articolo 105 LD, che tuttavia disciplina il fermo di breve durata, o fermo, solo in modo sommario.

Il fermo di breve durata di una persona da parte dei collaboratori dell'UDSC è una misura di polizia che può essere adottata dopo un'intercettazione. Rispetto all'intercettazione, nella quale la libertà di movimento è limitata solo per breve tempo, un fermo di breve durata può protrarsi, secondo l'articolo 19 capoverso 2 LCoe, fino a un

106

Cfr. art. 21 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

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massimo di 24 ore. Per scongiurare il rischio di commistione e confusione tra competenze di diritto amministrativo e competenze di procedura penale, il termine «fermo» finora utilizzato è sostituito da «fermo di breve durata». Così facendo si crea una distinzione netta con la procedura penale, ovvero con il fermo previsto dalla DPA e l'arresto provvisorio previsto dal CPP.

Il fermo di breve durata è, in definitiva, l'equivalente della custodia di polizia prevista dalle legislazioni cantonali in materia di polizia. Infine, si rinuncia all'attuale regolamentazione della scorta al posto (art. 105 cpv. 1 LD), in quanto tale misura risulta già dall'intercettazione.

Come summenzionato, il fermo di breve durata non può superare le 24 ore. Trascorso tale termine, o se vengono meno i motivi che hanno giustificato il fermo di breve durata, la persona deve essere rilasciata oppure, se sussistono motivi per il fermo o arresto provvisorio o per il carcere preventivo, condotta dinanzi all'autorità competente (vedi cpv. 4).

Cpv. 1 Le condizioni per fermare una persona per un massimo di 24 ore devono essere chiaramente sancite nella legge, a differenza di quanto avviene nell'articolo 105 LD. Tali condizioni si basano sulla custodia di polizia e completano le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 1 LCoe, dove non sono adeguatamente disciplinati i motivi all'origine del fermo di breve durata. Pertanto, le condizioni secondo il capoverso 1 integrano e ampliano quelle di cui all'articolo 9 LCoe e si applicano in aggiunta ad esse.

Cpv. 2 e 3 L'obbligo per l'UDSC di consentire il contatto con persone di fiducia e, in presenza di una persona incapace di discernimento (p. es. bambini) o sotto curatela generale, di informare senza indugio la persona o l'istituzione che detiene l'autorità parentale, la custodia, la tutela o la curatela viene ancorato nella legge. L'articolo 19 LCoe non prevede tale obbligo. Su questo punto il D-LE-UDSC va dunque oltre la LCoe e crea le premesse per una protezione più completa della persona interessata. Ciò si impone a causa dell'obbligo di tutela da parte dell'UDSC nei confronti di persone degne di particolare protezione. Inoltre, le persone incapaci di discernimento possono esercitare i propri diritti con efficacia legale solo tramite l'interposizione di rappresentanti capaci di
discernimento.

Cpv. 4 Se l'autorità competente (pubblico ministero, autorità in materia di migrazione) deve avviare un altro procedimento (p. es. procedimento penale, procedura di migrazione) contro la persona fermata per un breve periodo, l'UDSC consegna immediatamente tale persona all'autorità competente qualora questa ne abbia fatto richiesta. La disposizione deriva dall'articolo 100 capoverso 2 e fa sì che siano rispettati gli eventuali termini previsti da altri procedimenti (p. es. i termini della detenzione nel procedimento penale). Finora la consegna era disciplinata nell'articolo 105 capoverso 3 LD.

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Art. 107

Perquisizione di oggetti

Cpv. 1 A complemento dell'articolo 6 lettera c LCoe, il presente articolo definisce le condizioni affinché l'UDSC possa aprire e perquisire veicoli e mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti, anche se questi non sono collegabili a una persona controllata o soggetta all'obbligo di dichiarazione. Attualmente la base legale è costituita dall'articolo 222 OD e in futuro deve essere disciplinata in modo più preciso e innalzata formalmente a rango di legge. La LCoe non disciplina in maniera completa la perquisizione di questi oggetti.

Cpv. 2 Questo capoverso espone le condizioni per la perquisizione di oggetti. Esse integrano e completano quelle di cui all'articolo 9 LCoe e si applicano in aggiunta ad esse. Ciò consente di scoprire merci vietate o che devono essere dichiarate o persone da controllare, di proteggere i collaboratori dell'UDSC o altre persone (p. es. nell'ambito di un controllo) oppure di cercare animali o oggetti da mettere al sicuro.

Art. 108

Perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano

Cpv. 1 Questo articolo contiene, dal punto di vista materiale, quanto disciplinato all'articolo 107 LD. Come finora, la perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano è limitata all'area di confine, anche laddove dovesse essere possibile un controllo nel territorio doganale (cfr. art. 90 cpv. 2). La LCoe non indica come procedere alla perquisizione di fondi e costruzioni, pertanto ciò è disciplinato nel capoverso 1 a complemento dell'articolo 6 lettera c LCoe.

Cpv. 2 Alla perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano si applicano le condizioni di cui all'articolo 48 DPA.

Art. 109

Messa al sicuro provvisoria, restituzione, distruzione e confisca indipendente

Questo articolo corrisponde a quanto disciplinato all'articolo 104 LD. Dal momento che la LCoe non contiene una norma concernente la messa al sicuro, anche qui si impone una disposizione di legge speciale.

Cpv. 1 Il presente capoverso riguarda oggetti e valori patrimoniali, tra cui si annoverano anche merci e mezzi di trasporto.

Cpv. 2

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Soprattutto in caso di esecuzione di atti normativi di natura non fiscale, le merci vengono spesso messe al sicuro in attesa che l'autorità competente decida le misure definitive. Fatte salve disposizioni speciali, neppure in futuro l'UDSC dispone della competenza necessaria per ordinare un sequestro, pertanto di norma deve consegnare i beni all'autorità competente. Una norma speciale che riconosce all'UDSC una propria competenza per il sequestro è contenuta, per esempio, nel nuovo articolo 22b della legge del 20 giugno 1933107 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; cfr. commento al riguardo al n. 5.3).

Valori patrimoniali da mettere al sicuro possono essere, per esempio, delle banconote contaminate da stupefacenti. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto da mettere al sicuro, può trattarsi di veicoli in cui sono stati ricavati dei nascondigli per il contrabbando.

Cpv. 3 Questo capoverso disciplina la procedura in caso di oggetti, mezzi di trasporto, merci e valori patrimoniali che non sono stati sequestrati. In linea di principio devono essere restituiti alle persone da controllare. Se non se ne conosce l'identità, si applica per analogia l'articolo 92 DPA.

Cpv. 4 Questo capoverso sancisce a quali condizioni l'UDSC può distruggere gli oggetti, i valori patrimoniali, i mezzi di trasporto e le merci che sono stati messi al sicuro, se non possono essere restituiti o realizzati secondo il capoverso 3. Il capoverso 4 deve essere quindi inteso come eccezione al capoverso 3.

Cpv. 5 Al capoverso 5 è stato ora aggiunto, per maggior precisione, «se l'autorità competente rinuncia a prendere in consegna i beni messi al sicuro». Tale inserimento riflette l'attuale giurisprudenza sull'argomento108. Si chiarisce che l'UDSC è responsabile della confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali anche se non dispone di competenze penali in materia. Ciò vale in particolare per i reati perseguibili d'ufficio. Questa precisazione è necessaria perché la formulazione del capoverso 3 prevedrebbe di per sé la restituzione dei beni, rendendo poco chiara o addirittura contraddittoria l'intera disposizione. Con questa integrazione le ambiguità sono eliminate. La competenza per la confisca indipendente è stata attribuita all'UDSC soprattutto come strumento per contribuire alla sicurezza interna del Paese e per
lottare contro il riciclaggio di denaro (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. d ed e). La procedura applicabile relativamente all'inchiesta, alla confisca e ai rimedi giuridici è retta dal diritto penale amministrativo; in altri termini si applicano le disposizioni procedurali del titolo terzo DPA.

107 108

RS 941.31 Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4351/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 6.4 p. 9 con ulteriori riferimenti e sentenza 1C 332/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.

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Art. 110

Distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante

Per gestire le operazioni di massa, in particolare le merci illegali in piccole quantità e di valore insignificante importate come piccoli invii nel commercio online, l'UDSC necessita di una disposizione sulla distruzione semplificata. L'articolo 110 costituisce pertanto una nuova competenza.

Questa disposizione si basa sul regolamento (UE) n. 608/2013109 che prevede un disciplinamento semplificato per la distruzione delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, in Svizzera occorre una regolamentazione anche in altri ambiti giuridici (p. es. impianti di telecomunicazione o apparecchi elettronici non conformi oppure alcune merci soggette alla LCMP).

La procedura di distruzione semplificata secondo il capoverso 1 non si applica se l'atto normativo di natura non fiscale in questione non prevede tale misura. Se un atto normativo di natura non fiscale contiene disposizioni speciali in materia, si applica la procedura ivi prevista per la distruzione semplificata (cfr. cpv. 4). Ciò vale in particolare per il diritto dei beni immateriali. Qui coesistono gli aventi diritto e i titolari dei diritti (titolari dei diritti immateriali), e questi ultimi beneficiano di un'assistenza (intervento) dietro pagamento di un emolumento. Questa particolare situazione giustifica una regolamentazione speciale per quanto riguarda la distruzione semplificata nell'ambito del diritto dei beni immateriali. La procedura di consultazione per la modifica di tale diritto (sotto la responsabilità dell'Istituto federale della proprietà intellettuale) si è svolta nel 2020 e ha trovato perlopiù consensi.

Il Consiglio federale disciplina in quali casi si tratta di merci in piccole quantità e di valore insignificante e quando la quantità e il valore sono considerati talmente esigui che non è necessario sentire l'avente diritto (cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 2).

Inoltre, il Consiglio federale disciplina la procedura di distruzione semplificata (cpv. 4), che si svolge in linea di massima come segue:

109

­

se l'UDSC constata un piccolo invio illegale, ne informa l'avente diritto e trattiene la merce;

­

l'UDSC comunica all'avente diritto, entro cinque giorni lavorativi da quando la merce è trattenuta, che questa verrà distrutta, a meno che egli non si opponga espressamente alla distruzione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione;

­

se l'avente diritto si oppone espressamente alla distruzione entro il termine impartito, l'ulteriore esecuzione avviene secondo le disposizioni dell'atto normativo di natura non fiscale determinante. Se l'avente diritto acconsente alla distruzione o non si esprime entro il termine impartito, l'UDSC distrugge la merce.

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

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In caso di distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante che infrangono un atto normativo di natura non fiscale, si rinuncia a un perseguimento penale in applicazione dell'articolo 196 lettera a D-LE-UDSC.

Le spese della distruzione sono a carico della Confederazione. Al fine di mantenere semplice ed efficiente il processo di gestione delle operazioni di massa, si rinuncia a conteggiare e incassare le spese della distruzione presso i partecipanti. È fatta salva la possibilità di fatturare le spese ai servizi federali competenti (p. es. nel caso di merci soggette a oneri di polizia epizootica).

Art. 111

Impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini

Sotto il profilo materiale tale disposizione corrisponde in larga misura a quanto disciplinato nell'articolo 108 LD e crea la base legale, tra l'altro, per l'impiego delle telecamere per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico (AFV) ai fini della sorveglianza dell'area di confine. Per la regolamentazione del trattamento dei dati acquisiti si rimanda agli articoli 117 e seguenti D-LE-UDSC, nella misura in cui non sia già disciplinata nel presente articolo.

L'articolo 111 disciplina l'utilizzo di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini in base agli scopi, come avviene finora. Tali scopi sono accomunati dal fatto che l'UDSC può impiegare gli apparecchi in questione esclusivamente in luoghi pubblici o accessibili al pubblico o in suoi locali. Di conseguenza, gli apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini non vengono utilizzati segretamente o di nascosto. Grazie a regolamentazioni contrattuali, nell'ambito dei suoi compiti anche in futuro l'UDSC può accedere a telecamere di terzi (p. es. dei corpi di polizia) disciplinate in altre leggi, e che a seconda della base legale possono essere utilizzate in luoghi non accessibili al pubblico o in locali dell'UDSC (p. es. locali non accessibili al pubblico all'interno degli aeroporti).

L'impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini è ammesso: a.

per individuare tempestivamente i passaggi non autorizzati del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;

b.

per sorvegliare il traffico regolare di persone e merci attraverso il confine. In virtù della lettera b è possibile osservare fatti rilevanti di natura fiscale presso i valichi di confine non occupati (p. es. il trasporto di pacchi a piedi attraverso il confine);

c.

per ricercare persone, merci e mezzi di trasporto. La lettera c comprende esclusivamente la ricerca non automatizzata, quindi si differenzia dalla lettera e. È intesa la classica ricerca di persone, merci e mezzo di trasporto o veicoli. L'UDSC contribuisce così alla lotta contro la criminalità transfrontaliera ai sensi dell'articolo 1. Se non si tratta di infrazioni doganali originarie, le ricerche sono svolte principalmente al confine e nell'area di confine.

Proprio nell'ambito della criminalità transfrontaliera è determinante che i movimenti delle persone o dei veicoli possano essere registrati e valutati. Nel caso del contrabbando per mestiere, l'entità delle infrazioni commesse può

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spesso essere accertata o chiarita solo in questo modo. Un altro esempio attuale è costituito dalle persone che entrano nell'area di confine svizzera dai Paesi limitrofi al fine di forzare bancomat e fuggire nuovamente all'estero.

Grazie agli apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini è possibile identificare persone o veicoli ricercati sulla base di segnalazioni, ordini o avvisi di ricerca o proprie constatazioni; d.

per sorvegliare i locali nei quali si trovano oggetti e valori patrimoniali oppure persone da controllare. Già nella fase introduttiva è stabilito che si tratta di locali dell'UDSC, si pensi per esempio ai locali per i fermi o a quelli dove vengono custodite prove;

e.

per ricercare in maniera automatizzata i veicoli mediante il rilevamento di veicoli e targhe nel territorio doganale e il loro confronto con i sistemi di polizia per la ricerca di persone e oggetti, gli ordini di ricerca e gli avvisi di ricerca.

A differenza della lettera c, la lettera e consente la ricerca automatizzata, grazie alla quale i veicoli e le loro targhe vengono rilevati al confine e nel territorio doganale (mediante le apposite telecamere AFV) e confrontati automaticamente con i sistemi di polizia che servono alla ricerca di persone e oggetti ricercati, con gli ordini e gli avvisi di ricerca. Così come nella lettera c, in tal modo l'UDSC contribuisce alla lotta contro la criminalità transfrontaliera ai sensi dell'articolo 1;

f.

per controllare la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero mediante il rilevamento di veicoli e targhe al confine e il loro confronto con le dichiarazioni delle merci e dei mezzi di trasporto. Nell'ambito della crescente digitalizzazione, i conducenti di autocarri che trasportano merci verso o attraverso la Svizzera in futuro possono per esempio pagare i tributi online tramite un'apposita applicazione. L'UDSC intende utilizzare apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini anche per i controlli in tal caso. Questa disposizione vale tuttavia solo per il traffico transfrontaliero.

Cpv. 2 Come avviene già oggi, i dettagli in merito all'impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini sono disciplinati a livello di ordinanza110.

Art. 112

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

Cpv. 1 Per poter svolgere i controlli in maniera più efficace, l'UDSC deve essere autorizzato a effettuare ordinazioni di merci utilizzando un nome fittizio. Siffatte ordinazioni gli consentono di verificare più facilmente se le merci provenienti dall'estero e messe in vendita in Svizzera vengono fornite eludendo le prescrizioni per l'importazione (in caso di merci soggette a tributi), i divieti (p. es. nel campo della protezione delle 110

Ordinanza del 4 aprile 2007 sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, RS 631.053.

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specie) o le prescrizioni in materia di autorizzazione (p es. nel campo degli agenti terapeutici). Con queste ordinazioni è altresì possibile acquisire informazioni sui canali di fornitura o eventualmente anche identificare il fornitore o la provenienza di un prodotto illegale. Infine, le ordinazioni effettuate con un nome fittizio rappresentano l'unica possibilità per appurare se determinate merci vengono soltanto offerte oppure se sono, o sono state, effettivamente importate eludendo le disposizioni legali.

Esiste già una disposizione analoga nel settore degli agenti terapeutici (art. 66 cpv. 3 della legge del 15 dicembre 2000111 sugli agenti terapeutici [LATer]). La nuova competenza sancita nel D-LE-UDSC si rifà alla formulazione di questa disposizione. Così come nel campo degli agenti terapeutici, si tratta di una misura di controllo, pertanto non viene presupposto un sospetto iniziale, bensì è sufficiente che vi siano indizi che in relazione con la dichiarazione delle merci sono violate disposizioni del D-LEUDSC, degli atti normativi di natura fiscale o di quelli di natura non fiscale. Sono quindi contemplate non solo le fattispecie transfrontaliere, ma anche le dichiarazioni concernenti produzioni indigene (p. es. nell'ambito della LImT).

L'UDSC può effettuare ordinazioni con un nome fittizio in virtù sia di atti normativi di natura fiscale sia di atti normativi di natura non fiscale, sempre che e nella misura in cui gli competa il perseguimento penale. La competenza è dunque limitata ai casi in cui la pertinente legge specifica designa l'UDSC quale autorità competente per il perseguimento penale. Si tratta quindi di ambiti in cui l'UDSC ha una competenza originaria ed esclusiva per il perseguimento penale. In questo ambito né i Cantoni né altre autorità federali dispongono di competenze in materia di perseguimento penale e non vi sono competenze parallele.

Inoltre, le ordinazioni effettuate con un nome fittizio si differenziano nettamente dai test d'acquisto nell'ambito della legge sull'alcool. Mentre con questi ultimi si vuole impedire la vendita di merci legali ai giovani e il loro obiettivo principale è quindi la protezione dei giovani e la prevenzione, le ordinazioni effettuate con un nome fittizio rappresentano uno strumento di controllo finalizzato a scoprire le importazioni illegali
e soprattutto a identificarne gli autori e i loro metodi. Ciò consente all'UDSC di effettuare controlli efficaci e quindi di intervenire. Soprattutto nel campo degli agenti terapeutici contraffatti questi interventi contribuiscono in misura notevole a garantire la sicurezza della popolazione.

Anche altre autorità con le quali l'UDSC collabora strettamente hanno competenze analoghe per effettuare ordinazioni con un nome fittizio (USAV, Ufficio federale delle comunicazioni [UFCOM] e Ufficio federale dell'energia; cfr. allegato 2).

Cpv. 2 In analogia all'articolo 66 capoverso 6 LATer, la persona interessata deve essere informata in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio al più tardi al termine del procedimento. Questa ha così la possibilità di far verificare la legalità dell'operazione d'inchiesta interponendo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

111

RS 812.21

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Art. 113

Porto e uso di armi e mezzi ausiliari

Questo articolo corrisponde, dal punto di vista materiale, all'articolo 106 capoverso 1 LD nonché all'articolo 232 capoverso 1 OD, tuttavia prevede un disciplinamento esaustivo a livello di legge per quanto riguarda il porto e l'uso di armi, come menzionato all'articolo 101 capoverso 3.

Cpv. 1 Le definizioni di «armi» e «mezzi ausiliari» sono armonizzate con la LCoe, di conseguenza si rinuncia alla formulazione «mezzi di autodifesa e coattivi» utilizzata nell'attuale articolo 106 LD. Il D-LE-UDSC non menziona più espressamente il Corpo delle guardie di confine come unità organizzativa, pertanto la cerchia dei collaboratori che possono portare e usare armi e mezzi ausiliari deve essere disciplinata diversamente.

Secondo il capoverso 1, le armi e i mezzi ausiliari possono essere usati esclusivamente dai collaboratori dell'UDSC che sono appositamente formati. Inoltre, possono portare armi e mezzi ausiliari solo i collaboratori che svolgono compiti nell'ambito dei controlli di merci, persone e mezzi di trasporto nonché delle indagini e delle inchieste penali e che nel corso di queste attività possono essere esposti a minacce o pericoli particolari. Fa dunque stato l'adempimento permanente o temporaneo di un compito che espone il collaboratore a una potenziale minaccia, e non la sua collocazione all'interno dell'organizzazione. Di conseguenza, non tutti i collaboratori dell'UDSC possono essere armati o dotati di mezzi ausiliari.

Le attuali disposizioni concernenti la dotazione di armi prevedono che il personale del CGCF sia sempre armato e che il rimanente personale possa essere armato, sempre che sia esposto a una minaccia paragonabile a quella cui sono esposti i collaboratori del CGCF (cfr. art. 228 OD). Nel diritto vigente il rimanente personale comprende il personale della divisione principale Antifrode doganale, il personale impiegato nel traffico turistico e il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.

Così come nell'attuale diritto doganale, anche in futuro non è necessario dotare di armi e mezzi ausiliari tutti i collaboratori dell'UDSC. La dotazione di armi o di mezzi ausiliari avviene piuttosto in funzione dei compiti.

Con il capoverso 1 l'UDSC adempie il mandato del Consiglio federale di disciplinare in modo esaustivo a livello di legge la
dotazione e l'impiego di armi (decisione del 10 aprile 2019).

Cpv. 2 Relativamente alle armi, la cerchia delle persone che possono utilizzarle secondo il capoverso 1 è ulteriormente ristretta. Soltanto i collaboratori dell'UDSC con cittadinanza svizzera o del Liechtenstein possono portare e usare armi secondo l'articolo 15 lettere a, c e d LCoe. Questa limitazione non si applica tuttavia all'uso di sostanze irritanti secondo l'articolo 15 lettera b LCoe. La condizione della cittadinanza svizzera o del Liechtenstein è riconducibile all'attività sovrana e alla portata della possibile ingerenza nei diritti fondamentali correlata all'uso di armi secondo l'articolo 15 lettere a, c e d LCoe.

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L'equiparazione dei nostri cittadini e di quelli del Liechtenstein è giustificata, poiché l'UDSC opera nel Principato come in Svizzera.

Cpv. 3 Il capoverso 3 stabilisce che i collaboratori secondo i capoversi 1 e 2 possono usare armi e mezzi ausiliari di cui necessitano per l'adempimento del loro mandato esclusivamente in presenza di minacce o pericoli particolari. Questa disposizione si basa sull'articolo 106 capoverso 1 LD. Il capoverso 3 fa dunque riferimento, come il capoverso 1, al mandato o al compito. Come menzionato nel capoverso 1, è escluso che tutti i collaboratori dell'UDSC possano usare armi e mezzi ausiliari. Inoltre, l'impiego di armi e di mezzi ausiliari comporta la presenza di una minaccia o di un pericolo particolare che, a complemento degli articoli 9 e 11 LCoe, può sopraggiungere in caso di legittima difesa o aiuto alla legittima difesa oppure in stato di necessità. Le armi e i mezzi ausiliari possono essere altresì usati quale ultimo mezzo per l'adempimento del mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. L'articolo 11 capoversi 3 e 4 LCoe vale invariato.

Cpv. 4 A complemento del capoverso 3, il presente capoverso precisa i requisiti per l'uso di un tipo specifico di armi, segnatamente le armi da fuoco, e corrisponde dal punto di vista materiale alla norma dell'articolo 232 capoverso 1 OD, che viene innalzata formalmente a rango di legge e armonizzata con la LCoe. Gli attuali capoversi 2 e 3 dell'articolo 232 OD sono già sufficientemente disciplinati nell'articolo 11 capoversi 3 e 4 LCoe e, di conseguenza, obsoleti.

Cpv. 5 Questa norma di delega eleva l'attuale articolo 227 capoverso 3 OD a rango di legge.

In futuro la competenza di emanare disposizioni spetta esclusivamente al Consiglio federale e non più al DFF, come nel diritto vigente. In analogia all'articolo 227 capoverso 3 OD, occorre continuare a disciplinare a livello di ordinanza i mezzi ausiliari oltre a quelli enumerati nell'articolo 14 LCoe. Inoltre, in considerazione degli sviluppi e del mutare delle esigenze, devono essere posti in un'ordinanza altri requisiti all'uso di armi e mezzi ausiliari.

Art. 114

Ordini

Cpv. 1 e 2 Questa disposizione non crea nuove competenze. L'UDSC ha già oggi la possibilità, sulla base dell'articolo 127 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 LD, di punire le infrazioni contro le misure adottate che rientrano nelle sue competenze e che sono state comunicate personalmente o in maniera generale verbalmente, tramite decisione scritta o mediante segnali o cartelli. L'attuale diritto doganale non precisava in modo sistematico gli ordini che possono essere concretamente impartiti dall'UDSC. La

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Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha quindi raccomandato di chiarire tale aspetto112.

In adempimento della raccomandazione formulata dalla CdG-S si propone di inserire nel D-LE-UDSC un'esplicita competenza di impartire ordini. Tale competenza ha la sua base legale nell'articolo 114. L'inosservanza di ordini impartiti sulla base di tale articolo è punita conformemente all'articolo 208 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 (competenza penale). In situazioni straordinarie che impongono di vietare il turismo degli acquisti (come la pandemia di COVID-19), l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 208 D-LE-UDSC non costituisce la base legale necessaria per sanzionare con multe le infrazioni a tale divieto.

Gli ordini devono essere sempre proporzionati e sono tesi segnatamente a garantire l'esecuzione regolare dei compiti (p. es. istruzioni verbali per evitare problemi nei controlli al valico di confine), a far rispettare gli obblighi di collaborazione durante i controlli secondo l'articolo 97 (p. es. richiesta di fornire indicazioni sulla persona o sulle merci trasportate oppure di presentare i documenti d'identità) o a evitare pericoli per persone e cose (p. es. segnaletica relativa al comportamento da adottare al valico di confine). La disposizione non riesce tuttavia a enumerare in modo esaustivo le fattispecie ipotizzabili nelle quali devono essere impartiti ordini, pertanto vengono definiti soltanto gli scopi di possibili ordini. In rapporto con l'ordine concreto e in combinato disposto con l'articolo 208 capoverso 1 lettera b o capoverso 2, il principio di determinatezza è soddisfatto.

Il metodo scelto è paragonabile con il sistema per garantire la disciplina in un procedimento giudiziario, con il sistema noto ad alcune leggi cantonali sulle contravvenzioni di polizia per quanto riguarda la fattispecie dell'ostacolo all'esercizio delle funzioni o di fattispecie simili (cfr. p. es. § 4 della legge sulle contravvenzioni [Übertretungsstrafgesetz] del Cantone di Basilea Città) o con il meccanismo di cui all'articolo 292 CP. In questo articolo ciò che può essere deciso risulta da una disposizione separata e la decisione individuale­concreta disciplina poi che cosa il destinatario della decisione deve fare o astenersi dal fare. Anziché una decisione, in questo caso
l'ordine definisce che cosa fare o non fare. Tali ordini sono impartiti verbalmente, mediante segnali o cartelli (cpv. 2). Nell'attuale diritto doganale mancava una disposizione esplicita che permette di impartire ordini individuali e concreti. Il disegno di legge è stato opportunamente integrato.

112

Cfr. n. 6.2. del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 22 giugno 2021 concernente l'attuazione alla frontiera delle misure COVID-19, consultabile all'indirizzo www.parlament.ch > Organi > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione CdG > Rapporti.

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Capitolo 2: Personale dell'UDSC Art. 115

Giuramento

Cpv. 1 Come finora, solo il personale con determinate competenze (vedi art. 91a cpv. 1 LD) presta giuramento o promessa solenne. Dunque, tutti i collaboratori che possono applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia e che hanno le competenze secondo gli articoli 101­109 e 113 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Le competenze di cui agli articoli 101­109 sono particolarmente incisive.

Cpv. 2 Come previsto dal diritto attuale (art. 91 cpv. 3 LD), il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria del rapporto di lavoro.

Art. 116

Prova del diritto a compiere atti ufficiali

Cpv. 1 L'obbligo dei collaboratori dell'UDSC di legittimarsi nei confronti di terzi quando compiono atti ufficiali viene ora sancito in modo vincolante nella legge.

Per dimostrare la loro legittimazione a compiere atti (compiti) ufficiali i collaboratori dell'UDSC indossano l'uniforme o presentano il documento di servizio. Ove possibile, forniscono il loro nome o numero di servizio e specificano l'ufficio di servizio.

Questo criterio è in linea di principio già soddisfatto con il fatto di portare l'uniforme.

La presente disposizione crea certezza del diritto, in quanto solo i collaboratori dell'UDSC che provano nei confronti di terzi il loro diritto a compiere atti ufficiali possono esercitare delle competenze.

Cpv. 2 Oltre all'obbligo dell'UDSC di far prestare giuramento o promessa solenne a propri collaboratori e all'obbligo dei collaboratori di legittimarsi nei confronti di terzi, l'UDSC è obbligato a garantire l'identificazione dei collaboratori che impiega. In questo modo esso soddisfa le esigenze relative alla sua responsabilità nei confronti di terzi autorizzati che sono coinvolti in un atto ufficiale e/o vogliono sapere chi compie o ha compiuto tale atto. I terzi (p. es. anche le autorità di perseguimento penale o i giudici) hanno quindi la certezza giuridica che i collaboratori dell'UDSC possano essere identificati.

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Titolo ottavo: Trattamento dei dati Capitolo 1: Principi Art. 117

Trattamento di dati personali e dati di persone giuridiche

Cpv. 1 La presente disposizione crea la base legale che autorizza l'UDSC al trattamento di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, secondo gli articoli 120­129 D-LE-UDSC, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione del D-LE-UDSC, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale o per l'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati in virtù di trattati internazionali.

Cpv. 2 La presente disposizione crea la base legale per effettuare analisi dei rischi secondo l'articolo 6 lettera m D-LE-UDSC nonché profilazioni e profilazioni a rischio elevato secondo l'articolo 5 lettere f e g nLPD. L'analisi dei rischi costituisce uno specifico trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'UDSC che combina diversi dati attinti da svariate fonti. La competenza per effettuare analisi dei rischi è dunque esplicitamente menzionata. Lo stesso vale per le profilazioni e le profilazioni a rischio elevato. Per questi trattamenti dei dati occorre una base legale in senso formale, conformemente all'articolo 34 capoverso 2 lettera b nLPD. Il nuovo diritto in materia di protezione dei dati ha introdotto la profilazione e la profilazione a rischio elevato in luogo del profilo della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD. Il diritto doganale è già stato modificato in tal senso nel quadro della revisione della LPD: secondo l'articolo 110 capoverso 2 nLD, l'UDSC è autorizzato a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato. Tale competenza è ora trasposta nel D-LE-UDSC. La presente disposizione crea dunque la base legale per effettuare profilazioni e profilazioni a rischio elevato.

L'UDSC può effettuare analisi dei rischi, profilazioni e profilazioni a rischio elevato se ciò è necessario per l'esecuzione del D-LE-UDSC, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale o per l'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati in virtù di trattati internazionali. Gli scopi e i tipi di analisi dei rischi sono disciplinati in modo esaustivo nell'articolo 131 D-LE-UDSC, mentre i dati utilizzati a tal fine sono enuncianti nell'articolo 132 D-LE-UDSC. Per quanto riguarda le profilazioni e le profilazioni a rischio elevato, gli scopi e i tipi sono disciplinati in modo esaustivo nell'articolo 133 D-LE-UDSC e i dati utilizzati nell'articolo 134 D-LE-UDSC.

Art. 118

Sistema d'informazione

Con la presente disposizione l'UDSC è autorizzato gestire un sistema d'informazione per l'adempimento dei suoi compiti. Sulla scorta dell'evoluzione tecnica a favore di servizi interconnessi presso l'UDSC, la distinzione di singoli sistemi d'informazione a livello di legge e di ordinanza non risulta più appropriata e, in molti casi, non è più possibile. Occorre una regolamentazione neutra dal punto di vista tecnologico, che 158 / 424

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tenga conto dei futuri cambiamenti e vi si adegui. Il disegno di legge si riferisce quindi soltanto a un sistema d'informazione dell'UDSC, indipendentemente dalla sua configurazione.

L'attuale ambiente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dell'UDSC è un ambiente applicativo che è cresciuto nel corso di diversi decenni e comprende, tra l'altro, circa 80 applicazioni specializzate indipendenti. Le applicazioni oggi utilizzate in seno all'UDSC sono di tipo monolitico, ovvero si tratta di componenti software indipendenti che spesso presentano numerosi dati e funzioni ridondanti e, di norma, non sono sufficientemente integrate tra loro. Per esperienza, il loro utilizzo comporta discontinuità dei sistemi di trasmissione (interruzioni dei processi) e la necessità di rilevare gli stessi dati più volte. I dati vengono quindi copiati e trasferiti da un'applicazione all'altra, dove sono archiviati ancora una volta. L'inconsistenza dei dati e ulteriori problemi a livello di protezione dei dati costituiscono un rischio latente.

DaziT trasforma questo ambiente applicativo eterogeneo composto di monoliti in un'architettura di microservizi, che viene attuata nel sistema d'informazione dell'UDSC. I microservizi corrispondono all'attuale stato della tecnica, sono collaudati e costituiscono un investimento durevole. Non solo l'economia, ma anche gli operatori doganali si attendono oggi flessibilità e numerose possibilità d'impiego (tra l'altro con l'interfaccia web, a partire da app o software di terzi). Nell'ambito della trasformazione, le diverse componenti specialistiche monolitiche attualmente utilizzate vengono scomposte in microservizi di base specializzati. Ognuno di essi ha un compito preciso. Questa suddivisione ha il vantaggio che ogni applicazione specializzata è ora solo un nome di un insieme di singoli microservizi che, nel corso del tempo, possono essere ulteriormente sviluppati in funzione delle esigenze. Ognuno di questi insiemi copre le funzioni precedentemente svolte da un monolito, ma nel contempo offre la possibilità di utilizzare altre funzioni che possono essere collegate in modo sicuro mediante interfacce standard. Ogni funzione è sviluppata solo una volta e poi riutilizzata all'interno del sistema d'informazione. I microservizi di base vengono utilizzati più volte
e sono una parte di questi insiemi virtuali.

Di conseguenza, il trattamento dei dati nel D-LE-UDSC non viene più esposto, come finora, enumerando i diversi sistemi d'informazione (vedi art. 110a segg. LD, ordinanza del 23 agosto 2017113 sul trattamento dei dati nell'UDSC OTDD e ordinanza del 20 settembre 2013114 sul sistema d'informazione in materia penale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini OSIP-UDSC), bensì in modo ordinato secondo i compiti e i processi dell'UDSC. A livello di legge vengono quindi costituite delle categorie di dati (vedi art. 119 D-LE-UDSC) e in seguito sono enunciati i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione che possono essere trattati in relazione con queste categorie di dati (vedi art. 120129 D-LE-UDSC). Nell'ambito della revisione dell'OTDD e dell'OSIP-UDSC, appositi allegati delle ordinanze presenteranno il trattamento di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione in relazione con le rispettive categorie di dati.

113 114

RS 631.061 RS 313.041

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Capitolo 2: Categorie di dati e diritti di trattamento Sezione 1: Categorie di dati Art. 119 L'indicazione delle categorie di dati nell'articolo 119 D-LE-UDSC sostituisce la rappresentazione di un ambiente TIC con diversi sistemi monolitici. Con le categorie di dati vengono creati, a livello di legge, dei gruppi di trattamenti di dati, delimitabili tra loro e necessari per l'adempimento di determinati compiti (parziali) dell'UDSC. Una categoria comprende quei dati il cui trattamento è necessario per l'adempimento del rispettivo compito (parziale) dell'UDSC. Le categorie di dati sono utilizzate come elemento di classificazione legislativa per rappresentare il trattamento dei dati. Nell'ambito delle categorie di dati sono quindi presentati, oltre al trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche degni di particolare protezione e al loro scopo, anche gli accessi, la comunicazione dei dati e la loro conservazione. Di seguito sono descritte le 14 categorie di dati del sistema d'informazione dell'UDSC: Lett. a La categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci comprende i dati del traffico transfrontaliero delle merci che vengono rilevati o acquisiti e ulteriormente trattati in relazione con la riscossione e la restituzione dei tributi all'importazione e all'esportazione nonché con l'esecuzione di atti normativi di natura non fiscale. In questa categoria rientrano, per esempio, anche i dati rilevati o acquisiti e ulteriormente trattati per la documentazione tariffale, il rilascio di diverse autorizzazioni e la loro verifica o la gestione di prove dell'origine. La base legale per questi compiti dell'UDSC è costituita dall'articolo 7 capoverso 2 lettere a e c D-LE-UDSC.

Lett. b La categoria di dati relativa ai tributi nazionali comprende i dati rilevati o acquisiti e ulteriormente trattati dall'UDSC in relazione con i tributi nazionali. In questa categoria rientrano i dati concernenti tutti i tributi nazionali menzionati nell'articolo 8 capoverso 1 lettere c­k D-LE-UDSC. La base legale per questi compiti dell'UDSC è costituita dall'articolo 7 capoverso 2 lettera a D-LE-UDSC.

Lett. c La categoria di dati relativa ai controlli comprende i dati concernenti il controllo del traffico di merci e persone e dei mezzi di trasporto utilizzati a
tal fine che l'UDSC rileva o acquisisce e tratta ulteriormente. I dati di questa categoria sono ripresi nel sistema d'informazione dell'UDSC in particolare dai rapporti sulla documentazione di eventi verificatisi durante il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto. In questi rapporti possono confluire anche dati provenienti da sistemi d'informazione di autorità terze, ai quali i competenti collaboratori dell'UDSC hanno accesso nell'ambito delle loro funzioni, se tali dati sono rilevanti per documentare gli eventi verificatisi durante il controllo. Questa categoria comprende, per esempio, anche i dati rilevati, acquisiti e ulteriormente trattati ai fini del sequestro e della distruzione di merci, 160 / 424

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del controllo dell'imposizione o della procedura di ricerca. La base legale per questo compito dell'UDSC è costituita dall'articolo 7 capoverso 2 lettera b D-LE-UDSC.

Lett. d La categoria di dati relativa ai controlli aziendali comprende i dati concernenti i controlli effettuati nell'ambito dei controlli aziendali che vengono rilevati o acquisiti e ulteriormente trattati dall'UDSC. La base legale per questo compito dell'UDSC è costituita dall'articolo 7 capoverso 2 lettere a e b D-LE-UDSC. Il controllo aziendale rientra tra i controlli secondo gli articoli 90 e seguenti D-LE-UDSC e viene precisato a livello di ordinanza.

Lett. e La categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi comprende i dati concernenti l'esecuzione del controllo dei metalli preziosi in virtù della legge sul controllo dei metalli preziosi e della legge del 10 ottobre 1997115 sul riciclaggio di denaro (LRD) che l'UDSC rileva o acquisisce e tratta ulteriormente. La LCMP costituisce la base legale per questi compiti dell'UDSC. Ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 LCMP, l'Ufficio centrale vigila sul commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la LCMP e secondo la LRD. Il controllo dei metalli preziosi conformemente alla LCMP serve per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nella LCMP, mentre il controllo conformemente alla LRD consiste nella vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari ai sensi dell'articolo 42ter LCMP, che secondo l'articolo 12 lettera bter LRD compete all'Ufficio centrale. In virtù dell'articolo 42ter capoverso 4 LCMP e dell'articolo 17 capoverso 1 lettera d LRD, i dettagli relativi alla vigilanza e gli obblighi di diligenza che i titolari di un'autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari devono osservare sono disciplinati nell'ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro116.

Lett. f La categoria di dati relativa alle misure amministrative comprende i dati concernenti l'esecuzione di misure amministrative secondo l'articolo 73 D-LE-UDSC che l'UDSC rileva, acquisisce o tratta ulteriormente.

Lett. g La categoria di dati relativa al perseguimento penale comprende i dati concernenti il perseguimento penale rilevati o acquisiti e ulteriormente trattati dall'UDSC. Tra questi si annoverano in particolare i dati rilevati o acquisiti nell'ambito
dell'indagine secondo l'articolo 199 D-LE-UDSC e dell'inchiesta penale secondo gli articoli 200 e seguenti D-LE-UDSC. In singoli casi i dati che rientrano in questa categoria provengono anche dai rapporti inerenti alla categoria relativa ai controlli o dalle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali o ai controlli aziendali, qualora siano rilevanti ai fini del perseguimento penale da parte dell'UDSC. Pos-

115 116

RS 955.0 La procedura di consultazione e la consultazione degli uffici sono concluse. L'entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2023.

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sono essere utilizzati anche dati di altre categorie che risultano necessari per il trattamento del caso nell'ambito del perseguimento penale. La base legale per questo compito dell'UDSC è costituita dall'articolo 3 capoverso 2 lettera f D-LE-UDSC.

Lett. h La categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure comprende i dati concernenti l'esecuzione di pene e misure rilevati o acquisiti e ulteriormente trattati dall'UDSC. Questi dati hanno origine, tra l'altro, da decisioni sull'obbligo di pagamento, decreti penali, decisioni penali o sentenze giudiziarie.

Lett. i La categoria di dati relativa alle finanze comprende i dati della gestione finanziaria dell'UDSC rilevati, acquisiti e ulteriormente trattati dall'UDSC. Vi si annoverano anche i dati concernenti l'incasso, la procedura d'esecuzione e di fallimento e la gestione degli attestati di carenza di beni.

Lett. j La categoria di dati relativa agli apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini comprende i dati rilevati con tali apparecchi, il cui utilizzo è disciplinato nell'articolo 111 D-LE-UDSC.

Lett. k La categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione comprende i dati concernenti le analisi dei rischi secondo l'articolo 131 D-LE-UDSC nonché le profilazioni e le profilazioni a rischio elevato secondo l'articolo 133 D-LE-UDSC. Tra questi vi sono, da un lato, i dati che l'UDSC utilizza per effettuare analisi dei rischi e profilazioni e, dall'altro, i dati risultanti da analisi dei rischi e profilazioni effettuate dall'UDSC. I primi possono provenire da altre categorie di dati consentite e necessarie per i differenti scopi o i differenti tipi di analisi dei rischi e profilazioni. I secondi vengono originati dalle stesse analisi dei rischi e profilazioni.

Lett. l La categoria di dati relativa alla pianificazione e alla direzione dell'impiego comprende i dati concernenti la pianificazione e la direzione dell'impiego ai fini dei controlli secondo gli articoli 90 e seguenti D-LE-UDSC che l'UDSC rileva o acquisisce e tratta ulteriormente. Riguardano in particolare anche i dati di collaboratori dell'UDSC impiegati per i controlli.

Lett. m La categoria di dati relativa alle attività amministrative comprende i dati concernenti le attività amministrative dell'UDSC rilevati o acquisiti e ulteriormente
trattati dall'UDSC. Tra le attività amministrative dell'UDSC si annoverano, per esempio, la gestione del Campus UDSC, la Cassa di previdenza, la gestione della flotta, dei beni, dell'equipaggiamento e degli immobili, i test e la ricerca sulle esperienze degli utenti o la formazione e il perfezionamento dei collaboratori dell'UDSC.

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Lett. n La categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali comprende i dati concernenti l'adempimento di compiti di polizia cantonali delegati all'UDSC in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 D-LE-UDSC. Così come per la categoria di dati relativa ai controlli (cfr. art. 119 lett. c D-LE-UDSC), questi dati sono ripresi nel sistema d'informazione dell'UDSC in prevalenza dai rapporti sulla documentazione di eventi verificatisi durante i controlli effettuati dall'UDSC.

Sezione 2: Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche degni di particolare protezione Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche degni di particolare protezione è regolamentato sulla base delle categorie di dati di cui all'articolo 119 D-LE-UDSC. Nel quadro delle categorie di dati, gli articoli 120130 D-LE-UDSC sanciscono quali dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c nLPD e quali dati di persone giuridiche degni di particolare protezione secondo l'articolo 57r nLOGA117 possono essere trattati e per quali scopi. Ciò consente di orientare ai compiti l'esposizione del trattamento dei dati.

Al trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei dati di persone giuridiche degni di particolare protezione si applica il criterio, menzionato nell'articolo 117 capoverso 1 e nell'articolo 118 D-LE-UDSC, della necessità del trattamento dei dati. In tal modo si tiene conto del principio di proporzionalità in materia di protezione dei dati.

Dati personali degni di particolare protezione Il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione è stato completamente riveduto sulla scorta dei pareri formulati dai partecipanti alla consultazione. Alcuni scopi del trattamento e i correlati dati personali degni di particolare protezione sono stati completamente aboliti (p. es. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale, la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale o la documentazione delle attività di controllo e del trattamento del caso da parte dell'UDSC come scopo a sé stante del trattamento), alcuni sono confluiti nelle disposizioni esistenti (p. es. l'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale e nazionale) e altri sono stati oggetto di limitazioni (p. es. durante il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto i dati concernenti la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia non possono più essere trattati e i dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche nonché i dati concernenti la salute possono essere trattati solo entro limiti ristretti mentre per l'analisi dei rischi possono essere trattati solo i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa
e penale).

Nel D-LE-UDSC il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione è in generale disciplinato in maniera più precisa e trasparente rispetto al diritto attuale.

117

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A prescindere dai singoli articoli, il seguente elenco fornisce una visione d'insieme dei dati personali degni di particolare protezione trattati dall'UDSC: ­

fatte salve poche eccezioni, nell'adempimento dei suoi compiti l'UDSC tratta solo dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (art. 120­129 D-LE-UDSC);

­

se durante il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto viene scoperto materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose, i collaboratori dell'UDSC possono trattare anche dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche nell'ambito dell'articolo 13e LMSI (art. 122 lett. a n. 2 D-LE-UDSC);

­

se durante il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto emergono fatti in cui è importante la salute di una persona coinvolta, i dati concernenti la salute di questa persona possono essere trattati nella misura in cui sia indispensabile per la documentazione del controllo e l'ulteriore trattamento del caso (art. 122 lett. a n. 3 D-LE-UDSC);

­

se necessario per l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati, i collaboratori dell'UDSC devono poter trattare, oltre ai dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, altri dati personali degni di particolare protezione. Sono intesi i dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche, dati concernenti la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia nonché dati concernenti la salute (art. 126 lett. a D-LE-UDSC).

Tra i dati che l'UDSC tratta vi sono, oltre a quelli che l'UDSC stesso rileva, anche i dati di autorità terze e imprese, messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti. Sono compresi anche i dati attinti da fonti pubbliche se è necessario per l'adempimento dei compiti.

Per ragioni di completezza è opportuno osservare che l'UDSC può trattare anche dati segnaletici di natura biometrica e profili del DNA in virtù dell'articolo 104 D-LEUDSC.

Dati di persone giuridiche degni di particolare protezione Dalla procedura di consultazione è emersa la preoccupazione in merito alla mancanza del diritto d'accesso e di rettifica per i dati di persone giuridiche. In proposito si può fare riferimento all'articolo 57t nLOGA, emanato nel quadro della revisione del diritto in materia di protezione dei dati, secondo cui i diritti delle persone giuridiche interessate sono retti dal diritto procedurale applicabile. Come dichiarato dal Consiglio federale nel messaggio concernente la nuova legge sulla protezione di dati118 per quanto riguarda l'articolo 57t nLOGA, il diritto procedurale applicabile costituisce una norma sufficiente per garantire i diritti delle persone giuridiche risultanti dall'articolo 13 capoverso 2 Cost. Di conseguenza non devono essere introdotti diritti d'accesso o di rettifica in leggi speciali retti prettamente dalla legislazione in materia di protezione dei dati. Nel quadro di una procedura amministrativa di prima istanza sono 118

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previsti, per esempio, il diritto all'esame degli atti secondo gli articoli 26 e seguenti PA o il diritto di audizione secondo gli articoli 29 e seguenti PA. Inoltre, le persone coinvolte che hanno un interesse degno di protezione e i cui diritti od obblighi sono toccati da atti materiali possono far valere l'articolo 25a PA ed esigere dall'autorità competente per l'atto materiale che pronunci una decisione impugnabile. In tal modo le persone in questione ottengono il diritto alla rettifica o alla distruzione dei loro dati119.

Nel D-LE-UDSC il trattamento dei dati di persone giuridiche degni di particolare protezione è in generale disciplinato in maniera più precisa e trasparente rispetto al diritto attuale.

Con la revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati, la protezione dei dati di persone giuridiche è stata esclusa dal campo di applicazione della nLPD. Ciò ha reso necessario modificare anche la legge del 21 marzo 1997120 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), che sancisce l'esigenza di una base legale per il trattamento di dati di persone giuridiche degni di particolare protezione.

Ai sensi dell'articolo 57r nLOGA sono degni di particolare protezione i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale nonché i dati relativi a segreti professionali, d'affari e di fabbricazione.

L'UDSC tratta in particolare dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione, spesso contenuti nelle dichiarazioni delle merci. Se forniscono un quadro dei flussi di merci, una sola dichiarazione delle merci così come la totalità delle dichiarazioni delle merci di un'impresa possono costituire segreti d'affari e/o di fabbricazione. Segreti d'affari e di fabbricazione sono comunicati all'UDSC anche nell'ambito della richiesta di informazioni in materia di tariffa secondo l'articolo 16 D-LTDo, sotto forma di ricette segrete di fabbricazione. Nel singolo caso l'UDSC deve inoltre poter attingere a questi segreti d'affari e di fabbricazione nell'ambito della determinazione o della riscossione dei tributi (p. es. classificazione tariffale) nonché in occasione dei controlli effettuati al passaggio del confine, dei controlli a posteriori o dei controlli aziendali.

Per esempio, i dati delle ricette di fabbricazione sono utilizzati per verificare se certe
derrate alimentari soddisfano i requisiti della legge sulle derrate alimentari al momento dell'importazione. Inoltre, nell'ambito di progetti pilota secondo l'articolo 192 D-LE-UDSC si lavora sulla base di dati reali delle imprese.

Dati non degni di particolare protezione Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza il trattamento presso l'UDSC di dati non degni di particolare protezione, conformemente al principio di legalità sancito dal diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 120

Categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci

Nell'ambito della categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci sono due gli scopi per i quali l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione e/o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione.

119 120

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RS 172.010

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Cpv. 1 Il primo scopo per cui l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione (lett. a) e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b) nell'ambito della categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci è la gestione di autorizzazioni e accordi nel traffico transfrontaliero delle merci.

Tra i dati personali degni di particolare protezione l'UDSC può trattare a tale scopo quelli concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a), necessari, per esempio, nel caso degli AEO secondo l'articolo 35 D-LE-UDSC. I criteri per l'autorizzazione quale AEO prevedono, tra l'altro, di verificare se i richiedenti rispettano la normativa doganale e fiscale e se hanno commesso reati gravi in relazione alla loro attività economica. I reati in questione sono definiti in modo molto ampio e spaziano, senza che l'elenco abbia pretese di esaustività, dalla frode alla sottrazione d'imposta passando per la corruzione, la cibercriminalità, il riciclaggio di denaro, la partecipazione a un'organizzazione criminale o ad attività terroristiche o il contrabbando. In presenza di decisioni in materia da parte delle autorità amministrative o giudiziarie, la domanda di rilascio dell'autorizzazione può essere respinta. Anche altre autorizzazioni presuppongono l'affidabilità del loro titolare. Per esaminare se le condizioni previste per l'autorizzazione sono soddisfatte, all'atto del rilascio o del rinnovo l'UDSC procede a verifiche, consultando le proprie registrazioni per appurare la presenza di perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale. Il sistematico rispetto delle prescrizioni è particolarmente importante se con l'autorizzazione vengono conferite vaste competenze, come nel caso delle agevolazioni concesse dall'UDSC per la procedura d'imposizione o per la gestione di un deposito doganale.

Sempre per il summenzionato scopo, l'UDSC può inoltre trattare i seguenti dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b): 1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: questi dati sono trattati per lo stesso motivo dei dati del medesimo tipo concernenti persone fisiche secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera a D-LEUDSC;

2.

dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione: anche questi dati sono necessari, per esempio, in relazione con la qualifica di AEO. L'UDSC può esigere le informazioni, verificare i dati e i documenti nonché i sistemi e le comunicazioni che possono essere rilevanti per l'esecuzione delle prescrizioni.

Vi rientrano anche i documenti e le informazioni confidenziali che possono costituire dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione. Questa possibilità di prendere visione dei documenti e delle informazioni delle imprese riguarda anche altre autorizzazioni.

Cpv. 2 Il secondo scopo per il quale l'UDSC può trattare dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti segreti d'affari e di fabbricazione nell'ambito della categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci è la riscossione o restituzione di tributi all'importazione e all'esportazione. Sono interessati ambiti molto diversi. Menzioniamo di seguito due esempi: 166 / 424

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­

nel traffico di perfezionamento attivo e passivo i rapporti e le ricette di fabbricazione servono a provare la correttezza delle indicazioni fornite nella dichiarazione delle merci e a effettuare confronti nel quadro dei controlli di qualità da parte dei laboratori di analisi;

­

per la documentazione tariffale l'UDSC necessita di indicazioni in merito alla composizione e al processo di fabbricazione nonché di ulteriori indicazioni sulla qualità di un prodotto. Solo questi dati consentono di rilasciare al richiedente informazioni vincolanti in materia di tariffa o di verificare la classificazione tariffale di campioni e modelli prelevati da concreti invii importati.

Art. 121

Categoria di dati relativa ai tributi nazionali

Nell'ambito della categoria di dati relativa ai tributi nazionali, l'UDSC può trattare dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti segreti d'affari e di fabbricazione allo scopo della riscossione e restituzione dei tributi nazionali. Ciò riguarda i diversi tributi nazionali in modi diversi. Menzioniamo di seguito quattro esempi: ­

nell'applicazione della legislazione sull'alcool sono necessarie indicazioni concernenti le materie prime, il modo e la quantità di fabbricazione, l'immagazzinamento, l'imbottigliamento e la trasformazione del prodotto finito. Per individuare eventuali irregolarità e, quindi, adempiere il mandato legale, è anche necessario poter accedere alla completa contabilità dell'alcol. Inoltre, per quanto riguarda le restituzioni e le richieste concernenti la classificazione è obbligatorio che vengano presentate le ricette e i processi di fabbricazione dei singoli prodotti;

­

nell'ambito del controllo della riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), l'UDSC verifica se i passaggi dei veicoli assoggettati alla TTPCP sono registrati e se i passaggi rilevati corrispondono alla dichiarazione della prestazione chilometrica. A tal fine esso consulta apparecchi, libri contabili, giustificativi e altri certificati concernenti le transazioni commerciali;

­

per valutare se l'etanolo può essere acquistato in esenzione da imposta, possono essere richiesti documenti relativi all'impiego e ai prodotti, incluse descrizioni dei processi, schede tecniche dei prodotti e ricette di fabbricazione.

Questi documenti servono anche per stabilire l'eventuale imposta sulle bevande spiritose da versare o per valutare se un prodotto può essere classificato come denaturato o altrimenti non idoneo al consumo;

­

la corretta riscossione dell'imposta sulla birra in Svizzera si basa sulla quantità di birra fabbricata secondo le diverse tariffe d'imposta. Per accertare in modo inequivocabile queste quantità, nel quadro dei controlli è necessario disporre di dati concernenti il decotto, il mosto, la quantità imbottigliata, le perdite e le ricette di fabbricazione. Non è inoltre possibile prescindere da una consultazione della contabilità delle vendite e della contabilità concernente le quantità fornite a titolo gratuito ai clienti interni ed esterni del birrificio.

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Art. 122

Categoria di dati relativa ai controlli

Nell'ambito della categoria di dati relativa ai controlli l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione (lett. a) e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b) allo scopo di controllare merci, persone e mezzi di trasporto. I dati degni di particolare protezione che confluiscono nel sistema d'informazione dell'UDSC sono attinti in particolare dai rapporti sui controlli effettuati. Questi rapporti servono, da un lato, a permettere la tracciabilità delle attività dei collaboratori dell'UDSC nell'ambito dei controlli e, dall'altro, a fornire informazioni (utilizzabili in giudizio) agli uffici interni ed esterni all'UDSC ai fini dell'adempimento dei loro compiti e dell'esecuzione degli atti normativi da applicare.

L'UDSC può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione (lett. a): 1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: questi dati vengono generati regolarmente quando, in occasione di controlli da parte dei collaboratori dell'UDSC, sono constatate infrazioni nel settore di compiti dell'UDSC. Tali dati sono altresì contenuti negli avvisi di ricerca relativi a persone segnalate. Sono importanti anche per determinare la portata del controllo, per i preparativi delle misure di sicurezza dei collaboratori dell'UDSC ed eventualmente anche per la consegna di documenti finora non recapitabili (p. es. decisioni penali);

2.

dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche nell'ambito dell'articolo 13e LMSI: secondo questo articolo l'UDSC è tenuto a mettere al sicuro il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

Se tale materiale è in relazione con opinioni religiose, filosofiche o politiche, questi dati devono essere necessariamente trattati. È altresì possibile che le informazioni consultate confermino eventuali motivi di sospetto e influenzino la portata dei controlli nell'ambito dell'articolo 13e LMSI. Questi dati possono anche essere messi a rapporto. Per contro, non devono essere messe a rapporto le indicazioni concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche al di fuori dell'ambito dell'articolo 13e LMSI, anche se sono comunicate apertamente;

3.

dati concernenti la salute, sempre che ciò sia indispensabile per documentare un controllo e proseguire il trattamento del caso in questione: da questa restrizione emerge che non è previsto un rilevamento sistematico dei dati concernenti la salute nell'ambito dei controlli di merci, persone e mezzi di trasporto.

Per contro, è possibile documentare dati concernenti la salute in situazioni particolari, per esempio in caso di accertamento dell'idoneità alla carcerazione o in caso di importazione di determinati medicamenti per l'automedicazione, se questi sono consentiti solo per il trattamento di persone affette da malattie specifiche. Inoltre, la documentazione dei dati può essere indispensabile se, nell'ambito dei loro controlli, i collaboratori dell'UDSC devono assistere persone (scomparse) con problemi psichici oppure se devono procedere alla valutazione dei rischi nell'ambito dei controlli di persone affette da malattie contagiose. Non devono essere invece messi a rapporto i dati concernenti la salute che non hanno alcun nesso rilevante con il controllo, anche se sono comunicati

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apertamente. La disposizione è formulata in modo tale da consentire il trattamento di dati concernenti la salute in situazioni particolari (p. es. una pandemia) se in questi casi l'UDSC deve assumere (ulteriori) compiti.

Inoltre, l'UDSC può trattare i seguenti dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b): 1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: sulla base di questi dati i controlli possono essere predisposti e svolti in funzione dei rischi e in modo commisurato alla situazione;

2.

dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione: senza questi dati non è talvolta possibile effettuare controlli delle merci. Anche le misure correlate ai controlli nell'ambito degli atti normativi di natura non fiscale presuppongono il trattamento di questi dati; per esempio, in caso di domanda d'intervento secondo l'articolo 71 della legge del 28 agosto 1992121 sulla protezione dei marchi il richiedente deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone per consentire all'UDSC di accertare eventuali violazioni del diritto al marchio. Ciò riguarda anche i segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 123

Categoria di dati relativa ai controlli aziendali

Nell'ambito della categoria di dati relativa ai controlli aziendali l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione (lett. a) e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b) allo scopo di pianificare, effettuare e valutare i controlli aziendali.

Tra i dati personali degni di particolare protezione l'UDSC può trattare quelli concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a). Tali dati possono essere parte della valutazione di un'impresa, poiché in futuro per i controlli aziendali viene maggiormente utilizzato un approccio basato sui rischi. In proposito il comportamento conforme alle prescrizioni delle persone coinvolte svolge un ruolo significativo. È dunque essenziale sapere chi in passato è stato sanzionato, perché e come.

Inoltre, l'UDSC può trattare i seguenti dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b):

121

1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: questi dati sono trattati per lo stesso motivo dei dati del medesimo tipo concernenti persone fisiche secondo l'articolo 123 lettera a D-LE-UDSC;

2.

dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione: tali dati vengono utilizzati per verificare le indicazioni fornite ai fini dell'imposizione, per procedere a un confronto con i valori empirici disponibili e per approfondire il controllo o effettuare eventuali controlli successivi.

RS 232.11

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Art. 124

Categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi

Nell'ambito della categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione (lett. a) e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b) per l'esecuzione del controllo dei metalli preziosi.

Tra i dati personali degni di particolare protezione l'UDSC può trattare quelli concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a). Questi dati sono necessari in rapporto con l'esecuzione della LCMP e delle attività correlate, tra cui il rilascio, la gestione e la revoca di marchi d'artefice e autorizzazioni (patente di fonditore secondo l'art. 24 LCMP, patente di acquirente secondo l'art. 31a cpv. 3 nLCMP122, permesso di esercitare la professione di saggiatore del commercio secondo l'art. 41 LCMP e autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l'art. 42bis nLCMP123), le pertinenti attività di vigilanza secondo l'articolo 42ter nLCMP124 nonché la formazione e il rilascio di diplomi di saggiatori del controllo. Possono o devono essere presentati all'Ufficio centrale, in particolare per provare che la persona in questione offre la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

Inoltre, l'UDSC può trattare i seguenti dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b): 1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: questi dati sono trattati per lo stesso motivo dei dati del medesimo tipo concernenti persone fisiche secondo l'articolo 124 lettera a D-LE-UDSC;

2.

dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione: tali dati vengono messi a disposizione del Controllo dei metalli preziosi in relazione con la marchiatura ufficiale, tra l'altro sotto forma di dati sulle attività del settore orologiero e della gioielleria (p. es. volume della produzione di lavori di metalli preziosi o marchi e specifiche dei modelli e delle concezioni dei prodotti).

Art. 125

Categoria di dati relativa alle misure amministrative

Nell'ambito della categoria di dati relativa alle misure amministrative l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa per l'esecuzione di misure amministrative. Le misure amministrative adottate in virtù dell'articolo 73 D-LE-UDSC costituiscono esse stesse questo tipo di dati, i quali devono poter essere trattati nell'ambito della presente disposizione.

Art. 126

Categoria di dati relativa al perseguimento penale

Nell'ambito della categoria di dati relativa al perseguimento penale l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione (lett. a) e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b) ai fini del perseguimento penale.

122 123 124

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L'articolo 2 capoverso 3 nLPD stabilisce che il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Alle condizioni quadro del diritto relativo alla protezione dei dati si applica dunque la DPA. Con la nLPD sono state modificate le disposizioni della DPA concernenti la protezione dei dati: la nDPA 125 disciplina quindi, tra l'altro, il modo in cui vengono raccolti dati personali nel procedimento penale amministrativo (art. 18a nDPA), ma continua a non disciplinare le categorie utilizzabili e i tipi di dati personali. Già nell'articolo 110a LD e nell'OSIPUDSC è illustrato, a complemento del diritto procedurale e a garanzia della trasparenza, il trattamento dei dati in ambito penale da parte dell'UDSC. Anche nel D-LE-UDSC viene dunque presentato il trattamento dei dati nel perseguimento penale da parte dell'UDSC.

L'UDSC può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione (lett. a):

125

1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: lo scopo del perseguimento penale comporta che molti dei dati rilevati e ulteriormente trattati costituiscono dati personali degni di particolare protezione.

Vengono inoltre trattati dati già esistenti concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, poiché possono influenzare l'andamento dell'inchiesta e, in particolare, l'entità della pena;

2.

dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche: determinati reati possono avere un nesso con questi dati, per esempio il contrabbando di carne «halal». L'orientamento religioso non è alla base dell'indagine ma può avere un certo ruolo; pertanto l'UDSC, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta, deve poter registrare, richiamare e utilizzare questi dati, se necessario per l'inchiesta;

3.

dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia: i dati concernenti la salute possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale tra l'altro se deve essere appurata la capacità di una persona di esercitare i diritti civili. Anche un'aspettativa di vita limitata a causa delle condizioni di salute può influenzare un procedimento penale. Inoltre, all'inizio di un interrogatorio si chiede alla persona ascoltata il suo stato di salute; la risposta viene verbalizzata e può essere rilevante per l'ulteriore trattamento del caso. I dati concernenti la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia sono trattati ai fini del perseguimento penale se possono fornire indicazioni decisive nell'ambito del perseguimento. Nel quadro di misure coercitive (p. es. in occasione di osservazioni, perquisizioni domiciliari o interrogatori) può accadere che siano accertati e documentati dati che rientrano nella sfera intima. Inoltre, talora gli interessati stessi o terzi forniscono all'UDSC dati concernenti la sfera intima, per esempio per consolidare un alibi. Questi dati devono poter essere trattati per svolgere le inchieste. Anche i dati concernenti l'appartenenza a un'etnia possono fornire indicazioni su nessi esistenti nell'ambito di determinati reati, per esempio il contrabbando di tabacco «shisha». Se la stragrande maggioranza dei componenti di una banda di contrabbandieri appartiene alla stessa

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etnia, l'informazione deve essere registrata, in quanto aiuta a capire i collegamenti tra i gruppi che operano nel contrabbando organizzato in modo professionale. Pur svolgendo un ruolo secondario, l'informazione concernente l'etnia è rilevante per delineare il quadro complessivo.

Inoltre, l'UDSC può trattare i seguenti dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b): 1.

dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale: questi dati sono trattati per lo stesso motivo dei dati del medesimo tipo concernenti persone fisiche secondo l'articolo 127 lettera a numero 1 D-LEUDSC;

2.

dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione: in relazione con il perseguimento penale da parte dell'UDSC, tali dati sono spesso un punto di partenza per ottenere ulteriori informazioni ai fini della corretta classificazione tariffale di un prodotto. Sulla base di queste informazioni possono essere avviate inchieste sulla messa in pericolo o sulla sottrazione di tributi. Può accadere inoltre che, nell'ambito dell'accertamento di un trasgressore (p. es. con un interrogatorio), debbano essere verificati dettagliatamente gli esatti processi e procedure aziendali, il che può implicare il trattamento di tali dati.

Art. 127

Categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure

Nell'ambito della categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale ai fini dell'esecuzione di pene e misure. Questi dati di un imputato devono poter essere trattati per eseguire una sanzione. Di conseguenza, i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale rilevati per l'esecuzione di pene e misure sono necessari per commutare una multa in una pena detentiva o rivendicare un credito cresciuto in giudicato secondo la legge federale dell'11 aprile 1889126 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 128

Categoria di dati relativa alle finanze

Nell'ambito della categoria di dati relativa alle finanze l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale ai fini dell'incasso, della procedura d'esecuzione e di fallimento e della gestione degli attestati di carenza di beni. Per questo scopo sono gestiti anche i crediti sorti sulla base di procedimenti penali. Di conseguenza, per l'incasso, la procedura d'esecuzione e di fallimento e la gestione degli attestati di carenza di beni occorrono informazioni e mezzi di prova o dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale.

126

RS 281.1

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Art. 129

Categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione

Nell'ambito della categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a) e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché segreti d'affari e di fabbricazione (lett. b) per effettuare analisi dei rischi e profilazioni e profilazioni a rischio elevato. I diversi scopi e tipi di analisi dei rischi sono disciplinati nell'articolo 131 D-LE-UDSC mentre i diversi scopi e tipi di profilazione e profilazione a rischio elevato nell'articolo 133. L'articolo 132 D-LE-UDSC disciplina l'utilizzo dei dati degni di particolare protezione per i diversi tipi di analisi dei rischi, mentre l'articolo 134 l'utilizzo dei dati degni di particolare protezione per i diversi tipi di profilazione e profilazione a rischio elevato.

Art. 131

Categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali

Nell'ambito della categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali l'UDSC può trattare dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale se necessario per l'adempimento dei compiti che i Cantoni gli hanno delegato in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 D-LE-UDSC.

In alcuni casi i compiti delegati sono correlati a perseguimenti di natura amministrativa e penale, di conseguenza i dati messi a rapporto costituiscono automaticamente dei dati degni di particolare protezione. Ciò è il caso, per esempio, quando l'UDSC presenta alle autorità di perseguimento penale rapporti utilizzabili in giudizio relativi a infrazioni negli ambiti del diritto sugli stranieri, sugli stupefacenti, sulle armi, sugli esplosivi e sulla circolazione stradale oppure effettua comunicazioni agli uffici cantonali della migrazione relative a misure inerenti al diritto sugli stranieri (p. es. allontanamenti, notifiche di divieti d'entrata).

Sezione 3: Analisi dei rischi L'analisi dei rischi è un tipo speciale di trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'UDSC (vedi art. 6 lett. m D-LE-UDSC per la definizione di analisi dei rischi). Nell'ambito di tale analisi, mediante una combinazione di dati vengono individuati i rischi in merito alla probabilità e alla portata di attività non conformi al diritto al fine di estrapolare raccomandazioni, priorità e misure. L'analisi dei rischi consente di rappresentare le sfide in modo generale nonché di approntare valutazioni specifiche dei rischi, che descrivono i possibili rischi, forniscono informazioni sulla situazione e offrono indicazioni per i controlli o per ridurre i rischi. Le analisi dei rischi sono utilizzate ogniqualvolta si presentano all'UDSC elementi e informazioni che denotano possibili attività non conformi al diritto. Può trattarsi dei risultati dei propri controlli o di informazioni ricevute da autorità partner o terzi. Le analisi dei rischi non vengono dunque effettuate senza motivo, bensì si basano su informazioni ed elementi esistenti.

L'analisi dei rischi rappresenta una base importante affinché l'UDSC possa effettuare controlli efficienti, mirati e completi. Esso vi ricorre come strumento fondamentale 173 / 424

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per l'adempimento dei suoi compiti, segnatamente per decidere se, dove e come effettuare un controllo di merci, persone e mezzi di trasporto. Un'analisi dei rischi recente e aggiornata è imprescindibile, al fine di gestire e favorire un impiego efficace dei collaboratori dell'UDSC: essa permette infatti di impiegare i collaboratori in modo mirato e di aumentare il numero di risultati positivi nella scoperta di infrazioni. Ciò significa altresì che l'analisi dei rischi consente di evitare inutili controlli, quindi di utilizzare le risorse disponibili con maggiore efficacia. I pertinenti dati risultanti da un'analisi dei rischi vengono messi a disposizione degli uffici competenti dell'UDSC qualora sia necessario per l'adempimento dei compiti dell'Ufficio: per «dati risultanti da un'analisi dei rischi» sono intese, tra l'altro, proposte o raccomandazioni concrete e dettagliate per i controlli.

Come trattamento dei dati, l'analisi dei rischi deve essere distinta dalla profilazione e dalla profilazione a rischio elevato secondo l'articolo 5 lettere f e g nLPD, disciplinate per l'UDSC negli articoli 133 e 134 D-LE-UDSC. In sostanza, nella molteplicità di movimenti transfrontalieri di merci, persone e mezzi di trasporto, l'analisi dei rischi riconosce, sulla base delle informazioni preesistenti, quelli che possono rappresentare un rischio. Dei controlli mirati consentono di confermare o meno il rischio. Di norma non si tratta di analisi individualizzate di persone e dei loro dati. Sulla scorta di un modello di movimenti consueti di merci, persone e mezzi di trasporto vengono piuttosto analizzate eventuali discrepanze. Per contro, la profilazione e la profilazione a rischio elevato effettuate dall'UDSC si occupano di trattare un concreto sospetto di reato qualificato, analizzando approfonditamente aspetti personali come affidabilità, mobilità o comportamento. La profilazione non ha come obiettivo verificare il rischio mediante un controllo, ma piuttosto fornire un contributo essenziale alla raccolta di informazioni fattuali nell'ambito di procedure, al fine di eliminare importanti pregiudizi ai beni giuridici. Si tratta dunque di in un'analisi individualizzata di persone e dei loro dati.

L'articolo 131 D-LE-UDSC espone dettagliatamente e in modo esaustivo nelle lettere am i singoli scopi e i diversi tipi
dell'analisi dei rischi. Di norma le analisi dei rischi contengono sempre dati personali, poiché le informazioni valutate sono legate a una persona fisica o giuridica. L'articolo 132 D-LE-UDSC attribuisce ai vari tipi di analisi dei rischi i dati di volta in volta necessari: ­

dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (cpv. 1 lett. a);

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dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (cpv. 1 lett. b n. 1) nonché dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione (cpv. 1 lett. b n. 2);

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dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti (cpv. 2);

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dati risultanti da una profilazione o una profilazione a rischio elevato (cpv. 3);

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dati risultanti da un'analisi dei rischi (cpv. 4).

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Per quanto riguarda l'utilizzo dei risultati di (altre) analisi dei rischi, va osservato in generale che l'UDSC fonda le analisi future sui risultati già ottenuti; si tratta di un requisito importante per un'efficace analisi dei rischi. Per esempio, i risultati dell'analisi dei rischi nell'ambito della dichiarazione delle merci (art. 131 lett. a e b D-LEUDSC) sono utilizzati per ottenere risultati approfonditi nelle analisi dei rischi riguardanti le infrazioni agli atti normativi di natura fiscale (art. 131 lett. e D-LE-UDSC). I risultati già acquisiti aiutano anche a individuare le persone che si comportano in modo corretto e che quindi possono essere escluse da alcuni controlli. I rischi devono essere regolarmente valutati. Al fine di individuare o verificare le tendenze in atto, vengono utilizzati i dati di precedenti analisi come termini di confronto.

A livello di ordinanza, i necessari dati personali non degni di particolare protezione vengono attribuiti ai diversi tipi di analisi dei rischi (art. 132 cpv. 5 D-LE-UDSC). Il trattamento, nell'ambito delle analisi dei rischi, di dati personali non degni di particolare protezione per scopi non legati alla persona, in particolare per la ricerca, la pianificazione o la statistica, è retto dall'articolo 39 nLPD. Le valutazioni statistiche nel quadro delle analisi dei rischi non si riferiscono a dati personali e non vengono trattate nel D-LE-UDSC.

Gli scopi e i tipi consentiti di analisi dei rischi secondo l'articolo 131 D-LE-UDSC e i dati che, secondo l'articolo 132, possono essere utilizzati in queste analisi dei rischi sono di seguito illustrati congiuntamente.

Art. 131 lett. a e b in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per verificare la plausibilità e la correttezza delle dichiarazioni delle merci e per identificare le persone che forniscono indicazioni errate in tali dichiarazioni serve a individuare i rischi che insorgono nell'ambito della dichiarazione delle merci. Tale dichiarazione si basa sul principio dell'autodichiarazione e costituisce la base determinante dell'imposizione per ogni tributo e misura. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne è pienamente responsabile e ad essa vengono poste esigenze elevate in termini di obbligo di diligenza127. L'analisi dei rischi della dichiarazione delle merci
è finalizzata all'identificazione di errori, per esempio attuando confronti tra la tariffa doganale applicata, il peso e il valore della merce. La dichiarazione delle merci e l'analisi dei rischi si riferiscono sia alle dichiarazioni delle merci nel traffico transfrontaliero sia alle dichiarazioni concernenti le imposte di consumo in territorio svizzero.

I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale aiutano a verificare la correttezza di una dichiarazione delle merci, procedendo, ove necessario, a una convalida della dichiarazione delle merci in base alle indicazioni errate finora fornite dalla persona. In tal modo possono essere sottoposte a un controllo in funzione del rischio le persone che in passato sono già state registrate per aver commesso reati amministrativi o penali. I dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione servono a valutare meglio la 127

Cfr. anche, tra tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1479/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 2.3.2 con ulteriori riferimenti; Barbara Schmid, Zollkommentar, art. 18 N 3 seg.; messaggio concernente la legge sulle dogane, FF 2004 485, in particolare 519.

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plausibilità e la correttezza della dichiarazione delle merci, e in particolare a verificare la classificazione tariffale dichiarata. Indicazioni contrastanti possono rendere necessario un controllo. L'analisi di dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti è utile ai fini di queste analisi dei rischi, in quanto nella valutazione confluiscono informazioni supplementari che permettono di esaminare in modo più efficiente le merci e i mezzi di trasporto (p. es. con l'analisi di immagini dello scanner). In caso di dichiarazioni sommarie delle merci, le rilevazioni dei passaggi possono servire ad accertare la plausibilità delle quantità dichiarate. I dati basati su un'analisi dei rischi già effettuata, una profilazione o una profilazione a rischio elevato, per esempio in caso di violazioni nell'ambito della tassa sul traffico pesante (dichiarazione errata del peso complessivo del veicolo), aiutano a verificare la plausibilità del peso delle merci e del mezzo di trasporto.

Art. 131 lett. c in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per individuare le merci non dichiarate o le merci prive della necessaria autorizzazione serve a scoprire i rischi nell'ambito del contrabbando o a fornire indizi sulle persone che potrebbero praticare attività di contrabbando. Le persone che importano merci in Svizzera senza dichiararle o senza le necessarie autorizzazioni eludono l'ordinamento giuridico in vigore.

Questa analisi dei rischi può essere supportata da un'analisi di infrazioni o irregolarità già individuate o da dichiarazioni di merci anomale. Spesso il rischio di contrabbando risulta da una combinazione di informazioni, analisi preesistenti, dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché risultati di controlli aziendali con dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione, rendendo necessario un controllo. L'impiego di dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC o rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese
e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti consente di individuare movimenti insoliti.

Art. 131 lett. d in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per identificare le persone che beneficiano in modo illecito di agevolazioni o esenzioni da tributi serve a riconoscere i rischi presso i partecipanti alla procedura che beneficiano di privilegi. Le procedure doganali e quelle relative ai tributi prevedono diverse possibilità di agevolazione e di esenzione, che sono concesse a persone che adempiono determinati requisiti. Occorre pertanto verificare in base ai rischi se questi requisiti sono soddisfatti.

Nel caso degli operatori economici autorizzati si presuppone, per esempio, che non siano state commesse violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di reati gravi in relazione alla loro attività economica. Ciò presuppone che i dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale siano trattati per verificare il comportamento finora seguito dalle imprese e, quindi, l'osservanza di tale condizione. Inoltre, 176 / 424

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vengono poste esigenze elevate in materia di trasparenza per quanto riguarda la tenuta dei libri contabili e dei documenti relativi ai trasporti; questi due tipi di documenti sono integrati nella valutazione come dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari. I dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti sono utilizzati per verificare il rispetto degli oneri e per riconoscere i movimenti che denotano un possibile abuso.

Art. 131 lett. e in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per accertare le infrazioni agli atti normativi di natura fiscale serve a individuare rischi che pregiudicano la corretta riscossione di tributi. Di seguito un esempio: una persona condannata più volte per frode doganale sdogana regolarmente patate. Il sistema d'informazione dell'UDSC registra automaticamente il momento della dichiarazione doganale e dell'attraversamento del confine, il tipo di mezzo di trasporto e le merci dichiarate. Il sistema analizza le dichiarazioni sulla base dei dati personali automaticamente rilevati. Se una volta questa persona non dichiara patate ma birra e, come mezzo di trasporto, utilizza un piccolo furgone, il sistema riconosce il comportamento atipico. Tale indizio, unitamente ad altri indicatori di rischio, può essere utilizzato per formulare concrete raccomandazioni di controllo ai collaboratori dell'UDSC.

Al fine di individuare le relazioni talora complesse tra imprese e flussi di merci nonché possibili irregolarità, per questo tipo di analisi sono necessari dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione nonché dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 131 lett. f in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per individuare i passaggi non autorizzati del confine e i pericoli per la
sicurezza nel traffico transfrontaliero di merci e persone serve a riconoscere i rischi di natura non fiscale che devono essere sventati nell'ambito dei controlli al confine. Tra questi si annoverano, per esempio, il tentativo di entrare nel Paese nonostante il divieto, le infrazioni alla legislazione sulle armi, a quella sulla protezione degli animali o dell'ambiente, le violazioni della legislazione sui medicamenti o sugli stupefacenti o anche i veicoli non conformi.

I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale sono necessari ai fini dell'analisi per identificare i comportamenti in questione. I dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità o imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti possono fornire indicazioni sui luoghi e sulle modalità che le persone utilizzano per passare il confine senza autorizzazione, per esempio grazie

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alla valutazione dei dati rilevati dal sistema di riconoscimento delle targhe o da una videocamera di sorveglianza.

Art. 131 lett. g in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per ricercare merci, persone e mezzi di trasporto fornisce informazioni utili per decidere quando e dove controllare eventualmente merci, persone e mezzi di trasporto oggetto di segnalazione (p. es. persone ricercate, merci rubate o mezzi di trasporto non più ammessi alla circolazione).

I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale sono necessari per l'analisi al fine di determinare l'oggetto e le modalità della ricerca. I dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti aiutano a sottoporre le merci, le persone e i mezzi di trasporto a un controllo mirato.

Art. 131 lett. h in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per individuare le entrate, le uscite e i soggiorni illegali serve a scoprire i rischi nell'ambito della legislazione sugli stranieri. Tra questi vi è l'individuazione di veicoli utilizzati per il traffico di migranti verso la Svizzera o attraverso la Svizzera.

Per tale analisi dei rischi sono necessari dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti, che consentono di individuare movimenti sospetti. Spesso le persone o le imprese che fanno attraversare il confine ai migranti sono già oggetto di perseguimenti di natura amministrativa e penale oppure vengono usati percorsi clandestini che devono essere appositamente sorvegliati una volta che tali movimenti sono stati scoperti.

Art. 131 lett. i in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per individuare attività transfrontaliere illegali serve ai fini della lotta contro la criminalità organizzata. Molto spesso
le analisi in questo ambito si basano su una stretta collaborazione tra diverse autorità. I movimenti e i trasporti di merci transfrontalieri forniscono nella maggior parte dei casi indicazioni essenziali. Per esempio, nel caso di reati commessi presumibilmente da persone che agiscono a livello transfrontaliero, i dati a disposizione dell'UDSC sono esaminati per scoprire, nella contabilità o nelle relazioni dell'impresa, eventuali schemi e apparenti anomalie che corrispondano ai movimenti di possibili colpevoli. Gli schemi individuati sono quindi messi a disposizione, sotto forma di valutazione dei rischi, delle forze operative che possono così orientare opportunamente la loro attività di controllo.

Se le attività criminali sono legate a pratiche commerciali, per esempio nel campo della proliferazione, le analisi richiedono dati personali e dati di persone giuridiche 178 / 424

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concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale al fine di riconoscere un nesso con preesistenti attività criminali. I dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione sono necessari per riconoscere se l'attività delle imprese è fittizia e lo scopo effettivo viene celato. I dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti sono necessari per individuare movimenti anomali (dal punto di vista del momento, del luogo o del numero di movimenti) di persone.

Art. 131 lett. j in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per pianificare il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto nonché per preparare i relativi impieghi serve a valutare misure di controllo concrete e adeguate nonché a pianificare la loro attuazione, per esempio in termini geografici e temporali. La base è costituita dai dati risultanti da altre analisi dei rischi o da profilazioni e profilazioni a rischio elevato. La pianificazione del controllo è importante per configurare le attività di controllo in modo mirato e il più possibile efficiente. In questo modo si possono escludere da alcuni controllo le persone che si comportano in modo corretto ed evitare inutili controlli multipli. Al contrario, l'indicazione a più riprese di dati errati nella dichiarazione delle merci può condurre a maggiori controlli mirati. In base all'analisi delle dichiarazioni delle merci è possibile stabilire il personale necessario e i luoghi dei controlli (dispositivo di controllo).

Art. 131 lett. k in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per fornire sostegno nel trattamento delle opposizioni secondo l'articolo 86 D-LE-UDSC serve a trattare in maniera automatizzata un'opposizione presentata per via elettronica e a predisporre una raccomandazione per il collaboratore addetto dell'UDSC. Nei casi chiari e semplici è quindi possibile attribuire direttamente un risultato all'opposizione. Per esempio se l'opponente chiede di correggere il peso da dieci a una tonnellata a causa di un errore di immissione e l'analisi dei rischi conferma le importazioni regolari di invii
con un peso di una tonnellata, in assenza di altre indicazioni l'opposizione può essere accolta. Per poter confrontare l'opposizione con elementi preesistenti, sono necessari dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione.

Art. 131 lett. l in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per valutare l'efficacia di raccomandazioni e misure serve a migliorare i dati risultanti da analisi dei rischi nonché da profilazioni e profilazioni a rischio elevato grazie al confronto con i risultati dei controlli e altri risultati.

La valutazione continua dell'efficacia delle raccomandazioni e delle misure è un presupposto necessario per reagire di fronte al mutare del comportamento degli autori di reati e per evitare controlli delle persone che si comportano in modo corretto.

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Art. 131 lett. m in combinato disposto con l'art. 132 L'analisi dei rischi effettuata per adempiere gli obblighi di sorveglianza assegnati all'UDSC serve a supportare l'attuazione di tali obblighi con opportune analisi. Attualmente questi obblighi di sorveglianza riguardano l'ambito dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi (art. 40 e 43ter LCMP) e l'ambito dell'alcol per quanto attiene alla pubblicità (art. 42b LAlc per la limitazione della pubblicità, art. 57 cpv. 5 LAlc e contrario per la competenza dell'UDSC). Gli obblighi di sorveglianza possono dunque essere di natura transfrontaliera o riferiti al territorio svizzero. Se in futuro all'UDSC saranno attribuiti ulteriori obblighi di sorveglianza, siffatte analisi dei rischi potranno essere attuate anche in questi ambiti.

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Ambito dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi: per la sorveglianza della gestione ordinaria degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio nell'ambito dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi sono necessarie analisi. All'UDSC compete, tra l'altro, la verifica dei titolari di una patente di fonditore per garantire un'attività commerciale ineccepibile secondo l'articolo 25 LCMP. Le fonderie ricevono regolarmente merci la cui provenienza non può essere ricostruita con certezza. Per monitorare la legalità dei processi di fusione ove necessario, devono essere valutati dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione. Ciò consente di riconoscere possibili attività criminali.

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Ambito dell'alcol: a causa dell'illiceità di determinate pubblicità, per le valutazioni sono necessari anche qui dati personali e dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione.

Sezione 4: Profilazione La profilazione e la profilazione a rischio elevato servono all'UDSC a effettuare controlli più mirati e forniscono supporto nell'accertamento e nel perseguimento di reati.

Quando sono messi in pericolo beni giuridici essenziali, oltre alla valutazione della situazione economica e dell'affidabilità, è importante soprattutto la valutazione della mobilità e del comportamento. I dati importanti, risultanti dalla profilazione, possono essere messi a disposizione dei servizi competenti dell'UDSC, se necessario per l'adempimento dei compiti dell'Ufficio. Le profilazioni forniscono dunque in primo luogo gli elementi alla base di ulteriori atti procedurali o, eventualmente, anche controlli approfonditi. A differenza dell'analisi dei rischi, la profilazione presso l'UDSC consiste in un'analisi individualizzata delle persone e dei loro dati. L'UDSC non ricorre alla profilazione in modo sistematico, ma solo in casi specifici sulla base di un sospetto fondato e in funzione delle condizioni minime applicabili nel singolo caso; si garantisce così la proporzionalità nell'impiego della profilazione. Al trattamento dei dati nell'ambito della profilazione vengono poste esigenze elevate in termini di garanzia interna della qualità (cfr. art. 170 cpv. 2 lett. d D-LE-UDSC).

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La rappresentazione nel D-LE-UDSC della profilazione e della profilazione a rischio elevato comprende i seguenti punti: ­

una descrizione dell'aspetto personale analizzato e valutato mediante profilazione: situazione economica e adempimento degli obblighi nel settore di compiti dell'UDSC (art. 133 cpv. 1 D-LE-UDSC) nonché mobilità o comportamento (art. 133 cpv. 2 D-LE-UDSC);

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la cerchia di persone che può essere interessata dalla profilazione: responsabili delle merci e responsabili dei dati (art. 133 cpv. 1 D-LE-UDSC) nonché persone sospettate di commettere un'infrazione (art. 133 cpv. 2 D-LE-UDSC);

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le condizioni minime per effettuare una profilazione: dichiarazioni delle merci non conformi alle prescrizioni o mancato rispetto di autorizzazioni e accordi (art. 133 cpv. 1 D-LE-UDSC), sospetto fondato di un reato per il quale è comminata una pena detentiva di almeno un anno (art. 133 cpv. 2 lett. a D-LEUDSC), sospetto fondato del trasporto di merci la cui importazione o esportazione è vietata (art. 133 cpv. 2 lett. b D-LE-UDSC) e sospetto fondato di mancato rispetto di limitazioni od oneri imposti dalla presente legge, dagli atti normativi di natura fiscale o da quelli di natura non fiscale nell'ambito di competenza dell'UDSC (art. 133 cpv. 2 lett. c D-LE-UDSC);

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il motivo per effettuare una profilazione: adottare misure per garantire i tributi o il rispetto di autorizzazioni e accordi (art. 133 cpv. 1 D-LE-UDSC), individuare la probabilità che siano commessi reati gravi (art. 133 cpv. 2 lett. a D-LE-UDSC), individuare la probabilità che siano trasportate merci la cui importazione o esportazione è vietata (art. 133 cpv. 2 lett. b D-LE-UDSC) e garantire il rispetto di limitazioni od oneri imposti dalla legge o dalle autorità (art. 133 cpv. 2 lett. c D-LE-UDSC).

L'articolo 133 D-LE-UDSC espone in modo esaustivo, nei capoversi 1 e 2, i diversi scopi della profilazione e della profilazione a rischio elevato nonché i diversi tipi di profilazione effettuati dall'UDSC. L'articolo 134 D-LE-UDSC attribuisce ai vari tipi di profilazione i dati di volta in volta necessari: ­

dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (art. 134 cpv. 1 lett. a D-LE-UDSC);

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dati di persone giuridiche degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale (art. 134 cpv. 1 lett. b n. 1 D-LE-UDSC) nonché concernenti segreti d'affari e di fabbricazione (art. 134 cpv. 1 lett. b n. 2 D-LE-UDSC);

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dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti (art. 134 cpv. 2 D-LE-UDSC);

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dati risultanti da una profilazione o una profilazione a rischio elevato (art. 134 cpv. 3 D-LE-UDSC);

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dati risultanti da un'analisi dei rischi (art. 134 cpv. 4 D-LE-UDSC).

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A livello di ordinanza, i necessari dati personali non degni di particolare protezione vengono attribuiti ai diversi tipi di profilazione (art. 134 cpv. 5 D-LE-UDSC).

Gli scopi o i tipi consentiti di profilazione secondo l'articolo 133 D-LE-UDSC e i dati che, secondo l'articolo 134, possono essere utilizzati in queste profilazioni sono di seguito illustrati congiuntamente.

Art. 133 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 134 La profilazione effettuata per valutare la situazione economica e l'adempimento degli obblighi nel settore di compiti dell'UDSC riguarda il responsabile delle merci e il responsabile dei dati quando le merci non sono state dichiarate conformemente alle prescrizioni o le autorizzazioni e gli accordi non sono stati rispettati. Il motivo di questa profilazione è adottare misure per garantire i tributi o far rispettare le autorizzazioni e gli accordi.

Le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale o sono operatori economici autorizzati devono soddisfare specifici criteri di idoneità e rispettare determinati oneri. La condizione minima per procedere a una verifica più sistematica nel quadro di una profilazione è raggiunta se nell'ambito di analisi dei rischi vengono constatate ripetute irregolarità, dando così adito a dubbi fondati in merito all'affidabilità o anche alla situazione economica di un responsabile dei dati o delle merci.

I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché i dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari o di fabbricazione sono utili ai fini della verifica dell'affidabilità delle persone coinvolte nelle dichiarazioni delle merci. Questa valutazione articolata serve a concentrare i controlli sulle persone che eludono sistematicamente le norme legali o anche gli oneri, per esempio in qualità di AEO, e si procurano così vantaggi concorrenziali illeciti.

Art. 133 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 134 La profilazione effettuata per valutare la mobilità e il comportamento riguarda le persone sospettate di commettere reati gravi, per i quali è comminata una pena detentiva di almeno un anno. Il motivo di questa profilazione è individuare la probabilità che siano commessi tali reati.

Questa profilazione serve a provare la colpevolezza
di persone che commettono reati gravi per mestiere e alle quali è imputabile non di rado anche una forma di criminalità organizzata. La condizione minima per procedere alla profilazione è posta a un livello elevato, in quanto deve esistere un sospetto fondato che siano stati commessi reati gravi per i quali è comminata una pena detentiva di almeno un anno. Nell'ambito degli atti normativi di natura fiscale sono interessati in particolare i reati qualificati (p. es.

quelli commessi per mestiere o abitualmente, vedi art. 38 cpv. 2 LIOm128 oppure art. 38a cpv. 2 e art. 38b cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 39c lett. b LIOm [al-

128

RS 641.61

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legato 2]). Nell'ambito degli atti normativi di natura non fiscale sono interessati i crimini e i delitti talora denotati da un elemento qualificante (p. es. art. 47 cpv. 2 della legge del 1° luglio 1966129 sulle epizoozie, art. 26 cpv. 2 LF-CITES130, art. 63 cpv. 2 della legge del 20 giugno 2014131 sulle derrate alimentari [LDerr], art. 33 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 1996132 sul materiale bellico [LMB] o art. 116 cpv. 3 LStrI133).

La valutazione della mobilità e del comportamento è determinante per individuare schemi di movimento atipici che permettono di risalire ad attività criminali e per effettuare controlli mirati. In particolare l'analisi di casi sospetti di movimenti transfrontalieri o spostamenti antieconomici aiuta a individuare comportamenti criminali. A tal fine sono analizzati i dati dell'UDSC che contengono indicazioni sui movimenti della persona ma anche sul suo comportamento, per esempio in occasione della dichiarazione delle merci o nell'ambito dei tributi nazionali e delle tasse sul traffico. Solo la combinazione di diverse attività rivela spesso la professionalità dei gruppi criminali e gli ambiti in cui operano. Al riguardo sono rilevanti in particolare i dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti. I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale sono importanti se il sospetto di reato consente la profilazione. I dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione sono necessari poiché consentono di riconoscere attività fittizie o operazioni criminali nascoste da parte di imprese.

Art. 133 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 134 La profilazione effettuata per valutare la mobilità e il comportamento riguarda le persone sospettate di trasportare merci la cui importazione o esportazione è vietata. Il motivo di questa profilazione è individuare la probabilità che vengano trasportate tali merci. Devono essere oggetto di un controllo le persone che causano pericoli notevoli con le merci trasportate, che si tratti di pericoli per la salute e l'ambiente ma anche per
lo Stato di diritto.

Le persone che commerciano merci la cui importazione o esportazione è vietata commettono questi reati spesso per mestiere o nell'ambito della criminalità organizzata.

Tra queste merci si annoverano armi, prodotti animali, medicamenti o anche stupefacenti. Con questo tipo di profilazione, l'analisi dei rischi effettuata per individuare merci non dichiarate o non autorizzate viene estesa a un'analisi approfondita della mobilità e del comportamento di persone che, sulla scorta di precedenti analisi, sono fortemente sospettate di svolgere simili trasporti illegali. L'analisi della mobilità e del comportamento consente di sottoporre queste persone a un controllo mirato che possa confermare o dissipare il sospetto. La valutazione della mobilità e del comportamento 129 130 131 132 133

RS 916.40 RS 453 RS 817.0 RS 514.51 RS 142.20

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è imprescindibile per individuare i trasporti di merci la cui importazione o esportazione è vietata. La condizione minima per procedere alla profilazione è costituita dal trasporto transfrontaliero e dal sospetto fondato che una persona importi o esporti simili merci. A tal fine sono analizzati i dati dell'UDSC che contengono indicazioni sui movimenti della persona ma anche sul suo comportamento, per esempio in occasione della dichiarazione delle merci o nell'ambito dei tributi nazionali e delle tasse sul traffico. Al riguardo sono rilevanti in particolare i dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti. I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale sono importanti se consentono di acquisire indicazioni importanti su precedenti attività criminali. I dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari e di fabbricazione sono necessari poiché consentono di riconoscere attività fittizie o operazioni criminali nascoste.

Art. 133 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 134 La profilazione effettuata per valutare la mobilità e il comportamento riguarda le persone sospettate di non rispettare le limitazioni legali o imposte dall'autorità oppure gli oneri imposti dalla presente legge, dagli atti normativi di natura fiscale o da quelli di natura non fiscale. Il motivo di questa profilazione è garantire il rispetto di tali limitazioni od oneri. Le persone che non li rispettano devono essere oggetto di un controllo.

La valutazione della mobilità e del comportamento consente di individuare le attività che contravvengono sistematicamente a restrizioni e oneri.

La profilazione può riguardare, per esempio, le persone spesso soggette a oneri imposti dalla Svizzera o anche dall'estero in relazione con l'Accordo del 25 giugno 2009134 sulla facilitazione e la sicurezza doganali oppure le persone le cui dichiarazioni delle merci sollevano contestazioni, poiché le merci importate non corrispondono a quelle esportate o poiché esportano, senza la necessaria autorizzazione, merci soggette a restrizioni conformemente alla legge del 7 ottobre
1983135 sulla protezione dell'ambiente (p. es. rifiuti). La profilazione può però riguardare anche persone colpite da restrizioni di viaggio, per esempio in virtù della LMSI o della LStrI. A tal fine sono analizzati i dati dell'UDSC che contengono indicazioni sui movimenti della persona ma anche sul suo comportamento, per esempio in occasione della dichiarazione delle merci. Al riguardo sono rilevanti in particolare i dati raccolti con apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC oppure rilevati con tali apparecchi da altre autorità e imprese e messi a disposizione dell'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti. I dati personali e i dati di persone giuridiche concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale sono importanti se contengono indicazioni relative a una restrizione di viaggio. I dati di persone giuridiche concernenti segreti d'affari o di fabbricazione sono necessari poiché consentono di riconoscere il mancato rispetto di restrizioni od oneri imposti dall'autorità.

134 135

RS 0.631.242.05 RS 814.01

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Capitolo 3: Diritti di accesso Art. 135

Accesso da parte dei collaboratori dell'UDSC

Cpv. 1 L'accesso da parte dei collaboratori dell'UDSC ai dati contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC è fondamentalmente limitato a quei dati necessari all'adempimento dei rispettivi compiti. In tal modo si garantisce la proporzionalità e la sicurezza delle informazioni nel trattamento dei dati.

Cpv. 2 e 3 Per rappresentare gli accessi al sistema d'informazione dell'UDSC, a livello sia di legge (art. 135 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC) sia di ordinanza (art. 135 cpv. 3 D-LE-UDSC) vengono utilizzate le funzioni dei collaboratori dell'UDSC. Queste funzioni raggruppano i compiti dei collaboratori dell'UDSC il cui adempimento implica gli stessi accessi, o accessi simili, al sistema d'informazione. Le singole funzioni che hanno accesso alle categorie di dati contenenti dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nel sistema d'informazione dell'UDSC sono illustrate nel commento all'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC.

Gli accessi ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione da parte dei collaboratori dell'UDSC che rivestono le diverse funzioni sono definiti nell'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC sulla base delle categorie di dati secondo l'articolo 119. Nell'allegato 1 numero 1 D-LEUDSC è inoltre definita la portata dei rispettivi accessi, distinguendo tra il permesso di visualizzazione (V) e di mutazione (M). Gli accessi ai dati personali non degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione sono stabiliti a livello di ordinanza.

Gli accessi consentiti per le diverse funzioni non vanno oltre la misura massima necessaria per adempiere tutti i compiti in una determinata funzione. Se nell'ambito di una funzione un gruppo di collaboratori dell'UDSC non necessita di tutti gli accessi consentiti dalla legge, questi vengono opportunamente limitati nel piano di autorizzazioni dell'UDSC al fine di salvaguardare la proporzionalità e garantire la sicurezza delle informazioni. Questi principi sono applicabili a livello sia di legge sia di ordinanza.

Art. 136

Accesso da parte dei collaboratori di autorità estere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

La presente disposizione riprende nella sostanza la disposizione dell'articolo 25 dell'ordinanza del 26 agosto 2009136 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen 136

L'articolo 25 OCOFE sarà presumibilmente sostituito a giugno 2022 dall'articolo 23 dell'ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC; RS 631.062).

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(OCOFE). Gli accessi da parte dei collaboratori di autorità estere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera (Frontex) devono essere disciplinati in una legge formale, dal momento che possono riguardare anche dati personali degni di particolare protezione (cfr. n. 5.1 del messaggio del 26 agosto 2020137 concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea).

Cpv. 1 Negli impieghi alle frontiere esterne della Svizzera, gli esperti esteri (collaboratori di autorità estere di polizia e di protezione delle frontiere nonché di Frontex che svolgono in Svizzera impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in virtù degli articoli 36 e 38 del regolamento (EU) 2019/1896138) devono prestare in linea di principio lo stesso servizio dei collaboratori dell'UDSC. Per questo motivo è necessario che tali esperti abbiano gli stessi diritti di accesso al sistema d'informazione dell'UDSC dei collaboratori dell'UDSC con i quali sono impiegati. Si tratta, nella maggior parte dei casi, dei collaboratori con la funzione «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto» (vedi allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC). L'accesso deve essere tuttavia consentito solo nella misura necessaria all'adempimento dei compiti, secondo il piano di autorizzazioni dell'UDSC (cfr. commento all'art. 135 D-LE-UDSC).

Cpv. 2 Per garantire un livello costante di trattamento dei dati personali, l'accesso secondo il capoverso 1 può avvenire solo sotto la direzione di collaboratori dell'UDSC (cfr. anche art. 82 par. 4 del regolamento (UE) 2019/1896). L'UDSC deve inoltre garantire che gli esperti esteri rispettino le disposizioni concernenti la protezione dei dati in Svizzera e la sicurezza informatica.

Cpv. 3 Dal momento che gli esperti esteri prestano sostanzialmente lo stesso servizio dei collaboratori dell'UDSC, è necessario che dispongano anche degli stessi diritti di accesso ai sistemi d'informazione di autorità terze dei collaboratori dell'UDSC impiegati per i corrispondenti compiti.

Si è volutamente rinunciato a limitare la definizione di «autorità terze» alle autorità svizzere, poiché tramite i sistemi svizzeri d'informazione è possibile accedere anche ai sistemi esteri. Per esempio, nel quadro di una verifica dei requisiti di soggiorno (visto) si procede non solo a interrogare il sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS), ma anche a un confronto con il sistema centrale d'informazione visti inter-

137

Messaggio del 26 agosto 2020 concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (sviluppo dell'acquis di Schengen), nonché una modifica della legge sull'asilo; FF 2020 6219.

138 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

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nazionale (C-VIS). Lo stesso avviene per un'interrogazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) all'atto di un controllo all'entrata in Svizzera in relazione con la lotta contro la criminalità transfrontaliera. Mediante l'interrogazione di RIPOL viene effettuata una ricerca nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e, indirettamente, anche in quella internazionale (C-SIS).

Capitolo 4: Comunicazione di dati Il principio di legalità sancito nell'articolo 36 nLPD e nell'articolo 57s nLOGA esige una base legale per la comunicazione di dati. Il D-LE-UDSC disciplina tre diversi tipi di comunicazione di dati: 1.

la consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte di altre autorità, se sono implicati anche dati personali degni di particolare protezione o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (art. 137­144 D-LE-UDSC);

2.

la trasmissione sistematica e regolare di dati ad altre autorità, se sono implicati dati personali degni di particolare protezione o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (art. 145150 D-LE-UDSC);

3.

la trasmissione di dati nel singolo caso, su richiesta fondata o d'ufficio, nell'ambito dell'assistenza amministrativa nazionale (art. 171 D-LE-UDSC).

Sezione 1: Comunicazione di dati ad altre autorità mediante procedura di richiamo Gli articoli 137144 D-LE-UDSC disciplinano l'accesso da parte di altre autorità, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione dell'UDSC, se sono implicati anche dati personali degni di particolare protezione o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione. Già la LD prevede l'accesso da parte di altre autorità, mediante procedura di richiamo, ai diversi sistemi d'informazione dell'UDSC (p. es.

nell'art. 110e cpv. 3 e 4 LD). Dal momento che l'UDSC disporrà in futuro di un unico sistema d'informazione (cfr. art. 118 D-LE-UDSC), le procedure di richiamo, sia già previste sia nuove, per altre autorità sono ridefinite a livello di tecnica legislativa.

Le descrizioni delle procedure di richiamo negli articoli 137144 D-LE-UDSC seguono tutte uno stesso schema e contengono i seguenti punti: ­

i collaboratori dell'autorità o dell'organizzazione in questione ai quali i dati sono comunicati nella procedura di richiamo;

­

le categorie di dati nel sistema d'informazione dell'UDSC implicate nella comunicazione di dati mediante procedura di richiamo e, ove necessario, ulteriori informazioni sui dati interessati;

­

gli scopi per i quali i dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo.

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La procedura di richiamo è consentita entro i limiti necessari al conseguimento degli scopi indicati.

Art. 137

Procedura di richiamo per fedpol

La procedura di richiamo per fedpol si basa sull'attuale disciplinamento dell'accesso mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine secondo l'articolo 110e capoverso 3 lettera a LD.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC i collaboratori di fedpol che svolgono compiti nell'ambito della lotta contro la criminalità, in particolare se si tratta di reati che sottostanno alla giurisdizione federale (lett. a) oppure se si tratta di riciclaggio di denaro, compresi i relativi reati preliminari, criminalità organizzata o finanziamento del terrorismo (lett. b). Le categorie dei collaboratori di fedpol autorizzati ad accedere ai dati mediante procedura di richiamo sono descritte in modo analogo già nella normativa attuale (art. 110e cpv. 3 lett. a LD).

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori di fedpol autorizzati è limitata ai dati della categoria relativa ai controlli (lett. a) e di quella relativa ai compiti di polizia cantonali (lett. b). I dati sono consultati nella forma di rapporti di controllo, di cui fanno parte.

La consultazione mediante procedura di richiamo può riguardare dati personali, compressi quelli degni di particolare protezione (art. 122 lett. a e art. 130 D-LE-UDSC), e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione (art. 122 lett. b e art. 130 D-LE-UDSC), in entrambe le categorie. I tipi di rapporti che possono essere consultati mediante procedura di richiamo sono precisati a livello di ordinanza.

Non tutti i tipi di rapporti sono integralmente a disposizione: per determinati tipi i dati consultabili sono limitati (p. es. nome e cognome).

Cpv. 3 Gli scopi della consultazione mediante procedura di richiamo sono elencati in modo esaustivo alle lettere a­g e derivano dai compiti legali di fedpol. Le informazioni che l'UDSC rileva e mette a rapporto nell'ambito dei controlli di persone, merci e mezzi di trasporto sono particolarmente importanti per fedpol, poiché rappresentano constatazioni, indicazioni e osservazioni di cui esso ha concreta necessità per svolgere i compiti enunciati nelle lettere a­g.

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Art. 138

Procedura di richiamo per gli agenti di collegamento di fedpol

La procedura di richiamo per gli agenti di collegamento di fedpol che all'estero svolgono compiti degli agenti di collegamento dell'UDSC si basa sull'articolo 6 capoverso 2 OSIP-UDSC, ma viene ora iscritta a livello di legge poiché può interessare anche dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC gli agenti di collegamento di fedpol che all'estero svolgono compiti degli agenti di collegamento dell'UDSC. Le modalità della reciproca assunzione di compiti da parte degli agenti di collegamento di fedpol e degli agenti di collegamento dell'UDSC presso le rappresentanze svizzere o le organizzazioni internazionali all'estero sono regolamentate in un'apposita convenzione tra fedpol e l'UDSC (stipulata a dicembre 2016 tra fedpol e l'AFD). Nel quadro della loro collaborazione, le due autorità possono reciprocamente incaricare gli agenti di collegamento distaccati all'estero di richieste o compiti specifici. Tale sistema permette di evitare sovrapposizioni e di rafforzare le sinergie. Ciò consente inoltre di utilizzare le risorse in modo più flessibile e di ampliare la rete di agenti di collegamento.

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo da parte degli agenti di collegamento di fedpol è limitata ai dati della categoria relativa ai controlli (lett. a) e di quella relativa al perseguimento penale (lett. b). Gli agenti di collegamento di fedpol all'estero necessitano dei dati di queste due categorie per svolgere i compiti degli agenti di collegamento dell'UDSC che sono stati a loro delegati. La consultazione mediante procedura di richiamo può riguardare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione (art. 122 lett. a e art. 126 lett. a D-LE-UDSC), e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione (art. 122 lett. b e art. 126 lett. b D-LE-UDSC), in entrambe le categorie. La procedura di richiamo è configurata analogamente agli accessi da parte degli agenti di collegamento dell'UDSC.

Cpv. 3 Lo scopo della consultazione mediante procedura di richiamo è fornire sostegno nelle indagini su reati. Gli agenti di collegamento di fedpol coinvolti raccolgono e scambiano informazioni per
coadiuvare le indagini su reati di competenza dell'UDSC, di cui tutelano così gli interessi. La convenzione di dicembre 2016 equipara gli agenti di collegamento di fedpol agli agenti di collegamento dell'UDSC. Con lo scopo del sostegno nelle indagini su reati non è inteso il perseguimento penale in senso stretto, poiché gli agenti di collegamento di fedpol non perseguono reati all'estero. Il loro ruolo è piuttosto quello di fungere da interlocutori, svolgere accertamenti, instaurare collegamenti tra le autorità estere di perseguimento penale e l'UDSC, coordinare e agire come intermediari nelle questioni doganali. Per esempio, è loro compito assicu-

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rarsi che l'autorità estera sia indirizzata all'ufficio giusto dell'UDSC e che possa entrare rapidamente in contatto con l'interlocutore interno responsabile, al fine di porre domande e presentare una domanda di assistenza amministrativa e giudiziaria. La procedura di richiamo consente agli agenti di collegamento di fedpol di verificare se contro una determinata persona vi è un procedimento in corso o pendente. Sulla scorta di queste informazioni possono assicurare che la domanda da parte delle autorità estere sia trattata in tempi brevi e dall'ufficio giusto. Gli agenti di collegamento di fedpol coadiuvano e accelerano la procedura, ma non forniscono direttamente assistenza amministrativa e giudiziaria, che viene accordata dall'autorità competente nell'ambito delle pertinenti procedure.

Art. 139

Procedura di richiamo per il SIC

L'accesso da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) al sistema d'informazione dell'UDSC è nuovo. L'UDSC tratta dati molto importanti per l'adempimento dei compiti del SIC. Nell'ambito dei suoi compiti, sanciti nell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1­3 e 5 della legge federale del 25 settembre 2015139 sulle attività informative (LAIn), il SIC deve poter verificare tempestivamente e in modo completo quali persone, merci e mezzi di trasporto sono stati rilevati dall'UDSC nel quadro dei suoi controlli. A livello di contenuto, la procedura di richiamo per il SIC corrisponde a quella per fedpol (art. 137 D-LE-UDSC), per la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; art. 140 D-LE-UDSC) e per le autorità cantonali di polizia (art. 141 D-LE-UDSC), seppure la procedura di richiamo per la SEM sia ulteriormente limitata ai dati di stranieri.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC i collaboratori del SIC incaricati di registrare, acquisire e analizzare dati rilevanti (lett. a) o di identificare persone (lett. b) per adempiere i compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1­3 LAIn.

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori del SIC autorizzati è limitata ai dati della categoria relativa ai controlli (lett. a) e di quella relativa ai compiti di polizia cantonali (lett. b). Al riguardo si rimanda al commento concernente la procedura di richiamo per fedpol (art. 137 cpv. 2 D-LE-UDSC).

Cpv. 3 Gli scopi della consultazione mediante procedura di richiamo sono elencati in modo esaustivo e derivano dai compiti legali del SIC. Nell'ambito dello spionaggio è importante identificare reti e schemi di movimento. Deve quindi essere possibile accer-

139

RS 121

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tare se nel sistema d'informazione dell'UDSC sono presenti informazioni sulle persone oggetto delle attività del SIC (p. es. con quali persone e veicoli viaggiano, quali valichi di confine attraversano e quando). Nell'ambito della non proliferazione, il sistema d'informazione dell'UDSC può contenere informazioni su tali persone, in grado di supportare gli accertamenti su importazioni ed esportazioni di beni rilevanti in questo ambito. Al SIC sono inoltre attribuiti gli uffici centrali designati per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 1996140 sul controllo dei beni a duplice impiego (cfr.

art. 21 di tale legge), della LMB141 (cfr. art. 30 di tale legge) e della legge federale del 21 marzo 2003142 sull'energia nucleare (cfr. art. 101 di tale legge), i cui compiti sono coadiuvati con informazioni su queste persone bersaglio e contenute nel sistema d'informazione dell'UDSC. Inoltre è noto, soprattutto nel caso di esponenti del terrorismo, che spesso hanno stretti contatti all'estero: si constatano infatti regolari spostamenti, in merito ai quali le informazioni contenute nel sistema d'informazione dell'UDSC possono fornire un quadro più completo. Lo stesso dicasi per la scena dell'estremismo violento.

Art. 140

Procedura di richiamo per la SEM

La procedura di richiamo per la SEM si basa sull'attuale disciplinamento dell'accesso mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine secondo l'articolo 110e capoverso 3 lettera b LD.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC i collaboratori della SEM cui compete l'esecuzione di leggi e accordi menzionati nel capoverso 3. Già nel disciplinamento attuale sono descritte in modo analogo le categorie dei collaboratori della SEM autorizzati alla consultazione mediante procedura di richiamo, tuttavia senza menzionare espressamente gli accordi da eseguire (art. 110e cpv. 3 lett. b LD).

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori della SEM autorizzati è limitata ai dati della categoria relativa ai controlli (lett. a) e di quella relativa ai compiti di polizia cantonali (lett. b). Al riguardo si rimanda al commento concernente la procedura di richiamo per fedpol (art. 137 cpv. 2 D-LE-UDSC). L'accesso da parte della SEM al sistema d'informazione dell'UDSC è tuttavia limitato ai dati di stranieri.

Cpv. 3

140 141 142

RS 946.202 RS 514.51 RS 732.1

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Gli scopi della procedura di richiamo sono enunciati in modo esaustivo nelle lettere a­ g. La SEM tratta circa 20 000 rapporti dell'UDSC ogni anno e, su questa base, pronuncia circa 8000 divieti d'entrata l'anno. L'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC è uno strumento importante anche per gli accertamenti dell'identità da parte di servizi ufficiali interni ed esterni.

Art. 141

Procedura di richiamo per le autorità cantonali di polizia per il chiarimento di reati commessi

La procedura di richiamo per le autorità cantonali di polizia ai fini della lotta contro la criminalità e delle indagini di polizia si basa sull'attuale disciplinamento dell'accesso mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine secondo l'articolo 110e capoverso 4 LD. A differenza della LD, nell'articolo 141 D-LE-UDSC si è rinunciato all'esigenza di un accordo separato con i Cantoni.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC i collaboratori delle autorità cantonali di polizia cui compete il chiarimento di reati commessi. Questa formulazione è più precisa rispetto a quella dell'articolo 110e capoverso 4 LD.

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori delle autorità cantonali di polizia autorizzati è limitata ai dati della categoria relativa ai controlli (lett. a) e di quella relativa ai compiti di polizia cantonali (lett. b). Al riguardo si rimanda al commento concernente la procedura di richiamo per fedpol (art. 137 cpv. 2 D-LE-UDSC).

Cpv. 3 Lo scopo della consultazione mediante procedura di richiamo è il chiarimento dei reati commessi. È pertanto esclusa la consultazione a scopi puramente preventivi.

Art. 142

Procedura di richiamo per le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché per le organizzazioni operanti nell'ambito della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La procedura di richiamo per le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché per le organizzazioni operanti nell'ambito della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico, corrisponde all'attuale disciplinamento dell'articolo 12e della legge del 19 marzo 2010143 sul contrassegno stradale (LUSN) nella versione della revisione del 18 dicembre

143

RS 741.71

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2020144. La disposizione è ora recepita nel D-LE-UDSC e stralciata dalla LUSN (vedi allegato 2), poiché il D-LE-UDSC, in quanto legge quadro, disciplina l'intero trattamento dei dati da parte dell'UDSC.

Cpv. 1 Rispetto all'articolo 12e LUSN, la disposizione dell'articolo 142 D-LE-UDSC precisa quali collaboratori delle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale sono autorizzati alla consultazione mediante procedura di richiamo. Nello specifico si tratta dei collaboratori incaricati di effettuare controlli nonché di perseguire e valutare infrazioni alla LUSN. Come finora, sono autorizzate a consultare dati, mediante procedura di richiamo, anche altre organizzazioni cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico. Si tratta di terzi incaricati dall'UDSC o dalle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di effettuare controlli ai sensi della LUSN, per i quali necessitano di consultare il sistema d'informazione dell'UDSC. I terzi incaricati non sono autorizzati a infliggere multe.

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori autorizzati è limitata. Rispetto all'articolo 12e LUSN, la disposizione dell'articolo 142 D-LE-UDSC precisa infatti che essa riguarda solo i dati concernenti il pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali della categoria relativa ai tributi nazionali, intendendo con ciò le informazioni sull'avvenuto pagamento della suddetta tassa per un determinato veicolo.

Art. 143

Procedura di richiamo per il METAS

La procedura di richiamo per l'Istituto federale di metrologia (METAS) è ora disciplinata nel D-LE-UDSC poiché il laboratorio delle dogane è passato al METAS. Oltre alla procedura di richiamo da parte del METAS secondo il presente articolo, il D-LEUDSC prevede anche la trasmissione di dati al METAS (art. 149). Entrambe le modalità di comunicazione di dati dall'UDSC al METAS sono necessarie. La trasmissione di dati serve, da un lato, alla consegna fisica dall'UDSC al METAS dei campioni e modelli da analizzare e, dall'altro, all'invio elettronico dei documenti di scorta relativi a campioni e modelli. La procedura di richiamo è necessaria per le informazioni concernenti analisi precedenti (riferimento), che possono essere rilevanti per un campione o un modello attuale. Dal momento che sono implicati dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con campioni e modelli, la comunicazione di dati necessita di una base legale in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC i collaboratori del METAS cui compete l'esame chimico, fisico o organolettico di campioni e modelli.

144

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Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori del METAS autorizzati è limitato ai dati personali, ai dati di persone giuridiche e ai dati di campioni e modelli concernenti segreti d'affari e di fabbricazione delle categorie di dati relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali, ai controlli e ai controlli aziendali. Si tratta di dati riferiti a campioni o modelli che, di norma, sono prelevati in occasione di un controllo nel traffico transfrontaliero delle merci o nel territorio doganale. In determinati casi i campioni o i modelli possono essere correlati anche a una richiesta sottoposta all'UDSC o a una procedura di ricorso.

Cpv. 3 Gli scopi della procedura di richiamo sono enunciati nelle lettere a e b. Su incarico dell'UDSC, il METAS analizza campioni e modelli relativamente alla loro composizione (lett. a). Per i prodotti chimici dei capitoli della tariffa doganale 28 e 29 dell'allegato 1 LTD, il METAS eseguite su incarico dell'UDSC anche classificazioni tariffali sulla base di campioni e modelli (lett. b). Per le analisi e le classificazioni tariffali il METAS deve avere accesso ai risultati di precedenti analisi nel sistema d'informazione dell'UDSC (riferimento), al fine di garantire un trattamento uniforme di campioni e modelli dello stesso tipo.

Art. 144

Procedura di richiamo per l'UFAM e gli uffici cantonali

La procedura di richiamo da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e degli uffici cantonali è ora disciplinata nel D-LE-UDSC. I dati consultabili mediante procedura di richiamo possono implicare dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione, e di conseguenza la loro comunicazione necessita di una base legale in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA.

Cpv. 1 Sono autorizzati a consultare, mediante procedura di richiamo, il sistema d'informazione dell'UDSC i collaboratori dell'UFAM e dei Cantoni che sostengono le autorità esecutive della Confederazione nella riscossione della tassa sui COV.

Cpv. 2 La consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte dei collaboratori dell'UFAM e degli uffici cantonali autorizzati è limitata ai dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, ai dati di persone giuridiche e ai dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione nell'ambito della tassa sui COV delle categorie di dati relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali, ai controlli e ai controlli aziendali. Ciò riguarda i dati importanti per l'imposizione nonché per la dichiarazione delle merci e i controlli. Per quanto riguarda i tributi nazionali, si tratta in particolare dei bilanci dei COV secondo

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l'articolo 10 dell'ordinanza del 12 novembre 1997145 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV). Nei controlli aziendali sono implicati i dati concernenti i processi, le ricette di fabbricazione e le relazioni d'affari legati alla tassa d'incentivazione sui COV, tra cui piani di provvedimenti secondo l'articolo 9d OCOV, dati sui bilanci dei COV secondo l'articolo 10 OCOV e dati sulle domande di restituzione dalla tassa secondo l'articolo 8 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 1 lettera a OCOV. Solo una conoscenza esatta dei processi, delle ricette di fabbricazione e delle relazioni d'affari esistenti consente di accertare se la tassa d'incentivazione è stata eventualmente restituita in eccesso o riscossa in misura insufficiente.

Cpv. 3 Gli scopi della procedura di richiamo sono enunciati nelle lettere a e b. La procedura di richiamo serve alla riscossione della tassa sui COV, in particolare alla verifica dei bilanci dei COV (lett. a) e all'accertamento e alla e scoperta di reati (lett. b). La procedura di richiamo nel sistema d'informazione dell'UDSC è utile ai fini dell'esecuzione della tassa d'incentivazione sui COV e dello scambio di informazioni tra le autorità competenti. Sulla scorta delle informazioni condivise è così possibile evitare ridondanze tra le autorità coinvolte e individuare tempestivamente eventuali irregolarità.

Sezione 2: Comunicazione di dati ad altre autorità mediante trasmissione di dati Gli articoli 145150 D-LE-UDSC disciplinano la trasmissione di dati dall'UDSC ad altre autorità se sono implicati anche dati personali degni di particolare protezione o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione. Anziché prendere i dati direttamente dal sistema d'informazione dell'UDSC («pull») come avviene nella consultazione mediante procedura di richiamo, con la trasmissione di dati le autorità autorizzate ricevono i dati («push»). Rispetto alla comunicazione di dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 171 capoverso 3 D-LE-UDSC, le trasmissioni di dati non si limitano al singolo caso, ma sono sistematiche e regolari.

Di conseguenza sono disciplinate con una base legale specifica e a sé stante.

Le descrizioni delle trasmissioni di dati negli articoli 145150 D-LE-UDSC seguono tutte uno stesso schema e contengono i seguenti punti:

145

­

l'ufficio che riceve i dati;

­

le categorie di dati nel sistema d'informazione dell'UDSC implicate nella comunicazione di dati mediante trasmissione e, ove necessario, ulteriori informazioni sui dati interessati;

­

gli scopi per i quali i dati possono essere comunicati mediante trasmissione di dati.

RS 814.018

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La trasmissione di dati è consentita entro i limiti necessari al conseguimento degli scopi indicati.

Art. 145

Trasmissione di dati all'USAV e agli ispettorati cantonali delle derrate alimentari

Le trasmissioni da parte dell'UDSC all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e agli ispettorati cantonali delle derrate alimentari di dati della categoria relativa ai controlli aziendali contengono dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione ottenuti nei controlli aziendali in relazione con la carne agli ormoni, nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della legislazione in questo ambito. Si tratta di dati che riguardano l'importazione, la trasformazione e la cessione di carne trattata con ormoni nonché i processi e le relazioni d'affari. Questi dati possono costituire segreti d'affari e di fabbricazione, di conseguenza la loro comunicazione deve essere prevista in una legge in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA.

Solo una conoscenza esatta dei processi e delle relazioni d'affari esistenti nel commercio di carne agli ormoni può garantire il rispetto del divieto d'esportazione di questo tipo di carne nell'UE. Le trasmissioni di dati assicurano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e servono ad eseguire la legislazione in modo efficiente.

Sulla base delle informazioni condivise è così possibile evitare ridondanze tra le autorità coinvolte e individuare tempestivamente eventuali irregolarità.

Art. 146

Trasmissioni di dati all'UFAM

Le trasmissioni da parte dell'UDSC all'UFAM di dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai tributi nazionali contengono dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione importanti per l'imposizione e la dichiarazione delle merci che riguardano l'esecuzione della legislazione sul CO2, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione di tale diritto (cpv. 1).

Le trasmissioni di dati all'UFAM della categoria di dati relativa ai controlli aziendali contengono dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione ottenuti nei controlli aziendali in relazione con la legislazione sul CO2, sempre che ciò sia necessario all'esecuzione di tale diritto (cpv. 2). Per esempio, sono dati concernenti gli acquisti e le vendite di combustibili, lo scopo d'impiego dei combustibili acquistati, l'utilizzo energetico dei combustibili acquistati e delle eventuali quote biogene, la valutazione del consumo di combustibili fossili per l'impiego a scopo non energetico, la cessione dei combustibili acquistati o l'immissione in commercio di carburanti fossili e biocarburanti. Questi dati possono costituire segreti d'affari e di fabbricazione, di conseguenza la loro comunicazione deve essere prevista in una legge in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA. Solo una conoscenza esatta dei processi, in particolare dell'impiego, e delle relazioni d'affari esistenti, segnatamente del commercio, può garantire la corretta esecuzione della legislazione sul CO2. Le trasmissioni di dati per l'esecuzione della legislazione sul CO2 assicurano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e servono ad eseguire la legislazione in modo efficiente. Sulla scorta delle informazioni condivise è così possibile evitare ridondanze tra le autorità coinvolte e individuare tempestivamente eventuali irregolarità.

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Art. 147

Trasmissione di dati all'UFAE e a enti privati

Le trasmissioni da parte dell'UDSC all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e agli enti privati secondo l'articolo 16 della legge del 17 giugno 2016146 sull'approvvigionamento del Paese (LAP) di dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai tributi nazionali contengono dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con l'importazione, l'esportazione e le scorte, sempre che ciò sia necessario per attuare e sorvegliare la costituzione di scorte obbligatorie. Per enti privati secondo l'articolo 16 LAP è attualmente intesa l'organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi CARBURA. I dati trasmessi possono costituire segreti d'affari e di fabbricazione, di conseguenza la loro comunicazione deve essere prevista in una legge in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA. I dati in questione sono utilizzati dall'UFAE e dagli enti privati secondo l'articolo 16 LAP per attuare e sorvegliare la costituzione delle scorte obbligatorie.

Art. 148

Trasmissione di dati alle organizzazioni preposte all'esecuzione delle disposizioni concernenti la compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti

Le trasmissioni da parte dell'UDSC agli uffici di riscossione dei raggruppamenti di compensazione secondo l'articolo 27 della legge del 23 dicembre 2011147 sul CO2 di dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai tributi nazionali contengono dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con l'imposta sugli oli minerali, sempre che ciò sia necessario per la riscossione degli emolumenti dei raggruppamenti di compensazione. Si tratta di dati relativi alle riscossioni dell'imposta sugli oli minerali in relazione con l'importazione e l'imposizione di prodotti che sottostanno all'obbligo di compensazione. Questi dati possono costituire segreti d'affari e di fabbricazione, di conseguenza la loro comunicazione deve essere prevista in una legge in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA. I dati in questione sono utilizzati per la riscossione degli emolumenti dei raggruppamenti di compensazione.

Art. 149

Trasmissioni di dati al METAS

La trasmissione di dati al METAS è ora disciplinata nel D-LE-UDSC poiché il laboratorio delle dogane è passato al METAS. Oltre alla trasmissione di dati secondo il presente articolo, il D-LE-UDSC prevede anche la consultazione mediante procedura di richiamo del sistema d'informazione dell'UDSC da parte del METAS (art. 143).

Entrambe le modalità di comunicazione di dati dall'UDSC al METAS sono necessarie. La trasmissione di dati serve, da un lato, alla consegna fisica dall'UDSC al METAS dei campioni e modelli da analizzare e, dall'altro, all'invio elettronico dei documenti di scorta relativi a campioni e modelli. La procedura di richiamo è necessaria per le informazioni concernenti analisi precedenti (riferimento), che possono essere rilevanti per un campione o un modello attuale. Dal momento che sono implicati 146 147

RS 531 RS 641.71

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dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con campioni e modelli, la comunicazione di dati necessita di una base legale in senso formale secondo l'articolo 57s nLOGA.

Cpv. 1 Le trasmissioni dell'UDSC al METAS di dati delle categorie relative al traffico transfrontaliero delle merci, ai tributi nazionali, ai controlli e ai controlli aziendali contengono dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione in relazione con campioni e modelli prelevati secondo l'articolo 94 D-LE-UDSC o con ricette di fabbricazione, sempre che ciò sia necessario per l'analisi di campioni e modelli (lett. a) o per la classificazione tariffale di prodotti chimici dei capitoli della tariffa doganale 28 e 29 dell'allegato 1 LTD. Questi campioni e modelli sono di norma prelevati in occasione di un controllo nel traffico transfrontaliero delle merci o nel territorio doganale. In determinati casi i campioni o i modelli possono essere correlati anche a una richiesta sottoposta all'UDSC o a una procedura di ricorso. La trasmissione di dati è necessaria per le analisi del METAS. Da un lato i campioni di merci da analizzare devono essere consegnati fisicamente, dall'altro i documenti di scorta concernenti i campioni di merci, per esempio dichiarazione delle merci, fatture, bollettini di consegna o specificazioni dei prodotti, devono essere inviati elettronicamente. Il METAS necessita di questi documenti e indicazioni per svolgere le analisi dei campioni di merci in totale cognizione di causa.

Cpv. 2 Il METAS informa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) se in occasione dell'analisi dei campioni e dei modelli inviati constata prodotti che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 5 giugno 2015148 sui prodotti chimici (OPChim), dell'ordinanza del 18 maggio 2005149 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici o dell'ordinanza del 18 maggio 2005150 sui biocidi.

Cpv. 3 Il METAS inoltra all'UFSP i dati ricevuti dall'UDSC per completare il registro dei prodotti chimici secondo l'articolo 72 dell'OPChim, se nei campioni o nei modelli sono rilevate lacune oppure se occorrono ulteriori accertamenti ai fini della corretta notifica nel registro.

Art. 150

Trasmissione di dati a terzi per verificare la solvibilità

Il contenuto della presente disposizione riprende in gran parte l'articolo 112 capoversi 2 e 3 LD. Anche in futuro l'UDSC ha la possibilità di coinvolgere terzi per verificare la solvibilità di debitori.

148 149 150

RS 813.11 RS 814.81 RS 813.12

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Sezione 3: Comunicazione all'estero Art. 151

Comunicazione ad autorità di altri Stati e a organizzazioni sovranazionali e internazionali

Il contenuto della presente disposizione corrisponde in gran parte all'articolo 113 LD.

Non costituisce una lex specialis rispetto agli articoli 16 e seguenti nLPD e alle rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, da osservare parallelamente all'articolo 151 D-LE-UDSC. Secondo il presente articolo la comunicazione di dati all'estero è vincolata all'esistenza di una base legale in un trattato internazionale. Possono essere comunicati dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione (lett. a), dati risultanti da un'analisi dei rischi (lett. b) e dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato (lett. c). Non è più prevista una distinzione tra i due tipi di comunicazione di dati (in singoli casi o mediante procedura di richiamo). Anche senza menzionarlo esplicitamente nella legge, in un trattato internazionale è possibile disciplinare diverse possibilità di comunicazione dei dati.

Art. 152

Comunicazione all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen

Nel quadro del recepimento e dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/1896151, l'UDSC comunica, su richiesta o d'ufficio, dati a Frontex. Ciò riguarda i dati personali secondo gli articoli 88 paragrafo 1, 89 paragrafo 2 e 90 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1896 (cpv. 1 lett. a), i dati di persone che hanno attraversato le frontiere esterne senza autorizzazione (cpv. 1 lett. b), i numeri di targa e i numeri di identificazione dei veicoli (cpv. 1 lett. c) e i numeri di identificazione delle navi e degli aerei (cpv. 1 lett. d). Tuttavia, secondo l'articolo 87 del summenzionato regolamento, questi dati possono essere comunicati solo se occorrono a Frontex per i seguenti scopi: chiarimenti concernenti l'identità e la nazionalità (cpv. 2 lett. a), organizzazione e coordinamento delle operazioni congiunte (cpv. 2 lett. b), svolgimento di progetti pilota (cpv. 2 lett. c), organizzazione di interventi rapidi alle frontiere (cpv. 2 lett. d), istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento (cpv. 2 lett. e), svolgimento di analisi dei rischi (cpv. 2 lett. f), verifica di documenti d'identità (cpv. 2 lett. g) ed esecuzione di compiti amministrativi (cpv. 2 lett. h). Il trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia per una finalità diversa da quella iniziale richiede l'approvazione della Svizzera (cfr. art. 87 par. 2 del regolamento [UE] 2019/1896).

151

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

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Sezione 4: Salvaguardia di segreti d'affari e di fabbricazione Art. 153 Nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti, l'UDSC riceve dai partecipanti alla procedura informazioni da qualificare come segreti d'affari e di fabbricazione. I partecipanti alla procedura di consultazione hanno espresso timori in merito alla protezione di questi dati, chiedendo tra l'altro che le informazioni fossero trasmesse solo dopo aver consultato le imprese coinvolte e che in questo ambito venisse applicata una prassi restrittiva per quanto riguarda l'assistenza amministrativa e giudiziaria.

Per la comunicazione a terzi di segreti d'affari e di fabbricazione è rilevante l'articolo 57s capoverso 2 nLOGA, emanato in seguito alla revisione del diritto sulla protezione dei dati. Esso sancisce che gli organi federali possono comunicare dati di persone giuridiche degni di particolare protezione, quindi anche dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione, soltanto se lo prevede una legge in senso formale. La comunicazione di dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione nell'ambito del D-LE-UDSC serve all'esecuzione dei compiti da parte delle autorità a cui sono comunicati o dell'UDSC.

La prassi in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria dell'UDSC è regolamentata nell'articolo 171 D-LE-UDSC e presuppone una richiesta fondata o un'iniziativa d'ufficio, ma in entrambi i casi i dati in questione devono essere necessari per l'esecuzione degli atti normativi la cui applicazione compete all'autorità che li ricevono. Una consultazione delle persone in questione non è prevista nell'ambito di queste comunicazioni di dati disciplinate a livello di legge. Per quanto riguarda il principio di trasparenza, occorre invece osservare l'articolo 7 lettera g LTras, secondo cui il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può comportare la rivelazione di segreti d'affari o di fabbricazione. In questo ambito le imprese sono regolarmente consultate in merito all'esistenza di un segreto d'affari o di fabbricazione.

La comunicazione di dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione è ampiamente disciplinata con le disposizioni e le limitazioni previste e già in essere. La presente disposizione ribadisce inoltre che le autorità e le organizzazioni a cui sono comunicati segreti
d'affari e di fabbricazione sono tenute a salvaguardarli. La disposizione è di natura dichiarativa e ricorda che i dati comunicati dall'UDSC costituiscono regolarmente segreti d'affari e di fabbricazione e devono essere trattati in modo appropriato.

Sezione 5: Comunicazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione Art. 154 Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la comunicazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione, sempre che non sia già stato fatto a livello di legge. Questa 200 / 424

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norma di delega riguarda la comunicazione di dati sia mediante la procedura di richiamo sia mediante la trasmissione di dati.

Capitolo 5: Conservazione, archiviazione e distruzione Sezione 1: Conservazione Art. 155

Principio

I dati personali possono essere conservati solo finché è necessario allo scopo del trattamento. Ciò corrisponde al principio di proporzionalità di cui all'articolo 6 capoverso 2 nLPD ed è esplicitamente sancito nell'articolo 155 D-LE-UDSC. Negli articoli 156­167 D-LE-UDSC sono inoltre definite le durate di conservazione massime.

Finora la durata generale di conservazione dei dati personali era disciplinata nell'OTDD sulla base di una norma di delega (art. 110 cpv. 3 lett. e LD), mentre ora la durata di conservazione dei dati personali degni di particolare protezione e dei dati di persone giuridiche degni di particolare protezione è iscritta nella legge.

A livello di contenuto, tale durata è stata in prevalenza ripresa dal diritto attuale (cfr.

art. 10 cpv. 1 OTDD). Anche in futuro, i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC possono essere quindi conservati al massimo per cinque anni dalla loro raccolta, fatte salve alcune eccezioni.

Secondo un approccio ritenuto di norma opportuno, il calcolo di tali termini si basa generalmente sul momento in cui i dati sono stati raccolti. In determinati ambiti del perseguimento penale e della gestione di autorizzazioni e accordi si verificano tuttavia casi in cui questo metodo di calcolo non è appropriato, per esempio se il procedimento, l'autorizzazione o l'accordo ha una durata più lunga del termine di conservazione calcolato a partire dal rilevamento o dall'origine dei dati. In questo caso il termine viene opportunamente calcolato dalla fine del procedimento o dalla scadenza dell'autorizzazione o dell'accordo.

Art. 156

Categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci

Cpv. 1 I dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa al traffico transfrontaliero delle merci (art. 120 D-LE-UDSC) possono essere conservati al massimo per cinque anni dalla loro raccolta. I capoversi 2 e 3 disciplinano le eccezioni.

Cpv. 2 In deroga al capoverso 1, i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale della categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci possono essere conservati per le durate indicate di seguito, sempre che siano trattati per gli scopi menzionati.

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Lett. a Gestione di autorizzazioni e accordi: cinque anni dalla scadenza della validità delle autorizzazioni o degli accordi. I dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale possono avere un ruolo determinante nel rilascio o nel mantenimento di un'autorizzazione e devono essere documentati.

Lett. b Gestione della qualifica di AEO secondo l'articolo 35 D-LE-UDSC: cinque anni dalla scadenza della validità della qualifica. Tutti i dati e i documenti necessari alla verifica delle condizioni per l'autorizzazione e del rilascio della qualifica di AEO devono essere conservati e documentati. Tra questi si annoverano anche dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale. I dati servono all'ulteriore sorveglianza e gestione della qualifica a tempo indeterminato; essi servono inoltre a valutare se l'AEO continua a soddisfare i criteri necessari. In caso di revoca della qualifica, una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. Per i suddetti motivi, in questo ambito i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale devono essere conservati anche dopo la scadenza della validità della qualifica.

Lett. c Autorizzazione eccezionale nella destinazione delle merci dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea: dieci anni dalla scadenza dell'autorizzazione eccezionale. Nel caso delle autorizzazioni eccezionali per le merci assegnate alla destinazione dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea è possibile che la procedura si concluda definitivamente solo cinque, o più, anni dopo il suo inizio. Di conseguenza, per l'esecuzione regolare del diritto doganale i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale in relazione con un'autorizzazione eccezionale devono essere a disposizione per dieci anni, analogamente ai dati della decisione d'imposizione.

Cpv. 3 In deroga al capoverso 1, i dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione della categoria di dati relativa al traffico transfrontaliero delle merci possono essere conservati per le durate indicate di seguito, sempre che siano trattati per gli scopi menzionati.

Lett. a Riscossione di tributi nel traffico transfrontaliero delle merci: dieci anni dalla fine dell'anno in cui la decisione
d'imposizione è passata in giudicato. Ciò corrisponde alla durata generale di conservazione per i dati concernenti l'imposizione, già prevista nell'attuale diritto (cfr. gli allegati 23 e 24 OTDD), e deve valere anche per i dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC in relazione con dichiarazioni delle merci vincolanti. Il termine di conservazione di dieci anni stabilito per questi dati concernenti l'imposizione deriva dalla prassi seguita da decenni dall'AFD, oggi dall'UDSC, e corrisponde pure al termine di conservazione indicato nel CO (art. 958f) e nella LIVA (art. 70).

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Lett. b Documentazione tariffale: 20 anni dalla ricezione dei dati. Il lungo termine di conservazione dei dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione, che sono utilizzati per le informazioni tariffali e i controlli, è giustificato sotto due punti di vista: da un lato occorre assicurare su un lungo periodo la prassi costante relativa alla classificazione tariffale, la certezza del diritto e la parità di trattamento degli interlocutori, dall'altro si riduce l'onere a carico dell'economia e dell'amministrazione, poiché si evitano ripetute domande in merito alla composizione e alla natura delle merci nonché gli onerosi esami di laboratorio.

Lett. c Gestione di autorizzazioni e accordi: cinque anni dalla scadenza della validità delle autorizzazioni o degli accordi. La durata di validità delle autorizzazioni e degli accordi non è omogenea. Se il calcolo del termine di conservazione fosse basato sul momento della raccolta dei dati, si potrebbe verificare la situazione in cui la validità di un'autorizzazione (p. es. per un deposito doganale) o di un accordo non è ancora scaduta, ma i dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione che ne stanno alla base devono essere cancellati. Nel calcolo del termine di conservazione è dunque opportuno basarsi sulla scadenza dell'autorizzazione o dell'accordo.

Lett. d Gestione della qualifica di AEO secondo l'articolo 35 D-LE-UDSC: cinque anni dalla scadenza della qualifica. Tutti i dati e i documenti di cui si dispone e che sono necessari alla verifica delle condizioni per l'autorizzazione e il rilascio della qualifica di AEO devono essere conservati e documentati. Tra questi si annoverano anche dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione. I dati servono dunque soprattutto all'ulteriore sorveglianza e gestione della qualifica a tempo indeterminato; essi permettono inoltre di valutare se l'AEO continua a soddisfare i criteri richiesti.

Art. 157

Categoria di dati relativa ai tributi nazionali

I dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai tributi nazionali (art. 121 D-LE-UDSC) possono essere conservati al massimo per cinque anni dalla loro raccolta.

Art. 158

Categoria di dati relativa ai controlli

I dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai controlli (art. 122 D-LE-UDSC) possono essere conservati al massimo per cinque anni dalla loro raccolta. Questa durata corrisponde alla legislazione attuale (cfr. art. 10 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 4 OTDD).

Art. 159

Categoria di dati relativa al perseguimento penale

Il contenuto della presente disposizione è stato ripreso in larga misura dal diritto vigente (art. 16 OSIP-UDSC).

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Art. 160

Categoria di dati relativa all'esecuzione di pene e misure

I dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa all'esecuzione di pene e misure (art. 127 D-LE-UDSC) possono essere conservati al massimo per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Art. 161

Categoria di dati relativa all'analisi dei rischi e alla profilazione

I dati risultanti da un'analisi dei rischi e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato possono essere conservati al massimo per cinque anni da quando sono state effettuate.

Art. 162

Categoria di dati relativa alle finanze

Cpv. 1 Nell'ambito delle finanze la durata di conservazione è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la tenuta e la conservazione dei libri (art. 958f CO). I libri di commercio, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione vanno conservati per dieci anni. Nella categoria di dati relativa alle finanze sono gestiti anche crediti sorti sulla base di procedimenti penali. Di conseguenza, pure i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale in relazione con l'incasso devono essere conservati per dieci anni.

Cpv. 2 Un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in 20 anni dal rilascio di tale attestato (art. 149a cpv. 1 LEF). I crediti dell'UDSC alla base dell'attestato di carenza di beni, anche quelli ascrivibili a procedimenti penali, si basano sui titoli definitivi di rigetto conformemente all'articolo 80 LEF. In una procedura d'esecuzione con attestato di carenza di beni si applicano gli stessi requisiti e obblighi di fornire le prove di una procedura senza attestato di carenza di beni. Rimane in essere senza modifiche l'obbligo generale di informare dei debitori nella procedura d'esecuzione. Di conseguenza, i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale della categoria relativa alle finanze, trattati in relazione con una procedura d'esecuzione e di fallimento o con la gestione degli attestati di carenza di beni, devono essere conservati per venti o dieci anni a seconda se vi sia o meno un attestato di carenza di beni.

Art. 163

Categoria di dati relativa ai controlli aziendali

I controlli aziendali sono effettuati presso le singole imprese solo ogni tre­cinque anni. I dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale della categoria relativa ai controlli aziendali (art. 123 D-LE-UDSC) svolgono un ruolo importante. I dati dei controlli passati costituiscono spesso la base di un successivo controllo aziendale mirato. Per la constatazione attendibile di una tendenza in atto, è indispensabile una durata di conservazione di dieci anni.

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Art. 164

Categoria di dati relativa al controllo dei metalli preziosi

Per i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa al controllo dei metalli preziosi (art. 124 D-LE-UDSC) è prevista una durata di conservazione di cinque anni, in linea con il diritto attuale (art. 10 cpv. 1 in combinato disposto con gli allegati 42­44 OTDD).

Art. 165

Categoria di dati relativa alle misure amministrative

La durata di conservazione dei dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale della categoria relativa alle misure amministrative (art. 125 D-LE-UDSC) è di cinque anni dalla conclusione della misura amministrativa.

Art. 166

Categoria di dati relativa ai compiti di polizia cantonali

I dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione della categoria relativa ai compiti di polizia cantonali (art. 130 D-LE-UDSC) sono trattati in relazione con i compiti di polizia cantonali delegati per adempimento all'UDSC secondo l'articolo 10 capoverso 1 D-LE-UDSC. Dal momento che, di norma, il trattamento avviene sulla scorta di un controllo effettuato dall'UDSC, la durata di conservazione dei dati della categoria relativa ai compiti di polizia cantonali deve corrispondere a quella della categoria relativa ai controlli (art. 158 D-LE-UDSC), ovvero al massimo cinque anni dalla loro raccolta.

Art. 167

Materiale didattico

L'UDSC forma i propri collaboratori nell'ambito di una formazione di base e con corsi di perfezionamento. A tal fine occorrono documenti tratti dalla pratica che servano da esempi, casi ed esercitazioni. Ciò comprende anche documenti contraffatti o prove dell'origine errate. Non si può escludere che tali documenti contengano dati personali degni di particolare protezione o dati di persone giuridiche degni di particolare protezione delle diverse categorie di dati.

Cpv. 1 Per tenere conto dei principi del diritto in materia di protezione dei dati, il materiale didattico che contiene dati personali deve essere in linea di principio reso anonimo purché ciò non ostacoli l'attività didattica.

Cpv. 2 L'anonimizzazione menzionata nel capoverso 1 non è sempre opportuna, per esempio nel caso in cui i documenti anonimizzati non consentono di ricreare fedelmente una situazione analoga a quelle che i collaboratori dell'UDSC sono chiamati ad affrontare nel loro lavoro quotidiano. Per esempio, per una formazione proficua nel riconoscimento di documenti contraffatti è quindi indispensabile utilizzare le contraffazioni «originali» in circolazione. Il fatto di nascondere contenuti di documenti, renderli irriconoscibili o anonimizzarli può rendere inutilizzabili, ai fini della formazione, le 205 / 424

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tracce che consentono di individuare la contraffazione. Se per esempio i falsari alterano la zona degli occhi in un documento d'identità mediante sovrastampa, proprio il volto della persona raffigurata e gli indizi non possono essere coperti con un adesivo nero o anonimizzati.

I documenti non resi anonimi utilizzati a scopi formativi possono essere conservati per il tempo necessario alla formazione e utilizzati a questo scopo. Il materiale didattico deve essere sempre aggiornato per rendere la formazione proficua. I «pezzi d'antiquariato» che nella realtà non esistono più da lungo tempo o non sono più utilizzati sono poco significativi ai fini della formazione. Di conseguenza, i documenti non più utilizzati ai fini della formazione e contenenti dati personali non devono essere più conservati. La durata di conservazione è quindi limitata al massimo a 20 anni dalla raccolta.

Cpv. 3 Il materiale didattico che non può essere reso anonimo può essere utilizzato e conservato esclusivamente per scopi formativi.

Art. 168

Dati personali non degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la conservazione dei dati non degni di particolare protezione.

Sezione 2: Archiviazione e distruzione Art. 169 Cpv. 1 Il D-LE-UDSC non prevede prescrizioni specifiche per l'archiviazione. Al riguardo si applicano le disposizioni della legge del 26 giugno 1998152 sull'archiviazione (LAr) e dell'ordinanza dell'8 settembre 1999153 sull'archiviazione (OLAr). Per quanto concerne i dati personali lo conferma anche l'articolo 38 capoverso 1 nLPD, secondo cui gli organi federali offrono all'Archivio federale i dati personali di cui non necessitano più in modo permanente, in conformità alla LAr. In virtù dell'articolo 6 LAr, l'UDSC deve offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non ha più bisogno, quindi anche i dati memorizzati nel suo sistema d'informazione. Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 OLAr, si considera che i documenti non servono più in modo permanente e che devono pertanto essere offerti all'Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l'ultima aggiunta di documenti. L'articolo 4 capoverso 2 OLAr sancisce che questo termine può essere prorogato qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di averne ancora bisogno. Tale disposizione 152 153

RS 152.1 RS 152.11

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può essere applicata all'UDSC nel caso di durate di conservazione dei dati superiori a cinque anni. Il valore archivistico dei documenti è determinato in base all'articolo 7 capoverso 1 LAr e i documenti dei quali è stato riconosciuto tale valore devono essere consegnati all'Archivio federale (art. 7 cpv. 2 LAr).

Cpv. 2 L'articolo 169 capoverso 2 D-LE-UDSC descrive la distruzione di dati personali contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC. La disposizione ha valore dichiarativo.

L'UDSC deve distruggere i dati personali archiviati dall'Archivio federale. Una volta archiviati presso l'Archivio federale, i dati non possono più essere conservati presso l'UDSC. Se l'Archivio federale non riconosce il valore archivistico dei dati offerti, si applica l'articolo 38 capoverso 2 nLPD, secondo il quale i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico devono essere distrutti, salvo che siano resi anonimi (lett. a) oppure debbano essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata (lett. b). Nella seconda opzione, occorre rispettare le durate massime di conservazione stabilite negli articoli 155167 D-LE-UDSC.

Capitolo 6: Garanzia della qualità Art. 170 Cpv. 1 In virtù della presente disposizione, l'UDSC è tenuto a garantire al proprio interno la qualità nel trattamento dei dati. La disposizione non conferisce alcun diritto a terzi.

L'UDSC deve verificare continuamente se nel trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche sono rispettate le disposizioni del D-LE-UDSC e della nLPD nonché i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale154. Qualora siano constatate infrazioni, devono essere adottate le misure necessarie. Assumendo questo compito in modo proattivo, l'UDSC garantisce una gestione responsabile dei dati conformemente alle condizioni di volta in volta applicabili e allo stato attuale della tecnica. Garantire la qualità è competenza dell'UDSC, ma i contenuti possono essere concordati con l'IFPDT. Non è prevista una garanzia continua della qualità da parte di terzi specifica per l'UDSC.

Cpv. 2 L'elenco delle verifiche prioritarie per la garanzia della qualità di cui al capoverso 2 non è esaustivo.

Lett. a La prima priorità della garanzia della qualità si riferisce al trattamento di dati personali degni di particolare protezione. L'UDSC è tenuto a verificare se il trattamento di 154

RS 101

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questi dati rispetta i principi sanciti dal diritto in materia di protezione dei dati, ossia se è proporzionato e finalizzato allo scopo (art. 6 cpv. 13 nLPD).

Lett. b La seconda priorità della garanzia della qualità riguarda gli accessi dei collaboratori dell'UDSC ai dati contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC. L'Ufficio è tenuto a verificare se tali accessi sono attuati conformemente alle prescrizioni e in misura proporzionata. La base legale della verifica è costituita dal disciplinamento degli accessi nell'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC e dalle pertinenti disposizioni a livello di ordinanza (cfr. art. 135 cpv. 3 D-LE-UDSC). Gli accessi massimi consentiti dalla legislazione devono essere attuati in misura proporzionata nel piano di autorizzazioni, osservando in particolare che i collaboratori dell'UDSC abbiano accesso, nell'ambito loro funzione, solo ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti. La verifica costante degli accessi interni è utile anche ai fini della sicurezza delle informazioni sancita dall'articolo 8 nLPD.

Lett. c La terza priorità della garanzia della qualità riguarda la conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC. L'UDSC deve verificare l'osservanza delle pertinenti disposizioni della LAr, della nLPD e del D-LE-UDSC. In particolare è tenuto a garantire che i dati non siano conservati illecitamente a lungo.

Lett. d La quarta priorità della garanzia della qualità si riferisce all'analisi dei rischi di cui agli articoli 131 e 132 D-LE-UDSC e alla profilazione, compresa la profilazione a rischio elevato, di cui agli articoli 133 e 134 D-LE-UDSC. Per la loro stessa natura, questi trattamenti dei dati possono avere un forte impatto sui diritti delle persone i cui dati vengono valutati. La verifica si orienta dunque in particolare al rispetto del divieto dell'arbitrio secondo l'articolo 9 Cost. e del divieto di discriminazione secondo l'articolo 8 Cost. Si garantisce così la conformità ai diritti fondamentali di questi trattamenti di dati.

Lett. e La quinta priorità della garanzia della qualità riguarda l'utilizzo di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini secondo l'articolo 111 D-LE-UDSC. Per la loro stessa natura, questi apparecchi possono avere un forte impatto sui diritti delle
persone di cui vengono trasmesse o registrate le immagini; di conseguenza la verifica verte sulla finalità e sulla proporzionalità dell'utilizzo degli apparecchi. In tal modo si garantisce, da un lato, che gli apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini siano utilizzati soltanto per gli scopi enunciati dalla legge e solamente in mancanza di alternative opportune che costituiscono una minore ingerenza nei diritti delle persone e, dall'altro, che lo scopo dell'ingerenza fondato sul pubblico interesse non sia è sproporzionato rispetto all'effetto dell'ingerenza nei diritti delle persone.

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Lett. f La sesta priorità della garanzia della qualità si riferisce al ricorso all'intelligenza artificiale presso l'UDSC durante l'intera durata di applicazione degli algoritmi. Le modalità e l'obiettivo delle verifiche possono essere descritti ulteriormente con disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, purché il legislatore non abbia emanato prescrizioni di portata generale nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Cpv. 3 L'UDSC introduce un obbligo di documentazione della garanzia della qualità. La legge sancisce che ciò compete al consulente per la protezione dei dati dell'UDSC (cfr. art. 10 cpv. 4 nLPD e disposizioni d'esecuzione sul ruolo del consulente per la protezione dei dati per gli organi federali). Il consulente per la protezione dei dati dell'UDSC elabora ogni anno un rapporto all'attenzione del direttore dell'Ufficio in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 170 D-LE-UDSC, comprendendo con ciò sia le verifiche prioritarie della garanzia della qualità secondo il capoverso 2 sia le ulteriori verifiche secondo il capoverso 1. Il rapporto consente una panoramica annuale della situazione e una costante ottimizzazione della protezione dei dati all'interno dell'UDSC.

Titolo nono: Assistenza amministrativa e collaborazione Capitolo 1: Assistenza amministrativa Sezione 1: Assistenza amministrativa nazionale Art. 171 A seguito della consultazione, l'assistenza amministrativa nazionale (art. 108 AP-LEUDSC) e l'assistenza amministrativa spontanea (art. 109 AP-LE-UDSC) sono state riunite in un unico articolo ai fini di una maggiore chiarezza. Nel capoverso 1 è ora stabilito il principio del sostegno reciproco. I capoversi 2 e 3 disciplinano la comunicazione dei dati, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, da parte rispettivamente delle autorità svizzere all'UDSC e dell'UDSC alle autorità svizzere. Con il capoverso 4 è ora regolamentata la salvaguardia dei segreti d'affari e di fabbricazione per quanto riguarda la comunicazione di dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa.

Cpv. 1 Il contenuto materiale delle disposizioni è stato ripreso dal diritto attuale (art. 114 cpv. 1 LD).

Cpv. 2

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Il presente capoverso è adeguato sulla base del diritto vigente (cfr. art. 114 cpv. 2 LD e art. 114 cpv. 2 nLD155). Il D-LE-UDSC disciplina quali dati possono essere interessati dalla comunicazione all'UDSC nell'ambito dell'assistenza amministrativa: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione (lett. a), dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione (lett. b) e dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato (lett. c), sempre che siano necessari per l'esecuzione del D-LE-UDSC, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale.

Viene inoltre specificato che la comunicazione all'UDSC può avvenire d'ufficio o su richiesta fondata. Pertanto, oltre a comunicare i dati richiesti dall'UDSC, le autorità competenti sono anche autorizzate a comunicare di propria iniziativa i dati necessari al rispetto degli atti normativi la cui esecuzione compete all'UDSC. Come già avviene finora, sulla base dell'articolo 6 del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923156 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le autorità del Principato godono in questo ambito dello stesso statuto giuridico dei Cantoni.

Cpv. 3 Il capoverso 3 rappresenta in maniera chiara la comunicazione di dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa (cfr. art. 112 LD). Il D-LE-UDSC descrive ora quali dati possono essere interessati dalla comunicazione da parte dell'UDSC ad altre autorità svizzere nell'ambito dell'assistenza amministrativa: dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, secondo gli articoli 120­130 (lett. a), dati risultanti da un'analisi dei rischi (lett. b) e dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato (lett. c), sempre che siano necessari per l'esecuzione degli atti normativi che tali autorità applicano.

Anche nel caso dell'assistenza amministrativa da parte dell'UDSC viene ora specificato che la comunicazione può avvenire d'ufficio o su richiesta fondata. Pertanto, oltre a comunicare i dati richiesti dalle altre autorità, l'UDSC è anche autorizzato a comunicare di propria iniziativa i dati necessari al rispetto degli atti normativi la cui esecuzione compete a queste
autorità. Per quanto riguarda l'assistenza amministrativa su richiesta, si parte dal presupposto che tale richiesta sia fondata se è stata presentata all'UDSC in virtù di una base legale precisa.

Cpv. 4 Per quanto riguarda il presente capoverso si rimanda innanzitutto al commento alla parallela disposizione relativa alla comunicazione di dati nell'articolo 153 D-LEUDSC. Anche per quanto riguarda la comunicazione di segreti d'affari e di fabbricazione da parte dell'UDSC nel quadro dell'assistenza amministrativa non è prevista la consultazione delle persone giuridiche coinvolte. La presente disposizione serve a illustrare che le autorità a cui vengono comunicati segreti d'affari e di fabbricazione sono tenute a salvaguardarli. Si tratta di una disposizione di natura dichiarativa, la 155 156

FF 2020 6695, cfr. art. 114 cpv. 2 nLD.

RS 0.631.112.514

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quale rammenta che i dati comunicati dall'UDSC rappresentano regolarmente segreti d'affari e di fabbricazione e che perciò devono essere trattati di conseguenza.

Sezione 2: Assistenza amministrativa internazionale Art. 172

Principio

L'UDSC può comunicare alle autorità competenti i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e i dati di persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, secondo gli articoli 120­130 D-LE-UDSC, i dati risultanti da una profilazione secondo l'articolo 134, i dati risultanti da un'analisi dei rischi secondo l'articolo 132 nonché le constatazioni effettuate dai collaboratori dell'UDSC nell'esercizio della loro attività, sempre che questi dati siano necessari all'esecuzione degli atti normativi la cui applicazione compete a tali autorità.

Art. 173­181 Le attuali disposizioni in materia di assistenza amministrativa internazionale (art. 115­115i LD) sono state integrate nella LD con la legge del 28 settembre 2012157 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Queste nuove disposizioni si erano rese in particolare necessarie per l'attuazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004158 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (Accordo antifrode). Un'integrazione nella LAAF non era tuttavia apparsa sensata, in quanto l'ambito di applicazione dell'Accordo antifrode va oltre gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale disciplinati principalmente nella LAAF.

Le disposizioni degli articoli 115­115i LD, che in virtù del riferimento contenuto nell'articolo 75a LIVA si applicano anche alle domande di assistenza amministrativa che l'AFC deve eseguire nel campo dell'IVA, si sono dimostrate valide nella pratica.

Il loro contenuto viene quindi ripreso e adattato dal punto di vista redazionale.

Capitolo 2: Collaborazione Sezione 1: Misure e prestazioni relative ai compiti d'esecuzione di natura non fiscale Art. 182 L'UDSC è l'organo di scoperta nel traffico transfrontaliero di persone e merci. Esso trasferisce i lavori successivi all'autorità competente. Ne consegue che i lavori precedenti e quelli successivi così come le misure e le prestazioni che vanno al di là del 157 158

RS 651.1 RS 0.351.926.81

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catalogo di misure e prestazioni dell'UDSC sono svolti, in linea di principio, dall'autorità competente. I lavori precedenti comprendono la redazione di leggi o la conduzione di discussioni politiche, mentre quelli successivi includono l'elaborazione dei casi qualora siano necessarie prestazioni che non rientrano nel catalogo delle misure e delle prestazioni secondo l'articolo 182 capoverso 1, nonché la valutazione delle opposizioni contro le misure adottate in virtù degli atti normativi di natura non fiscale.

Le misure e le prestazioni elencate corrispondono all'attuale ambito di esecuzione. Le competenze necessarie derivano dal titolo settimo e i compiti d'esecuzione dai rispettivi atti normativi (p. es. diritto immateriale o in materia di agenti terapeutici; cfr. anche cpv. 3).

L'elenco dichiarativo del catalogo delle misure e delle prestazioni serve a garantire la trasparenza nei confronti sia delle autorità competenti sia dei soggetti sottoposti alla legge. Si mira inoltre a ottenere un'uniformazione grazie all'applicazione delle stesse misure in casi comparabili nonché all'uso di termini uniformi. Già oggi l'effetto giuridico del fatto di trattenere le merci o di metterle provvisoriamente al sicuro è diverso da quello di un sequestro di merci. Attualmente l'uso dei termini non è uniforme e spesso genera confusione.

I capoversi 1 e 2 citano le misure che l'UDSC adotta per le autorità competenti quando viene constatata un'infrazione o vi è un sospetto in tal senso. Il pertinente atto normativo di natura non fiscale cita le misure da adottare, che possono essere combinate tra loro (cpv. 3).

Cpv. 1 Lett. a Trattenere le merci: le merci sono trattenute mentre l'UDSC svolge ulteriori brevi accertamenti nel quadro di un controllo per stabilire se il sospetto di infrazione è confermato.

Lett. b Mettere provvisoriamente al sicuro le merci: si rinvia al commento all'articolo 109 D-LE-UDSC. A differenza di quanto avviene per le merci trattenute, in questo caso l'infrazione è dimostrata o il sospetto di infrazione è confermato. La messa al sicuro provvisoria delle merci è strettamente correlata alla trasmissione o alla consegna delle merci all'autorità competente per l'ulteriore trattamento.

Lett. c Prelevare campioni e modelli: l'UDSC preleva campioni e modelli nei seguenti casi: ­

sulla base di un incarico concreto impartito dall'ufficio competente, di norma nell'ambito di controlli mirati secondo il capoverso 2 lettera d;

­

se nell'ambito di un controllo emerge un sospetto di infrazione, ma è necessario analizzare o verificare le merci. Nella maggior parte dei casi le merci devono essere consegnate all'autorità competente o a un terzo incaricato (laboratorio di controllo);

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­

come mezzo di prova (campione testimonio) se l'infrazione è dimostrata.

Lett. d Consegnare le merci all'autorità competente: per la consegna di merci all'autorità competente esistono varie possibilità. Il tipo di consegna può variare a seconda delle merci o dell'infrazione. In caso di infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, la consegna alla polizia cantonale avviene di norma nel luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Gli invii illegali di medicamenti, generalmente sotto forma di piccoli invii, sono trasmessi all'autorità competente. Vi sono differenze anche per quanto riguarda le formalità della consegna. In singoli casi ciò avviene mediante decisione con indicazione dei mezzi d'impugnazione (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 27 maggio 2020159 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari [OELDerr]).

Lett. e Notificare le merci all'autorità competente: l'UDSC comunica all'autorità competente i rilevanti elementi acquisiti nel quadro di un controllo. Questa misura può essere applicata in aggiunta all'assistenza amministrativa. È ipotizzabile un ambito d'esecuzione che per le merci regolamentate preveda, anziché un obbligo di autorizzazione e, quindi, disposizioni restrittive relative alla verifica dell'autorizzazione al passaggio del confine, una notifica che permette all'autorità competente di adottare a posteriori le necessarie misure o regolamentazioni.

Lett. f e g Respingere o distruggere le merci illecite: l'UDSC respinge o distrugge le merci illecite se ciò è previsto da un atto normativo di natura non fiscale. Sono considerate illecite, da un lato, le merci vietate o non conformi e, dall'altro, quelle per le quali mancano le autorizzazioni o i certificati necessari. Questa misura è applicata soprattutto nell'ambito del diritto sulle derrate alimentari (art. 34 LDerr), ma anche in quello sulla salute dei vegetali.

Lett. h Sorvegliare le merci: l'UDSC sorveglia le merci che, dopo essere state sottoposte a un controllo automatizzato o fisico, non possono ancora essere messe in libera pratica.

Ciò avviene, per esempio, quando le merci devono essere portate a un organo di controllo di un altro ufficio federale (p. es. al posto di controllo protezione delle specie) oppure se occorre attendere il risultato dell'analisi o della verifica da parte dell'autorità competente.

Lett. i Procedere alla distruzione semplificata
delle merci in piccole quantità e di valore insignificante: in merito alla distruzione semplificata dei «piccoli invii» si rimanda al commento all'articolo 101 D-LE-UDSC.

159

RS 817.042

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Cpv. 2 A differenza del capoverso 1, il presente capoverso non enumera le misure da adottare per le merci stesse (p. es. trattenere le merci o metterle provvisoriamente al sicuro), bensì quelle da adottare a causa delle merci (p. es. sporgere denuncia penale). In considerazione di questa lieve differenza, le possibili misure sono trattate in un capoverso a sé stante.

Lett. a Secondo la lettera a, l'UDSC può notificare le decisioni emanate dall'autorità competente in merito a merci che violano un atto normativo di natura non fiscale. Esso notifica simili decisioni se un'altra autorità ha le competenze specialistiche e la facoltà di decidere sulla non conformità delle merci e sulle misure a cui sottoporle.

Lett. b Secondo questa lettera l'UDSC può sporgere denuncia penale sempre che non abbia competenze proprie in materia di perseguimento penale. Esso presenta la denuncia di norma alle autorità cantonali di perseguimento penale, in determinati ambiti anche ad altri uffici federali o al Ministero pubblico della Confederazione.

Lett. c In relazione con le misure e le prestazioni concernenti compiti d'esecuzione di natura non fiscale, l'UDSC può comunicare dati personali ad altri uffici regolarmente o nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Visto che non sono interessati dati personali degni di particolare protezione, a livello di legge non sono inserite disposizioni specifiche per la comunicazione regolare. Le disposizioni per l'UDSC concernenti la comunicazione regolare di dati personali «normali» sono emanate dal nostro Collegio a livello di ordinanza, in virtù dell'articolo 155 D-LE-UDSC, nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sul trattamento dei dati nell'UDSC.

Per quanto riguarda la comunicazione di dati personali nell'ambito dell'assistenza amministrativa, si rinvia al commento all'articolo 171.

Lett. d Infine, l'UDSC può intensificare lo svolgimento di determinati controlli fisici per un periodo di tempo limitato: di norma si tratta di controlli effettuati a campione e in funzione dei rischi. Al fine di acquisire elementi, determinare eventuali rischi o se necessario a causa di un sospetto concreto o di una situazione particolare, dei fatti concreti possono essere sottoposti a controlli intensificati per un periodo definito, nel quadro di un'operazione concertata.

A tal fine
l'UDSC riceve una richiesta dall'autorità competente e approva l'operazione se vi è accordo sull'attuazione (mandato chiaro, oggetto del controllo ben identificato, durata appropriata, garanzia delle perizie necessarie da parte dell'autorità competente, chiarezza sulle misure da adottare ecc.) e se le risorse necessarie sono disponibili.

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Cpv. 3 Indipendentemente dal controllo fisico, l'UDSC può fornire ulteriori prestazioni alle autorità competenti.

Lett. a Ai fini del controllo automatizzato delle merci regolamentate, le autorizzazioni (autorizzazioni per l'importazione, limitazioni quantitative, certificati, prove) devono essere digitalizzate e collegate mediante interfaccia al sistema d'informazione dell'UDSC. In linea di massima, le autorizzazioni sono gestite e verificate dall'autorità competente. Per motivi di funzionalità e di sicurezza nonché in caso di piccole quantità, è ipotizzabile che l'UDSC possa offrire la possibilità di gestire, a pagamento, le autorizzazioni (p. es. hosting o duplicazione).

Lett. b Secondo la lettera b, l'UDSC può fornire anche un sostegno logistico alle autorità competenti. Questo tipo di sostegno può essere necessario soprattutto in relazione con le operazioni concertate condotte in presenza dell'autorità competente oppure se questa svolge autonomamente, in virtù di un proprio mandato esecutivo, compiti a margine dei controlli doganali o nei luoghi di controllo dell'UDSC. Si pensi, per esempio, all'attribuzione di una sede per effettuare i controlli o alla consegna di merci, persone o mezzi di trasporto da controllare.

Lett. c Infine, l'UDSC può riscuotere emolumenti, per esempio per altri posti di controllo al confine (veterinario di confine o posti di controllo protezione delle specie).

Sezione 2: Collaborazione con l'estero Art. 183

Collaborazione con altri Stati e organizzazioni internazionali

Per l'adempimento dei suoi compiti l'UDSC collabora con le autorità e gli organi di Stati esteri e con organizzazioni internazionali, in particolare negli ambiti della dogana e della sicurezza dei confini. Nell'ambito della dogana, in primo piano vi sono il coordinamento e lo svolgimento dei processi doganali (per quanto riguarda il coordinamento cfr. art. 14 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza del 17 febbraio 2010160 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze [Org-DFF]). Altrettanto importante è la collaborazione con l'UE, per esempio con la Commissione europea, Frontex, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) o l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nonché la collaborazione con gli Stati limitrofi o gli Stati terzi nell'ambito degli accordi di riammissione. Infine, l'UDSC collabora strettamente con l'estero sulla base di accordi internazionali in ambito di cooperazione di polizia.

160

RS 172.215.1

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L'UDSC rappresenta inoltre la Svizzera nelle organizzazioni e negli organismi internazionali in cui vengono trattate questioni di natura doganale o inerenti alla sicurezza dei confini (cfr. art. 15 lett. b e c Org-DFF). Ciò è il caso, per esempio, per quanto riguarda l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'associazione europea delle forze di polizia ferroviaria (Railpol), il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Unione postale universale (UPU).

Art. 184

Impieghi all'estero e impiego di agenti di collegamento all'estero

Questa disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 92 LD e consente all'UDSC di partecipare a impieghi all'estero. L'entrata in vigore della nuova legge non comporta un ampliamento di tali impieghi.

Da quando la Svizzera ha aderito allo spazio Schengen, la partecipazione agli impieghi di Frontex ha acquisito sempre più importanza. La base legale di tali impieghi è costituita da trattati internazionali (cfr. a tal proposito l'art. 186), la cui approvazione compete in linea di principio all'Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali sempre che vi sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale oppure se si tratta di un trattato di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002161 sul Parlamento e art. 7a LOGA). La decisione in merito agli impieghi a favore di Frontex non compete dunque unicamente all'UDSC.

Gli impieghi all'estero sono già oggi molteplici. Sono ipotizzabili anche impieghi nell'ambito del promovimento della pace del Dipartimento federale degli affari esteri o l'invio di agenti di collegamento. I collaboratori dell'UDSC sono inoltre impiegati come «Airline Liaison Officer» (ALO), specialisti che offrono consulenza e formazione alle compagnie aeree in materia di controllo dei documenti in Paesi terzi. Infine, possono operare nell'ambito della sicurezza aerea (Tiger, Fox).

Per i collaboratori dell'UDSC la partecipazione a tali impieghi continua a essere volontaria (cfr. art. 92 cpv. 2 LD).

Art. 185

Competenze per gli impieghi in Svizzera

Il presente articolo corrisponde all'articolo 92a LD, inserito nella legge sulle dogane su proposta del Parlamento in relazione con il dibattito sull'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896162. Il referendum chiesto contro questo progetto è riuscito e il 15 maggio 2022 è stato accettato in votazione popolare.

161 162

RS 171.10 Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e all'abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2021 2333.

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L'UDSC partecipa inoltre all'elaborazione dei piani operativi e assume la condotta dell'impiego in collaborazione con l'Agenzia. Ciò vale però solo per gli impieghi in cui l'UDSC è direttamente coinvolto, così come per gli impieghi a quelle frontiere esterne presso le quali i controlli al confine competono all'UDSC in virtù di accordi amministrativi.

Cpv. 1 In relazione con l'istituzione di Frontex e parallelamente ai sempre più numerosi impieghi di personale svizzero all'estero, diventano più frequenti anche gli impieghi di esperti esteri in materia di protezione dei confini alle frontiere esterne Schengen della Svizzera, ossia negli aeroporti internazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo. Tali impieghi sono proposti dall'Agenzia sulla scorta della sua valutazione dei rischi. In base alle esperienze acquisite e ai colloqui condotti con Frontex, l'UDSC presuppone che nei suddetti aeroporti ogni anno saranno impiegati al massimo due esperti esteri in materia di protezione dei confini. Un impiego può durare fino a sei mesi. L'obiettivo è che gli esperti distaccati dall'Agenzia collaborino nel regolare servizio a turni e svolgano diversi compiti (p. es. interrogazioni di banche dati e controllo di documenti). Questi impieghi avvengono senza armi da fuoco. Tali «hosting» presso gli aeroporti svizzeri sono concordati annualmente tra l'UDSC e l'Agenzia, coinvolgendo la polizia aeroportuale del Cantone di Zurigo. Successivamente, i risultati delle trattative sono sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Cpv. 2 Qualora la situazione alle frontiere esterne della Svizzera dovesse evolversi in modo tale da prevedere un potenziale pericolo per l'intero spazio Schengen e da rendere quindi necessario il sostegno da parte dell'Agenzia, l'UDSC elabora una domanda in tal senso all'Agenzia in collaborazione con le autorità eventualmente coinvolte. In caso di impieghi armati o della durata di oltre sei mesi, tale domanda sarà successivamente sottoposta all'approvazione del Parlamento. In casi urgenti l'approvazione può essere richiesta a posteriori.

Art. 186

Trattati internazionali

La presente disposizione riunisce le deleghe al Consiglio federale per la conclusione di trattati internazionali già disciplinate nella LD.

Nel capoverso 1 si trova l'attuale delega secondo l'articolo 42a capoverso 2bis LD mentre nei capoversi 2 e 3 sono riprese quelle secondo l'articolo 92 capoverso 6 lettere a e b LD.

In termini di contenuto, la regolamentazione comprende anche le competenze del Consiglio federale contemplate all'articolo 92 capoverso 5 LD. Ciò significa che il Consiglio federale può ancora concludere trattati internazionali di collaborazione con Frontex nonché concordare con le autorità estere competenti l'impiego di agenti di collegamento dell'UDSC.

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Il termine «altri Stati» secondo il capoverso 1 include anche le comunità di Stati, con le quali deve anche essere possibile concludere trattati internazionali. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in primo piano vi sono i trattati con l'Unione europea.

Sezione 3: Infrastruttura, personale e obblighi di collaborazione di terzi Art. 187

Infrastruttura di terzi

Come finora (cfr. art. 5 cpv. 1 LD) l'UDSC allestisce autonomamente l'infrastruttura di base che gli permette di adempiere i propri compiti, senza bisogno che ciò venga menzionato nella legge.

Se però l'UDSC esegue i suoi compiti in loco su richiesta di terzi, questi devono mettere gratuitamente a disposizione l'infrastruttura necessaria e sostenere adeguatamente le spese d'esercizio (cpv. 1). Questa disposizione è conforme alla regolamentazione in vigore (art. 5 cpv. 2 LD). Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale (cpv. 2). Tra queste si può citare l'articolo 105 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948163 sulla navigazione aerea, in virtù del quale chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.

Art. 188

Obbligo di collaborazione del personale di imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture

Questa disposizione è in parte nuova.

Nell'adempimento dei propri compiti l'UDSC ha bisogno di essere supportato dal personale specializzato delle imprese di trasporto, specialmente quando effettua controlli nel traffico ferroviario, aereo e per via d'acqua. Lo stesso vale per il personale dei gestori di infrastrutture quali aeroporti, aerodromi, stazioni ferroviarie o porti. La collaborazione con i succitati partecipanti è fondamentale, per esempio, per individuare i migranti che vogliono entrare in Svizzera viaggiando illegalmente su treni merci.

Attualmente il supporto da parte del personale delle imprese di trasporto ferroviario (art. 124 OD) e del personale attivo sui battelli (art. 134 OD) e negli aerodromi doganali (art. 141 OD) è previsto solo in misura parziale. Si vuole ora che l'obbligo di fornire supporto venga esteso a tutte le imprese di trasporto e a tutti i gestori di infrastrutture.

Per quanto riguarda l'impiego del personale delle imprese di trasporto ferroviario (art. 124 OD) sono sorte delle discussioni in merito al compenso per il supporto fornito. Al fine di evitare che in futuro possano reiterarsi discussioni al riguardo, è opportuno sancire a livello di legge il carattere non oneroso dell'impiego di personale a supporto dell'UDSC. Tale sostegno non è duraturo, bensì puntuale e limitato nel

163

RS 748.0

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tempo. È ragionevole quindi aspettarsi che sia fornito a titolo gratuito e che tale gratuità sia parte del modello economico delle imprese. Un eventuale onere per la fatturazione sarebbe sproporzionato rispetto al compenso.

Art. 189

Obbligo delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture di trasmettere dati e documenti

Nella misura in cui le imprese di trasporto e i gestori di infrastrutture partecipano alla procedura d'imposizione, prevalgono i loro obblighi di fornire dati e documenti. L'articolo 189 è applicabile solo se i summenzionati operatori economici non sono a loro volta partecipanti alla procedura d'imposizione.

Gli obblighi di collaborazione delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture si basano sulle disposizioni attuali (cfr. art. 44 cpv. 2 e art. 45 cpv. 3 LD) e sono riuniti nel presente articolo.

I suddetti operatori economici hanno già oggi un ruolo importante nel traffico di merci e persone per via aerea, ferroviaria o d'acqua, di conseguenza competono loro diversi obblighi di fornire dati e documenti (cfr. art. 125, 136 e 151 OD). Con la trasmissione di dati e documenti all'UDSC, questi operatori economici aiutano ad accertare l'effettivo passaggio di merci e persone attraverso il confine doganale. Generalmente si tratta di rendere accessibili dati già esistenti. La fornitura di dati nella procedura elettronica è necessaria, per esempio, per l'attivazione (cfr. art. 19 cpv. 3) oppure per future forme di trasporto, come i droni.

Gli obblighi di cui all'articolo 189 riguardano non solo l'esercente di un aerodromo (come nell'art. 151 cpv. 1 lett. b OD), bensì anche l'«handling agent», che riveste un ruolo importante nell'attivazione nel traffico aereo (vedi commento all'art. 19 cpv. 3).

La gratuità della trasmissione è già prevista nel diritto attuale per le imprese di trasporto ferroviario (art. 125 cpv. 2 OD). La trasmissione elettronica è nell'interesse dell'UDSC, ma anche delle persone obbligate a trasmettere dati e documenti, perché, una volta predisposta, genera meno lavoro.

Art. 190

Ricorso a terzi

Cpv. 1 Questa disposizione riguardo al ricorso a terzi è nuova. Si basa sull'articolo 18 capoverso 3 LUSN, che consente di affidare a terzi il controllo dei contrassegni. Tuttavia, la presente regolamentazione si limita al coinvolgimento di terzi per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.

La verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale ha acquisito notevole importanza. Per poterla svolgere in modo efficiente, in talune fasi dei controlli l'UDSC deve potersi avvalere del personale di terzi. È fatta salva la gestione politica delle risorse dell'UDSC.

L'UDSC può per esempio avvalersi di personale addetto alla sicurezza negli aeroporti o di altro personale per controlli che in ragione di situazioni straordinarie possono rendersi necessari nell'ambito degli atti normativi di natura non fiscale, come maggiori controlli delle derrate alimentari o controlli per verificarne la sicurezza.

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Pur operando sotto la direzione dell'UDSC, questo personale non viene impiegato per applicare la coercizione di polizia.

I terzi possono mettere il loro personale a disposizione dell'UDSC anche a titolo gratuito. Per esempio, un'associazione, un'organizzazione di categoria o un'unità amministrativa decentralizzata che mette del personale ausiliario a disposizione dell'UDSC per controllare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.

Cpv. 2 Come menzionato, il personale cui l'UDSC fa ricorso non è legittimato ad applicare la coercizione di polizia, ma può applicare misure di polizia secondo gli articoli 107­ 111.

Cpv. 3 Il ricorso a personale di terzi va disciplinato caso per caso. Il contratto di diritto pubblico appare essere la forma più idonea.

Sezione 4: Collaborazione con i privati Art. 191

Aumento dell'efficienza nel traffico transfrontaliero delle merci

L'UDSC collabora con l'economia per consentire un traffico transfrontaliero delle merci non solo efficiente ma anche conforme agli atti normativi di natura non fiscale.

Art. 192

Semplificazione della procedura d'imposizione nonché progetti pilota ed esercizi paralleli

Cpv. 1 L'UDSC può concludere accordi con i partecipanti alla procedura d'imposizione. Si tratta di contratti di diritto pubblico tra l'UDSC e determinate persone fisiche o giuridiche. La forma giuridica del contratto permane necessaria per lo scopo previsto, di conseguenza la norma menzionata nell'articolo 42 capoverso 2 LD viene mantenuta nel nuovo diritto.

Tali accordi sono volti, tra l'altro, a semplificare la procedura d'imposizione. Con questo tipo di accordo l'UDSC può continuare a regolamentare, in funzione delle esigenze, i casi che con gli strumenti di base in linea di massima applicabili non potrebbero essere trattati o comporterebbero un onere sproporzionato. Si tratta quindi di uno strumento speciale da applicare solo in determinate situazioni, per esempio in caso di grandi eventi di durata limitata, specificità locali o in presenza di un interesse pubblico preponderante. Oltre al traffico transfrontaliero delle merci, questo tipo di accordo comprende anche altri tipi di imposizioni che competono all'UDSC (p. es. la riscossione di tributi nazionali).

Inoltre, l'UDSC può concludere appositi accordi con le persone interessate, in relazione a progetti pilota o nell'ambito di un esercizio parallelo (vedi cpv. 2 e 3).

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Cpv. 2 Visti i continui progressi della tecnica, in futuro i processi devono poter essere modificati di continuo. Tali modifiche sono perlopiù precedute da progetti pilota. Grazie a un accordo, si possono per esempio creare spazi per l'innovazione limitati nella portata e nel tempo. In questo modo le innovazioni possono essere testate e attuate in modo rapido. Occorre precisare che i progetti pilota secondo il presente articolo sono da intendere in senso generale e non devono essere confusi con i sistemi pilota menzionati nella LPD.

I progetti pilota di cui all'articolo 192 D-LE-UDSC si svolgono con un numero limitato di partecipanti, che scelgono di aderirvi volontariamente. Lo scopo di un progetto pilota è testare la fattibilità di un progetto dal punto di vista tecnico, eventualmente adeguare le soluzioni tecniche e raccogliere i risultati acquisiti in vista dell'attuazione.

Per i partecipanti ciò può comportare alcuni oneri aggiuntivi. D'altro canto è possibile che le agevolazioni introdotte con il progetto pilota consentano risparmi o incrementi di efficienza. Dal momento che l'adesione è facoltativa, la persona interpellata può valutare se intende o meno partecipare a un progetto pilota. Le ripercussioni sulla concorrenza devono rimanere nei limiti stabiliti dal capoverso 4 (vedi cpv. 4).

Nei progetti pilota è possibile derogare alle disposizioni del titolo secondo (procedura d'imposizione) e del titolo terzo (riscossione dei tributi) e alle disposizioni contenute nel titolo quinto capitolo 1 (diritto procedurale) se le condizioni di cui alle lettere a­d sono cumulativamente soddisfatte.

Secondo la lettera a, nei progetti pilota con un numero limitato di partecipanti su base facoltativa è possibile derogare alle disposizioni di legge negli ambiti menzionati se viene agevolata la procedura d'imposizione per i partecipanti o se l'adempimento dei compiti dell'UDSC è reso più efficiente o più efficace. L'adempimento dei compiti è più efficiente se costa meno mentre è più efficace o più incisivo, per esempio se a parità di dispendio il numero di infrazioni constatate e sanzionate è maggiore. Il requisito di una maggiore efficienza e quello di una maggiore efficacia possono essere soddisfatti anche cumulativamente.

Secondo la lettera c, inoltre, un progetto pilota deve essere necessario per
ottenere informazioni in vista dell'attuazione del progetto.

La lettera b prevede che la cerchia delle persone soggette all'obbligo di pagare i tributi, l'oggetto dei tributi e la loro determinazione rimangano invariati.

Infine, secondo la lettera d, il progetto pilota è limitato alla durata necessaria per ottenere le informazioni desiderate, ma al massimo a quattro anni. In tal modo si evita che deroghe provvisorie nella procedura diventino soluzioni permanenti. Se dal progetto pilota emerge la volontà di adottare la nuova procedura derogatoria, è necessario creare le basi legali prima dell'inizio di un esercizio parallelo che, a differenza del progetto pilota, è aperto a tutti i partecipanti e durante il quale non è ammesso derogare alla legge. L'esercizio parallelo serve a diffondere una soluzione tecnica su una base più ampia, con l'obiettivo dell'introduzione graduale in una cerchia sempre più numerosa di utenti (vedi cpv. 3).

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La presente disposizione sceglie volutamente l'accordo come base delle menzionate deroghe, in quanto è più confacente al progetto pilota rispetto a un'ordinanza del Consiglio federale. A differenza dei progetti pilota generalizzati come per esempio nella procedura d'asilo164, il progetto pilota in questione si applica solo presso volontari selezionati e deve essere flessibile in termini di contenuti per adeguarsi agli sviluppi della tecnica. I diritti del legislatore sono salvaguardati dalla chiara delimitazione temporale e a livello di contenuti delle deroghe ammesse nella legge stessa. Non è possibile derogare agli elementi sostanziali della riscossione dei tributi (obbligo di pagare i tributi, oggetto e determinazione dei tributi). In termini di tempo, l'accordo sul diritto derogatorio si limita alla fase di test nel progetto pilota. Per un successivo esercizio parallelo generalizzato, le disposizioni derogatorie non possono essere oggetto di un accordo, bensì devono essere emanate sotto forma di legge o di ordinanza.

Cpv. 3 Con l'introduzione di nuovi sistemi d'informazione vi è spesso anche la necessità di poterli gestire, per un periodo limitato, parallelamente ai sistemi già esistenti e con lo stesso scopo. In questo modo, una nuova soluzione tecnica non viene introdotta di colpo, come una sorta di «big bang», per tutti i partecipanti alla procedura d'imposizione, bensì in maniera graduale. Nell'esercizio parallelo l'UDSC ha per esempio la possibilità di mettere a disposizione di una cerchia più ampia di utilizzatori, grazie ad accordi, le novità tecniche emerse da un progetto pilota. I partecipanti alla procedura d'imposizione sono liberi di scegliere autonomamente il momento in cui passare alla nuova soluzione nel quadro dell'esercizio parallelo («opt-in»). Questo modo di procedere è vantaggioso per entrambe le parti. Da un lato, visto il passaggio graduale dei partecipanti al nuovo sistema, anche il carico sul nuovo sistema d'informazione avviene in maniera graduale e, in caso di necessità, l'UDSC può aumentane la capacità progressivamente. Dall'altro, i partecipanti alla procedura d'imposizione godono di una maggiore libertà e flessibilità per quanto riguarda l'adeguamento dei propri processi e sistemi informatici. Inoltre, entrambe le parti hanno ancora la possibilità di tornare ai
vecchi sistemi d'informazione, qualora dovessero verificarsi problemi importanti. L'opzione tecnica dell'esercizio parallelo è necessaria al fine di ridurre i rischi nella digitalizzazione dei processi e delle procedure nonché nel loro continuo sviluppo.

Cpv. 4 Gli accordi secondo il capoverso 1 non devono né pregiudicare in modo significativo la concorrenza tra le parti né compromettere la sicurezza in materia di tributi o l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale. Queste restrizioni corrispondono sostanzialmente a quelle vigenti (cfr. art. 42 cpv. 2 e 3 LD). In sintesi, la semplificazione e l'innovazione devono quanto meno avere lo stesso effetto della normale procedura prevista.

Per motivi di efficienza gli accordi possono essere conclusi anche in forma elettronica (p. es. condizioni d'uso). In particolare, un'applicazione che serve alla riscossione dei 164

Cfr. p. es. art. 112b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31).

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tributi può prevedere la necessità di accettare le condizioni d'uso. In questo caso, il contratto risulta concluso quando il partecipante alla procedura d'imposizione ha acconsentito, e da quel momento può utilizzare l'applicazione.

Qualora dovessero sorgere delle controversie in relazione a un accordo, l'UDSC emana una decisione impugnabile.

Titolo decimo: Perseguimento penale Capitolo 1: Disposizioni generali L'UDSC ha una competenza originaria ed esclusiva in materia di perseguimento e giudizio di molteplici infrazioni. Oltre venti leggi federali riconoscono all'UDSC la competenza del perseguimento penale. Si menzionano in particolare la sottrazione di imposte e tributi indiretti (imposta sul valore aggiunto sull'importazione di beni, imposta sugli oli minerali, imposta sul tabacco, imposta sulla birra, tasse sul traffico pesante e altre), l'infrazione dei divieti (mancata osservanza dei divieti e delle restrizioni relative a importazione, esportazione e transito) oppure le infrazioni nell'ambito della legislazione in materia di agenti terapeutici, di epizoozie o di protezione degli animali oppure le infrazioni concernenti specie animali e vegetali protette. Nell'ambito di questa competenza di perseguimento penale l'UDSC svolge ogni anno oltre 40 000 procedure penali abbreviate e 1700 ordinarie, e rappresenta quindi un importante pilastro del sistema di perseguimento penale nel nostro Paese.

Art. 193

Diritto applicabile

Analogamente all'articolo 128 LD, questa disposizione mira a garantire l'applicazione delle medesime regole in tutti i procedimenti penali condotti dall'UDSC. Per questo motivo, le disposizioni del titolo decimo si applicano ogniqualvolta l'UDSC è designato come autorità di perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Il fatto che i pertinenti disposti normativi rinviino per il perseguimento penale alla DPA e al D-LE-UDSC ha quindi, sulla base della presente disposizione e della pertinente norma nella DPA (art. 1 DPA), valore puramente dichiarativo.

Nel rapporto con la DPA, le norme del titolo decimo D-LE-UDSC prevalgono sulle corrispondenti norme della DPA (regola della lex specialis). Inoltre, il pertinente atto normativo applicabile può contenere disposizioni speciali (p. es. negli art. 101 segg.

LIVA) che prevalgono sulle norme generali e, quindi, anche sugli articoli 178 e seguenti D-LE-UDSC (per il rapporto con gli atti normativi speciali vedi art. 4 e 5 D-LE-UDSC).

Art. 194

Infrazioni commesse nell'azienda

L'articolo 195 è stato ripreso dalla LD (art. 125 LD). Come conseguenza del principio di proporzionalità, la disposizione consente di rinunciare a onerose inchieste penali nei casi complessi e quindi di limitare il più possibile l'ingerenza nei diritti delle persone interessate.

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Art. 195

Concorso di infrazioni

Nell'attuale diritto la questione del concorso di infrazioni è disciplinata sia nell'articolo 126 LD sia nelle singole disposizioni penali. In un'ottica di semplificazione, le norme esistenti sono state riunite in un'unica disposizione. Le regolamentazioni delle singole disposizioni penali, di carattere puramente dichiarativo, sono cancellate (p. es.

art. 118 cpv. 2 nonché 120 cpv. 2 LD).

Art. 196

Rinuncia al perseguimento penale

Osservazione preliminare Nell'ambito della mozione de Courten del 31 maggio 2017 (17.3376 «Correzione immediata della prassi penale, dannosa per l'economia, dell'Amministrazione delle dogane») il Consiglio federale era stato incaricato di adeguare la legge sulle dogane in modo che la prassi penale per dichiaranti, adottata dall'AFD dal 2009 al 2016, potesse continuare a essere applicata su basi legali sufficienti. Grazie a tale prassi, in determinate circostanze i dichiaranti doganali professionali ­ come i fornitori di servizi doganali o i reparti logistici dei grandi importatori ­ che violavano gli obblighi di dichiarazione non venivano perseguiti penalmente, o erano perseguiti solo dopo un determinato numero di infrazioni. Il Consiglio federale si era detto disposto a presentare all'Assemblea federale una modifica della legge sulle dogane che soddisfacesse, nel limite del possibile e tenendo conto delle esigenze costituzionali, la richiesta dell'autore della mozione relativa al mantenimento della prassi penale per dichiaranti.

In occasione della consultazione il Consiglio federale aveva presentato due varianti.

In un questionario separato era stato chiesto esplicitamente ai destinatari di indicare la variante preferita.

Entrambe le varianti miravano alla possibilità di rinunciare alla sanzione nei casi di lieve entità.

La variante 1 introduce (vedi art. 196 lett. b D-LE-UDSC) una base legale distinta affinché nei casi in cui circostanze particolari rendano difficile la dichiarazione sia possibile rinunciare alla pena. È rimasto tuttavia valido il principio secondo il quale per la dichiarazione doganale è necessario un elevato grado di diligenza.

Per contro, la variante 2 prevedeva che ­ al posto dell'introduzione di una norma speciale per casi particolari ­ in varie leggi si dichiarassero non punibili la messa in pericolo dei tributi commessa per negligenza e l'inosservanza di prescrizioni d'ordine commessa per negligenza volontaria.

Nel corso della procedura di consultazione 31 partecipanti, più esattamente sei Cantoni, un partito politico e 24 associazioni, si sono pronunciati a favore della variante 1, mentre due Cantoni, un partito politico e 12 associazioni, quindi in totale 15 partecipanti, l'hanno respinta, esprimendosi a favore della variante 2. Infine, 72 partecipanti non hanno
formulato alcun parere. Nella lettera a dell'articolo 196 la variante 1 contiene una rinuncia generale al perseguimento penale nei casi di esigua gravità. La rinuncia al perseguimento penale secondo la lettera b si ricollega alla prassi penale per dichiaranti applicata tra il 2009 e il 2016 e la estende anche alle persone che si trovano

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in una situazione analoga a quella dei dichiaranti professionali. La norma dell'articolo 196 D-LE-UDSC prevale, in quanto lex specialis, sulla disposizione dell'articolo 52 CP.

Lett. a Il principio di opportunità ancorato nella presente legge esiste già in altre leggi amministrative (art. 87 cpv. 6 LATer o art. 38 cpv. 2 LIAut). Prevale sull'articolo 52 CP e consente all'UDSC di rinunciare al perseguimento penale nei casi di esigua gravità e tutela le persone coinvolte da un rigore eccessivo. Proprio nell'ambito dei reati di massa, che talora implicano importi dei tributi molto esigui, questa disposizione è imprescindibile per impiegare opportunamente le risorse disponibili. A differenza della lettera b, la disposizione può essere applicata anche senza che si verifichi una situazione speciale. Sono compresi tutti i casi che risultano di esigua gravità. Si tratta innanzitutto dei casi in cui gli importi dei tributi messi in pericolo o sottratti sono molto bassi. Un altro esempio è costituito dalle merci in piccole quantità e di valore insignificante che infrangono un atto normativo di natura non fiscale e che sono distrutte in maniera semplificata secondo l'articolo 110 D-LE-UDSC.

Lett. b Il testo di legge dell'articolo 196 lettera b, con il quale attraverso una base legale formale si reintroduce la prassi penale per dichiaranti applicata dal 2009 sino a fine 2016, non si riferisce volutamente al criterio della dichiarazione delle merci nell'ambito dell'attività professionale, al fine di poter trattare allo stesso modo le persone che si trovano in situazioni simili (p. es. numerose dichiarazioni effettuate lo stesso giorno, nessun interesse proprio, compiti complessi, valutazioni giuridiche). Allo stesso modo, si è evitato di specificare i criteri esatti che possono portare a una rinuncia alla pena. Questo aspetto è affidato alla giurisprudenza. Ciò consente alla giurisprudenza un adeguamento all'evolversi delle circostanze e una limitazione dell'impunità allo stretto necessario.

Ciononostante, la prassi penale per dichiaranti applicata dal 2009 al 2016 deve costituire il punto di partenza. A titolo di linea guida, nella lettera b sono indicate le due situazioni in cui è possibile rinunciare al perseguimento penale: la colpa o le conseguenze (in alternativa) devono essere lievi. In caso di conseguenze lievi, il reato non deve essere stato commesso intenzionalmente, motivo per cui il testo di legge menziona espressamente la negligenza. Nel dettaglio: 1.

Colpa particolarmente lieve Il criterio della colpa particolarmente lieve comprende i casi di negligenza lieve, riconducibili ai classici errori sul lavoro. Tali errori possono essere commessi anche da una persona coscienziosa durante lo svolgimento delle sue attività quotidiane, non appena vi sia una certa pressione lavorativa. In particolare, si tratta di errori di battitura e di calcolo.

La colpa non è invece di lieve entità nel caso dei tipici errori di ragionamento, ovvero quando, per esempio, è stato fatto un calcolo partendo da una valuta chiaramente non appropriata o quando non si è tenuto conto di fatture esistenti.

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2.

Conseguenze particolarmente lievi negli altri casi di negligenza Se non si tratta di colpa particolarmente lieve o se si tratta al massimo di negligenza grave, è possibile rinunciare a un perseguimento penale quando le conseguenze sono particolarmente lievi. Ciò è il caso se lo Stato non ha subito alcun danno o ha subito un danno relativamente lieve, per esempio quando è stata commessa unicamente un'inosservanza di prescrizioni d'ordine e quindi non si tratta di sottrazione d'imposta, quando è possibile effettuare una deduzione dell'imposta precedente, le merci possono essere sdoganate successivamente all'aliquota di dazio del contingente o a un'aliquota preferenziale.

Il trattamento particolare dei dichiaranti di merci a titolo professionale si basa sul fatto che la loro situazione di partenza è molto diversa da quella delle altre persone che dichiarano merci. Contrariamente a queste ultime, i dichiaranti devono occuparsi dell'attribuzione, giuridicamente vincolante e spesso delicata, delle merci commerciali a un gruppo predefinito di merci (indicazione della voce di tariffa). Le altre persone che dichiarano merci non devono mai occuparsi di una dichiarazione così approfondita. Se un dichiarante sceglie una voce di tariffa errata, ciò può comportare la messa in pericolo o addirittura la sottrazione di tributi e, di conseguenza, una pena per il dichiarante stesso. Di regola i dichiaranti effettuano questa difficile valutazione autonomamente e sotto la propria responsabilità, ma non per proprio conto. Per loro è quindi difficile sapere se dispongono di tutti i documenti rilevanti e se questi sono corretti. Inoltre, i dichiaranti lavorano sotto forte pressione temporale e pertanto, nonostante l'esperienza e la formazione, è possibile che commettano più facilmente errori rispetto a persone che dichiarano le proprie merci o che si occupano di poche dichiarazioni delle merci al giorno.

Finché per i dichiaranti si verifica una simile costellazione particolare, la loro situazione di partenza si differenzia quindi in maniera importante da quella delle altre persone che dichiarano merci; appare pertanto necessaria una diversa applicazione dei motivi per l'impunità. In caso contrario, i rigorosi criteri di diligenza avrebbero ripercussioni maggiori per i dichiaranti professionali. L'articolo 197 lettera b non si collega quindi alla qualifica professionale, bensì alla situazione particolare nella quale si trovano, di regola, solo i dichiaranti.

La situazione di partenza dei dichiaranti si distingue però anche da quella di altre categorie professionali al di fuori del diritto doganale. Contrariamente alla maggior parte degli altri professionisti, i dichiaranti rischiano di essere puniti anche per piccoli errori sul lavoro (p. es. errori di battitura e di calcolo), nonostante il fatto che essi debbano prendere decisioni difficili in tempi brevi. A ciò si aggiunge che questi errori sono memorizzati nel sistema e possono essere constatati e puniti anche dopo anni.

La situazione
di partenza notevolmente diversa dei dichiaranti professionali rispetto alle altre persone che dichiarano merci e ad altre categorie professionali può e deve essere tenuta in considerazione. La formulazione aperta della norma consente di tenere contro di una simile situazione speciale anche per le altre persone che dichiarano merci, laddove essi si verifichi.

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Art. 197

Autodenuncia

Poiché la possibilità di autodenuncia di cui all'articolo 13 DPA è limitata a una singola infrazione, l'autodenuncia è qui ridefinita sulla base dell'articolo 102 LIVA. Il fatto che coloro che hanno già commesso un'infrazione in materia di tributi possano effettuare un'autodenuncia e quindi restare impuniti favorisce la riscossione dei tributi da parte della Confederazione. L'articolo 197 garantisce dunque che per tutte le autodenunce valutate dall'UDSC valgano le stesse regole.

Un'autodenuncia rimane tuttavia possibile solo in riferimento alla sottrazione e alla messa in pericolo di tributi. Essa non è prevista per altri reati di competenza dell'UDSC, per esempio negli ambiti della protezione degli animali, delle epizoozie, della protezione delle specie o degli agenti terapeutici. Ciò perché solo nel caso di reati legati a tributi è possibile ovviare completamente al danno causato.

Art. 198

Decreto penale

Cpv. 1 Visto il sempre maggiore orientamento verso i sistemi elettronici, occorre garantire che anche i decreti penali secondo gli articoli 64 e 65 DPA possano essere notificati in questo modo.

Cpv. 2 Il capoverso 2 tiene conto della gestione di massa e mira a evitare oneri inutili nei casi di lieve entità. Soprattutto quando la situazione è chiara, spesso entrambe le parti vogliono giungere a una conclusione semplice e veloce. Questa possibilità viene ora introdotta per le multe fino a 300 franchi oppure 600 franchi in caso di cumulo. Con il consenso della persona interessata e il pagamento immediato della multa, il decreto penale passa in giudicato, senza che vi siano documenti da stampare e firmare sul posto. Questo ambito viene dunque armonizzato con il sistema previsto dalla legislazione sulle multe disciplinari. Se non è d'accordo, la persona coinvolta può rifiutare il pagamento direttamente in loco e di conseguenza viene avviata la procedura ordinaria.

Capitolo 2: Indagine È possibile avviare un'inchiesta penale solo se sussiste un sospetto iniziale sufficiente relativo a un reato concreto. In assenza di tale condizione, l'UDSC ha a sua disposizione solo gli strumenti di cui al titolo settimo capitolo 1 (competenze dell'UDSC) per occuparsi dei sospetti. Poiché spesso tali strumenti non sono sufficienti per individuare tempestivamente i reati e prevenirli, nel vecchio diritto era stata creata la possibilità, con l'articolo 128a LD, di osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico. In virtù di questa disposizione l'UDSC ha la possibilità di chiarire, nell'ambito di un'inchiesta preliminare (procedura d'indagine), se sussiste o meno un sufficiente indizio di reato. Poiché ha dato buoni risultati nella prassi, la possibilità dell'osservazione è stata ripresa dal vecchio diritto.

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Soprattutto nell'ambito del contrabbando organizzato in bande, tale disposizione ha permesso all'UDSC di acquisire, già prima dell'avvio di un procedimento penale, informazioni sull'esistenza e sulla portata delle presunte infrazioni. Nel nuovo diritto, questo tipo di indagine che si posiziona tra il controllo e il procedimento penale è disciplinato in maniera autonoma nella legge come procedura d'indagine, creando maggiore trasparenza e consentendo di disciplinare concretamente le speciali esigenze legate all'attività d'indagine.

Art. 199 Manca al momento una chiara regolamentazione applicabile a quelle operazioni che si collocano tra le attività di controllo e sorveglianza di diritto amministrativo e le attività d'inchiesta in ambito penale. Con le nuove disposizioni si vuole porre rimedio a questa lacuna e definire in maniera più chiara le attività dell'UDSC in questo campo.

A causa della vicinanza tematica con l'inchiesta penale, l'indagine è disciplinata al titolo decimo (perseguimento penale), precedendo le disposizioni relative all'inchiesta penale. Questa sistematica è giustificata anche dal fatto che i dati ottenuti nell'ambito di una procedura d'indagine sono degni della stessa protezione accordata a quelli di un procedimento penale. La differenza consiste nel fatto che i dati ottenuti in una procedura d'indagine sono spesso di natura puramente tattica e raramente utilizzati a fini di prova. Le informazioni acquisite che devono essere utilizzate come mezzi di prova vengono trasmesse alle autorità inquirenti sotto forma di denuncia, come spiegato di seguito.

Cpv. 1 La procedura d'indagine è avviata sulla base di constatazioni proprie oppure di informazioni (comunicazioni) di terzi (autorità o privati), che spesso non sono sufficientemente specifiche o devono essere verificate per quanto riguarda la loro veridicità. In questo modo è possibile riconoscere tempestivamente denunce di terzi errare o presentate in modo abusivo, senza dover avviare un'inchiesta penale. La procedura d'indagine è però spesso anche l'unico modo per riconoscere infrazioni complesse o gravi, in quanto nell'ambito della criminalità economica sovente non vi sono indizi, o pochi, e quindi i frammenti di informazioni devono prima essere correttamente interpretati e collegati.

Se dall'indagine emerge un sufficiente
indizio di reato, i risultati sono trasmessi, sotto forma di denuncia, all'autorità incaricata dell'inchiesta penale, la quale in seguito avvia un procedimento penale.

Cpv. 2 Questa disposizione disciplina i mezzi di indagine. Già sulla base della sistematica è evidente che l'UDSC può procedere a tutte le operazioni d'indagine possibili nell'ambito della sua attività di controllo, pertanto questo principio è indicato qui soltanto per ragioni di completezza. Inoltre per l'indagine si può ricorrere alle misure secondo gli articoli 201 e seguenti D-LE-UDSC, tra cui si annovera l'osservazione (art. 202), come già nell'ambito di applicazione della LD. La nuova legge introduce l'impiego 228 / 424

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di apparecchi di localizzazione (art. 203), la possibilità di svolgere un'indagine in incognito in spazi virtuali (art. 206) e la protezione dei partecipanti al procedimento (art. 201). Una protezione efficace in questo ambito è necessaria anche nella procedura d'indagine, poiché le dichiarazioni o le segnalazioni verbalizzate dall'autorità dell'UDSC incaricata dell'indagine possono essere trasmesse alle autorità inquirenti con la denuncia, pertanto sono soggette al diritto dell'imputato di consultare gli atti.

In questi casi i testimoni devono essere protetti fin dall'inizio.

Cpv. 3 A differenza dell'impiego di apparecchi di localizzazione nell'ambito di un'inchiesta penale, nella procedura d'indagine non è ancora stato avviato un procedimento penale e pertanto spetta al Tribunale amministrativo federale decidere in merito alla domanda di approvazione presentata dall'UDSC. In riferimento alle condizioni, si applica per analogia l'articolo 203 capoverso 1. Nella procedura d'indagine non vi sono ancora sospetti che sia stato commesso un reato secondo l'articolo 203 capoverso 2, ma soltanto indizi in tal senso.

Capitolo 3: Inchiesta penale Sezione 1: Operazioni d'inchiesta generali Art. 200

Procedura d'inchiesta

Cpv. 1 Il capoverso 1 segue gli stessi principi dell'articolo 309 capoverso 1 CPP, fatta eccezione per il fatto che il procedimento viene sempre avviato dall'UDSC. Per il resto, è possibile fare riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza relative all'articolo 309 capoverso 1 CPP.

Cpv. 2 Il capoverso 2 offre all'UDSC la possibilità di rinviare alle autorità i rapporti e le denunce affinché svolgano indagini supplementari. In particolare, ciò avviene quando non vi è un sospetto iniziale sufficiente e sono necessarie indagini supplementari. Naturalmente, anche le denunce da parte di privati possono essere trasmesse all'autorità incaricata dell'indagine affinché verifichi la veridicità delle informazioni o accerti la portata delle infrazioni denunciate.

Art. 201

Misure protettive per i partecipanti al procedimento

Cpv. 1 Finora non vi era alcuna possibilità legale di proteggere adeguatamente i partecipanti al procedimento. In particolare non era possibile garantire l'anonimato di coloro che denunciavano persone a loro vicine che avevano commesso un reato, se le informazioni fornite dovevano essere utilizzate nell'ambito del procedimento. Ciò ha creato

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seri problemi probatori, dato che fondamentalmente la protezione dei testimoni è prioritaria rispetto all'interesse dello Stato di chiarire un reato; per questo motivo l'autorità rinunciava alle informazioni. L'esperienza mostra inoltre che nell'ambiente del contrabbando professionale le minacce e la violenza nei confronti delle persone disposte a testimoniare sono frequenti. Nel quadro del contrabbando di tabacco per pipe ad acqua è per esempio noto che bande criminali, che precedentemente erano dedite al traffico di stupefacenti, oggi si finanziano in questo modo. Appare pertanto opportuno rafforzare la protezione dei partecipanti al procedimento. Il rimando agli articoli 149 e 150 CPP serve ad attenuare questa problematica e a introdurre un sistema consolidato.

Cpv. 2 Il capoverso 2 disciplina la competenza e i rimedi giuridici. Il rimando all'articolo 26 DPA è un riferimento alle conseguenze giuridiche, in quanto la tutela dei partecipanti al procedimento non è un provvedimento coattivo.

Sezione 2: Provvedimenti speciali d'inchiesta Art. 202

Osservazione

Cpv. 1 L'osservazione è attualmente disciplinata all'articolo 128a LD. Si tratta di una regolamentazione ormai consolidata che è opportuno riprendere nel nuovo diritto. Il termine «mezzi di trasporto» è di natura dichiarativa. È stato incluso per sottolineare la strategia di controllo (controllo a 360 gradi di persone, merci e mezzi di trasporto).

L'adeguamento linguistico alla lettera a (sospetto anziché indizi concreti) non implica alcuna modifica materiale; esso ha esclusivamente lo scopo di rendere coerente il disciplinamento, poiché l'impiego di apparecchi di localizzazione può essere ordinato anche nel quadro di un'osservazione la quale, in conformità alle disposizioni di procedura penale, presuppone un sospetto (art. 203). In particolare, per un'osservazione non è imperativo avviare un procedimento penale (vedi art. 199 cpv. 2).

Nella risposta all'interpellanza Rytz del 5 maggio 2021 (21.3544 «Comando di impiego mobile Helvetia. Qual è la base legale?»), il Consiglio federale aveva annunciato che i compiti e le attività del comando di impiego mobile Helvetia (MEK Helvetia) nonché le corrispondenti basi legali sarebbero stati definiti nel presente messaggio.

Dal 2006 l'UDSC dispone di un gruppo di osservazione con competenze operative, ovvero un comando di impiego mobile, che può svolgere osservazioni e interventi a titolo professionale a favore del perseguimento penale. I presupposti legali per l'esistenza del MEK Helvetia non sono contenuti nella presente legge, bensì nell'articolo 43 capoverso 5 LOGA. I suoi compiti consistono essenzialmente nello svolgimento di osservazioni nell'ambito di competenza dell'UDSC. In primo piano vi sono le indagini contro contrabbandieri organizzati che operano a titolo professionale. A ciò si aggiungono altri compiti sempre a supporto del perseguimento penale, come la 230 / 424

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garanzia della sicurezza durante l'esecuzione di provvedimenti coattivi, per esempio perquisizioni domiciliari da parte degli ispettori che si occupano del perseguimento penale, e interventi in casi con elevato potenziale di rischio. Il MEK Helvetia continua a non avere competenze proprie in materia di indagini. Le sue competenze nell'ambito dell'osservazione sono rette dal presente articolo, mentre quelle relative agli interventi dagli articoli 99 e seguenti D-LE-UDSC. Le competenze dei suoi collaboratori non vanno al di là di quelle degli specialisti dogana e sicurezza dei confini dell'UDSC.

Su richiesta delle diverse autorità partner della Confederazione e dei Cantoni, il MEK Helvetia effettua, in singoli casi, impieghi di sostegno nell'ambito dell'assistenza amministrativa sulla base degli articoli 171 e seguenti D-LE-UDSC.

Cpv. 2 Anche la necessità di approvazione di cui al capoverso 2 viene mantenuta. La competenza per tale approvazione è ora del direttore dell'UDSC e non più della Direzione generale delle dogane.

Cpv. 3 e 4 Anche i capoversi 3 e 4 sono ripresi dall'articolo 128a LD e non hanno subito modifiche.

Art. 203

Impiego di apparecchi di localizzazione

Cpv. 1 e 2 Nell'attuale diritto doganale l'impiego di apparecchi che permettono di localizzare veicoli e oggetti e di registrare la loro posizione è retto dall'articolo 108 LD e dall'ordinanza sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'UDSC. Mediante questi apparecchi di localizzazione, tra cui si annovera il localizzatore GPS, la posizione di un veicolo o di un oggetto veniva accertata senza che i dati fossero registrati o utilizzati come mezzi di prova nel procedimento penale. Nell'aprile 2020 il Tribunale federale si è chinato sulla nuova base legale nella legge di polizia del Cantone di Berna per l'impiego di apparecchi di localizzazione e ha classificato la sorveglianza mediante un localizzatore GPS fissato su un veicolo come ingerenza non di lieve entità nella sfera privata165. Questa decisione e il confronto con la normativa nel CPP hanno condotto a una profonda revisione dell'impiego degli apparecchi di localizzazione per quanto riguarda sia il livello normativo sia la densità normativa nonché a configurarlo in conformità alle disposizioni di procedura penale; anche perché un'osservazione senza localizzazione del veicolo in questione è oggi estremamente difficile e praticamente impossibile senza mettere in pericolo altri utenti della strada. La presente formulazione rende possibile anche l'utilizzo nel procedimento penale dei dati registrati, il che agevolerà il chiarimento dei reati nell'ambito delle infrazioni commesse a titolo professionale.

Il tenore dell'articolo ha volutamente mantenuto una formulazione aperta per quanto riguarda gli apparecchi di localizzazione al fine di non escludere futuri sviluppi 165

Sentenza del Tribunale federale 1C 81/2019 del 29 aprile 2020.

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della tecnica. Per quanto riguarda il rimanente testo, esso è stato formulato basandosi sull'articolo 269 capoverso 1 CPP, pertanto la disposizione può essere interpretata in analogia.

Cpv. 3 Il capoverso 3 disciplina le condizioni alle quali è eccezionalmente consentita la sorveglianza di mezzi di trasporto di terzi. Questa disposizione deroga al principio secondo cui l'impiego di apparecchi di localizzazione può essere ordinato soltanto nei confronti della persona su cui ricade il sospetto.

Art. 204

Procedura di approvazione per l'impiego di un apparecchio di localizzazione

Cpv. 1 e 2 L'articolo 204 riprende, nel contenuto, le prescrizioni concernenti la procedura di approvazione dell'articolo 274 CPP a cui fa riferimento. Entro 24 ore (prescrizione d'ordine) dalla trasmissione dell'ordine per l'impiego di un apparecchio di localizzazione deve essere presentata una domanda al giudice dei provvedimenti coercitivi. A tale domanda sono allegati l'ordine originario, la motivazione e gli eventuali atti procedurali rilevanti. In particolare nella procedura d'indagine è possibile che non vi siano ancora documenti, pertanto è sufficiente una richiesta motivata.

Cpv. 3 Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi competente secondo l'articolo 22 DPA verifica la domanda di approvazione. L'UDSC può impugnare un'eventuale decisione negativa presentando reclamo secondo l'articolo 26 DPA entro tre giorni dalla notifica della decisione. In questo momento la persona interessata non è ancora a conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti, pertanto le è riconosciuta la possibilità di presentare reclamo una volta che ha ricevuto la comunicazione dell'impiego ormai concluso (art. 205 cpv. 4).

Art. 205

Fine dell'impiego di un apparecchio di localizzazione e comunicazione

La disposizione concernente la fine dell'impiego di un apparecchio di localizzazione e la relativa comunicazione alla persona interessata corrisponde al disciplinamento di cui agli articoli 275 e 279 CPP. Entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione prevista dalla legge, la persona in questione può presentare reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la decisione approvata dal giudice dei provvedimenti coercitivi in merito all'impiego di un apparecchio di localizzazione (art. 26 DPA).

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Art. 206

Indagine in incognito in spazi virtuali

Cpv. 1 A seguito della crescente digitalizzazione, la merce viene sempre più offerta e venduta nello spazio virtuale anziché fisicamente. Ne consegue che l'importazione illegale di merci e l'avvio di attività di contrabbando si stanno sempre più spostando su Internet o trovano in Internet un aiuto prezioso. Contrariamente al mondo reale, Internet permette tuttavia di vendere merci importate illegalmente limitando in modo considerevole i rischi connessi. Per esempio, nelle «chat room» chiuse vengono venduti prodotti importati illegalmente, come derrate alimentari, medicamenti ma anche parti di specie vegetali e animali protette, senza che gli organi di controllo possano accorgersene e quindi impedirlo. Affinché sia possibile impedire, o almeno riconoscere, simili luoghi non regolati dal diritto, occorre disporre della competenza per svolgere indagini in incognito in spazi virtuali. Soltanto in questo modo l'UDSC può accedere agli spazi virtuali sospetti, utilizzando un nome fittizio, e scoprire azioni illegali.

Nell'avamprogetto (art. 107) le indagini in incognito in spazi virtuali rientravano tra le competenze dell'UDSC ed erano designate come «chiarimenti nello spazio virtuale».

I pareri formulati nella consultazione hanno talora sottolineato che il chiarimento nello spazio virtuale ha la stessa ampiezza di intervento dell'inchiesta mascherata di cui agli articoli 285a e seguenti CPP e, in quanto nuova competenza dell'UDSC, si colloca in concorrenza diretta con i compiti delle autorità cantonali di perseguimento penale.

A tale critica è stato quindi dato seguito riformulando e spostando la disposizione nel capitolo 3. Già il nuovo titolo della disposizione, ovvero «indagine in incognito in spazi virtuali», intende mettere in luce il parallelismo con gli articoli 298a e seguenti CPP e chiarire che non si tratta affatto di un'inchiesta mascherata. Inoltre si è rinunciato a una propria formulazione, basandosi sul tenore dell'articolo 298b CPP. L'adeguamento linguistico alla formulazione del CPP agevola l'interpretazione dell'articolo 206 D-LE-UDSC dal punto di vista dell'applicazione del diritto, distinguendola chiaramente dall'inchiesta mascherata. La formulazione contiene tuttavia un vincolo, nel senso che l'indagine in incognito è limitata allo spazio virtuale. La disposizione ha quindi una
portata meno ampia rispetto all'indagine in incognito di cui agli articoli 298a e seguenti CPP. In altre parole, l'indagine in incognito in spazi virtuali è paragonabile con l'indagine in incognito secondo gli articoli 298a e seguenti CPP e non con l'inchiesta mascherata secondo gli articoli 285a e seguenti CPP. Rispetto all'indagine in incognito di cui ali articoli 298a e seguenti CPP, essa ha una minore ampiezza di intervento, poiché è limitata allo spazio virtuale e non vi sono contatti personali. Il provvedimento consente all'UDSC di evitare che i suoi collaboratori appositamente formati debbano identificarsi come tali nello spazio virtuale. Continua a non essere prevista la possibilità di costruire un rapporto di fiducia o di utilizzare un'identità fittizia attestata da documenti a copertura dell'inganno, come nel caso dell'inchiesta mascherata.

Si ricorre all'indagine in incognito in spazi virtuali, quale provvedimento speciale d'inchiesta, esclusivamente negli ambiti della criminalità nei quali il perseguimento penale è una competenza originaria dell'UDSC. Le competenze in materia di perseguimento penale non possono essere delegate all'UDSC mediante un accordo cantonale, bensì sono attribuite a titolo originario dalla pertinente legge federale specifica.

In questi ambiti il perseguimento penale compete in via esclusiva all'UDSC. Non vi 233 / 424

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è alcuna competenza parallela dell'UDSC e dei pubblici ministeri cantonali né alcuna ingerenza nell'autorità cantonale di polizia.

In analogia al Codice di procedura penale, la norma proposta presuppone un'autorizzazione da parte di un servizio competente che verifica e autorizza anche altri provvedimenti coercitivi nel procedimento penale amministrativo. Analogamente alla disposizione nell'articolo 298b CPP, il provvedimento è consentito unicamente per chiarire crimini e delitti, ma non contravvenzioni (lett. a). Inoltre l'indagine in incognito può essere ordinata unicamente se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti risulterebbero vane o eccessivamente difficili (lett. b).

Cpv. 2 L'indagine in incognito in spazi virtuali può essere ordinata al massimo per un mese.

In caso di una durata più lunga, può essere proseguita con l'approvazione del direttore dell'UDSC, in analogia alla norma concernente l'osservazione. Anche per l'indagine in incognito in spazi virtuali il livello di autorizzazione è quindi estremamente elevato.

Cpv. 3 e 4 La persona interessata deve essere informata dei provvedimenti adottati al più tardi alla chiusura del procedimento (cpv. 3). Tuttavia, se le informazioni acquisite non devono essere utilizzate come mezzi di prova e se appare necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti, la comunicazione può essere differita o tralasciata, così come per l'osservazione secondo l'articolo 202. Questa esclusione è rilevante soprattutto nella procedura d'indagine secondo l'articolo 199 D-LE-UDSC e, nei casi in cui l'indagine non porta a un procedimento penale, è volta a impedire che l'obbligo d'informazione comporti la divulgazione della tattica seguita dall'autorità, con il rischio di compromettere le indagini future.

Cpv. 5 Laddove il D-LE-UDSC non contenga norme proprie, si applicano per analogia le disposizioni secondo gli articoli 298a­298d CPP. Ciò a dimostrazione dell'affinità con il corrispondente complesso di norme del CPP e al fine di semplificare l'applicazione del diritto. Come è consuetudine nel diritto penale amministrativo, la via di reclamo è retta dall'articolo 26 DPA, pertanto il giudizio in materia compete alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Titolo undicesimo: Inosservanza di prescrizioni d'ordine Art. 207 La disposizione relativa all'inosservanza di prescrizioni d'ordine si basa sull'articolo 127 LD, ma viene formulata in maniera più concisa. Viene stralciata (in quanto non necessaria) la sussidiarietà al capoverso 1. Quest'ultima risulta già dalle norme

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generali sul concorso. In merito alla negligenza, si rinuncia al criterio della negligenza grave in favore della negligenza volontaria. Tale criterio appare più preciso in questo contesto, poiché fa riferimento all'aspetto della conoscenza di un atto.

Il capoverso 2 fa riferimento all'articolo 114 D-LE-UDSC e, se necessario, viene precisato ulteriormente a livello di ordinanza. A differenza del progetto posto in consultazione, si rinuncia alla menzione della comminatoria della pena, in quanto inutile.

Non viene ripreso il capoverso 3 dell'articolo 127 LD, poiché anche tale riserva risulta già dalle norme generali sul concorso.

Titolo dodicesimo: Emolumenti Art. 208 L'UDSC riscuote emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività ufficiali particolari. Questo principio deriva dall'articolo 46a LOGA. A titolo di esempio vengono menzionate le autorizzazioni secondo gli articoli 65 e 69 (gestione di depositi doganali e depositi fiscali) nonché 71 D-LE-UDSC (gestione di negozi in zona franca di tasse e servizi di ristorazione di bordo), gli ordini di prestare garanzia (art. 55 D-LE-UDSC) e i controlli nelle aziende che danno luogo a contestazioni. Inoltre è stabilito che l'UDSC può riscuotere emolumenti per l'onere supplementare causatogli nella sua attività di controllo dal mancato rispetto di un obbligo di dichiarazione previsto in un trattato internazionale. Al riguardo si menziona, in particolare, la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita a fini di sicurezza conformemente all'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

L'elenco al capoverso 1 non è esaustivo. Rimane riservato il disciplinamento degli emolumenti secondo l'articolo 89 per le decisioni nella procedura d'imposizione.

Nel corso della procedura legislativa è stata esaminata l'introduzione di un obbligo di pagare emolumenti per le informazioni in materia di tariffa. Ciò poiché in futuro tutte le informazioni, anche quelle per la classificazione tariffale, devono essere più facilmente reperibili e messe a disposizione gratuitamente. Per esempio, le decisioni tariffali devono essere pubblicate in forma anonimizzata e rese accessibili in tal modo.

Tuttavia, in considerazione della difficile situazione economica, l'introduzione di un nuovo obbligo di pagare emolumenti è stata poi respinta.

Rimane esente da emolumenti l'autorizzazione che concede la qualifica di AEO.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli in materia di riscossione degli emolumenti, in considerazione dei principi dell'articolo 46a LOGA, e stabilisce anche le eccezioni alla riscossione di emolumenti.

Il rimborso delle spese per l'assunzione di compiti dei Cantoni è disciplinato nel rispettivo accordo cantonale (art. 10 cpv. 2 LE-UDSC).

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Titolo tredicesimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Organo consultivo per il traffico transfrontaliero delle merci Art. 209 Cpv. 1 Numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto di istituire un organo consultivo analogamente a quello per l'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 109 LIVA. L'articolo 209 conferisce al Consiglio federale la facoltà di istituire un organo consultivo per il traffico transfrontaliero delle merci che, secondo il capoverso 1, si compone di rappresentanti dei debitori fiscali secondo il diritto doganale e degli ambienti economici nonché di specialisti in prassi giuridica doganale.

L'organo consultivo riveste un'importante funzione, in quanto apporta una prospettiva esterna all'attività dell'amministrazione, contribuendo così allo svolgimento il più possibile fluido dell'imposizione di merci nella prassi.

Cpv. 2 e 3 Il nuovo organo consultivo può prendere posizione in merito ad adeguamenti del D-LE-UDSC e del D-LTDo nonché delle relative ordinanze già prima della consultazione generale, sempre che e nella misura in cui questi atti normativi riguardino la procedura d'imposizione o la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero delle merci e abbiano ripercussioni sui debitori fiscali secondo il diritto doganale o sull'economia nazionale (cpv. 2 e 3). Tra i debitori fiscali rientrano anche le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale.

Tale organo può inoltre formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali adeguamenti (cpv. 3).

Il nuovo organo consultivo non è invece competente in materia di imposta sull'importazione secondo la LIVA. L'impianto dell'imposta svizzera sul valore aggiunto si basa sui tre elementi seguenti: imposta sull'importazione, imposta sull'acquisto e imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero. Questi elementi sono interconnessi. È necessario conoscere l'interazione tra tutti gli elementi per modificarne alcuni. Anche se l'UDSC riscuote l'imposta sull'importazione e alla riscossione si applica parzialmente il D-LE-UDSC, l'organo consultivo per l'IVA è maggiormente in grado di fornire consulenza in merito a modifiche concernenti la suddetta imposta rispetto all'organo consultivo per il traffico transfrontaliero.

Capitolo 2: Modifica di altri atti normativi Art. 210 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

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Capitolo 3: Disposizioni transitorie concernenti il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione conformemente alla precedente legislazione doganale anteriore Art. 211 In virtù dell'articolo 118 D-LE-UDSC, l'UDSC gestisce in futuro un unico sistema d'informazione per l'adempimento dei suoi compiti, a differenza di quanto avviene oggi. Le disposizioni del titolo ottavo concernenti il trattamento dei dati sono quindi riferite soltanto a questo nuovo sistema d'informazione.

Il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC è sviluppato progressivamente e, laddove possibile e opportuno, le parti terminate sono man mano messe in esercizio e a disposizione degli utenti. Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge non tutti i sistemi d'informazione finora utilizzati, che l'UDSC gestisce in virtù dell'attuale legge sulle dogane e delle sue disposizioni d'esecuzione, saranno sostituiti dal nuovo sistema d'informazione. Per consentire all'UDSC di adempiere i suoi compiti, i sistemi d'informazione che si basano sull'attuale LD e sulle sue disposizioni d'esecuzione (ovvero gli attuali sistemi d'informazione) devono continuare a essere gestiti in una fase transitoria, fino a quando il nuovo sistema d'informazione non li sostituirà completamente.

In questo contesto «gestire» significa che un attuale sistema d'informazione deve continuare a essere utilizzato attivamente dall'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti e che i dati nuovi e preesistenti ivi contenuti sono trattati in modo continuo e completo.

A partire dal momento della sostituzione (= sospensione della gestione attiva) del sistema d'informazione in questione con il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC, il disbrigo dei compiti avviene soltanto mediante il nuovo sistema. Nel sistema d'informazione sostituito non vengono più raccolti o memorizzati nuovi dati (cfr. cpv. 3). I sistemi d'informazione sostituiti non sono tuttavia disattivati immediatamente ma, ove necessario, mantenuti passivamente in esercizio dall'UDSC, ossia i dati in essi contenuti devono rimanere accessibili all'UDSC per un determinato periodo (cfr. cpv. 2 e 3) affinché possa adempiere i suoi compiti.

Per esempio, l'UDSC continua a necessitare dei dati concernenti l'imposizione che sono stati acquisiti con il sistema d'imposizione e-dec anche
dopo la disattivazione di questo sistema, tra l'altro per svolgere i controlli a posteriori. Per questo motivo, i dati che si trovano nei sistemi d'informazione sostituiti non vengono di norma immediatamente cancellati e distrutti, bensì vi sono conservati fino alla scadenza della durata di conservazione conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nell'attuale LD e nelle sue disposizioni d'esecuzione (cfr. cpv. 2), dopo di che sono distrutti, laddove non vengano archiviati.

Le disposizioni transitorie del presente capitolo disciplinano quindi i principi validi per il trattamento dei dati negli attuali sistemi d'informazione conformemente all'attuale legge sulle dogane e alle sue disposizioni d'esecuzione.

Cpv. 1

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Il capoverso 1 consente all'UDSC di continuare a gestire i suoi attuali sistemi d'informazione anche dopo l'entrata in vigore del D-LE-UDSC e di trattarvi tutti i dati in essi contenuti. Ciò è possibile fino a quando le necessarie basi tecniche per l'adempimento dei compiti dell'UDSC non sono ancora disponibili nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC e fino a quando gli attuali sistemi d'informazione non sono sostituiti dal nuovo sistema d'informazione. Questo periodo transitorio è dunque chiaramente limitato. È nell'interesse generale della Confederazione procedere il più rapidamente possibile con la digitalizzazione, ricorrendo a nuovi sistemi d'informazione, e continuare a utilizzare i vecchi sistemi, che per esperienza richiedono una sempre maggiore manutenzione con il passare del tempo e diventano quindi più costosi, solo per quanto assolutamente necessario.

Il capoverso 1 precisa inoltre che gli attuali sistemi d'informazione possono essere utilizzati solo nell'ambito degli scopi finora perseguiti secondo l'attuale legge e le sue disposizioni d'esecuzione. È dunque escluso il ricorso a questi sistemi per scopi nuovi o più estesi.

Cpv. 2 Secondo il capoverso 2, il trattamento dei dati negli attuali sistemi d'informazione rimane retto dal titolo sesto capitolo 1 dell'attuale legge sulle dogane e dalle relative disposizioni d'esecuzione (di seguito: attuali disposizioni in materia di protezione dei dati). Ciò riguarda in particolare anche la durata di conservazione dei dati che rimangono conservati nei sistemi d'informazione anche se la gestione del rispettivo sistema è stata nel frattempo sospesa. Questi dati non sono cancellati e distrutti immediatamente, bensì devono continuare a essere utilizzati dall'UDSC per l'adempimento dei suoi compiti, sebbene solo in forma passiva (p. es. dati concernenti l'imposizione del sistema e-dec per i controlli a posteriori). Alla scadenza della corrispondente durata di conservazione, i dati vengono progressivamente cancellati dai sistemi d'informazione e distrutti, laddove non vengano archiviati.

Cpv. 3 Non è consentito raccogliere o memorizzare né modificare dati esistenti in un sistema d'informazione dopo che ne è stata sospesa la gestione (cfr. osservazioni preliminari al presente articolo). I dati del sistema
d'informazione di cui è stata sospesa la gestione vengono per così dire congelati. Fa eccezione il trattamento dei dati che sono in relazione con procedure ancora in corso al momento della sospensione della gestione. In questi casi i nuovi dati devono continuare a essere raccolti, memorizzati e modificati nel sistema d'informazione di cui è stata sospesa la gestione.

Non rientrano nella suddetta limitazione altri tipi di trattamento di dati, che vanno oltre il trattamento, la memorizzazione e la modifica, tra cui, per esempio, la conservazione e l'utilizzazione. I dati contenuti nei sistemi d'informazione di cui è stata sospesa la gestione sono necessari all'UDSC per continuare ad adempiere i suoi compiti (p. es. controlli a posteriori), come più volte menzionato.

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Cpv. 4 e allegato 1 n. 2 L'ulteriore sviluppo organizzativo dell'UDSC comporta il passaggio ad accessi basati sulle funzioni anziché sull'organizzazione. A ciò si aggiunge che questi accessi basati sulle funzioni si riferiscono al nuovo sistema d'informazione uniforme dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC e non agli attuali e diversi sistemi d'informazione. Gli accessi basati sulle funzioni per il nuovo sistema, disciplinati nell'allegato 1 numero 1, non possono dunque essere determinanti per l'accesso ai sistemi d'informazione mantenuti in esercizio o sospesi conformemente al diritto attuale. I diritti dei collaboratori dell'UDSC per il trattamento dei dati negli attuali sistemi d'informazione sono dunque adeguati dal punto di vista terminologico, senza creare nuovi diritti.

Gli accessi dei collaboratori dell'UDSC oggi enunciati nell'ordinanza sul trattamento dei dati nell'UDSC devono essere attribuiti alle nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC. Per esempio, l'espressione «i collaboratori dei servizi operativi dell'UDSC che effettuano i controlli doganali» (vedi allegato 1 n. 4.1 OTDD) corrisponde alle nuove funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo» e «coordinamento degli impieghi». Dal momento che nell'allegato 1 numero 2 sono utilizzate le stesse funzioni come nell'allegato 1 numero 1, per la descrizione delle singole funzioni si rimanda al commento all'allegato 1 numero 1 (vedi n. 5.2).

L'allegato 1 numero 2 disciplina in modo esaustivo, per i sistemi d'informazione secondo gli articoli 110a­110f LD, le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC autorizzate al trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche degni di particolare protezione.

Viene invece conferita al Consiglio federale la competenza di stabilire a livello di ordinanza le funzioni dei collaboratori dell'UDSC autorizzate a trattare dati personali non degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione negli attuali sistemi d'informazione. Rispetto all'allegato 1 numero 2, a livello di ordinanza possono aggiungersi altre funzioni di collaboratori dell'UDSC che hanno accesso unicamente a dati personali non degni di particolare protezione e a dati di persone giuridiche non degni di
particolare protezione.

Cpv. 5 Un'altra conseguenza dell'ulteriore sviluppo organizzativo è l'abolizione, con l'entrata in vigore della nuova legge, della designazione «Corpo delle guardie di confine».

Ciò si ripercuote sul «sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine» secondo l'articolo 110e LD. Il capoverso 5 spiega quali nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC corrispondono alla designazione abolita di CGCF (vedi anche il commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1).

Cpv. 6 Non appena un vecchio sistema d'informazione è sostituito dal nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC, i nuovi dati possono essere trattati unicamente nel nuovo sistema (cfr. cpv. 3). La trasparenza è un elemento 239 / 424

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importante nella protezione dei dati. Per questo motivo deve essere stabilito mediante ordinanza a partire da quando i nuovi dati personali degni di particolare protezione e i nuovi dati di persone giuridiche degni di particolare protezione non devono essere più raccolti, memorizzati e modificati in un sistema d'informazione secondo gli articoli 110a­110f LD, bensì unicamente nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC. Il passaggio al nuovo sistema d'informazione è una questione tecnica e le sue conseguenze giuridiche (diritto applicabile al trattamento dei dati) risultano già dalla legge, pertanto la competenza di emanare l'ordinanza può essere delegata all'UDSC (cfr. anche la delega parallela conferita all'UDSC secondo l'art. 75 cpv. 3 D-LE-UDSC).

Capitolo 4: Diritto applicabile alla riscossione di tributi fino alla disponibilità di basi tecniche nel sistema d'informazione secondo l'articolo 118 Il presente progetto uniforma le procedure per la riscossione dei tributi di cui all'articolo 8 D-LE-UDSC. La procedura uniformata è gestita in maniera elettronica tramite il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC.

Come menzionato per il trattamento dei dati (vedi art. 211), il nuovo sistema d'informazione deve essere sviluppato progressivamente. Le parti terminate sono man mano messe in esercizio e a disposizione degli utenti. Rinunciare a utilizzare applicazioni informatiche già pronte sarebbe inefficiente. La messa in esercizio contemporanea di tutte le applicazioni informatiche per la riscossione dei tributi comporterebbe importanti rischi (come una sorta di «big bang»). Inoltre, l'entrata in vigore della nuova legge e la messa in esercizio di tutte le applicazioni informatiche in un unico momento sarebbe difficilmente pianificabile. Non è realistico pensare che la nuova procedura per la riscossione dei tributi possa essere attuata nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC. Per la riscossione di determinati tributi è dunque necessario continuare a utilizzare i sistemi d'informazione secondo l'attuale legge sulle dogane e le sue disposizioni d'esecuzione (ovvero gli attuali sistemi d'informazione) conformemente all'articolo 211 D-LE-UDSC. Dal punto di vista giuridico sorge quindi la questione relativa al rapporto tra l'utilizzo degli attuali sistemi d'informazione e il nuovo diritto procedurale.

Gli attuali sistemi d'informazione non possono attuare, dal punto di vista tecnico, la nuova procedura uniformata relativa ai tributi prevista dal D-LE-UDSC. Essi rappresentano piuttosto le diverse procedure secondo l'attuale legge e i relativi atti normativi.

Sarebbe poco efficiente modificare i vecchi sistemi d'informazione o adeguarli alla nuova procedura: da un lato, occorrerebbe dare la massima priorità agli opportuni interventi in modo da garantire la disponibilità di tali sistemi al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC. Tuttavia, continuare a lavorare in parallelo sul nuovo sistema d'informazione potrebbe essere impossibile o solo parzialmente possibile. Ciò
significa che l'implementazione del nuovo sistema d'informazione sarebbe inevitabilmente differita. Dall'altro, verrebbero investite risorse finanziarie in soluzioni non più necessarie dopo una breve fase transitoria. E ciò non sarebbe opportuno dal punto di vista economico.

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La creazione di un nuovo sistema d'informazione che nel periodo di transizione risponda alle esigenze del vecchio e del nuovo diritto non sarebbe sensata, in quanto estremamente dispendiosa in termini di tempo e risorse. Anche questa soluzione è quindi da evitare dal punto di vista economico.

Il nostro Consiglio propone dunque di utilizzare gli attuali sistemi d'informazione per la riscossione dei tributi fino a quando saranno create le necessarie basi tecniche per la riscossione con il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC.

Inoltre, in questa fase transitoria, suggerisce di continuare ad applicare alla riscossione di un tributo le disposizioni dell'attuale diritto (segnatamente le disposizioni procedurali) poiché, come suesposto, gli attuali sistemi d'informazione, così come le diverse procedure applicate sinora (p. es. dichiarazione con modulo cartaceo), non attuano le nuove disposizioni del D-LE-UDSC.

La nuova procedura uniformata e le vecchie procedure per la riscossione dei tributi presentano notevoli differenze. Per questo motivo non è possibile utilizzare il vecchio sistema per una parte della procedura e il nuovo per un'altra parte. Qui la nozione di «sistema» comprende sia le modalità della riscossione sia le basi legali.

La procedura nel nuovo sistema deve essere svolta in forma elettronica esclusivamente mediante il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC. Fino a quando ciò non è possibile e, in particolare, il nuovo sistema d'informazione non consente ancora la registrazione, la dichiarazione delle merci, la decisione e la procedura di ricorso interna all'amministrazione, o queste avvengono addirittura ancora in forma cartacea (p. es. modulo per la dichiarazione per l'ammissione temporanea), è da considerarsi che le basi necessarie alla riscossione di un tributo in virtù del D-LE-UDSC non sono ancora state create.

Le disposizioni proposte nel capitolo 4 dal nostro Consiglio intendono offrire l'opportuna flessibilità nella fase transitoria, in quanto tengono conto in modo adeguato della dinamica di sviluppo del nuovo sistema d'informazione e consentono l'applicabilità il più possibile tempestiva delle nuove disposizioni procedurali previste dal D-LEUDSC non appena la singola soluzione tecnica è completata. Inoltre,
secondo le disposizioni degli articoli 213 e 214 D-LE-UDSC, il Consiglio federale può dichiarare non ancora applicabili le nuove disposizioni e al loro posto dichiarare ancora applicabili le disposizioni del diritto attuale.

Riepilogando, le disposizioni nel capitolo 4 si basano sui seguenti principi: 1.

Vecchio sistema = vecchio diritto nuovo sistema = nuovo diritto.

2.

Flessibilità durante il periodo transitorio: il Consiglio federale può dichiarare non ancora applicabili disposizioni del nuovo diritto e al loro posto dichiarare ancora applicabili disposizioni del vecchio diritto (art. 212­214 D-LEUDSC).

3.

Possibilità di applicare il nuovo diritto procedurale in progetti pilota ed esercizi paralleli sulla base di accordi (art. 217 D-LE-UDSC).

4.

Equivalenze delle espressioni utilizzate nella presente legge e negli atti normativi di natura fiscale con quelle del diritto attuale (art. 215 D-LE-UDSC).

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5.

Disposizioni concernenti la protezione giuridica (art. 216 D-LE-UDSC).

Particolarmente importante è il principio «vecchio sistema = vecchio diritto nuovo sistema = nuovo diritto» di cui al numero 1, illustrato di seguito nella figura 1. Questo principio ha in particolare il vantaggio di essere semplice e comprensibile per i partecipanti alla procedura e di garantire la certezza del diritto: Figura 1 Meccanismo «vecchio sistema = vecchio diritto nuovo sistema = nuovo diritto»

Art. 212

Principio

Cpv. 1 Con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC, l'attuale legge sulle dogane è abrogata e gli atti normativi di natura fiscale sono profondamente modificati nell'ambito delle procedure. Tuttavia, come già illustrato all'inizio del presente capitolo, le nuove disposizioni del D-LE-UDSC non sono compatibili con gli attuali sistemi. I vecchi sistemi non sono in grado di attuare la nuova procedura uniformata prevista dal D-LE-UDSC, ma rappresentano piuttosto le diverse procedure secondo l'attuale LD e i relativi atti normativi.

Se al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto non sono ancora create le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo di cui all'articolo 8 lettere a­j D-LE-UDSC nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118, l'UDSC può, in conformità all'articolo 211 D-LE-UDSC, continuare a utilizzare gli attuali sistemi d'informazione per il trattamento dei dati nell'ambito della riscossione dei tributi.

In questa configurazione, il Consiglio federale deve poter stabilire disposizioni derogatorie per la riscossione del tributo in questione durante la fase transitoria. Propone quindi il meccanismo illustrato in precedenza: vecchio sistema = vecchio diritto nuovo sistema = nuovo diritto Ciò significa che il diritto attuale deve poter essere nuovamente applicato se viene utilizzato un vecchio sistema. In maniera speculare, non possono essere ancora applicate 242 / 424

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le nuove disposizioni del D-LE-UDSC e del D-LTDo non compatibili con il vecchio sistema nonché determinate modifiche degli atti normativi di natura fiscale e della PA secondo l'allegato 2.

Nella configurazione del diritto derogatorio secondo il presente capitolo, il Consiglio federale ha margini di manovra ristretti. Non può creare un diritto completamente nuovo. Sia il motivo della definizione del diritto derogatorio, sia la durata e la portata del disciplinamento sono stabiliti in modo esaustivo a livello di legge negli articoli 212­217 D-LE-UDSC. Il Consiglio federale può muoversi unicamente all'interno di queste regole: 1.

Affinché il Consiglio federale possa prendere in considerazione un diritto derogatorio, è necessario che vi sia una determinata situazione: al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC mancano ancora le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo mediante il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC. Queste basi sono considerate create quando sono attuate dal punto di vista tecnico e gli eventuali progetti pilota e/o esercizi paralleli sono conclusi. In altre parole, non c'è più spazio per un diritto derogatorio quando il tributo è riscosso mediante il nuovo sistema d'informazione. In questo caso, tutti i partecipanti alla procedura devono utilizzare il nuovo sistema d'informazione e, di conseguenza, la procedura prevista dal D-LE-UDSC si applica incondizionatamente.

2.

Il Consiglio federale ha la facoltà di dichiarare ancora applicabili, all'interno di una selezione chiaramente definita di disposizioni del diritto attuale (attuale legge sulle dogane nonché altri atti normativi di natura fiscale, PA ecc.

[nelle versioni antecedenti all'entrata in vigore del D-LE-UDSC]), le disposizioni necessarie per la riscossione di un tributo nel vecchio sistema (art. 214 D-LE-UDSC). Sono in primo luogo disposizioni che disciplinano la procedura d'imposizione (doganale), la riscossione di tributi (doganali) in senso stretto, il diritto procedurale e la protezione giuridica, poiché esse sono basate esattamente sul vecchio sistema del corrispondente tributo (p. es. prescrizioni concernenti il tipo, il momento e la forma della dichiarazione [tra cui dichiarazione elettronica o tramite modulo cartaceo], il tipo e la forma della rettifica, dell'opposizione o del ricorso interno all'amministrazione).

Contestualmente il Consiglio federale deve dichiarare non ancora applicabili (art. 213 D-LE-UDSC), all'interno di una selezione, definita altrettanto chiaramente, di disposizioni del nuovo diritto (D-LE-UDSC, D-LTDo nonché altri atti normativi di natura fiscale e PA secondo l'allegato 2 [nelle versioni successive all'entrata in vigore del D-LE-UDSC)]), le disposizioni che non sono compatibili con il vecchio sistema.

In linea di principio il diritto derogatorio viene stabilito in forma separata per alcuni tributi o ambiti all'interno di un tributo (cfr. cpv. 2), dunque è possibile che una disposizione del D-LE-UDSC non sia ancora applicabile per la riscossione di un tributo, mentre è già applicata per la riscossione di un altro tributo, poiché in questo secondo caso sono già state create le necessarie basi tecniche nel nuovo sistema d'informazione (cfr. a tal proposito gli art. 213 e 214 D-LE-UDSC).

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A prescindere dal diritto derogatorio, le disposizioni del nuovo diritto che non sono enunciate nell'articolo 213 D-LE-UDSC e delle quali il Consiglio federale non può dunque disporre sono illimitatamente applicabili per la riscossione dei tributi con effetto immediato dall'entrata in vigore del D-LE-UDSC (vedi anche il commento all'art. 213 cpv. 1). Anche le disposizioni del nuovo diritto menzionate nell'articolo 213 D-LE-UDSC, che il Consiglio federale non dichiara «non ancora applicabili» per la riscossione di un determinato tributo, diventano immediatamente applicabili per il tributo in questione.

Cpv. 2 Motivi tecnici nonché interdipendenze e prescrizioni internazionali possono rendere necessaria una suddivisione del diritto derogatorio all'interno di un ambito dei tributi.

In ognuno di questi «ambiti parziali» il Consiglio federale può stabilire un diritto derogatorio a sé stante tenendo conto delle disposizioni del presente capitolo.

Nell'ottica attuale, per esempio, nel traffico transfrontaliero delle merci si prevedono diversi ambiti che saranno messi in esercizio in momenti differenti. La Svizzera deve sostituire il sistema d'informazione NCTS (nuovo sistema di transito computerizzato) entro il 2023. Ciò comporterà che per il transito attraverso la Svizzera sarà già utilizzato il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC, mentre almeno per l'importazione, eventualmente anche per l'esportazione, rimarranno in esercizio gli attuali sistemi d'informazione.

Il Consiglio federale ha anche la facoltà di raggruppare diversi tributi per i quali stabilire un diritto derogatorio unitario.

Cpv. 3 Con il capoverso 3 il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché la riscossione di un tributo sia garantita anche nel periodo in cui è applicabile un diritto derogatorio. In particolare deve assicurare la garanzia, la riscossione posticipata, l'esecuzione e lo svolgimento della procedura fiscale e di deposito doganale.

Cpv. 4 Il Consiglio federale stabilisce fino a quando il diritto derogatorio è applicabile alla riscossione di un tributo, ma non ha piena libertà sulla durata, poiché la durata massima risultante dal capoverso 1 non può essere superata. Il diritto derogatorio applicabile deve concludersi non appena le basi tecniche sono attuate e gli eventuali progetti pilota e/o esercizi
paralleli sono conclusi, poiché la riscossione del tributo è ormai possibile con il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 DLE-UDSC.

Dal momento che la determinazione di questa durata deve considerare anche un eventuale esercizio parallelo, sono tenute in considerazione le esigenze dei partecipanti alla procedura, in particolare dell'economia e delle autorità partner. In tal modo viene riconosciuto loro il tempo necessario per passare dal vecchio al nuovo sistema d'informazione e attuare i necessari adeguamenti ai propri sistemi o alle loro procedure operative e tecniche (vedi anche il commento all'art. 217 D-LE-UDSC).

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Cpv. 5 Il disciplinamento nel presente capitolo implica che anche negli atti normativi di natura fiscale interessati (D-LTDo, LIVA, LImT, LIB, LIAut, LIOm, legge sul CO2, LTTP, LAlc e LPAmb) debbano essere emanate disposizioni speciali concernenti l'applicabilità del D-LE-UDSC per il periodo transitorio (di seguito: disposizioni di raccordo). Queste disposizioni di raccordo stabiliscono che nel periodo in cui il Consiglio federale dichiara applicabile un diritto derogatorio per la riscossione del rispettivo tributo in virtù dell'articolo 212 D-LE-UDSC le disposizioni determinanti sono rette dagli articoli 212 ­ 217 D-LE-UDSC.

Nel momento in cui alla riscossione di un tributo è applicabile, in tutti gli ambiti, esclusivamente il nuovo diritto, la corrispondente disposizione di raccordo diventa obsoleta. In virtù del presente capoverso, il Consiglio federale è quindi tenuto ad abrogare le disposizioni di raccordo non più utilizzate.

Art. 213

Disposizioni del nuovo diritto non ancora applicabili

Il Consiglio federale ha margini fortemente limitati nel determinare le nuove disposizioni non ancora applicabili alla riscossione di un tributo durante la fase transitoria.

L'articolo 213 definisce in modo esaustivo quali disposizioni del nuovo diritto (D-LEUDSC e D-LTDo [cpv. 1] nonché degli atti normativi di natura fiscale e della PA secondo l'allegato 2 [cpv. 2]) il Consiglio federale può scegliere. Sono quelle in relazione con la procedura d'imposizione, la riscossione di tributi in senso stretto, la corrispondente procedura, la protezione giuridica o il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC.

Cpv. 1 Le disposizioni del D-LE-UDSC e del D-LTDo che il Consiglio federale può scegliere vengono esplicitamente enumerate nelle lettere a e b. A seconda del tributo, il Consiglio federale può decidere se dichiarare non applicabile un'intera disposizione o solo parti di essa.

Questa limitazione a disposizioni predefinite comporta, per esempio, che nel D-LE-UDSC tutte le altre disposizioni non interessate sono illimitatamente applicabili con effetto immediato e per tutti gli ambiti con l'entrata in vigore della legge. Ciò riguarda le misure amministrative (titolo quarto), il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto (titolo sesto), le competenze e il personale dell'UDSC (titolo settimo), il trattamento dei dati in relazione con il nuovo sistema d'informazione (titolo ottavo), l'assistenza amministrativa e la collaborazione (titolo nono), il perseguimento penale (titolo decimo) e le disposizioni finali (titolo tredicesimo). Di conseguenza, il Consiglio federale non può disporre in merito a queste disposizioni nell'ambito della determinazione del diritto derogatorio.

Cpv. 2 Lo stesso meccanismo è applicato alle disposizioni modificate, abrogate o nuove negli atti normativi riveduti secondo l'allegato 2. Nel capoverso 2 sono quindi enumerate 245 / 424

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solo le disposizioni dell'allegato 2 in merito alle quali il Consiglio federale può disporre durante la fase transitoria. Come ulteriore limitazione vi è il fatto che il Consiglio federale può dichiarare non ancora applicabili non interi articoli in generale, ma solo le loro modifiche.

Esempio: nell'articolo 213 capoverso 2 lettera c D-LE-UDSC viene menzionato l'articolo 9 della LImT, ma con il presente disegno sono modificate solo le lettere b e c dell'articolo 9 capoverso 1. Di conseguenza il Consiglio federale può dichiarare non ancora applicabili durante la fase transitoria solo le modifiche di queste due lettere, mentre le restanti disposizioni dell'articolo 9 (cpv. 1 lett. a e cpv. 2) non sono toccate.

Art. 214

Disposizioni del diritto anteriore ancora applicabili

L'articolo 214 D-LE-UDSC è il necessario corollario all'articolo 213. Di norma, anziché una disposizione del nuovo diritto, che il Consiglio federale ha dichiarato non ancora applicabile durante la fase transitoria per la riscossione di un tributo in virtù dell'articolo 213 D-LE-UDSC, deve essere applicabile una disposizione dell'attuale diritto, altrimenti si creerebbe una lacuna normativa.

Cpv. 1 In analogia all'articolo 213 capoverso 1 D-LE-UDSC, nel presente capoverso sono enumerate in maniera esaustiva solo le disposizioni dell'attuale legge sulle dogane che il Consiglio federale può dichiarare ancora applicabili durante la fase transitoria.

Cpv. 2 Se, in virtù dell'articolo 213 capoverso 2 D-LE-UDSC, il Consiglio federale dichiara non ancora applicabili durante la fase transitoria alcune modifiche degli atti normativi nella versione di cui all'allegato 2, esso deve stabilire se e, in caso affermativo, quali disposizioni o quali parti di esse rimangono applicabili in sostituzione delle norme sospese del nuovo diritto. Per le norme che rimangono applicabili è determinante la versione secondo il diritto attuale.

A differenza dell'attuale legge sulle dogane, completamente abrogata, con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore le modifiche degli atti normativi nella versione di cui all'allegato 2. Nello stabilire le disposizioni secondo il capoverso 2, il Consiglio federale non può semplicemente rifarsi alla versione di un atto normativo abrogato, piuttosto deve considerare la versione precedente di un atto normativo ancora in vigore.

Si è rinunciato a menzionare nuovamente le disposizioni modificate o abrogate, poiché sono le stesse già enunciate nell'articolo 213 capoverso 2 D-LE-UDSC.

Per chiarire questo meccanismo si ripropone l'esempio dell'articolo 9 LImT (cfr.

commento all'art. 213 cpv. 2). Se il Consiglio federale stabilisce che le modifiche apportate con il presente disegno alle lettere b e c dell'articolo 9 capoverso 1 non sono ancora applicabili durante la fase transitoria, deve riattivare o stabilire le corrispondenti norme precedenti se vuole evitare una lacuna normativa. Anche queste norme

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anteriori si trovano nelle lettere b e c del capoverso 1, tuttavia nella versione precedente.

Art. 215

Equivalenze terminologiche

Cpv. 1 Se nell'ambito del diritto applicabile, oltre alle disposizioni del D-LE-UDSC o degli atti normativi di natura fiscale nell'allegato 2, continuano a essere utilizzate anche disposizioni della legislazione doganale attuale, c'è il rischio che la terminologia non sia utilizzata in modo uniforme oppure si pone la questione del significato di un termine introdotto con il D-LE-UDSC nell'ambito delle disposizioni della legislazione precedente. La tabella riportata nell'articolo 215 crea chiarezza al riguardo dei punti principali attualmente noti.

Con il D-LE-UDSC la riscossione di diversi tributi viene raggruppata in una procedura uniformata. Ciò comporta che nella maggior parte dei casi le espressioni utilizzate non possono essere spiegate in modo univoco: a un nuovo termine contenuto nel D-LE-UDSC vengono dunque contrapposti nella maggior parte dei casi più termini delle diverse procedure relative ai tributi sinora applicate.

Cpv. 2 Il termine «importazione» è definito diversamente nella LD e nel D-LE-UDSC o nel D-LTDo. Il capoverso 2 precisa che, laddove il D-LE-UDSC o un atto normativo di natura fiscale (D-LTDo o una disposizione nell'allegato 2) utilizzi il termine «importazione», è determinante il significato secondo il nuovo diritto.

Cpv. 3 Nel caso in cui il contenuto dei capoversi 1 e 2 dovesse risultare incompleto, il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di definire ulteriori equivalenze terminologiche oppure di stabilire, per ulteriori espressioni, che è determinante il significato secondo il nuovo diritto. Ciò sarà il caso in particolare quando, nello stabilire il diritto applicabile e combinando il nuovo diritto con quello precedente, vengono individuati concetti che necessitano di una spiegazione.

Art. 216

Disposizioni concernenti la protezione giuridica

Il capitolo 4 si fonda sul principio che il vecchio diritto rimane applicabile se continua a essere utilizzato un vecchio sistema nell'ambito del diritto transitorio.

Così come l'intero processo di imposizione e di riscossione dei tributi, la procedura di ricorso interna all'amministrazione secondo il D-LE-UDSC deve essere svolta in forma elettronica, salvo poche eccezioni, esclusivamente tramite il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC. Sino a quando non sarà possibile e le opposizioni o i ricorsi interni all'amministrazione devono continuare a essere presentati all'UDSC in forma cartacea, le basi necessarie per la riscossione di un tributo non esistono ancora (cfr. art. 85 e 87 nonché 212 cpv. 1 D-LEUDSC).

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Anche nell'ambito della protezione giuridica il Consiglio federale può dunque dichiarare non ancora applicabili alcune disposizioni del nuovo diritto in virtù dell'articolo 213 D-LE-UDSC e ancora applicabili alcune disposizioni dell'attuale diritto in virtù dell'articolo 214 D-LE-UDSC.

L'articolo 216 disciplina la competenza per la protezione giuridica durante la fase transitoria, nei casi in cui una disposizione ancora applicabile secondo l'articolo 214 D-LE-UDSC del diritto precedente prevede un ufficio che non esiste più con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC e del D-LTDo.

Art. 217

Progetti pilota ed esercizio parallelo

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sarà ancora possibile riscuotere tutti i tributi mediante il nuovo sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC, poiché le necessarie basi tecniche vengono create e introdotte solo gradualmente. In linea di principio si procede alla loro creazione in base agli ambiti dei tributi. Così le riscossioni dei tributi passano, l'una dopo l'altra, dal vecchio sistema o da un processo cartaceo (tra cui rientra anche lo scambio di documenti tramite e-mail) al nuovo sistema d'informazione.

Secondo il principio «vecchio sistema = vecchio diritto nuovo sistema = nuovo diritto» (vedi commento all'art. 211 D-LE-UDSC e al titolo tredicesimo cap. 4), ai sistemi e ai processi esistenti si applica il vecchio diritto e alla riscossione dei tributi nel nuovo sistema d'informazione il nuovo diritto. Di conseguenza, questo principio deve valere anche per i progetti pilota nel nuovo sistema d'informazione e per gli esercizi paralleli nel passaggio al nuovo sistema d'informazione. L'articolo 217 D-LE-UDSC disciplina i progetti pilota e gli esercizi paralleli in vista del passaggio della riscossione dei tributi alla soluzione tecnica nel nuovo sistema d'informazione.

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge, i progetti pilota tecnici secondo l'articolo 192 D-LE-UDSC continuano a essere attuabili nel nuovo sistema d'informazione. L'articolo 217 D-LE-UDSC riguarda solo i progetti pilota e gli esercizi paralleli per i quali si passa al nuovo sistema d'informazione nell'ambito del diritto transitorio.

In altre parole si tratta di ambiti dei tributi nei quali un diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto è applicabile a un sistema o processo esistente mentre il nuovo diritto si applica al nuovo sistema d'informazione.

Accordi di diritto pubblico secondo l'articolo 192 capoverso 1 D-LE-UDSC devono essere conclusi anche per i progetti pilota e gli esercizi paralleli secondo l'articolo 217 D-LE-UDSC. Ciò serve a chiarire chi partecipa a progetti pilota e chi, nell'ambito di esercizi paralleli, passa alla nuova soluzione tecnica e al nuovo diritto e quando ciò avviene.

Cpv. 1 Il capoverso 1 precisa che, laddove il Consiglio federale, in applicazione degli articoli 212 ­ 214 D-LE-UDSC, dichiari temporaneamente applicabile alla riscossione di un
tributo un diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto, l'UDSC può svolgere progetti pilota per introdurre le basi tecniche nel nuovo sistema d'informazione. In linea di principio, essi sono retti dall'articolo 192 D-LE-UDSC.

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Cpv. 2 Nel periodo transitorio di cui al capoverso 1, all'UDSC è altresì consentito gestire in esercizio parallelo un vecchio sistema d'informazione e il nuovo sistema d'informazione e metterli a disposizione di tutti i partecipanti alla procedura. Devono essere osservate le condizioni secondo l'articolo 192 D-LE-UDSC.

Generalmente deve essere messo a disposizione dei partecipanti alla procedura, in particolare dell'economia e delle autorità partner, il tempo necessario per adeguare le proprie procedure operative e tecniche e i propri sistemi nonché per passare al nuovo sistema d'informazione dell'UDSC. Di conseguenza, l'esercizio parallelo per la riscossione di tributi nel traffico transfrontaliero delle merci deve durare almeno sei mesi. I partecipanti alla procedura d'imposizione sono liberi di scegliere a partire da quando intendono utilizzare il sistema d'informazione secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC nell'esercizio parallelo.

Cpv. 3 A coloro che partecipano a un progetto pilota e a coloro che scelgono di utilizzare il sistema d'informazione secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC nell'ambito di un esercizio parallelo non si applica più il diritto derogatorio secondo l'articolo 212 D-LEUDSC. Con la conclusione dell'accordo di diritto pubblico si applica esclusivamente il nuovo diritto, conformemente al principio menzionato secondo cui al nuovo sistema d'informazione è applicabile il nuovo diritto.

La necessità di un accordo di diritto pubblico corrisponde al requisito dell'articolo 192 capoverso 1 D-LE-UDSC per il progetto pilota e l'esercizio parallelo al di fuori delle disposizioni del presente capitolo 4. Dal momento che il capoverso 3 rimanda all'articolo 192 capoverso 4 D-LE-UDSC, gli accordi secondo l'articolo 217 D-LE-UDSC possono essere conclusi in forma elettronica così come gli accordi secondo l'articolo 192. Neanche questi accordi devono pregiudicare in modo significativo le condizioni di concorrenza o compromettere la riscossione dei tributi o l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale.

Cpv. 4 La durata massima di un esercizio parallelo dipende dalla durata stabilita per l'applicabilità del diritto derogatorio secondo l'articolo 212 capoverso 4 D-LE-UDSC. Il diritto derogatorio rispetto al nuovo diritto non è dunque più applicabile se, in un ambito di un tributo, tutte le
persone soggette all'obbligo di pagare i tributi sono già passate al nuovo sistema d'informazione oppure se il periodo massimo previsto per questo cambiamento è scaduto.

Capitolo 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 219 La legge sottostà a referendum facoltativo (cpv. 1).

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore (cpv. 2).

5.2

Numero 1:

Allegato 1 D-LE-UDSC: Accesso dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione Accesso ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 (art. 135 cpv. 2)

L'allegato 1 numero 1 disciplina gli accessi dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione contenuti nel sistema d'informazione dell'UDSC, conformemente all'articolo 135 D-LE-UDSC. A tal fine sono utilizzate le funzioni dei collaboratori dell'UDSC e le categorie di dati. Dieci funzioni hanno accesso alle categorie di dati che implicano dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche degni di particolare protezione. Queste dieci funzioni sono illustrate di seguito.

Nell'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC è inoltre definita la portata dei rispettivi accessi, distinguendo tra il permesso di visualizzazione (V) e quello di mutazione (M).

Gli accessi a dati personali non degni di particolare protezione e a dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione saranno stabiliti a livello di ordinanza.

Sempre nelle ordinanze possono aggiungersi altre funzioni di collaboratori dell'UDSC che hanno accesso unicamente a dati personali non degni di particolare protezione e a dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione.

Gli accessi consentiti per le diverse funzioni, esposti in forma tabellare, non oltrepassano la misura massima necessaria. Nel piano di autorizzazioni approntato dall'UDSC, nell'ambito di una funzione gli accessi dei gruppi di collaboratori possono essere ulteriormente limitati se non sono necessari in tutta la loro portata (cfr. commento all'art. 135 D-LE-UDSC).

Funzione

Descrizione e contenuto

Controllo di merci, L'UDSC sorveglia e controlla il traffico transfrontaliero di perpersone e mezzi sone e merci nonché i mezzi di trasporto utilizzati a tal fine di trasporto (controlli a 360° gradi). Ciò comprende compiti negli ambiti della dogana e della sicurezza dei confini. In seguito all'ulteriore sviluppo dell'UDSC, in futuro i compiti finora assunti soltanto dal personale del CGCF o da quello della dogana «civile» possono essere svolti in linea di principio da tutti i collaboratori dell'UDSC opportunamente formati, in forma continuativa o temporanea. Per i collaboratori dell'UDSC formati in materia di controllo di merci, persone e mezzi di trasporto viene quindi creata una funzione unificata ai fini dell'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC (e dell'accesso a sistemi di terzi): la funzione «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», 250 / 424

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Funzione

Descrizione e contenuto

che comprende numerose attività correlate a questo tipo di controlli. Vi rientrano, per esempio: ­ il controllo automatizzato e/o fisico di merci o il prelievo di campioni e modelli nel traffico turistico e in quello delle merci commerciali nonché della relativa documentazione.

Si tratta di merci per le quali vi è un obbligo di dichiarazione oppure la cui importazione o esportazione è vietata; ­ il controllo automatizzato e/o fisico di persone conformemente alle competenze attribuite in materia di controlli secondo i pertinenti atti normativi applicabili. Può trattarsi, tra l'altro, di controlli dei documenti d'identità, della verifica delle condizioni per l'entrata in Svizzera, dell'accertamento dell'identità di una persona o del tastamento e della perquisizione della stessa nonché di controlli sulla base di domande di ricerca. Sono ipotizzabili pure controlli concernenti la verifica del permesso di guida, il rispetto della durata di guida e riposo nonché della capacità di condurre (alcol e droghe) per i conducenti di veicoli nel traffico stradale; ­ il controllo automatizzato e/o fisico di mezzi utilizzati per il trasporto di merci e/o persone conformemente alle competenze attribuite in materia di controlli secondo i pertinenti atti normativi applicabili. Vi rientrano anche i controlli concernenti il corretto utilizzo dei mezzi di trasporto (divieto di cabotaggio), i confronti dei dati delle indicazioni del riferimento dei mezzi di trasporto con le merci indicate nella dichiarazione o i controlli dell'omologazione di veicoli e contenitori in rapporto con il libretto TIR o sulla base di domande di ricerca.

Per questa funzione la legge consente l'accesso alle seguenti categorie di dati: traffico transfrontaliero delle merci, controlli, compiti di polizia cantonali e misure amministrative (mutazione) nonché esecuzione di pene e misure, finanze e controlli aziendali (visualizzazione). Inoltre, questa funzione permette l'accesso alla categoria di dati relativa al perseguimento penale ai fini del trattamento di dossier nella procedura abbreviata (secondo l'art. 65 cpv. 1 DPA). Questo accesso non riguarda altri dati della categoria relativa al perseguimento penale.

Competenza di controllo

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che nel controllo di merci, persone e mezzi di trasporto prendono decisioni specialistiche in casi complessi, talora già durante il controllo, esercitano la vigilanza in merito alla qualità e alla legalità dei controlli nonché alla sicurezza durante i controlli oppure svolgono compiti di sostegno in riferimento al disbrigo del 251 / 424

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Funzione

Descrizione e contenuto

caso. La funzione è in parte decentralizzata e in parte centralizzata.

Per questa funzione la legge prevede gli stessi accessi della funzione «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», inoltre è permesso l'accesso per la mutazione alla categoria di dati relativa ai tributi nazionali.

Coordinamento degli impieghi

Questa funzione riguarda i collaboratori dell'UDSC che svolgono compiti di coordinamento in relazione con il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto. Include tra l'altro l'assegnazione dei collaboratori dell'UDSC ai controlli.

Per questa funzione la legge prevede gli stessi accessi della funzione «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», ma nell'allegato 2 D-LE-UDSC si aggiungono altri accessi al Registro nazionale di polizia e, a livello di ordinanza, ai dati personali.

Controllo aziendale

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che svolgono i controlli delle imprese. I controlli aziendali riguardano le decisioni emanate di riscossione e/o restituzione di tributi nonché accordi, autorizzazioni eccetera (p. es. mediante il controllo della contabilità merci e finanziaria). I controlli aziendali si svolgono presso le sedi degli interlocutori in territorio svizzero.

Per questa funzione la legge consente gli accessi alle seguenti categorie di dati: controlli aziendali e misure amministrative (mutazione) nonché traffico transfrontaliero delle merci e tributi nazionali (visualizzazione). Inoltre, questa funzione permette l'accesso alla categoria di dati relativa al perseguimento penale ai fini del trattamento di dossier nella procedura abbreviata (secondo l'art. 65 cpv. 1 DPA). Questo accesso non riguarda altri dati della categoria relativa al perseguimento penale.

Perseguimento penale

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che svolgono i compiti dell'UDSC nell'ambito del perseguimento penale. Ciò riguarda i casi in cui il perseguimento e il giudizio di un reato competono all'UDSC, sia nell'ambito dei tributi che esso riscuote sia nell'ambito della verifica dell'osservanza degli atti normativi di natura non fiscale.

Per questa funzione la legge consente gli accessi alle seguenti categorie di dati: perseguimento penale, esecuzione di pene e misure, analisi dei rischi e profilazione e misure amministrative (mutazione) nonché traffico transfrontaliero delle merci, tributi nazionali, controlli, finanze, controlli aziendali, controllo dei metalli preziosi e compiti di polizia cantonali (visualizzazione).

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Funzione

Descrizione e contenuto

Analisi dei rischi

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che individuano i rischi presenti nel traffico di persone e merci nonché nei mezzi di trasporto utilizzati a tal fine e, su questa base, elaborano raccomandazioni in merito ai controlli, alle priorità e alle misure.

Per questa funzione la legge consente gli accessi alle seguenti categorie di dati: analisi dei rischi e profilazione (mutazione) nonché traffico transfrontaliero delle merci, tributi nazionali, controlli, perseguimento penale, esecuzione di pene e misure, finanze, controlli aziendali, controllo dei metalli preziosi, misure amministrative e compiti di polizia cantonali (visualizzazione).

Controllo dei metalli preziosi

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che svolgono i compiti dell'UDSC nell'ambito dell'esecuzione della LCMP. Tra questi si annoverano il rilascio di patenti per l'acquisto o la fusione nonché il controllo di metalli preziosi, la vigilanza sui titolari delle patenti, la registrazione di marchi d'artefice per i fabbricanti o i commercianti di metalli preziosi (lavori in oro, argento, platino, palladio), i controlli proporzionati ai rischi dei lavori che soggiacciono alla LCMP nel traffico transfrontaliero delle merci, i controlli di tutti i lavori di metalli preziosi immessi in commercio in Svizzera nonché la sorveglianza del mercato interno.

Per questa funzione la legge concede gli accessi alla categoria di dati relativa ai controlli dei metalli preziosi (mutazione) e alle categorie di dati relative al traffico transfrontaliero delle merci e ai controlli (visualizzazione).

Tributi

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che svolgono compiti relativi alla riscossione di tributi.

Per questa funzione la legge concede gli accessi alle seguenti categorie di dati: tributi nazionali, controlli aziendali e misure amministrative (mutazione) nonché traffico transfrontaliero delle merci e controlli (visualizzazione). Inoltre, questa funzione permette l'accesso alla categoria di dati relativa al perseguimento penale ai fini del trattamento di dossier nella procedura abbreviata (secondo l'art. 65 cpv. 1 DPA). Questo accesso non riguarda altri dati della categoria relativa al perseguimento penale.

Gestione finanziaria

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC che svolgono compiti nei settori: incasso, gestione dei debitori e dei creditori, gestione dei pagamenti rateali, dei solleciti o delle verifiche della solvibilità, gestione di pegni doganali e ricezione di depositi in contanti e fideiussioni eccetera.

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Funzione

Descrizione e contenuto

Per questa funzione la legge prevede gli accessi alla categoria di dati relativa alle finanze (mutazione) e alle categorie di dati relative all'esecuzione di pene e misure e alle misure amministrative (visualizzazione).

Amministrazione del sistema

Questa funzione comprende i collaboratori dell'UDSC necessari alla gestione specializzata e tecnica di microservizi interconnessi.

A livello di legge devono essere previsti accessi a tutte le categorie di dati. Tuttavia, gli accessi iscritti nella legge per questa funzione non corrispondono alla portata massima ammessa, a differenza di quanto avviene per le altre funzioni. Nessun singolo collaboratore dell'UDSC con la funzione «amministrazione del sistema» ha accesso contemporaneamente a tutte le categorie di dati. La rappresentazione nella legge degli accessi di questa funzione indica piuttosto che nessuna categoria di dati è preclusa ai collaboratori con la funzione «amministrazione del sistema». È poi il piano di autorizzazioni a stabilire quale gruppo di collaboratori con questa funzione ottiene quale degli accessi possibili.

Numero 2:

Accesso dei ai dati personali degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione secondo la legge sulle dogane anteriore e le sue disposizioni d'esecuzione che sono ancora gestiti e in quelli la cui gestione è sospesa (art. 211 cpv. 4 e 6)

Si rimanda, in principio, al commento all'articolo 211 capoverso 4 LE-UDSC. Per le descrizioni delle funzioni dei collaboratori dell'UDSC è determinante il commento all'allegato 1 numero 1.

5.3

Allegato 2: Modifica di altri atti normativi

5.3.1

Commenti generali

Atti normativi modificati L'allegato 2 contiene le modifiche di altre leggi in relazione con l'emanazione del D-LE-UDSC o con la revisione totale della LD verso il D-LTDo.

Non sono riportate le leggi o singole disposizioni oggetto di modifiche puramente formali delle designazioni, nelle quali per esempio si sostituisce «AFD» con «UDSC» o «LD» (legge sulle dogane) con «LTDo» (legge sui tributi doganali). Le semplici modifiche della designazione da «AFD» a «UDSC» e le modifiche concernenti le abbreviazioni sono state apportate dalla Cancelleria federale in modo informale nella 254 / 424

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raccolta ufficiale (RU), in seguito ai corrispondenti lavori preliminari (art. 12 cpv. 2 della legge del 18 giugno 2004166 sulle pubblicazioni ufficiali [LPubb]). Inoltre, la denominazione dell'Ufficio è stata modificata nel quadro della revisione separata, menzionata al numero 1.1, delle disposizioni del diritto in materia di organizzazione (OLOGA e Org-DFF).

Le modifiche delle designazioni vengono esplicitate nell'allegato 2 solo se le stesse hanno carattere materiale. È questo il caso, da un lato, delle designazioni come «organi doganali», «autorità doganali» o «autorità incaricate dei controlli di frontiera e autorità doganali» che vengono sostituite con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» o «UDSC» quale unità sovraordinata. Dall'altro, si tratta di adeguamenti che riguardano invece le formulazioni concernenti i diritti di accesso dei collaboratori dell'UDSC ai sistemi d'informazione di altre autorità. L'ulteriore sviluppo organizzativo dell'AFD impone che le formulazioni legate a una determinata unità organizzativa vengano sostituite con altre riferite alle funzioni dei collaboratori.

Modifica di atti normativi di natura non fiscale Nella maggior parte degli atti normativi di natura non fiscale, le autorità d'esecuzione e i loro mandati concreti sono menzionati e precisati solo a livello di ordinanza. Le ordinanze saranno adeguate in un secondo momento.

Dal punto di vista materiale, la revisione totale della LD implica quindi solo modifiche marginali agli atti normativi di natura non fiscale, nello specifico dei seguenti adeguamenti: ­

166 167

Terminologia ­ Modifica delle designazioni.

Si tratta di isolate modifiche di natura materiale che sono in relazione con l'ulteriore sviluppo organizzativo dell'AFD (vedi sopra).

­ Sostituzione di «deposito franco doganale» e «deposito doganale aperto» con «deposito doganale»: questo termine vale quindi per entrambi i tipi di deposito (vedi commento all'art. 33 D-LE-UDSC).

­ Concetto di «importazione» comprendente anche l'introduzione in un deposito doganale.

Per «importazione» si intende il fatto di portare fisicamente merci nel territorio doganale. Il termine comprende quindi anche il fatto di portare merci non sdoganate in un deposito doganale.

Vengono a cadere le disposizioni di natura puramente dichiarativa, ovvero quelle che si limitano a precisare che l'immagazzinamento in un deposito doganale è considerato importazione.

A questo riguardo si precisa che l'articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 giugno 2003167 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) non viene abrogato. L'obbligo della dichiarazione delle merci per i beni culturali si applica sia in caso di immagazzinamento in un deposito doganale sia in RS 170.512 RS 444.1

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­

­

caso di importazione, esportazione o transito. Finora, l'articolo 19 capoverso 3 LTBC contribuiva essenzialmente a chiarire l'obbligo di dichiarazione riferito all'immagazzinamento di beni culturali in depositi doganali. Mantenere questo articolo garantisce che nella pratica non sorgano dubbi riguardo all'obbligo di dichiarazione in caso di immagazzinamento di beni culturali in depositi doganali, essendo la relativa base legale ancorata in maniera univoca nella LTBC.

Sostituzione di «alla frontiera», «al confine» o «nei depositi doganali» con «in occasione dei controlli».

Il luogo in cui vengono effettuati i controlli è determinato dalle competenze e dal territorio di controllo definito nell'articolo 90 D-LE-UDSC.

Già il diritto vigente (art. 30 e 31 LD) prevede non solo il controllo al confine e nei depositi doganali, ma anche all'interno del territorio doganale e al domicilio.

Si tratta di una precisazione di natura linguistica che non comporta modifiche materiali.

Catalogo standardizzato delle misure e delle prestazioni secondo l'articolo 182 D-LE-UDSC L'UDSC digitalizza l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale e standardizza le misure che adotta nel quadro della sua attività di controllo. Il controllo automatizzato è retto dalle disposizioni generali della legislazione doganale e di regola è effettuato nella procedura elettronica uniforme. Le prestazioni fornite nel contesto dell'attività di controllo emergono dall'articolo 182 D-LE-UDSC.

Il requisito della standardizzazione si realizza nell'adozione di misure identiche per casi analoghi e nell'utilizzo uniforme di termini, senza che i compiti d'esecuzione cambino rispetto al diritto attualmente in vigore.

5.3.2

Commento alle modifiche di altri atti normativi

1. Legge federale del 21 marzo 1997168 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Art. 13e cpv. 1 Modifica della designazione «autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 23n cpv. 6 Sostituzione di «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC)» con «UDSC».

168

RS 120

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Art. 24a cpv. 7, primo periodo L'articolo 24a LMSI disciplina il sistema d'informazione elettronico gestito da fedpol nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.

L'attuale accesso dell'UDSC al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo viene precisato nell'articolo 24a capoverso 7 primo periodo LMSI, con l'aggiunta delle nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC autorizzati. Le seguenti funzioni presso l'UDSC ottengono l'accesso mediante procedura di richiamo: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Con la presente modifica viene colta l'opportunità di completare l'articolo 24a capoverso 7 primo periodo LMSI con lo scopo, finora non menzionato, dell'accesso al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo: il sistema d'informazione è ora a disposizione, mediante procedura di richiamo, dei servizi di fedpol, delle autorità di polizia dei Cantoni e dell'UDSC cui compete l'esecuzione della LMSI, al fine di impedire comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive.

2. Legge federale del 25 settembre 2015169 sulle attività informative (LAIn) Art. 20 cpv. 1 lett. b Modifica della designazione «autorità incaricate dei controlli di frontiera e autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 51 cpv. 4 lett. e L'UDSC ottiene ora un accesso, mediante procedura di richiamo, ai sistemi IASA secondo l'articolo 51 capoverso 3 lettera a LAIn.

Sono autorizzati ad accedere i collaboratori dell'UDSC con le funzioni «perseguimento penale» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'art. 135 D-LE-UDSC e nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

I collaboratori dell'UDSC con la funzione «perseguimento penale» necessitano dell'accesso per adempiere i compiti dell'UDSC nell'ambito del perseguimento penale, sempre che il diritto federale lo preveda. Ciò consente di migliorare l'efficienza e di favorire l'attuazione dell'imperativo di celerità nel procedimento penale. Le informazioni consentono all'UDSC, nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale, di procedere a valutazioni più complete degli imputati, da cui potrebbero emergere nuovi spunti per le indagini in particolare relativamente al loro ambiente. È inoltre possibile una migliore valutazione in merito a una comunicazione

169

RS 121

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su persone potenzialmente pericolose nell'ambito di competenza del SIC e che sono coinvolte in un procedimento penale dell'UDSC.

I collaboratori dell'UDSC con la funzione «analisi dei rischi» necessitano dell'accesso per sorvegliare e controllare il traffico di merci e persone attraverso il confine doganale. I dati aiutano questi collaboratori a coordinare con il SIC i risultati dell'analisi in modo mirato e a individuare possibili nessi tra i diversi fatti. Ciò può agevolare la formulazione di istruzioni di controllo concrete destinate ai collaboratori dell'UDSC incaricati della sorveglianza e del controllo. Infine, l'accesso garantisce l'adempimento dei compiti in relazione all'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali (futuro ICS2).

Dato che attualmente anche la legge federale sulle attività informative è sottoposta a revisione, è necessario coordinare i progetti. Occorre garantire che nelle disposizioni interessate vengano indicate denominazioni corrette delle funzioni dei collaboratori dell'UDSC («perseguimento penale» e «analisi dei rischi») introdotte con il D-LE-UDSC.

3. Legge federale del 16 dicembre 2005170 sugli stranieri e la loro integrazione (LSTrI) Osservazione preliminare: sostituzione della designazione «Corpo delle guardie di confine (CGCF)» L'ulteriore sviluppo organizzativo dell'UDSC implica il raggruppamento delle unità «DOGANA» e «Corpo delle guardie di confine». Di conseguenza, il CGCF non viene più menzionato nel D-LE-UDSC come unità organizzativa. I compiti che in base al diritto attuale sono assunti dai membri del Corpo delle guardie di confine sono in futuro svolti da collaboratori dell'UDSC opportunamente istruiti. Ciò significa che in relazione con le regolamentazioni degli accessi ai sistemi d'informazione esterni, le designazioni «Corpo delle guardie di confine (CGCF)» utilizzate nel diritto vigente devono essere sostituite da una nuova terminologia.

Per illustrare nel diritto gli accessi ai sistemi d'informazione esterni devono essere utilizzate le stesse funzioni dei collaboratori dell'UDSC utilizzate per gli accessi interni al sistema d'informazione dell'UDSC (vedi art. 135 D-LE-UDSC e allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC). Le funzioni e i relativi accessi si basano su un piano globale di autorizzazioni dell'UDSC. Questa uniformazione consente di aumentare la trasparenza e garantire la continuità nell'accesso. Il ricorso a diverse strutture di accesso diverse per i sistemi di informazione interni ed esterni porterebbe a discrepanze e ambiguità, evitabili con la soluzione qui prevista.

Come precisato nel commento all'articolo 135 e all'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC, una funzione dell'UDSC raggruppa i compiti dei collaboratori dell'UDSC il cui adempimento richiede gli stessi o simili accessi a un sistema di informazione. Gli accessi delle singole funzioni dell'UDSC indicati nella legge non oltrepassano la misura necessaria per adempiere tutti i compiti all'interno di una determinata funzione. Se 170

RS 142.20

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nell'ambito di una funzione un gruppo di collaboratori dell'UDSC non necessita di tutti gli accessi consentiti dalla legge, questi vengono opportunamente limitati nel piano di autorizzazioni dell'UDSC. In tal modo è possibile salvaguardare la proporzionalità e garantire la sicurezza delle informazioni.

Le funzioni dei collaboratori dell'UDSC menzionate di seguito sono di norma utilizzate per descrivere gli accessi in sostituzione delle designazioni «Corpo delle guardie di confine (CGCF)» utilizzate nel diritto vigente. Queste funzioni riprendono la maggior parte dei compiti del CGCF e sono: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi». Maggiori dettagli concernenti le singole funzioni sono illustrati nel commento all'allegato 1 numero 1 D-LE-UDSC.

Art. 68b cpv. 2171 L'articolo 68b è stato inserito nella LSTrI dal Parlamento il 18 dicembre 2020 nell'ambito degli sviluppi dell'acquis di Schengen172. Nell'articolo 68b capoverso 2 D-LStrI, nella versione del 18 dicembre 2020, si è proceduto a modifiche della designazione «Amministrazione federale delle dogane (AFD)» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)» e di carattere puramente redazionale.

Art. 102b cpv. 1 lett. a Il capoverso 1 lettera a viene adeguato alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle nuove funzioni corrispondenti dei collaboratori dell'UDSC, che sono: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi UDSC» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 DLE-UDSC).

Art. 103c cpv. 1 lett. a e c, cpv. 2 lett. a­c e cpv. 4 lett. e L'articolo 103c LStrI disciplina i diversi tipi di accessi al sistema di ingressi e uscite (EES).

Cpv. 1 e 2 I capoversi 1 e 2 sono stati modificati dal Parlamento il 21 giugno 2019 nell'ambito degli sviluppi dell'acquis di Schengen173 e sono entrati in vigore il 1° maggio 2022174.

171 172

Nella versione della modifica del 18 dicembre 2020, FF 2020 8813.

Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), FF 2020 8813.

173 Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), FF 2019 3819.

174 RU 2021 732

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I capoversi 1 lettere a e c nonché 2 lettere a­c sono ora soltanto adattati alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Cpv. 4 Nell'articolo 103c capoverso 4 LStrI sono enumerate le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell'EES alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol (EAZ fedpol) ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. In Parlamento è in corso il dibattito sul disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (Sviluppi dell'acquis di Schengen) e di modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (consultazione del CIR e accesso ai dati di tre sistemi di informazione dell'UE)175 (di seguito: VIS Recast). Il disegno 2 di VIS Recast (modifica della LStrI)176 prevede che l'UDSC riceva l'accesso ai dati dell'EES mediante richiesta alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale e delle sue competenze di individuazione e investigazione di altri reati gravi. Le motivazioni dettagliate dell'accesso sono contenute nel messaggio sul VIS Recast177. Il disegno 2 di VIS Recast prevede di aggiungere all'articolo 103c capoverso 4 LStrI una nuova lettera e come segue: VIS Recast, disegno 2: art. 103c cpv. 4 lett. e D-LStrI Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: e. i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) addetti al perseguimento penale.

4

Questa formulazione non considera ancora la nuova funzione «perseguimento penale», che è introdotta solo con il D-LE-UDSC. Per questo motivo, nell'allegato 2

175 176

FF 2022 1421 Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (consultazione del CIR e accesso a tre sistemi d'informazione dell'UE).

177 FF 2022 1425

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FF 2022 2724

D-LE-UDSC viene ripreso pure l'articolo 103c capoverso 4 lettera e D-LStrI e completato con la nuova funzione: D-LE-UDSC, allegato 2: art. 103c cpv. 4 lett. e D-LStrI Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: e. l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

4

Tra VIS Recast e il D-LE-UDSC è necessario un opportuno coordinamento per l'articolo 103c capoverso 4 lettera e D-LStrI. Sono possibili le seguenti varianti: a.

VIS Recast entra in vigore prima del D-LE-UDSC: in questo caso l'articolo 103c capoverso 4 lettera e D-LStrI nella versione del disegno 2 di VIS Recast è sostituito, all'entrata in vigore del D-LE-UDSC, dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC;

b.

il D-LE-UDSC entra in vigore prima di VIS Recast: in questo caso occorre garantire che nella versione del disegno 2 di VIS Recast la formulazione dell'articolo 103c capoverso 4 lettera e D-LStrI sia sostituita dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC, inclusa la nuova funzione «perseguimento penale». Inoltre, nell'allegato 2 D-LE-UDSC l'articolo 103c capoverso 4 lettera e D-LStrI deve essere stralciato, dato che l'accesso viene introdotto solo con il disegno 2 di VIS Recast;

c.

il disegno 2 di VIS Recast viene respinto dal Parlamento e i richiesti accessi dell'UDSC nell'ambito sua funzione di autorità di perseguimento penale non sono approvati: in questo caso l'articolo 103c capoverso 4 lettera e D-LStrI deve essere stralciato nell'allegato 2 D-LE-UDSC.

Art. 108e cpv. 2, frase introduttiva e lett. a e b178 nonché cpv. 3 lett. e L'articolo 108e LStrI disciplina i vari tipi di accesso al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Cpv. 2 L'articolo 108e capoverso 2 LStrI è stato modificato dal Parlamento il 25 settembre 2020 nel quadro degli sviluppi dell'acquis di Schengen179. Il capoverso 2 lettere a e b, nella versione della modifica del 25 settembre 2020, è ora adattato alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La formulazione «i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) impiegati per i controlli delle persone» (compito del CGCF) viene sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori del-

178 179

Nella versione della modifica del 25 settembre 2020, FF 2020 6963.

Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), FF 2020 6963.

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l'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Cpv. 3 Nell'articolo 108e capoverso 3 LStrI sono enumerate le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell'ETIAS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Il disegno 2 di VIS Recast (modifica della LStrI)180 prevede che l'UDSC riceva l'accesso ai dati dell'ETIAS mediante richiesta alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale e delle sue competenze di individuazione e investigazione di altri reati gravi. Le motivazioni dettagliate dell'accesso sono contenute nel messaggio sul VIS Recast181. Con il disegno 2 di VIS Recast, all'articolo 108e capoverso 3 LStrI, viene aggiunta una nuova lettera e come segue: VIS Recast, disegno 2: art. 108e cpv. 3 lett. e D-LStrI Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: e. i collaboratori UDSC addetti al perseguimento penale.

3

Questa formulazione non considera ancora la nuova funzione «perseguimento penale». Per questo motivo, nell'allegato 2 D-LE-UDSC viene ripreso l'articolo 108e capoverso 3 lettera e D-LStrI e completato con la nuova funzione: D-LE-UDSC, allegato 2: art. 108e cpv. 3 lett. e D-LStrI Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: e. l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

3

Anche per l'articolo 108e capoverso 3 lettera e D-LStrI è necessario un opportuno coordinamento tra VIS Recast e il D-LE-UDSC. Sono possibili le seguenti varianti: a.

VIS Recast entra in vigore prima del D-LE-UDSC: in questo caso l'articolo 108e capoverso 3 lettera e D-LStrI nella versione del disegno 2 di VIS Recast è sostituito, all'entrata in vigore del D-LE-UDSC, dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC;

b.

il D-LE-UDSC entra in vigore prima di VIS Recast: in questo caso occorre garantire che nella versione del disegno 2 di VIS Recast la formulazione dell'articolo 108e capoverso 3 lettera e D-LStrI sia sostituita dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC, inclusa la nuova funzione «perseguimento

180

Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (consultazione del CIR e accesso ai dati di tre sistemi d'informazione dell'UE).

181 FF 2022 1421

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penale». Inoltre, nell'allegato 2 D-LE-UDSC l'articolo 108e capoverso 3 lettera e D-LStrI deve essere stralciato, dato che l'accesso viene introdotto solo con il disegno 2 di VIS Recast; c.

il disegno 2 di VIS Recast viene respinto dal Parlamento e i richiesti accessi dell'UDSC nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale non sono approvati: in questo caso l'articolo 108e capoverso 3 lettera e D-LStrI deve essere stralciato nell'allegato 2 D-LE-UDSC.

Art. 109a cpv. 2 lett. a, c e d nonché cpv. 3, frase introduttiva e lett. e L'articolo 109a LStrI disciplina la consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti (C-VIS).

Cpv. 2 L'articolo 109a capoverso 2 lettere a, c e d D-LStrI viene adeguato alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «il Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Cpv. 3 L'articolo 109a capoverso 3 LStrI menziona le autorità di perseguimento penale che possono richiedere i dati del C-VIS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Il disegno 2 di VIS Recast (modifica della LStrI)182 prevede che ora l'UDSC ottenga l'accesso ai dati del C-VIS mediante richiesta alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale e delle sue competenze di individuazione e investigazione di altri reati gravi. Le motivazioni dettagliate dell'accesso sono contenute nel messaggio sul VIS Recast183.

Il progetto 2 di VIS Recast prevede di aggiungere all'articolo 109a capoverso 3 LStrI una nuova lettera e come segue: VIS Recast, disegno 2: art. 109a cpv. 3 lett. e D-LStrI Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: e. i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

3

182

Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (consultazione del CIR e accesso ai dati di tre sistemi d'informazione dell'UE).

183 FF 2022 1421

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FF 2022 2724

Questa formulazione non considera ancora la nuova funzione «perseguimento penale». Per questo motivo, nell'allegato 2 D-LE-UDSC viene ripreso l'articolo 109a capoverso 3 lettera e D-LStrI e completato con la nuova funzione: D-LE-UDSC, allegato 2: art. 109a cpv. 3 lett. e D-LStrI Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: e. l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

3

Tra VIS Recast e il D-LE-UDSC è necessario un opportuno coordinamento per l'articolo 109a capoverso 3 lettera e D-LStrI. Sono possibili le seguenti varianti: a.

VIS Recast entra in vigore prima del D-LE-UDSC: in questo caso l'articolo 109a capoverso 3 lettera e D-LStrI nella versione del disegno 2 di VIS Recast è sostituito, all'entrata in vigore del D-LE-UDSC, dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC;

b.

il D-LE-UDSC entra in vigore prima di VIS Recast: in questo caso occorre garantire che nella versione del disegno 2 di VIS Recast la formulazione dell'articolo 109a capoverso 3 lettera e D-LStrI sia sostituita dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC, inclusa la nuova funzione «perseguimento penale». Inoltre, nell'allegato 2 D-LE-UDSC l'articolo 109a capoverso 3 lettera e D-LStrI deve essere stralciato, dato che l'accesso viene introdotto solo con il disegno 2 di VIS Recast;

c.

il disegno 2 di VIS Recast viene respinto dal Parlamento e i richiesti accessi dell'UDSC nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale non sono approvati: in questo caso l'articolo 109a capoverso 3 lettera e D-LStrI deve essere stralciato nell'allegato 2 D-LE-UDSC.

Art. 109b cpv. 3 lett. e184 L'articolo 109b capoverso 3 LStrI è stato modificato dal Parlamento il 19 marzo 2021 in occasione degli sviluppi dell'acquis di Schengen185. Nell'ambito del disegno 1 di VIS Recast186, all'articolo 109b capoverso 3 lettera e D-LStrI sono apportate nuove modifiche formali. La designazione «Amministrazione federale delle dogane (AFD)» è sostituita da «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Tuttavia, dal momento che il disegno 1 di VIS Recast non considera ancora le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC, il necessario adattamento dell'articolo 109b capoverso 3 lettera e D-LStrI alla nuova terminologia del D-L-UDSC viene apportato nell'ambito del presente progetto. La designazione «l'Ufficio federale della dogana e 184 185

Nella versione della modifica del 19 marzo 2021, FF 2021 674.

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, FF 2021 674.

186 FF 2022 1422

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della sicurezza dei confini (UDSC)» è precisata e sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Tra VIS Recast e il D-LE-UDSC è necessario un opportuno coordinamento per l'articolo 109b capoverso 3 lettera e D-LStrI: a.

VIS Recast entra in vigore prima del D-LE-UDSC: in questo caso l'articolo 109b capoverso 3 lettera e D-LStrI nella versione del disegno 1 di VIS Recast è sostituito, all'entrata in vigore del D-LE-UDSC, dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC;

b.

il D-LE-UDSC entra in vigore prima di VIS Recast: in questo caso occorre garantire che nel disegno 1 di VIS Recast all'articolo 109b capoverso 3 lettera e D-LStrI siano aggiunte le nuove funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi».

Art. 109c lett. a187 L'articolo disciplina l'accesso al sistema ORBIS (banca dati nazionale sui visti). L'articolo 109c lettera a D-LStrI viene adeguato alla nuova terminologia del D-LE-UDSC.

La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Art. 109h lett. abis e f In analogia alla disposizione prevista nell'articolo 136 D-LE-UDSC, nell'articolo 109h lettera abis D-LStrI devono ora essere regolamentati i diritti di accesso al sistema d'informazione eRetour del personale estero in Svizzera nel settore dei ritorni.

Questo sistema d'informazione deve fungere da interfaccia nazionale con le banche dati dell'UE nel settore dei ritorni (cfr. art. 109f cpv. 2 lett. d LStrI188). Secondo il regolamento dell'UE, lo Stato membro ospitante autorizza il personale estero a consultare le banche dati dell'UE mediante le loro interfacce nazionali o altra forma di accesso prevista, se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi specificati nel piano operativo per i rimpatri (cfr. art. 82 par. 10 del regolamento [UE] 2019/1896189). Lo Stato membro ospitante può autorizzare il personale estero a consultare anche le proprie banche dati, se necessario, per il medesimo obiettivo.

Con la prevista modifica nella lettera abis la regolamentazione degli accessi per il personale estero al sistema eRetour è iscritta nella legge. Sono previsti gli stessi accessi 187 188 189

Nella versione della modifica del 19 marzo 2021, FF 2021 674.

FF 2021 2333 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

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a eRetour di quelli riservati ai collaboratori della SEM (cfr. art. 109h lett. a LStrI). I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Inoltre, per motivi di sicurezza dei dati l'accesso al sistema d'informazione deve avvenire soltanto sotto la direzione delle autorità svizzere (cfr. anche art. 82 par. 4 del regolamento [UE] 2019/1896190).

L'articolo 109h lettera f D-LStrI viene adeguato alla nuova terminologia del D-LEUDSC. La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Art. 110b cpv. 3 lett. c191 L'articolo 110b è stato inserito nella LStrI dal Parlamento il 19 marzo 2021 nell'ambito degli sviluppi dell'acquis di Schengen192. Nell'articolo 110b capoverso 3 lettera c D-LStrI, nella versione della modifica del 19 marzo 2021, la designazione «AFD» viene modificata in «UDSC».

Art. 110c cpv. 1 lett. b e c193 Anche l'articolo 110c LStrI è stato modificato dal Parlamento il 19 marzo 2021 nel quadro degli sviluppi dell'acquis di Schengen194. Nell'articolo 110c capoverso 3 lettere b e c D-LStrI, nella versione della modifica del 19 marzo 2021, la designazione «AFD» viene modificata in «UDSC».

Art. 110d cpv. 2 lett. e195 L'articolo 110d LStrI riguarda l'accesso da parte delle autorità di perseguimento penale al «Common Identity Repository» (CIR, sistema d'informazione per le autorità di frontiera e di sicurezza dei Paesi Schengen) ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

L'articolo 110d capoverso 2 elenca le autorità di perseguimento penale autorizzate ad accedere ai dati. Il disegno 2 di VIS Recast196 prevede che l'UDSC abbia accesso al 190

191 192

193 194

195 196

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

Nella versione della modifica del 19 marzo 2021, FF 2021 674.

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, FF 2021 674.

Nella versione della modifica del 19 marzo 2021, FF 2021 674.

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, FF 2021 674.

Nella versione della modifica del 19 marzo 2021, FF 2021 674.

Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (consultazione del CIR e accesso ai dati di tre sistemi d'informazione dell'UE).

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CIR nell'ambito della sua funzione di autorità di perseguimento penale e delle sue competenze di individuazione e investigazione di altri reati gravi. Le motivazioni dettagliate dell'accesso sono contenute nel messaggio sul VIS Recast197. Con il disegno 2 di VIS Recast, all'articolo 110d capoverso 2 LStrI viene aggiunta una nuova lettera e come segue: VIS Recast, disegno 2: art. 110d cpv. 2 lett. e D-LStrI 2

Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni: e. i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

Questa formulazione non considera ancora la nuova funzione «perseguimento penale». Per questo motivo anche l'articolo 110d capoverso 2 lettera e D-LStrI figura nell'allegato 2 D-LE-UDSC con l'aggiunta della nuova funzione: D-LE-UDSC, allegato 2: art. 110d cpv. 2 lett. e D-LStrI 2

Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni: e. l'UDSC per la funzione «perseguimento penale».

Per l'articolo 110d capoverso 2 lettera e D-LStrI è necessario un opportuno coordinamento tra VIS Recast e il D-LE-UDSC. Sono possibili le seguenti varianti: a.

VIS Recast entra in vigore prima del D-LE-UDSC: in questo caso l'articolo 110d capoverso 2 lettera e D-LStrI nella versione del disegno 2 di VIS Recast è sostituito, all'entrata in vigore del D-LE-UDSC, dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC;

b.

il D-LE-UDSC entra in vigore prima di VIS Recast: in questo caso occorre garantire che nella versione del disegno 2 di VIS Recast la formulazione dell'articolo 110d capoverso 2 lettera e D-LStrI sia sostituita dalla versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC, inclusa la nuova funzione «perseguimento penale». Inoltre, nell'allegato 2 D-LE-UDSC l'articolo 110d capoverso 2 lettera e D-LStrI deve essere stralciato, dato che l'accesso viene introdotto solo con il disegno 2 di VIS Recast;

c.

il disegno 2 di VIS Recast viene respinto dal Parlamento e i richiesti accessi dell'UDSC nella sua funzione di autorità di perseguimento penale non sono approvati: in questo caso l'articolo 110d capoverso 2 lettera e D-LStrI deve essere stralciato nell'allegato 2 D-LE-UDSC.

4. Legge del 26 giugno 1998198 sull'asilo Art. 99 cpv. 2, 3 e 4, primo periodo Nel capoverso 2 viene aggiunta per l'Ufficio federale di polizia l'abbreviazione «fedpol», utilizzata nei seguenti capoversi 3 e 4.

197 198

FF 2022 1421 RS 142.31

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Il capoverso 4 deve essere modificato sulla base della nuova terminologia del D-LEUDSC. La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC (vedi osservazione preliminare alla LStrI): «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

5. Legge federale del 20 giugno 2003199 sul sistema d'informazione del settore degli stranieri e dell'asilo Art. 7a cpv. 3 lett. e La lettera e viene adeguata alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC (vedi osservazione preliminare alla LStrI): «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Art. 9 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 lett. e La lettera e dei capoversi 1 e 2 è adeguata alla nuova terminologia del D-LE-UDSC.

La designazione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

6. Legge del 22 giugno 2001200 sui documenti d'identità Art. 12 cpv. 2 lett. c La lettera c è adeguata alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «il Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC (vedi osservazione preliminare alla LStrI): «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

199 200

RS 142.51 RS 143.1

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7. Legge federale del 20 dicembre 1968201 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 2 cpv. 1bis e art. 3 lett. e Secondo l'attuale articolo 3 lettera e, la PA non si applica alla procedura d'imposizione doganale. Questa eccezione è superata sotto due aspetti.

Da un lato, le procedure di riscossione dei tributi e di verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale sono uniformate e pertanto è necessario un disciplinamento uniforme relativo al rapporto tra il D-LE-UDSC e la PA per tutte le procedure.

Dall'altro, queste procedure vengono svolte elettronicamente, con una conseguente necessità di disposizioni speciali uniformi rispetto alla vigente PA. Queste disposizioni speciali tengono conto della procedura elettronica di massa.

In linea di principio, alle procedure secondo il D-LE-UDSC deve applicarsi la PA, salvo diversa disposizione nel D-LE-UDSC. In ragione di questa applicabilità parziale della PA, ora il rapporto tra il D-LE-UDSC e la PA è disciplinato nell'articolo 2 capoverso 1bis anziché dall'articolo 3 lettera e come finora.

Questa applicabilità parziale della PA vale di conseguenza anche per la procedura d'impugnazione interna all'amministrazione secondo il D-LE-UDSC.

L'UDSC non riscuote soltanto dazi, ma in alcuni casi anche tributi (cfr. art. 8 D-LEUDSC). Nella misura in cui riscuote tributi, il nuovo articolo 2 capoverso 1bis PA prevale in quanto disposizione speciale sull'esistente capoverso 1. Di conseguenza, conformemente al capoverso 1bis gli articoli 12-19 e 30-33 PA si applicano in linea di principio alle procedure in materia fiscale svolte dall'UDSC, mentre secondo il capoverso 1 non si applicano alle procedure in materia fiscale di altre autorità federali. In tal modo viene ottenuta una soluzione uniforme, dal punto di vista del diritto procedurale, per i dazi e i tributi riscossi dall'UDSC.

Disposizione finale della presente modifica della PA Il Consiglio federale può prevedere, sulla base dell'articolo 212 D-LE-UDSC, che per un tributo riscosso dall'UDSC sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LEUDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione del tributo. A tal fine il Consiglio
federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. Per ulteriori dettagli si rimanda al comento agli articoli 212­ 217 D-LE-UDSC (titolo tredicesimo cap. 4 D-LE-UDSC).

L'articolo 3 lettera 3 PA e la riscossione dei tributi, ovvero le procedure secondo il diritto doganale attuale (in particolare quella dell'imposizione doganale), costituiscono un'unità e sono coordinate tra di loro. Per contro, il nuovo articolo 2 capoverso 1bis D-PA è adeguato alla nuova procedura secondo il D-LE-UDSC. Il disciplinamento secondo gli articoli 212 e seguenti D-LE-UDSC si applica quindi anche alle

201

RS 172.021

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modifiche dalla PA nell'allegato 2: in relazione con la riscossione di un tributo il Consiglio federale deve stabilire se l'articolo 3 lettera e PA rimane applicabile al posto dell'articolo 2 capoverso 1bis (art. 212 cpv. 1 e 213 cpv. 2 D-LE-UDSC).

Per chiarire questo aspetto nella PA stessa, viene aggiunta una disposizione finale, che rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212 e 213 D-LEUDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio.

Questa disposizione finale è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella PA che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC.

In virtù di questa disposizione di raccordo, l'articolo 3 lettera e PA rimane applicabile finché il Consiglio federale dichiara l'articolo 2 capoverso 1bis non ancora applicabile a un tributo.

8. Codice penale202 (CP) Art. 246, primo capoverso Nella versione attuale, l'articolo 246 CP elenca tra gli esempi di marche ufficiali i «bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento». La designazione «bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento» non è più utilizzata nella LCMP. Secondo l'articolo 45 LCMP, la falsificazione e contraffazione di marchi sono puniti come reati a sé stanti.

Con la revisione della LCMP del 17 giugno 1994203, il campo di applicazione è stato esteso ai marchi esteri. Sebbene la disposizione dell'articolo 45 LCMP prevalga, in quanto lex specialis, sull'articolo 246 CP, non si era ancora provveduto ad adeguare la disposizione del CP, cosa che si intende fare ora con l'eliminazione dell'esempio «bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento». Oltre a una modifica di carattere redazionale, l'altro esempio citato «marche dell'Amministrazione delle dogane» è già stato adeguato alla nuova designazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 354 cpv. 2 lett. c La lettera c è modificata in base alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «posti di confine» è sostituita dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo» e «coordinamento degli impieghi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

202 203

RS 311.0 RU 1995 3102

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9. Codice penale militare del 13 giugno 1927204 Art. 3 cpv. 1 n. 6 Tutti i collaboratori dell'UDSC sono ora sottoposti al diritto penale ordinario. Non è più previsto, come lo era invece finora per i membri del CGCF, di sottoporre una parte dei collaboratori al diritto penale militare. In questo modo, tutti i collaboratori dell'UDSC possono essere impiegati in modo flessibile.

Art. 183 cpv. 2 Poiché nessun collaboratore dell'UDSC è più sottoposto al diritto penale militare, questo capoverso viene abrogato.

Art. 235 n. 2 Poiché nessun collaboratore dell'UDSC è più sottoposto al diritto penale militare, questo numero viene abrogato.

Disposizione transitoria della modifica del...

Ai fini della certezza del diritto è sancito un chiaro disciplinamento transitorio sulla base del diritto attuale per i procedimenti già avviati al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC.

10. Procedura penale militare del 23 marzo 1979205 Art. 7 cpv. 2 Solo i militari possono ora essere nominati giudici e giudici supplenti. Visto che i collaboratori dell'UDSC non sono più sottoposti al diritto penale militare, essi non possono neanche più assumere la funzione di giudice.

Art. 11 cpv. 2, primo periodo Solo i militari possono ora essere nominati giudici e giudici supplenti. Visto che i collaboratori dell'UDSC non sono più sottoposti al diritto penale militare, essi non possono neanche più assumere la funzione di giudice.

Art. 14 cpv. 2, primo periodo Solo i militari possono ora essere nominati giudici e giudici supplenti. Visto che i collaboratori dell'UDSC non sono più sottoposti al diritto penale militare, essi non possono neanche più assumere la funzione di giudice.

204 205

RS 321.0 RS 322.1

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Art. 116 cpv. 3, secondo periodo Visto che nessun collaboratore dell'UDSC è più sottoposto al diritto penale militare, non è più necessario disciplinare l'applicabilità della legge. Questo periodo deve pertanto essere abrogato.

Art. 149 cpv. 2, secondo periodo Visto che nessun collaboratore dell'UDSC è più sottoposto al diritto penale militare, non è più necessario disciplinare l'applicabilità della legge. Questo periodo deve pertanto essere abrogato.

Art. 220b Ai fini della certezza del diritto è sancito un chiaro disciplinamento transitorio per i procedimenti della giustizia militare pendenti al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC.

11. Legge federale del 7 ottobre 1994206 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati Art. 4 cpv. 1 lett. a La lettera a è adeguata alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «organi delle guardie di confine e delle dogane» è sostituita da «Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini».

Art. 5 cpv. 1bis, primo periodo Sostituzione di «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)» con «UDSC».

12. Legge federale del 13 giugno 2008207 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Art. 10 cpv. 4 lett. e Nell'ambito della legge federale del 25 settembre 2020208 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, l'articolo 10 capoverso 4 lettera e è stato inserito nella SIP.

L'UDSC ottiene così, mediante procedura di richiamo, l'accesso al sistema al fine di

206 207 208

RS 360 RS 361 RU 2021 565; 2022 300

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sostenere le indagini di polizia giudiziaria della Confederazione209. Con l'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020210 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre), la lettera e diventa la lettera f.

L'adeguamento alla nuova terminologia del D-LE-UDSC comporta che l'articolo 10 capoverso 4 lettera e LSIP sia nuovamente modificato. L'accesso dell'UDSC viene esposto in modo più dettagliato, utilizzando le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC e precisando gli scopi dell'accesso.

L'accesso mediante procedura di richiamo è previsto per le seguenti funzioni: «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale», «analisi dei rischi» e «competenza di controllo» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

All'interno di queste funzioni l'accesso è consentito solo a una cerchia ristretta di persone in caso di imperativa necessità per l'adempimento dei compiti legali.

Art. 11 cpv. 5 lett. e Anche l'articolo 11 capoverso 5 lettera e211 è stato inserito nella LSIP nell'ambito della legge federale del 25 settembre 2020212 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. L'UDSC ottiene quindi l'accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali213. Con l'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020214 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre), la lettera e diventa la lettera f.

Nell'articolo 11 capoverso 5 lettera e LSIP l'accesso viene precisato con le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC e gli scopi sono descritti in modo dettagliato.

L'accesso mediante procedura di richiamo è previsto per le seguenti funzioni: «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale», «analisi dei rischi» e «competenza di controllo» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

All'interno di queste funzioni l'accesso è consentito solo a una cerchia ristretta di persone in caso di imperativa necessità per l'adempimento dei compiti legali.

Art. 12 cpv. 6 lett. d Anche l'articolo 12 capoverso 6 lettera d215 è stato inserito nella LSIP nell'ambito della legge federale del 25 settembre 2020216 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. L'UDSC ottiene quindi l'accesso, mediante procedura di richiamo, al si-

209 210 211 212 213 214 215 216

Messaggio del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2019 3935, in particolare 4012.

FF 2020 6827 Con l'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6827) la lettera e diventa la lettera f.

RU 2021 565; 2022 300 Messaggio del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2019 3935, in particolare 4012.

FF 2020 6827 Con l'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6827) la lettera d diventa la lettera e.

RU 2021 565; 2022 300

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stema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale217. Con l'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020218 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre), la lettera d diventa la lettera e.

In analogia agli articoli 10 e 11 LSIP, anche nell'articolo 12 capoverso 6 lettera d è precisato l'accesso con le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC e gli scopi sono descritti in modo dettagliato.

L'accesso mediante procedura di richiamo è previsto per le seguenti funzioni: «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale», «analisi dei rischi» e «competenza di controllo» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

All'interno di queste funzioni l'accesso è consentito solo a una cerchia ristretta di persone in caso di imperativa necessità per l'adempimento dei compiti legali.

Art. 15 cpv. 3 lett. h e cpv. 4 lett. b219 L'articolo 15 LSIP è stato rielaborato nel quadro degli sviluppi dell'acquis di Schengen220 conferendogli anche una nuova struttura, quindi approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020. Le modifiche riguardano ora adeguamenti alla nuova terminologia del D-LE-UDSC.

Nel capoverso 3 lettera h, nella versione della modifica del 18 dicembre 2020, la designazione «Direzione generale delle dogane» è sostituita dalla designazione della nuova funzione «perseguimento penale» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

Nel capoverso 4 lettera b, nella versione della modifica del 18 dicembre 2020, le designazioni «il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali» sono sostituite dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC (vedi osservazione preliminare alla LStrI): «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «controllo aziendale», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LEUDSC).

Art. 17 cpv. 4 lett. i La lettera i è adeguata alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. Le designazioni «il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale» sono sostituite dalle corrispondenti nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 n. 1 D-LE-UDSC).

217

Messaggio del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2019 3935, in particolare 4012.

218 FF 2020 6827 219 Nella versione della modifica del 18 dicembre 2020, FF 2020 8813.

220 Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), FF 2020 8813.

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13. Legge del 20 marzo 2008221 sulla coercizione Art. 2 cpv. 2 Adeguamento alla nuova terminologia della LE-UDSC. Modifica della designazione «Corpo delle guardie di confine» in «Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini».

14. Legge del 17 giugno 2011222 sulla promozione dello sport Art. 20 cpv. 3, primo periodo «L'UDSC» è sostituito da un pronome che rinvia all'«UDSC» (definito nel cpv. 2).

L'UDSC trattiene, in occasione dei controlli, i prodotti dopanti in caso di sospetta violazione delle disposizioni. «In occasione dei controlli» sostituisce «alla frontiera o in depositi doganali». I prodotti dopanti dubbi sono trattenuti conformemente all'articolo 182 capoverso 1 lettera a LE-UDSC.

15. Legge del 20 giugno 2003223 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) Art. 4a L'articolo 4a è stato introdotto con il messaggio del 26 febbraio 2020224 concernente la promozione della cultura negli anni 2021­2024. Secondo il messaggio, una dichiarazione mancante o inesatta di beni culturali impedisce all'UDSC di svolgere al confine un controllo consono ai rischi. Una sentenza del Tribunale federale ha messo in luce che il concetto di dichiarazione inesatta manca nella LTBC e pertanto necessita di essere precisato. Per garantire la necessaria certezza del diritto, l'obbligo di dichiarare all'UDSC i beni culturali come tali è fissato nella legge (art. 4a).

Come finora, i dati necessari per una dichiarazione corretta dei beni culturali nell'ambito della LTBC sono precisati agli articoli 25 e 26 dell'ordinanza del 13 aprile 2005225 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC).

Il presente progetto si basa sulle formulazioni del messaggio. Il testo di legge «Chi importa, fa transitare o esporta beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 deve dichiararlo alla dogana» deve essere modificato sulla base degli adeguamenti terminologici nell'articolo 19 e della terminologia nel D-LE-UDSC. Viene inoltre precisato che, in caso di beni culturali, nella dichiarazione delle merci occorre riportare, oltre alle indicazioni di carattere generale che servono alla riscossione dei tributi, anche 221 222 223 224 225

RS 364 RS 415.0 RS 444.1 FF 2020 2813 RS 444.11

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attributi specifici che consentono l'esecuzione al confine del presente atto normativo di natura non fiscale. Queste indicazioni specifiche sono definite nell'ordinanza del Consiglio federale (art. 25 OTBC).

Art. 19, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Rubrica: «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» anziché «Dogana» Capoverso 1: modifica di «autorità doganali» in «UDSC».

In analogia al catalogo di misure di cui all'articolo 182 capoverso 1 lettere a e b D-LEUDSC, al capoverso 2 è stata aggiunta la messa al sicuro provvisoria, misura che l'UDSC attua se i beni culturali sospetti non possono essere liberati dopo un primo accertamento dei fatti, bensì deve essere sporta denuncia alle autorità di perseguimento penale. La messa al sicuro provvisoria da parte dell'UDSC termina con la liberazione o il sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

Il capoverso 3 relativo all'immagazzinamento di beni culturali è mantenuto (cfr. commento introduttivo all'allegato 2).

Art. 29 Modifica di «autorità doganali» in «UDSC».

16. Legge federale del 16 marzo 2012226 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) Art. 6 cpv. 1 Modifica di «ufficio doganale» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Viene inoltre precisato che, in caso di esemplari di specie protette, nella dichiarazione delle merci occorre riportare, oltre alle indicazioni di carattere generale che servono alla riscossione dei tributi, anche attributi specifici che consentono l'esecuzione al confine del presente atto normativo di natura non fiscale. Queste indicazioni specifiche sono definite nell'ordinanza del Consiglio federale (ordinanza del 4 settembre 2013227 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette [O-CITES; art. 5]).

Art. 13a L'articolo 112 LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell'UDSC la possibilità di effettuare ordinazioni con un nome fittizio. Scopo di simili operazioni è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera, per esempio se merci estere offerte nel nostro

226 227

RS 453 RS 453.0

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Paese vengono fornite eludendo divieti (p. es. in materia di conservazione delle specie). Il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette è svolto al confine dall'USAV in stretta collaborazione con l'UDSC. Non sarebbe quindi opportuno riservare la competenza di effettuare ordinazioni con un nome fittizio in questo ambito unicamente ai collaboratori dell'UDSC. Per il conseguimento degli obiettivi della LF-CITES è indispensabile che anche i collaboratori dell'USAV possano effettuare ordinazioni con un nome fittizio, se necessario. Tanto più se si considera che l'USAV è responsabile anche dell'esecuzione della LF-CITES all'interno del Paese.

La nuova disposizione consente all'USAV di verificare, sia al confine sia in Svizzera, la provenienza e l'origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi (art. 12 cpv. 1).

A volte alcuni esemplari di specie protette offerti in vendita, specialmente online, suscitano dubbi sulla legalità della loro circolazione o destano il sospetto che siano oggetto di un'infrazione alla LF-CITES. Per verificare la legalità dell'origine e della circolazione di simili esemplari, l'USAV è tenuto a identificarsi come autorità nei confronti dell'offerente. Questo mette in guardia tali offerenti e consente loro di evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative. Tuttavia, nell'interesse della conservazione delle specie è fondamentale ritirare dalla circolazione gli esemplari protetti che vi si trovano illegalmente (in particolare quelli elencati nell'allegato I CITES), al fine di impedirne il commercio e di perseguire penalmente i responsabili. In futuro, i collaboratori dell'USAV devono pertanto poter effettuare ordinazioni con un nome fittizio nell'ambito di offerte di vendita di esemplari di specie protette.

L'ordinazione sotto nome fittizio, da parte di organi di controllo statale, di esemplari di specie protette è tuttavia una questione delicata sotto il profilo del principio della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all'articolo 66 capoverso 3 LATer, l'ordinazione effettuata con un nome fittizio deve essere pertanto consentita soltanto se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della
legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).

Il capoverso 2 assicura che la persona interessata venga informata in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio non appena gli organi di controllo sono entrati in possesso degli esemplari. Tale informazione consente alla persona di opporvisi.

Questo è dettato dal diritto di essere sentiti sancito dall'articolo 29 capoverso 2 Cost., il quale garantisce, tra l'altro, che tale persona ha diritto di richiedere mezzi di prova o consultare gli atti.

Art. 27 cpv. 1bis In questo nuovo capoverso la competenza dell'UDSC in materia di perseguimento penale è disciplinata separatamente. Inoltre, secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio del presente capoverso al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha valore puramente dichiarativo.

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17. Legge del 16 dicembre 2005228 sulla protezione degli animali Art. 31 cpv. 2 e 3 Le disposizioni penali sull'inosservanza di prescrizioni d'ordine sono state trasposte nel D-LE-UDSC e la competenza dell'UDSC, qualora si verifichi una simile inosservanza, è già stabilita; pertanto il D-LE-UDSC è stato opportunamente aggiunto in questo punto.

18. Legge militare del 3 febbraio 1995229 (LM) Art. 18 cpv. 1 lett. g In base all'attuale articolo 18 capoverso 1 lettera g LM, i membri del Corpo delle guardie di confine sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego.

L'ulteriore sviluppo organizzativo dell'UDSC implica il raggruppamento delle unità «DOGANA» e «Corpo delle guardie di confine», che quindi non sono più menzionate come unità organizzative indipendenti nel D-LE-UDSC. I profili professionali degli specialisti doganali e delle guardie di confine sono riuniti nel nuovo profilo professionale di «specialista dogana e sicurezza dei confini». Dal momento che l'articolo 18 capoverso 1 lettera g LM utilizza la designazione di «membri del Corpo delle guardie di confine», è necessaria una modifica terminologica230.

Deve essere esonerato dall'obbligo di prestare servizio militare solo il personale che svolge effettivamente compiti nell'ambito del controllo di merci, persone e mezzi di trasporto, quindi opera a favore della salvaguardia della sicurezza interna del Paese e della protezione della popolazione. Occorre evitare che, in caso di chiusura dei confini e/o di mobilitazione generale o parziale, siano arruolate guardie di confine formate mentre vengono spostati al confine militari non formati per la protezione dei confini.

A causa della formulazione scelta, l'esenzione dal servizio militare non riguarda tutti gli specialisti dogana e sicurezza dei confini, bensì può essere limitata in funzione dei compiti effettivi. Il numero delle persone esentate aumenterà nel medio periodo, poiché in situazioni particolari e straordinarie verrà d'ora in poi messo a disposizione più personale proprio e più rapidamente.

228 229 230

RS 455 RS 510.10 Vedi a tal proposito anche FF 2021 2198: «La professione è esercitata a titolo principale se la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare è occupata in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e l'attività indispensabile equivale in media all'80 per cento di un posto di lavoro a tempo pieno (cfr. anche il messaggio dell'8 settembre 1993 a sostegno della legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare e del decreto federale sull'organizzazione dell'esercito)».

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La legge militare è oggetto di una revisione parziale, di cui si stanno attualmente occupando le Camere federali231. Anche l'articolo 18 LM è oggetto di questa revisione parziale. L'esenzione dal servizio per attività indispensabili è attualmente disciplinata in modo differente a seconda della funzione professionale. Per talune funzioni ci si basa su un'attività professionale esercitata a titolo principale, per altre no. La legge militare parzialmente riveduta prevede ora, nell'articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 5, che in futuro solo i membri del Corpo delle guardie di confine (il disegno di legge utilizza tuttora tale espressione) attivi quali professionisti a titolo principale siano esentati dall'obbligo di prestare servizio militare232. La revisione della legislazione doganale si basa sulla legge militare in vigore, che non conosce ancora il criterio della professione esercitata a titolo principale per i collaboratori dell'UDSC esentati dall'obbligo di prestare servizio militare; pertanto occorre un opportuno coordinamento tra il presente disegno di legge e la legge militare parzialmente riveduta.

Art. 100 cpv. 2 e cpv. 3 lett. d Il capoverso 2 ha una nuova struttura. Inoltre «Corpo delle guardie di confine» viene modificato in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini». L'aiuto spontaneo prestato all'UDSC dagli organi competenti per la sicurezza militare si limita ai compiti che l'UDSC svolge ai fini della salvaguardia della sicurezza interna e della protezione della popolazione.

La modifica del capoverso 3 lettera d è di carattere redazionale. Esso non menziona più i destinatari dell'aiuto spontaneo da parte degli organi competenti per la sicurezza militare, bensì rimanda direttamente al capoverso 2. Dal punto di vista materiale non vi sono cambiamenti.

Art. 110 cpv. 4 Poiché i collaboratori dell'UDSC non sono più sottoposti al diritto penale militare, il disciplinamento concernente l'equipaggiamento personale è obsoleto. Il capoverso viene pertanto abrogato.

19. Legge del 13 dicembre 1996233 sul materiale bellico Art. 3 La presente disposizione chiarisce il rapporto della legge sul materiale bellico con il D-LE-UDSC e il D-LTDo. In virtù della riserva, sono determinanti il D-LE-UDSC e il D-LTDo.

231

21.061 Legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. Modifica; vedi a tal proposito anche FF 2021 2198.

232 Vedi a tal proposito FF 2021 2199.

233 RS 514.51

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Art. 17 cpv. 2 Adeguamento terminologico.

Il deposito doganale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera g D-LE-UDSC comprende i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti.

Art. 28 cpv. 2 Modifica della designazione «organi inquirenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» in «collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per il perseguimento penale» in seguito all'ulteriore sviluppo organizzativo dell'UDSC.

Art. 29 cpv. 1, secondo periodo Modifica della designazione «organi doganali» in «UDSC».

Art. 40 cpv. 2 Modifica della designazione «autorità doganali» in «UDSC».

20. Legge del 20 giugno 1997234 sulle armi Art. 2 cpv. 1, primo periodo Modifica della designazione «autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 22c Modifica di «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» in «UDSC» nella rubrica e nel testo.

Art. 23 cpv. 1 Rinvio alla D-LE-UDSC anziché alla legge sulle dogane.

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo Modifica della designazione «organi di dogana» in «collaboratori dell'UDSC».

Art. 32c cpv. 7 Modifica della designazione «autorità doganali» in «UDSC».

234

RS 514.54

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Art. 36 cpv. 2 Viene apportata anche una correzione al contenuto: l'UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni non solo per quanto riguarda l'introduzione di armi sul territorio svizzero, ma anche il transito nel traffico turistico e l'introduzione sul territorio svizzero di parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 36 cpv. 3 Il perseguimento penale di una contravvenzione secondo il capoverso 2 che è parimenti un'infrazione contro la legislazione doganale o la legislazione relativa all'IVA è ora disciplinato nell'articolo 193 D-LE-UDSC; questa disposizione può quindi essere abrogata.

21. Legge del 17 giugno 2016235 sull'approvvigionamento del Paese Art. 55 cpv. 3 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato nell'articolo 195 D-LE-UDSC; il capoverso è dunque abrogato.

22. Legge del 12 giugno 2009236 sull'IVA Osservazioni preliminari Il titolo quarto LIVA contiene le disposizioni concernenti la riscossione dell'imposta sull'importazione. Di questo ambito dell'imposta sul valore aggiunto è responsabile l'UDSC, cui compete l'emanazione delle disposizioni e delle decisioni necessarie in merito all'imposta sull'importazione (art. 62 cpv. 1 LIVA). Alla riscossione dell'imposta sull'importazione è applicabile la legislazione doganale (art. 50 LIVA), purché la LIVA o le disposizioni di trattati internazionali non dispongano altrimenti. L'attuale LIVA contiene dunque numerosi rimandi alla legge sulle dogane per quanto riguarda l'imposta sull'importazione. Di conseguenza, nell'ambito della revisione totale del diritto doganale devono essere adeguati i rimandi al D-LE-UDSC nella LIVA. Inoltre si rendono necessarie alcune modifiche di carattere redazionale.

Conformemente alla revisione parziale della legge sull'IVA (cfr. n. 2.2.4) e al conseguente assoggettamento delle piattaforme online di vendita per corrispondenza (cfr.

futuro art. 20a LIVA), è necessario delimitare il ruolo del responsabile delle merci (art. 6 lett. i D-LE-UDSC) rispetto a quello dell'importatore ai sensi della LIVA.

L'esigenza di una designazione inequivocabile della persona assoggettata all'imposta sull'importazione e di un chiarimento del suo ruolo è stata espressa da diversi parte-

235 236

RS 531 RS 641.20

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cipanti alla consultazione. La separazione tra l'assoggettamento all'imposta sull'importazione e l'obbligo di pagare i tributi doganali comporta, per esempio, che le piattaforme online di vendita per corrispondenza sono sì soggette all'imposta sull'importazione, ma non devono pagare tributi doganali. Con la designazione esaustiva degli assoggettati all'imposta sull'importazione (art. 51 LIVA) la LIVA stessa disciplina ora quanto vige già secondo una prassi amministrativa di lunga data. Ciò non comporta quindi modifiche per quanto riguarda la riscossione dell'imposta e gli obblighi dei contribuenti.

Panoramica delle principali modifiche apportate alla LIVA Tipo di modifica

Esempi e commenti

Modifiche dei rimandi

I rimandi alla legge sulle dogane devono essere sostituiti dai rimandi al D-LE-UDSC e al D-LTDo.

Modifiche terminologiche

Le destinazioni delle merci secondo l'articolo 24 D-LE-UDSC sostituiscono i regimi doganali di cui all'articolo 47 LD. In proposito è sostituita, tra l'altro, l'espressione «sotto vigilanza doganale».

«Libera pratica» secondo l'articolo 6 lettera d D-LEUDSC sostituisce «libera pratica doganale» o «libera pratica secondo il diritto doganale».

Disposizioni che nella LIVA decadono perché disciplinate nel D-LE-UDSC

Stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del potere d'apprezzamento dell'UDSC (art. 54 cpv. 4 LIVA)

Disposizioni modificate poiché i dettagli procedurali sulle destinazioni delle merci secondo il diritto doganale sono disciplinati in futuro a livello di ordinanza

Le destinazioni delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo e dell'esportazione per il perfezionamento passivo secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere d ed e D-LE-UDSC sono ora regolamentate a livello di legge solo negli aspetti essenziali; il Consiglio federale disciplina i dettagli procedurali (art. 24 cpv. 3 D-LE-UDSC). Devono essere dunque eliminati i rimandi a dettagli procedurali del diritto doganale contenuti negli articoli 53 e 54 LIVA. Poiché l'esenzione fiscale per il traffico di perfezionamento rimane invariata, sono necessarie ampie modifiche in particolare nell'articolo 53 LIVA.

Introduzione della nozione di «persona assoggettata all'imposta sull'importazione»

Il responsabile delle merci, che secondo il diritto doganale è il vero e proprio debitore fiscale, non coincide con l'attuale nozione di importatore secondo la LIVA in tutte le fattispecie concernenti l'imposta sull'importazione. Ai fini della certezza del diritto viene ora disciplinato in modo esaustivo chi è assoggettato all'imposta sull'importazione e in quali casi.

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Tipo di modifica

Esempi e commenti

Il termine «importatore» è dunque sostituito nella LIVA da «persona assoggettata all'imposta sull'importazione». Per una migliore delimitazione rispetto alle fattispecie riguardanti l'imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero, si parla dunque sistematicamente di «persona registrata come contribuente sul territorio svizzero» e nel titolo quarto LIVA di «imposta sull'importazione» anziché solo di «imposta».

Precisazione delle fattispecie che comportano l'assoggettamento all'imposta sull'importazione

Utilizzo della «dichiarazione d'adesione estero» (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA).

Rettifica del livello normativo (innalzamento da ordinanza a legge) del disciplinamento sui depositi nel territorio svizzero (art. 7 cpv. 4 LIVA).

Soppressione dell'esenzione fiscale in caso di applicazione della «dichiarazione d'adesione territorio svizzero» (art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA).

Modifiche materiali senza ripercussioni sugli operatori economici o che comportano una riduzione dell'onere amministrativo

Esenzione dall'imposta per gli studi e le opere di artisti (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).

Mezzi d'esercizio importati provvisoriamente per la costruzione di un'opera o l'esecuzione di un mandato (art. 53 cpv. 1bis LIVA).

L'articolo 49 D-LE-UDSC sull'interesse di mora e sull'interesse remunerativo è applicabile anche all'importazione, pertanto gli articoli 57, 58 e 61 LIVA possono essere abrogati.

Con il nuovo disciplinamento degli interessi, un interesse di mora viene riscosso solo se i tributi non sono pagati entro il termine stabilito. Dal momento che per il periodo che intercorre tra l'importazione con debito fiscale condizionato e l'esigibilità non subordinata a condizioni non viene più riscosso alcun interesse di mora, si rende superflua una norma speciale per le persone registrate come contribuenti sul territorio svizzero.

Un interesse remunerativo è versato solo se un tributo è stato riscosso a torto o non è stato restituito a torto.

Inserimento dell'articolo 80 LIVA nell'enumerazione di cui all'articolo 62 capoverso 2 LIVA

L'inserimento nell'enumerazione dell'articolo 80 LIVA crea, in combinato disposto con l'articolo 191 D-LE-UDSC, maggiore certezza del diritto e le semplificazioni per la riscossione dell'imposta sull'importazione sono ora correttamente rette dalla LIVA.

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Commento ai singoli articoli Art. 3 lett. a Le enclavi doganali estere sono ora definite nell'articolo 11 capoverso 2 D-LE-UDSC.

Art. 7 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 Capoverso 3 lettera a: la disposizione rimane immutata dal punto di vista materiale, tuttavia la terminologia viene adeguata al D-LE-UDSC. Inoltre è espresso più chiaramente che con la dichiarazione d'adesione estero l'AFC non autorizza l'importazione dei beni in quanto tale, bensì l'assegnazione del bene a proprio nome alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica e, quindi, il fatto che il fornitore della prestazione agisca come persona assoggettata all'imposta sull'importazione. Il titolare di tale autorizzazione può rinunciarvi nel singolo caso, tuttavia deve manifestare questa rinuncia nella fattura al destinatario della fornitura in tempo utile, ossia al più tardi nel momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante.

Capoverso 4: questa nuova disposizione non modifica la situazione giuridica. La norma finora contenuta nell'articolo 4 dell'ordinanza sull'IVA concernente i depositi di consegna o di distribuzione viene ripresa nella legge senza modifiche materiali. Gli interventi di carattere redazionale hanno lo scopo di rendere la disposizione più comprensibile. Ciò consente inoltre di fare riferimento a questa disposizione nell'articolo 51 capoverso 2 lettera c numero 1 LIVA.

Art. 23 cpv. 2 n. 3, 3bis, 5, 6, 7 lett. b, 11 nonché cpv. 3, primo periodo Capoverso 2 numero 3: l'attuale disposizione disciplina l'esenzione dall'imposta per la fornitura di beni che si trovano sotto vigilanza doganale nell'ambito di regimi doganali particolari. Il D-LE-UDSC non contempla più regimi particolari, ma prevede una procedura con diverse destinazioni delle merci (art. 24 D-LE-UDSC). La fornitura di beni che non sono in libera pratica rimane esente dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Si tratta di beni assegnati a una delle seguenti destinazioni delle merci: transito, importazione per il perfezionamento attivo, importazione per l'ammissione temporanea o introduzione in un deposito doganale. Il numero 3 viene di conseguenza riformulato al fine di precisare che l'esenzione dall'imposta riguarda la fornitura di beni che si trovano sul territorio svizzero con una destinazione delle merci
autorizzata secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c, d, f o g D-LE-UDSC, ma non sono in libera pratica. La formulazione «non in libera pratica» sostituisce l'espressione «sotto vigilanza doganale». Si tratta di beni per i quali il debito fiscale è sorto solo condizionatamente in virtù della loro destinazione delle merci.

Esso si annulla se le condizioni per l'autorizzazione sono osservate oppure sorge nuovamente se i beni vengono dichiarati di nuovo con una diversa destinazione delle merci (art. 39 D-LE-UDSC). Il debito fiscale può diventare esigibile anche proporzionalmente oppure annullarsi solo parzialmente. Per l'imposta sul valore aggiunto ciò si verifica, per esempio, se conformemente all'articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA

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l'imposta sull'importazione è dovuta sulla controprestazione per l'uso dei beni nel territorio svizzero.

Nella prassi amministrativa attuale sono trattate analogamente anche le forniture di beni posti sotto vigilanza doganale nel territorio svizzero in virtù di un regime di transito internazionale (Convenzione relativa ad un regime comune di transito e Convenzione TIR del 14 novembre 1975237) o di un regime internazionale di ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul, libretto ATA). Con la menzione dei beni non in libera pratica in applicazione diretta di un trattato internazionale, questa prassi viene iscritta nella legge, creando una maggiore certezza del diritto.

Viene inoltre menzionata espressamente la deroga all'esenzione fiscale risultante dall'applicazione della dichiarazione d'adesione territorio svizzero. Con tale dichiarazione l'AFC autorizza un fornitore di prestazioni ad assegnare a proprio nome alla destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica i beni che si trovano in territorio svizzero ma non sono in libera pratica. Il fornitore di prestazioni subentra quindi al destinatario della fornitura in qualità di persona assoggettata all'imposta sull'importazione ed è soggetto all'obbligo fiscale in Svizzera. La fornitura attuata utilizzando la dichiarazione d'adesione territorio svizzero soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero.

Capoverso 2 numero 3bis: questa disposizione può essere abrogata in quanto nel caso di beni destinati a essere introdotti in un deposito doganale non viene più fatta la distinzione tra depositi franchi doganali e depositi doganali aperti.

Capoverso 2 numero 5: questa disposizione esige in primo luogo una modifica del rimando, poiché il sorgere del debito fiscale è retto dal diritto doganale e quindi sorge contestualmente al debito fiscale secondo l'articolo 38 capoverso 1 D-LE-UDSC (attualmente art. 69 LD). Secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a D-LE-UDSC, nel traffico transfrontaliero delle merci il debito fiscale sorge nel momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante, pertanto si rimanda direttamente all'articolo 20 D-LE-UDSC.

Capoverso 2 numero 6: adeguamento alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La «libera pratica» corrisponde alla «libera pratica doganale» secondo il diritto attuale.
Capoverso 2 numero 7 lettera b: anche in questo caso viene sostituita un'espressione non più prevista dal D-LE-UDSC.

Capoverso 2 numero 11: le merci provenienti da negozi in zona franca di tasse sono ora disciplinate all'articolo 71 capoverso 1 D-LE-UDSC.

Capoverso 3, primo periodo: l'esportazione in depositi doganali aperti e depositi franchi doganali rientra ora nella destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale.

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RS 0.631.252.512

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Art. 28 cpv. 1 lett. c Nel D-LE-UDSC si parla di «debito fiscale condizionato» e non di «credito condizionato», e neanche l'espressione «credito subordinato a condizioni» è utilizzata. È dunque necessaria una modifica redazionale dell'articolo 28 capoverso 1 lettera c.

Art. 50 Capoverso 1: secondo l'attuale articolo 50 LIVA, all'imposta sull'importazione è applicabile la legislazione doganale, purché le disposizioni seguenti della LIVA non dispongano altrimenti. Questo rimando deve essere adeguato a causa della nuova organizzazione del diritto doganale. In futuro, all'imposta sull'importazione sono applicabili il D-LE-UDSC e il D-LTDo, sempre che la LIVA non preveda disposizioni derogatorie: la prima è determinante soprattutto per la procedura di riscossione dei tributi, mentre la seconda per le questioni di diritto materiale. Con il rimando a queste due leggi si garantisce l'armonizzazione della riscossione dei tributi da parte dell'UDSC.

Il rimando riguarda anche le disposizioni transitorie dell'articolo 29 capoverso 1 DLTDo relativo ai procedimenti ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore delle due leggi. L'articolo 113 capoverso 3 LIVA non è applicabile all'imposta sull'importazione.

Capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LIVA dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative all'imposta sull'importazione secondo l'allegato 2. Per chiarire questo aspetto nella LIVA stessa, nell'articolo 50 viene aggiunto un secondo capoverso, che rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LEUDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque
una sorta di disposizione di raccordo nella LIVA che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dell'imposta sull'importazione secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per il capoverso 1 che mantiene la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Art. 51 cpv. 1­2 Capoverso 1: in linea di principio è assoggettata all'imposta sull'importazione la persona che dispone economicamente dei beni immediatamente dopo che questi sono portati nel territorio doganale (lett. a), dopo che una destinazione delle merci è stata sostituita dalla stessa o da un'altra destinazione delle merci (lett. b) o al momento 286 / 424

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dell'esigibilità di un debito fiscale condizionato (lett. c). Secondo la presente legge, ha facoltà di disporre economicamente chi può disporre del bene come proprietario, nel senso che lo consuma o lo utilizza personalmente oppure lo immette in commercio a proprio nome. Tale facoltà non coincide quindi necessariamente con la proprietà secondo il diritto civile. Per esempio, ha facoltà di disporre economicamente chi riceve una fornitura con riserva della proprietà, ma non chi riceve un bene nell'ambito di una cessione di garanzie.

Capoverso 2: in deroga al principio enunciato al capoverso 1, nel capoverso 2 viene definita, per una serie di atti, una persona diversa come assoggettata all'imposta sull'importazione.

Lettera a numero 1: se il luogo della fornitura è trasferito dall'estero in Svizzera poiché il fornitore della prestazione utilizza una dichiarazione d'adesione estero autorizzata o è diventato contribuente in Svizzera in ragione del volume d'affari conseguito con piccoli invii esenti dall'imposta sull'importazione (regolamentazione della vendita per corrispondenza), questa persona è assoggettata all'imposta sull'importazione.

Lettera a numero 2: se i beni che erano assegnati alla destinazione delle merci del transito, dell'importazione per il perfezionamento attivo o dell'importazione per l'ammissione temporanea oppure che si trovavano in un deposito doganale sono messi in libera pratica dal fornitore della prestazione in virtù di una dichiarazione d'adesione territorio svizzero, questa persona è assoggettata all'imposta sull'importazione.

Lettera b: la necessità di una norma a sé stante è data dal fatto che nelle operazioni a catena due o più persone dispongono economicamente del bene subito dopo l'importazione (intermediario e ultimo destinatario).

Lettera c numero 1: se, dopo l'importazione, i beni sono portati in un deposito di consegna o di distribuzione per l'immagazzinamento intermedio, il successivo destinatario della fornitura è assoggettato all'imposta sull'importazione, a condizione che sia il destinatario sia la controprestazione siano noti al momento dell'importazione (cfr.

commento all'art. 7 cpv. 4).

Lettera c numero 2: la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento riguarda di norma operazioni di locazione o di leasing. I beni sono considerati come messi
a disposizione all'estero se al momento della messa a disposizione si trovavano all'estero (art. 7 cpv. 1 lett. a LIVA) oppure se il loro trasporto o la loro spedizione a destinazione dell'utilizzatore o, su suo ordine, a destinazione di un terzo comincia all'estero (art. 7 cpv. 1 lett. b LIVA).

Lettera c numero 3: se i beni che erano stati precedentemente assegnati alla destinazione delle merci del transito, dell'importazione per il perfezionamento attivo o dell'importazione per l'ammissione temporanea o che si trovavano in un deposito doganale vengono messi a disposizione per l'uso o il godimento (p. es. nell'ambito di un'operazione di locazione), la consegna comporta l'importazione in libera pratica, l'assegnazione alla stessa destinazione delle merci con altre condizioni oppure l'assegnazione a una destinazione diversa da quelle summenzionate. Di norma si tratta dell'importazione per l'ammissione temporanea.

Lettera d: la persona che riceve i beni per il perfezionamento a cottimo è assoggettata all'imposta sull'importazione se riceve i beni dall'estero da una persona non registrata 287 / 424

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come contribuente sul territorio svizzero e dopo il perfezionamento li esporta direttamente.

Art. 51a La modifica è correlata alla precisazione relativa alla persona assoggettata all'imposta sull'importazione. Per il responsabile dei dati deve essere possibile, come avviene finora per le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali, fornire una prestazione preliminare e versare l'imposta sull'importazione all'UDSC per la persona assoggettata all'imposta sull'importazione. Di conseguenza deve essere possibile far valere il credito dell'imposta presso il responsabile dei dati. Deve essere dunque mantenuta la responsabilità solidale prevista attualmente nell'articolo 51 capoverso 2. Per non caricare eccessivamente di contenuti l'articolo 51, la responsabilità solidale dei responsabili dei dati è ora disciplinata in un articolo separato.

Continuano a essere previste deroghe alla responsabilità solidale. Le condizioni enumerate alle lettere a­c, che devono essere soddisfatte cumulativamente, sono riformulate ma rimangono nella sostanza identiche a quelle attuali.

Per la lettera b è necessaria un'ulteriore modifica, perché l'attuale procedura accentrata di conteggio non è più prevista a livello di legge. La nuova disposizione prevede che l'UDSC richieda il pagamento dell'imposta sull'importazione direttamente alla persona assoggettata a tale imposta, ciò che, in virtù dell'articolo 40 capoverso 2 D-LE-UDSC, avverrà di regola.

Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b La disposizione esige una modifica terminologica nella frase introduttiva e una modifica del rimando in relazione con i negozi in zona franca di tassa nella lettera b, ma rimane immutata dal punto di vista materiale.

Art. 53 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, f e i­l nonché cpv. 1bis, 1ter e 2 Nella disposizione sono necessarie diverse modifiche dei rimandi e di natura terminologica. Nelle lettere j, k e l si rinuncia all'espressione «nell'ambito di un contratto d'appalto», non utilizzata altrove nel diritto sull'IVA.

Capoverso 1 lettera d: l'esenzione da dazio per gli studi e le opere di artisti con residenza stabile in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. h D-LTDo) non è più vincolata a un soggiorno temporaneo all'estero a scopo di studio. Ciò comporta anche un'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo
53 capoverso 1 lettera d LIVA. Tuttavia, dal momento che per le opere d'arte è già pertinente di norma la lettera c, questa estensione non ha una notevole rilevanza pratica.

Capoverso 1 lettera f: la terminologia è stata adeguata al D-LE-UDSC, dal punto di vista materiale la disposizione corrisponde comunque al diritto attuale.

Capoverso 1 lettera i: ai fini di una maggiore chiarezza, la lettera i disciplina soltanto l'esenzione dall'imposta di beni importati per l'ammissione temporanea. Le disposizioni relative al perfezionamento attivo sono disciplinate nel nuovo capoverso 1bis.

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L'esenzione dall'imposta, limitata da una riserva, per i beni importati per l'ammissione temporanea viene aggiornata: dal punto di vista del contenuto essa corrisponde al diritto attuale ma viene applicata con riserva del pagamento dell'imposta sull'importazione calcolata sulla controprestazione per l'uso di tali beni secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d. Un esempio di riserva: un tendone affittato all'estero può essere importato temporaneamente in esenzione da imposta sull'importazione, ma la controprestazione per la locazione è soggetta alla suddetta imposta.

Capoverso 1bis: la controprestazione per l'uso di mezzi d'esercizio importati provvisoriamente non viene riscossa, se una persona assoggettata all'imposta sull'importazione domiciliata all'estero è registrata come contribuente in Svizzera e importa temporaneamente tali mezzi d'esercizio per la costruzione di un'opera o per l'esecuzione di un mandato. Finora, per l'ammissione temporanea di tali mezzi d'esercizio era imposta d'ufficio una locazione fittizia. Questa imposta sull'importazione poteva essere generalmente dedotta come imposta precedente dal contribuente. Con il nuovo disciplinamento l'amministrazione non deve quindi più procedere alla lunga e complessa imposizione d'ufficio, che renderebbe più difficile l'automatizzazione prevista dei processi.

Capoverso 1ter: l'attuale esenzione dall'imposta per il perfezionamento attivo di cui al capoverso 1 lettera i viene ora disciplinato al capoverso 1ter. Dal punto di vista materiale la regolamentazione resta invariata. Viene tuttavia precisata con maggiori dettagli ai fini di una migliore comprensione. L'esenzione dall'imposta continua ad avvenire sotto forma di restituzione dell'imposta sull'importazione dopo che i beni sono stati correttamente esportati. L'UDSC restituisce l'imposta sull'importazione soltanto se la persona assoggettata a tale imposta non può farsi computare l'imposta dall'amministrazione delle contribuzioni competente (AFC o amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein).

Capoverso 2: dal punto di vista materiale il capoverso 2 corrisponde al diritto attuale, ma il rimando deve essere modificato in seguito alla revisione totale del diritto doganale.

Art. 54 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, d, e, f e g, cpv. 3 lett. a nonché cpv. 4
Capoverso 1, frase introduttiva: precisazione. L'espressione «l'imposta è calcolata» è sostituita da «l'imposta sull'importazione è calcolata».

Capoverso 1 lettere b, e ed f: la lettera b è articolata diversamente per agevolare la lettura. Nelle lettere e ed f si rinuncia alla descrizione «nell'ambito di un contratto d'appalto», che non viene utilizzata altrove nel diritto sull'IVA.

Capoverso 3 lettera a: precisazione. Non si parla più di «imposta sul valore aggiunto da riscuotere», bensì di «imposta sull'importazione da riscuotere».

Capoverso 4: ai fini dell'armonizzazione dei tributi che l'UDSC riscuote, nell'articolo 22 capoverso 3 D-LE-UDSC è stata introdotta una disposizione concernente la stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del potere di apprezzamento dell'UDSC. L'articolo 54 capoverso 4 LIVA può quindi essere abrogato.

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Art. 55 Sia nel capoverso 1 sia nel capoverso 2 «imposta» è sostituito da «imposta sull'importazione», ma dal punto di vista materiale la disposizione rimane invariata.

Art. 56 Il presente articolo è sottoposto a una revisione totale a causa delle notevoli modifiche necessarie. Gli attuali capoversi 2 e 3 contengono disposizioni concernenti la riscossione dell'imposta sull'importazione che sono da abrogare poiché si applica il D-LEUDSC.

Capoverso 1: i rinvii sono adeguati alle nuove disposizioni del D-LE-UDSC.

Capoverso 2: la disposizione è necessaria perché nel caso dell'assegnazione delle merci alla destinazione dell'importazione per il perfezionamento attivo (art. 24 cpv. 1 lett. d D-LE-UDSC) il debito fiscale sorge, a differenza di quanto avviene per i tributi doganali, in maniera non condizionata se non sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera j. Questo è il caso, per esempio, se l'azienda di perfezionamento svizzera ha acquistato all'estero i beni da perfezionare. Si prosegue così la prassi attuale.

Capoverso 3: la disposizione è necessaria perché nel caso dell'assegnazione delle merci alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea (art. 24 cpv. 1 lett. f D-LE-UDSC) il debito fiscale relativo all'imposta sull'importazione sorto condizionatamente è annullato solo quando è stata pagata l'imposta sull'importazione sulla controprestazione per l'uso. Questa imposta sulla controprestazione per l'uso secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d è di solito determinata in un processo successivo solo dopo la riesportazione del bene importato temporaneamente. Si prosegue così la prassi attuale.

Capoverso 4: i rimandi sono adeguati alle nuove disposizioni del D-LE-UDSC.

Capoverso 5: «imposta» è sostituito da «imposta sull'importazione».

Art. 57 e 58 Le disposizioni concernenti l'interesse moratorio e le eccezioni all'obbligo di pagare l'interesse moratorio sono abrogate poiché l'interesse moratorio è disciplinato esclusivamente nell'articolo 49 D-LE-UDSC.

Art. 59 cpv. 1, 2 e 6 Si tratta di adeguamenti di natura redazionale e terminologica a scopo di semplificazione, che non cambiano nulla a livello materiale, e della sostituzione dei termini «imposta» con «imposta sull'importazione» e «importatore» con «persona assoggettata
all'imposta sull'importazione».

Art. 60 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 4 Adeguamenti di natura redazionale e terminologica nonché sostituzione di «imposta» con «imposta sull'importazione».

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Art. 61 La disposizione concernente l'interesse rimuneratorio deve essere abrogata poiché ora trova applicazione l'articolo 49 D-LE-UDSC.

Art. 62 La competenza dell'UDSC per la riscossione dell'imposta sull'importazione continua a essere disciplinata nella LIVA. La riscossione è retta tuttavia dal D-LE-UDSC e per tale ragione il secondo periodo del capoverso 1 può essere abrogato.

Il termine «organi dell'UDSC» viene sostituito con «UDSC». Per ragioni di completezza, l'enumerazione nel secondo periodo è integrata con l'articolo 75a, finora erroneamente tralasciato.

Anche l'articolo 80 LIVA è incluso nell'elenco di cui al capoverso 2. Secondo il diritto attuale, l'articolo 80 LIVA si applica solo all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto. L'UDSC concedeva finora semplificazioni nella riscossione dell'imposta sull'importazione in base all'articolo 42 LD.

Con l'inserimento nell'enumerazione dell'articolo 80 LIVA viene creata, in combinato disposto con l'articolo 191 D-LE-UDSC, maggiore certezza del diritto e le semplificazioni per la riscossione dell'imposta sull'importazione sono ora correttamente ancorate nella LIVA.

Un esempio è la riscossione semplificata dell'imposta sull'importazione sulla controprestazione per l'uso di beni secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA. In base a un accordo, l'imposta sull'importazione viene riscossa su una percentuale concordata o su un importo medio in caso di persone che effettuano regolarmente tali operazioni; la base di valutazione dell'imposta applicata viene rivista regolarmente.

Art. 63 cpv. 1 L'articolo 63 capoverso 1 non parla più di «importatore», bensì di «persona assoggettata all'imposta sull'importazione».

Art. 64 Finora la LIVA prevedeva regolamentazioni proprie per il condono dell'imposta sull'importazione. Con l'armonizzazione di tutti gli atti normativi di natura fiscale nel D-LE-UDSC, il condono per tutti i tributi secondo l'articolo 8 D-LE-UDSC è ora disciplinato nell'articolo 61 D-LE-UDSC.

Il motivo di condono dell'insolvibilità dell'importatore secondo l'articolo 64 capoverso 1 lettera d LIVA viene tuttavia mantenuto a titolo completivo. Questa disposizione sul condono era già stata introdotta con l'ordinanza del 22 giugno 1994238 concernente l'imposta sul valore aggiunto come
concessione al settore delle spedizioni.

Con l'introduzione dell'IVA, questo settore ha infatti dovuto assumere un rischio delcredere molto maggiore rispetto a quello assunto con il regime dell'imposta sulla cifra d'affari.

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RU 1994 1464; 1995 4669; 1996 2378; 1997 2779; 1998 1801; 2000 1300

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Inoltre, il termine «importatore» è sostituito da «persona assoggettata all'imposta sull'importazione».

Art. 75a cpv. 2 Le attuali disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale secondo gli articoli 115­115i LD sono ripresi senza variazioni negli articoli 172­181 D-LEUDSC. Di conseguenza, l'assistenza amministrativa di competenza dell'AFC è retta da queste disposizioni.

Art. 76b cpv. 2 Il termine «imposta sul valore aggiunto» è sostituito da «imposta sull'importazione».

Art. 101 cpv. 4 Come finora, si applica una regola per il concorso di infrazioni diversa a seconda dell'autorità competente (AFC o UDSC). Poiché nell'articolo 195 D-LE-UDSC il concorso di infrazioni è formulato in modo uniforme, nella LIVA si rinuncia a una disposizione propria e si fa riferimento al disciplinamento nel D-LE-UDSC. Il contenuto della regolamentazione dell'articolo 101 capoverso 4 non viene modificato. In questo modo si garantisce che vengano applicate le medesime regole per tutte le leggi o le disposizioni penali la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 103 cpv. 1 e 4 Capoverso 1: secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta di tale articolo, il rinvio dell'articolo 103 capoverso 1 LIVA al D-LE-UDSC per il perseguimento penale in materia di imposta sull'importazione ha dunque valore puramente dichiarativo.

Il capoverso 4 garantisce che l'articolo 196 D-LE-UDSC si applichi anche nell'ambito dell'imposta sull'importazione. Nell'ambito dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto, il disciplinamento delle condizioni contenuto nel primo periodo (principio di opportunità) non si basa più sull'articolo 52 CP come avviene nel diritto attuale, ma si fonda ora sulla LIVA.

Art. 105 cpv. 2 e 3 Conformemente all'articolo 105 capoverso 2, il decreto penale passato in giudicato è equiparato a una sentenza di primo grado. Sancendo questo principio nella legge, si crea più chiarezza. Allo stesso tempo si stabilisce che il decreto penale non costituisce di per sé una sentenza di primo grado.

Nella legislazione vigente, la prescrizione dell'obbligo di
pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 DPA è retta dall'articolo 105 capoversi 1 e 2 LIVA. Poiché questi capoversi disciplinano unicamente la prescrizione del diritto di avviare un procedimento penale e non contengono un rinvio alla prescrizione del procedimento penale 292 / 424

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di cui al capoverso 4, l'obbligo di pagamento o restituzione può prescriversi prima che si prescriva l'azione penale. Questo produce come effetto singolare che in determinate circostanze la decisione relativa all'obbligo di pagamento debba essere emanata, per motivi di prescrizione, prima che si sia concluso il procedimento penale.

Occorre correggere questo errore in modo possibilmente semplice, per cui è necessario inserire un rinvio complementare all'articolo 105 capoverso 4 LIVA. Con questa integrazione, il procedimento penale può essere completato e i fatti possono essere sufficientemente accertati prima che venga emanata la decisione sull'obbligo di pagamento.

23. Legge del 21 marzo 1969239 sull'imposizione del tabacco (LImT) Sostituzione di espressioni A seguito della nuova designazione dell'ufficio, nell'intero atto normativo il termine «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «UDSC». Modificando il termine «deposito fiscale autorizzato» in «deposito fiscale» nonché «Svizzera» in «territorio doganale» si recepisce la terminologia del D-LE-UDSC.

Art. 1a e 3 Articolo 1a capoverso 1 e articolo 3: l'articolo 1a capoverso 1 disciplina l'applicabilità del D-LE-UDSC e sostituisce l'attuale articolo 3. Nello specifico, si stabilisce che il D-LE-UDSC si applica nella misura in cui la LImT non preveda disposizioni derogatorie.

Articolo 1a capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LImT dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione dell'imposta sul tabacco secondo l'allegato 2. Con il capoverso 2 questo aspetto viene chiarito nella LImT stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LE-UDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LImT che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dell'imposta sul tabacco secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in

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virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per i capoversi 1 e 3 che mantengono la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Articolo 1a capoverso 3: la legge utilizza il termine «importatore» inteso ai sensi della legislazione doganale. Con la revisione di quest'ultima, tale rinvio non è più opportuno. La LImT definisce pertanto l'importatore rinviando al D-LE-UDSC.

Art. 2 L'UDSC esegue la legge e figura quindi anche come autorità fiscale.

L'indennizzo per le spese di esecuzione era finora ancorato nell'ordinanza del 14 ottobre 2009240 sull'imposizione del tabacco. Ora viene utilizzato unitariamente il termine «indennità di esecuzione», il cui ammontare è stabilito in tutti i casi dal Consiglio federale. Il nuovo capoverso 2 crea la necessaria base legale.

Art. 4 cpv. 4 L'oggetto dell'imposta continua a essere disciplinato nella LImT. In seguito all'adeguamento terminologico e alla sostituzione di «Svizzera» con «territorio doganale», il capoverso 4 può essere abrogato.

Art. 5 lett. a In base alla revisione totale della legge sulle dogane è necessario adeguare il rinvio all'esenzione dall'imposta. Le esenzioni restano le medesime.

Art. 6 Gli obbligati al pagamento dell'imposta continuano a essere disciplinati nella LImT.

Tuttavia, l'elenco attuale non contempla i titolari di autorizzazioni per la gestione di depositi fiscali. La legge non tiene così sufficientemente conto del fatto che i fabbricanti o i debitori doganali da un lato e i gestori dei depositi fiscali dall'altro possono essere persone diverse. Questa lacuna viene colmata in occasione della presente revisione. Visto che il termine di «debitore doganale» non è più utilizzato nel D-LEUDSC, la persona obbligata al pagamento in relazione ai tabacchi manufatti importati è ora il debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 D-LE-UDSC.

Art. 7 La successione fiscale è retta dalla responsabilità solidale secondo gli articoli 42 e seguenti D-LE-UDSC, pertanto l'articolo viene abrogato.

Art. 8 Si rinuncia alla responsabilità solidale del liquidatore come anche degli organi di una persona giuridica e pertanto l'articolo viene abrogato.

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Art. 9 cpv. 1 lett. b Visto che l'inizio dell'obbligo di pagare l'imposta in caso di importazione è disciplinato all'articolo 38 D-LE-UDSC, questa lettera può essere abrogata.

Art. 11 cpv. 1bis Questo nuovo capoverso crea la base necessaria per stabilire aliquote forfetarie nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati. In riferimento al traffico turistico si orienta all'articolo 16 capoverso 1 LD.

Nella prassi, l'estensione dell'aliquota forfetaria agli invii importati destinati a privati è già attuata da anni e ora viene ancorata anche nella legge. Così come nel traffico turistico, tale misura agevola lo sdoganamento e quindi l'importazione. Per la parte dell'imposta sul tabacco nelle aliquote forfetarie sono determinanti i prezzi medi in Svizzera. In questo modo è possibile garantire la parità di trattamento tra le importazioni destinate ai privati e l'importazione a titolo professionale.

La possibilità di stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative corrisponde a quella prevista dall'articolo 8 D-LTDo. Un riferimento a questa disposizione non è tuttavia opportuno. Dopo la revisione totale della LD, gli atti normativi di natura fiscale si collocano sullo stesso rango della legge quadro (D-LE-UDSC). Ciò impone la creazione di una corrispondente base nel pertinente atto normativo, nel presente caso la LImT.

Art. 13 cpv. 3 lett. a Per l'iscrizione nel registro dei fabbricanti o degli importatori di tabacchi manufatti non è più necessaria una cauzione. Qualora essa fosse comunque necessaria, la relativa procedura si fonda sulle disposizioni generali degli articoli 43 e seguenti. La lettera a è stata adeguata.

Art. 15 cpv. 1 Le misure di controllo previste al capoverso 1 sono ora disciplinate negli articoli 82 e 83 D-LE-UDSC relativi agli obblighi procedurali particolari, pertanto il secondo e il terzo periodo devono essere stralciati. I controlli da parte dell'UDSC sono disciplinati nel titolo sesto D-LE-UDSC.

Art. 16 cpv. 1bis e art. 24 cpv. 1 lett. a L'espressione «sotto vigilanza doganale» non viene più utilizzata nel D-LE-UDSC.

Ci si basa invece sulla dichiarazione delle merci per l'esportazione dalla libera pratica, la quale deve essere provata.

Art. 17 cpv. 1 Il termine «rapporti» è stato concretizzato sostituendolo con «dichiarazione dei prodotti».

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Art. 18 Questo articolo deve essere abrogato.

Il processo di determinazione dell'imposta sul tabacco viene integralmente digitalizzato. Le relative basi legali si trovano nel titolo secondo D-LE-UDSC.

La procedura uniforme relativa ai tributi prevede tre partecipanti: il responsabile delle merci, il responsabile dei dati e il responsabile del trasporto. Il fabbricante e il gestore di un deposito fiscale sono obbligati al pagamento dell'imposta ai sensi della LImT e quindi sono anche responsabili delle merci (cfr. art. 6 lett. i D-LE-UDSC). Se delegano a un terzo il loro obbligo di dichiarazione, come è consuetudine nel traffico transfrontaliero delle merci, tale terzo è responsabile della correttezza della dichiarazione in quanto responsabile dei dati.

Le dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni relative alla restituzione dell'imposta devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma.

Art. 19 L'esigibilità è disciplinata all'articolo 47 D-LE-UDSC e dalle corrispondenti disposizioni d'esecuzione, pertanto l'articolo viene abrogato.

Attualmente, per gli assoggettati all'imposta che hanno prestato una garanzia vige di regola un termine di pagamento massimo di 60 giorni. La nuova procedura uniforme secondo il D-LE-UDSC prevede una decisione d'imposizione con termine di pagamento. I termini di pagamento sono determinati dal DFF conformemente all'articolo 48 capoverso 2 D-LE-UDSC. Si favorisce un termine di pagamento generale di 30 giorni. I termini di pagamento negli atti normativi di natura fiscale devono poter essere adeguatamente allungati o abbreviati.

Art. 20 Questo articolo è abrogato.

Si applica ora un tasso d'interesse di mora e rimunerativo uniforme, stabilito dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 49 D-LE-UDSC.

Art. 21 La prestazione di garanzia e il pegno fiscale sono ora disciplinati nel titolo terzo D-LEUDSC e quindi questo articolo viene abrogato.

Art. 22 La riscossione posticipata è retta dal titolo terzo capitolo 3 D-LE-UDSC e quindi questo articolo è abrogato.

Viene eliminata la disposizione che prevede la restituzione d'ufficio di un'imposta quando durante un controllo successivo o un controllo aziendale è accertato che era stata riscossa indebitamente. Il diritto alla correzione dell'imposizione deve ora essere fatto valere entro il termine di opposizione di un anno.

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Art. 23 La prescrizione è retta dall'articolo 50 D-LE-UDSC e pertanto l'articolo viene abrogato.

Art. 24 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3 La terminologia nell'articolo 24 è stata adeguata al D-LE-UDSC. Dato che l'obbligo di pagare l'imposta all'importazione deriva dalla LImT, il capoverso 3 viene abrogato.

Art. 25 Il condono è retto dal titolo terzo capitolo 3 D-LE-UDSC e quindi questo articolo viene abrogato. Per le merci che sono uscite dal deposito fiscale e che nel tragitto verso il cliente sono smarrite per caso fortuito o per forza maggiore non è più concesso il condono. Queste merci devono essere imposte come se fossero state rubate. Negli ultimi anni non sono stati registrati casi di questo genere.

Sezione 5 (art. 26­26e) La sezione 5 (art. 26­26e) deve essere abrogata.

Nel quadro dell'uniformazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni di principio riguardo al deposito fiscale sono ora sancite dall'articolo 68 D-LE-UDSC.

Le disposizioni speciali sono disciplinate in futuro nell'ordinanza d'esecuzione del D-LE-UDSC.

Art. 28 cpv. 4 Nel quadro della revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo non è stato possibile dare seguito alla raccomandazione del CDF, secondo il rapporto di verifica numero 17542, che chiedeva di armonizzare la vigilanza sul fondo di prevenzione del tabagismo nella legge e nell'ordinanza. Il legame istituzionale tra il fondo e l'UFSP rende impossibile una vigilanza da parte di questo ufficio per motivi di governance, pertanto essa viene mantenuta presso la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 7 (art. 30) La sezione 7 (art. 30) è abrogata.

In base all'articolo 60 D-LE-UDSC, l'UDSC può ora procedere a una riscossione posticipata nei confronti degli obbligati al pagamento soltanto entro un anno. Il termine secondo l'articolo 12 DPA resta invariato.

Sezione 8 (art. 31 e 32) La sezione 8 (art. 31 e 32) è abrogata.

La protezione giuridica è ora disciplinata al titolo quinto capitolo 2 D-LE-UDSC. Il termine di opposizione contro le decisioni d'imposizione dell'UDSC è di un anno 297 / 424

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(art. 85 D-LE UDSC). Contro le decisioni su opposizione e le decisioni dell'UDSC può essere fatto ricorso presso l'UDSC entro 60 giorni (art. 87 D-LE UDSC). Sono soppressi i diversi termini applicabili in base all'organo interno all'UDSC che ha emanato la decisione.

Art. 34­37a Le disposizioni penali vengono adeguate nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale. L'ammontare della multa in caso di sottrazione d'imposta dipende ora dall'importo dell'imposta interessato e può raggiungere fino al quintuplo di questo importo (eccezione: casi qualificati, p. es. art. 35 cpv. 2 e 3). Le fattispecie particolari di messa in pericolo sono mantenute. Si applica inoltre per analogia quanto esposto nei commenti alle disposizioni penali del D-LTDo.

Art. 39, titolo marginale Sostituzione di «6. Inosservanza di prescrizioni d'ordine» con «6. Mancato rispetto di prescrizioni e istruzioni» L'inosservanza di prescrizioni d'ordine è stata uniformata nel D-LE-UDSC in seguito all'armonizzazione delle disposizioni penali. L'articolo 39 contiene prescrizioni specifiche all'imposta sul tabacco, pertanto questa disposizione rimane nella LImT. Solo il titolo subisce un adeguamento, mentre non ci sono cambiamenti a livello di contenuto. In quanto lex specialis, questa disposizione prevale sul disciplinamento generale dell'articolo 207 D-LE-UDSC.

Art. 40 La disposizione penale relativa alle infrazioni commesse nell'azienda è ora disciplinata all'articolo 194 D-LE-UDSC e questo articolo viene pertanto abrogato.

Art. 42 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato all'articolo 195 D-LE-UDSC e l'articolo è pertanto abrogato.

Art. 43 cpv. 1 e 3 nonché art. 43a Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 43 LImT al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha quindi valore puramente dichiarativo.

Nell'ambito dell'armonizzazione delle disposizioni penali, l'articolo 43a è integrato nell'articolo 43 capoverso 3, ma non ci sono cambiamenti a livello di contenuto. L'articolo 43a LImT deve quindi essere abrogato.

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Disposizioni transitorie della modifica del ...

Per motivi di certezza del diritto, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge sono concluse, dal punto di vista formale e materiale, secondo il diritto vigente.

24. Legge del 6 ottobre 2006241 sull'imposizione della birra (LIB) Sostituzione di un'espressione A seguito della nuova designazione dell'ufficio, nell'intero atto normativo il termine «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «UDSC».

Art. 1 cpv. 1 Il diritto vigente utilizza il termine «territorio doganale svizzero». Questo termine viene ora adeguato alla nuova terminologia del D-LE-UDSC.

Art. 2a e 6 L'articolo 2a capoverso 1 disciplina l'applicabilità del D-LE-UDSC e sostituisce l'articolo 6. Nello specifico, si stabilisce che il D-LE-UDSC si applica nella misura in cui la LIB non preveda disposizioni derogatorie.

Articolo 2 capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LIB dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto.

In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione dell'imposta sulla birra secondo l'allegato 2. Con il capoverso 2 questo aspetto viene chiarito nella LIB stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LE-UDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LIB che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dell'imposta sulla birra secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per il capoverso 1 che mantiene la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

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Art. 4 Le disposizioni relative al sorgere del credito fiscale sono adeguate in ragione dell'adeguamento terminologico nel D-LE-UDSC. Poiché il sorgere del debito fiscale in caso di importazione è disciplinato nell'articolo 38 D-LE-UDSC, la lettera b può essere abrogata. La suddivisione dell'articolo in lettere viene a cadere per la regolamentazione restante (attuale lett. a) Art. 5 e 43 cpv. 2 L'UDSC esegue la legge e figura quindi anche come autorità fiscale. Il presente articolo sostituisce l'attuale articolo 43 capoverso 2.

Art. 7 lett. b Visto che il termine di «debitore doganale» non è più utilizzato nel D-LE-UDSC, la persona soggetta all'imposta in relazione alla birra importata è ora il debitore fiscale secondo l'articolo 40 capoverso 1 LE-UDSC.

Art. 8 Questo articolo è abrogato La successione fiscale è retta dalla responsabilità solidale secondo gli articoli 41 e seguenti D-LE-UDSC.

Art. 9 Si rinuncia alla responsabilità solidale del liquidatore come anche degli organi di una persona giuridica e pertanto l'articolo viene abrogato.

Art. 11 cpv. 1bis Questo nuovo capoverso crea la base necessaria per stabilire aliquote forfetarie nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati. In riferimento al traffico turistico si orienta all'articolo 16 capoverso 1 LD.

La possibilità di stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative corrisponde a quella prevista dall'articolo 8 D-LTDo. Un riferimento a questa disposizione non è tuttavia opportuno. Dopo la revisione totale della LD, gli atti normativi di natura fiscale si collocano sullo stesso rango della legge quadro (D-LE-UDSC). Ciò impone la creazione di una corrispondente base nel pertinente atto normativo, nel presente caso la LIB. Così come nel traffico turistico, l'estensione dell'aliquota forfetaria agli invii importati destinati a privati agevola lo sdoganamento e quindi l'importazione.

Art. 13 cpv. 2 lett. c In base alla revisione totale della legge sulle dogane è necessario adeguare il rinvio all'esenzione dall'imposta. Le esenzioni restano le medesime.

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Art. 16 Questo articolo è abrogato.

Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale attraverso il D-LE-UDSC, i periodi di conteggio sono disciplinati in maniera uniforme a livello di ordinanza.

Art. 17 L'articolo 17 è abrogato.

Il processo di determinazione dell'imposta sulla birra viene integralmente digitalizzato. Le relative basi legali si trovano nei titoli secondo e terzo D-LE-UDSC.

La procedura uniforme relativa ai tributi prevede tre partecipanti: il responsabile delle merci, il responsabile dei dati e il responsabile del trasporto. Il fabbricante di birra è la persona soggetta all'imposta ai sensi della LIB e quindi è anche responsabile delle merci (cfr. art. 6 lett. i D-LE-UDSC). Se delega a un terzo il suo obbligo di dichiarazione, come è consuetudine nel traffico transfrontaliero delle merci, tale terzo è responsabile della correttezza della dichiarazione in quanto responsabile dei dati. Le dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni relative alla restituzione dell'imposta devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma.

Vale il principio dell'autodichiarazione. L'autotassazione, applicata per le imposte sulla birra e sugli oli minerali, è abolita. In futuro le persone soggette all'imposta sulla birra ricevono una decisione in formato elettronico.

Art. 18 L'esigibilità è disciplinata all'articolo 47 D-LE-UDSC e pertanto l'articolo viene abrogato.

Attualmente la regola prevede la dichiarazione dell'imposta entro il ventesimo giorno dopo la fine del trimestre e il relativo pagamento entro il trentesimo giorno dopo la fine del trimestre. Ciò significa che il termine di pagamento è di dieci giorni. La nuova procedura uniforme secondo il D-LE-UDSC comporta una decisione d'imposizione con termine di pagamento. I termini di pagamento sono determinati dal DFF conformemente all'articolo 48 capoverso 2 D-LE-UDSC, Si favorisce un termine generale di pagamento di 30 giorni, così da prolungarlo di 20 giorni rispetto a quello attuale.

Art. 19 Le restituzioni di cui agli articoli 20 e 30 devono essere distinte dai rimborsi di importi d'imposta versati a torto o in eccesso. In futuro, in caso di un importo d'imposta pagato a torto, occorre chiedere una correzione nel quadro della procedura d'opposizione secondo l'articolo 85 e seguente D-LE-UDSC. Non sono quindi più previsti rimborsi a posteriori secondo l'articolo 19. Questa disposizione deve essere abrogata.

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Art. 20 cpv. 1 lett. a L'espressione «sotto sorveglianza doganale» non viene più utilizzata nel D-LEUDSC. Ci si basa invece sulla dichiarazione delle merci per l'esportazione dalla libera pratica, la quale deve essere provata.

Art. 21 e 23 La prescrizione è retta dall'articolo 50 D-LE-UDSC e pertanto questi articoli vengono abrogati.

Art. 22 e 24 Gli articoli possono essere abrogati poiché il ricupero d'imposta è retto dal titolo terzo capitolo 3 D-LE-UDSC.

Art. 25 e 31 Al fine di semplificare i processi finanziari dell'UDSC si applica ora un tasso d'interesse di mora e rimunerativo uniforme, stabilito dal Consiglio federale sulla base dell'articolo 49 D-LE-UDSC.

Art. 26 Il diritto di pegno fiscale è retto dagli articoli 57­59 D-LE-UDSC e pertanto questo articolo viene abrogato.

Art. 27 La garanzia dei crediti fiscali è retta dagli articoli 51 e seguenti D-LE-UDSC, pertanto questo articolo è abrogato.

Art. 28 L'articolo è interamente rivisto. Le misure di controllo previste attualmente ai capoversi 2, 3 e 4 sono ora disciplinate negli articoli 82 e 83 D-LE-UDSC relativi agli obblighi procedurali particolari. I controlli da parte dell'UDSC sono disciplinati nel titolo sesto D-LE-UDSC. I capoversi 2­4 vengono dunque abrogati. La suddivisione dell'articolo in capoversi viene a cadere per la regolamentazione restante.

Art. 29 In futuro la LIB non prevede alcuna disposizione particolare per l'importazione di birra. Pertanto l'articolo può essere abrogato.

Art. 30, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Le fattispecie di restituzione speciali, come la restituzione in caso di riesportazione o distruzione, continuano a essere disciplinate nei pertinenti atti normativi di natura fiscale. Per quanto riguarda i tributi nazionali, la restituzione non si limita ai rari casi di 302 / 424

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cui all'articolo 61 capoverso 1 lettere a­b D-LE-UDSC. Accade infatti spesso che la birra già imposta venga distrutta: per esempio, se alla data di scadenza viene superato un certo valore, i commerci al dettaglio restituiscono la birra alla persona soggetta all'imposta che la distrugge. La distruzione viene comunicata preventivamente all'UDSC, il quale decide se effettuare un controllo. La procedura di restituzione è retta dai principi procedurali generali secondo il titolo quinto capitolo 1 D-LE-UDSC.

Il capoverso 2 deve pertanto essere abrogato. I termini per la richiesta di restituzione sono disciplinati in modo uniforme a livello di ordinanza.

Sezione 6 (art. 32 e 33) La protezione giuridica è disciplinata al titolo quinto capitolo 2 D-LE-UDSC e quindi questi due articoli vengono abrogati. Il termine di opposizione contro le decisioni d'imposizione dell'UDSC è ora di un anno (art. 85 D-LE UDSC). Contro le decisioni su opposizione e le decisioni dell'UDSC può essere fatto ricorso presso l'UDSC entro 60 giorni (art. 87 D-LE UDSC). Sono soppressi i diversi termini applicabili in base all'organo interno all'UDSC che ha emanato la decisione.

Art. 34­38a e art. 41 Le disposizioni penali vengono adeguate nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale. Pertanto la sottrazione d'imposta e la messa in pericolo dell'imposta sono ora disciplinate in due articoli separati. L'importo della multa in caso di sottrazione d'imposta e messa in pericolo dell'imposta commesse per negligenza ammonta ora al triplo dell'imposta sulla birra interessata. Si applica inoltre per analogia quanto esposto nei commenti alle disposizioni penali del D-LTDo. L'articolo 38 capoverso 2 è abrogato.

Art. 39 La disposizione penale relativa alle infrazioni commesse nell'azienda è ora disciplinata nell'articolo 194 D-LE-UDSC e questo articolo viene pertanto abrogato.

Art. 40 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato nell'articolo 195 D-LE-UDSC e l'articolo è pertanto abrogato.

Art. 41 Nel quadro dell'armonizzazione delle disposizioni penali, la disposizione relativa all'inosservanza di prescrizioni d'ordine dell'articolo 41 è spostata nel D-LE-UDSC (art. 207) e adeguata dal punto di vista linguistico. Il motivo di questo cambiamento è il fatto che la violazione di obblighi procedurali si riferisce alla procedura, la quale non è più disciplinata nel singolo atto normativo di natura fiscale bensì nel D-LEUDSC. Per questo motivo l'articolo 41 può essere abrogato.

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Art. 42 cpv. 1 Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 195 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 42 LIB al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per motivi di certezza del diritto, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge sono concluse, dal punto di vista formale e materiale, secondo il diritto vigente.

25. Legge federale del 21 giugno 1996242 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) Sostituzione di espressioni A seguito della nuova designazione dell'ufficio, nell'intero atto normativo il termine «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «UDSC». La sostituzione del termine «Svizzera» o «territorio svizzero» con «territorio doganale» è legata all'abolizione dell'assoggettamento all'imposta nelle enclavi doganali svizzere (vedi commento all'art. 22) e garantisce l'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale.

Art. 1a Il capoverso 1 stabilisce che per l'esecuzione della legislazione in materia di imposizione degli autoveicoli si applica il D-LE-UDSC, nella misura in cui la LIAut non preveda disposizioni proprie espressamente derogatorie. L'articolo sostituisce l'attuale articolo 7.

Capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LIAut dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione dell'imposta sugli autoveicoli secondo l'allegato 2. Con il capoverso 2 questo aspetto viene chiarito nella LIAut stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LE-UDSC, le quali per-

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mettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LIAut che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dell'imposta sugli autoveicoli secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per il capoverso 1 che mantiene la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Art. 3 La formulazione viene uniformata a quella degli altri atti normativi di natura fiscale eseguiti dall'UDSC (cpv. 1). Analogamente alle altre imposte speciali di consumo a destinazione vincolata, l'UDSC deve essere indennizzato in futuro per le sue spese nell'esecuzione dell'imposta sugli autoveicoli. Il nuovo capoverso 2 crea la necessaria base legale. L'ammontare dell'indennità di esecuzione è determinato dal Consiglio federale.

Art. 4 L'articolo 4 viene abrogato in quanto le tematiche ivi contemplate sono disciplinate nel titolo sesto D-LE-UDSC, in particolare negli articoli 93 e 97 nonché nell'articolo 82.

Art. 5 L'articolo 5 è abrogato poiché l'assistenza amministrativa è disciplinata nell'articolo 171 D-LE-UDSC. A questo proposito occorre precisare che l'articolo 171 D-LEUDSC limita l'assistenza amministrativa alle autorità svizzere. Non sono quindi più interessate le organizzazioni che si occupano di compiti di diritto pubblico finora menzionate nell'articolo 5 LIAut.

Art. 6 Vista l'abrogazione dell'articolo 5, l'articolo 6 è superfluo e viene anch'esso abrogato.

Art. 7 L'articolo 7 è sostituito dall'articolo 1a e può quindi essere abrogato.

Art. 8 L'articolo 8 viene abrogato in quanto la riscossione degli emolumenti è disciplinata all'articolo 208 D-LE-UDSC.

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Art. 9 Nel capoverso 1 lettera a LIAut i debitori fiscali secondo l'articolo 40 D-LE-UDSC sono definiti come le persone soggette all'imposta in relazione agli autoveicoli importati.

Il nuovo capoverso 2 definisce chi deve essere considerato come fabbricante e, come tale, è soggetto all'imposta. Viene ripresa la prassi fondata sul regolamento R-68 pubblicato dall'UDSC e relativo all'imposta sugli autoveicoli: è quindi sempre considerata fabbricante la persona che al momento dei lavori di fabbricazione è proprietaria dell'autoveicolo.

L'attuale capoverso 2 è abrogato in quanto l'assoggettamento all'imposta è abolito nelle enclavi doganali svizzere (vedi commento all'art. 22).

Art. 10 e 11 Gli articoli 10 e 11 sono abrogati poiché la successione fiscale e la responsabilità solidale sono rette dagli articoli 44 e 45 D-LE-UDSC.

Art. 12 cpv. 3 Il capoverso 3 è abrogato poiché non è necessario menzionare espressamente la competenza del Consiglio federale nel disciplinamento dei dettagli.

Art. 14 e 15 Gli articoli 14 e 15 vengono abrogati in quanto la dichiarazione fiscale nel territorio doganale è retta dagli articoli 13 e seguenti D-LE-UDSC. Decade quindi l'attuale disposizione dell'articolo 14 capoverso 3 sugli accordi volti a semplificare la riscossione dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera, poiché comunque irrilevante nella prassi.

Art. 16 L'articolo 16 viene abrogato dato che la determinazione dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera è retta dall'articolo 22 D-LE-UDSC.

Art. 17 L'articolo 17 è abrogato in quanto l'esigibilità dell'imposta e i termini di pagamento in caso di fabbricazione in Svizzera sono retti dagli articoli 47 e 48 D-LE-UDSC. Al fine di garantire l'uniformità del processo finanziario, i termini di pagamento devono essere uniformati. Tali termini sono determinati dal DFF conformemente all'articolo 48 capoverso 2 D-LE-UDSC. Si favorisce un termine di pagamento di 30 giorni.

Questo termine corrisponde a quello vigente, stabilito nell'ordinanza del 20 novembre 1996243 sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut).

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Art. 18 L'articolo 18 viene abrogato poiché la garanzia dell'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera è retta dall'articolo 52 D-LE-UDSC.

Art. 19 L'articolo 19 è abrogato in quanto la riscossione posticipata dell'imposta (cpv. 1) è retta dall'articolo 60 D-LE-UDSC. È ora sufficiente che l'UDSC comunichi, entro un anno dall'emanazione della decisione d'imposizione, la sua intenzione di procedere alla riscossione posticipata. Per quanto riguarda la restituzione (cpv. 2), va sottolineato che viene soppressa la possibilità di restituire entro un anno un importo d'imposta la cui riscossione a torto è stata scoperta nel corso di un successivo controllo ufficiale. In cambio, però, l'interlocutore ha il diritto di fare opposizione, entro un anno, contro le disposizioni d'imposizione dell'UDSC (art. 85 cpv. 1 D-LE UDSC).

Art. 20 L'articolo 20 viene abrogato in quanto la prescrizione del credito fiscale è retta dall'articolo 50 D-LE-UDSC. Ora vige quindi un termine di prescrizione relativo di cinque anni, anziché dieci come finora. La prescrizione assoluta di 15 anni è mantenuta.

Art. 21 L'articolo 21 è abrogato dato che il condono dell'imposta è retto dall'articolo 61 D-LE-UDSC. Rispetto al diritto vigente, vi sono più motivi per un condono dell'imposta: sulla base del disciplinamento nel D-LE-UDSC, sono ora previste anche la distruzione per caso fortuito o per forza maggiore delle merci soggette a debito fiscale condizionato o poste sotto la custodia dell'UDSC nonché la distruzione o la riesportazione per decisione dell'autorità delle merci portate nel territorio doganale.

Art. 22 cpv. 2 Il capoverso 2 viene abrogato in quanto in futuro si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere. L'imposta sugli autoveicoli è attualmente l'unica imposta speciale di consumo riscossa in queste enclavi. La soppressione rappresenta dunque un'uniformazione di tutte le imposte speciali di consumo. L'esecuzione dell'imposizione nelle enclavi doganali svizzere è molto dispendiosa a fronte di entrate fiscali piuttosto modeste (media degli anni 2012­2020: fr. 23 700 all'anno). L'abolizione dell'assoggettamento all'imposta è dunque giustificata dal fatto che i costi dell'esecuzione sono sproporzionati rispetto all'entità esigua delle entrate fiscali.

Art. 23 Le disposizioni
disciplinate all'articolo 23 sono abrogate, in quanto il sorgere del credito fiscale è retto dall'articolo 38 D-LE-UDSC e la sua esigibilità dall'articolo 46 D-LE-UDSC.

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L'articolo 23 stabilisce ora che il Consiglio federale può prevedere una parziale esigibilità dell'imposta sorta condizionatamente per gli autoveicoli assegnati alla destinazione dell'importazione per l'ammissione temporanea secondo l'articolo 32 D-LEUDSC. Per l'altra parte dell'imposta il debito fiscale è annullato.

L'imposta riscossa sugli autoveicoli può influire sulle condizioni di concorrenza sul mercato interno. È quindi importante evitare che le persone che utilizzano autoveicoli imposti subiscano un significativo svantaggio rispetto alle persone che utilizzano autoveicoli comparabili nell'ambito della destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea. Per tale motivo, la possibilità, che già esiste nel diritto doganale vigente, di riscuotere proporzionalmente i tributi doganali in determinati casi nell'ambito della destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea è estesa all'imposta sugli autoveicoli. Il Consiglio federale disciplina le modalità precise a livello di ordinanza, tenendo conto dello scopo d'impiego e della durata di utilizzo delle merci.

L'esenzione completa dall'imposta sugli autoveicoli nell'ambito della destinazione delle merci dell'importazione per l'ammissione temporanea deve rappresentare il caso normale ed essere applicata il più spesso possibile. Un possibile caso di applicazione dell'esigibilità parziale dall'imposta può essere l'ammissione temporanea di autovetture immatricolate all'estero per la fornitura di servizi nel territorio doganale da parte di persone domiciliate all'estero.

L'imposta da pagare parzialmente è calcolata in base alla durata effettiva di utilizzo dell'autoveicolo (cpv. 2). L'importo di tale imposta non può superare l'importo dovuto in caso di importazione definitiva in libera pratica.

Per il resto, si applicano mutatis mutandis i commenti all'articolo 14 D-LTDo.

Art. 24 cpv. 1, 3 e 5 Con la sostituzione, nel capoverso 1, del termine «importatore» con «responsabile delle merci secondo l'articolo 6 lettera i numero 1 LE-UDSC» viene ripresa la terminologia del D-LE-UDSC. Il capoverso 3 è abrogato in quanto la stima, nei limiti del potere di apprezzamento, della base di calcolo è disciplinata all'articolo 22 capoverso 3 D-LE-UDSC. La disposizione del capoverso 5, relativa all'aumento dell'importo imponibile in caso di importazione di autoveicoli incompleti o non finiti, viene precisata e adeguata alla prassi.

Art. 24a

Modifica successiva della controprestazione

L'articolo 2 OIAut prevede che la differenza in meno degli importi d'imposta venga riscossa posticipatamente e la differenza in più venga restituita se la controprestazione per la determinazione dell'imposta sugli autoveicoli, e quindi la base di calcolo dell'imposta, viene modificata entro un anno. Per questa regola stabilita dal Consiglio federale non esiste una norma di delega esplicita nella LIAut. Nel progetto posto in consultazione è stato proposto di rinunciare alle disposizioni sulla modifica successiva della controprestazione. In base ai risultati della consultazione, questa proposta è stata abbandonata e si è invece creata la base legale per la modifica successiva della con-

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troprestazione con il nuovo articolo 24a. L'articolo stabilisce i principi per la riscossione posticipata e la restituzione dell'imposta nonché i termini. Al Consiglio federale compete il disciplinamento delle questioni procedurali, per esempio la dichiarazione delle merci, il tipo di calcolo della riscossione posticipata o della restituzione nonché le prove necessarie.

La mancata osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui al capoverso 2 comporta una sottrazione d'imposta o una messa in pericolo dell'imposta secondo l'articolo 36 o 36a.

Per quanto riguarda i termini, vi è un cambiamento fondamentale rispetto alla regolamentazione di cui all'articolo 2 OIAut. Secondo il disciplinamento vigente, la modifica della controprestazione deve avvenire entro un anno dalla determinazione dell'imposta affinché quest'ultima possa essere riscossa posticipatamente o restituita.

Non è previsto un termine per la presentazione di una notifica corrispondente o di una domanda di restituzione. Con la nuova regolamentazione, si fa riferimento all'anno d'esercizio: per le modifiche della controprestazione nel corso di un anno d'esercizio, la persona soggetta all'imposta deve presentare una dichiarazione delle merci o può presentare una domanda di restituzione all'autorità fiscale, entrambe al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Vengono prese in considerazione solo le modifiche della controprestazione per gli autoveicoli venduti o utilizzati per uso proprio dal responsabile delle merci nel corso dell'anno d'esercizio. In questo modo si impedisce che lo stesso veicolo benefici per anni di modifiche della controprestazione, anche se l'imposizione all'importazione è avvenuta da tempo (p. es. nell'anno X per uno sconto flotta, nell'anno Y per una promozione speciale e nell'anno Z per una vendita di stock = 3 anni d'esercizio con 3 modifiche della controprestazione per lo stesso autoveicolo).

Il riferimento all'anno d'esercizio tiene conto delle condizioni commerciali degli importatori di autoveicoli, che spesso appartengono a un'impresa multinazionale.

Art. 25 cpv. 2 e 3 Il secondo periodo del capoverso 2 è stralciato in quanto non è necessario menzionare espressamente la competenza del Consiglio federale nel disciplinamento dei dettagli.

Il capoverso 3 è abrogato poiché l'assoggettamento
all'imposta è abolito nelle enclavi doganali svizzere (vedi commento all'art. 22). Non è quindi più necessario definire il termine «territorio svizzero».

Art. 29, rubrica, nonché cpv. 2 Viene introdotto un nuovo capoverso 2 che esonera i fabbricanti con una produzione esigua di autoveicoli dall'obbligo di annunciarsi e di presentare un rapporto. In questo modo si riduce l'onere amministrativo sia per le persone soggette all'imposta sia per l'UDSC poiché, in molti casi, non vi sono più dichiarazioni trimestrali prive di contenuto.

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Art. 30 cpv. 7 Analogamente all'articolo 24, la disposizione di questo capoverso, relativa all'aumento dell'importo imponibile in caso di fabbricazione di autoveicoli incompleti o non finiti, viene precisata e adeguata alla prassi.

Art. 31 L'articolo 31 è abrogato. L'elaborazione di statistiche è ora retta dall'articolo 39 nLPD e dalla legge del 9 ottobre 1992244 sulla statistica federale (LStat).

Art. 32­35 Gli articoli 32­35 vengono abrogati in quanto i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 85­87 D-LE-UDSC. Ora è possibile presentare opposizione contro le decisioni d'imposizione dell'UDSC entro un anno. Contro le decisioni su opposizione dell'UDSC può essere fatto ricorso presso l'UDSC entro 60 giorni. Sono soppressi i diversi termini applicabili in base all'organo interno all'UDSC che ha emanato la decisione.

Art. 35a Nell'ottica di un disciplinamento uniforme delle disposizioni penali nei singoli atti normativi di natura fiscale, nel nuovo articolo 35a viene inserito un elenco delle infrazioni fiscali previste dal diritto sull'imposizione degli autoveicoli. Vi figura ora anche la distrazione del pegno fiscale (vedi commento all'articolo 37a).

Le disposizioni penali dei vari atti normativi di natura fiscale (compreso il D-LTDo) vengono armonizzate. Oltre ai seguenti commenti in merito ai singoli articoli si applica per analogia quanto esposto nei commenti alle disposizioni penali del D-LTDo.

Art. 36 La sottrazione d'imposta e la messa in pericolo dell'imposta sono ora disciplinate in due articoli separati. L'articolo 36 riguarda di conseguenza solo la sottrazione d'imposta. La formulazione dell'articolo viene adeguata nell'ottica dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale. Nel capoverso 2, il termine «detenzione» è sostituito con l'espressione «pena detentiva fino a tre anni». Nel capoverso 3 è stabilita una multa massima ridotta pari al triplo dell'imposta sottratta se l'autore ha agito per negligenza. Il concorso di infrazioni è ora disciplinato all'articolo 195 D-LE-UDSC.

Art. 36a L'articolo 36a disciplina la messa in pericolo dell'imposta, attualmente disciplinata all'articolo 36. Dal punto di vista materiale, il contenuto è articolato come l'articolo 36.

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Art. 37 L'articolo è riformulato a livello linguistico nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale.

Art. 37a Gli articoli 56­58 D-LE-UDSC contengono una regolamentazione relativa al pegno applicabile a tutti gli atti normativi di natura fiscale. Pertanto, nel nuovo articolo 37a viene introdotta una disposizione penale per la distrazione del pegno fiscale, in analogia agli altri atti normativi di natura fiscale, ai quali essa corrisponde nel contenuto e nella forma.

Art. 37b Nell'ottica dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale si dichiara punibile il tentativo d'infrazione fiscale.

Art. 37c Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale viene creato un articolo apposito per la definizione delle circostanze aggravanti, finora contenute nell'articolo 36 capoverso 2.

Art. 38 Viste le agevolazioni relative all'obbligo di annunciarsi e di presentare un rapporto ora previste nell'articolo 29, è possibile rinunciare al capoverso 2.

Art. 39 Nel quadro dell'armonizzazione delle disposizioni penali, la disposizione relativa all'inosservanza di prescrizioni d'ordine dell'articolo 39 è stata spostata nel D-LEUDSC (art. 207) e adeguata dal punto di vista linguistico. Il motivo di questo cambiamento è il fatto che la violazione di obblighi procedurali si riferisce alla procedura, la quale non è più disciplinata nel singolo atto normativo di natura fiscale, bensì nel D-LE-UDSC. Per questo motivo l'articolo 39 può essere abrogato.

Art. 40 Cpv. 1 e 3 Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC le disposizioni del titolo decimo D-E-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 40 LIAut al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

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Come per la maggior parte degli altri atti normativi, anche nella LIAut tutte le infrazioni fiscali si prescrivono secondo quanto disposto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA, ovvero, conformemente alla prassi, dopo sette anni245. Un disciplinamento diverso della prescrizione unicamente sulla base dei tributi interessati non sarebbe giustificato e comporterebbe una complicazione nel diritto penale amministrativo.

Art. 41a Vengono inserite due nuove disposizioni transitorie.

Il capoverso 1 dispone che le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge siano concluse secondo il diritto vigente.

Il capoverso 2 riguarda l'abolizione dell'assoggettamento all'imposta nelle enclavi doganali svizzere. Secondo il diritto attuale, per gli autoveicoli importati nel territorio doganale da un'enclave doganale svizzera non viene riscossa l'imposta sugli autoveicoli, in quanto già riscossa al momento dell'importazione in tale enclave. Visto che in futuro gli autoveicoli sono esentati dall'imposta sugli autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere, essi sono assoggettati all'imposta in caso di successiva importazione nel territorio doganale. La disposizione transitoria garantisce che per gli autoveicoli importati nel territorio doganale da un'enclave doganale svizzera dopo l'entrata in vigore della modifica non sia esigibile l'imposta sugli autoveicoli, se questa era già stata pagata in detta enclave conformemente al diritto anteriore.

26. Legge federale del 21 giugno 1996246 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Sostituzione di espressioni Adeguamento alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. In tutta la legge «deposito autorizzato» è sostituito con «deposito fiscale» e «biocarburanti» con «carburanti rinnovabili».

Art. 1a Il capoverso 1 stabilisce che per l'esecuzione della legislazione in materia di imposizione degli oli minerali si applica il D-LE-UDSC nella misura in cui la LIOm non preveda disposizioni derogatorie.

Capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LIOm dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche

245

Cfr. DTF 134 IV 328 (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con l'art. 333 cpv. 6 lett. d CP).

246 RS 641.61

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degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione dell'imposta sugli oli minerali secondo l'allegato 2. Con il capoverso 2 questo aspetto viene chiarito nella LIOm stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LE-UDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LIOm che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dell'imposta sugli oli minerali secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per il capoverso 1 che mantiene la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Art. 2 cpv. 2 lett. j Il campo di applicazione della legge è ampliato, ai fini del controllo del rispetto dell'utilizzo legittimo di merci non soggette all'imposta. Come esempio si può citare un combustibile rinnovabile come il biodiesel: tali merci non sono soggette all'imposta sugli oli minerali quando sono utilizzate come combustibile, ma sono soggette all'imposta quando sono utilizzate come carburante.

Art. 2 cpv. 3 lett. b Il D-LE-UDSC non prevede più il termine «importatore», pertanto la lettera b è abrogata. In relazione alle merci importate tale termine viene sostituito con «debitore fiscale» (cfr. art. 9 lett. a).

Art. 2 cpv. 3 lett. c, d ed e Il depositario autorizzato è ora designato come «titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale». Inoltre, la legge sull'imposizione degli oli minerali usa ora i termini «carburanti rinnovabili» e «combustibili rinnovabili». Ai fini della legge, sono intesi i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti
a partire da biomassa o utilizzando altri agenti energetici rinnovabili. Si citano, a titolo di esempio, il biogas, il bioetanolo, il biodiesel o i carburanti e i combustibili basati sull'elettricità.

Art. 2a Questo articolo conferisce al Consiglio federale la possibilità di designare i carburanti e i combustibili rinnovabili, e quindi anche la necessaria flessibilità per reagire rapidamente agli sviluppi.

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Art. 3 A causa dell'adeguamento terminologico nel D-LE-UDSC, «territorio svizzero» è sostituito da «territorio doganale».

I combustibili rinnovabili non sono soggetti all'imposta sugli oli minerali se vengono utilizzati per la combustione. I carburanti rinnovabili, invece, sono soggetti all'imposta sugli oli minerali se vengono impiegati come carburanti. Poiché la maggior parte delle sostanze rinnovabili, come il biodiesel, può essere utilizzata sia come combustibile sia come carburante, l'utilizzo effettivo ha grande importanza. Deve essere definita una procedura in grado di garantire che dopo la dichiarazione le merci siano utilizzate secondo il loro scopo. Il Consiglio federale determina questa procedura, al fine di garantire la sicurezza fiscale.

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b L'articolo 38 D-LE-UDSC è ora determinante per il sorgere del credito fiscale in caso di importazione. Il capoverso 1 ottiene dunque una nuova struttura. Le lettere a e c sono abrogate. La lettera b diventa lettera a. Gli articoli 27­32 riportati tra parentesi vengono cancellati, in quanto il deposito fiscale è ora disciplinato agli articoli 68 e seguenti D-LE-UDSC e, di conseguenza, non è più necessario un rinvio a questi articoli. La lettera d diventa lettera b.

Nel capoverso 2 lettera b è ora definito il momento in cui sorge il credito fiscale per i combustibili rinnovabili, se sono ceduti o utilizzati come carburanti soggetti all'imposta.

Art. 5 L'UDSC esegue la legge e figura pertanto anche come autorità fiscale.

La base per un indennizzo per le spese è ora creata uniformemente a livello di legge e viene utilizzato unitariamente il termine «indennità di esecuzione». L'ammontare di tale indennità è stabilito in tutti i casi dal Consiglio federale.

Art. 6 L'articolo 6 viene abrogato in quanto i controlli sono disciplinati al titolo sesto D-LEUDSC e l'obbligo di collaborazione dall'articolo 82 della stessa legge.

Art. 7 L'articolo 7 è abrogato poiché l'assistenza amministrativa è disciplinata nel titolo nono D-LE-UDSC.

Art. 8 L'articolo può essere abrogato poiché un simile disciplinamento relativo alla salvaguardia dei segreti d'affari e di fabbricazione è ora ancorato nell'articolo 191 D-LEUDSC.

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Art. 9 lett. a e b Il termine «importatore» in relazione alle merci importate è sostituito con «debitore fiscale» secondo la terminologia dell'articolo 40 capoverso 1 D-LE-UDSC.

Il termine «depositario autorizzato» è sostituito da «titolare di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale».

Art. 10 L'articolo 10 viene abrogato in quanto la successione fiscale è disciplinata negli articoli 42­45 D-LE-UDSC.

Art. 11 Si rinuncia alla responsabilità solidale del liquidatore come anche degli organi di una persona giuridica e pertanto l'articolo viene abrogato.

Art. 12 cpv. 3 Questo nuovo capoverso crea la base necessaria per stabilire aliquote forfetarie nel traffico turistico e si orienta all'articolo 16 capoverso 1 LD.

La possibilità di stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative corrisponde a quella prevista dall'articolo 8 D-LTDo. Un riferimento a questa disposizione non è tuttavia opportuno. Dopo la revisione totale della LD, gli atti normativi di natura fiscale si collocano sullo stesso rango della legge quadro (D-LE-UDSC). Ciò impone la creazione di una corrispondente base nel pertinente atto normativo, nel presente caso la LIOm.

Art. 16 L'articolo 16 viene abrogato in quanto la riscossione degli emolumenti è disciplinata nel titolo dodicesimo D-LE-UDSC.

Art. 18 e 18a La revisione totale dell'articolo 18 e l'introduzione del nuovo articolo 18a contribuiscono a migliorare la trasparenza e la leggibilità delle disposizioni concernenti la restituzione dell'imposta sugli oli minerali. Non cambia nulla per quanto riguarda l'entità materiale delle attuali fattispecie di restituzione. Tuttavia, le disposizioni del nuovo capoverso 4 comportano un trasferimento di competenze. Secondo il diritto vigente, infatti, le fattispecie di restituzione menzionate rientrano nella competenza del DFF, mentre ora la competenza passa al Consiglio federale.

Per le disposizioni relative all'importo della restituzione, alla procedura di restituzione e agli interessi, finora contenute nell'articolo 18, viene creato uno specifico articolo 18a. Dal punto di vista materiale non cambia nulla, segnatamente la competenza per la determinazione dell'importo della restituzione rimane al DFF.

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Art. 19 L'articolo 19 viene abrogato in quanto la dichiarazione fiscale è disciplinata nel titolo secondo D-LE-UDSC.

Art. 20 La periodicità delle dichiarazioni è ora retta dall'articolo 13 capoverso 3 D-LE-UDSC.

L'articolo 20 viene pertanto abrogato.

Art. 20a

Miscele di carburanti e combustibili

Con questa base il Consiglio federale può prescrivere la procedura di dichiarazione per le miscele di carburanti e combustibili.

Inoltre, esso può disciplinare la procedura di rettifica fiscale mediante anticipazione per i combustibili rinnovabili non soggetti all'imposta sugli oli minerali o anche per i carburanti beneficianti di agevolazioni fiscali. In questo modo, da un lato il commercio di combustibili non tassati non viene limitato mediante regolamentazioni dell'imposizione e dall'altro l'attuazione delle misure richieste viene facilitata senza tuttavia compromettere la sicurezza fiscale.

L'anticipazione è calcolata sulla base del combustibile o del carburante fossile a cui è miscelato il combustibile o il carburante rinnovabile. Se la miscela viene successivamente immessa in consumo, l'intera quantità è tassata all'aliquota d'imposta del combustibile o del carburante fossile.

La procedura di anticipazione è già applicata in relazione alla promozione dei biocarburanti; è dunque testata e si è dimostrata una soluzione pragmatica.

Art. 21­26 Gli articoli 21­26 vengono abrogati in quanto l'imposizione, l'esigibilità, la garanzia, la riscossione posticipata, la restituzione, la prescrizione e il condono nonché i depositi fiscali sono retti dal titolo terzo D-LE-UDSC.

Viene eliminata la disposizione che prevede la restituzione d'ufficio di un'imposta quando durante un controllo successivo o un controllo aziendale viene accertato che era stata riscossa a torto. La correzione dell'imposizione deve ora essere fatta valere entro il termine di opposizione di un anno.

Art. 27­32 Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni di principio riguardo al deposito fiscale sono rette dall'articolo 69 D-LE-UDSC. Gli articoli 27­32 sono pertanto abrogati.

Le disposizioni speciali saranno disciplinate in futuro nell'ordinanza d'esecuzione del D-E-UDSC.

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Art. 33 Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni fondamentali in materia di statistica sono rette dall'articolo 39 nLPD e dalla LStat.

Un articolo separato nel presente atto appare quindi superfluo e l'articolo 33 è pertanto abrogato.

Art. 34, 35 e 37 Gli articoli 34, 35 e 37 vengono abrogati in quanto le disposizioni relative alla protezione giuridica sono disciplinate nel titolo quinto capitolo 2 D-LE-UDSC.

Sezione 9 Le disposizioni penali vengono adeguate nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale. L'importo della multa in caso di sottrazione d'imposta e messa in pericolo dell'imposta per negligenza ammonta ora al triplo dell'imposta interessata. Le fattispecie particolari di messa in pericolo dell'imposta sono mantenute.

Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 42 LIOm al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento ha dunque valore puramente dichiarativo.

Nel quadro dell'armonizzazione delle disposizioni penali, la disposizione relativa all'inosservanza di prescrizioni d'ordine dell'articolo 41 è stata spostata nel D-LEUDSC (art. 207) e adeguata dal punto di vista linguistico. Il motivo di questo cambiamento è il fatto che la violazione di obblighi procedurali si riferisce alla procedura, la quale non è più disciplinata nel singolo atto normativo di natura fiscale, bensì nel DLE-UDSC. Per questo motivo l'articolo 41 può essere abrogato.

Come per la maggior parte degli altri atti normativi, anche nella LIOm tutte le infrazioni fiscali si prescrivono secondo quanto disposto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA, ovvero, conformemente alla prassi, dopo sette anni247. Un disciplinamento diverso della prescrizione unicamente sulla base dei tributi interessati non sarebbe giustificato e comporterebbe una complicazione nel diritto penale amministrativo Si applica inoltre per analogia quanto esposto nei commenti alle disposizioni penali del D-LTDo.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Per motivi di certezza
del diritto, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge sono concluse, dal punto di vista formale e materiale, secondo il diritto vigente.

247

Cfr. DTF 134 IV 328 (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con l'art. 333 cpv. 6 lett. d CP).

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27. Legge del 23 dicembre 2011248 sul CO2 Art. 13 cpv. 5 Vengono ora indicati i riferimenti ai corrispondenti articoli del D-E-UDSC.

Art. 30 lett. a L'obbligo di dichiarazione è ora disciplinato nel D-LE-UDSC, quindi il riferimento viene adeguato.

Art. 33 Capoversi 1 e 2: sono adeguati anche i rimandi all'altro diritto applicabile.

Capoverso 3: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della legge sul CO2 dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto.

In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione della tassa sul CO2 secondo l'allegato 2. Per chiarire questo aspetto nella legge sul CO2 stessa, nell'articolo 33 viene aggiunto un terzo capoverso, che rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­ 217 D-LE-UDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 3 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella legge sul CO2 che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione della tassa sul CO2 secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LEUDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 3, ma non per i capoversi 1 e 2 che mantengono la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Art. 38 Ora viene utilizzato il termine «indennità di esecuzione». Pertanto anche qui «costi di esecuzione» è sostituito.

248

RS 641.71

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Art. 38a

Indennità per l'esecuzione

Al fine di armonizzare le imposte di consumo e le tasse d'incentivazione riscosse dall'UDSC, l'ammontare dell'indennità di esecuzione per la tassa d'incentivazione sul CO2 è in futuro stabilito dal Consiglio federale.

Art. 45 cpv. 3 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato nell'articolo 195 D-LE-UDSC e il capoverso 3 è pertanto abrogato.

28. Legge del 19 dicembre 1997249 sul traffico pesante (LTTP) Art. 2a In analogia alla legge sui tributi doganali, l'articolo 2a stabilisce che il D-LE-UDSC si applica nella misura in cui la LTTP non preveda disposizioni derogatorie.

Capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LTTP dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione della tassa sul traffico pesante secondo l'allegato 2. Con il capoverso 2 questo aspetto viene chiarito nella LTTP stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LE-UDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LTTP che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione della tassa sul traffico pesante secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per i capoversi 1 e 3 che mantengono la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Capoverso 3: le disposizioni del D-LE-UDSC che trattano le tematiche della dichiarazione delle merci e della riscossione dei tributi si applicano, per analogia, alla LTTP.

Nel presente caso non si tratta di merci soggette all'imposta bensì dell'utilizzazione delle strade pubbliche.

249

RS 641.81

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Art. 2b Nel capoverso 1 si precisa che l'UDSC è responsabile dell'esecuzione della LTTP.

Finora mancava un simile articolo sulla competenza. Il capoverso 2 disciplina l'indennità di esecuzione delle autorità coinvolte nell'esecuzione della LTTP. Al fine di armonizzare le imposte di consumo e le tasse d'incentivazione riscosse dall'UDSC, l'ammontare dell'indennità di esecuzione è in futuro stabilito dal Consiglio federale.

Art. 11 cpv. 1, 3 e 4 L'attuale capoverso 1 prevede l'obbligo, da parte della persona assoggettata al pagamento della tassa, di collaborare alla determinazione della prestazione chilometrica.

Tale obbligo è ora coperto dall'articolo 82 capoverso 1 D-LE-UDSC. Ai sensi di questo articolo, i partecipanti alla procedura devono collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti, affinché l'UDSC possa effettuare l'imposizione in modo completo e corretto. L'obbligo di collaborazione va dunque stralciato dall'articolo 11 capoverso 1 LTTP. Al suo posto viene inserito l'obbligo di determinare manualmente o elettronicamente tale prestazione. Ciò comprende anche il rilevamento corretto delle indicazioni relative al rimorchio trainato.

Il capoverso 3 si riferisce all'imposizione d'ufficio in mancanza di dati sufficienti.

L'articolo 2a capoverso 2 LTTP rinvia a un'applicazione per analogia delle disposizioni del D-LE-UDSC. L'articolo 22 capoverso 3 D-LE-UDSC prevede un'imposizione entro i limiti del potere di apprezzamento dell'UDSC se le merci non sono state dichiarate o lo sono state solo in parte oppure se vi sono dubbi sull'esattezza della dichiarazione. Applicare per analogia questa disposizione significa che l'UDSC, se dispone di una base di dati insufficiente o dubbia per determinare la prestazione chilometrica assoggettata alla tassa, provvede all'imposizione entro i limiti del suo potere di apprezzamento. Il capoverso 3 può pertanto essere abrogato.

Il capoverso 4 è inserito nella LTTP tramite l'atto modificatore della nuova legge sulla protezione dei dati250. In esso si concede la competenza di emanare decisioni individuali automatizzate nell'ambito delle tasse sul traffico pesante per stabilire l'importo della tassa. Poiché questa competenza è superflua e l'articolo 78 D-LE-UDSC fornisce una competenza di base sufficiente per le decisioni automatizzate nell'ambito della tassa
sul traffico pesante, il capoverso 4 può essere abrogato.

Art. 13 L'articolo è abrogato. In futuro la prescrizione secondo cui la riscossione della tassa deve avvenire almeno una volta all'anno sarà disciplinata a livello di ordinanza. La relativa base è costituita dall'articolo 16 capoverso 1 lettera b D-LE-UDSC.

Art. 14 I pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi sono disciplinati negli articoli 51 e seguenti D-LE-UDSC. La loro regolamentazione nella 250

All. 1 n. 53 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, FF 2020 6695.

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LTTP è superflua. La competenza del Consiglio federale di emanare procedure semplificate, prevista attualmente al capoverso 1, deve essere mantenuta. Essa è tuttavia limitata alla determinazione dei chilometri percorsi e alla dichiarazione.

Per quanto concerne la garanzia dei crediti fiscali nonché la parificazione delle decisioni passate in giudicato alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 e seguenti LEF si applicano, secondo il nuovo articolo 2a capoverso 1, gli articoli 51, 52 e 62 capoverso 3 D-LE-UDSC. Il rinvio contenuto nell'articolo 14 capoverso 2 è quindi superfluo. Viene pertanto a cadere anche la suddivisione dell'articolo in capoversi.

Art. 15 La prescrizione del credito fiscale è ora retta interamente dall'articolo 50 D-LEUDSC. Viene abolito il rimborso di un indebito entro il termine di prescrizione. La correzione dell'imposizione deve in ogni caso essere fatta valere imperativamente entro il termine di opposizione. L'articolo 15 viene pertanto abrogato.

Art. 16 L'assistenza amministrativa nazionale è disciplinata nell'articolo 171 D-LE-UDSC e pertanto l'articolo può essere abrogato.

Art. 17 Nell'ottica dell'armonizzazione, l'articolo 17, che disciplina il condono della tassa, viene abrogato. La procedura del condono è disciplinata nell'articolo 53 D-LE-UDSC.

Art. 18 La competenza per l'utilizzo dei dati acquisiti a scopi statistici può essere abolita. Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni fondamentali in materia di statistica sono rette dall'articolo 39 nLPD e dalla LStat.

Art. 22 L'articolo 22 viene adattato nel quadro dell'emanazione del D-LE-UDSC. Il perseguimento e il giudizio di infrazioni avvengono conformemente alla DPA. La responsabilità compete all'UDSC.

Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 22 LTTP al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

Questo rinvio vale per tutte le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC e dunque anche per il concorso di infrazioni secondo l'articolo 195 D-LE-UDSC.

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Art. 23 La protezione giuridica è disciplinata nel titolo quinto capitolo 2 D-LE-UDSC. Il termine di opposizione contro le decisioni d'imposizione dell'UDSC è di un anno (art. 85 D-LE UDSC). Contro le decisioni su opposizione dell'UDSC può essere fatto ricorso presso l'UDSC entro 60 giorni (art. 87 D-LE UDSC). Sono soppressi i diversi termini applicabili in base all'organo interno all'UDSC che ha emanato la decisione.

L'articolo 23 deve essere abrogato, ad esclusione del capoverso 1: visto che l'esecuzione della LTTP è stata in parte delegata ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale devono continuare a essere impugnabili dinanzi all'UDSC. Tuttavia, il termine per i rimedi giuridici viene uniformato e quindi aumentato a 60 giorni.

Art. 25a

Disposizione transitoria della modifica del ...

La disposizione transitoria assicura che le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge vengano concluse secondo il diritto vigente. L'applicazione parallela del vecchio e del nuovo diritto, temporalmente e materialmente limitata, garantisce la certezza del diritto delle parti.

29. Legge del 21 giugno 1932251 sull'alcool (LAlc) Art. 1 L'articolo è ora suddiviso in tre capoversi, ma il contenuto rimane invariato. Viene inoltre aggiunto un quarto capoverso che funge da disposizione di raccordo nella LAlc e crea trasparenza per quanto riguarda il diritto transitorio del D-LE-UDSC.

Il capoverso 2 stabilisce l'applicabilità del D-LE-UDSC e sostituisce la riserva generale della legislazione sulle dogane. In questo modo il D-LE-UDSC è sempre applicabile nella misura in cui la LAlc non preveda diposizioni derogatorie o complementari. A sua volta, l'articolo 8 lettera c D-LE-UDSC prescrive che all'UDSC compete la riscossione dell'imposta sule bevande distillate.

Capoverso 4: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LAlc dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione dell'imposta sulle bevande distillate secondo l'allegato 2. Con il capoverso 4 questo aspetto viene chiarito nella LAlc stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LEUDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il 251

RS 680

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capoverso 4 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LAlc che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dell'imposta sulle bevande distillate secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 4, ma non per i capoversi 1­3 che mantengono la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Art. 7 cpv. 2 e 3 Le misure di controllo sono ampiamente disciplinate nel D-LE-UDSC (art. 82 seg. e art. 90 segg.). Nella concessione possono essere sempre stabilite ulteriori misure di controllo. Il capoverso 2 è pertanto adeguato e il capoverso 3 abrogato.

Art. 23 La riscossione dei tributi è disciplinata nel titolo terzo D-LE-UDSC, che comprende in particolare il sorgere del debito fiscale, l'esigibilità e l'esecutività, gli interessi e la prescrizione. Questo articolo viene pertanto abrogato.

Art. 28 cpv. 2 e 3 Il capoverso 2 crea la base necessaria per stabilire aliquote forfetarie nel traffico turistico e per gli invii importati destinate a privati. In riferimento al traffico turistico si orienta all'articolo 16 capoverso 1 LD.

La possibilità di stabilire aliquote forfetarie e limitazioni quantitative corrisponde a quella prevista dall'articolo 8 D-LTDo. Un riferimento a questa disposizione non è tuttavia opportuno. Dopo la revisione totale della LD, gli atti normativi di natura fiscale si collocano sullo stesso rango della legge quadro (D-LE-UDSC). Ciò impone la creazione di una corrispondente base nel pertinente atto normativo, nel presente caso la LAlc. Così come nel traffico turistico, l'estensione dell'aliquota forfetaria agli invii importati destinati a privati agevola lo sdoganamento e quindi l'importazione.

Il nuovo capoverso 3 garantisce che le bevande distillate siano importate in esenzione da imposta se si verificano le fattispecie per l'esenzione da dazio secondo il D-LTDo.

Art. 31bis Ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 Cost. la cerchia dei contribuenti deve essere, nelle linee essenziali, disciplinata
nella legge medesima.

Art. 32 cpv. 3 lett. b La rinuncia alla prestazione di garanzia e la limitazione quantitativa sono eliminate.

Se necessario, saranno disciplinate nell'autorizzazione d'impiego.

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Art. 34 L'intero articolo deve essere abrogato.

Gli articoli 65 e 69 D-LE-UDSC contengono disposizioni di validità generale riguardo alle condizioni per l'autorizzazione e alla gestione dei depositi doganali e dei depositi fiscali. Esse prevalgono rispetto alle disposizioni di legge speciali dell'articolo 34 capoversi 2 e 3 LAlc. Inoltre, l'articolo 1 capoverso 2 rinvia ora al D-LE-UDSC. L'articolo 34 è pertanto superfluo.

Le disposizioni speciali saranno disciplinate in futuro nell'ordinanza d'esecuzione del D-LE-UDSC.

Art. 35 Si rimanda al commento all'articolo 7. Questo articolo può essere abrogato.

Art. 36 Le disposizioni di legge speciali per il rimborso in caso di esportazione sono abrogate e saranno disciplinate a livello di ordinanza. Sulla scorta della corrispondente prescrizione al capoverso 2, i capoversi 3­5 possono essere abrogati.

Art. 44 cpv. 1 e 71 L'articolo 44 capoverso 1 definisce il prodotto netto dell'imposta sulle bevande distillate. Ciò costituisce la base per le parti devolute a Confederazione e Cantoni secondo l'articolo 131 capoverso 3 Cost. Ora l'importo e il contenuto dell'indennità di esecuzione dell'UDSC sono stabiliti dal Consiglio federale.

Capo sesto (art. 46­48) Il diritto di pegno legale è disciplinato per tutti i tributi nell'articolo 57 e seguenti D-LE-UDSC. Gli articoli 46­48 possono pertanto essere abrogati.

Capo settimo (art. 49­51) La protezione giuridica è disciplinata sulla base del titolo quinto capitolo 2 D-LEUDSC. Il termine di opposizione contro le decisioni d'imposizione dell'UDSC è di un anno (art. 85 D-LE UDSC). Contro le decisioni su opposizione dell'UDSC può essere fatto ricorso presso l'UDSC entro 60 giorni (art. 87 D-LE UDSC). Sono soppressi i diversi termini applicabili in base all'organo interno all'UDSC che ha emanato la decisione. Gli articoli 49­51 possono pertanto essere abrogati.

Art. 52 L' articolo elenca le fattispecie di reato. Si rileva che la competenza per l'esecuzione spetta, come finora, sia all'UDSC sia ai Cantoni (art. 57 cpv. 2).

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Art. 53 e 54 Sono stati riformulati gli elementi qualificanti. Le espressioni «per mestiere» e «per abitudine» sono sostituite dalle «circostanze aggravanti» secondo l'articolo 56c.

L'articolo 54 è suddiviso in due nuovi articoli che disciplinano rispettivamente la fattispecie della sottrazione dell'imposta e quella della messa in pericolo dell'imposta.

Art. 56a e 58a Diversamente da altri atti normativi, in questo caso la multa non può essere commisurata al valore della merce (valore della bevanda distillata); nella maggior parte dei casi il valore è troppo esiguo a questo scopo. Fatta eccezione per modifiche di carattere redazionale e lo stralcio del secondo periodo dell'articolo 58a, l'articolo 56a corrisponde all'attuale articolo 58a, che viene quindi abrogato.

Art. 56b Ai fini dell'armonizzazione dei disposti normativi di natura fiscale, il tentativo di infrazione fiscale è dichiarato punibile.

Art. 58 Nel quadro dell'armonizzazione delle disposizioni penali, la disposizione relativa all'inosservanza di prescrizioni d'ordine dell'articolo 58 è stata spostata nel D-LEUDSC (art. 207) e adeguata dal punto di vista linguistico. Il motivo di questo cambiamento è il fatto che la violazione di obblighi procedurali si riferisce alla procedura, la quale non è più disciplinata nel singolo atto normativo di natura fiscale, bensì nel D-LE-UDSC. Per questo motivo l'articolo 58 può essere abrogato.

Art. 59 cpv. 1 e 3 Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 59 LAlc al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

Come per la maggior parte degli altri atti normativi, anche nella LAlc tutte le infrazioni fiscali si prescrivono secondo quanto disposto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA, ovvero, conformemente alla prassi, dopo sette anni252. Un disciplinamento diverso della prescrizione unicamente sulla base dei tributi interessati non sarebbe giustificato e comporterebbe una complicazione nel diritto penale amministrativo. Nel diritto vigente la prescrizione delle infrazioni contro le prerogative della Confederazione (attuali art. 52 e 53) è già retta dall'articolo 11 capoverso 2 DPA.

252

Cfr. DTF 134 IV 328 (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con l'art. 333 cpv. 6 lett. d CP).

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Art. 59a­60 Le disposizioni penali relative alle infrazioni commesse nell'azienda secondo l'articolo 59a e il concorso di infrazioni secondo l'articolo 59b sono ora disciplinati negli articoli 194 e 195 D-LE-UDSC e possono dunque essere abrogati. Visto il rinvio, nell'articolo 59 capoverso 3, alla prescrizione dell'azione penale secondo l'articolo 11 capoverso 2 DPA, anche l'articolo 60 può essere abrogato.

Art. 62­63 Entrambi questi articoli poggiano ancora sulla riscossione delle imposte da parte dell'ex Regìa federale degli alcool253 (RFA) quale persona giuridica indipendente.

Questa è però stata integrata nell'AFD il 1° gennaio 2018. L'articolo 60 D-LE-UDSC disciplina in modo uniforme la riscossione posticipata dei tributi. Questi articoli possono pertanto essere abrogati.

Capo nono (art. 65­69) Gli articoli 65­69 devono essere abrogati.

L'esecuzione è ora disciplinata negli articoli 62 e seguente D-LE-UDSC. L'ordine di prestare garanzia è oggetto dell'articolo 56 D-LE-UDSC. La riscossione posticipata e il condono di tributi sono ora disciplinati secondo una sistematica diversa (art. 60 seg.

D-LE-UDSC). Occorre segnalare che l'articolo 61 D-LE-UDSC disciplina il condono dei tributi in modo più restrittivo rispetto all'attuale articolo 69 LAlc. La semplice prova che la merce gravata da un tributo è andata perduta non è più sufficiente per il condono.

Art. 70 Questa regolamentazione si basava anche sulla particolarità che l'imposta sulle bevande distillate era riscossa dalla ex RFA quale organizzazione indipendente. È pertanto diventata obsoleta e deve essere abrogata.

Art. 71 Con il capoverso 1 l'UDSC riprende dalla RFA l'esecuzione della LAlc. L'indennizzo per le spese di esecuzione era finora ancorato nell'ordinanza sull'alcol. Ora viene utilizzato unitariamente il termine «indennità di esecuzione», il cui ammontare è stabilito in tutti i casi dal Consiglio federale. Il nuovo capoverso 2 crea la necessaria base legale.

Art. 73 L'assistenza amministrativa (nazionale e internazionale) è disciplinata negli articoli 171 e seguenti D-LE-UDSC e l'articolo deve pertanto essere abrogato.

253

La RFA è stata integrata nell'ex AFD il 1° gennaio 2018.

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Art. 75 L'articolo può essere abrogato in quanto la legge sul personale federale contiene già una disposizione corrispondente (art. 22 cpv. 1).

Art. 77a Per motivi di certezza del diritto, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge sono concluse, dal punto di vista formale e materiale, secondo il diritto vigente.

30. Legge del 21 giugno 1932254 sull'alcool nella versione della modifica del 30 settembre 2016255 Art. 71 L'articolo 71 è già stato oggetto della modifica del 30 settembre 2016256, non ancora entrata in vigore.

Occorre evitare che l'articolo 71 abrogato con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC venga nuovamente posto in vigore con una futura ordinanza sull'entrata in vigore parziale della modifica del 30 settembre 2016 della legge sull'alcool.

Per questo motivo l'articolo 71 nella versione della modifica del 30 settembre 2016 deve essere abrogato.

31. Legge federale del 21 marzo 2003257 sull'energia nucleare Art. 72 cpv. 5, primo e terzo periodo Le designazioni «organi d'inchiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» e «organi doganali» sono sostituite con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)» e «UDSC».

Art. 100 cpv. 3 Modifica della designazione «organi doganali» in «UDSC».

254 255 256 257

RS 680 RU 2017 777 RU 2017 777 RS 732.1

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32. Legge del 24 giugno 1902258 sugli impianti elettrici (LIE) Art. 25b Questa disposizione fa riferimento all'articolo 110 D-LE-UDSC. Con la rapida diffusione del commercio online vengono importati piccoli invii di valore esiguo che non sono conformi alla LIE. Questi non possono accedere al mercato svizzero e devono pertanto essere distrutti in una procedura semplificata.

Art. 25c L'articolo 112 D-LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell'UDSC la possibilità di effettuare ordinazioni con un nome fittizio. Scopo di queste ordinazioni è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera e contribuire in questo modo a proteggere la popolazione da merci non conformi. Negli ambiti in cui il controllo delle merci al confine e all'interno del Paese viene svolto da autorità diverse, non sarebbe comprensibile riservare questa competenza unicamente ai collaboratori dell'UDSC. Per quanto riguarda i prodotti elettrici, all'interno del Paese l'autorità di controllo competente per la sorveglianza del mercato è principalmente l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e in parte (segnatamente nel campo di applicazione dell'ordinanza del 25 novembre 2015259 sulla compatibilità elettromagnetica [OCEM]) l'UFCOM (cfr. art. 21 n. 2 LIE e art. 24 OCEM). Queste autorità lavorano in stretta collaborazione con l'UDSC, fornendosi supporto reciproco.

Le competenze dell'ESTI sono rette dall'articolo 21 numero 2 in combinato disposto con l'articolo 3 LIE nonché dall'articolo 2 capoverso 1 lettere a, e ed f dell'ordinanza ESTI del 7 dicembre 1992260. Per quanto riguarda l'articolo 21 numero 2 LIE occorre rilevare che al momento dell'emanazione della LIE nel 1902, le «macchine» ivi menzionate erano gli unici prodotti esistenti a quel tempo. È comprensibile quindi che il legislatore di allora non abbia parlato di prodotti; il contrassegno di sicurezza dell'ESTI per prodotti elettrici a bassa tensione fu introdotto solo successivamente, quando questi prodotti arrivarono nelle economie domestiche. In base a un'interpretazione moderna dell'articolo 21 numero 2 LIE il termine «macchine» comprende anche prodotti elettrici a bassa tensione. Oggi non ha però più alcun senso utilizzare questo termine obsoleto, anche perché con «macchine» si intende comunemente tutto ciò che rientra nella direttiva relativa alle macchine, che per la parte elettrica rinvia (parzialmente) alla direttiva 2014/35/UE261 (direttiva bassa tensione o direttiva LVD).

258 259 260 261

RS 734.0 RS 734.5 RS 734.24 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

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Per conoscere cosa rientra nel termine di prodotti elettrici occorre, in assenza di definizione nella LIE, fare riferimento al diritto di rango superiore, segnatamente alla direttiva bassa tensione e alla direttiva 2014/34/UE262 (direttiva ATEX), dove sono designati come apparecchiature o apparecchi elettrici. La disposizione riguarda quindi prodotti che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 25 novembre 2015263 sui prodotti elettrici a bassa tensione o dell'ordinanza del 25 novembre 2015264 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

La nuova disposizione consente alle autorità di controllo e ai loro collaboratori di esaminare i prodotti elettrici consegnati o destinati a essere consegnati in Svizzera, al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e di evitare malfunzionamenti. Come nella maggior parte degli ambiti, anche i prodotti elettrici vengono in buona parte commercializzati online. Ciò impedisce ai consumatori (e all'autorità di controllo) di visionare i prodotti fisici prima dell'acquisto. I prodotti sono sottratti alla sorveglianza dell'autorità di controllo fino al momento in cui vengono segnalati da un consumatore o da un concorrente a causa di un malfunzionamento oppure fino al momento in cui vengono acquistati e verificati dall'autorità di controllo stessa. Per l'acquisto e la verifica di un prodotto l'autorità di controllo deve identificarsi come tale nei confronti dell'offerente. Se un'autorità di controllo si identifica a priori, è semplice per il commerciante online astenersi dall'invio adducendo il «casuale» ritiro del prodotto dall'offerta il giorno stesso. Se è noto che l'ordinazione proviene dall'autorità di controllo, viene inviato un prodotto conforme (cosiddetto «golden sample»). I controlli a campione previsti dalla legge falliscono così il loro scopo.

Tuttavia, è compito dell'UDSC e delle autorità di controllo, come l'ESTI e l'UFCOM, assicurare che anche con questa forma commerciale sia garantita la sicurezza ed evitato il rischio di malfunzionamento a danno dei consumatori svizzeri. Un rischio può però essere constatato solo se è possibile verificare effettivamente i prodotti commercializzati. A questo scopo è spesso necessario agire tempestivamente. Non
sarebbe opportuno dovere attendere il verificarsi di un malfunzionamento o l'intercettazione casuale di un campione da parte dell'UDSC prima di poter ritirare tali prodotti dal mercato. L'identità fittizia deve pertanto potere essere utilizzata allo scopo di acquistare un prodotto ancora da controllare. La simulazione riguarderebbe quindi solo l'identità dell'acquirente in quanto autorità. Al di fuori di un procedimento penale e considerato il possibile rischio per la salute, questo modo di procedere è proporzionato: l'ingerenza nel principio della buona fede nei rapporti d'affari è esigua. A esso si contrappone il possibile rischio concreto per la sicurezza dei consumatori come interesse preponderante.

Nell'ambito degli agenti terapeutici il Parlamento ha già approvato una disposizione analoga (art. 66 cpv. 3 LATer). Tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019.

262

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

263 RS 734.26 264 RS 734.6

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Anche l'articolo 14 del nuovo regolamento (UE) 2019/1020265 prevede che gli organi d'esecuzione degli Stati membri abbiano la competenza di effettuare acquisti fittizi.

Capoverso 1: l'ordinazione sotto nome fittizio, da parte di organi di controllo statali, di prodotti è tuttavia una questione delicata sotto il profilo del principio della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all'articolo 66 capoverso 3 LATer, l'ordinazione effettuata con un nome fittizio deve essere pertanto consentita solo se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

Il capoverso 2 assicura che la persona interessata venga informata in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio non appena gli organi d'esecuzione sono entrati in possesso della merce. Tale informazione consente alla persona di opporsi alla misura eventualmente ordinata dagli organi d'esecuzione. Questo è dettato dal diritto di essere sentiti sancito dall'articolo 29 capoverso 2 Cost., che garantisce, tra l'altro, che tale persona ha diritto di richiedere mezzi di prova o consultare gli atti.

33. Legge federale del 19 dicembre 1958266 sulla circolazione stradale nella versione della modifica del 18 dicembre 2020267 (D-LCStr) Art. 25 cpv. 2 lett. f La lettera f è stata adeguata linguisticamente alla nuova terminologia del D-LEUDSC. La designazione «delle dogane» è modificata in «dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 27 cpv. 2, primo periodo Il primo periodo del capoverso 2 viene adeguato linguisticamente alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La designazione «dogane» è modificata in «UDSC».

Art. 89e lett. b268 L'articolo 89e lettera b disciplina l'accesso dell'UDSC, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC).

La lettera b è adeguata alla nuova terminologia del D-LE-UDSC. La modifica qui proposta dell'articolo 89e lettera b D-LCStr si basa sul testo di legge che il Parlamento ha adottato il 18 dicembre 2020 nell'ambito del progetto concernente la modifica della legge sul contrassegno stradale269.

265

266 267 268 269

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

RS 741.01 FF 2020 8799 Nella versione della modifica del 18 dicembre 2020, FF 2020 8799.

FF 2020 8799

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La designazione «Amministrazione federale delle dogane» è sostituita da «UDSC».

Vengono inoltre precisati l'accesso mediante le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC nonché gli scopi dell'accesso.

Le seguenti funzioni dell'UDSC possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati del SIAC: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto UDSC», «coordinamento degli impieghi», «competenza di controllo», «controllo aziendale», «analisi dei rischi», «perseguimento penale» e «tributi» (vedi commento alle funzioni nell'allegato 1 D-LE-UDSC).

La presente modifica dell'articolo 89e lettera b D-LCStr nella versione della modifica del 18 dicembre 2020 deve essere coordinata con il progetto di modifica del 17 novembre 2021270 della legge sulla circolazione stradale (di seguito: progetto LCStr), attualmente discusso in Parlamento.

Con il progetto LCStr sono modificate le disposizioni concernenti l'accesso al sistema SIAC mediante procedura di richiamo. Nell'articolo 89e lettera a D-LCStr (versione del progetto LCStr) è sancito espressamente che le autorità e i servizi autorizzati al trattamento dei dati secondo l'articolo 89d LCStr possono accedere ai dati mediante procedura di richiamo. Questa nuova formulazione riguarda direttamente anche il trattamento dei dati nel SIAC da parte dell'UDSC, finora disciplinato nell'articolo 89e lettera b LCStr (cfr. art. 89e lett. b nella versione della modifica del 18 dicembre 2020271). Per evitare sovrapposizioni, il progetto LCStr adegua dunque anche l'articolo 89e lettera b D-LCStr. Alcuni degli scopi enunciati nella lettera b relativi all'accesso dell'UDSC mediante procedura di richiamo sono eliminati da questa lettera, poiché ora contemplati dall'articolo 89e lettera a in combinato disposto con l'articolo 89d lettere e ed f D-LCStr. Si tratta del «controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 1996272 sull'imposizione degli autoveicoli» e della «riscossione della tassa sul traffico pesante».

Il diverso contenuto della modifica dell'articolo 89e lettera b D-LCStr nei due progetti richiede un opportuno coordinamento. Occorre garantire che la versione del progetto che entra in vigore più tardi non «sovrascriva» le modifiche dell'altro progetto, ma piuttosto che integri la versione precedente. Di seguito è riportata
la formulazione che, nell'ottica attuale, dovrebbe avere l'articolo 89e lettera b D-LCStr nel progetto che entra in vigore più tardi. Con il recepimento delle modifiche dei due progetti summenzionati, il contenuto dell'articolo 89e lettera b D-LCStr deve rimanere uguale, indipendentemente dall'ordine dell'entrata in vigore.

Sono possibili le seguenti varianti: a.

il D-LE-UDSC entra in vigore prima del progetto di modifica del 17 novembre 2021 della legge federale sulla circolazione stradale.

In questo caso l'articolo 89e lettera b D-LCStr nella versione del progetto di modifica del 17 novembre 2021 della legge sulla circolazione stradale deve

270

FF 2021 3027; vedi anche messaggio del 17 novembre 2021 concernente la modifica della legge federale sulla circolazione stradale, FF 2021 3026, in particolare 63 seg.

271 FF 2020 8799 272 RS 641.51

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essere integrato con le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC menzionate di seguito (in sostituzione di «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini») e precisato in riferimento agli scopi.

Il tenore dell'articolo 89e lettera b D-LCStr nella versione del progetto di modifica del 17 novembre 2021 della legge sulla circolazione stradale dovrebbe essere il seguente: Art. 89e lett. b I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: b. l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «coordinamento degli impieghi», «competenza di controllo», «controllo aziendale», «analisi dei rischi» e «perseguimento penale», per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e dell'assicuratore nonché per la ricerca di veicoli; b.

il disegno di modifica del 17 novembre 2021 della legge federale sulla circolazione stradale entra in vigore prima del D-LE-UDSC.

In questo caso, dall'articolo 89e lettera b D-LCStr nella versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC devono essere eliminati la funzione «tributi» e gli scopi «per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge del 21 giugno 1996273 sull'imposizione degli autoveicoli» e «per la riscossione della tassa sul traffico pesante» (poiché già contemplati nell'art. 89e lett. a D-LCStr nella versione del progetto LCStr).

Il tenore dell'articolo 89e lettera b D-LCStr nella versione secondo l'allegato 2 D-LE-UDSC dovrebbe essere il seguente: Art. 89e lett. b I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: b. l'UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «coordinamento degli impieghi», «competenza di controllo», «controllo aziendale», «analisi dei rischi» e «perseguimento penale», per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e dell'assicuratore nonché per la ricerca di veicoli;

Art. 99 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. d Modifica della designazione «dogane» in «UDSC».

273

RS 641.51

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Art. 100 n. 4, primo periodo Modifica della designazione «dogane» in «UDSC».

34. Legge del 19 marzo 2010274 sul contrassegno stradale nella versione della modifica del 18 dicembre 2020275 (LUSN) La LUSN viene adeguata al fine di recepire i cambiamenti di designazione dell'AFD e della LD. La possibilità di ricorso dinanzi all'UDSC contro le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza rimane invariata. Le disposizioni penali non vengono armonizzate con quelle del D-LE-UDSC o degli altri atti normativi relativi a tributi non doganali. Le infrazioni sono punite nella procedura della multa disciplinare.

La LUSN è stata oggetto di una revisione parziale276, sulla quale si basano le presenti modifiche. È previsto un sistema duale con un contrassegno elettronico facoltativo oltre al classico contrassegno adesivo. La revisione parziale entrerà probabilmente in vigore prima del D-LE-UDSC il 1° maggio 2023.

Art. 2a e 2b In analogia alla legge sui tributi doganali, l'articolo 2a stabilisce che il D-LE-UDSC si applica nella misura in cui la LUSN non preveda disposizioni derogatorie. Le disposizioni del D-LE-UDSC che trattano le tematiche della dichiarazione delle merci e della riscossione dei tributi si applicano, per analogia, alla LUSN. Nel presente caso non si tratta di merci soggette all'imposta, bensì dell'utilizzazione delle strade pubbliche. L'articolo 2b precisa ora che l'UDSC è responsabile dell'esecuzione della LUSN.

Contrariamente ad altri disposti normativi di natura fiscale (cfr. p. es. art. 1a cpv. 2 D-LImT), non è necessario prevedere nella LUSN una norma che rimanda alle disposizioni transitorie del D-LE-UDSC (art. 212 segg. D-LE-UDSC). Come già menzionato, si prevede che la revisione della LUSN entri in vigore già il 1° maggio 2023 e dunque prima del D-LE-UDSC. Le nuove disposizioni del D-LE-UDSC saranno subito applicabili alla LUSN rivista e alle modifiche dell'allegato 2, non appena entrerà in vigore (nessuna sospensione dell'applicazione ai sensi degli art. 213 e 214 D-LEUDSC).

Art. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché cpv. 1 lett. b e cpv. 2 e 3 Il capoverso 1 riguarda l'esenzione dalla tassa per i veicoli di determinate istituzioni pubbliche. In ambito doganale, si tratta secondo la lettera b dei veicoli del Corpo delle guardie di confine. In futuro l'esenzione riguarda i veicoli delle autorità doganali in generale,
intendendo con ciò sia le autorità svizzere sia quelle estere, qualora queste ultime utilizzino le strade nazionali nel quadro della collaborazione con l'UDSC.

274 275 276

RS 741.71 FF 2020 8799 FF 2020 8799

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Al capoverso 2, l'espressione «Direzione generale delle dogane» è sostituita da «UDSC». Al capoverso 3, la stessa espressione è sostituita da «esso».

Art. 10 cpv. 2 Con il capoverso 2 la definizione del prodotto netto, come prodotto dopo deduzione dell'indennità di esecuzione, è armonizzata con quella degli altri atti normativi di natura fiscale.

Art. 12a­12h Gli articoli 12a­12h devono essere abrogati. Le relative disposizioni sono contenute nelle seguenti disposizioni: ­

articolo 12a (gestione di un sistema d'informazione): articolo 118 D-LEUDSC;

­

articolo 12b (contenuto del sistema d'informazione): articoli 117 e 119 lettera b D-LE-UDSC e disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza;

­

articolo 12c (acquisizione dei dati): articolo 11 capoverso 1 lettera b LUSN in combinato disposto con l'articolo 89e lettera k LCStr;

­

articolo 12d (interfacce) e articolo 12e (comunicazione di dati ad autorità e organizzazioni con compiti di diritto pubblico): articolo 142 D-LE-UDSC;

­

articolo 12f (archiviazione e distruzione dei dati): articolo 155 D-LE-UDSC e disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza;

­

articolo 12g (assistenza amministrativa e obbligo di denuncia): articolo 171 D-LE-UDSC per l'assistenza amministrativa;

­

articolo 12h (prescrizione del credito fiscale): articolo 50 D-LE-UDSC.

Art. 13 La protezione giuridica è disciplinata nel titolo quinto capitolo 2 D-LE-UDSC e pertanto il capoverso 2 può essere abrogato. Il capoverso 1 deve essere mantenuto in quanto in esso è ancorato il rimedio giuridico contro le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza. I ricorsi contro dette decisioni devono continuare a essere presentati all'UDSC. Il termine per il ricorso viene tuttavia aumentato, in maniera generale, da 30 a 60 giorni.

Art. 15 cpv. 3 Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 15 capoverso 3 LUSN al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

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Art. 17 La prescrizione del perseguimento penale per le contravvenzioni corrisponde all'articolo 109 CP. Si tratta di un rimando pratico, che può essere eliminato.

Art. 19 e art. 19 nell'allegato alla LUSN Al fine di armonizzare le imposte di consumo e le tasse d'incentivazione riscosse dall'UDSC, l'ammontare dell'indennità di esecuzione è in futuro stabilito dal Consiglio federale.

Allegato alla LUSN Art. 9a L'articolo 9a dell'allegato alla LUSN deve essere abrogato. Vista la nuova disposizione esecutiva dell'articolo 2b, la designazione dell'UDSC come autorità competente per la riscossione della tassa diventa superflua.

Art. 12a La disposizione in virtù della quale l'UDSC gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei propri compiti è coperta dall'articolo 118 D-LE-UDSC. Visto che l'articolo 12a è abrogato, anche l'articolo 12a dell'allegato alla LUSN deve essere abrogato.

35. Legge del 20 marzo 2009277 sul trasporto di viaggiatori Art. 25 cpv. 1 lett. a Adeguamento linguistico alla nuova designazione «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 62 Modifica della designazione «uffici doganali» in «UDSC».

36. Legge federale del 3 ottobre 1975278 sulla navigazione interna Art. 53 Adeguamento linguistico alla nuova designazione «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

277 278

RS 745.1 RS 747.201

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Art. 60 cpv. 1, secondo periodo La comunicazione conformemente all'articolo 60 capoverso 1 secondo periodo non è più necessaria.

37. Legge federale del 21 dicembre 1948279 sulla navigazione aerea Art. 9 Modifica della designazione «aerodromi e idroscali doganali» in «aerodromi e idroscali designati dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Modifica della designazione «Direzione generale delle dogane» in «UDSC».

Art. 10 Modifica della designazione «Direzione generale delle dogane» in «UDSC».

Art. 18 cpv. 2 Modifica della designazione «aerodromo o idroscalo doganale» in «aerodromo o idroscalo secondo l'articolo 9 capoverso 1».

Art. 21a cpv. 2 lett. c Modifica di «membri del Corpo delle guardie di confine» in «collaboratori dell'UDSC impiegati per il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto».

Art. 38 cpv. 2 Modifica della designazione «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» in «UDSC», poiché l'abbreviazione è già stata utilizzata nell'articolo 9.

Art. 105, titolo e cpv. 1 Riserva della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC e della legge sui tributi doganali.

38. Legge del 30 aprile 1997280 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 33a La nuova LTC mette in pratica l'idea di fondo del catalogo di misure secondo l'articolo 182 D-LE-UDSC ed enuncia le misure che l'UDSC può adottare per l'UFCOM 279 280

RS 748.0 RS 784.10

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nell'ambito di un controllo nel traffico transfrontaliero delle merci, sia in generale (cpv. 1) sia in base a un incarico particolare (cpv. 2).

Le misure elencate corrispondono all'attuale ambito d'esecuzione, fatta eccezione per quelle di cui al capoverso 2 lettera b. In questa disposizione è nuova soltanto la distruzione semplificata retta dall'articolo 110 D-LE-UDSC. Con la rapida diffusione del commercio online vengono infatti importati piccoli invii di valore esiguo che non sono conformi alla legge sulle telecomunicazioni. Per evitare che giungano sul mercato svizzero, questi invii devono essere distrutti in una procedura semplificata.

Art. 33b L'articolo 112 D-LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell'UDSC la possibilità di effettuare ordinazioni con un nome fittizio. Scopo di queste ordinazioni è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera, per esempio le merci estere offerte in Svizzera e fornite eludendo divieti (p. es. impianti di telecomunicazione che provocano interferenze [«jammer»]). Da anni esiste una collaborazione tra UDSC e UFCOM nell'ambito dei controlli di impianti di telecomunicazione al confine. Considerata la rapida diffusione del commercio online di impianti di radiocomunicazione o prodotti con funzionalità di impianto di radiocomunicazione (p. es. Internet delle cose) nonché dell'offerta di prodotti indubbiamente non conformi per la vendita, l'UFCOM deve avere la possibilità di effettuare ordinazioni con un nome fittizio. Il ritiro di tali prodotti dal mercato è nell'interesse sia dei consumatori sia degli operatori del mercato in Svizzera.

Per conseguire gli obiettivi della LTC è indispensabile che anche i collaboratori dell'UFCOM possano effettuare ordinazioni con un nome fittizio, se necessario. La nuova disposizione consente all'UFCOM di verificare la legalità della circolazione degli impianti di radiocomunicazione offerti all'estero e destinati alla Svizzera (art. 33a LTC). Non si comprende, infatti, il motivo per cui in Svizzera debba verificarsi un'interferenza causata da un impianto di radiocomunicazione non conforme o l'UDSC debba scoprire tali impianti non conformi nel quadro di controlli a campione prima di poterli ritirare dal mercato, quando questo avrebbe potuto essere prevenuto.

A volte alcuni impianti di radiocomunicazione offerti in vendita,
specialmente online, suscitano dubbi sulla legalità della loro circolazione o destano il sospetto che siano oggetto di un'infrazione alla LTC. Per verificare la legalità della circolazione di simili impianti di radiocomunicazione, l'UFCOM è tenuto a identificarsi come autorità nei confronti dell'offerente dell'impianto. Questo mette in guardia tali offerenti e consente loro di evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative. Tuttavia, nell'interesse di un traffico delle radiocomunicazioni esente da interferenza è fondamentale ritirare dal mercato gli impianti di radiocomunicazione che vi si trovano illegalmente, in particolare quelli elencati nella lista nera degli impianti di radiocomunicazione non conformi, al fine di impedirne il commercio e di perseguire penalmente i responsabili.

In futuro, i collaboratori dell'UFCOM devono pertanto poter effettuare ordinazioni con un nome fittizio nell'ambito di offerte di vendita di impianti di radiocomunicazione.

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L'ordinazione sotto nome fittizio, da parte di organi di controllo statali, di prodotti è tuttavia una questione delicata sotto il profilo della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost.

Nell'ambito degli agenti terapeutici il Parlamento ha già approvato una disposizione analoga (art. 66 cpv. 3 LATer). Tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Anche l'articolo 14 del nuovo regolamento (UE) 2019/1020 prevede che gli organi d'esecuzione degli Stati membri abbiano la competenza di effettuare acquisti fittizi.

In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all'articolo 66 capoverso 3 LATer, l'ordinazione effettuata con un nome fittizio deve essere pertanto consentita soltanto se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).

Il capoverso 2 assicura che la persona interessata venga informata in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio non appena gli organi di controllo sono entrati in possesso degli impianti di radiocomunicazione. Tale informazione consente alla persona di opporvisi. Questo è dettato dal diritto di essere sentiti sancito dall'articolo 29 capoverso 2 Cost., che garantisce, tra l'altro, che tale persona ha diritto di richiedere mezzi di prova o consultare gli atti.

Art. 34 cpv. 1ter lett. e L'articolo 34 capoverso 1ter viene adeguato in modo che l'UDSC possa, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze al fine di garantire la sicurezza pubblica nel traffico transfrontaliero delle merci e delle persone, oltre che nel quadro della sua attività quale autorità perseguimento penale. L'utilizzo mirato e di breve durata di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze è da intendere come ausilio, in modo da evitare che in particolare l'esecuzione dei compiti assegnati dal D-LE-UDSC sia perturbata o, addirittura, impedita. Oggi i mezzi di trasporto o i contenitori usati per il trasporto (p. es. container) sono spesso muniti di mezzi di comunicazione che trasmettono continuamente la loro posizione al proprietario o ad altri destinatari. Se l'UDSC deve portarli in un altro luogo per un controllo approfondito o addirittura metterli
provvisoriamente al sicuro, la trasmissione dei dati deve poter essere bloccata per impedire che i proprietari interferiscano nel controllo o possano distruggere ulteriori mezzi di prova. Questa comunicazione dei dati non controllata da parte del mezzo di trasporto può essere attivamente bloccata, mediante un impianto di telecomunicazione dell'UDSC che provoca interferenze, durante il controllo per una breve durata e limitatamente all'oggetto da controllare. Ciò consente di salvaguardare sia l'adempimento dei compiti sia la sicurezza dei collaboratori. Un altro possibile utilizzo degli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze è scoprire la presenza di persone o dei loro mezzi di comunicazione negli invii o nei trasporti di merci (p. es. migranti nascosti negli autocarri o nei treni merci). In queste circostanze è infatti importante non solo gestire il controllo, ma anche tutelare la sicurezza delle persone che si trovano all'interno dei contenitori.

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39. Legge dell'8 ottobre 2004281 sui trapianti Art. 25 cpv. 2 Il capoverso 1 disciplina l'obbligo di autorizzazione per i tessuti, le cellule e gli organi menzionati.

Il capoverso 2 precisa che l'immagazzinamento in un deposito doganale è considerato importazione. Questo coincide con l'articolo 6 lettera a D-LE-UDSC, che definisce l'importazione come il fatto di portare merci nel territorio doganale e pertanto contempla anche l'introduzione in un deposito doganale. Il capoverso 2, di natura puramente dichiarativa, può quindi essere abrogato.

Art. 63 cpv. 2, secondo periodo Modifica della designazione «autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 65 cpv. 4, primo periodo Adeguamenti terminologici.

Modifica della designazione «autorità doganali» in «UDSC». Nei casi di sospetta contravvenzione, l'UDSC trattiene, nel quadro dei controlli doganali, le spedizioni di organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati. «In occasione dei controlli» sostituisce «alla frontiera o nei depositi doganali». Gli invii dubbi vengono trattenuti conformemente all'articolo 182 capoverso 1 lettera a D-LE-UDSC.

40. Legge del 19 dicembre 2003282 sulle cellule staminali Art. 15 cpv. 2 Secondo il capoverso 1, chi intende importare o esportare cellule staminali embrionali necessita di un'autorizzazione dell'UFSP.

Il capoverso 2 precisa che il collocamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è considerato importazione. Questo coincide con l'articolo 6 lettera a D-LE-UDSC, che definisce l'importazione come il fatto di portare merci nel territorio doganale e pertanto contempla anche l'introduzione in un deposito doganale. Il capoverso 2, di natura puramente dichiarativa, può quindi essere abrogato.

Art. 21 cpv. 4, primo periodo Adeguamenti terminologici.

281 282

RS 810.21 RS 810.31

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Modifica della designazione «servizi doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini». In caso di sospetta infrazione, l'UDSC trattiene, nel quadro dei controlli doganali, gli invii di embrioni, cellule staminali embrionali, cloni, chimere, ibridi e partenoti. «In occasione dei controlli» sostituisce «al confine o nei depositi doganali». Gli invii dubbi vengono trattenuti conformemente all'articolo 182 capoverso 1 lettera a D-LE-UDSC.

41. Legge del 3 ottobre 1951283 sugli stupefacenti Art. 5 cpv. 2 Modifica della designazione «amministrazione delle dogane» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 14a cpv. 1 Modifica della designazione «organi doganali e del Corpo delle guardie di confine» in «UDSC».

Art. 27 cpv. 2 Modifica relativa alle basi legali.

Art. 29 cpv. 2 Adeguamento alla nuova terminologia.

Il deposito doganale secondo l'articolo 65 capoverso 2 D-LE-UDSC comprende i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti. Non vi sono cambiamenti dal punto di vista materiale.

Art. 29b cpv. 2 lett. c n. 1 Modifica della designazione «Direzione generale delle dogane» in «UDSC».

Art. 29b cpv. 3 Modifica della designazione «organi doganali e del Corpo delle guardie di confine» in «UDSC».

283

RS 812.121

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42. Legge del 15 dicembre 2000284 sugli agenti terapeutici Art. 18 cpv. 4 Il capoverso 4 precisa che l'immagazzinamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è considerato importazione. Questo coincide con l'articolo 6 lettera a D-LE-UDSC, che definisce l'importazione come il fatto di portare merci nel territorio doganale e pertanto contempla anche l'introduzione in un deposito doganale.

Il capoverso 4, di natura puramente dichiarativa, può quindi essere abrogato.

Art. 35 cpv. 1 Il secondo periodo nel capoverso 1 precisa che il deposito in un magazzino doganale è considerato importazione. Questo coincide con l'articolo 6 lettera a D-LE-UDSC, che definisce l'importazione come il fatto di portare merci nel territorio doganale e pertanto contempla anche l'introduzione in un deposito doganale. Il secondo periodo, di natura puramente dichiarativa, può quindi essere abrogato. Il testo di legge contiene dunque solo il primo periodo.

Art. 66 cpv. 4 e cpv. 5, primo periodo Adeguamento terminologico.

Modifica della designazione «autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)». Nei casi di sospetta violazione, l'UDSC trattiene, nel quadro dei controlli doganali, le spedizioni di agenti terapeutici. «In occasione dei controlli» sostituisce «alla frontiera, come pure in depositi franchi doganali o in depositi doganali». Gli invii dubbi vengono trattenuti conformemente all'articolo 182 capoverso 1 lettera a D-LE-UDSC.

Il capoverso 5 è adeguato linguisticamente in base alla modifica della designazione.

Art. 90 cpv. 1, secondo periodo Modifica della designazione della legge sulle dogane (legge sui tributi doganali).

43. Legge del 15 dicembre 2000285 sui prodotti chimici Art. 2 cpv. 4 lett. c Modifica della designazione «autorità [...] doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

284 285

RS 812.21 RS 813.1

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44. Legge del 7 ottobre 1983286 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) Sostituzione di espressioni In analogia alla modifica terminologica nella legge sull'imposizione degli oli minerali, «biocarburanti e biocombustibili» è sostituito da «carburanti e combustibili rinnovabili».

Art. 35c cpv. 1 e 3 Nel capoverso 1 lettera a, i debitori fiscali secondo l'articolo 40 D-LE-UDSC sono definiti come persone soggette alla tassa in caso di importazione. Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, il termine «territorio svizzero» è sostituito con «territorio doganale». Viene inoltre eliminato il termine «produttore» come persona soggetta alla tassa in territorio svizzero. Nella prassi non si fa alcuna distinzione tra «fabbricante» e «produttore»; inoltre il termine «produttore» non ricorre nell'OCOV.

Nel quadro dell'armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, nel capoverso 1 lettera b «coloro che [...] sono soggetti all'imposta» è sostituito con «debitori fiscali».

Secondo il capoverso 3 la procedura di riscossione e di restituzione della tassa sui COV è retta dalle disposizioni del D-LE UDSC. Il Consiglio federale continua a disciplinare nell'OCOV le condizioni e la procedura per l'acquisto di composti organici volatili temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario), poiché queste non hanno alcuna base nel D-LE-UDSC.

Art. 41a Al fine di armonizzare le imposte di consumo e le tasse d'incentivazione riscosse dall'UDSC, l'ammontare dell'indennità di esecuzione per la riscossione delle tasse d'incentivazione conformemente alla LPAmb (attualmente ciò concerne i COV) è in futuro stabilito dal Consiglio federale.

Art. 54 Per la procedura di ricorso l'attuale articolo 54 rinvia alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Al fine di armonizzare i rimedi giuridici relativi alle decisioni nell'ambito delle tasse d'incentivazione di cui al capitolo 6 LPAmb agli altri tributi riscossi dall'UDSC, si introduce un nuovo capoverso 1 che rinvia al D-LE-UDSC per quanto riguarda la protezione giuridica in materia di tasse d'incentivazione. Agli altri ambiti disciplinati nella LPAmb continuano ad applicarsi le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale; il capoverso 2 viene adeguato di conseguenza.

286

RS 814.01

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Art. 61a cpv. 5 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato nell'articolo 195 D-LE-UDSC; il capoverso è quindi abrogato.

Art. 62 cpv. 2 Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento penale da un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 62 LPAmb al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

Art. 65b Capoverso 1: per motivi di certezza del diritto, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge sono concluse, dal punto di vista formale e materiale, secondo il diritto vigente.

Capoverso 2: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC sono poste in vigore anche le modifiche della LPAmb dell'allegato 2. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze attuali, questa regolamentazione è applicabile anche alle modifiche relative alla riscossione e al rimborso delle tasse d'incentivazione secondo l'allegato 2. Con il capoverso 2 questo aspetto viene chiarito nella LPAmb stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LEUDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 2 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nella LPAmb che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione e al rimborso delle tasse d'incentivazione secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per
questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LEUDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 2, ma non per il capoverso 1 che mantiene la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

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45. Legge del 20 giugno 2014287 sulle derrate alimentari (LDerr) Art. 30a

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

L'articolo 112 D-LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell'UDSC la possibilità di effettuare ordinazioni con un nome fittizio. Scopo di queste ordinazioni è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera e contribuire in questo modo a proteggere la popolazione da merci non conformi. Negli ambiti in cui il controllo delle merci al confine e all'interno del Paese viene svolto da autorità diverse, non sarebbe comprensibile riservare questa competenza unicamente ai collaboratori dell'UDSC. Per quanto riguarda le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, per esempio, le autorità competenti sono l'UDSC e l'USAV, che si supportano reciprocamente. Il controllo all'interno del Paese spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

Il commercio di derrate alimentari e oggetti d'uso oggi avviene in misura crescente mediante tecniche di comunicazione a distanza. È compito sia delle autorità doganali sia in particolare degli organi cantonali d'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari assicurare, a favore dei consumatori, la protezione della salute e la protezione dagli inganni anche con questa forma di commercio. Soprattutto gli organi d'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari all'interno del Paese devono garantire, per esempio, che tramite portali di vendita online non vengano distribuite derrate alimentari e oggetti d'uso con composizioni pericolose o millantati benefici per la salute. Se un organo d'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari ordina a scopo di controllo merci a nome di un laboratorio cantonale, gli offerenti vengono messi in guardia e hanno la possibilità di fornire prodotti conformi o di non effettuare la fornitura. Consentendo anche agli organi cantonali di effettuare ordinazioni con un nome fittizio, questi possono contrastare efficacemente la distribuzione di merci pericolose per la salute o ingannevoli. Non si tratta di conferire a tali organi un ruolo attivo nel quadro del perseguimento penale ma soprattutto di garantire la tutela dei consumatori.

Nell'ambito degli agenti terapeutici il Parlamento ha già approvato una disposizione analoga (art. 66 cpv. 3 LATer). Tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Anche il nuovo regolamento UE sui controlli (art. 36 par. 1 del regolamento [UE] 2017/625288) prevede che gli organi d'esecuzione degli Stati membri abbiano la

287 288

RS 817.0 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

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competenza di effettuare acquisti fittizi. Nell'accordo del 21 giugno 1999289 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, la Svizzera e l'UE hanno convenuto di armonizzare le loro legislazioni e di accordarsi reciproche agevolazioni commerciali (p. es. abolizione del controllo veterinario al confine) laddove vi è riconoscimento dell'equivalenza. Tali agevolazioni sono attualmente in essere ma le normative delle due parti devono essere costantemente armonizzate tra loro. Con il complemento alla LDerr qui proposto è possibile ripristinare questa equivalenza.

Capoverso 1: l'ordinazione sotto nome fittizio, da parte di organi di controllo statali, di prodotti è tuttavia una questione delicata sotto il profilo del principio della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all'articolo 66 capoverso 3 LATer, l'ordinazione effettuata con un nome fittizio deve pertanto essere consentita solo se gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l'esecuzione della legge risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).

Il capoverso 2 assicura che la persona interessata venga informata in merito all'ordinazione effettuata con un nome fittizio non appena gli organi d'esecuzione sono entrati in possesso delle merci. Tale informazione consente alla persona di opporsi a una misura eventualmente ordinata dall'organo d'esecuzione. Questo è dettato dal diritto di essere sentiti sancito dall'articolo 29 capoverso 2 Cost., che garantisce, tra l'altro, che tale persona ha diritto di richiedere mezzi di prova o consultare gli atti.

Capoverso 3: la campionatura ufficiale è attualmente disciplinata nell'OELDerr. Nei controlli condotti finora, la campionatura avviene di regola in presenza del detentore delle merci. Questo non accade invece nel caso di prodotti acquistati tramite i mezzi della tecnica di comunicazione a distanza. Al Consiglio federale deve pertanto essere conferita la competenza di emanare disposizioni che tengano conto delle condizioni quadro speciali della comunicazione a distanza.

Art. 66 cpv. 4 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato nell'articolo 195 D-LE-UDSC e il capoverso è quindi abrogato.

46. Legge del 17 giugno 2005290 contro il lavoro nero Art. 11 cpv. 1 Modifica della designazione «Corpo delle guardie di confine» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

289 290

RS 0.916.026.81 RS 822.41

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47. Legge del 29 aprile 1998291 sull'agricoltura Art. 54 cpv. 3 Rinvio al D-LTDo.

Art. 72 cpv. 3 Rinvio al D-LTDo.

Art. 175 cpv. 2 e 3 Cpv. 2 Nel quadro della revisione totale della legge sulle dogane, si è proceduto a un'uniformazione degli atti normativi per quanto riguarda le formulazioni relative alla competenza dell'UDSC in materia di perseguimento penale. Questa nuova formulazione non comporta alcuna modifica dal punto di vista materiale.

Cpv. 3 Il concorso di infrazioni è ora disciplinato nell'articolo 195 D-LE-UDSC e il capoverso è pertanto abrogato.

Art. 182 cpv. 1 Rinvio al D-LTDo.

48. Legge del 1° luglio 1966292 sulle epizoozie Art. 11 cpv. 2 Modifica della designazione «funzionari [...] di dogana» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

Art. 52 cpv. 2 e 3 Le disposizioni penali sull'inosservanza di prescrizioni d'ordine sono state trasposte nel D-LE-UDSC e la competenza dell'UDSC, qualora si verifichi una simile inosservanza, è già stabilita; pertanto il D-LE-UDSC è stato opportunamente aggiunto in questo punto.

291 292

RS 910.1 RS 916.40

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49. Legge forestale del 4 ottobre 1991293 Art. 43, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 1 lett. h nonché art. 45 cpv. 2 L'articolo 43 capoverso 1 lettera h dell'attuale legge forestale prevede che è punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, sull'utilizzazione, sul commercio e sulla preservazione di materiale di riproduzione forestale. Se una violazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, essa è perseguita e giudicata secondo la legge del 1° ottobre 1925 sulle dogane. Dal momento che l'ultimo periodo della disposizione concerne il perseguimento penale, questo periodo si trova ora nell'articolo 45 capoverso 2, con le necessarie modifiche delle designazioni.

50. Legge del 20 giugno 1986294 sulla caccia Art. 21 cpv. 2 Le disposizioni penali sull'inosservanza di prescrizioni d'ordine sono state trasposte nel D-LE-UDSC e la competenza dell'UDSC, qualora si verifichi una simile inosservanza, è già stabilita; pertanto il D-LE-UDSC è stato opportunamente aggiunto in questo punto.

51. Legge federale del 21 giugno 1991295 sulla pesca Art. 20 cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3 Modifica della designazione relativa alla base legale (da «legge sulle dogane» a «legge sui tributi doganali»). Le disposizioni penali sull'inosservanza di prescrizioni d'ordine sono state trasposte nel D-LE-UDSC e la competenza dell'UDSC, qualora si verifichi una simile inosservanza, è già stabilita; pertanto il D-LE-UDSC è stato opportunamente aggiunto in questo punto.

Art. 21 cpv. 3 Modifica della designazione «guardie federali di confine» in «UDSC» e adeguamento terminologico dell'espressione «servizio doganale».

293 294 295

RS 921.0 RS 922.0 RS 923.0

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52. Legge del 20 giugno 1933296 sul controllo dei metalli preziosi nella versione della modifica del 19 marzo 2021297 (LCMP) Art. 12 cpv. 1bis Oggi la registrazione di un marchio d'artefice è valida per un periodo di 20 anni. Una durata di registrazione così lunga non è più opportuna e deve essere ridotta a 10 anni, come avviene nell'ambito della protezione dei marchi. Infatti, in vent'anni possono verificarsi molti cambiamenti per i proprietari dei marchi, come per esempio variazioni di indirizzo o persino chiusure di attività, che spesso non sono comunicati all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. Per circa il 50­60 per cento dei proprietari di marchi contattati prima della fine della durata di registrazione, i dati di base non sono più aggiornati e soltanto il 40 per cento circa di essi desidera una proroga della registrazione.

Alla durata di registrazione per i marchi d'artefice che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono iscritti nel registro e alla relativa proroga si applica la regolamentazione transitoria delle disposizioni finali (cpv. 1 delle disposizioni finali).

Osservazioni preliminari agli art. 20 segg.

Secondo la raccomandazione 2 del CDF nel rapporto concernente il numero di verifica 19476298 (di seguito rapporto CDF 19476), occorre stabilire e sviluppare un approccio globale e integrato di analisi dei rischi e di controllo all'importazione coordinato tra gli uffici doganali, le guardie di confine e gli uffici di controllo dei metalli preziosi. Per tenere conto di questa raccomandazione in materia di controlli (cfr. i nuovi articoli 22a e segg.), le possibilità di controllo nell'ambito della LCMP sono armonizzate con i controlli all'importazione, all'esportazione e in transito disciplinati nel D-LE-UDSC. Il processo viene così semplificato, reso più efficiente e più trasparente.

Art. 20 cpv. 1, primo periodo nonché cpv. 3­5 e art. 22 cpv. 1, secondo periodo nonché cpv. 2 e 3 All'articolo 20 capoverso 1 primo periodo è stata apportata unicamente una modifica di carattere redazionale.

Sulla base di un rinvio nell'articolo 22a capoverso 2 LCMP, ai controlli dei lavori che soggiacciono alla LCMP si applica ora, all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito nonché dell'uscita da un deposito doganale, il D-LE-UDSC, nella misura in
cui la LCMP non contenga disposizioni speciali. Le disposizioni della LCMP corrispondenti a quelle del D-LE-UDSC devono pertanto devono essere abrogate (cfr.

296 297 298

RS 941.31 FF 2021 668 Rapporto del 24 febbraio 2020 «Verifica dell'efficacia del controllo dei metalli preziosi ­ Amministrazione federale delle dogane» (disponibile solo in francese), n. della verifica 19476, Controllo federale delle finanze; consultabile all'indirizzo: www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Finanze pubbliche e imposte.

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art. 20 cpv. 3­5 e art. 22 cpv. 1, secondo periodo e cpv. 2 e 3). Come disposizioni speciali in materia di controllo sono ora inseriti nella LCMP gli articoli 22a­22d (l'attuale art. 22a diventa l'art. 22a cpv. 5). Per i controlli nelle enclavi doganali svizzere si applica la sorveglianza del mercato (attuale art. 36 LCMP in combinato disposto con l'art. 4 lett. l e l'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi [OCMP]).

L'articolo 22 capoverso 3 è abrogato, poiché l'uscita dal deposito è comunque in relazione con un'importazione o un'esportazione. Di conseguenza gli articoli 20 e 21 sono applicabili anche senza un rinvio esplicito. Per evitare di suscitare l'impressione di un'eventuale lacuna nelle disposizioni concernenti il controllo delle merci, l'uscita da un deposito doganale è espressamente menzionata negli articoli interessati.

Art. 22a

Controlli all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito nonché dell'uscita dal deposito doganale

Cpv. 1 In sostituzione dell'articolo 20 capoverso 3 primo periodo e dell'articolo 22 capoverso 1 secondo periodo, che sono stati abrogati, viene inserito il nuovo articolo 22a capoverso 1 che dichiara l'UDSC competente per controllare se i lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati e le imitazioni, che sono importati, esportati o fatti transitare oppure fatti uscire da un deposito doganale, sono conformi alle disposizioni della LCMP. Sono contemplate anche le imitazioni e le contraffazioni.

Cpv. 2 e 3 Conformemente al nuovo articolo 22a capoverso 2, il controllo all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito di lavori e prodotti che soggiacciono alla LCMP è retto in linea di principio dalle disposizioni del D-LE-UDSC. Tuttavia, eventuali disposizioni derogatorie della LCMP prevalgono, come nel caso dei capoversi 3­5.

Conformemente al capoverso 3, il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere sono considerati territorio di controllo, sempre che tratti internazionali lo prevedano.

Cpv. 4 Se i lavori non sono conformi alle disposizioni della LCMP o vi è un sospetto in tal senso, l'UDSC può trattenerli in virtù del capoverso 4. Nel corso della procedura di consultazione, il settore coinvolto ha affermato che affidare il controllo all'UDSC è comprensibile, ma che non si può fare a meno dell'esperienza e della competenza dell'Ufficio centrale, soprattutto nel perseguimento penale. Il presente progetto tiene conto di questa richiesta e permette all'UDSC di coinvolgere l'Ufficio centrale al fine di controllare se i lavori sono conformi alla legge. L'Ufficio centrale comunica all'UDSC il risultato del controllo, affinché possano essere ordinate le misure secondo l'articolo 22b in caso di non conformità alle disposizioni legali.

Cpv. 5

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Il capoverso 5 riprende sostanzialmente le disposizioni dell'attuale articolo 22a, che prevede l'informazione alla parte lesa se un marchio d'artefice o un marchio di fusione o verifica di un terzo è stato apposto illecitamente su lavori importati, esportati o in transito o è stato imitato oppure se vi è stata violazione delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale.

Nella nuova formulazione il capoverso si limita ai marchi previsti dalla LCMP. La protezione della proprietà intellettuale, menzionata nell'attuale articolo 22a, è già contemplata nel diritto immateriale, pertanto è superfluo disciplinarla nella LCMP.

La prassi ha dimostrato che in alcuni casi l'informazione è impossibile, in particolare se un marchio d'artefice è registrato ma il suo proprietario non esercita più l'attività e ha omesso di comunicarlo all'Ufficio centrale. In altri casi è emerso che determinati proprietari di marchi d'artefice o di marchi di fonditore o di saggiatore sono poco o per nulla interessati a ricevere questa informazione. I proprietari di questi marchi previsti nella LCMP sono maggiormente interessati all'assistenza prevista dal diritto in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le infrazioni alla presente legge, la maggior parte delle violazioni del diritto immateriale sono perseguite penalmente solo su richiesta. In questi casi i proprietari dei marchi previsti nella presente legge sono comunque opportunamente informati in virtù delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale. Per questi motivi sono ora previste deroghe all'obbligo d'informare.

I lavori sono trattenuti sulla base del capoverso 4. Il secondo periodo dell'attuale articolo 22a che disciplina le condizioni per trattenere le merci è dunque eliminato.

Art. 22b

Misure successive al controllo

Cpv. 1 Il presente capoverso enumera le misure che possono essere ordinate qualora sia constatata un'infrazione alla LCMP. Dal momento che non c'è motivo di trattare l'esportazione diversamente dall'importazione o dal transito, le misure si applicano ora anche all'esportazione, sempre che siano applicabili. Non è possibile respingere le merci oltre il confine poiché esse si trovano già in Svizzera.

Lett. a L'attuale articolo 20 capoverso 3 terzo periodo prevede che il lavoro oggetto del controllo sia respinto oltre il confine se non corrisponde alle prescrizioni legali senza che vi sia reato. La lettera a riprende questa misura.

Lett. b La lettera b prevede un'ulteriore misura, importante per la prassi e più mite, secondo cui i difetti constatati possono essere eliminati in modo da rendere il lavoro conforme alla presente legge. Questa misura ha senso solo se è adeguata, ossia opportuna, necessaria e soprattutto ragionevolmente esigibile per gli interessati. L'eliminazione di difetti è favorevole in particolare agli attori economici minori e inesperti, poiché respingere il lavoro oltre confine è oneroso in termini finanziari e di tempo.

Lett. c 350 / 424

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Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22d, è possibile procedere alla distruzione semplificata; di conseguenza si rinvia al commento all'articolo 22d.

Lett. d L'attuale articolo 20 capoverso 3 prevede che l'Ufficio centrale presenti una denuncia alla competente autorità cantonale di perseguimento penale se viene accertata una violazione punibile della LCMP. In conseguenza di ciò, il lavoro oggetto del controllo viene sequestrato. Tuttavia in futuro il perseguimento penale compete all'UDSC (cfr.

art. 56 cpv. 1 secondo periodo). La lettera d conferisce quindi anche la competenza del sequestro all'UDSC, il quale deve però adottare tale misura solo se non può essere ordinata alcuna delle misure di cui alle lettere a, b e c, ovvero se non è possibile respingere i lavori oltre confine, restituirli con l'obbligo di modificarli oppure procedere alla distruzione semplificata. In tal caso ordina il sequestro prevalentemente al fine di assicurare le prove.

Cpv. 2 Questo nuovo capoverso concernente la confisca ha lo scopo di colmare una lacuna nella legge esistente. Si tratta di una confisca amministrativa indipendente, come avviene per gli esemplari sequestrati di specie protette conformemente all'articolo 16 LE-CITES in combinato disposto con l'articolo 38 O-CITES. L'obiettivo è impedire che i lavori importati, esportati o in transito o fatti uscire da un deposito doganale non siano conformi alle disposizioni della LCMP. Di conseguenza, i lavori che non sono respinti oltre confine entro il termine legale (cpv. 1 lett. a) o che non sono resi conformi alle disposizioni della presente legge (cpv. 1 lett. b) vengono confiscati direttamente. Anche i lavori sequestrati (cpv. 1 lett. d) devono essere confiscati.

I motivi della confisca sono enunciati in modo esaustivo. Non sono confiscati i lavori che vengono distrutti secondo la procedura semplificata (cpv. 1 lett. c). Per questi si applica una procedura più semplice.

Art. 22c

Distruzione di lavori confiscati

I lavori confiscati sono distrutti. Il metallo prezioso estratto nel processo di distruzione viene realizzato. L'eventuale ricavo, detratte le spese per la distruzione, è devoluto alla Confederazione Art. 22d

Distruzione semplificata di lavori in piccole quantità e di valore insignificante

L'articolo 101 D-LE-UDSC costituisce la norma di base per la distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante. Con l'articolo 22d capoverso 1 la presente legge prevede la possibilità della distruzione di lavori in piccole quantità e di valore insignificante e in proposito rinvia all'articolo 110 D-LE-UDSC.

Con il rinvio all'articolo 110 D-LE-UDSC la distruzione semplificata si rifà alle disposizioni del D-LE-UDSC. Ciò vale anche per la delega di cui all'articolo 110 capo-

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verso 3 D-LE-UDSC, che dà facoltà al Consiglio federale di stabilire quando, nell'ambito della LCMP, i lavori possono essere considerati in piccole quantità e di valore insignificante.

Se la persona autorizzata acconsente alla procedura di distruzione semplificata, l'eventuale ricavo dalla vendita del metallo estratto nel processo di distruzione va a favore della Confederazione.

Art. 23, primo periodo È stata apportata unicamente una modifica di carattere redazionale.

Titolo prima dell'art. 24 Capo quarto: Prodotti della fusione Nella versione attuale della legge il capo quarto disciplina la fabbricazione di prodotti della fusione. La nuova versione contiene disposizioni concernenti l'importazione, l'uscita da un deposito doganale e la messa in commercio di prodotti della fusione nonché il loro controllo all'atto dell'importazione e dell'uscita dal deposito doganale e le misure eventualmente da adottare dopo il controllo. Nel titolo è dunque eliminato il termine «fabbricazione» per tenere conto delle summenzionate operazioni concernenti i prodotti della fusione.

Art. 31 Rispetto al progetto posto in consultazione, la norma di delega all'articolo 31 capoverso 2 è stata integrata con l'indicazione che il Consiglio federale deve basarsi sugli standard internazionali per stabilire gli obblighi del titolare di una patente di fonditore.

Questo in particolare per tener conto della raccomandazione 3 del CDF relativa ai titolari di una patente di fonditore (rapporto CDF 19476).

Art. 34a

Importazione, uscita dal deposito e messa in commercio

Questa nuova disposizione della LCMP mira a creare una base legale per limitare il commercio di prodotti della fusione non controllati e non muniti di indicazioni o muniti di indicazioni insufficienti (oro grezzo, lingotti di recupero).

Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce le premesse abituali per l'importazione o la messa in commercio di prodotti della fusione. Nell'articolo 34a il passaggio del confine è determinante ai fini dell'importazione: anche i prodotti della fusione portati in un deposito doganale devono essere muniti delle indicazioni di cui al capoverso 1 al passaggio del confine e prima dell'entrata in un deposito.

La nozione di messa in commercio viene descritta in maniera più dettagliata a livello di ordinanza. La presente disposizione riguarda principalmente la vendita o lo scambio di prodotti della fusione e altri trasferimenti di siffatti prodotti della fusione nel 352 / 424

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libero traffico delle merci. Non si tratta invece di messa in commercio ai sensi del capoverso 1 nei casi in cui il titolare di una patente di fonditore secondo l'articolo 24 o il titolare di una patente individuale di fonditore secondo l'articolo 171 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) vende a un saggiatore del commercio prodotti della fusione non muniti di tutte le indicazioni di cui al capoverso 1, solo affinché il saggiatore del commercio possa trattarli. Solamente il prodotto della fusione trattato e controllato dal saggiatore del commercio nella sua definitiva natura e forma giunge infine sul mercato e dunque in commercio.

Lett. a Secondo l'articolo 31 capoverso 1 tutti i prodotti della fusione fabbricati in Svizzera devono essere muniti della marca. Lo stesso vale, sulla base dell'articolo 178 OCMP, anche per i prodotti della fusione fabbricati all'estero se recano un'indicazione del titolo. Al fine di un'uniformazione e per evitare l'importazione di metalli preziosi grezzi non controllati e non commerciabili in Svizzera, secondo l'articolo 34a capoverso 1 lettera a tutti i prodotti della fusione importati o messi in commercio devono essere muniti in particolare della marca di un fonditore riconosciuto.

Lett. b Secondo l'articolo 33 capoverso 2 il marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore di commercio è apposto sui prodotti della fusione che sono muniti della marca del titolare della patente secondo l'articolo 31 capoverso 1 e che un ufficio di controllo o un saggiatore di commercio ha saggiato, determinandone il titolo reale. L'articolo 173 OCMP sancisce che i prodotti della fusione destinati a essere rivenduti devono essere controllati relativamente al titolo e muniti del marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore. Ciò si applica in linea di principio anche alle verghe provenienti dall'estero che secondo l'articolo 178 capoversi 1 e 3 OCMP devono recare il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. Il requisito del marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore di commercio o di un saggiatore-fonditore estero riconosciuto è ora stabilito a livello di legge.

Lett. c Secondo l'articolo 33 capoverso 2, l'indicazione del titolo deve essere apposta sul prodotto della fusione contestualmente al marchio dell'ufficio di controllo o del
saggiatore di commercio. L'indicazione del titolo reale è in particolare necessaria, conformemente all'articolo 173 OCMP, se i prodotti della fusione sono destinati a essere rivenduti. L'articolo 178 OCMP prevede che le determinazioni del titolo eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. Il requisito dell'indicazione del titolo ai fini dell'importazione, dell'uscita da un deposito doganale e della messa in commercio è ora iscritto nella legge.

Lett. d L'obbligo di indicare il nome del metallo è nuovo. Argento, platino e palladio hanno un colore simile, di conseguenza non è possibile determinare facilmente i metalli preziosi contenuti nel prodotto della fusione. Nella prassi il metallo è solitamente indicato.

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Cpv. 2 In futuro solo i saggiatori del commercio titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24 e inoltre di un'autorizzazione per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42bis possono importare prodotti della fusione non muniti di alcuna indicazione di cui al capoverso 1 o non muniti di tutte queste indicazioni. Nella prassi si tratta delle industrie operanti nel settore della lavorazione dei metalli preziosi che adempiono anche gli obblighi di diligenza della LCMP e della LRD e che soggiacciono alla vigilanza dello Stato. Ciò consente di escludere la possibilità che altri attori, non sottoposti alla vigilanza dello Stato, possano, legalmente, importare o far uscire dal deposito prodotti della fusione di metalli preziosi. Il commercio di prodotti della fusione controllati e muniti di marchio da saggiatori-fonditori esteri riconosciuti nonché il commercio di metalli preziosi bancari restano possibili.

Coloro che soddisfano le condizioni del presente capoverso e importano o fanno uscire da un deposito doganale prodotti della fusione non muniti di alcuna indicazione di cui al capoverso 1 o non muniti di tutte queste indicazioni non sono punibili secondo l'articolo 49a. Questo modo di agire è ammesso dalla legge (cfr. commento all'art. 49a più sotto).

Cpv. 3 Il capoverso 3 prevede una delega al Consiglio federale per agevolare la messa in commercio e l'importazione di metalli preziosi bancari rispetto alle condizioni di cui al capoverso 1. I metalli preziosi bancari, in particolare i lingotti d'oro, sono negoziati in tutto il mondo come strumenti finanziari. I grandi mercati internazionali per i metalli preziosi, come Londra, prescrivono titolo minimo, forma, peso e designazione per i metalli preziosi commerciabili. I produttori autorizzati o accreditati di metalli preziosi bancari soggiacciono a obblighi di diligenza simili a quelli dei saggiatori del commercio svizzeri. Per la piazza finanziaria svizzera è importante recepire gli standard armonizzati dalle piazze finanziarie, in modo che i metalli preziosi bancari possano essere commerciati senza ulteriori limitazioni svizzere. Sono contemplati anche i metalli preziosi bancari depositati in Svizzera (presso banche, in cassette di sicurezza e in casseforti private) che non sono ancora conformi
all'articolo 34a in ogni caso. Si tratta principalmente di metalli preziosi bancari depositati in Svizzera da decenni (cosiddetti «Grandfathered Stocks»).

Art. 34b

Controllo e misure all'atto dell'importazione e dell'uscita dal deposito

La procedura relativa al controllo dei prodotti della fusione importati o fatti uscire dal deposito e alle misure da adottare corrisponde a quella concernente i lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati e le imitazioni, pertanto si rinvia al commento in proposito.

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Art. 36 cpv. 1 Secondo il diritto vigente, l'Ufficio centrale ha solo la funzione di autorità di sorveglianza. Secondo la raccomandazione 4 del CDF (rapporto CDF 19476), questo ruolo di sorveglianza dell'Ufficio centrale deve essere rafforzato. A differenza di quanto previsto nel progetto posto in consultazione, l'Ufficio centrale è ora definito come autorità di vigilanza sul commercio di metalli preziosi e lavori di metalli preziosi secondo la LCMP e la LRD.

Art. 36bis

Trattamento dei dati

Cpv. 1 Il trattamento dei dati eseguito dall'UDSC, dall'Ufficio centrale e dagli uffici federali di controllo nell'ambito dei loro compiti necessita di una base legale, qui creata con il rinvio alle disposizioni del titolo ottavo D-LE-UDSC.

Con il D-LE-UDSC è previsto un unico sistema d'informazione per tutti i trattamenti dei dati da parte dell'UDSC. Poiché l'Ufficio centrale e gli uffici federali di controllo sono annessi all'UDSC, i dati che essi trattano confluiscono in questo sistema. Il titolo ottavo D-LE-UDSC disciplina il sistema d'informazione e il trattamento dei dati dell'UDSC. Il riferimento al titolo ottavo D-LE-UDSC è quindi opportuno al fine di garantire un quadro uniforme per il trattamento dei dati da parte dell'UDSC, dell'Ufficio centrale e degli uffici federali di controllo.

Cpv. 2 Il trattamento dei dati da parte degli uffici cantonali di controllo (oggi esiste solo l'ufficio cantonale di controllo di La Chaux-de-Fonds) deve essere regolato in linea di principio non dal D-LE-UDSC, ma dalla legislazione cantonale applicabile. Tuttavia, se gli uffici di controllo cantonali prescrivono una procedura elettronica e convengano con la Confederazione di ricorrere al sistema d'informazione dell'UDSC ai sensi dell'articolo 42quinquies, si applica allora il titolo ottavo D-LE-UDSC affinché l'applicazione del trattamento dei dati sia armonizzata.

Art. 38 cpv. 3 La disposizione è stata oggetto di una modifica di carattere redazionale.

Art. 38a

Prestazioni commerciali

La LCMP non dispone di una base legale per le prestazioni commerciali ai sensi degli articoli 41 e 41a della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC). Si considerano prestazioni commerciali le prestazioni che sono strettamente correlate ai compiti principali del controllo dei metalli preziosi e non richiedono ulteriori risorse materiali e di personale. Tra queste si annoverano, per esempio, le perizie di lavori di metalli preziosi (determinazione di autenticità dei lavori di metalli preziosi, incluso il controllo dei marchi apposti, in particolare di quelli ufficiali, ma senza determinazione del valore), l'esame di oggetti trovati, per esempio da parte delle FFS, ed eventualmente di come sono stati ridenominati prima di essere rivenduti nonché i servizi di 355 / 424

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laboratorio nell'ambito delle analisi chimiche di metalli preziosi. La nuova disposizione crea la base legale per queste prestazioni. Il capoverso 1 stabilisce le condizioni alle quali l'Ufficio centrale e gli uffici federali di controllo possono fornire tali prestazioni. Le condizioni alle lettere a­d si basano sull'articolo 41a capoversi 2 e 3 LFC.

Disposizioni simili alla presente si trovano, per esempio, anche nell'articolo 177b della legge del 29 aprile 1998299 sull'agricoltura (LAgr) e nell'articolo 148i della legge militare del 3 febbraio 1995300.

Il capoverso 2 precisa inoltre, basandosi sull'articolo 41a capoverso 3 LFC, che queste prestazioni commerciali devono essere fornite a prezzi che ne coprano i costi.

Art. 39

Saggiatori del controllo / a. Diploma

Cpv. 1 Oggi il controllo ufficiale dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici si fonda in gran parte su materiale di base precedentemente controllato (certificato) secondo l'articolo 97 OCMP, il che comporta meno analisi chimiche per il controllo dei prodotti finiti. Di conseguenza, i laboratori degli uffici di controllo dei metalli preziosi dell'UDSC sono stati centralizzati. Ciò ha comportato una riduzione dei collaboratori che devono disporre di competenze di laboratorio, quindi non è più necessario esigere che coloro che si occupano di controlli ufficiali dispongano di un diploma di saggiatore. Per contro, l'obbligo di essere titolari di tale diploma rimane invariato per i saggiatori del commercio incaricati dell'analisi dei prodotti della fusione nonché per i collaboratori dei laboratori di analisi dei metalli preziosi e del laboratorio cantonale di La Chaux-de-Fonds. Il requisito del giuramento o della promessa per i saggiatori del controllo è mantenuto, come richiesto anche dal settore.

Cpv. 2 Le condizioni per ottenere il diploma federale sono stabilite dal Consiglio federale che, nell'articolo 21 OCMP, definisce i requisiti personali e professionali per il conseguimento del diploma federale. Tuttavia, secondo l'articolo 21 capoverso 3 il regolamento di formazione per i saggiatori giurati è di competenza del DFF. Considerando le conoscenze specialistiche necessarie, questa soluzione non è attuale né attribuita al livello appropriato, pertanto si preferisce una delega all'UDSC. Già oggi l'Ufficio centrale stabilisce il programma d'insegnamento e i programmi dei corsi centrali e degli esami (cfr. art. 21 cpv. 4 OCMP). In futuro l'UDSC è quindi tenuto a disciplinare le condizioni d'ammissione alla formazione di saggiatore del controllo e le condizioni degli esami nonché ad emanare disposizioni in merito al contenuto e alla durata della formazione e ai corsi centrali.

Art. 42quater

Procedure svolte dalle autorità federali

Nel quadro della digitalizzazione l'UDSC adotta procedure elettroniche in tutti gli ambiti. Secondo l'articolo 75 D-LE-UDSC le procedure scritte sono in futuro svolte 299 300

RS 910.1 RS 510.10

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per via elettronica. Dal momento che il controllo dei metalli preziosi si avvale del sistema d'informazione dell'UDSC, anche alle procedure previste dalla LCMP deve essere applicata la via elettronica.

Art. 42quinquies Procedure svolte dagli uffici cantonali di controllo Cpv. 1 In linea di principio sono i Cantoni a disciplinare la procedura svolta dagli uffici cantonali di controllo. Se intendono introdurre una procedura elettronica, il capoverso 1 conferisce loro la possibilità di collegarsi al sistema d'informazione dell'UDSC, in modo che i Cantoni possano basarsi sulla procedura dell'Ufficio centrale e degli uffici federali di controllo. Se i Cantoni si avvalgono della suesposta possibilità, il diritto procedurale è retto dal capitolo 1 del titolo quinto D-LE-UDSC per garantire un quadro unitario. Questa armonizzazione è opportuna per l'economia e per i Cantoni stessi.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati, si rinvia al commento all'articolo 36bis capoverso 2 secondo periodo.

Cpv. 2 Le modalità di un eventuale collegamento al sistema d'informazione dell'UDSC devono essere stabilite in un accordo di diritto amministrativo, che contempla anche le spese per l'utilizzo del sistema.

Art. 43

Protezione giuridica

Cpv. 1 L'attuale capoverso 1 dell'articolo 43 prevede che le decisioni degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale. I saggiatori del commercio non possono però emanare decisioni, quindi non sono più menzionati nel capoverso 1. Viene per contro precisato che sono impugnabili con ricorso all'Ufficio centrale sia le decisioni degli uffici cantonali di controllo sia quelle degli uffici federali di controllo.

Cpv. 2 Nel nuovo capoverso 2 è precisato espressamente quanto già previsto con la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale301: le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Ufficio centrale possono essere impugnate conformemente alla PA.

Cpv. 3 Il nuovo capoverso 3 prevede che le decisioni emanate dall'UDSC conformemente agli articoli 22a e seguenti LCMP possono essere impugnate secondo i rimedi giuridici consueti per l'UDSC, che sono retti dal titolo quinto capitolo 2 D-LE-UDSC.

301

FF 2001 3764, in particolare 4014.

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Osservazioni preliminari agli art. 44­56 Dall'entrata in vigore della LCMP, le disposizioni penali sono state adeguate solo puntualmente e non corrispondono più allo stato attuale della legislazione. Con il messaggio del 25 aprile 2018302 concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, il Consiglio federale ha richiesto di adeguare diverse disposizioni penali al sistema sanzionatorio del CP. Le modifiche proposte riguardano, tra l'altro, le disposizioni penali della LCMP e sono nel frattempo state approvate dal Parlamento il 17 dicembre 2021303. Il momento della loro entrata in vigore non è ancora stato stabilito. Il presente disegno si basa sulle disposizioni approvate, adeguandole parzialmente, in quanto si parte dal presupposto che il progetto approvato entrerà in vigore prima del presente disegno.

Qualora ciò non fosse il caso, le presenti modifiche dovranno essere completate con una disposizione di coordinamento, la quale garantirebbe l'attuazione del testo modificato.

Le disposizioni penali degli articoli 56a e 56e si basano per contro su un altro disegno di legge approvato dal Parlamento in relazione con una revisione della LRD che entra in vigore già il 1° gennaio 2023 (cfr. osservazioni preliminari agli art. 56a e 56e).

Art. 44

1. Reati / a. Frode

Gli adeguamenti nell'articolo 44 si basano fondamentalmente sul testo della revisione del 17 dicembre 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (cfr. osservazioni preliminari agli art. 44­56)304.

Cpv. 1 Al posto dei termini «offre in vendita» e «vende» viene utilizzato «mette in commercio». Il termine va inteso in senso ampio, tuttavia non concerne l'importazione. Questa viene menzionata separatamente, così come l'esportazione e il transito, che sono stati aggiunti rispetto al progetto posto in consultazione. Lo stesso vale per l'uscita da un deposito doganale.

Cpv. 2 Secondo la versione attuale, la comminatoria della pena per chi agisce per mestiere (infrazione qualificata) non si discosta affatto da quella prevista al capoverso 1 per l'infrazione di base. Per questo la pena detentiva viene aumentata a cinque anni e la pena pecuniaria non deve essere inferiore a 90 aliquote giornaliere; in questo modo l'infrazione costituisce un crimine.

Cpv. 3 In caso di negligenza continua a essere comminata una multa fino a 50 000 franchi, ciò che corrisponde a una contravvenzione. L'attuale precisazione circa lo sbaglio 302 303 304

FF 2018 2345, in particolare 2525.

FF 2021 2996 pag. 7.

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scusabile viene eliminata, in quanto la negligenza deve essere giudicata secondo le disposizioni del CP.

Art. 45 cpv. 1 e 2 Gli adeguamenti dell'articolo 45 si basano sul testo della revisione del 17 dicembre 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (cfr.

osservazioni preliminari agli art. 44­56)305.

La falsificazione e la contraffazione di marchi per negligenza non sono più previste.

Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato.

Art. 46

1. Reati / c. Uso illecito di marchi

Gli adeguamenti dell'articolo 46 si basano sul testo della revisione del 17 dicembre 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (cfr.

osservazioni preliminari agli art. 44­56)306.

La falsificazione e la contraffazione di marchi per negligenza non è più prevista. Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato.

Art. 47, rubrica e cpv. 1 Gli adeguamenti dell'articolo 47 si basano sul testo della revisione del 17 dicembre 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (cfr.

osservazioni preliminari agli art. 44­56)307.

La rubrica subisce un adeguamento puramente redazionale.

Le fattispecie attualmente menzionate nel capoverso 1 relative ai prodotti della fusione vengono ora disciplinate nell'articolo 49a. Rispetto al progetto posto in consultazione, il reato è esteso, al fine di includere i lavori di metalli preziosi, plurimetallici o placcati o i prodotti della fusione che sono importati, esportati, fatti transitare o fatti uscire da un deposito doganale. Altrimenti il contenuto della disposizione resta invariato.

Art. 48

1. Reati / e. Commercio senza patente o autorizzazione, inosservanza degli obblighi di diligenza e di documentazione nonché dell'obbligo di registrazione

Contrariamente al progetto posto in consultazione, è stata presa in considerazione e adattata la versione secondo la revisione adottata della LRD308. Il nuovo capoverso 1 stabilisce che l'intenzionalità è punibile e aggiunge gli atti compiuti senza patente di acquirente. La pena è aumentata, e la multa arriva ora fino a 50 000 franchi. Secondo il capoverso 2, il fatto di agire per negligenza è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

305 306 307 308

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FF 2021 668 pag. 14.

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Il nuovo capoverso 3 disciplina il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l'articolo 31a capoverso 1 o dell'obbligo di registrazione secondo l'articolo 31a capoverso 2. Questi obblighi sono inseriti nel quadro della revisione della LRD.

Art. 49

1. Reati / f. Reati contro il divieto del commercio ambulante

Nell'ambito dei reati contro il divieto del commercio ambulante sono punibili le azioni commesse sia intenzionalmente sia per negligenza. Viene inoltre soppressa la fattispecie relativa ai reati legati all'acquisto di materie da fondere, divenuta obsoleta in seguito a una revisione della legge nel 2008.

Art. 49a

1. Reati / g. Commercio e importazione di prodotti della fusione senza designazione

Questa nuova disposizione penale, che colma una lacuna del diritto attuale, fa riferimento al nuovo articolo 34a, il quale prevede che i prodotti della fusione devono essere muniti di determinate indicazioni ai fini dell'importazione, dell'uscita dal deposito e della messa in commercio.

La disposizione protegge il commercio dai prodotti della fusione non muniti delle indicazioni prescritte o muniti di indicazioni insufficienti.

Tuttavia, la legge permette ai saggiatori del commercio di importare o di far uscire da un deposito doganale prodotti della fusione non muniti di alcuna indicazione di cui all'articolo 34a capoverso 1 o non muniti di tutte queste indicazioni, se dispongono di una patente di fonditore secondo l'articolo 24 e di un'autorizzazione per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 42bis. Ovviamente, questo modo di agire non è punibile (art. 14 CP). Allo stesso modo, non vi è punibilità laddove il Consiglio federale conceda agevolazioni, sulla base dell'articolo 34a capoverso 3, per quanto riguarda le indicazioni sui prodotti della fusione.

Novità rispetto al diritto attuale La messa in commercio di prodotti della fusione dai quali è stata eliminata l'indicazione del titolo o l'impronta di un marchio ufficiale, e che dunque non sono più muniti di tali indicazioni, è già oggi punibile in virtù dell'articolo 47 capoverso 1.

Rispetto al diritto attuale, l'articolo 49a dichiara punibile il fatto di importare e di far uscire da un deposito doganale prodotti della fusione non muniti delle indicazioni di cui all'articolo 34a. L'articolo 49a riprende inoltre dall'attuale articolo 47 il fatto di mettere in commercio prodotti della fusione privi dell'indicazione del titolo o del marchio di fusione o verifica.

Delimitazione tra l'art. 49a e l'art. 56a L'articolo 49a capoverso 1 presenta aspetti in comune con l'articolo 56a, introdotto con la modifica del 19 marzo 2021 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) (cfr.

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osservazioni preliminari agli art. 56a e 56e), ma si differenzia comunque da tale articolo, in particolare per quanto riguarda l'oggetto e l'atto del reato nonché il bene giuridico protetto.

L'articolo 49a protegge il commercio dai prodotti della fusione privi, interamente o in parte, delle indicazioni prescritte. Simili prodotti sono spesso di provenienza illegale e nuocciono al mercato svizzero. In senso lato, l'articolo protegge l'affidabilità del commercio in metalli preziosi309.

Gli articoli 56a e seguenti si basano invece sulle disposizioni penali della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)310. L'articolo 56a corrisponde all'articolo 44 LFINMA. Pertanto, contrariamente all'articolo 49a, esso protegge il funzionamento del mercato finanziario (così come fa l'art. 44 LFINMA311). L'articolo 56a pone in primo piano l'assenza di un'autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari, mentre l'articolo 49a pone l'accento sulla messa in commercio, sull'importazione e l'uscita da un deposito doganale di prodotti della fusione privi di indicazioni. Disposizioni penali diverse comportano competenze diverse per il perseguimento penale: per quanto riguarda l'articolo 49a si tratta dell'UDSC (cfr. art. 56 cpv. 1), mentre per l'articolo 56a il DFF (cfr. art. 56g cpv. 1).

L'oggetto del reato secondo l'articolo 49a capoverso 1 è costituito da tutti i prodotti della fusione ai sensi della LCMP privi delle indicazioni di cui all'articolo 34a capoverso 1. Nel caso dell'articolo 56a si tratta, per contro, solo dei metalli preziosi bancari, dunque quei prodotti della fusione destinati al commercio tra banche (art. 34a cpv. 3 secondo periodo). La presenza o meno delle indicazioni di cui all'articolo 34a capoverso 1 è irrilevante ai fini della punibilità secondo l'articolo 56a.

L'articolo 49a capoverso 1 punisce in particolare la messa in commercio, l'importazione e l'uscita da un deposito doganale dei summenzionati prodotti della fusione, senza che vi debba essere un'attività commerciale. Pe contro, l'articolo 56a punisce un'attività esercitata senza autorizzazione, ovvero il commercio di metalli preziosi bancari senza un'autorizzazione secondo l'articolo 42bis. Il capoverso 1 di quest'ultimo precisa che l'autorizzazione è necessaria solo per il commercio a titolo professionale di metalli
preziosi bancari.

Nella prassi è difficile che si pongano problemi di delimitazione. Ciò può accadere, per esempio, se un acquirente che non dispone di un'autorizzazione secondo l'articolo 42bis acquista a titolo professionale materie da fondere in oro, che trasforma in verghe e raffina conferendogli un titolo di 999.9 millesimi, ciò che significa che il prodotto della fusione è considerato metallo prezioso bancario (cfr. art. 178 cpv. 2 OCMP). In seguito egli vende a titolo professionale le verghe, che però non sono munite di tutte le indicazioni secondo l'articolo 34a capoverso 1. L'acquisto a titolo pro-

309

Cfr. messaggio dell'8 giugno 1931 concernente un progetto di legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (disponibile solo in tedesco), BBl 1931 I 888, in particolare 901.

310 Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4539, in particolare 4629.

311 Cfr. p. es. Jositsch/von Rotz, «Das Finanzmarktstrafrecht der Schweiz ­ Status quo unter Einbezug der neusten Gesetzesänderungen, des internationalen Einflusses sowie der anstehenden Neuerungen», in SZW 2016, pag. 593.

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fessionale della materia da fondere e la vendita sempre a titolo professionale del metallo prezioso bancario fabbricato costituiscono un commercio di metalli preziosi bancari senza autorizzazione, punibile conformemente all'articolo 56a. Se invece l'acquirente non commercia a titolo professionale o commercia solo con prodotti della fusione anziché con metalli preziosi bancari, si tratta di messa in commercio illecita secondo l'articolo 49a capoverso 1.

Anche per quanto riguarda l'importazione o l'uscita dal deposito di prodotti della fusione privi di indicazioni, la delimitazione avviene allo stesso modo, così come dimostra il seguente esempio. Un acquirente che non dispone di un'autorizzazione secondo l'articolo 42bis acquista a titolo professionale oro all'estero. Egli raffina l'oro, sempre all'estero, conferendogli un titolo di 995 millesimi (cfr. art. 178 cpv. 2 OCMP) e lo importa in Svizzera. L'oro, non munito di tutte le indicazioni secondo l'articolo 34a capoverso 1 viene in seguito venduto a titolo professionale. Dato che l'acquirente commercia a titolo professionale ma non dispone dell'autorizzazione secondo l'articolo 42bis e dato che si tratta di metalli preziosi bancari, egli è punibile conformemente all'articolo 56a. Se invece l'acquirente non commercia a titolo professionale o commercia con prodotti della fusione anziché con metalli preziosi bancari, egli è punibile conformemente all'articolo 49a.

Art. 49b

1. Reati / h. Violazione degli obblighi di diligenza

Questa nuova disposizione penale serve ad attuare la raccomandazione 3 del CDF (rapporto CDF 19476) e corrisponde a una richiesta del settore presentata durante la procedura di consultazione, secondo la quale deve essere prevista una norma penale esplicita per il mancato rispetto degli obblighi di diligenza da parte dei titolari di una patente di fonditore. Questi obblighi sono menzionati all'articolo 31 capoverso 2 e concretizzati a livello di ordinanza. La violazione degli obblighi di diligenza da parte dei titolari di una patente di fonditore o dei saggiatori del commercio è punita solo come violazione amministrativa in virtù dell'articolo 55.

È necessario in particolare comminare una multa elevata per dimostrare che vi è un diverso approccio riguardo al rispetto degli obblighi di diligenza e che a tale rispetto è ora accordata maggiore importanza. Poiché i doveri di diligenza sono definiti in maniera molto ampia nella LCMP e nel commercio di metalli preziosi vi è un grande un rischio che vengano commesse infrazioni, la multa è fissata a 250 000 franchi in caso di intenzionalità e a 50 000 franchi se vi è negligenza. Questa multa elevata, soprattutto rispetto all'articolo 48 della rivista LCMP312, è giustificata dal fatto che quest'ultimo riguarda acquirenti con un fatturato piuttosto modesto, mentre l'articolo 49b riguarda gli obblighi di diligenza delle raffinerie che fatturano miliardi. Rispetto all'articolo 49a, il campo di applicazione dell'articolo 49b è tuttavia limitato al rispetto degli obblighi di diligenza, per cui la differenza tra le sanzioni è giustificata.

In caso di applicabilità sia dell'articolo 49a sia dell'articolo 49b, si applicano le regole generali sul concorso di infrazioni.

312

FF 2021 668 pag. 14.

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Art. 50 e 51 Il reato di riproduzione illecita di lavori (art. 50) non è più attuale e quindi l'articolo deve esse abrogato. I reati commessi nell'azienda sono già disciplinati nella DPA, pertanto anche l'articolo 51 può essere abrogato.

Art. 52, rubrica e cpv. 2 Nel capoverso 2 è previsto che la confisca possa essere ordinata non più dal giudice, ma dall'autorità di perseguimento penale. Viene inoltre eliminato il secondo periodo, che stabilisce la distruzione dei lavori confiscati serviti a commettere un reato.

Art. 53 e 54 Queste due disposizioni di diritto procedurale non corrispondono più allo stato attuale della legislazione e pertanto devono essere abrogate.

Art. 55

3. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

L'articolo 55 disciplina l'inosservanza di prescrizioni d'ordine e, in quanto lex specialis, prevale sugli articoli 114 e 207 D-LE-UDSC.

L'attuale disposizione equivale a una «norma in bianco», pertanto non soddisfa più il principio di legalità. Ora il Consiglio federale definirà, mediante disposizioni d'esecuzione, la condotta punibile di cui al capoverso 1. La multa è aumentata da 2000 a 5000 franchi. In analogia all'articolo 207 D-LE-UDSC, «per negligenza» è sostituito da «per negligenza volontaria».

Con il capoverso 2, il fatto di contravvenire a una decisione notificata sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione continua a costituire un'inosservanza di prescrizioni d'ordine. La multa prevista può ammontare fino a 2000 franchi, in linea con la legislazione attuale.

Le inosservanze secondo l'articolo 55 si differenziano da quelle secondo l'articolo 56e in quanto quest'ultima disposizione riguarda soltanto decisioni emanate dall'Ufficio centrale nell'ambito del commercio di metalli preziosi bancari secondo gli articoli 42bis e 42ter. La modifica dell'articolo 42bis e l'introduzione dell'articolo 42ter sono avvenute contestualmente alla modifica della LRD (cfr. osservazioni preliminari agli art. 56a e 56e) e si annoverano tra le misure adottate dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro. L'articolo 55 riguarda invece l'inosservanza di prescrizioni d'ordine unicamente nell'ambito della legislazione sul controllo dei metalli preziosi o emanate dagli uffici federali di controllo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 55 l'autorità di perseguimento e di giudizio è l'UDSC (cfr. art. 56 cpv. 1) mentre per l'articolo 56e è il DFF (cfr. art. 56g cpv. 1).

Art. 56

4. Competenza e obbligo di denuncia

Cpv. 1 e 2 Il titolo marginale è completato dall'obbligo di denuncia del capoverso 2.

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Per le infrazioni alla LCMP l'autorità incaricata del perseguimento e del giudizio è ora l'UDSC, che subentra alle autorità cantonali (cfr. a tal proposito l'attuale art. 54 cpv. 3, ora abrogato). Questa modifica è giustificata dal fatto che per l'accertamento dei fatti alla base delle infrazioni è necessaria una conoscenza specifica del controllo dei metalli preziosi, di cui dispone soltanto l'amministrazione competente in materia.

Inoltre, ciò garantisce una giurisprudenza uniforme.

Secondo l'articolo 193 D-LE-UDSC, le disposizioni del titolo decimo D-LE-UDSC si applicano ogniqualvolta l'UDSC è definito come autorità competente per il perseguimento di un reato da un atto normativo di natura fiscale o da uno di natura non fiscale. Sulla scorta dell'articolo 193 D-LE-UDSC e della corrispondente norma nella DPA (art. 1 DPA), il rinvio dell'articolo 56 LCMP al D-LE-UDSC e alla DPA per il perseguimento penale ha dunque valore puramente dichiarativo.

Le modifiche concernenti il diritto processuale applicabile nonché la competenza comportano adeguamenti redazionali per quanto riguarda l'obbligo di denuncia.

Osservazioni preliminari agli art. 56a e 56e Il 19 marzo 2021313 l'Assemblea federale ha deciso di procedere a una revisione della legge sul riciclaggio di denaro, che si ripercuote anche sulla LCMP. Prima di questa revisione, i saggiatori del commercio che commerciavano metalli preziosi bancari sottostavano alla vigilanza della FINMA314. Con l'entrata in vigore della modifica della LRD il 1° gennaio 2023, l'Ufficio centrale subentra alla FINMA come autorità di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro, con gli stessi strumenti di vigilanza.

Per quanto riguarda le disposizioni penali, il presente progetto si basa sulla summenzionata modifica della LRD. Queste disposizioni non vengono cambiate dal punto di vista dei contenuti, ma leggermente adeguate dal punto di vista formale.

Titolo marginale all'art. 56a 5. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari / a. Attività senza autorizzazione In seguito all'abrogazione degli articoli 51, 53 e 54 si rende necessaria una nuova numerazione del titolo marginale.

Art. 56e La modifica dell'articolo 55 capoverso 2 comporta una precisazione nell'articolo 56e per delimitare le due disposizioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
L'articolo continua a garantire la parità di trattamento per tutti gli attori operanti nel settore finanziario e che sottostanno alla relativa vigilanza in caso di violazione nell'ambito di questa vigilanza315.

313 314 315

FF 2021 668 Cfr. art. 42bis nella versione del 1° gennaio 2020.

Vedi messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4539, in particolare 4629.

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Disposizioni finali della modifica del ...316 Le disposizioni finali introducono diverse regolamentazioni transitorie, relative alla durata della registrazione per i marchi d'artefice che risultano iscritti nel registro al momento dell'entrata in vigore del progetto, all'uscita dal deposito e alla messa in commercio di prodotti della fusione già importati e che non sono muniti delle indicazioni nonché alla competenza in materia di proseguimento dei procedimenti pendenti.

Il capoverso 1 garantisce che per i marchi d'artefice già iscritti nel registro al momento dell'entrata in vigore delle modifiche della legge si applica la durata di registrazione più lunga secondo il diritto attuale (cfr. il commento all'art. 12 cpv. 1bis). Per la proroga si applica invece il nuovo diritto. Le domande di registrazione di un nuovo marchio d'artefice pendenti al momento dell'entrata in vigore del progetto sono valutate secondo il nuovo diritto.

Il capoverso 2 garantisce che i prodotti della fusione importati prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche e non muniti delle indicazioni secondo l'articolo 34a possono essere fatti uscire da un deposito doganale o messi in commercio senza adeguamenti per un periodo di due anni, a condizione che siano muniti delle indicazioni previste dal diritto precedente. In seguito, tutti i prodotti della fusione fatti uscire da un deposito doganale o messi in commercio devono essere muniti delle indicazioni necessarie secondo l'articolo 34a. Per quanto riguarda l'importazione, l'articolo 34a si applica dal momento dell'entrata in vigore.

Il capoverso 3 mantiene le attuali competenze per quanto riguarda i procedimenti penali pendenti. Laddove la competenza passa dai Cantoni all'UDSC, la competenza iniziale dei Cantoni è mantenuta.

53. Legge federale del 20 dicembre 1985317 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) Art. 13 cpv. 2bis Questa norma è stata istituita in attuazione della mozione Leutenegger Oberholzer del 10 dicembre 2009 (09.4209 «Ridurre gli ostacoli commerciali nel commercio on line transfrontaliero») e rappresenta un'integrazione dell'articolo 37 D-LE-UDSC. Il riferimento per le spese specifiche concretamente riscosse sono le spese che verrebbero sostenute nel caso di una dichiarazione semplificata delle merci effettuata in modo efficiente. Le condizioni applicabili alla dichiarazione semplificata delle merci saranno incluse nella nuova ordinanza e si baseranno sui parametri dell'attuale articolo 105a dell'OD.

Nelle sentenze A-1123/2019 e A-1070/2019 del 14 agosto 2020, il Tribunale amministrativo federale ha espresso preoccupazioni riguardo alla proporzionalità perché lo spedizioniere dovrebbe sostenere spese elevate. Tale situazione è impedita dalla regolamentazione proposta, poiché non impone una procedura specifica di dichiarazione 316 317

RS ...

RS 942.20

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delle merci allo spedizioniere. Il servizio richiesto deve essere fornito con il numero di risorse adeguate («best practice» o «benchmark»: le imprese che operano sul mercato sono analizzate per mostrare quali costi si presentano effettivamente in una fornitura efficiente del servizio). Mentre i più importanti fornitori di servizi espresso, servizi pacchi e servizi di corriere dichiarano già oggi le merci in maniera semplificata e addebitano ai destinatari prezzi proporzionati per la dichiarazione, secondo quanto previsto dall'autrice della mozione, questo non è il caso di tutti i fornitori di servizi doganali. Questi ultimi hanno basato il loro modello economico su merci che generalmente non soddisfano i requisiti per una dichiarazione semplificata, in particolare perché troppo pesanti o troppo costose. Molti dei loro clienti aziendali si aspettano inoltre una dichiarazione ordinaria delle merci. Tuttavia, anche in caso di merci che potrebbero essere dichiarate alla dogana in maniera semplificata, e quindi in linea di principio più economica perché il servizio è fornito in modo efficiente, spesso ricorrono alla dichiarazione ordinaria.

La misura viene applicata solo se il prezzo è eccessivo secondo i criteri dell'articolo 13 capoverso 1 LSPr. Le preoccupazioni del Tribunale amministrativo federale sull'opportunità della misura possono essere dissipate, poiché i prezzi al consumo in tal modo vengono necessariamente ridotti. Ciò è anche conforme alle regole della legislazione in materia di concorrenza: la LSPr si basa sulla concorrenza effettiva e quindi sulle spese reali di un'efficiente produzione o fornitura di servizi. Anche oggi, nonostante la mozione Leutenegger Oberholzer sia stata accolta, in particolare gli spedizionieri applicano spesso prezzi di molto superiori ai 100 franchi per la dichiarazione di un piccolo invio. In un regime di reale competizione ciò non sarebbe permesso: i destinatari affiderebbero infatti la dichiarazione a un'impresa che offre prezzi più bassi. Gli operatori che gestiscono tali dichiarazioni a prezzi (significativamente) più bassi esistono di fatto sul mercato. In un regime di concorrenza effettiva, i responsabili dei dati sarebbero costretti ad abbassare i loro prezzi o non avrebbero più ordini per lo sdoganamento di piccoli invii. La presente regolamentazione
attua quindi ciò che la concorrenza farebbe in un caso normale, ossia in condizioni normali: conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera a, il Sorvegliante dei prezzi utilizza le imprese che operano effettivamente sul mercato come «best practice» o «benchmark» al fine di ridurre i prezzi eccessivamente alti ai sensi della mozione Leutenegger Oberholzer. Ciò garantisce che il responsabile dei dati riceva sempre una remunerazione che, in linea di principio, copre i costi. In questo caso si deve applicare l'uso più economico possibile delle risorse (p. es. la dichiarazione semplificata), come fanno le società «benchmark». Le spese che il responsabile dei dati deve sostenere nel caso di una dichiarazione efficiente delle merci corrispondono a quelle (incluso l'elemento di profitto secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. b LSPr) che un operatore che agisce con modalità efficienti sostiene per fornire questo servizio. Nella pratica queste spese possono essere misurate rifacendosi ai prezzi che le imprese efficienti applicano per il servizio corrispondente. Ciò rende inoltre possibile una regolamentazione snella, nel senso che si può applicare un puro e semplice raffronto dei prezzi.

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54. Legge federale del 25 giugno 1982318 sulle misure economiche esterne Art. 7 cpv. 4 Modifica della designazione nel rinvio alla legge: rinvio al D-LTDo anziché alla legge sulle dogane per quanto riguarda le disposizioni penali applicabili.

55. Legge del 13 dicembre 1996319 sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 10 cpv. 2, primo periodo Modifica della designazione «organi d'inchiesta dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» in «collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per il perseguimento penale».

Art. 11, secondo periodo Modifica di «organi di dogana» in «UDSC».

Art. 18 cpv. 2 Modifica di «autorità doganali» in «UDSC».

56. Legge del 22 marzo 2002320 sugli embarghi Art. 4 cpv. 2 Modifica della designazione «organi istruttori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» in «collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per il perseguimento penale».

Art. 11 cpv. 2 Modifica della designazione nel rinvio a una legge: rinvio al D-LTDo anziché alla legge sulle dogane per quanto riguarda le disposizioni penali applicabili.

318 319 320

RS 946.201 RS 946.202 RS 946.231

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57. Legge federale del 25 settembre 2020321 sui precursori di sostanze esplodenti In tutta la legge «AFD» è sostituito con «UDSC», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 11 cpv. 2 In seguito alla nuova terminologia del D-LE-UDSC, la designazione «Amministrazione federale delle dogane (AFD)» è sostituita con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

5.4 D-LTDo Capitolo 1: Disposizioni generali L'attuale legge sulle dogane (LD) è sottoposta a una revisione totale e ridotta a un puro atto normativo di natura fiscale. Sono mantenuti gli aspetti rilevanti per la riscossione dei tributi (obbligo doganale, calcolo del dazio, obbligazione doganale e tributi doganali; cap. 2), così come le disposizioni penali (cap. 3) e quelle finali con il diritto transitorio riguardante le procedure pendenti nonché le autorizzazioni e gli accordi validi (cap. 4). La LD totalmente rivista è ora denominata legge sui tributi doganali (D-LTDo).

Art. 1

Oggetto e applicabilità della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC

Conformemente all'idea del presente progetto di legge, il D-LTDo disciplina solo l'obbligo doganale e la determinazione dei dazi all'importazione e all'esportazione (tributi doganali). Oltre ai principi sull'obbligo doganale generale, vi rientrano in particolare le disposizioni sull'esenzione da dazio, sulle basi di calcolo del dazio, sull'obbligazione doganale e sui tributi doganali nonché le disposizioni penali.

Per quanto riguarda la riscossione dei dazi all'importazione e all'esportazione (tributi doganali), il diritto procedurale, i controlli delle merci eccetera si applica invece, secondo il rimando del capoverso 2, il D-LE-UDSC. Negli articoli 6 e 11 D-LE-UDSC si trovano le definizioni dei termini determinanti anche per la LTDo.

Capoverso 3: con l'entrata in vigore del D-LE-UDSC è posto in vigore anche il D-LTDo. Tuttavia, finché nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC non sono disponibili le basi tecniche necessarie per la riscossione di un tributo, il Consiglio federale può prevedere che sia applicabile un diritto derogatorio rispetto al D-LE-UDSC, al D-LTDo e alle modifiche degli atti normativi nell'allegato 2 (art. 212 cpv. 1 D-LE-UDSC; vedi anche il commento al titolo tredicesimo cap. 4). A tal fine il Consiglio federale dichiara ancora applicabili le disposizioni dell'attuale diritto al posto di quelle del nuovo diritto. In base alle conoscenze 321

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attuali, questa regolamentazione è applicabile anche al D-LTDo. Con il capoverso 3 questo aspetto viene chiarito nella legge stessa. Esso rimanda espressamente alle disposizioni transitorie degli articoli 212­217 D-LE-UDSC, le quali permettono al Consiglio federale di stabilire un diritto derogatorio. Il capoverso 3 è dunque una sorta di disposizione di raccordo nel D-DTDo che crea trasparenza in merito all'applicazione del diritto transitorio del D-LE-UDSC. Nel momento in cui nel nuovo sistema d'informazione dell'UDSC sono disponibili tutte le basi tecniche necessarie alla riscossione dei tributi doganali secondo il nuovo diritto, il rimando al diritto derogatorio diventa nullo. Per questo motivo il Consiglio federale è autorizzato, in virtù dell'articolo 212 capoverso 5 D-LE-UDSC, ad abrogare le disposizioni di raccordo. Ciò vale per il capoverso 3, ma non per i capoversi 1 e 2 che mantengono la propria validità anche dopo la regolamentazione transitoria.

Art. 2

Autorità competente

La competenza per l'esecuzione del D-LTDo spetta all'UDSC.

Capitolo 2: Riscossione dei tributi doganali Sezione 1: Obbligo doganale Art. 3

Principi

Le merci portate oltre il confine doganale sono soggette all'obbligo doganale: questo è il principio del sistema doganale, attualmente stabilito nell'articolo 7 LD e nell'articolo 1 LTD e ripreso anche nel D-LTDo.

L'obbligo doganale generale comporta inevitabilmente un obbligo generale di dichiarazione. Le merci portate oltre il confine devono pertanto essere dichiarate all'UDSC ai fini dell'imposizione, indipendentemente dal fatto che esse siano gravate o meno da un tributo doganale.

Le eccezioni all'obbligo doganale generale devono essere esplicitamente definite in una legge o in un trattato internazionale322.

Art. 4

Merci esenti da dazio

L'esenzione da dazio per le merci richiede una base legale. L'esenzione deriva direttamente dalla legge o è delegata al Consiglio federale (cfr. art. 5 D-LTDo).

Cpv. 1 Nell'articolo 4 capoverso 1 sono riportate le merci esenti da dazio in base alla legge, e che lo erano già finora in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 LD, ovvero le merci dichiarate esenti da dazio nella legge sulla tariffa delle dogane (LTD) o in trattati internazionali, le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio in base alle disposizioni emanate dal DFF.

322

Arpagaus, Zollrecht, n. marg. 411.

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Cpv. 2 Il Consiglio federale può prevedere un'autorizzazione per l'importazione o l'esportazione in esenzione da dazio di merci. Questo obbligo di autorizzazione è ora sancito a livello di legge, benché già oggi si applichi ad alcune esenzioni (p. es. per le merci destinate a rappresentanti diplomatici). Il rilascio e la verifica preliminari dell'autorizzazione consentono di verificare le condizioni per l'esenzione da dazio in anticipo e non solo al momento dell'importazione. L'autorizzazione non incide in alcun modo sul sostanziale diritto all'esenzione da dazio. Serve principalmente come strumento procedurale e assicura il processo d'imposizione integralmente digitalizzato.

Si prevede di disciplinare a livello di ordinanza le autorizzazioni individuali o generali che l'UDSC può rilasciare alle persone aventi diritto. Chi riceve un'autorizzazione generale beneficia non solo della certezza del diritto a lungo termine, ma anche di una riduzione dell'onere amministrativo. L'autorizzazione generale, rilasciata dopo la presentazione e la verifica di una sola domanda, è utilizzabile per diversi invii all'importazione durante il suo periodo di validità e, una volta scaduta, può essere nuovamente richiesta.

L'UDSC può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri, per esempio il tipo di merci e il loro scopo d'impiego preciso nel territorio doganale.

Cpv. 3 In caso di deroga alle condizioni cui sottostà l'autorizzazione secondo il capoverso 2, è necessario ­ di regola in precedenza ­ effettuare una nuova dichiarazione delle merci (art. 13 cpv. 2 lett. c e art. 16 cpv. 1 lett. d D-LE-UDSC). Con la deroga alle condizioni l'esenzione da dazio decade. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che non ha osservato le condizioni deve pagare i tributi doganali che ne derivano nonché effettuare la nuova dichiarazione delle merci (art. 14 cpv. 1 lett. c D-LE-UDSC).

Art. 5

Esenzione da dazio

La competenza di dichiarare determinate merci esenti da dazio, finora delegata al Consiglio federale nell'articolo 8 capoverso 2 LD, viene fondamentalmente ripresa.

Cpv. 1 L'elenco non comprende più gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 8 cpv. 2 lett. h LD). Nella prassi questa esenzione ha già oggi poca importanza. Allo stesso modo, tali prodotti non sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Secondo l'attuale ordinanza sulle dogane (art. 20 OD) anche le «istituzioni di diritto pubblico» sono incluse nel gruppo dei destinatari di oggetti d'arte e d'esposizione esenti da dazio. Questi aventi diritto sono ora menzionati in modo esaustivo a livello di legge (art. 5 cpv. 1 lett. g).

È prevista un'esenzione da dazio per gli studi e le opere di artisti con residenza stabile in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. h.). Essa non è più soggetta alla condizione di un soggiorno temporaneo all'estero per motivi di studio.

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Nel caso degli oggetti per l'insegnamento e la ricerca l'ordinanza sulle dogane (art. 19 cpv. 2) prevede un'esenzione da dazio, che va oltre quella prevista dalla legge, per i materiali di origine umana, animale o vegetale per scopi medici. L'articolo 5 capoverso 1 lettera m corregge questa situazione e crea un'esenzione autonoma per tali merci a livello di legge.

Cpv. 2­4 I capoversi 2 e 3 prevedono che il Consiglio federale può disciplinare le condizioni relative all'esenzione da dazio secondo il capoverso 1 e all'autorizzazione per l'esenzione da dazio. Le due deleghe sono riportate separatamente, poiché l'autorizzazione di cui al capoverso 3 non è prevista per tutte le esenzioni da dazio enumerate al capoverso 1. In riferimento al rilascio dell'autorizzazione e al pagamento dei tributi doganali in caso di deroga alle condizioni legate all'autorizzazione, si rinvia al commento all'articolo 4 capoversi 2 e 3.

Art. 6

Merci svizzere di ritorno

Le condizioni per l'esenzione da dazio per le merci svizzere di ritorno rimangono in gran parte invariate rispetto alla legge attuale (art. 10 LD).

Cpv. 1 e 2 Sono contemplate le merci che, dopo essersi trovate in libera pratica ed essere state esportate, vengono riportate nel territorio doganale. Beneficiano dell'esenzione da dazio le merci che in precedenza si trovavano in libera pratica in Svizzera e per le quali è pertanto comprovato che hanno lo statuto doganale svizzero. Dopo l'esportazione devono essere reimportate intatte. L'esenzione da dazio è concessa non solo per le merci esportate assegnandole alla destinazione delle merci dell'esportazione dalla libera pratica, ma anche per quelle portate fuori dal territorio doganale e assegnate alla destinazione dell'esportazione per l'ammissione temporanea.

Cpv. 3 Viene mantenuto il termine di cinque anni per l'esenzione da dazio per le merci svizzere di ritorno non modificate, che ritornano nel territorio doganale non allo speditore originario bensì ad altri. Questa limitazione riduce il rischio di abusi (p. es. aumento del valore al di fuori del territorio doganale).

Cpv. 4 (primo periodo) Il primo periodo del capoverso 4 riguarda le merci svizzere di ritorno per le quali erano stati riscossi dazi all'esportazione quando erano state portate all'estero. Questi dazi all'esportazione sono restituiti al momento della reimportazione. Il processo in questione è il seguente: 1. esportazione delle merci dalla libera pratica con riscossione di dazi all'esportazione; 2. reimportazione delle merci come merci svizzere di ritorno (nell'ambito della destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica).

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Cpv. 4 (secondo periodo) Se al momento dell'esportazione le merci hanno beneficiato di un'esenzione da dazio quali merci estere di ritorno secondo l'articolo 7, i dazi all'importazione restituiti vengono nuovamente riscossi all'atto della reimportazione come merci svizzere di ritorno. Il processo in questione è il seguente: 1. importazione delle merci in libera pratica con riscossione di dazi all'importazione; 2. riesportazione come merci estere di ritorno con restituzione dei dazi all'importazione; 3. reimportazione come merci svizzere di ritorno (nell'ambito della destinazione delle merci dell'importazione in libera pratica).

Art. 7

Merci estere di ritorno

Il presente articolo riguarda le merci che per determinati motivi (motivi della rispedizione) sono nuovamente portate fuori dal territorio doganale. In caso di riesportazione i dazi all'importazione riscossi sono restituiti a determinate condizioni.

Le condizioni per la restituzione dei dazi all'importazione per le merci estere di ritorno rimangono sostanzialmente invariate rispetto all'attuale legge (art. 11 LD).

Cpv. 1 Il capoverso 1 non elenca più individualmente a livello di legge i motivi della rispedizione, ma riunisce le fattispecie che giustificano la restituzione dei dazi e l'esenzione da dazio parlando di «motivi giuridici» ed «economici». Il Consiglio federale definisce i motivi nelle disposizioni d'esecuzione, orientandosi alle disposizioni attuali (art. 11 cpv. 1 LD).

Il periodo per la rispedizione è esteso da tre a cinque anni, il che fornisce all'economia nazionale una maggiore flessibilità in termini di tempo. Questa estensione risponde a una richiesta formulata nell'ambito della procedura di consultazione.

Con il consenso dello speditore originario, le merci possono essere restituite anche direttamente a un terzo al di fuori del territorio doganale.

Cpv. 2 La restituzione dei dazi e l'esenzione da dazio sono concesse per le merci modificate e riesportate, se esse sono restituite a causa di un difetto scoperto all'atto della loro trasformazione nel territorio doganale. La riesportazione di queste merci non è subordinata al rispetto di alcun termine. Inoltre, non devono essere imperativamente restituite allo speditore originario.

Cpv. 3 Il capoverso 3 disciplina un caso speciale, ovvero le merci che non possono essere messe in circolazione in base al diritto svizzero. Si citano a titolo di esempio i mezzi di trasporto che non ottemperano alle disposizioni sulla circolazione stradale oppure le derrate alimentari che non adempiono i requisiti in materia. Questa disposizione

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non prevede termini di riesportazione o limitazioni per quanto riguarda la restituzione delle merci allo speditore originario.

Cpv. 4 In taluni casi la rispedizione delle merci dal territorio doganale è associata a un elevato onere logistico e finanziario, sproporzionato rispetto all'importo da restituire. A tal fine, il Consiglio federale deve poter disciplinare, come finora, in quale misura la restituzione dei dazi o l'esenzione da dazio è concessa per le merci che non sono (ri)esportate dalla libera pratica, bensì distrutte nel territorio doganale con il consenso dell'UDSC.

Art. 8

Merci del traffico turistico

Cpv. 1 e 2 La disposizione relativa all'esenzione intera o parziale da dazio per le merci del traffico turistico corrisponde nei contenuti all'articolo 16 LD. Il criterio fondamentale che contraddistingue le merci del traffico turistico è che esse non sono destinate al commercio, bensì all'uso privato. Per quanto riguarda la competenza normativa, il Consiglio federale può ora dichiarare le merci interamente o parzialmente esenti da dazio oppure anche solo fino a una determinata quantità.

Cpv. 3 Rimane inalterata anche la definizione di aliquote forfetarie per le merci non esenti da dazio: queste aliquote possono comprendere più generi di tributi o di merci, e vi possono rientrare anche i tributi doganali.

Il limite di franchigia secondo il valore applicato nel traffico turistico in riferimento all'imposta sull'importazione è disciplinato dal diritto in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 53 cpv. 1 lett. a LIVA e art. 2 dell'ordinanza del DFF del 2 aprile 2014323 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante).

Art. 9

Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego

Cpv. 1 e 2 Viene concessa un'agevolazione doganale per le merci che dopo la loro importazione in libera pratica sono utilizzate esclusivamente per un determinato scopo. La norma riprende il contenuto normativo dell'articolo 14 LD. L'agevolazione doganale in base allo scopo d'impiego può essere prevista direttamente nella legge sulla tariffa delle dogane (lett. a) o, alle condizioni secondo il capoverso 2, mediante un abbassamento, da parte del DFF, delle aliquote di dazio stabilite nella LTD (lett. b).

Cpv. 3 323

RS 641.204

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Sulla base dell'articolo 10 capoverso 3 LTD in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 3 LAgr, l'UFAG adegua regolarmente, nell'ordinanza del 26 ottobre 2011324 sulle importazioni agricole (OIAgr), le aliquote di dazio per i prodotti agricoli con prezzi soglia o valori indicativi d'importazione. Dall'adeguamento delle aliquote di dazio in vigore consegue la necessità di adeguare anche le aliquote di dazio abbassate dal DFF in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b per i prodotti agricoli enunciati nell'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007325 sulle agevolazioni doganali (OADo).

Già il diritto attuale contiene una delega delle competenze per la modifica dell'allegato 1 OADo resa necessaria da un adeguamento dell'OIAgr attuato dall'UFAG (art. 14 cpv. 3 LD). Per sgravare il Dipartimento da un'attività di routine, con l'ultima revisione della legge sulle dogane questa competenza era stata trasferita dal DFF alla Direzione generale delle dogane, e quindi portata al livello di ufficio. Con la creazione del D-LTDo la competenza normativa per adeguare l'OADo viene attribuita direttamente all'UFAG, su istruzione del quale finora la Direzione generale delle dogane effettuava gli adeguamenti. Ciò consente all'UFAG di effettuare direttamente e in una sola volta entrambi gli adeguamenti che deve apportare in futuro (OIAgr e OADo). In tal modo si evita un onere inutile all'interno dell'Amministrazione federale per un'operazione di routine senza margine discrezionale e con minime ripercussioni finanziarie, positive o negative. La delega di competenza è tuttavia formulata in modo più aperto e comprensibile, facendo riferimento all'articolo 10 capoverso 3 LTD.

Cpv. 4 Le merci soggette a diverse aliquote di dazio a seconda del loro utilizzo rivestono un ruolo importante nell'economia nazionale. In particolare l'impegno d'impiego e la prova dell'impiego servono a garantire che le merci sdoganate all'aliquota inferiore non siano utilizzate per uno scopo non consentito. Così come previsto dal diritto attuale (art. 51 OD), l'impegno d'impiego deve essere previamente richiesto all'UDSC e da questo approvato.

Cpv. 5 e 6 Se le merci importate in libera pratica che hanno beneficiato di agevolazioni doganali sono utilizzate o cedute per scopi soggetti a tributi doganali più elevati rispetto allo scopo
menzionato nell'impegno d'impiego, è necessario, come finora (art. 14 cpv. 4 LD), effettuare una nuova dichiarazione delle merci. L'obbligo di dichiarazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e il momento della nuova dichiarazione delle merci sono disciplinati, quali aspetti procedurali, nel D-LE-UDSC (art. 13 cpv. 2 lett. d, art. 14 cpv. 1 lett. d e art. 16 cpv. 1 lett. e D-LE-UDSC). La differenza di dazio che deriva da una simile modifica dello scopo d'impiego deve essere pagata dalla persona che effettua il cambiamento. Questa deve anche occuparsi della nuova dichiarazione delle merci (art. 14 cpv. 1 lett. d D-LE-UDSC).

324 325

RS 916.01 RS 631.012

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Contrariamente al capoverso 5, il capoverso 6 disciplina il caso in cui la modifica dello scopo d'impiego comporta tributi doganali meno elevati. Su richiesta della persona che effettua la modifica, la differenza di dazio può essere restituita per determinate merci. La persona che effettua la modifica è quella che utilizza o cede a terzi merci per uno scopo soggetto a tributi doganali meno elevati. Il DFF stabilisce le merci per le quali è concessa la restituzione e il termine entro il quale deve essere presentata la rispettiva domanda. Il capoverso 6 corrisponde, dal punto di vista del contenuto, all'articolo 14 capoverso 5 LD.

Art. 10

Prodotti agricoli

Cpv. 1 I prodotti agricoli per i quali vi sono aliquote di dazio diverse in funzione del periodo e che sono già importati e imposti devono essere oggetto, come finora (art. 15 cpv. 1 LD), di una nuova dichiarazione al momento del passaggio dal periodo non amministrato (non contingentato) al periodo amministrato (contingentato). L'obbligo di dichiarazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e il momento della nuova dichiarazione delle merci sono disciplinati, quali aspetti procedurali, nel D-LE-UDSC (art. 13 cpv. 2 lett. e, art. 14 cpv. 1 lett. e nonché art. 16 cpv. 1 lett. f D-LE-UDSC).

La differenza di dazio tra l'aliquota fuori contingente doganale e l'aliquota di dazio già versata deve essere pagata posticipatamente dal proprietario dei prodotti agricoli.

Questi è inoltre obbligato a effettuare la nuova dichiarazione delle merci (art. 14 cpv. 1 lett. E D-LE-UDSC).

Cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni e in quale misura i prodotti agricoli ancora in commercio possono essere computati su parti liberate dei contingenti doganali.

L'oggetto della regolamentazione dell'articolo 10 D-LTDo e degli articoli 13 capoverso 2 lettera e nonché 14 capoverso 1 lettera e D-LE-UDSC corrisponde a quello degli attuali articoli 15 LD e 55 OD.

Art. 11

Merci del traffico nella zona di confine

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera i D-LTDo, il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio le merci del traffico nella zona di confine. Ciò comprende, come finora, anche la riduzione delle aliquote di dazio (cfr. art. 24 cpv. 2 OD, che si basa sull'art. 8 cpv. 2 lett. j LD).

L'articolo 11 D-LTDo definisce quali operazioni rientrano nel traffico nella zona di confine e quale area è considerata zona di confine. Nelle convenzioni con gli Stati

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limitrofi326 così come nel diritto vigente, la zona di confine è definita come una zona parallela. In pratica, però, da decenni nel traffico con la Germania, la Francia e l'Italia è utilizzata la zona radiale; solo nel traffico con l'Austria si applica la zona parallela327. Questa interpretazione è indiscussa ed è stata confermata anche dal Tribunale federale. Con la regolamentazione della «zona radiale» si elimina tale contraddizione.

Essa è applicata in particolare alle agevolazioni nazionali nel traffico di confine (p. es.

uva, vino) e all'applicazione dell'allegato B.8 della Convenzione di Istanbul.

La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che si trova in un raggio di dieci chilometri misurati da un valico di confine stabilito dall'UDSC.

Il punto di misurazione della zona radiale è calcolato da un valico di confine che viene fissato dall'UDSC. Ciò significa che non sono presi in considerazione solo i valichi occupati. Soprattutto nelle zone rurali, altri valichi di confine servono come punti di misurazione, ciò poiché in futuro l'UDSC intende impiegare le proprie risorse in maniera più flessibile e operare in modo meno statico. Questa procedura non deve comportare alcuno svantaggio per gli interlocutori.

Sono fatte salve deroghe in conformità ai trattati internazionali. Il Consiglio federale può estendere la zona di confine in caso di condizioni locali particolari (cpv. 3). Questa estensione è prevista per le parti di Comuni che a causa di ostacoli geografici (fiume, montagna ecc.) sono tagliate fuori dal resto del Comune esterno alla zona di confine e per le quali è evidente che dovrebbero appartenere alla zona di confine.

Sezione 2: Precisazioni in merito ad alcune destinazioni delle merci secondo l'articolo 24 LE-UDSC Art. 12

Importazione per il perfezionamento attivo

Cpv. 1 Le merci assegnate alla destinazione delle merci dell'importazione per il perfezionamento attivo sono esenti da dazio se delle merci svizzere nella medesima quantità, natura e qualità sono esportate al loro posto quali prodotti lavorati o trasformati (regime d'equivalenza). Secondo gli articoli 28 capoverso 2 e 29 capoverso 1 D-LEUDSC, il Consiglio federale disciplina il regime d'equivalenza e stabilisce le condizioni per l'autorizzazione.

Cpv. 2 326

Convenzione conchiusa il 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito (RS 0.631.256.913.61); Convenzione conchiusa il 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine (RS 0.631.256.916.31); Convenzione conchiusa il 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe (RS 0.631.256.934.99); Convenzione conchiusa il 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo (RS 0.631.256.945.41).

327 Per quanto riguarda l'Italia, cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C.743/2011 del 19 settembre 2012 consid. 3.

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Le condizioni per l'esenzione da dazio delle merci equivalenti sono regolamentate a livello di ordinanza. In particolare, è necessario specificare che la sostituzione delle materie prime portate nel territorio doganale con merci equivalenti deve avvenire nello stabilimento di perfezionamento.

Il Consiglio federale disciplina inoltre in quale misura è concessa la riduzione dei tributi doganali o l'esenzione da dazio per le merci che non sono riesportate ma rimangono nel territorio doganale o, su richiesta, sono distrutte sul territorio doganale.

In questo contesto, le perdite dovute al perfezionamento che non possono essere recuperate (evaporazione, carico inquinante nelle acque di scarico) devono essere esenti da dazio. Sono esenti da dazio anche le perdite recuperabili e le altre merci che rimangono nel territorio doganale e sono distrutte con l'accordo dell'autorità di sorveglianza. Su richiesta, deve essere fornita una prova delle perdite. Su richiesta, le perdite utilizzabili per l'alimentazione animale possono essere imposte a un'aliquota di dazio ridotta.

Art. 13

Esportazione per il perfezionamento passivo

Per le merci che sono state esportate temporaneamente per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione e perfezionate nel territorio doganale estero, la destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo è conclusa al momento della reimportazione. Queste merci possono essere esentate da dazio in caso di conclusione regolare della procedura.

Cpv. 1 e 2 I materiali non in libera pratica aggiunti nel territorio doganale estero sono invece soggetti all'obbligo doganale (cpv. 1). Il Consiglio federale può prevedere una base di calcolo diversa se la determinazione del dazio sulla base del peso supplementare è sproporzionata; può inoltre disciplinare il metodo di calcolo dell'aliquota di dazio per i materiali aggiunti (cpv. 2).

Cpv. 3 Il presente capoverso riguarda il regime d'equivalenza, rilevante anche in occasione dell'esportazione per il perfezionamento passivo. Secondo gli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoverso 1 D-LE-UDSC, il Consiglio federale disciplina il regime d'equivalenza e stabilisce le condizioni per l'autorizzazione.

Cpv. 4 Il Consiglio federale disciplina in quale misura è concessa la riduzione dei tributi doganali o l'esenzione da dazio per le merci che sono state assegnate alla destinazione delle merci dell'esportazione per il perfezionamento passivo, ma che, su richiesta, sono state distrutte.

Art. 14

Importazione ed esportazione per l'ammissione temporanea

Cpv. 1 377 / 424

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Secondo il presente capoverso, il Consiglio federale può prevedere che i tributi doganali dovuti condizionatamente siano parzialmente esigibili per le merci assegnate alla destinazione dell'importazione o dell'esportazione per l'ammissione temporanea.

Questo caso speciale può essere giustificato in base a quanto esposto di seguito.

Per le merci importate nel territorio doganale o esportate da esso e utilizzate solo temporaneamente si può applicare un trattamento diverso da quello previsto per le merci che entrano definitivamente nel circuito economico del territorio doganale e sono soggette alla riscossione dei tributi doganali328. Un uso o consumo integrale non ha luogo, per cui tali merci non devono essere soggette alla riscossione integrale dei tributi doganali. La condizione per la rinuncia dello Stato alla riscossione totale dei tributi è il fatto che dopo l'ammissione temporanea le merci siano riesportate o reimportate.

In caso di regolare svolgimento, l'ammissione temporanea comporta l'esenzione completa dai tributi doganali che normalmente dovrebbero essere pagati per le merci in caso di importazione in libera pratica o di esportazione dalla libera pratica (cfr. commento all'art. 39 D-LE-UDSC). Questa regolamentazione, formulata in maniera generale e che si applica alle destinazioni delle merci secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere c­g D-LE-UDSC, rappresenta una deroga all'attuale diritto doganale. Questo si basa sul principio che i tributi doganali devono essere pagati anche nel regime doganale di ammissione temporanea (principio dell'obbligo doganale generale; art. 7 LD). Tuttavia, l'articolo 9 capoverso 1 LD concede al Consiglio federale la competenza di esentare parzialmente o integralmente dai tributi doganali le merci importate o esportate temporaneamente. L'effettiva esenzione dai tributi doganali per il regime doganale di ammissione temporanea è prevista solo a livello di ordinanza (art. 30 cpv. 1 e art. 31 cpv. 1 OD).

Non si può negare che i tributi riscossi sulle merci possono influenzare la concorrenza sul mercato interno. È quindi importante evitare che le persone che utilizzano merci in libera pratica si trovino in una situazione di sostanziale svantaggio rispetto alle persone che utilizzano merci comparabili nell'ambito dell'ammissione temporanea. Una problematica
simile si pone per l'esportazione temporanea nel caso dei dazi all'esportazione. Pertanto, deve sussistere ancora la possibilità che i tributi doganali siano parzialmente esigibili per le merci nell'ambito dell'ammissione temporanea.

Lo scopo della parziale esigibilità dei tributi doganali consiste nell'aumentare i tributi doganali su una merce in rapporto alla sua presenza sul territorio doganale e al conseguente impiego economico sul mercato interno329. È quindi giustificata dal fatto che le merci estere possono essere utilizzate economicamente sul mercato interno svizzero quasi in esenzione da dazio ed essere in concorrenza con merci in libera pratica uguali o simili. La possibilità, già contemplata dall'attuale diritto doganale330, di riscuotere parzialmente i tributi doganali nel regime doganale di ammissione temporanea si basa su una necessità dell'economia (p. es. nel caso dell'importazione temporanea di strumenti per l'edilizia non in libera pratica).

Per la parziale esigibilità di un debito fiscale sorto condizionatamente, che di norma è annullato interamente in caso di svolgimento regolare della procedura, l'articolo 39 328 329 330

Stämpflis Handkommentar Zollgesetz, Heinz Schreier, art. 9 N 1.

Arpagaus, Zollrecht, n. marg. 843 seg.

Messaggio concernente la legge sulle dogane, FF 2004 485, in particolare 514.

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capoverso 3 D-LE-UDSC prevede che sia necessaria un'apposita regolamentazione in un atto normativo di natura fiscale, in questo caso nel D-LTDo. L'articolo 14 conferisce al Consiglio federale la facoltà di continuare a prevedere l'esenzione parziale dai tributi doganali, finora sancita dall'articolo 9 capoverso 1 LD, in una forma adattata. A tal fine il Consiglio federale disciplina le modalità precise a livello di ordinanza, tenendo conto dello scopo d'impiego e del tempo in cui le merci si trovano nel territorio doganale o al di fuori di esso.

Naturalmente, l'esenzione totale dai tributi doganali nell'ambito dell'ammissione temporanea rappresenta la norma e deve essere applicata il più spesso possibile. Per l'esenzione totale le merci devono servire a uno scopo d'impiego privilegiato o non pregiudicare in maniera eccessiva le condizioni di concorrenza sul mercato interno svizzero331.

Gli scopi particolarmente privilegiati si basano di solito su trattati o consuetudini internazionali. Nel caso dell'ammissione temporanea, si tratta soprattutto della Convenzione di Istanbul. Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, ogni parte contraente si impegna ad accordare l'ammissione temporanea, alle condizioni previste dalla Convenzione stessa, alle merci indicate negli allegati (compresi i mezzi di trasporto). Lo stesso articolo della Convenzione prevede che l'ammissione temporanea sia accordata in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico (ad eccezione dell'allegato E, che la Svizzera non ha recepito). Per dazi e tasse all'importazione sono intesi i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse o canoni e imposizioni varie, che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci (art. 1 lett. b della Convenzione di Istanbul e relativo commento).

Anche il diritto doganale dell'UE prevede la possibilità di una riscossione parziale dei tributi doganali (cfr. art. 252 del codice doganale). Ciò significa che l'UE può riscuotere parzialmente i tributi doganali su alcune merci che non sono in libera pratica nella Comunità e che sono vincolate al regime di ammissione temporanea (p. es. merci in libera pratica in Svizzera e importate temporaneamente nell'UE).

Cpv. 2 L'importo dei tributi doganali parzialmente
esigibili da pagare definitivamente è limitato a quello dei tributi doganali dovuti all'importazione in libera pratica o all'esportazione dalla libera pratica; ciò significa che il loro ammontare non può essere più elevato di quello di questi ultimi.

Sezione 3: Basi di calcolo del dazio Art. 15

Calcolo del dazio

Come si evince dall'articolo 20 D-LE-UDSC, per la determinazione del dazio ci si basa sul momento dell'attivazione della dichiarazione delle merci, se quest'ultima è 331

Arpagaus, Zollrecht, n. marg. 837.

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stata trasmessa elettronicamente, oppure sull'accettazione della dichiarazione delle merci da parte dell'UDSC, negli altri casi. Il momento determinante per il calcolo del dazio e quello per il sorgere del debito fiscale del capoverso 1 (cfr. art. 38 D-LEUDSC) finiscono di conseguenza per coincidere, ciò che comporta un'ulteriore semplificazione giuridica per la riscossione dei tributi.

Cpv. 2 e 3 I capoversi 2 e 3 consentono all'UDSC di imporre anche le merci che non sono state dichiarate in modo corretto. Esso può infatti applicare l'aliquota di dazio più elevata prevista per il loro genere. Dal punto di vista del contenuto tali disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 19 capoversi 2 e 3 LD. Come principio giuridico generale, anche per le imposizioni sulla base dei capoversi 2 e 3 occorre rispettare il principio di proporzionalità. Le imposizioni all'aliquota di dazio più elevata sono dunque uno strumento sussidiario a cui è possibile ricorrere, per esempio, se non è stato dato seguito alla richiesta di correggere una dichiarazione delle merci lacunosa oppure a quella di fornire i dati necessari per procedere alla corretta imposizione.

Art. 16

Informazioni vincolanti in materia di tariffa e di origine

Cpv. 1 Le informazioni vincolanti in materia di tariffa e di origine sono uno strumento per ottenere in anticipo informazioni affidabili sulla classificazione tariffale e sul carattere originario di determinate merci. In questo modo gli operatori economici hanno la certezza di calcolare le operazioni di importazione e di esportazione su una base esatta e di effettuare una dichiarazione corretta. Le informazioni vincolanti in materia di tariffa e di origine sono gratuite per il richiedente. Questo aspetto viene precisato a livello di ordinanza.

La base per la classificazione tariffale è costituita dall'allegato 1 LTD così come dalle note esplicative per l'interpretazione della tariffa doganale e dalle decisioni relative alla classificazione delle merci, pubblicate dall'UDSC. Le informazioni sull'origine preferenziale si basano sugli accordi internazionali elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza del 18 giugno 2008332 sul libero scambio 1 e nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995333 sul libero scambio 2 così come sull'ordinanza del 30 marzo 2011334 sulle regole d'origine. Va inoltre presa in considerazione la prassi giudiziaria e amministrativa relativa alla tariffa doganale e all'origine preferenziale.

Cpv. 2 La validità delle informazioni sulla classificazione tariffale è limitata a sei anni e quella delle informazioni sull'origine preferenziale delle merci a tre.

Cpv. 3 332 333 334

RS 632.421.0 RS 632.319 RS 946.39

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Chiunque voglia basarsi su un'informazione vincolante deve provare che le merci dichiarate corrispondono in tutti gli aspetti a quelle descritte nell'informazione. Tale prova può essere fornita nell'ambito della dichiarazione delle merci o di una procedura d'impugnazione (opposizione, ricorso). Anche in caso di riscossione posticipata, l'onere della prova è a carico della persona che ne deduce dei diritti.

Cpv. 4 Mentre il capoverso 3 disciplina i casi in cui si applica l'informazione vincolante, il capoverso 4 chiarisce quando l'informazione non ha effetto vincolante, cioè nei casi in cui si basa su informazioni errate o incomplete fornite dal richiedente.

Cpv. 5 Questo capoverso prevede che un'informazione perde il suo carattere vincolante se cambiano le basi legali applicate al momento in cui è stata rilasciata.

Cpv. 6 L'UDSC può pubblicare le informazioni in materia di tariffa doganale in forma anonimizzata e senza indicare segreti di fabbricazione e d'affari. Con la pubblicazione di tali informazioni evita di dover classificare nuovamente le merci nella nomenclatura doganale.

Sezione 4: Obbligazione doganale e debitori doganali Art. 17

Obbligazione doganale

La definizione del concetto di obbligazione doganale, ossia l'impegno di pagare i tributi doganali, corrisponde nei contenuti all'articolo 68 LD.

Attualmente in Svizzera i tributi doganali consistono ancora esclusivamente nei dazi all'importazione. Deve ad ogni modo essere mantenuta la possibilità di prevedere dazi all'esportazione.

Art. 18

Debitore doganale

La cerchia dei debitori doganali è definita nell'articolo 40 D-LE-UDSC. Al fine di garantire la costituzionalità secondo l'articolo 127 Cost., nell'articolo 18 D-LTDo viene espressamente inserito un rimando.

Capitolo 3: Disposizioni penali Nell'ambito della revisione totale della LD sono state esaminate anche le disposizioni penali. Oggetto della verifica è stata, tra l'altro, la questione di prevedere, in analogia all'articolo 96 LIVA, l'introduzione di un quadro sanzionatorio fisso per le infrazioni

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doganali. Si è deciso di mantenere l'attuale sistema del quadro sanzionatorio dinamico.

I motivi di tale scelta risiedono nella natura delle infrazioni doganali. In particolare nel campo della frode doganale (art. 20 D-LTDo), l'ammontare dei tributi frodati rappresenta il criterio decisivo per determinare la gravità del reato.

Per esempio, è possibile che in un caso siano stati sottratti solo pochi franchi di tributi doganali, mentre in un altro i tributi frodati ammontino a importi a cinque, sei o addirittura sette cifre. Tali differenze devono essere prese in considerazione nella definizione delle pene applicabili e non solamente al momento della commisurazione della pena. Non appare infatti appropriato punire con una pena di 800 000 franchi o più un privato che ha omesso di dichiarare pochi chilogrammi di carne, mettendola in questo modo allo stesso livello di chi ha contrabbandato tonnellate di carne.

Anche in considerazione della commisurazione della pena, un quadro sanzionatorio fisso non appare opportuno. L'adeguatezza di una multa per sottrazione di 50 franchi di tributi doganali è impossibile da verificare se viene applicata una multa fissa di 800 000 franchi. Se, per contro, la multa fissa è pari al quintuplo dei tributi frodati (ossia nel caso in questione fr. 250), nell'ambito di una procedura d'impugnazione un'istanza superiore può verificare se la pena è adeguata.

Talvolta viene contestato il fatto che con questo sistema i tributi frodati devono essere stabiliti nel procedimento amministrativo. A questa critica si può rispondere che in tale ambito sono stabilite in maniera vincolante per la procedura penale solo questioni pregiudiziali di natura tecnica. Per esempio, il tribunale amministrativo determina la voce di tariffa di una merce contrabbandata o decide se una procedura doganale speciale è stata applicata a ragione. Tutti gli elementi di prova oggettivi e soggettivi vengono per contro stabiliti autonomamente nel quadro del procedimento penale e soggiacciono al principio in dubio pro reo.

Ciò vale ovviamente anche per la possibilità di stimare, nell'ambito del procedimento amministrativo, i tributi frodati (art. 20 cpv. 5 e art. 21 cpv. 4 D-LTDo). Una tale stima va presa in considerazione unicamente nel caso in cui le basi di calcolo dei tributi non siano chiare. Anche in
questo contesto, tutti gli elementi di prova oggettivi e soggettivi devono essere dimostrati come sempre nell'ambito del procedimento penale, tenendo conto del principio in dubio pro reo.

Art. 19

Infrazioni doganali

Questa disposizione enumera le infrazioni doganali. Continuano a non rappresentare un'infrazione doganale le inosservanze di prescrizioni d'ordine. Per questo motivo e poiché la competenza dell'UDSC di impartire ordini è disciplinata nel D-LE-UDSC, le inosservanze sono previste all'articolo 207 D-LE-UDSC.

Art. 20

Frode doganale

Cpv. 1 e 4 Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all'articolo 118 capoverso 1 LD, con la differenza che ora si distingue fra intenzionalità e negligenza. Mentre la pena per i 382 / 424

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reati commessi intenzionalmente rimane inalterata, quella applicabile in caso di negligenza è stata ridotta e corrisponde ora al triplo dei tributi frodati (cpv. 4). Dato che finora la commissione di un reato per negligenza ha comunque portato a una pena minore, non vi è alcuna modifica della prassi penale.

Le lettere a e b del capoverso 1 sono ancora formulate tramite esempi, come nel diritto attuale. Ciò dipende dal fatto che la frode doganale è un reato materiale. L'aspetto determinante è pertanto la causa della sottrazione di tributi doganali. Oltre a ciò, è tuttavia richiesto anche un comportamento illecito o una violazione di una norma giuridica, circostanza rispecchiata nelle lettere a e b. Tale violazione non è limitata all'inosservanza delle disposizioni in materia di dichiarazione da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione; è pertanto punibile come frode doganale, per esempio, anche il furto di merci da un deposito doganale o fiscale da parte di una persona non soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Se una dichiarazione delle merci deve essere attivata, l'obbligo di dichiarazione include non solo la dichiarazione delle merci nel sistema, bensì l'intero processo fino all'attivazione, compresa anche l'indicazione del riferimento. Ciò significa che vi è omessa dichiarazione anche nei casi in cui le merci sono state dichiarate, ma la dichiarazione non è vincolante a causa della mancata attivazione da parte della persona stessa.

Cpv. 2 La comminatoria della pena in presenza di circostanze aggravanti è ora disciplinata al capoverso 2, visto che le disposizioni dell'articolo 118 capoverso 2 LD sono eliminate (cfr. commento all'art. 195 D-LE-UDSC).

Cpv. 3 Il motivo della creazione della nuova fattispecie qualificata di reato secondo il capoverso 3 è la verifica del quadro sanzionatorio nell'ambito del postulato Dettling del 17 marzo 2017 (17.3225 «Ridurre in modo efficace il contrabbando di carne»). Poiché le frodi doganali gravi (p. es. in caso di contrabbando di tonnellate di carne) causano danni notevoli non solo allo Stato ma anche all'economia, appare necessario aumentare le pene per tali reati. Questo aumento è appropriato anche sotto il profilo dell'effetto preventivo generale e specifico.

Il capoverso 3 è formulato in modo che in caso di frode doganale (art. 20
cpv. 1 lett. a o b D-LTDo) devono sussistere sia le circostanze aggravanti secondo l'articolo 26 (p. es. il fatto di commettere infrazioni doganali per mestiere o abitualmente) sia un importo dei tributi frodati particolarmente elevato affinché la pena venga aumentata.

Per quanto riguarda l'entità di tale importo, spetta alla giurisprudenza decidere quando essa va definita particolarmente elevata. Si tratta dello stesso concetto dell'articolo 14 capoverso 4 DPA. Di norma, si può supporre che in caso di contrabbando di carne nell'ordine di grandezza delle tonnellate si possa parlare di un importo particolarmente elevato.

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Art. 21

Messa in pericolo del dazio

La punibilità della messa in pericolo del dazio è necessaria poiché ­ contrariamente all'opinione in parte diffusa ­ essa non rappresenta un puro tentativo di sottrazione.

Affinché lo Stato possa adempiere i propri compiti nel campo dell'importazione di merci, si richiede alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di osservare la procedura di dichiarazione prevista dalla legge. Questa prescrive infatti gli obblighi di agire che tale persona è tenuta a rispettare. Se questi obblighi non sono rispettati e ciò non viene scoperto, i corrispondenti tributi doganali vengono sottratti. Se per contro la violazione di tali obblighi di agire è scoperta prima dell'effettiva sottrazione dei tributi, si tratta di messa in pericolo. In altre parole, è il momento della scoperta di una violazione degli obblighi stabiliti dalla legge a determinare se un'infrazione costituisce una messa in pericolo del dazio o una frode doganale. Qualora in questo ambito si punisse solamente il tentativo di frode, in caso di reato commesso per negligenza il momento del controllo sarebbe determinante per la punibilità in sé, cosa che avrebbe conseguenze non opportune.

La situazione è attualmente simile per quanto riguarda l'imposta sull'importazione: visto che la messa in pericolo di quest'ultima può essere punita unicamente come violazione di obblighi procedurali con una multa fino a un massimo di 10 000 franchi (art. 98 lett. f LIVA), la scoperta precoce di una omessa o errata dichiarazione commessa per negligenza fa sì che la sanzione penale ammonti al massimo a 10 000 franchi (anziché fino a fr. 800 000 secondo l'art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA). Non possono pertanto essere puniti in maniera efficace i casi relativi a importi dei tributi molto elevati.

Poiché tale aspetto appare estremamente problematico sotto il profilo della prevenzione, tanto generale quanto specifica, nell'ambito dei tributi doganali deve essere mantenuta la punibilità della messa in pericolo del dazio e quindi della violazione per negligenza degli obblighi di agire stabiliti dalla legge.

Anche per la messa in pericolo del dazio occorre ora distinguere fra intenzionalità e negligenza. Come per la frode doganale, la pena in caso di negligenza è ridotta rispetto ai casi di intenzionalità. Per il resto, la disposizione non è modificata rispetto a quella
attualmente in vigore. Si è rinunciato consapevolmente a introdurre una nuova fattispecie qualificata analoga a quella dell'articolo 20 capoverso 3 D-LTDo.

Art. 22

Infrazione dei divieti

Anche per quanto riguarda l'infrazione dei divieti viene introdotta la distinzione fra intenzionalità e negligenza. Le pene sono inoltre ridotte poiché nella prassi i casi di infrazione dei divieti sono meno gravi delle frodi doganali.

Art. 23

Ricettazione doganale

La disposizione sulla ricettazione doganale è stata solo lievemente adattata all'articolo 160 CP sotto il profilo linguistico. Il criterio della messa in commercio è mantenuto, visto che è rilevante in particolare per quanto riguarda il fatto di mettere illegalmente in libera pratica delle merci.

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Art. 24

Distrazione del pegno doganale

In fatto di distrazione del pegno doganale, la difficoltà a determinare il valore del pegno doganale distratto ha finora rappresentato un problema. L'attuale disposizione richiede infatti che in base al principio in dubio pro reo venga determinato (o fatto determinare da un perito) il prezzo commerciale applicato sul mercato che il pegno doganale aveva al momento della distrazione. Senza il pegno doganale, una tale determinazione del prezzo di mercato ­ e in particolare una corrispondente perizia ­è tuttavia molto difficile, rendendo impossibile nella maggior parte dei casi sanzionare penalmente la distrazione del pegno doganale.

Per porre rimedio a tale situazione, il momento della determinazione del corrisponde con quello del sequestro del pegno doganale. In questo modo è possibile riconoscere tempestivamente divergenze sul valore dell'oggetto sequestrato e stabilire un valore vincolante finché è garantito l'accesso al pegno doganale. In considerazione del libero apprezzamento delle prove, in questo contesto si è rinunciato completamente a citare il perito.

Art. 25

Tentativo

La disposizione relativa al tentativo è stata ripresa senza modifiche dal diritto attuale (art. 123 LD). Essa è necessaria per le contravvenzioni, in considerazione degli articoli 22 capoverso 1 e 105 capoverso 2 CP. Rimane non punibile il tentativo di inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Art. 26

Circostanze aggravanti

Anche le circostanze aggravanti corrispondono a quelle del diritto attuale (art. 124 LD). Esse hanno una notevole importanza in particolare per quanto riguarda la nuova fattispecie qualificata secondo l'articolo 20 capoverso 3 D-LTDo.

Art. 27

Perseguimento penale e prescrizione dell'azione penale

Cpv. 1 e 2 In questa disposizione sono stabilite le competenze dell'UDSC in merito al perseguimento delle infrazioni doganali. Per quanto riguarda le norme applicabili, il perseguimento penale si basa, in virtù della regola della lex specialis delle leggi applicabili, in primo luogo sulle norme contenute nel D-LE-UDSC (cfr. art. 1 cpv. 2 D-LTDo). Se questo non dispone delle norme necessarie, si applicano quelle della DPA, la quale rimanda a sua volta alle disposizioni generali del CP (art. 2 DPA).

Cpv. 3 Questa disposizione è stata ripresa dall'attuale diritto (art. 129 LD), mantenendo così lo status quo.

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Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 28

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 2005 sulle dogane è abrogata.

Art. 29

Disposizioni transitorie

Cpv. 1 Per motivi di certezza del diritto, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sono concluse, dal punto di vista formale e materiale, secondo il diritto attuale. Questa norma è valida sia per la procedura di decisione concernente i tributi o il rispetto di atti normativi di natura non fiscale sia per la procedura d'impugnazione. Le procedure d'impugnazione successive sono invece formalmente disciplinate nel nuovo diritto.

Poiché l'UDSC si riorganizza e poiché le autorità di ricorso interne non esistono più una volta entrata in vigore la nuova legge, serve una disposizione che stabilisca quale è l'autorità di decisione nelle procedure pendenti. Si tratta dell'ufficio dell'UDSC competente secondo il nuovo diritto (art. 87 cpv. 1 D-LE-UDSC).

Cpv. 2 Le autorizzazioni rilasciate e gli accordi conclusi dall'UDSC in applicazione della LD e che sono validi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge rimangono applicabili fino alla loro scadenza, ma non oltre un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del D-LTDo e del D-LE-UDSC. Vi rientrano, per esempio, gli accordi con i Cantoni secondo l'articolo 10 D-LE-UDSC, le autorizzazioni per i depositi doganali aperti, i destinatari autorizzati e gli speditori autorizzati. Di conseguenza, la dichiarazione doganale semplificata mediante apposizione di un timbro o di un adesivo per gli invii esenti da tributi, consentita nel traffico postale e di corriere in base al diritto attuale e applicata nel quadro della procedura per i destinatari autorizzati, è ancora consentita nei quattro anni seguenti l'entrata in vigore della legge.

Questo periodo transitorio è stato prolungato di due anni rispetto a quanto previsto dal diritto attuale (art. 132 cpv. 1 LD). In seguito il titolare dell'autorizzazione deve disporre di una nuova autorizzazione conforme ai requisiti del D-LE-UDSC; in caso contrario perde i diritti legati all'autorizzazione stessa.

Gli accordi cantonali secondo l'articolo 10 D-LE-UDSC, che sono stati conclusi secondo le disposizioni della legge sulle dogane e che sono ancora validi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vengono mantenuti e rimangono applicabili per quattro anni al massimo dall'entrata in vigore.

Si è tenuto conto delle obiezioni espresse dai Cantoni e dalla
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia durante la procedura di consultazione, decidendo di portare avanti tali accordi indipendentemente dalla disposizione transitoria e di non standardizzarli. La collaborazione tra l'UDSC e i Cantoni si è dimostrata valida in passato e ciò non deve cambiare in futuro.

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Entro il periodo transitorio di quattro anni gli accordi con i Cantoni vengono adeguati, laddove necessario in maniera puntuale nell'ambito dell'articolo 10 D-LE-UDSC, per esempio per quanto riguarda la protezione dei dati o la responsabilità dello Stato oppure per tenere conto delle raccomandazioni del CDF.

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

Il D-LTDo deriva da una revisione totale della LD e sottostà a referendum facoltativo (cpv. 1).

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore (cpv. 2).

Il capoverso 3 sancisce che il D-LTDo e il D-LE-UDSC entrano in vigore solo contemporaneamente. Ciò poiché il D-LTDo deriva da una revisione totale della LD e non è dunque una parte dell'allegato al D-LE-UDSC e sottostà anch'esso a referendum facoltativo.

5.5

Modifica del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Art. 1 cpv. 3 Nel diritto vigente il capoverso 3 comprende tre periodi nella versione italiana e in quella tedesca e due periodi nella versione francese. Ciò non è consentito dal punto di vista formale. La presente revisione serve dunque, tra l'altro, a correggere il capoverso 3 in modo che in futuro sia costituito da due periodi in tutte le versioni linguistiche.

Inoltre, sempre nel capoverso 3, la nuova terminologia del D-LE-UDSC impone di modificare due punti. Nel primo periodo «il Corpo delle guardie di confine» è sostituito con «l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Nell'ultimo periodo «Corpo delle guardie di confine» è modificato in «collaboratori dell'UDSC incaricati di compiti di sicurezza».

Il presente progetto non apporta ulteriori modifiche materiali al decreto federale.

Entrata in vigore La modifica del decreto federale sottostà a referendum facoltativo ed entra in vigore solo unitamente alla legge sui tributi doganali, in ragione della sua dipendenza da essa.

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6

Ripercussioni

6.1

Orientamento del nuovo progetto

Mediante questo progetto vengono perseguiti tre obiettivi: in primo luogo, creare le premesse che consentono in maniera continua di semplificare, uniformare e digitalizzare integralmente i processi. In secondo luogo, introdurre una piattaforma online tramite la quale può avvenire lo scambio diretto di dati fra utenti e partecipanti alla procedura da un lato e UDSC dall'altro. In terzo luogo, instaurare una forte collaborazione con importanti parti coinvolte del mondo economico. Al tempo stesso, vengono sfruttate le vaste possibilità offerte della digitalizzazione in modo da rafforzare la sicurezza al confine e sul territorio nazionale tramite un'analisi dei rischi più mirata e basata sui dati.

Figura 2 Processo di base digitalizzato

Per la digitalizzazione e la modernizzazione dell'UDSC è fondamentale un processo di base semplificato e completamente digitale (cfr. figura 2). Il processo prevede tre fasi: «abilitare», «selezionare» e «intervenire». Riassumendo, le novità a livello di processi e tecnologie comportano una notevole riduzione della complessità delle formalità al confine.

Gli obblighi di agire per l'interlocutore (esposti nella figura 2 sotto il processo), derivano dal D-LE-UDSC e dal D-LTDo così come dagli altri atti normativi di natura fiscale e di natura non fiscale nel settore di compiti dell'UDSC. Gli obblighi di agire stabiliti dallo Stato e volti all'adempimento della regolamentazione possono causare costi diretti per le persone interessate335. Il D-LE-UDSC definisce basi armonizzate sotto il profilo materiale e della procedura che si applicano nella misura in cui il D-LTDo o un altro atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale lo preveda.

Di seguito sono riportati gli obblighi di agire che derivano dal D-LE-UDSC e rilevanti per la descrizione delle ripercussioni sui gruppi sociali, con particolare riferimento al traffico delle merci.

1) Autorizzazione (cfr. in particolare art. 23, 24 segg., 69 e 71 D-LE-UDSC) Determinate destinazioni delle merci, così come l'attivazione della dichiarazione delle merci dopo che le merci sono state portate oltre il confine doganale nonché le agevolazioni concernenti la dichiarazione delle merci comportano un obbligo di autorizzazione. Mediante la procedura digitalizzata e la concessione possibilmente automatizzata delle autorizzazioni (cfr. a tal proposito l'art. 78 D-LE-UDSC) è possibile unifor335

Regulierungsfolgenabschätzung ­ Handbuch, 2013 (manuale sull'analisi d'impatto della regolamentazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca), consultabile all'indirizzo www.seco.admin.ch > Wirtschaftslage & Wirtschaftspolitik > Wirtschaftspolitik > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung (RFA).

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mare e semplificare i processi relativi al traffico delle merci, riducendo al contempo in misura notevole la complessità giuridica rispetto all'attuale sistema.

2) Dichiarazione (cfr. art. 13 segg. D-LE-UDSC) Come finora, il D-LE-UDSC prevede ­ in parte in attuazione di obblighi internazionali ­ un obbligo di dichiarazione per le merci che vengono importate o esportate oppure che sono soggette a un tributo nazionale. In conformità alle disposizioni sulla digitalizzazione, la dichiarazione deve avvenire già oggi in linea di massima in forma elettronica. Sulla base della procedura elettronica, assumono una nuova rilevanza sia l'indicazione del riferimento (collegamento tra le merci e il mezzo di trasporto nel traffico transfrontaliero) sia l'attivazione (operazione tecnica sulla quale si fonda il disciplinamento del carattere vincolante di uno scritto in forma elettronica). Nel traffico transfrontaliero, occorre indicare nella dichiarazione delle merci la destinazione delle merci (p. es. importazione in libera pratica, esportazione dalla libera pratica, transito, importazione o esportazione per il perfezionamento attivo o passivo).

3) Indicazione del riferimento (cfr. art. 18 D-LE-UDSC) Nel traffico transfrontaliero, la dichiarazione delle merci deve contenere l'identificativo dell'invio o del mezzo di trasporto con il quale le merci sono importate o esportate (indicazione del riferimento). In questo modo l'UDSC viene informato di quali merci vengono importate nel territorio doganale o esportate da esso e con quali mezzi di trasporto ciò avviene. Nel traffico stradale oggi il riferimento è indicato sulla cosiddetta scheda di circolazione (modulo cartaceo) o direttamente nella dichiarazione.

L'indicazione del riferimento non rappresenta quindi una sostanziale modifica dell'attuale obbligo di agire legale, tuttavia è ora disciplinata a livello di legge ed estesa agli altri tipi di traffico (ferroviario, aereo e per via d'acqua). Senza l'indicazione del riferimento, il passaggio del confine senza contatto e la conseguente riduzione dei tempi di attesa non possono essere realizzati. La digitalizzazione integrale dell'indicazione del riferimento per tutti i tipi di traffico (stradale, ferroviario, aereo o per via d'acqua) implica il trasferimento della responsabilità in materia dalla persona che conduce
il mezzo di trasporto al responsabile del trasporto o al responsabile dei dati.

4) Attivazione (cfr. art. 19 seg. e 77 D-LE-UDSC) La dichiarazione elettronica delle merci deve essere attivata. Di per sé, l'attivazione va intesa come un'operazione tecnica operazione tecnica sulla quale si fonda il disciplinamento del carattere vincolante di uno scritto in forma elettronica. È l'attivazione a rendere vincolante una dichiarazione delle merci trasmessa per via elettronica. La dichiarazione delle merci effettuata in un'altra forma consentita diventa vincolante ­ come con il vigente diritto doganale ­ al momento della sua accettazione da parte dell'UDSC. Oggi una dichiarazione diventa vincolante con la sua accettazione nel sistema doganale (art. 33 cpv. 2 LD e art. 16 OD-UDSC). Tuttavia ciò limita la flessibilità delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione, poiché la dichiarazione e il passaggio del confine devono avvenire a breve distanza di tempo l'una dall'altro.

Per poter separare questi momenti, l'attivazione avviene ora solo al momento del passaggio del confine. Ciò significa che le dichiarazioni delle merci possano essere allestite in anticipo e senza limiti temporali e possono essere modificate o addirittura cancellate fino all'attivazione al momento del passaggio del confine.

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Tale obbligo di agire non è previsto dall'attuale legge, tuttavia è essenziale per la semplificazione e la digitalizzazione del traffico transfrontaliero delle merci. L'attivazione esonera soprattutto i conducenti di autocarri dall'obbligo di allestire la dichiarazione delle merci o la scheda di circolazione e di presentarle fisicamente al momento del passaggio del confine. Installazioni tecniche agevolano l'attivazione, al fine di renderla in un prossimo futuro il più automatizzata possibile. Ciò permette di ridurre ulteriormente l'onere per gli interlocutori.

5) Controllo (cfr. art. 21 e 90 segg. D-LE-UDSC) Il D-LE-UDSC disciplina anche il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto.

Sono previsti controlli automatizzati per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale. Nel quadro della verifica della dichiarazione delle merci, l'UDSC può all'occorrenza effettuare anche dei controlli. Le persone controllate sono soggette a un obbligo di collaborazione. Di conseguenza, per quanto riguarda il controllo non vi è alcun cambiamento rispetto all'attuale obbligo di agire.

6) Pagamento (cfr. art. 48 D-LE-UDSC) L'UDSC è l'autorità competente per l'emanazione di tutte le decisioni correlate alla dichiarazione delle merci. Il debito fiscale sorge fondamentalmente con l'attivazione della dichiarazione delle merci. Come regola di base nella procedura elettronica il D-LE-UDSC prevede il pagamento senza contanti del debito fiscale. Il nostro Consiglio può prevedere eccezioni, in modo che il pagamento in contanti sia ancora possibile anche nella procedura elettronica. Di conseguenza, l'obbligo di pagamento elettronico non costituisce un nuovo obbligo di agire.

7) Collaborazione (cfr. art. 82 e 97 D-LE-UDSC) I partecipanti alla procedura devono collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti, affinché l'UDSC possa determinare i tributi in modo completo e corretto; su richiesta dell'UDSC, essi devono altresì fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché certificati concernenti le relazioni d'affari. Ciò avviene già oggi, motivo per cui la collaborazione non rappresenta una modifica dell'attuale obbligo di agire.

Nel quadro dell'elaborazione delle ordinanze verrà effettuata un'analisi d'impatto della
regolamentazione e le possibili ripercussioni del progetto saranno ulteriormente analizzate. In questo contesto vengono valutati innanzitutto i settori dell'UDSC che generano notevoli costi di regolamentazione a causa degli elevati volumi.

6.2

Ripercussioni per la Confederazione

La trasformazione dell'AFD in UDSC consiste in tre componenti interconnesse: innanzitutto la semplificazione, l'armonizzazione e la digitalizzazione dei processi, poi l'ulteriore sviluppo verso un'organizzazione orientata ai compiti e infine la presente revisione totale della legge sulle dogane volta a creare le relative basi legali.

Le ripercussioni della semplificazione, armonizzazione e digitalizzazione dei processi sono già state illustrate nel messaggio DaziT.

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Nella seduta del 10 aprile 2019 il nostro Consiglio ha gettato le basi per l'ulteriore sviluppo verso un'organizzazione orientata ai compiti. Come già menzionato nel capitolo 1 del presente messaggio, al centro di questo nuovo orientamento organizzativo vi è un nuovo profilo professionale unitario, basato sul principio di un controllo a 360 gradi che comprende i tre ambiti merci, persone e mezzi di trasporto. Di conseguenza, le attuali disposizioni organizzative (come la menzione del Corpo delle guardie di confine) non sono più necessarie, anzi, ostacolerebbero l'ulteriore sviluppo.

La presente revisione della legge è la condizione indispensabile per la realizzazione delle prime due summenzionate componenti.

6.2.1

Ripercussioni finanziarie

Come già menzionato, questo progetto fa parte del processo di trasformazione dell'UDSC. La semplificazione e la digitalizzazione di procedure e processi vengono realizzate con il credito complessivo del programma DaziT di oltre 393 milioni di franchi. Considerando i collaboratori coinvolti nella realizzazione del progetto, risultano costi complessivi per circa 465 milioni di franchi.

Il nuovo orientamento strategico e la digitalizzazione modificano il modo di lavorare dell'UDSC. Il futuro dell'UDSC è moderno e digitale: tutti i processi doganali e di riscossione dei tributi sono semplificati, armonizzati e interamente digitalizzati. Il nuovo orientamento strategico influisce, ovviamente, anche sul tipo di immobili e sul relativo fabbisogno da parte dell'UDSC. Le ripercussioni finanziarie dettagliate in questo ambito sono state illustrate nella proposta del 12 aprile 2022 «Strategia delle opere per gli immobili destinati all'esercizio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» destinata al nostro Consiglio, che ne ha preso atto il 27 aprile 2022.

Con la fusione dei profili professionali di specialista doganale e guardia di confine vengono nella nuova figura professionale dello «specialista dogana e sicurezza dei confini», i collaboratori impegnati a livello operativo indosseranno l'uniforme e saranno armati, in base alla necessità. L'attuazione avviene progressivamente; l'equipaggiamento e la formazione sono finanziati nel quadro del preventivo globale dell'UDSC.

La revisione totale del diritto doganale non ha alcuna ripercussione finanziaria supplementare diretta sulla Confederazione.

6.2.2

Ripercussioni sull'effettivo di personale

Secondo il messaggio DaziT, in particolare la digitalizzazione integrale consente di ridurre notevolmente il dispendio amministrativo dell'AFD336. Progetti comparabili in Svizzera e all'estero ipotizzano una riduzione del 20 per cento o più. DaziT inte-

336

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ressa un totale di circa 1500 posti a tempo pieno, principalmente nei settori che vengono radicalmente trasformati dalla digitalizzazione (attività allo sportello, gestione dei dati ecc.). La maggior parte delle risorse liberate è destinata a essere impiegata in particolare per mantenere la sicurezza al confine, tutelare l'economia nazionale, proteggere la salute e affrontare le ulteriori sfide future poste all'UDSC. Quest'ultimo fornisce ai collaboratori che sono impiegati in modo diverso la formazione necessaria, affinché possano far fronte alle nuove esigenze. I posti non più necessari saranno soppressi nel quadro del DaziT a partire dal 2024.

La presente revisione di legge non comporta di per sé alcuna ripercussione sull'effettivo di personale a livello federale. Tuttavia, creando le basi per la semplificazione, l'uniformazione e la digitalizzazione di processi e procedure, essa contribuisce ad attuare i risparmi in ambito amministrativo menzionati nel messaggio DaziT. Va sottolineato che la ristrutturazione dell'ambiente TIC nonché l'ampliamento della gamma di funzioni vanno anche a beneficio di tutte quelle unità amministrative con cui l'UDSC collabora nell'adempimento dei suoi molteplici compiti. Grazie alla migliore qualità e disponibilità dei dati, si garantisce uno scambio e un confronto rapido e affidabile di questi dati.

Tutte le risorse di personale sono analizzate e inserite nella valutazione concernente l'evoluzione degli effettivi di personale nel quadro dell'attuazione del programma DaziT e di altre decisioni del Consiglio federale nonché dell'ulteriore sviluppo dell'AFD verso l'UDSC.

6.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni negative, sotto forma di costi di regolamentazione più elevati, per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

Il D-LE-UDSC disciplina i compiti d'esecuzione dell'UDSC e non delega alcun nuovo compito ai Cantoni. Come già menzionato (cfr. n. 2 e 5.1), il progetto non intacca la sovranità di polizia dei Cantoni, poiché rispetta la loro competenza in materia.

La collaborazione con i Cantoni permane. Gli accordi cantonali rimangono applicabili senza essere standardizzati, indipendentemente dalla disposizione transitoria secondo l'articolo 29 capoverso 2 D-LTDo. In passato questa collaborazione tra UDSC e Cantoni si è rivelata efficace e, in linea di massima, non deve essere modificata. Tuttavia, nell'ambito del periodo transitorio di dieci anni vi saranno adeguamenti, laddove necessario conformemente all'articolo 10 D-LE-UDSC (p. es. protezione dei dati, responsabilità dello Stato o attuazione delle raccomandazioni del CDF).

I Cantoni non sono interessati dalla procedura elettronica. Il presente progetto, a differenza di quello posto in consultazione, reintroduce i depositi franchi doganali, tenendo così conto delle preoccupazioni espresse nel corso della procedura di consultazione da alcuni Cantoni (cfr. n. 2), in parte comproprietari di tali depositi.

Rispetto al progetto posto in consultazione, è stata inclusa una nuova disposizione sulle vie di comunicazione e i luoghi per il traffico transfrontaliero delle merci. Essa

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si basa in larga misura sull'attuale diritto doganale. Anche da questo punto di vista non si attendono ripercussioni particolari.

6.4

Ripercussioni sull'economia

Il disbrigo semplificato delle formalità al confine e dell'imposizione nel territorio svizzero riduce l'onere amministrativo per le imprese e conduce quindi sostanzialmente a uno sgravio per l'economia. Il passaggio alla procedura elettronica promuove anche i modelli aziendali digitali per le imprese in Svizzera. Inoltre, un attraversamento più veloce del confine comporta anche costi più bassi nel commercio transfrontaliero, a vantaggio delle imprese svizzere che possono così operare in modo più efficiente ed economico. Per l'economica la digitalizzazione implica tuttavia costi per l'adeguamento dei sistemi che, allo stato attuale, non è ancora possibile quantificare.

Indicazioni più concrete saranno fornite nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione a livello di ordinanza.

La digitalizzazione contribuisce anche alla protezione della popolazione e alla sicurezza interna. I cambiamenti permettono all'UDSC di sgravare i propri collaboratori dai lavori amministrativi di routine e di impiegarli laddove necessario per prevenire gli abusi e aumentare la sicurezza dei cittadini. La maggiore presenza nei luoghi «giusti» e il maggiore supporto attraverso strumenti tecnologici consentono un adempimento più efficiente ed efficace dei compiti, aumentando il livello di sicurezza e rafforzando così indirettamente l'economia nazionale.

6.4.1

Ripercussioni sulle imprese

Secondo l'UDSC, la revisione totale del diritto doganale comporta generalmente uno sgravio per le imprese in Svizzera. Durante l'elaborazione delle ordinanze, verranno illustrate le ripercussioni degli obblighi di agire mediante un modello schematico d'impatto e sarà presentato l'effetto sui costi della regolamentazione.

La figura 3 elenca i gruppi di imprese interessati all'interno dei gruppi sociali. A tale scopo sono stati selezionati gruppi di imprese rilevanti in base al testo di legge. Gli operatori del traffico pesante, i gestori di depositi doganali e depositi fiscali nonché gli spedizionieri vengono indicati separatamente per sottolinearne l'importanza nel quadro del D-LE-UDSC.

Figura 3 Gruppi sociali interessati: imprese

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Effetti positivi della revisione totale del diritto doganale sono attesi in primo luogo per le piccole e medie imprese (di seguito: PMI) e le grandi imprese orientate alle esportazioni e alle importazioni, indicate nella figura 3 alla voce «Importatori ed esportatori». Come evidenzia la statistica del commercio estero tenuta fino al 2019337, la maggior parte delle interazioni relative a importazione (ca. 99 %) ed esportazione (ca. 98 %) riguarda le PMI. Il commercio all'ingrosso, le attività metallurgiche e la fabbricazione di prodotti farmaceutici rappresentano ­ in franchi ­ i tre maggiori settori economici delle importazioni. Per quanto riguarda le esportazioni si tratta, invece, della fabbricazione di prodotti farmaceutici, delle attività metallurgiche così come della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. La revisione totale del diritto doganale ­ in particolare l'attivazione, l'indicazione del riferimento e il termine di opposizione esteso a un anno ­ avrà ripercussioni anche sulle imprese logistiche e di trasporto. Secondo il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sul trasporto di merci in Svizzera nel 2018338, in Svizzera sono registrati oltre 40 000 autocarri e più di 11 000 trattori a sella. A ciò si aggiungono i circa 340 spedizionieri registrati presso l'associazione di settore SPEDLOGSWISS, i quali, secondo la breve presentazione di quest'ultima risalente al 2011339, effettuano oltre il 90 per cento delle dichiarazioni doganali.

La revisione totale del diritto doganale consente le semplificazioni e i cambiamenti seguenti, riguardanti fondamentalmente tutte le imprese che hanno a che fare con l'UDSC: ­

Con la digitalizzazione le imprese possono beneficiare di un sistema più efficiente e a misura di utente per l'acquisizione di informazioni. Tale obiettivo è

337

Rapporto annuale, Commercio estero svizzero 2019, Amministrazione federale delle dogane, consultabile all'indirizzo www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Pubblicazioni > Rapporti annuali.

338 BFS Aktuell, November 2019, Güterverkehr in der Schweiz 2018, consultabile all'indirizzo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni.

339 SPEDLOGSWISS in breve, Basilea 2011, consultabile all'indirizzo www.spedlogswiss.com > Associazione > Organizzazione e appartenenza.

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raggiunto mediante l'uniformazione delle informazioni, l'impiego di assistenti digitali per la predisposizione e la ricerca di informazioni, così come una comunicazione proattiva da parte dell'UDSC. Per esempio, una PMI viene supportata nella ricerca di una voce di tariffa mediante una semplice interrogazione per parole chiave, mentre un importatore di tabacchi registrato riceve dall'UDSC, in funzione delle esigenze, informazioni in merito ai cambiamenti rilevanti.

340

­

Grazie alle semplificazioni tecniche e giuridiche relative alla dichiarazione delle merci, le imprese ­ in particolare le PMI ­ vengono messe in condizione di effettuare autonomamente la dichiarazione, per esempio la dichiarazione semplificata delle merci (art. 15 cpv. 3 D-LE-UDSC). In questo modo hanno meno bisogno del supporto dei fornitori di servizi doganali. Ciò può ripercuotersi anche sulla richiesta di servizi da parte degli spedizionieri. Anche nell'ambito dell'opposizione vi sono semplificazioni: l'opposizione sostituisce l'attuale rettifica e vengono accordati tempi più lunghi per l'ulteriore presentazione di documenti. Per esempio, se dopo la ricezione delle merci un importatore constata la mancata consegna di una parte di esse, può richiedere autonomamente nel sistema, tramite una semplice opposizione, la correzione della decisione in materia di tributi.

­

Alle imprese viene consentito, fondamentalmente tramite la piattaforma clienti centrale, di accedere a dati, prestazioni e procedure (tributi, autorizzazioni, rispetto degli atti normativi di natura non fiscale) indipendentemente dal luogo e dall'orario. Tale piattaforma copre l'intero processo fra le imprese e l'UDSC e rende possibile lo scambio interamente elettronico di dati. In questo modo le imprese hanno la possibilità di presentare in formato elettronico tutti i documenti rilevanti per i tributi (p. es. dichiarazione delle merci), di richiederli (p. es. autorizzazioni) e di riceverli (p. es. decisioni, fatture). Le imprese possono inoltre utilizzare i dati relativi a dossier pendenti o conclusi.

I gestori di un deposito fiscale o doganale possono così, per esempio, richiedere in qualsiasi momento nell'ePortal del DFF340 la necessaria autorizzazione. Se i requisiti sono soddisfatti, l'autorizzazione è rilasciata per via elettronica. Un'impresa di trasporto può, invece, riportare automaticamente in un nuovo modulo i dati di moduli di restituzione presentati in precedenza.

­

I processi per le imprese non presentano discontinuità dei sistemi di trasmissione e riducono ridondanze di dati e funzioni. Il processo di dichiarazione digitalizzato presenta una gestione guidata del processo e i dati richiesti per la dichiarazione stessa sono ridotti al minimo. Fra le ulteriori agevolazioni previste vi sono l'introduzione di possibilità di pagamento elettroniche, l'archiviazione automatizzata dei documenti e il disbrigo automatizzato di semplici opposizioni. Il nuovo orientamento tecnico delle TIC comporta inoltre una migliore stabilità del sistema e riduce guasti o problemi.

­

Oltre alle descritte modifiche generali dei processi, le imprese che soddisfano specifici requisiti (solvibilità, precedente rispetto delle disposizioni regolato-

Cfr. eportal.admin.ch.

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rie ecc.) possono beneficiare di ulteriori agevolazioni specifiche. Queste riguardano concretamente l'attivazione dopo il passaggio del confine doganale, così come il completamento successivo, a cadenza periodica, di una dichiarazione delle merci ridotta nel singolo caso o come dichiarazione collettiva.

­

Infine, le imprese beneficiano di una maggiore pianificabilità delle formalità doganali. Ciò è dovuto da un lato all'esame automatizzato della plausibilità, che riduce la quota di errore nelle dichiarazioni delle merci, evitando così ritardi nel processo. Dall'altro lato, l'attivazione e l'analisi dei rischi rendono in molti casi superfluo il contatto con le autorità al momento del passaggio del confine (a condizione che il risultato dell'analisi dei rischi non dia adito a un controllo). Si riduce inoltre il numero di controlli immotivati, visto che l'analisi dei rischi basata sui dati consente interventi più mirati. A un'impresa, per esempio una microimpresa, che ha bisogno di una licenza per la birrificazione viene pertanto automaticamente segnalata l'assenza di questa licenza nel momento in cui presenta la dichiarazione fiscale.

Di seguito sono illustrate le ripercussioni (riportate nella figura 4) degli obblighi di agire sui vari gruppi di imprese. Tali ripercussioni sui gruppi sociali sono valutate rispetto allo status quo e contrassegnate con «+» se positive, «+/-» se neutre, «-» se negative e « » se assenti. I costi di conversione per le imprese derivanti dal progetto, compresa la preventivazione di investimenti e risorse per il personale così come le fasi di test e i progetti pilota, sorgono una tantum. Non è da escludere che la modernizzazione dei sistemi porti a modifiche delle procedure interne alle imprese. Ulteriori costi possono essere generati dall'adeguamento dei software professionali. Tutti questi costi possono però essere valutati soltanto nella fase conclusiva, quando l'implementazione dei sistemi doganali sarà più avanzata. Le imprese che utilizzano l'applicazione web dell'UDSC, messa gratuitamente a disposizione, non devono invece sostenere alcun costo di conversione.

Figura 4 Ripercussioni degli obblighi di agire sui gruppi di imprese

Autorizzazione Se desiderano beneficiare di un'autorizzazione, e quindi in futuro di un processo semplificato, le imprese devono sostenere l'onere iniziale di una procedura di autorizzazione (attualmente cartacea). Se possibile, le autorizzazioni relative a merci e procedure sono in futuro rilasciate automaticamente. Nel complesso, grazie alla semplificazione sono previste ripercussioni positive per PMI e grandi imprese. Gli spedizionieri

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traggono vantaggio dalle semplificazioni poiché grazie alla verifica automatica tramite l'interfaccia per clienti registrati non devono più raccogliere tutte le autorizzazioni. Si prevede che l'uniformazione della procedura di autorizzazione per i depositi doganali e i depositi fiscali avrà ripercussioni positive, migliorando la qualità della procedura e dei dati.

Dichiarazione Soprattutto le piccole imprese che oggi, senza un software professionale, presentano dichiarazioni a un ufficio doganale con e-dec web possono trarre beneficio dall'apertura di un conto sul portale con accesso al sistema di sdoganamento. In futuro queste imprese possono allestire dichiarazioni delle merci più facilmente e in modo autonomo con il supporto del sistema. È altresì possibile accedere ai dati esistenti, riducendo così l'onere per il rilevamento dei dati. Se la dichiarazione è presentata tramite un'interfaccia, l'interlocutore è corresponsabile per quanto riguarda gli oneri della regolamentazione, in quanto questi dipendono anche dalla configurazione del software professionale. L'adeguamento dei sistemi doganali costringe i produttori di questi software ad apportare modifiche, il cui onere sarà presumibilmente trasferito ai clienti.

Questo obbligo di agire non ha ripercussioni per i depositi doganali e i depositi fiscali.

Indicazione del riferimento Le PMI e le grandi imprese possono occuparsi autonomamente dell'indicazione del riferimento, in genere affidata allo spedizioniere. Sulla piattaforma le operazioni relative all'indicazione del riferimento sono notevolmente semplificate e corredate dall'offerta di aiuti. Si prevedono quindi ripercussioni neutre.

Nel traffico stradale gli spedizionieri indicano già il riferimento nella scheda di circolazione e nella dichiarazione precisando il mezzo di trasporto. Nel traffico aereo, ferroviario e per via d'acqua le operazioni relative all'indicazione del riferimento sono spesso già effettuate in maniera elettronica, tramite collegamento dei sistemi doganali ai sistemi dei trasportatori. Di conseguenza, e in base alle prime stime, questo obbligo di agire ha un impatto limitato in termini di oneri supplementari per gli spedizionieri e le imprese. Per gli operatori del traffico pesante l'indicazione del riferimento riduce notevolmente i tempi di attesa ai valichi di
confine. Questo obbligo di agire non ha ripercussioni per i gestori di depositi doganali e depositi fiscali.

Attivazione Con la futura attivazione automatica, mediante un'applicazione o la telematica dei veicoli, questo obbligo di agire consente in particolare nel traffico stradale di rinunciare ad allestire la scheda di circolazione e presentarla presso le cabine sopraelevate.

In tal modo gli operatori del traffico pesante non devono più fermarsi al momento del passaggio di confine. L'obbligo di agire ha dunque ripercussioni positive per questa categoria. Per i gestori di depositi doganali e depositi fiscali non ci sono ripercussioni.

Controllo In futuro i controlli materiali sono attivati in maniera automatizzata dal sistema sulla base di un'analisi dei rischi. Ciò porta a controlli più mirati, che possono inoltre essere gestiti in base al comportamento e alla qualità delle dichiarazioni delle PMI e delle 397 / 424

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grandi imprese. Gli operatori del traffico pesante sono soggetti a meno controlli, grazie all'abolizione dell'allestimento e della verifica manuali dei documenti (p. es.

scheda di circolazione, giustificativi TTPCP). Ciò ha ripercussioni positive per gli spedizionieri, visto che le merci arrivano più rapidamente a destinazione. Per i gestori di depositi doganali e depositi fiscali non ci sono ripercussioni.

Pagamento Il pagamento può avvenire in maniera completamente elettronica. Nel caso in cui non sia possibile, vengono offerti anche altri metodi. Viene, per esempio, offerta la massima flessibilità alle PMI, rispondendo così alle loro esigenze specifiche. Gli operatori del traffico pesante possono ottimizzare l'onere con un pagamento anticipato e flessibile nei tempi, sempre che sia ancora necessario con l'indicazione del riferimento e l'attivazione elettroniche.

Collaborazione Per quanto riguarda la collaborazione, le PMI e le grandi imprese hanno obblighi simili a quelli attuali. Sono tuttavia previste semplificazioni per quanto riguarda l'opposizione. Anche gli operatori del traffico pesante possono beneficiare di minori oneri di collaborazione, visto che sono previsti meno controlli. Per i gestori di depositi doganali e depositi fiscali non ci sono ripercussioni.

6.5

Ripercussioni su altri gruppi sociali

Di seguito sono illustrate le ripercussioni (riportate nella figura 5) degli obblighi di agire sui vari gruppi sociali. Tali ripercussioni sono valutate rispetto allo status quo e contrassegnate con un «+» se positive, «+/-» se neutre, «-» se negative e « » se assenti.

Figura 5 Ripercussioni degli obblighi di agire su altri gruppi sociali

Economie domestiche La riduzione dei costi di regolamentazione può portare a una diminuzione dei prezzi in Svizzera, a condizione che da parte delle imprese vi sia un trasferimento dei risparmi alle economie domestiche. Come indicato nella figura 5, per le economie domestiche diminuiscono i costi riguardanti gli obblighi di agire autorizzazione, dichiarazione e pagamento. Come per le imprese, il progetto apre anche in questo caso la possibilità, specificamente per i privati, di sfruttare i canali elettronici. Attraverso il ricorso ad assistenti digitali e mettendo l'accento sulla facilità d'uso nello sviluppo di 398 / 424

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applicazioni e sistemi, viene agevolato l'adempimento dei obblighi fiscali da parte dei viaggiatori. L'applicazione «QuickZoll» (già disponibile), per esempio, guida gli utenti lungo l'intero processo e consente pertanto di presentare autonomamente una dichiarazione in formato digitale. In questo modo i viaggiatori possono dichiarare le merci e pagare eventuali tributi in qualsiasi momento, senza essere vincolati agli orari di apertura.

Stato e regioni L'UDSC collabora con i Cantoni in molti dei suoi ambiti di competenza. La possibilità di procedere alla dichiarazione e all'imposizione delle merci indipendentemente da luogo e orario riduce di molto la necessità di uffici doganali fisici aperti al pubblico.

L'abolizione delle concentrazioni temporali e geografiche del traffico offre a Cantoni e Comuni la possibilità di percorrere nuove vie nella politica dei trasporti. I servizi per i clienti dell'UDSC meno esperti sono concentrati presso un numero limitato di ubicazioni, che già oggi registrano un forte afflusso di utenti. Al contempo, grazie all'impiego più mirato delle proprie risorse, l'UDSC può essere presente presso i valichi minori, qualora ciò sia richiesto dalla situazione in materia di sicurezza. Una distribuzione più efficiente del lavoro consente di dotare di personale anche i valichi minori, benché ciò implichi sempre costi supplementari.

Organizzazioni Il progetto riguarda pure tutte le organizzazioni con le quali l'UDSC collabora nell'adempimento dei suoi molteplici compiti. La figura 5 illustra l'impatto neutro degli obblighi di agire sulle organizzazioni: gli effetti moderati possono consistere nel miglioramento della qualità e della disponibilità dei dati nonché in uno scambio e un confronto dei dati più rapidi e affidabili (messaggio DaziT341).

Estero Secondo la figura 5, per l'estero vi sono ripercussioni positivi per quanto riguarda gli obblighi di agire dichiarazione, attivazione, controllo e pagamento. In tutti questi ambiti la collaborazione con l'estero è molto importante al fine di ridurre efficacemente i costi di regolamentazione. Anche le imprese estere beneficiano, al momento della dichiarazione, di appositi aiuti, di una maggiore indipendenza nei tempi, della cronistoria dei dati, di semplificazioni nonché di un tempestivo esame della plausibilità dei dati. A
condizione che la nuova procedura di attivazione sia attuata e consentita in forma elettronica anche dallo Stato limitrofo, il conducente estero può, per esempio, passare il confine senza fermarsi. Se la procedura è attuata solo in Svizzera, deve invece continuare a fermarsi al confine. Per lo Stato e le regioni i controlli più mirati significano meno ingorghi e quindi un minore congestionamento nelle zone di confine, con ripercussioni positive anche sui Paesi limitrofi. Le nuove possibilità di pagamento semplificano la procedura per i viaggiatori o i trasportatori esteri, che possono pagare senza contanti e non devono più avere a disposizione denaro in valuta estera.

341

FF 2017 1473, in particolare 1497.

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6.6

Adeguatezza nell'esecuzione del progetto

Nel corso dell'elaborazione del progetto, gli interessi e le esigenze dell'economia sono continuamente rilevati e presi in considerazione, in stretta collaborazione con i rappresentanti del mondo economico. Lo scambio avviene nel quadro del gruppo d'accompagnamento per l'economia e degli altri gruppi di lavoro istituiti. Parallelamente alla concezione della futura ordinanza principale relativa al D-LE-UDSC, viene svolta un'ampia analisi d'impatto della regolamentazione per valutare con le imprese interessate le ripercussioni della revisione di legge e ordinanze. L'UDSC si impegna per mantenere costantemente uno stretto contatto con l'economia e per coinvolgerne i rappresentanti nella realizzazione dei processi. Al fine di raggiungere questo obiettivo sono già previste le prime misure. Queste comprendono tra l'altro la comunicazione, di norma nel secondo trimestre dell'anno precedente, delle modifiche obbligatorie a processi e sistemi che hanno effetti sulle imprese. In questo modo le imprese hanno la possibilità di preventivare e predisporre per tempo investimenti e risorse di personale.

L'introduzione capillare di nuove applicazione e processi specialistici avviene dopo il superamento di fasi di test e progetti pilota e, in linea di massima, si svolge gradualmente. Ciò permette di ridurre al minimo il rischio di errori e di garantire un vantaggio per la clientela. Per quanto riguarda l'introduzione di soluzioni digitali che sostituiscono un processo cartaceo, sono previsti incentivi adeguati affinché le soluzioni siano utilizzate il prima possibile. Dopo l'introduzione di una nuova applicazione, il funzionamento di quelle precedenti è garantito per almeno sei mesi. Infine, vengono adottate misure per promuovere lo scambio reciproco: da parte sua, l'UDSC informa attivamente su tappe fondamentali, gruppi di lavoro e progetti pilota, rende pubblicamente accessibile la documentazione e crea opportunità di partecipazione.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

7.1.1

Competenza legislativa della Confederazione in ambito di dazi, tributi e sicurezza

Conformemente alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione può legiferare quando la Costituzione le assegna le necessarie competenze. Laddove non vi è una simile competenza, secondo le regole generali sono i Cantoni ad essere competenti (art. 3 e 42 cpv. 1 Cost.).

Ai sensi dell'articolo 133 Cost., la legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione. Secondo questa disposizione, la Confederazione dispone dunque di una competenza legislativa completa ed esclusiva («compete alla Confederazione»), ma non vincolante, per quanto

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riguarda dazi e altri tributi simili. Quale competenza accessoria (ovvero una competenza specifica limitata che deriva una competenza federale esplicita)342 si aggiunge inoltre quella che disciplina la garanzia della sicurezza in questo ambito343. I Cantoni non dispongono per contro di alcuna competenza in materia doganale.

Un'altra base costituzionale nell'ambito della sicurezza interna e della protezione della popolazione è costituita dall'articolo 57 Cost., ovvero della disposizione costituzionale centrale sulla sicurezza, che si rivolge sia alla Confederazione sia ai Cantoni344. L'articolo 57 capoverso 2 Cost. sancisce l'obbligo di coordinamento. Una competenza legislativa della Confederazione in relazione all'obbligo di coordinamento previsto da tale articolo è data unicamente per le questioni della sicurezza che rientrano almeno in parte nella competenza della Confederazione e che, dal punto di vista di quest'ultima, necessitano di un coordinamento sul piano federale. Soddisfatti tali presupposti, la Confederazione può, nell'esercizio della propria competenza legislativa attribuita in virtù dell'articolo 57 capoverso 2 Cost., disciplinare anche settori che rientrerebbero in sé nell'ambito di competenza dei Cantoni. Soltanto in questo senso stretto tale disposizione fonda una competenza della Confederazione345. Secondo questa disposizione, la Confederazione e i Cantoni coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

7.1.2

Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

L'articolo 43a Cost. disciplina che la Confederazione si assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Si tratta di una concretizzazione del principio della sussidiarietà ancorato nell'articolo 5a Cost. Secondo gli articoli 3 e 42 Cost. la Confederazione può però riprendere un compito solo se dispone di un'apposita competenza. Ciò vale anche per il settore della sicurezza.

L'ordinamento definito nella Costituzione deve ovviamente essere rispettato anche nei settori della sicurezza interna ed esterna. Il Tribunale federale ha stabilito346 che ai Cantoni, in veste di enti pubblici indipendenti, compete innanzitutto la sovranità generale in materia di polizia per il proprio territorio347. Il fatto che la sovranità in materia di polizia competa ai Cantoni è confermato dalla prassi costante del nostro 342

343

344 345 346 347

Per stabilire se la Costituzione federale conferisce una competenza alla Confederazione non è determinante il solo testo costituzionale. Oltre alle competenze ivi espressamente menzionate, vi sono quelle implicite della Confederazione. Si riscontrano competenze parziali rilevanti ai fini della sicurezza in virtù della sovranità della Confederazione in ambito doganale secondo l'art. 133 Cost. Vedi anche il rapporto «Malama», FF 2012 3973, in particolare 4000 e nota a piè di pagina 67.

Già il CGCF si assumeva compiti di polizia di sicurezza, p. es. il controllo del traffico di armi e stupefacenti o, limitatamente al territorio doganale e all'area di confine, l'intercettazione e la perquisizione di persone.

Rapporto «Malama», FF 2012 3973, in particolare 3999.

Rapporto «Malama», FF 2012 3973, in particolare 4000.

DTF 117 Ia 202, in particolare pag. 216.

Vedi a tal proposito anche il messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, in particolare 122.

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Consiglio348. Già nel 1848, quando si unirono nello Stato federale, i Cantoni decisero in merito alla sovranità di polizia nel proprio territorio. Si tratta dunque di una competenza cantonale originaria e non derivante dalla Costituzione federale. Essa sussiste ancora, dato che il legislatore non ha mai tolto questa competenza nell'ambito del diritto di polizia.

La revisione totale del diritto doganale continua a rispettare la sovranità cantonale originaria in materia di polizia. L'UDSC collabora con i Cantoni che lo desiderano senza tuttavia toccare la loro sovranità di polizia. Come finora, i compiti oggetto degli accordi amministrativi devono essere stati delegati ai Cantoni dalla legislazione federale e inoltre devono essere in relazione con l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale da parte dell'UDSC. La collaborazione concreta tra UDSC e Cantoni è disciplinata in accordi amministrativi stipulati tra il DFF e il Cantone interessato. Questo modo di procedere esiste già secondo il diritto attuale ed è pertanto conforme alla Costituzione349.

7.1.3

UDSC: competenza e organizzazione

Con il presente progetto il legislatore federale conferisce all'UDSC ­ come finora ­ l'incarico di eseguire i compiti necessari nel quadro delle competenze federali per quanto riguarda dazi, tributi e sicurezza, ponendo innanzitutto l'accento sulla creazione delle basi legali necessarie affinché l'UDSC possa affrontare, quale organizzazione, le sfide presenti e future.

L'ulteriore sviluppo dell'organizzazione è chiaramente visibile con il cambiamento di denominazione da AFD a UDSC350. Non si tratta di un nuovo ufficio federale con un nuovo orientamento: l'UDSC continua a essere un'autorità fiscale e di sicurezza351, così come lo era l'AFD. Pertanto non vi sono modifiche per quanto riguarda la conformità alla Costituzione federale.

Nel quadro dell'ulteriore sviluppo organizzativo, al centro dell'attenzione vi sono le esigenze di politica, economia e viaggiatori concernenti procedure semplici ed economiche nonché l'efficacia e l'efficienza globali dell'UDSC. Tra queste rientrano aspetti come il rafforzamento dell'attività operativa e l'impiego flessibile delle risorse, motivo per il quale nel D-LE-UDSC si è rinunciato all'indicazione delle unità amministrative, ricorrendo invece a una descrizione basata sui compiti.

La nuova formazione unica per specialisti dogana e sicurezza dei confini permette all'UDSC di impiegare il proprio personale in modo mirato e adeguato alle esigenze.

L'uniforme unitaria indossata dai collaboratori va intesa ai fini di un «corporate design», ovvero di un'identità, così come avviene già presso molte autorità, per esempio 348

P. es. messaggio del 29 agosto 2007 concernente un disposto costituzionale sulla lotta contro gli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta) nonché una modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), FF 2007 5886.

349 Rapporto «Malama», FF 2012 3973, in particolare 4079.

350 Il cambiamento di denominazione è avvenuto già il 1° gennaio 2022.

351 Questa dualità è desumibile già dal nome «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

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i corpi di polizia cantonali e comunali. Grazie all'uniforme, i cittadini riconoscono inoltre subito con quale autorità hanno a che fare.

L'attuale disciplinamento relativo al porto dell'arma prevede che il personale del CGCF sia sempre armato e il restante personale352 possa portare armi353 se svolge compiti che lo espone a una minaccia paragonabile a quella cui sono esposti i collaboratori del CGCF. Anche il nuovo disegno di legge non prevede il porto dell'arma per l'intero personale dell'UDSC, ma solo per quei collaboratori che necessitano di un'arma per l'adempimento dei propri compiti e che dispongono anche di un'appropriata formazione. Attualmente circa 2450 collaboratori dell'UDSC portano un'arma da fuoco. I collaboratori che finora non sono armati e che passano al nuovo profilo professionale possono scegliere se in futuro intendono portare un'arma da fuoco. Ciò si ripercuote sulla possibilità di impiegare tali collaboratori. Tutti i collaboratori assunti come specialisti dogana e sicurezza dei confini portano in linea di massima l'arma da fuoco. Come menzionato nella risposta all'interpellanza Rytz del 19 marzo 2021 (21.3421 «L'Amministrazione federale delle dogane agisce in modo illegale?»), al momento non è ancora possibile fornire informazioni più dettagliate sul tipo di arma o sul numero di collaboratori armati.

7.1.4

Tributi

Il D-LE-UDSC mira ad armonizzare la riscossione di tutti i tributi di competenza dell'UDSC. Per la modifica dei vari atti normativi di natura fiscale si è dovuto tenere in considerazione anche l'articolo 127 capoverso 1 Cost., secondo il quale il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato nella legge medesima. In tutti gli atti normativi di natura fiscale indicati nell'articolo 8 D-LE-UDSC sono pertanto contenute ancora disposizioni sulla cerchia delle persone soggette all'obbligo di pagare i tributi, sull'oggetto del tributo e sul calcolo di quest'ultimo, anche se a volte tali disposizioni consistono solo in un rimando al D-LE-UDSC. In questo modo la costituzionalità è garantita anche con il nuovo diritto doganale.

7.1.5

Trattamento dei dati

Il trattamento di dati personali da parte dell'UDSC dispone di una base legale dettagliata nel D-LE-UDSC e a livello di ordinanza ed è strutturato in modo da rispettare il principio di proporzionalità, così non vi è alcuna violazione della protezione della sfera privata secondo l'articolo 13 Cost. Grazie alla garanzia della qualità relativa al trattamento dei dati si assicura in maniera costante e proattiva la verifica del rispetto dei diritti fondamentali della Costituzione (cfr. art. 170 D-LE-UDSC). In particolare, nel quadro di questa verifica ci si concentra sul rispetto del divieto dell'arbitrio e di 352

Si tratta del personale della divisione principale Antifrode doganale, del personale impiegato nel traffico turistico e del personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.

353 Art. 228 OD.

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discriminazione durante il trattamento dei dati nell'ambito di analisi dei rischi, profilazioni e profilazioni a rischio elevato (art. 170 cpv. 2 lett. d D-LE-UDSC). Il trattamento dei dati da parte dell'UDSC è dunque conforme alla Costituzione.

7.1.6

Procedura elettronica

Per le persone soggette all'obbligo di pagare i tributi la digitalizzazione comporta necessariamente anche l'obbligo generale di ricorrere alla procedura digitale. Quest'ultima si estende dalla dichiarazione delle merci fino alla procedura d'impugnazione interna all'amministrazione passando per l'imposizione (cfr. art. 15 cpv. 1, art. 75, art. 79 cpv. 1, art. 85 cpv. 3 e art. 87 cpv. 3 D-LE-UDSC).

In relazione con l'obbligo di ricorrere alla procedura elettronica vanno osservate anche le garanzie procedurali ancorate nell'articolo 29 Cost. nonché il principio di proporzionalità secondo l'articolo 5 Cost.

La garanzia della certezza del diritto per chi adisce le vie legali dipende in gran parte anche dal fatto che il procedimento statale possa essere concluso entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Grazie alla notifica elettronica della decisione e alla possibilità di presentare scritti all'UDSC per via elettronica o di consultare gli atti sempre per via elettronica, i casi possono essere trattati in modo più rapido ed efficiente, tenendo così conto delle disposizioni dell'articolo 29 capoverso 1 Cost.

Inoltre, viene tenuto in debita considerazione anche il diritto di essere sentiti ancorato nell'articolo 29 capoverso 2 Cost. Questo articolo attribuisce alla persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi il diritto di esprimersi in merito a una decisione che si ripercuote sulla sua posizione giuridica prima che questa venga emanata, di consultare gli atti, di presentare istanze probatorie nonché di partecipare all'acquisizione delle prove o perlomeno di esprimersi sulle risultanze probatorie, qualora ciò sia adatto per influire sulla decisione354.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 Cost. l'attività dello Stato deve essere proporzionata allo scopo. Con l'obbligo generale di svolgere per via elettronica tutte le procedure scritte con l'UDSC è possibile ottenere ampi miglioramenti a livello di efficienza sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione. Negli ultimi anni la maggior parte delle dichiarazioni doganali è già avvenuta in forma elettronica. Pertanto, la limitazione dei diritti fondamentali degli interessati causata dall'obbligo legale di ricorrere alla procedura elettronica è minima e dunque proporzionata. Inoltre, la proporzionalità è garantita dalla prevista possibilità di eccezioni che possono essere disposte dal nostro Consiglio (art. 75 cpv. 2 D-LE-UDSC); queste riguardano segnatamente il traffico turistico.

354

DTF 127 I 54, in particolare pag. 56.

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7.1.7

Competenze

Le disposizioni sulle competenze dell'UDSC che toccano i diritti fondamentali degli interlocutori e di terzi (titolo settimo D-LE-UDSC) corrispondono ampiamente, nei contenuti, alle attuali competenze dell'UDSC, e dell'ex AFD, secondo gli articoli 30, 31, 36 e soprattutto 100­108 LD.

7.1.8

Distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante

L'UDSC ottiene una nuova competenza che gli permette di gestire le operazioni di massa e in particolare le merci in piccole quantità e di valore insignificante importate illegalmente nel commercio online. La disposizione si basa sul regolamento (UE) n. 608/2013355 che prevede una distruzione semplificata delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.

L'UDSC può ora distruggere merci in piccole quantità e di valore insignificante se violano atti normativi di natura non fiscale, se il pertinente atto normativo lo prevede e se l'avente diritto vi acconsente. Se la quantità o il valore della merce è particolarmente esiguo o non vi è alcun avente diritto in loco, l'UDSC può distruggere la merce anche senza sentire gli interessati. Il nostro Consiglio disciplina in quali casi si tratta di merci in piccole quantità e di valore insignificante e quando la quantità o il valore è considerato particolarmente esiguo da permettere la distruzione senza sentire gli interessati. Al nostro Collegio compete anche il disciplinamento della procedura.

Conformemente all'articolo 36 Cost., l'ingerenza nella garanzia della proprietà secondo l'articolo 26 Cost. è giustificata se prevista da una base legale, se vi è un interesse pubblico e se la limitazione dei diritti fondamentali è proporzionata allo scopo.

L'articolo 110 D-LE-UDSC fornisce una base legale. Anche l'interesse pubblico è dato, poiché questo modo di procedere impedisce l'importazione in Svizzera di merci che violano le disposizioni legali (p. es. un dispositivo di telefonia mobile che viola le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni).

Infine, anche il principio di proporzionalità è osservato dato che la misura è opportuna, necessaria e ragionevolmente esigibile.

L'ingerenza nella garanzia della proprietà secondo l'articolo 26 Cost. è quindi giustificata.

7.1.9

Immobilizzazione

La competenza di immobilizzare (art. 105 D-LE-UDSC) non costituisce di per sé una novità. Per quanto i collaboratori fossero già autorizzati ad applicare la coercizione e 355

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

405 / 424

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a usare mezzi di immobilizzazione (art. 106 cpv. 2 lett. b LD in combinato disposto con l'art. 227 cpv. 2 lett. a e l'art. 229 OD), questo ambito non è sufficientemente disciplinato né nel diritto doganale attuale né nella LCoe. Con il disciplinamento esplicito a livello di legge, i requisiti per una base legale sufficiente sono soddisfatti. Infine, si garantisce anche la proporzionalità della limitazione del diritto alla libertà personale secondo l'articolo 10 Cost. L'immobilizzazione va quindi considerata come conforme alla Costituzione.

7.1.10

Ordinazioni effettuate con un nome fittizio

Anche la competenza di effettuare ordinazioni con un nome fittizio (art. 112 D-LEUDSC) è nuova. Essa corrisponde, per scopo e profondità d'intervento, all'articolo 66 capoverso 3 LATer. Alla luce delle nuove possibilità tecniche, l'UDSC necessita di questa competenza per poter mettere a punto i controlli in modo più efficace, o addirittura per poterli effettuare. L'UDSC può effettuare ordinazioni con un nome fittizio in virtù sia di atti normativi di natura fiscale sia di atti normativi di natura non fiscale, sempre che e nella misura in cui gli competa il perseguimento penale. Un'ingerenza da parte dell'UDSC nelle competenze di altre autorità è quindi esclusa. L'ingerenza nei diritti di libertà è minima, poiché per molti venditori è irrilevante chi sia in realtà l'acquirente. Tali ordinazioni possono inoltre essere effettuate solo se gli accertamenti svolti fino a quel momento non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti gli accertamenti ulteriori risulterebbero vani o eccessivamente difficili. L'ordinazione effettuata con un nome fittizio è quindi conforme alla Costituzione.

7.1.11

Perseguimento penale

7.1.11.1

Prassi penale per dichiaranti

Viene ora ancorata a livello di legge la possibilità di rinunciare in determinati casi al perseguimento penale (art. 196 D-LE-UDSC). L'articolo 197 lettera b costituisce la base legale per continuare ad applicare la prassi penale adottata dall'AFD dal 2009 fino alla fine del 2016 per i dichiaranti di merci professionali. In considerazione del principio dell'uguaglianza giuridica secondo l'articolo 8 Cost., la disposizione non si ricollega a un'attività professionale, bensì alla situazione particolare che deriva da tale attività. In questo modo è possibile trattare allo stesso modo le persone che si trovano in situazioni simili (p. es. numerose dichiarazioni effettuate lo stesso giorno, nessun interesse proprio, compiti complessi, valutazioni giuridiche).

L'articolo 196 D-LE-UDSC è invece considerato incostituzionale dall'UFG. Il fatto che i dichiaranti non siano esplicitamente menzionali non cambia il fatto che la norma sia stata scritta su misura per loro. Un comportamento giuridicamente paragonabile non può di principio non essere punibile per alcune persone (ovvero i dichiaranti di merci a titolo professionale di cui all'art 196 lett. b D-LE-UDSC) e punibile per altre (ovvero tutti gli altri dichiaranti di cui all'art. 196 lett. a D-LE-UDSC). La violazione degli obblighi di diligenza di un dichiarante di merci a titolo professionale è dunque trattata in modo privilegiato rispetto a quella di una persona dichiarante a titolo non 406 / 424

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professionale; ciò inverte il principio secondo cui gli attori professionali dovrebbero essere sottoposti a obblighi di diligenza più elevati. Se il comportamento è considerato punibile, la punizione deve essere applicata di principio in modo uguale. Gli argomenti addotti per giustificare la disparità di trattamento non costituiscono ragioni obiettive che permetterebbero di legittimare una disparità di trattamento nella legislazione.

7.1.11.2

Indagine in incognito in spazi virtuali

Anche il provvedimento speciale d'inchiesta dell'indagine in incognito in spazi virtuali (art. 206 D-LE-UDSC) costituisce una novità. Questo tipo di indagine permette ai collaboratori dell'UDSC, nel quadro di un'inchiesta penale o della verifica di un sospetto concreto, di prendere contatto negli spazi virtuali con una persona senza dover rivelare la propria vera identità. Questa misura è necessaria poiché altrimenti i criminali potrebbero agire praticamente senza alcun rischio nascondendosi in Internet.

Si tratta di un provvedimento d'inchiesta molto simile all'indagine in incognito secondo l'articolo 298a CPP, ma con una portata meno ampia poiché è limitata agli spazi virtuali. Inoltre, l'UDSC ricorre all'indagine in incognito in spazi virtuali solo laddove dispone di una competenza esclusiva. È quindi esclusa un'ingerenza dell'UDSC nelle competenze di altre autorità.

Le indagini in incognito in spazi virtuali non costituiscono un'ingerenza nei diritti di libertà, poiché si tratta di una semplice indicazione falsa dell'identità autentica e non di un'identità fittizia ai sensi dell'articolo 285a CPP. Non vengono dunque utilizzati documenti a scopo d'inganno né viene instaurata una relazione personale. L'indagine in incognito in spazi virtuali è dunque conforme alla Costituzione.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non influisce sul rapporto con il diritto internazionale ed è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, come quelli previsti, tra gli altri:

356 357 358

­

nell'Accordo del 25 giugno 2009356 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza;

­

nella Convenzione internazionale del 21 ottobre 1982357 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere;

­

nella Convenzione del 26 giugno 1990358 relativa all'ammissione temporanea;

RS 0.631.242.05 RS 0.631.122 RS 0.631.24

407 / 424

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­

nella Convenzione internazionale del 18 maggio 1973359 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali;

­

nell'Accordo del 21 giugno 1999360 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;

­

nell'Accordo del 26 ottobre 2004361 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Tale aspetto viene affrontato in diversi commenti alle disposizioni (vedi n. 3).

Il progetto riprende anche l'attuale articolo 15 LD relativo all'obbligo di pagare l'aliquota fuori contingente doganale sull'eccedenza in deposito di prodotti agricoli fuori dal periodo amministrato. La compatibilità di questo articolo con il diritto commerciale internazionale potrebbe essere messa in questione dai partner commerciali.

7.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in particolare quelle che riguardano i diritti costituzionali, sono emanate sotto forma di legge federale. Ciò è garantito dal progetto.

Per quanto riguarda la modifica del decreto federale del 17 dicembre 2004362 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, non si tratta di un classico adeguamento di designazione che avrebbe potuto essere effettuato in modo informale sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 LPubb. Ciò sarebbe stato il caso se ci si fosse limitati a introdurre una nuova denominazione per il Corpo delle guardie di confine.

Nel presente caso, tuttavia, la denominazione «Corpo delle guardie di confine» è stata sostituita una volta da «UDSC» e un'altra volta dalla formulazione relativa ai compiti, ovvero «i collaboratori dell'UDSC incaricati di compiti di sicurezza». Tutto ciò equivale a una modifica materiale e va oltre il campo di applicazione dell'articolo 12 LPubb. Dal momento che il contenuto dell'articolo 1 capoverso 3 del decreto federale corrisponde piuttosto a quello di una legge formale, la sua modifica sottostà a referendum facoltativo.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto DaziT, ovvero il programma di digitalizzazione e trasformazione, è subordinato al freno delle spese (cfr. messaggio DaziT363) conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., dato che comporta una spesa unica di oltre 20 milioni di 359 360 361 362 363

RS 0.631.20 RS 0.142.112.681 RS 0.362.31 RS 362 FF 2017 1473, in particolare 1546.

408 / 424

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franchi. Tuttavia, il credito complessivo di 393 milioni di franchi è già stato approvato dalle Camere federali con il messaggio.

La presente revisione, invece, non ha tali effetti e non sottostà pertanto al freno delle spese.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il progetto non tocca né la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni né l'adempimento di tali compiti.

7.6

Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non prevede né aiuti finanziari né sussidi.

7.7

Delega di competenze legislative

Il D-LE-UDSC (compreso l'allegato 2) e il D-LTDo contengono diverse norme di delega relative all'emanazione di ordinanze, che vanno in parte oltre l'emanazione di semplici disposizioni d'esecuzione. Tali deleghe riguardano principalmente gli ambiti caratterizzati da condizioni in rapido mutamento. In questi casi le norme giuridiche devono poter essere adeguate velocemente, ovvero mediante ordinanze. Lo stesso vale per gli ambiti tecnici. Anche in questo caso la specificazione delle disposizioni a livello di legge non risulta sensata.

Come già menzionato, le norme di delega si trovano anche nell'allegato 2 D-LEUDSC. Le norme di delega che esistono già oggi, e per le quali vi è soltanto il cambiamento formale di designazione da «AFD» a «UDSC» o la sostituzione di «LD» con «LTDo», non sono menzionate nel seguente elenco. Sono per contro indicate le norme di delega che esistono già oggi e per le quali il cambiamento di designazione è di natura materiale (p. es. modifica della competenza del nostro Consiglio di disciplinare l'accesso ai dati da parte dell'«UDSC» anziché «organi delle guardie di confine e delle dogane»).

Di seguito sono elencate le deleghe proviste nel progetto.

In particolare, il Consiglio federale può emanare disposizioni nei seguenti ambiti: D-LE-UDSC: ­

esecuzione di trattati internazionali (art. 3 cpv. 2);

­

delega dell'esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell'ambito del traffico transfrontaliero (art. 9);

­

enclavi doganali svizzere (art. 11 cpv. 3);

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­

forma della dichiarazione delle merci diversa da quella elettronica (art. 15 cpv. 1);

­

dichiarazione delle merci semplificata per determinate merci (art. 15 cpv. 3);

­

momento della dichiarazione delle merci ­ casi speciali importanti e obbligo di autorizzazione per le eccezioni (art. 16 cpv. 1 lett. b e f nonché cpv. 2 e 3);

­

agevolazioni concernenti la procedura d'imposizione (art. 23);

­

destinazioni delle merci ­ procedura, condizioni per l'autorizzazione e altre destinazioni delle merci (art. 24 cpv. 3 e 4);

­

importazione temporanea per il perfezionamento attivo ­ regime d'equivalenza, limitazioni, condizioni per l'autorizzazione nonché informazione e consultazione delle cerchie interessate (art. 28 cpv. 2 e 4 nonché art. 29 cpv. 1 e 3);

­

esportazione temporanea per il perfezionamento passivo ­ regime d'equivalenza, limitazioni e condizioni per l'autorizzazione (art. 30 cpv. 2 e 4 nonché art. 31);

­

importazione o esportazione per l'ammissione temporanea ­ limitazioni (art. 32 cpv. 5);

­

destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito doganale ­ gestione durante l'immagazzinamento nonché immagazzinamento di merci imposte per l'esportazione dalla libera pratica (art. 33 cpv. 3 e 4);

­

destinazione delle merci dell'introduzione in un deposito fiscale ­ condizioni per l'istituzione e la gestione di depositi fiscali, trasporto tra confine doganale e deposito fiscale nonché tra depositi fiscali (art. 34 cpv. 3);

­

operatore economico autorizzato (AEO) ­ condizioni, procedura di autorizzazione e agevolazioni procedurali (art. 35 cpv. 2);

­

condizioni d'idoneità per persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale nonché obbligo di sede (art. 36 cpv. 2 e 3);

­

sorgere del debito fiscale in caso di omissione della dichiarazione delle merci (art. 38 cpv. 2);

­

eccezioni al pagamento senza contanti (art. 48 cpv. 1);

­

garanzia parziale o forfetaria o rinuncia alla garanzia di crediti fiscali (art. 52 cpv. 4);

­

garanzia parziale o forfetaria o rinuncia alla garanzia di crediti fiscali non ancora sorti per merci che si trovano in depositi fiscali (art. 53 cpv. 2);

­

eccezioni alla prestazione di garanzia mediante deposito di denaro senza contanti (art. 55 cpv. 2);

­

ordine per l'estinzione dei crediti in caso di realizzazione del pegno (art. 57 cpv. 2);

410 / 424

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­

realizzazione del pegno ­ procedura dell'incanto, condizioni per la realizzazione a trattative private e rinuncia alla realizzazione del pegno (art. 63 cpv. 5);

­

depositante di un deposito doganale ­ condizioni e contabilità elettronica del deposito (art. 67 cpv. 2 e 5);

­

limitazione dell'immagazzinamento nel deposito fiscale a determinate merci (art. 69 cpv. 4);

­

autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse (art. 71 cpv. 3);

­

autorizzazione per l'immagazzinamento di scorte non in libera pratica per servizi di ristorazione di bordo; condizioni per l'autorizzazione (art. 72 cpv. 2);

­

eccezioni alla procedura elettronica (art. 75 cpv. 2);

­

modalità procedurali in caso di guasto o di inaccessibilità del sistema (art. 76);

­

conservazione di dati e documenti ­ eccezioni, casi speciali, persone soggette all'obbligo di conservazione, dati e documenti da conservare, forma della conservazione, accesso dell'UDSC ai dati e ai documenti da conservare nonché condizioni per la riscossione posticipata di tributi in caso di mancato rispetto dell'obbligo di conservazione (art. 83 cpv. 2 e 3);

­

ponderazione dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale (art. 98 cpv. 2);

­

disciplinamento dei collaboratori abilitati ad applicare misure di polizia (art. 101 cpv. 3);

­

distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante (art. 110 cpv. 3 e 4);

­

dettagli procedurali per l'impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini (art. 111 cpv. 2);

­

autorizzazione e impiego di altri mezzi ausiliari rispetto alla legge sulla coercizione (art. 113 cpv. 5);

­

utilizzazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione per l'analisi dei rischi (art. 132 cpv. 5);

­

utilizzazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione per la profilazione o la profilazione a rischio elevato (art. 134 cpv. 5);

­

accessi da parte dei collaboratori dell'UDSC a dati personali non degni di particolare protezione e a dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione (art. 135 cpv. 3);

­

comunicazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione (art. 154);

­

conservazione di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione (art. 168);

411 / 424

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­

impiego di agenti di collegamento all'estero ­ portata dei compiti (art. 184 cpv. 7);

­

conclusione di trattati internazionali (art. 186);

­

riscossione di emolumenti (art. 208 cpv. 3);

­

istituzione di un organo consultivo per il traffico transfrontaliero delle merci (art. 209 cpv. 1);

­

disciplinamento dell'accesso da parte dei collaboratori dell'UDSC ai dati personali non degni di particolare protezione e ai dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione secondo l'attuale diritto ancora gestiti e in quelli la cui gestione è sospesa (art. 211 cpv. 4);

­

applicabilità, per la riscossione dei tributi, di un diritto derogatorio fino a quando le basi tecniche necessarie alla riscossione non sono state create nonché durata della deroga (art. 212­214 nonché norme di rinvio nel D-LTDo [art. 1 cpv. 3] e nell'all. 2 [disposizioni finali del D-PA, art. 50 cpv. 2 D-LIVA, art. 1a cpv. 2 D-LImT, art. 2a cpv. 2 D-LIB, art. 1a cpv. 2 D-LIAut, art. 1a cpv. 2 D-LIOm, art. 33 cpv. 3 D-legge sul CO2, art. 2a cpv. 2 D-LTTP, art. 1 cpv. 4 D-LAlc, art. 65b cpv. 2 D-LPAmb]);

­

completamento delle equivalenze terminologiche nel periodo in cui alla riscossione di un tributo si applica un diritto derogatorio (art. 215 cpv. 3);

­

periodo durante il quale alla riscossione di un tributo si applica un diritto derogatorio e durante il quale i sistemi d'informazione secondo il diritto doganale vigente possono continuare a essere gestiti in parallelo al nuovo sistema d'informazione secondo l'articolo 118 (esercizio parallelo ­ art. 217 cpv. 4).

Allegato 2 D-LE-UDSC: ­

legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati ­ condizioni e misura dell'obbligo di collaborare dell'UDSC anziché degli organi delle guardie di confine e delle dogane (art. 4 cpv. 1 lett. a);

­

legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali ­ indicazioni necessarie per la dichiarazione di beni culturali (art. 4a);

­

legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette ­ disciplinamenti per la dichiarazione di esemplari di specie protette (art. 6 cpv. 1);

­

legge del 12 giugno 2009 sull'IVA ­ esenzione dall'imposta per merci esenti da dazio secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a LTDo (art. 53 cpv. 2);

­

legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 2 cpv. 2),

412 / 424

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­

definizione di aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati (art. 11 cpv. 1bis);

­

legge del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra ­ definizione di aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati (art. 11 cpv. 1bis);

­

legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 3 cpv. 2), ­ esigibilità di crediti fiscali condizionati (art. 23 cpv. 1);

­

legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali ­ designazione dei carburanti e dei combustibili rinnovabili (art. 2a), ­ garanzia dell'utilizzo di combustibili rinnovabili come carburanti (art. 3 cpv. 2), ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 5 cpv. 2), ­ definizione di aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati (art. 12 cpv. 3), ­ restituzione dell'imposta (art. 18 cpv. 4), ­ procedura di restituzione (art. 18a cpv. 2), ­ dichiarazione separata in caso di miscele di carburanti e combustibili (art. 20a);

­

legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 38a);

­

legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 2b cpv. 2), ­ procedura semplificata per la determinazione dei chilometri percorsi e per la dichiarazione (art. 14);

­

legge del 21 giugno 1932 sull'alcool ­ definizione di aliquote forfetarie e limitazioni quantitative nel traffico turistico e per gli invii importati destinati a privati (art. 28 cpv. 2), ­ definizione delle spese d'esercizio coperte dall'indennità di esecuzione (art. 44 cpv. 1), ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 71 cpv. 2);

­

legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale ­ prescrizioni sugli speciali segnalatori per determinati veicoli (art. 25 cpv. 2 lett. f);

­

legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 19);

­

legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni ­ condizioni per l'impiego di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze (art. 34 cpv. 1ter lett. e);

­

legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti 413 / 424

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­

autorizzazione dell'UDSC, anziché degli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a utilizzare stupefacenti (art. 14a cpv. 1);

­

legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici ­ eccezioni dal campo d'applicazione o da singole disposizioni della legge per i compiti dell'UDSC anziché delle autorità doganali (art. 2 cpv. 4 lett. c);

­

legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente ­ disciplinamento della procedura per l'acquisto di composti organici volatili temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) (art. 35c cpv. 3), ­ definizione dell'ammontare dell'indennità di esecuzione (art. 41a);

­

legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari ­ campionatura in caso di ordinazioni effettuate con un nome fittizio (art. 30a cpv. 3);

­

legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi ­ obblighi del titolare della patente di fonditore (art. 31 cpv. 2), ­ agevolazioni dei requisiti (secondo l'art. 34a cpv. 1) per la messa in commercio e l'importazione di metalli preziosi bancari, tenendo conto degli usi del mercato internazionale dei metalli preziosi (art. 34a cpv. 3), ­ requisiti professionali e personali per il conseguimento del diploma federale (art. 39 cpv. 2).

D-LTDo: ­

autorizzazione per l'importazione o l'esportazione di merci esenti da dazio (art. 4 cpv. 2);

­

esenzioni da dazio (art. 5 cpv. 1, 2 e 3);

­

restituzione dei dazi all'importazione per merci estere di ritorno in caso di distruzione delle merci nel territorio doganale (art. 7 cpv. 4);

­

merci del traffico turistico ­ esenzioni da dazio, limitazioni quantitative e aliquote forfetarie (art. 8);

­

prodotti agricoli ­ computo su parti liberate dei contingenti doganali delle merci ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato (art. 10 cpv. 2);

­

merci del traffico nella zona di confine ­ estensione della zona di confine (art. 11 cpv. 3);

­

importazione per il perfezionamento attivo ­ ampiezza della riduzione dei tributi doganali o dell'esenzione da dazio in caso di merci che rimangono nel territorio doganale o vi sono distrutte (art. 12 cpv. 2);

­

esportazione per il perfezionamento passivo ­ base di calcolo per i materiali aggiunti nonché ampiezza della riduzione dei tributi doganali o dell'esenzione da dazio in caso di merci che rimangono fuori dal territorio doganale o vi sono distrutte (art. 13 cpv. 2 e 4);

414 / 424

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­

importazione o esportazione per l'ammissione temporanea ­ parziale esigibilità dei tributi doganali dovuti condizionatamente (art. 14 cpv. 1).

In particolare, il DFF può emanare disposizioni nei seguenti ambiti: D-LE-UDSC: ­

definizione dell'area di confine d'intesa con i Cantoni di confine (art. 11 cpv. 5);

­

termini di pagamento per il debito fiscale e agevolazioni di pagamento (art. 48 cpv. 2);

­

interessi di mora ­ rinuncia alla riscossione e tassi d'interesse (art. 49 cpv. 2 e 4).

Allegato 2 D-LE-UDSC: ­

legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali ­ importo della restituzione (art. 18a cpv. 1).

D-LTDo: ­

esenzione da dazio per merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio (art. 4 cpv. 1 lett. b),

­

agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego ­ abbassamento delle aliquote di dazio e restituzione dei tributi in caso di modifica dello scopo d'impiego (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 e 6).

In particolare, l'UDSC può emanare disposizioni nei seguenti ambiti: D-LE-UDSC: ­

vie di comunicazione e luoghi (art. 12);

­

eccezioni all'obbligo di dichiarazione (art. 13 cpv. 3);

­

dettagli procedurali per le altre forme di dichiarazione delle merci diverse da quella elettronica (art. 15 cpv. 2);

­

traffico transfrontaliero delle merci ­ luoghi per l'attivazione della dichiarazione delle merci elettronica e per la consegna della dichiarazione delle merci effettuata in un'altra forma consentita (art. 17);

­

modalità dell'indicazione del riferimento nella dichiarazione delle merci e eccezioni all'obbligo di indicazione del riferimento (art. 18 cpv. 1, 4 e 5);

­

modalità dell'attivazione della dichiarazione delle merci (art. 19 cpv. 3 e 5);

­

carattere vincolante della dichiarazione delle merci in forma non elettronica (art. 20 cpv. 2);

­

ulteriori condizioni per la contabilità del deposito per i depositi doganali (art. 67 cpv. 5);

­

disposizioni tecniche per garantire l'autenticità e l'integrità dei dati nonché rinuncia all'autenticazione dell'utente (art. 75 cpv. 3); 415 / 424

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­

definizione del momento a partire dal quale i dati personali degni di particolare protezione e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione non possono più essere raccolti, memorizzati e modificati nei sistemi d'informazione ancora gestiti secondo gli articoli 110a­110f dell'attuale legge sulle dogane, ma devono esserlo solo nel sistema d'informazione secondo l'articolo 118 D-LE-UDSC (art. 211 cpv. 6).

Allegato 2 D-LE-UDSC: ­

legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco ­ condizioni per il controllo da parte di fabbricanti di tabacchi manufatti, titolari di un'autorizzazione per la gestione di un deposito fiscale nonché importatori e negozianti di materiale greggio (art. 15 cpv. 1);

­

legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi ­ modalità della formazione e condizioni per gli esami per saggiatori del controllo (art. 39 cpv. 2).

7.8

Protezione dei dati

7.8.1

Protezione dei dati in generale

La presente legge e tutti gli sviluppi in relazione con il D-LE-UDSC concernenti la protezione dei dati sono stati elaborati con il coinvolgimento dell'Ufficio federale di giustizia e dell'IFPDT in conformità alla nuova legge federale del 25 settembre 2020364 sulla protezione dei dati. La precedente LPD non dovrebbe più essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del D-LE-UDSC.

In termini di diritto della protezione dei dati, DaziT richiede un cambiamento di sistema per quanto riguarda la tecnica legislativa, al fine di poter sfruttare tutti i vantaggi della digitalizzazione da un lato e rispettare le condizioni poste dalla protezione dei dati dall'altro. Sulla scorta dell'evoluzione tecnica a favore di servizi interconnessi, la distinzione di singoli sistemi d'informazione non è più possibile, per cui nel D-LEUDSC si parla di un solo sistema d'informazione e le relative disposizioni sono strutturate in modo neutro dal punto di vista tecnologico. Invece dell'indicazione, nella legge, dei singoli sistemi di informazione, il trattamento dei dati dell'UDSC è presentato sulla base dei compiti e degli scopi. Ciò corrisponde ai principi attuali e futuri del diritto in materia di protezione dei dati: non è la presentazione dei singoli sistemi d'informazione e delle tecnologie a garantire la protezione dei dati, bensì la definizione di quali dati possono essere trattati dall'UDSC per quali scopi, senza alcun ordine sulla base dei singoli sistemi d'informazione. Ciò permette di sfruttare il progresso tecnologico e di sviluppare ulteriormente il sistema d'informazione dell'UDSC senza modificare la legge. Ci si basa sull'idea che i sistemi mutano più velocemente del trattamento dei dati personali necessario per l'adempimento dei compiti.

Questo adeguamento della tecnica legislativa con il passaggio da una rappresentazione del trattamento dei dati basata sul sistema a una rappresentazione basata sui 364

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compiti influisce in particolare sull'ordinanza che il nostro Consiglio dovrà emanare, nella quale sarà disciplinato il trattamento dei dati personali non degni di particolare protezione. Ciò richiede una revisione completa dell'OTDD e dell'OSIP-UDSC.

7.8.2

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (di seguito: valutazione d'impatto) è stata effettuata per tutti i trattamenti di dati personali in conformità all'articolo 22 nLPD. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 5 lettera j nLPD deve effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se il trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata. Il D-LE-UDSC presuppone inoltre una valutazione d'impatto poiché i trattamenti dei dati contenuti nella legge prevedono, al momento dell'entrata in vigore della nLPD, scopi di trattamento modificati e in parte la raccolta di nuovi dati (cfr. disposizione transitoria relativa ai trattamenti in corso nell'art. 69 nLPD).

7.8.2.1

Sintesi della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dell'UDSC del 4 aprile 2022

La valutazione d'impatto sul D-LE-UDSC espone prima di tutto nove rischi sistemici per la protezione dei dati, correlati all'intera trasformazione e organizzazione dell'UDSC e al sistema del trattamento dei dati all'interno dell'UDSC nel suo insieme e non ai singoli processi di trattamento dei dati. Per questi nove rischi sistemici descritti nella valutazione d'impatto vengono definite misure finalizzate al loro controllo. Infine, è esposto di volta in volta il rischio residuo. Di seguito sono sintetizzati i principali risultati della valutazione d'impatto sui rischi sistemici per la protezione dei dati:


Più collaboratori hanno accesso a dati personali (rischio sistemico 1): il nuovo profilo professionale di «specialista dogana e sicurezza dei confini» implica che in futuro tutti i collaboratori impegnati a livello operativo hanno accesso ai dati negli ambiti del diritto doganale e della sicurezza, poiché devono adempiere compiti in entrambi gli ambiti (rispetto a oggi, circa 200 collaboratori operativi in più). La formazione insiste sulla gestione dei dati nonché su un comportamento etico e rispettoso dei diritti fondamentali. Sono previste ulteriori misure formative ricorrenti focalizzate sulla protezione dei dati. La legislazione prevede che gli accessi consentiti a dati personali da parte dei collaboratori impegnati a livello operativo siano limitati in modo trasparente tramite la funzione «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto».

Dal punto di vista tecnico, gli accessi a dati personali sono limitati, in un apposito piano di autorizzazioni, ai dati necessari all'adempimento dei rispettivi compiti e sottostanno, in particolare, a una verbalizzazione di verifica, al fine di ridurre al minimo i rischi.



Maggiore quantità di dati personali trattati in occasione dei controlli delle persone (rischio sistemico 2) e controlli sistematici delle persone sulla scorta dei controlli di merci non consentiti (rischio sistemico 3): con la dichiarazione 417 / 424

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elettronica delle merci vengono raccolti dati personali, che in linea di principio possono essere utilizzati solo per il processo di controllo delle merci. La dichiarazione elettronica delle merci e l'indicazione del suo riferimento con la dichiarazione del trasporto potrebbero consentire collegamenti che portano a controlli sistematici delle persone al confine svizzero (all'interno dello spazio Schengen). A livello legislativo non è prevista né consentita un'estensione dei controlli delle persone al di là dello stato attuale. Inoltre, nel traffico delle merci non vengono gestiti dati personali che potrebbero essere utilizzati per i controlli sistematici delle persone al passaggio del confine. Concretamente, i nomi dei conducenti dei veicoli non sono indicati nelle dichiarazioni delle merci e dei trasporti. I processi concernenti il controllo delle merci e delle persone sono interconnessi solo in casi debitamente giustificati (sospetto fondato, p. es. in base a un'analisi dei rischi). In tal modo il rischio di controlli sistematici delle persone è ridotto. Nonostante ciò, gli specialisti potrebbero superare i limiti delle loro competenze e dei loro compiti legali nei controlli delle persone e farne rapporto, sebbene la situazione non lo richieda e non sia necessario. Tuttavia, questi sviluppi verrebbero individuati nell'ambito del sistema di controllo interno, in modo da poter essere opportunamente affrontati.


Analisi dei rischi e controlli in funzione dei rischi. Ampia possibilità di valutazione (rischio sistemico 4) e profilazione; possibilità di collegare i dati, consultarli e, sulla base di essi, allestire profili, poiché i dati si trovano «in un solo luogo» (rischio sistemico 5): per il trattamento dei dati ai fini dell'analisi dei rischi e della profilazione vengono utilizzati dati di diverse fonti che si trovano in un unico luogo. Sussiste quindi il pericolo che i dati utilizzati possano essere collegati tra loro e valutati liberamente, sebbene ciò non sia possibile nei microservizi alla fonte. Ciò può comportare un collegamento non consentito tra i dati personali. Il trattamento di questi dati è riservato a una cerchia limitata di persone (circa 170 collaboratori) e gli scopi nonché i dati utilizzabili per l'analisi dei rischi e la profilazione sono stabiliti dettagliatamente nella legge. Oltre alla struttura degli accessi e al rigoroso quadro giuridico, sono previste misure formative e la legge disciplina le misure di controllo per ridurre al minimo tale rischio. Per la profilazione è inoltre previsto un processo di autorizzazione al trattamento dei dati.



Sistema d'informazione; i diversi tipi di trattamento non possono essere raffigurati in modo congruente (rischio sistemico 6): la rappresentazione a livello di legge del trattamento dei dati avviene in modo tecnologicamente neutra e in funzione dei compiti, sulla base di un unico sistema d'informazione dell'UDSC. Gli accessi interni a questo sistema d'informazione sono presentati nella legge sulla scorta di diverse funzioni, all'interno delle quali sono tuttavia previste ulteriori autorizzazioni per l'accesso ai dati personali da adeguare in misura appropriata. La realizzazione tecnica degli accessi deve essere conforme alla legge e proporzionata. La nuova architettura del sistema d'informazione è in grado di attribuire le autorizzazioni in funzione dei compiti, tenendo conto in particolare del principio della conoscenza necessaria («needto-know»). Per evitare errori di manipolazione, ove possibile le autorizzazioni scaturiscono dalla combinazione della funzione, del profilo professionale e

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del profilo utente. In singoli casi, nei quali la determinazione delle autorizzazioni non può essere pienamente automatizzata, si procede ad assegnazioni manuali e controllate delle autorizzazioni. Gli utenti del sistema d'informazione ottengono dunque l'autorizzazione esplicita a utilizzare i servizi di cui necessitano per adempiere i loro compiti. Di conseguenza, il rischio di una raffigurazione non congruente è esiguo.


Possibilità per gli amministratori del sistema di consultare e trattare in qualunque momento tutte le definizioni dei profili e i diritti assegnati (rischio sistemico 7) e accesso da parte dei collaboratori dell'UDSC ai dati di controllo (rischio sistemico 8): la funzione «amministrazione del sistema» ha accesso, secondo l'allegato 1 D-LE-UDSC, a tutte le categorie di dati nel sistema d'informazione dell'UDSC. Il suo compito consiste nella gestione di tutti gli accessi, All'interno di questa funzione esistono tuttavia diversi profili utente.

Tra i compiti di determinati profili utente all'interno della funzione «amministrazione del sistema» si annovera l'assegnazione delle autorizzazioni a determinati insiemi di microservizi. La definizione, così come l'assegnazione e la revoca delle autorizzazioni sono verbalizzate. Tale misura ha una funzione preventiva­deterrente e consente una storicizzazione verificabile. I controlli periodici delle autorizzazioni d'accesso riducono al minimo i rischi nell'assegnazione dei diritti. La descrizione nella legge potrebbe destare l'impressione che vari collaboratori con diverse funzioni hanno accesso ai dati dei controlli e che non è da escludere che l'accesso sia ingiustificato e/o sproporzionato.

Tuttavia, l'autorizzazione all'accesso è concessa solo a determinati profili utente delle diverse funzioni, non a tutti. Inoltre, gli accessi sono registrati e devono essere debitamente giustificati dopo un certo numero di interrogazioni entro un determinato periodo. Ciò consente di limitare i rischi dei diversi accessi ai dati dei controlli.



Scambio di dati sensibili con altri uffici e autorità (rischio sistemico 9): se da un lato si aggiungono nuove possibilità di comunicare dati che aumentano il rischio di un loro uso ingiustificato, dall'altro la comunicazione di dati personali ad altri uffici e autorità è disciplinata in modo più esteso e dettagliato rispetto alla legislazione attuale.

Oltre ai nove rischi sistemici per la protezione dei dati, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati contiene una descrizione di oltre 50 diversi gruppi di trattamento dei dati, 13 tipi di analisi dei rischi, quattro tipi di profilazioni nonché tre tipi di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini, una valutazione in relazione ai loro rischi per i diritti fondamentali delle persone interessate nonché le misure a tutela di tali diritti. Infine, anche per questi tipi di trattamento dei dati è stato identificato il rischio residuo rimanente. Per ogni valutazione sono stati presi in considerazione 12 rischi specifici per i diritti fondamentali (vedi più in basso per i singoli rischi). La valutazione è stata effettuata usando una matrice di rischio 6x6 codificata a colori, con l'asse x che rappresenta la probabilità di verificarsi di un rischio (da molto improbabile a molto probabile) e l'asse y che rappresenta l'entità del danno (da molto ridotta a molto elevata). La risultante classificazione del rischio da 1 a 6 corrisponde alla codifica dei colori della matrice di rischio. Un'analisi più approfondita con l'assegnazione di misure appropriate è stata effettuata per i rischi a partire dal livello 3 419 / 424

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(giallo). Di seguito sono sintetizzati i principali risultati della valutazione d'impatto sulla base dei rischi residui del trattamento dei dati identificati nel quadro dei 12 rischi valutati.

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Il rischio di raccolta e trattamento illeciti di dati personali (R1) è stato ridotto praticamente ovunque ai livelli 1 e 2 (verde). In particolare nel caso del trattamento dei dati per i controlli delle persone, il rilevamento di dati personali non pertinenti al caso è un rischio di livello 3 (giallo), che tuttavia si è potuto ridurre grazie alla formazione dei collaboratori, al controllo dei dati rilevati e ad altre misure. Il rilevamento mediante videocamere al confine di dati di persone che si muovono lungo il confine ma non lo attraversano rappresenta un rischio di livello 3 (giallo) che è stato ridotto a livello 2 (verde) grazie a misure supplementari come il posizionamento delle videocamere. Soltanto nel caso dell'utilizzo di apparecchi di localizzazione non è stato possibile ridurre al di sotto del livello 3 (giallo) il rischio di porli su un veicolo sbagliato con misure di controllo aggiuntivo ­ nonostante la scarsa probabilità che ciò si verifichi ­ a causa della potenziale entità del danno.

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Il collegamento illecito di dati personali (R2) è stato classificato praticamente ovunque come un rischio di livello 1 o 2 (verde). Questo è dovuto in particolare a una descrizione dettagliata nella legge degli scopi del trattamento e dei dati personali necessari a tal fine nonché alle corrispondenti impostazioni predefinite del sistema d'informazione favorevoli alla protezione dei dati. Solo nel caso di tre profilazioni non è stato possibile, anche adottando apposite misure, portare al di sotto del livello 3 (giallo) il rischio di una combinazione eccessiva dei dati per la valutazione della mobilità e del comportamento di una persona. Nonostante la riduzione della probabilità che tale rischio si verifichi (da probabile a rara), l'entità del danno rimane.

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Ad eccezione del trattamento dei dati per la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero delle merci, l'utilizzo di dati personali per scopi non previsti (R3) è classificato come rischio di livello 1 o 2 (verde). Il trattamento di dati per la riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero delle merci è caratterizzato da un numero elevato di persone interessate e da una grande quantità di dati collegabili. In particolare la comunicazione inappropriata di questi dati è considerata un rischio. Anche se la probabilità che si verifichi è molto improbabile, l'entità del danno resta alta e il rischio residuo rimane al livello 3 (giallo), il che deve essere tenuto sotto controllo con un'attuazione e un rispetto coerenti del piano di autorizzazioni.

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Il trattamento non trasparente di dati personali (R4) non è un rischio diffuso, e ciò è anche dovuto alla legislazione dettagliata in materia di trattamento dei dati contenuta nel D-LE-UDSC. Vi è un rischio di livello 3 (giallo) nel trattamento dei dati per il controllo delle persone, perché al momento del controllo la persona interessata non può riconoscere le possibilità di cui dispongono i collaboratori dell'UDSC di consultare i dati che la riguardano. Il rischio può essere minimizzato fornendo informazioni in risposta alle domande delle persone controllate. Nel caso di tre profilazioni per valutare la mobilità e il comportamento di una persona non è possibile ridurre ulteriormente il rischio al di sotto del livello 3 (giallo), a causa della necessaria assenza di trasparenza

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nel trattamento dei dati per la persona interessata. Il rischio residuo viene affrontato informando successivamente la persona che è stata effettuata una profilazione.

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Il rischio di trattare dati personali non corretti (R5) è particolarmente alto per quanto riguarda il trattamento dei dati per l'identificazione, l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di casi di casi penali nonché per quanto concerne due profilazioni. In altre situazioni vi è solo un livello di rischio 1 o 2 (verde), a causa delle possibilità automatizzate di rettifica e dei diritti degli interessati.

Nel caso del perseguimento penale, invece, l'entità del danno causato dalla raccolta di dati personali errati, per esempio in occasione di un intervento dell'Antifrode doganale, è elevata, il che porta a un rischio di livello 3 (giallo).

Nel caso delle profilazioni il rischio è addirittura di livello 5 (rosso) se, per esempio, i parenti di una persona rilevante ai fini del perseguimento penale sono inclusi nella profilazione, anche se non hanno nulla a che fare con i reati in questione. La grande entità del danno rimane come rischio residuo di livello 3 (giallo), anche se la probabilità che si verifichi può essere ridotta. Per far fronte a tali rischi residui si ricorre a piani di cancellazione e all'informazione delle persone interessate.

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Il rischio di perdita involontaria, distruzione o danneggiamento di dati personali (R6) è classificato in molte situazioni al livello 1 o 2 (verde). Per quanto riguarda la riscossione dei tributi in generale, il diritto all'autodeterminazione informativa è tuttavia maggiormente limitato se dati personali importanti vengono persi, distrutti o danneggiati. Questo è dovuto al fatto che i dati personali sono utilizzati per una prestazione dell'autorità, che non può essere fornita senza i dati in questione. Il corrispondente rischio di livello 3 (giallo) può essere mitigato, per quanto riguarda la probabilità che si verifichi, con adeguate misure di sicurezza dell'informazione, anche se ciò non influisce sul livello e sul colore del rischio.

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La possibilità di un accesso interno non autorizzato a dati personali (R7) rappresenta un rischio in tutti i trattamenti dei dati, ma in molte situazioni può essere limitato al livello 1 o 2 (verde) grazie al piano di autorizzazioni e al suo costante adattamento e revisione. In alcuni casi, quando sono coinvolti dati personali degni di particolare protezione, profilazioni o altri dati sensibili, come nell'incasso o nelle procedure di fallimento, l'entità del danno è maggiore e si presenta un rischio residuo di livello 3 (giallo) o 4 (arancione). Le misure supplementari possono ridurre la probabilità che si verifichi, ma non l'entità del danno.

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Anche la possibilità di un accesso esterno non autorizzato a dati personali (R8) rappresenta un rischio in tutti i trattamenti di dati, che in molte situazioni può però essere limitato al livello 1 o 2 (verde) grazie a un piano di protezione ampio e aggiornato contro gli hacker da un lato e un chiaro piano di autorizzazioni per le autorità terze dall'altro. Anche qui, tuttavia, vi sono alcuni casi in cui sono coinvolti dati personali degni di particolare protezione, profilazioni o altri dati sensibili, come nel caso dei controlli delle persone o del perseguimento penali, e l'entità del danno è quindi più elevata. Ciò porta a un

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rischio residuo di livello 3 (giallo) o 4 (arancione). Le misure supplementari possono ridurre la probabilità che si verifichi, ma non l'entità del danno.

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Il rischio residuo di una conservazione troppo lunga di dati personali (R9) può essere portato ovunque al livello 1 o 2 (verde) grazie al piano di cancellazione e al suo controllo e alla sua applicazione.

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La discriminazione (R10) non rappresenta un rischio diffuso nella registrazione e nel trattamento di dati da parte dell'UDSC. I rischi residui si situano al livello 1 o 2 (verde). Nel caso del trattamento dei dati per i controlli delle persone, invece, il rischio identificato è di livello 5 (rosso). Per esempio, a causa dei dati di partenza selezionati nel quadro dell'apprendimento automatico («machine learning») possono verificarsi distorsioni statistiche. L'algoritmo allenato in tale modo potrebbe generare suggerimenti per la selezione delle persone da controllare non oggettivamente giustificati. Il rischio residuo può essere ridotto al livello 3 (giallo) grazie a misure appropriate, come un controllo della qualità dei dati e un esame della plausibilità automatici e manuali, protezione dei dati fin dalla progettazione («privacy by design») o un registro degli algoritmi di apprendimento automatico utilizzati e che sono stati sviluppati internamente, con una descrizione dettagliata dei dati utilizzati e di altri parametri. Inoltre, l'articolo 170 capoverso 2 lettera d D-LE-UDSC prevede una garanzia della qualità indipendente per quanto riguarda l'analisi dei rischi e la profilazione e obbliga quindi l'UDSC a verificare continuamente il funzionamento e la legalità di questi trattamenti dei dati.

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Anche la negazione dei diritti degli interessati (R11) non rappresenta un rischio diffuso nel trattamento dei dati da parte dell'UDSC. Il sistema d'informazione dell'UDSC permette di fornire informazioni conformi alla legge sui dati trattati.

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Il rischio di sorveglianza illecita delle persone fisiche (R12) si presenta in particolare nel caso di tre profilazioni. Nei possibili scenari, tale non conformità si presenterebbe a causa della mancanza di interesse pubblico o di una sorveglianza sproporzionata. Poiché l'entità del danno di tale sorveglianza illecita è molto elevata, il rischio va classificato al livello più alto, il 6 (rosso scuro). Grazie in particolare a un processo di autorizzazione motivato, documentato e tracciabile secondo il principio del controllo multiplo per l'assegnazione di un mandato di profilazione, il rischio residuo relativo alla probabilità che si verifichi può essere portato a molto basso, ciò che comunque corrisponde ancora al livello 4 (arancione). Di conseguenza, i collaboratori dell'UDSC che si occupano di simili sorveglianze devono essere sensibilizzati.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati rappresenta un documento dinamico dell'UDSC, regolarmente rivisto e aggiornato, accessibile al pubblico in Internet. È uno dei principali strumenti per un esame completo del trattamento dei dati da parte dell'UDSC ed è a disposizione degli organi di controllo interni ed esterni, se necessario.

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7.8.2.2

Parere dell'IFPDT in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dell'UDSC del 4 aprile 2022

Il 4 maggio 2022 l'IFPDT si è espresso in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta dall'UDSC il 4 aprile 2022 nei seguenti termini: I.

Situazione iniziale

L'8 luglio 2021, sulla scorta della procedura di consultazione degli uffici concernente la nuova LE-UDSC, l'allora Amministrazione federale delle dogane (AFD) ci ha sottoposto una prima versione della sua valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Nel suo parere del 13 ottobre 2021, l'IFPDT ha osservato che dalla bozza di valutazione d'impatto presentata in relazione con l'allora progetto di legge emergono elevati rischi sistemici per la protezione dei dati, risultanti dalla combinazione del profilo professionale uniforme dei collaboratori dell'UDSC impegnati a livello operativo e dal trattamento di tutti i dati personali in un unico sistema d'informazione. Egli ha chiesto che tali rischi venissero enunciati.

Dopo avere apportato notevoli modifiche al capitolo concernente il trattamento dei dati nel progetto di legge, concretizzandone il contenuto in risposta a numerose richieste dell'IFPDT, l'UDSC ha sottoposto all'Incaricato una nuova valutazione d'impatto datata 4 aprile 2022, nella quale ha presentato nove rischi sistemici per la protezione dei dati. Nell'allegato 1 alla valutazione d'impatto vengono elencati complessivamente 54 tipi di trattamento di dati dell'UDSC, valutati i rischi ricorrenti (R1­R12) per ogni tipo di trattamento di dati ed enunciate diverse misure di natura tecnica, organizzativa e/o giuridica per ridurre un rischio elevato (cfr. la panoramica nell'allegato 1, pag. 12)365. Una panoramica generale dei rischi residui del trattamento dei dati è riportata nell'allegato 2 della valutazione.

Nella sua valutazione d'impatto l'UDSC giunge alla conclusione che i principali rischi per la sfera privata e l'autodeterminazione della popolazione sono illustrati e che le misure previste rendono tollerabili i rimanenti rischi residui (cfr. valutazione d'impatto del 4 aprile 2022, pag. 39 in alto).

II.

Parere dell'IFPDT

Prima di tutto si constata che, con la parte principale della nuova valutazione d'impatto del 4 aprile 2022 e i due allegati, è stato fornito un quadro comprensibile dei rischi sistemici, delle misure previste e dei processi di trattamento dei dati. Dal punto di vista metodologico accogliamo con favore che i singoli processi di trattamento dei dati siano descritti nell'allegato 1e verificati sulla base del metodo secondo il numero 2 dell'allegato 1 e che i rischi residui siano enunciati nell'allegato 2.

1.

Rischi conseguenti al nuovo profilo professionale operativo presso l'UDSC

Secondo l'IFPDT, l'estensione quantitativa degli accessi a dati personali sensibili da parte dei collaboratori impegnati a livello operativo è rilevante ai fini della valutazione 365

Nota dell'UDSC: è intesa la pag. 12 della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

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dei rischi sistemici a questo proposito. Prendiamo atto che, rispetto allo status quo, in base alle stime dell'UDSC il numero delle persone che avranno accesso ai dati sui controlli delle persone o nell'ambito del diritto in materia di sicurezza aumenterà di circa 200 unità (rischio sistemico 1, n. 2.1.2, rischi sistemici 8 e 9). Nel messaggio manca tuttavia l'indicazione di un ordine di grandezza al riguardo. Viene semplicemente menzionato che, dopo la formazione di base, tutti i collaboratori impegnati a livello operativo acquisiscono una specializzazione, in base alla quale sono assegnati per la loro attività principale al controllo delle persone o delle merci, come avviene anche oggi (messaggio concernente la LE-UDSC366, pag. 11­12, n. 1.2). L'IFPDT si riserva di verificare dal punto di vista qualitativo e quantitativo, nell'ambito della sua attività di sorveglianza, l'aumento menzionato nella valutazione d'impatto del numero di collaboratori impegnati a livello operativo e il trattamento dei dati (inclusi gli accessi ai sistemi di autorità terze) in rapporto con il nuovo profilo professionale.

2.

Rischi del trattamento dei dati in un sistema d'informazione

Con l'esposizione a livello di legge del trattamento dei dati in funzione dei compiti e dei processi presso l'UDSC mediante categorie di dati (art. 119 LE-UDSC), il piano di autorizzazioni di cui all'articolo 135 in combinato disposto con l'allegato I LEUDSC e la verifica interna degli accessi mediante la garanzia della qualità secondo l'articolo 170 LE-UDSC, nel progetto di legge riveduto sono apportate concretizzazioni e vengono creati strumenti per salvaguardare i principi generali, sanciti dal diritto in materia di protezione dei dati, della legalità, della trasparenza e della proporzionalità del trattamento dei dati. Nel commento all'articolo 135 a pagina 198367 del messaggio è menzionato che, a seconda della funzione o del compito di un gruppo di collaboratori dell'UDSC, il piano di autorizzazioni prevede ulteriori limitazioni per salvaguardare la proporzionalità e garantire la sicurezza delle informazioni. Ciò è auspicabile nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati. La prassi dovrà dimostrare se il complesso piano di autorizzazioni e i risultanti accessi tramite microservizi saranno una misura adeguata per limitare sufficientemente gli elevati rischi sistemici nell'attività quotidiana di trattamento dei dati dell'UDSC. L'IFPDT si riserva la facoltà di svolgere controlli di sorveglianza legale nel caso in cui il legislatore approvi il proposto disciplinamento del trattamento dei dati.

Infine ringraziamo l'UDSC per aver tenuto in considerazione numerose richieste formulate dalla nostra autorità che hanno portato a un notevole miglioramento, dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, sia del progetto riveduto della LEUDSC sia della nuova versione della valutazione d'impatto.

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Nota dell'UDSC: la pagina indicata si riferisce a una precedente versione (in lingua tedesca) del messaggio.

367 Nota dell'UDSC: la pagina indicata si riferisce a una precedente versione (in lingua tedesca) del messaggio.

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