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22.079 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Vallese e Ginevra del 23 novembre 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Vallese e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-3830

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Compendio L'Assemblea federale è incaricata di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Vallese e Ginevra. Le modifiche costituzionali in questione sono conformi al diritto federale e la garanzia federale può pertanto essere accordata.

L'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale sancisce che ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale. Se una disposizione costituzionale cantonale non soddisfa questa condizione, la garanzia federale deve essere negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Zurigo: ­

la protezione del clima;

nel Cantone di Glarona: ­

la protezione del clima;

­

le finanze;

nel Cantone di Soletta: ­

le scuole pubbliche;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

le iniziative popolari;

­

il difensore civico;

nel Cantone del Vallese: ­

la regolazione dei grandi predatori;

nel Cantone di Ginevra: ­

la destituzione di un membro del Consiglio di Stato;

­

il Municipio;

­

lo sviluppo delle reti termiche strutturali.

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Messaggio 1

Revisioni costituzionali

1.1

Costituzione del Cantone di Zurigo

1.1.1

Votazione popolare del 15 maggio 2022

In occasione della votazione popolare del 15 maggio 2022, il corpo elettorale del Cantone di Zurigo ha accettato, con 276 103 voti contro 135 255, il nuovo articolo 102a della Costituzione cantonale del 27 febbraio 20051 (Cost. ZH) concernente la protezione del clima. Con lettera del 22 giugno 2022, il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera dello Stato, in nome del Consiglio di Stato, hanno chiesto la garanzia federale.

1.1.2 Testo vigente

Protezione del clima Nuovo testo Art. 102a Clima [titolo marginale] 1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti.

Tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera. Le misure che adottano sono volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica.

2 Provvedono affinché misure idonee siano adottate segnatamente nell'ambito dello sviluppo degli insediamenti, nonché in quello degli edifici, dei trasporti, dell'agricoltura e della silvicoltura, come pure nei settori dell'industria e dell'artigianato.

3 Possono promuovere lo sviluppo e l'impiego di tecnologie, materiali e processi che contribuiscono alla protezione del clima e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Secondo l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. La Confederazione dispone in tal senso di una competenza legislativa generale, concorrente e dotata di un effetto derogatorio susseguente3. Sulla base di tale competenza, nell'ambito della protezione del clima l'Assemblea federale 1 2 3

RS 131.211 RS 101 Cfr. Anne-Christine Favre in: Vincent Martenet / Jacques Dubey (ed.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basilea 2021, art. 74 n. 14.

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ha segnatamente adottato la legge del 23 dicembre 20114 sul CO2 e la legge federale del 30 settembre 20165 sull'energia. I Cantoni conservano la loro competenza legislativa nella misura in cui la Confederazione non ha fatto uso in modo esaustivo della propria; essi possono legiferare nei loro ambiti di competenza al fine di completare o rafforzare il diritto federale in materia ambientale6. Nell'ambito della protezione del clima, per esempio, le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni (art. 89 cpv. 4 Cost.).

Il nuovo articolo 102a Cost. ZH prevede che il Cantone e i Comuni si adoperino per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti. Le misure da loro adottate devono essere volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica. Devono inoltre provvedere affinché misure idonee siano adottate segnatamente nell'ambito dello sviluppo degli insediamenti, nonché in quello degli edifici, dei trasporti, dell'agricoltura e della silvicoltura, come pure nei settori dell'industria e dell'artigianato.

L'articolo 102a Cost. ZH mira agli stessi obiettivi perseguiti dalla Confederazione: l'obiettivo della neutralità climatica è ad esempio stato fissato anche dal nostro Consiglio7. Gli obiettivi del Cantone di Zurigo implicano in particolare l'adozione di misure nell'ambito del consumo di energia negli edifici, ambito nel quale le competenze federali sono limitate. L'articolo 102a Cost. ZH è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata. Le disposizioni cantonali di esecuzione dovranno tuttavia essere compatibili con il diritto di rango superiore, in particolare con la legge sul CO2 e la legge federale sull'energia.

1.2

Costituzione del Cantone di Glarona

1.2.1

Landsgemeinde del 1° maggio 2022

In occasione della Landsgemeinde del 1° maggio 2022, il corpo elettorale del Cantone di Glarona ha accettato il nuovo articolo 22a della Costituzione cantonale del 1° maggio 19888 (Cost. GL) concernente la protezione del clima, nonché le modifiche degli articoli 62 e 90 Cost. GL, adottate in vista di una revisione della legge cantonale sulle finanze. Con lettera del 6 luglio 2022, il cancelliere dello Stato, in nome della Cancelleria dello Stato, ha chiesto la garanzia federale.

4 5 6 7

8

RS 641.71 RS 730.0 Cfr. op. cit., art. 74 n. 15.

Decreto del Consiglio federale del 28 agosto 2019, citato nel messaggio dell'11 agosto 2021 concernente l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il suo controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica), FF 2021 1972, pag. 22.

RS 131.217

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1.2.2

Protezione del clima

Testo vigente

Nuovo testo

Capitolo 2: Compiti pubblici e ordinamento finanziario Sezione 1: Protezione dell'ambiente e assetto territoriale

Titolo prima dell'art. 22 Capitolo 2: Compiti pubblici e ordinamento finanziario Sezione 1 : Protezione dell'ambiente e del clima e assetto territoriale Art. 22a Protezione del clima 1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi. Contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici del Cantone e della Confederazione e gli obiettivi sanciti negli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.

2 Provvedono affinché siano adottate le misure appropriate. Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche.

3 Prevedono incentivi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il nuovo articolo 22a Cost. GL prevede in particolare che il Cantone e i Comuni si adoperino al fine di limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi, provvedendo all'attuazione di misure appropriate. Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche.

Le considerazioni esposte al n. 1.1.2 relative a un'analoga modifica della Cost. ZH sono pertinenti anche per quel che concerne il nuovo articolo della Cost. GL. Gli obiettivi perseguiti dal Cantone di Glarona implicano segnatamente l'adozione di misure nell'ambito del consumo di energia negli edifici, ambito nel quale le competenze federali sono limitate. L'articolo 22a Cost. GL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata. Le disposizioni cantonali di esecuzione dovranno tuttavia essere compatibili con il diritto di rango superiore, in particolare con la legge sul CO29 e la legge federale sull'energia10.

9 10

RS 641.71 RS 730.0

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1.2.3

Finanze

Testo vigente

Nuovo testo

Art. 62 Memoriale della Landsgemeinde 3 Con il memoriale sono sottoposti per conoscenza alla Landsgemeinde il conto annuale, il rapporto finanziario e il preventivo.

Art. 62 cpv. 3 3 Abrogato

Art. 90 Attribuzioni in materia finanziaria Spetta al Gran Consiglio: a. allestire il preventivo, esaminare e approvare il conto annuale e approvare il piano finanziario;

Art. 90 lett. a Spetta al Gran Consiglio: a. allestire il preventivo, esaminare e approvare il conto annuale e prendere atto del piano integrato dei compiti e delle finanze;

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta questa autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche degli articoli 62 e 90 Cost. GL prevedono che il conto annuale, il rapporto finanziario e il preventivo non siano più sottoposti per conoscenza alla Landsgemeinde con il memoriale. Tali documenti possono tuttavia essere consultati sul sito Internet del Cantone. Il Gran Consiglio, inoltre, non approva più il piano finanziario, ma prende atto del piano integrato dei compiti e delle finanze. Le modifiche della Cost. GL concernono i diritti politici in materia cantonale e rientrano nell'autonomia organizzativa del Cantone. Esse sono conformi al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

1.3

Costituzione del Cantone di Soletta

1.3.1

Votazione popolare del 15 maggio 2022

In occasione della votazione popolare del 15 maggio 2022, il corpo elettorale del Cantone di Soletta ha accettato, con 55 422 voti contro 9582, il nuovo articolo 105 della Costituzione cantonale dell'8 giugno 198611 (Cost. SO) concernente le scuole pubbliche. Con lettera del 24 giugno 2022, la cancelliera dello Stato supplente, in nome della Cancelleria dello Stato, ha chiesto la garanzia federale.

11

RS 131.221

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1.3.2

Scuole pubbliche

Testo vigente

Nuovo testo

Art. 105 Scuole pubbliche 1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base, ad eccezione degli istituti pedagogici speciali; la scuola d'infanzia è parte integrante della scuola di base. ...

2 Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali e le altre scuole pubbliche.

Art. 105 cpv. 1, primo periodo, 2 e 2bis 1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d'infanzia è parte integrante della scuola di base. ...

2 Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali. Può gestire altre offerte cantonali a livello di scuola di base. La legge disciplina i particolari.

2bis Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche. La legge disciplina i loro compiti e la loro organizzazione.

Secondo l'articolo 62 capoverso 1 Cost. il settore scolastico compete ai Cantoni. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta questa autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Secondo l'articolo 50 capoverso 1 Cost. l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. La modifica dell'articolo 105 Cost. SO permette segnatamente al Cantone di istituire e gestire a livello di scuole di base non soltanto gli istituti pedagogici speciali, ma anche altre offerte pedagogiche. La modifica concerne il settore dell'istruzione pubblica e rientra nell'autonomia organizzativa cantonale e nell'autonomia comunale. Essa è conforme al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

1.4

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.4.1

Votazione popolare del 13 febbraio 2022

In occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022, il corpo elettorale del Cantone di Basilea Campagna ha accettato, con 58 024 voti contro 17 084, le modifiche dei §§ 28-31 della Costituzione cantonale del 17 maggio 198412 (Cost. BL) concernente le iniziative popolari. Con lettera del 21 marzo 2022, il redattore della raccolta delle leggi, in nome della Cancelleria dello Stato, ha chiesto la garanzia federale.

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RS 131.222.2

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1.4.2

Iniziative popolari

Testo vigente

Nuovo testo

§ 28

§ 28 cpv. 1bis 1bis Il termine per il deposito delle firme è di due anni.

Principi

§ 29 Procedura 2 ... La legge disciplina le eccezioni e le conseguenze in caso d'inosservanza del termine.

3 ... Se il Popolo o il Gran Consiglio ha deciso di dare seguito all'iniziativa, il Gran Consiglio elabora entro due anni un pertinente progetto a destinazione del Popolo. ...

§ 29 cpv. 2, secondo periodo, 3, secondo periodo, e 3bis 2 ... Abrogato 3 ... Se il Popolo o il Gran Consiglio ha deciso di dare seguito all'iniziativa, il Gran Consiglio elabora entro due anni un pertinente progetto.

...

3bis La legge disciplina le eccezioni e le conseguenze in caso d'inosservanza del termine di trattazione delle iniziative popolari.

§ 30 Votazioni obbligatorie Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: b. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo, se adottati dal Gran Consiglio a una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei membri presenti o se il Gran Consiglio decide, con decreto separato, di sottoporli a referendum obbligatorio; c. le iniziative elaborate e i relativi controprogetti; d. le iniziative generiche respinte dal Gran Consiglio, i relativi controprogetti e gli atti legislativi elaborati in base a un'iniziativa generica;

§ 30 lett. b-d Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: b. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un'iniziativa generica che è stata ritirata, se adottati dal Gran Consiglio a una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei membri presenti o se il Gran Consiglio decide, con decreto separato, di sottoporli a referendum obbligatorio; c. le iniziative elaborate e i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente; d. le iniziative generiche respinte dal Gran Consiglio, i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente e gli atti legislativi elaborati in base a un'iniziativa generica;

§ 31 Votazioni facoltative 1 Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto: c. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo, se non sottostanno a referendum obbligatorio;

§ 31 cpv. 1 lett. c 1 Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto: c. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un'iniziativa generica che è stata ritirata, se non sottostanno a referendum obbligatorio;

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta questa autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche dei §§ 28-31 Cost. BL prevedono 8 / 18

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segnatamente un termine di due anni entro cui depositare le firme di un'iniziativa popolare. Finora la Cost. BL non impartiva un termine per la raccolta delle firme. Le modifiche costituzionali prevedono inoltre la possibilità di prorogare il termine entro il quale il Gran Consiglio può elaborare un controprogetto non soltanto per le iniziative elaborate, ma anche per quelle generiche. Infine, i controprogetti legislativi contrapposti a un'iniziativa elaborata che è stata ritirata e gli atti legislativi elaborati in base a un'iniziativa generica che è stata ritirata non devono più essere obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo, ma sono sottoposti a referendum facoltativo conformemente alle regole della Cost. BL applicabili alle (altre) leggi cantonali. Le modifiche della Cost. BL concernono i diritti politici in materia cantonale e rientrano nell'autonomia organizzativa del Cantone. Esse sono conformi al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

1.4.3

Votazione popolare del 15 maggio 2022

In occasione della votazione popolare del 15 maggio 2022, il corpo elettorale del Cantone di Basilea Campagna ha accettato, con 59 307 voti contro 9338, diverse modifiche della Cost. BL concernenti il difensore civico. Con lettera del 23 giugno 2022, il redattore della raccolta delle leggi, in nome della Cancelleria dello Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.4.4

Difensore civico

Testo vigente

Nuovo testo

§ 10 Richieste alle autorità 1 Ognuno può rivolgere petizioni o altre richieste alle autorità senza che gliene derivino pregiudizi. ...

2 Ognuno può rivolgersi al difensore civico.

§ 10 cpv. 1, primo periodo, e 2 Concerne soltanto il testo tedesco

§ 51 Incompatibilità 1 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il difensore civico, i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale non possono far parte di un'altra di queste autorità.

§ 51 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

§ 67 Altre competenze 1 Il Gran Consiglio: e. elegge per un anno il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, nonché, per un periodo amministrativo, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere dello Stato, il difensore civico e i giurati federali;

§ 67 cpv. 1 lett. e 1 Il Gran Consiglio: e. elegge per un anno il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, nonché, per un periodo amministrativo, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere dello Stato e il difensore civico;

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Testo vigente

Nuovo testo

5. Difensore civico

Titolo prima del § 88 Concerne soltanto il testo tedesco

§ 88 Statuto e indipendenza 1 Il difensore civico vigila affinché l'amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali, nonché l'apparato giudiziario operino conformemente al diritto, correttamente e in modo appropriato.

2 Il difensore civico non è vincolato a istruzioni di altre autorità.

3 La sua funzione è incompatibile con l'esercizio di un'altra professione o industria o con una posizione dirigente in un partito politico.

§ 88

§ 89 Compiti 1 Il difensore civico fa conoscere in modo appropriato il suo parere sulle pratiche da lui esaminate e si adopera anzitutto per mediare una soluzione in via amichevole.

2 Può formulare critiche, segnalare difetti del diritto vigente e fare raccomandazioni. Non può però né modificare, né annullare atti giuridici.

3 Il difensore civico ha il diritto di prendere visione degli atti e di farsi dare tutte le informazioni necessarie. È tenuto al segreto come le autorità o i pubblici dipendenti che si sono occupati del caso.

4 Il difensore civico fa rapporto al Gran Consiglio almeno una volta all'anno.

§ 89 cpv. 1-4 Concerne soltanto il testo tedesco

Statuto, indipendenza e incompatibilità 1 Il difensore civico vigila affinché l'amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali, nonché l'apparato giudiziario operino conformemente al diritto e in modo appropriato.

2 Il difensore civico svolge i suoi compiti in modo indipendente. Non è vincolato a istruzioni di altre autorità.

3 La legge disciplina le incompatibilità.

La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta questa autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le presenti modifiche della Cost. BL riguardano le disposizioni sul difensore civico. Secondo la nuova regolamentazione la legge può prevedere eccezioni in merito alle incompatibilità con altre funzioni, ciò che si rivela necessario quando il difensore civico svolge i suoi compiti a tempo parziale. Le modifiche che concernono soltanto il testo tedesco sono state apportate per motivi di parità linguistica tra i sessi. Tutte le modifiche della Cost. BL rientrano nell'autonomia organizzativa del Cantone. Esse sono conformi al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

1.5

Costituzione del Cantone del Vallese

1.5.1

Votazione popolare del 28 novembre 2021

In occasione della votazione popolare del 28 novembre 2021, il corpo elettorale del Cantone del Vallese ha accettato, con 87 088 voti contro 51 875, il nuovo articolo 14a 10 / 18

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della Costituzione cantonale dell'8 marzo 190713 (Cost. VS) concernente la regolazione dei grandi predatori. Con lettera dell'11 maggio 2022, il presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere dello Stato, in nome del Consiglio di Stato, hanno chiesto la garanzia federale.

1.5.2 Testo vigente

Regolazione dei grandi predatori Nuovo testo Art. 14a Lo Stato emana prescrizioni concernenti la protezione contro i grandi predatori, nonché la limitazione e la regolazione del loro numero.

È vietato promuovere l'aumento del numero di grandi predatori.

Secondo l'articolo 14a, primo periodo, prima parte, Cost. VS, lo Stato emana prescrizioni concernenti la protezione contro i grandi predatori. Sono considerati grandi predatori, ai sensi del diritto federale, la lince, l'orso, il lupo e lo sciacallo dorato14. Il diritto federale obbliga inoltre i Cantoni ad adottare misure volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina15; le misure di protezione contro i grandi predatori rientrano in questa categoria. In tale ambito i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra. Secondo l'articolo 14a, primo periodo, seconda parte, Cost. VS, lo Stato emana prescrizioni concernenti la limitazione e la regolazione del numero di grandi predatori.

L'abbattimento di singoli lupi e la regolazione della loro popolazione sono disciplinati dal diritto federale16. Secondo l'articolo 25 LCP, i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla caccia sotto la sorveglianza della Confederazione. In linea di principio, quindi, i Cantoni possono, ad esempio, precisare quali misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all'articolo 9bis capoverso 4 OCP intendono adottare. Per quel che concerne le misure di protezione da adottare, i capoversi 1 e 2 dell'articolo 10ter OCP meritano un'attenzione particolare: non disciplinando in modo esaustivo le misure di protezione delle greggi, lasciano ai Cantoni la facoltà di prevedere misure aggiuntive. I Cantoni devono tuttavia tenere conto delle disposizioni del diritto federale che disciplinano le misure da adottare contro i singoli lupi, da un lato, e la regolazione del loro numero, dall'altro: tali disposizioni federali sono direttamente applicabili. In questo ambito il margine di manovra per ulteriori regolamentazioni cantonali è pertanto molto limitato.

Secondo l'articolo 14a, secondo periodo, Cost. VS, è vietato promuovere l'aumento della popolazione di grandi predatori. La LCP non prevede espressamente misure fe-

13 14

15 16

RS 131.232 Cfr. art. 12 cpv. 5 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0), art. 10ter dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01) e il rapporto esplicativo del 6 novembre 2013 concernente la revisione dell'OCP.

Cfr. art. 12 cpv. 1 LCP.

Cfr. art. 12 cpv. 2 LCP in combinato disposto con art. 9bis OCP; 12 cpv. 4 LCP in combinato disposto con art. 4 e 4bis OCP.

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derali in favore dei grandi predatori. Nondimeno, la Confederazione è tenuta a promuovere (finanziariamente) e coordinare le misure cantonali volte a prevenire i danni che i grandi predatori arrecano agli animali da reddito17. Lo scopo di tale promovimento è attenuare i rischi di conflitto e aumentare il grado di accettazione della popolazione nei confronti del lupo. L'articolo 12 capoverso 5 LCP obbliga la Confederazione unicamente a promuovere e coordinare le misure cantonali volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina: nella misura in cui si limita a vietare al Cantone di adottare misure di sostegno finanziario, quindi, l'articolo 14a, secondo periodo, Cost. VS non contraddice al diritto federale. Il Cantone del Vallese sarà tuttavia sempre tenuto a eseguire le misure di prevenzione promosse dalla Confederazione. Al contrario, se vietasse qualsiasi misura di prevenzione, l'articolo 14a, secondo periodo, Cost. VS sarebbe in contrasto con l'articolo 12 capoverso 1 LCP, che obbliga i Cantoni a prendere misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

L'articolo 14a Cost. VS può pertanto essere interpretato in modo da non essere manifestamente inammissibile alla luce del diritto federale (principio di interpretazione conforme alla volontà popolare)18. La nuova disposizione risulta quindi conforme al diritto federale e può essere garantita. Le disposizioni cantonali di esecuzione dovranno tuttavia essere compatibili con il diritto di rango superiore, in particolare con la LCP e l'OCP.

1.6

Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra

1.6.1

Votazione popolare del 28 novembre 2021

In occasione della votazione popolare del 28 novembre 2021, il corpo elettorale della Repubblica e Cantone di Ginevra ha accettato, con 120 605 voti contro 11 126, diverse modifiche della Costituzione cantonale del 14 ottobre 201219 (Cost. GE) concernenti la destituzione di un membro del Consiglio di Stato. Ha inoltre accettato, con 115 065 voti contro 12 232, la modifica dell'articolo 141 capoverso 2 Cost. GE concernente i Municipi. Con due lettere del 19 gennaio 2022, il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera dello Stato, in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra, hanno chiesto la garanzia federale.

17 18 19

Cfr. FF 2014 4237, in particolare 4271, e art. 12 cpv. 5 LCP.

DTF 139 I 292 consid. 5.7 RS 131.234

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1.6.2 Testo vigente

Destituzione di un membro del Consiglio di Stato Nuovo testo Art. 46 cpv. 2 lett. e 2 Le votazioni hanno luogo il più presto possibile, ma al più tardi un anno dopo: e) l'adozione da parte del Gran Consiglio di una risoluzione di destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di perdita di fiducia.

Art. 65 cpv. 2 2 Sono sottoposte d'ufficio al corpo elettorale anche le risoluzioni di destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di perdita di fiducia adottate dal Gran Consiglio.

Titolo dopo l'art. 115 Sezione 5: Destituzione Art. 115A

Destituzione in caso di perdita di fiducia 1 Ogni membro del Consiglio di Stato può essere destituito mediante una risoluzione adottata dal Gran Consiglio, se a causa del suo comportamento non beneficia più della fiducia del corpo elettorale necessaria per esercitare le proprie funzioni.

2 La proposta di risoluzione di destituzione è firmata da almeno 40 membri del Gran Consiglio, nei limiti della rappresentanza proporzionale dei gruppi in seduta plenaria.

3 La risoluzione di destituzione è accettata a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

4 Se il corpo elettorale accetta la risoluzione di destituzione, il mandato del membro del Consiglio di Stato interessato termina al momento in cui il risultato della votazione è convalidato.

5 Poiché riveste un carattere prevalentemente politico ed è adottata dal Gran Consiglio, prima di essere obbligatoriamente sottoposta al corpo elettorale la risoluzione di destituzione non è soggetta a ricorso cantonale.

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Testo vigente

Nuovo testo Art. 115B

Destituzione in caso di incapacità durevole di esercitare la funzione 1 La legge può prevedere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di incapacità durevole di esercitare la funzione.

2 In tal caso la destituzione non è sottoposta al corpo elettorale e può essere oggetto di ricorso cantonale.

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta questa autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Secondo l'articolo 86 capoverso 3 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale federale (LTF), per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. Può essere il caso degli atti che rivestono carattere politico emanati da un'autorità superiore del Cantone (Gran Consiglio, Consiglio di Stato), eventualmente con la partecipazione del corpo elettorale21.

Le modifiche della Cost. GE concernono la procedura di destituzione di un membro del Consiglio di Stato. Secondo l'articolo 115A capoversi 1 e 3 Cost. GE, ogni membro del Consiglio di Stato può essere destituito mediante una risoluzione adottata dal Gran Consiglio, se a causa del suo comportamento non beneficia più della fiducia del corpo elettorale necessaria per esercitare le proprie funzioni. La risoluzione di destituzione deve essere accettata a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri del Gran Consiglio. Secondo l'articolo 65 capoverso 2 Cost. GE, la risoluzione di destituzione in caso di perdita di fiducia adottata dal Gran Consiglio è sottoposta d'ufficio al corpo elettorale.

Poiché riveste un carattere prevalentemente politico, la risoluzione di destituzione non è soggetta a ricorso cantonale (cfr. art. 115A cpv. 5 Cost. GE). Secondo l'articolo 115B Cost. GE, infine, la legge può prevedere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato in caso di incapacità durevole di esercitare la propria funzione.

Le modifiche in esame concernono i diritti politici in materia cantonale e rientrano nell'autonomia organizzativa del Cantone. Nella misura in cui la risoluzione di destituzione in caso di perdita di fiducia è giudicata come un atto soggetto a ricorso, l'esclusione del ricorso cantonale è ammessa dall'articolo 86 capoverso 3 LTF. Le modifiche sono conformi al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

20 21

RS 173.110 Cfr. Esther Tophinke in: Marcel Alexander Niggli / Peter Uebersax / Hans Wiprächtiger / Lorenz Kneubühler (ed.), Bundesgerichtsgesetz, Basilea, 3a ed. 2018, art. 86 n. 20.

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1.6.3

Municipi

Testo vigente

Nuovo testo

Art. 141 Esecutivo comunale 2 [L'esecutivo comunale] È costituito: b) di un Municipio composto di tre membri nei Comuni con più di 3000 abitanti; c) di un sindaco e di due assessori negli altri Comuni.

Art. 141 cpv. 2 lett. b e c 2 [L'esecutivo comunale] È costituito: b) di un Municipio composto di tre membri negli altri Comuni.

c) Abrogata

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. include la loro autonomia organizzativa. La Confederazione rispetta questa autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Secondo l'articolo 50 capoverso 1 Cost., l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. La modifica in esame prevede che nei Comuni con una popolazione fino a 3000 abitanti l'Esecutivo non sia più costituito di un sindaco e di due assessori, ma di un Municipio di tre membri. La modifica concerne i diritti politici in materia comunale e rientra nell'autonomia organizzativa cantonale e nell'autonomia comunale. Essa è conforme al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

1.6.4

Votazione popolare del 13 febbraio 2022

In occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022, il corpo elettorale della Repubblica e Cantone di Ginevra ha accettato, con 82 999 voti contro 21 732, la modifica della Cost. GE concernente lo sviluppo delle reti termiche strutturali. Con lettera del 23 marzo 2022, il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera dello Stato, in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra, hanno chiesto la garanzia federale.

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1.6.5

Sviluppo delle reti termiche strutturali

Testo vigente

Nuovo testo

Art. 168 Servizi industriali 2 Tale monopolio può essere delegato a un ente di diritto pubblico. Quest'ultimo offre anche prestazioni nel campo dei servizi industriali, in particolare la fornitura di gas ed energia termica e lo smaltimento dei rifiuti.

3 L'ente di diritto pubblico acquista a condizioni eque l'energia prodotta da privati o imprese attraverso fonti rinnovabili.

4 Non pratica tariffe decrescenti non conformi agli obiettivi della politica energetica dello Stato.

Art. 168 cpv. 2-5 2 L'energia termica distribuita e fornita dalle reti termiche strutturali, nonché l'impiego di queste ultime, costituiscono pure un monopolio cantonale nei limiti di quanto consentito dal diritto federale.

3 Tali monopoli possono essere delegati a un ente di diritto pubblico. Quest'ultimo offre anche prestazioni nel campo dei servizi industriali, in particolare la fornitura di gas ed energia termica nelle reti non strutturali e lo smaltimento dei rifiuti.

4 L'ente di diritto pubblico acquista a condizioni eque l'energia prodotta da privati o imprese attraverso fonti rinnovabili.

5 Non pratica tariffe decrescenti non conformi agli obiettivi della politica energetica dello Stato.

Secondo l'articolo 75 capoverso 1, secondo periodo, Cost., la pianificazione territoriale spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. Secondo l'articolo 89 capoverso 1 Cost., la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. Secondo l'articolo 94 capoverso 4 Cost., sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla Costituzione federale o fondate su regalie cantonali. Queste ultime comprendono le regalie storiche cantonali, in particolare le regalie delle miniere, del sale, della caccia, della pesca e della forza idrica22, nonché altri monopoli per i quali sono ammissibili simili deroghe23. Il Tribunale federale ha giudicato ammissibili i monopoli in materia di assicurazione contro gli incendi degli edifici o di affissione su suolo pubblico, ma non di affissione su suolo privato o di approvvigionamento e distribuzione di acqua ed elettricità24. Questi monopoli devono fondarsi su una base legale, essere giustificati da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità25. Contrariamente alle regalie storiche, i nuovi monopoli cantonali non possono perseguire scopi fiscali26.

22 23 24 25 26

Cfr. Vincent Martenet in: Vincent Martenet / Jacques Dubey (ed.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basilea 2021, art. 94 n. 63.

Cfr. idem.

Cfr. ibid., art. 94 n. 65.

Cfr. ibid., art. 27 n. 117.

Cfr. Klaus A. Vallender in: Bernhard Ehrenzeller / Benjamin Schindler / Rainer J. Schweizer / Klaus A. Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Komm., Zurigo / San Gallo / Basilea / Ginevra, 3a ed. 2014, art. 27 n. 81.

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L'articolo 168 capoverso 2 Cost. GE prevede che l'energia termica distribuita e fornita dalle reti termiche strutturali, nonché l'impiego di queste ultime, costituiscono pure un monopolio cantonale nei limiti di quanto consentito dal diritto federale. L'impiego delle reti termiche strutturali coordinato sul territorio cantonale è volto a ridurre il numero di caldaie individuali alimentate con fonti di energia fossile, e quindi a contribuire alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra27. Conformemente all'articolo 168 capoverso 3 Cost. GE, inoltre, il monopolio delle reti termiche strutturali può essere delegato a un ente di diritto pubblico. I vecchi capoversi 3 e 4 dell'articolo 168 Cost. GE restano inalterati nel loro tenore e divengono i nuovi capoversi 4 e 5; la garanzia federale riguarda quindi in questo caso unicamente la nuova numerazione.

La modifica in esame concerne la pianificazione territoriale e la politica energetica, segnatamente nel campo dell'energia termica. Il nuovo monopolio delle reti termiche strutturali rispetta le esigenze costituzionali federali in materia di monopoli cantonali.

La modifica è pertanto conforme al diritto federale e la garanzia può essere accordata.

2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità con il diritto federale

L'esame effettuato mostra che le modifiche delle Costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Vallese e Ginevra soddisfano le condizioni poste dall'articolo 51 Cost. Le modifiche costituzionali possono pertanto ottenere la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

Secondo gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

Poiché né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, la garanzia è conferita mediante decreto federale semplice (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. c, in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

27

Cfr. pag. 4 dell'opuscolo pubblicato dal Cantone in vista della votazione cantonale del 13 febbraio 2022.

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