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Commissioni consultive extraparlamentari Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 15 novembre 2022

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L'essenziale in breve Nella loro seduta del 25/26 gennaio 2021, le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno deciso di eseguire un'ispezione delle commissioni consultive extraparlamentari e hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione. L'esecuzione dell'ispezione è stata affidata alla Sottocommissione DFGP/CaF della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati. La CdG-S ha constatato che le prestazioni di consulenza fornite dalle 84 commissioni consultive extraparlamentari poggiano su basi materiali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite tempestivamente ai vari destinatari. La CdG-S rileva la necessità di intervenire in particolare per quel che concerne le decisioni istitutive e la verifica periodica della ragion d'essere di tali commissioni.

Le decisioni istitutive sono spesso carenti Le commissioni consultive extraparlamentari sono create mediante una decisione istitutiva. La valutazione da parte del CPA ha mostrato che diversi problemi sono direttamente riconducibili alle carenze delle decisioni istitutive, che si rivelano spesso incomplete o poco chiare. Al fine di determinare se le disposizioni di legge sono rispettate nella loro integralità, la CdG-S raccomanda pertanto, nell'ambito del prossimo rinnovo integrale delle commissioni, di verificare tutte le decisioni istitutive. Si tratta in particolare di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 57b LOGA, i compiti da adempiere e quelli relativi alla consulenza permanente al Consiglio federale e all'Amministrazione federale, che secondo l'articolo 57a LOGA rappresenta lo scopo di ogni commissione extraparlamentare.

Ragion d'essere delle commissioni consultive extraparlamentari Nel suo rapporto la CdG-S rileva inoltre che la verifica della ragion d'essere di tutte le commissioni consultive extraparlamentari deve essere eseguita in modo sistematico. Nella sua valutazione il CPA ha constatato in particolare che alcune commissioni non si riuniscono mai o solo raramente, oppure si riuniscono soltanto perché sono ancora esistenti. Inoltre alcune commissioni non forniscono alcuna prestazione, e non si può quindi considerare che prestino consulenza costante.

La CdG-S giunge alla conclusione che la verifica da effettuare ogni quattro anni in
occasione del rinnovo integrale delle commissioni secondo l'articolo 57d LOGA debba essere più efficace. I dipartimenti devono assumersi maggiormente le loro responsabilità gestionali, in particolare nell'elaborazione e nella verifica delle decisioni istitutive.

Ulteriori aspetti La CdG-S formula inoltre altre tre raccomandazioni. Per eliminare i doppioni e ridurre il rischio di errori, la banca dati deve essere rielaborata e resa più efficiente.

Dopo il prossimo rinnovo integrale delle commissioni il Consiglio federale dovrà presentare alla CdG-S un rapporto dettagliato sulla rappresentanza dei dipendenti dell'Amministrazione federale nelle commissioni consultive extraparlamentari. Il versamento delle indennità giornaliere dovrà inoltre essere reso trasparente.

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Il Consiglio federale è invitato a esprimere un parere in merito alle cinque raccomandazioni formulate dalla CdG-S entro il 31 marzo 2023.

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Rapporto 1

Introduzione

1.1

Situazione iniziale

L'articolo 57 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) disciplina che il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. Le commissioni extraparlamentari sono uno strumento di consulenza a disposizione del Consiglio federale e dei dipartimenti. Sono disciplinate dagli articoli 57a segg. LOGA e fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata conformemente all'articolo 7a dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

L'articolo 8a OLOGA distingue due tipi di commissioni extraparlamentari: le commissioni consultive e le commissioni decisionali. Le commissioni consultive si limitano a dare pareri e a preparare progetti, mentre le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale. Attualmente esistono 84 commissioni consultive ripartite fra i sette dipartimenti3.

La possibilità di istituire commissioni extraparlamentari esiste sin dalla fondazione dello Stato federale nel 18484. Le commissioni consultive sono regolarmente oggetto di critiche, tanto nell'ambito di interventi parlamentari quanto nei media, in particolare riguardo alla loro composizione, alle prestazioni fornite e ai loro costi e benefici5.

Sebbene la Cancelleria federale (CaF) abbia condotto un'ampia verifica delle commissioni extraparlamentari nell'ambito del loro ultimo rinnovo integrale nel 2018, non è stata apportata praticamente alcuna modifica sostanziale alle commissioni esistenti.

Considerata questa situazione iniziale, il 26 gennaio 2021 le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG-N/S) hanno deciso di avviare un'ispezione e di incaricare il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione.

1 2 3 4

5

Legge del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

Ordinanza del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

Un elenco di tutte le commissioni extraparlamentari figura nell'allegato 1 del presente rapporto.

Commissioni consultive extraparlamentari, rapporto del 20 giu. 2022 del Controllo parlamentare dell'amministrazione all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, n. 1.1, pag. 8 (di seguito: rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 1.1, pag. 8.

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1.2

Oggetto dell'indagine e procedura delle CdG

L'esecuzione dell'ispezione è stata affidata alla Sottocommissione DFGP/CaF della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S). Durante la sua seduta del 22 marzo 2021, la Sottocommissione ha incaricato il CPA di chiarire le seguenti questioni.

­

L'istituzione di commissioni consultive è appropriata dal punto di vista giuridico e materiale?

­

Le commissioni consultive forniscono al Consiglio federale e all'Amministrazione federale prestazioni appropriate dal punto di vista giuridico e materiale e con un onere ragionevole?

­

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale utilizzano in modo appropriato le prestazioni fornite dalle commissioni consultive?

­

I compiti delle commissioni consultive potrebbero essere svolti in modo più appropriato ed economico nell'ambito di mandati di consulenza esterni?

Nell'ambito dei suoi accertamenti, il CPA ha condotto sondaggi presso i membri e le segreterie di tutte le commissioni consultive e, attraverso nove casi di studio, ha esaminato in modo approfondito altrettante commissioni. Il CPA ha altresì commissionato una perizia giuridica per chiarire la nozione di consulenza permanente6.

Nel suo rapporto finale, il CPA rileva che la valutazione non ha riguardato né le commissioni decisionali, né la delimitazione delle commissioni consultive rispetto ad altri organi consultivi7. Nel rapporto finale si legge inoltre che, data la grande varietà delle attività delle singole commissioni consultive, i risultati emersi dai casi di studio interessano solo determinate commissioni8.

Durante la sua seduta del 22 giugno 2022, la Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S ha discusso il rapporto finale del CPA e deciso di redigere il presente rapporto all'attenzione della CdG-S.

La CdG-S ha adottato il presente rapporto con le relative raccomandazioni durante la sua seduta del 15 novembre 2022, sottoponendolo al Consiglio federale affinché esprima il proprio parere. La CdG-S ha altresì deciso di pubblicarlo insieme al rapporto del CPA e agli allegati corrispondenti. Di seguito, la CdG-S valuta le constatazioni più importanti del CPA e, su tale base, formula in totale cinque raccomandazioni per il Consiglio federale.

6 7

8

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 1.2, pag. 10; per i casi di studio cfr. tabella 2, pag. 11.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 1.3, pag. 12.

Contrariamente alle commissioni consultive extraparlamentari, le commissioni decisionali dispongono sempre di potere decisionale. Nell'ambito di un controllo successivo relativo a un'altra ispezione, la CdG-S si è occupata delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata: si tratta di autorità che comprendono, tra l'altro, commissioni che dispongono di un potere decisionale. Durante la sua seduta del 21.10.2022, la CdG-S ha adottato e pubblicato un rapporto al riguardo (Garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata: stato d'attuazione delle raccomandazioni della CdG-S, rapporto della CdG-S del 21.10.2022).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 1.3, pag. 12.

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1.3

Basi legali

L'articolo 57a LOGA definisce lo scopo delle commissioni extraparlamentari, ossia prestare costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti. L'articolo 57b LOGA disciplina le condizioni da soddisfare per l'istituzione di una commissione extraparlamentare, nello specifico qualora l'adempimento dei compiti richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone (lett. a), richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate (lett. b) o debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni (lett. c).

L'articolo 57c capoverso 1 LOGA precisa che si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

In virtù dell'articolo 57c capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri. L'articolo 8e OLOGA specifica che l'istituzione deve avvenire mediante decisione istitutiva ed elenca tutti gli aspetti che tale decisione deve disciplinare. In particolare, la necessità della commissione deve essere motivata e i suoi compiti devono essere definiti in modo dettagliato (art. 8e cpv. 2 lett. a OLOGA). Per l'istituzione di una commissione consultiva non è necessaria una base giuridica esplicita9.

Le commissioni consultive possono essere composte solo in via eccezionale da più di 15 membri (art. 57e cpv. 1 LOGA e art. 8d OLOGA) e, tenendo conto dei loro obiettivi, devono rappresentare in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse (art. 57e cpv. 2 LOGA e art. 8c seg. OLOGA). Tanto la LOGA quanto l'OLOGA contemplano ulteriori disposizioni applicabili alle commissioni consultive (eleggibilità, nomina dei membri, indicazione delle relazioni d'interesse, durata del mandato, rinnovo integrale, limitazione della durata della funzione, segreterie delle commissioni, informazione del pubblico e indennizzo dei membri delle commissioni; art. 8b e 8f segg. OLOGA).

Il rinnovo integrale si tiene ogni quattro anni e in tale occasione si verificano la ragion d'essere,
i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari (art. 57d LOGA). La Cancelleria coordina tale verifica da parte dei dipartimenti ed è responsabile del rinnovo integrale, dopo il quale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali (art. 8h cpv. 3 OLOGA).

9

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 2.1, pagg. 13 seg.: la competenza del Consiglio federale di istituire commissioni consultive extraparlamentari si basa direttamente sugli articoli 57a segg. LOGA e 8a segg. OLOGA. Una base giuridica speciale è necessaria solo se una commissione extraparlamentare deve disporre di un potere decisionale. In tal caso, però, non si deve istituire una commissione consultiva extraparlamentare, ma una commissione decisionale extraparlamentare (art. 57a cpv. 2 LOGA in combinato disposto con l'art. 8a cpv. 3 OLOGA).

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Constatazioni e raccomandazioni

Il presente numero riporta le varie constatazioni e raccomandazioni della CdG-S, basate sui risultati del CPA. Dopo le constatazioni di carattere generale (n. 2.1), si affrontano i temi della verifica delle decisioni istitutive (n. 2.3) e della composizione delle commissioni consultive extraparlamentari (n. 2.4). Seguono poi le prestazioni delle commissioni consultive extraparlamentari (n. 2.5) e le commissioni consultive obsolete (n 2.6). Infine sono riportate alcune spiegazioni sulla possibilità di sostituire le prestazioni delle commissioni consultive con mandati esterni (n. 2.7).

2.1

Constatazioni generali del CPA

Nella sua valutazione il CPA giunge alla conclusione che nel complesso le commissioni consultive costituiscono uno strumento flessibile e che tanto le disposizioni relative all'istituzione delle commissioni sancite da LOGA e OLOGA quanto la nozione di consulenza permanente definita in modo assai ampio sono adeguate10. Ciò permette in effetti un uso flessibile delle commissioni11. Il CPA sottolinea però che, pur essendo definita in modo ampio, la nozione di consulenza permanente non deve includere il potere decisionale12.

Per il CPA le disposizioni relative ai processi e agli strumenti per la verifica e il rinnovo integrale sono appropriate, ma evidenzia diverse sfide: per i dipartimenti con molte commissioni, ad esempio, l'onere associato al rinnovo integrale è elevato13.

2.2

Valutazione della banca dati da parte della CdG-S

I dipartimenti sono tenuti a registrare l'elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari in una banca dati predisposta dalla CaF. Nell'ambito del rinnovo integrale, devono assicurarsi che tali dati siano consolidati, completi e conformi alle istruzioni e se necessario devono aggiornarli14. Il fatto che i dati siano preparati dalle segreterie delle commissioni ma vengano registrati dalle segreterie generali dei dipartimenti si traduce in un onere di lavoro aggiuntivo, un rischio di errori maggiore e,

10 11 12 13

14

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 7.1, pag 43.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.1, pag. 17.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.1, pag. 17.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.2, pag. 19; cfr. in merito anche la tabella 3, pag. 16, che riporta il numero di commissioni consultive associate ai dipartimenti: 32 per il DFI, 21 per il DEFR, 12 per il DATEC, 7 per il DDPS, 6 per il DFGP, 4 per il DFF e 2 per il DFAE.

Istruzioni del 28.1.2019 sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari per il periodo amministrativo 2020-2023.

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inevitabilmente, in doppioni15. La CdG-S formula pertanto la seguente raccomandazione per il Consiglio federale: Raccomandazione 1 ­ Rielaborazione della banca dati Il Consiglio federale è invitato a rielaborare la banca dati e a progettarla in modo che possa essere utilizzata con maggiore efficienza, se necessario direttamente dalle segreterie delle commissioni.

Questa raccomandazione mira a evitare i doppioni e a ridurre le possibilità di errore, oltre a offrire il vantaggio di archiviare le informazioni in un unico luogo.

2.3

Verifica delle decisioni istitutive

Le commissioni extraparlamentari sono istituite dal Consiglio federale mediante decisione istitutiva. Conformemente all'articolo 8e capoverso 2 OLOGA, la decisione istitutiva deve in particolare: ­

motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti;

­

citare il numero dei membri e motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;

­

disciplinare l'organizzazione della commissione e il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico come pure disciplinare l'obbligo di mantenere il segreto;

­

stabilire la categoria di indennizzo e fissare i diritti della Confederazione in materia d'utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d'autore;

­

disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i partiti e le altre organizzazioni;

­

attribuire la commissione a un dipartimento o alla Cancelleria federale, designare la segreteria e indicare il servizio amministrativo responsabile per il finanziamento della commissione.

2.3.1

Risultati del CPA

Nella sua valutazione, il CPA giunge alla conclusione che i contenuti della decisione istitutiva sono disciplinati in maniera opportuna a livello di ordinanza (art. 8e OLOGA). Una decisione istitutiva deve motivare la necessità di istituire una commissione (art. 8e cpv. 2 lett. a OLOGA). Per il CPA, anche le condizioni per l'istituzione di una commissione (cfr. in merito il n. 1.3) sono appropriate e opportune16.

15 16

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.2, pag. 19.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.1, pag. 17.

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Il CPA rileva tuttavia che non per tutte le commissioni le decisioni istitutive specificano la necessità, i compiti e lo scopo della consulenza permanente17.

Ad esempio, una decisione istitutiva su dieci non menziona esplicitamente il compito di fornire consulenza permanente18. In singoli casi, inoltre, alcune decisioni istitutive conferiscono un potere decisionale alle commissioni consultive, senza che ne siano autorizzate da una legge federale19. Infatti, secondo l'articolo 57a capoverso 2 LOGA il conferimento di un potere decisionale richiede l'istituzione di una commissione decisionale, per quanto ciò sia previsto da una legge federale.

Dai risultati del CPA emerge inoltre che nessuna delle tre condizioni di cui all'articolo 57b LOGA è menzionata nelle decisioni istitutive di otto commissioni20. Anche i compiti delle commissioni, che dovrebbero essere contenuti nella decisione istitutiva, a volte sono definiti in modo molto vago o non lo sono affatto, un aspetto che però non sembra preoccupare le segreterie e i membri delle commissioni, che li ritengono chiari21. A questo proposito il CPA giunge alla conclusione che un certo grado di flessibilità non solo è appropriato ma deve essere garantito per consentire una consulenza concreta e capace di rispondere alle esigenze del momento in ogni singolo caso22.

Come descritto nel numero 1.3, il rinnovo integrale delle commissioni consultive ha luogo ogni quattro anni: ciò significa che le decisioni istitutive avrebbero dovuto essere adattate per l'ultima volta nel 2018, ad esempio in caso di modifica del mandato di una commissione, di decisione istitutiva non emanata o non emanata conformemente alle disposizioni di legge in vigore. Eppure, in tale occasione, solo una decisione istitutiva su dieci è stata adattata in vista del mandato 2020­202323.

La valutazione del CPA mostra inoltre che le indicazioni per la verifica delle decisioni istitutive provengono principalmente dalle unità dell'Amministrazione federale responsabili delle commissioni e non dalle segreterie generali dei dipartimenti. Infine, il CPA critica il fatto che la maggior parte delle decisioni istitutive non sia accessibile al pubblico24.

17 18 19 20 21 22 23

24

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.3, pag. 20.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.3, pag. 21.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.3, pag. 21: il CPA cita come esempio la Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller (GKS).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.3, pag. 21: il CPA cita come esempio la Commissione svizzera per l'UNESCO (CSU).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.3, pag. 21 seg: cfr. anche gli esempi citati.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.3, pag. 21.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.4, pag. 22: il CPA cita come esempio il caso della Commissione federale della migrazione (CFM). Stando alle informazioni della CaF, nel 2018 sono state adattate 34 decisioni istitutive per preparare il rinnovo integrale.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.4, pag. 23.

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2.3.2

Valutazione da parte della CdG-S

Basandosi sulla valutazione del CPA, la CdG-S giunge alla conclusione che le decisioni istitutive delle varie commissioni consultive sono insoddisfacenti sotto diversi aspetti o addirittura non conformi al quadro giuridico.

Per la CdG-S, la necessità di istituire e impiegare su larga scala commissioni consultive e la conseguente ampia definizione della nozione di consulenza permanente non devono portare a eludere le pertinenti disposizioni della legge e dell'ordinanza, segnatamente quando si tratta di istituire una commissione dotata di potere decisionale25.

La CdG-S non comprende appieno per quale motivo gran parte delle notifiche relative alla verifica di una decisione istitutiva provenga da unità dell'Amministrazione federale e non dalle segreterie generali, dal momento che la competenza di istituire una commissione consultiva extraparlamentare e quindi di emanare la decisione istitutiva spetta al Consiglio federale.

A stupire in maggior misura la CdG-S, considerati i risultati del CPA, è che solo una decisione istitutiva su dieci sia stata adattata durante l'ultimo rinnovo integrale. Nel rapporto finale del CPA si legge che ciò dipende probabilmente dal fatto che le eventuali indicazioni sulla necessità di una verifica non provengono dalle segreterie generali. Per la CdG-S questa situazione è dovuta all'assenza di una verifica efficace e standardizzata delle decisioni istitutive a livello dipartimentale.

La CdG-S critica infine il fatto che le decisioni istitutive non siano accessibili al pubblico e ritiene che non vi sia alcun motivo per non pubblicarle.

Raccomandazione 2 ­ Verifica delle decisioni istitutive La CdG-S invita il Consiglio federale a garantire che le decisioni istitutive delle commissioni consultive siano conformi alle disposizioni di legge. Si tratta di verificare tutte le decisioni istitutive nell'ambito del rinnovo integrale, per determinare se i criteri definiti sono rispettati nella loro integralità, segnatamente le condizioni di cui all'articolo 57b LOGA, la definizione dei compiti assegnati alle commissioni consultive e le indicazioni riguardanti la consulenza permanente concreta.

Il Consiglio federale deve inoltre garantire che le commissioni consultive non abbiano alcun potere decisionale e che le decisioni istitutive siano rese accessibili al pubblico.

2.4

Composizione delle commissioni consultive

Le disposizioni di legge concernenti le commissioni consultive prevedono diverse direttive sulla composizione delle stesse (cfr. in merito il n. 1.3). Una rappresentanza equilibrata tra i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse svolge ad esempio un ruolo importante.

25

Cfr. n. 2.3.1.

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2.4.1

Risultati del CPA

Il CPA non ha valutato il rispetto delle disposizioni relative ai gruppi d'interesse e ai gruppi d'età26. Nel suo rapporto finale, si legge che più del 95 per cento dei membri delle commissioni consultive interpellati ritiene che le commissioni siano composte da specialisti in grado di fornire un contributo all'adempimento dei compiti di competenza della commissione pertinente27.

Inoltre, il CPA ritiene che i criteri di composizione (art. 57e LOGA e art. 8b segg.

OLOGA) siano definiti in modo chiaro, come confermato anche dalle segreterie delle commissioni28. Per queste ultime, però, non tutti i criteri sono completi, pertinenti e applicabili29. Criteri come la rappresentanza di genere e di lingua costituiscono un ostacolo quando si cercano esperti altamente qualificati. Anche il criterio della limitazione della durata della funzione risulta problematico e non sempre è considerato appropriato, ad esempio se la nomina è legata allo statuto di membro di un'associazione o a una funzione specifica in un Cantone30.

L'articolo 8c capoverso 1 OLOGA stabilisce che la rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento. Rispetto al precedente rinnovo integrale, la percentuale di donne è aumentata complessivamente dal 39 al 45 per cento31. Ci sono però commissioni che non raggiungono la soglia richiesta del 30 per cento: le donne sono sottorappresentate in dieci commissioni e gli uomini in due commissioni32, una circostanza che viene spesso giustificata con la forte carenza di uno dei due sessi nei settori professionali interessati33.

L'articolo 8cbis capoverso 1 OLOGA stabilisce che nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana e che occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia. Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona (ciò che corrisponde al valore soglia), il dipartimento competente deve giustificare la situazione alla CaF (cpv. 2). Secondo le indicazioni fornite dal CPA, il problema si pone soprattutto per l'italiano, che spesso non

26 27 28 29 30 31

32 33

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 27.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 27.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.1, pag. 18.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.1, pag. 18.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.1, pag. 18.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 25; cfr. in merito anche il rapporto del 29 apr. 2020 sul rinnovo integrale degli organi extraparlamentari, degli organi di direzione e delle rappresentanze della Confederazione da parte del Consiglio federale per la durata del mandato 2020­2023 (FF 2020 4113, in particolare 4117), di seguito «Rapporto sul rinnovo integrale».

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 25.

Rapporto sul rinnovo integrale, 4146 segg.: ad es. la Commissione federale per la sicurezza nucleare (25 % di donne) o la Commissione federale per la nutrizione (27 % di uomini).

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è rappresentato34. Questa sottorappresentazione è giustificata dalla carenza di specialisti della Svizzera italiana che possano far parte di tali commissioni, un'argomentazione che il CPA ritiene plausibile nei casi in questione35.

Non ci sono disposizioni di legge o di ordinanza che escludono la rappresentanza dei membri dell'Assemblea federale nelle commissioni consultive. Tuttavia, in base al principio della separazione dei poteri, le istruzioni della CaF36 stabiliscono che la loro nomina può avvenire solo in casi eccezionali. Secondo le indicazioni fornite dal CPA, attualmente solo tre commissioni consultive annoverano ancora un membro del Parlamento, e si tratta di eccezioni giustificate37. Per i dipendenti dell'Amministrazione federale si applica una normativa diversa, in quanto il motivo di esclusione è già disciplinato dall'articolo 57e capoverso 3 LOGA. Le eccezioni sono possibili anche qui solo in singoli casi motivati. Osservando i risultati del CPA si nota però che non si tratta di singoli casi: 38 commissioni su 84 contano tra i loro membri dipendenti dell'Amministrazione federale (in totale 90 persone)38. I motivi sono molteplici: 18 commissioni dispongono di una base giuridica speciale che prevede la nomina di dipendenti dell'Amministrazione federale, mentre 11 commissioni annoverano membri che lavorano presso istituti di ricerca federali. Altre commissioni consultive giustificano la nomina di dipendenti dell'Amministrazione federale con il fatto che la Confederazione riveste un ruolo molto importante nel loro settore di competenza. Pur ritenendo plausibile la maggior parte delle giustificazioni, per il CPA è inopportuno che tali ragioni siano indicate soltanto nei documenti elaborati nell'ambito della proposta presentata al Consiglio federale e non nel rapporto della CaF sul rinnovo integrale39.

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di legge relative alla durata della funzione e al numero massimo di membri, il CPA giunge alla conclusione che le giustificazioni delle eccezioni sono plausibili e quindi non contestabili40.

Nel complesso, dal rapporto finale del CPA si evince che i vari criteri concernenti la composizione delle commissioni non influiscono negativamente sulla qualità del lavoro delle stesse.

2.4.2

Valutazione da parte della CdG-S

La CdG-S apprezza in particolare il fatto che le disposizioni di legge sulla composizione delle commissioni siano in prevalenza rispettate, che le deroghe siano giustificate e che il rispetto di tali disposizioni non si ripercuota negativamente sulla qualità

34 35 36 37 38 39 40

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 26; cfr. anche il Rapporto sul rinnovo integrale, 4152 segg., in cui si conferma tale circostanza.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 26.

Istruzioni del 28.1.2019 sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari per il periodo amministrativo 2020-2023.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 26.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 26.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 26.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.6, pag. 27.

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del lavoro delle commissioni41. Per la CdG-S è importante sottolineare che la composizione delle commissioni deve basarsi innanzitutto sulle qualifiche professionali.

Per quanto riguarda le commissioni che non raggiungono la quota minima di genere, va sottolineato che quest'ultima è solo di poco inferiore al 30 per cento sia nelle due commissioni in cui gli uomini sono sottorappresentati, sia nelle sette delle dieci commissioni in cui le donne sono sottorappresentate42. La CdG-S comprende che in diverse commissioni non sia ancora possibile raggiungere la quota minima di genere e approva esplicitamente gli sforzi profusi dai dipartimenti per raggiungerla43. Al contempo, rileva che la percentuale di donne nelle commissioni è complessivamente aumentata.

Fatta eccezione per i casi in cui esiste una base giuridica speciale, la CdG-S ritiene invece poco comprensibile quanto constatato dal CPA, vale a dire la presenza di dipendenti dell'Amministrazione federale tra i membri di molte commissioni consultive. La legge stabilisce chiaramente che i dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati (art. 57e cpv. 3 LOGA). Per la CdG-S, questa eccezione non può giustificare l'alto numero di dipendenti dell'Amministrazione federale presenti nelle commissioni. Questa conclusione va letta anche nel contesto del corrispondente messaggio del Consiglio federale, che presenta esplicitamente l'articolo 57e capoverso 3 LOGA come un inasprimento della normativa in vigore fino a quel momento44. La CdG-S critica inoltre le lacune del rapporto della CaF sul rinnovo integrale, in particolare per quanto riguarda le giustificazioni della presenza di dipendenti dell'Amministrazione federale nelle commissioni consultive.

Raccomandazione 3 ­ Rapporto sulla rappresentanza di dipendenti della Confederazione nelle commissioni consultive extraparlamentari Dopo il prossimo rinnovo integrale, il Consiglio federale è invitato a riferire alla CdG-S sulla nomina eccezionale di dipendenti dell'Amministrazione federale nelle commissioni consultive extraparlamentari. Queste informazioni devono essere contestualmente integrate nel rapporto della CaF.

La CdG-S chiede al Consiglio federale di spiegare in ogni singolo caso perché una commissione extraparlamentare in cui siedono dipendenti dell'Amministrazione federale è in grado di adempiere i compiti meglio dell'Amministrazione federale centrale.

41 42 43 44

Cfr. il n. 2.5 riguardo alle prestazioni delle commissioni consultive extraparlamentari.

Rapporto sul rinnovo integrale, 4146 segg.

Cfr. in merito il Rapporto sul rinnovo integrale, 4146 segg.

Messaggio del 12 set. 2007 sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e di altri atti normativi; FF 2007 6027, in particolare 6040-6041).

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2.5

Prestazioni delle commissioni consultive extraparlamentari

Il CPA ha altresì analizzato le prestazioni fornite dalle commissioni consultive extraparlamentari e i relativi costi, basandosi a tal fine sui criteri di scopo e legalità delle prestazioni fornite, adeguatezza dei costi e dei compensi per i membri, nonché proporzionalità di tali costi45. Il CPA ha anche verificato se e come l'Amministrazione utilizzi effettivamente le prestazioni delle commissioni46.

2.5.1

Risultati del CPA

I sondaggi del CPA hanno rilevato che le prestazioni delle commissioni poggiano su basi materiali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite secondo modalità adeguate e tempestivamente ai vari destinatari47. Di regola, le prestazioni rispondono anche a un bisogno effettivo dell'Amministrazione48. Il CPA rileva però anche eccezioni in cui le prestazioni fornite dalle commissioni extraparlamentari non rispondono o rispondono solo in parte a un'esigenza dell'Amministrazione federale49.

Ci sono poi commissioni che forniscono prestazioni per le quali l'Amministrazione federale non ha espresso alcuna chiara esigenza. Secondo il CPA, spetta al Consiglio federale garantire che i compiti di una commissione consultiva, così come sono definiti nella decisione istitutiva, rispondano effettivamente alle esigenze dell'Amministrazione50.

Il CPA giunge alla conclusione che le prestazioni fornite dalle commissioni consultive corrispondono generalmente ai compiti indicati nelle decisioni istitutive e possono essere ritenute conformi alla legge51. Deplora però anche che circa il 10 per cento dei membri delle commissioni consultive ritiene che alcune prestazioni non debbano rientrare nella nozione di consulenza permanente e spiega tale constatazione con il fatto che spesso l'attività di consulenza permanente risulta poco evidente nelle decisioni istitutive52. Durante il periodo in esame due commissioni non hanno fornito alcuna prestazione, mentre nelle commissioni senza un chiaro legame con un servizio dell'Amministrazione federale la nozione di consulenza permanente viene interpretata in modo molto ampio, poiché non c'è praticamente alcuno scambio tra la commissione e l'Amministrazione federale53. Nel complesso, tuttavia, il CPA rileva che per le commissioni che svolgono un'attività regolare, anche gli scambi con l'Amministrazione avvengono con regolarità54.

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4, pag. 28.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 5, pagg. 35­36.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.1, pag. 28.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.1, pag. 29.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.1, pag. 29: il CPA cita come esempio la Commissione federale della migrazione (CFM).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.2, pag. 30.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.2, pag. 30.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.2, pag. 30.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.2, pag. 30.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 5.1, pag. 36.

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Il CPA ha poi verificato anche le spese delle commissioni e ha rilevato che circa il 56 per cento dei costi è generato dalle segreterie55. Questo poiché le segreterie non si limitano a svolgere un lavoro amministrativo, ma sono attive anche sul piano dei contenuti, un prerequisito indispensabile secondo il CPA affinché le commissioni forniscano prestazioni di qualità56. Il CPA osserva che le indennità giornaliere dei membri delle commissioni sono basse rispetto alle tariffe del settore privato: per questa ragione le indennità giornaliere vengono corrisposte anche per attività al di fuori delle sedute, come lo studio dei documenti57. A suo avviso, questo approccio può essere giustificato, ma non è trasparente, poiché non è chiaro se l'indennità è versata per una seduta vera e propria oppure per lo studio di documenti, quindi per la preparazione di una seduta58.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle prestazioni da parte dell'Amministrazione, nel rapporto finale del CPA si legge che in generale l'Amministrazione federale utilizza la maggior parte delle prestazioni delle commissioni59. Anche in questo caso la decisione istitutiva assume una grande importanza60.

2.5.2

Valutazione da parte della CdG-S

La CdG-S non comprende per quale motivo il Consiglio federale istituisca commissioni extraparlamentari che forniscono poche prestazioni o non ne forniscono affatto per soddisfare le proprie esigenze e perché tali commissioni non vengano sciolte. La fornitura di una prestazione non è solo lo scopo di una commissione, ma è anche un requisito legale per la sua istituzione.

La CdG-S si interroga sulla ragion d'essere delle commissioni che forniscono poche prestazioni all'Amministrazione federale o non ne forniscono affatto e che non hanno praticamente alcuno scambio con quest'ultima. Per la CdG-S, proprio quest'ultimo punto rappresenta un elemento centrale della consulenza permanente61 e deve essere preso in considerazione nel quadro del rinnovo integrale delle commissioni.

La CdG-S rimanda alla raccomandazione 5 di cui al numero 2.6.2 e parte dal presupposto che il Consiglio federale, nell'attuare tale raccomandazione, terrà conto anche dell'aspetto dell'assenza di prestazioni e metterà in discussione le commissioni che forniscono poche prestazioni o non ne forniscono affatto.

Per la CdG-S è incontestabile che la maggior parte dei costi delle commissioni extraparlamentari sia generata dalle segreterie, dal momento che è il loro lavoro a garantire la fornitura di prestazioni di alta qualità. Tuttavia critica il fatto che le spese delle 55 56 57 58 59 60 61

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.3, pag. 32.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.3, pag. 33.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.4, pag. 34.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.4, pag. 34.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 5.2, pag. 37: cfr. anche gli esempi concreti citati.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 5.2, pag. 38: il rapporto del CPA cita diversi esempi anche su questo aspetto.

Cfr. in merito anche il Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 4.2, pag. 30.

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commissioni e il pagamento delle indennità giornaliere alle presidenze e ai membri non siano trasparenti e di conseguenza non possano essere tracciati caso per caso.

Raccomandazione 4 ­ Documentazione trasparente delle indennità giornaliere Il Consiglio federale è invitato a far sì che il pagamento delle indennità giornaliere sia trasparente e comprensibile.

2.6

Commissioni consultive obsolete

Nella sua valutazione, il CPA ha constatato che alcune commissioni si riuniscono raramente o non si riuniscono mai, oppure si riuniscono solo perché sono ancora esistenti e non perché devono svolgere un compito specifico. Si è quindi chiesto se non sia opportuno sopprimere le commissioni che non forniscono alcuna prestazione62.

2.6.1

Risultati del CPA

Nel suo rapporto finale, il CPA giunge alla conclusione che, nell'ambito del rinnovo integrale per il mandato 2020­2023, diversi dipartimenti non hanno chiesto lo scioglimento di commissioni consultive la cui funzione di consulenza permanente era discutibile63. Le ragioni al riguardo sono due64: ­

una commissione potrebbe rivelarsi utile nel prossimo futuro e in tal caso si reputa opportuno fare capo a una struttura già esistente;

­

la base giuridica speciale su cui poggiano diverse commissioni consultive rappresenta un ostacolo alla loro soppressione: quest'ultima richiederebbe infatti un adeguamento di legge.

Il messaggio del Consiglio federale sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari65 chiarisce che l'articolo 8 capoverso 1 LOGA conferisce al Consiglio federale la cosiddetta competenza organizzativa, grazie alla quale può abolire commissioni previste da una legge speciale se giunge alla conclusione che il compito in questione può essere svolto in modo più adeguato all'interno dell'Amministrazione federale.

Tale competenza gli consente anche di riunire più commissioni. Nel messaggio si legge inoltre che il Consiglio federale intende utilizzare maggiormente la sua competenza organizzativa per adeguare rapidamente l'effettivo delle commissioni66.

62 63 64 65 66

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.5, pag. 24, cfr. anche gli esempi citati.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.5, pag. 25.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.5, pag. 25.

Messaggio del 12 set. 2007 sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari (FF 2007 6027, in particolare: 6034, 6046).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.5, pag. 25; messaggio del 12 set. 2007 sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari (FF 2007 6027, in particolare: 6046).

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2.6.2

Valutazione da parte della CdG-S

Sulla base dei risultati del CPA, la CdG-S desume che diverse commissioni si riuniscono raramente o non si riuniscono affatto, oppure si riuniscono solo perché sono ancora esistenti. Prende però atto anche del fatto che in quest'ambito esistono basi giuridiche speciali e vincolanti.

Nel suo messaggio sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari, il Consiglio federale osserva ad esempio che la sua competenza organizzativa può essere limitata solo se l'Assemblea federale la limita espressamente67. Specifica tuttavia che non è possibile rinunciare all'istituzione di una commissione consultiva prevista in una legge speciale senza una revisione della legge68.

Nel complesso, la CdG-S giunge alla conclusione che la verifica ricorrente delle commissioni consultive extraparlamentari deve essere più efficace. A tale riguardo, i dipartimenti devono migliorare la loro funzione di vigilanza. Gli articoli 57 e 57a capoverso 1 LOGA disciplinano che le commissioni consultive extraparlamentari forniscono una consulenza permanente al Consiglio federale e all'Amministrazione federale per l'adempimento dei rispettivi compiti. Ciò significa che tutte le commissioni sono subordinate o assegnate a un dipartimento69. Il dipartimento che elabora e controlla la decisione istitutiva si assume inevitabilmente una responsabilità gestionale.

La CdG-S chiede pertanto ai dipartimenti di assumersi tale responsabilità in maniera più decisa, soprattutto al momento della verifica delle commissioni durante il rinnovo integrale.

Raccomandazione 5 ­ Verifica della ragion d'essere delle commissioni consultive Il Consiglio federale è invitato a verificare la ragion d'essere delle commissioni consultive che non si riuniscono mai o si riuniscono solo raramente oppure che non forniscono (praticamente) alcuna prestazione all'Amministrazione federale.

Per quanto concerne le commissioni consultive previste da una legge speciale, deve analizzare se i compiti di tali commissioni possano essere svolti in modo più adeguato dall'Amministrazione federale centrale, se queste commissioni possano essere fuse con altre commissioni e se la relativa base giuridica debba essere adeguata.

Per quanto concerne le commissioni consultive non previste da una legge speciale, il Consiglio federale deve valutare la possibilità di abolirle.

La CdG-S
chiede al Consiglio federale di presentarle un rapporto dettagliato sulla questione dopo il prossimo rinnovo integrale, mostrando anche in che modo i dipartimenti esercitano la loro funzione di vigilanza.

67 68 69

Messaggio del 12 set. 2007 sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari (FF 2007 6027, in particolare: 6034).

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 3.5, pag. 25.

Rapporto sul rinnovo integrale, 4126.

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2.7

Sostituzione delle prestazioni delle commissioni consultive con mandati esterni

Nel capitolo conclusivo, il CPA si è chiesto in che misura le prestazioni fornite dalle commissioni extraparlamentari possano essere svolte in modo più rapido ed efficiente da attori esterni e con quale impatto finanziario70.

2.7.1

Risultati del CPA

Nel complesso, il CPA giunge alla conclusione che solo pochi compiti delle commissioni consultive extraparlamentari potrebbero essere svolti in modo più rapido ed efficiente da terzi71. In tale contesto, va detto che circa il 13 per cento delle commissioni consultive attribuisce regolarmente mandati a terzi e che il 30 per cento lo fa occasionalmente72. Secondo le conclusioni del CPA, le commissioni interessate garantiscono un buon coordinamento con l'Amministrazione federale per evitare sovrapposizioni nell'attribuzione di mandati73.

Tendenzialmente le commissioni che trasmettono conoscenze specifiche all'Amministrazione federale potrebbero essere sostituite con mandati esterni, cosa invece praticamente impossibile per le commissioni il cui scopo è di coinvolgere i Cantoni o altre parti interessate74. Il CPA tuttavia relativizza, poiché tanto i sondaggi quanto i casi di studio hanno dimostrato che i compiti delle commissioni possono difficilmente essere sostituiti con mandati esterni; in particolare, i grandi mandati affidati a terzi hanno comportato un notevole onere per l'unità amministrativa interessata, poiché quest'ultima ha dovuto monitorarne l'esecuzione75.

2.7.2

Valutazione da parte della CdG-S

La CdG-S prende atto della valutazione del CPA e, in linea di principio, la approva.

Nello specifico, comprende che la continuità nell'adempimento dei compiti da parte delle commissioni extraparlamentari garantisca un certo livello di qualità e ritiene che ciò valga soprattutto per le commissioni che svolgono un'attività regolare.

La CdG-S non si esprime sull'effettiva rappresentatività dell'esempio analizzato dal CPA, che dimostra che una prestazione fornita sulla base di un mandato esterno è più

70 71 72 73 74 75

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 6, pag. 39 segg.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 6.1, pag. 40.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 6.1, pag. 40.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 6.1, pag. 40.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 6.1, pag. 40.

Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S, n. 6.1, pag. 41: secondo il CPA, ciò si spiega anzitutto con il fatto che in una commissione sono consolidate varie competenze e che proprio la stabilità della sua composizione assicura un valore aggiunto.

Un'altra ragione è l'indipendenza dei membri di una commissione, i quali non dipendono finanziariamente dall'Amministrazione. Un confronto effettuato dal CPA mostra chiaramente che l'attribuzione di mandati all'esterno sarebbe significativamente più costosa.

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costosa della stessa prestazione fornita da una commissione consultiva, né sulla possibilità di applicare tale esempio a tutti gli altri mandati. Condivide tuttavia l'opinione del CPA, secondo cui in linea di principio le prestazioni fornite sulla base di mandati esterni comportano costi maggiori.

3

Conclusioni e ulteriore procedura

La valutazione del CPA e l'apprezzamento della CdG-S hanno evidenziato che le commissioni consultive extraparlamentari sono in generale istituite in modo opportuno e conforme al quadro legale. Le prestazioni di tali commissioni poggiano su basi materiali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite ai vari destinatari secondo modalità adeguate e tempestivamente. Sono poche le prestazioni che potrebbero essere fornite in modo più opportuno ed efficiente da terzi. Tuttavia nell'ambito delle commissioni consultive extraparlamentari vi è la necessità di intervenire su più fronti.

Nel presente rapporto, la CdG-S formula complessivamente cinque raccomandazioni per il Consiglio federale. Le raccomandazioni riguardano la banca dati della CaF (raccomandazione 1), la verifica delle decisioni istitutive (raccomandazione 2), la rappresentanza dei dipendenti della Confederazione nelle commissioni consultive (raccomandazione 3), la documentazione trasparente delle indennità giornaliere (raccomandazione 4) e la verifica delle commissioni consultive in generale (raccomandazione 5).

Secondo la CdG-S, due aspetti sono particolarmente importanti. Il primo aspetto riguarda le decisioni istitutive del Consiglio federale: la valutazione del CPA ha mostrato a più riprese che diverse carenze sono direttamente riconducibili alle decisioni istitutive, in parte incomplete e poco chiare. È quindi fondamentale che le decisioni istitutive siano chiare, complete e conformi alle disposizioni di legge. Per la CdG-S vi è qui una significativa necessità d'intervento da parte del Consiglio federale. Il secondo aspetto concerne la verifica della ragion d'essere di ogni commissione consultiva: la raccomandazione 5 invita il Consiglio federale a presentare un rapporto dettagliato alla CdG-S su questo tema dopo il prossimo rinnovo integrale. Basandosi sulle constatazioni del CPA, la CdG-S parte dal presupposto che alcune commissioni potranno essere soppresse.

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La CdG-S invita il Consiglio federale a esprimere un parere, entro il 31 marzo 2023, sia sulle constatazioni e raccomandazioni del presente rapporto, sia sul rapporto di valutazione del CPA. Essa invita altresì il Consiglio federale a comunicarle con quali misure ed entro quale termine intende attuare le raccomandazioni.

15 novembre 2022

In nome della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati: Il presidente, Matthias Michel La segretaria, Ursina Jud Huwiler Il presidente della Sottocommissione DFGP/CaF, Daniel Fässler Il segretario della Sottocommissione DFGP/CaF, Stefan Diezig

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Elenco delle abbreviazioni art.

articolo

CaF

Cancelleria federale

CdG-N/S

Commissioni della gestione delle Camere federali

CdG-S

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

CFM

Commissione federale della migrazione

CPA

Controllo parlamentare dell'amministrazione

cpv.

capoverso

CSU

Commissione svizzera per l'UNESCO

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

FF

Foglio federale

lett.

lettera

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010

n.

numero

OLOGA

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010.1

pag.

pagina

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

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Allegato 1

Elenco delle commissioni consultive (stato: marzo 2022)76 DFAE Commissione consultiva per la cooperazione internazionale Commissione svizzera per l'UNESCO (CSU) DFI Commissione di esperti per la promozione cinematografica Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione federale dei medicamenti (CFM) Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) Commissione federale del cinema (CFC) Commissione federale del design (CFD) Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale della radioprotezione (CPR) Commissione federale d'arte (CFA) Commissione della statistica federale Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) Commissione federale per la nutrizione (CFN) Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie (CITES) Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (CFEGU) Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero Commissione federale contro il razzismo (CFR) Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche Commissione federale per le questioni familiari (COFF) Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) 76

La CaF non ha commissioni consultive.

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Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili (CFDNT) Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili (CFIST) Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie (CFP) Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (CFEA) Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) Commissione per gli impianti di stabulazione Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione tecnica per i radiofarmaci (CTRF) DFGP Commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione federale della migrazione (CFM) Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento (CFEF) Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita DDPS Commissione dell'armamento Commissione federale della protezione dei beni culturali Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x) Commissione federale di geologia (CFG) Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi (CMMC) Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza

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DFF Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco) Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (CAID) Organo consultivo per l'IVA DEFR Comitato nazionale svizzero per la FAO (CNS-FAO) Commissione consultiva per l'agricoltura Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC) Commissione federale del consumo (CFC) Commissione federale del lavoro Commissione federale dell'abitazione (CFAB) Commissione federale della formazione professionale (CFFP) Consiglio della ricerca agronomica (CRA) Commissione federale delle borse per studenti stranieri (CFBS) Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale (CFMP) Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali Commissione per la politica economica Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali Commissione federale per le questioni spaziali (CFQS) Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Consiglio per l'assetto del territorio (COTER) Consiglio svizzero della scienza (CSS) Forum PMI Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro

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DATEC Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) Commissione federale d'igiene dell'aria (CFIAR) Commissione federale dei media Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale per la lotta contro il rumore (CFLR) Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) Commissione federale per la ricerca energetica (CORE) Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) Commissione per la ricerca nel settore stradale Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» (PLANAT)

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