FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Decreto federale concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2022 del 13 dicembre 2022
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20222, decreta:
Art. 1
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: Crediti d'impegno
Mio. fr.
a. Addis Abeba, costruzione della cancelleria e della residenza
23,7
b. Ittigen, risanamento e trasformazione dell'edificio amministrativo in Mühlestrasse 2
55,4
c. Rümlang, costruzione del centro federale d'asilo
17,0
d. Attuazione del pacchetto clima e delle mozioni 19.3750 Français e 19.3784 Jauslin
50,0
e. Altri progetti immobiliari 2022 Art. 2
150,0
Trasferimenti tra crediti d'impegno
L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
1 2
RS 101 FF 2022 1675
2022-4151
FF 2022 3229
Immobili del DFF per il 2022. DF
Art. 3 1
FF 2022 3229
Indici alla base dei crediti d'impegno e previsioni di rincaro
I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici sottoelencati: a.
credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a: indice della Central statistical agency of Ethiopia di luglio 2021 (176 punti; ottobre 2011 = 100,0 punti);
b.
credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2021 (100,1 punti; ottobre 2015 = 100,0 punti);
c.
credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Zurigo, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2021 (99,8 punti; ottobre 2015 = 100,0 punti).
Per il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a è calcolata un'evoluzione del rincaro del 7,6 per cento. Per i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b e c l'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.
2
I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.
3
Art. 4
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 14 settembre 2022
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2022
Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
2/2