FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro
Disegno
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20221, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue: Art. 8 cpv. 2, secondo periodo ... A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a.
2
Art. 8a
Piattaforma per la comunicazione elettronica
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 di comunicare informazioni secondo l'articolo 8 capoverso 2.
1
La SECO può conservare i dati di persone fisiche e giuridiche trasmessi mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale. Inoltre, può eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piattaforma.
2
La piattaforma fornisce un'interfaccia per il collegamento di applicazioni specifiche alla piattaforma stessa. La trasmissione delle informazioni avviene in forma criptata.
3
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla sicurezza dei dati; in particolare, stabilisce i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia. Disci4
1 2
FF 2022 3190 RS 823.20
2022-3984
FF 2022 3191
Legge sui lavoratori distaccati
FF 2022 3191
plina inoltre l'accesso ai dati da parte degli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nonché la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.
Art. 9 cpv. 3, primo periodo L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla SECO e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. ...
3
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2/2