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Termine di referendum: 8 aprile 2023 (1° giorno feriale: 11 aprile 2023)
Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) Modifica del 16 dicembre 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 23 giugno 20221; visto il parere del Consiglio federale del 31 agosto 20222, decreta: I La legge del 20 giugno 19863 sulla caccia è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.
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Art. 7 cpv. 2 e 3 Abrogati
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FF 2022 1925 FF 2022 2104 RS 922.0
2022-4090
FF 2022 3203
Legge sulla caccia
Art. 7a
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Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure
Previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale), i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di: 1
a.
stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
b.
lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio.
Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per: 2
a.
proteggere gli spazi vitali o conservare la diversità delle specie;
b.
impedire il verificarsi di danni o di un pericolo per l'uomo, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili; o
c.
mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.
Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.
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Art. 8
Protezione degli animali selvatici
I titolari di un'autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d'arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.
1
I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un'autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.
2
Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all'articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d'arte delle recinzioni.
3
Art. 11 cpv. 6 Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.
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Legge sulla caccia
Art. 11a
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Corridoi faunistici di importanza interregionale
D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro gli spazi vitali delle popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.
1
Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.
2
Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.
3
Art. 12, rubrica, cpv. 2, primo periodo, 4, secondo periodo, e 4bis7 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. ...
2
... È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.
4
Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.
4bis
La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: 5
a.
dai grandi predatori agli animali da reddito; o
b.
dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.
La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.
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D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.
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Art. 13 cpv. 4, primo periodo, e 5 La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. ...
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Legge sulla caccia
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Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.
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Art. 14 cpv. 1, 4 e 4bis La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione, con particolare riguardo ai grandi predatori e alla coabitazione con questi ultimi.
1
La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.
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In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione rileva, predisponendo inoltre la relativa documentazione, gli effettivi dei grandi predatori, il loro ruolo nell'ecosistema e i danni da questi direttamente o indirettamente provocati; informa il pubblico a questo riguardo.
4bis
Art. 18 cpv. 1 lett. i È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: 1
i.
omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022
La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 29 dicembre 2022 Termine di referendum: 8 aprile 2023
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