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Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese) del 16 dicembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 129a

Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.

1

2

A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali.

3

Per tutelare gli interessi dell'economia nazionale, la Confederazione può derogare:

1 2

a.

ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;

b.

alle aliquote massime di cui all'articolo 128 capoverso 1;

c.

alle disposizioni concernenti l'esecuzione di cui all'articolo 128 capoverso 4 primo periodo;

d.

alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2, secondo periodo.

FF 2022 1700 RS 101

2022-4099

FF 2022 3216

Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. DF (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese)

FF 2022 3216

Art. 197 n. 153 15. Disposizione transitoria dell'art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.

1

2

A tal fine osserva i principi seguenti: a.

le disposizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d'affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;

b.

se in Svizzera o in un'altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all'imposizione minima con aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l'aliquota d'imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un'imposta integrativa;

c.

sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;

d.

l'utile determinante di un'unità operativa corrisponde all'utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese, secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni; gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;

e.

l'aliquota d'imposta effettiva per una giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;

f.

l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa;

g.

l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;

h.

l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva;

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. DF (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese)

FF 2022 3216

i.

in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta;

j.

in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere.

Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l'attuazione dell'imposizione minima, riguardanti in particolare: 3

a.

la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali;

b.

la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni;

c.

la procedura e i rimedi giuridici;

d.

le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;

e.

le regolamentazioni transitorie.

Se lo ritiene necessario per l'attuazione dell'imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

4

Le disposizioni sull'imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l'onere amministrativo derivante dall'esecuzione di tali disposizioni.

5

Il gettito lordo dell'imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell'imposta integrativa su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall'imposta sull'utile spetta al rispettivo ente pubblico.

6

Nell'ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell'imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.

7

Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall'entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali.

8

La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell'imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l'attrattiva della piazza economica svizzera.

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Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. DF (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dei grandi gruppi di imprese)

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II 1

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Se è accettato dal Popolo e dai Cantoni, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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